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REGIO DECRETO 28 ottobre 1940 , n. 1443
Codice di procedura civile. (040U1443)
Vigente al: 22-10-2025
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;2814], che autorizza il Governo
del Re Imperatore ad emanare un nuovo Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443];
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini
dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;2814~art2], e dell'art. 3 della
legge 2 dicembre 1925, n. 2260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-12-02;2260~art3];
Udito il Consiglio dei Ministri;
SULLA
proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e
giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
ART. 1
ART. 1
Il testo del Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] è
approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.
ART. 2
ART. 2
Un esemplare del Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], firmato
da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e
giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del
Regno.
ART. 3
ART. 3
La pubblicazione del Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] si
eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno del Comuni del Regno,
per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese
successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne
cognizione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 72. - Mancini
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
CAPO I
Del giudice
Sezione I
Della giurisdizione e della competenza in generale
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
TITOLO I
Art. 1.
Art. 1.
(Giurisdizione dei giudici ordinari).
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai
giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Art. 2.
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 3.
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 4.
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 5.
Art. 5.
(Momento determinante della giurisdizione e della competenza).
La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente
e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e
non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello
stato medesimo.
(67)
((72))
--------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Art. 6.
Art. 6.
(Inderogabilità convenzionale della competenza).
La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei
casi stabiliti dalla legge.
Sezione II
Della competenza per materia e valore
Art. 7.
Art. 7.
(Competenza del giudice di pace).
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore
non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla
competenza di altro giudice. (171)
((173))
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della
controversia non superi venticinquemila euro. (171)
((173))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-18;432], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-20;534].
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze
stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di
condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale
tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento
di prestazioni previdenziali o assistenziali;
4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-18;432], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-20;534].
(72)
--------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano,
fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673] ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 8.
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]))
((90))
-------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3.".
Art. 9.
Art. 9.
(Competenza del tribunale).
Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro
giudice.
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di
imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e
ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata
((, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di
intelligenza artificiale))
e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.(88)(90)
-------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3.".
-------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3.".
Art. 10.
Art. 10.
(Determinazione del valore).
Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a
norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima
persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni
anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art. 11.
Art. 11.
(Cause relative a quote di obbligazione tra più parti).
Se è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di
un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.
Art. 12.
Art. 12.
(Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni).
Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione
di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del
rapporto che è in contestazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353].(67)
((72))
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da
dividersi.
--------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano,
fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673] ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Art. 13.
Art. 13.
(Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite).
Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso,
il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore
si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite
temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di
dieci.
Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore
delle cause relative al diritto del concedente.
Art. 14.
Art. 14.
(Cause relative a somme di danaro e a beni mobili).
Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina
in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di
indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice
adito.
Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come
sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane
fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice
adito.
Art. 15.
Art. 15.
(( (Cause relative a beni immobili). ))
((Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il
reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data
della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla
proprietà;
per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla
nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle
servitù.
Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della
parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice
lo determina a norma del comma seguente.
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il
reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della
causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la
stima, ritiene la causa di valore indeterminabile))
.
Art. 15-bis
Art. 15-bis.
(( (Esecuzione forzata) ))
.
((Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.
Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il
tribunale.
Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile
nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche
relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l'esecuzione forzata degli
obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.))
((155))
((160))
((179))
------------
AGGIORNAMENTO (155)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
------------
AGGIORNAMENTO (160)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31
ottobre 2025.
------------
AGGIORNAMENTO (179)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31
ottobre 2026.
Art. 16.
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]))
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 17.
Art. 17.
(Cause relative all'esecuzione forzata).
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal
credito per cui si procede:
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma
dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal
valore del maggiore dei crediti contestati.
Sezione III
Della competenza per territorio
Art. 18.
Art. 18.
(Foro generale delle persone fisiche).
Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui
il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti,
quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nel Regno o se la
dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
Art. 19.
Art. 19.
(Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute).
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona
giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente
altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un
rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le
associazioni non riconosciute e i comitati
((di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art36]))
hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
Art. 20.
Art. 20.
(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice
del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Art. 21.
Art. 21.
(Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie).
Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia
di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause
relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla
legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle
siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda.
Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente
il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a
maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente
ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.(88)
((90))
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è
competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 22.
Art. 22.
(Foro per le cause ereditarie).
È competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:
1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi
fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché
proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, purché
proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura
della successione;
4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati
nel numero precedente.
Se la successione si è aperta fuori del Regno, le cause suindicate sono di
competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni
situati nel Regno, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del
convenuto o di alcuno dei convenuti.
Art. 23.
Art. 23.
(Foro per le cause tra soci e tra condomini).
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società;
per le cause tra condomini
((, ovvero tra condomini e condominio,))
, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio,
purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Art. 24.
Art. 24.
(Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali).
Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un'amministrazione
patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente
il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.
Art. 25.
Art. 25.
(Foro della pubblica amministrazione).
Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a
norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio
e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio
dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe
competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta,
tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o
deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile
oggetto della domanda.
Art. 26.
Art. 26.
(Foro dell'esecuzione forzata).
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del
luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non
sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica
l'art. 21.
((Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente
il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora
o la sede))
.
((144))
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il
giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132], convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162], ha disposto (con l'art. 19,
comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. medesimo.
Art. 26-bis
Art. 26-bis.
(Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).
Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo
413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo
quanto disposto dalle leggi speciali,
((il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel
cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede))
.
((166))
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è
competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede.
(144)
------------
AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132], convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162], ha disposto (con l'art. 19,
comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. medesimo.
------------
AGGIORNAMENTO (166)
La L. 26 novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206], ha disposto (con l'art. 1,
comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si
applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 27.
Art. 27.
(Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione).
Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e
619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione
dell'articolo 480 terzo comma.
Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice
davanti al quale si svolge l'esecuzione.
Art. 28
Art. 28
(Foro stabilito per accordo delle parti).
La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo
che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di
esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e
possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui
l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
Art. 29.
Art. 29.
(Forma ed effetti dell'accordo delle parti).
L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi
ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò
non è espressamente stabilito.
Art. 30.
Art. 30.
(Foro del domicilio eletto).
Chi ha eletto domicilio
((a norma dell'art. 47 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art47]))
può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
Art. 30-bis
Art. 30-bis.
(Foro per le cause in cui sono parti i magistrati).
Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del
presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario
compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le
proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per
materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato
ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art11].
((110))
Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad
esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è
competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte
d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art11]
con riferimento alla nuova destinazione.
(104)
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002 n. 444 (in
G.U. 1a s.s. 20/11/2002 n. 46) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 30-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art30bis],
nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o
contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente
l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art26].".
---------------
AGGIORNAMENTO (110)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 25 maggio 2004 n. 147 (in G.U. 1a s.s.
03/06/2004 n. 1001) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
30-bis, primo comma del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art30bis-com1],
ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni
e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei
termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art11].".
Sezione IV
Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione
Art. 31.
Art. 31.
(Cause accessorie).
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente
per la domanda principale affinchè sia decisa nello stesso processo, osservata,
quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]))
.
((90))
-------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3.".
Art. 32.
Art. 32.
(Cause di garanzia).
La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa
principale affinchè sia decisa nello stesso processo.
Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette
entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine
perentorio per la riassunzione.(88)
((90))
-------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3.".
-------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3.".
Art. 33.
Art. 33.
(Cumulo soggettivo).
Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere
proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il
titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o
domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.
Art. 34.
Art. 34.
(Accertamenti incidentali).
Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario
decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene
per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la
causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la
riassunzione della causa davanti a lui.
Art. 35.
Art. 35.
(Eccezione di compensazione).
Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la
competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su
titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e
rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione
di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla
prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo
precedente.
Art. 36.
Art. 36.
(Cause riconvenzionali).
Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande
riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da
quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non
eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le
disposizioni dei due articoli precedenti.
Sezione V
Del difetto di giurisdizione, della incompetenza e della litispendenza
Art. 37.
Art. 37.
(Difetto di giurisdizione).
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica
amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del
processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del
giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel
giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se
oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per
denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.
(171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 38.
Art. 38.
(Incompetenza).
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono
eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se
non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono
all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice
indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione
della stessa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi
previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio
((con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non
si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza))
.
((178))
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
sommarie informazioni.
--------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
--------------
AGGIORNAMENTO (118)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006 n. 41 (in G.U.
1a s.s. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli articoli 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art38] e
102 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art102],
nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di
ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale
derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 39.
Art. 39.
(Litispendenza e continenza di cause).
((Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio,
dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa
dal ruolo))
.
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è
competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa
dichiara con
((ordinanza))
la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono
riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche
per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la
fissazione del termine sono da lui pronunciate.
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione
((ovvero dal deposito del ricorso))
.
Art. 40.
Art. 40.
(Connessione).
Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di
connessione, possono essere decise in un solo processo , il giudice fissa con
ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa
accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti
a quello preventivamente adito.
La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la
prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della
causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente
trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente
proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito
ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause
rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442. In caso di connessione ai
sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito
semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello
previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il
rito semplificato di cognizione. (171)
((173))
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono
essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della
quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la
causa di maggior valore.
Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile
ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e
439.
Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui
agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale,
le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinchè siano
decise nello stesso processo.(88)(90)
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice
di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la
connessione a favore del tribunale. (88)(90)
(67)(72)
--------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995.".
--------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3.".
--------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3.".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Sezione VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza
Art. 41.
Art. 41.
(Regolamento di giurisdizione).
Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può
chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni
di giurisdizione di cui all'articolo 37.
L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e
produce gli effetti di cui all'articolo 367.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato
e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di
cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri
attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non
sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
Art. 42.
Art. 42.
(Regolamento necessario di competenza).
La
((ordinanza))
che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non
decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del
processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con
istanza di regolamento di competenza.
(67)(72)
--------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Art. 43.
Art. 43.
(Regolamento facoltativo di competenza).
((Il provvedimento))
che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere
((impugnato))
con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando
insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.
La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la
facoltà di proporre l'istanza di regolamento.
Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i
termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione
((dell' ordinanza))
che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione
dell'articolo 48.
Art. 44.
Art. 44.
(Efficacia della
((ordinanza))
che pronuncia sulla competenza).
La
((ordinanza))
che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice
che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende
incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa
indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che
si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi
previsti nell'articolo 28.
Art. 45.
Art. 45.
(Conflitto di competenza).
Quando, in seguito alla
((ordinanza))
che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per
territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui
all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di
essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di
competenza.
Art. 46.
Art. 46.
(Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza).
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai
conciliatori.
Art. 47.
Art. 47.
(Procedimento del regolamento di competenza).
L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con
ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita
personalmente.
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che
abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione
ordinaria nel caso previsto nell'art. 43, secondo comma. L'adesione delle parti
può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.(6)
La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti
necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle
altre parti. (171) (173)
Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice. (171) (173)
Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del
giudice, possono, nei
((quaranta))
giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e
documenti. (171) (173)
((178))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1950-10-17;857] ha disposto
(con l'art. 40, comma 1) che " Il termine di venti giorni stabilite dall'art. 47
secondo comma del Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art47-com2]
del 1940, è sostituito da quello di trenta giorni stabilito dall'art. 2 della
legge 14 luglio 1950, n. 581
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art2], se all'entrata in
vigore della stessa legge è ancora in corso."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 48.
Art. 48.
(Sospensione dei processi).
I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono
sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende
la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata
l'ordinanza che richiede il regolamento. (171)
((173))
Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 49.
Art. 49.
( Ordinanza di regolamento di competenza).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] COME MODIFICATO
DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
L'ordinanza con cui la corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i
provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che
dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinchè
provvedano alla loro difesa. (171) (173)
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 50.
Art. 50.
(Riassunzione della causa).
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene
nel termine fissato nella
((ordinanza))
dal giudice e in mancanza in quello di
((tre mesi))
dalla comunicazione della
((ordinanza))
di regolamento o della
((ordinanza))
che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al
nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
((Sezione VI-bis
Della composizione del tribunale))
Art. 50-bis
Art. 50-bis.
(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale).
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero,
salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti
a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267], e alle altre leggi
speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato
preventivo;
5) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] COME MODIFICATO
DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197];
6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] COME MODIFICATO
DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197];
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117];
7-bis)
((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
.
((178))
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in
camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia
altrimenti disposto. (88)(90)
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, primo
comma, numero 7-bis) del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] continuano
ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data
di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31]".
Art. 50-ter
Art. 50-ter.
(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica).
Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in
composizione monocratica.(88)
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 50-quater
Art. 50-quater.
(Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del
tribunale).
Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano
attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro
inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.(88)
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Sezione VII
Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici
Art. 51.
Art. 51.
(Astensione del giudice).
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di
diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli
di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa
come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del
processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore
((, amministratore di sostegno))
, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta,
di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può
richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo
dell'ufficio superiore.
(87)(92)
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 22 luglio 1997, n. 276 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276]
ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il giudice onorario aggregato ha
l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo
52 del Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art52],
oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia
stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o
altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il
difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della
comunicazione al Presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione
prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art51-com2].
Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in
difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di
avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi
difensori".
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-09-21;328], convertito con
modificazioni dalla L. 19 novembre 1998 n. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-11-19;399] nel modificare l'art. 6 della
L. 22 luglio 1997, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276~art6] ha conseguentemente
disposto:
- (con l'art. 1, comma 11) che "Il giudice onorario aggregato ha altresì
l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in
precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle
parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attività
professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei
rispettivi difensori."
- (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n.
276 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276], come modificata dal
presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già
nominati.".
Art. 52.
Art. 52.
(Ricusazione del giudice).
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti
può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i
mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato
((...))
due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che
sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della
trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
((178))
La ricusazione sospende il processo.
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 53.
Art. 53.
(Giudice competente).
Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di
pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della
corte.(88)
((90))
La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice
ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
----------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 54.
Art. 54.
(Ordinanza sulla ricusazione).
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire
quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e
nei termini fissati nell'art. 52.
((Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la
ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad
una pena pecuniaria non superiore a euro 250))
.
Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le
quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di
sei mesi.
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;438] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
sono moltiplicate per quattro.".
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AGGIORNAMENTO (101)
La Corte Costituzionale con sentenza 1-21 marzo 2002 n. 78 (in G.U. 1a s.s.
27/03/2002 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 54,
terzo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art54-com3]
(Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che
dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il
difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può
condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria".
Art. 55.
Art. 55.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-12-09;497] A SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE))
Art. 56.
Art. 56.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-12-09;497] A SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE))
CAPO II
((Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario))
Art. 57.
Art. 57.
(Attività del cancelliere).
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla
legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.
Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo
verbale.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti,
il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella
del giudice.
Art. 58.
Art. 58.
(Altre attività del cancelliere).
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti
prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo
d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle
notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze
che la legge gli attribuisce.
Art. 58-bis
Art. 58-bis.
(( (Ufficio per il processo). ))
((L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e
la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la
Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della
legge speciale))
.
Art. 59.
Art. 59.
(Attività dell'ufficiale giudiziario).
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione
dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre
incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 60.
Art. 60.
(Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario).
Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro
legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di
parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati
delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 61.
Art. 61.
(Consulente tecnico).
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di
singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare
competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone
iscritte in albi speciali formati a norma del
((disposizioni di attuazione))
al presente codice.
Art. 62.
Art. 62.
(Attività del consulente).
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce,
in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a
norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
Art. 63.
Art. 63.
(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente).
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo
ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di
astensione.
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art.
51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
Art. 64.
Art. 64.
(Responsabilità del consulente).
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] relative ai
periti.(2)
((In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione
degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con
la ammenda fino a lire venti milioni.
Si applica l'articolo 35 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art35]. In ogni caso
è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;438] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma, del
Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art64-com1]
è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire
cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, a lire millecinquecento se
la sentenza impugnata è del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal
Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] sono
moltiplicate per quattro.".
Art. 65.
Art. 65.
(Custode).
La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono
affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.
Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel
caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice
che l'ha nominato.(88)
((90))
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3.".
Art. 66.
Art. 66.
(Sostituzione del custode).
Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la
sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere
sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal
giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.(88)
((90))
--------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
--------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 67.
Art. 67.
(Responsabilità del custode).
Ferme le disposizioni del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], il custode che non
esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena
pecuniaria non superiore a lire cinquemila.(2)
((125))
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la
custodia da buon padre di famiglia.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;438] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
sono moltiplicate per quattro.".
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69] ha
disposto (con l'art. 45, comma 8) che "All'articolo 67, primo comma, del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art67-com1],
le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
250 a euro 500".".
Art. 68.
Art. 68.
(Altri ausiliari).
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una
determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento
di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.
Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi
previsti dalla legge.
Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
TITOLO II
DEL PUBBLICO MINISTERO
TITOLO II
Art. 69.
Art. 69.
(Azione del pubblico ministero).
Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 70.
Art. 70.
(Intervento in causa del pubblico ministero).
Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei
coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
3-bis)
((nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli
minori;))
((178))
4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533];
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti
dalla legge. (140)
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
(80)
--------------
AGGIORNAMENTO (80)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-25 giugno 1996 n. 214 (in G.U. 1a s.s.
03/07/1996 n. 27) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale dell'art. 70 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art70]
nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti
relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;898~art9] e 710 del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::]."
------------
AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69] convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 75,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione
dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 71.
Art. 71.
(Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero).
Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma
dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico
ministero affinchè possa intervenire.
Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi
previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 72.
Art. 72.
(Poteri del pubblico ministero).
((Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre,
ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la
legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause
davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti,
dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle
parti.
Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a
cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino
l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali,
salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione
spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la
sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere
sull'impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.
Restano salve le disposizioni dell'articolo 397))
.
Art. 73.
Art. 73.
(Astensione del pubblico ministero).
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si
applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei
giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Art. 74.
Art. 74.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-12-09;497] A SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE))
TITOLO III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
CAPO I
Delle parti
TITOLO III
Art. 75.
Art. 75.
(Capacità processuale).
Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei
diritti che vi si fanno valere.
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in
giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che
regolano la loro capacità.
Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma
della legge o dello statuto.
Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in
giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art36].
((46))
----------------
AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-16 ottobre 1986 n. 220 (in G.U. 1a s.s.
22-11-1986 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art75] e
300 c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art300]
nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del
convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice,
del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui
confronti debba l'attore riassumere il giudizio.".
Art. 76.
Art. 76.
(Famiglia Reale).
Al Re Imperatore, alla Regina Imperatrice e ai Principi della Casa Reale è
sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa.
Art. 77.
Art. 77.
(Rappresentanza del procuratore e dell'institore).
Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare
in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito
espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure
cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza
o domicilio nella Repubblica e all'institore.
Art. 78.
Art. 78.
(Curatore speciale).
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono
ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o
all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o
assista finchè subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando
vi è conflitto d'interessi col rappresentante.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] COME MODIFICATO
DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] COME MODIFICATO
DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
------------
AGGIORNAMENTO (166)
La L. 26 novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206], ha disposto (con l'art. 1,
comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si
applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 79.
Art. 79.
(Istanza di nomina del curatore speciale).
La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in
ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona
che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi
prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia
interesse.
Art. 80.
Art. 80.
(Provvedimento di nomina del curatore speciale).
L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al
presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la
causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un
procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il
giudice che procede. (88)(90) (166)
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone
interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero
affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della
normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o
dell'associazione non riconosciuta.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] COME MODIFICATO
DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3.".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le
disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1
e 3."
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AGGIORNAMENTO (166)
La L. 26 novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206], ha disposto (con l'art. 1,
comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si
applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 81.
Art. 81.
(Sostituzione processuale).
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel
processo in nome proprio un diritto altrui.
CAPO II
Dei difensori
Art. 82.
Art. 82.
(Patrocinio).
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente
nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.
((135))
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o
con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione
della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale
della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla
corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un
procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col
ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.(72)(88)(90)
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673] ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995."
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3.".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (135)
Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-22;212], convertito con
modificazioi dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-02-17;10] ha disposto (con l'art. 13,
comma 1, lettera a)) che "all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46»
sono sostituite dalle seguenti: euro 1.100".
Art. 83.
Art. 83.
(Procura alle liti).
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve
essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione
((, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in
sostituzione del difensore originariamente designato))
. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere
certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se
rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui
si riferisce
((, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati
con apposito decreto del Ministero della giustizia))
.
((Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore
che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e trasmessi in via telematica))
.(85)
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del
processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
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AGGIORNAMENTO (85)
La L. 27 maggio 1997, n. 141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-27;141]
ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1
si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge."
Art. 84.
Art. 84.
(Poteri del difensore).
Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere
e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che
dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in
contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Art. 85.
Art. 85.
(Revoca e rinuncia alla procura).
La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma
la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè
non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Art. 86.
Art. 86.
(Difesa personale della parte).
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità
necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice
adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Art. 87.
Art. 87.
(Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico).
La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente
tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
CAPO III
Dei doveri delle parti e dei difensori
Art. 88.
Art. 88.
(Dovere di lealtà e di probità).
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con
lealtà e probità.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle
autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
Art. 89.
Art. 89.
(Espressioni sconvenienti od offensive).
Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti
e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si
cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che
decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di
risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni
offensive non riguardano l'oggetto della causa.
CAPO IV
Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
Art. 90.
Art. 90.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115] ))
Art. 91.
Art. 91.
(Condanna alle spese).
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura
non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha
rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del
processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla
stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del
precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le
forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene
il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
((Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed
onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.))
Art. 92.
Art. 92.
(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese).
Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le
ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza,
condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il
giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. (144)
((156))
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le
parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di
conciliazione.
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273]
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore.".
---------------
AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132], convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162], ha disposto (con l'art. 13,
comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti introdotti a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto medesimo.
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AGGIORNAMENTO (156)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 (in G.U.
1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art92-com2],
nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art13-com1]
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con
modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162], nella parte in cui non
prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o
per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali
ragioni".
Art. 93.
Art. 93.
(Distrazione delle spese).
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in
cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli
onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finchè il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito,
la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle
sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per gli onorari e le spese.
Art. 94.
Art. 94.
(Condanna di rappresentanti o curatori).
Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che
rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati
personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza,
alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte
rappresentata o assistita.
Art. 95.
Art. 95.
(Spese del processo di esecuzione).
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che
partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito
l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
Art. 96.
Art. 96.
(Responsabilità aggravata).
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala
fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre
che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella
sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un
provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della
parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore
procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è
fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il
giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì
la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di
denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 97.
Art. 97.
(Responsabilità di più soccombenti).
Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle
spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche
pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno
interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa
si fa per quote uguali.
Art. 98.
Art. 98.
(Cauzione per le spese).
Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto,
può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio
presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che
l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
((8))
--------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-29 novembre 1960 n. 67 (in G.U. 1a s.s.
3/12/1960 n. 297) ha dichiarato "illegittimità costituzionale dell'art. 98 del
Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art98], in
riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione."
TITOLO IV
DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
TITOLO IV
Art. 99.
Art. 99.
(Principio della domanda).
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice
competente.
Art. 100.
Art. 100.
(Interesse ad agire).
Per proporre una domanda o per contradire alla stessa è necessario avervi
interesse.
Art. 101.
Art. 101.
(Principio del contraddittorio).
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra
alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente
citata e non è comparsa.
Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla
sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i
provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una
questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle
parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non
superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito
((...))
di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. (171) (173)
((178))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 102.
Art. 102.
(Litisconsorzio necessario).
Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste
debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice
ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui
stabilito.
((118))
----------------
AGGGIORNAMENTO (118)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006 n. 41 (in G.U.
1a s.s. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli articoli 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art38] e
102 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art102],
nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di
ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale
derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.".
Art. 103.
Art. 103.
(( (Litisconsorzio facoltativo). ))
((Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra
le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal
quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente,
dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la
separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la
continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il
processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza))
.
Art. 104.
Art. 104.
(( (Pluralità di domande contro la stessa parte). ))
((Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande
anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10
secondo comma.
È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente))
.
Art. 105.
Art. 105.
(Intervento volontario).
Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in
confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto
o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando
vi ha un proprio interesse.
Art. 106.
Art. 106.
(Intervento su istanza di parte).
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la
causa o dal quale pretende essere garantita.
Art. 107.
Art. 107.
(Intervento per ordine del giudice).
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di
un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.
Art. 108.
Art. 108.
(Estromissione del garantito).
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito,
questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria
estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di
merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
Art. 109.
Art. 109.
(Estromissione dell'obbligato).
Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si
dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può
ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può
estromettere l'obbligato dal processo.
Art. 110.
Art. 110.
(Successione nel processo).
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito
dal successore universale o in suo confronto.
Art. 111.
Art. 111.
(Successione a titolo particolare nel diritto controverso).
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra
vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è
proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere
chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il
successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche
contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve
le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione
((...))
.
TITOLO V
DEI POTERI DEL GIUDICE
TITOLO V
Art. 112.
Art. 112.
(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e
non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto
dalle parti.
Art. 113.
Art. 113.
(Pronuncia secondo diritto).
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo
che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede
((duemilacinquecento))
euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi
secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1342].(107) (111)
((155))
((160))
((179))
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 25 luglio 1966, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-25;571]
come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192 ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore
decide le cause secondo equità ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113,
secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], è elevato
a lire ventimila."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673] ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995."
--------------
AGGIORNAMENTO (107)
Il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-02-08;18], convertito con
modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-04-07;63] ha disposto (con l'art. 1-bis,
comma 1) che la disposizione di cui al comma secondo si applica ai giudizi
instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.
--------------
AGGIORNAMENTO (111)
La Corte Cotituzionale con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 206 (in G.U. 1a s.s.
14/07/2004 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 113,
secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art113-com2],
nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi
informatori della materia".
------------
AGGIORNAMENTO (155)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
------------
AGGIORNAMENTO (160)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in
vigore il 31 ottobre 2025.
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AGGIORNAMENTO (179)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in
vigore il 31 ottobre 2026.
Art. 114.
Art. 114.
(Pronuncia secondo equità a richiesta di parte).
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa
secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste
gliene fanno concorde richiesta.
Art. 115.
Art. 115.
(( (Disponibilità delle prove). ))
((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della
decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza))
.
Art. 116.
Art. 116.
(Valutazione delle prove).
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo
che la legge disponga altrimenti.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno
a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le
ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse
nel processo.
Art. 117.
Art. 117.
(Interrogatorio non formale delle parti).
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la
comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle
liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai
difensori.
Art. 118.
Art. 118.
(Ordine d'ispezione di persone e di cose).
Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o
sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per
conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per
la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti
negli articoli 351
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art351]
e 352 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art352].
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la
condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo rifiuto
desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma. (171)
((173))
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore
a lire duemila.(2) (125)
-----------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;438] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
sono moltiplicate per quattro.".
------------
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69] ha
disposto (con l'art. 45, comma 15) che "All'articolo 118, terzo comma, del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art118-com3],
le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250
a euro 1.500"."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 119.
Art. 119.
(Imposizione di cauzione).
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare
l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la
prestazione deve avvenire.
Art. 120.
Art. 120.
(Pubblicità della sentenza).
((Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a
riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto
all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese
del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante
comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati))
.
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la
parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese
dall'obbligato.
TITOLO VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
Sezione I
Degli atti in generale
TITOLO VI
Art. 121.
Art. 121.
(Libertà di forme). Chiarezza e sinteticità degli atti. (171)
((173))
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate,
possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 122.
Art. 122.
(Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete).
In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può
nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al
giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
((65))
---------------
AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (in G.U. 1a s.s.
04/03/1992 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art22] e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art23]
(Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art122],
nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla
minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-
ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente
competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare,
su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi
della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella
propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della
controparte".
Art. 123.
Art. 123.
(Nomina del traduttore).
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua
italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a
norma
((dell'articolo 193))
.
((178))
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 124.
Art. 124.
(Interrogazione del sordo e del muto).
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le
interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a
norma dell'articolo 122 ultimo comma.
Art. 125.
Art. 125.
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa,
il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto
nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti
dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che
indica il proprio codice fiscale.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
. (134)
((178))
La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore
alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che
la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.
-------------
AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183] ha disposto (con l'art. 25,
comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 126.
Art. 126.
(Contenuto del processo verbale).
Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e
delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono
compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle
rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
((Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro
lettura del processo verbale.))
Sezione II
Delle udienze
Art. 127.
Art. 127.
(Direzione dell'udienza).
L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinchè la
trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la
discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara
chiusa quando la ritiene sufficiente.
Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli
127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a
distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo,
le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], quelle
previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
nonché l'articolo 196-duodecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art196duodecies]
delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili
pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] si
applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per
stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le
disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti
a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro
della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di
comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo
periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi
natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la
funzionalità dei relativi servizi".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo
comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2],
quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], nonché quelle
previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni
degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in
giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023";
- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo
comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2]
e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], introdotti dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data".
Art. 127-bis
Art. 127-bis.
(Udienza mediante collegamenti audiovisivi).
Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a
distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli
ausiliari del giudice.
Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici
giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla
comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice,
tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in
relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni
successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che
l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con
collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la
possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel
provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.
(171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
"Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo,
le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], quelle
previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
nonché l'articolo 196-duodecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art196duodecies]
delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili
pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] si
applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per
stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le
disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti
a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro
della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di
comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo
periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi
natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la
funzionalità dei relativi servizi".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo
comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2],
quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], nonché quelle
previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni
degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in
giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023";
- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo
comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2]
e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], introdotti dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data".
Art. 127-ter
Art. 127-ter.
(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza).
L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito
di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la
presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero
e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal
deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
((L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è
prescritta dalla legge o disposta dal giudice.))
((178))
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine
perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna
parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice
provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di
istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.
((Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice
revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica.))
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel
provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere
abbreviati.
((178))
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna
un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza,
il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione
del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al
presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.
((Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del
termine si considera letto in udienza.))
((178))
(171) (173)
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo,
le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], quelle
previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
nonché l'articolo 196-duodecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art196duodecies]
delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili
pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] si
applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per
stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le
disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti
a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro
della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di
comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo
periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi
natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la
funzionalità dei relativi servizi".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo
comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2],
quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], nonché quelle
previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni
degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in
giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023";
- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo
comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2]
e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], introdotti dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 128.
Art. 128.
(Udienza pubblica).
L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice
che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di
sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.
((Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi
dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.))
((178))
Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del
decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 129.
Art. 129.
(Doveri di chi interviene o assiste all'udienza).
Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare
a capo scoperto e in silenzio.
È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in
qualsiasi modo disturbo.
Art. 130.
Art. 130.
(Redazione del processo verbale).
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del
giudice.
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere:
di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
Sezione III
Dei provvedimenti
Art. 131.
Art. 131.
(Forma dei provvedimenti in generale).
La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o
decreto.
In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma
idonea al raggiungimento del loro scopo.
((Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale
deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso,
succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi
nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni
decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio
e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura
del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio))
.
((53))
-------------------
AGGIORNAMENTO (53)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 18
(in G.U. 1a s.s. 25/01/1989, n. 4) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 16, comma 2 della L. 13 aprile 1988, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art16-com2] (che ha introdotto
un nuovo comma dopo l'ultimo al presente articolo) nella parte in cui dispone
che "è compilato sommario processo verbale" anziché "può, se uno dei componenti
dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo
verbale"".
Art. 132.
Art. 132.
(Contenuto della sentenza).
La sentenza è pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore
d'Etiopia.
Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
((4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione))
;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente
e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per
altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del
collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo
estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è
sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della
sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
((125))
---------------
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69] ha
disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla
data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art132],
345 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art345]
e 616 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art616] e
l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443],
come modificati dalla presente legge.".
Art. 133.
Art. 133.
(( (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). ))
.
((La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici.
Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono
costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le
impugnazioni di cui all'articolo 325.))
.
((178))
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 134.
Art. 134.
(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza).
L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita
nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è
((redatta su documento separato))
, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è
collegiale, del presidente.
((178))
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza,
salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183].
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 135.
Art. 135.
(Forma e contenuto del decreto).
Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
.
((178))
Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il
decreto è inserito nello stesso.
Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente
dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è
collegiale, dal presidente.
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Sezione IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni
Art. 136.
Art. 136.
(Comunicazioni).
Il cancelliere
((...))
fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico
ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai
testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge
tale forma
((...))
di comunicazione.
((178))
.
((La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio
digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del
codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art3bis-com4quinquies]
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.))
((178))
.
((Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può
essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al
destinatario, essa è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non
può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al
destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel
portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le
modalità previste dall'articolo 149-bis.))
((178))
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183].
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 137.
Art. 137.
(Notificazioni).
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del
cancelliere.
L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna
al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. (171)
((173))
Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e
il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata,
l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia
dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e
conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto,
l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti
telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della
notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei
relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non
riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale
giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. (125)
L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla
legge. (171)
((173))
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se
quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità
prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le
predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non
imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di
notificazione. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69] ha
disposto (con l'art. 45, comma 18, lettera b)) che "al terzo comma, la parola:
"terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto"."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 138.
Art. 138.
(Notificazione in mani proprie).
L'ufficiale giudiziario
((esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,))
ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al
quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà
atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139.
Art. 139.
(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio).
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve
essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa
di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale
giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla
casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non
palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata
al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando
anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà
atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne
ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. (171)
((173))
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può
essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di
dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in
quanto ò possibile le disposizioni precedenti.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 140.
Art. 140.
(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o
rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario
deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi,
affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà
notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
((128))
---------------
AGGIORNAMENTO (128)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s.
20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 140
cod. proc. civ.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art140],
nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario,
con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento
della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.".
Art. 141.
Art. 141.
(Notificazione presso il domiciliatario).
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un
ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo
dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la
notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato
espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del
capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna
nelle mani proprie del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal
domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata
nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.
Art. 142.
Art. 142.
(Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel Regno).
((Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra
copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli
affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.))
Le disposizioni di cui
((al primo comma))
si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la
notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e
dagli articoli 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art30] e 75
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art75]. (70)
----------------
AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a
s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato "l'illegittimità costituzionale degli
artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art680-com3],
primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~com1],
nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro
si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo
compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni
internazionali e dagli artt. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art30] e 75
del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art75]."
Art. 143.
Art. 143.
(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e
non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario
esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale
dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del
destinatario
((...))
.
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita,
l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo
precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo
a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.(70)
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale con sentenza 1-2 febbraio 1978 n. 10 (in G.U. 1a s.s.
08/02/1978 n. 39) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 143,
ultimo comma, c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] nella
parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei
confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal
precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata
impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni
internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200], recante
nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari"
----------------
AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a
s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato "l'illegittimità costituzionale degli
artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art680-com3],
primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~com1],
nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro
si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo
compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni
internazionali e dagli artt. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art30] e 75
del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art75]."
Art. 144.
Art. 144.
(Notificazione alle amministrazioni dello Stato).
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi
speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura
dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno
direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel
luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono
mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone
indicate nell'articolo seguente.
Art. 145.
Art. 145.
(Notificazione alle persone giuridiche).
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante
consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di
ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede
stessa
((ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche
essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che
rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e
risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale))
.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle
associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art36] si fa a norma
del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma
((, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da
notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale))
.
((Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la
notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente,
può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143))
.
((116))
----------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273]
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore.".
Art. 146.
Art. 146.
(Notificazione a militari in attività di servizio).
Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è
eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e
seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al
comandante del corpo al quale il militare appartiene.
Art. 147.
Art. 147.
(Tempo delle notificazioni).
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore
21.(116)(143)(158)
Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di
recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.
(171)
((173))
Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate,
per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e,
per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta
consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del
giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario
alle ore 7. (171)
((173))
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273]
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che " Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore.".
---------------
AGGIORNAMENTO (143)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], come modificato dall'art.
45-bis, comma 2, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art45bis-com2-letb],
convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114], ha disposto (con l'art.
16-septies) che "La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art147] si
applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è
eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7
del giorno successivo".
--------------
AGGIORNAMENTO (158)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo - 9 aprile 2019,
n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 17/04/2019, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16septies],
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], (che ha modificato il
presente articolo) "nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con
modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21
ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno
successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 148.
Art. 148.
(Relazione di notificazione).
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da
lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia
dell'atto.
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue
qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche,
fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie
raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Art. 149.
Art. 149.
(Notificazione a mezzo del servizio postale).
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi
anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale
per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con
avviso di ricevimento.
Quest'ultimo è allegato all'originale.
((La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della
consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento
in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto))
.
(105)
((116))
-----------------
AGGIORNAMENTO (105)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002 n. 477 (in G.U. 1a s.s.
04/12/2002 n. 48) ha dichiarato " l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art149] e
dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art4-com3] (Notificazioni di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la
notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione
dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario.".
-----------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273]
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore.".
149-bis.
(Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale
giudiziario). (171) (173)
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica
certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche
previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il
destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di
un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito
certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il
destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
1-bis, del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art3bis-com1bis]
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82]. (171) (173)
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette
((il duplicato informatico o))
copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di
posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o
comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
((178))
.
((La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il
documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e,
per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di
recapito elettronico certificato qualificato.))
((178))
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo
comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati
con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le
informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato
inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento
cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute
di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi
in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al
richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla
relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
((Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere
eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa
è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la
notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa
imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante
inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito
dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza
dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al
codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al
destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel
decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se
anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.))
((178))
(153)
--------------
AGGIORNAMENTO (153)
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600] come
modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193] convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225] ha disposto (con l'art. 60,
comma 9) che "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art149bis]
e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole
leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai
professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può
essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68],
a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario
risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC)".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 150.
Art. 150.
(Notificazione per pubblici proclami).
Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il
rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il
capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su
istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la
notificazione per pubblici proclami.(88)
((90))
L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in
esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione
deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più
opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui
ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il
processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e
nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si
presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel
presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la
relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria
del giudice davanti al quale si procede.
Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al
conciliatore.
----------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3.".
----------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 151.
Art. 151.
(Forme di notificazione ordinate dal giudice).
Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce
all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito
dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di
ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore
celerità
((, di riservatezza o di tutela della dignità))
.
CAPO II
Dei termini
Art. 152.
Art. 152.
(Termini legali e termini giudiziari).
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la
legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li
dichiari espressamente perentori.
Art. 153.
Art. 153.
(Improrogabilità dei termini perentori).
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno
sull'accordo delle parti.
((La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non
imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice
provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma))
.
Art. 154.
Art. 154.
(Prorogabilità del termine ordinatorio).
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio,
il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere
una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga
ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
Art. 155.
Art. 155.
(Computo dei termini).
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora
iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il
compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella
giornata del sabato.(116)
((125))
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività
giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni
effetto è considerata lavorativa. (116)
((125))
-----------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273]
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore".
-----------------
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69] ha
disposto (con l'art. 58, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi quinto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art155-com5]
e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art155-com6]
si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.".
CAPO III
Della nullità degli atti
Art. 156.
Art. 156.
(Rilevanza della nullità).
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto
del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali
indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato.
Art. 157.
Art. 157.
(Rilevabilità e sanatoria della nullità).
Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone
che sia pronunciata di ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la
nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella
prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella
che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Art. 158.
Art. 158.
(Nullità derivante dalla costituzione del giudice).
La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o
all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata
d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.
Art. 159.
Art. 159.
(Estensione della nullità).
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli
successivi che ne sono indipendenti.
La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono
indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli
altri effetti ai quali è idoneo.
Art. 160.
Art. 160.
(Nullità della notificazione).
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona
alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla
persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e
157.
Art. 161.
Art. 161.
(Nullità della sentenza).
La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può
essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi
mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione
del giudice.
Art. 162.
Art. 162.
(Pronuncia sulla nullità).
Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la
rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.
Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale
giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la
pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su
istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare
quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma
dell'articolo 60, numero 2.
LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
TITOLO I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
CAPO I
Dell'introduzione della causa
Sezione I
Della citazione e della costituzione delle parti
TITOLO I
Art. 163.
Art. 163.
(Contenuto della citazione).
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con
decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della
settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2° il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome,
il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora
((nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi))
del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non
riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in
giudizio;
((178))
3° la determinazione della cosa oggetto della domanda;
3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di
procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
(171) (173)
4° l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; (171)
(173)
5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi
e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora
questa sia stata già rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto
a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza
indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze
di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi
previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i
presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato. (171) (173)
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla
parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti.
--------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 163-bis
Art. 163-bis.
(Termini per comparire).
Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di
comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni
se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se
si trova all'estero.(67)(72)(116)(171)(173)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] COME MODIFICATO
DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197].
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma,
il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può
chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con
congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con
decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore,
((almeno novanta giorni liberi))
prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui
all'articolo 171-ter
((decorrono rispetto all'udienza))
così fissata. (171)(173)
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273]
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore.".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 164.
Art. 164.
(Nullità della citazione).
La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei
requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione
della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a
comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca
l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità
della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione
entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono sin dal momento della prima
notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'articolo 307, comma terzo.
La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli
effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il
convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza
dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una
nuova udienza nel rispetto dei termini.
La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il
requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca
l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore
un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è
costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e
salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi
dell' secondo comma dell'articolo 171-bis e si applica l'articolo 167. (113a)
(115)(116) (171)
((173))
(67)(72)
-------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.".
-------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.".
-------------
AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio
2006.".
-------------
AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi
3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed
e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore.".
-------------
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80] come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e
3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 165.
Art. 165.
(Costituzione dell'attore).
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto,
deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi
consentiti dalla legge,
((iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale))
della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si
costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel
comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo
((di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un
domicilio digitale speciale))
presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.
(171) (173)
((178))
Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve
essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
------------
AGGIORNAMENTO (131)
La L. 29 dicembre 2011, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-29;218] ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art165-com1]
si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore
ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se
l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a
quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 166.
Art. 166.
(Costituzione del convenuto).
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi
consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di
comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui
all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i
documenti che offre in comunicazione. (171)
((173))
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 167.
Art. 167.
(Comparsa di risposta)
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a
fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i
mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione,
formulare le conclusioni. (171)
((173))
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è
omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda
riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine
perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti
acquisiti anteriormente alla integrazione. (113a) (115) (116)
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa
comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.
(67) (72)
------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80], come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168], ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si
applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".
-------------
AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80], come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi
3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed
e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore".
-------------
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e
3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 168.
Art. 168.
(Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio).
All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito,
all'atto della costituzione del convenuto,
((...))
, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
((178))
.
((Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il
quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo
unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali
d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze
pronunciate.))
((178))
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 168-bis
Art. 168-bis.
(Designazione del giudice istruttore).
Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere
lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il
giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di
procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il
presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede
nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. (171) (173)
La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il
secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.
Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la
causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore. (67) (72)
(171) (173)
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non
tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza
immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. (67) (72)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] COME MODIFICATO
DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 169.
Art. 169.
(Ritiro dei fascicoli di parte).
Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare
((...))
dalla cancelleria
((il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato))
; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo
disponga.
((178))
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo
((cartaceo))
all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve
restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
((178))
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 170.
Art. 170.
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si
fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è
costituito per più parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente
si fanno
((all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi
o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,))
nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
((178))
.
((Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante
deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale
speciale.))
((178))
.
((Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le
notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute
nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito
negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.))
((178))
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 171.
Art. 171.
(Ritardata costituzione delle parti).
Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le
disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.
Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei
assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il
convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. (67) (72) (171) (173)
La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è
dichiarata contumace
((dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis))
, salva la disposizione dell'art. 291. (171) (173)
((178))
-----------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
-----------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 171-bis
Art. 171-bis.
(( (Verifiche preliminari). ))
.
((Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni
il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio.
Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli
102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo
comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e
fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque
giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede
nuovamente alle verifiche preliminari.
Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il
giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la
data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili
d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di
cui all'articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità
della domanda.
Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti
di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la
prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e
fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio
entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante
deposito di memorie e documenti.
Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti
costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter
iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e
si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella
fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.))
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 171-ter
Art. 171-ter.
(Memorie integrative).
Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre
le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o
delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o
modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa
memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un
terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella
comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle
eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande
((o delle eccezioni))
nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i
mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
((178))
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e
indicare la prova contraria.
(171) (173)
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizio
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Sezione II
Della designazione del giudice istruttore
Art. 172.
Art. 172.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581]))
Art. 173.
Art. 173.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581]))
Art. 174.
Art. 174.
(Immutabilità del giudice istruttore).
Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della
relazione al collegio.
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può
essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere
disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
CAPO II
Dell'istruzione della causa
Sezione I
Dei poteri del giudice istruttore in generale
Art. 175.
Art. 175.
(Direzione del procedimento).
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale
svolgimento del procedimento.
Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono
compiere gli atti processuali.
Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si
applica la disposizione dell'articolo 289.
Art. 176.
Art. 176.
(Forma dei provvedimenti).
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga
altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti
e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono
comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183]))
. (134)
--------------------
AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183] ha disposto (con l'art. 25,
comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
Art. 177.
Art. 177.
(Effetto e revoca delle ordinanze).
Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della
causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre
modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale
queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o
dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;
(67)
((72))
4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (67)
((72))
--------------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
del numero 4 del terzo comma del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2
gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Art. 178.
Art. 178.
(Controllo del collegio sulle ordinanze).
Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio
quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni
risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico,
quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo
immediato al collegio. (67) (72).
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni,
decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti
decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con
ricorso al giudice istruttore.
Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza,
ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e
quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto
con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti,
insieme
((con il decreto del giudice istruttore))
che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.
Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.
(67) (72)
((178))
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (67) (72)
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (67) (72)
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (67) (72)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
del numero 4 del terzo comma del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2
gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 179.
Art. 179.
(Ordinanze di condanna a pene pecuniarie).
Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel
presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.
L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa
contestazione dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la
notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può
proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi,
valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non
impugnabile.
Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo
esecutivo.
Sezione II
Della trattazione della causa
Art. 180.
Art. 180.
(( (Forma di trattazione). ))
((La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige
processo verbale))
.
((113a))
((115))
((116))
--------------------
AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80], come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168], ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si
applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".
--------------------
AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80], come modificato dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi
3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed
e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore".
--------------------
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e
3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".
Art. 181.
Art. 181.
(Mancata comparizione delle parti).
((Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza
successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se
nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa
sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.))
Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non
chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza,
della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce
alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in
assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti.
Art. 182.
Art. 182.
(Difetto di rappresentanza o di autorizzazione).
Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle
parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e
i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità,
il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della
persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio
delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti
o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli
effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento
della prima notificazione. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 183.
Art. 183.
(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa).
All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono
comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato
motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a
chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269,
terzo comma.
Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo
185.
Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste
istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della
causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive
((inclusa quella))
di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno
espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova
ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è
emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.
((178))
Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di
prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal
giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in
relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine
perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma
del quarto comma ultimo periodo.
(171) (173)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
---------------
AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80], come modificato dal D.L. 30
giugno 2005, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115],
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168], ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si
applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e
3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 183-bis
Art. 183-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 183-ter
Art. 183-ter
(Ordinanza di accoglimento della domanda).
Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti
disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo
grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti
costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente
infondate.
In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali
presupposti ricorrono per tutte.
L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi
dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi
dell'articolo 2909 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2909], né la sua
autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il
giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è
respinto,
((definisce il giudizio, non è ulteriormente impugnabile e costituisce titolo
per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale))
.
((178))
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un
magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata. (171) (173)
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 3) che "In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art35-com1], le
disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui
all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art281sexies],
come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022;149] e dal presente
decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28
febbraio 2023".
Art. 183-quater
Art. 183-quater
(Ordinanza di rigetto della domanda).
Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti
disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo
grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza
di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è
omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163,
terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di
rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la
mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del
predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere
pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.
L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi
dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi
dell'articolo 2909 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2909], né la sua
autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il
giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è
respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un
magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata. (171) (173)
((178))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 3) che "In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art35-com1], le
disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui
all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art281sexies],
come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022;149] e dal presente
decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28
febbraio 2023".
Art. 184.
Art. 184.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 184-bis
Art. 184-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69]))
Art. 185.
Art. 185.
(Tentativo di conciliazione).
ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la
comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne
la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la
predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è
disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con
scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della
parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa
da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo
116. (116)
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (67) (72)
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento
dell'istruzione, nel rispetto del calendario del processo. (171)
((173))
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione
conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano,
fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e
3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 185-bis
Art. 185-bis.
(Proposta di conciliazione del giudice)
Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in
decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del
giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e
pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La
proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione
del giudice. (171)
((173))
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 186.
Art. 186.
(Pronuncia dei provvedimenti).
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le
loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi
di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
Art. 186-bis
Art. 186-bis.
(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate).
Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della
precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle
parti costituite.
((Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione
delle parti ed assegna il termine per la notificazione))
.
((116))
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di
estinzione del processo.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli
articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma. (67) (72)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti.
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore."
Art. 186-ter
Art. 186-ter.
(Istanza di ingiunzione).
Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e
di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni
stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di
consegna.
((Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione
delle parti ed assegna il termine per la notificazione))
.
((116))
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo
comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di
cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace,
quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può
essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata
prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli
articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista
efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.
Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve
essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso
l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non
si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà
esecutiva ai sensi dell'articolo 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale.
(67) (72)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti.
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore."
Art. 186-quater
Art. 186-quater.
(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione).
Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha
proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al
rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o
il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza
il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce
il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza
acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto
dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua
pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra
parte e depositato
((...))
, la volontà che sia pronunciata la sentenza. (116)
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore."
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 187.
Art. 187.
(Provvedimenti del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di
merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti
al collegio.
Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una
questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di
essa può definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla
giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre
che siano decise unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero
4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della
rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di
parte, nella prima udienza dinanzi a lui. (67) (72) (171)
((173))
Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 188.
Art. 188.
(Attività istruttoria del giudice).
Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede
all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al
collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.
(171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 189.
Art. 189.
(Rimessione al collegio).
Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo
187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della
causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi
rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito
di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti
intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti
introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono
essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo
e terzo comma.
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito
delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito
delle memorie di replica.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a
norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per
la decisione.
(171)
((173))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto: - (con l'art.
92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli
3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a
83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 190.
Art. 190.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 190-bis
Art. 190-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]))
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Sezione III
Dell'istruzione probatoria
§ 1
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 191.
Art. 191.
(Nomina del consulente tecnico).
Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con
ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva
ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale
il consulente deve comparire. (171)
((173))
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o
quando la legge espressamente lo dispone.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 192.
Art. 192.
(Astensione e ricusazione del consulente).
L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con
invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a
prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al
giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione;
nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione,
depositando
((...))
ricorso al giudice istruttore.
((178))
Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 193.
Art. 193.
(Giuramento del consulente).
All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente
l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il
giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo
di fare conoscere ai giudici la verità.
In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del
consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito
di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il
giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice
fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo
comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2],
quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], nonché quelle
previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni
degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in
giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023";
- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo
comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193-com2]
e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], introdotti dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data".
Art. 194.
Art. 194.
(Attività del consulente).
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice
istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di
cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi
dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere
informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le
parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri
consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per
iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Art. 195.
Art. 195.
(Processo verbale e relazione).
Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute
con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il
consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve
farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle
parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel
termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo
193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le
parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e
il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve
depositare
((...))
la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle
stesse.
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 196.
Art. 196.
(Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente).
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e,
per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Art. 197.
Art. 197.
(Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio).
Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad
assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in
camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e
svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.
Art. 198.
Art. 198.
(Esame contabile).
Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice
istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di
tentare la conciliazione delle parti.
Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche
documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso
di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione
di cui all'articolo 195.
Art. 199.
Art. 199.
(Processo verbale di conciliazione).
Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è
sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo
d'ufficio.
Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al
processo verbale.
Art. 200.
Art. 200.
(Mancata conciliazione).
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati
delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita
((...))
nel termine fissato dal giudice istruttore.
((178))
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono
essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 201.
Art. 201.
(Consulente tecnico di parte).
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle
parti un termine entro il quale
((possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico))
.
((178))
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle
operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di
consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e
svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati
delle indagini tecniche.
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
§ 2
Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale
Art. 202.
Art. 202.
(Tempo, luogo e modo dell'assunzione).
Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella
stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.
Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la
prosecuzione ad un giorno prossimo.
Art. 203.
Art. 203.
(Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale).
Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale,
il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo
che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che
vi si trasferisca il giudice stesso.
Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale
la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la
prosecuzione del giudizio.
Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione
del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice
delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se
l'assunzione non è esaurita.
Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del
giudice delegato, istanza per la proroga del termine.
(88)
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 204.
Art. 204.
(Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani).
Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di
provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.
Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice
istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge
consolare.
Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice
pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo
precedente.
Art. 205.
Art. 205.
(Risoluzione degli incidenti relativi alla prova).
Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a
norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che
sorgono nel corso della stessa.
Art. 206.
Art. 206.
(Assistenza delle parti all'assunzione).
Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.
Art. 207.
Art. 207.
(Processo verbale dell'assunzione).
Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione
del giudice.
Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e
sono lette al dichiarante
((...))
.
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive
il contegno della parte e del testimone.
Art. 208.
Art. 208.
(Decadenza dall'assunzione).
Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o preseguirsi
la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla
assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.
La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca
dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la
prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la
mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa
parte.
(67)
((72))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Art. 209.
Art. 209.
(Chiusura dell'assunzione).
Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi
ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi
sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i
risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.
§ 3
Dell'esibizione delle prove
Art. 210.
Art. 210.
(Ordine di esibizione alla parte o al terzo).
Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118
l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice
istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di
esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria
l'acquisizione al processo.
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il
tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata
dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.
Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il
giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da
questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116,
secondo comma. (171)
((173))
Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro
250 a euro 1.500. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 211.
Art. 211.
(Tutela dei diritti del terzo).
Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare
di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col
riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può
disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un
termine per provvedervi.
Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione,
intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.
Art. 212.
Art. 212.
(Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio).
Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell'originale, si
esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.
Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di
estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, può
disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un
notaio e, quando occorre, un esperto affinchè lo assista.
Art. 213.
Art. 213.
(Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione).
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere
d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti
e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.
L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del
diniego. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
§ 4
Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata
Art. 214.
Art. 214.
(Disconoscimento della scrittura privata).
Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende
disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria
sottoscrizione.
Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la
scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
Art. 215.
Art. 215.
(Riconoscimento tacito della scrittura privata).
La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è
prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella
prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica,
il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne
fa istanza nei modi di cui al numero 2.
Art. 216.
Art. 216.
(Istanza di verificazione).
La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la
verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o
indicando le scritture che possono servire di comparazione.
L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con
citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto
riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
Art. 217.
Art. 217.
(Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori).
Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele
opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito
in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un
consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.
Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice
ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla
persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata
per sentenza di giudice o per atto pubblico.
Art. 218.
Art. 218.
(Scritture di comparazione presso depositari).
Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati
e l'asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporre il
deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.
Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il
giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi
in presenza del depositario.
Art. 219.
Art. 219.
(Redazione di scritture di comparazione).
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche
alla presenza del consulente tecnico.
Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di
scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
Art. 220.
Art. 220.
(Pronuncia del collegio).
Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.
Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di
mano della parte che l'ha negata, può condannare quest'ultima a una pena
pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila.
((2))
--------------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;438] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
sono moltiplicate per quattro".
§ 5
Della querela di falso
Art. 221.
Art. 221.
(Modo di proposizione e contenuto della querela).
La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di
causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del documento non
sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e
delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte
oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con
dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.
Art. 222.
Art. 222.
(Interpello della parte che ha prodotto la scrittura).
Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore
interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in
giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa;
se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la
presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i
mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro
assunzione.
Art. 223.
Art. 223.
(Processo verbale di deposito del documento).
Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di
deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.
Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti,
e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con
indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di
ogni altra particolarità che vi si riscontra.
Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma
sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia
fotografica.
Art. 224.
Art. 224.
(Sequestro del documento).
Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice
istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.
Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone
le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale
alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.
Art. 225.
Art. 225.
(Decisione sulla querela).
Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica. (171)
((173))
Il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente
dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione
della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise
indipendentemente dal documento impugnato. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 226.
Art. 226.
(Contenuto della sentenza).
Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la
restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta
menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire
mille e non superiore a lire diecimila. (2) (171)
((173))
Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le
disposizioni di cui all'articolo 537 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art537].
(171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;438] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
sono moltiplicate per quattro".
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 227.
Art. 227.
(Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela).
L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo
prima che siano passate in giudicato.
Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a
spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme
dell'articolo 481 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art481].
§ 6
Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale
Art. 228.
Art. 228.
(Confessione giudiziale).
La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio
formale.
Art. 229.
Art. 229.
(Confessione spontanea).
La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale
firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117.
Art. 230.
Art. 230.
(Modo dell'interrogatorio).
L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.
Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e
termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette.
Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a
eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene
utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte
date.
Art. 231.
Art. 231.
(Risposta).
La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di
scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o
appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari
circostanze lo consigliano.
Art. 232.
Art. 232.
(Mancata risposta).
Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo,
il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i
fatti dedotti nell'interrogatorio.
Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della
parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche
fuori della sede giudiziaria.
§ 7
Del giuramento
Art. 233.
Art. 233.
(Deferimento del giuramento decisorio).
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa
davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o
dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
Art. 234.
Art. 234.
(Riferimento).
Finchè non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il
giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario nei limiti
fissati dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
Art. 235.
Art. 235.
(Irrevocabilità).
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più
revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
Art. 236
Art. 236
(Caso di revocabilità).
Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula
proposta dalla parte, questa può revocarlo.
Art. 237.
Art. 237.
(Risoluzione delle contestazioni).
Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio
sono decise dal collegio.
L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata
personalmente alla parte.
Art. 238.
Art. 238.
(Prestazione).
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal
giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e
morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi
lo invita a giurare.
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della
responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro....
», e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
((82))
--------------------
AGGIORNAMENTO (82)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 settembre - 8 ottobre 1996, n. 334 (in
G.U. 1a s.s. 16/10/1996, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art238-com2],
limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini"" e ", in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], l'illegittimità
costituzionale dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443],
limitatamente alle parole "religiosa e"".
Art. 239.
Art. 239.
(Mancata prestazione).
La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza
giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di
prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al
punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari
soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è
riferito.
Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della
parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232
secondo comma.
Art. 240.
Art. 240.
(Deferimento del giuramento suppletorio).
Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può
essere deferito esclusivamente dal collegio.
(67)
((72))
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Art. 241.
Art. 241.
(Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione).
Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a
una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore
della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma
fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.
Art. 242.
Art. 242.
(Divieto di riferire il giuramento suppletorio).
Il giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non può da questa essere
riferito all'altra.
Art. 243.
Art. 243.
(Rinvio alle norme sul giuramento decisorio).
Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le
disposizioni relative al giuramento decisorio.
§ 8
Della prova per testimoni
Art. 244.
Art. 244.
(Modo di deduzione).
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle
persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali
ciascuna di esse deve essere interrogata.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (67)
((72))
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (67)
((72))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
dei commi 2 e 3 del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano,
fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Art. 245.
Art. 245.
(Ordinanza di ammissione).
Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei
testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti
per legge.
La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non
ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.
Art. 246.
Art. 246.
(Incapacità a testimoniare).
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un
interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Art. 247.
Art. 247.
(Divieto di testimoniare).
Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea
retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione,
salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o
relative a rapporti di famiglia.
((23))
--------------------
AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 248 (in G.U. 1a
s.s. 31/07/1974, n. 201), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale
dell'art. 247 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art247]".
Art. 248.
Art. 248.
(Audizione dei minori degli anni quattordici).
I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro
audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano
giuramento.
((24))
--------------------
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 11 giugno 1975, n. 139 (in G.U. 1a
s.s. 18/06/1975, n. 159), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale
dell'art. 248 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art248]".
Art. 249.
Art. 249.
(Facoltà d'astensione).
Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni
((degli articoli 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art200],
201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art201]
e 202 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art202]))
relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.
Art. 250.
Art. 250.
(Intimazione ai testimoni).
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai
testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e
nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella
quale debbono essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del
destinatario o mediante servizio postale
((o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi))
, è effettuata in busta chiusa e sigillata.
((178))
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire
in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia
dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo
posta elettronica certificata
((all'indirizzo risultante da pubblici elenchi))
. (134)
((178))
.
((Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o
la ricevuta di avvenuta consegna.))
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183] ha disposto (con l'art. 25,
comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 251.
Art. 251.
(Giuramento dei testimoni).
I testimoni sono esaminati separatamente.
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale
del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti,
e legge la formula: "consapevole della responsabilità che con il giuramento
assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che
la verità".
Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo
giuro". (33)
((74))
--------------------
AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 10 ottobre 1979, n. 117 (in G.U. 1a
s.s. 17/10/1979, n. 284), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale
dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art251-com2],
nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone
sulla importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della
responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non è contenuto
l'inciso "se credente"".251
--------------------
AGGIORNAMENTO (74)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 5 maggio 1995, n. 149 (in G.U. 1a s.s.
10/05/1995, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 251,
secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art251-com2]:
a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone
sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle",
anziché stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo
di dire la verità e delle";
b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge la formula:
"Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio,
se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la
verità", anziché stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la
seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che
assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non
nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza";
c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi, presta il
giuramento pronunciando le parole: "lo giuro"".
Art. 252.
Art. 252.
(Identificazione dei testimoni).
Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità,
l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela,
affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse
nella causa.
Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi
deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei
chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del
testimone.
Art. 253.
Art. 253.
(Interrogazioni e risposte).
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è
chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte,
tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.
È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i
testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.
Art. 254.
Art. 254.
(Confronto dei testimoni).
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice
istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a
confronto.
Art. 255.
Art. 255.
(Mancata comparizione dei testimoni).
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può
ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza
stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di
mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
((In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il
giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra
successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200
euro e non superiore a 1.000 euro))
.(116)
Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla
legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua
abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della
circoscrizione del tribunale, delega all'esame il
giudice istruttore del luogo. (88) (90)
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;438] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
sono moltiplicate per quattro".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
--------------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore."
Art. 256.
Art. 256.
(Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza).
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza
giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la
verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico
ministero, al quale trasmette copia del processo verbale.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263]))
.
((116))
--------------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore."
Art. 257.
Art. 257.
(Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame).
Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre
persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a
deporre.
Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha
ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha
consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i
testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di
correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.
Art. 257-bis
Art. 257-bis.
(Testimonianza scritta).
Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di
ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al
testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto
e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che
ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità
agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni
sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono
quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata
su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza
((o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette
al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio))
.
((178))
Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo
249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le
complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone
((non trasmette))
le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena
pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
((178))
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle
parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e
trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa,
senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il
testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
§ 9
Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti
Art. 258.
Art. 258.
(Ordinanza d'ispezione).
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal
giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.
Art. 259.
Art. 259.
(Modo dell'ispezione).
All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando
occorre, da un consulente tecnico, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori
della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli
impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore
del luogo a norma dell'articolo 203.
(88)
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 260.
Art. 260.
(Ispezione corporale).
Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e
disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il
rispetto della persona.
Art. 261.
Art. 261.
(Riproduzioni, copie ed esperimenti).
Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e
riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando
occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi,
strumenti o procedimenti meccanici.
Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato
modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso,
facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.
Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a
un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo 193.
Art. 262.
Art. 262.
(Poteri del giudice istruttore).
Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire
testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione
della cosa o per accedere alla località.
Può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al
processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le
cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.
§ 10
Del rendimento dei conti
Art. 263.
Art. 263.
(Presentazione e accettazione del conto).
Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato
((...))
con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata
per la discussione di esso.
((178))
Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo
verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non
è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 264.
Art. 264.
(Impugnazione e discussione).
La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende
contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore
fissa un'udienza per tale scopo.
Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il
giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il
pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.
Art. 265.
Art. 265.
(Giuramento).
Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a
lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace.
Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.
Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con
giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere
ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e
ragionevoli.
Art. 266.
Art. 266.
(Revisione del conto approvato).
La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in
separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o
duplicazione di partite.
Sezione IV
Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti
§ 1
Dell'intervento di terzi
Art. 267.
Art. 267.
(Costituzione del terzo interveniente).
Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve
costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con i
documenti e la procura. (171)
((173))
Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 268.
Art. 268.
(Termine per l'intervento).
L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione. (171)
((173))
Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più
consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per
l'integrazione necessaria del contraddittorio.
(67) (72)
------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 269.
Art. 269.
(Chiamata di un terzo in causa).
Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte
provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice
istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo
163-bis.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza,
farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al
giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire
la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il
giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171-bis, provvede con
decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal
cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del
convenuto. (171)
((173))
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia
sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a
pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella
memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1. Il giudice
istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo
163-bis.
La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine
perentorio stabilito dal giudice. (171)
((173))
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata
entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma
dell'articolo 166.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni
maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati
dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la
citazione del terzo. (116) (171)
((173))
(67) (72)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 270.
Art. 270.
(( (Chiamata di un terzo per ordine del giudice). ))
((La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 può essere ordinata
in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.
Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore
dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo))
.
Art. 271.
Art. 271.
(Costituzione del terzo chiamato).
Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le
disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare
a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza
nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice
((ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo
periodo))
.
(67) (72) (86) (171) (173)
((178))
------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995".
--------------
AGGIORNAMENTO (86)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 23 luglio 1997, n. 334 (in G.U. 1a
s.s. 30/07/1997, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
271 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art271],
nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione
dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 272.
Art. 272.
(Decisione delle questioni relative all'intervento).
Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col
merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187
secondo comma.
§ 2
Della riunione dei procedimenti
Art. 273.
Art. 273.
(Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa).
Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso
giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la
stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione
dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti,
ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice
davanti al quale il procedimento deve proseguire.
Art. 274.
Art. 274.
(Riunione di procedimenti relativi a cause connesse).
Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso
giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una
causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra
sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le
parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza
davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.
Art. 274-bis
Art. 274-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]))
((90))
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
CAPO III
Della decisione della causa
Art. 275.
Art. 275.
(Decisione del collegio).
Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni
dall'udienza di cui all'articolo 189.
Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può
chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi
al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati
nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo
189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al
collegio, da tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la
relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è
depositata
((...))
entro i sessanta giorni successivi.
((178))
(171) (173)
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 275-bis
Art. 275-bis.
(Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio).
Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito
di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti
termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di
note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non
superiore a quindici giorni per note conclusionali.
All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il
presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il
collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte
del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata
((...))
.
((178))
Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei
successivi sessanta giorni.
(171) (173)
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 276.
Art. 276.
(Deliberazione).
La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono
partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.
Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni
pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito
della causa.
La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore,
quindi l'altro giudice e infine il presidente.
Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la
maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle
soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella
eventualmente restante, e così successivamente finchè le soluzioni siano ridotte
a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La
motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di
stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.
Art. 277.
Art. 277.
(Pronuncia sul merito).
Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e
le relative eccezioni, definendo il giudizio.
Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa
a norma dell'articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune
domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore
istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per
la parte che ne ha fatto istanza.
Art. 278.
Art. 278.
(( (Condanna generica - Provvisionale). ))
((Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa
la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può
limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione,
disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte,
può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti
della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova))
.
Art. 279.
Art. 279.
(Forma dei provvedimenti del collegio).
Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative
all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide
soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio,
impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione
della causa.
Il collegio pronuncia sentenza:
1° quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
2° quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al
processo o questioni preliminari di merito;
3° quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4° quando,
decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il
giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della
causa;
5° quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e
104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite,
e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e
l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice
inferiore delle cause di sua competenza.
I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati
con separata ordinanza.
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati,
non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge
disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio,
e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le
ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando
sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4
del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti,
qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti
da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia
sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.
L'ordinanza è depositata
((...))
insieme con la sentenza.
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 280.
Art. 280.
(( (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). ))
((Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle
parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto
nell'articolo seguente.
Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva
comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.
Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri
per l'ulteriore trattazione della causa))
.
Art. 281.
Art. 281.
(Rinnovazione di prove davanti al collegio).
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la
riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.
((CAPO III-BIS
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica))
Art. 281-bis
Art. 281-bis.
(Norme applicabili).
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate
dalle disposizioni del presente capo.
(88)
((90))
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
--------------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 281-ter
Art. 281-ter.
(Poteri istruttori del giudice).
Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli,
quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che
appaiono in grado di conoscere la verità.
(88)
((90))
--------------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
--------------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 281-quater
Art. 281-quater.
(Decisione del tribunale in composizione monocratica).
Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono
decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma
dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo comma.
(88)
((90))
--------------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
--------------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 281-quinquies
Art. 281-quinquies.
(Decisione a seguito di trattazione scritta o mista).
Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé
l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini
di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la
sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti
difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di
discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta
giorni.
(171)
((173))
------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 281-sexies
Art. 281-sexies.
(Decisione a seguito di trattazione orale).
Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare
le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte
del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata
((...))
.
((178))
Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del
primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni. (171) (173)
(88) (90)
------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 3) che "In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art35-com1], le
disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui
all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art281sexies],
come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022;149] e dal presente
decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28
febbraio 2023".
((CAPO III-TER
Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico))
Art. 281-septies
Art. 281-septies.
(Rimessione della causa al giudice monocratico).
Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la
decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica,
pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice
istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è
depositata entro i successivi trenta giorni.
(171)
((173))
------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 281-octies
Art. 281-octies.
(Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale).
Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé
in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in
composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con
ordinanza comunicata alle parti. (171)
((173))
Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la
fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il
giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis. (171)
((173))
(88) (90)
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 281-nonies
Art. 281-nonies.
(Connessione).
In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in
composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in
composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e,
all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio,
il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a
norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).
Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale
giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni
già maturate in ciascun procedimento prima della riunione. (171)
((173))
(88) (90)
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
((CAPO III-QUATER
Del procedimento semplificato di cognizione))
Art. 281-decies
Art. 281-decies.
(Ambito di applicazione).
Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata
su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non
complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
((Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il
giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche
se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.))
((178))
.
((Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle
opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.))
((178))
(171) (173)
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 281-undecies
Art. 281-undecies.
(Forma della domanda e costituzione delle parti).
((La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che
deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6)
dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al
secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e
quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i
giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo
86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge,
può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato))
.
((178))
Il giudice
((istruttore))
, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del
convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il
ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione
del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini
liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in
Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.
((178))
Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella
quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e
specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i
mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in
comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve
proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di
merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne
dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento
dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti
costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio
per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a
norma del terzo comma.
(171) (173)
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 281-duodecies
Art. 281-duodecies.
(Procedimento).
Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la
domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma
dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione
del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui
all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo
171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e
dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il
rito ordinario.
Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare
in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice,
se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine
perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il
giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La
costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo
281-undecies.
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre
((le domande e))
le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle
eccezioni proposte dalle altre parti.
((178))
.
((Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se
richiesto, concede))
alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di
prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni
per replicare e dedurre prova contraria.
((178))
Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa
matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la
decisione e procede alla loro assunzione. (171) (173)
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 281-ter
Art. 281-terdecies.
(Decisione).
((Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a
norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa
davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è
depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il
giudice procede a norma dell'articolo 275-bis.))
((178))
La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.
(171) (173)
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
CAPO IV
Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze
Art. 282.
Art. 282.
(Esecuzione provvisoria)
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
(67) (72)
((167))
----------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
----------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti.
--------------
AGGIORNAMENTO (167)
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], convertito con
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-06-29;79], ha disposto (con l'art. 43,
comma 3) che "In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art282],
anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei
danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al
medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere
recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle
forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non
possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente
intrapresi sono estinti".
Art. 283.
Art. 283.
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).
Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale
o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione
appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare
un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il
pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di
insolvenza di una delle parti. (171)
((173))
L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del
giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono
essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità. (171)
((173))
Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o
manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può
condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro
10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
(134) (171)
((173))
((173))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore."
---------------
AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183] ha disposto (con l'art. 25,
comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 284.
Art. 284.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 581
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-07-04;581]))
Art. 285.
Art. 285.
(Modo di notificazione della sentenza).
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per
l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170
((...))
.
Art. 286.
Art. 286.
(Notificazione nel caso d'interruzione)
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti
nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma
dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.
Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa
alla parte personalmente.
CAPO V
Della correzione delle sentenze e delle ordinanze
Art. 287.
Art. 287.
(Casi di correzione).
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non
revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice
che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori
materiali o di calcolo.
((112))
--------------
AGGIORNAMENTO (112)
La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in
G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 287 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art287]
limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."
Art. 288.
Art. 288.
(Procedimento di correzione).
Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice
provvede con decreto.
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme
col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella
quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede
con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il
ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel
termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di
correzione.
Art. 289.
Art. 289.
(( (Integrazione dei provvedimenti istruttori). ))
((I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza
successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti
processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il
termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono
pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento
collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è
comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere))
CAPO VI
Del procedimento in contumacia
Art. 290.
Art. 290.
(Contumacia dell'attore).
Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma,
il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta
((nella comparsa di risposta))
, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste
nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e
il processo si estingue.
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 291.
Art. 291.
(Contumacia del convenuto).
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che
importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine
perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del
decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo
((e terzo))
comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma. (171) (173)
((178))
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è
eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo
si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 292.
Art. 292.
(Notificazione e comunicazione di atti al contumace).
L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse
contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate
personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa
((...))
. (54)
((178))
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito
((...))
.
((178))
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
(47)
---------------------
AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 novembre 1986, n. 250 (in G.U. 1a
s.s. 03/12/1986, n. 250), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 292 c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art292]
nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui
si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di
cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II
del libro II del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]".
---------------------
AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n. 317 (in G.U.
1a s.s. 14/06/1989, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art292-com1],
in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non
prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della
produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in
precedenza".
---------------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 293.
Art. 293.
(Costituzione del contumace).
La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del
procedimento
((fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in
decisione))
. (116)
((178))
La costituzione
((avviene))
mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti
((...))
.
((178))
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima
udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro
di lui prodotte.
---------------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore".
---------------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 294.
Art. 294.
(( (Rimessione in termini). ))
((Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere
ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la
nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere
conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui
non imputabile.
Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la
prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle
parti.
I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si
costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività
difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia
già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite))
.
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
Sezione I
Della sospensione del processo
Art. 295.
Art. 295.
(Sospensione necessaria).
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o
altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la
decisione della causa.
(67)
((72))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Art. 296.
Art. 296.
(( (Sospensione su istanza delle parti). ))
((Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano
giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga
sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la
prosecuzione del processo medesimo))
.
Art. 297.
Art. 297.
(Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione).
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il
processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il
termine perentorio di
((tre mesi))
dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art3]
o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile
o amministrativa di cui all'art.
295. (15)
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci
giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al
presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante
alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
--------------------
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-4 marzo 1970, n. 34 (in G.U.
1a s.s. 11/03/1970, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art297-com1],
nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di
fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione
anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso".
Art. 298.
Art. 298.
(Effetti della sospensione).
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere
dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel
decreto di cui all'articolo precedente.
Sezione II
Dell'interruzione del processo
Art. 299.
Art. 299.
(Morte o perdita della capacità prima della costituzione).
Se prima della costituzione
((...))
sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di
una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale
rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di
proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a
citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis.
((178))
------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 300.
Art. 300.
(Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace).
Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi
della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in
udienza o lo notifica alle altre parti.
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto,
salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma
dell'articolo precedente.
Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento
dell'evento.
((Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto
dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è
notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di
notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292))
.
Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è
notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non
produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.
(46)
---------------------
AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 16 ottobre 1986, n. 220 (in G.U. 1a
s.s. 22/11/1986, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli
artt. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art75] e
300 c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art300]
nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del
convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice,
del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui
confronti debba l'attore riassumere il giudizio".
Art. 301.
Art. 301.
(Morte o impedimento del procuratore).
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal
giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.
Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
Art. 302.
Art. 302.
(Prosecuzione del processo).
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il
processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata
alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in
mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e
il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.
Art. 303.
Art. 303.
(Riassunzione del processo).
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente,
l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il
ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della
domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta
collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.
Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata,
si procede in sua contumacia.
Art. 304.
Art. 304.
(Effetti dell'interruzione).
In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo
298.
Art. 305.
Art. 305.
(Mancata prosecuzione o riassunzione).
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di
((tre mesi))
dall'interruzione, altrimenti si estingue.
(10) (18)
--------------------
AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 15 dicembre 1967, n. 139 (in G.U. 1a
s.s. 23/12/1967, n. 321), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 305 del Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art305] per
la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il
termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nei casi regolati
dal precedente art. 301".
--------------------
AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 159 (in G.U.
1a s.s. 14/07/1971, n. 177), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 305 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art305]
nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la
riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 dello stesso codice
decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto
conoscenza".
Con la medesima sentenza ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], "l'illegittimità
costituzionale del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine
utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi
del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla
data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza".
Sezione III
Dell'estinzione del processo
Art. 306.
Art. 306.
(Rinuncia agli atti del giudizio).
Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro
procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione
del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo
tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con
ordinanza non impugnabile.
Art. 307.
Art. 307.
(Estinzione del processo per inattività delle parti).
Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita
entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle
stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la
cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto
((...))
dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice
nel termine perentorio di
((tre mesi))
, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del
convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di
cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se
nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il
giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni
di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di
rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non
vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal
giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il
giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né
superiore a
((tre))
.
((L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza
del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio))
.
Art. 308.
Art. 308.
(( (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza). ))
((L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è
pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui
all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il
reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie))
.
Art. 309.
Art. 309.
(( (Mancata comparizione all'udienza). ))
((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il
giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181))
.
Art. 310.
Art. 310.
(Effetti dell'estinzione del processo).
L'estinzione del processo non estingue l'azione.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito
pronunciate nel corso del processo
((e le pronunce che regolano la competenza))
.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo
comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno
anticipate.
TITOLO II
((DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE))
TITOLO II
Art. 311.
Art. 311.
(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).
Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel
presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative
al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto
applicabili.
(88)
((90))
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 312.
Art. 312.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]))
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 313.
Art. 313.
(Querela di falso).
Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento
impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti
davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma
dell'articolo 225, secondo comma.
(72) (88)
((90))
--------------------
AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 24 maggio 1991, n. 214 (in G.U. 1a
s.s. 29/5/1991, n. 21), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art.
313, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art313-com1]
nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba
contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre
in comunicazione".
--------------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
--------------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
--------------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 314.
Art. 314.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]))
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 315.
Art. 315.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]))
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 316.
Art. 316.
(Forma della domanda).
Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento
semplificato di cognizione, in quanto compatibili. (171)
((173))
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa
redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al
decreto di cui all'articolo 318. (171)
((173))
(72) (88)
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II è soppressa la ripartizione
interna in capi.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 317.
Art. 317.
(Rappresentanza davanti al giudice di pace).
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona
munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che
il giudice ordini la loro comparizione personale. (171)
((173))
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
(72) (88)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II è soppressa la ripartizione
interna in capi.
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 3, comma 24, lettera b)) che "all'articolo 317, primo comma, le
parole «, scritto il calce alla citazione o in atto separato,» sono soppresse".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente
decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal
30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale
data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 318.
Art. 318.
(Contenuto della domanda).
La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che
deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione
dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.
Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto
l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo
281-undecies.
((Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la
costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo
281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è
obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione
per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte,
sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.))
((178))
(171) (173)
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
---------------
AGGIORNAMENTO (84)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 22 aprile 1997 (in G.U. 1a s.s.
30/4/1997 n. 18) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 318,
primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art318-com1],
nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al
giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che
l'attore offre in comunicazione".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II è soppressa la ripartizione
interna in capi.
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 319.
Art. 319.
(Costituzione delle parti).
((L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui
all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.))
Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo
281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre,
((della procura))
. (171) (173)
((178))
.
((Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente
dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio
del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con
dichiarazione ricevuta nel processo verbale.))
((178))
(72) (88)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II è soppressa la ripartizione
interna in capi.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 320.
Art. 320.
(Trattazione della causa).
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la
conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo
185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi
dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la
causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la
decisione. (171) (173)
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di
ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
(72) (88)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II è soppressa la ripartizione
interna in capi.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 321.
Art. 321.
(Decisione).
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai
sensi dell'articolo 281-sexies
((, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici
giorni dalla discussione))
. (171) (173)
((178))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
.
((178))
(72) (88)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II è soppressa la ripartizione
interna in capi.
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 322.
Art. 322.
(Conciliazione in sede non contenziosa).
L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche
verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni
della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo
esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra
nella competenza del giudice di pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta
in giudizio.
(72)
((88))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II è soppressa la ripartizione
interna in capi.
TITOLO III
DELLE IMPUGNAZIONI
CAPO I
Delle impugnazioni in generale
TITOLO III
Art. 323.
Art. 323.
(Mezzi di impugnazione).
I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi
previsti dalla legge, sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione
e l'opposizione di terzo.
Art. 324.
Art. 324.
(Cosa giudicata formale).
S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a
regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a
revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
Art. 325.
Art. 325.
(Termini per le impugnazioni).
Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di
cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni.
È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione
di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.
((72))
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
Art. 326.
Art. 326.
(Decorrenza dei termini).
I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla
notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il
destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si
perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e
6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali
il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la
collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la
sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto
conoscenza della sentenza. (171)
((173))
Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa
decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro
le altre parti.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 327.
Art. 327.
(Decadenza dall'impugnazione).
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la
revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono
proporsi dopo
((decorsi sei mesi))
dalla pubblicazione della sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non
aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della
notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui
all'articolo 292.
Art. 328.
Art. 328.
(Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta).
Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene
alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso è interrotto e
il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.
Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente,
nell'ultimo domicilio del defunto.
Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli
eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è
prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.
((44))
---------------------
AGGIORNAMENTO (44)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (in G.U.
1a s.s. 12/3/1986, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 328 c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art328]
nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui
all'art. 325 c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art325] la
morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito,
sopravvenute nel corso del termine stesso".
Art. 329.
Art. 329.
(Acquiescenza totale o parziale).
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza
risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di
avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.
L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non
impugnate.
Art. 330.
Art. 330.
(( (Notificazione dell'impugnazione) ))
.
((Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua
residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha
pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale,
l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato;
altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore
costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio
oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il
giudizio.
L'impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli
eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell'atto di notificazione della
sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di
residenza o di elezione di domicilio, l'impugnazione può essere notificata, ai
sensi dell'articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il
procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal
defunto per il giudizio.
Quando mancano la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e le
indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla
pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge,
si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.))
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 331.
Art. 331.
(Integrazione del contradittorio in cause inscindibili).
Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra
loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina
l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione
deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede
all'integrazione nel termine fissato.
Art. 332.
Art. 332.
(Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili).
Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata
proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il
giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali
l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la
notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso
fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo
comma.
Art. 333.
Art. 333.
(Impugnazioni incidentali).
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli
precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via
incidentale nello stesso processo.
Art. 334.
Art. 334.
(Impugnazioni incidentali tardive).
Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad
integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre
impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno
fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o
improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 335.
Art. 335.
(Riunione delle impugnazioni separate).
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono
essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
Art. 336.
Art. 336.
(Effetti della riforma o della cassazione).
La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza
dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti
dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (67)
((72))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Art. 337.
Art. 337.
(Sospensione dell'esecuzione e dei processi).
L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall'impugnazione di essa,
salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. (67)
((72))
Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può
essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Art. 338.
Art. 338.
(Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione).
L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei
numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata,
salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati
nel procedimento estinto.
CAPO II
Dell'appello
Art. 339.
Art. 339.
(Appellabilità delle sentenze).
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado,
purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma
dell'art. 360, secondo comma.
È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma
dell'art. 114.
((Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma
dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione
delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o
comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.))
((117))
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 25 luglio 1966, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-25;571],
come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192, ha disposto (con
l'art. 2, commi 1 , 2 e 3) che "Il limite di valore entro il quale il
conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente, a norma degli
articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], è elevato
a lire ventimila.
Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai
conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di
locazione di beni immobili.
L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata
in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore".
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
---------------
AGGIORNAMENTO (117)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40] ha disposto (con
l'art. 27, comma 1) che "Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano
ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di
entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente".
Art. 340.
Art. 340.
(( (Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive). ))
((Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma
dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente
ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in
ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva
alla comunicazione della sentenza stessa.
Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve
essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio
o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra
sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando
contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto
immediatamente appello))
.
Art. 341.
Art. 341.
(Giudice dell'appello).
L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone
rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione
ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. (88)
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 49,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11;
13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio
1995".
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 342.
Art. 342.
(Forma dell'appello).
((L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte
nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico.
Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare
lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve
indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di
primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata.))
((178))
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono
intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della
notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova
all'estero.
(171) (173)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
--------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], ha disposto (con l'art. 54,
comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti
con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto medesimo.
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 343.
Art. 343.
(Modo e termine dell'appello incidentale).
L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di
risposta depositata
((nel termine previsto dall'articolo 347))
. (67) (72) (171) (173)
((178))
Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta
da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone
nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 344.
Art. 344.
(Intervento in appello).
Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero
proporre opposizione a norma dell'articolo 404.
Art. 345.
Art. 345.
(Domande ed eccezioni nuove)
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte,
debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi
gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi
documenti, salvo
((...))
che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento
decisorio. (125)
(67) (72)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
--------------
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69] ha
disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla
data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art132],
345 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art345]
e 616 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art616] e
l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443],
come modificati dalla presente legge".
Art. 346.
Art. 346.
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non
sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Art. 347.
Art. 347.
(Forme e termini della costituzione in appello).
((L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i
procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello
almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di
quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i
procedimenti davanti al tribunale.))
((178))
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del
fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 348.
Art. 348.
(Improcedibilità d'appello).
L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si
costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente
costituito,
((il giudice))
, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della
quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova
udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche
d'ufficio.
((178))
L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di
appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle
forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178,
e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma. (171) (173)
(67) (72)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 348-bis
Art. 348-bis
(Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello).
Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il
giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto
dall'articolo 350-bis.
Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma
solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione
principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla
trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
(171)
((173))
--------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], ha disposto (con l'art. 54,
comma 2) che l'introduzione del presente articolo si applica ai giudizi di
appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata
richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 348-ter
Art. 348-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 349.
Art. 349.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 OTTOBRE 1950, N. 857
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1950-10-17;857]))
Art. 349-bis
Art. 349-bis
(Nomina dell'istruttore).
Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non
ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti
al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la
trattazione e l'istruzione della causa.
Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere
entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima
udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni.
In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della
prima udienza.
(171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 350.
Art. 350.
(Trattazione).
Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata
all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale
l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione
del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione
prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone
che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione
degli appelli proposti contro la stessa sentenza.
Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice,
sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi
dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione
appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione
della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.
Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice
procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione
personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie,
dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.
((L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste
dall'articolo 348, terzo comma.))
((178))
.
((Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati
dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui
agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.))
((178))
(171) (173)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183] ha disposto (con l'art. 27,
comma 2) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 350-bis
Art. 350-bis
(Decisione a seguito di discussione orale).
Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai
sensi dell'articolo 281-sexies.
Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni,
fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note
conclusionali antecedente alla data dell'udienza.
All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.
La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento
al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante
rinvio a precedenti conformi.
(171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 351.
Art. 351.
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).
Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283 il giudice
provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte
di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con
ordinanza collegiale.
Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio. (134) (171)
(173)
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla
sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.
Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del
collegio.
((Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in
camera di consiglio davanti all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio.
Quando l'appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l'udienza davanti a
sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere
provvisoriamente disposta l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o
dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile
pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il
tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.))
((178))
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per
la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla
corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con
l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa
udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione
orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la
decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il
giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei
termini a comparire. (134) (171) (173)
(88) (90)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183] ha disposto (con l'art. 27,
comma 2) che le presenti modifiche si applicano decorsi trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 352.
Art. 352.
(Decisione).
Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351,
((il giudice))
, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti
a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti,
salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
((178))
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito
di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito
delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note
di replica.
All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello,
l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro
sessanta giorni.
(171) (173)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183] ha disposto (con l'art. 27,
comma 2) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 353.
Art. 353.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 354.
Art. 354.
(Rimessione al primo giudice).
Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto
introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato
il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la
nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma,
pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.
Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo
nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro
la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è
interrotto.
Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo
giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le
parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto
possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.
(171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 355.
Art. 355.
(Provvedimenti sulla querela di falso).
Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il giudice, quando
ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende
con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il
quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.
Art. 356
Art. 356
(Ammissione e assunzione di prove).
Ferma l'applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma
dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova
oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo
grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve
continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e
seguenti.
Davanti alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove
all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità,
può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di
prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. (67)
(72) (171)
((173))
Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste
dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non può disporre
nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il
giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata
ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui
all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi
pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7
a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88
hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso
le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del
libro secondo e quelle degli articoli 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283],
434
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art434],
436-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art436bis],
437 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art437]
e 438 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art438],
come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 357.
Art. 357.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] (67)
((72))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione
del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano,
fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Art. 358.
Art. 358.
(Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile).
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto,
anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
Art. 359.
Art. 359.
(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).
Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in
quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti
al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (67)
((72))
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si
applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
CAPO III
Del ricorso per cassazione
Sezione I
Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi
Art. 360.
Art. 360.
(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere
impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il
regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e
accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti. (136)
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile
del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale
caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che
decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio.
Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza
necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche
parzialmente, il giudizio.
Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le
stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione
impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i
motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si
applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma. (171)
((173))
Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle
sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il
ricorso per cassazione per violazione di legge. (171)
((173))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], ha disposto (con l'art. 54,
comma 3) che la presente modifica si applica alle sentenze pubblicate dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto medesimo.
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 360-bis
Art. 360-bis.
(( (Inammissibilità del ricorso). ))
((Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi
per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei
principi regolatori del giusto processo))
.
Art. 361.
Art. 361.
(Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive).
((Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una
o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per
cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva,
a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni
caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza
stessa.))
Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve
essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il
giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro
altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro
la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente
ricorso.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Art. 362.
Art. 362.
(Altri casi di ricorso).
Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui
all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado
del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla
giurisdizione del giudice stesso. (171)
((173))
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra
giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari;
(171)
((173))
2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il
giudice ordinario.
Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere
impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater quando il loro
contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario
alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 363.
Art. 363.
(( (Principio di diritto nell'interesse della legge). ))
((Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno
rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non
è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di
diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del
fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al
primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite
se ritiene che la questione è di particolare importanza.
Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio,
quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte
ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.
La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di
merito.))
Art. 363-bis
Art. 363-bis.
(Rinvio pregiudiziale).
Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il
rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di
una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti
condizioni:
1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non
è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento
alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione
delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla
Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal
giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e
delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione
oggetto del rinvio pregiudiziale.
Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta
giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per
l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto
l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni
di cui al primo comma.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica
udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le
parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo
378.
Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli
atti al giudice.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento
nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue,
anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse
parti.
(171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni
anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di
cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023";
- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art363bis]
si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data";
- (con l'art. 35, comma 7) che "Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art363bis],
introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito
pendenti alla data del 1° gennaio 2023".
Art. 364.
Art. 364.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-10-18;793]))
Art. 365.
Art. 365.
(Sottoscrizione del ricorso).
Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un
avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
Art. 366.
Art. 366.
(Contenuto del ricorso).
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei
motivi di ricorso; (171) (173)
4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la
cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; (171)
(173)
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di
ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali,
dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda
e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. (171) (173)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((173))
Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve
risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro
difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche
anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 366-bis
Art. 366-bis
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69]))
Art. 367.
Art. 367.
(Sospensione del processo di merito).
Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo
comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria
del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non
ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della
giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio
provvede con ordinanza. (67)
((72))
Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le
parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi
dalla comunicazione della sentenza.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Art. 368.
Art. 368.
(Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto).
Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione
della corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.
Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore
del Re presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al
procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte.
(88)
((90))
Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio
giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con
decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci
giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
La corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso
a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione del decreto.
Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 369.
Art. 369.
(Deposito del ricorso).
Il ricorso è depositato, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti
dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. (171) (173)
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione
di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due
articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta
il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato ;
4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali
il ricorso si fonda.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 370.
Art. 370.
(Controricorso).
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contradire, deve farlo
mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione
del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto
partecipare alla discussione orale. (171)
((173))
Al controricorso si applicano 1e norme degli articoli 365 e 366, in quanto è
possibile.
Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la
procura speciale, se conferita con atto separato. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Art. 371.
Art. 371.
(Ricorso incidentale).
La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il
controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli
articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto
depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione. (171) (173)
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e
369.
Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso
((entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo
comma))
. (171) (173)
((178))
Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione
impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e del capo
IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificati dal
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 371-bis
Art. 371-bis
(Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio)
Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando
alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato,
contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del
contradditorio", deve essere depositato
((...))
, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine
assegnato.
(67) (72)
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 372.
Art. 372.
(Produzione di altri documenti).
Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi
del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza
impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire
indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici
giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. (171)
((173))
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 373.
Art. 373.
(Sospensione dell'esecuzione).
Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e
qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con
ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata
congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al tribunale in composizione
monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto
((...))
, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio
in Camera di Consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al
procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in
giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio
definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di
eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione
dell'esecuzione. (67) (72) (88) (90)
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Sezione II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 374.
Art. 374.
(( (Pronuncia a sezioni unite). ))
((La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo
360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere
assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si
sono già pronunciate le sezioni unite.
Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite
sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme
dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di
particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto
enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata,
la decisione del ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.))
Art. 375.
Art. 375.
Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio (171) (173)
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica
udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei
casi di cui all'articolo 391-quater. (171) (173)
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in
camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale
eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo
360;
1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso; (171) (173)
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197];(152)
3)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197];(152)
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione,
salva l'applicazione del primo comma; (171) (173)
4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; (171) (173)
4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva
l'applicazione del primo comma; (171) (173)
4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza. (171)
(173)
5)
((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40].
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40].
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40].
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
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AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima
data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
---------------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 376.
Art. 376.
(Assegnazione dei ricorsi alle sezioni).
Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione
semplice. (171)
((173))
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a
una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione
alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza.
(171)
((173))
All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere
disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio.
(171)
((173))
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AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima
data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
---------------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 377.
Art. 377.
(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto
preliminare del presidente). (152)
Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa
l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i
ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni
semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli
avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima. (171)
((173))
Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con
decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la
notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia
rinnovata. (152) (171)
((173))
(67) (72)
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
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AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima
data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 378.
Art. 378.
(Deposito di memorie). (171)
((173))
Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima
dell'udienza. (171)
((173))
Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci
giorni prima dell'udienza. (171)
((173))
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 379.
Art. 379.
(Discussione).
L'udienza si svolge sempre in presenza. (171)
((173))
All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa. (171)
((173))
Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente
le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le
loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i
punti e i tempi. (152) (171)
((173))
COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197].(152)
Non sono ammesse repliche.(152)
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AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima
data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 380.
Art. 380.
(Deliberazione della sentenza).
La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la
sentenza in camera di consiglio.
Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell'articolo 276.
La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi. (171)
((173))
---------------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 380-bis
Art. 380-bis
(Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,
improcedibili o manifestamente infondati).
Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della
sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta
di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità
o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale
eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza
sottoscritta dal difensore
((...))
, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la
Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
((178))
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la
Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in
conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.
(171) (173)
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AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69] convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 75,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione
dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima
data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 380-bis
Art. 380-bis.1.
(Procedimento per la decisione in camera di consiglio).
Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o
alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al
pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Il pubblico
ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima
dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro
sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La
Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.
L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di
consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta
giorni.
(171)
((173))
---------------
AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima
data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 380-ter
Art. 380-ter
(Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e
di competenza).
Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica
l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte
nel termine ivi stabilito. (171) (173)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
(152)
---------------
AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima
data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
---------------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 381.
Art. 381.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-10-18;793]))
Art. 382.
Art. 382.
(Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza).
La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa,
determinando, quando occorre, il giudice competente.
Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro
giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio.
Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva
essere proposta o il processo proseguito.
Art. 383.
Art. 383.
(Cassazione con rinvio).
La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati
nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a
quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata
al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno
rinunciato.
La corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il
giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la
causa a quest'ultimo.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
Art. 384.
Art. 384.
(Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito).
La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a
norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui,
decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di
particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad
altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a
quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano
necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata
d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico
ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a
sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito
((...))
di osservazioni sulla medesima questione.
((178))
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto,
quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a
correggere la motivazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 385.
Art. 385.
(Provvedimenti sulle spese).
La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede
sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o
rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69]))
.
Art. 386.
Art. 386.
(Effetti della decisione sulla giurisdizione).
La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e,
quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del
diritto e sulla proponibilità della domanda.
Art. 387.
Art. 387.
(Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile).
Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto,
anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.
Art. 388.
Art. 388.
(( (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). ))
((Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in
margine all'originale di quest'ultima.
La trasmissione può avvenire anche in via telematica.))
Art. 389.
Art. 389.
(Domande conseguenti alla cassazione).
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente
alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di
cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Art. 390.
Art. 390.
(Rinuncia).
La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia
cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.
(140) (152) (171)
((173))
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o
anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a
cura della cancelleria. (171)
((173))
------------
AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69] convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 75,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione
dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima
data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
---------------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 391.
Art. 391.
(Pronuncia sulla rinuncia).
((Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la
Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere
altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza.
Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della
decisione))
.
((152))
Il decreto
((, l'ordinanza))
o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato
causa alle spese.
((152))
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la
fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti
personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
---------------
AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima
data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 391-bis
Art. 391-bis.
(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di
Cassazione)
Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380-bis pronunciati
dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale o di calcolo ai sensi
dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero
4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con
ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere
chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La
revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.
(152)(171)(173)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di
Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con
ricorso per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione
non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in
giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.
(67) (72) (79)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
---------------
AGGIORNAMENTO (79)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 18 aprile 1996, n. 119 (in G.U. 1a
s.s. 24/4/1996, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art391bis],
introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art67] (Provvedimenti urgenti
per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la
proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze
della Corte di cassazione".
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 9 luglio 2009, n. 207 (in G.U. 1a s.s.
15/7/2009, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
391-bis, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art391bis-com1],
come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40~art16] (Modifiche
al codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] in materia
di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80~art1-com2]), nella parte in cui
non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto,
ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-com1-num4],
per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375,
primo comma, n. 1), dello stesso codice".
---------------
AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168], convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima
data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
---------------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi
introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali
non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
---------------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con
ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata
ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Art. 391-ter
Art. 391-ter
(( (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo). ))
((Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è,
altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6
del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi
si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi,
rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma
secondo.
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte
decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di
fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile
l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la
sentenza cassata.))
Art. 391-quater
Art. 391-quater.
(Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo).
Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno
dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le
seguenti condizioni:
1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di
stato della persona;
2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi
dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze
della violazione.
((Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della
sentenza definitiva della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte
stessa.))
. Si applica l'articolo 391-ter, secondo comma.
((178))
L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di
buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte
europea.
(171) (173)
---------------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal
comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e di cui
al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], come modificate dal
presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Sezione III
Del giudizio di rinvio
Art. 392.
Art. 392.
(Riassunzione della causa).
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da
ciascuna delle parti non oltre
((tre mesi))
dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma
degli articoli 137 e seguenti.
Art. 393.
Art. 393.
(Estinzione del processo).
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente,
o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di
rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione
conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato
con la riproposizione della domanda.
Art. 394.
Art. 394.
(Procedimento in sede di rinvio).
In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al
giudice al quale la corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere
prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento
in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non
possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu
pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni
sorga dalla sentenza di cassazione.
CAPO IV
Della revocazione
Art. 395.
Art. 395.
(Casi di revocazione).
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere
impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false
dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state
riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la
parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per
fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o
documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure
quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un
punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (58)
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità
di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata
in giudicato.
(43) (55)
((73))
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 gennaio 1986, n. 17 (in G.U. 1a
s.s. 5/2/1986, n.5), vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle Sezioni
unite civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1983), ha dichiarato
"l'incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] nella
parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione
rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-num4]
e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1989, n. 558 (in G.U. 1a
s.s. 27/12/1989, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], nella
parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i
provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in
assenza o per mancata opposizione dell'intimato".
Ha inoltre dichiarato, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], là
dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di
convalida di sfratto per morosità resi sui medesimi presupposti".
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 36 (in G.U. 1a
s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
395, n. 4, codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num4],
nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di
cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso
giudizio".
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AGGIORNAMENTO (73)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 51 (in G.U. 1a
s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
395, prima parte e numero 1, c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], nella
parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di
sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno
dell'altra".
Art. 396.
Art. 396.
(Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello).
Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere
impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo
precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei
documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] siano avvenuti dopo la scadenza del
termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del
termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento
in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
Art. 397.
Art. 397.
(Revocazione proponibile dal pubblico ministero).
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma
dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti
possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti
per frodare la legge.
Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa
anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. (171)
((173))
---------------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 398.
Art. 398.
(Proposizione della domanda).
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilità, il motivo della
revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1,
2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del
dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.
La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura
speciale.
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il
ricorso per cassazione o il procedimento relativo.
Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di
parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che
abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente
infondata la revocazione proposta. (67)
((72))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;438] ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Il deposito previsto dall'art. 398, terzo comma,
del Codice di procedura, civile per le domande di revocazione delle sentenze del
conciliatore è elevato, per le domande notificate a decorrere dal 1 ottobre
1948, a lire cinquecento".
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477], ha
disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di
cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai
giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le
disposizioni anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353], come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 92,
comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la
presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Art. 399.
Art. 399.
(Deposito della citazione e della risposta).
Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la
citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni
dalla notificazione,
((...))
insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.
((178))
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito
((...))
di una comparsa contenente le loro conclusioni.
((178))
Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la
costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo
319. (88) (90)
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 400.
Art. 400.
(Procedimento).
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento
davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
Art. 401.
Art. 401.
(( (Sospensione dell'esecuzione). ))
((Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita
nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso
procedimento in camera di consiglio ivi stabilito))
.
Art. 402.
Art. 402.
(Decisione).
((Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della
causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la
sentenza revocata))
.
Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre
nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza
impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore.
Art. 403.
Art. 403.
(Impugnazione della sentenza di revocazione).
Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di
revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente
soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
CAPO V
Dell'opposizione di terzo
Art. 404.
Art. 404.
(Casi di opposizione di terzo).
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque
esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
((75))
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla
sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
(39) (42) (52)
---------------
AGGIORNAMENTO (39)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 7 giugno 1984, n. 167 (in G.U. 1a s.s.
13/6/1984, n. 162), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 404
c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art404]
nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di
convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione
dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso".
---------------
AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 25 ottobre 1985, n. 237 (in G.U. 1a
s.s. 6/11/1985, n. 261), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
404 c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art404]
nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di
sfratto per morosità".
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AGGIORNAMENTO (52)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1988, n. 1105 (in G.U. 1a
s.s. 28/12/1988, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
404 c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art404]
nella parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la
quale il Pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4, legge 22 luglio
1966, n. 607 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607~art4]".
---------------
AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 26 maggio 1995, n. 192 (in G.U. 1a
s.s. 31/5/1995, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
404, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art404-com1],
nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di
convalida di licenza per finita locazione".
Art. 405.
Art. 405.
(Domanda di opposizione).
L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la
sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.
La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche
l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma
dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a
conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
Art. 406.
Art. 406.
(Procedimento).
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento
davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
Art. 407.
Art. 407.
(( (Sospensione dell'esecuzione). ))
((Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita
nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso
procedimento in camera di consiglio ivi stabilito))
.
Art. 408.
Art. 408.
(Decisione).
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta
per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena
pecuniaria di lire cento se la sentenza impugnata è del conciliatore, di lire
centocinquanta se è del pretore, di lire trecento se è del tribunale e di lire
seicento in ogni altro caso.
(2) (88)
((90))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;438] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
sono moltiplicate per quattro".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 80, comma 1) che nel presente articolo sono soppresse le parole "di lire
quattromila se è del pretore,".
Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il
termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr],
fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38,
comma 1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
((TITOLO IV
NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
Sezione I
Disposizioni generali))
Art. 409.
Art. 409.
(Controversie individuali di lavoro).
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio
di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di
affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato
((. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità
di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore
organizza autonomamente l'attività lavorativa))
;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di
lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
Art. 410.
Art. 410.
(( (Tentativo di conciliazione). ))
((Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla
quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso
la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui
all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di
conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso
di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale
del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un
suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da
quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e
da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della
Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la
composizione prevista dal terzo comma.
In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del
presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un
rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è
consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia
della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita
con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla
controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il
convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua
dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la
sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni
inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita
presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della
copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto
e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non
avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i
dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle
parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i
successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi
assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi
primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo
e colpa grave))
.
Art. 410-bis
Art. 410-bis
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183]))
Art. 411.
Art. 411.
(( (Processo verbale di conciliazione). ))
((Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche
limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo
verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di
conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara
esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della
proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione
il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso
depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le
memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo
di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta
conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di
una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o
un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice,
su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale
di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 412.
Art. 412.
(( (Risoluzione arbitrale della controversia). ))
((In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di
mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla
quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al
lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla
commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la
controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le
parti devono indicare:
1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i
sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve
intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale
richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da
obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e
autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1372] e
all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2113-com4].
Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi
ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo
808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.
Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di
accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso è stato respinto dal
tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte
interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara
esecutivo con decreto))
.
Art. 412-bis
Art. 412-bis
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183]))
Art. 412-ter
Art. 412-ter
(( (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione
collettiva). ))
((La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono
essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti
collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative))
.
Art. 412-quater
Art. 412-quater
(( (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). ))
((Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità
giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato
previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere
altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale
costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di
comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie
giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di
cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve
notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una
pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale
abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso
deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della
domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda
stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si
intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme
invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di
decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e
dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e
arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla
notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro,
alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la
parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal
presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le
parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al
presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si
trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso
la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte
convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede
del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una
pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il
quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le
eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e
l'indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può
depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare
il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può
depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il
contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione
alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la
conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi
primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare
le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata
discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare
ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle
stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione,
mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto
dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli
articoli 1372 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1372]
e 2113, quarto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2113-com4]. Il lodo
è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad
oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo
808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.
Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di
accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal
tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte
interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara
esecutivo con decreto.
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento
del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti,
per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari
intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte
provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per
il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura
dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo
ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il
rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e
del proprio arbitro di parte))
.
((Sezione II
Del procedimento
Par. 1
Del procedimento di primo grado))
Art. 413.
Art. 413.
(Giudice competente).
Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del
tribunale in funzione di giudice del lavoro. (88)
((90))
Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il
rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine
del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di
essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal
trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3)
dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio
dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri
rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409.
Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto
al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si
applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art6].
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si
applicano quelle dell'articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
Art. 414.
Art. 414.
(Forma della domanda).
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l'indicazione del giudice;
((2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del
ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio
o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona
giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve
indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del
convenuto;))
((178))
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la
domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 415.
Art. 415.
(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza).
Il ricorso è depositato
((...))
insieme con i documenti in esso indicati.
((178))
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto,
l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire
personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono
decorrere più di sessanta giorni.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di
pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione
deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di
cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione
prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è
notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi
dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse
equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le
disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli
uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 416.
Art. 416.
(Costituzione del convenuto).
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza
((...))
.
((178))
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito
((...))
di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di
decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
((178))
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e
non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore
a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto
ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali
intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente
depositare.
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 417.
Art. 417.
(Costituzione e difesa personali delle parti).
In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore
della causa non eccede le lire 250 mila.
La parte che stà in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui
all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con
elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica
((e può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale))
.
((178))
Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere
processo verbale. (88) (90)
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza
devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della
cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria
deve essere notificato dalla cancelleria.
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 417-bis
Art. 417-bis
(Difesa delle pubbliche amministrazioni).
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al
giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio
((avvalendosi direttamente di propri dipendenti))
.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente
si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove
vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata
comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al
Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di
direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro
caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7
giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti
uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma
precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono
utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno,
alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.
Art. 418.
Art. 418.
(( (Notificazione della domanda riconvenzionale). ))
((Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del
secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa
memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice
che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci,
non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non
devono decorrere più di cinquanta giorni.
Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura
dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data
in cui è stato pronunciato.
Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del
primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine
non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine
di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma
precedente è elevato a trentacinque giorni.))
Art. 419.
Art. 419.
(Intervento volontario).
Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio,
l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il
termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste
dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
(37)
((89))
---------------
AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 29 giugno 1983, n. 193 (in G.U. 1a
s.s. 6/7/1983, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
419 (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art1]) c.p.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] nella
parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al
giudice il potere dovere di fissare - con il rispetto del termine di cui
all'art. 415 comma quinto (elevabile a quaranta giorni allorquando la
notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi
all'estero) - una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale
potranno le parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque
giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e
la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il
provvedimento di fissazione della nuova udienza".
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29], come modificato
dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;80], ha disposto
(con l'art. 68-bis, comma 5) che "L'ARAN e le organizzazioni sindacali
firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto
dall'articolo 419 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art419] e
sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di
impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1.
Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed
in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle
parti, a cura della cancelleria".
Art. 420.
Art. 420.
(Udienza di discussione della causa).
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga
liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle
parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale
delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice,
senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai
fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le
domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del
giudice.
Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura
deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.
La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la
decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza
o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice
invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando
lettura del dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli
che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti,
disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla
prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio
non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito
((...))
di note difensive.
((178))
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma,
la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in
relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque
giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se
rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro
assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di
necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e
107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni,
siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e
l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo,
quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi
la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza
fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate.
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 420-bis
Art. 420-bis
(Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei
contratti e accordi collettivi).
Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è
necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia,
la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo
collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a
novanta giorni.
La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da
proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della
sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso,
essere depositata
((nel fascicolo d'ufficio contenente))
la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle
altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.
((178))
--------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 421.
Art. 421.
(Poteri istruttori del giudice).
Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei
documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo
gli eventuali diritti quesiti.
Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo
di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], ad eccezione del
giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia
scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva
la disposizione del comma sesto
((dell'articolo 420))
.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario
al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità,
lo esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per
interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che
siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a
norma dell'articolo 247.
Art. 422.
Art. 422.
(( (Registrazione su nastro). ))
((Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del
cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle
audizioni delle parti o di consulenti.))
Art. 423.
Art. 423.
(( (Ordinanze per il pagamento di somme). ))
((Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con
ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del
lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo
provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per
cui ritiene già raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la
causa.))
Art. 424.
Art. 424.
(( (Assistenza del consulente tecnico). ))
((Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento,
nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma
dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma
dell'articolo 420.
Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le
sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto
dal precedente articolo 422.
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un
termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione
ad altra udienza.))
Art. 425.
Art. 425.
(( (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). ))
((Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà
di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e
osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro
ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e
accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.))
Art. 426.
Art. 426.
(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale).
Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda
uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di
cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno
provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito
di memorie e documenti di cancelleria. (88) (90)
((178))
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.
(27)
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AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 14 gennaio 1977, n. 14 (in G.U. 1a
s.s. 19/1/1977, n. 17), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art426],
come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art1] (sul nuovo rito del
lavoro), e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui - con riguardo
alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge - non è
prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa
l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli
atti".
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 3, comma 5, lettera g)) che "all'articolo 426, primo comma, le
parole «in cancelleria» sono soppresse".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto,
le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 427.
Art. 427.
(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).
Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal
presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409,
se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi
in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al
giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni
per la riassunzione con il rito ordinario. (88)
((90))
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno
l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 19...
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51
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