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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973 , n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
Dichiarazione dei soggetti passivi
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se
non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di
scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la
dichiarazione anche, in mancanza di redditi.
La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la
determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte
stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non
dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto
e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e deve
comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma
degli articoli 16, comma 1, lettere da d ) a n-bis), e 18 dello stesso testo
unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1
dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se
corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle
ritenute di acconto.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano
obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che
possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo
della deduzione
((di cui all'articolo 10, comma 3-bis))
, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], non
superiore a lire 360.000 annue; (64)
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che
possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue
pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione
((di cui all'articolo 10, comma 3-bis))
, del citato testo unico delle imposte sui redditi; (64)
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che
possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze
purché di importo non superiore a quello della deduzione
((di cui all'articolo 10, comma 3-bis))
, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], nonché
altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e
l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato
testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila.
Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47
della legge 20 maggio 1985, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art47], e dalle leggi che
approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3,
della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art8-com3], possono
presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'articolo 8,
comma 1, ovvero con il certificato di cui all'articolo 7-bis, con le modalità
previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione dei redditi; (64)
d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;314];
e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;314];
e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;314].
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;314].
Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia,
facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione latta
da uno di essi esonera gli altri.
Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta
al rappresentante legale.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1ª
s.s. 21/07/1976, n. 191), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "degli
artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art2-num3] (delega legislativa
al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4,
lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~leta]
(istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1,
comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600]
(disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e
15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636] (revisione
della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative
norme dispongono:
a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito,
quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai
redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera
disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i
redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;
b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano
imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;597~art4-leta];
c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltrechè per i redditi
propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma
dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;597~art4];
d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è
tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi,
i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della
dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-12-24;920], ha
disposto (con l'art. 4 comma 6) che "Le disposizioni concernenti gli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art1] e 46
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art46], si
applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente alle
dichiarazioni da presentare a decorrere da tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
La L. 13 maggio 1999, n.133 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133]
ha disposto (con l'art. 18 comma 6) che "I riferimenti alla deduzione di cui
all'articolo 34, comma b-quater, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], contenuti
nell'articolo 1, quarto comma, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art1-com4-letb],
b-bis)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art1-com4-letbbis]
e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art1-com4-letc],
e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui
al comma 5 del presente articolo."
ART. 2
ART. 2
(((Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). ))
((
1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo
comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per
l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle
imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi,
esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire
direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8,
primo comma, primo periodo.
))
ART. 3
ART. 3
(((Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone
fisiche) ))
((
1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo
51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], anche se
non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo
indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal
conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i
costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del
capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito
d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti
dal bilancio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a
regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità
ordinaria.
3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43,
le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei
crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione
dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento
previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti
devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
))
ART. 4
ART. 4
Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche).
1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve
indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e
di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte
dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi
quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente,
richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo
periodo.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175]))
.
ART. 5
ART. 5
(( (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) ))
((
1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono
conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il
rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], da leggi
speciali o dallo statuto.
I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le
disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per la
determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto,
qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.
2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], devono
conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente
esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi
contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], devono
conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello
Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del
bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate né gli
enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività
commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per
il regime ordinario.
4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei
versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri
di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono
essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e
i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio
competente.
))
ART. 6
ART. 6
(((Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate) ))
((
1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le società
e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono
presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse
dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli
associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma
dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono
redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio,
composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite,
relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri
elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per la
determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto,
qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a
regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità
ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse
equiparate.
5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto
dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti
probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla
dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni
altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed
i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio
competente.
))
ART. 7
ART. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322]))
ART. 7-BIS
ART. 7-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2003, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-04-16;126]))
ART. 8
ART. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322]))
ART. 9
ART. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322]))
ART. 10
ART. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322]))
ART. 11
ART. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N.435
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-07;435]))
.
ART. 12
ART. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322] ))
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
(((Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto) ))
((
1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi
dell'articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione
finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole
finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando
specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto
articolo 12
articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle
informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come
responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675]. Con il decreto di cui al
comma 11 dell'articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire
nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del
consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente
periodo, dei dati personali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art22-com1], connessi alle
dichiarazioni.
2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art10], s'intende resa
attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è
validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.
))
TITOLO II
SCRITTURE CONTABILI
TITOLO II
ART. 13
ART. 13
Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili,
secondo le disposizioni di questo titolo:
a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche,
((nonché i trust,))
che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali;
c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le
società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art5];
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51
del decreto indicato alla lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli
articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49,
commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5,
lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche,
((nonché i trust,))
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui
compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture
ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art28-letb],
svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture
contabili indicate nell'art. 18-bis.
ART. 14
ART. 14
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti
equiparati
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma
dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi
patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da
consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e
negativi che concorrono alla determinazione del reddito.
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo
norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra
le consistenze negli inventari annuali.
Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle
merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in
inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti
nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi
fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei
singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase
produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni
incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei
beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere
effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese.
Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del
periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano
scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle
scritture di carico e scarico.Per le attività elencate ai numeri 1)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art22-com1-num1]
e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art22-com1-num2],
e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i
movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono
due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al
punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,
n. 627
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-10-06;627~art4]. Per
la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è
effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art63], e
successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di
lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le
registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico
e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette
produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti
i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo
complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di
quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o
le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra
quelli di trascurabile rilevanza percentuale. (18)
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti,
il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di
cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai
numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2421].
COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-06-10;357] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-08-08;489].
Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per
statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare
nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione
stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano
attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non
residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili
organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di
gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i
risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.
((IL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-09;695] HA
CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-11-04;664],
nell'abrogare l'art. 41 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897~art41], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) il venir meno della modifica
dell'art. 14, comma 1, lettera d).
ART. 15
ART. 15
Inventario e bilancio
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma
dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il
conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2217],
((entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi ai fini delle imposte dirette))
.
L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] o da leggi speciali,
deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per
natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non
si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione,
devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che
sono servite per la compilazione dell'inventario.
Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente
indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa.
Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e delle
leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi
schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto
stabilito nel secondo comma dell'art. 3.
ART. 16
ART. 16
Registro dei beni ammortizzabili
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo Comma
dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei
beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario,
le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura
raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di
ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di
ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi
richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee
per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
((Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le
indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie
di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile))
. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la
quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle
risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo
comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art68-com2],
il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni
ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui
all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non
si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.
ART. 17
ART. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N. 936
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1977-12-23;936], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 1978, N. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-02-23;38]))
.
ART. 18
ART. 18
(Contabilità semplificata per le imprese minori).
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a
norma del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], non sono obbligati
alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i
soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora
i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione
dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico,
((non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per
oggetto altre attività))
, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili
prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che
esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In
mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le
attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione
delle attività consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare
cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per
ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto
che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì
annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di
pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere
fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.
3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al
comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i
registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni
delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In
luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in
cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei
registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o
pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal
caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati
separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati
o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già
registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono
tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare
annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della
separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della
suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la
data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il
relativo incasso o pagamento.
6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art34], non
sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
articolo.
7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si
estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel
comma 1.
8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è
esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e
per i due successivi.
9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora
ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non
superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
contabilità semplificata di cui al presente articolo.
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e
di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di
carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati
di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto
al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori
bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo
d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo
periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4.
(146)
-------------
AGGIORNAMENTO (12a)
La L. 29 febbraio 1980, n.31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-29;31]
ha disposto (con l'art 3 comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano dal 1 gennaio 1980
-------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 23) che la presente modifica decorre dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016.
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
((Scritture contabili delle imprese di allevamento.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art28-letb],
svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro
cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie
e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi
verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta))
ART. 18-TER
ART. 18-TER
(((Scritture contabili per le altre attività agricole). ))
((
1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art56bis],
ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-31;413~art5], devono tenere
esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633].
))
ART. 19
ART. 19
Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni
fra artisti e professionisti di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13, devono
annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto
qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione,
anche à titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso
di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente
anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare
della ritenuta d'acconto subita;
b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto
che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.
Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le
indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio
dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi
dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art50].
Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di
quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie
omogenee e distinti per anno di acquisizione.
I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti
correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme
riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti
per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento
elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. (95)
((96))
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-09;695].
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-09;695].
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma
precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi
rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in
relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono
essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del
registro.
---------------
AGGIORNAMENTO (95)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 35
comma 12-bis) che "Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art19-com4],
introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1°
luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro.
Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro."
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] come modificato dalla L. 27
dicembre 2006, n.296 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ha
disposto (con l'art. 35 comma 12-bis) che "Il limite di 100 euro di cui al
quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art19-com4],
introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1°
luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro.
Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il
31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento
una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le
condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di
derogare ai limiti indicati nel presente comma."
ART. 20
ART. 20
Scritture contabili degli enti non commerciali
Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente
alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
((Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e
finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi
devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e
separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale
devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma
2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].))
((64))
((Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del
comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], che
abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo
18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com166].))
((64))
---------------
Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460] ha disposto
(con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto [...],
relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997".
ART. 20-BIS
ART. 20-BIS
(Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle
società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti,
devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture
contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed
analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a
quello indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18;
nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com166].
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la
contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2216] e 2217 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2217].
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività
istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare
superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità
previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398~art1-com3], possono tenere per
l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma,
lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e
nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e
dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6], le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49], possono tenere il rendiconto
nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due
miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398~art1-com3], il bilancio deve
recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti
nel registro dei revisori contabili.
((149))
-------------
AGGIORNAMENTO (149)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera b)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art20bis]".
ART. 21
ART. 21
(( (Scritture contabili dei sostituti d'imposta). ))
((
1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per
ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai
sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli
12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], attribuite
in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'articolo 23. Le
somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro
paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul
lavoro.
))
ART. 22
ART. 22
Tenuta e conservazione delle scritture contabili
((Fermo restando quanto stabilito dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] per il libro giornale
e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da
esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad
eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d)
del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo
2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle
scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta
giorni))
.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre
leggi tributarie, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] o di leggi speciali
devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti
relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito
dall'articolo 2220 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2220] o da altre
leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli
eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere
conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati
stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione
alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati
ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e
delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle
fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità
semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro
riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari
settori di attività.
TITOLO III
RITENUTE ALLA FONTE
TITOLO III
ART. 23
ART. 23
(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)
1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le società
e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato
testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta. (95)
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro
dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], devono in
ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare è determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], esclusi
quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del
citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i
quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente
le eventuali variazioni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]; La dichiarazione ha effetto
anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione
relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art11], e
successive modificazioni.
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le
aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui
all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal
sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni
previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità
equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, comma
1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;
d-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252];
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del
citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con
l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3 I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data
di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di
cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare
complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma
dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri
a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché,
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28
febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al
sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora
dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei
periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli
importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello
0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità
previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo
d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per
incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve
provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N. 505
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505]. Se alla
formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti
all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione
fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi
in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono
redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per
ciascuno Stato. (66)
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il
sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di
precedenti rapporti intrattenuti.
A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del
mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati
percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o
assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi
quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311]. La presente disposizione non
si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449].
(158) (164)
((170))
-------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505] ha disposto
(con l'art. 14, comma 2) che "La disposizione di cui alla lettera a), numero 1),
si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio
relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera
a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere
dal 13 gennaio 2000."
-------------
AGGIORNAMENTO (95)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 37,
comma 1) che "All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art23-com1],
dopo le parole: "le persone fisiche che esercitano arti o professioni," sono
inserite le seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore"."
---------------
AGGIORNAMENTO (158)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 61,
comma 1, lettera a)) che "Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli
articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art23] e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art24], che
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020
al 30 aprile 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 61, comma 5) che "Le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società
sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b),
applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti
sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato".
---------------
AGGIORNAMENTO (164)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], ha disposto (con l'art.
13-ter, comma 1, lettera a)) che "Per i soggetti che esercitano le attività
economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i
soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un
livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto,
nonché per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività
di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate
da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate
con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono
nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art23] e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art24], e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono
regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo
Stato, le regioni e i comuni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-quater, comma 1, lettera a)) che "Per i
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020
rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che
scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art23] e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art24], e
delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono
regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo
Stato, le regioni e i comuni".
---------------
AGGIORNAMENTO (170)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21], convertito con
modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51], ha disposto (con l'art.
22-bis, comma 1, lettera a)) che "Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da
concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli
articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art23] e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art24], e
delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e
giugno 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22-bis, comma 2) che "I versamenti sospesi ai
sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di
quanto già versato".
ART. 24
ART. 24
(Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi
di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], devono
operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo
48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui
predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto
compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi
2, 3 e 4.
Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c),
del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura
del 20 per cento (70)
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1,
lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è operata
una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione
di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. (66)
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], in materia
di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non
residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del
30 per cento. (70)
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari
di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art50-com1-lethbis]
è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art11] e 14 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art14].
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N.505
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505]. (66)
(158) (164)
((170))
---------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505] ha disposto
(con l'art. 14, comma 2) che "La disposizione di cui alla lettera a), numero 1),
si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio
relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera
a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere
dal 13 gennaio 2000."
---------------
AGGIORNAMENTO (70)
La L. 21 novembre 2000, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342] ha disposto (con l'art. 34,
comma 4) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2001."
---------------
AGGIORNAMENTO (158)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 61,
comma 1, lettera a)) che "Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli
articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art23] e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art24], che
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020
al 30 aprile 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 61, comma 5) che "Le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società
sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b),
applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti
sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato".
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AGGIORNAMENTO (164)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], ha disposto (con l'art.
13-ter, comma 1, lettera a)) che "Per i soggetti che esercitano le attività
economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i
soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un
livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto,
nonché per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività
di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate
da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate
con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono
nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art23] e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art24], e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono
regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo
Stato, le regioni e i comuni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-quater, comma 1, lettera a)) che "Per i
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020
rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che
scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art23] e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art24], e
delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono
regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo
Stato, le regioni e i comuni".
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AGGIORNAMENTO (170)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21], convertito con
modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51], ha disposto (con l'art.
22-bis, comma 1, lettera a)) che "Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da
concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli
articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art23] e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art24], e
delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e
giugno 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22-bis, comma 2) che "I versamenti sospesi ai
sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di
quanto già versato".
ART. 25
ART. 25
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti
residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto
forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché
non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi
o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio
quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di
condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. La
ritenuta è elevata al 17 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione
separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. (21a) (30) (54) (70)
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e
le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non
residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del
30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne
sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero
e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo
inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c)
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
598
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;598~art2-letc],
per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non
costituiscano acconto di maggiori compensi.
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a
titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì,
una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei
compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel
territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
((132))
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AGGIORNAMENTO (21a)
Il D.L. 30 settembre 1982, n.688
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-09-30;688] convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n.873
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-11-27;873] ha disposto (con l'art. 5
comma 1) che "Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal
primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art25-com1],
e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 18 per cento ed al
20 per cento."
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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 2 marzo 1989, n.69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69], convertito con
modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154], ha disposto (con l'art. 33
comma 1) che "La ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'articolo
25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art25-com1],
e successive modificazioni, è elevata al 19 per cento."
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AGGIORNAMENTO (54)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449]
ha disposto (con l'art. 21 comma 11) che "nell'articolo 25, concernente le
ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:
1) al primo comma le parole: "19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20
per cento";"
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AGGIORNAMENTO (70)
La L. 21 novembre 2000, n.342 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342]
ha disposto (con l'art. 34 comma 4) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001."
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AGGIORNAMENTO (132)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 725) che "L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600], e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che per la sussistenza del
requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della
navigazione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art4]".
ART. 25-BIS
ART. 25-BIS
(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di
affari)
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese
agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le
prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono
operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della
suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle
provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro
committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è
commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al
periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della
presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta
sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al
periodo di imposta in cui è stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono
direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono
tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo
corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo
versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state
trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener
conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche
in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno
successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite
dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività
di distribuzione di pellicole cinematografiche,
((...))
dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione
finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di
collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di
finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli
agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese
direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e
di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei
mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e
cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità
di lucro.
((176))
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art19], la
ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle
provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese di produzione del reddito.
Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni
indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i
criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione
indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche
tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La
dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero
fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle
predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art11], e
successive modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni
corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti.
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AGGIORNAMENTO (176)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213] ha disposto (con l'art. 1,
comma 90)
che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° aprile 2024.
ART. 25-TER
ART. 25-TER
(Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore)
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni
relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o
nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera
i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal
condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate
raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di
versamento entro il
((16 giugno))
e il
((16 dicembre))
di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo
periodo.
((Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.))
2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai
condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero
secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3]. L'inosservanza
della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal
comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art11-com1].
ART. 25-QUATER
ART. 25-QUATER
(( (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi).
))
((1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi
corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una
ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si
applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata
all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di
deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito))
((144))
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122]
ha disposto (con l'art. 29, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo
si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017".
ART. 26
ART. 26
(Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)
1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso
obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del
20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori. (113) (115) (121)
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta
ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non
sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da
filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali
estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le
banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli
interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1
dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-27;43~art2-com1], e sugli altri fondi
finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da
soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui
all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138].
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138]. (66) (115)
3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i
proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta
con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le
obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31] ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo
unico n. 917 del 1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1986;917] e obbligazioni emesse
da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella
lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui
al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di
durata dei predetti rapporti. (113)
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di
acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i
rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917];
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e
degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al
comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai
titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta
nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai
rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta
nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i
proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico,
alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e alle
stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso
articolo 87.
articolo 87. (63)
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del
12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di
capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e
da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o
di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono
residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non
residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche
sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N.
138. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei
prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese
residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo
d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non
residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.
5-bis.
((Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione
di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385].))
La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi
derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti
creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea enti individuati
all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0036], imprese
di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati
membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art6-com1-letb],
soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 23 dicembre 1977, n.936
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1977-12-23;936], convertito con
modificazioni dalla legge 23 febbraio 1978, n.38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-02-23;38], ha disposto (con l'art. 4
comma 1) che "È elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi,
premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al
secondo comma, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com2],
e successive modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1978".
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.L. 30 settembre 1983, n. 512
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-30;512], convertito con
modificazioni dalla L. 25 novembre 1983, n. 649
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-25;649], ha disposto (con l'art. 11,
comma 2.1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1984.
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2.2) che "Per le obbligazioni e i
titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984 si applica, fino alla
loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione".
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AGGIORNAMENTO (29b)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67] ha
disposto (con l'art. 7, comma 8) che "Sino al riordinamento del regime fiscale
dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei
depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma
dell'articolo 26 del decreto el Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica::1973-09-29;600], e
successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è elevata al 30 per cento salvo quanto disposto dal successivo
comma 10".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 9) che "È altresì elevata al 30 per
cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com3],
e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato
incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel
comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle
ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge".
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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 2 marzo 1989, n.69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69], convertito con
modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154] ha disposto (con l'art. 32
comma 2) che "È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma
primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com1],
e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di
credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per
azioni con azioni quotate in borsa, nonché delle obbligazioni e degli altri
titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31], ed
equiparati."
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AGGIORNAMENTO (45)
La L. 23 dicembre 1994, n.725 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;725]
ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Sugli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari emessi da società con azioni non quotate in
borsa e sottoscritte dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com1],
e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 12,5 per cento a
condizione che il saggio effettivo di interesse sia allineato a quello di
mercato.
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AGGIORNAMENTO (46)
La L. 23 dicembre 1994, n.725 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;725]
come modificata dalla L. 28 dicembre 1995, n.549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549] ha disposto (con l'art. 5
comma 1) che "Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, emessi da società con azioni non quotate in borsa, la ritenuta di cui
all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com1],
e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 12,5 per cento a
condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo o di
riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette
punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati
italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina
vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e
titoli similari diversi dai precedenti."
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n.669
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997,n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com3],
si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le
filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti
intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di
banche italiane."
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AGGIORNAMENTO (63)
La L. 18 febbraio 1999, n.28 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28]
ha disposto (con l'art.14 comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 26,
comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600],
riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti,
deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei
soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche."
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505] ha disposto
(con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio
2000."
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AGGIORNAMENTO (113)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012".
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-02-24;14], nel modificare l'art. 2,
comma 13, lettera a), numeri 1)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art2-com13-leta-num1]
e 2) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art2-com13-leta-num2],
convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 29, comma 3) che "L'applicazione delle disposizioni di cui al comma
13, lettera a), numeri 1)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~com13-leta-num1] e 2)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~com13-leta-num2] e al
comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art2-com25-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], decorre dal 1° gennaio 2012
con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta
data".
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AGGIORNAMENTO (121)
Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239], come
modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83],convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com1],
non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni , delle
cambiali finanziarie e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni
con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e da enti
pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di
legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione emessi da società diverse dalle prime".
ART. 26-BIS
ART. 26-BIS
(Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti)
1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti
indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e
postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti
di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], qualora
siano percepiti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art6-com1], e
successive modificazioni. (65)
1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-10;239~art7-com2].
((2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e
g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], abbiano ad
oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso
articolo 44
articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del
provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo
di durata del contratto.))
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 21 luglio 1999, n.259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-21;259] ha disposto
(con l'art. 2 comma 3) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1999.
ART. 26-TER
ART. 26-TER
1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], l'impresa
di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461~art7].
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461~art7].
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non
residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per
cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di
assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i
soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera
per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme.
((Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle
imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di
libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta
sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali
sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti))
. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa
documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti
i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti
direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. (82)
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 30 settembre 2003, n.269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269] convertito con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326] ha disposto (con l'art.
41-bis comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i
redditi percepiti dal 1° gennaio 2004."
ART. 26-QUATER
ART. 26-QUATER
Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti
residenti in Stati membri dell'Unione europea.
1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di
cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro
Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni
imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A,
che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate,
senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e
assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle
società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera
a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile
organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto
all'esenzione se:
a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile
organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non
inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il
pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo
pagamento;
b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione
riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per
cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella
società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;
c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4
detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti
di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui
stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il
pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo
pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed
enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili
nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364], 2364-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364bis] e 2479-bis
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2479bis];
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a),
b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o
la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,
comprese le pellicole cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti,
formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico;
3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti
o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da
obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti
titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo
unico;
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli
44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico,
anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici
della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o
dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al
suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del
debitore;
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la
restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato
trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui
stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una
delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato
membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di
doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad
una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o
sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla
lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;
c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni
situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla
lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal
fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario
finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra
persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o
l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si
ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi
o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato
membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in
Belgio, all'"impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders", in
Spagna all'"impuesto sobre la Renta de no Residentes" ovvero a un'imposta
identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di
dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui
al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal
soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti
sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli
interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore
normale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere
prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario
effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile
organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato
in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui
è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso
beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei
commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al
comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei
canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della
documentazione medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non
siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in
corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a
quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche
modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate
modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede
comunitaria.
((8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti
di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi
corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano
destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti
obbligazionari emessi dai percettori:
a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi
ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359]
ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.))
((125))
-------------
AGGIORNAMENTO (125)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111], ha disposto:
- (con l'art. 23, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 8-bis
dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26quater-com8bis]
si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto";
- (con l'art. 23, comma 3) che "L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad
imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento";
- (con l'art. 23, comma 4) che "Per i prestiti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo
26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26quater-com8bis]
sono applicabili anche agli interessi già corrisposti a condizione che il
sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della
ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta è
dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di
registro sull'atto di garanzia".
ART. 26-QUINQUIES
ART. 26-QUINQUIES
Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani
e lussemburghesi storici).
1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in
Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui
all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-30;512~art11bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-25;649], e successive modificazioni,
limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le
società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-30;512~art11bis], e quelli di
cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione,
operano una ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti
organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una
società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], la ritenuta è
applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i
quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente
aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non
residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale
loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58]. Il
rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi
termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1
residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza
di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote
o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o
azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni
e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31], ed
equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]
((e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati))
. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo
precedente.
Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza
della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti
di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai
sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917];
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del
medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei
confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo
d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da
soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art6] e maturati
nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato
dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
((
5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle
imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti
a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
))
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera
cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia,
amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione
di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di
investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto
tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
6-bis. Nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce in
Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al
comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel
territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un
rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In
caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato
articolo 23
articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei
predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da
una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], la ritenuta è
applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i
quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente
aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non
residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. Il percipiente è
tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la
determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa
documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti
i predetti dati e informazioni.
6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta
al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati ad
imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta a titolo d'imposta.
---------------
AGGIORNAMENTO (113)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012".
ART. 27
ART. 27
(Ritenuta sui dividendi)
1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], operano,
con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli
utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47,
comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis)
del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili
derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera
a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi
dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle
persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del
testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo
unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione
previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i
soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo
unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2
dell'articolo 47 del medesimo testo unico. (91) (151)
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], la
ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o
dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore
fiscalmente riconosciuto della partecipazione. (91)
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti,
per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo
unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1,
determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale
risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata
dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e` operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento
sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato
diversi dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle
partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e ai
contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138],CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148]. L'aliquota della ritenuta e`
ridotta all' 11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]
((, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2019;1238]))
. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione
((e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al secondo periodo))
e dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che
dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili
mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La
ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero
conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065], e a OICR,
non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065], il cui
gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0061], istituiti
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
(103) (113) (123) (168)
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], sono
tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter
sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel
territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra,
si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo
26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si
applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per
cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta
sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], ed ivi
residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del
medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato. (140)
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente,
qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi
dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che
intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205]; (151)
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che
sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di
cui al comma 3 dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che è rispettata,
sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui
alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che
non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo. (136) (151) (154)
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate
dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2. (91)
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le
persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto
della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa.
Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento
ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle società. (66) (151)
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta
a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione
non si applicano le disposizioni degli articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art5], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art9] e 11, terzo comma,
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art11-com3].
---------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505] ha disposto
(con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio
2000."
---------------
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 27, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27-com1]
e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27-com1bis],
come modificate dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle di cui ai
commi 4 e 4-bis del medesimo articolo 27, come modificate dal presente articolo,
si applicano ai proventi percepiti a decorrere dai periodi di imposta che hanno
inizio dal 1° gennaio 2006."
---------------
AGGIORNAMENTO (103)
La L. 7 luglio 2009, n.88 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88] ha
disposto (con l'art. 24 comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (113)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012".
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AGGIORNAMENTO (123)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66], convertito con
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89], ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere
dal 1° luglio 2014."
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AGGIORNAMENTO (136)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a
decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo
è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal
quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (140)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 1,
comma 62) che la presente modifica si apllica a decorrere dal 1° gennaio 2017,
con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2016.
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AGGIORNAMENTO (151)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi di capitale
percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a
decorrere dal 1º gennaio 2019.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga alle previsioni di
cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da
partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11
luglio 2017
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-11&numeroGazzetta=160]".
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AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142] ha disposto
(con l'art. 13, comma 6) che "Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a
decorrere dal medesimo periodo di imposta".
--------------
AGGIORNAMENTO (168)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 632) che la presente modifica si applica agli utili percepiti a decorrere
dal 1° gennaio 2021.
ART. 27-BIS
ART. 27-BIS
Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti).
1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per
cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a
richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter
dell'articolo 27, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n.
435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0435];
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza
essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione
sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o
di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle
imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. (97)
((1-bis. La disposizione del comma l si applica altresì alle remunerazioni di
cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], in misura
corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della
società erogante, semprechè la remunerazione sia erogata a società con i
requisiti indicati nel comma 1))
((144))
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una
certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero,
che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle
lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che
attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma
1. (97)
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società
beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare
la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27. In questo caso, la
documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del
pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non
siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in
corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano
stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze
possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione
di appositi modelli. (97)
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N.49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;49]. (97)
((5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0121], è attuata
dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della
legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10bis]))
((144))
---------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;49] ha disposto (con
l'art. 2 comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano
agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005."
Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;49] ha inoltre
disposto (con l'art. 2 comma 2) che " La percentuale indicata nei commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27bis-com1]
e 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27bis-com1bis],
è ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio
2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009."
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122]
ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle
remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.
ART. 27-TER
ART. 27-TER
(Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.)
1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle
azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai
sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289], è applicata, in luogo della
ritenuta di cui ai
((commi 1, 3 e 3-ter))
dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse
aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i
quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato
gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in
base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289~art10], nonché dai soggetti
non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al
sistema Monte Titoli.
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare
dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico
istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art3-com1], con
valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti
addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con
valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art4].
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i
quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla
convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli
utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la
sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del
regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura
dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo
beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello
Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione.
5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al
comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od
organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per
effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i
soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27-bis,
l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata,
a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma
1 dell'articolo 27-bis;
b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che
attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del
testo unico delle imposte sui redditi.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai
precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli
accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli
utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti
stessi.
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli
intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante
fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare,
residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di
banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di
gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell' articolo
80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art80]. Il
rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi
termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma
2, residenti in Italia e provvede a:
a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;
b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre
1962, n. 1745 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art7];
c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;
d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria,
ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
9. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per
l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi,
nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le
doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del
beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei
casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento
collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono
essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al
comma 4, lettera b, e può essere previsto che la medesima attestazione produca
effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art6]
e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art7], purché da
essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso
decreto. (56)
---------------
AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n.461
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461] ha disposto
(con l'art. 12 comma 6) che "Le disposizioni del comma 8 dell'articolo 27-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27ter-com8],
introdotto dal comma 5, riguardanti le comunicazioni previste dall'articolo 7
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art7], si applicano con
riferimento agli utili di cui è deliberata la distribuzione dal 1 gennaio 1998."
ART. 28
ART. 28
Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti
pubblici
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi
per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19], devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.
Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono
operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte
indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei
contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni
strumentali. (24)
((87))
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 12 agosto 1983, n.371
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-08-12;371], convertito con
modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n.546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-10-11;546], ha disposto (con l'art. 2,
comma 8) che "L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art28-com2],
va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a
titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le
somme erogate dall'AIMA per gli interventi nel mercato agricolo e dalle casse di
conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 15 settembre 1947, n. 896
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-09-15;896]".
---------------
AGGIORNAMENTO (87)
Il D.L. 12 agosto 1983, n.371
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-08-12;371], convertito con
modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n.546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-10-11;546], come modificato dalla L. 30
dicembre 2004, n.311 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311] ha
disposto (con l'art. 2, comma 8) che "L'articolo 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art28-com2],
va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a
titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le
somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri
organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-27;165~art3] per gli
interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi
del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896."
ART. 29
ART. 29
(Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato)
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare
all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le
seguenti modalità:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], esclusi
quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e
continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni
altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte
imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato
testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato
della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o,
in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui
all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal
sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità
equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello
stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del
citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e
continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data
di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui
al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine,
all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni
previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare. Ai fini delle operazioni
di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai
predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio
dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli
eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del
datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere
ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo
specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la
integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata
mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da
altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche
le disposizioni dell'articolo 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i
valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati
nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle
indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], applicano
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote
determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che
corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis,
26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse.
((159))
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AGGIORNAMENTO (159)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 8, comma 1, lettera
a) del D.L. 2 marzo 2020, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-02;9~art8-com1-leta], è stato
eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L.
medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], la quale ne ha
contestualmente fatti salvi gli effetti.
ART. 30
ART. 30
Ritenuta sui premi e sulle vincite
I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli
stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], gli altri
premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte,
da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da
scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e
dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una
ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione
dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla
fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei
premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal
sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se
il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato
interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano
con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente.
L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle
lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e
comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in
occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni
di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove
basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni
altro caso.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori
hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere
un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile,
rispetto al primo, di un importo pari all'imposta, gravante sul premio
originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei
giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa
nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla
legge per ognuna di tali attività di giuoco.
La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici
esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale
incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi
vigenti.
L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa
nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122]))
.
TITOLO IV
ACCERTAMENTO E CONTROLLI
TITOLO IV
ART. 31
ART. 31
Attribuzioni degli uffici delle imposte
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano
sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e
degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni
relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene
pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità
giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
((Per le finalità di cui al primo comma, l'Amministrazione finanziaria svolge le
opportune attività di analisi del rischio.))
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il
domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui
questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
((Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma
associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], ovvero in
caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società
che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all'ufficio
competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del
titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di
partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che
procede con accertamento parziale.))
((178))
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2005, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-19;215].
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2005, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-19;215].
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da
fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
(137)
---------------
AGGIORNAMENTO (137)
Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167], convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227], come modificato dal D.L. 30
settembre 2015, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-09-30;153], convertito con
modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-11-20;187], ha disposto (con l'art.
5-quater, comma 5) che "In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art31], e
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art40],
la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a
decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi
quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le
annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita
all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore
della presente disposizione".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 31-BIS
ART. 31-BIS
(( (Scambio di informazioni su richiesta). ))
((
1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità
competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze
con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni,
delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da
trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti
per l'accertamento delle imposte sul reddito.
3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni
l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla
normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali
applicabili.
4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto
commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o
un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità
competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non
è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità
previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione
amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0016].
6. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte
dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati
membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle
imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e
delle altre imposte indirette.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio
di informazioni su richiesta.))
---------------
AGGIORNAMENTO (147)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;32] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 31-bis, terzo comma, le parole:
«7, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «7, 8, 8-bis e 10»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che la suindicata modifica ha
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
---------------
AGGIORNAMENTO (175)
Il D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-01;32] ha disposto:
- (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 31-bis, terzo comma,
dopo le parole: «8 bis ter» sono inserite le seguenti: «, 8 bis quater»";
- (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 31-bis, sesto comma,
dopo le parole «sul patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché
dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette»";
- (con l'art. 16, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 31-bis, settimo comma,
primo periodo, dopo le parole «indagini amministrative» sono inserite le
seguenti: «, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici,»";
- (con l'art. 16, comma 1, lettera d)) che "all'articolo 31-bis, decimo comma,
dopo le parole «controllo richiesto» sono inserite le seguenti: «, entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta,»".
ART. 31-BIS
ART. 31-BIS.1
(( (Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata). ))
((
1. L'Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicità
dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione
amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attività di
controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche
al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro
attività economiche.
2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri
della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si
applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0016], in
materia di altre forme di cooperazione amministrativa.
3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze,
gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti
di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.
))
ART. 31-BIS
ART. 31-BIS.2
(( (Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini
amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o
giurisdizioni terze (PAOE))
((
1. L'Amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio
dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri
o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o
multilaterale che lo consenta.
2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini
amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di
funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione
europea, è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0016], ovvero
dalle specifiche intese concluse con le Autorità competenti delle giurisdizioni
terze interessate.
3. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano
il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono
chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare
la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocità e previo
accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.
4. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.
))
ART. 31-BIS
ART. 31-BIS.3
(( (Controlli simultanei). ))
((
1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse
comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può
decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie
degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di
scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più
efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
2. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta
sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità
competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un
controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi
per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno
indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono
essere effettuati.
3. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di
partecipare a un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica
alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto a eseguire il controllo
richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando,
in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale
controllo.
4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata
dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria
designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del
controllo.
5. L'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli
simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le
quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta,
previa adesione delle autorità estere, ciascuno nel proprio territorio, allo
scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano
più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in
quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4.
))
ART. 31-BIS
ART. 31-BIS.4
(( (Verifiche congiunte). ))
((
1. Quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse
comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea,
l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro
Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei
confronti di tali soggetti.
2. Quando l'autorità competente di un altro Stato membro o le autorità
competenti di più Stati membri propongono di partecipare a una verifica
congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il
rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della
stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono
all'effettuazione della verifica congiunta.
3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo
concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri
richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico,
sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato
membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari
degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono
esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla
legislazione dello Stato membro di appartenenza.
4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato,
l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e
coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle
attività di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti
interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le
modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;
b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica
congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle
stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova
raccolti durante le ordinarie attività di verifica;
c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o
da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli
riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.
5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i
fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le
autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si
adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o
dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una
relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e
le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L'esito della
verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro
sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della
relazione medesima.
6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, l'Amministrazione finanziaria può concludere
specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze
con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo
consenta, volti a disciplinare l'attivazione di verifiche congiunte quando la
situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o
complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5.
))
ART. 31-TER
ART. 31-TER
(Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)
1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura
finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai
seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore
normale delle operazioni di cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e dei
valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico.
Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso
alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle
operazioni di cui al
((comma 9-bis))
dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917];
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale,
concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un
altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione
in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano
una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], nonché
dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale,
concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e
altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi
conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del
quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi
mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli
accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto
e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di
imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti
dall'articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è
concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo
stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il
comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla
presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322], senza
l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.
3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi
con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli
previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a
decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione
dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al
contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a
periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della
relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 non sono
ancora scaduti, a condizione che:
a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base
dell'accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri;
b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo;
c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad
annualità precedenti;
d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche
o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia
necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede
all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322], senza
l'applicazione delle eventuali sanzioni.
3-bis. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è
subordinata al versamento di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui
appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui
appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di
euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui
appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le
commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina
contenuta nel presente comma.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;32].
5. Per i periodi d'imposta di validità dell'accordo, l'Amministrazione
finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti soltanto in
relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della
Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore
della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità
con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei
termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art8], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326], ovunque presente, deve
intendersi effettuato al presente articolo.
(136) (158)
---------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dalla
data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui
all'articolo 31-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art31ter-com6],
da emanarsi, in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. suindicato.
---------------
AGGIORNAMENTO (158)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 67,
comma 1) che "Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;128~art7-com2], i
termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art1bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli
31-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96~art31ter] e 31-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96~art31quater] del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600], nonché i
termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com37] a 43, della legge
23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com43]".
ART. 31-QUATER
ART. 31-QUATER
(Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con
attività internazionale)
1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7,
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], può essere
riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati
esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione
relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli
utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles
il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99]
((, nonché delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale
disciplinate dalla direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L1852]))
;
((160))
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di
cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati
partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le
modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio
di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un
adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il
contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla
lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.
(158)
---------------
AGGIORNAMENTO (158)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 67,
comma 1) che "Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;128~art7-com2], i
termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art1bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli
31-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96~art31ter] e 31-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96~art31quater] del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600], nonché i
termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com37] a 43, della legge
23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com43]".
---------------
AGGIORNAMENTO (160)
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49] ha disposto (con
l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura
di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle
questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al
periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi
d'imposta.
ART. 32
ART. 32
Poteri degli uffici
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del
successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per
mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del
numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o
acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art18-com3-letb].
I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma,
o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art18-com3-letb],
sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo
stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle
stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti
o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per
importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.
Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale
sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve
essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; (87) (130)
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti
e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i
documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di
scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta
anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti
dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli,
rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla
ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei
confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con
invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici
non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o
per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e
notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda
della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa
parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica,
agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse
dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di
assicurazione per le attività finanziarie agli intermediari finanziari, alle
imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;
(87)
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i
notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di
conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale,
ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del
risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e
coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla
società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle
società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti,
nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra
indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori
finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali
abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1966], e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], può essere
richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o
amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o
dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato;
la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
(87)
7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa
con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali
in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale
della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di
natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di
controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti
relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai
fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di
lavoro autonomo.
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie
e documenti relativi alla gestione condominiale.
8-quater) svolgere le opportune attività di analisi del rischio.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati
ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato
dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario,
per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal
comandante regionale. (87)
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte,
anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle
risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7). (87)
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri
non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti
del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i
registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle
richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
((Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico
ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma
3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271], risponde senza
ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza,
l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.))
-------------
AGGIORNAMENTO (87)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311] ha disposto (con l'art. 1
comma 404) che "Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32-com3],
nonché quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51-com4],
introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1 luglio
2005".
-------------
AGGIORNAMENTO (130)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre - 6 ottobre 2014, n. 228 (in
G.U. 1a s.s. 8/10/2014, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600]
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come
modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30
dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com402-leta-num1]
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi»".
ART. 33
ART. 33
Accessi, ispezioni e verifiche
Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art52].
Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati
muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti
indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le
notizie ivi previste
((e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32))
((allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e
documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a
norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la
completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati
sospetti che le pongano in dubbio))
.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e
il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per
la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di
propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà
di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo
329 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art329],
utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie
acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con
quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi
in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale
delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e,
nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli
uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la
reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi
reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese.
L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che
sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.
((Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32,
di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per
l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante
regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario
tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a
capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al
pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza
del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo
delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al
soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o
vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.))
Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da
funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con
qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da
ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi
in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento
al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni
accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli
orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere
espletati e alla redazione dei processi verbali.
ART. 34
ART. 34
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413]))
.
ART. 35
ART. 35
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413]))
.
ART. 36
ART. 36
Comunicazione di violazioni tributarie
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340].
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340].
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340].
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive
o di vigilanza
((nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria))
che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti
che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli
direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o
norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della
Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi,
fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.
ART. 36-BIS
ART. 36-BIS
(Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
base alle dichiarazioni)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria
procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e
dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. (54)
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,
l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle
eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella
prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella
prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista
dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei
versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto
e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto
d'imposta.
2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche
prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei
premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate
in qualità di sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto
a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti
dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto
d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la
regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il
contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso
può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i
((sessanta giorni))
successivi al ricevimento della comunicazione.
((182))
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente
decreto, del comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del comma 1-ter
dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art7-com1ter],
del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art9bis-com2],
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite
riportabili ai sensi dell'articolo 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art8] e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art84],
nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle
perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto
comma dell'articolo 42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art8] e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art84],
nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e,
qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo
e secondo comma dell'articolo 42 del presente decreto. (139) (140)
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal
sostituto d'imposta.
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AGGIORNAMENTO (54)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449]
ha disposto (con l'art. 28 comma 1) che "Il primo comma dell'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis-com1],
nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art16], deve
essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere
ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza."
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AGGIORNAMENTO (139)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158], ha disposto
(con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano
in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali,
alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica
a decorrere al 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (140)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] come modificato
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
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AGGIORNAMENTO (182)
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-08-05;108] ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni
elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
ART. 36-TER
ART. 36-TER
(Controllo formale delle dichiarazioni)
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'impostà sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze,
tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacità operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e
seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non
risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di
cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art20-com3],
o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute
risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei
contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base
ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78,
comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art78-com25];
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base
ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera
b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle
dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori
contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d),
presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato,
anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in
ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere
ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o
difformi dai dati forniti da terzi.
3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art6-com4], non chiedono ai
contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe
tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a
obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta
riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono
dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di
informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli
dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate
dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci.
4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto
d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi
dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi
non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i
((sessanta giorni))
successivi al ricevimento della comunicazione.
((182))
---------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-08-05;108] ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni
elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
ART. 37
ART. 37
Controllo delle dichiarazioni
Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati
annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità
operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie
acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni
previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe
tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri
selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa
quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti
dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività
in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle
imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli
accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti
d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i
redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche
sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è
l'effettivo possessore per interposta persona.
((Il contribuente può comunque richiedere un parere all'amministrazione in
ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto,
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11-com1-leta], recante
lo Statuto dei diritti del contribuente))
.
Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi
successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente,
possono chiederne il rimborso.
L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del
soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore
all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.
ART. 37-BIS
ART. 37-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2015, N. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;128]))
((135))
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AGGIORNAMENTO (135)
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;128] ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni che richiamano il presente articolo
si intendono riferite all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10bis], in quanto
compatibili.
ART. 38
ART. 38
Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate
dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore
a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le
deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con
riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art6].
L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella
dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla
dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla
base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e
dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo
del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso
del periodo d'imposta
((...))
.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo
di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi
di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del
nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti
riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in
base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2024, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-08-05;108]))
.
((La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto
comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di
almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo
corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge,
con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.
Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente può sempre dimostrare che:
a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli
posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a
ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base
imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel
corso degli anni precedenti.))
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha
l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e,
successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5]. (153)
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri
previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art10];
competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni
dall'imposta lorda previste dalla legge.
(107)
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AGGIORNAMENTO (107)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], ha disposto (con l'art. 22,
comma 1) che "Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto
socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più
efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il
contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art38], con
effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di
dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti".
--------------
AGGIORNAMENTO (153)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 10,
comma 3) che "Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e
notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti
dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600~art38-com7], per
gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli
atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate".
ART. 38-BIS
ART. 38-BIS
(Atti di recupero)
1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle
entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:
a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e
seguenti, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51], e
senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i
singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti
utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17],
l'ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalità previste dagli articoli 60 e 60-ter. La
disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle
somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-03-20;36~art1-com3], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-05-17;96~art1-com2], del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-12-24;282], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-02-21;27];
b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art16-com3], e
17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art17-com2];
c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a
credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di
crediti non spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 13, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13-com4] e 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13-com5],
utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], deve
essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre
del quinto anno e dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il
termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n
241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]. In
caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base
all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art15bis];
e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima
del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella
cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo
di imposta;
f) per le controversie relative all'atto di recupero di cui alla lettera a) si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546];
g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si
applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati,
compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente
percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei
requisiti. Fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente,
l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La
competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione
della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita a
un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del
direttore.
1-bis.
((Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura
fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione
di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma
solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella
quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-05-31;115~art10],
in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di
decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di
percezione, fruizione o avvenuta violazione.))
2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il
Comandante generale della Guardia di finanza, è disciplinata la procedura di
sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle
attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e
indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare
digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto,
anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del
documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità
della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del
codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art22], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82].
(178) (179)
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-02;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (179)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18], come modificato dal D.L. 15
maggio 2024, n. 63 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63],
convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-12;101], ha disposto (con l'art. 3,
comma 6) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com3], al fine di
garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de
minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero
subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei
predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della
dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le
Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di
registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti
dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-05-31;115],
sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini
decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni
di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo
1, commi 421 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com421], 422
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com422] e 423, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com423], di cui
all'articolo 1, commi 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com31], 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com32], 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com33], 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com34], 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com35] e 36, della legge
30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com36], e di cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art38bis], e
degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43], in
scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025".
ART. 39
ART. 39
Redditi determinati in base alle scritture contabili
Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del
bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di
cui al comma 1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo
VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai
verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo
32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3)
dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli
articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di
altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture
contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo
della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla
scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché
dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo
32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività
dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste
siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte
determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque
raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in
parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto
esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N.241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241];
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il
contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle
scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime
non sono disponibili per causa di forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del
precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da
rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle
garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di
magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono
contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel
carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di
lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente
decreto.
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli
uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente
decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51-com2-num3]
e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51-com2-num4].
((d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non
sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti
una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i
ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati
corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.))
((115))
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i
redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate
negli articoli 18 e 19.
Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che
non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello
stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del
presente articolo.
------------
AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16], convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che "La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli
accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi
quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art39-com2-letdter]."
ART. 40
ART. 40
Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale
imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito
complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto
concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni
dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o
rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai
fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39, anche le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;598],
concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni
indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art5], si
procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle
società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle
persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le
disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38 secondo
che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.
ART. 40-BIS
ART. 40-BIS
(( Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti
al consolidato nazionale ))
((
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, il controllo delle
dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante
nonché le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che
partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla
consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente
maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono
irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono
litisconsorti necessari.
Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia
se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei
maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di
periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A
tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio
competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione
del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso, sia
per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni.
L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli
interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed
alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le
relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della società
consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43, l'accertamento del
reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di
cui ai precedenti commi.))
((107))
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AGGIORNAMENTO (107)
il D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122] ha disposto (con l'art. 35,
comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1°
gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta
data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43]."
ART. 41
ART. 41
Accertamento d'ufficio
Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai
sensi delle disposizioni del titolo I.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito
complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle
persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e
delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di
avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma
dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della
dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del
contribuente ancorché regolarmente tenute.
I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze
catastali.
Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli
oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art10]. Si
applica il quinto comma dell'articolo 38.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle
persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle
categorie di redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente
comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.
ART. 41-BIS
ART. 41-BIS
(Accertamento parziale)
1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora
((dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a
4),))
nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da
una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di
altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni
ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino
elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o
il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto
concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni
in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], o
l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non
spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate,
escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito
imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle
procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218]. Non si applica
la disposizione dell'articolo 44.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 ottobre 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427].
ART. 41-TER
ART. 41-TER
(((Accertamento dei redditi di fabbricati) ))
((
1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e
41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da
locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al
maggiore tra il canone di locazione risultante dai contratto ridotto del 15 per
cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si
presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di
locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del
quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito
si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni))
ART. 42
ART. 42
Avviso di accertamento
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a
conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal
capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli
imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al
lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti
d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito
dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con
distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica
indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi
induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e
detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni,
la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la
documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.
Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono
computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le
perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a
concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano
dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il
contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le
perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal
fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente
all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il
termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione
dell'atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al
ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle
sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni
dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite
pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura
del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art8] e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art84].
(139)
((140))
------------
AGGIORNAMENTO (139)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158], ha disposto
(con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano
in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali,
alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica
a decorrere dal 1 gennaio 2017.
------------
AGGIORNAMENTO (140)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] come modificato
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
ART. 43
ART. 43
(Termine per l'accertamento)
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione. (140)(151) (152)
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di
dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata. (140)
2-bis.
((Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative
a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis
non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero
subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei
predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della
dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui
all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-05-31;115~art10],
devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.))
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento
può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte
dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.
(150) (153) (160) (179) (183)
-------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 28 marzo 1997, n.79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79] convertito con
modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n.140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-28;140] ha disposto (con l'art. 9-bis
comma 18) che "L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], ovvero da
parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria
costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art41bis], e
successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che
non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini
previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600] sono
prorogati di due anni".
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289] ha disposto (con l'art. 10
comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate
dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57], e
successive modificazioni, sono prorogati di un anno".
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AGGIORNAMENTO (79)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289] come modificata dal D.L. 24
dicembre 2002, n.282 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-12-24;282]
convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-02-21;27] ha disposto (con l'art. 10
comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate
dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com3] i termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.
n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57], e
successive modificazioni, sono prorogati di due anni".
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 18 aprile 2005, n. 62 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-18;62] ha
disposto (con l'art. 27 comma 5) che "L'Agenzia delle entrate provvede, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com3], e
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43], in
materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei
mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di
accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto
vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo
comma, della decisione di cui al comma 1".
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2009, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-02-26;25], ha disposto (con l'art. 12
comma 2-bis) che " Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma
2, i termini di cui all'articolo 43, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1]
e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com2],
e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com1]
e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com2],
e successive modificazioni, sono raddoppiati".
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201], convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], ha disposto (con l'art. 10,
comma 1, lettera e)) che "Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di
base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma
individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma
2, i seguenti benefici:
[...]
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1],
e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-09-29;633~art57-com1];
la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art331]
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 9, lettera b)) che "Nei confronti dei
contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore,
ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art10], che dichiarano, anche
per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
[...]
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento
previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1],
e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-09-29;633~art57-com1];
la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art331]
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le disposizioni di cui ai
precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative
all'annualità 2011 ed a quelle successive".
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AGGIORNAMENTO (134)
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che per i soggetti che si avvalgono
dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia
di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1, il termine di
decadenza di cui al primo comma del presente articolo è ridotto di un anno. Tale
riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei
pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
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AGGIORNAMENTO (137)
Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167], convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227], come modificato dal D.L. 30
settembre 2015, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-09-30;153], convertito con
modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-11-20;187], ha disposto (con l'art.
5-quater, comma 5) che "Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle
istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di
decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43], e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57],
nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art20], che
scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle
imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi
alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le
violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a
quelli ordinari, al 31 dicembre 2016".
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AGGIORNAMENTO (140)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 1,
comma 132) che "Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com1]
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com2],
e all'articolo 43, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1]
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com2],
come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli
avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e
ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione
nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione
che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art331]
per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74], i termini di
cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in
cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia
da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di
finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di
cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167~art5quater-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227], e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art.
5-septies, comma 4) che "Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], i termini
di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43],
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57],
e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art20-com1], che
scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020
limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di
regolarizzazione ai sensi del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (151)
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127], come
modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com1],
e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1],
sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di
cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed
effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La
riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche
operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art22],
salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del
presente decreto".
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], nel modificare l'art. 3,
comma 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art3-com1], ha
conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 916) che che la presente modifica si applica alle fatture
emesse a partire dal 1º gennaio 2019;
- (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto
al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture
emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; b)
prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture
stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per
filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della
normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art3], che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e
forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei
subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera
riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art25-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89], riportati nelle fatture
emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica".
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AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], nel modificare l'art. 1,
comma 917, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com917-leta], che a sua
volta modifica l'art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art3], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 11-bis, comma 1, lettera a)) che "Fermo
restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si
applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per
autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il
comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019".
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AGGIORNAMENTO (153)
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;13], ha disposto (con l'art. 1,
comma 9) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com1], con
riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi
verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43],
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57] e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art20-com1],
sono prorogati di due anni".
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AGGIORNAMENTO (160)
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49] ha disposto (con
l'art. 19, comma 2) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com3], ai fini
dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43] sono
raddoppiati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica
alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1°
luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio,
relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi
periodi d'imposta.
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AGGIORNAMENTO (179)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18], come modificato dal D.L. 15
maggio 2024, n. 63 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63],
convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-12;101], ha disposto (con l'art. 3,
comma 6) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com3], al fine di
garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de
minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero
subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei
predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della
dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le
Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di
registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti
dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-05-31;115],
sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini
decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni
di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo
1, commi 421 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com421], 422
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com422] e 423, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com423], di cui
all'articolo 1, commi 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com31], 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com32], 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com33], 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com34], 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com35] e 36, della legge
30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com36], e di cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art38bis], e
degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43], in
scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025".
---------------
AGGIORNAMENTO (183)
Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113], convertito con
modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-10-07;143], ha disposto (con l'art.
2-quater, comma 14) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com3], per i soggetti a
cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al
concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra
i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al
comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43], e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57],
relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre
2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di
affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini
di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43], e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57],
in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025".
ART. 44
ART. 44
Partecipazione dei comuni all'accertamento
I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo
le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui
all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle
entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi
dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi
((che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate))
.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala all' Agenzia delle
entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti
ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122]. Dati, fatti ed elementi
rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune
anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli
accertamenti di cui al secondo comma comunica entro
((trenta))
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo
possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122].
COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122].
COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122].
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere
dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di
rispondere gratuitamente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul
sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma
secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di
reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la
partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione
idonee a garantire la necessaria riservatezza.
ART. 45
ART. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122])).
TITOLO V
SANZIONI
TITOLO V
ART. 46
ART. 46
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 47
ART. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 48
ART. 48
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 49
ART. 49
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 50
ART. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 51
ART. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 52
ART. 52
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 53
ART. 53
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 54
ART. 54
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 55
ART. 55
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 56
ART. 56
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-07-10;429], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516 (23a) (24a
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-07;24]) (29) (33)
((34a))
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AGGIORNAMENTO (23a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-02-22;43], ha
disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti
dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art56]".
- (con l'art. 2, comma 2, numero 1)) che l'amnistia si applica per il reato di
cui al secondo comma del presente articolo, a condizione che gli eventuali
maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della
dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo
comma.
- (con l'art. 2, comma 2, numero 2)) che l'aminstia si applica per il reato di
cui alla lettera c) del terzo comma del presente articolo a condizione che il
dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalità previsti
dal decreto ministeriale di cui allo art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre
1982, n. 916 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-15;916~art2ter],
convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-12;27], un importo non inferiore al
20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate
nella dichiarazione originaria.
- (con l'art. 2, comma 2, numero 3)) che l'aminstia si applica per il reato di
cui alla lettera d) del terzo comma del presente articolo a condizione che
l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella
dichiarazione integrativa.
---------------
AGGIORNAMENTO (24a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 247 (in G.U. 1a s.s.
03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo
comma del presente articolo, nella parte in cui comporta che l'accertamento
dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una
commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati
previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto
estraneo al giudizio tributario, perché non posto in condizioni di intervenirvi
o di parteciparvi.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 2 (in G.U. 1a s.s.
del 25.01.1989 n. 4), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 56
ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600],
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nella
parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita
prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per
l'ipotesi prevista dal terzo comma lett. d) dello stesso art. 56".
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 258 (in G.U.
1a s.s. del 19.06.1991 n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'ultimo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art56]
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in
relazione agli artt. 60, 21, terzo comma e 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4] (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), nella parte in cui
stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di
decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale
relativo al reato previsto dal primo
comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art56]."
---------------
AGGIORNAMENTO (34a)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-01-20;23], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che l'amnistia si applica, indipendentemente
dalla definizione dell'intero periodo di imposta relativamente ai reati previsti
dal comma 1 del presente articolo, nei limiti degli importi integrativamente
dichiarati o versati.
ART. 57
ART. 57
Sanzioni accessorie
COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-07-10;429], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-07;516]
COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-07-10;429], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-07;516]
COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-07-10;429], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-07;516]
L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a lire dieci
milioni importa:
1) la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei
fornitori delle pubbliche amministrazioni per un anno;
2) l'incompatibilità con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie;
3) la decadenza dall'ufficio di componente di organi di amministrazione e di
controllo delle persone giuridiche e l'esclusione per un anno dall'ufficio
stesso.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
.
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in GU 1a s.s.
n. 191 del 21.07.1976), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "degli
artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art2-num3] (delega legislativa
al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4,
lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~leta]
(istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1,
comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600]
(disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e
15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636] (revisione
della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative
norme dispongono:
a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito,
quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai
redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera
disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i
redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;
b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano
imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;597~art4-leta];
c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltrechè per i redditi
propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma
dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;597~art4];
d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è
tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi,
i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della
dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".
TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE
TITOLO VI
ART. 58
ART. 58
Domicilio fiscale
Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si
intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
(100)
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio
fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno
il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito
è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più
elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto
di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti
ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. (100)
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune
in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se
anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita
una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui
esercitano prevalentemente la loro attività.
((Negli))
atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici
finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con
la precisazione dell'indirizzo
((solo ove espressamente richiesto))
.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo
giorno successivo a quello in cui si sono, verificate.
-------------
AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (in
G.U. 1a s.s. del 14/11/2007 n. 44) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del
secondo comma, e 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60-com2],
primo comma, lettere c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~com1-letc],
e) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~lete] ed
f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~letf]
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e
dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602]
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui
prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una
residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione
nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni
contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art142] non
si applicano".
ART. 59
ART. 59
Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto,
in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il
soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede
amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione finanziaria può
consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio
fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo
precedente.
Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è
((la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle
entrate))
a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale
nell'ambito della stessa
((regione o in altra regione))
.
Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato
all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è
stato notificato.
((Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo,
ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente
provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono
stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno
successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente
all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario
provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del
domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la
Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a
seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale
nell'ambito della stessa regione o in altra regione.))
ART. 60
ART. 60
Notificazioni
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli
137 e seguiti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], con le
seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali
autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero
indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il
messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede
a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una
ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; (100)
d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un
ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti
o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve
risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente
ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via
telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è
abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto
dall'art. 140 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art140], in
busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione,
ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita
nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; (100)
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi
ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità
di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli
avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto
o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è
eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art142],
143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art143],
146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art146],
150 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art150]
e 151 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art151] non
si applicano. (100)
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello
della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla
lettera e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle
notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di
personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione
da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35] e
35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35ter],
ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice
fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 2 MARZO 2012, N. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44]. (85)
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito
dall'articolo 142 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art142], la
notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante
spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della
residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2188]. In mancanza
dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle
domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei
modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi
del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle
entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto
per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità
previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno
successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono
dalla data in cui l'atto è ricevuto. (100)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 FEBBRAIO 2024, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13]))
.
((178))
-------------
AGGIORNAMENTO (85)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 19 dicembre 2003, n. 360 (in G.U. 1a
s.s. del 24/12/2003 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600]
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi),
nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo
del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai
fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della
avvenuta variazione anagrafica".
-------------
AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (in
G.U. 1a s.s. del 14/11/2007 n. 44) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del
secondo comma, e 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60-com2],
primo comma, lettere c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~com1-letc],
e) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~lete] ed
f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~letf]
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e
dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602]
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui
prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una
residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione
nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni
contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art142] non
si applicano".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 60-BIS
ART. 60-BIS
(Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati
membri dell'Unione europea)
1. L'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un
altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla
notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato,
tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi
all'applicazione della legislazione interna
((sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011 del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0016], che ha
abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31977L0799]))
.
2. Su domanda dell'autorità competente di un altro Stato membro,
l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per
la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al
destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative
dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio,
della legislazione
((sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011 del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0016], che ha
abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31977L0799]))
.
((L'amministrazione finanziaria può notificare un documento, secondo le modalità
di cui all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro
Stato membro.))
3. La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da
notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro
dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.
4. L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorità richiedente
circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui
l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.
ART. 60-TER
ART. 60-TER
(( (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale). ))
((
1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi
quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati
direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68], anche in
deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art149bis]
e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole
leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al
domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo
6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82];
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a
tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice
nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di
cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82], al domicilio digitale
risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è
presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle
persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non
tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro
delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82], ovvero nell'Indice
dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi (IPA);
c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di
diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82] al domicilio digitale
professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al
medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di
cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli
indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono
essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio
risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi
almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo,
la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato
qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato
effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le
disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per
legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni
dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] dalle
stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art149bis];
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere
eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito
internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno
successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la
durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori
adempimenti a proprio carico.
4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la
notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in
cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio
di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione
con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del
messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di
avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta
elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato
qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma
3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
5. I soggetti di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82], possono eleggere il
domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli
atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati,
sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la
notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo
provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti di cui al primo
periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo
le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate
emanati nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della
popolazione residente.
6. Ai fini della notificazione e dell'invio di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni, anche ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art26],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], l'Agenzia delle entrate
provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili
digitali speciali di cui al comma 5 nell'elenco dei domicili di piattaforma
diversificati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il
gestore della piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art26],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], provvede costantemente
all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma
diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle
entrate- Riscossione, nell'elenco dei domicili digitali speciali istituito con
il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento per la
trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalità dell'aggiornamento e
del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.))
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-02;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 61
ART. 61
Ricorsi
Il contribuente può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636].
La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo
comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita
a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
((Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle
spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], ferma
restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.))
Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art59-com3],
sono sostituiti dai seguenti:
"La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni
prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di
motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare
circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro
risultanze".
ART. 62
ART. 62
Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche
La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia
determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle
persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.
ART. 63
ART. 63
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata.
L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a
parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone
giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi
professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla
data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi,
in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati
nell'articolo 4, comma 1, lettere e)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4-com1-lete],
f)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4-com1-letf]
ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4-com1-leti]
((, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai
sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;4],))
è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.
Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza
fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164], essa deve
essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro
o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio
dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati
dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli
ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, gli impiegati
delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del
Ministero nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza.
L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento
motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art12-com4].
Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorché iscritti in un albo professionale, è
vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti
impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla
data di cessazione del rapporto d'impiego.
L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro
cinquemila.
ART. 64
ART. 64
Sostituto e responsabile d'imposta
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in
luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di
acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo
espresso.
Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento
dell'imposta.
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta
insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha
diritto di rivalsa.
ART. 65
ART. 65
Eredi del contribuente
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto
si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del
domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio
fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o
trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso
si intende fatta nel giorno di spedizione.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro
quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della
dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati
di sei mesi in favore degli eredi.
((I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12,
devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio
dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.))
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi
impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è
efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano
effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
ART. 66
ART. 66
Computo dei termini
Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2963].
ART. 67
ART. 67
Divieto della doppia imposizione
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso
presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
((L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito
di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo
reddito))
.
ART. 68
ART. 68
Segreto d'ufficio
È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o
comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i
casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni,
diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale
dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai
componenti delle commissioni di cui all'articolo 45, dai membri dei consigli
comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il
controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che
partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio
la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. (7)
Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga, delle facoltà previste nel
successivo art. 69, quarto comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art69-com4], nell'art. 12
della legge 13 giugno 1952, n. 693
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art12] e nell'art. 12, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art12-com6],
non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al
consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie
necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che
comunque attendono agli adempienti relativi a tali compiti sono tenute a
mantenere il segreto di ufficio.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2005, N.215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-19;215]))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 19 luglio 1977, n.412 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-07-19;412],
ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che "La disposizione dell'ultima parte del
primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art68-com1],
come modificato dal presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1974".
ART. 69
ART. 69
(Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti).
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi
dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle
imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma
delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta
dagli uffici nell'anno precedente.
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o
in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli
imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la
dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato
accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20
per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile
superiore a 50 milioni di lire.
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per
ciscun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle
imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e
professioni.
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i
termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
6.
((Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso
ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è
ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti
stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art22], e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;648]))
.
((6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore))
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno
essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.
ART. 70
ART. 70
Norme applicabili
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] e del codice
di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
della legge 7 gennaio 1929, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4] e del regio decreto-legge 3
gennaio 1926, n. 898
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;898], e successive
integrazioni.
((Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi
costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori,
con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il
quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art6-com4]))
.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO VII
ART. 71
ART. 71
Dichiarazioni e scritture contabili
Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi
articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi
o periodi di gestione di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;598~art27].
Le scritture contabili relative a periodi d'imposta nei quali ai fini delle
imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad
ispezioni ai fini dell'accertamento.
Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni
prescritte dal quarto comma dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma.
((Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono
presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974,
entro il 30 aprile 1975.
Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della
dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;598~art2],
aventi scadenza entro il 14 maggio 1975.
I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma
dell'art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno
1974, entro il 15 aprile 1975))
.
ART. 72
ART. 72
Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni
Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma
dell'art. 26 si applica in misura pari al minore tra l'ammontare determinato a
norma del detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza
mobile e dell'imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che
avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della
data stessa.
La rivalsa sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente
esercitata per le suddette imposte.
La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste
dall'art. 37 e dal terzo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art37-com3]
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art40].
ART. 73
ART. 73
Ritenuta sui dividendi
Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui
distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme
emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre
1971, n. 825 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825], e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre
1962, n. 1745 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745], e successive
modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter.
In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art9] e 11 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art11], si applica il terzo
comma dell'art. 54 del presente decreto.
ART. 74
ART. 74
Nominatività obbligatoria dei titoli azionari
Le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono
essere nominative.
Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31
dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore del
presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore
che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti
alla ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del presente decreto. Gli utili
degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta
per cento a titolo d'imposta.
Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le
disposizioni degli articoli; 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decreto-legge
25 ottobre 1941, n. 1148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1941-10-25;1148~art13-com1],
convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-02-09;96], e quelle del regio decreto 29
marzo 1942, n. 239 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239], e
successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1
luglio 1942, stabilite in tali disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e
del 1 gennaio 1975.
ART. 75
ART. 75
Accordi internazionali
Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono
fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
ART. 76
ART. 76
Abrogazione
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati,
in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-01-29;645], e
successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con
quelle del presente decreto.
Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad
applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al
predetto testo unico.
ART. 77
ART. 77
Entrata in vigore
Il presente decreto entra il vigore il 1 gennaio 1974.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 29 SETTEMBRE 1973
LEONE RUMOR - TAVIANI - COLOMBO - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 32. - VALENTINI
ALLEGATO A
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v073U06000010001011000103&dgu=1973-10-16&art.dataPubblicazioneGazzetta=1973-10-16&art.codiceRedazionale=073U0600]
(106)
((125))
--------------
AGGIORNAMENTO (106)
Il Decreto 12 ottobre 2007, (in G.U. 14/12/2007, n. 290), ha disposto (con
l'art. 1, comma 2) che nel presente allegato dopo la lettera dd) sono aggiunte
le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v073U06000010001011000203&dgu=1973-10-16&art.dataPubblicazioneGazzetta=1973-10-16&art.codiceRedazionale=073U0600]
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica a effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2007.
--------------
AGGIORNAMENTO (125)
Il Decreto 25 ottobre 2013 (in G.U. 5/11/2013, n. 259) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Nell'allegato "A" del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600], dopo la
lettera ff), è aggiunta la seguente:
gg) le società di diritto croato denominate: "dionicko drustvo", "drustvo s
ogranicenom odgovornoscu", e altre società costituite conformemente al diritto
croato e soggette all'imposta croata sugli utili".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche di cui all'art. 1
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2013".
ALLEGATO B
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v073U06000020001011000103&dgu=1973-10-16&art.dataPubblicazioneGazzetta=1973-10-16&art.codiceRedazionale=073U0600]
(106)
((125))
--------------
AGGIORNAMENTO (106)
Il Decreto 12 ottobre 2007, (in G.U. 14/12/2007, n. 290), ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) che nel presente allegato dopo il numero 25) sono aggiunti i
seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v073U06000020001011000203&dgu=1973-10-16&art.dataPubblicazioneGazzetta=1973-10-16&art.codiceRedazionale=073U0600]
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto
a decorrere dal 1 gennaio 2007.
--------------
AGGIORNAMENTO (125)
Il Decreto 25 ottobre 2013 (in G.U. 5/11/2013, n. 259) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600], dopo il
numero 27, è aggiunto il seguente:
28) porez na dobit in Croazia".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche di cui all'art. 1
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2013".
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