Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
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Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 , n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di
personalita giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità
giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti
pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale.
ART. 2
ART. 2
Principio di legalità
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se
la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative
sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima
della commissione del fatto.
ART. 3
ART. 3
Successione di leggi
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una
legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più
prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna,
ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che
sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi
eccezionali o temporanee.
ART. 4
ART. 4
Reati commessi all'estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art9] e 10 del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art10], gli
enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in
relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo
Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del
Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è
formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
ART. 5
ART. 5
Responsabilità dell'ente
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di
cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito
nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
ART. 6
ART. 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare
il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di
cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione
dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle
seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire
la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto
legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2019
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1937], i canali
di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare,
adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (48)
2-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24]))
.
2-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24]))
.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo
le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti
dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della
giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro
trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (6)
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del
comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le
funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato,
anche nella forma per equivalente.
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per i
codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231~art6-com3], decorre da
tale data".
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24], ha disposto
(con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".
ART. 7
ART. 7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile
se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo
a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire
lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono
scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
ART. 8
ART. 8
Autonomia delle responsabilità dell'ente
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti
dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è
prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.
SEZIONE II
Sanzioni in generale
ART. 9
ART. 9
Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
ART. 10
ART. 10
Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la
sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a
cento né superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo
di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
ART. 11
ART. 11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero
delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della
responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare
le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre
di lire duecentomila.
ART. 12
ART. 12
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere
superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di
terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio
minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in
tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire
reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del
precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti
milioni.
ART. 13
ART. 13
Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono
espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato
commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2.
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni
interdittive))
hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12,
comma 1.
ART. 14
ART. 14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si
riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata
sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità
delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere
limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento
dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate
congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando
l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
ART. 15
ART. 15
Commissario giudiziale
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva
che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo
dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività
dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena
interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui
interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue
dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato,
rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
((
b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;231].
In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo
all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione
straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-05;187~art1], la prosecuzione
dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura
di amministrazione straordinaria.
))
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica
i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in
cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario
cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di
controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può
compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere
disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via
definitiva di una sanzione interdittiva.
ART. 16
ART. 16
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se
l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato
condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione
temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto
di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di
pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione
almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in
relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta
l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 17.
ART. 17
ART. 17
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non
si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in
tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato
mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
((
1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate
quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;231], se l'ente ha eliminato le
carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della
procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati
adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di
modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità
dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della
sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri
eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.
))
ART. 18
ART. 18
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei
confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art36]
nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale))
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del
giudice, a spese dell'ente.
ART. 19
ART. 19
Confisca
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la
confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può
essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi
in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa
può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente
al prezzo o al profitto del reato.
((2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di
essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;231], ovvero impianti o
infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica
l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271]))
((49))
----------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69], convertito con
modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;103], ha disposto (con l'art.
9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;231], ovvero impianti o
infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora
definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
ART. 20
ART. 20
Reiterazione
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una
volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni
successivi alla condanna definitiva.
ART. 21
ART. 21
Pluralità di illeciti
1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi
con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una
medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza
anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito
più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare
della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle
sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti
ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si
applica quella prevista per l'illecito più grave.
ART. 22
ART. 22
Prescrizione
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla
data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari
interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma
dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito
amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in
cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
ART. 23
ART. 23
Inosservanza delle sanzioni interdittive
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata
una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a
vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del
profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si
applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza
irrogate.
SEZIONE III
((Responsabilità amministrativa da reato))
ART. 24
ART. 24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente
pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle
pubbliche forniture.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis,
316-ter,
((353, 353-bis,))
356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di
altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], si applica all'ente
la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha
conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare
gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in
relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23
dicembre 1986, n. 898 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-23;898~art2].
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
ART. 24-BIS
ART. 24-BIS
(Delitti informatici e trattamento illecito di dati).
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art615ter],
617-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617quater],
617-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art617quinquies],
635-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635bis],
635-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635ter],
635-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635quater] e
635-quinquies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635quinquies], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria
((da duecento a settecento quote))
.
((1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629,
terzo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art629-com3], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote))
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e
((635-quater.1))
del codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398],
si applica all'ente la sanzione pecuniaria
((sino a quattrocento quote))
.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art491bis] e
640-quinquies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640quinquies],
salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode
informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;105~art1-com11], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
((Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a due anni))
.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei
casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
ART. 24-TER
ART. 24-TER
(( (Delitti di criminalità organizzata). ))
((
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416,
sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], si applica
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416], ad
esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art407-com6],
comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~com2-leta-num5],
si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ))
ART. 25
ART. 25
Peculato
((, indebita destinazione di denaro o cose mobili))
, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
((...))
.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322,
commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], si applica la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica,
quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in
relazione alla commissione dei delitti di cui agli
((articoli 314, primo comma, 314-bis e 316))
del codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398].
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319], 319-ter,
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319ter-com1], 321
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319ter-com321],
322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319ter-com322],
commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319ter-com2] e 4,
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319ter-com4], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319,
aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito
un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~com2], 319-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~com319quater] e 321
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~com321], si applica
all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si
applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone
indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è
stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e
per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è
stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente
adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei
responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha
eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata
stabilita dall'articolo 13, comma 2.
ART. 25-BIS
ART. 25-BIS
(((Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in
strumenti o segni di riconoscimento). ))
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] in materia di
falsità in monete, in carte di pubblico credito
((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento))
, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino
a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla
lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione
all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni
pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle
lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria
fino a trecento quote.
((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria
fino a cinquecento quote))
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455,
459, 460
((, 461, 473 e 474))
del codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398],
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2, per una durata non superiore ad un anno.
ART. 25-BIS
ART. 25-BIS.1
(( (Delitti contro l'industria e il commercio). ))
((
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio
previsti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater
la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino
a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ))
ART. 25-TER
ART. 25-TER
(Reati societari).
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
((o da altre leggi speciali))
, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2621], la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo
2621-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2621bis], la
sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2622], la sanzione
pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-27;69];
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623,
primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2623-com1], la
sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2623-com2], la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2624-com1],
la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società
di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2624-com2], la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2625-com2], la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo
2632 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2632], la sanzione
pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto
dall'articolo 2626 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2626], la sanzione
pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
prevista dall'articolo 2627 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2627], la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2628], la sanzione
pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto
dall'articolo 2629 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2629], la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2633], la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo
2636 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2636], la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2637] e per il
delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo
2629-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2629bis], la
sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2638-com1] e
secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2638-com2], la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo
comma dell'articolo 2635 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2635-com3], la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione
di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2635bis-com1], la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2
((;))
((s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del
certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE)
2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L2121], la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 2005, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262], ha disposto (con l'art. 39)
che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
ART. 25-QUATER
ART. 25-QUATER
(( (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).
))
((
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] e dalle leggi
speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni,
la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci
anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla
commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano
comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2
della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
))
ART. 25-QUATER
ART. 25-QUATER.1
(( (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) ))
((
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art583bis] si
applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione
pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti
di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti
indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
))
ART. 25-QUINQUIES
ART. 25-QUINQUIES
(Delitti contro la personalità individuale).
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo
III del titolo XII del libro II del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601
((, 602 e 603-bis,))
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e
secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e
quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo
609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e
b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
ART. 25-SEXIES
ART. 25-SEXIES
(( (Abusi di mercato). ))
((
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], si applica
all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il
profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata
fino a dieci volte tale prodotto o profitto))
ART. 25-SEPTIES
ART. 25-SEPTIES
(( (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro). ))
((
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art589], commesso con
violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della
delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;123], in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000
quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui
all'articolo 589 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art589], commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente
periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art590-com3],
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a sei mesi.
))
ART. 25-OCTIES
ART. 25-OCTIES
(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita
((, nonché autoriciclaggio))
).
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis
((, 648-ter e 648-ter.1))
del codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398],
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui
il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si
applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della
giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art6].
ART. 25-OCTIES
ART. 25-OCTIES.1
(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
((e trasferimento fraudolento di valori))
).
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] in materia di
strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a
800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui
all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un
trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione
pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più
gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede
pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398],
quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni,
la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione,
la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
((2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art512bis], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote))
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai
((commi 1, 2 e 2-bis))
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2.
ART. 25-NOVIES
ART. 25-NOVIES
(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo
comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies
della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], si applica all'ente la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies
della citata legge n. 633 del 1941 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941;633].
(17)
((20))
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 3 agosto 2009, n. 116 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116],
ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25octies], è
inserito il seguente:
"Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del
delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art377bis], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 3 agosto 2009, n. 116 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116],
come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;121], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231], è inserito il
seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto
di cui all'art. 377-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art377bis], si applica
all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."."
ART. 25-DECIES
ART. 25-DECIES
(( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria).
!. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art377bis], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))
ART. 25-UNDECIES
ART. 25-UNDECIES
(Reati ambientali)
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da
seicento a novecento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da
duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la
sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da
cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento
a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino
a duecentocinquanta quote;
e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a ottocento quote;
e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma,
da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal
secondo comma e da cinquecento a mille quote
((nei casi previsti dal terzo comma))
;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote.
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b),
d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni
pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote.
a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da
trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
cinquecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a
seicentocinquanta quote;
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da
trecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da
quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo,
la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo
periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da
trecento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a ottocento quote;
4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da
cinquecento a mille quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da
trecento a quattrocentocinquanta quote;
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;116];
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7,
secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote.
2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto
legislativo 2 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-02;152~art259ter], le
sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter),
((b) ed e),))
sono diminuite da un terzo a due terzi.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992,
n. 150 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-07;150], si applicano all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] richiamati
dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;150], rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione
di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di
reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso
di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a
due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione
di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di
reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di
commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni
di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6,
della legge 28 dicembre 1993, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-28;549~art3-com6], si applica
all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202], si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel
caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art256-com4].
7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2,
(( lettera a) ))
, numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a
sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b),
b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452bis],
452-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452quater],
452-sexies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452sexies] e
452-quaterdecies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452quaterdecies],
agli articoli 256
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art256], 256-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art256bis] e 259
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art259], e
all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202~art8], si
applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai
sensi
((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto))
.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di
cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art260], e
all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202~art8], si
applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art16-com3].
ART. 25-DUODECIES
ART. 25-DUODECIES
(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma
12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art22-com12bis],
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite
di 150.000 euro.
((
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi
3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286], e
successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286], e successive
modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento
quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del
presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))
ART. 25-TER
ART. 25-TERDECIES
(( (Razzismo e xenofobia). ))
((
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis,
della legge 13 ottobre 1975, n. 654
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~art3-com3bis], si applica
all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati
nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))
ART. 25-QUATER
ART. 25-QUATERDECIES
(( (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e
giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). ))
((
1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art1] e 4 della legge 13
dicembre 1989, n. 401 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art4],
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a),
del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))
ART. 25-QUINQUIESDECIES
ART. 25-QUINQUIESDECIES
(Reati tributari)
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74], si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto
dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino
a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto
dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto
dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74],
((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto
nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di
almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa
conseguire un danno complessivo pari o superiore))
a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la
sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è
aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
(37)
--------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], ha disposto (con l'art. 39,
comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto".
ART. 25
ART. 25-SEX-DECIES
(Contrabbando)
1. In relazione alla commissione dei reati previsti
((dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~art11] e 20, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~art20-com2] e 3, della legge 9
agosto 2023, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~art20-com3], e dal testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504]))
, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando
((le imposte o i diritti di confine))
dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a
quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)
(( e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) ))
.
ART. 25-SEPTIES
ART. 25-SEPTIES-DECIES
(( (Delitti contro il patrimonio culturale). ))
((1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518novies], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518ter],
518-decies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518decies] e
518-undecies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518undecies], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli
518-duodecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518duodecies] e
518-quaterdecies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518quaterdecies],
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518bis],
518-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518quater] e
518-octies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518octies], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a due anni.))
ART. 25-DUODEVICIES
ART. 25-DUODEVICIES
(( (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali
e paesaggistici). ))
((
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518sexies] e
518-terdecies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art518terdecies], si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti
indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))
ART. 25-UNDEVICIES
ART. 25-UNDEVICIES
(( (Delitti contro gli animali).))
1.
((In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art544bis], 544-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art544ter],
544-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art544quater],
544-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art544quinquies] e
638 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art638], si applica
all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))
2.
((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art459],
per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto
per una durata non superiore a due anni.))
3.
((I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle
disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398].))
ART. 26
ART. 26
Delitti tentati
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in
relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel
presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento
dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Capo II
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilità patrimoniale dell'ente
ART. 27
ART. 27
Responsabilità patrimoniale dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde
soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente
relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende
equiparata alla pena pecuniaria.
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente
ART. 28
ART. 28
Trasformazione dell'ente
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i
reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto
effetto.
ART. 29
ART. 29
Fusione dell'ente
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde
dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
ART. 30
ART. 30
Scissione dell'ente
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente
scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto
effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono
solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente
scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha
avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto
trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato
trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato
commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano
agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di
attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.
ART. 31
ART. 31
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio,
il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo
11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente
originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e
l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva
possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione
pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia
realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17,
e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo
articolo.
articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna,
sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare
pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in
relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione
successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della
sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
ART. 32
ART. 32
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario
della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la
fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la
reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate
nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati
commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e
dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle
caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere
ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in
parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per
cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.
ART. 33
ART. 33
Cessione di azienda
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il
reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della
preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al
pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che
risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti
amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di
conferimento di azienda.
Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali
ART. 34
ART. 34
Disposizioni processuali applicabili
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da
reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271].
ART. 35
ART. 35
Estensione della disciplina relativa all'imputato
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in
quanto compatibili.
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza
ART. 36
ART. 36
Attribuzioni del giudice penale
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al
giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si
osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni
processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo
dipende.
ART. 37
ART. 37
Casi di improcedibilità
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando
l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore
del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.
ART. 38
ART. 38
Riunione e separazione dei procedimenti
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al
procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui
l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto
quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art71];
b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
ART. 39
ART. 39
Rappresentanza dell'ente
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale,
salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando
nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione
contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art100-com1],
è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del
giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al
comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è
rappresentato dal difensore.
ART. 40
ART. 40
Difensore di ufficio
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è
assistito da un difensore di ufficio.
ART. 41
ART. 41
Contumacia dell'ente
1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
ART. 42
ART. 42
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente
originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti
risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che
partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
ART. 43
ART. 43
Notificazioni all'ente
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni
dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art154-com3].
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale
rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui
all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le
notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art161].
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi
precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del
pubblico ministero, sospende il procedimento.
SEZIONE III
Prove
ART. 44
ART. 44
Incompatibilità con l'ufficio di testimone
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui
all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della
commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere
interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti
per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento
connesso.
SEZIONE IV
Misure cautelari
ART. 45
ART. 45
Applicazione delle misure cautelari
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della
responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi
sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che
vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il
pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una
delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al
giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore
dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le
modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo
292 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art292].
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un
commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata
della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al
primo periodo è sempre disposta,
((in luogo della misura cautelare interdittiva))
, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in
stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;231].
ART. 46
ART. 46
Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica
idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze
cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla
sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via
cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
ART. 47
ART. 47
Giudice competente e procedimento di applicazione
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle
modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel
corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si
applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art91].
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori
udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati
che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal
pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127,
commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127-com1],
2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127-com2],
3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127-com3],
4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127-com4],
5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127-com5],
6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127-com6]
e 10, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127-com10];
i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti
rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la
data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
ART. 48
ART. 48
Adempimenti esecutivi
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata
all'ente a cura del pubblico ministero.
ART. 49
ART. 49
Sospensione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter
realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni
interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il
pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma
di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il
termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo
articolo 17.
articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma
di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione
pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del
deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o
fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel
termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o
per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la
misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la
cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.
ART. 50
ART. 50
Revoca e sostituzione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti,
anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste
dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata
non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene
possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico
ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne
dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore
durata.
ART. 51
ART. 51
Durata massima delle misure cautelari
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non
può superare
((un anno))
.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare
può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la
medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può
superare
((un anno e quattro mesi))
.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica
dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni
applicate in via definitiva.
ART. 52
ART. 52
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre
appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone
contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
322-bis, commi 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art322bis-com1bis]
e 2, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art322bis-com2].
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e
l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art325].
ART. 53
ART. 53
Sequestro preventivo
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la
confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli
articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente
prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero
beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in
deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la
gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità
e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone
all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità
l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un
amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si
intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271]. In caso di
sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse
strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui
al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;61], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;89].
1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di
essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;231], ovvero impianti o
infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica
l'articolo 104-bis,
((commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,))
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271].
((49))
----------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69], convertito con
modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;103], ha disposto (con l'art.
9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;231], ovvero impianti o
infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora
definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
ART. 54
ART. 54
Sequestro conservativo
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di
ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni
stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni
mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art316-com4],
317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art316-com317],
318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art316-com318],
319
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art316-com319]
e 320 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art316-com320],
in quanto applicabili.
SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare
ART. 55
ART. 55
Annotazione dell'illecito amministrativo
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo
dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di
cui all'articolo 335 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art335],
gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità
del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che
ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione
delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è
attribuito.
ART. 56
ART. 56
Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini
preliminari
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo
negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da
cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente
decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.
ART. 57
ART. 57
Informazione di garanzia
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a
dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento
che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui
all'articolo 39, comma 2.
ART. 58
ART. 58
Archiviazione
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma
dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione
degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il
procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora
ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni
amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
ART. 59
ART. 59
Contestazione dell'illecito amministrativo
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente
l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è
contenuta in uno degli atti indicati
((dall'articolo 407-bis)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art407bis])
, comma 1, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~com1].
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare
l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui
l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
ART. 60
ART. 60
Decadenza dalla contestazione
1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato
da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.
ART. 61
ART. 61
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a
procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione
amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi
acquisiti
((non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente))
. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art426].
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei
confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito
amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e
precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e
l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di
legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.
SEZIONE VI
Procedimenti speciali
ART. 62
ART. 62
Giudizio abbreviato
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del
libro sesto del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni
degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art442-com2]
è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della
sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito
amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via
definitiva.
ART. 63
ART. 63
Applicazione della sanzione su richiesta
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio
nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444]
nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola
sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro
sesto del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui
all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444-com1]
è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della
sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva
in via definitiva, rigetta la richiesta.
ART. 64
ART. 64
Procedimento per decreto
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione
pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro
((un anno))
dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui
all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di
emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria
diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare
sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al
pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art557],
in quanto compatibili.
SEZIONE VII
Giudizio
ART. 65
ART. 65
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre
la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui
all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle
prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina
una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 49.
ART. 66
ART. 66
Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo
dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo
procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito
amministrativo.
ART. 67
ART. 67
Sentenza di non doversi procedere
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti
dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.
ART. 68
ART. 68
Provvedimenti sulle misure cautelari
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice
dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.
ART. 69
ART. 69
Sentenza di condanna
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il
giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento
delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre
indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.
ART. 70
ART. 70
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il
giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti
degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della
scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile
ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.
SEZIONE VIII
Impugnazioni
ART. 71
ART. 71
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa
dell'ente
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle
interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per
l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può
sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato
dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico
ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui
l'illecito amministrativo dipende.
ART. 72
ART. 72
Estensione delle impugnazioni
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato,
purché non fondate su motivi esclusivamente personali.
ART. 73
ART. 73
Revisione delle sentenze
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
SEZIONE IX
Esecuzione
ART. 74
ART. 74
Giudice dell'esecuzione
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art665].
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti
relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti
dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per
amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi
previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 666 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666],
in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art667-com4].
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice,
su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione
ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art667-com4].
ART. 75
ART. 75
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;155] ))
ART. 76
ART. 76
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei
cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 694, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art694-com2],
3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art694-com3]
e 4, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art694-com4].
ART. 77
ART. 77
Esecuzione delle sanzioni interdittive
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione
interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si
ha riguardo alla data della notificazione.
ART. 78
ART. 78
Conversione delle sanzioni interdittive
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo
17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può
richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione
pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la
documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui
all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa
l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori;
se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere
l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato
revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni
interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non
inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della
stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della
gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato
il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.
ART. 79
ART. 79
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione
dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario
giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il
quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al
pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico,
trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto
della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca
e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art667-com4].
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono
a carico dell'ente.
ART. 80
ART. 80
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313] ))
ART. 81
ART. 81
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313] ))
ART. 82
ART. 82
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313] ))
Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento
ART. 83
ART. 83
Concorso di sanzioni
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive
stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di
legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato,
l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto
identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione
amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista
dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è
computata ai fini della determinazione della durata della sanzione
amministrativa dipendente da reato.
ART. 84
ART. 84
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza
irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice
che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza
sull'ente.
ART. 85
ART. 85
Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro
della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di
accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b)
(( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313] ))
;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto
legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso
entro trenta giorni dalla richiesta.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 8 GIUGNO 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio
con l'estero
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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