Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
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Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
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DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 , n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183. (15G00095)
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Forma contrattuale comune
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma
comune di rapporto di lavoro.
ART. 2
ART. 2
Collaborazioni organizzate dal committente
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità
di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della
prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati
da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e
normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del
relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per
le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti
degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a
collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art90]; (27) (30) (42)
((43))
d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della
realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367].
d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla
legge 21 marzo 2001, n. 74 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-21;74].
(10) (11)
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art76], la
certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può
farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75].
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali
successivi al 31 ottobre 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al
presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha
disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le
filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società
pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di
ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto
all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36] ha disposto (con
l'art. 52, comma 1, lettera d)) che "A decorrere dal 1° luglio 2022 sono
abrogati:
[...] d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art2-com2-letd]".
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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], come modificato
dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 52,
comma 1) che l'abrogazione della lettera d) del comma 2 del presente articolo è
prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023.
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], come modificato
dal D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163] ha disposto
(con l'art. 51, comma 3) che "All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art2-com2-letd],
le parole "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;289~art90]" sono sostituite dalle
seguenti: "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36]."".
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], come modificato
dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;14] ha disposto (con l'art. 51,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal
1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e
40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad
esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2024".
ART. 2-BIS
ART. 2-BIS
(( (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata).
))
((
1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art2-com26], non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità
giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di
maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti
reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati
risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta
gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di
inizio del periodo indennizzabile.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza
ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la
misura dell'indennità giornaliera di malattia))
ART. 3
ART. 3
Disciplina delle mansioni
1. L'articolo 2103 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2103] è sostituito
dal seguente:
«2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili
allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla
posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti
al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria
legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento
dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la
nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale,
possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è
comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla
conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in
godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari
modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di
certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle
mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa
retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle
condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o
da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene
definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia
avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il
periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi
continuativi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se
non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo
quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.».
2. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-13;190~art6], è abrogato.
Capo II
Lavoro a orario ridotto e flessibile
Sezione I
Lavoro a tempo parziale
ART. 4
ART. 4
Definizione
1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione
può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art3], o a tempo
parziale.
ART. 5
ART. 5
Forma e contenuti del contratto
di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini
della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione
della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di
cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro
articolati su fasce orarie prestabilite.
ART. 6
ART. 6
Lavoro supplementare, lavoro straordinario,
clausole elastiche
1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro
ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;66~art3], lo svolgimento
di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario
concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione
alle giornate, alle settimane o ai mesi.
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non
disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al
lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non
superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale
ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove
giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di
formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una
maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto,
comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli
istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di
prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;66~art1-com2-letc].
4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole
elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua
durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso
di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai
contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini
le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti
avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi
assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole
elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali
il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la
collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché
la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento
della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di
cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione
del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva
dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e
differiti.
7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3
a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art10-com1], è
riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non
costituisce giustificato motivo di licenziamento.
ART. 7
ART. 7
Trattamento del lavoratore a tempo parziale
1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno
favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo
pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato
in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti
collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di
preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di
conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione
all'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 8
ART. 8
Trasformazione del rapporto
1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie
oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i
quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro
a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo
parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti riguardanti il coniuge
((la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20
maggio 2016, n. 76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76~art1-com20]
o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima
legge))
, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in
cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e
permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3], che abbia
necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio
convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore
di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;104~art3], è riconosciuta la priorità
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
((
5-bis. La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del
contratto, ai sensi dei commi 4 e 5, non può essere sanzionato, demansionato,
licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura
adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o
discriminatoria e, pertanto, nulla.
))
((5-ter. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-bis, ove
rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della
parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto-legislativo 11 aprile
2006, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art46bis], o di
analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei
rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle
stesse certificazioni))
6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo
parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno
per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e
categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo
parziale.
7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo
parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151], la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il
datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni
dalla richiesta.
8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è
tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a
tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
ART. 9
ART. 9
Criteri di computo dei lavoratori
a tempo parziale
1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o
contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di
lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario
svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le
frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale
corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
ART. 10
ART. 10
Sanzioni
1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del
contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra
le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo
antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione
ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni
effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione
lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto
di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi
la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo
conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua
necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività
lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo
antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a
un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il
rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o
dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla
retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
ART. 11
ART. 11
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-12;463~art7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-11;638], e dividendo l'importo così
ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal
contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale
per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa
settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine
sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario
spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
giornata.
Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-05-30;797~art20],
e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti
direttamente dall'INPS.
3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è
uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per
il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è
determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere
quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è
stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione
dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario
effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale.
ART. 12
ART. 12
Lavoro a tempo parziale
nelle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art2-com2],
le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente
disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e
10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in
materia.
Sezione II
Lavoro intermittente
ART. 13
ART. 13
Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo
determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore
di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche
con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di
contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con
soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano
svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi
e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non
superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni
solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore
intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che
abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle
chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
ART. 14
ART. 14
Divieti
1. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24],
che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali
sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime
di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
ART. 15
ART. 15
Forma e comunicazioni
((1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini
della prova e, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152~art1-com1], deve
contenere i seguenti elementi:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi,
oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal
lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la
prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore
retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro
prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di
disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata
del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di
disponibilità;
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è
tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.))
((41))
2. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore
di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al
contratto di lavoro intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è
tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente
per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate
modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché
ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la
sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun
lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-23;124~art13].
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-27;104] ha disposto
(con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto
2022".
ART. 16
ART. 16
Indennità di disponibilità
1. La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote
orarie, è determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore
all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
2. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge
o di contratto collettivo.
3. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per
il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne
tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento,
durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità. Ove non
provveda all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il
diritto all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa
previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo
di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di
disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente
può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell'indennità
di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo.
ART. 17
ART. 17
Principio di non discriminazione
1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a
parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente
meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e
dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
ART. 18
ART. 18
Computo del lavoratore intermittente
1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o
contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di
lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun
semestre.
Capo III
Lavoro a tempo determinato
ART. 19
ART. 19
Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata
non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma
comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; (45)
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi
applicati in azienda, e comunque entro il
((31 dicembre 2026))
, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti; (45)
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. (45)
1.1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48].
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi
in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici
mesi. (10) (11)
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con
l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata
dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti,
conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non
può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene
altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello
e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di
somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei
ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di tale superamento. (10) (11)
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato
fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere
stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del
termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici
giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta
da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro
al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di
cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo
dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi. (10) (11)
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le
rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria,
circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalità definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di
università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che
promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e
lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica
o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai
quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87] convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96].
(5)
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
-----------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe
contrattuali successivi al 31 ottobre 2018";
- (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo,
nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto";
- (con l'art. 2, comma 1-ter) che "Le condizioni di cui all'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19-com1], come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso
di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano
esclusivamente all'utilizzatore".
-----------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha
disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le
filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società
pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di
ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto
all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-----------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48], convertito con
modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-03;85] ha disposto (con l'art. 24,
comma 1-ter) che "Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto
dall'articolo 19, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;81~art19-com1], e
dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;81~art21-com01], come
modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli
contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto".
ART. 20
ART. 20
Divieti
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato
non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223~art4] e 24 della legge n. 223 del
1991 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223~art24], che hanno riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla
sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro
o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a
tempo determinato;(18)
((24))
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei
rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato.
(5)
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
-----------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art.
19-bis, comma 1) che "Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai
datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli
da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la
possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera
c), 21, comma 2, e 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art32-com2],
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~com1-letc], di
procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione".
-----------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], nel modificare l'art.
19-bis, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19bis-com1],
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini
decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati
all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19] a 22-quinquies
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], e quelli di trasmissione dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
ART. 21
ART. 21
Proroghe e rinnovi
01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici
mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo
19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per
attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere
rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19,
comma 1. (10) (11) (45)
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il
consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte
nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora
il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. (10) (11)
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il
secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le
disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei
lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate
dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo
periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-10-07;1525].(18)(24)
((54))
3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese
start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25-com2] e 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], per il periodo di quattro
anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo
previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.
(5) (20) (22) (26) (28)
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
-----------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali
successivi al 31 ottobre 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al
presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
-----------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha
disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le
filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società
pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di
ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto
all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-----------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art.
19-bis, comma 1) che "Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai
datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli
da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la
possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera
c), 21, comma 2, e 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art32-com2],
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~com1-letc], di
procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione".
-----------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34] ha disposto (con
l'art. 93, comma 1) che "In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art21], per far
fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio
2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19-com1]".
-----------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], come modificato dal D.L. 14
agosto 2020, n. 104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104]
ha disposto (con l'art. 93, comma 1) che "In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art21] e fino al
31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro
mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e
per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19-com1]".
-----------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], nel modificare l'art.
19-bis, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19bis-com1],
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini
decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati
all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19] a 22-quinquies
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], e quelli di trasmissione dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
-----------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], come modificato dalla L. 30
dicembre 2020, n. 178 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178], ha
disposto (con l'art. 93, comma 1) che "In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art21] e fino al
31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro
mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e
per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19-com1]".
-----------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], come modificato dal D.L. 22
marzo 2021, n. 41 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41], ha
disposto (con l'art. 93, comma 1) che "In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art21] e fino al
31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro
mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e
per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19-com1]".
-----------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48], convertito con
modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-03;85] ha disposto (con l'art. 24,
comma 1-ter) che "Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto
dall'articolo 19, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;81~art19-com1], e
dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;81~art21-com01], come
modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli
contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto".
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AGGIORNAMENTO (54)
La L. 13 dicembre 2024, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203], ha disposto (con l'art. 11,
comma 1) che "L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81], si interpreta
nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-10-07;1525], le
attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa
in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o
collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti
dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi
compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51
del citato decreto legislativo n. 81 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;81]".
ART. 22
ART. 22
Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine
1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di
lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione
del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per
cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno
negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.
((5))
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
ART. 23
ART. 23
Numero complessivo di contratti a tempo determinato
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere
assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di
assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso
sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso
dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che
occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni
quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato
conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti
collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e
comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179~art25-com2] e 3, del
decreto-legge n. 179 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179~art25-com3], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;221], per il periodo di quattro anni
dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal
comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi
o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati
((per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo
sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125], ovvero))
tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti
pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a
svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra
istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle
fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367], e
lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla
realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I
contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo
svolgimento di attività di ricerca scientifica
((o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125], possono avere durata pari a
quella del progetto))
al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando
esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo
indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di
importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese
superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei
lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese
superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei
lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da
rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.
(5)
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
ART. 24
ART. 24
Diritti di precedenza
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che,
nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa
azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto
legislativo n. 151 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;151], e successive
modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato
presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività
lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle
medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al
comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento
alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo
determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività
stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto
scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al
datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il
diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di
cessazione del rapporto.
((5))
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
ART. 25
ART. 25
Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo
in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in
forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva,
ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di
lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se
l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione
amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.
((5))
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
ART. 26
ART. 26
Formazione
1. I contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad
agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di
formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e
migliorarne la mobilità occupazionale.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
ART. 27
ART. 27
Criteri di computo
1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi
disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di
lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due
anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
((5))
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
ART. 28
ART. 28
Decadenza e tutele
1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le
modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art6-com1], entro
centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì
applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. (10) (11)
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a
tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del
danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella
misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;604~art8].
((Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura
superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.))
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso
tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato
la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2024, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131]))
.
(5)
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
-----------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali
successivi al 31 ottobre 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al
presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha
disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le
filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società
pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di
ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto
all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 29
ART. 29
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già
disciplinati da specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti
instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223~art8-com2];
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a
tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375~art12-com2];
c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti
volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139~art6]. (46)
((51))
2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono
avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di
recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2118] una volta
trascorso un triennio;
b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre
giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati
dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro
portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art17], fermo l'obbligo di
comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
(10) (11)
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per
il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente,
del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre
2010, n. 240 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240].
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di
cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367], non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze
contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni
artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale
artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto
collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente
assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367~art1] e di cui
alla legge 11 novembre 2003, n. 310
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-11;310], i teatri di tradizione di
cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art28], e i soggetti
finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto
collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono
stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a
tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria
legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1°
luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i
trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o
rinnovi. Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi,
nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento
delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare
fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato
nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze
contingenti o temporanee. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2019, N. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-28;59], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2019, N. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-08-08;81]. A pena di nullità, il
contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del
presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il
rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento
alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche
cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di
nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma
2.
3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la
durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a
tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del
danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative.
Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei
confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165
del 2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art36].
(5)
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro
a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in
servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in
deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19] a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art29], fino alla
conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui
agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha
disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le
filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società
pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di
ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto
all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69] ha disposto (con
l'art. 13, comma 5) che le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si
applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 e
comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art6], il
personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12,
nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle
capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato
ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto
legislativo n. 217 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;217~art6].
---------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69], convertito con
modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;103], come modificato dal D.L. 16
settembre 2024, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131], convertito con
modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-14;166], ha disposto (con l'art. 13,
comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al
compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del presente
decreto e comunque entro il 31 dicembre 2024. Per assicurare la continuità dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di
formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art6], il
personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12 del
presente decreto, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le
funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale
periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo
articolo 6
articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;217~art6]".
Capo IV
Somministrazione di lavoro
ART. 30
ART. 30
Definizione
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo
indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione
autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;276], mette a disposizione
di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la
durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la
direzione e il controllo dell'utilizzatore.
ART. 31
ART. 31
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i lavoratori
somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, non può eccedere
il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un
arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o
superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione
a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art8-com2], di soggetti
disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati ai sensi dei numeri 4)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2014-06-17;651~art2-num4] e 99) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], come
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori
assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203]))
.
2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per
cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti,
con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o
superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in
ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato
di lavoratori
((ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente decreto, nonché di
lavoratori))
di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art8-com2],
((di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo
indeterminato,))
di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2014-06-17;651~art2-num4] e 99) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], come
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (10)
(11)
3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti
presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del
2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art36], la
disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione
nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui
agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha
disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le
filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società
pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di
ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto
all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 32
ART. 32
Divieti
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223~art4] e 24 della legge n. 223 del
1991 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223~art24], che hanno riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere
alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non
superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro
o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione di lavoro;(18)
((24))
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art.
19-bis, comma 1) che "Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai
datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli
da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la
possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera
c), 21, comma 2, e 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art32-com2],
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~com1-letc], di
procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione".
-----------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], nel modificare l'art.
19-bis, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19bis-com1],
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini
decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati
all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19] a 22-quinquies
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], e quelli di trasmissione dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
ART. 33
ART. 33
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e
contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore
e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei
medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei
lavoratori.
2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume
l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo
applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei
lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri
retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei
lavoratori.
((3. Le informazioni di cui al comma 1, la data di inizio e la durata
prevedibile della missione, nonché le informazioni di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152~art1-com1], sono
comunicate per iscritto al lavoratore dall'agenzia di somministrazione secondo
le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;152], ovvero prima
dell'invio in missione presso l'utilizzatore.))
((41))
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-27;104] ha disposto
(con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto
2022".
ART. 34
ART. 34
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata
l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta
dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa
di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di
disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con
esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24.
((Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego
di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2014-06-17;651~art2-num4] e 99) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], come
individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto))
.Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la
durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. (10)
(11)
3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore
ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di
durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato
nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art3].
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223~art4] e 24 della legge n. 223 del
1991 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223~art24] non trovano applicazione
nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato,
cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;604~art3].
-----------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui
agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha
disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le
filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società
pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di
ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto
all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 35
ART. 35
Tutela del lavoratore, esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarietà
1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del
somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni
economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di
pari livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi
previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e
criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali
di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità
produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad
associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata
anzianità di servizio.
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per
la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81].
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori
somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e
contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o
inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore
medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore
risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore
occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno
derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n.
300 del 1970 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;300~art7].
7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal
lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
8. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta
salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità,
secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
ART. 36
ART. 36
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti
sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;300], e successive modificazioni.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore,
per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività
sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle
imprese utilizzatrici.
3. Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle
rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria
o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero
dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
ART. 37
ART. 37
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del
somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art49], è inquadrato nel
settore terziario. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione
previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in
materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di
cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art25-com4].
3. Gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-30;1124], e
successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio
delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione
al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l'attività svolta dall'impresa
utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai
lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio o medio ponderato della
voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal
lavoratore somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia
già assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici
trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e
assistenziali previsti dai relativi settori.
ART. 38
ART. 38
Somministrazione irregolare
1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è
nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle
condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a),
b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti
dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono
a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal
debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata.
Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o
nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione
ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha
effettivamente utilizzato la prestazione.
((20))
4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], ha disposto (con l'art.
80-bis, comma 1) che "Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art38-com3], ai
sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella
costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal
soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel
senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non
è compreso il licenziamento".
ART. 38-BIS
ART. 38-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19]))
ART. 39
ART. 39
Decadenza e tutele
1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro
con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le
disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;604~art6], e il termine di cui al primo
comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato
di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il
datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo
un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un
massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati
nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;604~art8]. La predetta indennità ristora
per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il
lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la
pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di
lavoro.
ART. 40
ART. 40
Sanzioni
1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1,
nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo
somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, e per il
solo utilizzatore, di cui all'articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma
3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
Capo V
Apprendistato
ART. 41
ART. 41
Definizione
1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato
alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un
sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e
formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio
nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;13~art8],
nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
ART. 42
ART. 42
Disciplina generale
1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della
prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano
formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti
dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;276~art2-com1-leth].
Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo
individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento
dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico
dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.
3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla
normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato
raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione
formativa.
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal
contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2118], con
preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso
continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se
nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di
apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto
a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di
stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata
all'anzianità di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti
per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art118], e all'articolo 12 del
decreto legislativo n. 276 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;276~art12], anche
attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione
professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del
proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione
professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo n. 276 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;276~art2-com1-leti];
g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,
infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata
superiore a trenta giorni;
h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso
formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza
sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a
quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui
alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma
773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com773], con effetto sui
periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 è dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione
pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con
riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma
1, della legge 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art22-com1].
((1))
7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere,
direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione
autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che
occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa
la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a
tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero
inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443~art4].
8. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro,
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente
comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta
dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti
dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o
licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con
contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
-----------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150], ha disposto
(con l'art. 32, comma 1, lettera c)) che "A titolo sperimentale, per le
assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti
benefici:
[...]
c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro
di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art42-com6-letf]
e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;845~art25]".
ART. 43
ART. 43
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore.
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato
di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la
formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale
svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali
di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni
di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226], e di quelli di
cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori
di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento
dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica
o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o
a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione
dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato
di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo
41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il
contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno
concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e
l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche,
utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione
tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n.
226 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;226~art15-com6]. Il
contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso
in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia
conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale
integrativo.
5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non
superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno
dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che
del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti
scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2
dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104~art8bis-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-11-08;128].
Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo
svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due
anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude
con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-03-15;87~art6-com5].
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un
protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che
stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma
1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione
dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese
nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può
essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in
azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle
competenze delle regioni e delle provincie autonome.
Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e
formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è
impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può
essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e
al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo
finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in
ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di
lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a
carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari
al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse
previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano
definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto
di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività
stagionali.
9.
((Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale
ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;226] nonché del diploma di
istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica
superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del
piano formativo individuale, in:))
a)
((apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione
professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva
dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla
contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;))
b)
((apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione
professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio
richiesti per l'accesso ai percorsi))
.
ART. 44
ART. 44
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati,
con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa
tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;226], il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui
conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto
sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di
riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
((34))
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione
professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di
erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze
tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del
periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque
per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati
dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del
datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili,
dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata
alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo
non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali
e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La
regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-01;510~art9bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-11-28;608], le modalità di svolgimento
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario
delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro
associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida
adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di
categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della
bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro
artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali,
i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato,
anche a tempo determinato. La previsione di cui al primo periodo trova
applicazione altresì nell'ambito delle attività in cicli stagionali che si
svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234], ha disposto (con l'art. 1,
comma 154) che "Per le società e le associazioni sportive professionistiche che
assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante
il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81], è ridotto a 23
anni".
ART. 45
ART. 45
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati,
con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi
relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività
di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale
conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità
professionale all'esito del corso annuale integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1
sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è
iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche
temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema
definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo
stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno
studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero
di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui
all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262~art2-com147],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286]. I principi e le modalità di
attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda è svolta
nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di
istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per
cento dell'orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di
lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a
carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari
al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse
previsioni dei contratti collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di
ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione,
((sentite))
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli
istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca
comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività
imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del
trasferimento tecnologico.
((
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione
dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino
alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o
dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le
altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
))
ART. 46
ART. 46
Standard professionali e formativi
e certificazione delle competenze
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art3], sono
definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
n. 226 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;226~art16].
2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto
legislativo n. 13 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;13], è di competenza:
a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per
quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della
qualificazione professionale ai fini contrattuali;
b) dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente,
nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni
professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra
standard formativi e standard professionali è istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei
sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di
lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra
Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un
apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione,
della università e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione
formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 13 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;13], e, in particolare,
nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.
ART. 47
ART. 47
Disposizioni finali
1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del
datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da
impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il
datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore
che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi
sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella
erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo
n. 124 del 2004
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;124~art14], assegnando un
congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
2. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, nonché
per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei
principi di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di
lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In
caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500
euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo n. 124 del 2004
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;124~art13].
L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art17], è la direzione
territoriale del lavoro.
3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è
possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i
lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di
disoccupazione
((, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione
e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art21]))
. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato
professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art22ter]. Per
essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42,
comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i
lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo
agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223~art25-com9], e l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al
presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le
regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui
all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni
contrattuali vigenti.
6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del
contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli
articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;281~art8].
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono
mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del
comma 4 del presente articolo.
8. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono
fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede
legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge n. 510 del 1996
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996;510~art9bis] nel servizio
informatico dove è ubicata la sede legale.
9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e
delle relative norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della
legge 10 dicembre 2014, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183~art1-com4-leta], sono definiti
gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con
l'apprendistato di alta formazione e ricerca.
((Capo V-bis
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali
))
ART. 47-BIS
ART. 47-BIS
(( (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). ))
((
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del
presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi
che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e
con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2,
lettera a), del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art47-com2-leta],
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], attraverso
piattaforme anche digitali.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e
le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal
luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni,
fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della
prestazione))
ART. 47-TER
ART. 47-TER
(Forma contrattuale e informazioni)
((1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati
per iscritto e i lavoratori devono ricevere entro la data di instaurazione del
rapporto di lavoro le informazioni di cui agli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152~art1] e 1-bis
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152~art1bis], in
quanto compatibili, nonché le informazioni inerenti alla tutela della sicurezza
ai sensi del comma 3 dell'articolo 47-septies.))
((41))
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152~art4], e il
lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai
compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo
alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come elemento di
prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle
connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-27;104] ha disposto
(con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto
2022".
ART. 47-QUATER
ART. 47-QUATER
(( (Compenso). ))
((
1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire
criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle
modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.
2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui
all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne
effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo
orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi
nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennità
integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante
le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai
contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali))
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-03;101], convertito con
modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-11-02;128], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "L'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art47quater],
introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
ART. 47-QUINQUIES
ART. 47-QUINQUIES
(( (Divieto di discriminazione). ))
((
1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis si applicano la disciplina
antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore
previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.
2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro
ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate))
ART. 47-SEXIES
ART. 47-SEXIES
(( (Protezione dei dati personali). ))
((1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le
piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], e al
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]))
ART. 47-SEPTIES
ART. 47-SEPTIES
(( (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali). ))
((
1. I prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-30;1124]. Il premio
di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965;1124], in base al
tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del
premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, ai sensi
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965;1124~art30], la
retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del
limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di
effettiva attività.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma
anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965;1124].
3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei
confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81]))
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-03;101], convertito con
modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-11-02;128], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "L'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art47septies],
introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
ART. 47-OCTIES
ART. 47-OCTIES
(( (Osservatorio). ))
((1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle
disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto
da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1
dell'articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.
L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni
del presente capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del
mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non
spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali
previste a legislazione vigente))
Capo VI
Lavoro accessorio
ART. 48
ART. 48
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MARZO 2017, N. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-03-17;25], CONVERTITO SENZA
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-20;49]))
((6))
------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 marzo 2017, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-03-17;25], convertito senza
modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-20;49], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31
dicembre 2017".
ART. 49
ART. 49
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MARZO 2017, N. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-03-17;25], CONVERTITO SENZA
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-20;49]))
((6))
------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 marzo 2017, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-03-17;25], convertito senza
modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-20;49], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31
dicembre 2017".
ART. 50
ART. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MARZO 2017, N. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-03-17;25], CONVERTITO SENZA
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-20;49]))
((6))
------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 marzo 2017, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-03-17;25], convertito senza
modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-20;49], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31
dicembre 2017".
Capo VII
Disposizioni finali
ART. 51
ART. 51
Norme di rinvio ai contratti collettivi
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti
collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o
aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza
sindacale unitaria.
ART. 52
ART. 52
Superamento del contratto a progetto
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;276~art61] a 69-bis del
decreto legislativo n. 276 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;276~art69bis] sono
abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei
contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art409].
ART. 53
ART. 53
Superamento dell'associazione
in partecipazione con apporto di lavoro
1. All'articolo 2549 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2549] sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia
una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno
in parte, in una prestazione di lavoro.»;
b) il comma terzo è abrogato.
2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica
consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi
fino alla loro cessazione.
ART. 54
ART. 54
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e
di persone titolari di partita IVA
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso
a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il
corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio
2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari
di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono
degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a
tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto
di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113,
quarto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2113-com4], o
avanti alle commissioni di certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di
lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero
per giustificato motivo soggettivo.
2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere
a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e
fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi
gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data
antecedente alla assunzione.
ART. 55
ART. 55
Abrogazioni e norme transitorie
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;61];
b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-09-06;368], salvo quanto
previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122];
c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-06-11;108~art3bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-31;172];
d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da 33 a 45, nonché da 70 a 73
del decreto legislativo n. 276 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;276].
e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art3-com5];
f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullità del
termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole «è fissato in 180
giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183];
g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;167], salvo quanto
disposto dall'articolo 47, comma 5;
h) l'articolo 1, commi 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1-com13] e 30, della legge
28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1-com30];
i) l'articolo 28, commi da 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179~art28-com2] a 6, del
decreto-legge n. 179 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179~art28-com6], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;221];
l) l'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104~art8bis-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-11-08;128], e successive modificazioni,
fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo
svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati;
m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso
introdotta.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;368~art2] è abrogato dal
1° gennaio 2017.
((
2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;167~art3], in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere
prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia
conseguito la qualifica o il diploma professionale.
))
3. Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente
decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.
ART. 56
ART. 56
Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia
1. Alle minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e
da 52 a 54 del presente decreto, connesse ad un maggior accesso ai benefici
contributivi di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com118], valutate in
16 milioni di euro per l'anno 2015, 58 milioni di euro per l'anno 2016, 67
milioni di euro per l'anno 2017, 53 milioni di euro per l'anno 2018 e in 8
milioni di euro per l'anno 2019 si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015, 52 milioni di euro per l'anno
2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017, 28 milioni di euro per l'anno 2018
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com107];
b) quanto a 6 milioni per l'anno 2016, 20 milioni per l'anno 2017, 16 milioni di
euro per l'anno 2018 e a 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante le maggiori
entrate derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9 milioni di euro per l'anno
2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art18-com1-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], in misura pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di garantire
la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com12], il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art1-com2], assicurano, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio
degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto. Nel
caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti
finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle
minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com107]. È
conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai
fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di
cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-10-07;154~art6-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-04;189], un importo complessivo pari
al 50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino all'esito dei
monitoraggi annuali previsti nel primo periodo del presente comma. Le somme
accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel
conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art18-com1-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2]. In tali casi, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com12].
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 57
ART. 57
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 15 GIUGNO 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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