Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
№ 79
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79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Decreto Legislativo
23 maggio 2011
22-10-2025
Codicedelturismo
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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e
di scambio. (11G0123)
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Visto l'articolo 20, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art20-com3] e 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art20-com4];
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246], ed, in particolare,
l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303], recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art11];
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], recante codice
del consumo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art7];
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233], recante disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 19-bis;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;179], recante
disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96], recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2, e
l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 13 gennaio
2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], espresso
nella seduta del 18 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la Commissione
parlamentare per la semplificazione non ha espresso il parere nei termini
prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il
turismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoro
e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo
1. È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, di cui all'allegato 1.
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 2
ART. 2
Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], in attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio
1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], recante codice
del consumo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], è
sostituito dal seguente:
"TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI
LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO
ART. 69
ART. 69
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno
tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di
godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di
occupazione;
b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un
contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore
acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri
vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o
ad altri servizi;
c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore
assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una
multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore
partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso
all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione
ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti
dal suo contratto di multiproprietà;
e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore
acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto
relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore
o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o
all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo
che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il
comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in
relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività
specifici;
l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un
gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un
codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro
che si sono impegnati a rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto
relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma
1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque
disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
ART. 70
ART. 70
Pubblicità
1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le
vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto
al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di
vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la
natura dell'evento.
Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del
consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.
2. È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la
possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di
indicare le modalità sul come ottenerle.
3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono
commercializzati o venduti come investimenti.
ART. 71
ART. 71
Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da
un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e
comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti
modalità:
a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo
di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo
termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le
informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di
cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui
all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al
consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in
una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede
oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una
lingua ufficiale della Unione europea.
ART. 72
ART. 72
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o
altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato
dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a
sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile
specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una
traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea
in cui è situato l'immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo,
all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale
è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella
lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo
qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano
causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà
dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche
con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto,
sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma
1, i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore
sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la
durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare
acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono
essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un
formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso
ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua
conclusione.
ART. 72-bis
ART. 72-bis
Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà
1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con
un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale
e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea
fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del
contratto.
2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o
assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia
in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprietà a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la
preventiva esclusione dell'operatore.
ART. 73
ART. 73
Diritto di recesso
1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e
consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di
multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo
termine, dal contratto di rivendita e di scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto
preliminare;
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il
contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2
del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo
72, comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore
per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del
presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il
formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono
state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è
stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su
carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del
presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui
agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su
carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del
presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore
contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un
unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i
due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.
ART. 74
ART. 74
Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso
1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone
comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova
della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona
indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore.
2. All'uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui
all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4.
3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi
indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.
4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa,
non è tenuto a pagare alcuna penalità, né è debitore del valore corrispondente
all'eventuale servizio reso prima del recesso.
ART. 75
ART. 75
Acconti
1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di
lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di
acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di
deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da
parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine
del periodo di recesso in conformità dell'articolo 73.
2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di
denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni
altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo
prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro
modo al contratto di rivendita.
ART. 76
ART. 76
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le
vacanze di lungo termine
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il
pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi
pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di
pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione,
sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli
adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge.
L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto
durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna
data di esigibilità.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento
rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali
dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi,
dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
ART. 77
ART. 77
Risoluzione dei contratti accessori
1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di
multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo
termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la
risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi
altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125ter] e
125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125quinquies],
in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da
un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di
credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti
il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a
prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di
scambio.
ART. 78
ART. 78
Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del
consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle
responsabilità previste a carico dell'operatore.
2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la
competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente
capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i
consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente
codice, nel caso di:
a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio
nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;
b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili,
l'operatore svolga attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato
dell'Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia
o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette
attività.
ART. 79
ART. 79
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente
capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti
specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice.
2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
ART. 80
ART. 80
Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di
cui all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei
contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di
mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28]. È fatta salva
la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e
paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28].
ART. 81
ART. 81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme
di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per
ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro
a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia
commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione,
si applica l'articolo 62, comma 3.
ART. 81-bis
ART. 81-bis
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono, né limitano i diritti che
sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in tema
di contratti.".
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], sono aggiunti
i seguenti allegati:
"ALLEGATO II-bis
(di cui all'articolo 71, comma 1, e
all'articolo 73, commi 3, lettera b),
e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori
che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto
oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto
del contratto:
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui
l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o
dei diritti:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto;
tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote
ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio
elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione
dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:
Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o
sauna):
Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
È possibile aderire ad un sistema di scambio?
In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo,
dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione
del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data
di ricezione di tali contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo
di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere,
incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e
comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti
nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere
disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere
deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di
residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI
Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto
sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni
interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate
o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere
rispettate,qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da
selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle
possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi
alloggi.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e
dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una
serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro
ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un
bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,
servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui
il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni,
eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o
potrà avere accesso e relative condizioni.
3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)
Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente
fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi
struttura cui il consumatore avrà accesso, termine di completamento
dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas,
elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del
termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,
numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle
autorità competenti,
garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento
effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che
disciplinano il funzionamento di tali garanzie.
4) INFORMAZIONI SUI COSTI
Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di
multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come
e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle
spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio
imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione,
manutenzione e riparazioni),
eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami
registrati sul bene.
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti
accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su
qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa.
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le
riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando
se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in
materia,
informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita
dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei
costi connessi con la rivendita mediante tale sistema,
indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in
relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di
richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-ter
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b),
e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI
PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori
che saranno parti del contratto.
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto
oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto
del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o
dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente
sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del
viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per
ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui
devono essere versate.
Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per
assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere
conto dell'inflazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto;
tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di
affiliazione).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio
soggiorni in albergo e voli scontati).
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio
soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi
altra sistemazione deve essere pagata a parte).
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo,
dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione
del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data
di ricezione di tali contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo
di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere,
incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e
comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in
penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario
dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.
Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli
specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere
disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere
deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di
residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future
prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti,
informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei
diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base
all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti
speciali.
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori
e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su
qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa.
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in
relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO-II quater
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c),
e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori
che saranno parti del contratto.
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).
Durata del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto;
tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle
notarili, costi inerenti alla pubblicità).
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo,
dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione
del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data
di ricezione di tali contratti se posteriore.
È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del
consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o
sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda
qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,
l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento
esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore
dell'operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli
specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere
disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere
deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di
residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su
qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa,
indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in
relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-quinquies
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d),
e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori
che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto
oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto
del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di
affiliazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto;
tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre
quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia
dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto
per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive).
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo,
dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione
del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data
di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di
scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di
multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo
di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere,
incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e
comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli
specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere
disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere
deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di
residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di
scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore
nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio,
indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al
sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di
alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di
picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché
indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del
consumatore previsti dal sistema di scambio.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il
contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione
appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore
può ottenere informazioni supplementari.
3) INFORMAZIONI SUI COSTI
Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto,
prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo
aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti
accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su
qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in
relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-sexies
(di cui all'articolo 72, comma 6,
e all'articolo 74, comma 2)
FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro quattordici giorni di calendario.
Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura
dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).
Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di
recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in
ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.
Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il
periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma
scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria
decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto
durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta
elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è
obbligato a farlo.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato
alcun costo.
Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono
prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in
caso di omissione di informazioni.
Divieto di acconti.
Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo
di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere,
inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.
Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche
di terzi.
Notifica di recesso
A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)
Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto
Data di conclusione del contratto (*)
Nome del consumatore/dei consumatori (***)
Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)
Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato
su carta) (***)
Data (***)
(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al
consumatore
(**) Cancellare la dicitura inutile
(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia
utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto
Conferma della ricezione delle informazioni
Firma del consumatore".
ART. 3
ART. 3
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-08-04;918];
b) la legge 4 marzo 1958, n. 174
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174], ad esclusione del titolo III
;
c) la legge 21 marzo 1958, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;326];
d) la legge 12 marzo 1968, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326];
f) la legge 25 agosto 1991, n. 284
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;284];
g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-08-07;266~art16];
h) il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-11-04;465], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556;
i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-11-23;392];
l) la legge 29 marzo 2001, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-29;135];
m) gli articoli 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art82], 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art83], 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art84], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art85], 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art86], 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art87], 88
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art88], 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art89], 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art90], 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art91], 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art92], 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art93], 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art94], 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art95], 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art96], 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art97], 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art98], 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art99] e 100 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art100];
n) il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-04-02;40];
o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art83].
2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084], che ha reso esecutiva la
Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, è
abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato
italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile
1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394].
ART. 4
ART. 4
Disposizioni finanziarie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 23 MAGGIO 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brambilla, Ministro per il turismo
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Galan, Ministro per i beni e le attività culturali
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DEI PRINCIPI GENERALI
ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1)
CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale,
norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia
di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato,
provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni
legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 2
ART. 2
(Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)
1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito
quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma
competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.
2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì,
consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:
a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed
internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
b) riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana.
3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2,
sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 3
ART. 3
(Principi in tema di turismo accessibile)
1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18], lo Stato assicura che le
persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire
dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al
medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali
garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di
temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le
autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni
delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità
motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia,
dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili
alla loro disabilità.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
CAPO II
IMPRESE TURISTICHE
ART. 4
ART. 4
(Imprese turistiche)
1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che
esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi,
tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi
quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali,
concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993,
n. 580 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580], e successive
modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-12-07;581], e
successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e
amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle
agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici
di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le
agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi
previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo
17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art17], nei
limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai
criteri definiti dalla normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno
Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere
autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il
principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a
condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali,
nonché dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art44].
ART. 5
ART. 5
(Imprese turistiche senza scopo di lucro)
1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità
ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad
esercitare le attività di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole
e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad
associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi
di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del
turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
TITOLO II
PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO
CAPO I
PROFESSIONI TURISTICHE
TITOLO II
ART. 6
ART. 6
(Definizione)
1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione
di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità,
assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore
fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza
dei luoghi visitati.
CAPO II
MERCATO DEL LAVORO
ART. 7
ART. 7
(Percorsi formativi)
1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento
lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con
i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali e della gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
è autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione
vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche
universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per
lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.
TITOLO III
MERCATO DEL TURISMO
CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ
TITOLO III
ART. 8
ART. 8
(Classificazione)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini
dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 10 e
strutture ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all'aperto;
d) strutture ricettive di mero supporto.
2. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di
servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di
tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio
ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai
loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali,
riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o
strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché
la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a
carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in
materia di sicurezza.
Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza
per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate
nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione
congressuale.
3. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva,
disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e
nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione
al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa.
Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 9
ART. 9
(Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)
1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d'epoca alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
h) le residenze della salute - beauty farm;
i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili
a uno o più delle precedenti categorie.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria,
che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili
o in parti di stabile.
3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza
delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di
riparazione e di rifornimento di carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli
alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione
dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e
inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi
ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili
o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative
arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire
alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri
storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel
quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali
servizi accessori.
7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere
ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico,
dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad
un'accoglienza altamente qualificata.
8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a
conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo
professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della
stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari
condivisi.
9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di
particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a
cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 10
ART. 10
(Classificazione standard qualitativi)
1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le
strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 96 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96], recante
disciplina dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle
associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove
ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi
definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione
di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle
specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.
3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale
internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene
istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile
alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del
servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i
singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme
delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti
alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato
tenendo conto della tipologia delle strutture.
Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima
tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi
strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le
associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di
misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché
individuati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di rating.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 11
ART. 11
(art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;284~art1])
(Pubblicità dei prezzi)
1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati
dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi
praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.
((2))
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi
stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di
comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione
delle tariffe comunicate.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
CAPO II
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
ART. 12
ART. 12
(Strutture ricettive extralberghiere)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del
potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive
extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) gli ostelli per la gioventù;
g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
i) attività ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili
a uno o più delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere
ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono
forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione
familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono
alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare
purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di
persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti
pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno
dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì
essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti
dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione.
5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti,
arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai
turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non
inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la
prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative
ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un
massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La
gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], da parte
di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente
articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di
gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o
sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico
sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si
rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali
strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare
relativamente a tali immobili è compatibile con l'esercizio di attività
imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di
gestione dedicate alla locazione.
6. Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari costituiti da uno o
più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e
di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai
turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.
7. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il
pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori,
gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.
8. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte
da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo
complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso
complesso immobiliare.
9. Gli alloggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in
fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20
febbraio 2006, n. 96 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96], recante
disciplina dell'agriturismo.
10. Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture
localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per
l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo
cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.
11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a
collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre
strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo
quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio
decreto, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e
associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e
sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.
12.I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti
pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel
settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e
formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica
e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in
complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di
mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una
accoglienza altamente qualificata.
14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee
ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in
luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto
ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente
alla viabilità pubblica.
15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota,
fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il
ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico
per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i
rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna,
convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso
di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio
di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.
16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attività di cui al presente
articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 15, comma 1.
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 13
ART. 13
(Strutture ricettive all'aperto)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del
potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive
all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione
unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al
soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento.
3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio
attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi
mobili di pernottamento.
4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria,
allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno
di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In
alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.
5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende,
roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità
abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento.
6. I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione
all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 96 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96], recante
disciplina dell'agriturismo.
7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato
l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo
di apertura della struttura.
8. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e
alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di
apertura;
b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o
di un suo delegato;
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei
clienti.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 14
ART. 14
(Strutture ricettive di mero supporto)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del
potere statale di cui all'articolo 15, si definiscono di mero supporto le
strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio
itinerante, escursionistico e locale.
2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria,
aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi
di pernottamento autonomo.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
ART. 15
ART. 15
(Standard qualitativi)
1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica nazionale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi
nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture
ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l'intesa con la
Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive
agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96], recante disciplina
dell'agriturismo.
2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano di cui all'articolo 11, comma 2, nonché la relativa disciplina
sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 16
ART. 16
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico -
ricettive)
1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a
segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19].
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al
rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza,
di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro,
nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42].
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com193-leta].
5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli
otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione
all'autorità competente.
6. L'esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art11] e 92 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art92], e successive
modificazioni.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 17
ART. 17
(Sportello unico)
1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità,
celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si
applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello
unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art38], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], e del relativo regolamento
attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle
specifiche discipline regionali.
TITOLO IV
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI
TITOLO IV
ART. 18
ART. 18
(Definizioni)
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano
congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed
intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione
turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza,
con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e
di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206].
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via
principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo,
aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di
viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi
aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì
quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni
altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.
3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni
eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle
associazioni che svolgono attività similare e di evitare l'alterazione del
mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi
comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.
5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali,
anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
6. È vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che
non svolgono l'attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al
pubblico, delle parole: 'agenzia di viaggiò, 'agenzia di turismò, 'tour
operator', 'mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano competenti.
8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto,
utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad
adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o
denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in
modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.
9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di
intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse
non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone
fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti,
o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche
disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete
esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 19
ART. 19
(Obbligo di assicurazione)
1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo
stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al
costo complessivo dei servizi offerti.
ART. 20
ART. 20
(Direttore tecnico)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato
sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici
delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente
per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già
legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per
ciascun punto di erogazione del servizio.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 21
ART. 21
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di
viaggi e turismo)
1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle
agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti
professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di
inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19].
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già
legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a
comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è
stata inviata la segnalazione di inizio attività.
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
TITOLO V
TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO V
ART. 22
ART. 22
(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del
sistema Italia)
1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione
dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta
l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a
soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono
realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e
dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici
omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane,
nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le
attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della
gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli
itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il
territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi
interessati
((e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le
principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso
pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con
disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
. Essi sono individuati come segue:
a) turismo della montagna;
b) turismo del mare;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;
d) turismo della cultura;
e) turismo religioso;
f) turismo della natura e faunistico;
g) turismo dell'enogastronomia;
h) turismo termale e del benessere;
i) turismo dello sport e del golf;
l) turismo congressuale;
m) turismo giovanile;
n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed
artigianale;
o) turismo delle arti e dello spettacolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i
circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche
con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di
categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla
formazione dell'offerta.
ART. 23
ART. 23
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o
integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni
diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e
di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e
dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole
o associate.
((2))
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi
turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con
le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta
turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
((2))
3. Nell' ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire
l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e
di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II
della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e del titolo
II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112], a riconoscere
i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
CAPO II
TURISMO CULTURALE
ART. 24
ART. 24
(Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla
valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico
e paesaggistico italiano)
1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art9] e del codice dei beni
culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42] di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative
turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico -
artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio
italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed
ulteriori oneri per la finanza pubblica.
ART. 25
ART. 25
(Strumenti di programmazione negoziale)
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 22, le
amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed
utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com203].
In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione
degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta
giorni.
2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure
finalizzate a:
a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio
storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul
territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed
a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata
valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici;
b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare
dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al
pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di
destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di
restauro dello stesso;
c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in
particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la
predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue
inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.
ART. 26
ART. 26
(Funzioni di monitoraggio)
1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all'articolo 22, comma
2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel
rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni
e le attività culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai sevizi di
assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, utilizzando le risorse umane
e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza
pubblica.
CAPO III
TURISMO SOCIALE
ART. 27
ART. 27
(Fondo buoni vacanze)
1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il
Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 193, della legge 24
dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com193], di seguito
denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private
quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da
soggetti pubblici o privati;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35]))
.
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema
turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le
politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad
interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la
soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed
anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto
una adeguata fruizione turistica.
CAPO IV
ALTRI SETTORI
ART. 28
ART. 28
(Turismo termale e del benessere)
1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323], e successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del
presente Codice.
ART. 29
ART. 29
(Turismo della natura e faunistico)
1. L'agriturismo è disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art3], e dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 96 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96].
2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative,
didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla
valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e
acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere
del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è
disciplinato dal titolo III del presente Codice.
ART. 30
ART. 30
(Turismo con animali al seguito)
1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l'offerta dei servizi
turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove
ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e
nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.
((2))
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le
autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di
tutela del settore.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 31
ART. 31
(Turismo nautico)
1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle
aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse
turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-12-02;509], ivi
compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente,
mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la
terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata
assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione
demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun
ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la
quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte
salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e
fluviale.
TITOLO I
CONTRATTI
CAPO I
CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO
((Sezione I
Pacchetti turistici e servizi turistici collegati))
TITOLO I
ART. 32
ART. 32
(( (Ambito di applicazione). ))
((1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in
vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici
collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24
ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a
viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove
agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di
lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico;
le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e
viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi
turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo
generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un
professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito
della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o
professionale.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del
codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206] di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206]))
.
ART. 33
ART. 33
(( (Definizioni). ))
((1. Ai fini del presente Capo s'intende per:
a) "servizio turistico":
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e
non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di
motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;2];
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di
uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio
finanziario o assicurativo;
b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra gli altri, il
trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso
di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il
trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i
trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri
mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura
di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la
fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero
l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri
benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro
servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una
delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta
del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un
contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori
di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il
viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista
consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di
servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso
processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano
trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più
professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico;
d) "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo all'intero
pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti,
l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici
inclusi nel pacchetto;
f) "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di servizi turistici
acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non
costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista
agevola, alternativamente:
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto
vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio
turistico da parte dei viaggiatori;
2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro
professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma
della prenotazione del primo servizio turistico;
g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto
o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di
applicazione del presente Capo;
h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite
altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li
offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista,
oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);
l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre
in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art8-com1-lete];
n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione
identica delle informazioni memorizzate;
o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo
della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
p) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto;
q) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al
dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso
il servizio telefonico;
s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo
concordato dalle parti contraenti.
2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui
sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al
comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una
parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono
pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della
combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio
dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri
1), 2) o 3).
3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al
comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
del presente Capo.
4. Non costituisce un servizio turistico collegato l'acquisto di uno dei tipi di
servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o
più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi
ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al
25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un
elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono,
comunque, un elemento essenziale))
.
((Sezione II
Obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico))
ART. 34
ART. 34
(( (Informazioni precontrattuali). ))
((1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di
un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia
venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il
pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte
II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di
soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti
comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e
gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e
le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito,
l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore
dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria
turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di
destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito
del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e,
in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e,
ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta
elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti,
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative
e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente
calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di
costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui
all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per
l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del
numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti
e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in
qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate
spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste
dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di
un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da
parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1,
lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce
al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al
presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui
all'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l'organizzatore e il
professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi
fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta
corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse
sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti.
Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard
del modulo di cui all'allegato A, parte III, al presente codice.
4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e
preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili))
.
ART. 35
ART. 35
(( (Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del
contratto di pacchetto turistico). ))
((1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma 1,
lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di pacchetto
turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti
contraenti.
2. L'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche
delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della
conclusione del contratto di pacchetto turistico.
3. Se l'organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in
materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi
di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del
contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di
tali costi))
.
ART. 36
ART. 36
(( (Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima
dell'inizio del pacchetto). ))
((1. I contratti di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice
e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile.
2. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o,
comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al
viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle
parti.
4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art45-com1-leth],
una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto
durevole.
5. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero
contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo
34, comma 1, nonché le seguenti:
a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta
esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi
dell'articolo 42 ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si
trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45;
c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto
incaricato della protezione in caso d'insolvenza;
d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica
e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore,
di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di
comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere
assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità
riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali
difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi
dell'articolo 42, comma 2;
f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona
autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che
include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto
diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e
ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative
Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206] e, se presente,
all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di
risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524];
h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro
viaggiatore ai sensi dell'articolo 38.
6. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui
all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il professionista a cui i
dati sono trasmessi informa l'organizzatore della conclusione del contratto che
porterà alla creazione di un pacchetto e fornisce all'organizzatore le
informazioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi. L'organizzatore fornisce
tempestivamente al viaggiatore le informazioni di cui al comma 5 su un supporto
durevole.
7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono presentate in modo chiaro e
preciso.
8. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fornisce al
viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni
sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per l'accettazione,
nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo))
.
ART. 37
ART. 37
(( (Onere della prova e divieto di fornire informazioni
ingannevoli). ))
((1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione
di cui alla presente sezione è a carico del professionista.
2. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità
del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque
sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al
viaggiatore))
.
((Sezione III
Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto))
ART. 38
ART. 38
(( (Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore). ))
((1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può
cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che
non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute
dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto
turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o
agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto))
.
ART. 39
ART. 39
(( (Revisione del prezzo). ))
((1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono
essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che
il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di
calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad
una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto
e prima dell'inizio del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di
modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o
di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli
aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del
prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo
previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte
dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale
aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del
pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto
al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del
viaggiatore))
.
ART. 40
ART. 40
(( (Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico). ))
((1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può unilateralmente
modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo
39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di
scarsa importanza.
L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su
un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare
in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici
di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste
specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di
aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo
39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato
dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal
contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso,
l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità
equivalente o superiore.
3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo
chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo
del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare
l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di
cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del
relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2,
se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso
dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8))
.
ART. 41
ART. 41
(Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto).
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni
momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle
spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo
fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il
recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai
risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle
spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di
costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza
sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la
destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima
dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un
indennizzo supplementare.
5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire
al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto,
ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti
giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei
giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che
durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5
oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque
pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver
detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro
quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la
risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
((8))
7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore
ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è
escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto:
- (con l'art. 88-bis, comma 6) che: "I soggetti di cui al comma 1 possono
esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79], il diritto di
recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di
ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate
dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-03-05;13], o negli Stati dove è impedito
o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione
emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in
alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di
cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79], può offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o
inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al
rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia
venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di
importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art41-com6], il
rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i
voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni
dalla data prevista di inizio del viaggio";
- (con l'art. 88-bis, comma 7) che "Gli organizzatori di pacchetti turistici
possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice
di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79], il diritto di
recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti
di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o
vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o
in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità
nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in
alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art41-com5] e 6,
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art41-com6], può
offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o
superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può
procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua
emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41,
comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art41-com6], il
rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i
voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni
dalla data prevista di inizio del viaggio";
- (con l'art. 88-bis, comma 8) che "Per la sospensione dei viaggi e delle
iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1463]
nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79], in ordine al
diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.
Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione
di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare
entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art41-com6],
l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i
rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio".
((Sezione IV
Esecuzione del pacchetto))
ART. 42
ART. 42
(( (Responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto e
per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto). ))
((1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici
previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che
tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai
suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni,
dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici,
ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1228].
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1175] e 1375 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1375], informa
l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto
conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati
durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di
pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel
contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di
conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei
servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio
al difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'organizzatore non pone
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con
la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie,
ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al
difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che
il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1455], costituisce
un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole
stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore
può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di
pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una
riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso
di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei
passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un
trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per
il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore
sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria
equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a
tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto
dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri,
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a
mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1107/2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1107], e ai loro
accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e
alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore
abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto
ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare
circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al
presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far
valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea
applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è
impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o
qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di
pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico
del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile
equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinchè
l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il
ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se
le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore
rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico,
l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non
sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la
riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge
le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al
viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento
dell'obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili
all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7))
.
ART. 43
ART. 43
(( (Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni). ))
((1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo
durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore
dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza
ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può
aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se
l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi
nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è
dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni
internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative
alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un
fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del
risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o
quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia
inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del
presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento
(CE) n. 261/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0261], dal
regolamento (CE) n. 1371/2007
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R1371], dal
regolamento (CE) n. 392/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0392], dal
regolamento (UE) n. 1177/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1177] e dal
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0181], nonché
dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la
riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la
riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni
internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal
presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più
lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto))
.
ART. 44
ART. 44
(( (Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il
venditore). ))
((1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi
all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha
acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi,
richieste o reclami all'organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in
cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è
considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore))
.
ART. 45
ART. 45
(( (Obbligo di prestare assistenza). ))
((1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che
si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7,
in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari,
alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore
nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi
turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute))
.
ART. 46
ART. 46
(( (Risarcimento del danno da vacanza rovinata). ))
((1. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1455], il
viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la
responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i
rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del
contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente
trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo
periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni
che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.))
((Sezione V
Protezione in caso d'insolvenza o fallimento))
ART. 47
ART. 47
(( (Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento). ))
((1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono
coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del
viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei
rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da
polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi
che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in
Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel
caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se
necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre
forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la
costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma
2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il
coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e
associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di
riassicurazione.
4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e
copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati
da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della
durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del
completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di
insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.
5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento
dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di
residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e
indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato
di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al
rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del
pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore e il venditore
di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio
nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art33].
8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono
o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con
qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l'Italia o un altro Stato membro
sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.
9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale,
delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che,
all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi
correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto
conoscere con l'uso della normale diligenza.
10. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di
assistenza al viaggiatore.))
ART. 48
ART. 48
(( (Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e
cooperazione amministrativa). ))
((1. È riconosciuta conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque
protezione in caso d'insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore
forniscono conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro
in cui è stabilito.
2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa
e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri
diversi è designato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo - Direzione generale Turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli
altri Stati membri e alla Commissione.
3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte
le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia
di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e ai soggetti incaricati di
fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti
sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocità l'accesso a
qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in
cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano all'obbligo
di protezione in caso d'insolvenza o fallimento.
4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza
di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto di cui al comma 2.
Il punto di contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il più
rapidamente possibile, tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità
della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.))
((Sezione VI
Servizi turistici collegati))
ART. 49
ART. 49
(( (Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione in
relazione ai servizi turistici collegati). ))
((1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano,
per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le
disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico
che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello
stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla
creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il
professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui
egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali
attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il
viaggiatore:
a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai
pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il
solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;
b) potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o fallimento ai sensi del
comma 1.
3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il
modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato B al presente codice
oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia
contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le
informazioni ivi contenute.
4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia
rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli
obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai
servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.
5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un
contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio
turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola
il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.))
((Sezione VII
Responsabilità del venditore))
ART. 50
ART. 50
(( (Responsabilità del venditore). ))
((1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal
viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente
dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o
preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della
cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere
valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della
corrispondente attività professionale.))
ART. 51
ART. 51
(( (Responsabilità in caso di errore di prenotazione). ))
((1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel
sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di
organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano
in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di
prenotazione.
2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili
al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.))
ART. 51-bis
ART. 51-bis
(( (Obbligo del venditore di indicare la propria qualità). ))
((1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un
contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma
dell'articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato
A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla
denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e
l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare
il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.))
ART. 51-ter
ART. 51-ter
(( (Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori
dallo Spazio economico europeo). ))
((1. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo,
il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per
gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che
l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.))
ART. 51-quater
ART. 51-quater
(( (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). ))
((1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli
51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti
dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.))
((Sezione VIII
Disposizioni generali))
ART. 51-quinquies
ART. 51-quinquies
(( (Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione). ))
((1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una
riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato
costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del presente
Capo, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati
l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri
obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di
assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il
viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.
2. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono
surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le
azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce
all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.))
ART. 51-sexies
ART. 51-sexies
(( (Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore). ))
((1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista
che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di
fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo,
o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un
pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i
professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.
2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle
disposizioni di cui al presente Capo.
3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di
legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che
escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal
presente Capo o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di
cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore.))
((Sezione IX
Tutela amministrativa e giurisdizionale))
ART. 51-septies
ART. 51-septies
(( (Sanzioni amministrative). ))
((1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di
illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta
sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], il
professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene:
a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39,
comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del
presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;
b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45,
comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro;
c) alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del
presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l'organizzatore o
il venditore che omette di fornire l'informazione al viaggiatore, ovvero
ostacola l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce
informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso
previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto
dall'articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme
da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche
se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli
47 e 48, al professionista, all'organizzatore o al venditore si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio
dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione,
l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività.
6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art26], 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art27], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art28] e 29 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art29],
e successive modificazioni.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51-novies, il pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
8. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art148], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", salvo quanto previsto
al secondo periodo del comma 2";
b) al comma 2, sono aggiunte infine il seguente periodo: "Le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo
I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79], sono destinate
a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito
capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e
possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le
commissioni parlamentari.".))
ART. 51-octies
ART. 51-octies
(Applicazione delle sanzioni amministrative).
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e
51-novies, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su
istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le
violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 51-septies, ne inibisce la
continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti,
anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206].
((1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394], quale
autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE)
2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], relativa
ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006] e la
direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0083] e che
abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0314]. In
materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva
(UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], si
applica l'articolo 27 del codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art27], di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206]))
.
ART. 51-novies
ART. 51-novies
(( (Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano). ))
((1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni
amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle
disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell'ambito delle competenze
loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.))
CAPO II
DELLE LOCAZIONI TURISTICHE
ART. 52
ART. 52
(Locazioni di interesse turistico e alberghiere)
1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art27], il primo comma è
sostituito dal seguente:
"La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere
inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso
indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali
agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di
soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.".
2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art27], il terzo comma è
sostituito dal seguente:
"La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile
urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio
di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1786] o
all'esercizio di attività teatrali.".
ART. 53
ART. 53
(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche)
1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo
ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in tema di locazione.
TITOLO VII
ORDINAMENTO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
TITOLO VII
ART. 54
ART. 54
(Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti
di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme
di collaborazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.
ART. 55
ART. 55
(Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura
di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore
turismo.
2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli
altri organismi costituiti e delle società partecipate.
ART. 56
ART. 56
(Conferenza nazionale del turismo)
1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
((del Sindaco di Roma capitale,))
i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni
comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e
funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative
degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle
associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel
settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del
documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.
((3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale
contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico di Roma capitale.
Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con
il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e
delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.))
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee
guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle
intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le
istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna
Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233].
ART. 57
ART. 57
(Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) -
Agenzia nazionale del turismo)
1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2006-04-06;207], e
successive modificazioni.
2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine
unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione
anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.
3. L'Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
ART. 58
ART. 58
(Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)
1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano
nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato
permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato.
Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del
Comitato.
2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto
di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti
pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i
servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica
sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo
sviluppo turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta
turistica nazionale;
d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno
confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza,
garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione
unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso
turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di
governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo
gratuito.
CAPO II
PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA
ART. 59
ART. 59
(Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed
alberghiero)
1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita
l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana,
da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la
propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel
tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di
un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone
l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della
relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di
eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalità italiana, da
attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria
attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per
l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di
un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone
l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della
relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8] e 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9], le
modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della 'attestazione
di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di
agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero
massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per
ciascuna onorificenza.
3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita
l'attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a
fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare
dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella
propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.
4. È autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra
riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con
l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il
possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione.
5. È autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata
attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono
nel portale Italia.it.
ART. 60
ART. 60
(Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine
dell'Italia)
1. È istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la
valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto
riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale,
nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito
allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione
dell'immagine dell'Italia nel mondo.
2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
disciplina, con proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui agli articoli 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8] e 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9], le
modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione,
da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità
individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo
decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno.
ART. 61
ART. 61
(Caratteristiche dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui all'articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella
di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d'oro, 25
medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
ART. 62
ART. 62
(Modalità di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo
- 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui agli articoli 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8] e 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9].
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione è fatto da
una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro dallo stesso delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la
presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da
un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine
dell'Italia, ove esistente;
d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da un suo
delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore
turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.
ART. 63
ART. 63
(Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero)
1. È istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli
italiani all'estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone
operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per
la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo
tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.
ART. 64
ART. 64
(Caratteristiche dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui all'articolo 63 comprende tre livelli crescenti:
medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d'oro, 25
medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
ART. 65
ART. 65
(Modalità di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo
- 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da
una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la
presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da
un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine
dell'Italia;
d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo
delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e
professionalità nel settore turistico;
f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in
possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito.
CAPO III
LA QUALITÀ DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CARTA DEI SERVIZI
ART. 66
ART. 66
(Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale)
1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici
pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2],
nell'ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici
da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali
modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i
livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti
civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.
ART.67
ART.67
(Composizione delle controversie in materia di turismo)
1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie
in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28], e
costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se
ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale
clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.
2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione
volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle
commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra
imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici,
istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre
1993, n. 580 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art2-com4-leta].
Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle
associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata
dagli articoli 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art140] e 141
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art141].
ART. 68
ART. 68
(Assistenza al turista)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell'ambito
delle attività istituzionali, assicura l'assistenza al turista, anche attraverso
call center. È altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e
negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone
fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli
interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti
di imprese ed operatori turistici per l'accertamento dell'osservanza delle
disposizioni previste nel presente codice.
2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo assicura l'omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi
previsti per i turisti, anche attraverso l'individuazione di denominazioni
standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. È
fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria
e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art2-com2].
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la
istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli
enti locali.
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
ART. 69
ART. 69
(Gestione dei reclami)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta
l'istanza di cui all'articolo 68, avvia senza ritardo l'attività istruttoria,
informando contestualmente il reclamante, l'impresa o l'operatore turistico
interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la
competitività del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti
proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui
quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento è sospeso fino alla
scadenza del suddetto termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai
soggetti di cui al comma 2 l'esito dell'attività istruttoria entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di
sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina
con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell'ambito delle
attività istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni
dalla ricezione del reclamo.
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s.
11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art1-com1]
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone
l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché
degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2,
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79]".
((Allegato A
Parte I
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia
possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai
sensi della direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302]. Pertanto,
beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La
società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della
corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla
legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per
rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto,
garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi. Per
maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE)
2015/2302 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302]
[da fornire sotto forma di un hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302]
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto
prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione
di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di
un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di
viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo
ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi
specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel
contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se
l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore
può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di
aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è
una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di
risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi
degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo
sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile
del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il
rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto
senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad
esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che
possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque
momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro
pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non
possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al
viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I
viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di
risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e
questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e
l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al
risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi
turistici.
10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si
trovi in difficoltà.
11. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa
insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso,
il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è
incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha
sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile
della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una
compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o se
del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome,
indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati
causa insolvenza di XY.
Direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], recepita
nella legislazione nazionale [HYPERLINK].
Parte II
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni
diverse da quelle di cui alla parte I
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai
sensi della direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302]. Pertanto,
beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La
società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della
corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla
legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per
rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto,
garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302]
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto
prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione
di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di
un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di
viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo
ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi
specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel
contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se
l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore
può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di
aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è
una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di
risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi
degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo
sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile
del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il
rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto
senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad
esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che
possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque
momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro
pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non
possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al
viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I
viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di
risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e
questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e
l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al
risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi
turistici.
10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si
trovi in difficoltà. - Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il
venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore
o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se
nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito.
XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità
responsabile della protezione in caso d'insolvenza, per esempio un fondo di
garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità
competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso,
l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo
geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa
insolvenza di XY. [Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], recepita
nella legislazione nazionale.].
Parte III
Modulo informativo standard qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro
professionista ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera b), punto 2.4)
Se concludete un contratto con la società AB non oltre 24 ore dopo il
ricevimento della conferma di prenotazione da parte della società XY il servizio
turistico fornito da XY e AB costituirà un pacchetto ai sensi della direttiva
(UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302]. Pertanto,
beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La
società XY sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto
nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY dispone di
una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso
nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.
Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui alla direttiva (UE)
2015/2302 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302]
[da fornire sotto forma di un hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302]
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sui servizi
turistici prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista che sia responsabile della corretta
esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di
un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agenzia di
viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo
ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi
specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel
contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se
l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore
può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di
aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è
una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di
risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi
degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo
sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile
dello stesso lo annulla, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso
e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto
senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad
esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che
possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque
momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro
pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non
possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al
viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I
viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di
risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e
questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e
l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al
risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi
turistici.
10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora un viaggiatore si
trovi in difficoltà. - Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il
venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore
o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio dell'esecuzione
del contratto e se nel pacchetto è incluso il trasporto, il rimpatrio dei
viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza
con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio,
un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità
competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso,
l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo
geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa
insolvenza di XY.
Direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], recepita
nella legislazione nazionale [HYPERLINK].))
((Allegato B
Parte I
Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio
turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto
1), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno
Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi
turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra
società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi
della direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302]. Pertanto,
la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali
servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il
pertinente fornitore di servizi. Tuttavia, se prenotate servizi turistici
aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al
sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un
servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE,
dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi
non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro
rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in
caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi. Maggiori informazioni
sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:
XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità
responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di
garanzia o una compagnia di assicurazione]. I viaggiatori possono contattare
tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra
cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi
turistici siano negati causa insolvenza di XY. Nota: Tale protezione in caso
d'insolvenza non copre i contratti, con parti diverse da XY, che possono essere
eseguiti nonostante l'insolvenza di XY. Direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], recepita
nella legislazione nazionale pertinente [HYPERLINK].
Parte II
Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio
turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto
1), è un vettore diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e
ritorno
Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi
turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra
società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi
della direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302].
Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione
dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il
pertinente fornitore di servizi.
Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa
visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i
servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal
caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per
rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa
dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un
rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.
Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto
forma di un hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:
XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità
responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di
garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità
competente].
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità
competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email
e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza
di XY.
Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti,
diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.
Direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], recepita
nella legislazione nazionale [HYPERLINK].
Parte III
Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), qualora i contratti siano
conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un
vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore
Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi
turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra
società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi
della direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302].
Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione
dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il
pertinente fornitore di servizi.
Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa
visita alla nostra società/alla società XY o del contatto con la stessa, i
servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal
caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per
rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa
dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un
rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.
XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità
responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di
garanzia o una compagnia di assicurazioni].
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità
competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email
e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza
di XY.
Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti,
diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.
[Sito web dove è possibile reperire la direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], recepita
nella legislazione nazionale.].
Parte IV
Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio
turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto
2), è un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno
Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra
vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si
applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302].
Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione
di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi, si prega di
contattare il pertinente fornitore di servizi.
Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link
non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte
della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio
turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone
di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non
prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro
rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in
caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.
Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto
forma di un hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà queste informazioni:
XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità
responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di
garanzia o una compagnia di assicurazioni.].
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità
competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email
e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati a causa
dell'insolvenza di XY.
Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti,
diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.
Direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], recepita
nella legislazione nazionale [HYPERLINK].
Parte V
Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio
turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1), lettera f),
punto 2, è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di
andata e ritorno
Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra
vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si
applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302].
Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione
di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare
il pertinente fornitore di servizi.
Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link
non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte
della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio
turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone
di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti a XY per servizi non
prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che non è previsto un
rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.
Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto
forma di un hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:
XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità
responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di
garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare
tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra
cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi
turistici siano negati causa insolvenza di XY.
Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti,
diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.
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