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DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 , n. 271
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale.
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-16;81], recante delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447];
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;447], recante
approvazione del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447];
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 gennaio 1989;
Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare
istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;81];
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 maggio 1989;
Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a
norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;81];
Visti i pareri espressi in data 15 e 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio
superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 luglio 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
1. È approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;447].
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 28 LUGLIO 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE
TITOLO I
Art. 1
Art. 1
(( (Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i
magistrati).
1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di
corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato
sulla base della tabella A allegata alle presenti norme))
.
Art. 2
Art. 2
(Riunione di processi)
1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell'articolo 17 del
codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso
ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la
eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno
dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la
designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In
tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.
((1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso
indicato dall'articolo 17 comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o
della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che
procede in composizione collegiale cui è stato assegnato per primo uno dei
processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO II
DISPOSIZIONI
RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO
Art. 3.
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-20;106]))
Art. 3-bis
Art. 3-bis.
(( (Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio
dell'azione penale). ))
((1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione
penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel
progetto organizzativo dell'ufficio.))
Art. 4
Art. 4
(Contrasto tra pubblici ministeri)
1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del codice, il
pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la
corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in
originale o in copia.
Art. 4-bis
Art. 4-bis.
(( (Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del
pubblico ministero)
1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3,
del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente
a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.
2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve
procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte
di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la
trasmissione di copia degli atti del procedimento))
.
Art. 4-ter
Art. 4-ter.
(( (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore
nazionale antimafia). ))
((1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del
codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed
all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente
penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di
un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell'ambito del
Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo.
L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti
aggiuntivi))
.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 5
Art. 5
(Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria)
1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri
e del corpo della guardia di finanza
((nonché del Corpo forestale dello Stato))
.
2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività
di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di
appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati
presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza,
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le
disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.
3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo
10.
Art. 6
Art. 6
(Costituzione dell'organico delle sezioni)
((1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale
in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti
nell'organico delle procure della Repubblica.))
2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia
giudiziaria.
3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni
biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri
dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico
delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di
appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente
assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.
4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 comma 2 non viene calcolato
nell'organico delle sezioni.
Art. 7
Art. 7
(Ripianamento organico e posti vacanti)
1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento
organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto
dall'articolo 6 comma 3.
2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco di queste è
pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su
richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede
alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.
Art. 8
Art. 8
(Assegnazione alle sezioni)
1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria
presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni
dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di
preferenza.
2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli
interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la
corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.
3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle
vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a
norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini
della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle
eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.
4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve
avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o
nei servizi di polizia giudiziaria.
5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette
contestualmente copia della documentazione caratteristica.
6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento
dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del
procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della
Repubblica interessato.
7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono
divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza.
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350] ha disposto (con l'art. 3,
comma 74) che il presente articolo si interpreta nel senso che la domanda
prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da
considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-03-10;100], come domanda di
trasferimento di sede.
Art. 9
Art. 9
(Direzione e coordinamento delle sezioni)
1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne
coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati
a norma dell'articolo 58 del codice.
2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia
giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del
personale appartenente alla propria amministrazione.
Art. 10
Art. 10
(Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni)
1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono
disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale,
nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è
istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla
formazione della valutazione.
3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e
dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di apparte
nenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi
eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del
capo dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita.
Art. 11
Art. 11
(Trasferimenti del personale delle sezioni)
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono
disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo
dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della
amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale
presso la corte di appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione
in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al
procuratore generale da parte dell'amministrazione.
Art. 12
Art. 12
(Servizi di polizia giudiziaria)
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 56 del codice, sono servizi di
polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle
rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di
svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55
del codice.
2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del codice, le
amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma
1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore
della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che
dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di
questi.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, ogni variazione dell'elenco degli
ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/08/1989, n. 190 durante il
periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 13
Art. 13
(Servizi operanti in ambito più vasto del circondario)
1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da
svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l'ufficiale preposto
è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il
servizio.
Art. 14
Art. 14
(Allontanamento dei dirigenti dei servizi)
1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici
i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o
articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono
ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del
procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario
ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.
Art. 15
Art. 15
(Promozioni)
1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono
essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la
corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o
articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole
del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della
Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o
l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due
anni.
Art. 16
Art. 16
(Sanzioni disciplinari)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato
motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la
notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine
dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o
comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della
censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non
eccedente sei mesi.
2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma
1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio
presso le sezioni.
3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai
propri ordinamenti.
Art. 17
Art. 17
(Procedimento disciplinare)
1. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di
appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio
dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale
dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria.
2. L'addebito è contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica
succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è
chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che,
fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli può presentare memorie, produrre
documenti e richiedere l'audizione di testimoni.
3. Competente a giudicare è una commissione composta:
a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un
magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;
b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza
dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni
rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal
comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla
polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la
commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente
alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi
che la rappresentano.
4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'articolo 127 del codice. L'accusa è esercitata dal procuratore
generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto.
L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla
propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli
albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione
designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste
dall'articolo 97 del codice.
5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti
all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.
Art. 18
Art. 18
(Ricorso)
1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17 l'incolpato e il
procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una
commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è composta:
a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato
che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio
superiore della magistratura;
b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza
dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo
della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di
finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o
alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di
polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e
nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.
2. L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte
di cassazione.
3. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i
procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il
presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo
le modalità previste dall'articolo 97 del codice.
4. La decisione è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione
cui appartiene l'ufficiale o l'agente.
5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di
cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il
ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 611 del codice, in quanto applicabili.
((29))
-----------------
AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre-4 dicembre 1998, n. 394, (in
G.U. 1a s.s. 9/12/1998, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
comma 5 del presente articolo.
Art. 19
Art. 19
(Sospensione cautelare)
1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la
sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia
giudiziaria.
Art. 20
Art. 20
(Disposizione transitoria)
1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici
giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la
prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.
2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto
previsto dall'articolo 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di
entrata in vigore del codice.
3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia,
al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2
e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI
Art. 21
Art. 21
(Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente)
1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico
ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare
se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le
sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a
dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne
nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato
uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha
ricoperto cariche pubbliche.
Art. 22
Art. 22
(Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare)
1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare deve
comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria, il giudice
competente a norma dell'articolo 279 del codice ovvero il magistrato di
sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover
disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze
processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di
detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune
prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia
giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari
provvede sentito il pubblico ministero.
2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 può essere concessa anche quando la
traduzione sia stata disposta da altra autorità giudiziaria davanti alla quale
la persona deve comparire.
Art. 23
Art. 23
(Assenza delle parti private diverse dall'imputato)
1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non
determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione
della udienza preliminare
((a norma degli articoli 420-bis e 420-ter))
del codice.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di
mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è
notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della
sentenza.
Art. 24
Art. 24
(Nomina di più difensori)
1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finchè la parte
non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza
rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice.
Art. 25
Art. 25
(Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia)
1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti
di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.
Art. 26
Art. 26
(Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano)
1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento,
l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore
senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello
stesso.
2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del codice, quando ciò serve ad
assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare
il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma
dell'articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o
linguistica dell'imputato.
Art. 27
Art. 27
(Documentazione della qualità di difensore)
1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:
a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità
procedente;
b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso
di consegna da parte del difensore;
c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del
difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a
mezzo di raccomandata;
d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di
nomina di ufficio.
Art. 28
Art. 28
(Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio)
1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo
all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento,
un difensore di fiducia.
((1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e
telematici, del difensore.))
Art. 29
Art. 29
(Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio)
1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza
trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili
ad assumere le difese d'ufficio.
1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento
professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine
circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere
penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame
finale;
b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale,
comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art9].
1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 è
presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza, che provvede
alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale
forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-11-24;1199~art7].
1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono
condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori
all'ammonimento;
b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla
partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno,
escluse quelle di mero rinvio.
1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco nazionale deve presentare,
con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell'ordine
circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale
forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il
professionista è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale.
1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la
cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.
2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di
corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante
linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a
richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre
al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano
competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori
d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico
tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore,
per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti
tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della
difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati
detenuti
((o arrestati all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell'ambito
di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un
difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione))
, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi,
la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle
esigenze.
5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria,
individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma
2.
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui
delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione
del difensore d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c),
hanno l'obbligo della reperibilità.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-06;60].
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-06;60].
Art. 30
Art. 30
(Comunicazione al difensore di ufficio)
1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata
a norma dell'articolo 97
((comma 3))
del codice.
2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti
dall'articolo 97 comma 4 del codice.
3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di
ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico
((e non ha nominato un sostituto))
deve
((avvisare))
immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinchè si
provveda
((alla sostituzione))
.
Art. 31
Art. 31
(Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del
difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.
Art. 32
Art. 32
(Recupero dei crediti professionali)
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai
difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei
condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
.
Art. 32-bis
Art. 32-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 33
Art. 33
(Domicilio della persona offesa)
1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore
si intende eletto presso quest'ultimo.
Art. 34
Art. 34
(Designazione del sostituto del difensore)
1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma
2 del codice.
Art. 35
Art. 35
(Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato) 1. Ai fini
di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della
corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:
a) il nome e il cognome dell'imputato;
b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione
del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si
riferisce.
2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal
presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo
delegato.
3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio
timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza
che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.
4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le
indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni
dell'articolo 18 commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art18-com8] e 9 della legge 26
luglio 1975 n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art18-com9]
e degli articoli 20 comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-04-29;431~art20-com1]
e 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-04-29;431~art20-com36]
commi 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-04-29;431~art20-com7]
e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-04-29;431~art20-com8].
5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono
autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come
risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la
disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976 n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-04-29;431~art37-com8].
Art. 36
Art. 36
(Accesso del difensore al luogo di custodia)
1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia
cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona
stessa si trova custodita.
2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo
all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell'articolo 27 o
con altro mezzo equipollente.
3. Quando è disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del
codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è
da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia
cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.
Art. 37
Art. 37
(Procura speciale rilasciata in via preventiva)
1. La procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice può essere
rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i
presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.
Art. 38
Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2000, N. 397
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397]))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI
Art. 39
Art. 39
(Autenticazione della sottoscrizione di atti)
1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della
sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere
effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore,
dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale,
dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da
un consigliere da lui delegato.
Art 40
(Copia dell'atto che surroga l'originale mancante)
1. Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria
attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo,
ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.
Art. 41
Art. 41
(Atto ricostituito)
1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto
ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la
ricostituzione.
Art. 42
Art. 42
(Trasmissione a distanza di copia di atti)
1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge,
può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei,
previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio
presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il
testo originale.
Art. 43
Art. 43
(Autorizzazione al rilascio di copia di atti)
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è
richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto
al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.
Art. 44
Art. 44
(Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate)
1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo
123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno
successivo, all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia
autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale
urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da
lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal
caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di
aver trasmesso il testo originale.
Art. 45
Art. 45
(Relazione nel procedimento in camera di consiglio)
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la
relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un
componente del collegio previamente designato dal presidente.
Art. 45-bis
Art. 45-bis
(Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza).
1. la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in
camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto
dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. (76) (83)
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo
146-bis,
((comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice))
. (27) (33) (76) (83)
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11] ha
disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia dal 31
dicembre 2000.
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11],
come modificata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;341], convertito con
modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-01-19;4], ha disposto (con l'art. 6,
comma 1) che le modifiche dalla stessa introdotte hanno efficacia dal 31
dicembre 2002.
------------
AGGIORNAMENTO (76)
La L. 23 giugno 2017, n. 103 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103],
ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "Le disposizioni di cui ai commi 77,
78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di
cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di
detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis,
secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~com2], nonché di cui
all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni".
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91], convertito con
modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108], nel modificare l'art. 1,
comma 78 della L. 23 giugno 2017, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com78], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com77], 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com78], 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com79] e 80, della legge
23 giugno 2017, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com80], fatta salva
l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si
trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019".
Art. 45-ter
Art. 45-ter
(( (Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa). ))
((1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i
provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono
adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto,
unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553,
comma 1, del codice.
Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma
dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza;
durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato.))
Art. 46
Art. 46
(Esecuzione dell'accompagnamento coattivo)
1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura
della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso,
all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è
consegnata all'interessato.
Art. 47
Art. 47
(Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse)
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è
revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le
giustificazioni addotte dall'interessato.
Art. 48
Art. 48
(Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti)
1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei
decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da
lasciare leggere le parole cancellate.
2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della
sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.
Art. 49
Art. 49
(Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi) 1. I nastri
e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono
racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è
trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento
e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché
la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.
3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere
conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
Art. 50
Art. 50
(Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico)
1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento
meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati
a norma dell'articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la
parte di rispettiva competenza.
2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di
caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli
verbalizzanti.
Art. 51
Art. 51
(Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti)
1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo
all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi
previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice,
l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello
perché provveda alla scelta del personale idoneo.
2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle
risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula
contratti
((...))
con imprese o cooperative di servizi specialistici.
3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento
della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate,
per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.
3-bis.
((Il Ministero della giustizia))
, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua
((...))
gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle
caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od
equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.
Art. 51-bis
Art. 51-bis
(( (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti). ))
((1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo,
del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un
colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio
del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al
compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita
dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio.
2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere
prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2,
del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non
pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in
forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.
3. L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore
speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo
se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche
per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli
atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale è effettuata anche la
riproduzione fonografica.
5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorità procedente può disporre
l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di
comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto pregiudizio al
diritto di difesa.))
Art. 52
Art. 52
(Citazione dell'interprete)
1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del
relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato
anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia
giudiziaria.
Art. 53
Art. 53
(Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini
preliminari)
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista
dall'articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice
per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione
pecuniaria.
Art. 54
Art. 54
(Copie degli atti da notificare)
1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi
deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della
notificazione.
2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei,
quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver
trasmesso il testo originale.
3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria,
l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero
di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.
Art. 55
Art. 55
(Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del
telegrafo)
1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del
codice provvede la cancelleria o la segreteria.
2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma
((...))
previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona
che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di
trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria
o della segreteria.
Art. 56
Art. 56
(Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore)
1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito
l'atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione
depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità
all'originale, e l'avviso di ricevimento.
2. Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in
piego.
Art. 56-bis
Art. 56-bis
(( (Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore).))
((1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo
di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito
certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La
notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio
digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata
ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione
deve contenere:
a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;
b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è
stato nominato;
c) il nome e cognome del destinatario;
d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;
e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato
estratto;
f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.
3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico,
l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone
attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i
procedimenti civili.
4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta
l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in
cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato,
unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta
con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di
avvenuta consegna generate dal sistema.))
Art. 57
Art. 57
(Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto) 1. Gli atti
che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere
consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del
codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato
richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta
menzione in apposito registro.
Art. 58
Art. 58
(Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente)
1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57
data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del
codice.
Art. 59
Art. 59
(Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto)
1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di
notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso
di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del
codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in
orario diverso da quello del primo accesso.
Art. 60
Art. 60
(Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare)
1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma
dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
Art. 61
Art. 61
(Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato)
1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma
dell'articolo 159 del codice, ne fa relazione all'autorità richiedente,
indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli
agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le
notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.
Art. 62
Art. 62
(Indicazione delle generalità del domiciliatario)
1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è
tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.
Art. 63
Art. 63
(Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero) 1. Ai fini di
quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in
lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata
la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta
essere nato.
Art. 63-bis
Art. 63-bis
(Comunicazione di cortesia).
1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la
relazione della notificazione
((...))
all'imputato
((dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a
giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del
decreto penale di condanna))
attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario,
la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario
dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o
all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo
349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.
Art. 64
Art. 64
(( (Comunicazione di atti). ))
((1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante
trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo
148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del
codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante
consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito
registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.
2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede
diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto
con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei
casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una
situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà
personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste
dall'articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria
mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In
questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al
giudice che ha emesso l'atto.))
Art. 64-bis
Art. 64-bis
Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile (99)
((101))
1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di
persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la
pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento
dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne
dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano
coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art329].
Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori
dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi,
nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove
cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al
suo esercizio e al mantenimento del minore. (99)
((101))
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice
civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che
applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la
revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e
degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che
definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.
(99)
((101))
--------------
AGGIORNAMENTO (99)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 36, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano
ai procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2023".
--------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 36,
comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti
iscritti successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 64-ter
Art. 64-ter
(( (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini). ))
((1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di
archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia
disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati
nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679].
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art52].
2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del
giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente
annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo:
«Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], è
preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche
condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.».
3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente
annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo:
«Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei
limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], un
provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca
generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche
condotte a partire dal nominativo dell'istante.))
Art. 65.
Art. 65.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2001, N. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-10-18;374], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-15;438]))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
PROVE
Art. 66
Art. 66
Procedimento di esclusione del segreto
1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204 comma 1 del codice
non sono compresi i nomi degli informatori.
((2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del
codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il
segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis
e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento
coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In
mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il
giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.))
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124]))
.
Art. 67
Art. 67
(Albo dei periti presso il tribunale)
1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale,
psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del
traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e
comparazione della grafia
((, trascrizione,))
interpretariato e traduzione.
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi,
designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale
presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente
nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che
svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti
collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.
((5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del
made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di
specializzazione di ciascuna categoria.))
Art. 67-bis
Art. 67-bis
(( (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). ))
((1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia
l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori
iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67. L'autorità giudiziaria si
avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da
quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze.
2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 è consultabile dall'autorità
giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale
del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul
trattamento dei dati personali.
Le modalità di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del
Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.))
Art. 68.
Art. 68.
(Formazione e revisione dell'albo dei periti)
1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente
del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal
procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del
consiglio dell'ordine forense, dal presidente
((dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello
nazionale delle professioni non regolamentate))
a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero
da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione
dall'albo.
3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In
caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare
gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti
dall'articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di
perito.
Art. 69
Art. 69
(Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti)
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le
persone fornite di speciale competenza nella materia.
2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere
accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del
casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del
tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del
richiedente.
3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:
a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto
non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo
222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;
c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di
provvedimento disciplinare definitivo.
4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la
persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in
flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.
Art. 70
Art. 70
(Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti)
1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi
derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su
segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della
sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della
cancellazione.
2. È disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si
trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per il tempo in cui
perdurano le situazioni medesime.
3. È disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine
stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali
è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3.
4. Competente a decidere è il comitato previsto dall'articolo 68.
Art. 71
Art. 71
(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)
1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70, il
presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte
entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso
tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma
dell'articolo 68 comma 3.
Art. 72
Art. 72
(Reclamo avverso le decisioni del comitato)
1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato
può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal
presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal
procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente
del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio
professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.
2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla
decisione oggetto del reclamo.
3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Art. 72-bis
Art. 72-bis
(( (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone
incapaci o interdette).
1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona
da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è
minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è
prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono
reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da
sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il
consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può
presenziare alle operazioni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli
224-bis e 359-bis del codice.))
Art. 72-ter
Art. 72-ter
(( (Redazione del verbale delle operazioni).
1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o
all'effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso
eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.))
Art. 72-quater
Art. 72-quater
(( (Distruzione dei campioni biologici).
1. All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo 224-bis
del codice, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato,
salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La
distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa
analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che
è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria
procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici
prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice))
.
Art. 73
Art. 73
(Consulente tecnico del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una
persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al
consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.
Art. 74
Art. 74
(
((Consulenza o))
Perizia nummaria)
1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete
metalliche è nominato
((consulente o))
perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia
o un tecnico della direzione generale del tesoro.
2. Se l'autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma, può
richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Roma. A tal fine l'autorità rogante pronuncia ordinanza
con la quale formula i quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e
trasmette gli atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti
per l'espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari
provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio.
Art. 75
Art. 75
(Scritture di comparazione)
1. Nei procedimenti per falsità in atti, il giudice ordina la presentazione di
scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o presso
incaricati di un pubblico servizio.
Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla sua
autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di sequestro.
Analogamente provvede il pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari.
2. Il giudice può disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del
perito, rilasci una scrittura di comparazione facendo menzione dell'eventuale
rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la
genuinità della scrittura.
Art. 76
Art. 76
(Consegna al perito di documenti o di altri oggetti)
1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di
documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a
cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che
dei documenti venga estratta copia autentica.
Art. 77
Art. 77
(Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze
stupefacenti)
1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria può essere autorizzato dal
giudice a prelevare, dopo l'espletamento della perizia, armi, munizioni,
esplosivi e altri oggetti o sostanze equiparati occorrenti ai fini di
investigazione o di prevenzione nonché alla raccolta ed elaborazione dei
relativi dati, sempre che tale attività non comporti modifiche o alterazioni
degli oggetti o delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione può essere
concessa anche dopo che è stata disposta la confisca e la distruzione ovvero
dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se la perizia non ha avuto luogo.
2. Dopo il provvedimento di archiviazione perché è ignoto l'autore del reato
ovvero dopo che la sentenza è divenuta inoppugnabile, il giudice può autorizzare
il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le
sostanze indicate nel comma 1 anche per l'espletamento di accertamenti tecnici
che ne determinano modifiche o alterazioni.
3. In ogni stato e grado del processo, il giudice può autorizzare il dirigente
del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1,
campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il
quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo
e della natura presunta della sostanza prelevata.
4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze
previsti dai commi 1 e 3 è redatto verbale a cura del pubblico ufficiale addetto
alla cancelleria.
Art. 78
Art. 78
(Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero)
1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità
giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice.
2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere
acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero
dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante
rogatoria all'estero in contraddittorio.
Art. 79
Art. 79
(Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali)
1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da persona
dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità
o di urgenza assoluta.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite
da persona esercente la professione sanitaria.
Art. 80
Art. 80
(Esecuzione di perquisizioni locali)
((1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o
a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma
3, del codice.))
2. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice, la
copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la
segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso
un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.
Art. 81
Art. 81
(Redazione del verbale di sequestro)
1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la
descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie
e del numero dei sigilli apposti.
((Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro
catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume
o peso))
.
2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al
sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi
sigillati, numerati e timbrati.
3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto
dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando
ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è
nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e
sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode,
che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa
responsabilità disciplinare e penale.
4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta
l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.
Art. 82
Art. 82
(Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate)
1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la
cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si
riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono
noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle
notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono
custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono
rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura
della cancelleria o della segreteria.
Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli
è redatto verbale.
3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni
regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose
sequestrate, che a norma dell'articolo 259 del codice andrebbero depositate
nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria
((...))
del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede
altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 83.
Art. 83
Art. 83
(Vendita o distruzione delle cose deperibili)
1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice è
eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose.
Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della
polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è
redatto verbale da allegare agli atti.
3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei
commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando
avviso al difensore.
Art. 84
Art. 84
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 85
Art. 85
(Restituzione con imposizione di prescrizioni)
1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa
esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato
consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e
imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel
termine stabilito.
2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorità
giudiziaria provvede a norma dell'articolo 260 comma 3 del codice qualora ne
ricorrano le condizioni.
Art. 86
Art. 86
(Vendita o distruzione delle cose confiscate)
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la
confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione.
((Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto
all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art534bis]
e 591-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art591bis],
con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.))
((1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non
sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel
provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità
previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il
pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati
successivamente.))
2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è
opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può
disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il
sequestro.
Art. 86-bis
Art. 86-bis.
(( (Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art473], 474
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art474], 615-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art615ter],
615-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art615quater],
615-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art615quinquies],
617-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617bis],
617-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617ter],
617-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617quater],
617-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617quinquies],
617-sexies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617sexies],
635-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635bis],
635-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635ter],
635-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635quater],
635-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635quinquies],
640-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640ter] e
640-quinquies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640quinquies]).
1. I beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a
seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art473], 474
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art474], 615-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art615ter],
615-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art615quater],
615-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art615quinquies],
617-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617bis],
617-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617ter],
617-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617quater],
617-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617quinquies],
617-sexies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617sexies],
635-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635bis],
635-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635ter],
635-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635quater],
635-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635quinquies],
640-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640ter] e
640-quinquies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640quinquies] sono
affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso,
salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero
ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo Stato a seguito
di procedimento definitivo di confisca, sono assegnati alle amministrazioni che
ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato
un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici
ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia))
.
Art. 86-ter
Art. 86-ter.
(( (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del
reato di esercizio abusivo della professione sanitaria). ))
((1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione
sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune
ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali))
.
Art. 87
Art. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 88
Art. 88
(Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati)
1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la
falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale
della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a
cura della cancellieria del giudice che ha emesso il provvedimento,
immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri
oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata
la confisca.
Art. 89
Art. 89
(Verbale e registrazioni delle intercettazioni).
1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice
contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto
l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione
del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i
nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si
procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti
mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico
portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i
luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.
2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore
informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati
programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia.
3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite,
dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni
tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione,
esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il
trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che
assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e
trasmesso.
4. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il
verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e
della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni
intercettate.
5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui
all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali
da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel
verbale.
(90)
((94))
-------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7
si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti
autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91], convertito con
modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano
alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi
dopo il 31 marzo 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (86)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano
alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi
dopo il 31 luglio 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (88a)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-14;53], ha disposto (con
l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si
applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti
autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;161], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;7], ha disposto (con l'art. 2,
comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti
penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;161], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;7], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai
procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020".
---------------
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;161], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;7], come modificato dal D.L. 30
aprile 2020, n. 28 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28], ha
disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad
eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata
applicazione".
Art. 89-bis
Art. 89-bis
(Archivio delle intercettazioni).
1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice,
tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica,
sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a
cui afferiscono.
2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della
documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento,
ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti
categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal
regolamento in materia
((o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti))
. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle
modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del
segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il
giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi
ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati
all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un
interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità
informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti
specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a
disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli
atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni
rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità
informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati
in copia.
(90) (94)
-------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7
si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti
autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91], convertito con
modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano
alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi
dopo il 31 marzo 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (86)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano
alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi
dopo il 31 luglio 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (88a)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-14;53], ha disposto (con
l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si
applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti
autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;161], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;7], ha disposto (con l'art. 2,
comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti
penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;161], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;7], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai
procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020".
---------------
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;161], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;7], come modificato dal D.L. 30
aprile 2020, n. 28 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28], ha
disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad
eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata
applicazione".
Art. 90
Art. 90
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;29]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;29
((29a [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;29]))
----------------
AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che l'abrogazione del presente articolo diventa efficace a decorrere
dal 2 giugno 1999.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO VII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
MISURE CAUTELARI
Art. 91
Art. 91
(Giudice competente in ordine alle misure cautelari)
1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti
le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza,
((dal tribunale in composizione collegiale o monocratica))
, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di
appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti
a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la
sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art. 92
Art. 92
(Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare)
1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in
duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso
delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il
quale ne cura l'esecuzione.
1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la
conservazione nell'archivio di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le
comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o
inutilizzabili. (78) (83) (86) (88a) (90)
((94))
-------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7
si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti
autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91], convertito con
modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano
alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi
dopo il 31 marzo 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (86)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano
alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi
dopo il 31 luglio 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (88a)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-14;53], ha disposto (con
l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si
applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti
autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;161], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;7], ha disposto (con l'art. 2,
comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti
penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;161], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;7], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai
procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020".
---------------
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216], come
modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28], ha disposto (con
l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si
applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;161], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;7], come modificato dal D.L. 30
aprile 2020, n. 28 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28], ha
disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad
eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata
applicazione".
Art. 93
Art. 93
(Deposito del verbale di interrogatorio)
1. Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è
trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione
ed estrarne copia.
Art. 94
Art. 94
(Ingresso in istituti penitenziari)
1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere
né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità
giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia
giudiziaria.
((1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito
nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto
dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-04-29;431], o anche
successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato
accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia
precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene
illustra, ove occorra, i contenuti.
1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che
pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del
detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia
giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché
provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.
1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella
personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in
essa contenuti))
.
2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere
commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, vi deve
essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli
appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di
agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata
notizia all'autorità giudiziaria competente.
3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia
sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un
condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine
di esecuzione.
Art. 95
Art. 95
(Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di
sicurezza)
1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona
internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento
nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice.
Art. 96
Art. 96
(Separazione degli imputati detenuti)
1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque
di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità
giudiziaria abbia così ordinato.
In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo
consentano le possibilità dell'istituto.
Art. 97
Art. 97
(Comunicazioni al servizio informatico)
1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono
comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio
informatico istituito con decreto del ministro di grazia e giustizia, quando la
misura ha avuto esecuzione.
La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di
latitanza.
2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal
comma 1 provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o
l'arrestato è consegnato.
3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal
comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione
dell'arrestato o del fermato nonché di ogni provvedimento estintivo o
modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la
cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il
provvedimento.
Art. 97-bis
Art. 97-bis
(( (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti
domiciliari). ))
((1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia
cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge
senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi
dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il
pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria
iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.
2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico
ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia,
ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di
sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che
l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di
esecuzione degli arresti domiciliari))
.
Art. 97-ter
Art. 97-ter
(Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella
operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis,
282-bis e 282-ter del codice).
1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella
operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice,
preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte
del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società
incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza
ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la
funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli
specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei
luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i
tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di
installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra
circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del
controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
2. La polizia giudiziaria trasmette
((,))
senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità
giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la
fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo,
per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di
ulteriori misure cautelari, anche più gravi.
Art. 98
Art. 98
(Cessazione delle misure cautelari estinte)
1. Quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare deve essere liberato, il
giudice, con il provvedimento emesso a norma dell'articolo 306 del codice,
ordina al direttore dell'istituto di custodia l'immediata dimissione. L'ordine è
trasmesso con urgenza.
2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura, il provvedimento previsto
dal comma 1 è trasmesso, con urgenza, al direttore del servizio psichiatrico
ospedaliero dove l'imputato è ricoverato nonché alla polizia giudiziaria
incaricata della custodia, la quale provvede agli adempimenti previsti
dall'articolo 161 comma 3 del codice.
3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari o sottoposto alle misure del
divieto o dell'obbligo di dimora, il giudice comunica, con urgenza, il
provvedimento previsto dal comma 1, oltre che all'imputato, anche alla polizia
giudiziaria competente a controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte con
le suddette misure. Nel caso della misura dell'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, la comunicazione della cessazione deve essere data, oltre
che all'imputato, anche all'ufficio di polizia giudiziaria competente.
4. In caso di cessazione della misura del divieto di espatrio e delle misure
interdittive, il giudice dispone la comunicazione del provvedimento all'imputato
e, se del caso, rispettivamente, all'organo competente ad assicurare la
esecuzione della misura ovvero a quello eventualmente competente a disporre
l'interdizione in via ordinaria.
Art. 99
Art. 99
(Inammissibilità della richiesta di riesame)
1. La disposizione dell'articolo 585 comma 5 del codice si applica anche ai
termini per le impugnazioni previsti dal libro IV del codice.
Art. 100
Art. 100
(Trasmissione degli atti in caso di impugnazione)
1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la
cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in
originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere
sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque,
entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione
dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.
Art. 101
Art. 101
(Termine per la decisione sulla richiesta di riesame)
1. Nel procedimento previsto dall'articolo 309 del codice, se l'udienza è
rinviata a norma dell'articolo 127 comma 4 del codice, il termine per la
decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il
giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque
accerta la cessazione dello stesso.
2. Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario
del tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 309 comma 10 del
codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal
magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 127 comma 3 del codice. Il
magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato,
previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il
mezzo più celere.
Art. 102
Art. 102
(Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione)
1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è presentata presso la
cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la
sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento.
Nel caso di sentenza emessa dalla corte di cassazione, è competente la corte di
appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.
Art. 102-bis
Art. 102-bis.
(( (Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione).
1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere
ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari
ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal
posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di
essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo
favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o dì non luogo a procedere
ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione))
.
Art. 103
Art. 103
(Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo)
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto
dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non
può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.
Art. 104
Art. 104
(( (Esecuzione del sequestro preventivo).
1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] per
il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento
presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con
le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in
possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro
delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con
l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito
pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213~art34]. Si
applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;170~art10-com3].
2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92))
.
Art. 104-bis
Art. 104-bis
(Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi
nel giudizio).
1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per
oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare
l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico
giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art61-com23],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], l'autorità giudiziaria
nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], e successive
modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei
beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati
al periodo precedente.
1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], e successive
modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca
dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione
dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del
codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la
procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di
cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo. (93) (96) (98)
1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di
essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;231], ovvero impianti o
infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice
dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore
giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il
verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di
sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via
temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-05;187~art1], la prosecuzione
dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura
di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento
tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute,
dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti
commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del
contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti
autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si
applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la
salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei
lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la
prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si
è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità
dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della
sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri
eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso i
provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se
negativi, sono trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. (111)
1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il
giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la
stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro
precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della
procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere
oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e
del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in
composizione collegiale, il tribunale di Roma.
((118))
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di
tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero,
nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato
nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], e successive
modificazioni.
1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti
dall'articolo 240-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art240bis] o dalle
altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri
casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le
disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159]. Si
applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in
materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di
esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni
sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e,
successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le
modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159]. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]. (93) (96) (98)
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di
diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato
risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque
salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.
1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione
dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di
sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario
nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è
autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è
disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1
ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo
comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice
dell'esecuzione. (105)
1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270], ovvero al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-23;347], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-18;39], anche in via temporanea ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-05;187~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-01;10], il sequestro preventivo,
disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art321]
ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce
il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art27-com2], in
attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-23;347~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-18;39], ovvero ai sensi di altre
disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione
straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di
essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;231], ovvero impianti o
infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché
ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il
verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di
sequestro;
b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la
prosecuzione dell'attività;
c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite
dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito
della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini
del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni
giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le
prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la
prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici
protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato,
controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359], né
altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha
commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che
ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato
disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno
agito;
e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi
compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai
sensi degli articoli 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art62] e 63 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art63], ovvero
di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione
straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle
procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un
provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies. (105)
1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione è
depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle
ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di
Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il
sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la
Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente,
salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del
presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad
oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono
acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art61-com23],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133]. In caso di revoca del
sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono
immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili
per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270]. Al fine di
poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva,
l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni
impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del presente
articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo
comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza
dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità
del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma
1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce
sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma
l'applicazione del quinto periodo. (105)
1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica
relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di
interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti,
scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela
dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i
Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui
territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui
al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso
riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad
euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi
gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di
verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo. (105)
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi
1-bis e 1-quater del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
-------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi
1-bis e 1-quater del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
-------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi
1-bis e 1-quater del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
-------------
AGGIORNAMENTO (105)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69], convertito con
modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;103], ha disposto (con l'art.
9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;231], ovvero impianti o
infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora
definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (111)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 maggio - 13 giugno 2024, n. 105 (in G.U.
1ªs.s.19/06/2024, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
come introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-05;2~art6] (Misure urgenti
per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni,
nella legge 3 marzo 2023, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-03-03;17], nella parte in cui non
prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non
superiore a trentasei mesi".
---------------
AGGIORNAMENTO (118)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 febbraio - 4 aprile 2025, n. 38 (in G.U.
1ªs.s. 9/04/2025, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
104-bis, comma 1-bis.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo
periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»".
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
INDAGINI PRELIMINARI
Art. 105
Art. 105
(Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini
preliminari)
1. Con il regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 sono stabiliti i casi e
le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le
indagini preliminari.
Art. 106
Art. 106
(Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di
reato)
1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della
Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle
richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.
Art. 107
Art. 107
(Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata
identificazione dell'autore del reato)
1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di
ottenere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la
denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere
apposta in calce alla copia dell'atto.
2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il
danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione
relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato è
attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l'esito delle indagini.
Art. 107-bis
Art. 107-bis
(( (Denunce a carico di ignoti)
1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura
competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di
indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi
mensili))
.
Art. 107-ter
Art. 107-ter
(( (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o
querela). ))
((1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia
o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta.
Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una
lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della
querela))
.
Art. 108
Art. 108
(Denunce e altri documenti anonimi)
1. Con regolamento del ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità
di conservazione delle denunce anonime e degli altri documenti anonimi che non
possono essere utilizzati nel procedimento.
Art. 108-bis
Art. 108-bis.
(( (Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato).
1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di
reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi
di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi
1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.
2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la
polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.))
Art. 108-ter
Art. 108-ter.
(( (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea). ))
((1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il
domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette
al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per
reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinchè ne curi l'invio
all'autorità giudiziaria competente))
.
Art. 109
Art. 109
(Ricezione della notizia di reato)
1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono
contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li
sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale
iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Art. 110
Art. 110
(Richiesta dei certificati)
1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato
iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria
richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
c) il certificato del casellario dei carichi pendenti;
c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.
((1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una
persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in
passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente
all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia
del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il
codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335
del codice))
.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313].
Art. 110-bis
Art. 110-bis.
(( (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni).
1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel
registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice,
la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non
sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis
del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula:
"Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso
contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di
comunicazione))
.
Art. 110-ter
Art. 110-ter.
(( (Informazione sulle iscrizioni). ))
((1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le
indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona
a cui il reato è attribuito.))
Art. 110-quater
Art. 110-quater.
(( (Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato
contenuti nelle disposizioni civili e amministrative). ))
((1. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o
amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso
che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una
misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale.))
Art. 111
Art. 111
(Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere)
1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia
il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si
assumono violate, e fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la
richiesta si fonda.
Art. 112
Art. 112
(Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di
procedibilita)
1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero
l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono
ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo
((407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) ))
la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione
delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi
ne fa richiesta.
Art 113
(Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria)
1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli
352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di
polizia giudiziaria.
Art 114
(Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore)
1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice,
la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente,
che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Art. 115
Art. 115
(Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria)
1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono
l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha
compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono
state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume
dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre
persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre
indicazioni personali utili per la identificazione.
((1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di
indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle
operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~art9], e successive
modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel
corso delle attività medesime))
.
2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del
codice è conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.
Art. 116
Art. 116
(Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato)
1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della
Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina
l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa
richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per
l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere
sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato;
descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la
custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine
del procuratore della Repubblica.
2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute
cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.
Art. 117
Art. 117
(Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle
persone)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei
casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei
luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.
Art. 118
Art. 118
(Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari)
1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori
hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina
del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico
ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a
quelli non depositati.
Art. 118-bis
Art. 118-bis
(Coordinamento delle indagini).
1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei
delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice
((, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452bis],
452-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452quater],
452-sexies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452sexies] e
452-octies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452octies],))
, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello
((nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti))
. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà
segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del
distretto interessati al coordinamento.
((Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di
cui agli articoli 452-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452bis],
452-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452quater],
452-sexies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452sexies] e
452-octies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452octies] e
all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art260], e
successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale
antimafia))
.
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma
1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i
procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del
rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o
non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può
riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i
procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è
promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di
intesa tra loro.
Art. 119
Art. 119
(Annotazione di atti del pubblico ministero)
1. Per le annotazioni previste dall'articolo 373 comma 3 del codice si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 115 comma 1.
Art. 120
Art. 120
(Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo)
1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del codice possono provvedere
anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno
eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da
agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia
all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di
liberazione previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.
Art. 121
Art. 121
(Liberazione dell'arrestato o del fermato)
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico
ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto
immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione
di misure coercitive.
2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare
l'udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona
liberata.
Art. 122
Art. 122
(Trasmissione della richiesta di convalida)
1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il
pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia
della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato
tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di
fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.
Art. 123.
Art. 123.
(( (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del
detenuto)
1. Salvo quanto previsto dall'art.121, nonché dagli artt.449 comma 1 e 558 del
codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato
è custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo
di privata dimora. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona
che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando
sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto
motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del
detenuto per la comparizione davanti a sé. Il procuratore capo della Repubblica
predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei
termini di cui all'articolo 558 del codice))
.
Art. 124
Art. 124
(Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio)
1. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice
dispone la citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della
prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il
giudice nomina il perito.
Art. 125
Art. 125
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
Art. 126
Art. 126
(Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione)
1. Nel caso previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero
trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione
dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine
indicato nel comma 3 del medesimo articolo.
Art. 127
Art. 127
(Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale).
1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni
((mese))
al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3
relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti
elenchi riepilogativi:
((a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione
penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo
407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato
richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice;
in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di
rigetto della richiesta;))
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni
sull'azione penale nei termini
((fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5,))
, del codice;
c)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-19;31]))
.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre
mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei
termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art362bis]
e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione
almeno semestrale.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-19;31]))
.
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico
ministero comunica:
a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a
identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle
indagini;
c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della
persona offesa e i relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si
assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.
Art. 127-bis
Art. 127-bis
(( (Avocazione e criteri di priorità). ))
((1. Nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli
articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la
corte di appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto
organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la
notizia di reato.))
Art. 128
Art. 128
(Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato
accoglimento della richiesta di archiviazione)
1. Nel caso previsto dall'articolo 409 comma 5 del codice, il giudice fa
notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione
della udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti
dall'articolo 417 comma 1 lettere a), b), c) del codice.
Art. 129
Art. 129
(Informazioni sul procedimento penale)
1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o
di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui
l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di
personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o
democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato,
fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o
quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento
penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti,
il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la
data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:
a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la
comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari
diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di
luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali
o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della
diocesi;
b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la
procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o
appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per
l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte
dei conti, dando notizia della imputazione.
Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art317], 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art318], 319
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319], 319-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319bis], 319-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319ter],
319-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319quater], 320
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art320], 321
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art321], 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art322], 322-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art322bis], 346-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art346bis], 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art353] e 353-bis del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art353bis], il
pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione,
dando notizia dell'imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione
delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti
indicati nel comma 1 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di
custodia cautelare.
3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], ovvero per i
reati previsti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] o da leggi speciali
comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero
informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati, dando notizia
dell'imputazione. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto
pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico
ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N.
103. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono
trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i
provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del
presente comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai
periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o
proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme
vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di
autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di
particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere
il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la
possibilità di adottare strumenti cautelari.
((3-quater. Quando esercita l'azione penale per i delitti previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74], il pubblico
ministero informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle
entrate, dando notizia della imputazione.))
Art. 130
Art. 130
(Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di
rinvio a giudizio)
1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni,
il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del
codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle
persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale.
2. In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia
della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.
Art. 130-bis
Art. 130-bis.
(( (Separazione dei procedimenti in fase di indagine).
1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di
regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate
nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice))
.
Art. 131
Art. 131
(Deposito degli atti per l'udienza preliminare)
1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza
preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere
visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati
nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti
suddetti.
Art. 131-bis
Art. 131-bis.
(( (Liberazione dell'imputato prosciolto).
1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui
all'articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura
del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
154- bis.))
Art. 132
Art. 132
(Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale)
1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che
dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla
quale le parti devono comparire.
2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del
giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla
base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il
giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da
indicare nel decreto che dispone il giudizio.
Art. 132-bis
Art. 132-bis.
(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi).
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è
assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
((a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e
577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis
a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art613-com3]))
;
a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art589] e 590 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art590]
verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art52-com2], terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art52-com3] e quarto
comma [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art52-com4], e
55, secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art55-com2];
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in
materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286], nonché ai
delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello
per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di
indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la
cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99,
quarto comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art99-com4];
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art317], 319
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319], 319-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319ter],
319-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319quater], 320
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art320], 321
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art321] e 322-bis del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art322bis]. (77) 2. I
dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi
necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è
prevista la trattazione prioritaria.
---------------
AGGIORNAMENTO (77)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]
ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che "All'articolo 132-bis, comma 1, delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della
confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306~art12sexies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], e successive
modificazioni»".
Art. 132-ter
Art. 132-ter.
(( (Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo). ))
((1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi
necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il
primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del
mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei
procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del
codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata
l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.))
Art. 133
Art. 133
(Notificazione del decreto che dispone il giudizio)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
.
1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di
appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art3] della legge 9
dicembre 1941, n. 1383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-12-09;1383].
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO IX
DISPOSIZIONI
RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 134
Art. 134
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
Art. 134-bis
Art. 134-bis
(Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato).
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 , 1-bis e 1-quater, la
partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio
abbreviato si svolge in pubblica udienza. (76)
((83))
------------
AGGIORNAMENTO (76)
La L. 23 giugno 2017, n. 103 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103],
ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "Le disposizioni di cui ai commi 77,
78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di
cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di
detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis,
secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~com2], nonché di cui
all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni".
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91], convertito con
modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108], nel modificare l'art. 1,
comma 79 della L. 23 giugno 2017, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com79], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com77], 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com78], 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com79] e 80, della legge
23 giugno 2017, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com80], fatta salva
l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si
trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019".
Art. 135
Art. 135
(( (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena)
1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina
l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la
richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico
ministero))
.
Art. 136
Art. 136
(Limiti all'effetto estintivo)
1. L'effetto estintivo previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice non si
produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae
volontariamente alla sua esecuzione.
Art. 137
Art. 137
(Concorso formale e continuazione)
1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze
per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art81], il termine di
estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per
tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.
2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche
quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti
e altri reati.
Art. 138
Art. 138
(Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo)
1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o
di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il
dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice.
Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la
convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è
formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente
all'udienza.
Art. 139
Art. 139
(Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la
richiesta di giudizio immediato)
1. Durante i termini previsti dall'articolo 458 del codice, le parti e i
difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria
del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma
dell'articolo 454 comma 2 del codice.
Art. 140
Art. 140
(Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la
richiesta di decreto penale di condanna)
1. Durante il termine per proporre opposizione, le parti e i difensori hanno
facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per
le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 459 comma
1 del codice.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO X
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE
Art. 141
Art. 141
(Procedimento di oblazione)
1. Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al
giudice per le indagini preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale,
può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di
chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione
estingue il reato.
3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è
stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta
menzione della relativa facoltà dell'imputato.
4. Quando è proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del
pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se
del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette
all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso
all'interessato.
Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta
nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero
per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione
del reato. Non si applica la disposizione dell'articolo, 75 comma 3, del codice.
4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia
ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la
medesima.
((La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove
contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice.))
Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci
giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine
il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
((CAPO X-BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA))
Art. 141-bis
Art. 141-bis
( Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla
prova
((. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero))
).
1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può
avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di
chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art168bis], e
che l'esito positivo della prova estingue il reato.
((1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del
procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice,
in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del
codice.))
Art. 141-ter
Art. 141-ter
(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova).
1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi
dell'articolo 168-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art168bis], sono
svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i
compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art72], e successive
modificazioni.
((1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro
richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 464-ter.1, comma 1, del
codice entro il termine di trenta giorni.))
2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di
esecuzione penale esterna competente affinchè predisponga un programma di
trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale
nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine
socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale
programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso
il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio
trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine
socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle
considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche
dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività
riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione,
anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti
sul territorio.
4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza
stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi,
dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove
necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di
esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del
provvedimento di sospensione.
5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al
giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.
6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del
presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima
dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le
parti di prenderne visione ed estrarne copia.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL
DIBATTIMENTO
Art. 142
Art. 142
Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un
procedimento connesso
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356].
2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei
consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice è
richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli
atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.
3. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che
ha autorizzato la citazione;
b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale
la persona citata deve presentarsi;
d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210
e 226 del codice;
((d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo
del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra
remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita))
;
e) l'avvertimento che,
((fuori del caso previsto dalla lettera d-bis),))
in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona
citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo
della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire
centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione
delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i
requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d),
((d-bis),))
e) nonché l'indicazione dell'imputato.
Art. 143
Art. 143
(Rinnovazione della citazione a giudizio)
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per
qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione,
vi provvede il presidente.
Art. 143-bis
Art. 143-bis
(Adempimenti in caso di
((sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del
processo da parte))
dell'imputato).
1.
((Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-quater del
codice, ne dispone la trasmissione))
alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro
elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
(65)
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
La L. 28 aprile 2014, n. 67 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67],
come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;118], ha disposto (con l'art.
15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto
previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato
dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità".
Art. 144
Art. 144
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 145
Art. 145
(Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti)
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono
trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il
pubblico ministero e i difensori,
((stabilisce))
il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.
Art. 145-bis
Art. 145-bis
(( (Aule di udienza protette).
1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule
protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente
competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del
Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del
distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del
distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte
d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione
dell'aula disponibile individuata nel distretto di corte d'appello più vicino.
2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della
notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma
dell'articolo 133.))
Art. 146
Art. 146
(Aula di udienza dibattimentale)
1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico
ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo
giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che
sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è
collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili
sia dal giudice che dalle parti.
Art. 146-bis
Art. 146-bis
(Partecipazione al dibattimento a distanza).
1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze
dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i
quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle
udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone. (76) (83)
1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di
tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei
processi nei quali è imputata. (76) (83)
1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui
all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41bis], e successive
modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di
parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del
presente articolo qualora lo ritenga necessario. (76) (83)
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre
con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano
ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e
sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve
assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione
presso un istituto penitenziario. (76) (83)
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
.
4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo
ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle
((...))
parti
((private))
e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del
collegamento. (76) (83)
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione
dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il
giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza
dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento
dell'atto. (27) (33)
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11] ha
disposto (con l'art. 6, comma 1 che la suddetta modifica ha efficacia dal 31
dicembre 2000.
--------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11],
come modificata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;341], convertito con
modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-01-19;4], ha disposto (con l'art. 6,
comma 1) che le modifiche dalla stessa introdotte hanno efficacia dal 31
dicembre 2002.
---------------
AGGIORNAMENTO (76)
La L. 23 giugno 2017, n. 103 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103],
ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "Le disposizioni di cui ai commi 77,
78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di
cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di
detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis,
secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~com2], nonché di cui
all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni".
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91], convertito con
modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108], nel modificare l'art. 1,
comma 77, della L. 23 giugno 2017, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com77], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com77], 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com78], 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com79] e 80, della legge
23 giugno 2017, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com80], fatta salva
l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si
trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019".
Art. 147
Art. 147
(Riprese audiovisive dei dibattimenti)
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se
le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica,
fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del
dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento
dell'udienza o alla decisione.
2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando
sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del
dibattimento.
3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2,
il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti,
consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere
presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.
4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei
dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2
e 4 del codice.
Art. 147-bis
Art. 147-bis.
(Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la
giustizia e degli imputati di reato connesso).
1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a
programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge
con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame,
determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha
disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di
urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.
1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari
e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai
sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~art9], e successive
modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla
riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal
giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare
che il volto di tali soggetti sia visibile.
((2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche
d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza))
.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della
persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste
dal comma 2 nei seguenti casi:
a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano
provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-01-15;8~art13-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-15;82], e successive modificazioni, o
alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5,
del medesimo decreto-legge;
a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di
persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione
dei testimoni di giustizia;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il
decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119~art3]; in tale
caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto
previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le
cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;
c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4,
del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del
codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo
51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,
anche se vi è stata separazione dei procedimenti.
c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,
anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte
persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni
sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~art9], e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele
idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
.
5. Le modaiità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di
parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà
ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame. (27) (33)
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11] ha
disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia dal 31
dicembre 2000.
-------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11],
come modificata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;341], convertito con
modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-01-19;4], ha disposto (con l'art. 6,
comma 1) che le modifiche dalla stessa introdotte hanno efficacia dal 31
dicembre 2002.
Art. 147-ter
Art. 147-ter
(Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia).
1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei
cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119~art3], ovvero ad
altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove
lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone
l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.
2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il
dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'articolo 473, comma 2, del
codice.
3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.
(27)
((33))
----------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11] ha
disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia dal 31
dicembre 2000.
----------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11],
come modificata dal D.L. 24 novembre
2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-01-19;4], ha disposto (con l'art. 6,
comma 1) che le modifiche dalla stessa introdotte hanno efficacia dal 31
dicembre 2002.
Art. 147-quater
Art. 147-quater
(( (Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza). ))
((1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a
distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle
udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati
attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrità e la
sicurezza della trasmissione dei dati.))
Art. 148
Art. 148
(Eliminazione di atti dal fascicolo
per il dibattimento)
1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto
la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al
pubblico ministero.
Art. 149
Art. 149
(Regole da osservare prima dell'esame testimoniale)
1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza
nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle
parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o
vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di
udienza.
Art. 150
Art. 150
(Esame delle parti private)
1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1
del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico
dell'imputato.
Art. 151
Art. 151
(Assunzione di nuove prove)
1. Nel caso previsto dall'articolo 507 del codice, il giudice dispone
l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo
496 del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.
2. Quando è stato disposto di ufficio l'esame di una persona, il presidente vi
provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame
diretto.
Art. 152
Art. 152
(Facoltà delle parti nel caso di perizia
disposta nel dibattimento)
1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo
508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento,
anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del
codice.
Art. 153
Art. 153
(Liquidazione delle spese processuali in favore
della parte civile)
1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate
dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi
insieme alle conclusioni.
Art. 154
Art. 154
(Redazione non immediata dei motivi della sentenza)
1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente
provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore
tra i componenti del collegio.
2. L'estensore
((rende disponibile la bozza))
della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione,
ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
.
4. Il presidente e l'estensore
((...))
sottoscrivono la sentenza.
4-bis. Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata
del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini
previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un
periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice
estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il
presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura.
Art. 154-bis
Art. 154-bis.
(((Liberazione dell'imputato prosciolto).
1. L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in
udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per
altra causa.
2. L'imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata
liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso
l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla
liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche
senza accompagnamento. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione
fisica.))
Art. 154-ter
Art. 154-ter
(( (Comunicazione della sentenza).
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti
di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il
dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa,
trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione
sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], entro trenta
giorni dalla data del deposito.))
Art. 154-quater
Art. 154-quater
(( (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una
struttura sanitaria).
1. Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che
applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art215-com2-num2] e
3, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art215-com2-num3], la
cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni,
l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665
del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria
della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue
alla decisione della stessa Corte))
.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XII
((DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA))
Art. 155
Art. 155
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479]))
Art. 156
Art. 156
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479]))
Art. 157
Art. 157
(Ulteriori indagini. Avocazione)
1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini
preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il
procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i
presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 414 del
codice.
2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini
restano avocate.
((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 445 (in
G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente articolo.
Art. 158
Art. 158
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479]))
Art. 159
Art. 159
(Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto
di citazione a giudizio)
1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali, e
i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso
concreto.
((2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare
il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli
elementi previsti dall'articolo 444, comma" 1, del codice))
.
Art. 160
Art. 160
(Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento
speciale)
1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto
che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta
prevista dall'articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale
rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini
preliminari.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479]))
.
Art. 161
Art. 161
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479]))
Art. 162
Art. 162
(Delega delle funzioni di pubblico ministero
in udienza dibattimentale)
1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art72] è conferita con
atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in
dibattimento.
2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per
la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.
3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione
della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a
nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a
consultazioni con il procuratore della Repubblica.
4. Il
((giudice))
, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il tempo
strettamente necessario.
Art. 163
Art. 163
(Presentazione dell'arrestato per la convalida)
1. Nel caso previsto dall'articolo
((558))
comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il
contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto
mediante il quale formula l'imputazione.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente
all'udienza.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
((CAPO XII-BIS
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE
DEL TRIBUNALE))
Art. 163-bis
Art. 163-bis.
(( (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate
del tribunale).
1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla
ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni
distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione
monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente
infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale,
che provvede con decreto non impugnabile.))
Art. 163-ter
Art. 163-ter.
(( (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata).
1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le
dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella
cancelleria della sezione distaccata del tribunale.))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XIII
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI
Art. 164
Art. 164
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150]))
Art. 165
Art. 165
(Annotazione della impugnazione in calce
al provvedimento impugnato)
1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al
provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data
della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione
contengono le indicazioni previste dal comma 1.
Art. 165-bis
Art. 165-bis
(( (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice
dell'impugnazione).))
((1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in
distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di
impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il
provvedimento impugnato, i seguenti dati:
a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della
data di nomina;
b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione
delle relative date;
c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli
atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso,
ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;
d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della
data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.
2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato
al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti
specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo
606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta
attestazione.))
Art. 165-ter
Art. 165-ter
(( (Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice).))
((1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i
provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei
termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della
disposizione di cui all'articolo 175-bis.))
Art. 166
Art. 166
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2018, N. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-06;11]))
Art. 166-bis
Art. 166-bis
(( (Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di
primo grado).))
((1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni
relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale
presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i
procuratori della Repubblica del distretto.))
Art. 167
Art. 167
(Nuovi motivi della impugnazione già proposta)
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni
dell'articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti
enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i
motivi si riferiscono.
Art. 167-bis
Art. 167-bis
(( (Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice). ))
((1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in
seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice,
contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria
al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.))
((99))
---------------
AGGIORNAMENTO (99)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150] ha disposto
(con l'art. 94, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 34, comma 1,
lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41,
comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine
fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228~art16-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-02-25;15]".
Art. 168
Art. 168
(Disposizione di rinvio)
1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.
Art. 169
Art. 169
(Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione)
1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini
stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la
richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore
a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.
2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare
agli avvisi.
Art. 169-bis
Art. 169-bis
(( (Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei
ricorsi).
1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice è predeterminata
con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di
cassazione))
.
Art. 170
Art. 170
(Sezioni unite)
1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di
cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con
magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente
della corte ovvero, su sua
delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.
Art. 171
Art. 171
(Questione dedotta nel corso della discussione)
1. Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il
presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute.
Art. 172
Art. 172
(Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi
alle sezioni unite)
1. Nel caso previsto dall'articolo 618 del codice, il presidente della corte di
cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati
alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto
giurisprudenziale risulti superato.
2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle
sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con
l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto
giurisprudenziale.
Art. 173
Art. 173
(Motivazione della sentenza. Enunciazione
del principio di diritto)
1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il
principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia
sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.
Art. 174
Art. 174
(Rettifiche e integrazioni alla motivazione)
1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del
testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di
consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche
essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della
motivazione.
Art. 175
Art. 175
(Determinazione del giudice di rinvio)
1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte
di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene
conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i
capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.
Art. 175-bis
Art. 175-bis
(( (Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice).
))
((1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del
codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui
sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla
improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei
termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo
344-bis del codice.))
Art. 176
Art. 176
(Rilascio dei documenti da unire alla domanda
di riparazione dell'errore giudiziario)
1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a
norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici
competenti e sono esenti da imposta di bollo.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XIV
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL GIURÌ D'ONORE
Art. 177
Art. 177
(Deferimento del giudizio a un giurì d'onore)
1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art597], la facoltà
di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto s'intende
esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina.
L'accettazione deve risultare da atto scritto.
2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non
dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla
riparazione, possono demandare al giurì il relativo accertamento e le
conseguenti pronunce in via equitativa.
3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può
essere fatta dal presidente del tribunale.
4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può
essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I
componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle
stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.
5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei componenti il
giurì, il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro
sostituzione.
Art. 178
Art. 178
(Componenti del giurì d'onore.
Termine per la pronuncia del verdetto)
1. Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in numero dispari.
2. Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno
dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare
questo termine fino ad altri tre mesi.
Art. 179
Art. 179
(Procedimento davanti al giurì d'onore)
1. Le sedute del giurì non sono pubbliche.
2. I componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne
gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.
3. È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a
guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta
eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art684] e 685 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art685].
4. Quando lo ritiene necessario, il giurì può, anche di sua iniziativa, sentire
testimoni.
5. Il giurì, quando è stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3
e 4, può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le
quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di
servizio, e compiere altri accertamenti.
Art. 180
Art. 180
(Sanzioni pecuniarie)
1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178
comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a favore della cassa
delle ammende.
2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo
177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di
comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento
di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore della
cassa delle ammende.
3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del
tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la
cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del
codice.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XV
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA
ESECUZIONE
Art. 181
Art. 181
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 181-bis
Art. 181-bis
(( (Modalità di pagamento delle pene pecuniarie). ))
((1. Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la
sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero,
anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del
codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello
precompilato, allegato all'ordine di esecuzione.
2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate
e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.))
Art. 182
Art. 182
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 183
Art. 183
(Richiesta di applicazione di pena accessoria)
1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata
dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede
l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza
di condanna.
Art. 183-bis
Art. 183-bis
(( (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno
Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide).
1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e
dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le
modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286].))
Articolo 183-ter
Articolo 183-ter.
(Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare).
1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di
un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2,
((...))
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30], è disposto in
conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo.
Articolo 183-ter
Articolo 183-ter.
(( (Esecuzione della confisca in casi particolari).))
((1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari
previsti dall'articolo 240-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art240bis] o da altre
disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della
sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il
giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal
pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4,
del codice.
L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
comunicazione o notificazione del decreto.
2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca
con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o
prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o
comunque degli aventi causa.
3. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il
giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice
delegato nominato dal collegio stesso.
L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle
forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di
provvedimento del giudice delegato, al collegio.))
Art. 184
Art. 184
(Forma dei provvedimenti che applicano
altre sanzioni pecuniarie)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti
dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
Art. 185
Art. 185
(Assunzione delle prove nel procedimento
di esecuzione)
1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del
codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la
citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.
Art. 186
Art. 186
(Applicazione della disciplina del concorso
formale e del reato continuato)
1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla
richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di
ufficio.
Art. 187
Art. 187
(Determinazione del reato più grave)
1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato
continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più
grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per
alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.
Art. 188
Art. 188
(Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione
della pena su richiesta delle parti)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti
distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso
formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione
sostitutiva o della pena
((detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni,
soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena
pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice))
. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene
ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.
Art. 189
Art. 189
(Comunicazione dei provvedimenti del giudice
di sorveglianza)
1. Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che
incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere
inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il
giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l'esecuzione della
sentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti
esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.
Art. 190
Art. 190
(Prescrizioni per la persona sottoposta
a libertà vigilata)
1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve
attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell'articolo 228 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art228].
2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata
all'interessato con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta
dell'autorità. In caso di irreperibilità, il magistrato di sorveglianza provvede
a norma dell'articolo 231 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art231].
3. Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza,
trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare
gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di
abitazione nell'ambito del comune.
4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di
altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma
dell'articolo 231 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art231].
5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e alle
persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art228] e 232 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art232]
nonché al centro di servizio sociale.
6. La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona
che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con
la necessaria tranquillità.
Art. 191
Art. 191
(Applicazione del divieto di soggiorno)
1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di
soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo 233 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art233] è
immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza
dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione
gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i
provvedimenti conseguenti.
Art. 192
Art. 192
(Annotazione del decreto di grazia)
1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo 681 comma 4 del codice
provvede senza ritardo affinchè il decreto di grazia sia annotato sull'originale
della sentenza o del decreto penale di condanna.
Art. 193
Art. 193
(Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di
condanna)
1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è
annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che la
ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a
norma degli articoli 669 e 673 del codice.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/09/1989, n. 227 durante il
periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 194
Art. 194
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313]))
Art. 195
Art. 195
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313]))
Art. 196
Art. 196
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313]))
Art. 197
Art. 197
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313]))
Art. 198.
Art. 198.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12]))
Art. 199
Art. 199
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 200
Art. 200
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XVI
DISPOSIZIONI RELATIVE
AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI
CON AUTORITÀ STRANIERE
Art. 201
Art. 201
(Traduzione delle domande provenienti
da un'autorità straniera)
1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e
documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
Art. 202
Art. 202
(Consenso dell'interessato alla estradizione
per l'estero)
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso
dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte
di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il
verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a
cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.
Art. 203
Art. 203
(Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia
in merito alla estradizione)
1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia
l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di
appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione.
Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della
corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza
della corte di cassazione.
Art. 204
Art. 204
(Comunicazioni all'autorità giudiziaria
che ha trasmesso la rogatoria all'estero)
1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono
pervenire all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo.
Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del
decreto previsto dall'articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire
entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.
Art. 204-bis
Art. 204-bis.
(( (Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria).
1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della
richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli
articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta
ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera
ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia))
.
Art. 205
Art. 205
(Richiesta del testo di leggi straniere)
1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di
grazia e giustizia il testo di leggi straniere.
Art. 205-bis
Art. 205-bis.
(( (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione
giudiziaria).
1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento
di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una
procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere
revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai
fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.))
Art. 205-ter
Art. 205-ter.
(Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero).
1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non
possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento
audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina
in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi
internazionali, si applica la disposizione dell'articolo
((133-ter del codice))
.
2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura
la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui
viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare
riservatamente con il suo assistito.
3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua
del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.
4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il
differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in
collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o
rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui all'articolo 420-ter del codice.
5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del
testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti
dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si
applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo
((133-ter del codice))
.
TITOLO I
CAPO XVII
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 206
Art. 206
(Regolamento ministeriale)
1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni
regolamentari che concernono:
a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti
di registrazione in materia penale;
b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari
penali;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal
presente decreto.
2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono
emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve
pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.
((32))
-------------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 dicembre 2000, n. 397 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397]
ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le disposizioni del presente articolo
sono modificate conformemente a quanto previsto dalla stessa L. 397/2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;397].
TITOLO II
NORME DI COORDINAMENTO
TITOLO II
Art. 207
Art. 207
(Ambito di applicazione delle disposizioni
del codice)
1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i
reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito
in questo titolo e nel titolo III.
Art. 208
Art. 208
(Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni
del codice e del codice abrogato)
1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del
codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle
disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.
Art. 209
Art. 209
(Corrispondenza tra uffici e organi del codice
e del codice abrogato)
1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la
denominazione del codice abrogato, l'indicazione si intende riferita agli uffici
o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti
o analoghe.
Art. 210
Art. 210
(Competenza)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la
competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice
nonché le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine
a violazioni connesse a fatti costituenti reato.
Art. 211
Art. 211
(Rapporti tra azione civile e azione penale)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando
disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o
amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile
o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo
può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro
processo e se è già stata esercitata l'azione penale.
Art. 212
Art. 212
(Costituzione di parte civile e intervento
nel processo)
1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o
l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate
nell'articolo 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle
condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.
2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art240].
Art. 213
Art. 213
(Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti e provvisoria esecuzione)
1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 5 - bis del decreto-legge
23 dicembre 1976 n. 857
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-12-23;857~art5bis], convertito
nella legge 26 febbraio 1977 n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-02-26;39].
Art. 214
Art. 214
(Arresto o cattura da parte di organi
che non esercitano funzioni penali)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la
cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.
Art. 215
Art. 215
(Rilascio del passaporto)
1. È abrogato l'articolo 3 comma 1 lettera c) della legge 21 novembre 1967 n.
1185 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art3-com1-letc].
Art. 216
Art. 216
(Modalità di esecuzione della custodia cautelare,
delle pene e delle misure di sicurezza)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono
speciali modalità per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle
misure di sicurezza in istituti penitenziari.
Art. 217
Art. 217
(Applicazione provvisoria di pene accessorie)
1. È abrogato l'articolo 140 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art140].
2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione
provvisoria di pene accessorie.
Art. 218
Art. 218
(Ipoteca legale)
1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] che prevedono
l'ipoteca legale.
2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge
è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice.
Art. 219
Art. 219
(Associazioni segrete)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 25 gennaio
1982 n. 17 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-01-25;17].
Art. 220
Art. 220
(Attività ispettive e di vigilanza)
1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o
decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di
prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge
penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.
Art. 221
Art. 221
(Modalità particolari per la denuncia
delle notizie di reato)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono
modalità diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per
l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di
presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di
riferire.
Art. 222
Art. 222
(Investigatori privati)
1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati,
l'autorizzazione a svolgere le attività indicate
((nell'articolo 327-bis del codice))
è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica
esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno
1931 n. 773 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art135],
l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:
a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento
dell'incarico.
3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la
disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art139].
((4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il
difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del
presente articolo all'autorità giudiziaria procedente))
.
Art. 223
Art. 223
(Analisi di campioni e garanzie per l'interessato)
1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o
decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la
revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso
all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno
effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata
possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un
consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230
del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia
richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione,
almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del
luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore
eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il
difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale
di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti
dall'articolo 230 del codice.
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono
raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le
disposizioni dei commi 1 e 2.
Art. 224
Art. 224
(Violazione del foglio di via da parte dello straniero)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto
18 giugno 1931 n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art152] che prevedono
l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani
dall'itinerario prescritto.
2. Se l'arresto è convalidato e ricorre taluna delle esigenze cautelari previste
dall'articolo 274 lettere a) e c) del codice ovvero concreto pericolo di fuga,
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 280 del codice il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, dispone l'applicazione di una misura
coercitiva.
3. Nei casi di applicazione di misure coercitive a norma del comma 2, si
applicano, ridotti di due terzi, i termini di durata previsti dall'articolo 303
del codice per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a
sei anni, ma la durata complessiva delle misure non può comunque superare il
termine di tre mesi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano non oltre il termine di
due anni a decorrere dall'entrata in vigore del codice.
Art. 225
Art. 225
(Perquisizioni domiciliari)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18
giugno 1931 n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art41] e dell'articolo
33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art33].
Art. 226
Art. 226
(Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni).
1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi
centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152~art12], convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;203], nonché il questore o il
comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in
cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia
determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione,
l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per
via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra
presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art614]
quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione
di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis,
del codice
((, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice,
commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche))
. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione
investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma
3-bis, del codice.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che
giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza
l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per
periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge.
L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico
ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei
motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale
sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il
procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle
stesse.
((Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione
delle comunicazioni o conversazioni.))
Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute
all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
((3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può
autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione
dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la
prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al
comma 1))
.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il
tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché
l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e
telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in
possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non
possono essere utilizzati nel procedimento penale , fatti salvi i fini
investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai
commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non
possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di
deposizione né essere altrimenti divulgate.
Art. 227
Art. 227
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309]))
Art. 228
Art. 228
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309]))
Art. 229
Art. 229
(Disposizioni speciali in tema di sequestri)
1. Continuano a osservarsi, se più brevi, i termini previsti da leggi o decreti
per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia
giudiziaria e per la successiva convalida.
In ogni caso i provvedimenti relativi ai sequestri per il procedimento penale
sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal codice.
Art. 230
Art. 230
(Fermo, arresto e cattura)
1. Le disposizioni dell'articolo 384 del codice si osservano anche quando leggi
o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei casi di flagranza per delitti
punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura, se
in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i quali è previsto il mandato o
l'ordine di cattura obbligatorio, il riferimento deve intendersi operato ai
delitti non colposi consumati o tentati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2
lettere a), b), d), f), i) del codice nonché, se la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, dalle lettere c), g),
h) dello stesso comma 2. Se il riferimento è fatto a reati per i quali è
previsto il mandato o l'ordine di cattura facoltativo, esso deve intendersi
operato ai delitti indicati nell'articolo 280 del codice diversi da quelli
menzionati nel primo periodo del presente comma.
3. Restano in vigore l'articolo 133 comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959 n. 393
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-06-15;393~art133-com4]
e l'articolo unico comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio
1980 n. 575
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-04;575~com1].
Art. 231
Art. 231
(Esercizio dell'azione penale da parte di organi
diversi dal pubblico ministero)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio
dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.
Art. 232
Art. 232
(Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e
provvedimento di archiviazione)
1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice
abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di
archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o per essere
ignoto l'autore del reato ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste
dal codice.
Art. 233
Art. 233
(Giudizio direttissimo)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio
direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.
2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori
dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati concernenti
le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa.
((12))
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 68 (in G.U.
1a s.s. 13/2/1991, n. 7), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo.
Art. 234
Art. 234
(Richiesta di sanzioni sostitutive
da parte dell'imputato)
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli
77 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art77], 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art78], 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art79] e 80 della legge 24
novembre 1981 n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art80].
Art. 235
Art. 235
(Violazioni di leggi finanziarie)
1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie continua a
osservarsi la disposizione dell'articolo 53 della legge 7 gennaio 1929 n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art53].
Art. 236
Art. 236
(Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza)
1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della
liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale è il
tribunale di sorveglianza.
2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a
osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354] diverse da quelle contenute
nel capo II- bis del titolo II della stessa legge.
((20))
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s.
24/2/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del
presente articolo, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt.
666
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666]
e 678 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art678]
nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza
che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorsoin permesso-premio.
Art. 237
Art. 237
((ARTICOLO ABROGATO DALA D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313]))
Art. 238
Art. 238
(Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le
indagini preliminari nei procedimenti di assise)
1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono
svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma
degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri è
individuato il giudice per le indagini preliminari.
((È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3- bis e 328 comma 1-
bis del codice.))
2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al
dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio
direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento.
3. Sono abrogati gli articoli 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-11-24;1324~art3] e 4 della legge 24
novembre 1951 n. 1324 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-11-24;1324~art4].
Art. 239
Art. 239
(Interruzione della prescrizione)
1. Il comma 2 dell'articolo 160 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art160-com2] è
sostituito dal seguente:
"Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari
personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso
davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico
ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta
di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione
della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il
decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di
applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio
direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che
dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio".
Art. 240
Art. 240
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;123]))
Art. 240-bis
Art. 240-bis
(( (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale).
1. L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art2], è sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi
quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei
procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o
i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o
nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il
medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia
cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non
impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del
processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo
feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini
preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta
del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima
urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la
sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle
indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono
specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da
compiere.
Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve
procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art360].
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione
dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art467].
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel
periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art467].
Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza
successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove
dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate."))
TITOLO III
NORME TRANSITORIE
TITOLO III
Art. 241
Art. 241
(Procedimenti in corso che si trovano in una fase
diversa da quella istruttoria)
1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme
anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a
giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non
irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o
decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo.
Art. 242
Art. 242
(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente
vigenti)
1. La disposizione dell'articolo 241 si osserva altresì:
a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è
stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto
è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine
rimasto senza effetto;
b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto
in flagranza o il fermo;
c) nei procedimenti connessi a norma dell'articolo 45 del codice abrogato per i
quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente
a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni,
sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già
riuniti.
2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non è
stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la
sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il
pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con
le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti
previsti dall'articolo 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od
ordinanza di rinvio a giudizio.
3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso
alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati
nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del codice, alla data del 30 giugno 1997,
il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria,
dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice
abrogato.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del
codice abrogato, il giudice istrutture pronuncia sentenza di proscioglimento od
ordinanza di rinvio a giudizio.
((26))
4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31 dicembre 1990
l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia
sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di
condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 27 giugno 1997, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-06-27;183]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal comma 3 del
presente articolo è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente
ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art285], 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art286], 422
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art422] e 428 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art428].
Art. 243
Art. 243
(Revoca delle sentenze di proscioglimento)
1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati
nell'articolo 242 comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme
previste dal titolo X del libro V del codice.
2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento si osservano
le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti
istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso
delle indagini preliminari
((...))
((; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o
ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i
relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del
codice.))
Art. 244
Art. 244
(Disciplina applicabile in caso di regressione
dei procedimenti alla fase istruttoria)
((1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo
la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i
procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla
fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali
casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:))
a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata
taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati
a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del
procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica
l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice;
c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari
i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa.
2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e
4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al
procuratore generale presso la corte di appello, che ne informa il ministro di
grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti
termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art. 245
Art. 245
(Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti
che proseguono con le norme anteriormente vigenti)
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che
proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le
disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256 e 257.
2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti
disposizioni del codice:
a) articolo 104;
b) articolo 192;
c) articolo 200;
d) articolo 207;
e) articolo 296 comma 3, per i soli procedimenti pendenti nella fase
istruttoria;
f) articolo 298;
g) articoli 314 e 315;
h) articolo 476 comma 2;
i) articolo 486 comma 5;
l) articolo 508 commi 1 e 2;
m) articolo 564;
n) articolo 578;
o) articolo 586;
p) articolo 597 commi 4 e 5;
q) articolo 599.
Art. 246
Art. 246
(Questioni pregiudiziali)
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione
del codice nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione
del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.
Art. 247
Art. 247
(Giudizio abbreviato)
1. Prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di
primo grado, l'imputato può chiedere, nella forma prevista dall'articolo 438 del
codice, che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'articolo
442 del codice.
((3))
2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le formalità di
apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà avviso al pubblico ministero,
che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il
consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli
atti, fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla parte civile.
All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e
dell'imputato illustrano, nell'ordine, le rispettive conclusioni; l'imputato può
chiedere di essere interrogato dopo le conclusioni del pubblico ministero.
Terminata la discussione, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'articolo
442 del codice. La sentenza ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile se
la parte civile ha presentato le sue conclusioni alla udienza. Si osservano le
disposizioni previste dall'articolo 443 del codice.
((3))
3. Il giudice, se non vi è il consenso del pubblico ministero o se ritiene di
non poter decidere allo stato degli atti, pronuncia ordinanza con la quale
dispone procedersi nelle forme ordinarie.
((3))
4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 è formulata nel corso
dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore. Se si
procede con istruzione sommaria, la richiesta è depositata presso la segreteria
del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al
giudice istruttore unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di
competenza del pretore il consenso è espresso dal pubblico ministero indicato
nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. Si osservano in ogni caso, in
quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3.
5. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni e sussistono
i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per alcuni
degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche di ufficio,
dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio-8 febbraio 1990, n. 66 (in G.U.
1a s.s. 14/2/1990, n. 7), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi
1, 2 e 3 del presente articolo nella parte in cui non prevedono che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato
la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art442-com2]
del 1988.
Art. 248
Art. 248
(Applicazione della pena su richiesta delle parti)
1. Prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo
grado, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice. Se la richiesta
non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all'altra parte che, nei
cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e il
consenso sono espressi nelle forme previste dall'articolo 446 commi 2, 3 e 6 del
codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma dell'articolo 421 del codice
abrogato e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza
prevista dall'articolo 444 comma 2 del codice. Si osservano le disposizioni
previste dagli articoli 444 comma 2, 445 e 448 del codice. Quando non pronuncia
sentenza, il giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie.
2. Se la richiesta è formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a
provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'articolo 447 del codice. Quando si procede con
istruzione sommaria, la richiesta dell'imputato è depositata presso la
segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la
trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo, altrimenti
emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero ritiene che il
processo possa essere definito con la sentenza prevista dall'articolo 444 del
codice, notifica all'imputato avviso di deposito della richiesta che intende
rivolgere al giudice; se l'imputato esprime il proprio consenso, il pubblico
ministero trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al
giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo del presente comma.
Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato è
espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a)
del codice.
3. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 247 comma 5.
4. Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di
sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre
1981 n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689], se la richiesta
medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e
sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 247
e dal presente articolo.
Art. 249
Art. 249
(Procedimento per decreto)
1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore può applicare una
pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura
dell'istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero può chiedere al
giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei casi previsti
dall'articolo 459 del codice, anche per una pena diminuita fino alla metà
rispetto al minimo edittale. Se il giudice accoglie la richiesta emette il
decreto, altrimenti si procede secondo le forme ordinarie. Per il decreto di
condanna e per l'eventuale giudizio di opposizione davanti al tribunale si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice abrogato.
Art. 250
Art. 250
(Disciplina delle misure cautelari, del fermo,
dell'arresto e delle pene accessorie)
1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice può procedersi al
fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal codice. I mandati di cattura
e gli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo se ricorrono i
presupposti indicati negli articoli 273, 274 e 280 del codice.
2. I provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla data di
entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti
indicati nell'ultima parte del comma 1 ovvero, quando sono stati disposti con il
provvedimento di convalida dell'arresto o di conferma della convalida, se sono
relativi a reati per i quali il codice non consente l'arresto in flagranza.
3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2 sono stati emessi esclusivamente
al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine
previsto dall'articolo 292 lettera d) del codice è fissato su richiesta di parte
ovvero di ufficio se il provvedimento non è stato ancora eseguito. Competente a
fissare il suddetto termine è il giudice che procede o, nel corso
dell'istruzione sommaria, il giudice istruttore su richiesta del pubblico
ministero o del pretore.
4. Alla data di entrata in vigore del codice cessa l'esecuzione delle pene
accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato nel comma 3 può
disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure
interdittive previste nel capo III del titolo I del libro IV del codice.
Art. 251
Art. 251
(Durata delle misure cautelari e restituzione
della cauzione)
1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di
custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata
della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non può superare i termini
previsti dalle norme del codice abrogato.
2. Le misure previste dall'articolo 282 comma 1 del codice abrogato, imposte
anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, sono revocate quando
dalla loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari a quello indicato
nell'articolo 308 comma 1 del codice.
3. Se alla data di entrata in vigore del codice non è stata pronunciata
l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6
dell'articolo 292 del codice abrogato, la cauzione è restituita a richiesta
dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori sono liberati.
Art. 252
Art. 252
(Infermità di mente sopravvenuta all'imputato)
1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a
norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata
successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le
disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.
2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono
adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.
Art. 253
Art. 253
(Trasferimento delle funzioni della sezione
istruttoria)
1. Le funzioni attribuite dal codice abrogato alla sezione istruttoria sono
esercitate dalla corte di appello.
Art. 254
Art. 254
(Formule di proscioglimento)
1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule
previste dal codice.
Art. 255
Art. 255
(Ricorso immediato per cassazione)
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre
direttamente ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'articolo 569 del codice.
Art. 256
Art. 256
(Criteri per il rinvio a giudizio)
1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonché l'ordinanza di
rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il
giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano
sufficienti a determinare, all'esito della istruttoria dibattimentale, la
condanna dell'imputato.
Art. 257
Art. 257
(Criteri per l'emissione delle sentenze
di proscioglimento)
1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero
di quelle previste dall'articolo 421 del codice abrogato, il giudice può tenere
conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare
le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art69].
Art. 258
Art. 258
(( (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice).
1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242
proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti
dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il
termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991.
2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454
comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del
decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice è di
dodici mesi.
3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per
gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le
disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.
4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico
ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la
proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di
diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per
la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato
pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in
vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il procuratore
generale presso la corte di appello ha facoltà di avocare le indagini
preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le
indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del
decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma
1 del codice, può essere trasmessa entro il termine prorogato.))
Art. 259
Art. 259
(Disciplina della competenza e della riunione
dei procedimenti)
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le
disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente
alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. La riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i
procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i
quali si applica il codice.
Art. 260
Art. 260
(Esecuzione)
1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni
ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata
in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma
restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono
in corso.
Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato
assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di
persona offesa o danneggiata dal reato.
Tabella A
Dal distretto di Al distretto di Roma Perugia Perugia Firenze Firenze Genova
Genova Torino Torino Milano Milano Brescia Brescia Venezia Venezia Trento Trento
Trieste Trieste Bologna Bologna Ancona Ancona L'Aquila L'Aquila Campobasso
Campobasso Bari Bari Lecce Lecce Potenza Potenza Catanzaro
((Cagliari))
((Roma))
Palermo Caltanissetta Caltanissetta Catania Catania Messina Messina Reggio
Calabria Reggio Calabria Catanzaro Catanzaro Salerno Salerno Napoli Napoli Roma.
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