Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
№ 383
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383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Decreto Legislativo
7 dicembre 2000
22-10-2025
Disciplinadelleassociazionidipromozionesociale
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LEGGE 7 dicembre 2000 , n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 2
ART. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 3
ART. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 4
ART. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 5
ART. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 6
ART. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL'ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale,
regionali e provinciali
ART. 7
ART. 7
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini
dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a
carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli
affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono
quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti
province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale
comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a
tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma
4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono
iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
((2))
-----------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della
legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6], agli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art9] e 10 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art10],
nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre
2001, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2001-11-14;471],
sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".
ART. 8
ART. 8
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che
disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di
cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241].
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i
procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione
delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel
registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri
regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.
241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241]. Le regioni e le province
autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri
all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al
comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e
possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione
si intenda assentita.
4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le
convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle
leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
((2))
-----------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della
legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6], agli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art9] e 10 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art10],
nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre
2001, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2001-11-14;471],
sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".
ART. 9
ART. 9
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo
statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di
scioglimento.
((2))
-----------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della
legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6], agli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art9] e 10 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art10],
nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre
2001, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2001-11-14;471],
sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".
ART. 10
ART. 10
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di
associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che
decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di
cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito
regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al
presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere
vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.
((2))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
-----------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della
legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6], agli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art9] e 10 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art10],
nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre
2001, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2001-11-14;471],
sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL'ASSOCIAZIONISMO
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dell'associazionismo
ART. 11
ART. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 12
ART. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 13
ART. 13
(Fondo per l'associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere
finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del
comma 3 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650
milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a
decorrere dal 2002.
((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 102, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2,
della legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art12-com2], all'articolo 13
della legge 7 dicembre 2000, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art13], e all'articolo 96,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art96-com1], sono abrogate a
decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 73, comma 1".
ART. 14
ART. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 15
ART. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 16
ART. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 17
ART. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
ART. 18
ART. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 19
ART. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni
ART. 20
ART. 20
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei
familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle
rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il
2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera g)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
g) gli articoli 20 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art20] e 21
della legge n. 383 del 7 dicembre 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art21]".
ART. 21
ART. 21
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art3-com3],
come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60], le quote e i
contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono
alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a
decorrere dal 2002.
((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera g)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
g) gli articoli 20 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art20] e 21
della legge n. 383 del 7 dicembre 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art21]".
ART. 22
ART. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 23
ART. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 24
ART. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 25
ART. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 26
ART. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 27
ART. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 28
ART. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 29
ART. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 30
ART. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 31
ART. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 32
ART. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ART. 33
ART. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((3))
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 7 DICEMBRE 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: Fassino
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
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