Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
№ 48
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48
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
Decreto Legislativo
4 maggio 2023
22-10-2025
Decretolavoro2023
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DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023 , n. 48
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
(23G00057)
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Assegno di inclusione
1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale
misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione
sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di
formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione
sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un
percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
ART. 2
ART. 2
Beneficiari
1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del
nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di
nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159], nonché dei
componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in
condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei
servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della
presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il
richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251];
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno
cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo
familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma
4;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del
richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito
ISEE, in corso di validità, non superiore a
((euro 10.140))
; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013;159];
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di
((euro 6.500))
annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di
cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o
superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da
altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non
autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in
((euro 8.190))
annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.
Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art12], convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], ed è da intendersi come tale
ovunque ricorra nel presente Capo.
((In ogni caso la soglia è aumentata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo
familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla
dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE))
. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013;159~art4-com2], sono
detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito
familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati
nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni
non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente
articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di
godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva
al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013;159] in materia di ISEE
corrente.
Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa
quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza
ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I
compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi
dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art36-com6], non
costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo
di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente
articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo
familiare;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE,
diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale
propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non
superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni
componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al
secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per
ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente
in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai
fini dell'ISEE, presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del
tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti
condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque
titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600
cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima
volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone
con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1,
del codice della nautica da diporto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art3-com1], di
cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171], nonché di
aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327];
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a
misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di
sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e
seguenti del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444]
intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo
8, commi 3 e 3-bis.
3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un
componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla
data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7].
3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il
nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato
l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b),
numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità
che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo
complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in
condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente,
secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013;159];
b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti
all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio
bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati
dalla pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo
familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico
pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del
nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi
del comma 10.
6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è
definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013;159~art3], e si
applicano le seguenti disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o
divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini
dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a
farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a
risiedere nella medesima abitazione;
b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.
7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b),
numero 2), non rilevano:
a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere
straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione,
individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del
comune o dell'ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti
espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di
inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali
esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le
erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di
sostituzione di servizi.
8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono
dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di
sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le
condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della
definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano
secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende
interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari
o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal
territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non
continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del
periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi
nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
ART. 3
ART. 3
Beneficio economico
1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto
da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto,
fino alla soglia di
((euro 6.500))
annui, ovvero di
((euro 8.190))
annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore
a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri
familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza,
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una
integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa
in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari
all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come
dichiarato ai fini dell'ISEE, fino ad un massimo di
((euro 3.640))
annui, ovvero di
((euro 1.950))
annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore
a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri
familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale
integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare,
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).
2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non
superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese,
per periodi ulteriori di dodici mesi.
Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la
sospensione di un mese.
3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF,
ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art34-com3],
e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei
poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art545].
4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui,
fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più
componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di
inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla
determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro
lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di
seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con
riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia
concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese
successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è
recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro
dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante
dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni
dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette
l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come
desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte
del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che
non si sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre mesi dall'avvio
dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.
6. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma
individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata
all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza
dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione
a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è
individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è
comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun
trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza
variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella
di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata
complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni
trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre
per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.
7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che
prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di
accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la
cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta
entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo
al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione
riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo
mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni
dall'evento modificativo.
9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione
dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è
corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito
familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai
commi 5 e 6.
10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del
beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di
decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU,
aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la
concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.
11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti
dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com316].
ART. 4
ART. 4
Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio
1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo
riconosce, previa verifica del possesso
((dei requisiti e delle condizioni previsti))
dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie
banche dati o
((...))
messe a disposizione dai comuni
(( , dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) ))
, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito,
dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre
pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei
requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli
previsti
((dall'articolo 7))
. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui
all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per
l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo
5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve
espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai
centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati
all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art4] e 6 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art6], nonché ai
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art12].
La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152].
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art32], previa
stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com479], come modificato
dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse))
.
((1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com479], è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle
risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle
domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di
cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48], anche attraverso i
centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza
nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di
assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159]"))
2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di
sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui
all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al
servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei
componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono
presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi
giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente,
ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di
cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli
istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata
presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni
del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per
l'inclusione.
((Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età
compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4))
, vengono avviati ai centri per l'impiego
((ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi
dell'articolo 6, comma 7,))
per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo
6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni
((dall'avvio dei componenti))
al centro per l'impiego
((ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi
dell'articolo 6, comma 7))
. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma
sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego
((ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia
stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6,
comma 7,))
per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il
beneficio economico è sospeso.
6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può
essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di
attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.
7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di
attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio
personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti
operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al
progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5
e le modalità di conferma della condizione del
((nucleo familiare sono definiti))
con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti
il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento
elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione».
In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale,
l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio
affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art81-com35-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], relativamente alla carta
acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio.
In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte
deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per
ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla
definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste
per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di
contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo
individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico
mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate
ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché
diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto
di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o
altre utilità
((nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo,
di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici))
.
10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del
servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di
attivazione digitale.
ART. 5
ART. 5
Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL
1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i
beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di
lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per
finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di
inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato
dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le
piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro
che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai
beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al
lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la
registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte
((su offerte di lavoro, corsi))
di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla
collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle
proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di
erogazione del beneficio e sulle attività previste dal
((patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione))
. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di
formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili
alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e
formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario,
dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di
progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica
attiva.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali,
((l'INPS e l'ANPAL))
, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e
del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e
interoperabilità delle piattaforme e
((sono individuati))
misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di
accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione
dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali,
attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a
partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca
di personale.
4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art13-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art13-com2] e 3,
all'articolo 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art13-com3],
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~com2], dopo la
lettera d-bis) è aggiunta la seguente: ‹‹
((d-ter) la
piattaforma))
digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la
ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa
con i sistemi informativi regionali del lavoro.».
((4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, all'articolo 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147~art24-com4],
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147~com3-leta], dopo
il numero 2-bis) è inserito il seguente:
"2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari
dell'Assegno di inclusione"))
5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 6
ART. 6
Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa
1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta
sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un
((percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa))
. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a
identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli
componenti.
2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo
periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o
dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione
multidimensionale è
((svolta da un'equipe))
multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti
alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per
l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e
l'istruzione.
3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto
il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art20]. Il patto
di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi
previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori
(GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del
((Piano nazionale di ripresa e resilienza))
.
4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le
attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque
denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui
al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che
esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al
comma 5.
5. I componenti
((del nucleo familiare))
con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni
((o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere))
possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato
di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.
Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al
comma 4:
a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o
comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68], fatta salva ogni iniziativa
di collocamento mirato;
c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di
soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di
componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come
((definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al))
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159];
((d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza
di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da
centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere))
((
5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno
alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni
o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in
ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni
comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre
attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito,
non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e
non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le
amministrazioni pubbliche.
Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della
definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la
partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato
presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel
comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini
di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi
sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari
alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al
comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove
previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonché dei
richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni,
singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui
all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica
o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari,
secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8]))
6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo
settore,
((disciplinati dal codice di cui al decreto))
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta,
agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici
accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale
sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari
includono nella progettazione personalizzata
((, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza
di rapporto di lavoro))
, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i
medesimi.
7. Le regioni
((...))
possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e
la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione
attivabile al lavoro,
((siano effettuate))
presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema
informativo di cui all'articolo 5.
8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi
previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
((
9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147~art7-com3],
attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli
interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a
decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari
di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni
di disagio economico.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi
all'attuazione dell'Assegno di inclusione))
11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di
quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], dopo le parole: «n. 285,»
sono inserite le seguenti: «nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base
regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com386], ».
12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte
provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con
quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.
ART. 7
ART. 7
Controlli
1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale
ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri
per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
149 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;149], dal
personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle
ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;68].
2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza
sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio
((e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello
sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare))
, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione
sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo
dell'INL
((, compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;149~art6],))
e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati,
sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del
personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al
presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso,
da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli
interessati e i tempi di conservazione dei dati.
4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei
confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività
lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un
piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di
inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività
ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali
da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con
le amministrazioni territoriali.
5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ART. 8
ART. 8
Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere
indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio
economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti
falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito
con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche
se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e
rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita
con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi
1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non
inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene
indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art20bis-com1-num1],
2)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art20bis-com1-num2] e
3), del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art20bis-com1-num3],
nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di
prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto,
l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione
di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e
seguenti del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.
La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere
nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della
sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli
effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui
all'articolo 570-ter del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art570ter], nonché
alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice,
consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza
scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente
scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due
anni.
4. Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, qualora il condannato abbia reso la
dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il
destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono
comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di
prevenzione con provvedimento definitivo.
5. Fermo restando quanto previsto
((dai commi 3 e 3-bis))
, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle
dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione
del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare
dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal
beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di
quanto indebitamente percepito. (2)
6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal
beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo
6:
a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro
competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio
personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di
carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica
attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi
per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato,
ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del
percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di
istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2012, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2012-10-29;263], o comunque
funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi
dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero
effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico
maggiore;
f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti
autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle
prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.
7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art38-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], al netto delle spese di
recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione
attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com321].
8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone
l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4,
comma 8.
9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere
richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data
del provvedimento di revoca o decadenza.
10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5,
mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla
data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema
informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni
di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di
cui all'articolo 5, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni
gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei
casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento
del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono
all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la
documentazione completa relativa alla verifica.
11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici,
attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle
disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e
ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o
dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni
provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di
cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei
fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio,
determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle
amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque,
preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1]. Le condotte di cui al
presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della
responsabilità disciplinare dell'autore.
13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-02-22;12~art3-com3quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-04-23;73], sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o
del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48]».
14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura
cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui al
comma 3 prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio è sospesa. La
medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del
richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art296]
o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il
soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma
4.
15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto
non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura
cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal
giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta
del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo
656 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art656]
al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha
disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.
16. Nel primo atto del procedimento cui è presente l'indagato o l'imputato
l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.
17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di
cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro
il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento
nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione
dell'indagato o imputato o condannato.
18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria
che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le
condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente
previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della
sospensione della prestazione.
19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14
sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle
stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca.
La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati
di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali
violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge
3 agosto 2004, n. 206 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-03;206].
20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123] ha disposto (con
l'art. 12, comma, lettera c)) che "le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»".
ART. 9
ART. 9
Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione
1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione,
attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai
servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che
abbia le seguenti caratteristiche:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di
distanza nell'ambito del territorio nazionale;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non
inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art51];
d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in
somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal
domicilio del soggetto
((o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto
pubblico))
.
((1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano
legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma
1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80
chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite
temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico))
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla
compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se
l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e
sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto
di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere
erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di
cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della
determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.
ART. 10
ART. 10
Incentivi
1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di
inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o
parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto
((per ciascun lavoratore))
, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo
pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di
licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei
ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui
all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art116-com8-leta], salvo che
il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è
riconosciuto
((per ciascun lavoratore))
anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi
di esonero fruiti ai sensi del comma 2.
2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di
inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale,
pieno o parziale, è riconosciuto
((per ciascun lavoratore))
, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del
rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base
annua, riparametrato e applicato su base mensile.
3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di
lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel
((sistema informativo di cui all'articolo 5))
.
4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di
inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276], è
riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di
mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la
presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento
dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.
5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art6-com1-lete],
((agli enti del Terzo settore))
che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui
all'
((articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], e alle imprese
sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse
generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112~art2-com1-letp],
ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni
persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai
predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un
contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai
datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento
dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma 2. Ai
fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato
definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al
primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo
riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una
figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento
lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento
al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4,
lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art14-com4-letb].
6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici
mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un
beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei
limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del
beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro delle imprese e del made in Italy.
7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è
subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com1175]. Le medesime
agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli
obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art3], fatta salva l'ipotesi di
assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui
alla medesima legge.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
«de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1408], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0717], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
«de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive
rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com297] e 298, della
legge 29 dicembre 2022 n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com298] e dall'articolo
13
((...))
della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68].
ART. 11
ART. 11
Coordinamento, monitoraggio e valutazione
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile
((del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di
inclusione))
e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un
rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del
programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
((responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione))
e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali.
3. Ai compiti di cui al presente articolo
((...))
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il
Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art10-com1bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], avvalendosi ove necessario
((dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi))
S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di
regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione
sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147~art21-com10bis],
a decorrere dal 1° gennaio 2024,
((esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di
inclusione))
.
5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio
dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla
povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà,
presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano,
oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui
al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed
esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la
partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
((5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere
il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della
disciplina recata dal capo I del presente decreto))
ART. 12
ART. 12
Supporto per la formazione e il lavoro
1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a
rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023,
il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro,
mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e
riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e
di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto
per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40], per lo
svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari
((per l'attuazione di tali misure))
. Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività
definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto.
2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei
nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE
familiare, in corso di validità, non superiore a euro 10.140 annui, che non
hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la
formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che
percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di
cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6,
comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è
incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con
ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la
disoccupazione.
3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro
con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di
attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5,
attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella
richiesta, l'interessato è tenuto a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di
istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2012, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2012-10-29;263], o comunque
funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, a rilasciare la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare
espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per
l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di
intermediazione ai sensi degli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art4] e 6 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art6], nonché ai
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art12]. Le
modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei
percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei
decreti di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1). Ai fini del soddisfacimento
del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia
di euro 10.140 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro
della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo
l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai
sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-15;76], o la relativa
esenzione.
5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per
la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art20], dopo la
sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio
personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve
indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie
per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli
articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art4]
e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art6], quale
misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può
prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal
Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui
alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La
convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può
essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-ter.
6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma
di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di
orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici
progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla
formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da
enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di
formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali
essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 5.
7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio
attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma
1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a
un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di
attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 500 euro. Tale importo è
erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici
mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte
dell'INPS.
7-bis. Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione di cui
al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo
aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei
primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un
corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata
del corso.
8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione
lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno
ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della
partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al
comma 7 è sospeso.
9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli
obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n.
197 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com316]. La mancata
iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti
dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2012-10-29;263], o comunque
funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non
erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso
formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7.
10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7,
all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le
cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun
richiedente.
11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del
Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari
beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni
attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei
percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di
monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal
Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il
Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.
12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento,
criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che
presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le
medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici
interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla
normativa vigente.
13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le
modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari
dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della
nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di eventuali
altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il
lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art4], ai
soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi
dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art12], nonché
le relative modalità di utilizzo.
13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere
all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la
formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della
relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai
sensi del proprio ordinamento.
14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
(( (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano). ))
((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3]. Le province
autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi
destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria
competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel
perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di
Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a
quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri
ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
affinchè le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della
sua quantificazione e del suo mantenimento))
ART. 13
ART. 13
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], mantengono il relativo
beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre
2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;4]. È, altresì, fatto salvo il
godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4], per
i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com315], il primo periodo
è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a
decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], devono essere inseriti in una
misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o
di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali,
o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi
competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26].».
3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data
in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre
2023.
4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com318], sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6,
comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma
1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».
5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com313] è sostituito dal
seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla
povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di
cittadinanza di cui agli articoli da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art1] a 3 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], è riconosciuta nel limite
massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite
temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di
cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in
carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di
cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di
cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto
termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano
all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale
termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può
essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito
all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023».
6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com314], è sostituito dal
seguente: «314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con
disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159], minorenni o
persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di
sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione
del beneficio entro il 31 dicembre 2023».
6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n.
197 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com344-leta], dopo le
parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e
dell'Assegno di inclusione".
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-21;15]))
.
8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di
cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è
autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024,
5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026,
5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno
2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per
l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro
per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da
1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731
milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026,
5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno
2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per
l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro
per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e
5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025,
143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027,
146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029,
149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031,
152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni
di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di
euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro
per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la
formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui
all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per
l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per
l'anno 2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per
l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni di euro per
l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per
l'anno 2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui
all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro
per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per
l'anno 2026 e 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e
5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025,
44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5
milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4
milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4
milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di
euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di
cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di
euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art12-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26].
11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10,
l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della
concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un
ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna
annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10,
accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge
31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com10], fermo restando
quanto stabilito dal comma 13 del presente articolo, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette
risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei
benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei
confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non
accantonate.
12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici,
degli incentivi e dei contributi, inviando entro il giorno 10 di ciascun mese la
rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte,
dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS
comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti
disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.
13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli
incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12,
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più
tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze
finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli,
ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per
l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro
per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di
euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni
di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2
milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e
6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art12-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26];
b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per
l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro
per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di
euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni
di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui
all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com321];
c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per
l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno
2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno
2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032
e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com203];
e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per
l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com186].
15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto
espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di
sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonchè di
aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
ART. 14
ART. 14
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;1]. Al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81] sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente
((decreto legislativo»))
sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora
richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'
((articolo 28))
»;
((a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:
"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle
amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici
scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione
congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la
programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse
disponibili"))
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono
aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle
disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «
((e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica
preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore
di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla
risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini
della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente
impossibile il reperimento))
»;
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per
gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il
nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38,
per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo
temporale specificato.»;
d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis)
il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché
il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di
riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte
dei soggetti destinatari della stessa.»;
e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di
pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare
della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve
altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o
della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del
soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro,
che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati
conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati
per l'utilizzo.»;
g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria
formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo
delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «
((,))
e dell'articolo 73, comma 4-bis»;
((h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2000-10-19&numeroGazzetta=245],"
sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n.
58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2009-05-25&numeroGazzetta=119],"))
ART. 15
ART. 15
Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività
ispettiva
1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che
evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva,
nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla
predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e
privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le
informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
((Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla
Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita
convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello
svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1))
.
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e
privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai
sensi dell'articolo 2-ter, comma 1,
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2ter-com1]
((del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2ter-com1],
di cui al decreto))
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attività previste dai commi 1 e 2
((...))
le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 16
ART. 16
Attività di vigilanza nella Regione siciliana
((...))
1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione
sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in
servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente
qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e
dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana
((...))
.
ART. 17
ART. 17
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle
attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento
1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti
((delle scuole o degli istituti))
di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture
formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le
Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1°
gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il
((Ministero del lavoro e delle politiche sociali))
, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la
quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum
corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo
comma,
((del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-30;1124]
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-30;1124], sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro
dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1
((...))
della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], dopo il comma 784 sono
aggiunti i seguenti:
«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta
formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei
singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le
predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e
((avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente))
, il docente coordinatore di progettazione.
784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate
le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento.
784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza
integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione
ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi
di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento
((, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti))
. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita
all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».
5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107~art1] sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono
aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative
dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento e
((all'eventuale))
partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria,
reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le
competenze trasversali e per
((l'orientamento»))
;
b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:
«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma
dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e
del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di
informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento.»
ART. 18
ART. 18
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema
nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore
1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa
degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per
l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1,
terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-30;1124] si applica
anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi
nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del
1965 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965;1124], gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e
delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e
formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS
Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle
attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle
istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti
o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o
di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque
istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e
delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle
università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi
di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o
comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale
dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre
Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque
istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3
milioni di euro per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL,
non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla
rendicontazione dell'effettiva spesa.
4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno
scolastico e per l'anno accademico 2024/2025
((e a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026))
.
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
(( (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro). ))
((
1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com1187], è incrementato,
per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com186].
3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente
determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2
febbraio 2009
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-02&numeroGazzetta=26],
si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18
maggio 2023
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2023-05-18;75~art1]))
Capo III
Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di
lavoro
ART. 19
ART. 19
Fondo nuove competenze
1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art88],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è incrementato, nel periodo
di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle
((risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro))
, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di
programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le
risorse del Programma operativo complementare
((Sistemi di politiche attive per l'occupazione))
(POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle
proprie modalità di gestione e controllo.
2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese
sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88
del decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art88]. Le intese sono volte
a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della
transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati
parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi
formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art11ter-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215].
ART. 20
ART. 20
Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14
gennaio 2023, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-14;5~art4-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-03-10;23], nei limiti dell'importo di
euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa
per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022
n. 50 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art35-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], in deroga ai limiti previsti
relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28
febbraio 2023.
ART. 21
ART. 21
Fondo di rotazione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;1]. All'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art25], dopo il sesto comma, è
inserito il seguente :«Al fine di favorire il completamento dei progetti
finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art9-com1-leti],
le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura
delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura
forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal
bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale
vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e
disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse
di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di
oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e
formazione».
ART. 22
ART. 22
Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale
1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto
legislativo 29 dicembre 2021 n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-29;230~art4-com8], è
aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma
è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della
presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo
massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento
dell'assegno.».
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte
in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8,
del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-29;230~art6-com8], sono
incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per
l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per
l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per
l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per
l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per
l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per
l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2029
((, si provvede mediante))
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com203].
ART. 23
ART. 23
Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso
versamento delle ritenute previdenziali
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-12;463~art2-com1bis],
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-11;638], le parole: «da euro 10.000 a
euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso».
2.
((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali
e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge
n. 463 del 1983 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983;463], come
modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023))
, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art14], entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.
ART. 23-BIS
ART. 23-BIS
(( (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi). ))
((
1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle
gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e
professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati
annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29
dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com222], i predetti
soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art3-com9], il riconteggio dei
debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo
da versare entro il 31 dicembre 2023.
2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono
definiti dall'INPS.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti
contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136].
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro
per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali))
ART. 24
ART. 24
Disciplina del contratto di lavoro a termine
1. All'articolo 19
((...))
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi
applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;
b) il comma 1.1. è abrogato;
((b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono
inserite le seguenti: "e di rinnovo"))
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni,
nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università
private, incluse le filiazioni di università straniere,
((da istituti pubblici))
di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero
enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di
know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di
coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87] convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96].».
((
1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art21-com01],
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può
essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e,
successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma
1";
b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.
1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19,
comma 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;81~art19-com1], e
dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;81~art21-com01], come
modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli
contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art31-com1],
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le
seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro
in apprendistato,";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da
limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di
cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art8-com2], di soggetti
disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati ai sensi dei numeri 4)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2014-06-17;651~art2-num4] e 99) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], come
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"))
ART. 25
ART. 25
((Modifiche))
all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;148~art41]
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art41], dopo il
comma 1-ter, è inserito il seguente:
«
((1-quater. Fino))
al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio
dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di
espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi,
è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le
cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale
di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano
fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di
lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario
contratto di espansione.».
((1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art41-com5bis],
le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni
di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art18-com1-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2]))
ART. 25-BIS
ART. 25-BIS
(( (Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da
imprese del settore dell'editoria). ))
((
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com498], e
in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2
milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al
2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle
medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;69~art2-com2] e
2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;69~art2-com2bis].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023,
4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro
per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-26;198~art1], come incrementato ai
sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n.
178 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com616-leta], con
riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri))
ART. 26
ART. 26
Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in
merito al rapporto di lavoro
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152~art1], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al
comma 1, lettere h), i), l), m), n),
(( o) e r) ))
, possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi
assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo,
anche aziendale, che ne disciplina
((le materie»;))
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Ai fini della
semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e
della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare
o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito
web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli
eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».
2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152~art1bis], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il
committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo
di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a
fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento
dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro,
dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla
sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni
contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della
legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4].»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi informativi di cui al
presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e
commerciale».
ART. 27
ART. 27
Incentivi all'occupazione giovanile
1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], ai datori
di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12
mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile
ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal
((1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali))
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione
(«NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani.
2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui
all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com297], in deroga a
quanto previsto dall'articolo 1,comma 114, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], e con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e
comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in
materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di
cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET»
assunto.
3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla
ripartizione regionale,
((di cui al comma 5-bis))
per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di
somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante
conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione
dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica
((...))
all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica
comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva
disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della
comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una
riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al
richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere
alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo.
Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura
telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In
caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo,
il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono
conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito
l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di
insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori
domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito
istituzionale.
((
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307], è incrementato di 9,5
milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno
2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro
per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma
operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di
euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro
2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del
predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla
ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono
limite di spesa;
b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307]))
6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in
coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700
milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e
((da 161 a 167))
, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178], fermo restando l'importo
complessivo
((di 4.466 milioni di euro))
per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo,
dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178].
ART. 28
ART. 28
Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità
1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani
con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività
statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle
organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in
favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto
decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117], delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460],
iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età
inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68], con contratto di lavoro a
tempo indeterminato tra il
((1° agosto 2020))
e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il
fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa,
nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non
utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art104-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77] e versate nel predetto anno
dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le
modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di
controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 1° marzo 2024.
3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e
all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla
stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del
medesimo fondo.
4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e
di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-10-07;154~art6-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-04;189].
ART. 28-BIS
ART. 28-BIS
(( (Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici
e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del
Ministro della salute 4 febbraio 2022). ))
((
1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com306], le parole: "30
giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito))
ART. 29
ART. 29
(( (Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli
enti del Terzo settore e delle imprese sociali). ))
((
1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate
esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini
dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5,
comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici";
b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle
seguenti: "di tali parametri".
2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], le parole: ",
lettere b), g) o h)" sono soppresse.
3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono
soppresse;
b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In
presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche
competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui
all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a
dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite
dalle seguenti: "di tali parametri"))
ART. 30
ART. 30
Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e
riorganizzazione
1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi
aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa
attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione
originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali,
per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche
qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in
deroga agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art4] e 22 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art22], un
ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa
integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di
salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito
dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si
applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art24] e 25 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art25].
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13
milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS
provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio
emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui
al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande.
Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo
((, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno
2024,))
si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art18-com1-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2].
ART. 31
ART. 31
Completamento dell'
((attività liquidatoria dell'Alitalia))
1. L'esecuzione del programma
((di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art11quater-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106]))
, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18~art79-com4bis], integra il
requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art73-com1].
2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia -
Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta
cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato,
l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività
liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della
liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento
dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti
prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei
crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'
((articolo 42 del decreto legislativo))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art42]
8 luglio 1999 n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art42] e
dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli
emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9
((dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;73]))
, fatti salvi gli effetti del
((comma 6 del medesimo articolo 11-quater))
, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti
verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati
illegittimi dalla Commissione europea.
ART. 32
ART. 32
Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale
1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive
uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli
a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-29;230], nonché
all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge
29 dicembre 2022, n. 197 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], per
l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27
dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com479], è incrementato
di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella
presentazione della DSU
((ai fini dell'ISEE, affidate ai centri))
di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159].
2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di
assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella
presentazione della DSU
((ai fini dell'ISEE))
, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1,
comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com479],
((come incrementate dal comma 1))
del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri
connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso
nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
((risorse del Fondo))
di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art34ter-com5],
iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
ART. 33
ART. 33
Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità
tecnologica e di interesse strategico
1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le
competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie
Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art48]
((, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per
l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi
di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un
contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000
((per l'anno 2024.))
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
((...))
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ART. 34
ART. 34
Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci
e persone
1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144~art14], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-11-17;175], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti:
«da destinarsi:
a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi
sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di
trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504]. Il predetto
contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa
sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di
spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai
medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per
l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che
residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei
periodi precedenti
((...))
possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta
nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile
organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate
all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1)
((, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504],))
per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o
superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto;
b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che
effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;285], ovvero sulla
base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1073], ovvero
sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai
sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422],
nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge
11 agosto 2003, n. 218 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-08-11;218]. Il
predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della
spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite
massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio
impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore,
utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]. Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53], e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34]. Essi non concorrono
alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. I predetti
crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo
sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre
2023.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure
di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini
del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta,
alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».
2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-18;176~art7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-01-13;6], è abrogato.
3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:
«503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del
prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o
stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate
all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504], è
riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12
per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per
l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore
utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede
il
((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
;
((503-bis. Il credito))
d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]. Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53] e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34].
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. Il credito
d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attività produttive, non porti al superamento del
((costo sostenuto";))
b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte le seguenti: «con
particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno
2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli».
ART. 35
ART. 35
Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di
regolazione dei trasporti
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali
dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario
2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298], non sono tenute al
versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art37-com6-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214].
A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno
2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
((risorse del Fondo))
di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art34ter-com5],
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
ART. 36
ART. 36
Disposizioni in materia di lavoro marittimo
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza
di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività
essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza
del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto
ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici
commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto
verso un altro Stato,
((si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di
cui agli articoli 1, comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457~art1-com5], e 2, comma
1-ter,)) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457~art2-com1ter]
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457~art2-com1ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30] attraverso accordi collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
((1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato
all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale
del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure
professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di
presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la
selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del
contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese,
nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono
assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi
compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si
proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi
di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati
dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a
2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art3-com33]))
ART. 36-BIS
ART. 36-BIS
(( (Disposizioni per il settore del trasporto a fune). ))
((
1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui
alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657], si interpreta nel
senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune
che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed
elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico
(battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento
programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad
ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai
rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste;
posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e
altri servizi di manovalanza.
))
ART. 36-TER
ART. 36-TER
(Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato
in contact center)
1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
18 giugno 2007, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-06-18;73~art1-com2], convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;125], alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di
contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli
occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei
fornitori del servizio di vulnerabilità secondo le
((modalità di cui))
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210~art11-com2],
ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti
servizi, se anteriore.
ART. 37
ART. 37
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art54bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le
seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori
dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei
parchi divertimento»;
((a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite
le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio"))
b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori
dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei
parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque
lavoratori subordinati a tempo indeterminato»;
((b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono
aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio"))
ART. 38
ART. 38
Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori
di lingua
1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art11], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo
decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione
dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi
a carico degli
((Atenei statali partecipanti»;))
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ciascun Ateneo statale
partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al
comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico
dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota
spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari
all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al
singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24
giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento
Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per
l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato
dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::].
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal
cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali
ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché
le modalità di recupero dei fondi già erogati.».
2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n.
167 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art11-com2], come
modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Capo IV
Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione
fiscale
ART. 39
ART. 39
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla
quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com281] è incrementato di
4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta
ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per
l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di
indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le
maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di
indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per
l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.
ART. 39-BIS
ART. 39-BIS
(( (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture
turistico-alberghiere). ))
((
1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire
all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e
termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori
del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto
un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del
reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione
al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66], effettuato nei
giorni festivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori
dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di
importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.
3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui
al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del
reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.
4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17].
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:
a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307];
b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo
unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma
366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com366].
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
ART. 40
ART. 40
Misure fiscali per il welfare aziendale
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], non
concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con
figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi
o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2,
del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o
rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del
gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma
previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a
favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni
indicate nel comma 1.
3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara
al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
((332,2 milioni))
di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai
sensi dell'articolo 44.
ART. 41
ART. 41
((Rifinanziamento del Fondo))
per la riduzione della pressione fiscale
1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com130] è incrementata di
4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 44.
ART. 42
ART. 42
Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori
((e proroga di termine in materia di lavoro agile))
1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita
privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori,
destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei
centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato
per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di
((Conferenza Stato-città))
ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono stabiliti:
a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di
quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del
finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne
sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;
b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e
quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata
realizzazione dell'intervento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.
((3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24
marzo 2022, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24~art10-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-19;52], con riferimento alla
disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo
decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023))
ART. 43
ART. 43
Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi
1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com472], sono aggiunte in
fine le seguenti parole: «, nonché i gettoni di presenza erogati dalle
amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com2], al personale
dipendente di cui al comma 471».
2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della
politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter
((del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58]
24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], il Ministero
dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare
che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto vengano adottate strategie dirette a:
a) contenere i costi di gestione;
b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance
aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;
c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli
emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della
risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e
nei casi di fine mandato.
Capo V
Disposizioni finali
ART. 44
ART. 44
Disposizioni finanziarie
1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti
del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43
milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312
milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342
milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385
milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426
milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di
euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro
per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per
l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno
2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e
516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
((2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-09-24;209~art1-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-11-22;265], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
"b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], allo 0,60 per
cento";
b) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
"b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento"))
3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-05-28;251~art2-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-07-29;394] è incrementato di 545 milioni
di euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del
presente articolo, determinati in
((3.905,5 milioni di euro))
per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro
per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per
l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno
2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031,
450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto, a
((3.937,5 milioni di euro))
per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per
l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno
2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030,
457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno
((2024, mediante))
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-05-28;251~art2-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-07-29;394];
c) quanto a
((290 milioni))
di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art12-com1],
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26];
d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-10-07;154~art6-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-04;189];
e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com203];
f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;
g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e
dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione
della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art6].
5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], è sostituito dall'allegato 1
annesso al presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 2, della
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art3-com2]
((legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art3-com2]))
, le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro
per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite
dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di
euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del
decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-05;2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-03-03;17],
((e del decreto-legge 11 gennaio 2023))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-11;3]
, n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-11;3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-03-10;21].
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione
di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
ART. 45
ART. 45
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 4 MAGGIO 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Garnero Santanchè, Ministro del turismo
Schillaci, Ministro della salute
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
Locatelli, Ministro per le disabilità
Visto, il Guardasigilli: Nordio
((Allegato 1
(articolo 44, comma 5)"))
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
- COMPETENZA -
Descrizione risultato differenziale 2023 2024 2025 Livello massimo del saldo
netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
209.400 143.000 116.814 Livello massimo del ricorso al mercato finanziario,
tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 520.220 456.468
435.554
- CASSA -
Descrizione risultato differenziale 2023 2024 2025 Livello massimo del saldo
netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
264.400 185.000 152.814 Livello massimo del ricorso al mercato finanziario,
tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 575.231 498.468
471.554
(*)al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento
((a carico dello Stato".))
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
Contattaci
[/staticPage/contatti]
NORMATTIVA
NORMATTIVA
* Archivio news [/showArchivioNews]
* Il progetto [/staticPage/progetto]
* Guida all'uso [/staticPage/guidaAllUso]
* Collegamenti veloci [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Ricerca avanzata [/ricerca/avanzata]
COLLEGAMENTI VELOCI
COLLEGAMENTI VELOCI
* Costituzione e Codici [/staticPage/codici]
* Elenco atti per data di emanazione [/ricerca/elencoPerData]
* Gazzetta Ufficiale [/staticPage/gazzetta]
* Motore federato regionale [/legislazioneRegionale]
* Leggi approvate in attesa di pubblicazione [/staticPage/leggi_approvate]
* Utilità [/staticPage/utilita]
CON IL CONTRIBUTO DI
CON IL CONTRIBUTO DI
* Presidenza del Consiglio dei Ministri [https://www.governo.it/]
* Camera dei Deputati [https://www.camera.it/]
* Senato della Repubblica [https://www.senato.it/home]
IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORAZIONE CON
* Corte Suprema di Cassazione [https://www.cortedicassazione.it]
* Agenzia per l’Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
[https://www.agid.gov.it/]
* Privacy e Cookie policy [/staticPage/privacy_policy]
* Note legali [/staticPage/legal]
* Mappa del sito [/mappa]
* FAQ [/staticPage/faq]
* Dichiarazione di accessibilità
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