Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
№ 34
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34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto Legislativo
19 maggio 2020
22-10-2025
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DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 , n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00052)
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria
territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo
allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di
implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico,
monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi
confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico
precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare
obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in
isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di
potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza
territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei
contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché
con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio
costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della
relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani
sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art18-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27] e sono monitorati
congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e
dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati
programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le
attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie
assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione
e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle
persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome
costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di
infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei
requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale
addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza
epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base
delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un
laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con
l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a
livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati
operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di
riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i
referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento
di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome,
ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li
trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita
ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio
2020, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:dipartimento.protezione.civile::2020-02-27;640]. Per la
comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure
tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome
provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente
di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione
dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art6-com7], convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], le regioni e le province
autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere
ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con
effetti fino al 31 dicembre 2020. (27)
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le
attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in
isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2,
garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei
pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020. (27)
4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di
assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle
cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di
monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui
condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già
fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a
livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività
di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per
rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in
isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti
da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze
patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del
dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo
IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art1-com7]",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O.
n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di
organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono
autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma
10.
4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero
della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di
prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la
presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili,
ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il
coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato
locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti
devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di
istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione
dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale
il budget di salute individuale e di comunità.
5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì
dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul
territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da
COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i
servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma
4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7], possono,
in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal
15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in
costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto
unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali
svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora,
inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore.
Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti
del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di
infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso
assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.
6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di
continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art4bis],
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], è autorizzata per l'anno 2020
l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di
continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai
medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle
stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di
continuità assistenziale, ogni Unità è tenuta a redigere apposita
rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che
la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di
cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni. (20)
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e
dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità
speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art4bis], convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], possono conferire, in deroga
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7], con
decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti
del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale,
in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore
settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli
assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri
riflessi.
7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;35~art11],
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-25;60], e ai fini di una corretta
gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti
alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art4bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], possono conferire, in deroga
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7], fino al
31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale
degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56], regolarmente iscritti al
relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due
unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.
8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie
territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le
province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali,
che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di
emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per
garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui
condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui
all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive
modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di
10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale
infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo
Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10
milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per
l'anno 2020.
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di
personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a
decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi
indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a
valere sulle risorse di cui al comma 11.
11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno
2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la
sperimentazione di cui al comma 4-bis. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è
autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro,
61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per
l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000
euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di
accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per
un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei
commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate
alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo
pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente
articolo.
articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo
pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A
annesso al presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere
dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere
sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e
gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla
rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20", di
cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art18], convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]. Per le finalità di cui ai
commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di
766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la
sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato
per l'anno di riferimento.
Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le
province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in
atto e dei risultati raggiunti.
Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
((56))
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 425, lettera a)) che è prorogata al 31 dicembre 2021 la disposizione di
cui al comma 6 del presente articolo, nei limiti di spesa per singola regione e
provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla suindicata legge.
------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41] ha disposto (con
l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art1-com2] e 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art1-com3], convertito
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], sono prorogate per quattro
mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge".
---------------
AGGIORNAMENTO (56)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234] ha disposto (con l'art. 1,
comma 560) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art1-com11], e
all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art2-com10],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], si interpretano nel senso che
le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato,
in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione
al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e
2021".
ART. 1-BIS
ART. 1-BIS
(( (Borse di studio per medici). ))
((1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano
ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368], nonché di
concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di
formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono
accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie
ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre
lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione
vigente))
ART. 1-TER
ART. 1-TER
(( (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le
strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di
fragilità). ))
((
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-08&numeroGazzetta=32],
adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie
assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e
non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante
l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario,
riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per
anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o
altri soggetti in condizione di fragilità.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti
principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o
ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario,
impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura
di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire
il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per
l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in
servizio è obbligato ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini
dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione
individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica))
ART. 2
ART. 2
Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19
1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il
Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di
riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,
come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in
regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta
intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo
della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della
situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a
eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di
riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della
salute con il procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi
operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art18-com1],
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27] e sono monitorati
congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e
dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati
programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di
separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul
territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia
intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento
strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225
posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea
a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante
adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali
postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento
infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della
curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente
comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letto di
terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la
necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei
predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane
programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31
dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla
data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4
strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da
allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna
regione e provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità
assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19,
nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione
dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti
di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i
pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di
diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei
mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19,
per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non
affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e
le province autonome possono assumere personale dipendente medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.
Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente
comma per l'anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di
cui all'Allegato C annesso al presente decreto.
5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza,
gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle
procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com2bis],
nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero,
possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;35~art11], convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-25;60], procedure selettive per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C,
valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di
prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art30].
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "destinate alla remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle
seguenti: "da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni
correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale"; dopo le parole "del
personale del comparto sanità" sono inserite le seguenti: "nonché, per la
restante parte, i relativi fondi incentivanti"; dopo le parole: "in deroga
all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75~art23-com2]" sono
inserite le seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale";
b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: "Tali
importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni
e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione
vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema
sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle
prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste
dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-06&numeroGazzetta=233].
A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale
di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel
corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e
comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a
carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse
destinate a incrementare i fondi incentivanti".
6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate
alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di
risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente
impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce
limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e
per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'
articolo 2-ter
articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art2ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], le Regioni e le province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno
2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia,
nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno
2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui
all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si
provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al
comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale
aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte,
ai sensi degli articoli 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art2bis] e 2-ter del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art2ter], convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]. Per le finalità di cui ai
commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio
2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la
spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da
ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle
colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto.
8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e
le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte
le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad
approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la
richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o
la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i
quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo
periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del
Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del
piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di
adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano
è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente
articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667
euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4
e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma
3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di
previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per
far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto
letto, dei reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere
dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di
integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno
2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000
euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo,
e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per
l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma
accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga
alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il
concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base
delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per
l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente
decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi
sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute
nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27].
A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla
spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si
provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. (56)
11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun
piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi
di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro,
sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento
e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di
1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui
all'Allegato D annesso al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le
strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario
procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art122], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], a dare attuazione ai piani,
garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con
ciascuna regione e provincia autonoma.
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma
11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art122], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], di seguito citato anche come
"decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18]", a ciascun Presidente
di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di
commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del
piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive
impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al
presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], delle
leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché,
sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2011-08-01;151]. Il
rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza
delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81]. I lavori
possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della
denunzia di inizio di attività presso il comune competente.
13-bis. Ai fini del monitoraggio della nuova governance europea di cui ai
regolamenti
(( (UE) ))
2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2024, e alla direttiva
(( (UE) ))
2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, nonché del monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com626], anche con
riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente
articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7-com6], nel
limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno
2023, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata
mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata
professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture
del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo
onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del
Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione
abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere
anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a
finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti
delle stesse" 15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
---------------
AGGIORNAMENTO (56)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234] ha disposto (con l'art. 1,
comma 560) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art1-com11], e
all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art2-com10],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], si interpretano nel senso che
le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato,
in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione
al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e
2021".
ART. 3
ART. 3
Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art2ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1]. All'articolo 2-ter del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art2ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27~com5] è sostituito dal
seguente:
"5. Gli incarichi di cui al presente articolo
((possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso
della scuola di specializzazione))
. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al
settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com548bis], e in
ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei
casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e
particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del
corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto
dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma
di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico
previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.".
ART. 3-BIS
ART. 3-BIS
(( (Modifiche ai commi 547
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com547], 548
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com548] e 548-bis
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com548bis], in materia di
assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici,
farmacisti, fisici e psicologi specializzandi). ))
((1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite
dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i
chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";
b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono
sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli
odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli
psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici
veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della
pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";
c) al comma 548-bis:
1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica" ;
2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti:
", per i medici specializzandi,";
3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono
sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del
personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti:
"del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";
4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente:
"medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le
seguenti: "per i predetti specializzandi medici"))
ART. 4
ART. 4
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza
COVID-19
1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al
periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45,
comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art45-com1ter]
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], e in deroga all'articolo
8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8sexies-com1bis],
le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province
autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei
piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art3-com1-letb], la
remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19
secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le
attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede
di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8quinquies],
per le finalità emergenziali previste dai predetti piani. (6) (10) (22) (29)
(38) (53)
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione
assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire
la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per
l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art3-com6].
3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati
all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e
l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19,
come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente
al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale
di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art19-com2-letc],
compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con il
decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con
riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente
sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art3-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], e della circolare della
Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n.
2627 del 1° marzo 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.salute::2020-03-01;2627], nonché sostenuti
dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art19-com2-letc],
relativi:
a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero
per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche
e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano
di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del
2020 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18~art3-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;27];
b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati
alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19,
istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma
2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai
maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da
patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al
periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema
informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese
disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità. (6) (10) (22)
(29) (38) (53)
4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del
servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di
acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli
erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai
sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere
alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno
2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza
dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-sexies, comma 1, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art5sexies-com1], la
remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito
di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo
del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e
dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8quinquies]
stipulati per il 2020.
5-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione
dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite
dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture
private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un
massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8quinquies],
stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico
del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto,
pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di
cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum
legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle
quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi
fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati
dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale,
ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per
l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per
l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per
cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti
stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura
interessata.
((Il presente comma si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei
confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art4-com13], in
condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai
soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei
confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art4-com13], il
raggiungimento del limite del 90 per cento del budget deve intendersi riferito
al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal
fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture è
regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per la compensazione della
mobilità sanitaria, a seguito di apposita conferenza di servizi di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14], a valere sul livello
di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario
nazionale per l'anno 2022))
.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di
prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con
riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020
come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.
5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il
Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a
pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], e che abbiano comunque
raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri
ordinari e i day hospital, può essere riconosciuto un contributo una tantum in
proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di
protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della
struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del
Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o
provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di
contributo una tantum, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle
regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura destinataria di
budget, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi
dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8quinquies].
6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art32], è abrogato.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83] ha disposto (con
l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo
sono prorogati al 15 ottobre 2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83], convertito con
modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-25;124], come modificato dal D.L. 7
ottobre 2020, n. 125 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125],
ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 3 del
presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono
prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52] ha disposto (con
l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo
sono prorogati fino al 31 luglio 2021.
------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-07-23;105] ha disposto (con
l'art. 6, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo
sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221] ha disposto (con
l'art. 16, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo
sono prorogati al 31 marzo 2022.
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
(( (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75], in materia di
superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio
sanitario nazionale). ))
((1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75~art20], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";
b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso))
ART. 5
ART. 5
Incremento delle borse di studio
((dei medici specializzandi))
1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei
medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368~art37], è
autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
((1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368~art37], è
autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale
fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025
e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto))
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi
dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art16bis], e
dell'articolo 2, commi da 357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com357] a 360, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com360], attraverso
l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in
ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11
gennaio 2018, n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;3], che hanno
continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo
dell'emergenza derivante dal COVID-19.
1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi
dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art16bis], per
il triennio 2020-2022 è prorogato al
((31 dicembre 2025))
. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno
ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni
((2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022))
può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi
formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con
provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
ART. 5-TER
ART. 5-TER
(( (Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative).
))
((
1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di
specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati
in medicina e chirurgia.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i
profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici
funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità
professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure
palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di
specializzazione in pediatria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8
milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4
milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto))
ART. 6
ART. 6
Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in
ragione dell'emergenza da COVID-19
1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi
dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
3 febbraio 2020, n. 630
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:dipartimento.protezione.civile::2020-02-03;630], al
Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa
di cui all'articolo 1, commi 610
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com610] e 611, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com611].
ART. 7
ART. 7
Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
popolazione
1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art47ter] e, in
particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in
materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché
di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo,
coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale, può
trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2sexies-com2-letv]
e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], dati
personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, per lo sviluppo di metodologie
predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo
le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.salute:decreto:2016-12-07;262].
((1-bis. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], il Ministero della
salute è autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute
necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1
e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza approvato con la decisione di esecuzione del
Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo
periodo, è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base
individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario
elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni
pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente
individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalità tali da garantire che
l'interessato non sia direttamente identificabile))
2.
((Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare,))
, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati
di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art9], che possono essere trattati,
le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi
informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei
dati trattati.
((2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero
della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie
croniche presenti nella popolazione italiana, limitatamente alla costruzione di
modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del
fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano
direttamente identificabili))
ART. 8
ART. 8
Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A
1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con
medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa
ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219~art91] e 93 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219~art93], non
sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui
sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di
erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per
un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una
durata massima di ulteriori 30 giorni
((dalla data di scadenza))
.
2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con
ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60
giorni dalla data di scadenza.
3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro
((ospedaliero))
o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una
durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta,
necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del
fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste,
tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui
all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art26], convertito
((, con modificazioni,))
dalla legge 11 agosto 2014, n.114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114].
4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si
applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di
base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al
comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali
casi
((il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista))
di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle
province autonome.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali
classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e
non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di
monitoraggio AIFA
((e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati))
.
((
5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti
della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-18;347~art8-com1-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-16;405], i medicinali ordinariamente
distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1
dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri
stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.
5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art27bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40], entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei
medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di
monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei
profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici))
ART. 9
ART. 9
Proroga piani terapeutici
1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso
e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale,
laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per
patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia
ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati
per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle
prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici. (6) (10) (22) (29)
((53))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83], convertito con
modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-25;124], ha disposto (con l'art. 1,
comma 3) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 15 ottobre
2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83], convertito con
modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-25;124], come modificato dal D.L. 7
ottobre 2020, n. 125 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125],
ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente
articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
comunque non oltre il 30 aprile 2021.
------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52], convertito con
modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-06-17;87], ha disposto (con l'art. 11,
comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino al 31
dicembre 2021.
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221] ha disposto (con
l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al
31 marzo 2022.
ART. 10
ART. 10
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1]. Al decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di medici, personale
infermieristico
((e))
" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie
((, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli))
"; la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iniziativa di solidarietà in favore
dei famigliari
((degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di
assistente sociale e operatori socio-sanitari))
.";
b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e socio -
sanitario" sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri riabilitativi ambulatoriali
del Servizio sanitario nazionale".
2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166~art16-com1], la lettera
d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art71bis-com1-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], è sostituita dalla seguente:
d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di
arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la
pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei
televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la
lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne
modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;".
ART. 11
ART. 11
Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art12], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "l'assistito" sono inserite le seguenti: ",
riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario
nazionale";
b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "comma 7", sono aggiunte le
seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "
((3. Il FSE))
è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al
comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che
prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su
iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il
sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma
15-ter.";
d) il comma 3-bis è abrogato;
e) al comma 4, dopo la parola "regionali", sono inserite le seguenti: "e da
tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo le parole "l'assistito",
sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno
dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie,
nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7";
f) al comma 15-ter,
((numero))
3), sono apportate le seguenti modificazioni:
((1) dopo le parole:))
"per la trasmissione telematica", sono inserite le seguenti: ", la codifica e la
firma remota";
((2) le parole:))
"alimentazione e consultazione" sono sostituite con le seguenti: "alimentazione,
consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art44]";
g) al comma 15-ter, dopo il
((numero))
4), sono aggiunti i seguenti:
"4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche,
da associarsi agli assistiti risultanti
((nell'ANA))
, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato
dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle
modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
((numero))
3) del presente comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da
associarsi agli assistiti risultanti
((nell'ANA))
, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le
modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
((numero))
3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le
misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, dal decreto di cui al
((numero))
3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti
portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni
dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli
operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma
7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla
Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:agenzia.italia.digitale:determina:2018;80].";
h) al comma 15-septies, dopo le parole: "di farmaceutica" sono inserite le
seguenti: ", comprensivi dei relativi piani terapeutici, " e dopo le parole:
"specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale," sono aggiunte le
seguenti: "nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN," e,
dopo la parola "integrativa", sono aggiunte le seguenti: ", nonché i dati di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art3],
comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto,
secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, dal decreto di cui al
((numero))
3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà
degli interessati,";
i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:
"15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier
farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul
((portale nazionale))
FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
((15-novies))
. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, con il decreto di cui al
((numero))
3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge
((1° aprile 1999))
, n. 91 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91], rende disponibile ai
FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e
tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi
alla situazione vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma
rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.".
ART. 11-BIS
ART. 11-BIS
(( (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche). ))
((1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per
fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre
emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;52~art6-com4], le
parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari
propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel
capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio,
nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a
qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli
interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il
secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza,
consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque
fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale
dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare
del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore,
del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità
della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello
studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi"))
ART. 12
ART. 12
Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai
decessi
1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle
nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art62-com6-letc],
recante Codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], le strutture
sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:
a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art72-com3];
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art74-com2];
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di
polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-10;285];
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art30-com1];
e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art30-com2].
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati
all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui
al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR),
((al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei
registri di stato civile))
;
b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC),
((all'indirizzo))
disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art6ter]
((codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art6ter], di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82]))
, nelle more della messa a disposizione dei servizi
((dell'ANPR))
relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;
c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non
registrati
((nell'ANPR))
, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale
((e che non rientrano))
tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-13&numeroGazzetta=240],
((lettere b)
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-13&numeroGazzetta=240]
e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-13&numeroGazzetta=240]))
, concernente
((l'istituzione))
della medesima ANA;
((
d) all'ISTAT;
))
3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari
l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli
stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili
le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui
((al comma 3.))
4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di
cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
ART. 13
ART. 13
Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità
e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete
sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali,
epidemiologici e ambientali
((, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione))
, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo
9, paragrafo 2, lettera g)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016-04-27;679~art9-par2-letg], e
dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], nonché
dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196],
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del
trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o
partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle
direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020
e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle
particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli
articoli 9 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art9] e 10 del
Regolamento (UE) 2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art10],
nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al
comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi
statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla
comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.
2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli
articoli 9 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art9] e 10 del
Regolamento (UE) 2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art10],
sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT,
adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono
svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196
del 2003 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196] e delle
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4
al medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322].
3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi
perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie
adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le
fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i
tempi di conservazione.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art13] e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art14] anche in forma
sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa
e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT.
5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente
articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle
unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche
((, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione))
, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art5ter-com1],
nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno
parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto
dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196] e delle Regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4
del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322]
((, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;5]))
. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui
al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.
6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
ART. 14
ART. 14
Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la
scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali
1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per
l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art44],
è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di
euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di
cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art122], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], e da trasferire sull'apposita
contabilità speciale ad esso intestata.
2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del
contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a
seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato
al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con
decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo
della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'articolo 122
del decreto-legge n. 18 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18~art122]. La rimodulazione può
disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della Protezione civile.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato
con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, già
dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art24] e delle
contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;1], in scadenza
entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa,
sono prorogati per ulteriori sei mesi.
Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i relativi
stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 15
ART. 15
Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in
materia di volontariato di protezione civile
1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle
persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio
civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-07-08;230~art19], è incrementato di
((21 milioni))
di euro per l'anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita
l'indennità di cui all'articolo 84, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art84-com1] o agli
articoli 27 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art27], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art28], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art29] e 30 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art30] convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], le disposizioni di cui
all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art39-com5], non
si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure
adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano
di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.
ART. 16
ART. 16
Misure straordinarie di accoglienza
1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416~art1sexies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39], per un termine non superiore
ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere
utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo
restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142], e successive
modificazioni, in materia di servizi per l'accoglienza. All'attuazione del
presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
ART. 16-BIS
ART. 16-BIS
(( (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-11-23;407~art1-com2], ai medici, agli
operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri
lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da
COVID-19). ))
((1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-11-23;407~art1-com2], è estesa ai
medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori
socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di
servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o
un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da
COVID-19))
ART. 17
ART. 17
Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;1~art6-com10]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;1~art6-com10
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;1~art6-com10
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;1~art6-com10].
All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art6-com10],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], dopo le parole "del presente
articolo" sono inserite le seguenti "e per l'acquisizione a diverso titolo, ad
esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile,
del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai
sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del
2020 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.dipartimento.protezione.civile::2020;630] di
strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario o in permanenza domiciliare ".
ART. 17-BIS
ART. 17-BIS
(( (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso
abitativo e non abitativo). ))
((1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art103-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], le parole: "1° settembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"))
ART. 18
ART. 18
Utilizzo delle donazioni
1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art99], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modifiche:
"a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti
dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di
cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art99], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], al fine di provvedere al
pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste
dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18], da parte del Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione
allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020."
b) al comma 3, dopo le parole "aziende, agenzie," sono inserite le seguenti:
"regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,"
c) al comma 5, dopo le parole "per la quale è" è aggiunta la seguente: "anche".
2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini
suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti
correnti.
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
(( (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016,
n. 122 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122~art14]). ))
((
1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei
servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio
2016, n. 122 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122~art14], è
incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito
delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse,
deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza
sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato,
contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente
convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove
cessata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto))
ART. 19
ART. 19
Funzionamento e potenziamento della Sanità militare
1. Per le finalità di cui all'articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], e nel rispetto di quanto ivi
previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento
giuridico ed economico, per l'anno 2020 è autorizzato l'arruolamento
eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma
eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per
ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30
della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei
carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della
Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare. (27) (56) (54) (69)
((79))
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data
di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione
generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del
Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro
i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli
prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del
2020 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18], costituiscono titolo
di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di
personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle
Forze armate.
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], qualora iscritti all'ultimo o
al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in
medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il
periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma
di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui
al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei
carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per
l'anno 2020 e euro3.962.407 per l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi
sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art9], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], è autorizzata la spesa di
euro 84.132.000 per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020
e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per
l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della difesa.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41] ha disposto (con
l'art. 22, comma 1) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri
militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art7-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27~art19-com1], del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è prorogata, con il consenso
degli interessati, sino al 31 dicembre 2021".
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AGGIORNAMENTO (56)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234] ha disposto (con l'art. 1,
comma 691) che la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di
cui al comma 1 del presente articolo, in servizio alla data del 31 dicembre
2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.
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AGGIORNAMENTO (54)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2021, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228], convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-02-25;15], ha disposto (con l'art. 1,
comma 691) che la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di
cui al comma 1 del presente articolo, in servizio alla data del 31 dicembre
2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2022.
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AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-21;73] ha disposto (con
l'art. 36, comma 2) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri
militari di cui [...] all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art19-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77] [...] in servizio alla data
del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31
dicembre 2022".
---------------
AGGIORNAMENTO (79)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 1,
comma 647) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di
cui [...] all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art19-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo
19-undecies, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77~art19undecies-com1], del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], in servizio alla data del 31
dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno
2023".
ART. 20
ART. 20
Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale
operative
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle
sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il
31 gennaio 2020, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva
di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
ART. 21
ART. 21
Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento
straordinario di infermieri militari in servizio permanente
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2204-bis, è inserito il seguente:
"Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)
1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022
terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui
agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti
delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della
Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al
prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente
rinnovabile solo per una volta.
2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui
all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle
procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei
limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo
consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo
strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale.".
b) dopo l'articolo 2197-ter è inserito il seguente:
"Art. 2197-ter.1.
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle
consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno
2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il
reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado
corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio
permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e
n. 15 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio
appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche
in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione
professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della
consegna.
3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di
valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria,
sono stabiliti dal bando di concorso.".
ART. 22
ART. 22
Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della
diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art74-com01],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], è ulteriormente prorogato
fino al 31 luglio 2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art74ter-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], è integrato di ulteriori 500
unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. (7) (10) (20) (27)
(33) (41) (45)
((56))
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per
l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro
5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro
4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104] ha disposto (con
l'art. 35, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da
parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di
personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art22-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è ulteriormente prorogato
fino al 15 ottobre 2020".
--------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125] ha disposto (con
l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 35, comma 1 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art35-com1],
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], è prorogato al 31 dicembre
2020.
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1025) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte
delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di
personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art22-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è ulteriormente prorogato
fino al 31 gennaio 2021".
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178], come modificata dal D.L. 22
marzo 2021. n. 41, ha disposto (con l'art. 1, comma 1025) che "Al fine di
garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello
svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del
COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art22-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è ulteriormente prorogato
fino al 30 aprile 2021".
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], ha disposto (con
l'art. 74, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da
parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di
personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art22-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è ulteriormente prorogato
fino al 31 luglio 2021".
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 6 agosto 2021, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-06;111], ha disposto (con
l'art. 8, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da
parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità
di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art22-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è ulteriormente prorogato
fino al 31 ottobre 2021".
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], ha disposto (con
l'art. 15, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da
parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità
di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art22-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è ulteriormente prorogato
fino al 31 dicembre 2021".
---------------
AGGIORNAMENTO (56)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234] ha disposto (con l'art. 1,
comma 621) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale
di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art22-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è ulteriormente prorogato
fino al 31 marzo 2022".
ART. 23
ART. 23
Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno
2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto
sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di
polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di
ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da
COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di
polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute
esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli
ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato
rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento
operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore
spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti
demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è
autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui
euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
((ed euro))
698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto
del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali
del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali
del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti
demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle
Prefetture - U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro
838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000
per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed
euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro
167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com301], relativa
all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla
carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per
gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun
anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
7. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui,
per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in
favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per
il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute
dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui,
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art23-com1],
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.
Titolo II
Sostegno alle imprese e all'economia
Capo I
Misure di sostegno
Titolo II
ART. 24
ART. 24
Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività
produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo
restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta
regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-07;435~art17-com3],
ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art58], convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157]; l'importo di tale versamento
è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso
periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che
determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art7] e 10-bis
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art10bis],
nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], con ricavi
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle
imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a
ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal
presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario
nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e
Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 25
ART. 25
Contributo a fondo perduto
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica
"Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari
di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], di seguito
testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai
soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza
di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui
all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti
che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e
38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], nonché ai lavoratori
dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e
10 febbraio 1996, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103].
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui
all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai
soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del
medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo
54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a
5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi
dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al
fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla
data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei
servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1°
gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto
alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una
percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non
superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3
superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3
superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai
soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4,
per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della
base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta,
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446].
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati
presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle
entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto
interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322~art3-com3]
delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai
servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro
sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la
presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i
soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art85-com1] e 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art85-com2], non
si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto
legislativo n. 159 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159]. Per la prevenzione
dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto
tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del
decreto legislativo n. 159 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159] anche attraverso
procedure semplificate
((ferma restando))
, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159], in
considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai
riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative,
l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai
sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di
regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso
di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art322ter].
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito
protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8,
((nonché di quelli relativi))
ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria
di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;68].
10. Le modalità di
((presentazione))
dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del
presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il
contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al
soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati
sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di
Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande
presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a
fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art31].
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del
mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera
il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a
quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13-com5]
((, e applicando gli interessi dovuti))
ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], in
base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com421] a 423, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com423].
((Si applicano))
le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art27-com16],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], nonché, per quanto
compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art28]
((del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art28]))
, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122]. Per le controversie relative
all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546].
13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa
o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino
l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica
all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli
elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale
atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto
firmatario dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si
applica l'articolo 316-ter del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art316ter].
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 25-BIS
ART. 25-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137]))
ART. 26
ART. 26
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti
i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società
per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata, anche semplificata, società cooperative, -società europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R2157] e società
cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R1435], aventi
sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] e quelle
che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita
e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] relativo al
periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni
di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni
di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento
al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di
marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al
33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al
valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto
legge ed entro il 31 dicembre 2020
((, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12,
entro il 30 giugno 2021,))
un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla
misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000
euro.
((20))
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le
seguenti condizioni:
((a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata
presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a
far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o
altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non
rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento
(UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], del
regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0702], e del
regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1388]))
;
((20))
b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa
edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della
salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o
incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art67];
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è
intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in
violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena
accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art12-com2];
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di
occupati è inferiore a 250 persone
((2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese, non
in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale
data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di
omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al
comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che
si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei
piani di rientro e rateizzazione))
((20))
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT],
all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in
esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c),
spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il
credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente
dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La
distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della
società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e
l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli
interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una
certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il
limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se
superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono
beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o
indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o
sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili
organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea
o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto
previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento
avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], o in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale
delle imprese di cui al presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in
quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]. Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53], e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34]. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma
2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio
2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento
del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30
per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei
limiti previsti dal comma 20.
((La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento
per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021))
. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024
((, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia
deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021,))
da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di
restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
((20))
9.
((Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], a
partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione
dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio
2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.))
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53], e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34]. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
((20))
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è
autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per
l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
precedente comma 10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è
istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il
"Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il
((30 giugno 2021))
, entro i limiti della dotazione del Fondo
((e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare
nell'anno 2021))
, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche
indicate ai commi 14 e 16 (di seguito "gli strumenti finanziari "), emessi dalle
società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per
un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento
dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la società sia
beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un
regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto forma
di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei
prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non
può superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi
di cui al comma 1,
((lettera a), e il doppio dei costi del personale della società relativi al
2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non
ha approvato il bilancio))
. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2412, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2412-com1].
((20))
13. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da
questa interamente controllata (di seguito anche "il Gestore")
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla
sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata
decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono
immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel
caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura
concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento
degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli
previsti dall'articolo 2467 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2467].
15. La società emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale
rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di
azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività
imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le
modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli
impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di
cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e
modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178]))
. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può
essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti
Finanziari.
((20))
17. L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso
disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi
indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47].
Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art96], ferma
restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze
di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], con
la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di
non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art67]. Il
Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla
attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159].Il Gestore
procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze 18. Il
Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2,
l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la
conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto
previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l'assunzione
degli impegni di cui al comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del
Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto
((entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12,
primo periodo))
.
((20))
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno
2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità
speciale.
((Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo
massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento
del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni
successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti
vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli
Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro
per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021
al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024))
.
((20))
19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere
mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale,
il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo
periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal
Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una
specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art17-com2] e 4, della legge 27
febbraio 1985, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art17-com4], le quali
assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al
soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le
modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro e con eventuali
altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha
beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo lordo
delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1
l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel
settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto
di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento
della Commissione n.1407/2013, del regolamento (UE)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407] della
Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1408] della
Commissione n. 717/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0717] ovvero ai
sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], del
regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0702] e del
regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1388]. Ai fini
della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti
indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura
dell'incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], con
la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che
le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque
soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1
della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale
rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente
detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai
sensi della disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 264) che le presenti modifiche si applicano alle istanze di accesso alla
misura di cui al comma 12 del presente articolo presentate successivamente al 31
dicembre 2020.
ART. 26-BIS
ART. 26-BIS
(( (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura). ))
((
1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108~art15], sono destinati 10
milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
))
ART. 26-TER
ART. 26-TER
(( (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese). ))
((1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art56], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], si applicano anche ai
finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174~art11-com7] e 7-bis,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174~art11-com7bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
dell'articolo 1, comma 367
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-07;213~art1-com367], della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art6-com2] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art6-com3], del decreto-legge
26 aprile 2013, n. 43 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-26;43],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e
dell'articolo 11, commi da 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-24;71~art11-com3] a 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-24;71~art11-com13], del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-09;8],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;45]. Gli oneri per interessi ed
eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a
carico dell'impresa richiedente))
ART. 27
ART. 27
Patrimonio destinato
1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
"Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato
denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle
finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il
Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti
dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai
beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti
dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e
le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio
Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli
effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati
costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti
rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti
dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o
rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei
creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul
patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio
Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo
non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto
all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni
altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli
di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del
Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di
stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul
Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze,
strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia
condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere
restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del
consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente
eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio
previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione
dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo
aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al
comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità
al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP
S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in
blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la
medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della
revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e
iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2436].
Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447quater-com2].
Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio
Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e
rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e
rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di
altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e
i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società
cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle
società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione
privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'articolo 7,
comma 1, lettere c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-13;197~art7-com1-letc], d)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-13;197~art7-com1-letd] ed f), della
legge 13 maggio 1983, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-13;197~art7-com1-letf]. Il consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale
improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio
Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello
dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei
comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP
S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni
destinati da parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il
rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità
definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica
industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art10-com5], in apposito
capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera
nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea
sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
"Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in
mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni
previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il
decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 30 giugno 2022.
4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4,
gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui
all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma
4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di
operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e
sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal
decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato
operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di
intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile,
dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non
anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza
che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società. Le
società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui
al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci pro forma, certificati da
un revisore contabile.
4-quinquies. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al
comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
febbraio 2021, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2021-02-03;26], si
applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art63], anche
non passata in giudicato.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi
del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo schema di
decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per
l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può
essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio
Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT]. In via
preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante
sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad
aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso
di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto
tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo
tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive
strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma
86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com86], alla rete
logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.
Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione
di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano
caratterizzate da adeguate prospettive di redditività
((5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma
4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto
periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la
sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la
gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], o da gestori
autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo
testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del
Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e
finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5,
quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in
titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o
significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo
inferiore a euro 50 milioni;
b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di
portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio
possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il
Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede
legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al
comma 4, lettera b);
c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli
emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione
alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
italiani, con data certa di inizio negoziazione;
d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di
investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti,
scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6,
in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri
dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo
del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del
49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento
collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio
dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da
co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato))
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei
criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al
comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata
all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento
disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a
valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la
gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non
contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto
separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato
al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti
per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A.
per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al
presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli
comparti è consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2412], l'emissione,
a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli
obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si
applicano gli articoli da 2415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2415] a 2420 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2420]
e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza
esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti
dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato.
Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art11-com2], e
la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla
raccolta previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del
Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono
stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello
Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art31]. Può
essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a
favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo
di euro 20 miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul
Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non
attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o
previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47].
Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista
dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art96], le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], con
la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di
non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art67]. CDP può
procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima
dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159]. Il rilascio
della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto
di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o
acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e
seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2437], nel decreto
di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare
i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e
di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi
incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità
giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i suoi
esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni
di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti
effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse
finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato,
purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti
all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art67], e di
cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art166].
13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi
comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non
sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui
proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle
operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai
suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono
escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro
tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239] e d.lgs. 21
novembre 1997, n. 461
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461], nella misura
applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31].
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La
durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del
consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli
comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione
medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del
Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di
Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione
legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La
liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il
trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui
della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del
Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o
diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al
fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo
per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare,
un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo
complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020
l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di
euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di
liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette
per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche.
Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore
dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo
all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di
liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati
nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con
le rispettive leggi di bilancio.
18. È autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale
fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio
destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di
titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo
funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui
risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio
del sistema economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le
disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a
sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione
popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così
costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento
anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni
possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente
comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-13;43~art1-com18ter], comma 2-bis,
della legge 13 gennaio 1994, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-13;43~com2bis], le parole: "diverse
dalle banche" sono soppresse.
ART. 28
ART. 28
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d'azienda
1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi
non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito
d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo
destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale,
agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale
dell'attività di lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a
prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile
a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio
abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura
del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il
credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del
50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva
siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione
dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
per entrambi i contratti.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture
alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai
tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel
periodo d'imposta precedente.
3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o
compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito
d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per
cento e del 10 per cento.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione
di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività
istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato
all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei
mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive
con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile,
maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il
credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per
cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito
d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai
soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese
turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito
d'imposta spetta
((fino al 31 luglio 2021))
, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento
rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al
locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente
parte del canone.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della
spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17],
successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], salvo
quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.
7.Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53], e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34].
8.Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il
credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art65], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], in relazione alle medesime
spese sostenute.
9.Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
10.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro
per l' anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 28-BIS
ART. 28-BIS
(( (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite
distributori automatici). ))
((1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la
corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che
hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande
mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i
relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art2-com2], e
dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo
del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le
amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano
economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei
contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art165-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], al fine di
rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il
solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio
economico delle singole concessioni))
ART. 29
ART. 29
Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del
contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art11], è incrementato di
ulteriori
((160 milioni))
di euro per l'anno 2020.
((1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1,
pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi
degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente
non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20
milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei
contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto
a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre
forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite
di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020))
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini,
nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-
ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art65-com2ter] e
2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art65-com2quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27].
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
ART. 30
ART. 30
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della
spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli
usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come
"trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite
massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.
2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina,
senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di
misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri
generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo
che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo
trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di
prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa
effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in
vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe
assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato
e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni
di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
265. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo
sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici
e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento,
entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti,
l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di
distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.
ART. 30-BIS
ART. 30-BIS
(( (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o
di debito). ))
((
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per
la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente
comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli
esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle
transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2020.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina
l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli
esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con
carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui
al medesimo comma 1.
3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono
protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo
delle commissioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto))
ART. 31
ART. 31
Rifinanziamento fondi
1.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art1-com14],
((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40], di seguito citato anche come
"decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23]",))
è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni
di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.
2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com100-leta], è
incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020.
((Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del
Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese,
possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di
autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla
valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per
annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo))
.
3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le
predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui
all'articolo 13 del citato decreto-legge
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23]
((8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23]))
, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione delle garanzie.
((3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche
attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione
finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui
all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com507], è incrementata
di 5 milioni di euro per l'anno 2020))
.
4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48,
lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com48-letc], sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
((4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art14-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40], l'apposito comparto del Fondo
di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art90-com12], è incrementato
di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo,
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art56-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], giacenti nel conto corrente
di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com100-leta], da
riassegnare al pertinente capitolo di spesa))
.
5.
((Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo))
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 31-BIS
ART. 31-BIS
(( (Confidi). ))
((1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], è sostituito
dal seguente:
"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi
iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto
qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1"))
ART. 32
ART. 32
Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS
1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata
concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del
decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-02-14;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-04-08;49], il Ministero dell'economia e
delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa
istruttoria della società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato
decreto-legge n. 18 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;18], è autorizzato ad
acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti
dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la
sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e
di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione
dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date
di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei
Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei
recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica COVID-19.
2. La società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18
del 2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;18], provvede alle
attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente.
ART. 33
ART. 33
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo
semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti
assicurativi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art4], per
i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art23], e delle
disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto
legislativo n. 58 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;58], fatte salve le
previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti
informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il
requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], anche se il
cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio
indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a
condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia
riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata
insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza,
l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del
contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche
mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e
della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole;
l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione
informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello
stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo
strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare
i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo
165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art165], e
dell'articolo 1888 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1888].
2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare
gli adempimenti concernenti i contratti finanziari .e assicurativi e in
considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-01&numeroGazzetta=26],
gli articoli 4-sexies;4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], nella
formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-11-25;165], e le
disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e
la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad
applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.
(7) (10) (22)
((29))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104] ha disposto (con
l'art. 72, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo continuano
ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83], convertito con
modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-25;124], come modificato dal D.L. 7
ottobre 2020, n. 125 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125],
ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente
articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
comunque non oltre il 30 aprile 2021.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52] ha disposto (con
l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato
fino al 31 luglio 2021.
ART. 33-BIS
ART. 33-BIS
(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la
vendita di fuochi artificiali)
1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di
assicurazione obbliga-toria dei titolari di licenza per la produzione, il
deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art47] e 55 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art55], di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], nonché di quelli di
assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi
per l'attività pirotecnica, in scadenza
((dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021))
, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La
proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva
di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che
restano esercitabili.
ART. 34
ART. 34
Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per
la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché
prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di
prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in
materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi
postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche
mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144~art2-com3],
previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore,
purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato
mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza,
l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il
sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso
telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla
normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], ivi comprese
le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente
alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in
ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto
relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di
contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il
consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto
dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;206], sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia
cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio
degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il
sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del
contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020.
((33))
2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del
citato decreto legislativo n. 206 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;206], in materia di
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso
l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a
distanza.
3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono
esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al
termine del predetto stato di emergenza.
(7) (10) (22) (29)
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104] ha disposto (con
l'art. 72, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo continuano
ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83], convertito con
modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-25;124], come modificato dal D.L. 7
ottobre 2020, n. 125 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125],
ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente
articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
comunque non oltre il 30 aprile 2021.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52] ha disposto (con
l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato
fino al 31 luglio 2021.
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], ha disposto (con
l'art. 22, comma 1) che "Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34,
comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388], è elevato a 2 milioni di
euro".
ART. 35
ART. 35
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di
garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad
essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia
Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei
crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito
che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di
cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati
dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata
in vigore del presente decreto
((e fino al 30 giugno 2021))
ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in
conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal
comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e
senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione
separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile.
SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze
le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti,
che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE
S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi
sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al
fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.
((3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla
data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 2021))
4. L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT].
5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art1-com14] una sezione
speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative
alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie
versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della
garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività
svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE
S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
ART. 36
ART. 36
Partecipazione al Fondo di Garanzia
((paneuropeo))
della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo
per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)
1.Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la
Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la
partecipazione italiana al Fondo di Garanzia
((paneuropeo))
, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli
Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In
attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima
richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero
dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la
Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia
che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo
di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di
emergenza (SURE) a seguito dell'
((epidemia di COVID-19))
e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di
1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio,
sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere
stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il
rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli
investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito
del Fondo di garanzia
((paneuropeo))
di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è
autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro
((per l'anno 2020))
, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 37
ART. 37
Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization
1. È autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International
Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com99], con un contributo
globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030,
valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato
il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il
finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness
((Innovations))
(CEPI).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro
annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307], e, quanto a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.
ART. 38
ART. 38
Rafforzamento del sistema delle start-up innovative
1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in
favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse
aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento
delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], anche attraverso nuove
azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per
l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la
concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a
fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di
incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti
pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette
agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
«de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in
generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare
l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al
comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al
finanziamento di iniziative:
a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica
attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante
dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese in-novative,
delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il
raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in
attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture
capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com209],
sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020
finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la
sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante
l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni
convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la
possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle
start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del
2012 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179] e delle PMI innovative
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33]. Con decreto del Ministro
dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle
agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di
co-investimento tra le risorse di cui al presente comma
((destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo
periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e
media impresa innovativa,))
e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. La misura massima
((degli investimenti iniziali))
di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media
impresa innovativa può otte-nere è pari a quattro volte l'importo complessivo
delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro
((...))
.
((Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre,
nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli
eventuali investimenti successivi))
.
4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare
l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, comma 200,
lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com200-letc], dopo le
parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché
con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221]».
5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese
delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179
del 2012 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179], è prorogato di 12
mesi.
Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici
e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente
comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle
imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e
contributive previste dalla legislazione vigente.
6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com100-leta], in favore
delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], e delle PMI innovative
previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33], è riservata una quota pari a
200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le
predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti,
ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art13].
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], dopo l'articolo 29 è
inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Incentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up
innovative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in
alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento
dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407] europea
del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo
d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre
anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso
di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi
legali.».
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33], dopo il comma 9-bis, è
inserito il seguente:
"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari
al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale
sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di
organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente
in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte
alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed
è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407] europea
del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile
non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve
essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal
beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto,
unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta
prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art29], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], e fino all'ammontare di
investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che
eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la
detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179~art29] nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
"de minimis"".
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di
attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.
10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art26bis-com1-letb],
le parole "di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di
una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero
di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno euro 500.000
in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante
in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000".
11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-13&numeroGazzetta=264],
in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere
sismico aquilano sono altresì riconosciute alle start up innovative localizzate
nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017,
specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189], convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229], nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento
digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable
Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione
e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi,
tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura
del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a
200.000 euro per singolo prototipo.
14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati
dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i
requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno
essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal
fine si considerano come spese ammissibili:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di
realizzazione di prototipi;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre
imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei
prototipi;
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.
15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione
commerciale.
16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:
a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza
fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia
riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non
inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di
società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero
costituite sotto forma di società di persone;
d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.
17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogioco
entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda
di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.
18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione
delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le
modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di
decadenza e revoca.
19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni
di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di
euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 38-BIS
ART. 38-BIS
(( (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori).
))
((
1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a
livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel
design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del
settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made
in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di
contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento
delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale
fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare
riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei
contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili,
alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di
controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di
revoca dei medesimi contributi.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT],
all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
))
ART. 38-TER
ART. 38-TER
(Promozione del sistema delle società benefit)
1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema
delle società benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com376], è riconosciuto
un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei
costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento
dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
((66))
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
"de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1408], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
"de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0717], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
"de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]
((...))
.
2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono
compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le
spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e
direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società
benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è
fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente.
3. Per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con
una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri
di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono
trasferite nella contabilità speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di
bilanciò per le necessarie regolazioni contabili.
---------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], ha disposto (con l'art.
52-bis, comma 1) che "Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art38ter-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], possono essere utilizzate,
per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022".
ART. 38-QUATER
ART. 38-QUATER
(( (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio).
))
((
1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23
febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della
prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis,
primo comma, numero 1), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2423bis-com1-num1]
è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai
fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al
presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di
cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2427-com1-num1].
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire
nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative
ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla
capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito.
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020,
la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività
di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2423bis-com1-num1]
può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio
di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al
presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di
cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2427-com1-num1]
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire
nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative
ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla
capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini
civilistici))
ART. 39
ART. 39
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la
politica industriale.
1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle
politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19,
il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7-com6], e
nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,
di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa
mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel
numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da
destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui
all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-11;140~art3].
2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-11;140~art3], comma 1, primo periodo,
le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com852], dopo le parole:
« è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: «
destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di
attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le
procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270] e al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-23;347], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-18;39], » .
4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi
aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico
può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7-com6], e
nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati
all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati
in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di
dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto
della struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com852].
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art23], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], è assegnata la somma di 15
milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti
agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società
cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese
in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che
gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative
sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-03&numeroGazzetta=2],
nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime
ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], possono
continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli
di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di
euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento
((, fino al 30 giugno 2021))
. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
ART. 40
ART. 40
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di
distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da
COVID-19
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale
di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in
considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza
sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può
essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno
2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con
esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico
dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni
dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle
società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle
attività petrolifere e di ristorazione.
3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda
dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante
riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le
modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la
concessione del contributo.
4.
((Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori
di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese
è effettuata calcolando i ricavi))
con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art18-com10].
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 41
ART. 41
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti
dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15
aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art103-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], come prorogato dall'articolo
37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art37-com1], è
ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020.
Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi
non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui
all'articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile
2017, n. 78, decorre
((...))
dal 15 novembre 2020.
2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal
((1° gennaio))
2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente
all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto
dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in
esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso
decreto.
ART. 42
ART. 42
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed
il sostegno dell'innovazione
1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e
ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le
sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il
potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del
settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per
fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a
quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta
specializzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento
tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020,
finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e
investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della
ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche con
riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], e alle PMI innovative di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33]. Una quota parte di almeno 250
milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare,
dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech.
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel
limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e
alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma.
A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art43-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], nel limite di 400 milioni di
euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello
sviluppo economico può avvalersi della Fondazione di cui al comma 5.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di
soggetti pubblici e privati, anche attraverso strumenti di partecipazione, nella
realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono prevedere lo
svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle
risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività
di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo
sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o
prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei
risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché
attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale
innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello
sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è
autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di
rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina
europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in
materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra
amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le
condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di
cui al presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello
sviluppo economico si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad
essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, anche tramite
stipulazione di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la
realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della
telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del
sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché
di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze
sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto
privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical',
((sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e
del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo,
possono definirne gli obiettivi strategici))
. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la
costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al
primo periodo del presente comma. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività
della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.
Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico può procedere
al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis.
((La Fondazione può altresì operare nel settore della ricerca, prevalentemente
clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e
della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione
e di eccellenza))
.
6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi
del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati.
Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti
pubblici e privati.
Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili
facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello
Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla
convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e
trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle
stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti
pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse
dell'Unione europea.
((Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata
specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui
territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di
un soggetto non profit partecipato dalla stessa regione))
.
6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza
legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro
dello sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere
delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di
amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente,
nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del
Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra
soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica
competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e
ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre
supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le
medesime modalità sono nominati i membri supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi
organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di
conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e
vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art5].
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni
di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici
per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla
Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno
2021.
ART. 42-BIS
ART. 42-BIS
(( (Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico). ))
((1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al
raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art32-com1], sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le
seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";
2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle
seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza
energetica";
3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:
"i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qua-lificazione di
sistemi e tecnologie";
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art38-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], le parole: "di cui ai numeri
ii e iv della lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera
b)"))
ART. 43
ART. 43
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell'attività d'impresa
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito
il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell'attività d'impresa, con una dotazione di
((300 milioni di euro per l'anno 2020))
.
2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese
titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui
all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art185bis], e
delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250,
che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate
sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5
((, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati,
detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale))
.
((
2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa
integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art44], convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130], il Fondo opera per i costi
da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed
indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il
periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva.
))
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle
imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni
di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della
Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché
attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in
coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del
lavoro.
4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano
avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello
sviluppo economico le informazioni relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti
occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti,
riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza
dell'impresa;
b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della
società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che
intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante
attrazione di investitori stranieri;
c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed
ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
5.
((Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali))
, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del
Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano
maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.
6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art185ter], è
abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art31-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], è abrogato.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle
risorse rivenienti dall' abrogazione della disposizione di cui al comma 6;
quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.
ART. 43-BIS
ART. 43-BIS
(( (Contratto di rete con causale di solidarietà). ))
((
1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-10;5~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-04-09;33], dopo il comma 4-quinquies
sono aggiunti i seguenti:
"4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per
favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere
colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di
emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra
le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone
che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di
impresa, nonché l'assunzione di figure professio-nali necessarie a rilanciare le
attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le
imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi
dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art30-com4ter],
per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla
rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi
connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità
operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente
individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare
attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art30-com4ter].
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini
degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a
quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies
deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art24], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], con l'
assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro
rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'
economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936], che siano espressione di
interessi generali di una pluralità di categorie e di territori".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
ART. 44
ART. 44
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1041], è
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge
30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1031], alle persone
fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono
riconosciuti i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo
immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza
dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di
immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di
anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui
alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal
venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:
((
Co2 g/Km Contributo (euro) 0-20 2.000 21-60 2.000 61-90 1.750 91-110 1.500
b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il con-tributo
statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di
cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal
venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:
((
Co2 g/Km Contributo (euro) 0-20 1.000 21-60 1.000 61-90 1.000 91-110 750
))
1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di
categoria M1 nuovi di fabbrica che:
a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore
a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1031];
b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una
classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo
risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice
inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai
commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma
1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1031].
1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1032
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1032], 1033
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1033], 1034
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1034], 1035
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1035], 1036
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1036], 1037
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1037] e 1038
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1038].
1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020
rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con
contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a
euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al
pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà
del veicolo acquistato.
((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le
modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2020.))
1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione,
contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e
110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal
comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1032],
((hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta
del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di
monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al
trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile,
nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità
attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di
cui al primo periodo.))
.
1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1041], è
rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020
((quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma
1-bis del presente articolo.))
.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da
1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
ART. 44-BIS
ART. 44-BIS
(( (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1057], in materia di
incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi). ))
((1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1057], è sostituito
dal seguente:
"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a
coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari
al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il
contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di
acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la
rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia
stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2011-04-02&numeroGazzetta=76],
di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia
intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il
contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di
cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo
soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il
rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1], il
limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da
essi acquistati nel corso dell'anno"))
ART. 45
ART. 45
Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19
da parte dei comuni
1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-08-07;266~art14], possono utilizzare la
quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello
sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
ART. 46
ART. 46
Misure urgenti in materia di servizi postali
1. All'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art108], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole "fino al 30 giugno 2020" sono sostituite con le seguenti parole:
"fino al 31 luglio 2020";
2) dopo le parole "di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22
luglio 1999 n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261~art3-com2],"
sono inserite le seguenti parole: "nonché per lo svolgimento dei servizi di
notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e
all'articolo 201 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art201] del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285],";
3) è aggiunto in fine il seguente periodo "Sono fatti salvi i comportamenti
tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la
tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.";
b) il comma 1-bis è abrogato.
ART. 46-BIS
ART. 46-BIS
(( (Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni
commerciali). ))
((
1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art49], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], destinate, per l'anno 2020,
dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art12bis], anche alle
spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni
commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata
alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro
per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle
imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore
fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o
dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei
limiti delle medesime risorse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto))
ART. 47
ART. 47
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia
1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione
societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e
alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere
esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali
decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e
dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a
controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 461, ultimo
periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296].
ART. 48
ART. 48
Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione
1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art72], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400
milioni";
2) alla lettera d), le parole "di importanza minore (de minimis)" sono
soppresse;
b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti
pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza
specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese".
b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 6 milioni".
2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-05-28;251~art2-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-07-29;394], sono disposte le seguenti
misure:
a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di
euro per l'anno 2020;
b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma
270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com270] può, in
conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al
doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti
agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-05-28;251~art2-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-07-29;394]. La presente lettera si
applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;
c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui
alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi
dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18~art72-com1-letd], possono
eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di
aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione
europea stabiliti dalla predetta normativa.
d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-05-28;251~art2-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-07-29;394] sono esentati, a domanda del
richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina
relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento
presentate entro il 30 giugno 2021.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art1-com43], sono
incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in
stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti
delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e la
promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche
attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane
all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo
1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com299], l'ICE - Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è
autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente
massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a
tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini
economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione
economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122]. Conseguentemente le
assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com299] avvengono con
decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a
tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro
1.665.417 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto
a euro 713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a
euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com299].
5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di
Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni
e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento
del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è
autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per
l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al
presente comma, fino al
((31 dicembre 2024))
, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i
poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4-com2] e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4-com3], convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55]. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77].
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77].
ART. 48-BIS
ART. 48-BIS
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle
rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità
e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
62 del 9 marzo 2020
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&numeroGazzetta=62],
ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività
d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione
calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è
riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del
30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo
92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], eccedente
la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a
quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la
valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di
spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei
tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per
l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di
spesa. (57)
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i
controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a
revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un
revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti
iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39~art8]. Il
revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione
legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;39] e, in attesa della
loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation
of Accountants (IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17],
((nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione))
.
4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che
intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei
settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di
cui al comma 1. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli
utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al
comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modifiche. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106].
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
--------------
AGGIORNAMENTO (57)
Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-27;4], ha disposto (con
l'art. 3, comma 3) che "Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art48bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è riconosciuto, per
l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel
settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della
pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della
classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72".
ART. 49
ART. 49
Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il
trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale
complessa di Torino
1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine
di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità
sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria
dell'automotive, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
((per ciascuno degli anni 2020 e 2021))
per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale
denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive" con sede a Torino. Il
finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 del
regolamento (UE) n. 651/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651].
2. Il Centro favorisce la collaborazione con università e istituti di ricerca
nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche
e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività di formazione. Il
Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e
altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la
realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di
produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la
mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza
Artificiale al settore della mobilità in genere. Il Centro promuove e organizza
attività di:
a) ricerca e sviluppo (R & S) svolta in maniera indipendente e
volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione
inclusa la R & S collaborativa, nel cui ambito il Polo
intraprende un'effettiva collaborazione;
b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non
discriminatoria;
c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze
((inerenti all'attività))
del Centro.
3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e, per
l'effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1.
Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla
valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta
progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione
dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello
Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca,
approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la
proposta progettuale.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 49-BIS
ART. 49-BIS
(( (Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle
scienze della vita con sede in Lombardia). ))
((
1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e
privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia,
quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il
Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie
imprese e le start-up innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale
concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di
ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla
Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com116] a 123, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com123], attraverso una
struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico
nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia.
2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati
del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei,
garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento
delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della
proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca
collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di
biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche,
proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza
attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di
vita e l'invecchiamento attivo.
3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e
soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa
all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.
4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com121], è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di
gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su
un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla
Fondazione".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307]))
ART. 50
ART. 50
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della
maggiorazione dell'ammortamento
1. In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30
giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], è prorogato al 31 dicembre
2020.
ART. 51
ART. 51
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di
amministrazione straordinaria
1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di
cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art27-com2], già
autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle
società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-23;347], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-18;39], anche qualora già prorogati
ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n.
347 del 2003 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;347], aventi
scadenza successiva al 23 febbraio 2020,
((possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre
il termine del 30 novembre 2022.
Analoga proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270].))
ART. 51-BIS
ART. 51-BIS
(( (Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14]). ))
((1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], le parole:
"bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci
relativi all'esercizio 2021"))
ART. 52
ART. 52
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese
dell'aerospazio
1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai
finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985,
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-24;808]
((n. 808 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-24;808],))
in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza
applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente
entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione
fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere
rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023. Agli oneri
derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985,
n.808 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-24;808] con cadenza
nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono erogate
rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende
per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di
restituzione dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano
corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle
relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal
completamento degli adempimenti. Con riguardo agli interventi inerenti ai
progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle
more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre
2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti
già oggetto di liquidazione.
ART. 52-BIS
ART. 52-BIS
(( (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei
finanziamenti bancari associati). ))
((
1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette
imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle
amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai
finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo
1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com354], e in relazione
ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di
ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello
bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni.
Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria,
assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei
finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei
relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare
per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione
ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal
Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca
che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto
della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il
finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le
previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli
elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui
all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com359]. La comunicazione
di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un
professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o
ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione
ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di
ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario
associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa,
nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base
di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e
di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla
normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la
suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art67-com3-letd],
incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
))
ART. 52-TER
ART. 52-TER
(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del
contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della
ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle
caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il
rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188], nel limite di spesa di
((4 milioni di euro per l'anno 2021))
da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al
sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale.
Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio
nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;188].
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le
modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle
risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale
riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Capo II
Regime quadro della disciplina degli aiuti
ART. 53
ART. 53
Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di
aiuti di Stato illegali non rimborsati
1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art46-com1], che vieta ai
soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il
recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere
nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni
determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti da atti
legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o
territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato,
comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle
straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli
aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili, comprensive degli interessi.
1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis è subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT].
((
1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a
seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di
cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o
amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi
e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022,
C (2022) 1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina", e successive modificazioni.
))
ART. 54
ART. 54
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni
fiscali
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli
altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di
aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo,
((fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3
milioni di euro per impresa))
, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni
fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali
misure rimanga
((al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa))
; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro
onere.
((
3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro
per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di
290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni
dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore
nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000
euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere.
))
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli
non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti
immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle
condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma
1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non
riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettere da
a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0717].
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano
importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere
assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna
di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia
superato l'importo massimo ammesso.
((
7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente
articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in
considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato
superato.
))
7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività
fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta
entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione
europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive
modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme
di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno
2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta
Comunicazione.
ART. 55
ART. 55
Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli
altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di
aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della
Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il
capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o
attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della
Comunicazione di cui al comma 1.
3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo,
che aumenta progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito,
come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione
di cui al comma 1.
4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti
indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui
al comma 1.
5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia
pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f),
della Comunicazione di cui al comma1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli
stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione
3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con
nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli
stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi
d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I
predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo
complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto
istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di
cui al comma 4 del presente articolo o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario
può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della
Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti
soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti
preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di
prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi
della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal
caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti
creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi
di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in
grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i
vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari
finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità
dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o
tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la
scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna
commissione di garanzia"
8. Le garanzie sono concesse entro il
((30 giugno 2022))
.
ART. 56
ART. 56
Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli
altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di
aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti
sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo
diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito
in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della
Comunicazione di cui al comma 1.
3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il
((30 giugno 2022))
e sono limitati ad un massimo di sei anni.
4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari
almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020,
più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla
lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso,
tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base
annui.
5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti
indicati al punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui
al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli
stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione
3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con
nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2dagli stessi enti di cui
al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per
lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per
prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario
soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al
comma 1 non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo o
all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più
aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1,
se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie
di cui al comma 5 del presente articolo.
7.Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti
preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di
prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi
della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal
caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti
creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi
di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in
grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i
vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari
finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità
dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o
tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la
scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna
commissione di garanzia.
ART. 57
ART. 57
Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli
altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di
aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di
progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla
sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della
sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal
punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41]))
.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione
3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della
sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa
Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli
stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece
essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi
ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di
cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a
condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico
europeo.
ART. 58
ART. 58
Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e
upscaling
1. Le Regioni, le
((Province))
autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali,
le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"e successive
modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima
Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei
limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma
1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla
lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di
garanzia a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37,
lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto
37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle
lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione
3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della
sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa
Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli
stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono
essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi
ammissibili.
ART. 59
ART. 59
Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al
COVID-19
1. Le Regioni, le
((Province))
autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali,
le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"e successive
modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima
Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli
investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione
di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla
lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a
copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39,
lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto
39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione
3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della
sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa
Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli
stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono
essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi
ammissibili.
ART. 60
ART. 60
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per
evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli
altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di
aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai
costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle
imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i
licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi
destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate
dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.
4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono
concessi entro il
((30 giugno 2022))
, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della
sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di
COVID-19 o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia
di COVID-19 ha inciso negativamente, e a condizione che il personale che ne
beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante
tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto, o a condizione che il
lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per
tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della
sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio
2020.
5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della
retribuzione mensile lorda, compresi i contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro, del personale beneficiario, o l'80 % del reddito mensile medio
equivalente al salario del lavoratore autonomo.
6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre
misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché
il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali
relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari
possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i
differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in
trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148 e degli artt. da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art19] a 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art22] del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27].
ART. 60-BIS
ART. 60-BIS
(Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti)
1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli
altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai
sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020)
1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e
integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e
al presente articolo.
2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente
articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti
sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022;
b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono,
durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di
almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di
riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo
ammissibile ricada nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022.
3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti
indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono
quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non
coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo
ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello
stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti
da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre
misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto
economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non
coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del
presente comma.
L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non
coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651],
l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non
coperti.
4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi
provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo
dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base
di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato
membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che
risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto stesso
deve essere restituita.
5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 12 milioni
di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni
dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali
misure rimanga al di sotto del massimale di 12 milioni di euro per impresa;
tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente
articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in
considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.
6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al
presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi
ammissibili.
6-bis.
((Gli aiuti concessi))
ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili,
garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere
((convertiti))
in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro
il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.
7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata
all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT].
ART. 61
ART. 61
Disposizioni comuni
1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non possono essere concessi
alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], punto 14
del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0702], punto 5
del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre
2019 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1388].
1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis
possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi
dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], che
risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31
dicembre 2019, purché le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della
concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato
la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento
della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di
ristrutturazione.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 31
dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in
sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. Per gli aiuti concessi
sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto
coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la
dichiarazione fiscale relativa
((all'annualità 2020, all'annualità 2021 e all'annualità 2022))
.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis è subordinata
all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] e al
rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a
notificare gli articoli da 54 a 60-bis al fine di ottenere la preventiva
autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT], per tutte
le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il
medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del
regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60-bis nel registro di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art52], come modificato
dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema Informativo
Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli
aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli
obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art52], come modificato
dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui
al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso
rispettivamente i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-
Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli
enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e
le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della
Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis si applica la
disposizione di cui all'articolo 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non devono in ogni caso
superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo
conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da
soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti
che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis verificano, anche
mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo
complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli
obblighi di cui all'articolo 63.
ART. 62
ART. 62
Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54
a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3,
comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art3-com17]. Le Camere di
commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per
gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'articolo 125, comma 4,
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art125-com4],
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27].
ART. 63
ART. 63
Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti
1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive
modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti
dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art52] e al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-05-31;115],
fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei
registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura.
2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli
((da 54 a 60-bis))
del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del
codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento
delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio
2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei
precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli
enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli
beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.
ART. 64
ART. 64
Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti
di Stato SIAN e SIPA
1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art52],
è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di
Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni
introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final -
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.
2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al
comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli
((da 54 a 60-bis))
del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi
articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti,
prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non
fiscali.
3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8].
4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono
mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art52], a supporto dello
svolgimento delle verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-05-31;115].
5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
ART. 65
ART. 65
Esonero temporaneo contributi Anac
1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal
versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com65] all'Autorità
nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di
entrata in vigore
((del presente decreto))
e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori
entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31
dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di
euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.
Titolo III
Misure in favore dei lavoratori
Capo I
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Titolo III
ART. 66
ART. 66
Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art16], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per
tutti i lavoratori e i volontari,
((sanitari e no,))
";
b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le
((disposizioni))
di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari.".
ART. 66-BIS
ART. 66-BIS
(( (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per
l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di
protezione individuale). ))
((
1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine
chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa
in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in
commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di
validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva
idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante
dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante
designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di
accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato
dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie
dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai
componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono
definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle
regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da
un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli
organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA.
Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti
del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di
presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei
dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e
individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione
dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e
dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei
centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui
prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione
dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai
commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.
5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in
attuazione dell'articolo 15, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art15-com2] e 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art15-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]. L'ISS e l'INAIL rimangono
competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino
al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente
a presentare domanda alla regione.
6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo,
all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art15], convertito,con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole:
«e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che
li immettono in commercio» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;
d) al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in
commercio» sono soppresse.
7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta
fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art5bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]))
ART. 67
ART. 67
Incremento Fondo Terzo Settore
1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle
associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a
fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di
COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art72], è
incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 67-BIS
ART. 67-BIS
(( (Inserimento al lavoro dei care leavers). ))
((1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art18-com2], è
attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età,
vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento
dell'autorità giudiziaria))
ART. 68
ART. 68
Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario
1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19], convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro che nell'anno
2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso
all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima
di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di nove settimane.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di
quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.
Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi,
parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile
usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti
antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima
di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al
periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario
normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge
13 marzo 1988, n.69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-13;69~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-13;153].";
b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per
l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame
congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni
successivi a quello della comunicazione preventiva";
((
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle
seguenti: «a pena di decadenza» e la parola: «quarto» è soppressa;
))
((d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il
23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15
luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro
che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a
cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno
impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle
more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato
dall'amministrazione competente.
La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque
tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-06-16;52]"))
((e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),
richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è
concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al
numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art8]. I periodi di
trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31
dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per
assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico
del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla
sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art14]. La domanda di CISOA
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività
lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di
sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio
2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per
i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica
il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del
trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22"))
f) al comma 6, secondo periodo, le parole: "80 milioni" sono sostituite dalle
eseguenti: "1.100 milioni";
g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno
o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da
parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le
indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art26]
garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le
medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi
alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di
250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da
parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.".
h) al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25
marzo 2020";
i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole "da 1 a 5" sono inserite le
seguenti: "e 7"; le parole "pari a 1.347, 2 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "pari a 11.599,1 milioni di euro".
((1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle
domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello
in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività
lavorativa, ai sensi dei commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19-com2] e 3-bis
dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19-com3bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], come modificati dalle lettere
c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così
determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-06-16;52]))
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro
per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 69
ART. 69
Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art20], convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per un periodo non superiore a nove settimane" sono
sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto
un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter";
b) al comma 5, le parole: "pari a 338,2 milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "pari a 828,6 milioni di euro" .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 70
ART. 70
Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22], convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole "nove settimane" sono sostituite dalle
seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane
nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente
già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque
settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e
tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì
riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1°
settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i
datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento,
spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle
predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a
condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di quattordici settimane." e, all'ultimo
periodo, le parole "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in
ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" sono soppresse;
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il trattamento di
cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di
euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai
dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.";
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il sesto periodo è soppresso;
2. al settimo periodo le parole: "dal predetto Ministero" sono sostituite dalle
seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.".
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Ai sensi dell'articolo
126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle
autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le
singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e
non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al
fine di renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8."
e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:
«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art40], possono
essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione
che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi
provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione
salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente.
I rispettivi Fondi,
((costituiti))
ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art40],
autorizzano le relative prestazioni.»
((f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento
può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima
applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-06-16;52], se tale
ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per
le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente
dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto
diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l' accettazione
possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da
parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca
dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è
considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-06-16;52]. Il datore di lavoro è
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro
la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-06-16;52], se tale ultimo
termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri
ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente"))
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del
comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la
modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art7].".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 70-BIS
ART. 70-BIS
(( (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale). ))
((1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art21] e 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], come modificato dal presente
decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il
periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici
settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione
dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti
antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto
settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti
sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente
articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da
parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22quater] e
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], introdotti dall'articolo 71
del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno
2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del
limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di
concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo
periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo
22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22ter-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], introdotto dall'articolo 71
del presente decreto))
ART. 71
ART. 71
Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], dopo l'articolo 22-bis sono
inseriti i seguenti:
"Art.22-ter
(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)
1.Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul
piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di
una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella
assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è
istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020
pari a
((2.673,2 milioni di euro))
. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa,
possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art26] e 27 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art27], per il
rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente
comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
((da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica,))
prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei
trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo
periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi
decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro
che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come
disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo
22, dal presente comma.
2.Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai
sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme
stanziate le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito
dei decreti ivi previsti.
Art. 22-quater
Art. 22-quater
(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19"
((concesso dall'Istituto))
Nazionale della Previdenza Sociale)
1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per
periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono
concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni
caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al
((comma 5))
. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei
beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per
tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette
prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al
((comma 5))
. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i
risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa,
l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i
datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il
trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito
il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è
riconosciuto dal predetto Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto
((dall'articolo))
22, commi 1 e 5.
((3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere
presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente
competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio
il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di
prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-06-16;52], se tale
ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per
le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS
trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il
quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e
l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le
modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena
di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e
dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal
ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul
quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della
successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS
provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del
datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS
disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente
disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i
dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità
stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è
collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede
di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
giugno 2020, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-06-16;52], se
tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo
periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro
inadempiente))
.
5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo
di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle
Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già
in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione
del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti
soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al
medesimo articolo 22.
6. Con il medesimo decreto di cui al
((comma 5))
è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del
comma 5 ultimo periodo.
Art. 22
Art. 22- quinquies
(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria
e di assegno ordinario)
1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli
articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla
procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
((2.673,2 milioni))
di euro per l'anno 2020 si provvede
((ai sensi dell'articolo 265))
.
ART. 72
ART. 72
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art23], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "
((1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un
periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni,
ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire,
ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non
superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente
articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un indennità
pari al cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151], ad eccezione
del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da
contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle
ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da
entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma
giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
";
((a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "trenta giorni"))
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto previsto nei
commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli
minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione
o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non
lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro."
c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più
bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa,
direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai
servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65~art2], ai servizi
socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus
per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è
incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma
355, legge 11 dicembre 2016, n.232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com355], come modificato
dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com343]."
d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "1.569 milioni di euro".
2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000
euro";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il bonus di cui al comma 3 è
riconosciuto nel limite complessivo di67,6 milioni di euro per l'anno 2020".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 73
ART. 73
Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33,
legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;1~art33]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;1~art33
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;1~art33
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;1~art33]. All'articolo 24 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art24] convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27~com1], dopo le parole "aprile
2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate
usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro
per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 74
ART. 74
Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza
attiva dei lavoratori del settore privato
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo
((2020))
, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 luglio 2020";
b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380
milioni".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 75
ART. 75
Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art31], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente:
"1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono
cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222].".
ART. 76
ART. 76
Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di
condizionalità
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art40-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], le parole: "per due mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "per quattro mesi".
ART. 77
ART. 77
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il
potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore
1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art43], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "contributi alle imprese" sono sostituite dalle
seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del terzo settore";
b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono aggiunte le
seguenti: "nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo
settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art4-com1]";
2) dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti del
terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art4-com1]".
.
ART. 78
ART. 78
Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima
istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020
dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti
di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103~art44] del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150
milioni";
b) al comma 2, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente:
"sessanta".
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità
((di cui))
al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione
della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art34] è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 79
ART. 79
Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al
ripristino del servizio elettrico
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art45-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], le parole "30 aprile 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2020".
ART. 80
ART. 80
Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo
1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art46], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
mesi" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì sospese le
procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7].";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti,
nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al
((recesso dal contratto))
di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge
15 luglio 1966, n. 604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3],
può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20
maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18-com10], revocare in ogni
tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di
cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla
data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si
intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per
il datore di lavoro.".
((1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art47-com2], nel caso in cui
non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a
quarantacinque giorni))
ART. 80-BIS
ART. 80-BIS
(( (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art38-com3]). ))
((1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art38-com3], ai
sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella
costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal
soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel
senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non
è compreso il licenziamento))
ART. 81
ART. 81
Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77].
2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322~art7] e 11 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322~art11], sono
sospesi fino al 31 luglio 2020. (6)
((10))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83] ha disposto (con
l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo è
prorogato al 15 ottobre 2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83], convertito con
modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-25;124], come modificato dal D.L. 7
ottobre 2020, n. 125 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125],
ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 2 del
presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Capo II
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
ART. 82
ART. 82
Reddito di emergenza
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le
caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito
straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per
il Rem sono presentate entro il termine del mese di
((luglio))
2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui
al comma 5.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al
momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il
beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una
soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019
inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni
componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto
massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare
di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come
definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159];
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
((2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente
articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque,
non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47~art5-com1] e 1-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47~art5-com1bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-23;80], non si applicano, previa
autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela,
quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora,
aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;47~art5], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;80]))
3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti
che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art27], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art28], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art29], 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art30] e 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art38], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ovvero di una delle indennità
disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di
una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il
Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti
che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno
ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda
sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], ovvero le misure aventi
finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159~art3];
b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159~art4-com2],
ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159~art5-com4];
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro,
moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art2-com4], convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], fino ad un massimo di 2,
corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o
non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per
tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di
cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato
o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare
beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il
parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le
richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale
di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art32], previa
stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS).
Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di
patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152], e valutate come al numero 8
della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.salute.politiche.sociali:decreto:2008-10-10;193].
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera
c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi
e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo
familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art7-com6],
e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art11-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], nelle modalità previste ai
fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso
dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la
restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a
legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di
((966,3 milioni di euro))
per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito
di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri
connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un
limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 83
ART. 83
Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art41], per
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in
relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio
nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio,
in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità
che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni
pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
((62))
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art18-com1-leta],
non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la
possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza
sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere
richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici
del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente
di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art10], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27].
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita
la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui
al presente comma non si applicano gli articoli 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art25], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art39], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art40] e 41 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art41].
((62))
3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può
in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di
lavoro.
((62))
4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella
ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative
l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con
contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi,
di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore
a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro
83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle
risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
(7) (22) (29) (38) (53)
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83], convertito con
modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-25;124], come modificato dal D.L.14
agosto 2020, n. 104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104],
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], ha disposto (con l'art. 1,
comma 3) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31
dicembre 2020.
------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
comunque non oltre il 30 aprile 2021.
------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52] ha disposto (con
l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato
fino al 31 luglio 2021.
------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-07-23;105] ha disposto (con
l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato
fino al 31 dicembre 2021.
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221] ha disposto (con
l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al
31 marzo 2022.
--------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24], convertito con
modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-19;52], ha disposto (con l'art. 10,
comma 2) che i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono
prorogati al 31 luglio 2022.
ART. 84
ART. 84
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19
1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui
all'articolo 27 del
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art27]
((decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art27]))
, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], la medesima indennità pari a
600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art2-com26], non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano
subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del
secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è
riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal
fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra
i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo
interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di
ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella
quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che
hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia
delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica
dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con
accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art2-com26], non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano
cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente
decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000
euro.
4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui
all'articolo 28 del
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art28]
((decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art28]))
, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], la medesima indennità pari a
600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui
all'articolo 29 del
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art29]
((decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art29]))
, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], la medesima indennità pari a
600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è
riconosciuta ai lavoratori
((in regime di somministrazione))
, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e
degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del
((settore del turismo))
e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta
un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità
è riconosciuta ai lavoratori
((in regime di somministrazione))
, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e
degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui
all'articolo 30 del
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art30]
((decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art30]))
, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], la medesima indennità è
erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro
per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la
loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio
2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate
nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art13] a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art18], che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
((; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al
Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di
integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base
ai requisiti stabiliti dal comma 10))
; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2222] e che non
abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per
tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art2-com26], con accredito
nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art19], con
reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e
titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23
febbraio 2020 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-23;335~art2-com26] e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non
devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
diverso dal contratto intermittente di cui agli
((articoli da 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art13] a 18))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art18]
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art18]:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che
hanno i requisiti di cui
((all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art38], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]))
, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio
2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7
contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai
35.000 euro.
((Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la
sola indennità di cui alla medesima lettera))
.
11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di
rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] e
sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di
((3.850,4 milioni di euro))
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10,
appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4], convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], per i quali l'ammontare del
beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai
medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si
procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare
della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili
con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a
quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art12-com1], convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], è incrementata di 72 milioni
di euro per l'anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art27], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art28], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art29], 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art30] e 38 del
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art38]
((decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art38]))
, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], relativa al mese di marzo
2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo
((, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di
euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui
all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art89-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], come rifinanziato
dall'articolo 183 del presente decreto))
.
ART. 85
ART. 85
Indennità per i lavoratori domestici
1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio
2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10
ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità
mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
2. L'indennità di cui al comma 1
((è riconosciuta))
a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di
lavoro.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli
articoli 27 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art27], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art28], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art29], 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art30] e 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art38], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ovvero con una delle
indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo
decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente
decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità
non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82
ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], per i quali l'ammontare del
beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità
medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del
reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento
risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del
versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di
cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna
mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art12-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], è incrementata di 8,3 milioni
di euro per l'anno 2020.
4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a
eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge
12 giugno 1984, n. 222 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222~art1] e
ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal
lavoro domestico.
5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica
soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di
euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti
di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152], e sono valutate come al
numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.
193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.salute.politiche.sociali:decreto:2008-10-10;193],
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre
2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 86
ART. 86
Divieto di cumulo tra indennità
1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art44], convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]. Le suddette indennità sono
cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222].
ART. 87
ART. 87
Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga
1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com251], è sostituito dal
seguente:
"251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga
nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto
all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in
ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la
prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al
trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A
tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67
della legge 28 giugno 2012, n.92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art2-com67]."
2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com253], così come
sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-03;101~art11bis-com1] è
sostituito dal seguente:
"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite
massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art44-com6bis],
ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art26ter-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26] e ai sensi dell'articolo 22,
commi 8-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22-com8quater] e
8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22-com8quinquies],
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]. Le regioni e le province
autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa
verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.".
ART. 88
ART. 88
Fondo Nuove Competenze
1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza
epidemiologica, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, i contratti collettivi di
lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai
sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono
realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate
esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene
finalizzato a percorsi formativi.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi
previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato
"Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche
Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul
Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di
ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro
per l'anno 2021. (47)
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare,
previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e
Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali
costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art118] nonché, per le
specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art12] che,
a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota
delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e
modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il
rispetto del relativo limite di spesa.
((87))
--------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152], convertito con
modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-29;233], ha disposto (con l'art.
10-bis, comma 1) che "Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo
88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art88-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], sono incrementate di 100
milioni di euro per l'anno 2021".
--------------
AGGIORNAMENTO (87)
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48] convertito con
modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-03;85], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1) che "Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art88], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è incrementato, nel periodo
di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse
rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal
Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione".
ART. 89
ART. 89
Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali
1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e
comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art59-com44], del Fondo
nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com1264], del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112~art3-com1], del Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28
agosto 1997, n. 285 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-08-28;285~art1],
nonché,
((a decorrere dall'anno 2027))
, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com386], la
rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è
condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma
restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle
politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di
programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente
non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese
sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono
includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi
effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche
finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di
dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.
2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000,
n. 328 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art22-com4], sono da
considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di
concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire
il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di
assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e
della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le
modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche
in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto
delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte
agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 89-BIS
ART. 89-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104]))
ART. 90
ART. 90
Lavoro agile
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio
minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione
o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in
assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81~art18] a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81~art23], e a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in
modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici
competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da
virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di
terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una
situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito
della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione lavorativa. (6) (62) (74)
((80))
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso
strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano
forniti dal datore di lavoro. (62) (74)
((80))
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore
privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via
telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della
prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa
disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. (6) (10) (22) (29) (53) (62) (74)
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art87],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], per i datori di lavoro
pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli
articoli da 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81~art18] a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81~art23], può essere applicata
dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto
dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli
accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui
all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;81], sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). (6) (10)
(22) (29) (53) (62) (74)
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83] ha disposto (con
l'art. 1, comma 3) che:
- i termini previsti dai commi 1, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo
sono prorogati al 15 ottobre 2020;
- il termine previsto dal comma 1, primo periodo del presente articolo è
prorogato al 14 settembre 2020.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83], convertito con
modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-25;124], come modificato dal D.L. 7
ottobre 2020, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125],convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-11-27;159], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 1, comma 3) che i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello
stato di emergenza.
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono
prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52], convertito con
modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-06-17;87], ha disposto (con l'art. 11,
comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono
prorogati fino al 31 dicembre 2021.
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221] ha disposto (con
l'art. 16, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo
sono prorogati al 31 marzo 2022.
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AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24] ha disposto (con
l'art. 10, comma 2) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo
sono prorogati al 30 giugno 2022.
---------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24], convertito con
modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-19;52], ha disposto (con l'art. 10,
comma 2) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono
prorogati al 31 luglio 2022.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2-bis) che "Le disposizioni
dell'articolo 90, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art90-com3] e 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art90-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], in materia di lavoro agile
per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto
2022".
---------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115], convertito con
modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-09-21;142], nel modificare l'art. 10,
comma 2 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24~art10-com2], convertito
con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-19;52], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 23-bis, comma 2) che "Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2,
del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24~art10-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-19;52], con riferimento alla
disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo
decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022";
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24], convertito con
modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-19;52], come modificato dal D.L. 9
agosto 2022, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115],
convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-09-21;142], ha disposto (con l'art.
25-bis, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art90-com3] e 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art90-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], in materia di lavoro agile
per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31
dicembre 2022".
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AGGIORNAMENTO (80)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;14], nel modificare l'art. 10,
comma 2 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24~art10-com2], convertito
con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-19;52], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 9, comma 5-ter) che "Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2,
del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24~art10-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-19;52], con riferimento alla
disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo
decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023".
ART. 91
ART. 91
Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno
scolastico o formativo
1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle
attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attività sono svolte
con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi
regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali
che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il
numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso
formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità.
Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di
formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
2018, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2018-02-05;22~art4-com7]. I
medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero
di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico.
ART. 92
ART. 92
Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
1. Le prestazioni previste dagli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art1] e 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art15], il cui
periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30
aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di
scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di
cui agli articoli 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art27], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art28], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art29], 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art30], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art38] e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art44], convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], né di quelle di cui agli
articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna
mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la
prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno
2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 93
ART. 93
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga
di contratti di apprendistato
((1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga
all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art21] e fino al
31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro
mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e
per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19-com1].))
((27))
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104].
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41] ha disposto (con
l'art. 17, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo
hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del suindicato decreto e nella
loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già
intervenuti.
ART. 94
ART. 94
Promozione del lavoro agricolo
1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori
sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione
lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono
stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non
superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la
perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno
2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art3-com8],
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], con riferimento ai redditi
percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art12-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], è incrementata di 57,6
milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno
2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art18-com3bis], dopo le parole:
"diffusione del virus COVID-19,", sono inserite le seguenti: "e comunque non
oltre il 31 luglio 2020,".
((33))
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 68,
comma 15-septies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art94], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], si applicano fino al 31
dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19".
ART. 95
ART. 95
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei
luoghi di lavoro
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126]))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126]))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126]))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126]))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126]))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126]))
.
6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese
in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza
una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma
15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art8-com15],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], pari a 200 milioni di euro.
Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre
2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento
delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art11-com5], con
modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento
individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5
del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli
investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della
verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi
del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;78~art8-com15], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;122].
ART. 96
ART. 96
Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro
1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico
del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo
svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma
14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art6-com14] convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122] nonché, al fine di una
tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art1-com7] convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
ART. 97
ART. 97
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-29;1~art2]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-29;1~art2
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-29;1~art2
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-29;1~art2
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-29;1~art2
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-29;1~art2]. All'articolo 2, comma
7, della legge 29 maggio 1982, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-29;297~art2-com7], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "richiesta" è soppressa la parola:
"dell'interessato" e sono aggiunte, infine, le seguenti: "mediante accredito sul
conto corrente del beneficiario";
b) al secondo periodo, dopo la parola: "Il fondo" sono inserite le seguenti: ",
previa esibizione della contabile di pagamento," e dopo le parole: "dei datori
di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e degli eventuali condebitori solidali".
ART. 98
ART. 98
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020,
un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società
e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art67-com1-letm],
già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e non è
riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], del reddito di emergenza e
delle prestazioni di cui agli articoli 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art21], 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22], 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art27], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art28], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art29], 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art30], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art38] e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art44], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], così come prorogate e
integrate dal presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute
s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della
preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro
reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al
comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del
registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-05-28;136~art7-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-27;186], acquisito dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo
l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese
di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art96],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], la medesima indennità pari a
600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di
aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di
attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti
richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di
gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,
le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le
modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione
dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art96-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], è innalzato sino a 80 milioni
di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo
96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art96-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono conseguentemente
incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104]))
.
ART. 99
ART. 99
Osservatorio del mercato del lavoro
1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento
adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie
occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato
"Osservatorio").
2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare
riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali,
territoriali, sociali, demografiche e di genere;
b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del
mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza
epidemiologica;
c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi
per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e
prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica
professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno
al reddito attivate;
3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi
analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e
funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori
del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto,
oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL,
dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai
componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche
individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a
disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di
elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.
6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le
risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
ART. 100
ART. 100
Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del
virus COVID-19
((...))
, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una
tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel
processo di riavvio delle attività produttive
((e comunque non oltre il 31 dicembre 2022))
, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi
assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale
del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle
articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177~art2] e del
decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017. (6) (10) (22) (29)
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
(38) (53)
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83] ha disposto (con
l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è
prorogato al 15 ottobre 2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83], convertito con
modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-25;124], come modificato dal D.L. 7
ottobre 2020, n. 125 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125],
ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del
presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52] ha disposto (con
l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è
prorogato fino al 31 luglio 2021.
------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-07-23;105] ha disposto (con
l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato
fino al 31 dicembre 2021.
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221] ha disposto (con
l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al
31 marzo 2022.
ART. 101
ART. 101
Spese per acquisto di beni e servizi Inps
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle
prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei
lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo
delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale
della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,
((della legge))
27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com591], può essere
incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro.
Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
.
ART. 102
ART. 102
Spese per acquisto di beni e servizi Inail
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle
prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei
lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo
delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 591,
((della legge))
27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com591], può essere
incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di
((35 milioni di euro))
. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
ART. 103
ART. 103
Emersione di rapporti di lavoro
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e
collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria
connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e
favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro
italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art9], e
successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai
commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con
cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini
italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero
devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza
della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-05-28;68] o di attestazioni costituite
da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i
casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale
dall'8 marzo 2020. (90)
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con
permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in
altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma
16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale,
della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i
predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale
alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima
data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3,
antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al
comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il
cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la
documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento
dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di
cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori
di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività
connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua
famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne
limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di
lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal
contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso
di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art22-com11] e
successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività
lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15
agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori
italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art22] e
successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di
reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di
lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al
comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle
more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione
delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di
cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente
alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal
decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario
stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di
cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al
comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il
pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le
relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2,
limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di
lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il
reato di cui all'articolo 600 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art600];
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo
603-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art603bis];
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286], e successive
modificazioni.
9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2,
limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di
lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto
di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva
mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non
imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento
di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato
ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente
articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai
sensi dell'articolo 13, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art13-com1] e 2,
lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art13-com2-letc],
e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;155], e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380]
o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli
stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
((101))
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero
si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art381].
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione
dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore,
rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione
di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o
assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con
esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art12], e
successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori
di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il
reato di cui all'articolo 600 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art600];
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo
603-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art603bis].
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata
l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o
all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di
cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e
amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del
procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del
datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati,
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro,
stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-02-22;12~art3-com3], convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-04-23;73~art39-com7], del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo
comma [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133~art82-com2], del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo
comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-05-30;797~art5-com1],
della legge 5 gennaio 1953, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-01-05;4].
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art603bis] sono
commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del
permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo
comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della
dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura
sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al
rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato
territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e
alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la
stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di
assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato
motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2
è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio
2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui
al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui
al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui
l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è
consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare
legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato,
esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare
l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n.150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art19], esibendo
agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al
presente articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art39-com4bis] e 4-ter della
legge 16 gennaio 2003, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art39-com4ter]; il relativo
onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5,
nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo,
lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10.
Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno
congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15
e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e
per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione
riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta
l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi
di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati
non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1344]. In tal caso,
il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art5-com5], e
successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata
la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma
7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei
cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire
il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire
la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato
competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste
dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e
al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire
la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori
interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per
i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art25quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136], può avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio
nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate
provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art25quater-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136], dopo le parole:
"rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorità politica delegata per
la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari
opportunità,".
22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false
dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle
procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445]. Se
il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della
reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente
articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo
non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di
lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa
di 30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonché di 20.000.000 di euro per l'anno
2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di
regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122]. A tal fine il Ministero
dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art63-com2-letc]
e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo,
il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono
ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari
emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per
l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.635 per
l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte
ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione
civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art3-com2-leta] e b), della
legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art3-com2-letb], in servizio
presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000
di euro per il 2021 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a
termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021,
per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite
convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito
migratorio; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di
sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica
del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro
per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei
centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal
versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno
2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo
265.
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AGGIORNAMENTO (90)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 giugno - 18 luglio 2023, n. 149 (in G.U.
1ª s.s. 19/07/2023, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art103-com1] (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], nella parte in cui prevede
che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza
di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o
stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da
datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia".
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AGGIORNAMENTO (101)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 19 marzo 2024, n. 43 (in G.U.
1ª s.s. 20/03/2024, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art103-com10-letc]
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], nella parte in cui, nel
prevedere i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui
all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art73-com5]
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza)".
ART. 103-BIS
ART. 103-BIS
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)
1.
((Per l'anno 2021))
è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in
favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria
attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai
sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0883], relativo
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal
regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0988], nonché
dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla
legge 15 novembre 2000, n. 364
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364], ovvero che svolgono la
propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o
limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali,
che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che
abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere
dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle
misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22], e dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27].
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Titolo IV
Disposizioni per la disabilità e la famiglia ((nonchè misure per il sostegno
delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e
sull'identità di genere))
Titolo IV
ART. 104
ART. 104
Assistenza e servizi per la disabilità
1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita
indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il
sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza
epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com1264], è incrementato
di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati
alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo
familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di
supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza,
di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita
quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile,
per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza
della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di
cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112~art3-com1], è incrementato di
ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali,
comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere
socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale,
sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo
denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con
disabilità" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori
delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria
di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione
dell'indennizzo di cui periodo precedente.
3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena
inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno
2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il
Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e
protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con
caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali,
destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo
sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario
nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al
primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa
regionali e nazionale.
3-ter.
((Per i fini e con le modalità di cui al comma 3-bis, la dotazione del Fondo
sanitario nazionale è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2025, 2026 e 2027))
.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 105
ART. 105
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa
1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le
politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art19-com1],
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248], una quota di risorse è
destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i
mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le
opportunità culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per
il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli
stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per
cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in
sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8].
3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è
incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a
150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul
pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31
dicembre 2022.
((3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le
opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere
e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities),
per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare
all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del
sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in
prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo
letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche
l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200]))
ART. 105-BIS
ART. 105-BIS
(( (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza). ))
((
1. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in
condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne
vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art19-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248], è incrementato di 3 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono
ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8].
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
))
ART. 105-TER
ART. 105-TER
(( (Contributo per l'educazione musicale). ))
((
1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione
economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi
dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159], non
superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le
spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di
anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica
iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande
e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.
2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo
familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23].
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per: l'e rogazione del
contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
))
ART. 105-QUATER
ART. 105-QUATER
((Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati
all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle
vittime))
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art19-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248], è incrementato di 4 milioni
di euro
((a decorrere dall'anno 2020))
, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della
violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere
e per il sostegno delle vittime.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126]))
.
((
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa
massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio
nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale
e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale,
sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate
condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza
fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a soggetti
che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o
all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di
riferimento.
2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo
l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma
singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e
dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera
integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali
territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei
soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria,
psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto,
sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], anche al
fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di
spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui
al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono
operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in
sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle
associazioni di cui al comma 2-bis))
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Titolo V
Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali
Titolo V
ART. 106
ART. 106
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città
metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di
entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero
dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo
anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in
favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed
autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di
ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti
dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al
netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese,
valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di
cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del
fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel
medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione
alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del
titolo III, come risultanti dal SIOPE. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo
della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale
regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita
rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021.
((Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello
Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027))
. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 265. (7)
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento
alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città
metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è
istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da
due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di
cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo
esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle
funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito
relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si
avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE -
Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica,
monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche
sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il
concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del
decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle
risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art107-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], le parole: "31 luglio" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art193-com2] è
differito al 30 settembre 2020.
Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui
all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art13-com15ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
all'articolo 1, commi 762
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214~art1-com762] e 767
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214~art1-com767], della legge 27
dicembre 2019, n. 160 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], sono
differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo
151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267] è differito al 31
gennaio 2021".
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104] ha disposto (con
l'art. 39, comma 1) che "Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti
locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori
spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate
e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo
106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art106-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], è incrementata di 1.670
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei
comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane".
titolo III
ART. 106-BIS
ART. 106-BIS
(( (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario). ))
((
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con
una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in
stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo
di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di
proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla
Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per
cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati
sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267]. Il fondo è
ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, entro trenta. giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto))
ART. 107
ART. 107
Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare
1.Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:dipartimento.protezione.civile::2020-03-29;658], al fine
di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui
all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com380-letb], la stessa è
incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare
alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al
presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
ART. 108
ART. 108
Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane
1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-30;210~art4-com6bis] è
sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema
di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le
modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già
adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2012-06-23&numeroGazzetta=145].
Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per
l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla
ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema
di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno
in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione
Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2,
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-06;16~art10-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-02;68]."
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi
dell'articolo 1, commi 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com128] e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com129], che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
ART. 109
ART. 109
Servizi delle pubbliche amministrazioni
((Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:))
"Art. 48
(Prestazioni individuali domiciliari).
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65~art2], e di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66~art2] e
successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6~art3-com1], e durante la
sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni
per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali
per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa
dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze
regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e
il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono,
anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al
presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali
servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione,
concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza
o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si
svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono
essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente,
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed
i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative
sinora
((previste))
, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie,
adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto
stabilito al comma 2.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi
sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche
amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti
servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e
delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma,
in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], previo accordo
tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono
retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del
servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e
subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre
corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente
interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il
personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare
immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con
particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio
da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche
amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle
spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue
mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai
pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi
titolo ricevuti.
3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque
salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non
lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa
integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65~art2], degli
altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni
disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi
sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione
nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6] regionali o altri
provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e
persone con disabilità.»
b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di trasporto
scolastico" sono soppresse.
ART. 110
ART. 110
Rinvio termini bilancio consolidato
1.Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art18-com1-letc]
è differito al 30 novembre
2020.
((1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art107-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], è sostituito dal seguente:
"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art31], per
l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;118] è differito al 30
giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del
medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;118] sono così modificati
per l'anno 2020:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b),
punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n.
118 del 2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;118] sono
approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è
approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020"))
.
ART. 111
ART. 111
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome
1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il
ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in
attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20
luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e
2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di
cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle
minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione
di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato
a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE
2020, N. 126.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento
alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato,
composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da
un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti
della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza
delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza
COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle
entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali,
tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro
della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti
dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione
del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722
euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di
196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui
al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:
REGIONI Ristoro perdita di gettito 2020 Riduzione concorso alla finanza pubblica
2020 Trasferimenti 2020 Valle d'Aosta 84.000.000 84.000.000 Sardegna 473.000.000
383.000.000 90.000.000 Trento 355.000.000 300.634.762 54.365.238 Bolzano
370.000.000 318.332.960 51.667.040 Friuli-Venezia Giulia 538.000.000 538.000.000
Sicilia 780.000.000 780.000.000 TOTALE 2.600.000.000 2.403.967.722 196.032.278
2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso
alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale
e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze
quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze
quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti,
tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei
ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti
finanziari nel periodo intervenute.
2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a
statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto
ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di
cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente
tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:
REGIONE Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni
a statuto ordinario Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato
alle Regioni a statuto ordinario Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle
Regioni a statuto ordinario Abruzzo 15.812.894,74 37.950.947,37 53.763.842,11
Basilicata 12.492.894,74 29.982.947,37 42.475.842,11 Calabria 22.302.894,74
53.526.947,37 75.829.842,11 Campania 52.699.210,53 126.478.105,26 179.177.315,79
Emilia Romagna 42.532.894,74 102.078.947,37 144.611.842,11 Lazio 58.516.578,95
140.439.789,47 198.956.368,42 Liguria 15.503.947,37 37.209.473,68 52.713.421,05
Lombardia 87.412.631,58 209.790.315,79 297.202.947,37 Marche 17.411.842,11
41.788.421,05 59.200.263,16 Molise 4.786.052,63 11.486.526,32 16.272.578,95
Piemonte 41.136.052,63 98.726.526,32 139.862.578,95 Puglia 40.763.421,05
97.832.210,53 138.595.631,58 Toscana 39.086.578,95 93.807.789,47 132.894.368,42
Umbria 9.810.263,16 23.544.631,58 33.354.894,74 Veneto 39.731.842,11
95.356.421,05 135.088.263,16 TOTALE 500.000.000,00 1.200.000.000,00
1.700.000.000,00
2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle
province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce
del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da
Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
2-septies. Entro il 30 settembre 2021 è determinato l'importo degli effettivi
minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e
minori spese e dei ristori.
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a
ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione,
pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono
riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari
a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022
((entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione versa all'entrata del
bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla
concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti
dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1))
. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si
procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei
conti aperti presso la tesoreria statale.
2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio
dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa,
come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
può attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche
con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso
Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni
fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri
di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della
quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e
dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e
Province autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 112
ART. 112
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi e Piacenza
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da
COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6
dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art18-com6], è
istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200
milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del
Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al
primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari
devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di
sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da
COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
((200,5 milioni))
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
((1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso
nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla
provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per
l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27
maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-05&numeroGazzetta=142]))
.
ART. 112-BIS
ART. 112-BIS
(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da
COVID-19)
1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato
comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di
40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi
di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni
particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni
beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni
individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di
specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non
inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di
allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti
comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente,
del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal
Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio
adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle
risorse trasferite
((o assegnate))
agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza
((, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli
investimenti))
. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267],
non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di
norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
ART. 113
ART. 113
Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione
1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali
possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione
((della))
quota capitale di mutui e di altre forme di prestito
((contratti))
con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche
nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art163],
mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di
provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi
promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli
enti locali, che prevedono la sospensione
((della quota capitale))
delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in
essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale
sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41,
commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art41-com2] e
2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art41-com2bis],
della legge 28 dicembre 2001, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448], fermo restando il pagamento
delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di
cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le
stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di
ammortamento.
((2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo
1981, n. 119 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119~art19-com3], il
terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato
all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria,
anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del
Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti
per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti
nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui
i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione
dell'immo-bile a finalità di edilizia giudiziaria"))
ART. 114
ART. 114
Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei
comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici
e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di
assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione
dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
differiti i termini di seguito indicati:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], è fissato al
((15 settembre))
;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], è fissato al
((15 ottobre))
;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], è fissato al
((15 dicembre))
.
ART. 114-BIS
ART. 114-BIS
(( (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini). ))
((
1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-quater del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], in scadenza
dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1°
gennaio 2021.
2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6
dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è effettuata
nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la
quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
))
ART. 114-TER
ART. 114-TER
(( (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani). ))
((1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164~art23-com4],
è inserito il seguente:
"4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei
comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da
metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-08-26;412], e
classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n.
1102 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102], nonché nei comuni che
hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al
completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.
5/2015 del 28 gennaio 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:comitato.interministeriale.programmazione.economica:delibera:2015-01-28;5],
nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati
positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna
conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle
deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i
relativi investimenti"))
ART. 115
ART. 115
Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti
territoriali
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di
euro per il 2020.
Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui
corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato,
((denominate))
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione
di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni
di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di
utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle
regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari"
le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro
destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata
alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il
Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti
S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita
convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il
Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La
suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da
parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle
Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale
del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità
di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La
convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al
((comma 2))
è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art7-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], necessario per garantire
l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata
la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
ART. 116
ART. 116
Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome
1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art2-com1], le
regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a
seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019,
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni
professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo
intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti,
secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma
2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è
subordinata al relativo riconoscimento.
2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la
disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di
superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a
spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non
costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24
dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art3-com17]. Con riferimento
agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di
cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267]. Con
riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art62].
Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti
richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel
rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118].
La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in
disavanzo di amministrazione.
3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è
corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con
l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il
modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art7-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], e dell'attestazione di
copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di
ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e
contabile.
4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione
per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1,
proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei
limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste
presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo
precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere
destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota
della medesima sezione.
5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti,
comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di
30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione
della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente
articolo 115
articolo 115, comma 2.
La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31
ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di
decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario
antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo
Ministero.
6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di
mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di
anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere
le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità
di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art60], riscossa
tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e
alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma
dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si
può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo
nei conti aperti presso la tesoreria statale.
7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono
utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione
di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal
relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di
cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art21] e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55].
8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il
trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei
debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art21] e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55]. La Cassa
depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di
cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in
caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la
restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma
6.
9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni,
dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province
autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in
linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi
dell'articolo 4, commi da 7-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231~art4-com7bis] a
7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231~art4-com7novies],
che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle
pattuizioni contrattuali.
ART. 117
ART. 117
Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di
pagamento dei debiti degli enti sanitari
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 68, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2-com68-letb] e c), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2-com68-letc], e nelle more
dell'adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell'economia e delle
finanze è autorizzato:
a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre
ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a
titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al
netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione
regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata
al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente
lettera sono applicate all'anno 2019 per cui si procede all'erogazione di quota
parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le
somme di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre
2009, n. 191 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191], per gli anni
2019 e 2020;
b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di
medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti
zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella
proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta
l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti
55/CSR;
c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1,
comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art1-com34bis], e ferme
restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini
dell'eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi
progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi
successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli
obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al
CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché
la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale
per gli anni 2018 e 2019;
d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del
finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano
sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del
Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del
finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano
sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai
fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere
sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato
perfezionamento dei citati procedimenti;
e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento
del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede
di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui
al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad
effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle
risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli
esercizi successivi.
3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art3-com7], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], le regioni garantiscono
l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno,
del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo
Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme
che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la
liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata
emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei
confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art19], non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le
prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli
enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di
entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla
suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i
tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate
alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme
agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente
comma si applicano fino al
((31 dicembre 2021))
.
((51))
4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti
degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi
contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8quinquies],
ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], possono essere ceduti, anche
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130], solo a seguito di
notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da
parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al
cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito
entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente
i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti,
anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere
notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle
singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti
effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del
Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non
riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con
deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il
7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di
liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite
nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della
"Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale " di cui all'articolo 115, comma 1.
6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la
disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti
sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità
e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura
di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari,
non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge
24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art3-com17], e sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art62].
Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province
autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva
competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118]. La quota del
risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è
applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle
province autonome in disavanzo di amministrazione.
7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è
corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente
contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati
al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art7-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64].
8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle
richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme
disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle
regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali
richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa
verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell'idoneità e della
congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso
dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure
legislative sono approvate dalle regioni entro il 15 luglio 2020 e sono
preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne
dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica
degli adempimenti entro il 15 giugno 2020.
9. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti,
comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di
30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione
della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente
articolo 115
articolo 115, comma 2.
La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31
ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di
decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario
antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo
Ministero.
10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al
trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono
all'estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni
dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata
presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione
dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato
pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante
ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art21] e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55]. La Cassa
depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al
comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di
mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione
dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il
responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti,
al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta
attestante i pagamenti avvenuti.
11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di
mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
---------------
AGGIORNAMENTO (51)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre - 7 dicembre
2021 (in G.U. 1ª s.s. 09/12/2021, n. 49), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 8 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183~art3-com8], convertito
con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21] (che ha modificato il quarto
comma del presente articolo).
ART. 118
ART. 118
Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato
1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle
somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono
annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota
interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono
riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente
versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115,
non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
ART. 118-BIS
ART. 118-BIS
(( (Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto).
))
((
1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del
contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi
procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica
amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province,
le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di
bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono
riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese,
annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla
razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di
ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o
dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La
definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], in materia di
controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali
presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale.
))
ART. 118-TER
ART. 118-TER
(( (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento
mediante domiciliazione bancaria). ))
((
1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una
riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie
entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto
passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente
all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
))
ART. 118-QUATER
ART. 118-QUATER
(( (Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com346]). ))
((
1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com346], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";
b) il sesto periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
))
ART. 118-QUINQUIES
ART. 118-QUINQUIES
(( (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com368]). ))
((
1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com368], è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali
nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa
a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per
l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi
della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a
favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto))
Titolo VI
Misure fiscali
Titolo VI
ART. 119
ART. 119
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici)
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art14], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], si applica nella misura del
110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti
casi: (20)
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più
accessi autonomi dall'esterno.
Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale
sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000
per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno
o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero
delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di
otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-06&numeroGazzetta=259];
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per
il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a
pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi
di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati
dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0050],
l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102].
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero
delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino
a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle
unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di
otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a
pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi
di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a
collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0050], con
caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per
la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,
n. 186
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.tutela.territorio.mare:decreto:2017-11-07;186],
nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure
europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0050],
l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102]. La
detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche
quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di
cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si
intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso
da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da
cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può
ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per
l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia
elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al
comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la
ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al
presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica
perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi,
purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui
alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di
ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia
A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica
anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art14], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], nei limiti di spesa previsti,
per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente,
nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno
uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui
al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al
comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art14-com3ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del
presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante
l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192~art6], prima e
dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono
ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai
citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letd],
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze
minime riportate all'articolo 873 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art873], per gli
interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e al
presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),
e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da
1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese
sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali
di pari importo. (20)
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1bis] a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], l'aliquota delle detrazioni
spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], anche ove
effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2
della presente disposizione. Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla
data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita
dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il
meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che
abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che
abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore
statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di
compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque
entro il 31 dicembre 2022. per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022,
la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli
interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], spetta
nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo
non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2003-05-08&numeroGazzetta=105].
(20)
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è
riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui ai commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1bis] a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco
bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno
2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione
riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi
allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189], convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229], e di cui al decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-24;77], nonché nei comuni interessati
da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al
contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima
abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
(20)
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far
data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli
incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo
previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per
l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-08-26;412], ovvero
di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici,
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], da
ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,
spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1
e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite
di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare
fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d),
e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza
nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio
all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle
agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte
delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
intervento oggetto di irregolarità od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse
condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque
nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del
sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla
cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di
cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387~art13-com3],
dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo,
ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art42bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], e non è cumulabile con altri
incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste
dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e
di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art11-com4], e
gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art25bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116]. Con il decreto di cui al
comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;162~art42bis], il Ministro dello
sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla
valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi
del presente comma.
7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche
per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in
aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli
immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che
questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di
cui all'articolo 136, comma 1, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art136-com1-letb]
e c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art136-com1-letc],
e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art142-com1], di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42].
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per
gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta
nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in
relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi
diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei
seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di
cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina
di ricarica per unità immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui
al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),
compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari
all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli
effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letd],
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], la
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella
misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90
per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle
sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui
al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i
lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023,
a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di
diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un
reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a
15.000 euro. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità
immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di
riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti,
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal
coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se
presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal
soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], presenti
nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della
spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo
articolo 12
articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis,
allegata al presente decreto.
8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo,
per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi
per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del
comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato
l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli
interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli
interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi
1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis,
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per
cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi
contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.
8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da
eventi sismici verificatisi nelle
((regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24
agosto 2016))
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi
fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute
nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi
disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023,
n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-16;11], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-11;38], per i quali è esercitata
l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del
((presente decreto))
.
8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche
per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8
del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel
citato comma 8-bis.
8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022
relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può
essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al
periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei
redditi.
8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può
essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è
esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella
presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322], entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge
una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di
sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte
sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi
effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività
di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,
arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di società che rispondono ai requisiti della legi-slazione europea in
materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi
realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10], dalle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6], e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7];
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro
istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242~art5-com2-letc],
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto
l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la
cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio,
aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa
riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali
sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai
sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], dovuta
sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si
considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio,
indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare
delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul
numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo,
previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento
dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico
previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media
di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare
pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate
ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120sexdecies],
per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e
i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o
indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e
D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.
Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui
al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di
cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], le parole: 'entro diciotto
mesì sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesì.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo
121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei
redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art35], dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322], e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;241]. In caso di
dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle
entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale,
il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione
dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità
di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del
presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e
dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici
abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art14-com3ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], e la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della
riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del
collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli
ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:decreto:2017-02-28;58].
I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia
il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente
articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei
lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici
sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini
dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della
transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari
individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi
applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento
agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1bis] a
1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1sexies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90~art1-com219] a 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90~art1-com223], della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art16bis-com1], del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata
facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e
dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e
all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento
o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la
congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di
conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le
parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli
comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o
del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che
la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di
cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art9bis-com1bis].
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale
previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380~art49] opera
esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108].
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art6], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-07&numeroGazzetta=81],
o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione
dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate
alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio
attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380].
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca
reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per
ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo
periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari
agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato
il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto
una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2012-08-07;137], purché
questa:
a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio
di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del
professionista ove si renda necessario;
c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno
cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa
ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni
precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata
alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero
delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a
500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui
alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta
la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689]. L'organo
addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art14], è individuato nel
Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto
presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77],
superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente
articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle
asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma
11. (83)
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla
categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di
efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da
1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art14], convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le
spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e
posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al
periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti
alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della
Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed
espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche
rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini
che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art42bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], non costituisce svolgimento di
attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per gli
impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle
configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del
2019 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;162~art42bis] si applica
fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore
a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli
impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si
applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la
detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], nel limite
massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il
presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per
cento delle spese sostenute.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati
in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno
2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per
l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di
euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6
milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in
48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
(94)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 74) che "L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta
subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione
europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione
previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto".
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-16;11], convertito con
modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-11;38], ha disposto (con l'art.
2-ter, comma 1, lettera b)) che "Al fine di garantire la certezza del diritto e
di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese
relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art121-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77]:
[...]
b) gli articoli 119, comma 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119-com15], e 121,
comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art121-com1ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], nella parte in cui prevedono
la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità
ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta
detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle
asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce
una mera facoltà e non un obbligo;"
-------------
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145] ha disposto (con
l'art. 23, comma 2) che al fine di consentire il perfezionamento delle
regolazioni contabili del bilancio dello Stato relative alle agevolazioni per i
bonus edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119-com16quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77] sono incrementate di 15.000
milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare,
si provvede ai sensi del comma 7.
ART. 119-BIS
ART. 119-BIS
(( (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8]). ))
((1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art1-com8ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre
2020";
b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse))
ART. 119-TER
ART. 119-TER
(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di
barriere architettoniche)
((1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le
modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per la
realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione
delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe,
ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.))
((96))
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per
cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2023, N. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-29;212]))
.
((96))
4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente
articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1989-06-14;236].
((Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita
asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.))
((96))
4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori
di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che
rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-29;212] ha disposto (con
l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del
decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art119ter], nonché di cui
all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;11], in vigore anteriormente
alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in
relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in
vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo
abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non
siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le
parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato
versato un acconto sul prezzo".
ART. 120
ART. 120
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla
necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al
pubblico indicati nell'allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli
altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un
credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020,
per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far
rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la
diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il
rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici,
ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in
relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli
necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto
di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e
per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei
dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni
per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile
((dal 1° gennaio al 30 giugno 2021))
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]. Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53], e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34].
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati le
ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al
comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del
credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com13].
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 121
ART. 121
Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di
tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], di società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice
delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima ;
alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art64], è
sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o
utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art3-com1-leta],
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], che abbiano
stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la
banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione; (60) (66) (78)
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], di
società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo
64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero
di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art64], è
sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o
utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art3-com1-leta],
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], che abbiano
stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la
banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. (60) (66) (78)
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi
di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere
più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento
deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. (83)
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di
opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art35], dai
soggetti indicati alle lettere a) e
b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322], e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;241];
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le
disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche
quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista
dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già
classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art6], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-07&numeroGazzetta=81],
o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non
superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti
comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1,
comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com219]. (54) (83)
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali
successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice
identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al
primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle
comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia
delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com2], non possono
essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni
di cui al comma 1, lettere a) e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], alle società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del
medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], cessionarie
dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui
spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in
tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di
buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite
del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a
fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], nel caso
in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso
anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle
ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le
modalità applicative del presente comma.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16,
commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo
periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], le disposizioni contenute nel
presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere
a),
b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917];
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art14],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90~art119-com1] e 2
dell'articolo 119 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90~art119-com2];
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1bis] a
1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al
comma 4 dell'articolo 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90~art119-com4];
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi
219 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com219] e 220, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com220];
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], ivi
compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente
decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui
all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8
dell'articolo 119 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90~art119-com8];
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui
all'articolo 119-ter del presente decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17],
sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è
usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione.
La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita
negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art31-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art34] della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art1-com53], della legge 24
dicembre 2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]. (83)
((102))
3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della
riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base
alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi
dell'articolo 1, commi da 421
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com421] a 423, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com423], e dell'articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art38bis],
per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già
decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano
in essere provvedimenti di sospensione
((o per i quali sia intervenuta decadenza))
dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], dei
crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma
telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei
predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole
quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art37-com49quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248]. Le modalità di attuazione e
la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3].
((3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], per le società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], le rate
annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti
dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli
articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1bis] a
1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], alle quali è stato attribuito
il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente
articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo
dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito
d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni
successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta
risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono
essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni
di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato
le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento
dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale
circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], mediante
apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica,
anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322],
improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui
cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al
periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione
prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità di attuazione del
presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta
comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi
precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei
relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di
cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13-com4]))
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art31], e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo
per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate
nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri
selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla
verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43] e
all'articolo 27, commi da 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art27-com16] a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art27-com20],
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2].
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti
che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è
maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], e
delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13].
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del
soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso
nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9,
comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art9-com1],
anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei
cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi
interessi. (74)
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del
presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo
122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma
6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che
dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della
seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di
imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi
in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], in cui sia
indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli
interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli
agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai
sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale,
oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base
alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], che
attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi
oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché
documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli
interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli
allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative
ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera
condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle
spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui
all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma
1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto
2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-05&numeroGazzetta=246],
oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non
risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], che
attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese
sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art35], dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322], e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;241];
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione
comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi
di cui agli articoli 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art35] e 42 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art42]. Qualora
tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di
una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;231], un'attestazione
dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata
verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine
incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la
documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 329 del 6 agosto 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:decreto:2020-08-06;329],
recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 58 del 28 febbraio 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:decreto:2017-02-28;58],
recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico
delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i
lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari
che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente
al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra
società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi
rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società
quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione
di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma
4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma
6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o
colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della
propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore
grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del
cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del
comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91].
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma
3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322].
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che
sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228], convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-02-25;15], ha disposto (con l'art.
3-sexies, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art121-com1ter-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], si applicano anche per le
spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021".
--------------
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17], convertito con
modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-27;34], ha disposto (con l'art.
29-bis, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura
inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022".
--------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], ha disposto (con l'art. 14,
comma 1-bis) che le presenti modifiche "si applicano anche alle cessioni o agli
sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo
restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1,
lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art121-com1-leta] e b),
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art121-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 57, comma 3) che le presenti modifiche "si
applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura
inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022".
--------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], come modificato dal D.L. 9
agosto 2022, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115],
convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-09-21;142], ha disposto (con l'art. 14,
comma 1-bis.1.) che "Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano
esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle
previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni
di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34]".
--------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-18;176], convertito con
modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-01-13;6], ha disposto (con l'art. 9,
comma 4-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai
crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito
o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a
quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-16;11], convertito con
modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-11;38], ha disposto:
- (con l'art. 2-ter, comma 1, lettera a)) che "Al fine di garantire la certezza
del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per
le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art121-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77]:
a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art121-com1bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], si interpreta nel senso che,
per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato
decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di
avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo".
- (con l'art. 2-ter, comma 1, lettera b)) che "Al fine di garantire la certezza
del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per
le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art121-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77]:
[...]
b) gli articoli 119, comma 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119-com15], e 121,
comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art121-com1ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], nella parte in cui prevedono
la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità
ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta
detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle
asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce
una mera facoltà e non un obbligo".
Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-18;176], convertito con
modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-01-13;6], come modificato dal D.L. 16
febbraio 2023, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-16;11],
convertito con modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-11;38], ha disposto (con l'art. 9,
comma 4) che "Per gli interventi di cui agli articoli 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119] e 119-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi
da 1-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77~art16-com1bis] a
1-septies [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77~art16-com1septies],
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], in deroga all'articolo 121,
comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34], i crediti d'imposta
derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono
essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria
rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione
all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma
3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322]".
---------------
AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-29;39], convertito con
modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-05-23;67], ha disposto (con l'art.
4-bis, comma 5) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3,
secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], i crediti d'imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121,
relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in
quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119
del citato decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34] e in cinque quote annuali di
pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato
decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art16-com1bis] a 1-septies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art16-com1septies], del
citato decreto-legge n. 63 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;63]".
ART. 122
ART. 122
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al
successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la
cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il
locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da
versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari
((, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], di società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima))
. (20)
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti
misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art65], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27];
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui
all'articolo 120;
d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione di cui all'articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]. Il
credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli
anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34], e all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53].
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese
quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1099) che "I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento
degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art120],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], possono optare per la
cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge,
fino al 30 giugno 2021".
ART. 122-BIS
ART. 122-BIS
(( (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
Rafforzamento dei controlli preventivi). ))
((
1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della
comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo
non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni,
anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai
sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del
relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando
criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle
opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o
comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che
intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base
delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1,
la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è
comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi
non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti
della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti
previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione
finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i
crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non
avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art3], che
intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del
presente decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in
cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto
legislativo n. 231 del 2007
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;231], fermi restando gli
obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2))
ART. 123
ART. 123
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com718], e l'articolo 1,
comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com2], sono abrogati.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo
((valutate))
in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno
2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno
2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
ART. 124
ART. 124
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e
la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], dopo il
numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per
terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto;
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione;
umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore
elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo
portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità
sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici
impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido
al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione
per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili;
attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;". (20)
((22))
2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di
beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti
dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art19-com1].
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 257 milioni
di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 452) che "In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art124-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], le cessioni della
strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti
applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0079] (UE)
2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0745], e ad
altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi
strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore
aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art19-com1],
fino al 31 dicembre 2022".
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], nel modificare l'art. 1,
comma 452, della L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com452], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che "Al comma 452
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com452], il richiamo del
regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2017 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0745], deve
intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0746], in
conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2020]".
ART. 125
ART. 125
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la
diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e
professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e
gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive
extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in
possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art13quater-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], spetta un credito d'imposta
in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto
di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire
la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
((7))
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute
per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa
e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine,
guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera
b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e
igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali
spese di installazione.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]. Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53], e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34]. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui
al comma 1.
5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art64], convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27~art30] del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23],
sono abrogati .
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020
si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni
di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 5.
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], convertito con
modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], ha disposto (con l'art. 31,
comma 4-ter) che "Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione
degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la
sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art125], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], sono incrementate di 403
milioni di euro per l'anno 2020".
ART. 126
ART. 126
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art18-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art18-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art18-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art18-com4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art18-com5] e 6 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art18-com6], sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro
il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
((1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che
hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di
richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225~art2-com6sexies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10], è incrementato di 4 milioni
di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto))
2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17
marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di
cui agli articoli 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art25] e
25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art25bis],
da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art19-com1], provvedono
a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il
16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato.
3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27~art1-com2] dopo il secondo
periodo è aggiunto il seguente: "Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-02;9~art5] sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".
ART. 127
ART. 127
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli
articoli 61 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art61] e 62
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art62], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;1]. Al decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 61:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I versamenti sospesi ai sensi del
comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante
il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 febbraio 2020
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&numeroGazzetta=48]
((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&numeroGazzetta=48]))
. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai
sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le federazioni sportive nazionali,
gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive
professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano
la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti
dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.";
b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I versamenti
sospesi ai sensi dei commi 2
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&numeroGazzetta=48]
e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio
2020
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&numeroGazzetta=48]
((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&numeroGazzetta=48]))
, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."
.
ART. 128
ART. 128
Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art13-com1bis],
ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile
2020, n. 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-02;1~art1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-02;1~art1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-02;1~art1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-02;1~art1]. Al fine di contenere
gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per l'anno 2020 il credito
di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] e il
trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020,
n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-05;3~art1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-02;21], spettano anche se l'imposta
lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo
inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute
negli articoli 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art21], 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22], 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art23] e 25 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art25], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile
((2020))
, n. 27.
2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico, non
attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del
lavoro di cui agli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18~art19] a 22 del decreto legge
n. 18 del 2020 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18~art22] è
riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile
e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
ART. 129
ART. 129
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas
naturale e sull'energia elettrica
1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e
2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504], relative al
periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono
versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti
articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le
modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è
effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed
entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo
conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da
versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre
2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi
ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della
dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'articolo 56,
commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504], relativa al
mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16
maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro
per l'anno 2020
((e in))
134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 129-BIS
ART. 129-BIS
(( (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di
Campione d'Italia). ))
((
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la
parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";
b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la
parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";
c) al comma 575, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";
d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:
"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel
limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000
euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di
100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli";
e) il comma 577 è sostituito dal seguente:
"577. In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle
imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti
parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651], è
attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati
come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n,
651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo
dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo
ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per
cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella
misura del 45 per cento del costo ammissibile";
f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese
che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è
riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari
ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa.
Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è
subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] sulla base
della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020,
recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'".
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com632], le parole:
"comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come
modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.
3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del
Comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della
corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504], nella misura
ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non
trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del
gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art8-com10-letc],
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-10-01;356~art5-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e
all'articolo 2, comma 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-30;418~art2-com12], della legge 22
dicembre 2008, n. 203 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-22;203].
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia
è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504], nelle misure
ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle
abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e
in luoghi diversi dalle abitazioni.
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata
all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva n.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0096]; le
medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della
predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000
euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno
2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a
6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000
euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per
l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200], come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto))
ART. 130
ART. 130
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2021.";
b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1°
ottobre 2020";
c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";
d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre
2020".
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono inserite le
seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di
specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per
i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,";
2) al comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le seguenti: "salvo che
al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6";
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente "Gli
esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10
metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui
al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti
superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di
attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per
territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli
stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da
stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli."
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo
((, valutate))
in 320,31milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
ART. 131
ART. 131
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno
2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504], sono
considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020;
sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non
si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato
pagamento.
ART. 132
ART. 132
Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici
1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del
COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei
mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504], possono
essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli
importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:
a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel
mese di aprile 2020;
b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo
unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno,
luglio e agosto dell'anno 2020.
2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto
legislativo n. 504 del 1995
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;504], è effettuato entro
il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
ART. 133
ART. 133
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo
dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande
edulcorate
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole:" dal primo giorno del secondo mese successivo alla
data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651" sono sostituite
dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021";
b) al comma 676, le parole:" dal primo giorno del secondo mese successivo alla
pubblicazione del decreto di cui al comma 675" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2021".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro
per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
ART. 134
ART. 134
Modifiche alla disciplina dell'
((imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero))
per i soggetti diversi dalle persone fisiche
1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com20],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 13, comma 2-bis,", le
parole: "lettera a)", sono sostituite dalle parole: "lettere a) e b)";
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per i soggetti diversi dalle
persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.".
ART. 135
ART. 135
Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato
1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art62], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], dopo il comma 1, è inserito
il seguente: "1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il
computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo
248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art248], per
il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.".
2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art16], convertito,
con modificazioni,
((dalla legge 17 dicembre))
2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La partecipazione alle
udienze di cui agli articoli 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art33] e 34 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art34], può
avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il
luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio
impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del
personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi
i luoghi e di udire quanto viene detto.
Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di
udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art34], può
essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo
ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti
costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art31-com2]. Con
uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione
dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole
tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le
Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base
dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano
le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare
alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza." .
3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art37-com13],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111], la ripartizione delle somme
del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna
Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in
servizio nell'anno 2020 .
ART. 136
ART. 136
Incentivi per gli investimenti nell'economia reale
1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art13bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti commi:
"2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi
dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore
complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non
negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], o in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse
da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle
predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui
all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com103], è elevato al
20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com104], i vincoli di
investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei
documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a
vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli
investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie
capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione
non sia superiore a 12 mesi.".
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di
risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art13bis-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], gli investitori possono
destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e
a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si
applicano i limiti di cui al presente comma.»;
b) il comma 112 è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui
al comma 100 può essere titolare di un solo piano di r...
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