Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
№ 77
Структура закона
Статьи0 элементов
Загрузка структуры...
77
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Decreto Legislativo
31 maggio 2021
22-10-2025
DecretoSemplificazionibis
Logo Governo [/svg/logo-gov.svg] Presidenza del Consiglio dei Ministri
[https://www.governo.it]
ITA
* ITA [/?language=it]
* ENG [/?language=en]
Logo Normattiva [/svg/Normattiva.svg]
NORMATTIVA - IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE
[/]
close
* Homecurrent [/]
* Il progetto
* L'obiettivo [/staticPage/progettoObiettivo]
* Il coordinamento delle iniziative pubbliche
[/staticPage/progettoCoordinamento]
* I caratteri qualificanti del progetto [/staticPage/progettoCaratteri]
* Obiettivi Raggiunti [/staticPage/progettoObiettiviRaggiunti]
* Obiettivi Futuri [/staticPage/progettoObiettiviFuturi]
* Collegamenti veloci [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Costituzione e Codici [/staticPage/codici]
* Elenco atti per data di emanazione [/ricerca/elencoPerData]
* Leggi approvate in attesa di pubblicazione [/staticPage/leggi_approvate]
* Gazzetta Ufficiale [/staticPage/gazzetta]
* Legislazione Regionale [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Motore federato regionale [https://www.normattiva.it/mfr/]
* Banche dati giuridiche regionali [/legislazioneRegionale]
* Guida all'uso
* Normattiva [/staticPage/guidaAllUso_Normattiva]
* Normattiva regioni [/staticPage/guidaAllUso_Regioni]
* Dichiarazione di accessibilità
[https://form.agid.gov.it/view/a2fb2081-2963-4daf-8044-03950a7e2fd0/]
* FAQ [/staticPage/faq]
* Utilità [/staticPage/utilita]
Ricerca semplice
cerca
Ricerca avanzata [ /ricerca/avanzata ]
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure. (21G00087)
Vigente al: 22-10-2025
PARTE I
Governance per il PNRR
Titolo I
ART. 1
ART. 1
(Principi, finalità e definizioni)
1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a
semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi
stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241], dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59], nonché
dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
dicembre 2018
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1999].
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore
l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi
inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle
priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente
attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241], sono adottate nell'esercizio
della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con
l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-leta] e
definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della
Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm], livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Cabina di regia», l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e
coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;
b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui
all'articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1037];
c) «PNC», il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1], finalizzato ad
integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE)
2021/241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241~art18];
e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza;
f) «Regolamento (UE) 2021/241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241]», il
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
g) «Segreteria tecnica», la struttura costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia
((...))
;
h) «Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2 bis del Regolamento
(CE) n. 1466/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997R1466];
i) «Servizio centrale per il PNRR», la struttura dirigenziale di livello
generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i
Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri
responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel
PNRR;
m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'articolo 1, comma
1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art1-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135];
n) «Sogei S.p.A.», la Società Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' articolo
83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art83-com15],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], società in house del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
o) «soggetti attuatori», i soggetti pubblici o privati che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
p)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13]))
;
q) «Unità di audit», la struttura che svolge attività di controllo
sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241];
r) «Unità di missione», l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1050], struttura che
svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;
s) «PNIEC», il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, predisposto
in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1999].
ART. 2
ART. 2
(Cabina di regia)
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di
regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle
tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione alle specifiche esigenze
connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli
obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in
cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con
riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività
lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], con
esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a
riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero
nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-01;101], determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma
la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n.
400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art2], La Cabina di regia
esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione
degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare
a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in
particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR,
anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli
interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività
di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui
all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4,
le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri
competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale
o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il
monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala
all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui
all'articolo 5 l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire
il rispetto dei tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per
i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR,
recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1045], nonché una nota
esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi
stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni
parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli
interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti,
con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per
l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento
degli interventi del PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del
presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente
comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], che viene
costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli
interventi e le eventuali criticità attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne
ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e
territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis;
l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l'articolo 34
del Regolamento (UE) 2021/241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241~art34].
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni
di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate
questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero il Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione
delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in
tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei
ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e
dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del
partenariato economico, sociale e territoriale.
3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera
i), alle sedute della cabina di regia partecipano
((il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,))
il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente
dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché
rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del
settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e
della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza
attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13].
Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia
partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e
sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema
dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle
organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti
delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario,
finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della
società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano
alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo
8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-01;22~art8], convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-04-22;55] e il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art57bis],
svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva
competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo
informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un
delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR
possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno
trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli
investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR
richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente
attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli
enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della
Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art57bis] e del
Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-01;22~art8-com2], convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-04-22;55], e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027, il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di
regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti
iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle
quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai
predetti Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni
e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province
autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o
provincia autonoma.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art57bis-com7]
le parole "composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni
al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui
al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente
dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del
Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.
Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del
predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di
scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e
propone eventuali misure compensative.
ART. 3
ART. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13]))
ART. 4
ART. 4
(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art7-com4] è
costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle
attività della Cabina di regia
((...))
, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e
si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre
2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il
coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo
nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome,
con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la
Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la Cabina di regia nell'esercizio delle sue funzioni;
b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti
informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e
degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le
situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12;
b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello
svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle
linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di
regia;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili
al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia,
laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della
lettera b-bis);
d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 le
informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi
compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali
criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al
Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale
esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al
superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro
200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno
definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art7-com4].
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
(32)
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], convertito con
modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41], ha disposto (con l'art. 2,
comma 2) che "Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR
sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77~art4], come modificato dal
presente decreto, nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 77 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77]. A tal fine è autorizzata la
spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026".
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
(( (Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità in attuazione del PNRR). ))
((
1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18~art3], con specifico
riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria
tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre
2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com367], costituisce
struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art7-com4], con
durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è
prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre
2026.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria
tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in
possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in
favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il
suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione
di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art9-com2], e
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com14]. Il trattamento
economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le
modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303
del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;303~art9-com5ter]. Il
contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto
regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla
pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 303 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;303~art9-com2], il cui
trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi
dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione
del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le
specifiche professionalità richieste.
4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono
confermati fino al 31 dicembre 2026.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento
di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com368], e di 900.000
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri))
ART. 5
ART. 5
(Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio
per la semplificazione)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di
missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della
regolazione.
2. L'Unità, costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la
istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il
31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti
delle risorse di cui al comma 4.
L'Unità opera in raccordo con il Nucleo di valutazione dell'impatto della
regolamentazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art1]. (16)
3. L'Unità svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di
cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle
riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni
normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
((32))
b) coordina, anche sulla base delle verifiche dell'impatto della
regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], curate dalle
amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni
derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine di
garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della
razionalizzazione e revisione normativa;
d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite
relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri,
europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche
di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione
normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro
200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno
definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art7-com4].
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica
opera in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181~art1-com22bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233], nello svolgimento dei
seguenti compiti:
a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità
amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del
PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel
territorio previste dal PNRR;
b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e
reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei
procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e
imprese;
d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di
semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con
le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di
semplificazione.
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], convertito con
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-06-29;79], ha disposto (con l'art.
7-bis, comma 3) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2023.
-------------
AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], ha disposto (con
l'art. 2, comma 2) che "Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di
missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77~art4], come modificato dal
presente decreto, nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 77 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77]. A tal fine è autorizzata la
spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026".
ART. 6
ART. 6
(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)
1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle
strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di
attuazione del programma Next Generation EU,
((oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo
Ministero due posizioni))
di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca,
con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima
fascia e soppressione di un
((numero di posizioni))
dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già
((assegnate))
al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello
dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti
di coordinamento operativo sull'attuazione,
((sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio))
del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi
degli articoli 22 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241~art22] e 24 del
regolamento (UE) 2021/241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241~art24],
conformandosi ai relativi obblighi di informazione,
((di))
comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della
gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi
flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il
necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi
previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni
territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui
all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e,
per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società
partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.
((Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel
rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1,
2, secondo periodo, 3 e 4))
. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle
attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale
di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di
missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma,
è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio
e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui
al
((comma 2))
si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria
generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi
amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al
supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione
dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le
esigenze degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
ART. 6-BIS
ART. 6-BIS
(( (Piano nazionale dei dragaggi sostenibili). ))
((
1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la
manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni
del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art114-com4],
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto
con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], è
approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della
programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle regioni con
particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse
europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale. Ai fini
della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152~art109].
2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio
nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e
indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano
regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241]. Il rilascio
dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di
servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241], da convocare da parte
dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2
dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art109-com2], e
costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto
approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può
essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di
valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni
interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie
attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente))
ART. 7
ART. 7
(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)
1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un
ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR
ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento
(UE) 2021/241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241]. L'ufficio di cui al
primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle
strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle
funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello
territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1050] provvede, anche
in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla
predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post
del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241~art19] e 20 del Regolamento (UE)
2021/241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241~art20], nonché la coerenza
dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della
qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-31;178~art1-com1043] e svolge
attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle
relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del
programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa
di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da
destinare alla stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche e con
università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali
istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al
fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi
del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta
alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da
destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero,
pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del
comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di
personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di
mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-07-03;227], le parole:
"e per i Sottosegretari" sono soppresse.
3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non
generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle
politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle
riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative
di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n.
178 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1050], le parole
", di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare
l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario"
sono soppresse.
4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato è autorizzato a conferire n. 9 incarichi di livello dirigenziale non
generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6],
anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o
a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art1-com15], per le
restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al
presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di
consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero
dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare
Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità
specialistiche.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com4bis-lete], si
provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente
articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di
organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di
diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalità di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-01;22~art10], convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-04-22;55]. In sede di prima
applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui
al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure
di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di
organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del
Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali
all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale
attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che
saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui
affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le
disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e
assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia,
prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui
di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art19]. Al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3-com4], svolgendo in
particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa
l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di
cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di
coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto
dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT].
La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato
di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3-com6].
8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla
prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i
conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico, ferme
restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, degli
interventi le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR,
nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali
e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi
previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia
di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nell'ambito dei
protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità
con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del
segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito
delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di
competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni
centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto
delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], e al
((codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al))
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri
amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e
semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di
proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate
supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni
titolari di interventi del PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi
interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il
controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno
2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo
16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307], e, quanto a euro 838.700 per
l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
ART. 8
ART. 8
(Coordinamento della fase attuativa)
1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR
provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di
livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita
unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del
PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di
tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto
((con l'Ispettorato generale per il PNRR))
per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;241] e, in particolare, per la
presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a
trasmettere al
((predetto Ispettorato generale))
per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli
investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi
obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1043].
3. La medesima struttura vigila affinchè siano adottati criteri di selezione
delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee
guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea
e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti
cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo
sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del
PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e
delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e
sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le
iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare
il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre
responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse
indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli
obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e
gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e
l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei
contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli
obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle
risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della
graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande
ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione
europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti
sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi
previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e
territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle
ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché
sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle
riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o
indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di
settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis è autorizzata la spesa di euro
8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle
strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di
acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il
funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e
sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le
procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.
22 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-01;22~art7-com12],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-04-22;55], mediante il ricorso alle
modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-01;44~art10],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-28;76].
6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il
conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del
turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente
connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace
realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione
organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere,
entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel
rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165], un contingente
fino a 120 unità di personale non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al
livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere.
L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono
disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-01;22], convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-04-22;55], le parole: "Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo
stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere
derivante dalle assunzioni di cui al presente comma per i primi ventiquattro
mesi, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e
a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse
disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente
articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno
2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-10-07;154~art6-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-04;189].
ART. 8-BIS
ART. 8-BIS
(( (Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo). ))
((1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche
al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di
attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in
disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di
ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del
programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per
l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno
degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere
alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero
dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente))
ART. 9
ART. 9
(Attuazione degli interventi del PNRR)
1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le
Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali,
ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso
le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni
individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale
ed europea vigente. Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], su beni di
proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i
medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori
esterni. Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni
anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento è attuato nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di
contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal
soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione
di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare
dell'investimento ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art15].
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del
PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione
pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema
camerale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle
amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai
controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativocontabili previsti
dalla legislazione nazionale applicabile.
3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui
all'articolo 50, comma 3,
((del presente decreto))
ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art32-com8] e 13,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art32-com13].
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità
delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per
l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su
supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di
controllo e di audit.
ART. 10
ART. 10
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)
1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed
accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli
previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea
2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite
convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in
house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art38].
2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione,
attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a
disposizione di esperti particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art192-com2], la
valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al
valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà
conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di
tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza
regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche per il tramite
delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la
realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e
nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società in house
statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove
ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per
l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza
tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi
di supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente
articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, ivi
compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi del comma 6-ter
((,))
con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o
giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] e dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175].
6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini
dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione
dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175].
6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o
rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di
supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto
non si applicano i limiti di cui agli articoli 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art21] e 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art23]. I
contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere
stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a
trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno
2026 per i progetti del PNRR. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità,
il progetto del PNRR ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o
europee di cui al comma 1 al quale è riferita la prestazione lavorativa; il
mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali,
previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione
dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2119].
6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente
articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario
l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le
attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto
previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società
Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi
quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le
prestazioni ai sensi dell' articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art54-com4], per
l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo
26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] avviene prima
dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more
della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del
medesimo decreto legislativo. I soggetti attuatori che si avvalgono di una
procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non
sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in
quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.
6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei
programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art2-com3], sono
adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato
articolo 2
articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli
schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8].
ART. 11
ART. 11
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)
1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento
e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri
interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione
europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione
delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di
supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un
programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle
specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema
Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e
tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina
con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali
di competenza.
2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le
acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla
Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche
amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative
o regolamentari, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla
Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art4-com3ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito
disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni
dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 16.
3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa
servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art535], in
qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara
relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art33septies-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221].
((La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della
finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611], per la
rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente
comma))
. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero della difesa e la società
((Difesa servizi S.p.A.))
sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività
svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi
di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di
cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art53-com16ter],
si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione
((dell'incarico o del rapporto))
di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate
((alla società Difesa servizi S.p.A.))
è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023.
ART. 11-BIS
ART. 11-BIS
(( (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni
provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR). ))
((
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione
della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche
ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi,
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli
altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le
informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di
informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine
di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella
successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti
dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono
all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi
contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati
di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art8], e della banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159].
2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in
materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con
provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi
perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le
operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per
tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di
conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel
sito internet istituzionale dell'ISTAT.
3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui
agli articoli 9 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016-04-27;679~art9] e 10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], i
provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il
Garante per la protezione dei dati personali.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016-04-27;679~art13] e 14 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.
5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per
finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art5ter-com1],
nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno
parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto
dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici
del medesimo Sistema.
6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente))
Titolo II
Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie
Titolo II
ART. 12
ART. 12
(Poteri sostitutivi)
1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e
degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art8-com3-leta], degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di
soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo,
nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della
Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore
interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso
di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di
individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina
uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art2] o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il
coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei
casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può
promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province
e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8].
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui
al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle
province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a quindici
giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità
previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro
competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la
richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione,
direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in
tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti
rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste
dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad
acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione
dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata
((alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41]))
, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], nonché dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art3]. Nel caso
in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute,
della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio
culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia,
qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo
del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55].
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora
il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione
di un intero programma di interventi.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto
contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e
comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei
poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei
confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie,
esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di
cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si
applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15,
commi da 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art15-com1]
a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art15-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111]. Gli eventuali oneri
derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori
inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art15], convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111], è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli
enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione
della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli
ulteriori adempimenti previsti dal comma 1".
ART. 13
ART. 13
(Superamento del dissenso)
1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia
idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento
rientrante nel PNRR,
((l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente,
anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui
all'articolo 6))
, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i
successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri per le conseguenti determinazioni.
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un
organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un
ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del
Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso
non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del
Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere
definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che
consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli
117, quinto comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com5], e 120,
secondo comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art120-com2], ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
ART. 14
ART. 14
(Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)
1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e
tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse
quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle
amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento
del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti
contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto
legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1], e ai contratti
istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;88~art6].
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli
interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;59~art1], cofinanziati dal PNRR.
1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti
strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1-com2-letd],
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-01;101], nell'ambito del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte
in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29
del presente decreto.
1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b),
((numero 1))
, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59], convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-01;101], limitatamente alle aree del
terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta
di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com177], che concorrono
al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle
specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite
con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge
30 dicembre 2020, n. 178 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178].
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com6]. A tale scopo con
apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede
alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in
essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera
b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art44], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58]. Nell'ambito di tali
interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo
periodo.
ART. 14-BIS
ART. 14-BIS
(( (Governance degli interventi del Piano complementare nei territori
interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016). ))
((
1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per
la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici
del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2,
lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1-com2-letb-num1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-01;101], la cabina di coordinamento
di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art1-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229], è integrata dal capo del
Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal
coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-01;101], entro il 30 settembre 2021,
la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei
territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del
2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato
cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di
cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art2-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229], che sono comunicati al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato))
ART. 15
ART. 15
(Procedure finanziarie e contabili)
1. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1039], le parole "su
un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito" sono
sostituite dalle seguenti: "su un conto aperto presso la Tesoreria statale".
2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste
nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1042], sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art3].
3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art2] utilizzano
le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio
confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti
dall'articolo 1, commi 897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com897] e 898, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com898].
4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal
trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale
deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza
dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli
esercizi di esigibilità ivi previsti.
4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione
provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in
bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per
investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e
dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118].
((La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di
derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla
realizzazione di interventi afferenti al PNRR))
.
5. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4quater-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], le parole "2020 e 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "2020, 2021 e 2022".
6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2018-11-12;140], ai sensi
dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art38ter], può essere
aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche
rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli
distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della
legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art38sexies], è prorogato di
un anno.
ART. 15-BIS
ART. 15-BIS
(( (Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli
enti locali per l'anno 2020). ))
((1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della
gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], qualora l'ente
locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art39-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], la rettifica degli allegati
al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e
all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione
(allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], è effettuata
dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo
che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il
rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art13]))
ART. 16
ART. 16
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8
((, commi da 1 a 5-bis,))
e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307];
b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200];
c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro
((annui a decorrere dall'anno))
2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito
del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per
2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000
((annui a decorrere dall'anno))
2023;
2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000
euro per l'anno 2021 e a 696.000
((annui a decorrere dall'anno))
2022;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per 696.000
((annui a decorrere dall'anno))
2022;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per
l'anno 2021 e a 696.000
((per l'anno 2022))
;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per
l'anno 2021 e a 696.000
((annui a decorrere dall'anno))
2022;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per
l'anno 2021 e a 696.000
((annui a decorrere dall'anno))
2022;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000
((annui a decorrere dall'anno))
2022;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000
((annui a decorrere dall'anno))
2022;
9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000
((annui a decorrere dall'anno))
2022;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per
l'anno 2021 e a 696.000
((annui a decorrere dall'anno))
2022;
11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000
((annui a decorrere dall'anno))
2022;
12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali
per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000
((annui a decorrere dall'anno))
2022.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PARTE II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento
della capacità amministrativa
Titolo I
Transizione ecologica e ((accelerazione)) del procedimento ambientale e
paesaggistico
Capo I
Valutazione di impatto ambientale di competenza statale
Titolo I
ART. 17
ART. 17
(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art8] sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
((il comma 2-bis è sostituito dai seguenti))
:
"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di
competenza statale
((dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di
quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi
del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto))
, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero
massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale,
con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate
alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti,
individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali,
(( del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ))
, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge
28 giugno 2016, n. 132 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132],
(( dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS) ))
, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo
17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com14],
((fuori ruolo o nella posizione di))
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi
ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono
tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al
comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto
dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
((, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso
dei medesimi requisiti di cui al presente comma))
. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque
anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un
rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie
tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132], e degli
altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto
da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale,
all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti
in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione
opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo
23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e
dall'articolo 27, del presente decreto.
((2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della
Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al
comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna
Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono
all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione
coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente
decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente
di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza
dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia
attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è
collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra
analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta
fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari
competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei
progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto
possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere
comunque adottato))
";
b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nella trattazione dei
procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonché la Commissione
((di cui al comma 2-bis danno))
precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5
milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa
superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano
scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge
o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la
cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.";
c) al comma 5 le parole "Commissione tecnica PNIEC" ovunque ricorrono sono
sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" e le parole "e in
ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti," sono sostituite dalle
seguenti: ", esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente
svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"
ART. 18
ART. 18
(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis
1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere, gli impianti e le
infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la
transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione
del Regolamento (UE) 2018/1999 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;1999],
come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono
interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.";
2) il comma 2-ter è abrogato;
b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-bis, di cui
all'allegato I al presente decreto;
((b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali
legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non
comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura
di cui al comma 9"))
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
(( (Intesa delle regioni). ))
((1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], nei
procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], le regioni
sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva
conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità
competente il rilascio del provvedimento finale))
ART. 18-TER
ART. 18-TER
(( (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi
eccezionali). ))
((1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla
realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può
proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della
procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152] secondo quanto
previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.))
ART. 19
ART. 19
(Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e
consultazione preventiva)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "trenta";
2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel medesimo termine
l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente
finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In
tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei
termini, per un periodo non superiore a
((quarantacinque))
giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine
stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità
competente di procedere all'archiviazione.";
3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al
primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni
ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con
determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o
proposta di modifica.";
b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole "entro trenta giorni
dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.";
((
b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le parole: "R. D.
29 luglio 1927, n. 1443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443]" sono aggiunte le
seguenti: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui
alla precedente lettera b)";
b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera a), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e
termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda"))
ART. 20
ART. 20
(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni
speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art25], i commi
2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui
all'articolo 8, comma 2- bis, l'autorità competente, entro il termine di
sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui
all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto
del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine
di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario
procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente
comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la
proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere
((l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro))
entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui
al medesimo
((comma 2-bis si esprime))
entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione
di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla
data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo
lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore
generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di
VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del
Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al
comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è
((...))
rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di
cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito
capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di
euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
((In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del
presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento
dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis))
.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle
Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2], acquisito, qualora la
competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto
omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione
del procedimento da parte del direttore generale del
((Ministero della transizione ecologica))
ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore
generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art2], provvede al rilascio degli
atti di relativa competenza entro i successivi
((trenta giorni.))
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della
cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146], ove gli
elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta
redazione della relazione paesaggistica.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per
l'anno 2021, 1.640.000
((euro per l'anno 2022))
e 1.260.000
((euro per l'anno 2023))
, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com12bis].
ART. 21
ART. 21
(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle
seguenti "quindici giorni", al secondo periodo sono premesse le parole "Entro il
medesimo termine", nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I
termini di cui al presente comma sono perentori.";
2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis" sono
sostituite dalle seguenti "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";
b) all'articolo 24:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il termine di sessanta
giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia
interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa
documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il
medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle
Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui
all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del
termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare
all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri
pervenuti.";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito della
consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del
proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati
progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i
venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti
di cui all'articolo 8, comma 2-bis
((,))
può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti
giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali
o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del
proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa
per un periodo non superiore a sessanta giorni
((ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori
approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della
particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste))
. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine
perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo
all'autorità competente di procedere all'archiviazione.";
3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorità
competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente
sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova
consultazione del pubblico.", nonché al secondo periodo dopo le parole "si
applica il termine di trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici
giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".
ART. 22
ART. 22
(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art27], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto,
nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto" sono sostituite
dalle seguenti: "delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2
richieste" e le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla
osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti" sono sostituite dalle
seguenti: "delle autorizzazioni di cui al comma 2";
b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: "È facoltà del
proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione
di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore
richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnicoamministrativa, un
livello di progettazione esecutivo.";
c) al comma 4, le parole "ed enti potenzialmente interessati e comunque
competenti in materia ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "competenti al
rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal
proponente";
d) al comma 6, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci" e le
parole ", l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter] che opera secondo
quanto disposto dal comma 8.
Contestualmente" sono soppresse;
e) al comma 7, dopo le parole "l'autorità competente" sono inserite le seguenti:
"indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], che opera secondo
quanto disposto dal comma 8. Contestualmente";
f) al comma 8:
1) al terzo periodo, le parole "Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma
2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "Per i progetti di cui all'articolo 8,
comma 2-bis";
2) al sesto periodo, le parole "per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma
2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per i progetti di cui all'articolo 8,
comma 2-bis".
ART. 22-BIS
ART. 22-BIS
(( (Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative
per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia
residenziale pubblica). ))
((1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art31], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 47 è sostituito dal seguente:
"47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà
sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di
accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze,
per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di
prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di
stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono
presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di
superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro
novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione
della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del
comma 48";
b) il comma 48 è sostituito dal seguente:
"48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune,
su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-11;333~art5bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359], escludendo la riduzione
prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di
concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti
oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il
costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal
comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della
trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000
per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa
e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125
metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa
convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le
condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata,
soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari";
c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:
"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione
delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di
locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art35], e successive
modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del
diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano
interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e
soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un
corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato,
anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale
del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In
ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare
il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e
di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente
superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione
dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle
singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione
delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza.
La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con
l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9]. Il
decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità
per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo
della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il
corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al
limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;281~art9] e relativi
decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione
del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le
modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni
di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del
maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di
affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà,
le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di
mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in
regime di locazione ai sensi degli articoli da 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179~art8] a 10 della legge 17
febbraio 1992, n. 179 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179~art10],
compresi nei piani di zona convenzionati"))
Capo II
Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale
ART. 23
ART. 23
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], dopo
l'articolo 26 è inserito il seguente:
"
((Art. 26-bis.))
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) 1. Per i
progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale,
il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla
definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale,
del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la
predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per
ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi
((,))
comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i
seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli
impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello
studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di
fattibilità
((tecnica ed economica))
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art23].
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è
pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via
telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e
comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del
progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice
una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], con le medesime
amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14-com3], si svolge con le
modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini
((possono essere ridotti fino alla metà))
. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in
sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente,
relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio
preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle
metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla
definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare,
l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti
potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della
conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis
((, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione
in relazione alle risultanze emerse))
.
((Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi
emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli
interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis))
. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi
preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare
motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di
cui all'articolo 27-bis,
((salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di
tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati))
".
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
ART. 24
ART. 24
(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art27bis], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed è aggiunto in fine
il seguente periodo: "Nei casi in cui sia richiesta anche la variante
urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art8], nel
termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la
verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.";
b) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione di impatto ambientale e,
ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata
ambientale" sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ove
il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni
del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la
valutazione ambientale strategica.";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al
proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi
compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e
amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore
a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può
concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta
giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo
all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente,
ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e,
tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la
cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.";
d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di
consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine
per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento
delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una
conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le
Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio
del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter]. Il termine di
conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti
((dalla data della prima riunione))
. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende,
recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso
in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di
un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di
assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più
titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure
laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di
verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa,
la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare,
secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del
titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi
emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo
definitivo.
7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di
conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli
((strumenti urbanistici))
e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne dà atto.".
ART. 24-BIS
ART. 24-BIS
(( (Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti
nelle strutture turistiche). ))
((
1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali,
gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle
medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere
connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture
indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a
un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma
competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai
sensi del comma 3.
2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], e concluso con decisione
adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14
e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241]. Fatti salvi gli adempimenti di
prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2011-08-01;151], il
rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della
realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di
assenso comunque denominato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli
interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e
specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel
rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]))
Capo III
Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale
ART. 25
ART. 25
(Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di
rigetto)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi
progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica
di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in
parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate
negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,
invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla
Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
d)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108]))
.
4- ter. Entro
((...))
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia
autonoma
((trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito
all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di
VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA,))
dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro
((...))
i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis,
III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del
Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la
determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente
stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale
termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione
formulata dalla Regione o Provincia autonoma
((...))
.";
b) all'articolo 6:
1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei procedimenti di
VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che
autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata
dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio.
((Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base
del provvedimento di VIA))
";
2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai
commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica
quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art10bis].".
ART. 26
ART. 26
(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art28], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole "d'intesa con il proponente" sono
sostituite dalle seguenti: "sentito il proponente";
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) nomina del 50 per
cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti
estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza
e professionalità per l'esercizio delle funzioni;".
ART. 27
ART. 27
(Interpello ambientale)
1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art3sexies], è
inserito il seguente:
"Art. 3-septies
(Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città
metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione
ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o
province autonome di Trento e Bolzano, possono
((inviare))
al Ministero della transizione ecologica
((...))
istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia
ambientale.
((La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data
della loro presentazione))
. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma
costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di
competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale,
((salva rettifica))
della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con
((efficacia))
limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere
gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.
Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa
questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione
ecologica può fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies
del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195], pubblica senza
indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito
della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito
((internet))
istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art40], previo
oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle
scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di
decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di
prescrizione".
Capo IV
Valutazione ambientale strategica
ART. 28
ART. 28
(Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo" sono soppresse e dopo la parola
"preliminare" sono inserite le seguenti: "di assoggettabilità a VAS";
2) al comma 2, le parole "documento preliminare" sono sostituite dalle seguenti:
"rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS";
3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni"
sono soppresse;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'autorità
competente
((,))
in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per
acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed
all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'autorità procedente trasmette
all'autorità competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma
ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo
33.";
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La documentazione di cui al
comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web
dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o
programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinchè
questi abbiano l'opportunità di esprimersi.";
c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Consultazione)
1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene
almeno:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente,
l'autorità procedente;
b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e
degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro
interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo
10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al
comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del
relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta,
in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure
di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti
disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con
quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed
assicurare il rispetto dei termini previsti dal
((...))
presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità
tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7] e all'articolo 8 commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8-com3] e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8-com4].";
d) all'articolo 18:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del
monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le
indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.
2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del
monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte
dell'autorità procedente.";
2) al comma 3, le parole "e delle Agenzie interessate" sono soppresse;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorità competente
verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il
contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e
regionali di cui all'articolo 34.".
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo V
Disposizioni in materia paesaggistica
ART. 29
ART. 29
(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione
del PNRR)
1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli
interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la
Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali
e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi
previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione
delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste
ultime per l'attività istruttoria.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal
direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del
Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica
composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di
esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7-com6], per
la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi
annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
((32))
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026, si provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com354].
--------------
AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], convertito con
modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41], ha disposto:
- (con l'art. 20, comma 2) che "Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti
della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n.
77 del 2021 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77~art29-com4],
nonché a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art51-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], l'importo massimo
riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui.
Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2],
nonché dal personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art53],
e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti. Agli esperti è riconosciuto il compenso come definito
dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale.
Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n.
77 del 2021 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77~art29-com4],
nonché quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del
2022 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;50~art51-com2], sono
rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre
la data del 31 dicembre 2025";
- (con l'art. 20. comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77~art29-com4], ovvero
dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;50~art51-com2]. Le previsioni di
cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente all'attività svolta
a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
- (con l'art. 20, comma 4) che "Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite
di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del
2021 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77~art29-com4] è
incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;50~art51-com2] è incrementato di
ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno
2024.
Per le medesime finalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per
l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata
qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art7-com6], a supporto
della Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art29-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108]".
Capo VI
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili
ART. 30
ART. 30
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
((46))
--------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190], ha disposto
(con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D
continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del
soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si
intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di
completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti
compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 31
ART. 31
(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione
delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
.
((46))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
.
((46))
2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
.
((46))
2-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
.
((46))
2-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
.
((46))
3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione
Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art60-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le
opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone
nell'Isola.
4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art60-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], le parole "individuate nei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis
dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art7bis-com2bis],
introdotto dall'articolo 50 del presente decreto," sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art8-com2bis],".
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art65], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27], dopo il comma 1-ter sono
inseriti i seguenti:
"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino
soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra,
anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non
compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale,
anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater
è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio
che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la
produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle
attività delle aziende agricole interessate.
1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione
delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti".
6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, al paragrafo 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~par2]), è
aggiunto, in fine, il seguente punto: "- impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.". (2)
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
.
((46))
7-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
.
((46))
--------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80], convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113], ha disposto (con l'art.
17-undecies, comma 1) che "L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art31-com6], che
trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva
superiore a 10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2),
ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], si applica
alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021".
--------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190], ha disposto
(con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D
continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del
soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si
intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di
completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti
compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 31-BIS
ART. 31-BIS
(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano)
1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle
attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i
sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti
di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1. A, punti 2 e 3, al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-29&numeroGazzetta=150],
utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas,
costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di
biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2018
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-19&numeroGazzetta=65].
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
.
((46))
--------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190], ha disposto
(con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D
continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del
soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si
intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di
completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti
compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 31-TER
ART. 31-TER
(( (Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas).
))
((
1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in
materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo
dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com954], dopo le parole:
"e materie derivanti" è inserita la seguente: "prevalentemente" e dopo la
parola: "realizzatrici" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio
di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135],".
))
ART. 31-QUATER
ART. 31-QUATER
(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: "dalla fonte idraulica,"
sono inserite le seguenti: "anche tramite impianti di accumulo idroelettrico
attraverso pompaggio puro";
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
.
((46))
--------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190], ha disposto
(con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D
continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del
soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si
intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di
completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti
compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 31-QUINQUIES
ART. 31-QUINQUIES
(( (Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza
petrolifere). ))
((1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249~art7], è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può
essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una
garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del
presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta
delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8,
possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte
specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione
di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di
scorte petrolifere"))
ART. 32
ART. 32
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
((46))
--------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190], ha disposto
(con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D
continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del
soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si
intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di
completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti
compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 32-BIS
ART. 32-BIS
(( (Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole
dimensioni). ))
((
1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a
contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030,
al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui
all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2010-09-18&numeroGazzetta=219],
le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto" sono sostituite
dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".
))
ART. 32-TER
ART. 32-TER
(( (Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica
elettrica). ))
((
1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art57], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza di
quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio
del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera";
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
"14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che
effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada
l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione
dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete
di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione
dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di
richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto
dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis], rilascia entro
trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una
durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato
al gestore della rete, per le relative opere di connessione".
))
ART. 32-QUATER
ART. 32-QUATER
(( (Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori.
))
((1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art15-com7], è
sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al
presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio,
che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"))
Capo VII
((Disposizioni
in materia di efficienza energetica))
ART. 33
ART. 33
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e
rigenerazione urbana)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], anche ove
effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2
della presente disposizione.";
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo,
previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di
((incremento dell'efficienza energetica))
, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3,
3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa
immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi
dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo
((1° settembre))
1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e
i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o
indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e
D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.
Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui
al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.";
c)
((il comma 13-ter è sostituito dai seguenti:))
"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
((anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti,))
con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli
estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile
oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione
ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al
1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello
stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art9bis-com1bis].
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale
previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380~art49] opera
esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14
((...))
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108]))
.
((13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento))
".
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307], è incrementato di 3,9
milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro
per l'anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di
euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro
per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033
((, e dal comma 3, pari a))
3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro
per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4
milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9
milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro
per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1,
(( lettere a) e b) ))
, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno
2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307].
ART. 33-BIS
ART. 33-BIS
(( (Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119]). ))
((
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di
dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al
conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime
riportate all'articolo 873 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art873], per gli
interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e al
presente articolo";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio
all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle
agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte
delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
intervento oggetto di irregolarità od omissione";
c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, sono
inseriti i seguenti:
"10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di
cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], le parole: 'entro diciotto
mesì sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesì";
d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, è
inserito il seguente:
"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia
libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art6], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-07&numeroGazzetta=81],
o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione
dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate
alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio
attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
))
ART. 33-TER
ART. 33-TER
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-09;181]))
Capo VIII
Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al
dissesto idrogeologico
ART. 34
ART. 34
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art184ter], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti
autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
territorialmente competente";
b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
ART. 35
ART. 35
(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)
1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore
attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione
dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano
d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, titolo I, le parole "e assimilati", ovunque ricorrano, sono
soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole "e assimilati" sono soppresse;
b) all'articolo 185:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le
ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime
all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad
eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi
((tali))
i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli
articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che
siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine
originario";
((2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: ", fino al 31 dicembre 2022," sono
soppresse))
;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai
sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del
((decreto legislativo))
29 luglio 2015, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123~art34-com2], e,
in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in
depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai
depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative
sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione
mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le
disposizioni di pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale
secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti
da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli
pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione
dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i
criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.";
((c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel
caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni
intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il
deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei
rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni"))
d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole "dell'avvenuto recupero"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvio a recupero";
((d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole: "i documenti contabili, con
analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite
dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"))
e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole "da assistenza sanitaria" sono
inserite le seguenti: "svolta al di fuori delle strutture sanitarie di
riferimento e da assistenza";
((e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti
fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati,
compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di
cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal
soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il
trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e
percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo
nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti
direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere
raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che
svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di
pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo
svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e
all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art1]"))
f) all'articolo 258, comma 7, le parole ", comma 3," sono sostituite dalle
seguenti: ", comma 5,";
g) all'articolo 206-bis, comma 1:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite
audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e
III della parte quarta del presente decreto";
2) alla lettera b) le parole da "permanente di criteri e specifici" a "quadro di
riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "periodico di misure" e le parole
da "efficacia, efficienza e qualità" a "smaltimento dei rifiuti;" sono
sostituite dalle seguenti: "la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere
la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la
prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di
restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei
rifiuti;";
3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono
sostituite dalle seguenti:
"c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al
Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando
le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target
stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di
accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei
produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al
Titolo III della parte quarta del presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di
programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;
f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui
all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei
termini previsti, predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di
prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli
178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità
estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione
europea in materia di rifiuti.";
((g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola: ", 235," è
sostituita dalla seguente: "e"))
((g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole: "almeno
sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno venti giorni"))
h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole ", mediante segnalazione certificata
di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19]." sono sostituite
dalle seguenti: ", successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti
previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle
città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate
all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio
delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle
autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la
tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto
di cui al comma 2.";
i) l'articolo 216-ter è sostituito dal seguente:
"Art. 216-ter
(Comunicazioni alla Commissione europea)
1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199,
commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono
comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato
adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione
europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea,
per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4.
I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla
fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di
esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione
ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione
di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea,
per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5
e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine
dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione
di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla
decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti
alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile
completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea,
per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti,
minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento
degli
((olii usati))
. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine
dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI
((alla decisione di esecuzione (UE) 2019/ 1004 della Commissione, del 7 giugno
2019))
. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono
((corredati di))
una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione
stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione,
((nonché di))
una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui
agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui
tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per
la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di
esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti
((inerenti alla gestione dei rifiuti))
, sono comunicati alla Commissione europea.";
((i-bis) all'articolo 219-bis:
1) al comma 1, le parole: "Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui
all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare
l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato
anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei
sistemi per il riutilizzo degli imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Al
fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul
mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli
operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano
sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli
imballaggi";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in
vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande";
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa
consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento
sono, inoltre, previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo
da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da
versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che
adottano sistemi di restituzione con cauzione;
e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre
tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni
anno per ciascun flusso di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori"))
l) all'articolo 221, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a
presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la
documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di
prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare
((successivo sono))
inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo
225.";
((l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione degli impianti mobili
volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di
costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata
inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei
rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata
inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul
medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"))
m) l'allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte
quarta è
((sostituito))
dall'allegato III al presente decreto.
2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio
2013, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.tutela.territorio.mare:decreto:2013-02-14;22~art13],
in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni
R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel
rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non
costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art5-com1-letlbis],
e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della
Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-03-13;59~art2-com1-letg],
o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis,
214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152], e richiedono la sola
comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla
presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento,
all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere
all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo
autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina
al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica
comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.tutela.territorio.mare:decreto:2013;22~art13]
in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni
R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non
costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell' articolo 5, comma 1,
lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152~art5-com1-letlbis] e
dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 59 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013;59~art2-com1-letg], o
variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis,
214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152] e richiedono il solo
aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione
per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente
quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui
quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il
soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità
competente
((,))
se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone
il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova
autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio
della nuova autorizzazione.
((
3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448~art52-com14], è sostituito dal
seguente:
"14. Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di
pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio
per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali,
riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per
cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di
ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici
ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli
pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata
all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non
si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i
veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia".
3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art199-com3], è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e
demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di
gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi
sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti"))
4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle
disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Titolo III
ART. 35-BIS
ART. 35-BIS
(( (Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella
filiera foresta-legno). ))
((1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione
dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la
multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il
comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-10;5~art3-com4quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-04-09;33], sono inseriti i seguenti:
"4-quinquies.1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio
nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore
forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione
agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi
ecosistemici forniti dai boschi.
4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono
stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà
deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o
personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve
rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti
titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di
godimento su beni agro-silvo-pastorali.
4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici
private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la
conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della
biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in
funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi
medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà
agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà
fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui
alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di
foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-03;34];
c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi
naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di
filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei
contesti in cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità
di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici
agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale
e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o
culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti
di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.
4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e
4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa
agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro
diffusione e attuazione"))
ART. 36
ART. 36
(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)
1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di
sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio
idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al
regio decreto 25 luglio 1904 n. 523
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523], recante "Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3267], recante
"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani", e successive norme regionali di recepimento.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2023, N. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206]))
.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2023, N. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206]))
.
3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15)
dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-02-13;31], anche i
cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete
di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di
distribuzione locale.
3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], le parole: "Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con
decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sulla
base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1953, n. 959
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;959~art1], forniti dal Ministero
della transizione ecologica,".
ART. 36-BIS
ART. 36-BIS
(( (Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in
Calabria). ))
((
1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione
Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in
relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-20;148~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;236], sono incrementate di 20
milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10
milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com177].
))
ART. 36-TER
ART. 36-TER
(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto
idrogeologico)
1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del
dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque
denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art10-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo
7, comma 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116~art7-com2], del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164], al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la
tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
13 aprile 2019
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-13&numeroGazzetta=88],
e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], di seguito denominati:
"commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o
"commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al
contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di
finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio
idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116], e al decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164], a qualunque titolo
finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del
territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse
nazionale.
3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida
attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2,
indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione
dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e
contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di
priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni
((, dei piani))
di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di
cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1313], su un
meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare
un danno significativo. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e
nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione
del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di
Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di
misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art7-com1].
4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al
Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli
interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico e il loro stato di attuazione.
5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art10], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "Presidenti delle regioni" sono inserite le
seguenti: ", di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico,";
2) al secondo periodo, le parole: "Presidenti delle regioni" sono sostituite
dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è
dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto
commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad
acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento";
c) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della regione", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo".
6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4-com4], convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], le parole: "Commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti:
"commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico".
7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art7-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Gli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono
individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa
con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente";
b) all'ultimo periodo le parole: "Presidente della Regione in qualità di
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle
seguenti: "commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";
c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "In caso di mancato rispetto
dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o
più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause
indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro
soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che
subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario
revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano
tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati".
8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art7-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164], le parole: "Presidenti delle
Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo".
9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso
i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le
amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite
delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica
sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al
mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta
manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare,
in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate
sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.
10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme
di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative
agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi
derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del
supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.
11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], sono
ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei
termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5,
dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14,
dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23,
comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo
46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di
cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga
all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], anche con
la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti
territoriali interessati.
13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1,
l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di
servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14]. Il termine massimo per
il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.
14. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art54-com3bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma
5 dell'articolo 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120~art7-com5]
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164], sono abrogati. Il secondo,
terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art10-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116], sono soppressi.
15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al
finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del
dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero
della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla
ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di
interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche
fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un
flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i
diversi sistemi.
16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della
ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei
processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle
gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli
interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività
tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente
programma sulla base di apposita convenzione.
17. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei
ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di
competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica,
al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di
monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata
informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.
18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività
di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA,
in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione
ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del
Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che
necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il
Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre
amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del
suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace,
veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti,
garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o
destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio
di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], e garantendo
l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art13].
19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai
commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com752]. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si
applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo
nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1].
21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche
connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo
1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-01;101], le parole: "limitatamente a
quelli indicati all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi quelli
indicati all'articolo 1".
ART. 37
ART. 37
(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)
1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la
riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei
progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di
finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], Parte quarta,
Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108]))
;
b) all'articolo 242:
1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole "indicando altresì le eventuali
prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori" sono inserite le seguenti:
", le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di
bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la
certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del
proponente,";
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo
e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli
previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta
bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali,
anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo
restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le
matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e
garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque
sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i
fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare
un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le
specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono
comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al
raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.";
3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
((3-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente: "13-ter.
Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale
o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e
B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente
può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per
definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA
territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio
carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla
data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento
anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente
relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di
indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine,
l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque
salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla
compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche,
idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In
tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo"))
;
c) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "possono essere realizzati" sono
aggiunte le seguenti: "i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione
permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già
caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.";
3) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "e al
comma 1-bis";
4) al comma 3, dopo le parole "individuate al comma 1" sono aggiunte le parole
"e al comma 1-bis";
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini della definizione dei
valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-06-13;120~art11].
((È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di
esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni
geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è
inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di
fondo))
";
d) all'articolo 243:
1) al comma 6 dopo le parole "Il trattamento delle acque emunte" sono aggiunte
le seguenti: ", da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli
produttivi in esercizio nel sito,";
2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di garantire la
tempestività degli interventi di messa in sicurezza
((,))
di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
allo scarico sono dimezzati.";
e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della
contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine
perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo
252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del
responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione
validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.".;
f) all'articolo 248:
1) al comma 1 dopo le parole "sulla conformità degli interventi ai progetti
approvati" sono aggiunte le seguenti: "e sul rispetto dei tempi di esecuzione di
cui all'articolo 242, comma 7";
2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la Provincia non provveda
a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della
relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa
diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.";
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo
e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli
previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta
bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle
verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In
tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un
piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della
contaminazione rilevata nella falda.";
((f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "entro il termine di novanta giorni dalla mancata
individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato
inadempimento da parte dello stesso"))
g) all'articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti
locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di
appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art15], possono avvalersi, con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house
del medesimo Ministero.";
h) all'articolo 252:
1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I valori d'intervento
sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i
livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure
d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità
della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare
del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).";
2) al comma 4, primo periodo, le parole ", sentito il Ministero delle attività
produttive" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero dello sviluppo
economico";
3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A condizione che siano
rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di
caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla
comunicazione di inizio attività al
((Ministero della transizione ecologica))
. Qualora il
((Ministero della transizione ecologica))
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione
delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo
((Ministero))
.";
4) il comma 4-quater è abrogato;
5) al comma 5, dopo le parole "altri soggetti qualificati pubblici o privati"
sono aggiunte le seguenti: ", anche coordinati fra loro";
6) al comma 6, primo periodo, la parola "sostituisce" è sostituita dalla
seguente: "ricomprende";
7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine il proponente
allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli
((atti di assenso))
comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche
dell'Amministrazione ordinariamente competente.";
8) il comma 8 è abrogato;
9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di interesse
nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica
innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto
necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva
approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a
condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo
ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è
valutato dal
((Ministero della transizione ecologica))
e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni
dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione
tecnica.";
10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
"9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della
transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei
procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica
da allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate
le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione
((è sottoposta))
a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.";
i) all'articolo 252-bis:
1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alla
conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari
dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.";
2) il comma 9 è abrogato.
((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-25;2~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;28], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere
rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del
test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente
in materia di bonifica dei siti contaminati" sono sostituite dalle seguenti: "ai
fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti
contaminati";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti
del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al
pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi
sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione
urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente"))
2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle
disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Titolo V
ART. 37-BIS
ART. 37-BIS
(( (Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo). ))
((
1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di
alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1
"Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti
essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-29;75], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato di calcio" sono
aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione";
b) al numero 22 "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride
carbonica" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di
depurazione".
))
ART. 37-TER
ART. 37-TER
(( (Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali). ))
((
1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-14&numeroGazzetta=265],
la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2, si
intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in
comodato d'uso agli enti attuatori.
))
ART. 37-QUATER
ART. 37-QUATER
(( (Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con
presenza di rifiuti radioattivi). ))
((1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la
messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti
radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com536], dopo le parole:
"rifiuti radioattivi" è inserita la seguente: "anche"))
Titolo II
Transizione digitale
Titolo II
ART. 38
ART. 38
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche
amministrazioni e divario digitale)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art26], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente "5-bis. Ai destinatari di cui al
comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5,
il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità
informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione.
L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di
cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64bis].";
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ultimo caso, il
gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma
5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.";
c) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole "e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della
stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "e con applicazione degli articoli
7, 8, 9 e 14 della stessa legge";
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tutti i casi in cui la
legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza
ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal
gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico
contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea
assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può
essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni
opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del
destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono
verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti
svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro
dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia
possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è
stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale
diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita
l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al
destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso acquisire copia dell'avviso di
avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le
modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di
avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di
deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri
di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere
rimesso in termini.";
d) al comma 12, le parole "ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890]", sono sostituite dalle
seguenti: "effettuata con le modalità di cui al comma 7";
e) al comma 15:
1) alla lettera h), le parole "al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai
commi 5-bis, 6 e 7";
2) alla lettera i), dopo le parole "oggetto di notificazione" sono inserite le
seguenti: "o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di
avvenuta ricezione";
3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "l-bis) sono disciplinate le
modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore
della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto
periodo.";
f) al comma 20, le parole "la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e"
sono soppresse.
2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e
dell'identità digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove
tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
((01) al comma 1-bis, dopo la parola: "eleggere" sono inserite le seguenti: "o
modificare"))
;
1) al comma 1-ter, le parole "1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "1,
1-bis e 4-quinquies";
2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "può essere reso disponibile" sono
sostituite dalle seguenti: "è attribuito";
3) al comma 4-bis, le parole "sottoscritti con firma autografa sostituita a
mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art3]" sono
sostituite dalle seguenti: "su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui
all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro
tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art3]";
4) al comma 4-ter, dopo le parole "è stato predisposto" sono inserite le
seguenti: "come documento nativo digitale" e le parole "in conformità alle Linee
guida" sono soppresse;
5) al comma 4-quater, le parole "Le modalità di predisposizione della copia
analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano" sono sostituite dalle
seguenti: "La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile
in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art3], soddisfa";
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È
possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti,
procedimenti o affari.";
b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole "AgID provvede" sono aggiunte
le seguenti: "costantemente all'aggiornamento e";
((b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: "servizi in rete"
sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di neutralità
tecnologica,"))
c) dopo l'articolo 64-bis, è aggiunto il seguente:
"Art. 64-ter
(Sistema di gestione deleghe)
1. È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla
responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un
soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater,
con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega
avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero
presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le
modalità di acquisizione della delega al SGD.
3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo
qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità
stabilite dall'AgID con Linee guida.
Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in
modalità analogica.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al
SGD.
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del
servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al
precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono
regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], con
apposita convenzione.
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del
trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del
regolamento (UE) 2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art28],
le specifiche responsabilità
((spettanti))
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal
comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma
2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi
qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di
concerto con il Ministro dell'interno,
((sentiti))
l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
((definiti))
le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza,
le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il
medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema
nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati
e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo
5 del regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art5].
8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede
con le risorse disponibili a legislazione vigente.";
d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole "di
assenza" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza" e le parole "ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter" sono sostituite dalle
seguenti: "speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli
atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione".
3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a
carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR,
resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.
((
3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art24-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], è sostituito dal seguente:
"2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal
Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento
pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con
indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il
deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno
successivo al ripristino della funzionalità del Portale".
3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art24-com2ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], è sostituito dal seguente:
"2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e
documenti in formato analogico per ragioni specifiche"))
ART. 38-BIS
ART. 38-BIS
(( (Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la
diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni). ))
((
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-03-30;361], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in
triplice esemplare in forma cartacea";
b) all'articolo 25:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il venerdì precedente
l'elezione," sono sostituite dalle seguenti: "entro il giovedì precedente
l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,";
2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo
non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un
altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui
all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto
firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i
documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata".
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-05-16;570], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in
triplice esemplare in forma cartacea";
b) all'articolo 32, settimo comma:
1) il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in
triplice esemplare in forma cartacea";
2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato
digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta
elettronica certificata";
c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: "venerdì precedente l'elezione al
segretario del Comune," sono sostituite dalle seguenti: "giovedì precedente
l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del
Comune,".
3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati
anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali,
necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni
politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e
amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari,
può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica
certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del
partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti
promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo
delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da
copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite
posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega,
firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale
del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del
referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.
4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un
servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a
sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in
formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti
entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la
domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di
proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato
digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro
il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.
5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto
di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le
finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi
dall'amministrazione.
6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati
in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha
fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata
resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a
eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art14].
7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-01-09;3~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni
politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e
amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo
periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet
ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito
internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono
presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun
candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del
casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313], rilasciato
non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I
rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di
cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono
richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del
casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di
sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo
periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da
sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve
rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque
giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione
nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso
degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia
richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente
comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino
contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], che la
richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi
contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni
altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della
metà";
b) al comma 15, primo periodo, le parole: "certificato penale" sono sostituite
dalle seguenti: "certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313]," e le
parole: "dal casellario giudiziale" sono soppresse.
8. I commi 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art14-com1] e 2
dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art14-com2], sono sostituiti
dai seguenti:
"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite
esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29], dalla legge 8 marzo 1951, n.
122 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122], dal testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-03-30;361], dal testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-05-16;570], dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108], dal decreto-legge 3 maggio
1976, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-05-03;161],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-14;240], dalla legge 24 gennaio 1979,
n. 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18], e dalla legge 25 maggio
1970, n. 352 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352], nonché per le
elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], i notai, i giudici di pace, i
cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei
tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento,
i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i
sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza
metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e
i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i
consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e
provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della
provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al
presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria
disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente
pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art21-com2],
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445]".
9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-07;99~art1-com3], sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti
e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di
autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla
Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature
provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e
circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime
elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni
ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione,
con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie.
Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate
le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al
comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:
a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati
con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di
candidati;
c) la celerità dei tempi affinchè gli esiti dei controlli sulle liste
provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire
ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche
l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello
scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla
legislazione elettorale.
3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le
candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione".
10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 627, dopo le parole: "politiche" sono inserite le seguenti: ",
regionali, amministrative";
b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del
decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e
amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31
ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale
dell'anno 2022".
11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
))
ART. 38-TER
ART. 38-TER
(( (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali). ))
((
1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di
semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e
utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com291], sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al
domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice
dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art6], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82]".
))
ART. 38-QUATER
ART. 38-QUATER
(( (Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite
piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli
articoli 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art7] e 8 della
legge 25 maggio 1970, n. 352
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art8]). ))
((
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 341, le parole: "di raccolta delle firme digitali da utilizzare per
gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art8]" sono sostituite dalle
seguenti: "per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i
referendum previsti dagli articoli 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art75], 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art132] e 138 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art138] nonché
per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art71-com2],
anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del
codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65-com1-letb],
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82]. La piattaforma
mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta
delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli
articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art4], 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art27] e 49 della legge 25
maggio 1970, n. 352 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art49]. La
piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di
nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto
ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle
liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi
previsti dall'articolo 7, commi terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352~art7-com3] e quarto, della legge n.
352 del 1970 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352~art7-com4] sono assolti
mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della
raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352
del 1970 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352], della proposta recante, a
seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni
previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352
del 1970 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352]. La piattaforma, acquisita
la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione
temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910], e, entro
due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum
anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352
del 1970 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352~art28]";
b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, con proprio
decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche,
l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento
della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le
quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il
ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono
individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le
tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in
generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], nonché le
modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il
deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le
firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte di cassazione verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente
anche mediante l'accesso alla piattaforma";
c) il comma 344 è sostituito dal seguente:
"344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della
piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i
referendum previsti dagli articoli 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art75], 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art132] e 138 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art138] nonché
per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art71-com2]
possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con
firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale
validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un
documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le
specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art4], 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art27] e 49 della legge 25
maggio 1970, n. 352 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art49], e
consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita
del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per
i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme
elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista
dalla legge n. 352 del 1970 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352]. Gli
obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352~art7-com3] e quarto, della legge n.
352 del 1970 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352~art7-com4] sono assolti
mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7,
secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352], del documento informatico di cui
al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata.
I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella
stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte
per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere
depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1-com1-letiquinquies],
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], ovvero come
copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di
cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice".
2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art8-com6], è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "I certificati elettorali rilasciati mediante posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum
e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione
digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1-com1-letiquinquies],
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], ovvero come
copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di
cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice"))
ART. 39
ART. 39
(Semplificazione di dati pubblici)
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art62], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole "registri di stato civile tenuti dai comuni,"
sono inserite le seguenti "garantendo agli stessi, anche progressivamente, i
servizi necessari all'utilizzo del medesimo" e le parole "con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da
completarsi entro il 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti "con uno
o più decreti di cui al comma 6-bis";
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Con uno o più decreti di
cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle
liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-03-20;223].";
c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole "del 23 luglio 2014", sono
aggiunte le seguenti: ", esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021"
e, al quinto periodo, dopo le parole "inoltre possono consentire," sono aggiunte
le seguenti: "mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero";
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente "6-bis. Con uno o più decreti del
Ministro dell'interno, adottati
((di concerto))
con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche
amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati,
nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della
piattaforma di funzionamento dell'ANPR.".
2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo
pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli
oneri
((per i cittadini))
e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole "delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi
quadro" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti che hanno diritto ad
accedervi" e, al secondo periodo, le parole "Con gli stessi accordi, le" sono
sostituite dalla seguente: "Le";
2) al comma 3-bis, dopo le parole "non modifica la titolarità del dato" sono
aggiunte le seguenti: "e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle
amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi
del trattamento";
3) al comma 3-ter, il primo periodo è soppresso;
b) all'articolo 50-ter:
1) al comma 1, dopo le parole "accedervi ai fini" sono aggiunte le seguenti:
"dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e agli accordi quadro previsti
dall'articolo 50" sono soppresse;
2) al comma 2, quinto periodo, le parole "il sistema informativo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art5] e 71 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art71], convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], con l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente di cui all'articolo 62" sono sostituite dalle
seguenti: "
((le basi di dati))
di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis";
3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole "nonché il processo di
accreditamento e di fruizione del catalogo API" sono aggiunte le seguenti: "con
i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa vigente";
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto
funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie
basi dati.";
((4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il decreto di
cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti"))
;
c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le
seguenti:
"f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui agli articoli 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art225] e 226
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art226];
f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art5], convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214];
f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU),
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art3] convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221];
f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei
professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione
in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui
all'articolo 6-quater.";
d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole "comunitari, individua"
((è inserita la seguente))
: ", aggiorna" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", ulteriori rispetto a
quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis".
3. Con esclusione
((della lettera))
c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono
a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR,
resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.
4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art264], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77~com3] è abrogato.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 72, comma 1, le parole "e della predisposizione delle
convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione
digitale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art58],
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82]" sono soppresse.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data
fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art50ter-com2bis],
inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata
l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art50], tramite
accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.
((6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla
soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle
relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte
dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], e
l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti
locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a
seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art13]))
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di
euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30
dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com34].
ART. 39-BIS
ART. 39-BIS
(( (Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini
referendari). ))
((
1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art11-com1bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-06-17;87], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini previsti dagli articoli
32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352] sono differiti di un mese".
))
ART. 39-TER
ART. 39-TER
(( (Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per
attività politica). ))
((
1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art3-com67], è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni
prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o
dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi".
))
ART. 39-QUATER
ART. 39-QUATER
(( (Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori
all'autorità di pubblica sicurezza). ))
((
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204~art6], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "uffici delle Forze dell'ordine" sono sostituite dalle
seguenti: "uffici e comandi delle Forze di polizia";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità
informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità
sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di
misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono
determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità
all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di
armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35-com7], di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], come da ultimo
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto".
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204~art6-com2] e
2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204~art6-com2bis],
come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale
autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui
confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie
suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per
l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie
esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35-com7], di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773].
Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze
di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo,
armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di
armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui
al regio decreto n. 773 del 1931
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931;773]. Resta ferma la possibilità
per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare
delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39,
secondo comma.
))
ART. 39-QUINQUIES
ART. 39-QUINQUIES
(( (Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], e altre norme
in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e
dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). ))
((
1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], sono aggiunti,
in fine, i seguenti articoli:
"Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione). - 1. Per rafforzare gli
interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche
amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo
denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe
nazionale dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le
finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati
degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite
a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che
mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano
l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la
disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di
propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a
disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di
studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata
con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei
docenti e del personale ATA.
L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico
degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui
all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art7-com31],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135]. L'ANIST, con riferimento
alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è
costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze
dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221].
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di
certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le
procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art7-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], acquisito
il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre
componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni
scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione
dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e
locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte
dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art7-com31],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema
pubblico di connettività.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale,
regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate
dall'AgID in materia di interoperabilità.
Art. 62-quinquies
Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). - 1. Per
rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca,
accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per
i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero
dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore
(ANIS).
2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al
comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la
titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento,
nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore,
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-05-09;105~art1bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-11;170]. L'ANIS assicura alla singola
istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti
da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali.
L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di
iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura
l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono
di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative
finalità istituzionali.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è
costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e
dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di
certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis.
5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli
studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli
conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di
rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca
cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di
alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché
tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli
istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati
e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del
Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali
avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di
interoperabilità".
))
ART. 39-SEXIES
ART. 39-SEXIES
(( (Modifica dell'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art234], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77]). ))
((
1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art234], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è sostituito dal seguente:
"Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione
scolastica). - 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il
supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta,
la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la
previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per
il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche
attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a
distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture
ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale
della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art83-com15],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], sulla base di specifica
convenzione di durata pluriennale.
2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in
via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare
le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
))
ART. 39-SEPTIES
ART. 39-SEPTIES
(( (Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative). ))
((
1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle
società start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], costituite in forma di
società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative
all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3~art4-com10bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33], e secondo le disposizioni
dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-03-08&numeroGazzetta=56],
restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano
l'iscrizione nel registro delle imprese.
2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e
processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2480].
3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi
del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla
lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140]))
ART. 40
ART. 40
(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per
l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art86], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"novanta giorni";
a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "proprietà pubbliche e private"
sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi e le riserve nazionali o
regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi,";
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto del
procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88 del
presente codice".
2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art87], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente:
"segnalazione" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza ha
valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi
e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il
soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.";
b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di
uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi
comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], da adottare
a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni
o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati
dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14].
7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti
i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri
atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari
per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di
tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
comunque informato il Ministero.
8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14], 14-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis], 14-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], 14-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quater] e 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies], con il
dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al
suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il
termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al
comma 9 del presente articolo.
9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere
negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14], e non sia stato
espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni
culturali.
Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata
la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si
applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com9ter]. Gli Enti locali
possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti
ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette
giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è
sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi".
3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art88], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il richiedente dà
notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti
coinvolti nel procedimento.";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è
subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], da adottare a
conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente
che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte
tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati
dall'installazione.
4.La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti
i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri
atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari
per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le
amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori.
5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14], 14-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis], 14-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], 14-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quater] e 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies], con il
dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui
all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 del
presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di
conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente
articolo.
articolo.";
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi compreso il
sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione
procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione
del richiedente";
d) il comma 7-bis è abrogato;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Fermo restando quanto previsto al
comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio
massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi
i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione
di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione
decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad
accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso,
congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi
di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione
decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com9ter]. L'accoglimento
dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque
denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere
civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e
dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche
ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art12].
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato
il Ministero.
Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente
comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di
avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del
richiedente.".
e-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in
presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza
per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano
necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle
infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica,
l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha
ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti,
con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione
cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il
lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i
soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.
Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei
relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo".
3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel
programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi
di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240], e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241], fino al
31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza
inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è
richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-08;357].
L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta
giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione,
allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una
descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione
fotografica.
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240] e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241], fino
al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art5] e 7 del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art7], nonché ai
regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per
l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene
effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di
uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a
4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.
Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga
effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la
realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono
richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], e non si
applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art7-com2bis] e
2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art7-com2ter], e
all'articolo 25, commi da 8 a 12, del
((decreto legislativo 18 aprile))
2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore
semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183~art20],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21].
L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici
giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento
metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la
documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al
proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri
storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o
autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità
stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura
a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in
merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.
5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240] e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241], fino
al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art87bis] e 87
ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art87ter], e gli
interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-02-13;31], sono
realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e
delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le
autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], purché non
comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della
superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono
attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione
all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.
36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14], non sia stato
comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni
elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art91-com2], di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], è inserito il
seguente:
"2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un
servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di
comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete
di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza
energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere
commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per
l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di
servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già
previste dal contratto in essere".
5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com831], è inserito il
seguente:
"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e
infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni
elettroniche [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259],
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], e che non
rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a
800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone
non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun
altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di
qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai
sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;259~art93]. I relativi
importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è
effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82]".
ART. 41
ART. 41
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)
1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea,
la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati
dal
((Piano nazionale di ripresa e resilienza))
, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il
territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art5-com3-letbbis], al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], dopo l'articolo
18, è aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)
1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul
rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia
di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione,
ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su
segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative
violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio
dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e
acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e
ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla
richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi
del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.
2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o
più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione
nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare
scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.
3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al
trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e
alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti
dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti
organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e
comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art21] e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55]. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma
1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art33septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221].
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o
informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di
informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli
obblighi previsti dagli articoli 5,
((7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,))
50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice,
dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217~art65-com1] e
dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art33septies-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], ove il soggetto di cui
all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel
termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto
non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689]. I
proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento
dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art239], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77].
6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle
norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di
cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale
((che, ricevuta la segnalazione))
, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria
condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo
termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione,
avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri
sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta
incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi,
indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni
locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli
((articoli 117, quinto comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com5], e 120,
secondo comma))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art120-com2]
, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art120-com2], ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8].
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione,
accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui
alla presente disposizione.
8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.".
2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art33septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso
regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni
devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.";
b) dopo il comma
((4-quater))
è aggiunto il seguente:
"4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è
accertata dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art18bis].".
3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art17-com1quater],
il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore civico, accertata la
non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore
generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis"; il
quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
ART. 42
ART. 42
(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione
delle certificazioni verdi COVID-19)
1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art9-com1-lete],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-06-17;87], è realizzata, attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita
dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei
dati generati dalla piattaforma medesima. Per l'anno 2022, è autorizzata la
spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera
sanitaria.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n.
52 del 2021 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;52~art9], sono rese
disponibili all'interessato, oltrechè mediante l'inserimento nel fascicolo
sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al
portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di
accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64bis], nonché
tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020,
n. 28 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28~art6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-25;70], con le modalità individuate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto
articolo 9
articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;52~art9-com10].
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla
piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno
somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco
che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai
canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo
periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle
province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di
vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del
decreto-legge n. 52 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;52~art9-com10], per il tramite
del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o
più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe
Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito
dei codici di cui al comma 3, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di
3.318.400 euro
((e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro))
, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera
sanitaria, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del
fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art34ter-com5], iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero della salute. A tal fine le
risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono
incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione.
ART. 42-BIS
ART. 42-BIS
(( (Disposizioni in materia sanitaria). ))
((
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 577, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31
luglio";
b) al comma 583, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-10;150~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;181], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"dodici mesi";
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi
agli esercizi già conclusi" sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci
relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;
c) al comma 6:
1) il terzo periodo è soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono soppresse.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1], dopo il comma 491 è
inserito il seguente:
"491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle
disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti
all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei
valori e delle ultime evidenze disponibili".
4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-06-17;87], è abrogato))
ART. 43
ART. 43
(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e
di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini,
favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi
di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi
informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire
gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240] e al
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241]
nonché quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1-com7], il
Ministero
((delle infrastrutture e della mobilità))
sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici
strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali,
nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante
piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1043] e dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229] relativamente
al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le
condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 -2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»,
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
((
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3],
sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative
e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale
nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com72],
fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di
settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo
decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della
disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida
automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi
innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non
omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine,
presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio
tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di
trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare
e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare,
con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di
digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada
di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di
autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare
l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road,
nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della
disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la
composizione ed è disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al
comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono
riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese
comunque denominati.
2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il
rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei
requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:
a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:decreto:2008-07-29;146];
b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le
patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi
per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264], che
rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili
dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici
in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai
sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2011-02-16&numeroGazzetta=38].
2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre
2017, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229~art59-com1], la
lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il
conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a
favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di
accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;"))
Titolo III
Procedura speciale per alcuni progetti PNRR
Titolo III
ART. 44
ART. 44
(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare
complessità o di rilevante impatto)
1. Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché agli
interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese
le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con
dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai
commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi,
il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio
superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo
48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla
ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'esistenza di
evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti
gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire
l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente
alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere
in senso favorevole. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità
delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può
disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze
progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta
da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La stazione appaltante
procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,
entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del
progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di
quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del
progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma.
Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.
1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per
i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto
ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art215], di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], tale parere
tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando
l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione
del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni
prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies-com1] e 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies-com2], nonché
dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica
del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50], agli obblighi di
comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle
procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento
sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di
cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto
definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a
quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle
ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la
stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il
tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello
progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a
decorrere dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai
sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di
quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga
all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il parere
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] del Consiglio
superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli
interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o
superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si
prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma
3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50]. Al fine di ridurre i
tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in
materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività
istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore
dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle
infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e
all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], anche eventualmente suddivisi
in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o
dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei
finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica.
In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], decade
qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara
la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza
attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli
interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi
livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le
autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario
attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le
autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art25], il progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui al comma 1 è
trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato
restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo
stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo
25 del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art25] è ridotto a
quarantacinque giorni. La verifica preventiva dell'interesse archeologico si
svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, il progetto di fattibilità
tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini
dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], unitamente
alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art22-com1], a
cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al
Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed
economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del
progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti.Ai fini della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art23], si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- bis, secondo periodo,
del presente decreto. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che
partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto
il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso all'inchiesta
pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del
2006 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152]. Le procedure di
valutazione di impatto ambientale di tutti gli interventi di cui al comma 1 sono
svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis
dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152]. In relazione agli
interventi di cui al comma 1, per la cui realizzazione è nominato un commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], fermo quanto previsto dal
quinto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini
prevista dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n.
32 del 2019 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;32], compatibilmente
con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0092].
4. In relazione agli interventi di cui al comma 1, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del
terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la
stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del
progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del
2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art27-com3]. La
conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis] e nel corso di essa,
ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono
acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1,
nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le
modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva
dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto
conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli
interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1-com7], convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-01;101]. La determinazione conclusiva
della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della
conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e settimo
periodo.
5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies-com1] e 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies-com2], la
questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo
articolo 14-quinquies
articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente
articolo.
articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater,
terzo e quarto periodo.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al
comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della
conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, integrato, nel caso previsto dal comma 5, con la
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In
caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni
prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4,
entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione
all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una
determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto
di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute
negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le
prescrizioni del Comitato speciale. Nel caso previsto dal comma 5 e fatto salvo
quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione
motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche
occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione,
ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma
4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni
ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il
parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime
entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima
legge n. 241 del 1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241] e qualora non
sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza
del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione
degli esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle
proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente
con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione
entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi
finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1-com7]. La
Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di
sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti
determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci
giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del
primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241
del 1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art14quinquies] con i
medesimi effetti di cui al comma 4, del presente articolo.
Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di
voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano
ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei
ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3], e sono pubblicate, per
estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma
4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del
Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati
progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure
previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327],
determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del
procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327
del 2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327] è
integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7
agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14-com5], richiamata dal
comma 4 del presente articolo.
6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica
connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono
essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a
valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti
di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono
approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.
7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza
alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma
5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla
procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi
livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], in conformità a quanto
stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.
7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41].
8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non
oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata
del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al
medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e
al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di
inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è
attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 12.
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com290], è
sostituito dal seguente: "Alla società possono essere affidate le attività di
realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel
territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le
modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti
pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art178-com8ter],
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]".
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art206-com7bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], le parole: "30 giugno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art35-com1ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono
assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al
terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione
dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso
l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che
si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra
il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS
Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino
al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società
ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55]. Al commissario straordinario
non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate".
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e
dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi
alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei
IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere
previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-05-08;65], il termine di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-10-09;285~art3-com7], come prorogato
dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225~art2-com5octies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10], è ulteriormente prorogato al
((31 dicembre 2024))
.
ART. 44-BIS
ART. 44-BIS
(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
autostradali di preminente interesse nazionale)
1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato
IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi dell'articolo 27
del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art27], di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], il progetto
definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione
appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalità
di cui al comma 3. Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali
con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la
cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con decreto del Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la
redazione della relazione di cui al secondo periodo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi
quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al
comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le
amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la
favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle
caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali
obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti
rilevanti in relazione alle circostanze.
Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene
anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal
comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i
successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in
deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art215], esprime
un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.
3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già
trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e
per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal
((piano economico-finanziario))
, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte
dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a),
dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163], di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-30;36]. Per i progetti
di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente
articolo.
articolo.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo
stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni
dell'articolo 44, comma 4.
ART. 45
ART. 45
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici)
1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240] e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241], è
istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente
decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente
decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e composto da:
a) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni
dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai
rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica,
uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero
dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze e uno
appartenente al Ministero della difesa, e il dirigente di livello generale di
cui al comma 4;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], scelti
tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato
dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine
professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei
geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata
competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere
della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per
la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a
pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle
attività del Comitato non spettano indennità e gettoni di presenza ed è
riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere
confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I
componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente,
al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri
componenti del Comitato speciale sono corrisposti, anche in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art24-com3], e
fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art23ter-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], un'indennità pari al 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso
l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000
euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un rimborso
per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è
istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una
spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal
2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre
2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di
un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del
Comitato speciale, e di dieci unità di personale di livello non dirigenziale,
((individuati))
tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2] ad
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche
amministrazioni
((di cui al primo periodo))
è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n.
127 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com14], in posizione
di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i
rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante
apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per
l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di
società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella
progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per
l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ART. 46
ART. 46
(Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di
cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art22-com2],
possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44,
comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR
e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a
dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2018-05-10;76]. In relazione
agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito
pubblico ha una durata massima di quarantacinque giorni e tutti i termini
previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del
2018 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2018;76], sono ridotti
della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione
appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla
trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio
superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo
44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo
dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato
sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo
periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul
medesimo sito istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni
rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti
del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza
di servizi di cui all'articolo 44, comma 4 , tenuto conto delle preminenti
esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini
previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse
del PNC
((,))
dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1-com7],
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-01;101]
((...))
. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del
presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad
istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata
esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella
gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in
materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di
coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in
attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50]. In caso di
inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del
dibattito pubblici previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il
dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai
componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo dal 2021
al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di
missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22,5 mila euro per
l'anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. (3)
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 2021, n. 108 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che nel comma 1 del presente articolo:
"al terzo periodo, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle
seguenti: «sito internet istituzionale»;
al sesto periodo, le parole: «dibattito pubblici» sono sostituite dalle
seguenti: «dibattito pubblico»;
al settimo periodo, le parole: «22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro»
sono sostituite dalle seguenti: «22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro»".
Titolo IV
Contratti pubblici
Titolo IV
ART. 47
ART. 47
((Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e
nel PNC))
1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di
genere
((e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili))
, in relazione alle procedure
((afferenti agli))
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste
dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240] e dal
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241],
nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione
del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art46],
producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con
attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai
sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza
dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione
della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e
alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che
occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della
Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di
cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parità.
((3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a
consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art17], e una relazione
relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di
cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali))
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli
inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e
come ulteriori requisiti premiali
((dell'offerta, di criteri))
orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile,
((l'inclusione lavorativa delle persone disabili,))
la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei
anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro,
conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione,
nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo
progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi
dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di
occupazione femminile e giovanile
((e di tasso di occupazione delle persone disabili))
al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei
corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i
progetti. Fermo restando quanto previsto al
((comma 7))
, è requisito necessario dell'offerta
((l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli
obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68], e))
l'assunzione dell'obbligo di assicurare
((, in caso di aggiudicazione del contratto,))
una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o
strumentali,
((sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile))
.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio
aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o
comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art44],
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;215~art4],
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;216~art4],
((dell'articolo))
3 della legge 1° marzo 2006, n. 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-01;67],
((degli articoli))
35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198], ovvero
((dell'articolo))
54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151];
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità
innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come
requisito di partecipazione,
((persone disabili,))
giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e
adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di
genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni,
nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
((
d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68];
))
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi
finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione
volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-30;254~art7].
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento
dell'appaltatore agli obblighi di cui
((al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4))
, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo
del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo
complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per
l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento
((afferenti agli))
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al
comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara,
negli avvisi e negli inviti
((dei requisiti di partecipazione))
di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica
motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del
progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento
impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di
efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego
delle risorse pubbliche
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri
o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le
politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
((, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per
le disabilità))
, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto,
((sono definiti))
le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo,
indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi
di gara
((differenziati))
per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai
((commi 2, 3 e 3-bis))
sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art29], e
comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle
autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche
giovanili e il servizio civile universale.
ART. 47-BIS
ART. 47-BIS
(( (Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto). ))
((
1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione
degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano
individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre
cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di
supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo
restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
))
ART. 47-TER
ART. 47-TER
(( (Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari). ))
((
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163], di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], le parole: "31
dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
))
ART. 47-QUATER
ART. 47-QUATER
(( (Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici
finanziati con le risorse del PNRR e del PNC). ))
((
1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo
degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240], e dal
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241], nonché
dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito,
criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione
dell'offerta.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con
il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità))
ART. 48
ART. 48
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)
1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche
se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni del presente
titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art207-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], nonché le disposizioni di cui
al presente articolo.
2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che,
con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna
fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art26-com6].
3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni
appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art63],
per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto
legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.
Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art226-com5], di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]. Al solo scopo
di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio
delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti
internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori
economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la
pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito,
avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può
presentare un'offerta.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli
enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art1], per tutte
le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di
competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a
215.000 euro.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di
cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o
in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di
espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art125] di cui
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]. In sede di
pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura
adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di
attuazione del PNRR. (18)
5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo
59, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art59-com1], 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art59-com1bis] e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art59-com1ter], è
ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche
sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo
23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art23-com5], a
condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni
di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la
conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] è svolta dalla
stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis], e la determinazione
conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art12] e
tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai
fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle
relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di
servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento
della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;383]. Per gli
interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante
è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente
articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari, anche ai fini
((della localizzazione e della conformità))
urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle
interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati
unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si
producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle
interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione
del potere espropriativo
((al soggetto gestore))
.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed
economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente
ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], unitamente
alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152], contestualmente alla
richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152
del 2006 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152~art23], non è
richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo
articolo 23.
articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art25-com3], sono
acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente
articolo.
articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le
risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art25-com3] sono
corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza
archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei
casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art25-com3] emerga
l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di
cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma
dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.
Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9,
10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] sono disciplinate con
apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e
comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano
alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva
della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e
della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1-com7], convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-01;101], resta ferma l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art14quinquies]. Le determinazioni
di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela
della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla
realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso
concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono
compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni
sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e
sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La
variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della
conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327~art10], e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n.
241 del 1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art14-com5] tengono
luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327]. Gli enti locali
provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle
relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994;383].
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art27], la verifica del
progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi
dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza
alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di
impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede
direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di
affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1,
possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione
di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti
elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art23-com1-leth]. Tali
strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di
tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e
strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento
con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del
comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art215] del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità
tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore
ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art1-com9],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], non riguarda anche la
valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al
primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art215-com3]. Con
provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere
di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e
degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art23-com5] e 6, del
decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art23-com6], occorrenti
per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto
dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica
della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.
7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216,
comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], sostenuti dalle
centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo,
possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del
presente decreto.
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 16 giugno 2022, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-16;68], convertito con
modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;108], ha disposto (con l'art.
12-bis, comma 6) che le presenti modifiche si applicano anche nei giudizi di
appello, revocazione e opposizione di terzo.
ART. 48-BIS
ART. 48-BIS
(Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari).
1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni
di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro funzionalità necessitano di
connessione alle infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie
di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla progettazione degli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova
realizzazione di tali infrastrutture, ove queste siano strettamente connesse e
funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si
svolge mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le
amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla
osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di
connessione. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le
risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli
articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura
ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze
esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della
conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione
del progetto ferroviario. La determinazione conclusiva della conferenza dispone
l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto
gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e
seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art52bis],
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327]. Con tale
determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo
periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell'articolo
52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327] e la loro
localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha
effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto
gestore dell'infrastruttura lineare energetica. I medesimi effetti si producono
anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi,
in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo
((,))
disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento
totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche
connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di
risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette
infrastrutture.
ART. 49
ART. 49
(Modifiche alla disciplina del subappalto)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art105-com2] e 5,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art105-com5], il
subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo
del contratto di lavori, servizi o forniture. È
((soppresso))
l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55];
b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art105]:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A
pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera
d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi
l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È
ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.";
2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il subappaltatore,
per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell'oggetto sociale del contraente principale.".
2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art105]:
a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le stazioni
appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata
motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere
delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le
lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto
conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in
generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di
prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190~art1-com52], ovvero
nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art30], convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229].";
b) il comma 5 è abrogato;
((b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: "la certificazione
attestante" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione
di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli
83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo
periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo
81"))
c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il contraente
principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.".
3. Le amministrazioni competenti:
a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art81], come modificato
dall'
((articolo 53))
del presente decreto;
b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della
manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n.
50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art8-com10bis], del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120];
c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art91-com7].
4. Per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di
cui al comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno
2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200].
ART. 50
ART. 50
(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)
1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240] e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241], in
relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del
PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si
applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del
presente articolo.
2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna
dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le
attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art5], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], nonché gli altri termini,
anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione
appaltante o dal contratto per l'adozione
((delle determinazioni))
relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o
l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com9bis],
titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta
dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà
di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi
di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea.
3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione
l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art32-com12].
4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della
gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli
stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle
somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei
limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia
conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art113bis], le penali
dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al
ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di
detto ammontare netto contrattuale.
ART. 51
ART. 51
(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76])
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2023";
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,
((fermi restando))
il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti
pubblici [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art30]
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]
((, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione))
;";
2.2. alla lettera b), le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e
fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art35] e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di
almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori
di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art35]" sono sostituite
dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art35] e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero
di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art35]";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2023";
2) al comma 2, le parole "agli articoli 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 62";
((b-bis) all'articolo 2-ter:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023";
2) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023" e dopo le parole: "legati alla stessa funzione," è
inserita la seguente: "anche"))
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2023";
2) al comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2023";
((2-bis) al comma 3, dopo le parole: "esiti delle interrogazioni" sono inserite
le seguenti: ", anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di
indaginé gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno,"))
;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2023";
2)al comma 2, le parole "su determinazione" sono sostituite dalle seguenti: "su
parere";
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023";
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "ciascuna di esse nomini uno o
due componenti" sono inserite le seguenti: ", individuati anche tra il proprio
personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro
autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti
previsti dal primo periodo,";
3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il
provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della determinazione
((del collegio))
consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo
successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli
articoli 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art92] e 96
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96].";
4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le
parole "fino a un quarto" sono inserite le seguenti: "e di quanto previsto dalle
linee guida di cui al comma 8-ter";
5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida
volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i
requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente
del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i
parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla
complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto
ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di
costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri
istituti consultivi,
((deflativi))
e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio
dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei
collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di
costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque
giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano
indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori
pubblici disponibili a legislazione vigente";
f) all'articolo 8, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023";
((f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5
luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1975-07-18&numeroGazzetta=190],
con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]:
a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in
2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i
bagni, i gabinetti e i ripostigli;
b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve
essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna
medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata
apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del
pavimento;
c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente
comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento
alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso"))
g) all'articolo 13, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023";
h) all'articolo 21, comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023".
2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76~art2-com4].
3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2,
all'articolo 1, comma 2, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76~art1-com2-leta] e b), del
decreto-legge [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76~art1-com2-letb]
((n. 76 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76~art1-com2-letb]))
si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente
decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano
pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti
a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data
continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76~art1] nella formulazione
antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.
ART. 52
ART. 52
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32] e prime misure di
riduzione delle stazioni appaltanti)
1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2023";
1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ",
limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240] e dal
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241],
nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di
cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1]. Nelle more di
una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la
qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere
PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di
forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato
articolo 37
articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2023";
4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le
disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di
ritenuta.";
7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 30 giugno 2023";
8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023".
a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
((
1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze
armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza
sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del
presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui
all'articolo 233, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art233-com1-leta],
i)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art233-com1-leti],
m)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art233-com1-letm],
o)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art233-com1-leto]
e r), del codice dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art233-com1-letr],
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66], nonché alle
opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari,
individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria,
del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili.
))
ART. 53
ART. 53
(Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla
realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di
beni e servizi informatici)
1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art35], quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art1-com2-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], così come modificato dal
presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui
all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione
agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto
l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia
cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro
il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle
soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di
affidamento.
2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni
stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità
di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art75-com3], convertito
in legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 32, commi 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art32-com9] e 10, del
decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art32-com10]. Per le
verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art3], convertito in
legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120].
L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti
relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme
restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti
da completarsi entro sessanta giorni.
3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui
all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art14bis-com2-letg],
sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1
ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi
di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
((
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art14bis-com2-letf]
non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.
))
4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei
confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità
organizzative e ai tempi di svolgimento delle procedure di affidamento
necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di
trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione
individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità
e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.
5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], recante "Codice
dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163]" sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "nonché alle procedure per
l'affidamento" sono inserite le seguenti: "e l'esecuzione";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Tutte le informazioni inerenti agli
atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi
alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e
all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi
i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi
quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme
telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213,
comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti
pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai
sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73.
Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma
decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.";
3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso la
messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei
contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9";
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le stazioni appaltanti sono tenute
ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole
di cui all'articolo 44.";
5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis.
((L'interscambio))
dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici
dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229], e le
piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del
principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle
informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di
interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi
costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e
monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229~art8-com2].".
b) all'articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola "decreto" è
sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al terzo periodo, le parole "Banca
dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.";
c) all'articolo 77, comma 2, le parole "può lavorare" sono sostituite dalle
seguenti: "di regola, lavora".
d) all'articolo 81:
1) al comma 1, le parole "Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori
economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1,
l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati
concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è
obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e
la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui
all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art50ter], nonché
i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca
dati.
L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti
coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite
dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee
guida in materia.";
3) al comma 3, primo periodo, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente:
"provvedimento" e, al secondo periodo, le parole ", debitamente informata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti," sono soppresse;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico
nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo
84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e
documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che
l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è
utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti
nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono
essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare
l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali
e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale
per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.";
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le amministrazioni competenti
al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante
adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a
garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in
tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso
alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità
secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC
garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti,
agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo
84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di
operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli
accertamenti per gare diverse.";
e) all'articolo 85, comma 7, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente:
"provvedimento";
e-bis) all'articolo 111:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: "con particolare riferimento alle" sono
sostituite dalla seguente: "mediante";
1.2) al secondo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente:
"regolamento";
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "semplificazione" sono aggiunte
le seguenti: ", mediante metodologie e strumentazioni elettroniche";
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle
informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9".
f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;
g) all'articolo 216, comma 13, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente:
"provvedimento";
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del
limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di
beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;
b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.
7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 53-BIS
ART. 53-BIS
( Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia
giudiziaria e penitenziaria )
1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di
realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché
degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle
relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con
risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e
5-quinquies.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi
di cui all'articolo 48, comma 5
((,))
si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], a seguito dell'approvazione
del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente
della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e
dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli
affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato
dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso
associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice
dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art59-com1quater],
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50].
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria, qualora sia
necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed
economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella
medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], le procedure
di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e
dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi
e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152]. In relazione agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], fermo quanto previsto
dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la
riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;32], compatibilmente con i
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi
quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0092]. In
relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al
secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica
dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del
procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art25], in relazione ai
progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25,
comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] è ridotto a
quarantacinque giorni.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41].
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41].
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi
ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.
6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei
procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente
connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati
coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti
gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione
di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle
previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al
controllo e alla verifica contabile.
ART. 54
ART. 54
(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la
ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile
2009 nella regione Abruzzo)
1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse
all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di
ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile
2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli
esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art30-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229].
Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per
qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo,
devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di
cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;189~art30-com6]. Sono abrogati i
commi 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39~art16-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39~art16-com2] e 4
dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39~art16-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-24;77].
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148~art2bis-com33],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], è abrogato. Gli operatori
economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo
2-bis del decreto-legge
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017;148~art2bis-com33]
((n. 148 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017;148~art2bis-com33]))
confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia
degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.
((
2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori
abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78~art11-com9],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-06;125], è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei
piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di
un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art15], l'Ufficio speciale per
la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il
processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli
interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito
delle risorse umane disponibili a legislazione vigente".
2-ter. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse
all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di
missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di
specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini
della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali
interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63,
commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art63-com1] e 6,
del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art63-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]. Nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno
cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori
prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art30-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229]. In mancanza di un numero
sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è
rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52,
della legge 6 novembre 2012, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190~art1-com52], che abbiano
presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le
disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;189~art30-com6]. I lavori sono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo
216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50]))
ART. 55
ART. 55
(Misure di semplificazione in materia di istruzione)
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione
ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure
di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in
sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da
realizzare nell'ambito del PNRR:
1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in
base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua
anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione,
l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole
di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per
territorio gli interventi che ha autorizzato affinchè il Prefetto possa
monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di
tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle
procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle
attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a
seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241], e di
assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica
l'articolo 12;
3) all'articolo 7-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-06;41], le parole "31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono
autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i
relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR
mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art163] e
dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118];
5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art21], relativa
agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa
dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche
tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo
146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146-com8], è
reso entro trenta giorni;
b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,
((agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese
nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere
sui fondi strutturali europei per l'istruzione))
:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241], nonché
dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
dicembre 2020
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R2221], le
istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui
all'articolo 1, commi 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com449] e 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com450], possono
procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni
del presente titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi
ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle
soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], come modificato dal presente
decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera
a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28
agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità
amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni
scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori
dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal
Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il
sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero
dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e
alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente
all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa
comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.
ART. 55-BIS
ART. 55-BIS
(( (Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale). ))
((
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-03-29;42~art1septies-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-26;89], le parole: "per un periodo di
cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo," sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data".
))
ART. 55-TER
ART. 55-TER
(( (Semplificazione in materia di incasso degli assegni). ))
((1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736~art66], sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica
dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma
digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per
immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni
attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7,
lettere d)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70~art8-com7-letd] ed e),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70~art8-com7-lete],
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106], nonché la conformità della
copia informatica all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica
generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano
l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e
l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della
ricezione del titolo"))
ART. 56
ART. 56
(Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del
Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del
Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art10-com1],
nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67~art20],
limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, il permesso di costruire può
essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di
legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i
medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380], possono essere
eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti
edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o
regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica
degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui
vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.
2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com203], nonché la
disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;88~art1] e 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;88~art6] e
all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91~art7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-03;123], si applicano ai programmi
indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67~art20].
((2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della
salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne
coordina la successiva attuazione))
ART. 56-BIS
ART. 56-BIS
(( (Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria
valutabili dall'INAIL). ))
((
1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di
ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata
utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle
di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art25quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8].
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei
propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo
autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art8-com15],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122].
))
ART. 56-TER
ART. 56-TER
(( (Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca). ))
((1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di
agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate
le seguenti misure di semplificazione:
a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com195], dopo il terzo
periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia
tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore
agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario";
b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99~art1-com2], dopo
il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione
ha efficacia in tutto il territorio nazionale";))
ART. 56-QUATER
ART. 56-QUATER
(( (Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30]). ))
((1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:
"Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria). -
1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni
sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di
specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere
concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze
obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente
all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini
produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o
fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito
all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in
corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il
medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di
quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico
dell'autorizzazione.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi
rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di
proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata
remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore
economico dell'autorizzazione";
b) all'articolo 72:
1) al comma 1, le parole: "articoli 70 e 71" sono sostituite dalle seguenti:
"articoli 70, 70-bis e 71";
2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui
all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma è adottato in
conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo"))
Titolo V
Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno
Titolo V
ART. 57
ART. 57
(Zone Economiche Speciali)
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-03;123], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole ", nominato ai sensi dell'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art11]" sono soppresse e dopo
le parole "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le
seguenti: ", nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale,
di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art36], ovvero di quelli
costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale,
presenti sul territorio";
((1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in
cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di
sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di
sistema portuale";
1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: "dell'Autorità di sistema portuale"
sono sostituite dalle seguenti: "di ciascuna Autorità di sistema portuale"))
;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il Commissario è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della
Regione interessata.
Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni
dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione
territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con
deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante
al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art13], convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89]. I Commissari nominati prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non
confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.";
3) il comma 7-quater
((è sostituito))
dal seguente: "7-quater.
L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e
garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui
all'articolo 5,
(( comma 1, lettera a-quater) ))
, il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli
interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò
appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre
supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo
individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7-com6],
dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività
dell'azione commissariale
((. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e
di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034))
. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o
dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
4) dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente:
"7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla
infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario
straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di
stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art30], 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art34] e 42 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art42], nonché
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], e dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive 2014/23/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0023],
2014/24/UE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0024]
e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0025]. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario
provvede anche a mezzo di ordinanze.";
5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei
fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e
concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la
massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena
realizzazione del piano strategico di sviluppo.";
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1 prima delle parole "eventuali autorizzazioni" sono inserite le seguenti:
"nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis,";
1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sono altresì ridotti alla metà
i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art17bis-com1];";
2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da "e lo sportello unico di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84]"
a "conclusione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "e i
procedimenti di cui all'articolo 5-bis".
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I termini di cui al comma 1
previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e
dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché
di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso
favorevole.";
4) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In relazione agli investimenti
effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com98], è commisurato
alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022
nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di
euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo
articolo 1
articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com98]. Il credito
d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.";
c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"ART. 5-bis
(Autorizzazione unica)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione
di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre
attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema
portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti
infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti
pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di
attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non
soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad
autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario,
costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione
territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di
autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente
legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o
all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della
ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi,
in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis].
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni
competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla
disciplina doganale.
5. Il rilascio dell'
((autorizzazione unica))
sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati
e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste
nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e
altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale
delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica
((prevista dai))
citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.".
2.
((l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1))
, lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione
del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
((3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di
euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di
euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al
Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a
4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200]))
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
((- periodo di programmazione))
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com177].
ART. 58
ART. 58
(Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1], il comma 15 è
sostituito dal seguente: "15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi
del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali
interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione
territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le
modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione
della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la
cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di
((programma quadro))
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com203-letc], in
quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione
territoriale
((, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale))
".
ART. 59
ART. 59
(( (Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale).))
((1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del
procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo
22 della legge 5 maggio 2009, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art22], il termine del 30
giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com815], è prorogato
al 31 dicembre 2021))
ART. 60
ART. 60
(Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale)
1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art12], convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola "Ministri", sono inserite le seguenti: "o, su sua
delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale" e le parole "anche
avvalendosi" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi dell'Agenzia per la
coesione territoriale e";
b) al comma 3, dopo la parola "Ministri", sono inserite le seguenti: "o, su sua
delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale" e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", per il tramite dell'Agenzia per la coesione
territoriale. L'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore,
avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione
degli interventi".
ART. 60-BIS
ART. 60-BIS
(( (Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie). ))
((1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo
svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di
valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: "finalità sociali"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero per il sostenimento delle spese di
manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le
medesime finalità";
b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La notifica del
provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3,
lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al
patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione
entro i successivi dieci giorni";
c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:
"15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella
disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la
possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale
verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con
provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia
del demanio.
L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato
avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla
rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle
risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio
dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti
e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le
finalità ivi previste"))
Titolo VI
Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241
Titolo VI
ART. 61
ART. 61
(Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'organo di governo individua un
soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità
organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.";
2) al terzo periodo, dopo le parole "l'indicazione del soggetto" sono inserite
le seguenti: "o dell'unità organizzativa";
b) il comma 9-ter è sostituito dal seguente: "9-ter. Decorso inutilmente il
termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma
7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su
richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine
pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.".
ART. 62
ART. 62
(Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)
1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art20], dopo il comma 2, è
inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando
gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è
tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto
dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da
una dichiarazione del privato ai sensi
((dell'articolo))
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].".
ART. 63
ART. 63
(Annullamento d'ufficio)
1. All'articolo 21-nonies, comma 1
((e comma 2-bis)) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~com2bis]
, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~com2bis], la parola "diciotto"
è sostituita dalla seguente: "dodici".
ART. 63-BIS
ART. 63-BIS
(( (Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;168~art3], in materia di
trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso
civico). ))
((
1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;168~art3], sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto
terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e
irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione
funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva
trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985,
n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;431], e le eventuali opere
realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione
urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in
difformità da essa.
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma
8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che
appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le
permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente
e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni
culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art142-com1-leth],
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42].
8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi
di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è
mantenuto il vincolo paesaggistico".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
Titolo VII
Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo VII
ART. 64
ART. 64
(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed
ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)
1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art20], le parole "tramite
appositi comitati, " e ",tenendo conto in particolare dei principi della tecnica
di valutazione tra pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art21] è sostituito dal
seguente:
"Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca) 1. Al fine di
promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle
procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o
stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a
una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal
Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due
ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio
universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane,
dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European
Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla
European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei
tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei
progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima
considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di
cui l'Italia è parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del
Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei
progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo
accordo o convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di
esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di
valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in
materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura
la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed
elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la
durata del mandato.
L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In
caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il
componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel
decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge
30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com551].
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca.".
3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della
ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei
garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università
e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere.
Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato nazionale per la
valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com551], le parole
"Comitato nazionale dei garanti per la ricerca" sono sostituite dalle seguenti:
"Comitato nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com242], la lettera b) è
abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei
programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo
per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui
all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com550], è incrementato
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente
non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo
dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com550], sono finalizzate
a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e
professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al
secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178~art1-com551], nonché alla stipula di
accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto
prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo
svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione
economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli
interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli
previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com240], relativamente
alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia
di valutazione dell'impatto di attività di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la
valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art21], il Ministero
dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della
dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali
pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com938], sessantanove
unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto
Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939,
della legge n. 178 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178~art1-com939]. Per l'espletamento
delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della
ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente
decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 settembre 2020, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2020-09-30;165], è
incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università
e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021
al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente
di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2020;165], presso l'Ufficio
di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto
di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze
del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta
collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-01-09;1~art1-com3], convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-03-05;12], è incrementata di 30.000 euro
per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro
per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'università e della ricerca.
6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero
dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip
Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale,
il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per
la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari
a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Per le finalità del primo
periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023
((e 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026))
.
6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero
dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-01-09;1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-03-05;12], al fine di consentire una
maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli
obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere
dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6,
commi 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art6-com7] e 8,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art6-com8], convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art5-com2], del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], sono rideterminati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di
riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la
consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il
Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178], le parole: 'non dirigenzialè
sono soppresse.
6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei
sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e
contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione
amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici
regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le
procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare
gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il
Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in
aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di alta
professionalità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell'Area III, posizione
economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il
Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento
delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche
per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso,
oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di
ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione
stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di
un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la
conoscenza della lingua inglese nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra
quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non
inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo
le modalità indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in
modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per
l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa
di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero
dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com4bis], ovvero ai
sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173~art13], si provvede
all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando
modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di
tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione
organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Nelle
more dell'adozione dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del) primo
periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente
assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di
studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Per le medesime finalità la dotazione
finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000
euro per l'anno 2021 , di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di
euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com385-leth], in favore
della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei
Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla
rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di
nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed
architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni
di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di
cui al presente comma.
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 30
dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com31], come rifinanziata
dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com14];
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel
conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com31], come
rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com14]. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-14;338~art1], al comma 2, la parola
"50" è sostituita dalla seguente "75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle
risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta
subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.
ART. 64-BIS
ART. 64-BIS
(( (Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia
di alta formazione artistica, musicale e coreutica). ))
((
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta
formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 102 è sostituito dal seguente:
"102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e
musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego
per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea
magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello
rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-21;508~art2-com1], sono equipollenti
ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti
classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2007
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2007-07-06&numeroGazzetta=155]:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie
artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui
alla lettera a)";
b) al comma 104, dopo le parole: "o di specializzazione" sono inserite le
seguenti: "nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando
per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento".
3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2019-08-07;143], le
istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-21;508~art1], possono reclutare, nei
limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo
indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed
EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35].
4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2019-08-07;143], le
assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-21;508~art2-com1], pari al 100 per
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico
precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com654], sono
autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai
sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art29-com9], di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], anche a valere
su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25,
ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli
insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n.
302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai
sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42], nonché
all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto
dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42], in uno o più
settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui
afferisce l'insegnamento.
6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-01-09;1~art3quater-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-03-05;12], sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma
5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico
2021/ 2022».
7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione
artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-28;132], possono
essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa
diffida, nei seguenti casi:
a) per gravi o persistenti violazioni di legge;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o
dei servizi indispensabili dell'istituzione;
c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica
dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili
ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili
nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede
alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli
organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino
dell'ordinata gestione dell'istituzione.
8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-21;508~art2-com7-letg] del Ministro
dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata
l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo
2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;508] in sedi diverse dalla loro sede
legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le
procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente
comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di
adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono
assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche
dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al
secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato
articolo 2
articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;508~art2-com1] che hanno già attivato
corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma,
ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il
termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di
autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei
corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra
istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;212], e i
titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno
valore legale.
9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com655], si interpreta
nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al
superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il
requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di
alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.
10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com107bis], le parole:
"di validità" sono sostituite dalle seguenti: "di conseguimento" e le parole:
"31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
))
ART. 64-TER
ART. 64-TER
(( (Proroga degli organi degli Enti parco nazionali). ))
((
1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree
protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di
ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.
))
ART. 64-QUATER
ART. 64-QUATER
(( (Fruizione delle aree naturali protette). ))
((
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi
attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono
regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il
contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree
o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in
possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo
all'ente di gestione da parte dei visitatori.
))
ART. 64-QUINQUIES
ART. 64-QUINQUIES
(( (Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica). ))
((
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'attività
ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la ricerca clinica, la
comunicazione al paziente";
b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "alla medicina
di genere e all'età pediatrica" sono inserite le seguenti: "nonché alla
comunicazione tra il medico e il paziente".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
ART. 65
ART. 65
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali)
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art12], convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti,
gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori
in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle
condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture
stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di
attività di cui al comma 5-bis, nonché nelle forme e secondo le modalità
indicate nei commi da 3 a 5.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia,
anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di
sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di
manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta
organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l'attività ispettiva e di
verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto
responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie
misure di controllo del rischio, nonché all'esecuzione dei necessari interventi
di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264~art4];
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali
di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e
manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto
previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35~art1-com3];
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti
costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di
infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;35];
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai
sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n.35 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;35] nonché la relativa
attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del
medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di
incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente,
secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;35], anche al fine di
definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle
misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma
5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza
previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;35], anche compiendo
verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente
effettuando ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete
stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento
delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7
del citato decreto legislativo n. 35 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;35];
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;35];
m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. L'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza
diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed
alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264~art4].
Relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo
è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e
((della mobilità sostenibili))
e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste
dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente.".
ART. 65-BIS
ART. 65-BIS
(( (Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia
Domodossola-Locarno). ))
((1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di
interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale
Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa
esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-16;3195~art3-com9], della legge 18
giugno 1998, n. 194 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-18;194], le
parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2031".
All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
ART. 66
ART. 66
(Disposizioni urgenti in materia
((di))
politiche sociali)
((
01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "delle attività di cui all'articolo 5,"
sono inserite le seguenti: "nonché delle eventuali attività diverse di cui
all'articolo 6";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il
patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad
esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui
agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei
limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso
civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio
destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6".
02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui
al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di
protezione civile")).
1.All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], le parole:"31
maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 maggio 2022".
((1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112~art1-com3], sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio
destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso
allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui
all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti
del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente
riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo
svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2"))
.
2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com563], dopo il primo
periodo sono aggiunti i seguenti: "Esclusivamente per le medesime finalità,
l'INPS
((consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle
associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative
e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in
favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo
disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su
richiesta dell'interessato,))
alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento
dello stato
((di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge))
, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al
trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e
all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela
dei diritti fondamentali dell'interessato.".
ART. 66-BIS
ART. 66-BIS
(Modifiche a disposizioni legislative)
1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.
395 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art5-com2], le parole:
"individuate con decreto del Ministro" sono soppresse.
2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443~art56-com1bis],
le parole da: "Con decreto del Ministro della giustizia" fino a: "che
assicurano" sono sostituite dalle seguenti: "È assicurata".
3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64-com3bis],
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], è abrogato.
((6))
4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art241bis-com4octies],
le parole: ", secondo le modalità definite con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare" sono soppresse.
5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com343], è abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1], il quarto periodo del
comma 38 è soppresso e il comma 937 è abrogato.
7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art19-com4], è abrogato.
8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151~art17-com2], è
abrogato.
9. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art3-com4-leta],
è abrogata.
10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], è abrogato.
11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74~art20-com3], è
abrogato.
12. Il comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art83-com20ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], è abrogato.
13. Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n.
114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114~art19-com13], è
abrogato.
14. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art15-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130], è soppresso.
15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 ottobre 2018, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126~art6-com1-letc],
è abrogato.
16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com373], è
soppresso.
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 31-07-2021 a seguito della
modifica dell'art. 10, comma 7 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-10;121~art10-com7], che
disponeva la modifica del comma 3 del presente articolo, ad opera della L. 9
novembre 2021, n. 156 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156], di
conversione del D.L. medesimo.
ART. 66-TER
ART. 66-TER
(( (Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare). ))
((
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;288~art1-com4], è inserito il
seguente:
"4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le
amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla
base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com12]".
))
ART. 66-QUATER
ART. 66-QUATER
(( (Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di
falsità). ))
((
1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsità," sono inserite le
seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo
all'individuazione delle stesse,";
b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione".
))
ART. 66-QUINQUIES
ART. 66-QUINQUIES
(( (Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285] all'acquisto di
mezzi per finalità di protezione civile). ))
((
1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208-com5bis],
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", o all'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente
interessato".
))
ART. 66-SEXIES
ART. 66-SEXIES
(( (Clausola di salvaguardia). ))
((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione))
ART. 67
ART. 67
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTINORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 31 MAGGIO 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
Cingolani, Ministro della transizione ecologica
Franceschini, Ministro della cultura
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato I
(( (Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b))
))
"Allegati alla Parte Seconda
ALLEGATO I-bis
- Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in
attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;1999]. 1 Dimensione della
decarbonizzazione
1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a
carbone
1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;
1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le
esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza,
regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti
dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone
1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e
rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a
carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.
1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti
rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni,
riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:
1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici,
eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione,
produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide,
bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a
concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas,
biometano, residui e rifiuti;
1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti
avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la
produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici
(idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).
1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di
idrogeno
1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;
1.3.2 Impianti di Power-to-X;
1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.
1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e
dell'industria
1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per
il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o
parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:
a. Ricarica elettrica;
b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo
((con Fuel))
cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Compresso di origine
Biologica;
d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto / Gas Naturale Liquefatto di origine
biologica;
e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di Petrolio Liquefatto di
origine biologica;
f. Biocarburanti in purezza;
1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le
emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto,
utilizzo e/o stoccaggio della CO2.
2 Dimensione dell'efficienza energetica
2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree
portuali, urbane e commerciali;
2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento; 2.3 Impianti di
Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.
3 Dimensione della sicurezza energetica
3.1 Settore elettrico
3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali
e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità
produttiva;
c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del
sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto
circuito;
d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici
estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e
cose;
3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
a. Cabine primarie e secondarie;
b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
c. Telecontrollo e Metering.
3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio a. Installazione
di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi
3.2 Settore gas
3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di
trasporto, , e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all' aumento degli
standard di sicurezza e controllo;
3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso
l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo
trasporto, stoccaggio e distribuzione;
3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;
3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli
articoli 9 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;257~art9]
e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;257~art10], nonché
impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2
rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;
3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui
all'articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art57], convertito con
modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35] finalizzate alla riduzione di
emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili.
3.3 Settore dei prodotti petroliferi
3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi
impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti
rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l'ammodernamento e l'incremento della
capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili
non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled
carbon fuels); 3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di
coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.".
Allegato II
(Articolo 31)
((TABELLA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
((46))
--------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190], ha disposto
(con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D
continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del
soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si
intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di
completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti
compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato III
(Articolo 35)
"Allegati alla Parte Quarta
Allegato D - Elenco dei rifiuti.
Classificazione dei rifiuti.
"Indice. Capitoli dell'elenco
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal
trattamento fisico o chimico di minerali
01 01 Rifiuti da estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di
minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti
chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli
di cui alla voce 01 03 10
01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti
sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non
metalliferi
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti
chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04
07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di
cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali,
diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da
quelli di cui alla voce
01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 01 05 05 *
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti
sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli
delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli
delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura,
caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti 02 01 rifiuti prodotti da
agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti,
raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 02 01 10
rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri
alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 02 04
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali,
oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve
alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della
preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura,
centrifugazione e separazione
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 05
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle
barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 02
rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè,
tè e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione
della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 03
rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 07 05
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili,
polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e
mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare
e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e
piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti
organici clorurati
03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti
organometallici
03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti
inorganici
03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti
sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati
altrimenti
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della
carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti
di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di
rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli
effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli
effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di
lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri,
plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso,
cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi
organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce
04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e
apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 05 01 14
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17 bitume
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro
soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06
03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze
pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti
chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di
desolforazione
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti
alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 06 07 02 *
carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei
suoi derivati
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti
fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o
contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui
alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti
chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di
fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di
diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi
inorganici
06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
06 13 05 * fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 Rifiuti dei processi chimici organici
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti
chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 01 10 *
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07
01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche,
gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 02 10 *
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02
14
07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02
16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e
pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 03 10 *
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti
fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne
03 02) ed altri biocidi, organici
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 04 10 *
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti
farmaceutici
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 05 10 *
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi,
lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 07 06 01 * soluzioni
acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 06 10 *
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della
chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 07 10 *
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della
rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01
11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla
voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui
alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli
di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di
cui alla voce 08 01 19
08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri
rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per
stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e
sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08
04 09
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08
04 11
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di
cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 * isocianati di scarto
09 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 09 01 03 *
soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni di fissaggio
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di
rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti
dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti
dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci
16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01
11
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento,
diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 Rifiuti provenienti da processi termici
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne
19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di
caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di
desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di
desolforazione dei fumi
10 01 09 * acido solforico
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come
combustibile
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze
pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui
alla voce 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze
pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui
alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti
sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli
di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile
delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell'industria siderurgica
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze
pericolose
10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
contenenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi
da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua,
gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10
03 19
10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a
palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a
palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze
pericolose
10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 03 23
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi
da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere,
contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03 * arsenato di calcio
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi
da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi
da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con
l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03 * polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi
da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 10 07 01
scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi
da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con
l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da
quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10
08 15
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi
da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze
pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla
voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla
voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10
09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09
15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze
pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla
voce 10 10 05
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla
voce 10 10 07
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10
10 09
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10
15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 10 11 03
scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento
termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento
termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro
contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro,
contenenti sostanze pericolose
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro,
diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze
pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla
voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e
materiali da costruzione
10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
(sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze
pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla
voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali
materiali
10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di
cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento,
diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze
pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di
metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di
metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura
elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11
01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01
11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico,
contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi
jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti
sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli
della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 11 03 01 *
rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 * altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04 * fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico
superficiale di metalli e plastica
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico
superficiale di metalli e plastica
12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e
soluzioni)
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni)
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10 * oli sintetici per macchinari
12 01 12 * cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce
12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura)
contenenti oli
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti
sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli
di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed
oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabili
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli
di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori
13 04 oli di sentina
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione
olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori
olio/acqua
13 07 residui di combustibili liquidi
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * benzina
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02 * altre emulsioni
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di
schiuma/aerosol
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 14 06 05 *
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti
protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta
differenziata)
15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da
tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad
esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze
pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le
macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli
fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti
pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07
a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate,
diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1)
diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
________
(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche
possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06,
contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi
catodici ed altri vetri radioattivi ecc.
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02
09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di
cui alla voce 16 02 15
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 03 07* mercurio metallico
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto 16 05 04 *
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze
pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16
05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze
pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da
sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da
sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05
06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta
differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio
(tranne 05 e 13)
16 07 08 * rifiuti contenenti oli
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio,
iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o
composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di
metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08
07)
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di
sodio
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 16 10 02
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da
processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose 16 11 02 rivestimenti e
materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi
metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi
metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle
di cui alla voce
17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse
contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze
pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale
di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose 17 05 06
materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla
voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze
pericolose
17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06
03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze
pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla
voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti
mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB
(ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina
contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti
PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi
rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 17 09 04 rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca
collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente
provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento
e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve
di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola,
indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e
prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di
trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione
dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri
rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 19 01 12
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 19 01 18
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese
decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze
pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui
alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19
02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 19 05 01 parte
di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine
animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine
animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 Percolato di discarica
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 19 07 03
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non
specificati altrimenti
19 08 01 residui di vagliatura
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 19 08 06 *
resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze
pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua,
contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua,
diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue
industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti
delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali,
diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua
preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti
metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce
19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio
selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati
altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento
delle acque di falda
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti
sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da
quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle
operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle
operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla
voce 19 13 07
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività
commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 23 *
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20 01 25 oli e grassi
commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla
voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06
03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alla voce 20
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2)
_______
(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche
possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06,
contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi
catodici ed altri vetri radioattivi ecc.
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metalli
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da
cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.".
Allegato IV
(Articolo 44)
1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);
3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro
(Campania);
8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste
(progetto Adriagateway);
10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.
(( Allegato IV-bis (articolo 44-bis, comma 1)
(Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade
per l'Italia - art. 44 bis)
1) A1 - Riqualifica Barberino-Calenzano
2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)
3) A14 - Bologna-dir. Ravenna
4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)
5) A1 - Milano Sud-Lodi
6) Gronda di Genova
7) A14 - Passante di Bologna
8) A13 - Bologna-Ferrara
9) A13 - Monselice-Padova
10) A1 - Tangenziale di Modena
11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle
12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3) ))
.
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
Contattaci
[/staticPage/contatti]
NORMATTIVA
NORMATTIVA
* Archivio news [/showArchivioNews]
* Il progetto [/staticPage/progetto]
* Guida all'uso [/staticPage/guidaAllUso]
* Collegamenti veloci [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Ricerca avanzata [/ricerca/avanzata]
COLLEGAMENTI VELOCI
COLLEGAMENTI VELOCI
* Costituzione e Codici [/staticPage/codici]
* Elenco atti per data di emanazione [/ricerca/elencoPerData]
* Gazzetta Ufficiale [/staticPage/gazzetta]
* Motore federato regionale [/legislazioneRegionale]
* Leggi approvate in attesa di pubblicazione [/staticPage/leggi_approvate]
* Utilità [/staticPage/utilita]
CON IL CONTRIBUTO DI
CON IL CONTRIBUTO DI
* Presidenza del Consiglio dei Ministri [https://www.governo.it/]
* Camera dei Deputati [https://www.camera.it/]
* Senato della Repubblica [https://www.senato.it/home]
IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORAZIONE CON
* Corte Suprema di Cassazione [https://www.cortedicassazione.it]
* Agenzia per l’Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
[https://www.agid.gov.it/]
* Privacy e Cookie policy [/staticPage/privacy_policy]
* Note legali [/staticPage/legal]
* Mappa del sito [/mappa]
* FAQ [/staticPage/faq]
* Dichiarazione di accessibilità
[https://form.agid.gov.it/view/a2fb2081-2963-4daf-8044-03950a7e2fd0/]
Portale Normattiva, Versione 2.4.3
torna su