Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
№ 546
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546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Decreto Legislativo
31 dicembre 1992
22-10-2025
Codicedelprocessotributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992 , n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
Gli organi della giurisdizione tributaria
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle
((corti di giustizia tributaria di primo grado))
e dalle
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992,
n. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-31;545~art1].
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da
esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
ART. 2
ART. 2
(Oggetto della giurisdizione tributaria).
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad
oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario
nazionale,
((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e
ogni altro accessorio))
. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla
notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art50], per
le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica. (25)
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse
dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura,
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le
controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla
giurisdizione tributaria anche le controversie
((...))
attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni. (23) (26)
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui
dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione,
fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o
la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n. 64 (in G.U. 1a s.s.
19/3/2008, n. 13), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2,
secondo periodo, del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che
"Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla
debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto
dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art63], e
successive modificazioni"."
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 maggio 2008, n. 130 (in G.U. 1a
s.s. 21/5/2008, n. 22), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1
del presente articolo "nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione
tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici
finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non
aventi natura tributaria".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 39 (in G.U. 1a
s.s. 17/2/2010, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546] (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art30]) - come modificato
dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art3bis-com1-letb]
(Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248~art1-com1] -, nella parte in
cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie
relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e
la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art13] e 14 della legge 5
gennaio 1994, n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art14]
(Disposizioni in materia di risorse idriche)" e, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], "l'illegittimità
costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546
del 1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546], nella parte
in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie
relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e
la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art154] e 155
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art155] (Norme
in materia ambientale)".
ART. 3
ART. 3
Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41,
primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art41-com1].
ART. 4
ART. 4
Competenza per territorio
1. Le
((corti di giustizia tributaria di primo grado))
sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti
impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53], che
hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei
confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o
parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art71], è
competente la
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul
rapporto controverso. (47)
2. Le
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle
((corti di giustizia tributaria di primo grado))
, che hanno sede nella loro circoscrizione.
---------------
AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 44 (in G.U.
1ª s.s. 9/3/2016, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art4-com1]
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art30]), nel testo vigente
anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156~art9-com1-letb]
(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso
tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-11;23~art6-com6], e 10, comma 1,
lettere a [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-11;23~art10-com1-leta] e
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-11;23~art10-com1-lete] b, della legge
11 marzo 2014, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-11;23~art10-com1-letb]), nella parte
in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari
del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale
nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella
cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente", e "in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art4-com1], nel testo
vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b),
del d.lgs. n. 156 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;156~art9-com1-letb], nella
parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti
iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53]
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui
circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui
circoscrizione ha sede l'ente locale impositore".
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
(Competenza del giudice monocratico)
1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione
monocratica le controversie di valore fino a
((5.000 euro))
. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
((51))
2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo
12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito
delle rettifiche di perdita.
3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in
composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate
dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in
composizione collegiale.
(49)
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che le presenti disposizioni si applicano ai
ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
---------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], ha disposto (con
l'art. 40, comma 2) che "La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi
notificati a decorrere dal 1° luglio 2023".
ART. 5
ART. 5
Incompetenza
1. La competenza delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
è inderogabile.
2. L'incompetenza della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si
riferisce.
3. La sentenza della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza
dichiarata e la competenza della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] sui
regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine
fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione
della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il
processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.
((49))
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 6
ART. 6
Astensione e ricusazione dei componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] in quanto
applicabili.
2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche
nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto
rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della
stessa commissione designato dal suo presidente.
((49))
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 7
ART. 7
Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori
e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di
accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli
uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre
acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere
apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri
enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre
consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono
eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319], e successive modificazioni e
integrazioni.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248].
4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga
necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può
ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo
257-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art257bis].
Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti
facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze
di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
((La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il
cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile
sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere
effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], se il
testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha
citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal
testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte
con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui
validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento
della sottoscrizione.))
(49)
((52))
5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono
illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione,
non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva
l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto
impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono
nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca
o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo
circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria
sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e
l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni
della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme
oggetto di accertamenti impugnati.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la presente disposizione si applica ai
ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata
legge.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 8
ART. 8
Errore sulla norma tributaria
1. La
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie
quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si
riferisce.
ART. 9
ART. 9
Organi di assistenza alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
secondo le disposizioni del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
concernenti il cancelliere.
2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal
personale ausiliario addetto alla segreteria.
Capo II
DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO
ART. 10
ART. 10
(Le parti)
1. Sono parti nel processo dinanzi alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300], gli altri enti
impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53], che
hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio
è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte
del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di
cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art71], è parte
l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
ART. 11
ART. 11
Capacità di stare in giudizio
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio
anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se
conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini
della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura
privata non autenticata.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300] nonché
dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in
giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno
altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici
giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio
anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali
privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa
in cui è collocato detto ufficio. (18)
3-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156].
((3-ter. La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in
giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché
mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento))
((52))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-31;44], convertito con
modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 88
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-31;88], ha disposto (con l'art.
3-bis, comma 2) che la modifica di cui al comma 3 del presente articolo si
applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto medesimo.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 12
ART. 12
(Assistenza tecnica)
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai
soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53], devono
essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in
giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo
del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con
l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle
irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi
professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art63-com3];
e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti
ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di
ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di
successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545], risultavano
iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per
territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art30-com3];
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o
delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359], primo comma,
numero 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1]),
limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli
associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea
magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di
ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art32], e delle
relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale
in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e
della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei
propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro
assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è
tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sono disciplinate
le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego,
sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti
nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche
abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati
all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine
di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata
dallo stesso incaricato
((salvo che il conferente apponga la propria firma digitale))
.
All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a
verbale.
((Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita
telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la
conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art22-com2], con
l'inserimento della relativa dichiarazione.))
((52))
((7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si
riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato
telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è
rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche
per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si
riferisce.))
((52))
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300], possono essere
assistite dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono
stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della
loro attività previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art182] ed
i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della
sezione o dal collegio.
(43)
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156] ha disposto
(con l'art. 12, comma 2) che "Fino all'approvazione dei decreti previsti dagli
articoli 12, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art12-com4], e
69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art69-com2],
come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le
disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69".
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 13
ART. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
ART. 14
ART. 14
Litisconsorzio ed intervento
1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi
devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti
indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la
loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti
che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del
rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la
parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando
apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma
precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono
impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già
decorso il termine di decadenza.
((6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto
presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto
impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.))
((52))
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 15
ART. 15
Spese del giudizio
1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono
liquidate con la sentenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N.
156 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156].
((2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di
soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono
essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa
sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del
giudizio.))
((52))
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96-com1]
e terzo, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96-com3].
2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli
onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti,
oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione
provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva
efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa
statuizione espressa nella sentenza di merito. (49)
2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati
sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri
previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore,
dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53], se
assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione
del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento
dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante
iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della
sentenza.
2-septies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220]))
.
((52))
2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta
conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano
a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove
il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della
proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si
intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto
nel processo verbale di conciliazione. (49)
((2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto
dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte))
((52))
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2-octies
si applica ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore
della suindicata legge.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto
"le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 16
ART. 16
Comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di
giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne
rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale
((con raccomandata con avviso di ricevimento))
. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai
soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53], possono
essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei
quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla
segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La
segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte
dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
((52))
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156].
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137],
salvo quanto disposto dall'art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio
postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle
finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che
ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53],
provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo
autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è
ricevuto.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 16-BIS
ART. 16-BIS
Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
((1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], e successive
modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai
sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto
difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla
segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del
difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria.
In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è
perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli
altri.))
((52))
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da
pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di
posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al
periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.
((3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2,
depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali
notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti
norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle
ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi
dell'articolo 16))
((52))
3-bis.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220]))
.
((52))
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le
comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio
eletto.
((4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle
vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa
di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine
perentorio stabilito dal giudice.))
((52))
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156] ha disposto
(con l'art. 12, comma 3) che "Le disposizioni contenute nel comma 3
dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art16bis-com3],
come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con
decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2013-12-23;163~art3-com3]".
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136], ha disposto (con l'art. 16,
comma 2) che "L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art16bis-com3],
nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado
di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2013-12-23;163], e dai
relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da
controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con
modalità analogiche".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che le disposizioni dei commi 3 e
3-bis di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati, in primo e
in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 17
ART. 17
Luogo delle comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani
proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede
dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le
variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo
giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della
commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno
effetto anche per i successivi gradi del processo.
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della
sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la
notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono
comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156]))
.
ART. 17-BIS
ART. 17-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220]))
((52))
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220], ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
((Capo III))
((FORMA DEGLI ATTI))
ART. 17-TER
ART. 17-TER
(( (Degli atti in generale). ))
((
1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono
redatti in modo chiaro e sintetico.
2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo
79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei
suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria,
nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma
digitale.
3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della
violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma
4-bis dell'articolo 16-bis, nonché di quelle delle norme tecniche del processo
tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla
regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del
giudice tributario determina la loro nullità.))
((52))
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
TITOLO II
IL PROCESSO
Capo I
IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA ((CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO))
Sezione I
Introduzione del giudizio
TITOLO II
ART. 18
ART. 18
Il ricorso
1. Il processo è introdotto con ricorso alla
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o
sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato,
nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia
sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle
indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale
e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma
del comma precedente .
ART. 19
ART. 19
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art77], e
successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art86], e
successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni
pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
((g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi
previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10quater];))
((52))
((g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti
dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10quinquies];))
((52))
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari;
h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole
presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre
2017 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L1852] o ai
sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie
imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di
imprese associate n. 90/436/CEE; (48)
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità
davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del
termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di
giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative
forme da osservare ai sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi
propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati
precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a
quest'ultimo.
---------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49] ha disposto (con
l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura
di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle
questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al
periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi
d'imposta.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 20
ART. 20
Proposizione del ricorso
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del
precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico
raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1980, n. 787
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-11-28;787~art10], sui
centri di servizio.
ART. 21
ART. 21
Termine per la proposizione del ricorso
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta
giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della
cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito
((...))
di cui all'articolo 19, comma 1,
(( lettere g) e g-bis) ))
, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione
((o di autotutela))
presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando
il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in
mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal
pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il
presupposto per la restituzione.
((52))
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 22
ART. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art22]
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art22] in
giudizio del ricorrente
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena
d'inammissibilità deposita, nella segreteria della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso
di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137]
ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della
ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio
postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare
la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del
difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere,
del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. (16)
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo
seguente. (16)
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità
dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo
stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è
conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è
proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
((49))
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente
deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto
impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli
originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-6 dicembre 2002, n. 520 (in
G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, commi 1 e 2, "nella parte in cui non consente, per il
deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del
servizio postale".
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 23
ART. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art23]
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art23] in
giudizio della parte resistente
1.
((L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53]))
nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro
sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o
ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la
segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le
controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti
offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo
posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende
valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
ART. 24
ART. 24
Produzione di documenti e motivi aggiunti
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati
ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare
in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre
parti.
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di
documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della
commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a
pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di
consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi
aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad
altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui
all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art.
22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
ART. 25
ART. 25
Iscrizione del ricorso nel registro generale
Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte
1. La segreteria della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del
processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli
atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali
di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad
esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia
autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.
PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115].
3. La segreteria sottopone al presidente della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
il fascicolo del processo appena formato.
ART. 25-BIS
ART. 25-BIS
(Potere di certificazione di conformità)
1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia
informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un
provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e
detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui
si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53],
attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82].
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione
di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo
informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2013-12-23;163~art14],
o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di
segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria,
equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità
all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai
sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo
informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal
pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente
articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere
nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori
gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto
cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia
informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità
((al documento analogico detenuto dal difensore))
. (52)
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 26
ART. 26
Assegnazione del ricorso
1. Il presidente della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art.
29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni
provvedimenti affinchè i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a
carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati
congiuntamente.
((49))
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Sezione II
L'esame preliminare del ricorso
ART. 27
ART. 27
Esame preliminare del ricorso
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in
giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne
((dichiara l'inammissibilità))
nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la
sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono
soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
ART. 28
ART. 28
Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle
altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della
segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima
notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il
deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma
3 dell'articolo richiamato.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti
possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera
di consiglio.
5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o
l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile
nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
ART. 29
ART. 29
Riunione dei ricorsi
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la
riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo
stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il
presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei
presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i
processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del
comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende
più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la
separazione.
Sezione III
La trattazione della controversia
ART. 30
ART. 30
Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
1. Se non ritiene di adottare preliminarnente i provvedimenti di cui all'art.
27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle
parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli
articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Resta salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art5-com1-leta],
convertito nella legge 26 giugno l990, n. 165.
ART. 31
ART. 31
Avviso di trattazione
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di
trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal
presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa
essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
((24))
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 8 aprile 2008, n.59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-08;59] ha disposto (con
l'art. 2, comma 2) che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative
controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data
di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine,
la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i
provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non
ricorrano i presupposti di cui ai commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art47bis-com1] e
2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art47bis-com2],
come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del
decreto legislativo n. 546 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art31] per la
comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle
medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto
articolo 47-bis
articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo".
ART. 32
ART. 32
Deposito di documenti e di memorie
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della
data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma
ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le
altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono
consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data
della camera di consiglio.
ART. 33
ART. 33
Trattazione in camera di consiglio
((1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una
delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da
remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria
unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in
pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da
remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha
chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere
in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in
presenza alla discussione))
((52))
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le
questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal
segretario.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 34
ART. 34
Discussione in pubblica udienza
1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni
della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla
discussione.
2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza
fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva,
scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti
o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2,
salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite
presenti.
ART. 34-BIS
ART. 34-BIS
(( (Udienza a distanza). ))
((1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della
riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli
articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel
primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti
costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, ed è depositata in
segreteria unitamente alla prova della notificazione.
Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre
giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.
Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta
l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche
ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le
decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si
considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede
l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il
luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono
personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a
tutti gli effetti di legge.))
((52))
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 35
ART. 35
Deliberazioni del collegio giudicante
1.
((La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica
udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera
la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine,
dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne
il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle
parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.))
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può
essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art276].
Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune
domande.
Sezione IV
La decisione della controversia
ART. 36
ART. 36
Contenuto della sentenza
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla
Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere:
1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro
difensori se vi sono;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
3) le richieste delle parti;
4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto
((di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle
questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto))
;
((52))
5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è
sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 37
ART. 37
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito
((telematico))
nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
((Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la
propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite
entro tre giorni dal deposito.))
((52))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220]))
.
((52))
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 38
ART. 38
Richiesta di copie e notificazione della sentenza
1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza
e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta,
previa corresponsione delle spese.
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della
sentenza alle altre parti
((a norma dell'articolo 16))
depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica
dell'originale notificato,
((ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con
fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo
del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento))
nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo
d'ufficio. (12)
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica
l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art327-com1].
Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non
avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso
e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133]
ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L'articolo 38, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art38-com2], si
interpreta nel senso che le sentenze pronununciate dalle commissioni tributarie
regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui
all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art325-com2],
vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma,
del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611], e successive
modificazioni".
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 22 novembre 2000, n.
525 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2000, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art21-com1] (che ha disposto
l'interpretazione autentica del comma 2 del presente articolo) "nella parte in
cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia
dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art38-com2]
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art30])".
Sezione V
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
ART. 39
ART. 39
Sospensione del processo
1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere
decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle
persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
1-bis. La
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o
altra
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della
causa.
1-ter. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi:
a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata
un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle
Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è
parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata
un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE)
2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L1852]. (48)
---------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49] ha disposto (con
l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura
di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle
questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al
periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi
d'imposta.
ART. 40
ART. 40
Interruzione del processo
1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare
in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo
legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei
difensori incaricati a sensi dell'art. 12.
2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio
personalmente e nei casi di cui
((al comma 1, lettera b))
).
In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato
o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore
della parte a cui l'evento si riferisce.
3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il
deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di
consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non
produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua
davanti al giudice adito.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il
termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a
decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la
sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742].
ART. 41
ART. 41
Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della
sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.
ART. 42
ART. 42
Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del
processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla
presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.
ART. 43
ART. 43
Ripresa del processo sospeso o interrotto
1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo
continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti
istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede
a norma dell'art. 30.
2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la
parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano
istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo
provvede a norma del comma precedente.
3. La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite
nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita
dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una
delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o
impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata
dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i
suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o
partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore
incaricato nelle forme prescritte.
ART. 44
ART. 44
Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo
diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o
dalla commissione con ordinanza non impugnabile
((...))
.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che
abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti
personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi
difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e
l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del
processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente.
ART. 45
ART. 45
Estinzione del processo per inattività delle parti
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di
proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro
il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia
autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle
parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche
d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli
atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla
commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo
alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.
ART. 46
ART. 46
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle
pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione
della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata
((...))
, con decreto del presidente o con sentenza della commissione.
Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.
((3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le
spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.))
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-12 luglio 2005, n. 274 (in G.U. 1a s.s.
20/7/2005, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del
presente articolo "nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione
della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze
tributarie previsti dalla legge".
Capo II
I PROCEDIMENTI CAUTELARE E ((CONCILIATIVO))
ART. 47
ART. 47
Sospensione dell'atto impugnato
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed
irreparabile, può chiedere alla
((corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è
pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis))
la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta
nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in
segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.
((52))
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione
per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno
dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di
trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con
l'udienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito,
può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione
fino alla pronuncia del collegio
((o del giudice monocratico))
.
((52))
4. Il collegio
((o il giudice monocratico))
, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con
ordinanza motivata
((...))
nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.
((L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare
collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo
grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da
parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice
monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di
giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare
alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua
comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si
applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e
l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare
della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.))
((52))
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della
garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è
esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della
disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di
affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art9bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], ai quali sia stato attribuito
un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta
precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano
disponibili.
5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130].
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia
deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della
sentenza
((...))
.
((52))
8. In caso di mutamento delle circostanze la
((corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è
pendente il giudizio))
su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento
cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui
ai commi 1, 2 e 4.
((52))
8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al
tasso previsto per la sospensione amministrativa.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 47-BIS
ART. 47-BIS
Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle
relative controversie).
1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un
atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione
di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14
del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R0659], di
seguito denominata: "decisione di recupero", la
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente
a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente
errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di
Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di
tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della
decisione di recupero la
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato
rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità
europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter
del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni,
se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto
comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di
sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della
decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché
individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso
la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo
della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo
proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia
richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini
dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel
merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di
sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta
giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde
comunque efficacia, salvo che la
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di
sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei
presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia,
non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina
sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il
termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza
di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione
della Corte di giustizia delle Comunità europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in
pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera
la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il
dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.
6. La sentenza è depositata nella segreteria della
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare
l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà
immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno
degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti
alla
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti
alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al
comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.
(40)
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 24 dicembre 2012, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234] ha disposto (con l'art. 61,
comma 5) che "L'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art47bis],
continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge".
ART. 47-TER
ART. 47-TER
(( (Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione). ))
((
1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione
della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione
del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il
giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una
delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di
giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone
l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di
motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando
contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è
proposta innanzi al giudice monocratico.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la
manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del
ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del
caso, a un precedente conforme.))
((52))
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 48
ART. 48
(Conciliazione fuori udienza).
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo,
presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la
definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di
ammissibilità,
((la corte di giustizia tributaria pronuncia))
sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è
parziale,
((la corte dichiara))
con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla
ulteriore trattazione della causa.
((52))
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente
della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al
comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di
pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute
all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
((4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di
Cassazione.))
((52))
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;203] ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che la modifica di cui al comma 6 del presente articolo
ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
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AGGIORNAMENTO (30)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-13;220] ha disposto (con l'art. 1,
comma 19) che le modifiche di cui al comma 6 del presente articolo decorrono dal
1 febbraio 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 22) che "Le
disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere
dal 1 febbraio 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111], ha disposto (con l'art. 23,
comma 20) che "Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli
atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15], ed alle
conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della
garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 48-BIS
ART. 48-BIS
(( (Conciliazione in udienza).))
((
1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può
presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità,
invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla
successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel
quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il
processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute
all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione
della materia del contendere.
))
ART. 48-BIS
ART. 48-BIS.1
(Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria)
1.
((La corte))
di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta
conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e
((ai precedenti giurisprudenziali))
.
((52))
2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata
fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata
alle parti non comparse
((con la fissazione di una nuova udienza))
.
((52))
3. La causa
((, se richiesto da una delle parti,))
può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo
conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza
alla trattazione della causa.
((52))
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel
quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento.
Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute
all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione
della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o
astensione del giudice.
(49)
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che le presenti disposizioni si applicano ai
ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata
legge.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 48-TER
ART. 48-TER
(Definizione e pagamento delle somme dovute).
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento
del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione
nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del
minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo
grado di giudizio
((e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso
di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione))
. (50)
((52))
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della
prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di
sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione
del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1. (49)
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa
la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di
imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13],
aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8].
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la presente disposizione si applica ai
ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata
legge.
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AGGIORNAMENTO (50)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 1,
comma 207) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art48ter-com1],
all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano
le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli
interessi e gli eventuali accessori".
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
Capo III
LE IMPUGNAZIONI
Sezione I
Le impugnazioni in generale
ART. 49
ART. 49
Disposizioni generali applicabili
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], e fatto
salvo quanto disposto nel presente decreto.
ART. 50
ART. 50
I mezzi d'impugnazione
1. i mezzi per impugnare le sentenze delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.
ART. 51
ART. 51
Termini d'impugnazione
1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza
della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte,
salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3.
2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num1],
2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num2],
3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num3]
e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num6]
il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo
o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è
passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.
Sezione II
Il giudizio di appello davanti alla ((corte di giustizia tributaria di secondo
grado))
ART. 52
ART. 52
(Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)
1. La sentenza della
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
può essere appellata alla
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
competente a norma dell'articolo 4, comma 2.
((52))
2. L'appellante può chiedere alla
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se
sussistono gravi e fondati motivi.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220]))
.
((52))
3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione
per la prima camera di consiglio utile
((e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima
istanza,))
disponendo che ne sia data comunicazione alle parti
((almeno cinque giorni liberi prima))
.
((52))
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito,
può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza
fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito,
provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui
all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma
8-bis.
((6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni
caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.))
((52))
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 53
ART. 53
Forma dell'appello
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è
proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei
fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il
ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli
elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2,
nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado
e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175].
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del
fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.
((49))
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 54
ART. 54
Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di
cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma
può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.
ART. 55
ART. 55
Provvedimenti presidenziali
1. Il presidente e i presidenti di sezione della
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione
della
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
.
ART. 56
ART. 56
Questioni ed eccezioni non riproposte
1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione
provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono
rinunciate.
ART. 57
ART. 57
Domande ed eccezioni nuove
1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte,
debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere
chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche
d'ufficio.
ART. 58
ART. 58
(Nuove prove in appello)
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi
documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della
decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o
produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza
di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui
emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri
atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della
sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti
che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in
primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis.
((56))
(52)
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 27 marzo 2025 n. 36 (in G.U.
1a s.s. 2/4/2025, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art58-com3]
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art30]), come introdotto
dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.
220 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220]
(Disposizioni in materia di contenzioso tributario), limitatamente alle parole
«delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere
rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,»".
ART. 59
ART. 59
Rimessione alla commissione provinciale
((49))
1. La
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza
impugnata nei seguenti casi:
((49))
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo
giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è
stato regolarmente costituito o integrato;
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha
dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento
presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo
grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti
nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente
passata in giudicato, la segreteria della
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo
alla segreteria della
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 60
ART. 60
Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile
1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è
decorso il termine stabilito dalla legge.
ART. 61
ART. 61
Norme applicabili
1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme
dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le
disposizioni della presente sezione.
Sezione III
Il ricorso per cassazione
ART. 62
ART. 62
Norme applicabili
1. Avverso la sentenza della
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-num1]
a 5 dell'art. 360, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-com1-num5].
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme
dettate dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] in quanto
compatibili con quelle del presente decreto.
2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo
comma, n. 3, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-com1-num3].
ART. 62-BIS
ART. 62-BIS
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per
cassazione)
1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla
((corte di giustizia tributaria))
che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte
l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220]))
.
((52))
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione
per la prima camera di consiglio utile
((, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima
istanza,))
disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi
prima.
((52))
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto
motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del
collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza
motivata non impugnabile.
5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui
all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma
8-bis.
6. La
((corte di giustizia tributaria))
non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non
dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.
((52))
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 63
ART. 63
Giudizio di rinvio
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria
provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte
le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla
pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi
di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
((49))
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o
si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio
l'intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti
alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve
essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel
procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono
formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli
adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della
commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la
trasmissione del fascicolo del processo.
((49))
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Sezione IV
La revocazione
ART. 64
ART. 64
Sentenze revocabili e motivi di revocazione
1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395].
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere
impugnate per i motivi di cui ai numeri 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num1],
2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num2],
3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num3]
e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num6]
purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del
documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6
dell'art. 395 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num6]
siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per
l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da
raggiungere i sessanta giorni da esso.
ART. 65
ART. 65
Proposizione della impugnazione
1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti
dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e
della prova dei fatti di cui ai numeri 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num1],
2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num2],
3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num3]
e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num6]
nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del
documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del
giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53,
comma 2.
3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni
di cui
((agli articoli 47 e))
52, in quanto compatibili.
((52))
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 66
ART. 66
Procedimento
1. Davanti alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento
davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.
ART. 67
ART. 67
Decisione
1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395] la
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi
d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per
revocazione.
ART. 67-BIS
ART. 67-BIS
(Esecuzione provvisoria)
1. Le sentenze emesse dalle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.
Capo IV
L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLE ((CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO))
ART. 68
ART. 68
Pagamento del tributo in pendenza del processo
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in
cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti
alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi
fisca1i, deve essere pagato: (49)
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di
primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria
di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie
parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia
tributaria di secondo grado.
c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la
sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero
importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in
ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a
quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria
((...))
, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato
d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di
mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a
norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero,
se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia
tributaria di secondo grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non
impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. (54)
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0436], e
dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato
dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992R2913], come
riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952], e dalle
altre disposizioni dell'Unione europea in materia.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173], ha disposto
(con l'art. 101, comma 2, lettera p)) che "Restano abrogati:
[...]all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art68], alla
rubrica, le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le
sanzioni pecuniarie»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente
testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
ART. 69
ART. 69
(Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente)
1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e
quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali
indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il
pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese
di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni
di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sono disciplinati
il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38bis-com5],
la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito
dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite
protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della
parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito
entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della
garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere
l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
.
(43)
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156] ha disposto
(con l'art. 12, comma 2) che "Fino all'approvazione dei decreti previsti dagli
articoli 12, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art12-com4], e
69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art69-com2],
come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le
disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69".
- Il regolamento di cui all'art. 69, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art69-com2],
come modificato dall'articolo 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156~art10], è stato
emanato con Decreto 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato in G.U. 13/03/2017, n.
60.
ART. 69-BIS
ART. 69-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156]))
ART. 70
ART. 70
Giudizio di ottemperanza
1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi
derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo
grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale
alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la
sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro
caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è
prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente
della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53], degli
obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta
giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario
((ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82] di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82],))
e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la
sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la
precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in
giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia
unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato
a norma del comma precedente, se necessario. (49)
4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della
commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere. (49)
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie
osservazioni alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.
6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione
che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per
la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal
deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci
giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la
documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili
per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme
amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi
risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della
relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un
proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo
per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante
secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115] approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115].
8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto
di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario
nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente
esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in
cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque
per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione
in composizione monocratica. (49)
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO III
ART. 71
ART. 71
Norme abrogate
1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre
1931, n. 1175, l'articolo 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art1] e gli
articoli da 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art15] a 45
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art45] e
successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;638~art19-com4]
e 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;638~art19-com5],
e l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;638~art20],
l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;639~art24],
((. . .))
gli articoli 63, comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43~art63-com5],
e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43~art68-com3],
l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;66~art4-com8], convertito
nella legge 24 aprile 1989, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-24;144]
((. . .))
.
2. È inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le
disposizioni del presente decreto.
ART. 72
ART. 72
Controversie pendenti davanti alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo e di secondo grado
1. Le controversie pendenti dinanzi alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636], alla data
d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad
esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza
territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della commissione tributaria
provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione
almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o
dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art17-com1],
e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art22-com2],
equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e
53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio
entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.
((49))
1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie
previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5,
sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica
udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso
medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso,
può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione
appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4-com1-leta],
ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia
e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo
II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito
in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte
le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima
sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione,
di cui all'articolo 48, comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti
entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal
giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.
2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di
ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle
((corti di giustizia tributaria di primo grado))
entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta
data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni
delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini
previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi
secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti,
tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che
decorrono dalla suddetta data.
4. Le segreterie delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i
fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni
provinciale o regionale rispettivamente competenti.
((49))
5. Le segreterie delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo
per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma 1
.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 73
ART. 73
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331] CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427]))
ART. 74
ART. 74
(( (Controversie pendenti davanti alla corte di appello).
1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla
corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo
stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636], e
successive modificazioni e integrazioni.
ART. 75
ART. 75
Controversie pendenti davanti alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale
1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso
organo , nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo
grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo
della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636], e
successive modificazioni e integrazioni.
((49))
2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e
qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a
proporre alla segreteria della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della
controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte
o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita
o consegnata alla segreteria della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti
alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione,
dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di
trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito
della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del
Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al
collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28. (9)
3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché
presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere
nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi
dell'art. 360 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360]
convertendo il ricorso alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per
il resto tutte le norme del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] per il
procedimento davanti alla Corte di cassazione.
((49))
4. Se non è stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e
l'istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue
davanti alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione
entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art42-com3]
applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi
presentati alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427].
6. La segreteria della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per
trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione
o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.
((49))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 111 (in G.U. 1a s.s.
22/4/1998, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo, comma 2, secondo periodo, "nella parte in cui non prevede che il
termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione
dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa".
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 76
ART. 76
Controversie in sede di rinvio
1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di
cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio
davanti alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la
riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o
regionale competente.
((49))
2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce
modifiche.
3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte
di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti
alla
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
competente.
4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad
essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si
estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio
davanti alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72,
comma 4.
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 77
ART. 77
Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al
Ministero delle finanze
1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2,
lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al
Ministro delle finanze, se non ancora definite
((alla data di insediamento))
delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai
suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorché abrogate ai sensi
dell'art. 71.
ART. 78
ART. 78
Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali
per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni
pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi
proseguono in questa sede.
((49))
2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti
all'autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia
il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte
costituzionale 27 luglio 1989, n. 451
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::], debbono essere riattivate da parte
degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e
documenti alla
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni
pretesa dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 79
ART. 79
Norme transitorie
((e finali))
((52))
1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si
applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla corte di
giustizia tributaria di primo e secondo grado di secondo grado e a quelli
iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo
grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.
((52))
2. Nei giudizi davanti alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o
amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le
nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le
modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal
collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a
cura della segreteria. (49)
((52))
((2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei
professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria,
sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché
approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni
testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica
altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare,
adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data
restano abrogate.))
((52))
((2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze
e camere di consiglio.))
((52))
((2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo
tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa
autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di
primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di
sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e
dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere
effettuate con modalità cartacea.))
((52))
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 80
ART. 80
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento
delle commissioni tributarie provinciali e regionali.
((49))
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 31 DICEMBRE 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
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ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
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di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
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