Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
№ 117
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117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Decreto Legislativo
3 luglio 2017
22-10-2025
Codicedelterzosettore
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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 , n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Finalità ed oggetto
1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono,
anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la
partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il
potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli
2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art4], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art9], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art18] e 118, quarto comma,
della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art118-com4], il presente
Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente
in materia di enti del Terzo settore.
ART. 2
ART. 2
Principi generali
1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica
del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è
promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è
favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con
lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
ART. 3
ART. 3
Norme applicabili
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in
quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una
disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si
applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e le relative
disposizioni di attuazione.
3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del
presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153].
Titolo II
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE
Titolo II
ART. 4
ART. 4
Enti del Terzo settore
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo
soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli
altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o
più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di
beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], le
formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di
datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o
controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore
della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo
32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di
applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato
ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di
assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 1990
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1990-02-23&numeroGazzetta=45],
e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207], in quanto la
nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti
si configura come mera designazione, intesa come espressione della
rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario
con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da
parte di quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti
((e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art72],))
le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui
all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in
forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non
diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato
nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali
attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute
separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che
compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto
distinto ad esso allegato.
Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5
e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti
((e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;222~art72]))
rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente
religioso civilmente riconosciuto
((o della fabbriceria))
non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento
delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.
ART. 5
ART. 5
Attività di interesse generale
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le
cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività
di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse
generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano
l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art1-com1] e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art1-com2], e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104], e alla legge 22
giugno 2016, n. 112 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112], e
successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-06-06&numeroGazzetta=129],
e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-03-28;53], e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,
((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della
legge 14 agosto 1991, n. 281 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-14;281],
nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti
rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199]))
;;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], e successive
modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art16-com5], e successive
modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,
culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e
al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura
non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125], e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di
certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante
in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di
sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo
equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di
garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed
internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza
libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letc];
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del
22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-18;141~art2], e successive
modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166], e successive modificazioni,
o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei
diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di
cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative
di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della
legge 8 marzo 2000, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53~art27], e i gruppi di acquisto
solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com266];
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184];
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225], e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
criminalità organizzata.
2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com1], nonché delle
finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco
delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3] su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,
acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali
quest'ultimo può essere comunque adottato.
ART. 6
ART. 6
Attività diverse
1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di
cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo
consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse
generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3],
sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme
delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in
rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle
attività di interesse generale.
((Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle
attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg),
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], è fatta salva
l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n.
36 del 2021 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;36], a
condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse
generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come
definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n.
36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;36~art5-com1], del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39]))
.
ART. 7
ART. 7
Raccolta fondi
1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste
in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività
di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti,
donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi
anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico
valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con
i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di
cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
ART. 8
ART. 8
Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento
dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso
distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche
sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle
responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a
quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e
condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o
compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le
medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art51], salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze
ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui
all'articolo 5, comma 1
((...))
;
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli
di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi
titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle
società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,
esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o
prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di
cui all'articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto
limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
ART. 9
ART. 9
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,
previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore
secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a
inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], decorsi i quali
il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio
residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
ART. 10
ART. 10
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel
registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno
specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447bis].
ART. 11
ART. 11
Iscrizione
1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del
Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo
settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in
forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel
registro delle imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle
imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del
Terzo settore
((e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace
anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo
22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art25], 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art26] e 28 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art28] sono
esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici
del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art8]))
.
ART. 12
ART. 12
Denominazione sociale
1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui
all'articolo 4, comma 3.
3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole
o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi
dagli enti del Terzo settore.
ART. 13
ART. 13
Scritture contabili e bilancio
1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei
proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le
poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore
((privi di personalità giuridica))
con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate
((non superiori a 300.000))
euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
((2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il
rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata))
((3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità
ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al
bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della giustizia))
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente
o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture
contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2214].
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare
presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei
casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
((Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere
il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma
3))
.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale
delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono
depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 14
ART. 14
Bilancio sociale
1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro
unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il
bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui
all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra
gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni
dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività
svolte.
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet
della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
ART. 15
ART. 15
Libri sociali obbligatori
1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti
del Terzo settore devono tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,
dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura
dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono
tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali,
secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
ART. 16
ART. 16
Lavoro negli enti del Terzo settore
1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art51]. In ogni
caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra
lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
((In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire
specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse
generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo
precedente è stabilito in uno a dodici))
. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto
((di tali parametri))
nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo
13, comma 1.
Titolo III
DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Titolo III
ART. 17
ART. 17
Volontario e attività di volontariato
1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento
delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i
volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in
favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del
Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità
per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie
della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo
settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso
vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere
rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art46],
purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e
l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad
oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la
propria attività volontaria.
((Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che
prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:provincia.:legge:2001-03-05;7~art76], della Provincia
autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:provincia.:legge:1990-07-19;23~art55bis], della Provincia
autonoma di Trento.))
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che
occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro
funzioni.
((
6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato
in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o
dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
))
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori
volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a
titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo,
nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001,
n. 74 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-21;74]
titolo v
ART. 18
ART. 18
Assicurazione obbligatoria
1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i
relativi controlli.
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli
enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a
carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la
convenzione.
ART. 19
ART. 19
Promozione della cultura del volontariato
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], nei
limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in
particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere
nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed
extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di
volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di
volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di
sensibilizzazione e di promozione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento
in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento
di attività o percorsi di volontariato.
3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono
riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a
favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate
nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti
per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-06;64~art10-com2], dopo le parole
«che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite
le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel
Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».
Titolo IV
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Disposizioni generali
Titolo IV
ART. 20
ART. 20
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo
settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o
di fondazione.
Capo II
Della Costituzione
ART. 21
ART. 21
Atto costitutivo e statuto
1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di
scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento
della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la
rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove
presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la
relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi
componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del
patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente,
se prevista.
2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se
forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto
costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle
dello statuto prevalgono le seconde.
ART. 22
ART. 22
Acquisto della personalità giuridica
1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361], acquistare
la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del
Terzo settore
((ai sensi del presente articolo.))
.
((
1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della
personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361], che
ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi
delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi
indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361] è sospesa
fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo
settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non
perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si
applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;361].
Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché
dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte
dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura
o alla Regione o Provincia autonoma competente.
))
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una
fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale
si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle
condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare
dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente
del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve
depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente
ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione
dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata
la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione
dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente
e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli
amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza
ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente
di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del
registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di
integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende
negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità
giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le
associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.
Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve
risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un
revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito
registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di
oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel
caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio,
in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione
deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la
prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione
o lo scioglimento dell'ente.
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da
atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale
del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi
dei commi 2 e 3.
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche,
per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.
Capo III
Dell'ordinamento e della amministrazione
ART. 23
ART. 23
Procedura di ammissione e carattere aperto
delle associazioni
1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in
un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione
di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione
su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed
annotata nel libro degli associati.
2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo
competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli
interessati.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha
proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della
deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un
altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se
non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo
assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove
non derogate dallo statuto.
ART. 24
ART. 24
Assemblea
1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo
settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi
nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non
dispongano diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore
l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo
di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica
l'articolo 2373 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2373], in quanto
compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun
associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante
delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può
rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un
numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con
un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2372-com4] e quinto
dell'articolo 2372 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2372-com5], in
quanto compatibili.
((4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli
associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare
l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di
buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono
prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza))
5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di
associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la
costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche
rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di
associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali
assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2540-com3], quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2540-com4], quinto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2540-com5] e sesto
dell'articolo 2540 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2540-com6], in
quanto compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo
assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove
non derogate dallo statuto.
ART. 25
ART. 25
Competenze inderogabili dell'assemblea
1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo
settore:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto
non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o
dallo statuto alla sua competenza.
2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di
associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze
dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel
rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti
gli associati e di elettività delle cariche sociali.
3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo
assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione
la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei
limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel
rispetto della volontà del fondatore.
ART. 26
ART. 26
Organo di amministrazione
1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve
essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto
dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea,
fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto
costitutivo.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate
ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2382].
3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica
di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo
previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o
reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2382].
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più
amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di
associati.
5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto
costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad
enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni
caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto
dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina,
devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore,
indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di
nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la
rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le
limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non
sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di
amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2382]. Si applicano
i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la
costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato,
possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.
ART. 27
ART. 27
Conflitto di interessi
1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2475ter].
ART. 28
ART. 28
Responsabilità
1. Gli amministratori, i direttori
((generali))
, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del
fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2392], 2393
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2393], 2393-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2393bis], 2394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2394], 2394-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2394bis], 2395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2395], 2396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2396] e 2407 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2407]
e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39~art15], in quanto
compatibili.
ART. 29
ART. 29
Denunzia al tribunale e ai componenti
dell'organo di controllo
1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono
agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2409], in quanto
compatibile.
2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni,
riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare
i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale
deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è
fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo
deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2408-com2].
3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
ART. 30
ART. 30
Organo di controllo
1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di
controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano
superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
((150.000 euro))
;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
((300.000 euro))
;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
((7 unità))
.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i
predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati
costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2399]. I
componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2397-com2]. Nel
caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento
alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231], qualora
applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al
superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei
conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali
iscritti nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8,
ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee
guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,
possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
ART. 31
ART. 31
Revisione legale dei conti
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono
nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei
seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
((1.500.000 euro))
;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
((3 milioni di euro))
;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
((20 unità))
.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i
predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni
destinati ai sensi dell'articolo 10.
Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Delle organizzazioni di volontariato
Titolo V
ART. 32
ART. 32
Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in
forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non
inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo
svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui
all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei
propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene
inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un
anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal
Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di
iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere
l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di
lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento
del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di
volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o
l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può
essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel
rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa
disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,
lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-03-16;30~art1-com1-letd].
((Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono
computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile))
.
ART. 33
ART. 33
Risorse
1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei
limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a
qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei
lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono
trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento
della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi
pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed
attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.
3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di
volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate
((, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale
nei limiti di cui all'articolo 6))
.
ART. 34
ART. 34
Ordinamento ed amministrazione
1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra
le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,
((dagli enti associati.))
. Si applica l'articolo 2382 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2382].
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2397, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2397-com2], non può
essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della
funzione.
Capo II
Delle associazioni di promozione sociale
ART. 35
ART. 35
Associazioni di promozione sociale
1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti
in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non
inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per
lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di
una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente
dell'attività di volontariato dei propri associati
((o delle persone aderenti agli enti associati.))
.
((
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene
inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un
anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal
Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di
iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
))
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le
associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle
condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi
forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono
prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza
scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta
per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di
promozione sociale.
5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di
promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione
sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o
ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di
promozione sociale.
ART. 36
ART. 36
Risorse
1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei
propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma
5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di
interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero
dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari o al
((venti))
per cento del numero degli associati
((, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1,
relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o
delle persone aderenti agli enti associati))
.
Capo III
Degli enti filantropici
ART. 37
ART. 37
Enti filantropici
1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o
servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate
o di attività di interesse generale.
2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico.
L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o
ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.
ART. 38
ART. 38
Risorse
1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo
svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e
privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di
raccolta fondi.
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali
essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di
fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di
denaro, beni o servizi
((, anche di investimento))
((...))
a sostegno
((di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.))
.
ART. 39
ART. 39
Bilancio sociale
1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli
importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con
l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
Capo IV
Delle imprese sociali
ART. 40
ART. 40
Rinvio
1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante
revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letc].
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8
novembre 1991, n. 381 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381].
Capo V
Delle reti associative
ART. 41
ART. 41
Reti associative
1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un
numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20
fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in
almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a
garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri
associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o
supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di
interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la
rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che
associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero
non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100
fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in
almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore
formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con
sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti
associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).
((2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene
inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui
al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1], esso deve essere
reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata
dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del
presente codice))
3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività
statutarie, anche le seguenti attività:
a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche
con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale
al Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di
autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa
con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
con soggetti privati.
5. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico
nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non
abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che
comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la
costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per
accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non
possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle
organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle
fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina
si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d),
della legge 16 marzo 2017, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-03-16;30~art1-com1-letd].
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la
struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali
delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari
opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche
sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono
disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono
disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono
disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.
Capo VI
Delle società di mutuo soccorso
ART. 42
ART. 42
Rinvio
1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n.
3818 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3818], e successive
modificazioni.
ART. 43
ART. 43
Trasformazione
1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore
del presente Codice, che entro il
((31 dicembre 2022))
si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione
sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile
1886, n. 3818 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3818~art8-com3], il
proprio patrimonio.
ART. 44
ART. 44
Modifiche e integrazioni alla disciplina
1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del
contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11
della legge 31 gennaio 1992, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-31;59~art11].
2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art23-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], non sono soggette
all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro
delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di
contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi
sanitari integrativi.
Titolo VI
DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Titolo VI
ART. 45
ART. 45
Registro unico nazionale del Terzo settore
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il
Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione
e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso
le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio
regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro
unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale
disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito
indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in
modalità telematica.
ART. 46
ART. 46
Struttura del Registro
1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti
sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere
contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura
non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o
nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.
ART. 47
ART. 47
Iscrizione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale
dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca
((, o da un suo delegato,))
all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia
autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo
statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale
l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione
nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata
all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.
2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle
condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente
del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, può:
a) iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la
documentazione.
4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla
presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione
integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende
accolta.
5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti
in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed
approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la
regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al
tribunale amministrativo competente per territorio.
ART. 48
ART. 48
Contenuto e aggiornamento
1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun
ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la
sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di
costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo
5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e
il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti
che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che
ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione,
scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i
provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o
accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e
fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di
regolamento.
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle
raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati
((ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro
centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui
all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni
dall'approvazione))
. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate
le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso
l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti
nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente
articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro
diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando
un termine
((non inferiore a trenta giorni e))
non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è
cancellato dal Registro.
5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al
presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.
Si applica l'articolo 2630 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2630].
6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo
31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa
informazione antimafia.
ART. 49
ART. 49
Estinzione o scioglimento dell'ente
1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche
d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente
e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha
sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto
affinchè provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che
ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo
settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.
ART. 50
ART. 50
Cancellazione e migrazione in altra sezione
1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di
istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento
d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità
giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento,
cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari
per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che
vuole continuare a operare ai sensi del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] deve preventivamente
devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente
all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato
iscritto nel Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in
una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione
del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione
che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per
l'iscrizione nel Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso
avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
ART. 51
ART. 51
Revisione periodica del Registro
1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo
settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei
requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
ART. 52
ART. 52
Opponibilità ai terzi degli atti depositati
1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero
di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili
ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che
l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere
stati nella impossibilità di averne conoscenza.
ART. 53
ART. 53
Funzionamento del Registro
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per
l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i
documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli
atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta,
la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore
finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il
territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le
modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle
Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle
imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle
imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per
l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del
Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica
rendono operativo il Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico
nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno
2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro
per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare
per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui
al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi
ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-09;241~art15], con le Regioni e le
Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
ART. 54
ART. 54
Trasmigrazione dei registri esistenti
1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con
cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico
nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei
registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro
unico nazionale degli enti del Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le
informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta
giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a
verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
((Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso
tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022))
.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti
del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni
comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei
registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla
rispettiva qualifica.
Titolo VII
DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
Titolo VII
ART. 55
ART. 55
Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2],
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a
livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di
cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo
settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e
accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto
1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], nonché delle
norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle
relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della
pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi
a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle
risorse disponibili.
3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla
realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a
soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui
comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con
cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di
trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e
delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle
modalità per l'individuazione degli enti partner.
ART. 56
ART. 56
Convenzioni
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2],
possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al
ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso
alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare
adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle
risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come
concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da
valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione,
alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
((
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli
atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33].
))
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove
previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto
convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero
e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività
convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con
gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui
all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla
copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei
reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto
del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi
attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con
la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile
direttamente all'attività oggetto della convenzione.
ART. 57
ART. 57
Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in
via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di
volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo
settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed
accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle
ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto
garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di
effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli
obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza,
nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni di cui
((ai commi 2, 3, 3-bis e 4))
dell'articolo 56.
Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Del Consiglio nazionale del Terzo settore
Titolo VIII
ART. 58
ART. 58
Istituzione
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il
Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali o da un suo delegato.
ART. 59
ART. 59
Composizione
1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:
a)
((dieci))
rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più
rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del
Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse
tipologie organizzative del Terzo settore;
b)
((quindici))
rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali,
che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo
settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post-universitaria;
d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati
dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281], ed uno
designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
((
d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa
sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.
))
2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto
di voto:
a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata
esperienza in materia di Terzo settore;
b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata
esperienza in materia di Terzo settore;
c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle
imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica
per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un
supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere
nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei
componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione
di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.
ART. 60
ART. 60
Attribuzioni
1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi
che riguardano il Terzo settore;
b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo
delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;
c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di
bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli
enti del Terzo settore
((nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo
settore;))
;
d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;
e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il
supporto delle reti associative nazionali;
f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi
della legge 30 dicembre 1986, n. 936
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936].
2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale
del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei
componenti.
Capo II
Dei centri di servizio per il volontariato
ART. 61
ART. 61
Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di
seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo
settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore,
esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], ed il cui statuto
preveda:
a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al
fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti
del Terzo settore;
b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti
dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito
beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;
c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da
fonte diversa dal FUN;
d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli
altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del
libro V del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], che ne facciano
richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello
status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme
statutarie;
e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente,
in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto
previsto dalle lettere f), g), ed h);
f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle
organizzazioni di volontariato;
g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente
da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;
h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo
coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione,
nella gestione del CSV;
i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed
indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il
divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione
per:
1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio
regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di
giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque
denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art114];
3) i parlamentari nazionali ed europei;
4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti
di partiti politici;
j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica
di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa
persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per
più di nove anni;
k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC
competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente
dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei
componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di
amministrazione del CSV;
l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;
m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.
2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di
enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la
presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando
sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal
fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:
a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio
interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56];
b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale
delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).
3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati,
con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del
volontariato o di contenimento dei costi.
In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o
provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente
normativa.
4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.
ART. 62
ART. 62
Finanziamento dei Centri di servizio
per il volontariato
1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN,
alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153], di seguito
FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.
2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da
quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al
comma 9.
3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo
del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento
a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo
minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettere c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153~art8-com1-letc]
e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153~art8-com1-letd].
4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di
esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31
ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate
dall'ONC.
5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi
deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN
contributi volontari.
6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5,
vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta
pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15
milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito
di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti
dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17],
presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi
disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53], e all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34], e successive
modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1260], a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal
cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative
necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel
rispetto del limite di spesa stabilito.
7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV,
anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione
del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione
annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti,
obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse
delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione
storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa
aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi
strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più
efficacemente compiersi su scala nazionale.
8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e
contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai
sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di
organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi
all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di
controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera
e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle
FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del
FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e
degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da
destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del
bilancio di esercizio.
9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di
cui ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende
annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e
agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.
10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi
del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la
differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione
delle assegnazioni future ai CSV.
11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi
del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche
la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro
copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna
di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello
obbligatorio già versato.
12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono
essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle
risorse del Fondo di cui all'articolo 72.
ART. 63
ART. 63
Funzioni e compiti dei Centri di servizio
per il volontariato
1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare,
gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del
Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in
coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del
articolo 64
articolo 64, comma 5, lettera d).
2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie
riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:
a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a
dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione
volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della
solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle
scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando
l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere
attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata
interessati a promuovere il volontariato;
b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che
aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del
ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali,
organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità
di riferimento;
c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati
a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale,
assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della
rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito,
nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze
acquisite dai volontari medesimi;
d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la
qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la
promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli
enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale
per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore
autorevole e competente;
e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione
banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in
ambito nazionale, comunitario e internazionale;
f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere
l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di
spazi, strumenti ed attrezzature.
3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto
dei seguenti principi:
a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità
possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di
rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei
destinatari dei servizi;
b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed
erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati
da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed
operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere
organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e
destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;
d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso:
i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior
numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti
effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di
pubblicità e trasparenza;
e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella
medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire
virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;
f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei
servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche
che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una
carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le
modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed
eventualmente di selezione dei beneficiari.
4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca
dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora
utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o
dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in
sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione
o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.
5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca
dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente
mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono
essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.
ART. 64
ART. 64
Organismo nazionale di controllo
1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato,
costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al
fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di
controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel
rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e dalle disposizioni
di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC
previste dall'articolo 25 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art25] sono esercitate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo
di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati
dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in
ragione del numero di FOB ad essa aderenti;
b) due membri designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul
territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;
c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato,
designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul
territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa
aderenti;
d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.
3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in
ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente effettivo è
designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre
mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere
corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio
dello Stato.
4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC
col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche
statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la
medesima maggioranza di voti.
5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e
agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:
a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa
individuate;
b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo
62, comma 11;
c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3;
d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di
autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli
altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi
attraverso le risorse del FUN;
e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne
stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo
quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;
f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV più rappresentativa sul
territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro
assegnate;
g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta
dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse
del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo;
h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento
degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei
CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65,
((comma 7))
, lettera e);
i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti
di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della
rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti
associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui
all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche
sociali;
j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le
modalità più appropriate;
k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui
devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il
regolamento di funzionamento;
l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad
osservare nella gestione delle risorse del FUN;
m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;
n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria
iniziativa o su iniziativa degli OTC;
o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità
dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta
gli esiti;
p) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo
stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro
il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.
6. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano
direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.
ART. 65
ART. 65
Organismi territoriali di controllo
1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività
giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo
dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente
decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.
2. Sono istituiti i seguenti OTC:
Ambito 1: Liguria;
Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;
Ambito 3: Lombardia;
Ambito 4: Veneto
((...))
;
Ambito 5: Trento e Bolzano;
Ambito 6: Emilia-Romagna;
Ambito 7: Toscana;
Ambito 8: Marche e Umbria;
Ambito 9: Lazio e Abruzzo;
Ambito 10: Puglia e Basilicata;
Ambito 11: Calabria;
Ambito 12: Campania e Molise;
Ambito 13: Sardegna;
Ambito 14: Sicilia
((;
Ambito 15: Friuli Venezia Giulia))
.
3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3,
((4,))
6, 7, 11,
((13, 14 e 15))
sono composti da:
a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;
b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio,
designato dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul
territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad
essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;
c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
d) un membro designato dalla Regione.
4.Gli OTC di cui agli ambiti 2,
((...))
, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;
b) due membri,
((...))
espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati
((uno per ciascun territorio di riferimento,))
dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul
territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad
essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;
c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle
Regioni o dalle Province autonome.
5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro
rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per
ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione
all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti,
gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.
6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di
funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.
7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e
agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle
direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel
dettaglio le modalità di esercizio:
a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in
particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei
requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV
quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di
controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti
associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del
totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico
nazionale del Terzo settore;
c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento
deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la
programmazione dei CSV;
d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione
all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza
organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del
presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;
e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con
specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di
controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle
riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei
CSV;
g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro
il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità
telematiche.
8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano
direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.
ART. 66
ART. 66
Sanzioni e ricorsi
1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i
provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.
2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano
l'irregolarità all'ONC affinchè adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo
accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i
seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:
a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more
della sanatoria dell'irregolarità;
b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere
riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.
3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice
amministrativo.
Capo III
Di altre specifiche misure
ART. 67
ART. 67
Accesso al credito agevolato
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le
cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato,
alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale
che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto
l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse
generale inerenti alle finalità istituzionali.
ART. 68
ART. 68
Privilegi
1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo
5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo
2751-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751bis].
2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito
dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2777-com2-letc].
ART. 69
ART. 69
Accesso al Fondo sociale europeo
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune
iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti
del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
ART. 70
ART. 70
Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche
1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere
forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per
manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel
rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.
2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette
manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare
alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e
comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0852], in deroga
al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art71].
ART. 71
ART. 71
Locali utilizzati
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le
relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili
con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei
lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1968-04-02;1444] e
simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere
in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini
istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali,
per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha
una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha
l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di
manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità
dell'immobile.
3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti
locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è
corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere
dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate
all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone
agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di
recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con
l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle
attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]. La concessione
d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che
ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione
e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le
spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo
entro il limite massimo del canone stesso.
L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate
di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art151-com3]. Le
concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo
commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di
restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di
straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità
di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro
gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di
parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni
previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito
agevolato.
Capo IV
Delle risorse finanziarie
ART. 72
ART. 72
Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel
terzo settore
1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno
2016, n. 106 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art9-com1-letg],
è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui
all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui
all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni
del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche
in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art15],
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2].
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per
un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le
linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo
medesimo.(3)
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi
finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere
nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241].
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art9-com1-letg], è
incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima
dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021,
per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro. (10)
((29))
--------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185 (in
G.U. 1ª s.s. 17/10/2018, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art72-com3],
recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~com2-letb]», nel testo
antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 agosto
2018, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105~art19],
intitolato «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], recante:
"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]"», nella parte
in cui non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina annualmente «gli obiettivi generali, le aree
prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle
risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia adottato previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34] ha disposto (con
l'art. 67, comma 1) che "Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni
di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del
Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali
determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del
Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art72], è
incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 265".
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;95] ha disposto (con
l'art. 5, comma 5) che "Al fine di sostenere le attività di interesse generale
delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e
delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo
di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], è incrementata
di 10 milioni di euro per l'anno 2025".
ART. 73
ART. 73
Altre risorse finanziarie specificamente destinate
al sostegno degli enti del Terzo settore
1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art20-com8], destinate
alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore
di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle
seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito
capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo,
volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese
e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia»:
a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art12-com2], per un ammontare
di 2 milioni di euro;
b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;438~art1], per un ammontare di
5,16 milioni di euro;
c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art96-com1], per un ammontare
di 7,75 milioni di euro;
d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art13], per un ammontare di
7,050 milioni di euro;
2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente
disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee
di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per
le seguenti finalità:
a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;
b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;
c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività
sanitarie e beni strumentali.
3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere
nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], i soggetti beneficiari delle
risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
ART. 74
ART. 74
Sostegno alle attività delle organizzazioni
di volontariato
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla
concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali
elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti
locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali
e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate.
ART. 75
ART. 75
Sostegno alle attività delle associazioni
di promozione sociale
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla
concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle
associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in
collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al
miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e
della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a
particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di
metodologie avanzate o a carattere sperimentale.
2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), della legge 19 novembre 1987, n. 476
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art1-com1-leta], nella misura
indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;438~art1-com2], continua ad essere
corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del
contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione
sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.
ART. 76
ART. 76
Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e
beni strumentali
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a
sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato
attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime,
di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali,
utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale,
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni
senza radicali trasformazioni, nonché,
((...))
, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie
pubbliche
((da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.))
.
2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici
registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco
volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di
volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura
corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante
corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il
venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17].
3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui
all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al
comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite
le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Titolo IX
TITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA
SOCIALE
Titolo IX
ART. 77
ART. 77
Titoli di solidarietà
1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui
all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore
((...))
iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati
ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385],
di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere
specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non
applicano le commissioni di collocamento.
2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non
convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o
acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno
strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli
individuali non negoziati nel mercato monetario.
3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], e relative
disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli
individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in
materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385].
4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza
non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e
corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al
maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente,
aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare
precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo
dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati
di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi,
corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al
maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito
dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre
solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo
annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli
emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due
tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca
corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni
di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al
comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire
un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo
amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta
e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia
di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.
5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata
all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore
((non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5))
, per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli
emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della
liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto
ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10.
6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli
enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle
regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari
all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto
dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli
enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di
cui all'articolo 5.
((Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli
enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate
per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata
pari a quella originaria dei relativi titoli))
.
7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della
previsione di cui al comma 6 è condizione necessaria per l'applicazione dei
commi da 8 a 13.
8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni
dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima
determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art40-com3].
9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] e i redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto,
relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi
redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31].
10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento
delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli
enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre
agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è
utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17] e non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53] e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34].
11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma
6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art1-com6bis]
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214].
12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art9].
13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo
dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter
dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642].
14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli
effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli
Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente
articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli
importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di
finanziamento. Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet,
con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con
l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del
presente articolo.
15.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136]))
.
ART. 78
ART. 78
Regime fiscale del Social Lending
1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], operano,
sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le
obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31], nel
caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati
al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105].
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108]))
.
Titolo X
REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Disposizioni generali
Titolo X
ART. 79
ART. 79
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le
disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], in quanto
compatibili.
2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle
accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2],
l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici
di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono
svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i
costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui
sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti
dall'ordinamento.
((I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti
quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi
indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari))
.
2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i
ricavi non superino di oltre il
((6 per cento))
i relativi costi per ciascun periodo d'imposta
((e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi))
.
3. Sono altresì considerate non commerciali:
a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte
direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste
nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale
e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca
e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso
preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca
dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;
b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti
di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono
direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-03-20;135].
b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se
svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di
natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a
favore degli organi amministrativi.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del
Terzo settore
((di natura non commerciale ai sensi del comma 5))
:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2] per
lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-07;517~art9-com1-letg],
delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1
che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in
conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore
assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle
attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai
criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di
cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte
nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano,
nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non
commerciali.
5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i
contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente
((, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85))
e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le
entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto
altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività
svolte con modalità non commerciali.
5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a
ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui
l'ente assume natura commerciale.
((Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104,
comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a
ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a
ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica))
.
6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo
settore nei confronti dei propri associati e dei,
((familiari conviventi))
degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono
alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme
versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si
considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei,
((familiari conviventi))
degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e
le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto
((, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi
2 e 2-bis))
.
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come
componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le
relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
ART. 80
ART. 80
Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,
possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando
all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli
articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di
redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo
l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e
90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
b) altre attività:
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.
2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed
altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei
ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione
dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei
redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è
esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca
dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è
presentata.
4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35], e
successive modificazioni.
5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a
quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è
stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], che
dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla
formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del
predetto regime.
6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui
decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito
determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa
ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art62bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427] e dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art3-com184], nonché degli
indici
((sintetici))
di affidabilità di cui all'articolo
((9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50] convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96].))
.
ART. 81
ART. 81
Social Bonus
1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni
liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se
effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno
presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per
sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e
immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del
Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di
attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette
erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le
agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta
da altre disposizioni di legge.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle
persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del
reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5
per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote
annuali di pari importo.
3.
((Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando))
la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di
cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], e non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53], e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34].
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del
presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione,
protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali
ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica
comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle
erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una
pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito
dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali
sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del
bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in
atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del
bene, nonché le informazioni relative alla fruizione,
((...))
, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.
6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sono individuate
le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo,
comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
ART. 82
ART. 82
Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo
settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite
in forma di società,
((salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6))
.
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte
ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore
degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di
fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di
cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti
dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o
integrazioni normative.
((Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta
di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni
e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui
all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], con
l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi
pubblici di diritto internazionale))
. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle
organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa
per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per
gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a
favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese
sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque
anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o
dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto,
apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di
mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria,
nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre
agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto
essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se
dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le
attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo
denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti
dall'imposta di bollo.
((5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio
detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul
valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com18],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214]))
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo
settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art16-com1-leta], sono esenti
dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art7-com1-leti],
dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dall'articolo 91-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art91bis] del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27~art1-com3], del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-06;16],
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-02;68], e relative disposizioni di
attuazione.
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i
servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma
6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare
nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal
pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei
confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o
l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446], nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di
giustizia dell'Unione europea.
9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640], svolte
dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima
dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art17].
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente
articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641].
ART. 83
ART. 83
Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo
pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni
liberali in denaro o in natura a favore degli
((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1))
, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000
euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli
oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di
organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni
liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o
uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23].
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli
((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1))
, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo
netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo
dichiarato.
((L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile
dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il
quarto, fino a concorrenza del suo ammontare))
. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione
d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle
liberalità di cui ai commi 1 e 2.
((3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le
liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1))
4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2,
i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non
possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione
fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre
disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi
associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle
società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui
all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3818~art1], al fine di assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-21;73], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-04;122]))
.
Capo II
Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di
promozione sociale
ART. 84
ART. 84
Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79,
commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di
volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per
fini di concorrenzialità sul mercato:
a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato
senza alcun intermediario;
c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni,
manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
((2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di
attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono
esenti dall'imposta sul reddito delle società))
((2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti
filantropici))
ART. 85
ART. 85
Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale
((e delle società di mutuo soccorso))
1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di
promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti
((degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi,
di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e
che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali))
, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta
percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
m).
2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi,
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di
corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si
considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni
di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le
erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni
alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi
portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle
seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287~art3-com6-lete], iscritte
nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se
effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene
svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti
((degli stessi soggetti indicati al comma 1))
;
b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento
pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi,
((diversi dai soggetti indicati al comma 1))
.
5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale
di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da
terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia
curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta
senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato.
((7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di
attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono
esenti dall'imposta sul reddito delle società))
((7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo
soccorso))
ART. 86
ART. 86
Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di
promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime
forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno
percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000
euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio
dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31
dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea.
Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura
speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112].
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale
o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35], di
presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario
determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti
nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per
cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario
determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti
nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.
4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi
precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito
dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del
comma 3.
5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art22], i
documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti
nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322].
6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte
di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600]; tuttavia,
nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice
fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli
stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e
le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art18], per
le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art41-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38-com5-letc],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7ter];
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse
assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], ferma
restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza
applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art8-com1-letc],
e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art8-com2].
Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e
le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non
hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o
addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art19].
8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono
esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri
obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di
conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di
certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-21;696] e
successive modificazioni.
9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui
((all'articolo 19-bis.2))
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], da
operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle
regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario
alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella
dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole
ordinarie.
11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata
l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle
operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art6-com5] e
all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art32bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134].
Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633], il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in
vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83
del 2012 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;83], i cui
corrispettivi non sono stati ancora pagati.
12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui
l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta
a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17].
13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633] e delle
imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80.
L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta
valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la
concreta applicazione della scelta operata.
14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui
al comma 1.
15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario
a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui
all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i
ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a
formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli
anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che,
ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base
alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito
imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel
corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal
regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario.
Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a
un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel
periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione,
successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti
in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del
calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente,
ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si assume
come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio
precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni
strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non
ammortizzabile il prezzo di acquisto.
16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art62bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427] e dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art3-com184], nonché degli
indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art9bis] convertito,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96~art1-com1].
Capo III
Delle scritture contabili
ART. 87
ART. 87
Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore
1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,
che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di
decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture
contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e
analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le
attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non
inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art22];
b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli
articoli 5, 6 e 7, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di
cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art18],
anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo
articolo.
articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche
qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari,
tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2216] e 2217 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2217].
3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli
articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore
((agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo
13))
possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili
previste al primo comma, lettera a),
((il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis
dell'articolo 13))
.
4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore
non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la
contabilità separata.
5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando
gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], gli enti
del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente
alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti
all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino
fiscale né agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art2], in
materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del
bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai
sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art22], dal
quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo
chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79,
comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si
avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.
7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui
all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo
settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio
dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art15], con
l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli
articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600]. Le
registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio
del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che
determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono
essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti
dalla sussistenza dei suddetti presupposti.
Capo IV
Delle disposizioni transitorie e finali
ART. 88
ART. 88
«De minimis»
1. Le agevolazioni di cui
((all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8,))
e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
«de minimis»,
((del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1408], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della
Commissione, del 25 aprile 2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0360], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi
di interesse economico generale))
.
ART. 89
ART. 89
Coordinamento normativo
1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano
le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e
149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917];
b) l'articolo 3, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art3-com1] e 2,
del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art3-com2] e gli
articoli 1, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art1-com2] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art1-com10],
comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art1-com3];
c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398].
2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai
trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo
5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105]. 3. Ai soggetti
di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5,
purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.
4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le parole:
'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche
di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare
la funzione di preposto a servizi di pubblico interessé sono sostituite dalle
seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di
natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la
funzione di preposto a servizi di pubblico interessé.
5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art6], è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti
iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb], iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica
limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del
medesimo decreto legislativo».
6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art52-com1],
le parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460]» sono
sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]».
7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui
all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS
in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni
che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive,
religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti
del Terzo settore di natura non commerciale»;
b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola
«ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non
commerciale»
8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112~art1-com3], le parole:
«organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma
1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10-com1],
riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore
della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~com1-leta-num3]),
dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10], anche ai
sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore
della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».
9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art32-com7] è aggiunto in fine
il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma
sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore».
10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112~art6-com9] le parole «le
agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art14-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80], e i limiti ivi indicati sono
elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a
100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le
organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del
codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]».
11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore
non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative
sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni
di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del
medesimo testo unico.
13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste
dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto
erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo
articolo 100
articolo 100, comma 2.
14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste
all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del
medesimo articolo 153.
15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367] e
di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-11;310], e successive modificazioni,
iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica
l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.
((15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo
937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-03-15;90~art937-com1],
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-03-15;90], che
svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui
all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione
della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il
requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste
qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle
specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno
2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa))
16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di
particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle
tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com185], 186
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com186] e 187 della legge
27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com187].
17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art115], il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli
enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di
partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate
all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le
procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art151-com3],
dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali
immobili di appartenenza pubblica.
18. Le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il
regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro
tributo.
19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10]» sono
sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]»;
b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole «agli enti
pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti
costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche
mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché
attraverso forme di mutualità» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166~art2-com1-letb].
20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982
n. 571
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-07-29;571~art15],
comma 6, le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10]» sono
sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]».
21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com236] le parole «i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10]» sono
sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]».
22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-25;155~art1-com1] le parole «i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10]» sono
sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]».
23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219~art157-com1bis],
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono
sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]»;
b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo
settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]».
Titolo XI
DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO
Titolo XI
ART. 90
ART. 90
Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art25], 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art26] e 28 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art28] sono
esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico
nazionale del Terzo settore.
ART. 91
ART. 91
Sanzioni a carico dei rappresentanti legali
e dei componenti degli organi amministrativi
1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore
o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo
associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i
componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno
commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00
euro.
2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in
difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti
legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore
che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
5.000,00 euro.
3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore,
di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure
i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione
medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad
ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48
sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai
sensi dell'articolo 45.
5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
ART. 92
ART. 92
Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa,
statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio
dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto
dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle
attività degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a
livello regionale;
b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone
l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita
sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il
volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61;
c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli
enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le
relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di
registrazione di cui alla lettera b).
2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine
ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la
conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne
disciplinano l'esercizio.
ART. 93
ART. 93
Controllo
1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al
Registro unico nazionale del Terzo settore;
b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille
derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad
essi attribuite.
2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15
del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,
n. 106 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letc].
3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente
competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul
proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed
ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a
conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni
del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera
b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da
quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo
settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare
forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di
altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le
articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore
interessati.
4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse
finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque
genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie
di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui
alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da
parte dei beneficiari.
5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita
sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati
come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61,
appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c)
nei confronti dei rispettivi aderenti.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti
associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono
risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle
attività di controllo.
L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione
dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete
associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV,
ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui
al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o
del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei
confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni,
l'autorizzazione si intende rilasciata.
7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai
Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente
articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
ART. 94
ART. 94
Disposizioni in materia di controlli fiscali
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione
finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto
di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei
requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i
soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32] e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art33] e
dagli articoli 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51] e 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art52] e, in
presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile
all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità
del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire
dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico
nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti
dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti
provvedimenti.
2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo,
trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni
elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione
dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale
del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli
enti nel Registro medesimo.
4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art30], convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2] e comunque tali enti non sono
tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo
articolo 30.
articolo 30.
ART. 95
ART. 95
Vigilanza
1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di
registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine
di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del
Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel
presente codice.
2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione
sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo
settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi
nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel
medesimo periodo e i relativi esiti.
3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla
propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio per il
volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche,
anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a
campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti
autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 80 93, dirette al
soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma 1.
5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 19 novembre 1987, n. 476
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art1-com1-leta] è esercitata
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di
tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante
dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci
giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com466] e successive
modificazioni.
ART. 96
ART. 96
Disposizioni di attuazione
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art7-com4], con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno
e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i
contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni
interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono
altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione
all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative
nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti
autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli
enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai
soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle
relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro
annui, a decorrere dall'anno 2019.
ART. 97
ART. 97
Coordinamento delle politiche di governo
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di
regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le
politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività
degli enti del Terzo settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:
a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la
tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il
proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;
b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche
interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o
convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli
enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;
c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di
segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.
3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di
rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla
Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun
compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Titolo XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Titolo XII
ART. 98
ART. 98
Modifiche al codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
1. Dopo l'articolo 42 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art42], è inserito il
seguente:
«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). - Se non è espressamente
escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e
non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare
reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498.
L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla
situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco
dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera
di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo
comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo
comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di
cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali
il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel
Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore,
nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».
ART. 99
ART. 99
Modifiche normative
1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-28;178] sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali
delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383]» sono sostituite dalle
seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico
nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]»;
b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da parte della
Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale
per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la
misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse;
c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle associazioni
di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383]» sono sostituite dalle
seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico
nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]».
2. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art26-com2] le parole
«Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle
seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79,
comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb]».
3.
((A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art102-com2-leth],))
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art14-com1] dopo le
parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da
enti soggetti all'imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti
«in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10-com1], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10-com8] e 9,
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10-com9],
nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte
nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7-com1] e 2, della legge 7
dicembre 2000, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7-com2],».
((1))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art.
5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale
richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 100
ART. 100
Clausola di salvaguardia per le Province autonome
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3].
2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art6] e dallo
Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione
e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di
cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e
controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei
principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-31;670].
ART. 101
ART. 101
Norme transitorie e di attuazione
1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo
settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi
componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente
decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua
operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2.
2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore,
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni
inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il medesimo
termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le
maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di
adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che
escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica
clausola statutaria. (7)
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore
previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro
medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti
del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente
previsti dalle normative di settore.
4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le
previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena
l'automatica cancellazione dal relativo registro.
5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del 15 ottobre 1997
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1997-10-15&numeroGazzetta=241],
sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio
residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito
del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro
presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre
essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte
le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui
all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art15].
6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del
decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.
Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla
loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base
alle disposizioni del presente decreto.
Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti
secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del
decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato
sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli
effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.
7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle
cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo
statuto al momento del conferimento.
8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro
unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa
sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10-com1-letf],
e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art4-com7-letb].
La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita
della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle
ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte
dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica
di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli
statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con
modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo
5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo
svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque
causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti
lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di
lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo
devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma
8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. Per gli
enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento
dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8
dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che
precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del
Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui
al comma 10.
9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6
giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com7], a far data
dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è
svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui
all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative
che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle
disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.
10. L'efficacia delle disposizioni
((di cui all'articolo 77))
è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT],
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile
universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-07-08;230~art19], è incrementata di 82
milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di
42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere
dal 2022.
12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1,
18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma
6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81
comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati
entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], ha disposto (con l'art. 43,
comma 4-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], i termini per
l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020".
ART. 102
ART. 102
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e
4:
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266], e la legge 7 dicembre 2000,
n. 383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383];
((
a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art1-com1-letb] e comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art1-com2], e gli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art2] e 3 della legge 19
novembre 1987, n. 476 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art3];
))
b) gli articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;438~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;438~art3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;438~art4] e 5, della legge 15
dicembre 1998, n. 438 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;438~art5];
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre
2010, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2010-09-14;177];
d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la
costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;
e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917];
f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917];
g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. (1)
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui
all'articolo 104, comma 2:
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;
b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art20bis];
c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917];
d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n.
266 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~com4];
e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417~art9bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66];
f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art2-com31];
g) gli articoli 20 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art20] e 21
della legge n. 383 del 7 dicembre 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art21];
h) l'articolo 14, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art14-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art14-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art14-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art14-com4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art14-com5] e 6 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art14-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80].
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991,
n. 266 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art12-com2],
all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art13], e all'articolo 96,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art96-com1], sono abrogate a
decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 73, comma 1.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6], agli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art9] e 10 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art10],
nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre
2001, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2001-11-14;471],
sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art.
5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale
richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 103
ART. 103
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80,
81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a
163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com187].
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo
73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ART. 104
ART. 104
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85
comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via
transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] iscritte
negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266], e alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7]. Le
disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere
dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del
Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. Le disposizioni richiamate al
primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo
Registro. (1)
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano
agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere
dal periodo di imposta successivo
((a quello in corso al 31 dicembre 2025))
.(1)
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 3 LUGLIO 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art.
5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo
2 agosto 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-02;117], si interpreta
nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della
data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
117 del 2017 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117].
Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99,
comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
117 del 2017 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117]
continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31
dicembre 2017".
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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