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REGIO DECRETO 28 maggio 1931 , n. 601
Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale. (031U0601)
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di
pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto
giuridico, come corrispondenti:
1° alle « pene criminali » la pena di morte, l'ergastolo e la reclusione per un
tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;
3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel
massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire
mille.
Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte,
l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.
ART. 2
ART. 2
Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di «
crimini » per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che
importano le pene indicate nel numero 1° dell'articolo precedente.
ART. 3
ART. 3
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa
menzione di « pene restrittive della libertà personale » o « individuale » e di
una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398]
comprende sotto la denominazione di « pene detentive » o « pene restrittive
della libertà personale », per la stessa durata.
ART. 4
ART. 4
Per determinare se i reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle
convenzioni internazionali anteriori all'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] sono delitti ovvero
contravvenzioni, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.
ART. 5
ART. 5
I reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa specie delle
pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia fra quelle
indicate nell'articolo 17 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art17].
Tuttavia sono considerati contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi
anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge è stabilita la pena della
multa non superiore a lire duemila, sola ovvero congiuntamente o
alternativamente con l'ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione della
specie, anche se determinate in misura fissa o proporzionale.
Non si tiene conto degli aumenti della pena della multa derivanti dal concorso
di circostanze aggravanti.
Quando per il reato sono stabilite, congiuntamente o alternativamente, la pena
detentiva e quella pecuniaria, anche se stabilita in misura fissa o
proporzionale, per determinare se si tratta di un delitto ovvero di una
contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
ART. 6
ART. 6
Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate
nell'articolo 17 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art17], per
determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo
alla pena corrispondente, à termini di questo decreto.
Si applicano i due ultimi capoversi dell'articolo 5.
ART. 7
ART. 7
I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la « pena pecuniaria », senza
indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera
le lire duemila, e si considerano delitti se la pena supera le lire duemila.
Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze
aggravanti.
I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria
proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.
ART. 8
ART. 8
Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza
determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da lire cinquanta
a duemila o l'ammenda da lire venti a trecento.
Quando la legge stabilisce la « pena pecuniaria », senza determinarne
l'ammontare, si applica l'ammenda da lire venti a trecento.
ART. 9
ART. 9
Quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si
tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pene
ordinaria, ma a quella di specie diversa.
ART. 10
ART. 10
Nulla è innovato a quanto è stabilito nell'articolo 61 della legge 7 gennaio
1929, n. 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art61], contenente
norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
ART. 11
ART. 11
I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano contravvenzioni
sono sempre perseguibili d'ufficio, anche se è stabilita la punibilità a querela
della persona offesa.
ART. 12
ART. 12
Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è
indicata la durata, corrisponde:
1° ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni; 2° alla casa
di forza, la reclusione da tre a venti anni;
3° alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;
4° alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni;
5° alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;
6° al carcere, la reclusione fino a tre anni;
7° agli arresti, l'arresto da cinque giorni ad un mese.
Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l'arresto sono
sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può
essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398].
Ai lavori forzati a vita è sostituito l'ergastolo.
Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], che sia
stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.
Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che
stabiliscono la pena di morte.
ART. 13
ART. 13
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa
menzione di pene restrittive della capacità giuridica, si intendono richiamate
la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la interdizione da
una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione
o di un'arte secondo il codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398].
ART. 14
ART. 14
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa
menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se
perpetua o temporanea, ovvero della sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte:
alla interdizione dai pubblici uffici corrisponde la interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte corrisponde la
interdizione da una professione o da un'arte ovvero la sospensione
dall'esercizio di una professione o di un'arte, secondo che si tratti di delitto
ovvero di contravvenzione.
ART. 15
ART. 15
Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell'articolo
precedente, la interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre
mesi a cinque anni e la interdizione da una professione o da un'arte e la
sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte da quindici giorni a
due anni.
ART. 16
ART. 16
Quando la interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o
da un'arte sono prevedute dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni
internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse
hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe
scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato.
Tuttavia, in nessun caso possono essere oltrepassati il limite massimo e quello
minimo stabiliti negli articoli 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art20] e 25 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art25]
abrogato.
ART. 17
ART. 17
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, ogni altra incapacità
giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e
dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa
dalle pene accessorie regolate nel codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398].
Nondimeno alla « sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici » deve
considerarsi corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
ART. 18
ART. 18
Quando dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali è stabilito
che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, ad un grado
corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più
sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun
grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art165] il giudice
dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della
collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274].
((Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art165-com5], la
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in
giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva
partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al
pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le
associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno
immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi
connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione
penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico
ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168,
primo comma, numero 1), del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art168-com1-num1]))
.
ART. 19
ART. 19
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali sono
richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398],
s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] stesso.
ART. 19-BIS
ART. 19-BIS
((L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le
violazioni amministrative previste dagli articoli 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art350], 352
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art352], 498
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art498], 527
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art527], 654
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art654], 663-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art663bis], 672
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art672], 688
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art688], 692
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art692], 705
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art705], 724
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art724] e 725 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art725]
è il prefetto.
Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni
amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:
a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai
fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di
trasporto, articolo 466 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art466];
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art509];
c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonché, limitatamente ai fatti
concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art466];
d) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli
693 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art693] e 694 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art694];
e) sindaco: articoli 345
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art345], 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art663], 664
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art664], 666
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art666], 669
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art669], 675
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art675], 676
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art676], 677
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art677] e 687 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art687]))
.
ART. 19-TER
ART. 19-TER
(( (Leggi speciali in materia di animali). ))
((Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] non si applicano ai
casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di
allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione
scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché
dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo
IX-bis del libro II del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] non si applicano
altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente))
.
ART. 19-QUATER
ART. 19-QUATER
(( (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). ))
((Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati
ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno))
.
TITOLO II
Disposizioni transitorie
TITOLO II
ART. 20
ART. 20
Le pene dell'ergastolo e della reclusione derivanti dalla commutazione preveduta
dall'articolo 36 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-01;6509~art36] (serie 3ª), si
scontano nei modi stabiliti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398].
ART. 21
ART. 21
Nella esecuzione delle condanne a pene principali non prevedute dal codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] si osservano
le disposizioni seguenti:
1° il condannato alla detenzione sconta la pena in uno degli stabilimenti in cui
si sconta la pena della reclusione, con l'obbligo del lavoro, con l'isolamento
notturno e con il regime al quale sono sottoposti i condannati alla reclusione.
Egli può tuttavia scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento
al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e alle sue
precedenti occupazioni. Può essergli altresì permessa una specie diversa di
lavoro, anche all'aperto. Il condannato alla detenzione non può essere inviato
in colonia o in altro possedimento d'oltremare;
2° il condannato al confino, alla interdizione dai pubblici uffici e alla
sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte continua a scontare
la pena nei modi stabiliti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] abrogato.
Se il condannato al confino trasgredisce agli obblighi impostigli, la pena del
confino è convertita in quella della reclusione, da scontarsi con le modalità
stabilite per la detenzione nel numero 1° di questo articolo per il tempo che
rimane ancora da scontare. Per la inosservanza degli obblighi derivanti dalla
condanna alla interdizione dai pubblici uffici o dalla condanna alla sospensione
dall'esercizio di una professione o di un'arte, si applica l'articolo 389 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art389].
ART. 22
ART. 22
Le pene detentive che debbono ancora essere scontate, in tutto o in parte, per
reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] e per le quali è
stata ordinata l'esecuzione in stabilimenti speciali, o in case di custodia o in
case di correzione à termini del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] abrogato, si
scontano, rispettivamente, negli stabilimenti e nei modi indicati dal codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] e dal
regolamento penitenziario.
ART. 23
ART. 23
Il condannato all'ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1° luglio 1931, a
norma delle leggi anteriori al codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], sconta la pena nei
modi stabiliti dal codice.
Tuttavia il condannato alla pena dell'ergastolo per delitto per cui il codice
commina la pena di morte sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.
Nei casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per
effetto del concorso di reati o di pene ovvero per effetto della recidiva, il
condannato sconta la pena dell'ergastolo con segregazione cellulare continua per
un tempo corrispondente all'aumento predetto.
ART. 24
ART. 24
Quando, per fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], si deve pronunciare
condanna ad una pena non preveduta dal codice stesso, il giudice applica quella
che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell'articolo 12.
Nondimeno:
1° quando in luogo della detenzione è applicata la reclusione, questa è scontata
a norma del numero 1° dell'articolo 21.
Per ogni altro effetto giuridico si applicano le disposizioni più favorevoli;
2° continueranno ad applicarsi le pene del confino, della interdizione dai
pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di
un'arte. Si osserva, in tal caso, quanto è disposto dal numero 2° dell'articolo
21;
3° per la vigilanza speciale si osserva il disposto dell'articolo 54.
ART. 25
ART. 25
La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell'attuazione
del codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398],
dalle disposizioni del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] abrogato.
ART. 26
ART. 26
Le disposizioni del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] concernenti le pene
accessorie sono applicabili anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili
prima dell'attuazione del codice stesso, quando le predette disposizioni siano
più favorevoli al condannato.
ART. 27
ART. 27
Le disposizioni stabilite dal capo 2° del titolo 3° del libro 1° del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] non si
applicano ai reati commessi prima dell'attuazione del predetto codice.
ART. 28
ART. 28
La disposizione dell'articolo 97 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art97] si applica
anche ai fatti commessi anteriormente all'attuazione di esso.
ART. 29
ART. 29
Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all'attuazione del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] da
persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte à termini degli
articoli 2 e 97 del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora
compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la
pena, può farsi luogo all'applicazione di misure di sicurezza secondo le
disposizioni dell'articolo 52 di questo decreto.
ART. 30
ART. 30
Le disposizioni dell'articolo 96 e della prima parte dell'articolo 98 del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art98] sono
applicabili soltanto al sordomuto o al minore che non sono stati ancora
condannati al momento dell'attuazione del codice stesso.
ART. 31
ART. 31
Gli effetti giuridici della recidiva verificatasi prima dell'attuazione del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] sono
regolati dalle disposizioni del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] abrogato.
Per determinare la recidiva ed ogni altro effetto penale della condanna, diverso
dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], si
tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi, salvo che
prima dell'attuazione del codice siano decorsi i termini stabiliti nell'articolo
80 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art80] abrogato.
ART. 32
ART. 32
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato non può essere
pronunciata in base a reati commessi anteriormente all'attuazione del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398]. Tuttavia si
tiene conto anche dei reati anteriori, quando il condannato commette un altro
reato dopo l'attuazione del codice stesso.
Per determinare, agli effetti dell'articolo 106 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art106], se una causa
di estinzione del reato o della pena abbia estinto anche gli effetti penali, si
ha riguardo alla legge più favorevole al reo.
ART. 33
ART. 33
La tendenza a delinquere può essere dichiarata anche per delitti commessi
anteriormente al codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], quando la sentenza
di condanna è pronunciata dopo l'attuazione di esso.
ART. 34
ART. 34
Quando la punibilità di un reato commesso in territorio estero prima
dell'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] dipende, secondo il
codice stesso, dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato ed egli
vi si trova a tale data, il termine di tre anni entro il quale la richiesta o
l'istanza possono essere proposte decorre dal giorno dell'attuazione del codice.
ART. 35
ART. 35
Quando per la punibilità di un reato commesso in territorio estero il codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] richiede
l'istanza della persona offesa, la querela presentata prima dell'attuazione del
codice tiene luogo dell'istanza.
La richiesta presentata da un Governo estero anteriormente all'attuazione del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] ha
l'efficacia della richiesta del Ministro della giustizia.
ART. 36
ART. 36
Per i reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] non si può procedere
d'ufficio:
1° se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata
alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta;
2° se la punibilità del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore,
a querela, richiesta od istanza, e lo è, invece, secondo il codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398].
Salvo che sia intervenuta una causa di decadenza, il termine di tre mesi
stabilito negli articoli 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art124], 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art128] e 130 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art130]
per presentare la querela, l'istanza o la richiesta decorre dal giorno
dell'attuazione del codice stesso, quando la persona offesa o l'Autorità ha
avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno;
altrimenti decorre dal giorno della notizia del fatto.
ART. 37
ART. 37
Per i reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta od
istanza, commessi anteriormente all'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], la querela, la
richiesta e l'istanza sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli
atti prima compiuti.
ART. 38
ART. 38
Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati
commessi anteriormente all'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], si applica
l'articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto
giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo.
ART. 39
ART. 39
L'articolo 148 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art148] si applica
anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile
prima dell'attuazione del codice medesimo.
Qualora il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario,
l'esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno
dell'attuazione suddetta.
ART. 40
ART. 40
La esclusione dal beneficio dell'amnistia o dell'indulto stabilita per i
recidivi dall'ultimo capoverso dell'articolo 151 e dall'ultimo capoverso
dell'articolo 174 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art174] si applica
anche se il reato, al quale il decreto di amnistia o di indulto si riferisce, è
stato commesso prima dell'attuazione del codice.
ART. 41
ART. 41
Quando le disposizioni del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] concernenti la
estinzione del reato per prescrizione e la estinzione delle pene per decorso del
tempo e quelle stabilite dalle leggi anteriori per la prescrizione dell'azione
penale e della condanna penale sono diverse, si applicano le disposizioni più
favorevoli al reo.
Gli atti interruttivi compiuti in base alla legge anteriore conservano la loro
efficacia anche se il codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] non attribuisca ad
essi efficacia interruttiva.
Tuttavia, se si tratta di prescrizione più breve di un anno, il corso di essa è
interrotto da qualsiasi atto del procedimento anche se compiuto dopo
l'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398]. In ogni caso il
reato è prescritto se nel termine di un anno dal giorno del commesso reato non è
pronunciata la sentenza di condanna quantunque non irrevocabile.
ART. 42
ART. 42
In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione,
può, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], essere conceduto il
perdono giudiziale, à termini dell'articolo 169 del codice.
ART. 43
ART. 43
Per i fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] non si applica, per
il risarcimento del danno non patrimoniale, l'articolo 185 del codice, ma
continuano ad osservarsi le disposizioni dell'articolo 7 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art7]
del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.
ART. 44
ART. 44
Le disposizioni degli articoli 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art145] e 188 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art188]
si applicano anche a coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile
anteriormente all'attuazione del codice, con decorrenza dal giorno
dell'attuazione.
ART. 45
ART. 45
Le disposizioni degli articoli 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art189], 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art190] e 191 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art191]
si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento
dell'attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati
commessi prima, senza, pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi
anteriori.
ART. 46
ART. 46
Le disposizioni degli articoli 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art192], 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art193], 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art194] e 195 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art195]
si applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l'attuazione del codice.
Le disposizioni dell'articolo 194 non si applicano per gli atti compiuti
anteriormente al 19 ottobre 1930.
ART. 47
ART. 47
Per i delitti di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], la prova della
verità continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall'articolo 394 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art394]
abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal numero 3° dell'articolo 394, chi ha
presentato querela e non ha ancora conceduta la facoltà di prova al momento
dell'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], può esercitare tale
facoltà, a pena di decadenza, entro un mese dall'attuazione di esso.
In tutti i casi è ammessa la facoltà di deferire ad un giurì d'onore il giudizio
sulla verità del fatto, à termini del capoverso dell'articolo 596 del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art596].
ART. 48
ART. 48
Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato nei
precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge più favorevole al
reo.
ART. 49
ART. 49
Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] non sono applicabili
alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] stesso.
ART. 50
ART. 50
Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio à
termini delle leggi anteriori al codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], sono trasferite in
un manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di
prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i
quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva per un tempo
non superiore nel massimo a due anni.
In ogni caso competente a revocare il provvedimento di ricovero è il giudice di
sorveglianza.
Qualora la revoca sia negata perché il prosciolto risulta ancora socialmente
pericoloso, si osserva il capoverso dell'articolo 208 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art208].
ART. 51
ART. 51
I provvedimenti già emessi à termini del capoverso dell'articolo 53, o della
prima parte dell'articolo 54, o dell'articolo 57, o della prima parte
dell'articolo 58 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art58] abrogato
rimangono fermi.
Per la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza.
Nel caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell'articolo 53
del predetto codice, i genitori o coloro che hanno obbligo di provvedere alla
educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza,
essere condannati al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma
da lire duecento a mille.
ART. 52
ART. 52
Quando un minore degli anni quattordici è prosciolto per un fatto commesso prima
dell'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] e preveduto dalla
legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosità
sociale, applica una misura di sicurezza per la durata di un anno.
Allo scadere dell'anno si procede al riesame della pericolosità, osservandosi,
anche per gli esami ulteriori, quanto è disposto nell'articolo 208 del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art208].
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando si tratta di un minore
riconosciuto non imputabile, à termini dell'articolo 98 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art98].
ART. 53
ART. 53
Le misure di sicurezza prevedute dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] non sono applicabili
ai condannati che al momento dell'attuazione del codice hanno scontato
interamente la pena.
Il condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva
inflittagli per un delitto, qualora risulti persona socialmente pericolosa, è
sottoposto, al termine della pena, a libertà vigilata. Il provvedimento è emesso
dal giudice di sorveglianza, d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero.
ART. 54
ART. 54
La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che è stata applicata
o che deriva da una condanna riportata prima dell'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] è eseguita, per
intero o per la parte che rimane da scontare al momento di tale attuazione, nei
modi stabiliti dal codice per la libertà vigilata.
Quando la esecuzione della vigilanza speciale non è stata ancora iniziata, si
osservano, in quanto applicabili, gli articoli 648 e seguenti del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art648];
se la esecuzione è stata già iniziata, l'Autorità di pubblica sicurezza deve
fornire al giudice di sorveglianza tutte le informazioni occorrenti perché egli
possa stabilire le prescrizioni alle quali il vigilato deve essere sottoposto.
Solamente il giudice di sorveglianza può in ogni caso modificare o limitare le
prescrizioni imposte con la sentenza o successivamente.
Fino a quando il giudice di sorveglianza non abbia stabilite le prescrizioni
conservano efficacia quelle precedentemente imposte.
Per le trasgressioni agli obblighi imposti si osserva l'articolo 231 del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art231], anche
se per tali trasgressioni vi sia procedimento in corso.
Le condanne irrevocabili per le trasgressioni anzidette sono dichiarate estinte
à termini degli articoli 2 e 231 del codice.
ART. 55
ART. 55
Le disposizioni del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] concernenti le
misure di sicurezza si applicano anche alle persone socialmente pericolose
condannate dopo l'attuazione del codice per reati precedentemente commessi.
Se trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure
di sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio o dal giudice di sorveglianza
dopo che la corte ha pronunciato sul ricorso.
ART. 56
ART. 56
Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], è applicata, come
più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza
è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene
conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto
riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno
riscontro nell'articolo 17 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art17].
ART. 57
ART. 57
Con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli
stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213,
penultimo capoverso, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398].
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 146. - Mancini.
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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* Camera dei Deputati [https://www.camera.it/]
* Senato della Repubblica [https://www.senato.it/home]
IN COLLABORAZIONE CON
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* Corte Suprema di Cassazione [https://www.cortedicassazione.it]
* Agenzia per l’Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
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* Note legali [/staticPage/legal]
* Mappa del sito [/mappa]
* FAQ [/staticPage/faq]
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