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REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni
transitorie. (041U1368)
Vigente al: 22-10-2025
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;2814], che delega al Governo la
facoltà di pubblicare un nuovo Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443];
Visto il R. decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443], che approva il
testo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443];
Udito il Consiglio dei Ministri;
SULLA
proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia
e la grazia; Abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO I.
Art. 1.
Art. 1.
(Richiesta di comunicazione degli atti).
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al
giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti
dalla legge.
Art. 2.
Art. 2.
(( (Intervento davanti all'istruttore). ))
((L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi
previsti nell'art. 267 del Codice))
.
Art. 3.
Art. 3.
(Intervento davanti al collegio).
Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si
trova davanti al collegio,
((mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o))
all'udienza.
((59))
Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue
conclusioni, che sono
((riportate a verbale))
.
((59))
Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad
aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni,
produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di
parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per
l'integrazione dell'istruzione.
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
TITOLO II.
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE
CAPO I.
Degli esperti della magistratura del lavoro.
TITOLO II.
Art. 4.
Art. 4.
(Albo degli esperti).
Presso ogni corte d'appello è istituito un albo di esperti per la composizione
della magistratura del lavoro.
L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate
nella circoscrizione della corte.
Art. 5.
Art. 5.
(Formazione dell'albo).
L'albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un
comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore
e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del
lavoro.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della
corte.
Art. 6.
Art. 6.
(Proposte d'iscrizione).
Le iscrizioni nell'albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia dei
consigli provinciali delle corporazioni.
Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato può
provvedere direttamente all'iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati
nell'articolo seguente.
Art. 7.
Art. 7.
(Requisiti per l'iscrizione).
Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in
materia di produzione e di lavoro e:
1) sono cittadini italiani, di razza italiana;
2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di età;
3) sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;
4) sono di condotta morale e politica specchiata.
Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per
l'esercizio effettivo di una determinata attività, hanno in questa acquistato
singolare perizia.
La qualità di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce
l'iscrizione nell'albo.
Art. 8.
Art. 8.
(Revisione dell'albo).
L'albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto
nell'articolo 5.
Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle
corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla
revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è
venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o è sorto un
impedimento a esercitare l'ufficio.
Art. 9.
Art. 9.
(Ruolo degli esperti).
Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d'appello, sentito il
presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro, forma, per
ciascuna categoria di iscritti nell'albo, il ruolo degli esperti che debbono
concorrere durante l'anno a comporre il collegio.
Il primo presidente può revocare per gravi motivi l'iscrizione nel ruolo
dell'esperto che ne faccia istanza.
Art. 10.
Art. 10.
(Composizione del collegio giudicante).
Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio
giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all'articolo precedente, salvo
che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti
nell'albo.
Il cancelliere dà comunicazione del decreto ai designati e li invita a
presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel
luogo da questo fissati.
Art. 11.
Art. 11.
(Astensione e ricusazione degli esperti).
Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni
degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta
anche per gravi ragioni di convenienza.
Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli
esperti sono considerati consiglieri d'appello.
Art. 12.
Art. 12.
(Indennità dovute agli esperti).
Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una
indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni
del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di trasferta e di soggiorno
stabilite per i consiglieri di cori d'appello.
((Capo I-bis
Dei mediatori familiari))
Art. 12-bis
Art. 12-bis.
(Dei mediatori familiari).
Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.
((L'elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche
tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.))
((59))
(54) (55)
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 9) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1,
hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 12-ter
Art. 12-ter.
(Formazione e revisione dell'elenco).
L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da
lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore
familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari
inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che
esercita la propria attività nel circondario del tribunale.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del
tribunale.
L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione
per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti
nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 9) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1,
hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 12-quater
Art. 12-quater.
(Iscrizione nell'elenco).
Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno
cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari
inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono
forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina
giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza
domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni
dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 9) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1,
hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 12-quinquies
Art. 12-quinquies.
(Domande di iscrizione).
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al
presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi
dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;4~art7];
5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua
formazione e specifica competenza.
((Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2)
e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni
ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art46]. Il
comitato di cui all'articolo 12-ter effettua i controlli previsti dall'articolo
71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo
17.))
((59))
(54) (55)
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 9) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1,
hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023."
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 12-sexies
Art. 12-sexies.
(Disciplina dell'attività di mediatore).
L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole
deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui
alla legge 14 gennaio 2013, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;4].
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 9) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1,
hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023".
CAPO II.
Dei consulenti tecnici del giudice.
Sezione I. - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.
Art. 13.
Art. 13.
(Albo dei consulenti tecnici).
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
.
((59))
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le
((...))
categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con
lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i
contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della
tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.
(54) (55)
((59))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 14.
Art. 14.
(Formazione dell'albo).
((L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da
lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista
iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del
collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo
dei consulenti tecnici.
Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un
professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa
comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista
stesso.
Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è
fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del
tribunale))
.
Art. 15.
Art. 15.
Iscrizione e permanenza nell'albo (54)
((55))
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti
determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di
condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive
associazioni professionali.(54)
((55))
Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7),
la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o
congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei
confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento
post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o
psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei
rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso
strutture pubbliche o private. (53)
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo
precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni
dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per
ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione
continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione,
nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento. (54)
((55))
Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria
dall'albo. (54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
La L. 26 novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206], ha disposto (con l'art. 1,
comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si
applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 16.
Art. 16.
(Domande d'iscrizione).
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente
del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua
speciale capacità tecnica; (54) (55)
5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di
cui all'articolo 13, quarto comma. (54) (55)
((Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1),
2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art46].))
((59))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 17.
Art. 17.
(Informazioni).
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità
politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva
dell'aspirante.
Art. 18.
Art. 18.
(Revisione dell'albo).
L'albo è permanente. Ogni due anni anni il comitato di cui all'articolo 14 deve
provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è
venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un
impedimento a esercitare l'ufficio. (54)
((55))
Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo,
entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5.
(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 19.
Art. 19.
(Disciplina).
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale,
il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del
presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento
disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e
politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli
incarichi ricevuti.
Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14.
Art. 20.
Art. 20.
(Sanzioni disciplinari).
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'avvertimento;
2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3) la cancellazione dall'albo.
Art. 21.
Art. 21.
(Procedimento disciplinare).
Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale
contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il
procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti
al comitato disciplinare.
Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso
reclamo a norma dell'articolo 15
((quinto comma))
.
((59))
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 22.
Art. 22.
(Distribuzione degli incarichi).
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono
affidare normalmente le fuizioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo
del tribunale medesinio. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali
con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti
negli albi dei tribunali del distretto. (54)
((55))
Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un
consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun
albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale. (54)
((55))
Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate
agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L'incarico ad iscritti in
altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento
motivato da comunicare al presidente della corte di appello. (54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 23.
Art. 23.
(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi).
Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano
affinchè, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano
equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei
consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10
per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia
assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo
di strumenti informatici.
Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati
dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici
regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i
compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.
(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 24.
Art. 24.
((IL D.PR. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115] HA
CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 24-bis
Art. 24-bis.
(Elenco nazionale dei consulenti tecnici).
Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei
consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei
settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi
informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni
dei provvedimenti di nomina.
L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico
attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Sezione II. - Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi.
Art. 25.
Art. 25.
(Istituzione e formazione dell'albo).
Presso ogni tribunale è istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per
le controversie individuali in materia corporativa.
L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate
nella circoscrizione del tribunale.
In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per
l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo,
sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.
Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le
disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli
seguenti.
Art. 26.
Art. 26.
(Iscrizione nell'albo).
Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti,
le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano
indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.
Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie
professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o
d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per
l'attività medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati
nelle materie stesse.
Art. 27.
Art. 27.
(Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici).
Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i
consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato norma
dell'articolo 25.
CAPO III.
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere.
Art. 28.
Art. 28.
(( (Registri di cancelleria). ))
((1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del
Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a
cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari))
.
((12))
--------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 2 dicembre 1991, n. 399 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-02;399]
ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge".
Art. 29.
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-02;399]))
Art. 30.
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-02;399]))
Art. 31.
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-02;399]))
Art. 32.
Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-02;399]))
Art. 33.
Art. 33.
(Divisione dei registri in più volumi).
Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo
d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la
divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale
corrispondente.
Il capo dell'ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro
cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri
dispari o anche in volumi distinti per materia.
Art. 34.
Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-02;399]))
Art. 35.
Art. 35.
(Volumi dei provvedimenti originali).
Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle
sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione,
nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma
dell'articolo 281-sexies.(18)
((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 36.
Art. 36.
(Fascicoli di cancelleria).
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio,
anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.
Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è
iscritto l'affare.
Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale
appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti,
dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti
inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno
di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico. (54)(55)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197].
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197].
La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e
conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli
obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo
previsti dal codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82] di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], e dalla
disciplina processuale vigente. (54)(55)
((Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione
del giudice.))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 37.
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-02;399]))
Art. 38.
Art. 38.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 39.
Art. 39.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 40.
Art. 40.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 41.
Art. 41.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 42.
Art. 42.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 43.
Art. 43.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 44.
Art. 44.
(Compilazione dei processi verbali).
Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve
compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di
terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui
compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse
rese.
Art. 45.
Art. 45.
(( (Forma delle comunicazioni del cancelliere). ))
.
((La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice
contiene l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la
causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale
sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle
parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.))
((59))
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 46.
Art. 46.
(Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari). (54) (55)
I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in
carattere chiaro e facilmente leggibile. (54)(55)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197].
Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa,
anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (54)(55)
Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco
e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni
eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza
cancellare la parte soppressa o modificata. (54)(55)
Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e
il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici
degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per
l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo
decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della
tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle
parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti
non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali
dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del
contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.
(54)(55)
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema
informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta
invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle
spese del processo. (54)(55)
Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri
((e dei limiti))
di cui al presente articolo. (54) (55)
((59))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
CAPO IV.
Degli atti dell'ufficiale giudiziario.
Art. 47.
Art. 47.
(Ora della notificazione).
Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del codice, se la parte
interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale
la notificazione è stata eseguita.
Art. 48.
Art. 48.
(Avviso al destinatario della notificazione).
L'avviso prescritto nell'articolo 140 del codice deve contenere:
1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o
davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
Art. 49.
Art. 49.
(Nota da consegnarsi al pubblico ministero).
L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146
del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia
dell'atto, una nota contenente:
1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la
notificazione;
2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3) la natura dell'atto notificato;
4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale
si deve comparire;
5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli
affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i
quali provvedono d'urgenza alla consegna.
Art. 50.
Art. 50.
(Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami).
L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami
a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce
all'atto.
Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
Art. 51.
Art. 51.
(Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria).
La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in carcelleria a norma
dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere
inserita nel fascicolo d'ufficio.
Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la
notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto
deposito in cancelleria.
CAPO V.
Delle persone che possono assistere il giudice.
Art. 52.
Art. 52.
(Liquidazione del compenso).
Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con
decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al
quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati,
tenuto conto dell'attività svolta.
Art. 53.
Art. 53.
(Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi).
I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri
ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a
corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte
stessa.
TITOLO III.
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
CAPO I.
((Del procedimento davanti al giudice di pace))
TITOLO III.
Art. 54.
Art. 54.
(Determinazione dei giorni d'udienza).
Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e
nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente
con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore
della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna
sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.(18)
((19))
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 55.
Art. 55.
(Distribuzione delle udienze tra i magistrati).
Il capo dell'ufficio di conciliazione distribuisce con decreto al principio di
ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati
addetti all'ufficio.(18)
((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 56.
Art. 56.
(Designazione del giudice per ciascuna causa).
((Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319
del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che
viene incaricato dell'istruzione della causa.))
((59))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
((59))
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 57.
Art. 57.
(Rinvio dell'udienza di comparizione).
Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo
verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione
s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice
designato.
Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il
conciliatore dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la
causa all'udienza immediatamente successiva.
(18)
((19))
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 58.
Art. 58.
(Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio).
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio
((o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata))
a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni
durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo
contrarie disposizioni di legge
((e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice))
.(18) (19)
((59))
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 59.
Art. 59.
(Dichiarazione di contumacia).
La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal
conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa
almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.(18)
((19))
------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 60.
Art. 60.
(Tempo degli atti di istruzione).
Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal conciliatore non oltre la
terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione
dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.(18)
((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 61.
Art. 61.
(Ordine di trattazione e discussione delle cause).
Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza
alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo
163-bis del codice.(18)
((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 62.
Art. 62.
(Udienza di discussione).
Il conciliatore, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a
formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a
norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a
procedere alla discussione della causa.(18)
((19))
L'udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave
impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di
rinvio.
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 63.
Art. 63.
(Giudice decidente).
La causa deve essere decisa dal conciliatore che ha proceduto all'istruzione,
salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del codice.(18)
((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 64.
Art. 64.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]))
((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3.".
Art. 65.
Art. 65.
(Querela di falso).
Il conciliatore, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di
falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono
riassumere la causa davanti al tribunale.(18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 66.
Art. 66.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374] (11)(17)
((18))
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374] ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma
3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477~art1-com3]) ha differito
tale abrogazione al 3 gennaio 1994.
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995."
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna è soppressa.
Art. 67.
Art. 67.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374] (11)(17)
((18))
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374] ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma
3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477~art1-com3]) ha differito
tale abrogazione al 3 gennaio 1994.
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995."
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna è soppressa.
Art. 68.
Art. 68.
(Istanza di conciliazione).
L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al
conciliatore con ricorso o verbalmente.
Se l'istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere
le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per
cercare di conciliarle.
Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e dà
la disposizione di cui al comma precedente.
((18))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna è soppressa.
Art. 69.
Art. 69.
(Mancata comparizione della parte invitata).
Se la parte invitata non si presenta, il conciliatore ne dà atto nel processo
verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.
((18))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna è soppressa.
CAPO II.
Del procedimento davanti al tribunale.
Sezione I. - Dell'introduzione della causa.
Art. 69-bis
Art. 69-bis.
(Determinazione delle udienze di prima comparizione).
Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo
comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle
udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve
essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di
ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si
riferisce.(14)
((17))
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Art. 70.
Art. 70.
(Istanza, di abbreviazione dei termini di comparizione).
L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'art.
163-bis ultimo comma del Codice, è proposta con ricorso diretto al presidente
del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al
presidente di questa.
Il decreto del presidente
((...))
fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col
ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni
liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il
decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo
termine stabilito dal presidente.
((59))
Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali
deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore
verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina,
quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima
comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso
termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non
costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 70-bis
Art. 70-bis.
(( (Computo dei termini di comparizione). ))
((I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono
essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche
se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto
comma dello stesso Codice))
.
Art. 70-ter
Art. 70-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
((59))
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 71.
Art. 71.
(( (Iscrizione a ruolo della causa). ))
.
((La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi
informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del
procuratore che si costituisce, nonché l'oggetto e il valore della domanda, la
data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima
comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.))
((59))
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 72.
Art. 72.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
((59))
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 73.
Art. 73.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
((59))
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 74.
Art. 74.
(( (Fascicolo d'ufficio e fascicoli di parte).))
.
((Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti
gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonché una sezione per ogni parte
costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente
gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione
descrittiva del suo contenuto.
Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento
prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in
allegato al quale esso è stato depositato.
Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il
deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in
formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d'ufficio in cui è
inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.))
((59))
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 75.
Art. 75.
(Nota delle spese).
Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa
((deposita))
la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le
spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna
partita.
((59))
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 76.
Art. 76.
(Potere delle parti sui fascicoli).
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i
documenti
((prodotti su supporto cartaceo e))
inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene
rilasciare copia dal cancelliere, osservate
((le leggi sui diritti di copia))
.
((59))
.
((Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo
informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le
modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.))
((59))
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 77.
Art. 77.
(( (Ritiro del fascicolo cartaceo di parte).))
.
((Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del
codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con
decreto.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte
e la sua restituzione.))
((59))
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Sezione II. - Dell'istruzione della causa.
Art. 78.
Art. 78.
(Astensione del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a
norma dell'articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure
istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di
nomina.
Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione è iniziata, il giudice
istruttore ne dà subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e
dichiara o chiede di astenersi.
Art. 79.
Art. 79.
(Sostituzione del giudice istruttore).
La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del
codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.
L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede
con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Art. 80.
Art. 80.
(( (Determinazione delle udienze dei giudici istruttori). ))
((Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà
dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i
presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze
destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze
d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del
tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o
più giudici istruttori cessano di fare parte del tribunale; o della sezione,
debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie
modificazioni))
.
Art. 80-bis
Art. 80-bis.
(( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). ))
((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, può essere
disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla
prima comparizione delle parti))
.
Art. 81.
Art. 81.
(( (Fissazione delle udienze d'istruzione). ))
((Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal
giudice istruttore.
Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla
prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le
successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni,
salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel
provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore))
.
Art. 81-bis
Art. 81-bis.
(Calendario del processo).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio,
quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta
dalle parti prima della scadenza dei termini.
Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte del giudice, del
difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione
disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di
professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.
Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice
è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di
professionalità.(54) (55)
Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai
fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei
termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi
precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione
del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e
internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi
previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151].
Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle
parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 82.
Art. 82.
(Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione).
Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per
la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla
udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso
giudice.(14)
((17))
La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia
designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione
nel giorno fissato dall'attore.(14)
((17))
Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festività
sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro
motivo, la causa s'intende riavviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione
immediatamente successiva.
Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra
udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto
è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del
provvedimento.
Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e
nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova
udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne
ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi,
all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra
udienza d'istruzione.
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Art. 83.
Art. 83.
(Ordine di trattazione delle cause).
Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la
precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle
rinviate a norma degli articoli precedenti.
Art. 83-bis
Art. 83-bis.
(( (Trattazione scritta della causa). ))
((Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a
norma dell'art. 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve
comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra
parte deve rispondere))
.
Art. 83-ter
Art. 83-ter.
(Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del
tribunale).
L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla
ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni
distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione
monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente
infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio
al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.(18)
((19))
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 84.
Art. 84.
(Svolgimento delle udienze).
Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.
Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le
parti stesse. Queste debbono assistere all'udienza in silenzio, salvo che non
ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad
interloquire.
Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo
verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.
Art. 85.
Art. 85.
(Istanza per imposizione di cauzione).
L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma
dell'articolo 98 del codice, deve essere proposta nella prima udienza di
trattazione della causa.
L'istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti
sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.
Art. 86.
Art. 86.
(Forma della cauzione).
Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del
codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito
pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo
d'ufficio.
Art. 87.
Art. 87.
(Produzione dei documenti).
I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono
prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo
elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite
dall'articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la
necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare
termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.
(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 88.
Art. 88.
(Processo verbale di avvenuta conciliazione).
La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazioni davanti al
giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle
parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.
((Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma
ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice,
è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del
cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che
tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno
accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di
titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in
udienza))
.
Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il
giudice ne prende atto nel processo verbale d'udienza e fissa un'udienza per la
comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel
comma precedente.
Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può
autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con
dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se
il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un
termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d'udienza
contenente la convenzione.
Art. 89.
Art. 89.
(Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico).
L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista
nell'articolo 192 del codice è scritta in calce al ricorso del consulente o
della parte.
Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Art. 90.
Art. 90.
(Indagini del consulente senza la presenza del giudice).
Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a
compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione
alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione
inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli
contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194
del codice.
In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti
defensionali.
Art. 91.
Art. 91.
(Comunicazioni a consulenti di parte).
Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere
indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte,
regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio,
perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.
Art. 92.
Art. 92.
(Questioni sorte durante le indagini del consulente).
Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono
questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente
deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con
ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
Art. 93.
Art. 93.
(Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione).
Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua
fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.
Art. 94.
Art. 94.
(Istanza di esibizione).
L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o
di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa
e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li
possiede.
Art. 95.
Art. 95.
(Notificazione dell'ordinanza di esibizione).
Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o
di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine
entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve
provvedere alla notificazione.
Art. 96.
Art. 96.
(Informazioni della pubblica amministrazione).
La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su
richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del codice, è inserita nel
fascicolo d'ufficio.
Art. 97.
Art. 97.
(Divieto di private informazioni).
Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a
sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.
Art. 98.
Art. 98.
(Deposito di documenti fatto da pubblico depositario).
Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il
deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo
218 del codice, deve farne copia.
Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo
verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali
e una copia di esso è consegnata al depositario.
Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da
lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al
comma precedente.
Art. 99.
Art. 99.
(Proposizione della querela di falso).
La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella
prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal
difensore munito di procura speciale.
Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è
analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo
verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.
Art. 100.
Art. 100.
(Copie del documento impugnato).
Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si
trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.
L'autorizzazione è data con decreto.
Art. 101.
Art. 101.
(Rinvio).
Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del codice relative alla verificazione di scrittura privata.
Art. 102.
Art. 102.
(Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale).
Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non è
necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a
quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei
processi verbali di causa.
Art. 103.
Art. 103.
(Termine per l'intimazione al testimone).
L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni
almeno
((sette giorni))
prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.
((27))
Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi
d'urgenza.
((L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi
dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al
quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato
motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro))
.
((27))
----------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273]
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha conseguentemente disposto
(con l'art. 2, comma 4) che la presente modifica entra in vigore il 1 marzo
2006.
Art. 103-bis
Art. 103-bis.
(Modello di testimonianza).
La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato
con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per
la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello,
sottoscritto in ogni suo foglio
((o firmato digitalmente))
dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre
all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del
giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del
testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove
possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento
del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento
di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di
astenersi ai sensi degli articoli 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art200],
201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art201]
e 202 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art202],
con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le
richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa
l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione
dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte
specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto
conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
((59))
.
((Quando il modulo è compilato su supporto cartaceo, al termine))
di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la
sottoscrizione da parte del testimone.
((59))
Le sottoscrizioni
((apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo))
devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un
ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita
nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.
((59))
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 104.
Art. 104.
(Mancata intimazione ai testimoni).
((Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al
giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che
l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione))
.
Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per
l'assunzione della prova.
Art. 105.
Art. 105.
(Forma speciale di esame testimoniale).
La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa
all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in
ogni caso ai Principi Reali, ai Cardinali
((che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede))
e ai Grandi Ufficiali dello Stato.
((Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale
decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana
aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo
tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la
Penitenzieria apostolica))
.
Art. 106.
Art. 106.
(Disposizioni relative al testimone non comparso).
Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225
primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa
un'ora da quella indicata per la comparizione.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.
Art. 107.
Art. 107.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
Art. 108.
Art. 108.
(Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate).
Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle
prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma
dell'articolo 203 del codice.
Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante
delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della
prova.
Art. 109.
Art. 109.
(Ordinanza di pagamento durante il rendiconto).
L'ordinanza prevista nell'articolo 264 ultimo comma del codice costituisce
titolo esecutivo.
Art. 110.
Art. 110.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] (14)
((17))
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
del presente articolo dal 2 gennaio 1994 al 30 aprile 1995;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti".
Art. 111.
Art. 111.
(Produzione delle comparse).
Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima
dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.
Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte
comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono
contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo
d'ufficio e per gli altri componenti il collegio.
((Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma
non si applica))
.
L'inserzione tardiva delle comparse può essere autorizzata dal presidente del
tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.
Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile,
altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non
consentire che s'inseriscano nel fascicolo.
Art. 112.
Art. 112.
(Istanza di decisione secondo equità).
L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'articolo 114 del
codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma
dell'articolo 189 del codice.
Art. 112-bis
Art. 112-bis.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] (14)
((17))
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
del presente articolo dal 2 gennaio 1994 al 30 aprile 1995;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti".
Sezione III. - Della decisione della causa.
Art. 113.
Art. 113.
(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei
collegi).
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione
determina con decreto i giorni in cui di tengono le camere di consiglio e la
composizione dei relativi collegi giudicanti.
Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello
stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal
relatore e dal giudice più anziano.(14)
((17))
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Art. 114.
Art. 114.
(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi).
All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce,
con decreto approvato, dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni
della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di
discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala
di udienza del tribunale.
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto
la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il
collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal
giudice più anziano.(14)
((17))
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Art. 115.
Art. 115.
(Rinvio della discussione).
Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.
Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una
volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la
seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma
dell'articolo 190 del codice.
Art. 116.
Art. 116.
(Ordine di discussione delle cause).
L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal
presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a
questa destinata.
Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine
stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di
opportunità.
Art. 117.
Art. 117.
(Svolgimento della discussione).
I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono
svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.
Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la
parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.
Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza
dopo la discussione; ma il presidente può consentirle quando il pubblico
ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma
dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non è rimessa al giudice istruttore.
Art. 118.
Art. 118.
(Motivazione della sentenza).
((La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero
4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi))
.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise
dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati.
Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni
di equità sulle quali è fondata la decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma
del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno
espresso voto conforme alla decisione.
Art. 119.
Art. 119.
(Redazione della sentenza).
((L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta
e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il
presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la
sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente.))
((59))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
.
((59))
Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla
sua sottoscrizione.
Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel
dispositivo.
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 120.
Art. 120.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]))
((19))
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 121.
Art. 121.
(Ordinanza di correzione delle sentenze).
L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del
cancelliere.
Art. 122.
Art. 122.
(Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori).
L'istanza per l'integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma
dell'articolo 289 del codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore
o, in mancanza, al presidente del collegio.
Art. 123.
Art. 123.
(( (Avviso d'impugnazione alla cancelleria).))
.
((L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita
immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il
provvedimento impugnato.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione
dell'impugnazione.))
((59))
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 123-bis
Art. 123-bis.
(Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore).
Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si
applicano le disposizioni dell'articolo 347 ultimo comma del Codice e
dell'articolo 137-bis. Tuttavia il giudice della impugnazione può, se lo ritiene
necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare
alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 124.
Art. 124.
(Certificato di passaggio in giudicato della sentenza).
A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in
calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato
proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di
revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è
stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.
Art. 125.
Art. 125.
(( (Riassunzione della causa). ))
((Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è
fatta con comparsa, che deve contenere:
1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i
termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice;
5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice;
6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la
riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione
della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione
delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della
causa dal ruolo.
Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di
prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso
giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione.
Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della
sezione, la Parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere
la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.
La comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non
costituite deve essere notificata personalmente))
.
Art. 125-bis
Art. 125-bis.
(( (Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione). ))
((Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione
dell'ulteriore istruzione a norme, dell'art. 279 quarto comma del Codice, le
parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite
dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato
che ha dato luogo alla sospensione))
.
Art. 126.
Art. 126.
(Fascicolo della causa riassunta).
Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve
immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che
ha precedentemente conosciuto della causa.
Art. 127.
Art. 127.
(Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente).
La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo
opponente a norma dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.
CAPO III.
Del procedimento d'appello.
Art. 128.
Art. 128.
(Determinazione dei giorni d'udienza).
Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma
dell'art. 1633 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle
udienze (destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve
essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30
novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si
riferisce.
Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e
alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui
debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione
delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in
tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si
riferisce.(14)
((17))
Se nel corso dell'anno uno o più istruttori cessano di fare parte della corte
d'appello o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto
le necessarie modificazioni.
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Art. 129.
Art. 129.
(( (Riserva d'appello. Estinzione del processo). ))
((La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del
secondo comma dell'articolo 279 del Codice, può essere fatta, nell'udienza del
giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o
con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.
La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre
parti costituite, a norma dell'art. 170 primo e terzo comma, del Codice, o
personalmente alla parte, se questa non è costituita.
Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale
fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui
diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che
pronuncia l'estinzione del processo.
Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del Codice per
impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata,
decorre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 del Codice stesso))
.
Art. 129-bis
Art. 129-bis.
(( (Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non
definitiva).))
((Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che
abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma
dell'art. 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte
interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale
per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti
nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che la
esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla
definizione del giudizio di cassazione.
Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice
istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di
sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso))
.
Art. 130.
Art. 130.
(Appello contro la sentenza di estinzione del processo).
Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del
processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo
previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario,
autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e
provvede in camera di consiglio con sentenza.(14)
((17))
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Art. 131.
Art. 131.
(Deliberazione dei provvedimenti).
Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni
dell'articolo 276 del codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di
anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti
il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 131-bis
Art. 131-bis.
(( (Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione). ))
((Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art.
373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha
dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza
medesima))
.
Art. 132.
Art. 132.
(Rinvio).
Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate
nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente
capo.
CAPO IV.
Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione.
Art. 133.
Art. 133.
(Riserva di ricorso. Estinzione del processo).
La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve
essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.
Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo
comma.
((L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue
dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del
codice.))
Art. 133-bis
Art. 133-bis.
(( (Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione). ))
((Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle
sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice,
l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i
provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della
causa siano dipendenti di quelli contenuti nella sentenza impugnata, può
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione
dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di
cassazione.
Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere
riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il
termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto))
Art. 134.
Art. 134.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del
titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
titolo III
Art. 134-bis
Art. 134-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del
titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 135.
Art. 135.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del
titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 136.
Art. 136.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-10-18;793]))
Art. 137.
Art. 137.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
((55))
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del
titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 137-bis
Art. 137-bis.
(Fascicolo d'ufficio).
Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso,
acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha
pronunciato il provvedimento impugnato.
Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis
del codice.
(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 137-ter
Art. 137-ter.
(Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti).
Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art51],
sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro
elettronico di documentazione:
1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo
363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;
2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione
nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.
(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 138.
Art. 138.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40]))
Art. 139.
Art. 139.
(Istanza di rimessione alle sezioni unite).
L'istanza prevista nell'articolo 376 del codice si propone con ricorso diretto
al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la
rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di
competenza di queste.
Il ricorso è depositato nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del
codice. (54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 140.
Art. 140.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del
titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 140-bis
Art. 140-bis.
(Svolgimento della camera di consiglio).
La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con
proprio decreto, può disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante
collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.
(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 141.
Art. 141.
(Deliberazione dei provvedimenti).
Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo
276 del codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di
anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti
il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 142.
Art. 142.
(( (Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici). ))
((Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici
insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono
opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria
competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la
decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.
Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di
rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.))
Art 143.
(Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte).
La Corte enuncia specificamente, a norma dell'articolo 384 del codice, il
principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 144.
Art. 144.
(Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino).
Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell'articolo 389
del codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente
alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice.
Art. 144-bis
Art. 144-bis.
(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del
contradditorio).
Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del
codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al
fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138.(14)
((17))
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Art. 144-bis
Art. 144-bis.1
(Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte).
Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi
dell'articolo 137-bis e gli atti e i documenti depositati dalle parti e già
prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta
giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
CAPO V.
((Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e
di assistenza))
Art. 144-ter
Art. 144-ter.
(Controversie individuali di lavoro).
Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in
ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5),
seconda parte, del codice.(18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 144-quater
Art. 144-quater.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 144-quinquies
Art. 144-quinquies.
(Controversie in materia di licenziamento).
Il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e
verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del
titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono
effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la
durata media dei processi di cui all'articolo 441-bis del codice, in confronto
con la durata degli altri processi in materia di lavoro.
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
titolo IV
Art. 145.
Art. 145.
(( (Termine per la nomina del consulente tecnico). ))
((Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di
assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i
giorni sei))
.
Art. 146.
Art. 146.
(( (Albo dei consulenti tecnici). ))
((Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono
essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e
assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro))
.
Art. 146-bis
Art. 146-bis.
(( (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei
contratti e accordi collettivi). ))
((Nel caso di cui all'articolo 420-bis del codice si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 64, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art64-com4], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art64-com6], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art64-com7] e 8,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art64-com8].))
.
Art. 147.
Art. 147.
(( (Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia
di previdenza e di assistenza obbligatorie). ))
((Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono
privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli
arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia
la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente
o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie
di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di
ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo))
.
Art. 148.
Art. 148.
(( (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità
della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). ))
((Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia
di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto
stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della
domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi
contenziosi))
.
Art. 149.
Art. 149.
(( (Controversie in materia di invalidità pensionabile). ))
((Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato
dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità
comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso
tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario))
.
Art. 150.
Art. 150.
(( (Calcolo della svalutazione monetaria). ))
((Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il
giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile
per i lavoratori dell'industria))
.
Art. 151.
Art. 151.
(Riunione di procedimenti).
((La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi
a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a
controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità
delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la
loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi
che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In
queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque,
disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale.
Analogamente si provvede nel giudizio di appello.))
.
Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria
trattazione delle controversie riunite.
Art. 152.
Art. 152.
(Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per
prestazioni previdenziali)
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la
parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma,
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96-com1],
non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando
risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito
imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore
a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da
1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115] di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115].
L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione
del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto
introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito,
le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115]. Le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni
previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in
giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso,
formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio,
quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
((42))
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2017, n. 241 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1ª 22/11/2017 n. 47), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificato dall'art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art38-com1-letb-num2]
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111]".
Art. 152-bis
Art. 152-bis.
(Liquidazione di spese processuali)
Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art91] a
favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi
dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art417bis],
((si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art9-com2], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27], per la liquidazione del
compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento
dell'importo complessivo ivi previsto.))
La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600].
((Capo V-bis
Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle
persone, minorenni e famiglie))
Art. 152-ter
Art. 152-ter.
(Procedimenti in camera di consiglio).
I provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del codice sono di competenza
del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza
familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei
coniugi. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione
monocratica con decreto immediatamente esecutivo.
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 152-quater
Art. 152-quater.
(Ascolto del minore).
Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali
l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle
parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico
ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in
cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista
dall'articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice.
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 152-quinquies
Art. 152-quinquies.
(Registrazione audiovisiva dell'ascolto).
Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la
registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel
fascicolo informatico.
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 152-sexies
Art. 152-sexies.
(Indagini del consulente).
Fermo quanto previsto dall'articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi
degli articoli 473-bis.25 e 473-bis.44 del codice fissa il calendario delle
operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte
se nominati.
Il consulente può chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito
della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in
caso di particolare complessità delle indagini.
Unitamente alla relazione di cui all'articolo 195 del codice, il consulente
deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni
audiovisive delle operazioni relative al minore.
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 152-septies
Art. 152-septies.
(Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del
luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia
autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa,
all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto,
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396].
(54)
((55))
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 152-octies
Art. 152-octies.
(Esame da remoto dell'interdicendo o inabilitando).
Le modalità del collegamento da remoto previsto dall'articolo 473-bis.54, terzo
comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
TITOLO IV.
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Capo I.
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale.
TITOLO IV.
Art. 153.
Art. 153.
(Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale).
La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere
munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale
pubblico.
(54)
((55))
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art 154.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 155.
Art. 155.
(Certificato di prestata cauzione).
Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del codice è
rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento
costituente titolo esecutivo.
Art. 155-bis
Art. 155-bis.
(Archivio dei rapporti finanziari).
Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, quarto comma,
del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art7-com6].
(38)(54)
((55))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132], convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162], ha disposto (con l'art. 19,
comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. medesimo.
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 155-ter
Art. 155-ter.
(Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità
telematiche).
La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui
all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste
disposizioni.
Nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono comma, l'ufficiale
giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità
telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni
dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non
certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla
comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad
esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.(54)
((55))
(38)
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132], convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162], ha disposto (con l'art. 19,
comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 155-quater
Art. 155-quater.
(Modalità di accesso alle banche dati).
((Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti
informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice
mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità
di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], e successive
modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non
sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e
le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso,
quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della
giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa
di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82], l'accesso è
consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della
giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati
per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le
finalità di cui all'articolo 492-bis del codice))
.
Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti
senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13].
È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro
cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con
il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui
all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al
primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica
anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste
disposizioni.
(38)
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132], convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162], ha disposto (con l'art. 19,
comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. medesimo.
Art. 155-quinquies
Art. 155-quinquies.
(Accesso alle banche dati tramite i gestori).
Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le
strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte
dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo
articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater,
primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso
diretto alle suddette banche dati non è attuabile.
L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del
presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del
codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal
predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse
contenute.
Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di
autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato
anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice
rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il
provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine
rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.
Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo
comma dell'articolo 492-bis del codice.
La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle
banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei
rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino
all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater,
primo comma.
(54)
((55))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132], convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162], ha disposto (con l'art. 19,
comma 6) che "L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], introdotto dal
comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di
cui al comma 5".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si
applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 155-sexies
Art. 155-sexies.
(Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità
telematiche dei beni da pignorare).
Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da
pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per
la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali
di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di
patrimoni altrui.
((Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario
e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche
per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha
ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e
di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del
procedimento.))
Art. 156.
Art. 156.
(Esecuzione sui beni sequestrati).
Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista
nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia
((presso il))
giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste
nell'articolo 498 del codice.(14)(17)
((59))
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre
chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della
sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista
nell'articolo 679 del codice.
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571], convertito con
modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673] nel modificare l'art. 85
della L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art85] ha disposto (con l'art.
4, comma 5) che "Gli articoli 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art74], 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art75], 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art76], 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art77], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art85] e 86 della legge 26
novembre 1990, n. 353 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art86],
e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i
sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza,
anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è
dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.";
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 156-bis
Art. 156-bis.
(Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo
arbitrale).
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è
compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del
sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia
della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta
giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.
La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del
codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.(14)
((17))
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571], convertito con
modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673] nel modificare l'art. 86
della L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art86] ha disposto (con l'art.
4, comma 5) che "Gli articoli 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art74], 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art75], 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art76], 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art77], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art85] e 86 della legge 26
novembre 1990, n. 353 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art86],
e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i
sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza,
anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è
dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.";
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Art. 157.
Art. 157.
(( (Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). ))
((L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal
debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma
dell'art. 494 primo comma del Codice.
Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della
somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.
Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la
prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del
processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.
Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere))
.
Art. 158.
Art. 158.
(Avviso al sequestrante).
Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di
un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare
notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'articolo 498 del
codice.
Art. 159.
Art. 159.
(Istituti autorizzati all'incanto, e all'amministrazione dei beni).
Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni
mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei
beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto
del Ministro di grazia e giustizia.
Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può
essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli
articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata
qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.
Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per
l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei
compensi dovuti agli istituti.(14)
((17))
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Art. 159-bis
Art. 159-bis
(( (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).))
.
((La parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica
le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o
il bene oggetto di pignoramento nonché gli ulteriori dati richiesti dalla
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici.))
((59))
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 159-ter
Art. 159-ter
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto
diverso dal creditore).
Colui che, prima che il creditore
((abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli))
518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza
((iscrive a ruolo il processo depositando una copia))
dell'atto di pignoramento.
((Quando all'iscrizione a ruolo procede))
uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], e successive modificazioni,
diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e
la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di
conformità.
Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui
all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede
d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del
presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis,
543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al
deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e
si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni.
((59))
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 160.
Art. 160.
(Forma degli avvisi).
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri
intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore
procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.
Art. 161.
Art. 161.
(Giuramento dell'esperto e dello stimatore).
L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice
presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale
dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve
raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.
((Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o
dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla
vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura
superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di
stima))
.
Art. 161-bis
Art. 161-bis.
(( (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). ))
(( Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei
creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli
articoli 571 e 580 del codice))
.
((26))
((27))
--------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
Art. 161-ter
Art. 161-ter.
(Vendite con modalità telematiche).
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole
tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili
mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi
di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza
e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono
adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.
((Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di
assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i
portali dei gestori delle vendite telematiche.))
((39))
------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83], convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-06;132], ha disposto (con l'art. 23,
comma 2) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 14, comma 1, lettere b)
e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]".
Art. 161-quater
Art. 161-quater.
(Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche)
La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del
professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in
mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo
esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare
anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite
dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle
vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili
registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova
dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto
dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art18bis].
((40))
Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto
richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle
specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni
relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione
dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
(39)
------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83], convertito con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-06;132], ha disposto (con l'art. 23,
comma 2) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 14, comma 1, lettere b)
e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]".
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-30;210] convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-02-25;21] ha disposto (con l'art. 2-bis,
comma 1) che "È prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo
161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368]".
Art. 162.
Art. 162.
(Deposito del prezzo di assegnazione).
La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario
deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
Art. 163.
Art. 163.
(Ordine di cessazione della vendita forzata).
La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del codice è
disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o
altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce
immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite
le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
Art. 164.
Art. 164.
(Atti di trasferimento del bene espropriato).
Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato,
compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene
all'acquirente.
Art. 164-bis
Art. 164-bis.
(( (Infruttuosità dell'espropriazione forzata).))
((Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole
soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi
necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione
del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata
del processo esecutivo.))
Art. 164-ter
Art. 164-ter.
((Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo))
((59))
.
((Quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non
è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni
dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale
terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del
terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di
legge.))
((59))
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata
giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme
richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace
((per mancata))
iscrizione a ruolo nel termine stabilito.
((59))
(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132] convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162] ha disposto (con l'art. 18,
comma 3) che la presente modifica si applica ai procedimenti esecutivi iniziati
a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge medesimo.
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
CAPO II.
Dell'espropriazione mobiliare ((e presso terzi)).
Art. 165.
Art. 165.
(( (Partecipazione del creditore al pignoramento). ))
((All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che
intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e
l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre
giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento
eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo
di difensore e di esperto o di uno di essi))
.
Art. 166.
Art. 166.
(Modalità della custodia).
Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di
custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.(18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 167.
Art. 167.
(Processo verbale di consegna al commissionario).
Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al
commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose
consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta
nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere
presa esatta cognizione.
Art. 168.
Art. 168.
(Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita).
I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti
dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione nel
termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua
conoscenza.
Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice
dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul ricorso il giudice dell'esecuzione, previa applicazione dell'articolo 485
del codice, provvede con ordinanza opponibile ai sensi dell'articolo 617 del
codice.
(54)
((55))
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 169.
Art. 169.
(Registrazione del processo verbale di vendita).
Il cancelliere della tribunale presso il quale è depositato il processo verbale
di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del codice, cura la
registrazione di esso.(18)
((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 169-bis
Art. 169-bis.
(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell'esecuzione).
Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi
dovuti ai notai, agli avvocati
((e ai commercialisti))
per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.(25)
((26))
((27))
--------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio
2006.".
--------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
Art. 169-ter
Art. 169-ter.
(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).
Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli
elenchi dei notai, degli avvocati
((e dei commercialisti))
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei
pubblici registri.(25)
((26))
((27))
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35] convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio
2006.".
-------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
Art. 169-quater
Art. 169-quater.
(( (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). ))
((Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale))
.
Art. 169-quinquies
Art. 169-quinquies.
(Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite).
I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai
quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del
medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice
dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario
dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico,
riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per
ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad
essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata
dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. Il prospetto riepilogativo
contiene i dati identificativi dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario che
ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice.
(54)
((55))
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 169-sexies
Art. 169-sexies.
(( (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili
pignorati). ))
(( Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui
all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili
pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata la documentazione
comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie
di beni.
L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il
procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto
compatibili.))
Art. 169-septies
Art. 169-septies.
(( (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati) ))
La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le
seguenti informazioni:
1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i
dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del
destinatario del pagamento;
2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori
e delle spese;
3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra
modalità di esecuzione del pagamento.
CAPO III.
Dell'espropriazione immobiliare.
Art. 170.
Art. 170.
(Atto di pignoramento immobiliare).
L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo 555 del codice
deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore
pignorante a norma dell'articolo 125 del codice.
Art. 171.
Art. 171.
(Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode).
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice
sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
Art. 172.
Art. 172.
(Cancellazione della trascrizione del pignoramento).
Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la
cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del
codice e in gni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento
per estinzione del processo.
Art 173.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] COME MODIFICATO DALLA L. 28
DICEMBRE 2005, N. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263]))
((26))
((27))
--------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
Art 173-bis.
(Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto).
L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono
risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del
titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza
di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale,
gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i
vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che
saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché
l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o
aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente
normativa;
7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai
sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art36] e gli
eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale
presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la
normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del
procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le
eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la
verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni
previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art40-com6] ovvero
dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art46-com5],
specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico
e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del
debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti
titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di
manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il
relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non
pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di
eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui
all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al
giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o
intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima
dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta
elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo posta
ordinaria.(54)
((55))
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano
provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene
all'udienza per rendere i chiarimenti.(25)(26)(27)
La relazione di stima è redatta in conformità a modelli predisposti dal giudice
dell'esecuzione. (54)
((55))
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio
2006.".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art 173-ter.
(( (Pubblicità degli avvisi tramite internet). ))
((Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet
destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i
criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.))
((25))
((26))
((27))
--------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio
2006.".
--------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
Art 173-quater.
(Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato).
L'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere
l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal
certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], nonché le
notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art40], e successive
modificazioni;(54)
((55))
in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui
all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40,
secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47], ne va fatta menzione
nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i
presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del
citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28
febbraio 1985, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47].(25)(26)(27)
L'avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice
dell'esecuzione. (54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio
2006.".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art 173-quinquies.
(Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo).
((Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma,
del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la
prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del
medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con
carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento
disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della
cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,
rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria
professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la
fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in
favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista
delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che
l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione
contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571.))
Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al
primo comma.
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
titolo i
Art. 174.
Art. 174.
((Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente))
((59))
Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve
dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il
tribunale
((o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale))
. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria
((, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice))
.
((59))
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 175.
Art. 175.
(Convocazione delle parti per l'incanto).
Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo
575 del codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma
dell'articolo 569 del codice.
Art. 176.
Art. 176.
(Comunicazione del decreto di decadenza).
Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza
dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del codice è comunicato dal
cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.
Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per
l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del codice.
Art. 177.
Art. 177.
(Dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario).
L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice
dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e
quello minore per il quale è avvenuta la vendita.
Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai
quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da
esso portato.
Art. 178.
Art. 178.
(Procedimento di rendiconto).
Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma
dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti,
provvede all'approvazione del conto.
Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo
594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non
impugnabile.
Art. 179.
Art. 179.
(Graduazione e liquidazione).
Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può limitare il progetto
di distribuzione della somma ricavata di cui all'articolo 596 del codice alla
sola graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, salva la
liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la
graduazione.
Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di
liquidazione delle quote entro trenta giorni dall'approvazione della
graduazione.
Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 596 e
seguenti del codice.
Art. 179-bis
Art. 179-bis.
(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal
giudice dell'esecuzione).
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il
Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale
dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita
ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati
((e commercialisti))
per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con
specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le
successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di
liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.(25)
((26))
((27))
--------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio
2006.".
--------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
Art. 179-ter
Art. 179-ter.
(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).
Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono
alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.
L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato
presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle
esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale,
designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente
l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate
dal cancelliere del tribunale.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i
notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione
forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini
professionali.
((Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al
presidente del tribunale. Nella domanda l'aspirante, a pena di inammissibilità,
indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art46]:
1) data e luogo di nascita;
2) domicilio professionale nel circondario del tribunale;
3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne
eventualmente riportate;
5) di essere iscritto all'ordine professionale.))
((59))
.
((Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la
specifica competenza tecnica del richiedente.))
I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini
della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:
((59))
a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di
professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia
stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive
stabilite dal giudice dell'esecuzione;
b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto
dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12
agosto 2015, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-08-12;144];
c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta
formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio
nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati
dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art35-com1-lets], nello
specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni
forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della
scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può
essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali
sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame,
organizzati da università pubbliche o private.
((I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco
debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve
essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri
3) e 4), e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della
specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.))
((59))
Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche
alternativamente, i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto
dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12
agosto 2015, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-08-12;144];
b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta
formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio
nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati
dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art35-com1-lets], nello
specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni
forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di
riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui
alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad
analoghi corsi da università pubbliche o private.
La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee
guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di
aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale
notarile.
Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui
al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione
dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è
stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione
o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
((Contro i provvedimenti del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni
dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.))
((59))
Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il comitato
dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati
inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o
più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato
rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal
giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non
possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
Nessuno può essere iscritto in più di un elenco.
((Il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un
professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di
corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.))
((59))
Il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato
che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco.
(54) (55)
--------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio
2006.".
--------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-05-03;59], convertito con
modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-30;119] ha disposto (con l'art.
5-bis, comma 5) che "Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo
all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato
articolo 179-ter
articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti
iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 179-quater
Art. 179-quater.
(Distribuzione degli incarichi).
Il presidente del tribunale vigila affinchè, senza danno per l'amministrazione
della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti
possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli
affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata
l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di
strumenti informatici. (54)
((55))
Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in
apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi
compensi liquidati.
Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere
rilasciate copie o estratti.
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
CAPO IV.
Disposizioni comuni.
Art. 180.
Art. 180.
(Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato).
L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599
secondo comma del codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante,
del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di
esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.
Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere
invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i
provvedimenti indicati nell'articolo 600 del codice.
Art 181.
(Disposizioni sulla divisione).
Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene
indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e
seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza
davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più
diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio
mediante la notifica dell'ordinanza.
((Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies
e seguenti del codice.))
(25)
((59))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio
2006.".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d),
e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è
già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° marzo 2006".
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 182.
Art. 182.
(Intimazione al detentore del pegno).
Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del
codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con
atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se
il pegno è detenuto da altri.
Art. 183.
Art. 183.
(Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio).
I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del codice sono dati dal
giudice dell'esecuzione con decreto.(18)
((19))
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 184.
Art. 184.
(Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione).
I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del codice, oltre le
indicazioni volute dall'articolo 125 del codice, debbono contenere quelle di cui
ai numeri 4 e 5 dell'articolo 163 del codice.
Art. 185.
Art. 185.
(( (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione). ))
((All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle
opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le
norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice))
.
Art. 186.
Art. 186.
(Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione).
Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da
quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è
riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice
dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del
processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615, 618 e
619 del codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.
Art. 186-bis
Art. 186-bis.
(( (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). ))
((I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono
trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso
i quali è proposta opposizione))
.
Art. 187.
Art. 187.
(Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva).
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle
opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza
a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.
Art. 187-bis
Art. 187-bis.
(( (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi
compiuti). ))
((In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo
avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano
fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza
dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il
compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è
più procedibile))
.
TITOLO V.
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO V.
Art. 188.
Art. 188.
(Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione).
La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini
di cui all'articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha
pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia.
Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti
a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere
notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui
all'articolo 638 del codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e
personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice se è
fatta posteriormente.
Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile
l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.
Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di
dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.
Art. 189.
Art. 189.
(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi).
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà
i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo.
((Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finchè non
sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice
istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione
personale dei coniugi))
.
Art. 190.
Art. 190.
(Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta).
Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del codice debbono essere allegati
i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della
scomparsa.
Art. 191.
Art. 191.
(Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a
minori).
Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori
costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Art. 192.
Art. 192.
(Modalità di chiusura dell'inventario).
L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare
coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi
erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere
nell'inventario.
Art. 193.
Art. 193.
(Giuramento del curatore dell'eredità giacente).
Il curatore dell'eredità giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue
funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e
amministrare fedelmente i beni dell'eredità.
Art. 194.
Art. 194.
(Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione).
Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria
l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di
uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a
norma dell'articolo 193 del codice.
Art. 195.
Art. 195.
(Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di
divisione).
Il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle
operazioni di divisione è approvato con decreto del giudice istruttore se non
sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.
Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.
Art. 196.
Art. 196.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;25]))
((15))
------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 5 gennaio 1994, n. 25 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;25] ha
disposto (con l'art. 27, comma 3) che "Qualora il decreto che nega
l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo
196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], abrogato
dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine
stesso è prorogato sino al trentesimo giorno".
((TITOLO V-BIS.
DEI PRODEDIMENTI COLLETTIVI))
Art. 196-bis
Art. 196-bis.
(( (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di
classe). ))
((Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni
contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con
modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al
servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato
dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni
telematiche.
Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve
inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato
che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un
avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni
del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La
richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche
imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima
della loro proposizione.))
((44))
((45))
((50))
((49))
--------------
AGGIORNAMENTO (44)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31] ha
disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si
applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della
sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di
entrata in vigore".
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], aveva
precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al
presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha successivamente disposto
(con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 19/11/2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (50)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ha disposto (con
l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in
vigore il 19/05/2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile
2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31~art7-com1], come
modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ha perso efficacia a
seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ad opera della L. 18
dicembre 2020, n. 176 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], la
quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il
19/05/2021.
Art. 196-ter
Art. 196-ter.
(( (Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di
classe). ))
((Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la
cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo
dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di
cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far
fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I
requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità
programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei
azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle
organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento
utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento
dell'elenco))
.
((44))
((45))
((50))
((49))
--------------
AGGIORNAMENTO (44)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31] ha
disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si
applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della
sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di
entrata in vigore".
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], aveva
precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al
presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha successivamente disposto
(con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 19/11/2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (50)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ha disposto (con
l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in
vigore il 19/05/2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile
2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31~art7-com1], come
modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ha perso efficacia a
seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ad opera della L. 18
dicembre 2020, n. 176 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], la
quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il
19/05/2021.
((Titolo V-ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
Capo I
Degli atti e dei provvedimenti))
Art. 196-quater
Art. 196-quater.
(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti).
Il deposito degli atti processuali e dei documenti
((...))
da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o
delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati.
((Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il
deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone
specificamente la ragione.))
(56)
((59))
Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con
modalità telematiche. (56)
Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.
((Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando
sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del
direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero
della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le
medesime modalità.))
((59))
(54)(55)
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L.gs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo,
le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], quelle
previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
nonché l'articolo 196-duodecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art196duodecies]
delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili
pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] si
applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per
stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le
disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti
a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro
della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di
comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo
periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi
natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la
funzionalità dei relativi servizi".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo
comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2],
quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], nonché quelle
previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni
degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in
giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023".
- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo
comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2]
e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], introdotti dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le
disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno
o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia,
accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare
gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo".
---------------
AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13] ha disposto (con
l'art. 35, comma 4) che, salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], le
disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella
data.
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 196-quinquies
Art. 196-quinquies.
(Dell'atto del processo redatto in formato elettronico).
L'atto del processo
((è))
redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici
giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti
((ed))
è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.
((59))
In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è
sottoscritto con firma digitale
((secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e
135, quarto comma, del codice))
.
((59))
Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio
giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito
nel fascicolo informatico.
((Se l'atto del processo è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia
informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel
fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato,
anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando è effettuato il
deposito nel fascicolo informatico.))
((59))
Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto
in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente
la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo
sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.
(54)(55)
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L.gs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo,
le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], quelle
previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
nonché l'articolo 196-duodecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art196duodecies]
delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili
pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] si
applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per
stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le
disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti
a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro
della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di
comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo
periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi
natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la
funzionalità dei relativi servizi".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo
comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2],
quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], nonché quelle
previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni
degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in
giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023".
- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo
comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2]
e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], introdotti dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le
disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno
o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia,
accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare
gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo".
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 196-sexies
Art. 196-sexies.
(Perfezionamento del deposito con modalità telematiche).
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è
generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto
previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la
conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli
atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle
specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito
mediante più trasmissioni.
(54)
((55))
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L.gs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo,
le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], quelle
previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
nonché l'articolo 196-duodecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art196duodecies]
delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili
pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] si
applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per
stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le
disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti
a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro
della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di
comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo
periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi
natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la
funzionalità dei relativi servizi".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo
comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2],
quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], nonché quelle
previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni
degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in
giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023".
- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo
comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2]
e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], introdotti dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le
disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno
o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia,
accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare
gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo".
Art. 196-septies
Art. 196-septies.
(Copia cartacea di atti depositati telematicamente).
Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per
l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico
degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la
conservazione delle copie cartacee.
Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure
organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su
supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo,
e quarto comma.
(54)
((55))
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L.gs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo,
le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], quelle
previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
nonché l'articolo 196-duodecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art196duodecies]
delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili
pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] si
applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per
stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le
disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti
a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro
della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di
comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo
periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi
natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la
funzionalità dei relativi servizi".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo
comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2],
quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], nonché quelle
previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni
degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in
giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023".
- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo
comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2]
e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], introdotti dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le
disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno
o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia,
accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare
gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo".
((Capo II
Della conformità delle copie agli originali))
Art. 196-octies
Art. 196-octies.
(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei
provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni
e notificazioni di cancelleria).
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli
ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche,
equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di
attestazione di conformità all'originale.
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale
possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o
informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la
conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo
informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche
e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o
dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di
conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il
duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante
processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa
sequenza di bit del documento informatico di origine.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo
di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 196-novies
Art. 196-novies.
(Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti).
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale,
quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per
immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice
formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme,
attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita
dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento.
Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata
((...))
le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543,
quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle
copie agli originali.
((59))
(54) (55)
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 196-decies
Art. 196-decies.
(Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità
telematiche all'ufficiale giudiziario).
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale,
quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un
documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia
conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita
dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto, del provvedimento o del documento.
(54)
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 196-undecies
Art. 196-undecies.
(Modalità dell'attestazione di conformità).
L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni
del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53], è apposta in calce o a
margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.
L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo
documento informatico.
Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può
alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e
l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le
modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia
informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita
nella relazione di notificazione.
I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli
196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 53 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53], sono considerati
pubblici ufficiali ad ogni effetto.
(54)
((55))
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
((Capo III
Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza))
Art. 196-duodecies
Art. 196-duodecies.
(Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza).
L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione
delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica
l'articolo 84.
Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali
assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che
non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in
collegamento.
I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza.
Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.
Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti
gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al
quale è pendente il procedimento.
((In presenza di gravi motivi il giudice può autorizzare, su istanza dei
difensori formulata anche all'udienza, il collegamento audiovisivo delle parti
da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi. I
difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di
rispettare le previsioni del presente articolo e sono in possesso di strumenti
informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento
dell'udienza.))
((59))
Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti
audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso
le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.
(54) (55)
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo,
le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], quelle
previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
nonché l'articolo 196-duodecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art196duodecies]
delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili
pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] si
applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per
stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le
disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti
a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro
della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di
comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo
periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi
natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la
funzionalità dei relativi servizi".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo
comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2],
quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], nonché quelle
previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni
degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in
giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023".
- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo
comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2]
e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], introdotti dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le
disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno
o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia,
accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare
gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo".
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
TITOLO VI.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO I.
Del processo di cognizione.
TITOLO VI.
Art. 197.
Art. 197.
(Processi di primo grado nei quali non è avvenuta la comparizione delle parti).
Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore
il codice non sono scaduti i termini fissati nell'atto di citazione per la
comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini
stessi, depositando gli atti indicati negli articoli 165 e 166 del codice e
inoltre la carta bollata e la somma indicata nell'articolo 38. Se la scadenza
del termine coincide col giorno dell'entrata in vigore del codice o non restano
alle parti almeno dieci giorni per la costituzione, questa deve farsi nel
termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice. Se nessuna delle
parti si costituisce in termine il processo si estingue.
Entro un mese dalla scadenza del termine di comparizione fissato nell'atto di
citazione o prorogato a norma del comma precedente, le parti debbono inoltre
integrare con comparsa le loro deduzioni, indicando specificamente i mezzi di
prova e i documenti a norma degli articoli 163 e 167 del codice. Entro trenta
giorni dalla scadenza di tale termine, le parti debbono proporre l'istanza di
designazione del giudice istruttore a norma e con gli effetti di cui
all'articolo 172 del codice.
Se il termine fissato nell'atto di citazione è scaduto prima del giorno in cui
entra in vigore il codice senza che le parti si siano costituite, queste debbono
riassumere la causa con atto di citazione nel termine perentorio di quindici
giorni dall'entrata in vigore del codice.
Art. 198.
Art. 198.
(Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse).
Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il
codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine
perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166
del codice e dall'articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le
loro deduzioni e proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a
norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 199.
Art. 199.
(Processi di primo grado nei quali è stata pronunciata sentenza interlocutoria).
Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria passata in giudicato o esecutiva
e, fino al giorno dell'entrata in vigore del codice le parti non hanno riassunta
la causa davanti al giudice di primo grado, debbono farlo con citazione nel
termine di cui all'articolo precedente.
Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria non esecutiva soggetta ad
impugnazione, il termine per la riassunzione è fissato dal giudice
dell'impugnazione con la sentenza che pronuncia sulla stessa.
Se la sentenza interlocutoria non esecutiva passa in giudicato dopo l'entrata in
vigore del codice, il termine di riassunzione di cui all'articolo precedente
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 200.
Art. 200.
(Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore).
Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli
precedenti forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta, entro due giorni dal
deposito dell'istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del
tribunale.
Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell'articolo 173 del
codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
Art. 201.
Art. 201.
(Sospensione del processo).
Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore,
dopo l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte
il processo, finchè non sia pronunciata sentenza sull'impugnazione, e può sempre
autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al
giudice dell'impugnazione.
Art. 202.
Art. 202.
(Prima udienza di trattazione).
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o
alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano
le disposizioni dell'articolo 183 del codice.
Art. 203.
Art. 203.
(Assunzione dei mezzi di prova).
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice non è ancora fissata l'assunzione
di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d'ufficio per
l'assunzione a norma del codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è
prescritto negli articoli 198 e 199.
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è fissata o è in corso
l'assunzione di un mezzo di prova, il giudice delegato, che appartiene
all'ufficio giudiziario competente per la causa, assume le funzioni e i poteri
del giudice istruttore, e le parti adempiono guanto è prescritto nell'articolo
198.
Nel caso previsto nel comma precedente, il giudice o il pretore delegato
all'assunzione di un mezzo di prova, quando non appartiene all'ufficio
giudiziario competente per la causa, esercita i poteri previsti negli articoli
202 e seguenti del codice, e può, inoltre, concedere proroghe del termine per
l'assunzione della prova fino a tre mesi dal giorno in cui il codice entra in
vigore.
Le perizie disposte prima dell'entrata in vigore del codice sono eseguite a
norma della legge precedente, ma alle eventuali ulteriori indagini tecniche
necessarie nel processo, anche per rinnovazione di quelle già eseguite, e alla
sostituzione del perito si applicano le disposizioni degli articoli 192 e
seguenti del codice.
In ogni caso rimangono fermi gli effetti delle decadenze verificatisi prima del
giorno in cui il codice entra in vigore.
Art. 204.
Art. 204.
(Cause in decisione davanti al tribunale).
Per le cause che, nel giorno in cui entra in vigore il codice, si trovano in
decisione, il tribunale applica gli articoli 276 e seguenti del codice.
Se le conclusioni non sono complete a norma dell'articolo 189 del codice, il
tribunale, quando ritiene che tali conclusioni siano necessarie per la decisione
della causa, rimette con ordinanza le parti ad udienza fissa davanti al giudice
relatore.
Se il collegio pronuncia ordinanza, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio.
Le parti sono tenute a depositare, su richiesta del cancelliere, le copie degli
atti da inserire nel fascicolo d'ufficio, la carta bollata e la somma di cui
all'articolo 38.
In ogni caso di riapertura dell'istruzione il relatore assume le funzioni e i
poteri di giudice istruttore.
Art. 205.
Art. 205.
(Efficacia delle sentenze interlocutorie).
Le sentenze interlocutorie finchè non siano riformate vincolano le parti nelle
deduzioni complementari che queste debbono prendere a norma degli articoli 197 e
198.
Art. 206.
Art. 206.
(Impugnazione delle sentenze interlocutorie).
Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma
il procedimento d'impugnazione è regolato dal codice, salve le disposizioni
delle presenti norme.
Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono
impugnabili solamente col regolamento di competenza nel termine di tre mesi
dall'entrata in vigore del codice.
Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla competenza insieme col
merito sono impugnabili a norma dell'articolo 43 del codice. La proposizione del
regolamento di competenza indipendentemente dall'impugnazione sul merito deve
avvenire entro il termine di cui al comma precedente.
Art. 207.
Art. 207.
(Termini per le impugnazioni).
I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice
si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.
Art. 208.
Art. 208.
(Decadenza dall'impugnazione).
Alle aentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il
codice si applica la disposizione dell'articolo 327 dello stesso, ma il termine
di un anno decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice.
Art. 209.
Art. 209.
(Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti).
Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331
e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso,
non sono state pronunciate sentenze dal giudice d'impugnazione; altrimenti si
osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle
presenti norme.
Art. 210.
Art. 210.
(Processi d'appello nei quali sono in corso i termini di comparizione).
Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il
codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli
atti d'appello, queste debbono costituirsi a norma dell'articolo 347 del codice.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 197.
Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 200, nel
tribunale e nella corte il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo
349 del codice e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
Art. 211.
Art. 211.
(Processi d'appello nei quali le parti sono già comparse).
Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice,
le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e
199.
Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell'articolo 200 e, se l'impugnazione
riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli
atti relativi all'impugnazione, ma il giudice d'appello può richiedere al
cancelliere del giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo
d'ufficio che sono necessari per decidere sull'impugnazione.
Art. 212.
Art. 212.
(Effetto devolutivo dell'appello).
In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima
dell'entrata in vigore del codice, si applica l'articolo 490 del codice
precedente.
La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello
proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in
decisione nel giorno dell'entrata in vigore del codice.
Art. 213.
Art. 213.
(Decisione delle cause davanti al giudice d'appello).
Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli
353 e seguenti del codice.
Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza
chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice
di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.
Art. 214.
Art. 214.
(Cause davanti al pretore e al conciliatore).
Le disposizioni degli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili,
anche ai giudizi davanti al pretore e al conciliatore.
Art. 215.
Art. 215.
(Cause davanti alla corte suprema di cassazione).
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è stato proposto ricorso per
cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del codice, ma i
termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli
stabiliti dalla legge precedente.
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice sono stati depositati il ricorso
e il controricorso o se i termini per il deposito di essi sono scaduti, si
applicano il procedimento le disposizioni degli articoli 374 e seguenti del
codice.
Art. 216.
Art. 216.
(Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria).
Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l'entrata in vigore del
codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o
in parte dei depositi indicati nell'articolo 38 a provvedere agli stessi entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito.
Se entro il termine indicato nel comma precedente non è effettuato alcun
deposito, il ricorso è dichiarato inammissibile dalla corte in camera di
consiglio, con ordinanza stesa su carta non bollata. Se il deposito non è
integrato, il cancelliere provvede a norma dell'articolo 38 ultimo comma.
Art. 217.
Art. 217.
(Riassunzione davanti al giudice di rinvio).
Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione
della causa davanti al giudice di rinvio.
Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.
Art. 218.
Art. 218.
(Impugnazioni relative alle cause di lavoro).
Le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili
per il motivo indicato nel secondo comma dell'articolo 450 del codice davanti
alla sezione della corte d'appello ivi indicata. Se l'appello è stato già
proposto davanti ad un giudice diverso, questi deve rimettere con ordinanza la
causa alla sezione della corte.
In entrambi i casi la sezione della corte provvede a norma dell'articolo 451 del
codice.
Sui ricorsi contro le sentenze, che prima dell'entrata in vigore del codice
hanno pronunciato sulla competenza per materia del giudice del lavoro, la corte
suprema di cassazione pronuncia a norma della legge precedente.
CAPO II.
Del processo di esecuzione.
Art. 219.
Art. 219.
(Precetto immobiliare non trascritto).
Il precetto immobiliare non trascritto prima dell'entrata in vigore del codice
ha soltanto l'efficacia di cui all'articolo 480 del codice. L'espropriazione
forzata immobiliare deve seguire secondo le norme del codice.
Art. 220.
Art. 220.
(Espropriazione forzata soltanto iniziata).
Se prima dell'entrata in vigore del codice è stato soltanto eseguito il
pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore
procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518
ultimo comma e 557 del codice e 38 delle presenti norme e proporre l'istanza di
assegnazione o di vendita a norma dell'articolo 501 nel termine di cui
all'articolo 497 del codice, decorrente dal giorno dell'entrata in vigore di
questo.
Eseguiti i depositi, il cancelliere forma il fascicolo e lo presenta
immediatamente al capo dell'ufficio giudiziario, il quale designa il giudice
dell'esecuzione; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice.
Art. 221.
Art. 221.
(Processi d'espropriazione mobiliare).
Nei processi d'espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore
del codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il
creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima
della vendita, altrimenti il processo si estingue.
Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma
dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della
somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.
Se prima dell'entrata in vigore del codice è stata eseguita in tutto o in parte
la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.
Art. 222.
Art. 222.
(Processi d'espropriazione immobiliare).
Nei processi d'espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell'entrata in
vigore del codice è stata chiesta l'autorizzazione a vendere i beni pignorati,
l'autorizzazione stessa è data a norma della legge precedente, ma le condizioni
della vendita sono disposte a norma dell'articolo 576 del codice. Quindi il
processo prosegue secondo le disposizioni del codice, ma i creditori partecipano
alla distribuzione della somma ricavata a norma della legge precedente.
Il deposito degli atti di cui all'articolo 557 del codice e quello di cui
all'articolo 38 deve essere fatto dal creditore procedente nel termine
perentorio che il giudice fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.
Si applica la disposizione dell'articolo 220 secondo comma.
Se prima dell'entrata in vigore del codice è stata autorizzata o eseguita in
tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della
legge precedente.
Art. 223.
Art. 223.
(Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o
di non fare).
I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare
o di non fare iniziati prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati
dalla legge precedente.
Art. 224.
Art. 224.
(Processi d'opposizione all'esecuzione).
Ai processi d'opposizione all'esecuzione iniziati prima dell'entrata in vigore
del codice si applicano le disposizioni degli articoli 197 e seguenti.
Art. 225.
Art. 225.
(Opposizione agli atti esecutivi).
Per i processi d'opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno
dell'entrata in vigore del codice non sono state pronunciate sentenze, si
applicano le disposizioni del codice, osservate le norme degli articoli 197 e
seguenti in quanto applicabili.
Se sono state pronunciate sentenze, si osservano le disposizioni della legge
precedente con le modificazioni portate dalle presenti norme.
Art. 226.
Art. 226.
(Riassunzione del processo esecutivo sospeso).
Alla riassunzione del processo esecutivo che trovasi sospeso nel giorno
dell'entrata in vigore del codice si applica la disposizione dell'articolo 627
del codice. Se il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o la
pronuncia della sentenza d'appello è avvenuto prima dell'entrata in vigore del
codice, il termine di tre mesi previsto nell'articolo 627 dello stesso decorre
dal giorno dell'entrata in vigore del codice.
CAPO III.
Dell'arbitrato.
Art. 227.
Art. 227.
(Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del
codice).
I compromessi e le clausole compromissorie stipulati anteriormente all'entrata
in vigore del codice a norma delle leggi precedenti conservano piena efficacia.
Art. 228.
Art. 228.
(Arbitri e procedimento arbitrale).
Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi
spettanti si applicano le disposizioui degli articoli 811 e 813 e seguenti del
codice.
Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e
seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già
depositati all'entrata in vigore del codice.
Art. 229.
Art. 229.
(Impugnabilità delle sentenze).
Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell'entrata in vigore del codice
sono impugnabili a norma della legge precedente.
CAPO IV.
Disposizioni comuni.
Art. 230.
Art. 230.
(Immutabilità della competenza già fissata).
Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza
sugli affari di cui è stato investito anche se le norme sulla competenza sono
mutate.
I giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del codice davanti ai collegi
tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per
gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere
regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione.
Art. 231.
Art. 231.
(Albo degli esperti).
Finchè non siano formati gli albi degli esperti della magistratura del lavoro
previsti nell'articolo 4, continuano ad aver vigore quelli formati secondo la
legge precedente.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
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