Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
№ 174
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174
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Decreto Legislativo
26 agosto 2016
22-10-2025
Codicedigiustiziacontabile
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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016 , n. 174
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 2015, n. 124. (16G00187)
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76], 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87] e 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letl];
Visto l'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124~art20], recante «Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2016;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;273~art1],
convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-02;739];
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
10 agosto 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
1. È approvato il codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 al
presente decreto.
2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2 nonché le
norme transitorie e le abrogazioni di cui all'allegato 3.
ART. 2
ART. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 26 AGOSTO 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
ALLEGATO 1
CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE
CAPO I
Principi generali
ALLEGATO 1
CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
TITOLO I
Art. 1
Art. 1
(Ambiti della giurisdizione contabile)
1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità
amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di
contabilità pubblica.
2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia
pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie
e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
3. La giurisdizione della Corte dei conti è esercitata dai giudici contabili
secondo le norme del presente codice.
Art. 2
Art. 2
(Principio di effettività)
1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i
principi della Costituzione e del diritto europeo.
Art. 3
Art. 3
(Principio di concentrazione)
1. Nell'ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è
realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni
forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a
garanzia della ragionevole durata del processo contabile.
Art. 4
Art. 4
(Giusto processo)
1. Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del
contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma,
della Costituzione.
2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della
ragionevole durata del processo.
Art. 5
Art. 5
(Dovere di motivazione e sinteticità degli atti)
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico
ministero sono motivati.
2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera
chiara e sintetica.
Art. 6
Art. 6
(Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività)
1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi
ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e
dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e
l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82].
3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art20bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221] e successive modificazioni,
che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in
particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per
l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica
certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di
autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico,
nonché le specifiche
((per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del
giudice e))
per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti
processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei
contenuti e riservatezza dei dati personali.
4.
((Il pubblico ministero contabile e le parti possono))
effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli
atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in
pubblici elenchi o registri.
5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le
regole tecniche relative al processo civile telematico.
Art. 7
Art. 7
(Disposizioni di rinvio)
1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II,
Titolo III
((, del presente codice, le quali))
, se non espressamente derogate, si applicano anche
((al giudizio pensionistico,))
alle impugnazioni e ai riti speciali.
2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art99], 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art100],
101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art101],
110 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art110]
e 111 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art111] e
le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi
generali.
CAPO II
Organi
Titolo III
Art. 8
Art. 8
(Organi della giurisdizione contabile)
1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali
regionali,
((dalle sezioni giurisdizionali di appello))
, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in
speciale composizione della Corte dei conti.
Art. 9
Art. 9
(
((Sezioni))
giurisdizionali regionali )
1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni
giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza
estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di
giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in
Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa
al rispettivo territorio provinciale.
2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e
di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente.
In caso di assenza o impedimento del presidente
((titolare e di quello aggiunto))
, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.
((Nei giudizi))
pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in
primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato
assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio
((...))
.
((1))
3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo
statuto speciale
((per il Trentino-Alto Adige))
e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela delle minoranze linguistiche.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che "le parole «del ruolo» sono sostituite
dalle seguenti: «di ruolo» ".
Art. 10
Art. 10
(Sezioni giurisdizionali di appello)
1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni
giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al
territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione
siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le
sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque
magistrati compreso un presidente.
((Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso
di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel
ruolo.))
2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio
decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi
((tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello))
, nel rispetto del principio di rotazione.
Art. 11
Art. 11
(Sezioni riunite)
1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali
articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che
assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di
contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione
contabile.
2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei
presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di
magistrati determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei
conti, sentito il consiglio di presidenza.
3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di
competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali
d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del
procuratore generale.
4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti
di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non
decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la
sospensione del processo.
5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre
che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno,
preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di
appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.
6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado
sui giudizi:
a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al
Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;
b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT
((, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento
della spesa pubblica))
;
c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le
fondazioni lirico-sinfoniche;
d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;
e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti
alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;
f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.
7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre
che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle
sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e
regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante
interpello.
Art. 12
Art. 12
(Ufficio del pubblico ministero)
1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali
regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato
assegnato all'ufficio.
((1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni
direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la
qualifica di presidente di sezione.))
2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni
giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore
generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di
competenza, l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei
magistrati assegnati ai loro uffici.
CAPO III
Giurisdizione
Art. 13
Art. 13
((Momento determinante della giurisdizione))
1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di
fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno
rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato
medesimo.
Art. 14
Art. 14
(Questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone)
1. Sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali
concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della
capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
Art. 15
Art. 15
(Difetto di giurisdizione)
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio.
2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se
dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in
modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
Art. 16
Art. 16
(Regolamento preventivo)
1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art41]. Si
applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure
cautelari di cui al Titolo II della Parte II.
Art. 17
Art. 17
(Decisione su questioni di giurisdizione)
1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se
esistente, il giudice che ne è fornito.
2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro
giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute,
((sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la
medesima è riproposta))
innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione
((entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza))
.
3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile,
quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di
giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite
della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione,
attribuiscono quest'ultima al giudice contabile,
((...))
se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre
mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite
((e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi
gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se
proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio))
.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze
intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne
ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel
processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come
argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la
pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del
giudice che le ha emanate.
((Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la
dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte
interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78.))
Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di
giurisdizione.
8.
((Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario,))
quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile,
l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito
di giurisdizione
((entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia))
.
((In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono
fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe
prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio.))
Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove
raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere
valutate come argomenti di prova.
((8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno
all'erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile,
i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza
senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore
regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52,
comma 6.))
((8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica
l'invito a dedurre di cui all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in
giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze
intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali
della domanda.))
CAPO IV
Competenza
Art. 18
Art. 18
(Competenza territoriale)
1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente
competente:
a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in
materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti
contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle
città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché
degli enti regionali;
b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte
riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli
impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi
sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si
sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia
verificato nel territorio della regione;
((...))
c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o
indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o
degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della
presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un
comune della regione;
d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica,
attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 19, si
applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie.
3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili
di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume
comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla
sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il
magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o
della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel
capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente
codice.
4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti
assume la qualità di parte in un giudizio contabile sono di competenza della
sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di
condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della
individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta
causalmente prevalente.
Art. 19
Art. 19
(Competenza funzionale)
1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del
Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi
all'estero.
2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero sono di
competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle
sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20
Art. 20
(Rilievo dell'incompetenza)
1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, è
rilevato d'ufficio
((finchè la causa non è decisa in primo grado))
, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il
deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione,
esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia
impugnata che abbia statuito sulla competenza.
2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale
richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il
giudice ritenuto
((...))
competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 118
((davanti al giudice indicato come competente, questi,))
se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento
di competenza
((alle sezioni riunite))
.
4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure
cautelari si propone al giudice
((...))
indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni
caso;
((esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del
provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha
emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice
competente))
.
CAPO V
Astensione e ricusazione del giudice
Art. 21
Art. 21
(Astensione)
1. Al giudice contabile
((...))
si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art51].
L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
Art. 22
Art. 22
(Ricusazione)
1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste
dall'articolo 52 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art52].
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso,
quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso contrario
può proporsi oralmente prima della discussione.
3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto
dalla parte o dal difensore.
4. La decisione è pronunciata
((in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia
stata proposta la ricusazione))
che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla
proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.
5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.
6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il
giudice monocratico; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del
collegio.
((Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di
secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione
di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno
dal Presidente della Corte dei conti.))
7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione,
provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione
pecuniaria non superiore a 250 euro.
8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria è
stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.
CAPO VI
Ausiliari del giudice
Art. 23
Art. 23
(Consulente tecnico)
1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto
il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.
2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il
giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento.
3. L'incarico di consulenza può essere affidato a professionisti iscritti negli
albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]. Possono
altresì essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle
strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere
nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio.
4. Il consulente, all'esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito
ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell'articolo 97 e può essere
chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il
compenso del consulente è stabilito dal giudice che l'ha nominato nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.
Art. 24
Art. 24
(Astensione e ricusazione del consulente)
1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste
dagli articoli 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art51] e 52
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art52].
Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Art. 25
Art. 25
(Commissario ad acta)
1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di
inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un
commissario ad acta.
((1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta
in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli
elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.))
Art. 26
Art. 26
(Custode)
1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un
custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è
stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art66] e 67
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art67].
Art. 27
Art. 27
(Liquidazione compensi)
1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode
nominati dal pubblico ministero è regolata dall'articolo 63.
TITOLO II
PARTI E DIFENSORI
CAPO I
Parti e difensori
TITOLO II
Art. 28
Art. 28
(Patrocinio)
1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un
avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.
((2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle
sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle
comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel
comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta
elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le
notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto,
presso la segreteria del giudice adito.))
3. L'avvocato può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli
atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
4. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto
controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. La procura può essere sempre revocata e l'avvocato può sempre rinunciarvi, ma
la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finchè
non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato.
6. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente
tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per
esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, può stare
in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Art. 29
Art. 29
(Procura alle liti)
1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art83] e
182 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art182].
((1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio,
nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle
deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del
giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86.))
Art. 30
Art. 30
(Doveri delle parti)
1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di
comportarsi con lealtà e probità. In caso di inosservanza di tale dovere il
presidente della sezione ne riferisce alle autorità che esercitano il potere
disciplinare su di essi.
2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare
espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali
pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 89
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art89].
Art. 31
Art. 31
(Regolazione delle spese processuali)
1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa
per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di
servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non
può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico
dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti
spettanti alla difesa.
3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni
pregiudiziali o preliminari.
4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato,
di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su
ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota
in margine alla stessa.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel
regolare le spese applica gli articoli 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art92], 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art93], 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art94], 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96] e 97
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art97].
TITOLO III
ATTI PROCESSUALI
CAPO I
Atti del processo
TITOLO III
Art. 32
Art. 32
(Libertà di forme)
1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate,
possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
Art. 33
Art. 33
(Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete)
1. In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana, fatta salva la
tutela delle minoranze linguistiche.
2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può
nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta
giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
Art. 34
Art. 34
(Nomina del traduttore)
1. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in
lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta
giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.
Art. 35
Art. 35
(Interrogazione della persona sorda o muta)
1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le
interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a
norma dell'articolo 33, comma 2.
Art. 36
Art. 36
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti,
((la citazione, il ricorso e la comparsa))
indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le
conclusioni o l'istanza;
((l'originale è sottoscritto))
dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che
indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata.
2. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore
alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la
citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Art. 37
Art. 37
(Contenuto del processo verbale)
1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e
delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono
compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle
rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
2. Il processo verbale è sottoscritto
((da chi presiede l'udienza e dal segretario))
. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone
altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.
TITOLO IV
DEI PROVVEDIMENTI
CAPO I
Dei provvedimenti
TITOLO IV
Art. 38
Art. 38
(Forma dei provvedimenti in generale)
1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o
decreto.
2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi
forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
3. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti l'organo collegiale
lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere
la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente
motivato, che uno o più dei componenti del collegio, da indicarsi
nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni
decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e
sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del
presidente in plico sigillato presso la segreteria dell'ufficio.
Art. 39
Art. 39
(Contenuto della sentenza)
1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo
italiano"
((e recano l'intestazione "Repubblica italiana"))
.
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle
parti;
d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
e) il dispositivo;
f) la data della pronuncia;
g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore
((o del giudice monocratico))
.
((3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g)
del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli
elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che è
stato sentito il pubblico ministero.))
((4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può
sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente
più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato
l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o
altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima
della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.))
Art. 40
Art. 40
(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)
1. L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita
nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al
processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della
sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
2. Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza,
salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
Art. 41
Art. 41
(Forma e contenuto del decreto)
1. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.
3. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il
decreto è inserito nello stesso.
4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i
quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è
sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
Art. 42
Art. 42
(Notificazioni e comunicazioni)
1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile,
comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e dalle
leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia
civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il
Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico
ministero, la notifica a mezzo
((delle forze di polizia))
.
Art. 43
Art. 43
(Termini e preclusioni)
1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti
dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza,
soltanto se la legge lo permette espressamente.
2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa
li dichiari espressamente perentori.
3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le
decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d'ufficio.
4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche
d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non
può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita
proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento
motivato.
5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in
base ad accordo tra le parti.
6. La parte che dimostra
((di essere incorsa in decadenze))
per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in
termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93,
((commi 12 e 13))
.
7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 155 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art155].
Art. 44
Art. 44
(Rilevanza della nullità)
1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto
del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
2. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali
indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
3. La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a
cui è destinato.
Art. 45
Art. 45
(Rilevabilità e sanatoria della nullità)
1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non
dispone che sia pronunciata d'ufficio.
2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la
nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella
prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da
quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Art. 46
Art. 46
(Nullità derivante dalla costituzione del giudice)
1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o
all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata
d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 49.
Art. 47
Art. 47
(Estensione della nullità)
1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli
successivi che ne sono indipendenti.
2. La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono
indipendenti.
3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre
gli altri effetti ai quali è idoneo.
Art. 48
Art. 48
(Nullità della notificazione)
1. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la
persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza
assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli
articoli 44 e 45.
Art. 49
Art. 49
(Nullità della sentenza)
1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere
soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca
della sottoscrizione del giudice.
Art. 50
Art. 50
(Pronuncia sulla nullità)
1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la
rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.
2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario,
all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il
quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico
((del responsabile))
.
PARTE II
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
TITOLO I
FASE PREPROCESSUALE
CAPO I
Denuncia di danno
TITOLO I
Art. 51
Art. 51
(Notizia di danno erariale)
1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione
delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di
specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente
sanzionate dalla legge.
2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando
consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o
indifferenziati.
3.
((Qualsiasi))
atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni
di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta
valere in ogni momento, da
((chi))
vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte
dei conti.
4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta
((prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le
generalità del denunciante. La sezione))
decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito
dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.
5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che
definisce il giudizio di primo grado.
6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità
dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio.
7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2],
nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi
a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della
Corte dei conti affinchè promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per
danno erariale nei confronti del condannato.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271].
Art. 52
Art. 52
(Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)
1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di
denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di
vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o
responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che
nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a
seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo
a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura
della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico
dipendente denunziante sono tenute riservate
((; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che
segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti
all'obbligo di cui al presente comma))
.
2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni,
((...))
i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno
((secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di
società a partecipazione pubblica,))
, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore
regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice
delle amministrazioni interessate.
3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può
derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di
sanzioni pecuniarie.
4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di
controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano
derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro
funzioni.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di
attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in
essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno,
intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti
amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a
determinarne la cessazione.
Art. 53
Art. 53
(Contenuto della denuncia di danno)
1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti
e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione
del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili,
l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio.
Art. 54
Art. 54
(Apertura del procedimento istruttorio)
1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita,
ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei
requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone
l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi
e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.
((1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, il procuratore
regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in
ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.))
Art. 54-bis
Art. 54-bis
(( (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile). ))
((1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del
presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla
ricusazione.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito degli uffici di
rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il
quale è competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.
3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il
magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato
del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal
procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.))
CAPO II
Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti
Art. 55
Art. 55
(Richieste istruttorie)
1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli
elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì,
accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale
presunto responsabile.
2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì,
disporre:
a) l'esibizione di documenti;
b) audizioni personali;
c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i
terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci
pubblici;
d) il sequestro di documenti;
e) consulenze tecniche.
Art. 56
Art. 56
(Deleghe istruttorie)
1. Il pubblico ministero può
((...))
svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti
istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale,
agli uffici territoriali del Governo
((, nonché, per specifiche esigenze))
, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in
base a criteri di professionalità e
((, ove possibile, di))
territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.
Art. 57
Art. 57
(Riservatezza della fase istruttoria)
1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi
di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione
dell'invito a dedurre.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero
può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di
essi.
3. Nei casi di cui all'articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione
dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento
della visione e dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine
preliminare penale, fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico
ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la
presentazione delle deduzioni ai sensi dell'articolo 67 è interrotto e inizia
nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui
il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non è
interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai
fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine preliminare penale. La
valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta
la parte interessata.
Art. 58
Art. 58
(Richieste di documenti e informazioni)
1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli
atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da
segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste
istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico
ministero penale.
2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i
termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli
enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i
soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico
di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in
originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni
documentate.
((2-bis: Il pubblico ministero può accedere, anche mediante collegamento
telematico diretto, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art7-com6].))
Art. 59
Art. 59
(Esibizione di documenti)
1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l'esibizione di
atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui
all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di
copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art256],
256-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art256bis]
e 256-ter del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art256ter].
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli
atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto
d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati
motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale,
del pubblico ministero contabile.
3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto
reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti
((e dei documenti))
non esibiti.
4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche
amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.
Art. 60
Art. 60
(Audizioni personali
((di soggetti informati))
)
1. Il pubblico ministero
((può disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e))
l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla
ricostruzione dei fatti e
((alla emersione delle personali responsabilità))
.
2. Il decreto è notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui
sarà esperita l'audizione personale, con l'avvertenza della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia. Si applica l'articolo 249 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art249].
3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario
della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1
dell'articolo 56.
4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico
ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle
domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti
dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere
avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un
difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione
che è rinviata a nuova data.
5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione
del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla
sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non
superiore a 1.000 euro.
Art. 61
Art. 61
(Ispezioni e accertamenti)
1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei
soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione,
estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei
fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e
59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di
istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art103].
2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di atti e
documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.
3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose
individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili
alle indagini.
4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto motivato;
copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilità del
luogo o della cosa ispezionati.
5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e
dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale
operante; copia del verbale è rilasciata al soggetto di cui al comma 4.
6. Il pubblico ministero può altresì delegare le attività di cui ai commi 1, 2 e
3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1.
7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari
regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.
Art. 62
Art. 62
(Sequestro documentale)
1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di
atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto
informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i
soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per
l'acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.
2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell'ufficio o al
soggetto che ha l'attuale disponibilità della documentazione oggetto di
sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente,
senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti
presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico
ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia,
anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti
da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del
verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al
comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia
possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in
un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.
4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi,
valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via
telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza
aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della
procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in
luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All'atto
della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare le cose e
tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla
legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.
6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza
dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro
della documentazione, restituendola all'amministrazione.
7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre
reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
((conoscenza dell'avvenuto sequestro))
.
8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del
reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso
alle parti almeno tre giorni prima, affinchè possano parteciparvi svolgendo
difese orali. Quando l'atto o il documento sequestrato risulta manifestamente
estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte,
il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e documenti.
Art. 63
Art. 63
(Consulenze tecniche)
1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono
necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti
tecnici.
2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle disposizioni di
cui all' articolo 73 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271].
3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella
qualità di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di
carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del
custode.
Art. 64
Art. 64
(Procedimenti d'istruzione preventiva)
1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare
assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza,
((il presidente della sezione o il giudice da lui delegato))
, su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.
2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni
relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione
nel giudizio di merito.
3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né
riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano
stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
Art. 65
Art. 65
(Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero)
1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico
ministero
((, ove espressamente prevista,))
ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4,
((secondo periodo,))
costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni
conseguenti.
CAPO III
Conclusione della fase istruttoria
Art. 66
Art. 66
(Atti interruttivi della prescrizione)
1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale
atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1219] e 2943 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2943], il termine
quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.
2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per
raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un
periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può
comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso.
3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.
Art. 67
Art. 67
(Invito a fornire deduzioni)
1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero
notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono
esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e
del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un
termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento
dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile
può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione
formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in
calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare
nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito
personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina
l'inammissibilità della citazione.
3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione che, ad
istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere
differito comunque entro il termine di cui al comma 1.
4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di
farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario
della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1,
dell'articolo 56.
5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di
inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del
danno, salvo quanto disposto
((dall'articolo 68))
.
6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di
una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del
perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri
casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento
della notificazione nei suoi confronti.
7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere
attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli
ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni
((ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla
fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a
dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti
invitati))
.
8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il
presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1219] e 2943 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2943].
9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al
trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello
stesso è differito alla fine di detto periodo.
Art. 68
Art. 68
(Istanza di proroga)
1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la
concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5;
l'istanza non può essere presentata per più di due volte.
2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente
della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.
3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di
citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque
giorni.
4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale
della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito
a dedurre.
5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla
sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza
((a cura della segreteria della stessa))
.
6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in
caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l'ordinanza
fissa un nuovo termine per il deposito dell'atto di citazione; in caso di
accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine
non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto
di citazione ovvero disporre l'archiviazione.
Art. 69
Art. 69
(Archiviazione)
1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta
infondata o non
((vi sono))
elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità,
il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.
2. Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di colpa
grave
((ove valuti che l'azione amministrativa si sia))
conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di
controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali
per il rilascio dei medesimi.
3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del
procuratore regionale.
4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è
((tempestivamente))
comunicato al destinatario dell'invito a dedurre.
5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni
dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni,
comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.
6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo
istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l'esercizio
dell'azione erariale.
Art. 70
Art. 70
(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)
1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto
motivato del procuratore regionale, se
((dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi
nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente
occultati))
.
((1-bis. Della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai quali sia
stata precedentemente comunicata l'archiviazione.))
CAPO IV
Attività preprocessuali di parte
Art. 71
Art. 71
(Accesso al fascicolo istruttorio)
1.
((Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di
procura alle liti hanno))
il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel
fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale,
((previa presentazione di apposita istanza))
, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1.
2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della
presentazione della domanda.
3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti
ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi
contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci
pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso
ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario
dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.
4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma
tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l'opposizione
dei controinteressati, sono ridotti della metà.
5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso
di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per
l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre può
chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62,
motivando in ordine alla rilevanza dei documenti
((non già acquisiti al fascicolo istruttorio,))
specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il
pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell'invito a
dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della
procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la
richiesta è tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al
richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide
entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il
termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso fino alla
comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della
sezione giurisdizionale.
Art. 72
Art. 72
(Deduzioni scritte e documentazione)
1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine
indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre può
presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte,
corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni,
mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.
2.
((Il destinatario dell'invito a dedurre può presentare al pubblico ministero,
non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
istanza motivata di proroga del termine stesso.))
L'istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed
è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non può essere
presentata per più di due volte.
3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale
fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso
di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a
dedurre.
4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga può essere proposto
reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua
comunicazione. Il reclamo è presentato alla sezione giurisdizionale competente
mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al
pubblico ministero, che può presentare memorie e documenti entro i cinque giorni
successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente
della sezione o il giudice delegato decide con decreto che è comunicato al
destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero.
5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il
giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei
documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.
((5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo
termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga
della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.))
TITOLO II
AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALE
CAPO I
Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale
TITOLO II
Art. 73
Art. 73
(Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni)
1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali,
può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste
dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
Art. 74
Art. 74
(Sequestro conservativo prima della causa)
1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito a dedurre,
il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a
conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e
immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute,
nei limiti di legge.
2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede
con decreto motivato e procede contestualmente a:
a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato,
entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;
b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.
3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di
cui al comma 2 sono quadruplicati.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni
formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione
ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del
sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale.
((4-bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume
essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera
a) del comma 2.))
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima
dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a
sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione
giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il relativo giudizio di
merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al
pubblico ministero.
Art. 75
Art. 75
(Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per
l'impugnazione)
1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all'atto di
citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della
sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per
l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha
pronunciato la sentenza.
2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.
3. Salvo che sia stato proposto reclamo
((...))
, nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte
((o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento
successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di
esserne pregiudicato))
, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se
emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o
se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente
al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Art. 76
Art. 76
(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)
1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile
((davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato
dal provvedimento cautelare,))
nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa
((o dalla notificazione se anteriore))
. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa
parte del collegio che decide sul reclamo.
2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del
reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio,
nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e
acquisire nuovi documenti.
3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al
contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in
relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di
consiglio
((non oltre venti giorni dal deposito del reclamo))
, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o
revoca l'ordinanza del giudice designato.
4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per
motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla
prestazione di congrua cauzione.
Art. 77
Art. 77
(Sequestro conservativo in appello)
1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le
garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero,
contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere
alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro
conservativo dei beni mobili e immobili
((della controparte))
, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.
((2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione
del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello,
con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di
comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un
termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al
procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la
notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità
di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.))
((3. L'ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le
modalità e i termini previsti dall'articolo 76.))
Art. 78
Art. 78
(Inefficacia del sequestro)
1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui
all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il
provvedimento cautelare perde efficacia.
2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte
interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se
non c'è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento è
divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la
situazione precedente. In caso di contestazione
((non manifestamente infondata))
, il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che
decide con ordinanza.
3. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non
passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale
era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio è stata
respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato
eseguito il sequestro conservativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che
definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al
giudice che ha emesso il provvedimento.
Art. 79
Art. 79
(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)
1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei
beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679,
((...))
e 685 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
Art. 80
Art. 80
(Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art686].
Art. 81
Art. 81
(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)
1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte
può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero
offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che è stabilito, in camera di
consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla
richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo
del giudizio.
2. Se la richiesta è accolta, viene fissato un termine perentorio all'istante
per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato
((nell'interesse dell'amministrazione))
in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell'avvenuto
versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero
intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo
versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore
della quale il giudizio è stato promosso.
3. L'efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa con decreto del giudice
designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad
essere efficace il provvedimento di sequestro.
Art. 82
Art. 82
(Ritenuta cautelare)
1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano,
((in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità
amministrativa))
, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre
amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa
deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei
termini previsti dalla Parte V.
TITOLO III
RITO ORDINARIO
CAPO I
((Disposizioni generali))
TITOLO III
Art. 83
Art. 83
(( (Pluralità di parti) ))
((1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in
causa per ordine del giudice.))
2.
((Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono
state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità
parziaria))
, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della
minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia
sentenza.
3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a
quelli posti a base dell' atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la
trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza,
senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere
nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di
archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività
istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata
l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che
l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero
preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può
comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a
dedurre di cui all'articolo 67.
Art. 84
Art. 84
(Riunione delle cause)
1.
((Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse
per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,))
il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella
medesima udienza.
2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
Art. 85
Art. 85
(Intervento di terzi in giudizio)
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire
in causa , quando vi ha un interesse
((qualificato))
meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella
segreteria della sezione.
CAPO II
Introduzione del giudizio
Art. 86
Art. 86
(Citazione)
1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68,
deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente
competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo
67, commi 5 e 6.
2. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è
proposta;
b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora
del convenuto; se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con
l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri
per la sua determinazione;
d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di
risarcimento del danno erariale;
e) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e
degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative
conclusioni;
f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco
dei documenti offerti in comunicazione;
g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verrà fissata dal
presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato,
con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui all'articolo 90;
h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;
i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.
3. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta
l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la
sottoscrizione del pubblico ministero.
4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la
nullità della citazione ai sensi del comma 3, dispone d'ufficio la rinnovazione
della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento
dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo.
5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione
della causa dal ruolo e il processo si estingue.
((5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano
salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto
disposto al comma 4.))
6. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il
requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei
fatti di cui al comma 2, lettera e).
7. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 6, fissa al pubblico
ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si
è costituito, per integrare la domanda.
Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o alla integrazione.
8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si
applica l'articolo 90, commi 2 e 3.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114]))
.
10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88,
comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in
giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione,
comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Art. 87
Art. 87
(Rapporti tra invito a dedurre e citazione)
1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti
di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto
esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di
conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.
Art. 88
Art. 88
(Fissazione dell'udienza)
1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e contestualmente assegna un
termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione
del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che
la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
all'articolo 90.
2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico ministero un
termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione dell'atto
di citazione.
3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza
devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo
della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova
all'estero.
4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore della causa
almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.
5. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, a cura del pubblico
ministero, unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio, è
notificato al presunto responsabile nel domicilio eventualmente eletto in fase
di istruttoria o, in assenza, alla residenza anagrafica.
6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta elettronica
certificata del presunto responsabile, può essere effettuata a mezzo PEC ai
sensi dell'articolo 6.
Art. 89
Art. 89
(Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione)
1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con
decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione di
udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.
2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura
della parte che lo ha richiesto è notificato alle altre parti, anche a mezzo
PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione del
decreto.
3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale
giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di
accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art1ter], almeno sei mesi prima
che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa
legge.
Art. 90
Art. 90
(Costituzione del convenuto e comparsa di risposta)
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei
casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in
calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di
abbreviazione di termini a norma dell'articolo 89, depositando in cancelleria il
proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione
notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le
proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi,
specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni.
3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra
invito a dedurre e citazione di cui all'articolo 87.
CAPO III
Trattazione
Art. 91
Art. 91
(Udienza pubblica)
1. L'udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.
2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a
porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico
o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine
e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle
forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinchè la
trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.
3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai
sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si
fissa, se del caso, una nuova udienza.
4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione,
determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi
orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene
sufficiente.
5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art101].
6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico
ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni.
7. Dopo la relazione della causa,
((il pubblico ministero e i difensori delle parti))
enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.
8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il processo
verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal
pubblico ministero e dalle altre parti.
9. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal
segretario.
10. Del verbale non si dà lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.
Art. 92
Art. 92
(Rinvii dell'udienza)
1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se
necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.
2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su
motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad
altra data.
3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto.
4. Se il rinvio è disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso è data
comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura
della segreteria della sezione.
5. Il rinvio deliberato a verbale è considerato noto alle parti presenti e a
quelle che dovevano comparire.
Art. 93
Art. 93
(Contumacia del convenuto)
1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d'ufficio,
un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al
pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una
nuova udienza.
2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di citazione
unitamente all'ordinanza.
3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
4. Se l'ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
5. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata ai sensi del
comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne dà espressamente atto nei
provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio.
6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in
segreteria della sezione e con l'apposizione del visto del segretario
sull'originale.
7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
9. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi, fino all'udienza
di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti
che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all'udienza.
10. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, a pena di
decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.
11. Il contumace che si costituisce può chiedere al collegio di essere ammesso a
compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della
citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del
processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando
occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in
termini.
13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con ordinanza.
CAPO IV
Ammissione e assunzione di mezzi di prova
Art. 94
Art. 94
(Mezzi di prova)
1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano
nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e
delle eccezioni, il giudice anche d'ufficio può disporre consulenze tecniche,
nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene
necessari alla decisione.
2. Il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le
informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilità
dell'amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo.
3. Il giudice può procedere in qualunque stato e grado del processo
all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se
costituito.
4. Il giudice può ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443],
esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.
Art. 95
Art. 95
(Disponibilità e valutazione della prova)
1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la
legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento della decisione le prove
dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non
specificatamente contestati dalle parti costituite.
2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della
decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può
desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del
processo.
4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza
dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità,
considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in
via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto
dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
Art. 96
Art. 96
(Istruttoria collegiale e giudice delegato)
1. All'udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie,
disponendo l'immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e
rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
le relative disposizioni di attuazione.
2. Se non può assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro
il quale essi devono essere assunti e delega per la loro esecuzione uno dei
componenti il collegio il quale procede con l'assistenza del segretario che
redige i relativi verbali.
3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio della
regione, il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale
regionale competente per territorio, con facoltà di subdelega ad altro giudice
della sezione medesima.
4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori dal territorio
della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche ai sensi
dell'articolo 204 codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art204]
ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.
Art. 97
Art. 97
(Consulenza tecnica d'ufficio)
1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio
nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si
avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.
2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine
entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al giudice, a tal fine
delegato, per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi dell'articolo
193 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art193].
3. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico e alle parti a cura della
segreteria.
4. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono
proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 2.
5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini
successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art154],
per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti
tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del
consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare
all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente
del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le
loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema
della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti
tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni
e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente
tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei
consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
6. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato,
al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo
provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il
giudizio il collegio regola definitivamente il relativo onere.
Art. 98
Art. 98
(Prova per testimoni)
1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e delle
relative disposizioni di attuazione.
2. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente,
possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.
Art. 99
Art. 99
(Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio)
1. Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato,
pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della
stessa.
2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l'ora e il luogo
dell'assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre
parti e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima dell'inizio delle
operazioni.
3. Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.
4. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la
direzione del giudice.
5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona
e sono lette al dichiarante.
6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni
descrive il contegno della parte e del testimone.
7. Decorso il termine prefisso per l'assunzione ovvero se la parte su istanza
della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenta, il giudice
dichiara la parte istante decaduta dal diritto di fare assumere la prova, salvo
che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.
8. La parte interessata può chiedere al giudice, nell'udienza successiva, la
revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di
assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza quando riconosce
che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla
stessa parte.
9. Il giudice dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi
o quando, dichiarata la decadenza di cui al comma 8, non vi sono altri mezzi da
assumere.
10. Eseguita l'istruttoria, ad istanza della parte più diligente il presidente
fissa la nuova udienza per la discussione della causa con decreto comunicato
dalla segreteria alle parti.
11. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza
successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti
processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il
termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono
pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
12. L'integrazione è disposta dal presidente con decreto che è comunicato a
tutte le parti a cura della segreteria della sezione.
CAPO V
Decisione della causa
Art. 100
Art. 100
(Decisione del collegio)
1. Terminata l'udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di
consiglio, pronuncia la sentenza.
2. La sentenza è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla
conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
Art. 101
Art. 101
(Deliberazione)
1. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio.
Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla
discussione.
2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le
questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il
merito della causa.
3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e
non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non può pronunciare
d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
4. La decisione è presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare è il relatore,
quindi l'altro o gli altri giudici e infine il presidente.
5. Quando su una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la
maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle
soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella
eventualmente restante, e così successivamente finchè le soluzioni siano ridotte
a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La
motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di
stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.
Art. 102
Art. 102
(Forma dei provvedimenti del collegio)
1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni
relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio.
2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque
succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa;
essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti
ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.
3. L'ordinanza se pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale e si
intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi;
se pronunciata fuori dell'udienza, è comunicata alle parti costituite a cura
della segreteria della sezione.
4. Il collegio pronuncia, altresì, ordinanza quando decide soltanto questioni di
competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa
i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
5. L'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il
giudizio è appellabile.
6. Il collegio pronuncia sentenza:
a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al
processo o questioni preliminari di merito;
c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a), b) e c), non
definisce il giudizio e impartisce con separata ordinanza distinti provvedimenti
per l'ulteriore istruzione della causa.
7. Le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive.
Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze
previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su istanza concorde delle
parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza siano dipendenti da
quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia
sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.
Art. 103
Art. 103
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114]))
.
2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice
che l'ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data
e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo
integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La
comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui
all'articolo 178.
CAPO VI
Incidenti nel processo
Art. 104
Art. 104
(Incidenti formali in udienza)
1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale,
questo viene risolto dal collegio con ordinanza.
2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza è letta dal presidente alla
riapertura dell'udienza stessa.
Art. 105
Art. 105
(Incidente di falso)
1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata
già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro
cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del
quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata
presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del
termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l'udienza
di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione
del giudizio di falso.
5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata in copia
autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la
falsità
((, unitamente all'istanza di fissazione di udienza))
.
((6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi
dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche
d'ufficio.))
Art. 106
Art. 106
(( (Sospensione del processo) ))
1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di
altra controversia
((...))
, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere
pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della
causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di
giudicato.
2. La sospensione può essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le
parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a tre mesi.
L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed
è comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.
3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 è ammesso il regolamento
di competenza di cui all'articolo 119.
Art. 107
Art. 107
(Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)
1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo
119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui
il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
((conoscenza della))
cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della
sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le
parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione
d'udienza in prosecuzione.
2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
3. È fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti
urgenti e la proposizione di domande cautelari.
4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali
ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel
provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma
1.
Art. 108
Art. 108
(( (Interruzione del processo) ))
1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la
perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo
rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è
interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano
volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.
2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi
della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in
udienza o lo notifica alle altre parti.
3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto,
salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.
4. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento
dell'evento.
5. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto
dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è
notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di
notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5.
6. Nell'udienza di discussione,
((il pubblico ministero,))
se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli
eredi,
((...))
può chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti
della parte colpita dall'evento interruttivo.
7. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal
giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso
si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d'interruzione la revoca
della procura o la rinuncia ad essa.
8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o è notificato dopo la chiusura
della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso
di nuova udienza di discussione.
Art. 109
Art. 109
(Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto)
1. La prosecuzione del giudizio può avvenire all'udienza o mediante deposito in
segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in
prosecuzione.
2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della
comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per
la notificazione e per il deposito di memorie e documenti.
3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificata
alle altre parti a cura dell'istante.
4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti,
l'altra parte può riassumere il processo ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 303 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art303].
5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2,
3 e 4 dell'articolo 107.
6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di
tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Art. 110
Art. 110
(Rinunzia agli atti del processo)
1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque
stato e grado della causa.
2. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza,
rinunziare motivatamente agli atti del processo.
3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla
controparte nelle debite forme.
4. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori
speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle
altre parti.
6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
7. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle
spese.
Art. 111
Art. 111
(Estinzione del processo)
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni
di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di
rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non
vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal
giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può
essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
3. Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata
domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.
4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.
5. L'estinzione del processo non estingue l'azione.
6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito
pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
7. Dalle prove raccolte il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi
dell'articolo 95, comma 3.
8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno
sostenute.
CAPO VII
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Art. 112
Art. 112
(Casi di correzione di errori materiali)
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso
di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso
in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
2. L'ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del
ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente impugnabile
relativamente alle parti corrette.
3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può
essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.
Art. 113
Art. 113
(Procedimento di correzione)
1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce
giudizio autonomo.
2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice
provvede con decreto.
3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da
notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore
costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio
eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale
le parti debbono comparire davanti a lui.
4. Se la correzione di una sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione,
il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti
personalmente.
5. Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza, che
è annotata sull'originale del provvedimento.
TITOLO IV
GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE
CAPO I
Questioni di massima e questioni di particolare importanza
TITOLO IV
Art. 114
Art. 114
(Deferimento della questione)
1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in
sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche
((a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti))
.
2. La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del
fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.
3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono
deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di
questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già
in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.
Art. 115
Art. 115
(Fissazione dell'udienza)
1. L'udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito dell'atto di deferimento alla
segreteria delle sezioni riunite.
2. Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto è comunicato, a cura della
segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti
costituite nella causa in relazione alla quale la questione è sollevata.
3. L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti è comunicato, a
cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione
d'udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite.
4. L'atto di deferimento del procuratore generale è notificato a cura di
quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli avvocati delle
parti costituite.
5. Il procuratore generale e le parti hanno facoltà di presentare memorie non
oltre cinque giorni prima dell'udienza.
6. L'atto di deferimento è comunicato, altresì, al giudice della causa in
relazione alla quale la questione è sollevata; il giudice sospende il giudizio e
trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo
processuale.
Art. 116
Art. 116
(Risoluzione della questione e prosecuzione della causa)
1. Le modalità di svolgimento dell'udienza, della decisione e della
deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l'appello, in
quanto applicabili.
2. La sentenza che risolve la questione deferita è depositata in segreteria
entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è
stata deliberata.
3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati
delle parti costituite, nonché al giudice della causa in relazione alla quale la
questione è sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza
di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a
venti giorni per il deposito di memorie e documenti.
Art. 117
Art. 117
(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso)
1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un
principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni
riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione
dell'impugnazione.
CAPO II
Regolamenti di competenza
Art. 118
Art. 118
(Conflitto di competenza territoriale)
1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale
del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice
nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla
comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di
essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza
((dinanzi alle sezioni riunite))
.
Art. 119
Art. 119
(Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo)
1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata
disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 106,
possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.
2. L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero
dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa è costituita
personalmente.
3. Il giudice del processo sospeso può autorizzare il compimento di atti che
ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.
Art. 120
Art. 120
(Procedimento del regolamento di competenza)
1. L'ordinanza che propone d'ufficio il regolamento di competenza territoriale
dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni
riunite ed è comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni
successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e
documenti.
2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l'ordinanza di
sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della parte che lo
propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza che ha sospeso il processo.
3. La parte che propone l'istanza, nei venti giorni successivi alla
notificazione, che nel caso di pluralità di parti decorre dall'ultima
notificazione, provvede al deposito del ricorso.
4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il
processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla segreteria delle sezioni
riunite.
5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito, fissa
la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un
termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.
6. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è comunicato alle parti
a cura della segreteria delle sezioni riunite.
Art. 121
Art. 121
(Ordinanza di regolamento della competenza)
1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza.
2. L'ordinanza di regolamento è pubblicata entro sessanta giorni dalla
conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata ed è
comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
Art. 122
Art. 122
(Riassunzione della causa)
1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza è riassunta, a cura
della parte più diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente
competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di
sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il
termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di
regolamento.
2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l'estinzione del
processo.
CAPO III
Giudizi in unico grado
Art. 123
Art. 123
(Ricorso)
1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di
parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione,
sono introdotti mediante ricorso.
2. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti
nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il
provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o
comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale
rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.
Art. 124
Art. 124
(Notificazione del ricorso)
1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale dì controllo è
proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale
della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni
caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla
sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:
a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
1) alla
((Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali))
presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi
con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto
del giudizio;
((2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente,
nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti
su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità
istituzionale;))
b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e
del Consiglio regionale;
c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.
2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finchè l'atto oggetto del giudizio
produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.
Art. 125
Art. 125
(Deposito del ricorso)
1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute
notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci
giorni decorrenti dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilità.
2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto,
anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la
notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare
la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata
anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è
inammissibile.
Art. 126
Art. 126
(Fissazione dell'udienza di trattazione)
1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall'avvenuto
deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione a
cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d'ufficio della
sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni
prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è
comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione
dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore
generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e
richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione
del fascicolo d'ufficio.
Art. 127
Art. 127
(Costituzione delle parti)
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché
fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all'articolo 126,
comma 1.
2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio,
entro lo stesso termine di cui al comma 1 può presentare memorie conclusionali;
in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.
Art. 128
Art. 128
(Decisione)
1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in
camera di consiglio, al termine dell'udienza di discussione.
2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio,
le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte
onerata, il termine per l'espletamento degli incombenti e la data di udienza in
prosecuzione.
3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza istruttoria, è letto al
termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti
costituite.
4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del
caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell'articolo 31. La
sentenza è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio
nella quale è stata deliberata.
5. La segreteria dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a
tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.
Art. 129
Art. 129
(Rinvio)
1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le
disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle impugnazioni.
TITOLO V
RITI SPECIALI
CAPO I
Rito abbreviato
TITOLO V
Art. 130
Art. 130
(Ambito di applicazione e procedimento)
1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione
di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di
somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo
e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza
nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione
giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il
pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria
azionata in citazione.
2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna
possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e
concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito
mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno
contestato in citazione.
3. La richiesta di rito abbreviato può essere formulata anche per la prima volta
in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale,
incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello
proposto dal pubblico ministero.
4. La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso
arricchimento del danneggiante.
5. Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto che viene
comunicato a cura della segreteria alle parti costituite.
Egualmente procede se il convenuto, nell'atto di parte, prospetta come
ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di
rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e 2, e tale prospettazione non
appare manifestamente infondata.
6. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera
in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma
proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della
entità del danno. In appello è comunque escluso l'esercizio del potere
riduttivo.
7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma
dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il
versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio
nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare
versamento, in unica soluzione, della somma determinata.
8. Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.
9. La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile.
10. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso
pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con il
rito ordinario.
11. Quando si procede con rito ordinario a seguito di mancato concorde parere
del pubblico ministero e la sentenza che definisce il giudizio condanna ad una
somma pari o inferiore a quella proposta ai sensi dei commi 1 e 2, il collegio
ne tiene conto nel provvedere sulle spese.
CAPO II
Rito monitorio
Art. 131
Art. 131
(Ambito di applicazione)
1. Nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto, qualora emergano
fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo
non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione
giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero,
può determinare con decreto la somma da pagare all'erario.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente della Corte dei conti il limite di somma di cui al comma 1 è
aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.
Art. 132
Art. 132
(Procedimento)
1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per
l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del
giudizio, nel caso di mancata accettazione.
((Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio
e per la notifica dell'atto di citazione in conformità a quanto previsto
dall'articolo 88, commi 1 e 2.))
((2. Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale,
congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve
essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e
deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine
assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.))
3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa
dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la
precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell'ordinanza è trasmessa
all'amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.
4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia
infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità
della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata.
5. Nei giudizi di responsabilità amministrativa, nel caso di più convenuti e di
responsabilità ripartita, se l'accettazione non è data da tutti, il giudizio
prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di
responsabilità solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti.
A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del
giudizio.
CAPO III
Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria
Art. 133
Art. 133
(Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)
1. Ferma restando la responsabilità di cui all' articolo 1 della legge 14
gennaio 1994 n. 20 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1], e
successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga,
ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una
sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico
ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue
attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione
della sanzione pecuniaria.
2. Il giudizio è promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente
designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale,
territorialmente competente.
3. Copia del ricorso
((, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale,))
è notificata alla parte a cura del pubblico ministero.
4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso,
unitamente ai documenti in esso richiamati,
((e il decreto di fissazione dell'udienza camerale,))
entro dieci giorni dalla notificazione
((dei medesimi))
.
5. La parte può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo,
contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura
e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla
notificazione del ricorso.
Art. 134
Art. 134
(Decisione del ricorso)
1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da
emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al
pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo
alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione,
o l'attenuazione, delle conseguenze della violazione. Contestualmente alla
determinazione della sanzione, il giudice fissa altresì una sanzione in misura
ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato della
stessa, e assegna al responsabile un termine non inferiore a trenta giorni, per
procedere al versamento della somma, indicando l'amministrazione destinataria
dei proventi. Con il medesimo decreto, il giudice liquida le spese.
3. Avverso il decreto, può essere fatta opposizione al collegio, a norma
dell'articolo 135.
4. La decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella dal collegio,
sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.
Art. 135
Art. 135
(Opposizione)
1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi
nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine
di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di
discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione
non devono decorrere più di quaranta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione dell'udienza
quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve essere notificato al
resistente, a cura dell'opponente.
5. Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di discussione deve
intercorrere un termine non minore di venti giorni.
Art. 136
Art. 136
(Decisione)
1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attività
istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.
PARTE III
GIUDIZIO SUI CONTI
TITOLO I
GIUDIZIO SUI CONTI
CAPO I
((Disposizioni generali))
TITOLO I
Art. 137
Art. 137
(Ambito del giudizio di conto)
1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e
delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di
legge.
Art. 138
Art. 138
(Anagrafe degli agenti contabili)
1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente
competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili
e tenuti alla resa di conto giudiziale.
2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema
informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati
costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono
con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito
l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.
4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte
dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I
relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle
sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo
d'udienza.
5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni
interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente
competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
Art. 139
Art. 139
(Presentazione del conto)
1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il
diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario,
o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale
all'amministrazione di appartenenza.
2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata
la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa,
entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo
deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la
sezione giurisdizionale territorialmente competente.
3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge
statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni,
comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità
generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari
che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in
materia.
Art. 140
Art. 140
(Deposito del conto)
1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria
della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato
quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale
acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai
conti degli agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni
della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura
dell'amministrazione interessata.
2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della
gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche
mediante modalità telematiche.
3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.
4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli
organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del
conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo,
comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di
istanza per resa di conto.
5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non
sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte
stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici
dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali
territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio
di conto.
CAPO II
Giudizio per la resa del conto
Art. 141
Art. 141
(Ricorso)
1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta
dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di
controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo
interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del
conto nei casi di:
a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il
conto della sua gestione;
b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque
prima della scadenza del termine di presentazione del conto ;
c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per
regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.
d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di
cui all'articolo 138 o
((...))
anche a seguito di comunicazione
((...))
della segreteria della sezione.
2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice
monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.
3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura
della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli
elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, la
richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e
ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di
cui al comma 4.
4. Il giudice monocratico decide
((...))
con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di
accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta
giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto,
((per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla
sezione giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all'amministrazione per il
rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto
presso la segreteria della sezione.))
5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, è notificata
all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice
dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del
conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e
giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di
quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al
medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero,
qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità, non
superiore a 1.000 euro
((, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2))
.
7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria
amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la
sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico,
che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del
procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.
Art. 142
Art. 142
(Opposizione)
1.
((Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,))
si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella
segreteria della sezione
((nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle
parti.))
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza
di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e
documenti.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono
decorrere più di quaranta giorni.
5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza
all'opponente e, unitamente al ricorso,
((alle parti))
.
Art. 143
Art. 143
(Udienza)
1. All'udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad
eventuale ulteriore attività istruttoria.
Art. 144
Art. 144
(Decisione)
1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile,
immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all'agente
tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende
((, al responsabile del procedimento))
e al pubblico ministero.
CAPO III
Giudizio sul conto
Art. 145
Art. 145
(Istruzione e relazione)
1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente
assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente
quale relatore.
2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce
all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le
priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione
dell'esame dei conti.
3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte
dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso
allegati e degli altri atti
((...))
che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici,
attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile,
se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali
((.
Può inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti
tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in
Camera di consiglio.))
4. La relazione sul conto conclude
((, allo stato degli atti,))
o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti
regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo
ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto
successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero
per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi
opportuni.
Art. 146
Art. 146
(Decreto di discarico)
1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato
deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.
2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al
pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di
trenta giorni.
3. Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2,
l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di discarico.
4. Il decreto può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi
resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili della stessa
amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee.
5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, è comunicato
all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed
al pubblico ministero.
Art. 147
Art. 147
(Iscrizione a ruolo d'udienza)
1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la
segreteria della sezione.
2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il
termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con
decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il
deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.
3. È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine
fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali
per l'esame della gestione, per:
a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati
depositati;
b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando
comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non
occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;
c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a
carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio
sul conto;
d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico
di contabili, i cui conti siano stati già decisi;
e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista
in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.
((4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato
per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati
all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente
contabile nonché al pubblico ministero.))
Art. 148
Art. 148
(Udienza di discussione)
1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione
interessata. Si applica l'articolo 91.
((2. L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per
fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un
legale; l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario
appositamente delegato.))
((2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al
comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.))
3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e
rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario,
secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua
competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.
4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori
accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo
che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata
comunicazione alla sezione giurisdizionale.
5. Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale
concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto,
si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.
6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i
responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.
Art. 149
Art. 149
(Decisione)
1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il
collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione
degli atti al giudice designato come relatore, affinchè prosegua l'istruttoria.
2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in
favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e
la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche.
Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facoltà di richiedere i
provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.
3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e
dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo
((, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile))
.
4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna
alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata
dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in
giudizio.
5. Quando l'alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il pubblico
ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati.
Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.
Art. 150
Art. 150
(Estinzione)
1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto
presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione
prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a
carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o
del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione
d'udienza.
2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche
d'ufficio.
3. La segreteria della sezione dà comunicazione dell'estinzione
all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in
caso di estinzione di plurimi giudizi.
4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico,
sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa
richiesta.
5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità.
PARTE IV
GIUDIZI PENSIONISTICI
TITOLO I
GIUDIZI PENSIONISTICI
CAPO I
((Disposizioni generali e fase istruttoria))
Art. 151
Art. 151
(Giudice competente)
1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione
giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in
composizione monocratica
((...))
.
2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18,
comma 1, lettera c), non è rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di
decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si
ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte
ritiene competente.
Art. 152
Art. 152
(Forma della domanda)
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei
cui confronti il ricorso è proposto;
c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di
diritto sui quali si fonda la domanda;
e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
f) la formulazione delle conclusioni;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente,
oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Art. 153
Art. 153
(Inammissibilità del ricorso)
1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di
cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando:
a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa
riserva di ulteriore pronuncia;
b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede
amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla
notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;
c) si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in
conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra
accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica
superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o
certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla
domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.
Art. 154
Art. 154
(Deposito del ricorso)
1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale
territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.
2. Il ricorso in materia di pensioni
((...))
può essere depositato
((anche))
mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In
questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale
mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114]))
.
4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri
oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle
pensioni in servizio presso la sezione.
Art. 155
Art. 155
(Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso)
1.
((Il giudice monocratico))
fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto,
fissa la trattazione dei relativi giudizi.
2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale
giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di
accelerazione ai sensi dell'articolo 89.
3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di
discussione con decreto,
((con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da
parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato
all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in
segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.))
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione
((intercorrono non meno di centoventi giorni))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114]))
.
((5-bis. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le
prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di
udienza.))
6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di
discussione
((intercorre un termine non minore di novanta giorni))
.
7. Il termine di cui al comma 6 è elevato a
((centoventi giorni))
e quello di cui al comma 4 è elevato a
((centocinquanta giorni))
nel caso in cui la notificazione prevista dal
((comma 3))
debba effettuarsi all'estero.
8. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e
il
((giudice))
rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una
nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La
rinnovazione impedisce ogni decadenza.
9. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce
neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma
dell'articolo 93.
10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il
((giudice))
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'articolo 111.
Art. 156
Art. 156
(Costituzione del convenuto)
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza,
dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il
giudice adito
((, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le
modalità di cui all'articolo 28, comma 2))
.
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in
((segreteria))
di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le
eventuali domande in via riconvenzionale.
3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa
e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati
((dal ricorrente))
a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e
indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende
avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
Art. 157
Art. 157
(Costituzione e difesa
((personale))
delle parti)
1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il
ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese.
L'assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli
avvocati.
2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel
domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica
certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono
effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.
Art. 158
Art. 158
(Difesa delle pubbliche amministrazioni)
1. L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente
o da un funzionario appositamente delegato.
2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di
appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art417bis]
((, nonché quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]))
.
Art. 159
Art. 159
(Domanda riconvenzionale)
1. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si applica
l'articolo 418 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art418].
Art. 160
Art. 160
(Intervento)
1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con
il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114]))
.
3. L'intervento si effettua con comparsa notificata
((alle altre parti))
e depositata in segreteria.
Art. 160-bis
Art. 160-bis
(( (Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice). ))
((1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al
ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio.
2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di
costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7
dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova
udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima
dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.
4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria
del giudice.))
CAPO II
Procedimento cautelare
Art. 161
Art. 161
((Istanza di provvedimenti cautelari))
1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio
grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il
tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione.
((2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio per la
discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura
della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto,
unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la
Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e
documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza))
.
3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli
atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se
motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.
Art. 162
Art. 162
(Reclamo)
1. Contro l'ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione
dell'atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi
((nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a
cura della segreteria))
o dalla notificazione, se anteriore.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza
((camerale))
di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria
((unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e
documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di
consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte
del collegio che decide sul ricorso))
.
3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del
reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio,
nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e
acquisire nuovi documenti.
4. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal
deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica
o revoca il provvedimento cautelare.
Art.163
Art.163
(Esecuzione dei provvedimenti cautelari)
1. L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice
che l'ha emanata, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove
sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni,
sentite le parti.
2. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata
può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al giudice le
opportune disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i poteri inerenti al
giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli articoli 217 e 218.
CAPO III
Trattazione della causa
Art. 164
Art. 164
(Udienza di discussione)
1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga
liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle
parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale
delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice,
senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai
fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del
giudice.
2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura
deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.
La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.
3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la
decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza
o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice
invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva,
dando lettura del dispositivo.
5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e
quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano
rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata
assunzione.
6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza,
((non oltre trenta giorni))
dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine
perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il
deposito in
((segreteria))
di note difensive.
7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la
controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a
quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni.
Nell'udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i
nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
8. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso
di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente
successivi.
9.
((Nei casi previsti dall'articolo 160-bis))
, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di
costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155. Il
termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla
pronuncia del provvedimento di fissazione.
10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell'udienza
fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.
11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.
12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Art. 165
Art. 165
(Poteri istruttori del giudice)
1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e
dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi,
salvi gli eventuali diritti quesiti.
2. Il giudice può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione
di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], ad eccezione del
giuramento decisorio. Si osserva la disposizione del comma 6 dell'articolo 164.
3. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per
interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone per le
quali valga l'incapacità o il divieto di testimoniare previsti dal codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
Art. 166
Art. 166
(Consulente tecnico)
1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi
momento, nomina uno o più consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 97.
2. Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le
sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.
CAPO IV
Decisione
Art. 167
Art. 167
(Pronuncia della sentenza)
1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni
delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice
fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il
deposito della sentenza.
2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle
stesse
((un termine non superiore a trenta giorni))
per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di
denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura
legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione
di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al
pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del
diritto.
4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il
giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza
può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni
caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.
5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza
del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza
cautelare, ovvero fissata ai sensi dell'articolo 155, comma 3.
6. La decisione in forma semplificata è soggetta alle medesime forme di
impugnazione previste per le sentenze.
Art. 168
Art. 168
(Deposito della sentenza)
1. La sentenza è depositata in
((segreteria))
entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167,
comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.
Art. 169
Art. 169
(Esecutorietà della sentenza)
1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti
derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.
2. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in
pendenza del termine per il deposito della sentenza.
3. Il giudice di appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che
l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte
gravissimo danno. La sospensione può essere anche parziale.
4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore dell'amministrazione sono
provvisoriamente esecutive.
5. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che
l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.
6. Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 è inammissibile o
manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può
condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250
euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che
definisce il giudizio.
CAPO V
Appello
Art. 170
Art. 170
(Appello in materia pensionistica)
1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi
di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di
infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative
alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
2. Negli appelli e nelle comparse di risposta è fatta elezione di domicilio nel
comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in mancanza, si presume eletto
domicilio presso la segreteria della sezione d'appello adita.
3. Il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente
codice.
4. Il giudice d'appello, quando annulla
((la sentenza del giudice monocratico delle pensioni))
per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia
costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il
giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.
Art. 171
Art. 171
(Ricorso nell'interesse della legge)
1. In materia pensionistica il pubblico ministero può ricorrere in via
principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello al fine di tutelare
l'interesse oggettivo alla realizzazione dell'ordinamento giuridico, impedire la
violazione della legge nell'applicazione di principi di diritto e ottenerne
l'interpretazione uniforme.
PARTE V
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE
TITOLO I
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE
CAPO I
Disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte
Art. 172
Art. 172
(Tipologie di giudizio)
1. La Corte dei conti giudica:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione
finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta
inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;
b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri
emolumenti di funzionari e agenti statali;
c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo
211;
d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle
materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o
enti diversi dallo Stato.
Art. 173
Art. 173
(Forma della domanda)
1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, è
depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale
territorialmente competente, insieme al provvedimento.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza
di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria
della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del
giudizio almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.
3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono
decorrere più di
((novanta giorni))
.
Art. 174
Art. 174
(Comunicazioni e notificazioni)
1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto
impugnato
((e alla procura regionale))
, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
((Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le
relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di
udienza.))
2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di
discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.
3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui
all'articolo 173, comma 3, è elevato a
((centoventi giorni))
nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi
all'estero.
4. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e
il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione, lo stesso
collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per
rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce
neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma
dell'articolo 93.
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'articolo 111.
Art. 175
Art. 175
(Intervento del pubblico ministero)
1. Nei giudizi di cui all'articolo 172,
((...))
il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula
le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione
((venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal
presidente della sezione))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114]))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114]))
.
Art. 176
Art. 176
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte, si applicano
le disposizioni previste per il rito ordinario, rispettivamente, nei giudizi di
primo grado e di appello.
PARTE VI
IMPUGNAZIONI
TITOLO I
RIMEDI CONTRO LE DECISIONI
CAPO I
Rimedi contro le decisioni - disposizioni generali
Art. 177
Art. 177
(Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale)
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di
terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello,
né a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g),
né a ricorso per cassazione.
3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e) , l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili
con la volontà di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilità di
queste ultime.
4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non
impugnate.
Art. 178
Art. 178
(Termini per le impugnazioni e decorrenza)
1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di
cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni.
È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e
l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni
di appello.
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione
della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art285] e
286 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art286],
tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno
in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato
recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio
impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma
1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui
all'articolo 202, comma 2.
3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello
stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre
parti.
4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in
cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per
nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della
notificazione degli atti di cui all'articolo 93,
((l'appello e))
la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g),
((devono essere proposti))
, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.
5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per
cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene
alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica
l'articolo 328 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art328].
Art. 179
Art. 179
(Luogo di notificazione dell'impugnazione)
1. Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la
parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l'impugnazione è
notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo
170 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art170],
presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio
eletto per il giudizio.
2. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati
collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la
notificazione della sentenza.
3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in
ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è
ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137
e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137].
Art. 180
Art. 180
(Deposito dell'atto di impugnazione)
1.
((L'atto))
di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice
adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione,
unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite
notificazioni.
2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto,
anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la
notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare
la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata
anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è
inammissibile.
Art. 181
Art. 181
(Istanza di fissazione dell'udienza)
1. Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia già formulata
nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte
più diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell'udienza e i termini
entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e
memorie difensive.
Art. 182
Art. 182
(Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)
1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve
notificarlo
((alle altre parti))
entro il termine stabilito
((; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di
conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla
parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente
contabile))
.
2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e
2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.
3. Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si
costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della
notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine
perentorio per rinnovarla.
4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si
costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice
provvede
((a norma dell'articolo 93))
.
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione
dell'udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal
ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
Art. 183
Art. 183
(Pluralità di parti nel giudizio d'impugnazione)
1. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra
loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina
l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l'integrazione
deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione.
2. L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede
all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
3. Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata
proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il
giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali
l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la
notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di discussione.
4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane
sospeso fino a che non sono decorsi i termini previsti nell'articolo 178.
5. Il giudice, se riconosce che l'impugnazione è inammissibile o improcedibile,
può non ordinare la notificazione, quando l'impugnazione di altre parti è
preclusa o esclusa.
Art. 184
Art. 184
(Impugnazioni avverso la medesima sentenza)
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono
essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
2. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro
la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina
l'improcedibilità delle altre.
3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli
182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via
incidentale nello stesso processo.
4. L'impugnazione incidentale può essere rivolta contro qualsiasi capo di
sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta
giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni
dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
5. Le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad
integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 183 comma 1, possono proporre
impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno
fatto acquiescenza alla sentenza.
6. Con l'impugnazione tardiva possono essere impugnati anche capi autonomi della
sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile,
l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
7. L'impugnazione incidentale tardiva è proposta dalla parte entro sessanta
giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione
dell'impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse all'impugnazione ed è
depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di
cui all'articolo 180, comma 1.
Art. 185
Art. 185
(Intervento)
1. Nel giudizio di impugnazione è ammesso l'intervento di coloro che potrebbero
fare opposizione ai sensi dell'articolo 200.
Art. 186
Art. 186
(Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione)
1. La riforma o l'annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle
parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata.
2. La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi effetti ai
provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.
Art. 187
Art. 187
(Sospensione del procedimento d'impugnazione)
1. Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo
può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
Art. 188
Art. 188
(Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione)
1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui
all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza
impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti
pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della
trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio.
CAPO II
Appello
Art. 189
Art. 189
(Legittimazione a proporre l'appello )
1. L'appello è proponibile dalle parti fra le quali è stata pronunciata la
sentenza di primo grado e, relativamente all'impugnazione del pubblico
ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.
Art. 190
Art. 190
(Forma e contenuto dell'appello)
1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte
dall'articolo 86 e deve essere motivato.
2.
((L'appello deve contenere))
, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in
diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che
vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo
grado;
b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro
rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui
all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un
avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.
4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata
salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici.
5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni
fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata,
sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.
6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di
consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell'istante,
all'altra parte.
Art. 191
Art. 191
(Costituzione in appello)
1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per
i procedimenti in primo grado.
Art. 192
Art. 192
(Riserva facoltativa di appello)
1. Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), l'appello
può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di
decadenza, entro il termine per appellare.
2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l'appello è proposto
unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello
che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza
successiva che non definisca il giudizio.
3. La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando
contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto
immediatamente appello.
4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze
previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d'appello non può
disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali
il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con
ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.
Art. 193
Art. 193
(Nuove domande ed eccezioni)
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove
eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili
d'ufficio.
2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo
la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza
stessa.
Art. 194
Art. 194
(Nuovi documenti e nuove prove)
1. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono
essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non
imputabile.
Art. 195
Art. 195
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)
1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non
sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Art. 196
Art. 196
(Improcedibilità dell'appello)
1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione
((...))
il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria
dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non
compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
Art. 197
Art. 197
(Trattazione e decisione)
1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le
norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.
2. Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la
rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o
comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve
continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma dell'articolo 99.
Art. 198
Art. 198
(Non riproponibilità di appello dichiarato improcedibile o inammissibile)
1. L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto,
anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
Art. 199
Art. 199
(Rinvio al primo giudice)
1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:
a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della
Corte dei conti negata dal primo giudice;
b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure
riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il
contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la
nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del
giudice;
c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per
inattività delle parti.
2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di
primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni
pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di
appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo
giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle
spese del grado d'appello.
3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di
((tre mesi))
dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
4. Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo
grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 50.
CAPO III
Opposizione del terzo
Art. 200
Art. 200
(Casi di opposizione)
1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o
comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi
diritti.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione
alla sentenza, quando la stessa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
Art. 201
Art. 201
(Forma della domanda e procedimento)
1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato
la sentenza impugnata.
2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, anche
l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell'articolo 200, comma 2,
l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della
collusione, e della relativa prova.
3.
((L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo
178, commi 1 e 2, mediante deposito))
nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza
impugnata.
4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del
ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a
venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il
deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente
un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto
presidenziale.
6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione
di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una
comparsa contenente le loro conclusioni.
7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia,
su istanza di parte inserita
((nel ricorso))
e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice
dell'opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con
ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata
congrua cauzione.
8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190.
9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta
per infondatezza dei motivi, può condannare l'opponente al pagamento di una pena
pecuniaria equitativamente determinata.
CAPO IV
Revocazione
Art. 202
Art. 202
(Casi di revocazione)
1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere
impugnate per revocazione quando:
a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in
giudicato;
c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo
la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o
dichiarate tali prima della sentenza;
d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la
parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per
fatto dell'avversario;
e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o
doppio impiego ovvero errore di calcolo;
f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o
documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata
sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,
oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un
punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di
cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza
pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è
l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere
impugnate per revocazione nei casi
(( di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) ))
, purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la
pronuncia della sentenza
((che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio
impiego di somme o l'errore di calcolo))
siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per
l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno
dell'avvenimento.
Art. 203
Art. 203
(Proposizione e termini per la domanda)
1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la
precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e
((deve essere proposto mediante deposito))
nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza
impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.
3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178
((...))
.
4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del
ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a
venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il
deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente
un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto
presidenziale.
6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione
di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una
comparsa contenente le rispettive conclusioni.
Art. 204
Art. 204
(Procedimento)
1. La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito
che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi
giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.
2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al
giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del
presente Capo.
Art. 205
Art. 205
(Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione)
1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza
impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa
derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di
consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione
sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
2. Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.
Art. 206
Art. 206
(Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione)
1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito
della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato
in esecuzione della sentenza impugnata.
2. Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza
pronunciata in sede di giudizio di revocazione.
3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di
impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per
revocazione.
CAPO V
Ricorso per cassazione
Art. 207
Art. 207
(Motivi di ricorso)
1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e
quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di
cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art362] e
111, ottavo comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art111-com8], per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 208
Art. 208
(Sospensione della sentenza impugnata)
1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecutività della
sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell'articolo 209.
Art. 209
Art. 209
(Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione)
1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in
unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine
di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art327], la
parte che ha proposto domanda di revocazione può fare istanza di sospensione ai
sensi dell'articolo 205 dimostrando di avere già depositato il ricorso per
cassazione contro la sentenza medesima.
Art. 210
Art. 210
(Riassunzione)
1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei
conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla
comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi
dell'articolo 133 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art133],
ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
2. Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla
giurisdizione.
3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera
successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio, l'intero processo
si estingue; la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto
vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione
della domanda.
PARTE VII
INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE
TITOLO I
INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE
CAPO I
Interpretazione del titolo giudiziale
Art. 211
Art. 211
(Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale)
1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione
sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti,
l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il giudizio
d'interpretazione del titolo giudiziale.
2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone.
Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad
istanza di parte.
CAPO II
Esecuzione delle sentenze di condanna
Art. 212
Art. 212
(Titolo esecutivo).
1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi
dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, formati in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo
per l'esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato
il provvedimento o per i suoi successori.
2. Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni
interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione
giurisdizionale.
(6)
((7))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 213
Art. 213
(Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della
sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o
all'ente titolare del credito erariale.
2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da
misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione
effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni
di cui all'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] per
procedere ad esecuzione su beni sequestrati.
3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al
condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137], al
fine di dare avvio alla esecuzione.
4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.
Art. 214
Art. 214
(Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)
1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione
esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede
l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato
con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-
bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com4bis-lete],
((ovvero con provvedimento))
dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.
((1-bis. Nel caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, la
riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior
credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna
amministrazione in parti uguali.))
2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore
regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e
il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della
comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare
immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al
comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione
dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni
altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.
((L'amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli
esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di
solvibilità del debitore.))
4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare,
dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del
recupero.
5. La riscossione del credito erariale è effettuata:
a) mediante recupero in via amministrativa;
b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443];
c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente,
rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e
territoriali.
6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle
attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare
all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni
circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede
amministrativa o giurisdizionale.
7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l'esecuzione delle
sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell'attività di indirizzo prevista
dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario,
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611], e delle altre leggi
speciali in materia.
8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario,
il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero
territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle
decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente
le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da
riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via
amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione
forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono
allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.
Art. 215
Art. 215
(Recupero del credito erariale in via amministrativa)
1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna
è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore,
su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al
rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine
rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.
2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in
carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione
immediata.
3. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in
carico il credito erariale può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del
debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei
conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione
della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma,
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855-com2].
4. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria
delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del
bilancio indicata dall'ufficio di cui all'articolo 214, comma 1.
5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere
effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è
determinato dall'ufficio designato di cui all'articolo 214, comma 1, tenuto
conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali
del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero
territorialmente competente.
6. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la
decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Art. 216
Art. 216
(Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario)
1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale
proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario
ai sensi del Libro III del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], il
pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali
finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la
proficuità dell'esecuzione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza
di cui all'articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall'articolo
214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente esecutante può fornire
istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività
esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.
2. L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico
ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua
valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.
3. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2750]. Ai fini del
grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna
della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine,
quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2778] e 2780 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2780].
CAPO III
Giudizio di ottemperanza
Art. 217
Art. 217
(Giudice dell'ottemperanza)
1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi
ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è
chiesta l'ottemperanza.
2.
((Il giudice monocratico))
esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle
sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle
sezioni giurisdizionali d'appello, nonché per le sentenze confermate in appello
con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle
sentenze di primo grado.
3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni
giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.
Art. 218
Art. 218
(Procedimento)
1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica
amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza
della cui ottemperanza si tratta.
2. Unitamente al ricorso è depositata in copia autentica la sentenza di cui si
chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità;
b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le
modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o
elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
d) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni
ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente
per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza,
ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza,
anche su richiesta del commissario.
8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza sono
impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.
PARTE VIII
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Norma finanziaria
Art. 219
Art. 219
(Norma finanziaria)
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente codice
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
TABELLE
Tabella A
(articolo 18, comma 3, dell'Allegato 1)
Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti contabili nei
quali un magistrato assume la qualità di parte.
Dalla sezione di Alla sezione di 1. Roma Perugia 2. Perugia Firenze 3. Firenze
Genova 4. Aosta Torino 5. Genova Torino 6. Torino Milano 7. Milano Venezia 8.
Venezia Trento 9. Trento Trieste 10. Trieste Bolzano 11. Bolzano Bologna 12.
Bologna Ancona 13. Ancona L'Aquila 14. L'Aquila Campobasso 15. Campobasso Bari
16. Bari Potenza 17. Potenza Catanzaro 18. Cagliari Roma 19. Palermo Catanzaro
20. Catanzaro Napoli 21. Napoli Roma
ALLEGATO 2
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO
ALLEGATO 2
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Art. 1
Art. 1
(Richiesta di comunicazione degli atti)
1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al
giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attributi
dalla legge.
CAPO II
DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici del giudice
Art. 2
Art. 2
(Distribuzione degli incarichi)
1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono affidare
normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei
tribunali aventi sede nella regione.
2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di
tribunale con sede in altra regione o a persona non iscritta in alcun albo deve
sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della
scelta.
3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali d'appello sono
normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se
l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in
alcun albo, deve essere sentito il presidente della sezione d'appello e debbono
essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Art. 3
Art. 3
(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)
1. Il presidente della sezione vigila affinchè, senza danno per
l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra
gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti
possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento
((di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e
garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti
informatici, del conferimento dei medesimi))
.
2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un
registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti
iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
3.
((Il presidente))
deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente
del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza
prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione
d'appello.
SEZIONE II
Dei registri di segreteria
Art. 4
Art. 4
(Registri di segreteria)
1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione
dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di
seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura
delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari
della Corte dei conti.
2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto
compatibili, le norme delle disposizioni del
((Titolo II,))
Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
SEZIONE III
Degli atti dell'ufficiale giudiziario
Art. 5
Art. 5
(Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario)
1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute dall'ufficiale
giudiziario si applicano le norme del Capo IV del Titolo II delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
TITOLO II
DEI FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO
CAPO I
DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E FORMAZIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO
TITOLO II
Art. 6
Art. 6
(Potere delle parti sui fascicoli)
1. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i
documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e
farsene rilasciare copia dalla segreteria, a proprie spese ed osservate le leggi
sul bollo.
TITOLO III
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI E DELLE UDIENZE
CAPO I
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI
TITOLO III
Art. 7
Art. 7
(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi)
1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione
stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze
di discussione.
2. Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno presso ciascuna sala
di udienza.
3. All'inizio di ogni trimestre il presidente della sezione determina con
decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.
4. Se all'udienza sono presenti giudici in numero superiore a quello stabilito,
il collegio, per ciascun giudizio, è formato dal presidente, dal relatore e dal
giudice più anziano per i collegi di primo grado e dai giudici più anziani, fino
al numero di cinque componenti, per i collegi d'appello.
CAPO II
DELLE UDIENZE
Art. 8
Art. 8
(Ordine di discussione e svolgimento delle cause)
1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal
presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a
questa destinata.
2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente
disponga altrimenti per ragioni di opportunità.
3. I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le loro conclusioni
e le ragioni che le sostengono.
4. Essi chiedono al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la
parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la
parola per primo.
5. Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note
d'udienza dopo la discussione.
Art. 9
Art. 9
(Calendario del processo)
1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e
tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa
il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli
incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono
essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti.
La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
Art. 10
Art. 10
(Rinvio della discussione)
1. Il collegio può rinviare la discussione della causa per non più di una volta
soltanto per grave impedimento di uno o più componenti del collegio o delle
parti e per non più di sei mesi.
CAPO III
DELL'ISTRUZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO
Art. 11
Art. 11
(Produzione dei documenti)
1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo
elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della
costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti,
può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei
documenti prodotti si fa menzione nel verbale.
Art. 12
Art. 12
(Istanza di esibizione)
1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una
parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o
della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo
li possiede.
Art. 13
Art. 13
(Notificazione dell'ordinanza di esibizione)
1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento
o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine
entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve
provvedere alla notificazione.
Art. 14
Art. 14
(Informazioni della pubblica amministrazione)
1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce
su richiesta del giudice a norma dell'articolo 94, comma 2, del Codice, è
inserita nel fascicolo d'ufficio.
Art. 15
Art. 15
(Divieto di private informazioni)
1. Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti
a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.
Art. 16
Art. 16
(Produzione delle memorie)
1. Le memorie sono inserite nel fascicolo d'ufficio, ferma restando la
valutazione del collegio sulla loro ammissibilità. Restano salve le disposizioni
relative all'utilizzazione di strumenti informatici e telematici.
CAPO IV
DELLA DECISIONE
Art. 17
Art. 17
(Motivazione della sentenza)
1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste
nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la
decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi
ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri
atti di causa.
2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 101, comma 6,
del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno
espresso voto conforme alla decisione.
Art. 18
Art. 18
(Redazione della sentenza)
1. L'estensore consegna la minuta della sentenza da lui redatta al presidente
della sezione. Il presidente, dopo le eventuali correzione e integrazioni, la
sottoscrive insieme all'estensore e la consegna al segretario che ne cura la
pubblicazione.
Art. 19
Art. 19
(Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)
1. L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma
dell'articolo 99, comma 11, del codice è fatta con ricorso diretto al giudice
che procede o, in mancanza, al presidente del collegio.
Art. 20
Art. 20
(Riassunzione)
1. L'atto di riassunzione è depositato entro il termine trimestrale previsto
dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la
quale pende il processo.
2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione
dell'udienza può avvenire anche successivamente, purché entro il termine
eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i
termini per la comparizione.
3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite
devono essere notificati personalmente.
CAPO V
DEL PROCESSO PENSIONISTICO
Art. 21
Art. 21
(Disposizioni particolari per il processo pensionistico)
1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], il
giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati.
CAPO VI
DEL PROCEDIMENTO IN APPELLO
Art. 22
Art. 22
(Determinazione dei giorni d'udienza)
1. Il decreto del presidente della sezione d'appello che stabilisce i giorni
della settimana e l'orario delle camere di consiglio e delle udienze di
discussione è affisso presso le sale di udienza e rimanervi durante il periodo
cui si riferisce.
2. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione d'appello
determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza
di discussione e il relativo decreto rimane affisso presso le sale di udienza
della sezione d'appello durante il periodo al quale si riferisce.
Art. 23
Art. 23
(Deliberazione dei provvedimenti)
1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni
dell'articolo 101 del codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di
anzianità e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i
componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
CAPO VII
DELL'ESECUZIONE
Art. 24
Art. 24
(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)
1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art476], a
conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma
esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura
del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine
di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente
l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
costituisce titolo esecutive per la riscossione della pena pecuniaria a cura del
cancelliere.
Art. 25
Art. 25
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di
attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
Art. 25-bis
Art. 25-bis
(( (Tirocinio formativo presso la Corte dei conti). ))
((1. La formazione teorico-pratica, prevista dall'articolo 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art73], convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98], può essere svolta anche
presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo,
sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali.
2. I requisiti, le modalità e gli effetti della partecipazione al periodo di
formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono
disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69~art73] conformemente a quanto
previsto per gli altri uffici giudiziari.
3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario
generale, sono disciplinate le modalità di erogazione della borsa di studio, a
valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.))
ALLEGATO 3
NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI
ALLEGATO 3
NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 1
Art. 1
(Ultrattività della disciplina previgente)
1. Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di giudizi che
siano in corso alla data di entrata in vigore del codice della giustizia
contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), continuano a trovare
applicazione le norme previgenti.
Art. 2
Art. 2
(Disposizioni particolari)
1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice,
che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle
istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli
atti già compiuti secondo il regime previgente. Le disposizioni di cui alla
Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti
commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore
del codice.
3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti
giudiziali
((da presentarsi))
presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in
vigore del codice
((, qualunque sia l'esercizio di riferimento))
.
4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di
impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata
richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del
codice.
5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia
decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del
codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che
disciplinano l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle
sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
((6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si
applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della
medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.))
Art. 3
Art. 3
(Disposizioni particolari per giudizi pensionistici)
1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio
pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso
depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello in materia
pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata
richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del
codice.
3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia
decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del
codice, si applicano gli articoli 170, comma 4, 193 e 194 del medesimo codice.
4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo grado ed in
appello, alla data di entrata in vigore del codice, le parti, entro il termine
perentorio di centottanta giorni dalla stessa data, presentano una nuova istanza
di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte, relativamente ai ricorsi
pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza
di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del
presidente.
Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle
parti costituite.
5. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti
costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le
altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci
giorni dall'ultima notifica.
Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di
consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in
caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel
ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico
dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa
la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in
segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza
che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio
di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i
termini processuali.
6. Se, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui
al comma 4, la parte deposita un atto, sottoscritto personalmente e dal
difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora
interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto e
dispone ai sensi degli articoli 155, comma 4, e 181 del codice.
Art. 4
Art. 4
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano
abrogati, in particolare:
a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-13;1038];
b) gli articoli da 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art67] a 97 del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art97];
c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art20];
d) gli articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-11-15;453~art5] e 6 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-11-15;453~art6], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;19];
e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1-com1septies],
limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-11-15;453~art5-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;19]" e l'articolo 2 della medesima
legge 14 gennaio 1994, n. 20 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20];
f) gli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-24;260~art1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-24;260~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-24;260~art3], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-24;260~art6] e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-24;260~art7];
((f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art5];))
g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-27;97~art7];
h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009,
n. 78 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102];
i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art43], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114].
2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il
riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai
corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
Contattaci
[/staticPage/contatti]
NORMATTIVA
NORMATTIVA
* Archivio news [/showArchivioNews]
* Il progetto [/staticPage/progetto]
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