Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
№ 41
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Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Decreto Legislativo
22 marzo 2021
22-10-2025
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DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 , n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
(21G00049)
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 01
ART. 01
(( (Proroga del versamento dell'IRAP). ))
((1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art42bis-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], le parole: "30 aprile 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"))
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art77] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio
2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato
e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo
2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27];
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23], convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40];
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77];
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126];
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176];
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-18;172], convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-01-29;6];
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183] convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21];
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-01-14;2] convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-03-12;29];
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-13;30];
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più
incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente
interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la
tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di
sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della
salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi
da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti
dall'emergenza epidemiologica Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ART. 1
ART. 1
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei
termini in materia di dichiarazione precompilata IVA
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o
producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai
soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata
in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché
ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario
di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917], nonché ai
soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del
predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del
medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo
d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno
del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti
importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di
cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la
partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al presente comma.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari
all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3
non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3
superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3
superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3
superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3
superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini
della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di
attivazione della partita IVA.
5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato.
6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che
hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di
cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è
riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone
fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della
base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] e
non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446]. In
alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo
perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da
utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17],
presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non
si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art31-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art34] della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art1-com53], della legge 24
dicembre 2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244].
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati
presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle
entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto
interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322~art3-com3]
delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di
avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità
di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di
presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle
disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25,
commi da 9 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art25-com9]
a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art25-com14],
convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], con riferimento alle modalità
di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di
controllo.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art4], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti «1°
luglio 2021»;
2) la lettera c) è soppressa;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1.1. A partire dalle operazioni IVA
effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».
11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art1-com14bis] e
14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art1-com14ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176]. All'articolo 59, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art59-com1-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "e per i comuni" sono inserite le seguenti: "con popolazione
superiore a diecimila abitanti";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Il requisito del numero di
abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai comuni interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189], convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229]".
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 11 e, quanto a
330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla
predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art1ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176].
13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle
misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali
rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo
limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 24 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art24],
25 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art25], 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art120], 129-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art129bis] e 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art177], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77];
b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art28], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77];
c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art78-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126];
d) articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art78-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126] limitatamente all'imposta
municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;
e) articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art1],
1-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art1bis], 1-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art1ter], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art8], 8-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art8bis], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art9], 9-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art9bis], 9-ter, comma
1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art9ter-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176];
f) articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-18;172~art2] e
2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-18;172~art2bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-01-29;6];
g) articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com599];
h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e
6-sexies del presente decreto;
h-bis) articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art1]
e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106].
14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della
Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono
essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della
medesima Sezione. Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la
quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui
al periodo precedente.
15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono
avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della
Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione.
A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale
attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione
3.12.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
((Conferenza Stato-città))
ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a
15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della
suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto sono
definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai
sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione
europea.
17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la
definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
«de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1408], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0717], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
«de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;145~art12-com7bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;9], si applicano, con le modalità
previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-10&numeroGazzetta=236],
anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della
riscossione entro il 31 ottobre 2020.
ART. 1-BIS
ART. 1-BIS
(( (Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art110]). ))
((1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art110], convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
"4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo
all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con
esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la
possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti
a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente
articolo"))
ART. 1-TER
ART. 1-TER
(( (Contributo a fondo perduto per le start-up). ))
((
1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura
massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno
attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività
d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso
del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del presente
decreto in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano
rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto
articolo 1.
articolo 1.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del
presente decreto.
3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi
nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 1-QUATER
ART. 1-QUATER
(( (Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei
risparmiatori). ))
((1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del
Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) istituito dall'articolo 1, comma 493, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com493], per sostenere i
risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 501, della legge
30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com501], le parole: "La
citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di
competenza, indipendenza, onorabilità e probità" sono sostituite dalle seguenti:
"La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a
quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza,
onorabilità e probità". Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a
1,2 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge
n. 145 del 2018 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145]))
ART. 2
ART. 2
(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)
1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica
invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a
legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del
turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021
destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti
attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni
ubicati all'interno di comprensori sciistici.
((2))
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti
modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli
esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito
nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi
di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di
esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi
sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli
appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi
maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono
distribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con
decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al
numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data
del 14 febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di
assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al
presente decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come
definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79], localizzate nei
comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a
definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati. Con il
medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di
assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera
b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui
all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in
conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, e successive
modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del
presente articolo, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT], previa
autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT].
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n.
41 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art2], convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69], è incrementato di 100 milioni
di euro per l'anno 2021".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2-bis) che "Il fondo di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69], è incrementato di 30 milioni
di euro per l'anno 2021".
ART. 3
ART. 3
Fondo autonomi e professionisti
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Il beneficio previsto ai
commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti
ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle
suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT],
all'autorizzazione della Commissione europea.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 4
ART. 4
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione
e annullamento dei carichi
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art68], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30
aprile»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da
corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31
marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art3] e 5 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art5], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136~art16bis] del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo
1, commi 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58~art1-com190] e 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58~art1-com193], della legge 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], è
considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se
effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;119]:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28
febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In considerazione delle previsioni
contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art19-com1], le
comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della
riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono
presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre
2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.»;
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Con riferimento ai carichi,
relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della
riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati
dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui
all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art19-com2-leta];
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com3], e a ogni altra
disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi
alle stesse entrate.».
2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art152-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], le parole: «28 febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti
dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata
in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti,
relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli
interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art30-com1],
nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art27-com1]. Agli
accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo
all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art52-com5-letb],
si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77]; alle verifiche di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art48bis-com1],
effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34].
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136~art16bis] del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo
1, commi da 184 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58~art1-com184] a
198 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58~art1-com198], della legge
30 dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145]
delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei
soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini
delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei
debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della
conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per
gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art2], il
decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del
riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del
comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in
non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è
effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com529]. Restano
definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data
dell'annullamento.
6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa
la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art17], nella
formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure
esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art4-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136], e annullate ai sensi del
comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro la
data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente
articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre
2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta
al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri
a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non
inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per
l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.
8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui
all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;119]. Il rimborso, a favore
dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di
pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo
articolo 4
articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;119~art4], e non ancora saldate
alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero
massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo
ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31
dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita
richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi
ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato
decreto-legge n. 119 del 2018
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;119], nonché alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0436], e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014D0335], e
all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di
difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i
criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico
dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di
euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di
euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro
per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per
l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per
l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per
l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 5
ART. 5
Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'
((emergenza da COVID-19))
1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito
riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei
termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai
relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli
articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis], e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], elaborate
entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta
dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art157], convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], con riferimento alle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché
con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate
entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita
IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno
subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno
2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle
dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore
aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla
presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai
fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi
risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta
2020.
3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni
presentate entro i termini di cui al comma 2, individua
((i soggetti per i quali))
si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e
invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta
di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da
versare.
Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui
al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto
informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione
((è reso disponibile))
al contribuente.
4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi
interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme
aggiuntive.
5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti
secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462], per la
riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.
6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,
delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce
effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e
riscossione.
7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del
presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il
versamento del debito residuo.
8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], i termini di decadenza
per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25-com1-leta],
sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e
successive modificazioni.
10. L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto
a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo
21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art21bis-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], sospesa per effetto
dell'articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art157-com2-letc],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-17;77], riprende a decorrere dalle
comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.
11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a
10.
12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole «Nel 2020» sono inserite le
seguenti «e fino al 30 aprile 2021»;
b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite da «31
gennaio 2022».
13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati
all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art151-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], già emessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
((14. All'articolo 15, comma 7, del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], le parole:
"dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo
anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente della riscossione,
l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo a quello di entrata in
vigore del presente codice"))
15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com42], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16
maggio»;
b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno»;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione,
l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il
16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno
2021.».
((
15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile
e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1], il comma
1061 è sostituito dal seguente:
"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al
venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di
credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], senza
applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34], e all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53]. A tal fine, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate".
15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di
cui al comma 15-bis))
16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il
processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014,
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-26&numeroGazzetta=146]
((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-26&numeroGazzetta=146],))
recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali
relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi
successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge
10 giugno 1994, n. 357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-06-10;357~art7-com4ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-08-08;489].
17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate in termini
di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 42.
19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma
4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164], è prorogato al
31 marzo.
20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi
6-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322~art4-com6quater]
e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322~art4-com6quinquies],
sono prorogati al 31 marzo.
21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16-bis, comma
4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art16bis-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], è prorogato al 31 marzo.
22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art1-com1], è
prorogato al 10 maggio.
((22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art163], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], sono prorogate per gli
importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti
obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021
entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno
per giorno))
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
(( (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art6bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40]). ))
((1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1-com2],
l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art6bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40], si interpreta nel senso che
le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per
gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di
azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli
immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di
azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento
siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi
dell'articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. Nel caso
di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si
deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale))
ART. 6
ART. 6
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del
Canone RAI
1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA) dispone, con propri provvedimenti, la riduzione
della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse
da quelle per usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta
identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di
sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorità
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via
transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di
distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a
copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30
giugno 2021, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre
dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa
effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che,
in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe
assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato
e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
((2))
2. È abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art8ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176].
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 600 milioni di
euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di
euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 42.
4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui
al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi
energetici e ambientali. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente
comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e
degli oneri generali di sistema.
5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo
di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività
similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-02-21;246], convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-06-04;880].
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno 2021, è
assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio" la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai
soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale
versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a
favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle
minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società.
Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del
reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si
provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art120-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dal
presente articolo, commi da 1 a 4, trova applicazione con le medesime modalità
ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da
applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200
milioni di euro per l'anno 2021.
ART. 6-BIS
ART. 6-BIS
(( (Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica). ))
((
1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119-com9bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è inserito il seguente:
"9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai
sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], dovuta
sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si
considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio,
indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal
contribuente".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica))
ART. 6-TER
ART. 6-TER
(( (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali). ))
((
1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art195-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], le parole: "50 milioni di
euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021".
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 6-QUATER
ART. 6-QUATER
(( (Misure per il sostegno del sistema termale nazionale). ))
((
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui
al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art29bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], è integrato di 5 milioni di
euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 6-QUINQUIES
ART. 6-QUINQUIES
(( (Misure per l'incentivazione del welfare aziendale). ))
((
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art112-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], le parole: "Limitatamente al
periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai
periodi d'imposta 2020 e 2021".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro
per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200],
come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307]))
ART. 6-SEXIES
ART. 6-SEXIES
(( (Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria).
))
((
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza
sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com738] a 783, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com783], relativa agli
immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i
soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1,
è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con
una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del
fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 6-SEPTIES
ART. 6-SEPTIES
(( (Canoni di locazione non percepiti). ))
((
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art3quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58~com2] è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307], è integrato di 10,3 milioni
di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per
l'anno 2021 e a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200],
come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2))
ART. 6-OCTIES
ART. 6-OCTIES
(( (Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico). ))
((1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-leta] e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-letb], di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e del relativo
canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020 è rimodulato
come segue:
a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021))
ART. 6-NOVIES
ART. 6-NOVIES
(( (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). ))
((
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso
regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti
locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa
diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante
dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e
dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire
dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo
Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di
supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche
in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e
il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per
rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di
cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari
esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il
30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo
2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura
obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8
marzo 2020))
Titolo II
Disposizioni in materia di lavoro
Titolo II
ART. 7
ART. 7
Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art12], convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il
concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta
prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di
cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com303].»;
b) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento di
cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di
euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione
ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di
Cassa integrazione in deroga.»;
c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «
((13.))
All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e
a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui
all'articolo 11, comma 1.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1], sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole
«1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) al comma 312 le parole «nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di
euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di
cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per
i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i
trattamenti di CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di
spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in
deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA»;
c) il comma 313 è sostituito dal seguente: «
((313.))
All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per
l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro
per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle
amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo
di cui al comma 299.».
ART. 8
ART. 8
Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa
per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono
presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale di cui agli articoli 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19] e 20 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art20], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27] per una durata massima di
tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per
i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo
addizionale.
2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa
per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono
presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa
integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art21], 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22] e 22-quater del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27] per una durata massima di
ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i
trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo
addizionale.
2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità
ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com300].
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate
all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività
lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al
presente comma, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo
a quello di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai
trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per
il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,
sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che
costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto
del relativo limite di spesa.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da
parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di
cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], il datore di lavoro è tenuto
a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo
dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è
collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede
di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri
ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente
articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la
trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle
integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle
stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è
effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni
salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di
cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui
all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18], sia con le modalità di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art7].
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art27]
garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le
medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello
Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel
limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è
assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o
più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei
Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le
indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai
sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19-com3bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], richiesto per eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art8], per una durata massima
di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre
2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine
di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, è fissato entro
la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli
articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24] e
restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di
nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo
periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3] e restano altresì
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8
resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24] e
restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di
nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo
periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la
facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3] e restano altresì
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano
nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva
dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di
impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza
continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112] o nelle
ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo
alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che
aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il
trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art1]. Sono
altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento,
quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno
specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti
riguardanti i settori non compresi nello stesso.
12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di
spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in
deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1,
comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com312], e successive
modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di
spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021
previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e
304 della predetta legge n. 178 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178] e rispettivamente pari, per l'anno
2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa
integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di
euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro
per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di
euro per l'anno 2021. Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma è in ogni caso reso disponibile
l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma
13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art12-com13],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], il quale è trasferito
all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo
periodo del comma 12
((del presente articolo))
, attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del
presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini
del rispetto dei limiti di spesa.
Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti
concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie
rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti,
le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre
tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi
restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente
articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178], ovvero, limitatamente ai datori di
lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente
fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare
un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo
nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
((3))
14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede quanto a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del
fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com299], come
rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 42.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 8 giugno 2021, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-08;79], convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-30;112], ha disposto (con l'art. 7,
comma 2) che "A seguito dell'attività di monitoraggio prevista dal terzo periodo
dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;41] e in coerenza con le
finalità ivi indicate, il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo
ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui al
primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, è ridotto di 300 milioni di
euro ed è corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per
l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui allo
stesso primo periodo del predetto articolo 8, comma 13".
ART. 9
ART. 9
Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex
ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale.
1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art18-com1-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], è incrementato di 400 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione
professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-29;243~art1bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;18] è prorogata per l'anno 2021
nel limite di spesa di 19 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 19 milioni di
euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del
((Fondo sociale per occupazione))
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art18-com1-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], come rifinanziato dal comma 1.
3. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&numeroGazzetta=118]
per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art20-com3-leta]
trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale
in deroga di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal fine è previsto uno
specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a
186,7 milioni di euro per l'anno 2021.
All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 186,7 milioni
di euro di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 9-BIS
ART. 9-BIS
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)
1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di
riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave
pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali
almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o
sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia
realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e
sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività
terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai
lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art16], ivi compresi i
lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi
dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994;84], per le giornate di mancato
avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art3-com2], nel limite delle
risorse aggiuntive pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021.
((8))
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000 per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31
dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art3-com2],
può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori già
dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art18], operanti nei porti
di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che
hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione
salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma,
l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento
dell'indennità stessa.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152], convertito con
modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-29;233], ha disposto (con l'art. 11,
comma 1-bis) che "Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero
delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art9bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69], delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art3-com2], in relazione alle
giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati
di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese
portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis,
relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese,
devono intendersi come alternative".
ART. 10
ART. 10
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali,
dello spettacolo e dello sport
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art15] e 15-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art15bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], è erogata una tantum
un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro
dipendente né di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI) alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta
un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è
riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che
abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di
NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la
loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità
onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art13] a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art18], che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti
autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2222] e che non
abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già
iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art2-com26], con accredito
nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art19], con
reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro
e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art2-com26], alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non
devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di
lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art13-com4];
b) titolari di pensione.
5. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori
dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti
termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo
determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con
almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito
riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione
né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art13], 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art14], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art15], 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art17] e 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art18], senza
corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del
medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal
1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un
reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e
sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge
12 giugno 1984, n. 222 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222]. La
domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro
il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e
presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del
reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e sono
erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per
l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
((2))
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
10. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350
milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi
del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione
presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le
società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma
1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art67-com1-letm],
i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e non è
riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], del reddito di emergenza e
delle prestazioni di cui agli articoli 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art21], 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22], 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art27], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art28], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art29], 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art30], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art38] e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art44], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], così come prorogate e
integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], dal decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104],
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], dal decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], e dal presente decreto. Si
considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i
redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art53], i
redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art49] e 50
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art50],
nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con
esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222].
11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi
ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma
di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi
ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la
somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi
ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di
euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la società Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati
dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella
piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche giovanili e lo sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, si
considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti
di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
14. La società Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza
settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in
materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106] ha disposto (con l'art. 42,
comma 9) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69], è incrementata di 167,4
milioni di euro per l'anno 2021."
ART. 10-BIS
ART. 10-BIS
(Esenzione dall'imposta di bollo)
1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista
dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642], si
applica,
((per l'anno 2021 e per l'anno 2022))
, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-06-24;196~art18].
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
ART. 11
ART. 11
Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art12-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], è incrementata di 1.000
milioni di euro per le finalità ivi previste.
2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro
subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
((numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26],))
fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui
all'articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell'attività
lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un
massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art12-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26] è incrementata di 10 milioni
di euro per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010
milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 12
ART. 12
Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo
82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art82], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è riconosciuto per tre quote,
ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34], relative alle mensilità di
marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità
economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in
possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una
soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n.
34 del 2020 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art82-com5]; per
i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando
l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore
annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del
((regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159]))
;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito
una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e
((insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma))
3, lettere a) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art82-leta], b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art82-letb] e c),
dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art82-letc]. Il requisito di
cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art82-com2-letc] è riferito
all'anno 2020.
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute,
indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma
restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera
c) del decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art82-com3-letc], e nella
misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE
in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159~art9], non
superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28
febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art1] e 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art15]. Resta
ferma l'incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle
indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l'incompatibilità con la
titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto
di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente
senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art13-com4],
ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una
pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.
La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è
incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo,
del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4], convertito, con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26] e con le misure di sostegno di
cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite
modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le
modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel
limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021
((e quello relativo))
alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni
di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77] è incrementata di 1.520,1
milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i
risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai
predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina
di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art82], ove compatibile.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
(( (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al
fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento). ))
((
1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al
mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori
di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento
per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge
o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività
lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni
o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello
percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per
l'anno 2022.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una
parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800
euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a
un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su
proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i
criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per
l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200]))
ART. 13
ART. 13
Incremento del Fondo per il reddito
di ultima istanza per i professionisti
1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in
favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio
1996, n. 103 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103],
il «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art44], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], è incrementato di 10 milioni
di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 13-BIS
ART. 13-BIS
(( (Sostegno ai genitori con figli disabili). ))
((1. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com365], le parole: "Alle
madri disoccupate" sono sostituite dalle seguenti: "Ad uno dei genitori
disoccupati"))
ART. 14
ART. 14
Incremento del Fondo straordinario
per il sostegno degli enti del Terzo settore
1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art13quaterdecies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], è incrementato di 100
milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], le parole: «31
marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 14-BIS
ART. 14-BIS
(( (Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società
sportive dilettantistiche). ))
((
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione
del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], è incrementata di 50 milioni
di euro per l'anno 2021.
2. L'importo di cui al comma 1 è destinato nella misura di 50 milioni di euro,
che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo
perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno
sospeso l'attività sportiva.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del presente articolo, le
modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le
procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 15
ART. 15
Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art26], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione
lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,» e,
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «
((A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al
presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per))
i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano
ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità
di accompagnamento.»;
b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono
sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021».
2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com481], le parole «28
febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente
decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art26-com2] e 2-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art26-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], così come modificato al
presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com483], le parole «53,9
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «157,0 milioni di euro».
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 16
ART. 16
Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI
1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)»
concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2021
((non è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art3]))
, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~com1-letc]
((...))
.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno
2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
42.
ART. 17
ART. 17
Disposizioni in materia di proroga
o rinnovo di contratti a termine
1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art93], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77~com1] è sostituito dal
seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in
deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art21] e fino al
31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro
mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e
per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19-com1].».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in
vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei
rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
ART. 18
ART. 18
((Proroga degli incarichi))
di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.
1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del
personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la
continuità delle attività di assistenza tecnica presso le
((sedi territoriali delle regioni e delle province autonome))
e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le
singole amministrazioni regionali
((e delle province autonome))
, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in
attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28
gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art12-com3], convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], sono prorogati al 31 dicembre
2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce
titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-05-09;487~art5], nei
concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle
Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 61.231.000 per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
(( (Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto
sanità). ))
((
1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data
del 1° maggio 2021, è riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza
epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro
per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto
del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle
regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di
erogazione dell'indennità, alla quale si applica l'articolo 10-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art10bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176].
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno
2021))
ART. 19
ART. 19
Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art16bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del
mese di gennaio 2021»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «
((2.))
L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12
della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro
per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
((2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art222-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli
articoli 16 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77~art16] e 16-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77~art16bis] del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], come modificato dal presente
articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e
76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], di non
avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni))
Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza
Titolo III
ART. 19-BIS
ART. 19-BIS
(( (Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL). ))
((1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di
vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si avvale, oltre che
delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le
quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di
attività libero-professionale medica nelle more della definizione della stessa
nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rivenienti
dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri
del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art10], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], da destinare anche alla
somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.
All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000 per l'anno 2021,
si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla
copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200]))
ART. 20
ART. 20
Vaccini e farmaci
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com447], è
incrementato nella misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro
2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro
700.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
Agli oneri, pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1], sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 459 è soppresso;
b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole «avvia una richiesta di
manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia
abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini
professionali» sono inserite le seguenti: «, anche durante la loro iscrizione ai
corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori
dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle
incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368],»;
((c) dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-bis, di cui all'allegato 1 al
presente decreto, e dopo il comma 463 è inserito il seguente:
"463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire
il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei
vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina
generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei
pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità
assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei
servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di
medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le
medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e le province autonome
possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2
anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione
sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli
esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per
garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-01-14;2~art3-com5], convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-03-12;29], i dati relativi alle
vaccinazioni effettuate dai medici e dagli odontoiatri, nonché dagli altri
professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza
ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia
autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste
ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del
presente comma è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza
dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro.
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno
2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono
per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di
cui all'allegato B-bis annesso alla presente legge"))
d) al comma 464, le parole da «Qualora il numero dei professionisti» fino alle
parole «in tutto il territorio nazionale, le aziende», sono sostituite dalle
seguenti: «Le aziende»;
((e) dopo il comma 464 è inserito il seguente:
"464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di
assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale
della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente
alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di
servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7], e all'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art53],
esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;35~art11], convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-25;60], senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica"))
f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;
g) il comma 467, è sostituito dal seguente: «467. Per l'attuazione del comma 464
è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro.
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno
2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono
per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di
cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione
dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti
sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di
somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che
partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro,
e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'
((emergenza epidemiologica COVID-19";))
h) il comma 471, è sostituito dal seguente: «471. In attuazione di quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art11-com1-letb] e c), della
legge 18 giugno 2009, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art11-com1-letc], e
dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16
dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2011-04-19&numeroGazzetta=90],
e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti
all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti
nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è
consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini
contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti,
opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico
riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad
acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi
con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il
competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli
aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la
somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la
sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli
obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-01-14;2~art3-com5], convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-03-12;29], i farmacisti sono tenuti a
trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi
alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di
riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime
anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.».
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 MAGGIO 2021, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69]))
.
((2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dì cui al comma 471
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com471], come sostituito
dal comma 2, lettera h), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com406ter], e dal
comma 6 del presente articolo))
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis, pari a 345
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la
tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie
infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com471], con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell' economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è
riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione
aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma
6.
5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse
di cui all'articolo 1, commi 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art1-com34] e 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art1-com34bis].
((Al finanziamento di cui al comma 4 accedono tutte le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente))
.
7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione
industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e
vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti,
oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta
specializzazione, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse
di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti
privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad
essi complementari e funzionali.
8. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7
si applicano,
((in quanto compatibili))
, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art43], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], ed i relativi provvedimenti
attuativi già adottati.
9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e
funzionali di cui al comma 7, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art43-com3],
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], è incrementato di 200
milioni di euro per l'anno 2021.
10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa
autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni
previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo
2020 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
12. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-01-14;2~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-03-12;29], sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 5,
((secondo periodo,))
dopo le parole «stato di gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte le
seguenti parole
((«e sulla eventuale))
pregressa infezione da SARS-CoV2.»;
b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole «in forma aggregata» sono
sostituite dalle parole «su base individuale»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione
delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal
Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il
SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e
somministrazione provvedono alla trasmissione telematica
((alla regione o alla provincia autonoma))
di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o
servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma
nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del
Sistema Tessera Sanitaria.
5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni
relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione
degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce
dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti
alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona,
al fine di assicurarne l'univocità, informa le Regioni diverse da quella di
assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe
Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle
somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonché
alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica
dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare
l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.»
13. Dall'attuazione del comma 12
((non devono derivare))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 20-BIS
ART. 20-BIS
(( (Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021). ))
((1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com492], sono premesse le
seguenti parole: "A decorrere dal 2022,"))
ART. 20-TER
ART. 20-TER
(( (Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali). ))
((
1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della
campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici
nella fase dei controlli programmati cosiddetti "di follow up".
2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19,
al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta
del Servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce Rossa
italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione e
al controllo della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in
presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2011-01-13&numeroGazzetta=9],
sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il
SARS-CoV-2.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica))
ART. 21
ART. 21
(( Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ))
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art1-com2] e 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art1-com3], convertito
con modificazioni, decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore
spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per
l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di
euro.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di
accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La
ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella
seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Regioni Quota d'accesso ANNO 2020 Riparto risorse sulla base della quota di
accesso PIEMONTE 7,36% 3.800.226 VALLE D'AOSTA 0,21% 108.383 LOMBARDIA 16,64%
8.588.421 BOLZANO 0,86% 442.834 TRENTO 0,89% 459.360 VENETO 8,14% 4.201.177
FRIULI VENEZIA GIULIA 2,06% 1.065.248 LIGURIA 2,68% 1.383.277 EMILIA ROMAGNA
7,46% 3.848.289 TOSCANA 6,30% 3.250.291 UMBRIA 1,49% 768.854 MARCHE 2,56%
1.322.687 LAZIO 9,68% 4.994.037 ABRUZZO 2,19% 1.129.938 MOLISE 0,51% 264.809
CAMPANIA 9,30% 4.799.738 PUGLIA 6,62% 3.416.825 BASILICATA 0,93% 482.138
CALABRIA 3,19% 1.646.304 SICILIA 8,16% 4.211.293 SARDEGNA 2,74% 1.415.871 TOTALE
100,00% 51.600.000
((2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui
all'articolo l, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~com2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], possono essere utilizzate
anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle
risorse di cui al comma 2))
ART. 21-BIS
ART. 21-BIS
(( (Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino
Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da COVID-19). ))
((
1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione
dell'emergenza da COVID-19 nonché quelli derivanti dall'incremento delle
prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020,
all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù è attribuito un contributo pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~com200], come rifinanziato
dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 22
ART. 22
Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei
funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa
1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art7-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27~art19-com1], del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è prorogata, con il consenso
degli interessati, sino al 31 dicembre 2021. (13)
((11))
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 11.978.000 per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della
difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art8], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], alle quindici unità di
personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione
economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la
chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi. (13)
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per
l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai
sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234] ha disposto (con l'art. 1,
comma 691) che la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di
cui al comma 1 del presente articolo, in servizio alla data del 31 dicembre
2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 692) che la durata degli incarichi
individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza,
posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la
biologia, la chimica e la fisica, di cui al comma 3 del presente articolo, per
il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il
consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2021, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228], convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-02-25;15], ha disposto (con l'art. 1,
comma 691) che la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di
cui al comma 1 del presente articolo, in servizio alla data del 31 dicembre
2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2022.
ART. 22-BIS
ART. 22-BIS
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad
adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di
infortunio)
1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti
fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli
articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art4] e 32 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art32], in
deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e
istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino
mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del
professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi
connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non
costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei
confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di impossibilità sopravvenuta di cui al comma l, il termine è
sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio
della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di
inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti
dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della
permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la
normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti
a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo
nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data
antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il
certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura
sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata,
presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere
eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del
periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di
cui al comma 2.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307], è incrementato di 9,1
milioni di euro per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200],
come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a 4.
((16))
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21], convertito con
modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51], ha disposto (con l'art.
12-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art22bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69], si applicano con effetto
retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già
pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse,
che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento".
Titolo IV
Enti territoriali
Titolo IV
ART. 23
ART. 23
Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com822], sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui
450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle
città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500
milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei
comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle
province»;
b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni
e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province»,
sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e
per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».
2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province
autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art111-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è ulteriormente incrementato
di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
((Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo
alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per
ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di
cui al primo periodo:
Regioni e Province autonome Riduzione del concorso alla finanza pubblica a
titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro)
Valle d'Aosta 6,78 Provincia di Trento 28,67 Provincia di Bolzano 29,88
Friuli-Venezia Giulia 43,45 Sicilia 63,00 Sardegna 88,22 TOTALE 260,00
))
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei
finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle
regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo
alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi
a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la
spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art1-com58].
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
ART. 23-BIS
ART. 23-BIS
(( (Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici
scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali). ))
((
1. In considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno
2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-05;25], nonché del permanere
del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per
l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021,
finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15
luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al
funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni
elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono
avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi
elettorali.
2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono
stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], entro il
15 giugno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 23-TER
ART. 23-TER
(( (Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi). ))
((
1. Al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi
particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta
all'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base di progetti
elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il
rilancio del patrimonio artistico.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti per
l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al
comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 24
ART. 24
Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome
nell'esercizio 2020
1. Nello stato di previsione del
((Ministero dell'economia e delle finanze))
è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro
quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle
Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale e altri beni sanitari
((inerenti all'emergenza))
. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di
cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome,
secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente
sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle
Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite
dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1
concorrono alla valutazione
((dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020))
dei rispettivi servizi sanitari.
ART. 24-BIS
ART. 24-BIS
(Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il
servizio di emergenza-urgenza)
1.
((...))
le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al
((31 dicembre 2024))
in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali
regolarmente sottoscritti
((non sono ripetibili))
, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.
ART. 25
ART. 25
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di
soggiorno e di analoghi contributi
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo,
con una dotazione di
((350 milioni di euro))
per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del
contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art4], e alla
legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art14-com16-lete],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], in conseguenza dell'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
((
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o
più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.
))
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art4-com1ter],
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La dichiarazione di cui al
periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata
unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021".
ART. 26
ART. 26
Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite
dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica
artistica e di qualità
1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno
delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19,
ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti
nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante
autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-08-11;218], e le imprese operanti nel
settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le
Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata
dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Una
quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è
destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone
mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-08-11;218]. Ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro
per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
((2))
1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art52ter-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], le parole: "2 milioni di euro
per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno
2021".
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 7,
comma 6-quinquies) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma
1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69], è incrementata di 10 milioni
di euro per l'anno 2021".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che il Fondo di cui al presente
articolo è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20
milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari,
parchi geologici e giardini zoologici.
ART. 26-BIS
ART. 26-BIS
(( (Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche).
))
((1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore
nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine
finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art103-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], e conseguentemente le stesse
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione
di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel
titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista))
ART. 27
ART. 27
Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;1~art32quater]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;1~art32quater
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;1~art32quater
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;1~art32quater].
All'articolo 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art32quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176~com2] è sostituito dal
seguente: «2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un
contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette
a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli
importi indicati nella seguente tabella.
Tabella
REGIONE PERCENTUALE DI RIPARTO RIPARTO CONTRIBUTO 2021 Abruzzo 3,16% 3.500.000
Basilicata 2,50% 2.750.000 Calabria 4,46% 4.900.000 Campania 10,54% 11.600.000
Emilia- Romagna 8,51% 9.350.000 Lazio 11,70% 12.850.000 Liguria 3,10% 3.400.000
Lombardia 17,48% 19.250.000 Marche 3,48% 3.850.000 Molise 0,96% 1.050.000
Piemonte 8,23% 9.050.000 Puglia 8,15% 8.950.000 Toscana 7,82% 8.600.000 Umbria
1,96% 2.150.000 Veneto 7,95% 8.750.000 TOTALE 100,00% 110.000.000
».
ART. 28
ART. 28
Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'
((emergenza da COVID-19))
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], sono apportate le seguenti
modificazioni:
((0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione
delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo
degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di
ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.
1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis è subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT]"))
a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;
b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito:
«3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna
impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per
ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili,
garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale
di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per
impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o
altro onere»;
c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
«7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive
modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme
di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31
dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della
suddetta Comunicazione.»;
f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»;
g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»;
h) all'articolo 57, il comma 5 è abrogato;
i) all'articolo 60, il comma 4 è così sostituito:
«4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono
concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero
stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività
aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19
((o per i lavoratori))
autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19
((ha inciso negativamente))
, e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo
continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è
concesso l'aiuto
((, o a condizione))
che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività
commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso
((l'aiuto))
.
L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere
retrodatata al 1° febbraio 2020.»;
j) all'articolo 60, il comma 5 è così sostituito:
«5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della
retribuzione mensile lorda
((, compresi i contributi))
previdenziali a carico del
((datore di lavoro,))
((del personale beneficiario, o))
l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario
((del lavoratore autonomo))
»;
k) all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) è così sostituita:
«a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non
coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre
2021;»;
l) all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021», nonché, dopo le parole «all'annualità 2020», sono
aggiunte le parole: «e all'annualità 2021».
((1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83~art10-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-07-29;106], le parole da: "dei limiti"
fino a "de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in
tema di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
de minimis, e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive
modificazioni"))
ART. 29
ART. 29
Trasporto Pubblico Locale
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di
passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione
di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-05-22;35], la dotazione del fondo di cui
al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art200-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è incrementata di 800 milioni
di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione
dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui
all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art200-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77],
((in via prioritaria))
nel periodo dal 23 febbraio 2020
((al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,))
fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza
massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico
((, individuate con i provvedimenti))
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-05-22;35], rispetto alla media dei
ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del
biennio 2018-2019.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del
servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa
navigazione laghi, le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei
criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art200-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il
decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77~art44-com1bis] del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126].
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 42.
((3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art92-com4bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], le parole: "30 aprile 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"))
4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art22ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di
cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190
milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le
esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e
non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di
trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla
diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto
dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della
programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle
Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni
coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e
gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e
nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province
autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea,
la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la
gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro,
possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di
servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-08-11;218], nonché ai titolari di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente.»;
b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione e provincia
autonoma» sono inserite le seguenti: «nonché alla gestione governativa della
ferrovia-circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».
5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com816], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «delle Linee guida per il trasporto
scolastico dedicato» sono inserite le seguenti: «e non finanziabili a valere
sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale
((...))
» e dopo le parole «in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al
terzo periodo» sono inserite le seguenti:
((«, anche tenuto conto))
della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte
delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni
coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e
gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e
nelle forme ivi stabilite»;
((
a-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Le convenzioni di cui
al secondo periodo possono altresì prevedere il riconoscimento, in favore degli
operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso
di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e
consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del
COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato
avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi
))
b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonché alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del
servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa
navigazione laghi».
ART. 29-BIS
ART. 29-BIS
(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli
adibiti al trasporto merci)
1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a
basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica,
((a decorrere))
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
((...))
tra i veicoli il cui motore può essere trasformato ad esclusiva trazione
elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art17terdecies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], sono ricompresi anche quelli
appartenenti alle categorie N2 e N3.
ART. 29-TER
ART. 29-TER
(( (Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non
soggetti a obblighi di servizio pubblico). ))
((1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com115], le parole da:
"ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: ", nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di
Stato"))
ART. 29-QUATER
ART. 29-QUATER
(( (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali). ))
((1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi
della crisi pandemica da COVID-19, all'articolo 13-bis, comma 4, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148~art13bis-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], le parole: "entro il 30
aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021"))
ART. 30
ART. 30
Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art9ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021»;
b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31
dicembre 2021».
c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto»
sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120,
comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art120-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], e successive modificazioni.
2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art109], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";
b) al comma 1-bis, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019"
sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto delle gestioni
2019 e 2020";
c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";
d) alla rubrica, la parola: "correnti" è soppressa.
3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la
restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo
dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-11-26;216~art5-com1-letc],
è fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione.
4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art151-com1] è
ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo
periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del
decreto legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art163].
4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art88bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], le parole: "diciotto mesi",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al
comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il consenso delle parti,
in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di
viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei
casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa".
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge
27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com169] e all'articolo
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art53-com16], i comuni
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa
corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di
previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio
di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze
non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art238-com10],
deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di
tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere
comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com449-letdsexies]
il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al
primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il
sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su
proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove
disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì
disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da
conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo
delle risorse stesse.».
6-bis. Al comma 368 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al
presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli
impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella
redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per
la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a
norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in
termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di
trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a
favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021".
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
6-quater. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art105], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77~com3bis] è sostituito dal
seguente:
"3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b), iscritte
sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31
dicembre 2021")).
7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art51], il comma
1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre
2023".
8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;37], è aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «ART. 15-bis (Disposizione finale) - 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31
dicembre 2023.».
9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;38], è aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «ART. 12-bis (Disposizione finale) - 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31
dicembre 2023.».
10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39], è aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «ART. 17-bis (Disposizione finale) - 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31
dicembre 2023.».
11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40], è aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «ART. 43-bis (Disposizione finale) - 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31
dicembre 2023.».
11-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e del permanere del quadro
complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il
termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è fissato al
30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada
antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i comuni per
i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché i comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello
stesso periodo abbiano già presentato il piano.
11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
((11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle
imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della
pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso
commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-09-13;296], in
scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre
2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già
concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e
patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima
data per i predetti beni siano già stati sottoscritti nuovi contratti))
.
11-quater. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica
conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai
processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di
assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili
dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne
l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art3-com1] e 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art3-com4], convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], nonché l'articolo l, commi
da 616 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~com616] a 619, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~com619], non si applicano,
limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con
società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad
immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art11quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248].
11-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 11-quater si applicano
esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1339], anche
in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di
successivo trasferimento degli immobili a terzi.
11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies, pari a 3,4
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com148ter], le parole:
"sono prorogati di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di
cinque mesi".
ART. 30-BIS
ART. 30-BIS
(( (Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità). ))
((1. All'articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art107bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e del 2021"))
ART. 30-TER
ART. 30-TER
(( (Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia). ))
((
1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla
ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme,
interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono
autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità
per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei
limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19].
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli
assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, comma 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art1-com557], della legge 27
dicembre 2006, n. 296 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296], nonché
in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267].
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000 per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art34-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176]))
ART. 30-QUATER
ART. 30-QUATER
(( (Incremento del Fondo salva-opere). ))
((
1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di
tutelare i lavoratori e di sostenere le attività imprenditoriali colpite
dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art47], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], è incrementato di ulteriori 6
milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art47-com1quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], al primo periodo, le parole:
", ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di
apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara" sono sostituite
dalle seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività
conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base
di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art19-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102]" e, al secondo periodo, le
parole: "dalla convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "dalle convenzioni".
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 30-QUINQUIES
ART. 30-QUINQUIES
(( (Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e
acquacoltura). ))
((
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche
dall'emergenza da COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo,
nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso
non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree
demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di
acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia
costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il
conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la
commercializzazione del prodotto ittico.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo,
ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del
comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT]))
ART. 30-SEXIES
ART. 30-SEXIES
(( (Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico
del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete
stradale). ))
((
1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in
relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4ter-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], le parole: "fino al 31
dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità
speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del
citato decreto-legge n. 32 del 2019
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;32] è incrementata di 500.000
euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro
per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200].
4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è
composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo
delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero
dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale
della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un
magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità
individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza";
2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può
promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura
prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";
b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
"Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al
traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Al fine
di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti
minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per
le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è
stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato
4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il
progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma
di esecuzione dei lavori.
2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei
trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1315], i Gestori
trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il
progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione
dei lavori.
3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e
impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve
essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del
codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art23], di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], e comunque tale
da:
a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti,
gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;
b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali
adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto
della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale
approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.
5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i
lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la
procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie
stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.
6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la
Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni
dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della
galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche
mediante eventuali limitazioni all'esercizio.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e
fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo
scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai
requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di
sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto
semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.
8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:
a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento
delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi
l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel
progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante
adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di
sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;
c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee
minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e
del collaudo delle opere e degli impianti;
d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], dal
Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3
dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità,
sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di
cui all'articolo 10-ter.
9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di
cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici
territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure
correttive. In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in
servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo
possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali
percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle
eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.
10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere
ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono
desunte dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229].
Art. 10-ter
Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie
aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1.
Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo
10-bis, comma 6, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta
al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può
disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:
a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito
di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;
b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative
all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle
dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui
all'articolo 10-bis, comma 8";
c) all'articolo 16:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli
obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi previsti";
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3".
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si
provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264], in conformità
a quanto previsto dal comma 4))
Titolo V
Altre disposizioni urgenti
Titolo V
ART. 31
ART. 31
Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e
della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza da COVID-19.
1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com601], è incrementato
di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato per
l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche ed
educative statali, di:
a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale, dell'aria e
degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego
sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e
pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che
al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei
disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche ed
educative statali nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività
inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione
scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei
contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere
una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione
delle Aziende sanitarie locali;
d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di
inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed
altri bisogni educativi speciali.
1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di
merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli
articoli 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68~art16] e 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68~art17], e dei
relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al
monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento
basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro
rispetto.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed
educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e
parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com601]. Il Ministero
dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al
comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e
monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, anche
attraverso il servizio di assistenza Amministrativo - Contabile e la
predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e
documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative
statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare,
con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e
realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali
provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al
completamento delle procedure di affidamento degli interventi.
4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali
svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al
presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi
dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n.
129, e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 NOVEMBRE 2021, N. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-26;172], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GENNAIO 2022, N. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-01-21;3]))
.
6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella
gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a
potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di
base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il
recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle
studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle
lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico
2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre
1997, n. 440 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-18;440~art1], è
incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate
e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma
operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni
scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla
realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento
degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di
trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e
imprese sociali.
6-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono inoltre stanziati, a supporto
della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte
a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno
2021, da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province
autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche
situate nei territori di competenza.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 32
ART. 32
Completamento del programma di
((sostegno alla fruizione))
delle attività di didattica digitale per le
((regioni del Mezzogiorno))
.
1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla
fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del
Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio
2015, n. 107 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107~art1-com62] è
incrementato per il 2021 di 35 milioni
((di euro))
. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com177].
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e
strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di
dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti
meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone
con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per
l'apprendimento a distanza.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni
scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di
ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei
criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare
una connettività di dati illimitata.
4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il
sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le
istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al
numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3
mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com449] e 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com450], ovvero ai sensi
dell'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art75], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27].
6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica
soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del
presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e
fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei
conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di
cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
ART. 32-BIS
ART. 32-BIS
(( (Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali). ))
((1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di
collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e
imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza da COVID-19, anche
oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183~art20],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici
postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.";
b) al comma 2-bis, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli
uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.";
c) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ",
degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale"))
ART. 33
ART. 33
Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di
ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art100-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], in considerazione del
protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data
31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro.
L'incremento di cui al presente comma è destinato, in considerazione
dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti
((o di piattaforme digitali))
per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di
ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento
delle attività di ricerca o didattica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27
dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com240].
((
2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle
attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi
progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i
dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio
2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-07-03;210~art4], possono presentare
richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso,
con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.
2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresì fruire i dottorandi
non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per
la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla
pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo
pari a quello della proroga del corso di dottorato.
2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art5-com1-leta], è
incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021.
2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 61,6
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 60 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e, quanto a 1,6 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200].
2-sexies. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle
criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione
del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art238-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], il terzo ed il quarto periodo
sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è
altresì autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art28], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133]". Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di
cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77]))
ART. 34
ART. 34
Misure a tutela delle persone con disabilità
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213]))
.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213]))
.
2-bis.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213]))
.
3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art200bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti
parole «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il
31 dicembre 2021».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 34-BIS
ART. 34-BIS
(( (Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi). ))
((
1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art20-com8], destinate
alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a
favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio
decreto 23 gennaio 1930, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-23;119], previsto
dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-08-28;284~art3-com3], pari ad euro
1.032.914, sono trasferite, per le medesime finalità, sull'apposito capitolo di
spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito del programma "Terzo settore (associazionismo,
volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese
e delle organizzazioni" della missione "Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia".
))
ART. 34-TER
ART. 34-TER
(Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione
delle persone con disabilità uditiva)
1. In attuazione degli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art2] e 3 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art3] e degli
articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18], la Repubblica riconosce,
promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni
italiana tattile (LIST).
2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in
LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione
rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione
linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza,
mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni
utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni
tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per
l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono
altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime
professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
((Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo,
riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione
di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione
di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai
sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;4], anche da coloro che
conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in
'Tecniche di traduzione e interpretazioné o di 'Interprete di lingua dei segni
italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione
UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il
territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo
continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del
predetto attestato))
.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-31;165~art1-com2],
promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di
interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione.
4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità
uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di
comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30
dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com456], che, per l'anno
2021, è incrementato di 4 milioni di euro.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1], il comma 458 è
sostituito dal seguente:
"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con
delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre
amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di
cui al comma 456".
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
ART. 35
ART. 35
Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate
1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del
dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da
COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi
all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa
di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di
ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri
connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli
ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e
23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale delle Forze di Polizia.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di
Polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la
sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi in uso alle medesime Forze,
((nonché di assicurare))
l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo
equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa
complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese
di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi,
13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per
l'ulteriore materiale sanitario.
3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni
connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021,
la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale dei vigili del fuoco.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito
carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla
diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è
autorizzata la spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro
3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni
di lavoro straordinario per lo svolgimento
((,))
da parte del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali
per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste
in essere per il contenimento epidemiologico
((ed euro 1.150.000))
per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e
disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo
personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto -
((Guardia costiera,))
dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed
in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso
allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva
di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
((ed euro 1.600.958))
per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.
6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il
pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di
impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello
costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile
ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a
contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio
nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000.
I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche
in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8
agosto 1990, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-08;231~art10-com3], e a quelli
stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-09-11;171~art9-com3].
7. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad
affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da
COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di
dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali
capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al
piano vaccinale, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per
l'anno 2021.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e
le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250"
sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di
euro 174.260.039"))
a) al comma 1025 le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
aprile 2021»;
b) il comma 1026 è sostituito dal seguente: «1026. Per l'attuazione delle
disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva
di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di
lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego
del personale».
9. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa pari a euro
((17.216.364))
per l'anno 2021.
((10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente articolo, pari a euro
158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi
dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
((
10-bis. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità
derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del
COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi
del presente comma, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio
dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente
all'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 700.000.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 700.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 35-BIS
ART. 35-BIS
(( (Divise antisommossa per la Polizia penitenziaria). ))
((
1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito
carcerario, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 da
destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione
individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per
interventi in situazioni a rischio di incolumità.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
ART. 36
ART. 36
Misure urgenti per la cultura
1.
((Il fondo di parte corrente))
di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art89-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], istituito nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è
incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di euro.
((1-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art90-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], le parole: "nell'anno 2019 e
nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"))
2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art183-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], le parole «spettacoli, fiere,
congressi e mostre» sono sostituite dalle seguenti «spettacoli e mostre».
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art183-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], istituito nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è
incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021.
4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art183-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], le parole «25 milioni di euro
per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro per l'anno
2021».
((
4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art88], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "36 mesi";
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza
da COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore
della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2,
secondo periodo, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e
comunque non successiva al 31 dicembre 2023".
4-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art5], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, il comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;126~com4] è sostituito dal
seguente:
"4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art88-com1] e 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art88-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], si applicano anche a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di
cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione".
4-quater. La dotazione del fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-13;15~art6-com2], è incrementata di 1
milione di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 36-BIS
ART. 36-BIS
(Sostegno alla cultura)
1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle
imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020
una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 è
riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale contributo
straordinario.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute
nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui allo stesso comma 1,
anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali
per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali,
concerti, balletti.
3. Il credito d'imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato
in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo
spettacolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui
al comma 6.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile
((...))
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]. Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53], e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34]. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art34-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176].
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020)
1863 final del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni.
ART. 36-TER
ART. 36-TER
(( (Misure per le attività sportive). ))
((1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art216], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77~com4] è sostituito dal
seguente:
"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni
emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta
impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per
l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni
tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1463]. I soggetti
che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi
sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività
con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al
credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza
nazionale"))
ART. 37
ART. 37
Sostegno alle grandi imprese
1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di
temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con
l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attività, è istituito,
presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021,
con una dotazione di euro 200.000.000,00.
((2))
2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di
finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi
imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea,
con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.
Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano
flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle
obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come
definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], ma che
presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso,
accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà», come
definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del
31 dicembre 2019
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651].
Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a
condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo può operare anche per il finanziamento
delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270] e al decreto
legge 23 dicembre 2003, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-23;347] convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-18;39] e successive modificazioni e
integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo,
tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla
riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature
industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I
crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono
soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1),
della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art111-com1-num1] di
cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267] e successive
modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme
relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-27;432].
4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 può essere affidata a organismi in
house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo
economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli
oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria
dell'intervento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel
rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e
condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della
sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.
6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata
all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT].
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi
aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenere
gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo
nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296], è incrementata di 1 milione
di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione
delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73] ha disposto (con
l'art. 24, comma 1) che il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è
incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
ART. 37-BIS
ART. 37-BIS
(( (Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto). ))
((
1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di
autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2,
l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art37-com6-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214].
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
))
ART. 37-TER
ART. 37-TER
(( ((Modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182bis]). ))
((1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182bis], dopo il
settimo comma è inserito il seguente: "Qualora dopo l'omologazione si rendano
necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le
modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al
professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso,
il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e
della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o
posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è
ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma"))
ART. 38
ART. 38
Misure di sostegno al sistema delle fiere
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art72-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], è incrementata di euro 150
milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3,
secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con
una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento,
in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.
((2))
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al
comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
5. La corresponsione dell'indennità di sostegno a valere sul fondo di cui al
comma 3, non è compatibile con le misure di sostegno a valere sulle risorse di
cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 42.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 2,
comma 4-bis) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art38-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69], è incrementata di 50 milioni
di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato
ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento,
in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al
ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di
allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi
derivante da attività riguardanti fiere e congressi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4-quater) che "L'efficacia delle
disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT]".
ART. 39
ART. 39
Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della
pesca e dell'acquacoltura
1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com128], le parole «150
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro». Ai
relativi oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
((
1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-05-13;77~art4], dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
"1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa
vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al
comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano
anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi
inquinanti ovvero nocivi.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo
produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis".
1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183~art15], convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21~com6] è sostituito dal
seguente:
"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma
5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art219-com5]. I
prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o
etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte"))
ART. 39-BIS
ART. 39-BIS
(( (Accesso delle imprese agricole al conto termico). ))
((
1. Fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le misure d'incentivazione di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-03-02&numeroGazzetta=51],
si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui
all'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135].
))
ART. 39-TER
ART. 39-TER
(( (Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine
agricole e forestali). ))
((
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito
delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche
indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può
avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite
di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima,
dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA).
2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma
1:
a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei
trattori agricoli e forestali condotte dai centri di prova operanti in Italia;
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
35 del 12 febbraio 2014
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-12&numeroGazzetta=35];
c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica
agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia
sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli
enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
))
ART. 39-QUATER
ART. 39-QUATER
(( (Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato). ))
((1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art185-com1-letf],
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, fino al 31 dicembre 2022,
la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o
riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di
cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né
mettono in pericolo la salute umana"))
ART. 40
ART. 40
Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla
Protezione civile
1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli
interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art122], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], da trasferire sull'apposita
contabilità speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:
a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del
piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com457], ivi inclusi le
attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le
attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni
consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto
informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;
b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive
e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni
di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto
commissario straordinario
((.))
2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa
l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.
3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art44] è
incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al
ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione
Civile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 40-BIS
ART. 40-BIS
(( (Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto Polcevera). ))
((
1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art4bis-com9-leta] e
b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art4bis-com9-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130], disponibili nella
contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma l, del medesimo decreto-legge, nel limite di 35 milioni di euro, a
seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto
alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta
contabilità speciale direttamente al comune di Genova e utilizzate per la
realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle
aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali
interventi è assicurato da parte del comune ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229].
Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo
1, comma 6, del citato decreto-legge n. 109 del 2018
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;109], mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento
di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com1072], individuati con
decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
))
ART. 40-TER
ART. 40-TER
(( (Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari
per immobili oggetto di procedura esecutiva). ))
((1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art41bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], è sostituito dal seguente:
"Art. 41-bis (Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima
casa e oggetto di procedura esecutiva). - 1. Al fine di fronteggiare, in via
eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica
dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], o
una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art3], che sia creditore
ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura
esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il
debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), del codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art3-com1-leta],
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], può, quando
ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione
del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella
garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate
categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il
mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono
essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio
dell'esdebitazione per il debito residuo.
2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del
debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza,
almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve
essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la
procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare nelle
categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso
indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto
1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1969-08-27&numeroGazzetta=218];
b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a
condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura
esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro
il 21 marzo 2021;
c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855]
nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;
d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e
interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del
prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora
stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui
all'articolo 569 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art569];
e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una
dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti
dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in
anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.
3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte
dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.
76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76], i parenti e gli affini
fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle
condizioni di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento
destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto
previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di
cui al comma 4.
4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1
e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima
richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com48-letc]. Alla
presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021,
nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente
rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme
dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente
disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com48-letc], del relativo
decreto ministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.
5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una
valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella
disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale
può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione
che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa
verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi
regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza può essere
avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di
cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385].
7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza
del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i
creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei
mesi. L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis,
primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e il
giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto
comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art624bis-com2].
8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al
comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del
consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3].
9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27
gennaio 2012, n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3], possono
prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al
debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il
cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il
finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art41]"))
ART. 40-QUATER
ART. 40-QUATER
(( ((Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio degli immobili). ))
((1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art103-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], limitatamente ai
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle
scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi
dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art586-com2],
del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai
suoi familiari, è prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28
febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1°
ottobre 2020 al 30 giugno 2021))
ART. 41
ART. 41
Fondo per le esigenze indifferibili
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], è
incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 42.
ART. 42
ART. 42
Disposizioni finanziarie
1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla
Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di
approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art6]. L'allegato 1 alla legge
30 dicembre 2020, n. 178 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178], è
sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art3-com2], le parole:
«145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180.000 milioni di
euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti
del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati
nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di
euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024,
239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di
euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro
nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a
decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023,
228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025,
324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027,
429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029,
514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2031.
4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS, gli
stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
concernente le somme da trasferire all' INPS a titolo di anticipazioni di
bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro
complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre,
per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite
trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun
trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre,
tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.
5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati
nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del
decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], il fondo di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art3-com6] è incrementato di
11.000 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente
((al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 178 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178~art3-com6]))
la parola: «6.300» è sostituita con:
«17.300».
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-10-07;154~art6-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-04;189] è incrementato di 390 milioni
di euro per l'anno 2022.
7. Il Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art9quater-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], è incrementato di un importo
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
8. I commi da 381 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com381]
a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com384], sono abrogati.
9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
((dell'epidemia da COVID-19))
, per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
610 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com610] e 611, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com611].
10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a
31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in
37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022,
191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni
di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per
l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029,
470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal
2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in
49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno
2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di
euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di
euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di
euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di
euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di
euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e
817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno
2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-10-07;154~art6-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-04;189];
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti
((dall'abrogazione delle disposizioni))
di cui al comma 8;
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno
2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200];
e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei
residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di
spesa.
ART. 42-BIS
ART. 42-BIS
(( (Clausola di salvaguardia). ))
((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione))
ART. 43
ART. 43
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 22 MARZO 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
(( Allegato A
(Articolo 2, comma 2, lettera c) )
Riparto delle risorse
REGIONE QUOTA SPETTANTE BOLZANO € 64.400.000 TRENTO € 50.600.000 VENETO €
24.774.995 LOMBARDIA € 24.057.883 VALLE D'AOSTA € 20.435.083 PIEMONTE €
18.783.151 ABRUZZO € 5.931.068 FRIULI VENEZIA GIULIA € 3.794.994 EMILIA-ROMAGNA
€ 3.721.052 MARCHE € 2.768.442 TOSCANA € 2.538.480 SICILIA € 2.042.130
BASILICATA € 1.695.175 UMBRIA € 1.530.266 CALABRIA € 1.113.732 CAMPANIA €
743.720 MOLISE € 409.494 LIGURIA € 352.380 LAZIO € 172.042 SARDEGNA € 101.116
PUGLIA € 34.796 TOTALE € 230.000.000
Allegato 1
(articolo 20, comma 2, lettera c)
"Allegato B-bis
(articolo 1, comma 463-bis)
(importi in euro)
Regioni Quota d'accesso ANNO 2020 Riparto risorse sulla base della quota di
accesso PIEMONTE 7,36% 25.408.486 VALLE D'AOSTA 0,21% 724.655 LOMBARDIA 16,64%
57.422.582 BOLZANO 0,86% 2.960.807 TRENTO 0,89% 3.071.300 VENETO 8,14%
28.089.267 FRIULI VENEZIA GIULIA 2,06% 7.122.295 LIGURIA 2,68% 9.248.656 EMILIA
ROMAGNA 7,46% 25.729.842 TOSCANA 6,30% 21.731.600 UMBRIA 1,49% 5.140.593 MARCHE
2,56% 8.843.544 LAZIO 9,68% 33.390.365 ABRUZZO 2,19% 7.554.820 MOLISE 0,51%
1.770.522 CAMPANIA 9,30% 32.091.269 PUGLIA 6,62% 22.845.050 BASILICATA 0,93%
3.223.595 CALABRIA 3,19% 11.007.267 SICILIA 8,16% 28.156.902 SARDEGNA 2,74%
9.466.581 TOTALE 100,00% 345.000.000
Allegato 2
(articolo 42, comma 1)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
- COMPETENZA -
Descrizione risultato differenziale 2021 2022 2023 Livello massimo del saldo
netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
-236.000 -157.200 -138.700 Livello massimo del ricorso al mercato finanziario,
tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 523.235 431.497
493.750
- CASSA -
Descrizione risultato differenziale 2021 2022 2023 Livello massimo del saldo
netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
-329.000 -208.700 -198.200 Livello massimo del ricorso al mercato finanziario,
tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 616.365 482.997
553.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
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