Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile.
№ 69
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Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile.
Decreto Legislativo
18 giugno 2009
22-10-2025
Codicedelprocessoamministrativo
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LEGGE 18 giugno 2009 , n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonchè in materia di processo civile. (09G0069)
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
(Banda larga)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e
nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle
comunicazioni elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art4-com3-leth],
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], individua un
programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari
per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e
private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di
informazione e di comunicazione del Paese.
Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede
secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le areedel territorio
nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse
necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo
scopo disponibili.
Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione
(( fino ad un massimo ))
di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo
per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art61], e
successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per
cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.
2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1
nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di
progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163] relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163].
Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve
essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni
tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un
sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme
comunitarie.
3. A vale e sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che,
nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello
spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la
comleta digitalizzazione delle reti di diffusione, 4 tal fine prevedendo il
sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e
collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello
Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai
sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei
progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di
accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo
economico, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del
parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto
riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli
4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art4-com2] e
13 del codice delle comunicazioni elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art13], di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259].
5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in
deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo
accordo con l'ente proprietario della strada".
6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art231-com3], di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], il primo
periodo è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal capo I del
titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del
codice delle comunicazioni elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], e successive
modificazioni".
7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-01-23;5~art2bis-com13],
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-20;66], si applicano anche alle
innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al
passaggio dei cavi in fibra ottica.
CAPO II
SEMPLIFICAZIONI
titolo II
ART. 2
ART. 2
(Società di consulenza finanziaria)
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], dopo l'articolo
18-bis è inserito il seguente:
"Art. 18-ter. - (Società di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1°
ottobre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la
possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a
responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di
indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza
in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione
dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i
commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo".
ART. 3
ART. 3
(Chiarezza dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400], prima dell'articolo 14 è
inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo, nell'ambito
delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti
ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite,
modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in
regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione,
contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara
comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno
riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse
intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi
normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede
all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e
procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo
aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e
coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle
materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici,
siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni
contenute nei corrispondenti codici e testi unici".
ART. 4
ART. 4
(Semplificazione della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
"14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il
Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art20], e successive
modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano
prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione
dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di
ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per
settori omogenei
o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti
anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art1-com4], aventi per oggetto
i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni
normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 5 giugno 2003, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art1-com2], continuano ad
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle
relative disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla
scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto
dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con
provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al
comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con
la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative
statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se
pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970";
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente:
"17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], nel codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], nel codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], nel
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
nel codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327], comprese le
disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che
rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e
degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto
della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa
comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati
internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale";
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
"18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi";
e) al comma 19, le parole: "una Commissione parlamentare" sono sostituite dalle
seguenti: "la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito
denominata "Commissione"";
f) il comma 21 è sostituito dal seguente:
"21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14,
14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per
l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14- ter e ne riferisce ogni
sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art5-com4]";
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
"22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si
pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in
tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le
proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine
previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la
scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater,
15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni".
2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-22;200], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009,
n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge,
concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali
relative al periodo 1861-1948.
ART. 5
ART. 5
(Modifiche alla disciplina dei regolamenti.
Testi unici compilativi).
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17], e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "Consiglio di Stato" sono inserite le seguenti:
"e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo,
si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla
ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono
prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete".
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400], dopo l'articolo 17 è
aggiunto il seguente:
"Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). -1. Il Governo provvede, mediante
testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge
regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano
comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri,
valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque
giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi
dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054], al Consiglio di
Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in
numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di
bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere
dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del
citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17,
comma 25 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924;1054~art17-com25],
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~com2] del presente articolo".
ART. 6
ART. 6
(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], su proposta del
Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con
il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti
in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18,
comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art18-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-11-29;222], nell'osservanza dei principi
di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art20-com4], e successive
modificazioni, nonché dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti
finanziari all'estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del
bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte
nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma,
con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al comma 1, sono abrogati:
a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art1-com15],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80];
b) gli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-15;307~art1], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-15;307~art3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-15;307~art4], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-15;307~art8] e 9 del
decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-15;307~art9];
c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18~art75], e
successive modificazioni;
d) i commi 1318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com1318],
1320 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com1320] e 1321
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com1321];
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2000, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-03-22;120].
ART. 7
ART. 7
(Certezza dei tempi di conclusione
del procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di
imparzialità";
2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei
criteri e";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di
un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi
3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini
non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti
di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta
giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili
termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non
possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità
di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i
termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3,
4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del
procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art21bis], può essere
proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza
dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la
riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale";
c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella
conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto
al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";
d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un
elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del
presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di
provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti
di cui ai commi 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com3],
4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com4] e 5 dell'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com5], come da ultimo
sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine
indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni
regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della
legge n. 241 del 1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art2] si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui
ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art2] entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni
storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici
restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42],di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]. Restano ferme
le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che
prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2] e 2-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2bis],
come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.
ART. 8
ART. 8
(Certezza dei tempi in caso di attività
consultiva e valutazioni tecniche)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], come da ultimo modificata
dall'articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla
seguente: "venti";
2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che comunque non
può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta";
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede
indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta
del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri
di cui al presente comma";
4) al comma 4, le parole: "il termine di cui al comma 1 può essere interrotto"
sono sostituite dalle seguenti: ", i termini di cui al comma 1 possono essere
interrotti";
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici";
6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti
pubblici [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127]
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006,
n. 163, e successive modificazioni";
b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "Nei confronti
degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale
richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo
27" sono aggiunte le seguenti: "nonché presso l'amministrazione resistente".
ART. 9
ART. 9
(Conferenza di servizi e silenzio assenso)
1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter-com1], e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può svolgersi per
via telematica".
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono
convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale
gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento
amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi menti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è
inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della
convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare
inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle
eventuali misure pubbliche di agevolazione".
3. Al comma I dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "all'immigrazione," sono
inserite le seguenti: "all'asilo, alla cittadinanza,". Al comma 4 dell'articolo
20 della citata legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241], e successive modificazioni, le
parole: "e l'immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l'immigrazione,
l'asilo e la cittadinanza".
4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19-com2], e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la
dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di
impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0123],
compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad
efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività
può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente".
5. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19-com3], e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "o, nei casi di cui
all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data
della presentazione della dichiarazione,".
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19-com5], e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il relativo ricorso
giurisdizionale,
esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche
gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste
dall'articolo 20".
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti
dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ART. 10
ART. 10
(Tutela degli interessati nei procedimenti
amministrativi di competenza delle regioni e
degli enti locali)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], come da ultimo modificata
dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la
trasparenza";
b) all'articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni
statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di
cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo
IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche";
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm] le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica
amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento,
di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di
assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative
alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm] le
disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio
attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si
applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti
amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli
ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione".
ART. 11
ART. 11
(Delega al Governo in materia di nuovi ser vizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)
1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte
valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali
socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza
domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede
di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di
medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza
dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati
a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli
piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali
socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei
limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma
mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali
socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici
presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la
possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a
carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da
parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata
diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale,
per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività
da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della
legge 8 marzo 1968, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-08;221~art2], al fine di riservare la
corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del
testo unico delle leggi sanitarie
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art115], di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265], e successive
modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla
localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma,
ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il
termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano
richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti,
copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o
debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici
comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti,
amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni
loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.
ART. 12
ART. 12
(Delega al Governo per l'adozione di decreti
legislativi integrativi e correttivi in materia
ambientale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n.
308 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-15;308~art1], nel rispetto dei
principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per
le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio
di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8].
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi.
Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresì meglio precisare quali
devonoessere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle
terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti
non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche
qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il
sito di destinazione.
ART. 13
ART. 13
(Cooperazione allo sviluppo internazionale)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di
svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-01-31;8], convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-03-13;45];
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,
finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o
economica.
((8))
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11,
comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art11-com3], e successive
modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n.
347 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-01;347~art11-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-08-08;426];
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.
((8))
3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49], è emanato nel rispetto delle
disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei
contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art5] relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163], attuative
di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.
((8))
4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è
data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di
collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero
diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate
in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime.
È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio
volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in
stato di disoccupazione a causa della crisi economica.
((8))
5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere
è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il
predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.
((8))
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli
affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte
della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la
realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi
donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati
secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al
trasferimento di fondi agli Stati membri.
((8))
7. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e
dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato
d'Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154], lo stanziamento previsto a
decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.
8. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 7,
pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49], come
determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-22;203].
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------
AGGIORNAMENTO (8)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125] ha disposto (con l'art. 31,
comma 1, lettera f)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono
abrogati: [...]
f) l'articolo 13, commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art13-com1] a 6, della legge 18
giugno 2009, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art13-com6]".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n.
125 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125] è stato emanato con
Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
ART. 14
ART. 14
(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi
strutturali comunitari e del Fondo per le
aree sottoutilizzate)
1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della
programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire
l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte
dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private
impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a
valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art61], e successive
modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti
Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal
decreto di cui al periodo precedente.
ART. 15
ART. 15
(Fondo nazionale di garanzia
per i servizi turistici)
1. All'articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art86-com1-letf],
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], dopo le
parole: "di cui all'articolo 100" sono aggiunte le seguenti: "nonché
dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il
suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100".
2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206],
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di
decadenza".
ART. 16
ART. 16
(Misure in tema di concorrenza e tutela
degli utenti nel settore postale)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261~art2-com2-letd],
dopo le parole: "espletamento del servizio universale" sono aggiunte le
seguenti: "e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della
fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione
economica, sociale e territoriale che esso riveste".
2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261~art2-com2-leth],
dopo le parole: "rete postale pubblica" sono inserite le seguenti: "e ad alcuni
elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento
postale,".
3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261~art2-com2-letl],
le parole: "del servizio universale" sono sostituite dalle seguenti: "dei
servizi postali".
4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261~art3-com3-letc],
dopo le parole: "criteri di ragionevolezza" sono inserite le seguenti: "e in
considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e
della relativa rete postale,".
5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261~art14], è
sostituita dalla seguente: "Reclami e rimborsi".
6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261~art14-com1], è
sostituito dal seguente:
"1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono
previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui
all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la
gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di
smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del
servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della
responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il
termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro
esito all'utente".
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261~art14-com1],
come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
"1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono
le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per
la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in
materia".
8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261~art14-com5bis],
dopo le parole: "titolari di licenza individuale" sono inserite le seguenti: "e
di autorizzazione generale".
ART. 17
ART. 17
(Misure di semplificazione delle procedure
relative ai piccoli appalti pubblici)
1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in
atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole
e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di
cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7,
terzo periodo, del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163] relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163], e
successive modificazioni.
ART. 18
ART. 18
(Progetti di eccellenza per il rilancio
della competitività turistica italiana)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1], il comma 1228 è
sostituito dal seguente:
"1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo
posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde
consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la
promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua
competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può
stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del
periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di europer ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al
presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente
interessate".
ART. 19
ART. 19
(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)
1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.
207 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2006-04-06;207], in
conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore
nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è
composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio di
amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di
categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al
turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni
dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del
turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme
vigenti.
CAPO III
PIANO INDUSTRIALE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ART. 20
ART. 20
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)
1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività
nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per
razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato,
limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-04-05;124~art1], entro il limite di
spesa di 3 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307].
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-03;155~art8-com3], si
applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche
dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com346-letc]. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a
euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede a
valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com346-letc].
ART. 21
ART. 21
(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di
maggiore presenza del personale)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33]))
.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i
criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della fanzione pubblica, che li pubblica
nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei
dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti.
2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art3-com52bis], la lettera c)
è sostituita dalla seguente:
"c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel
medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di
assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza,
dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei
requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla
tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito".
3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art3-com52bis], è differito
fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
ART. 22
ART. 22
(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse
umane)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6], è
inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della
spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati
direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono
autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a
condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le
necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le
amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono
al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di
rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i
conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle
amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano
sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei
risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione
e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico
dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286~art5]".
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7-com6], come
da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], al penultimo capoverso, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di contratti d'opera" sono sostituite dalle seguenti: "di
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa";
b) le parole: "o dei mestieri artigianali" sono sostituite dalle seguenti: ",
dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto
dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276], purché senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
ART. 23
ART. 23
(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per
l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33]))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33]))
.
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini
della valutazione dei dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], e
successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli
enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni
e i servizi degli enti territoriali.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33]))
.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo
di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi
ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie
contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.
ART. 24
ART. 24
(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, del Centro di formazione studi e della
Scuola superiore della pubblica amministrazione)
1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della
formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico,
dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle
pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e
alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica,
nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è
delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art11], e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al
riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un
confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove
possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di
garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro
di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in
base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di
assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della
reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione
centrale e delle amministrazioni locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente
comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi
della lettera a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel
settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla
riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste dalla legislazione vigente.
ART. 25
ART. 25
(Trasformazione in fondazione del Centro
per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee)
1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee,
istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237~art1], è trasformato con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto
privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle
arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche
attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte"
e "MAXXI Architettura". Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le
attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio
da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di
pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità
della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di
dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni
- via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla
Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono
partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione
dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la
Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori
promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad
incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A
decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, è abrogata la
lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-11-26;233~com4] dello
stesso articolo 7, sono soppresse le parole: ", compreso il Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", intendendosi
soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al
fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le
spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l'anno
2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere
dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio
1999, n. 237 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237~art1-com11], e
successive modificazioni.
ART. 26
ART. 26
(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività
socialmente utili
attraverso società partecipate
da Italia Lavoro S.p.A.)
1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in
Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro
S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività
culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto
di Italia Lavoro S.p.A. è ridotto del valore contabile corrispondente alla
partecipazione trasferita.
2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di
neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e
trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.
ART. 27
ART. 27
(Modifica della legge 27 settembre 2007,
n. 165, recante delega in materia di riordino
degli enti di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-09-27;165~art1-com1], recante delega al
Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre
2009";
b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: "degli statuti" sono
inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il
controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione";
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da
parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto
profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli
esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono
deliberati previo parere dei consigli scientifici";
d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché del
consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo
che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno
designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno
dal Ministro dell'economia e delle finanze".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], non si applicano agli enti
di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-09-27;165], qualora entro il 31 dicembre
2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla
stessa legge n. 165 del 2007 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;165].
3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], non si applicano altresì
all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262~art2-com138],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286], all'Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com610], all'Ente
nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-10-21;1346],
ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-21;190], e all'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI),
istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286], e riordinato
ai sensi dell'articolo 1, commi 612
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com612], 613
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com613], 614
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com614] e 615, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com615], qualora entro il
31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti,
tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com634].
ART. 28
ART. 28
(Personale a tempo determinato presso la
Croce Rossa italiana)
1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario
nazionale o con altri enti, l'associazione italiana della Croce Rossa, al fine
di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime
convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la
gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro
a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com366],
fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere
relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste
dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
ART. 29
ART. 29
(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche
e consolari)
1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art60], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari
esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle
rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per
la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a
quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite
complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del
bilancio del medesimo Ministero".
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art3-com2], dopo
le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto
1991, n. 266 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-01;266]," sono inserite
le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18~art30],".
ART. 30
ART. 30
(Tutela non giurisdizionale
dell'utente dei servizi pubblici)
1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi
pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per
l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o
di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non
giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi
alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di
sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie
contemplate dal codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163] relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163], dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-14;481], e dalla legge 31 luglio
1997, n. 249 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249], nell'autonomia
garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di
pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi
pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che
individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da
recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni
dalla data della sua adozione.
ART. 31
ART. 31
(Modifiche all'articolo 41 della legge
16 gennaio 2003, n. 3)
1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art41-com5], sono
sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione
di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello
sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia
scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere
sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva
operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni
pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di
carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La
Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca
ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio.
Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni
pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità
amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle
amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti
che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è
tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati".
2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art41-com6], è sostituito dal
seguente: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la
finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero
dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle
Autorità amministrative indipendenti".
3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ART. 32
ART. 32
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma
cartacea)
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
((La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di
non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11]. La mancata pubblicazione
nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili))
.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle
delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle
loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni
comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (5)
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo
superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti
pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti
concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre
all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi
compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla
pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante
utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici
obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai
commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al
medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio
2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli
enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a
scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente
articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27], e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2005-09-28&numeroGazzetta=226],
al progetto "PC alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti
giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-02&numeroGazzetta=100],
e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163].
------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70], convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106], ha disposto (con l'art. 5,
comma 7) che "La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
ART. 33
ART. 33
(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82])
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art20], e successive
modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entratain vigore della presente
legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a
modificare il codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi
disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le
pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti
dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del
personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati
dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre
decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle
amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del
codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di
competenza;
e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne
l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e
delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche
realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi
erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e
organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni
inadempienti;
g) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui
all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che
includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e
compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle
relative attività istruttorie;
h) dispone l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui
all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per
le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed
intersettorialità;
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto
strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e
per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali
e locali;
l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia
di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che
consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che
ne derivano;
m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche
nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra
loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni
inadempienti;
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate
da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165] eroghino i propri
servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche,
consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in
collaborazione con soggetti privati;
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la
sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle
pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di
connettività.
2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
ART. 34
ART. 34
(Servizi informatici per le relazioni
tra pubbliche amministrazioni e utenti)
1. Al codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di
assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte
alla trasmissione di documentazione ufficiale";
b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono
di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un
indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi
per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono
altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta,
le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già
dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi
automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di
appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell'avanzamento delle pratiche".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche
informatici, già disciplinati da norme speciali.
3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 35
ART. 35
(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], e
successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68], anche al
fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica
certificata con analoghi sistemi internazionali.
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del
contenuto delle stesse, garantendol'interoperabilità con analoghi sistemi
internazionali";
b) al comma 6:
1) la parola: "unicamente" è soppressa;
2) dopo le parole: "decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82]," sono inserite le
seguenti: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e
l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con
analoghi sistemi internazionali,".
ART. 36
ART. 36
(VOIP e Sistema pubblico di connettività)
1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma
2-bis, del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art78-com2bis],
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], il CNIPA
provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i
servizi "Voce tramite protocollo internet" (VOIP) per il triennio 20092011, in
conformità all'articolo 83 del medesimo codice.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente, assegnate al progetto "Lotta agli sprechi" dal decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-20&numeroGazzetta=116],
non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di
connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27
ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2004-12-29&numeroGazzetta=304].
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività
disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], presso le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità e di
concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre
2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la
realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e
la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al
fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on
line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e
l'efficienza dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono
prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art61], e successive
modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società
dell'informazione, e non ancora programmate.
5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art2], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], dopo il comma 2
è inserito il seguente:
"2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche
amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non
si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente
o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti
privati preposti all'esercizio di attività amministrative".
ART. 37
ART. 37
(Carta nazionale dei servizi).
1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art66], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre
carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari
di carta di identità elettronica".
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-03-02;117], sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: "e accerta che il
soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica" e,
al secondo periodo, le parole: "e se il soggetto richiedente non risulta
titolare di una carta d'identità elettronica" sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.
3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64-com3], di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], l'ultimo
periodo è soppresso.
ART. 38
ART. 38
(Modifica dell'articolo 9 della legge
8 marzo 2000, n. 53)
1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53~art9], è sostituito dal
seguente:
"Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). - 1. Al fine
di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di
lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art19], convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248], è destinata annualmente una
quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi
in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive,
iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende
ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi
contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di
usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione
del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca
delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi
diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che
prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi
innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei
lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad
esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali,
aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta
alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere
presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle
temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e
possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei
piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.
2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori,
inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità
ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di
affidamento o di adozione, ovvero con acarico persone disabili o non
autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento
di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in
favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi
o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza
di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o
sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato
alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità,
sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui
al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da
destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziatile per
ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali.
In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici
saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le
richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma I possono essere, in misura non superiore al 10
per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della
conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da
effettuare anche attraverso reti territoriali".
2. I commi 1255 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com1255]
e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com1256], sono abrogati.
ART. 39
ART. 39
(Riallocazione di fondi)
1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115~art2bis-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;168], non impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei
progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili
(wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico
presentati dalle università.
2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori
innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce un
programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando
priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla
razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse
finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27], al
progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei
Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2004-06-29&numeroGazzetta=150],
non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere
del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art61], e successive
modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge
e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com203], e successive
modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi
proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle
finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di
cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com892], non ancora
programmate.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com1], dopo le parole:
"può inoltre promuovere e finanziare progetti" sono inserite le seguenti: ",
anche di carattere internazionale,".
ART. 40
ART. 40
(Modifiche agli articoli 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art38] e 48 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art48], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in materia di impresa in un
giorno e di risparmio energetico)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art38], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-lete], m)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm], p)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letp] e r),
della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr], le
disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle
amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali,
l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0123], ai sensi
dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com1]";
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono
inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione";
2) alla lettera b), dopo le parole: "12 dicembre 2006," sono inserite le
seguenti: "con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che
ne individua anche l'autorità amministrativa competente,";
c) al comma 4, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono
inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione,".
2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art48-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], la parola: "statali" è
sostituita dalla seguente: "centrali".
ART. 41
ART. 41
(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-07-14;123])
1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;90~art16], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-07-14;123], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile
di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;303~art9ter], proveniente
dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E
allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1993, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-04-05;106], nonché il
personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai
sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-05-31;90~art3-com3], convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-26;152], appartenente all'area
seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4,
è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui
alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo,
nella fascia retributiva Fl della terza area funzionale del medesimo ruolo;";
b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a
decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente
del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225], come rifinanziato dalla
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-22;203]".
CAPO IV
GIUSTIZIA
ART. 42
ART. 42
(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)
1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art5], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice unico
fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto,
fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice
unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il
reclamo, condanna alle spese";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle
sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del
ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei
giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione".
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-11-15;453~art1-com7],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;19], sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite
si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in
senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli
che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione
giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio
di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con
ordinanza motivata, la decisione del giudizio".
ART. 43
ART. 43
(Norme urgenti per la funzionalità
dell'Avvocatura dello Stato)
1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611], la
parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "sette" e la parola: "due" è
sostituita dalla seguente: "tre".
2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611], è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle
competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato".
3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei
proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei
proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art61-com9],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133]. Il funzionamento del Fondo e
la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello
Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del
personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.
Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario
di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art61-com9],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133]. Al Fondo è attribuita,
altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello
Stato ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611], pari alla voce di
onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127]. Il
funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo.
La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale,
essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in
servizio.
ART. 44
ART. 44
(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo
amministrativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del
processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato,
al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] in quanto
espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art20-com3], in quanto
applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al
fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso
a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini
processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma
monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione
dell' arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo,
anche rispetto alle altre giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante
soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o
prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del
giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a
soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle
materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo
sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli
ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e
la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del
procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito
abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in
tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale
e con la data di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e
dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini
giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del
Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam,
nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di
ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo
che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il
ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del
merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del
giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di
fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di
decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla
istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela
interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di
udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il
termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni
applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e
disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo
dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le
disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], e dettano le
opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non
abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è
acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti
pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente
articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del
testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054], il Consiglio
di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo,
magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e
rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali
prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle
spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere
dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e
integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo
stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti
per l'emanazione degli originari decreti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com309], dopo le parole:
"tribunali amministrativi regionali" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese
quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento
dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo".
ART. 45
ART. 45
(Modifiche al libro primo del codice di
procedura civile)
1. All'articolo 7 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art7] sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "lire cinque milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquemila euro";
b) al secondo comma, le parole: "lire trenta milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "ventimila euro";
c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento
di prestazioni previdenziali o assistenziali".
2. L'articolo 38 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art38] è
sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e
quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di
risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio
si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte
ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono
all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice
indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione
della stessa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi
previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui
all'articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
sommarie informazioni".
3. All'articolo 39 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art39] sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio,
dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa
dal ruolo";
b) al secondo comma, primo periodo, la parola: "sentenza" è sostituita dalla
seguente: "ordinanza";
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dal
deposito del ricorso".
4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443],la
parola: "sentenza", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "ordinanza".
5. All'articolo 43 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art43] sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "La sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "Il
provvedimento" e la parola: "impugnata" è sostituita dalla seguente:
"impugnato";
b) al terzo comma, le parole: "della sentenza" sono sostituite dalle seguenti:
"dell' ordinanza".
6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art50-com1]
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "sentenza", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
"ordinanza";
b) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
7. All'articolo 54 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art54], il
terzo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art54-com3]
è sostituito dal seguente:
"Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la
ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad
una pena pecuniaria non superiore a euro 250".
8. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art67-com1],
le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
250 a euro 500".
9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art83-com3]
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della
memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del
difensore originariamente designato";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o su
documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con
apposito decreto del Ministero della giustizia";
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Se la procura alle liti è
stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso
strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma
digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
trasmessi in via telematica".
10. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art91-com1],
il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se accoglie la domanda in misura
non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha
rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del
processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 92".
11. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art92-com2],
le parole: "o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella
motivazione," sono sostituite dalle seguenti: "o concorrono altre gravi ed
eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,".
12. All'articolo 96 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96] è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il
giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata".
13. All'articolo 101 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art101] è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata
d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di
nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni
dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti
osservazioni sulla medesima questione".
14. L'articolo 115 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art115] è
sostituito dal seguente:
"Art. 115. - (Disponibilità delle prove). - Salvi i casi previsti dalla legge,
il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla
parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della
decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".
15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art118-com3],
le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250
a euro 1.500".
16. All'articolo 120 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art120], il
primo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art120-com1]
è sostituito dal seguente:
"Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a
riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto
all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese
del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante
comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati".
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art132-com2],
il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
18. All'articolo 137 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137]
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e
il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata,
l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia
dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e
conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto,
l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti
telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della
notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei
relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non
riscrivibile";
b) al terzo comma, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto".
19. All'articolo 153 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art153] è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non
imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice
provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".
ART. 46
ART. 46
(Modifiche al libro secondo
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443])
1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art163-com3-num7],
le parole: "di cui all'articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 38 e 167".
2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art182-com2]
è sostituito dal seguente:
"Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione
ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice
assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla
quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la
rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione".
3. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art184bis]
è abrogato.
4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art191-com1]
è sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con
ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva
ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale
il consulente deve comparire".
5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art195-com3]
è sostituito dal seguente:
"La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel
termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo
193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le
parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e
il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve
depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una
sintetica valutazione sulle stesse".
6. All'articolo 249 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art249], le
parole: "degli articoli 351
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art351]
e 352 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art352]"
sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art200],
201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art201]
e 202 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art202]".
7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art255-com1]
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata
comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del
testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena
pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro".
8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~par8], dopo
l'articolo 257 è aggiunto il seguente:
"Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, su accordo delle parti,
tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre
di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai
quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che
ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità
agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni
sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono
quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata
su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta
chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo
249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le
complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine
stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo
255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle
parti, essa può essere resa mediante dichiarazionesottoscritta dal testimone e
trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa,
senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il
testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato".
9. All'articolo 279 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art279]
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative
all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide
soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio,
impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione
della causa";
b) al secondo comma, numero 1), le parole: "o di competenza" sono soppresse.
10. All'articolo 285 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art285], le
parole: "primo e terzo comma" sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma,
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art330-com1],
dopo le parole: "si notifica" sono inserite le seguenti: ", ai sensi
dell'articolo 170,".
11. L'articolo 296 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art296] è
sostituito dal seguente:
"Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice istruttore, su
istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per
una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a
tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo".
12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art297-com1],
le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
13. All'articolo 300 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art300], il
quarto comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art300-com4]
è sostituito dal seguente:
"Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto
dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è
notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di
notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292".
14. All'articolo 305 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art305], le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
15. All'articolo 307 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art307]
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "del secondo comma" sono soppresse e le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";
b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: "sei" è sostituita dalla
seguente: "tre";
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza
del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio".
16. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art310-com2],
le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti:
"e le pronunce che regolano la competenza".
17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art327-com1],
le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".
18. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], dopo le
parole: "nuovi mezzi di prova" sono inserite le seguenti: "e non possono essere
prodotti nuovi documenti" e dopo la parola: "proporli" sono inserite le
seguenti: "o produrli".
19. All'articolo 353 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art353]
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo giudice per
ragioni di giurisdizione";
b) al secondo comma, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre
mesi".
20. All'articolo 385 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art385], il
quarto comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art385-com4]
è abrogato.
21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art392-com1],
le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
22. All'articolo 442 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art442] è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si
osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di
questo titolo".
23. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art444-com1]
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'attore è residente all'estero la
competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento
all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui
circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza".
24. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art291-com1]
si applica anche nei giudizi davanti ai giudici
((. . .))
contabili.
ART. 47
ART. 47
(Ulteriori modifiche al libro secondo del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443])
1. Al codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:
"Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso). - Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi
per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei
principi regolatori del giusto processo";
b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:
"Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se
sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi
dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il
giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede
all'assegnazione alle sezioni semplici";
c) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso
e per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore della sezione di cui
all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il
giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in
cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono
giustificare la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni
prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono
comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali
hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie,
non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi
dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le
ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in
cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali
ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica
il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma,
numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza";
d) l'articolo 366-bis è abrogato;
e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale
eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo
360";
2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso
incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza".
2. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12], dopo l'articolo 67 è
inserito il seguente:
"Art. 67-bis. - (Criteri per la composizione della sezione prevista
dall'articolo 376 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art376]). -
1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art376-com1],
sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni".
ART. 48
ART. 48
(Introduzione dell'articolo 540-bis
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443])
1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443],
dopo l'articolo 540 è aggiunto il seguente:
"Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate
risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando
la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a
soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi,
provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove
cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova
istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che
non siano da completare le operazioni di vendita".
ART. 49
ART. 49
(Modifiche al libro terzo
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443])
1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], dopo
l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
"Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare).
- Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente
iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato
per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce
titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o
inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di colla Il
giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del
valore della controversia, della natura della prestazione, del danno
quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile".
2. All'articolo 616 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art616],
l'ultimo periodo è soppresso.
3. All'articolo 624 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art624], i
commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se
l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il
giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai
sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio,
con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della
trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.
L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche
al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell' articolo 618".
4. All'articolo 630 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art630], il
secondo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art630-com2]
è sostituito dal seguente:
"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza
del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al
verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è
pronunciata fuori dall'udienza".
ART. 50
ART. 50
(Modifiche al libro quarto
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443])
1. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669septies-com3]
è sostituito dal seguente:
"La condanna alle spese è immediatamente esecutiva".
2. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669octies]
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
"Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima
dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento
cautelare";
b) al settimo comma, le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti:
"sesto comma".
ART. 51
ART. 51
(Procedimento sommario di cognizione)
1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] è inserito
il seguente:
"CAPO III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO
DI COGNIZIONE
Art. 702-bis
Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). - Nelle cause
in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere
proposta con ricorso al tribunale competente.
Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimentodi cui al
numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo
d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale
designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti,
assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non
oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta
giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di
risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti
posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di
cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare
le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili
d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza,
farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice
designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal
cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova
udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La
costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter
Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se ritiene di essere incompetente,
lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis,
il giudice, con ordinanza non impugnabile, la di chiara inammissibile. Nello
stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non
sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui
all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non
sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice,
sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in
relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto delle domande.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione
di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli
articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater
Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma
dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2909] se non
è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono
ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene
rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto
proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno
dei componenti del collegio".
ART. 52
ART. 52
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368])
1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368], di seguito
denominate "disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]", sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo tale che a nessuno dei
consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10
per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata
l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di
strumenti informatici".
2. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] è inserito
il seguente:
"Art. 81-bis. - (Calendario del processo). - Il giudice, quando provvede sulle
richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura,
dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo
con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno
espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche
d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere
richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini".
3. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] è inserito
il seguente:
"Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa
su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della
giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da
notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio
dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre
all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del
giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del
testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove
possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento
del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento
di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di
astenersi ai sensi degli articoli 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art200],
201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art201]
e 202 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art202],
con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le
richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa
l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione
dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte
specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto
conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti,
la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal
cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in
ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto".
4. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] è
sostituito dal seguente:
"Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice,
questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra
parte dichiari di avere interesse all'audizione".
5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] è
sostituito dal seguente:
"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero
4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi".
6. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese, competenze ed onorari
liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono
superare il valore della prestazione dedotta in giudizio".
7. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] è inserito
il seguente:
"Art. 186-bis. - (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I
giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono
trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso
i quali è proposta opposizione".
ART. 53
ART. 53
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge
21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni
transitorie)
1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-21;102~art3], è abrogato.
2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006,
n. 102 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-21;102~art3], pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con
il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo
426 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art426].
ART. 54
ART. 54
(Delega al Governo per la riduzione
e semplificazione dei procedimenti civili)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che
rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla
legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al
Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza
dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
è prorogata di sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione
dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla
legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali
previsti dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione
processuale,ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito
disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443];
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti
caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa,
sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto,
titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], come
introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per
tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo,
titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443];
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b)
non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione
speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle
finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme
contenute nel codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443];
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di
procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio
decreto 14 dicembre 1933, n. 1669
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-14;1669], nel regio decreto
2] dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300], nel codice della proprietà
industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30], e nel codice
del consumo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206] di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206].
5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5], sono
abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5],
continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
titolo I
ART. 55
ART. 55
(Notificazione a cura dell'Avvocatura
dello Stato)
1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53].
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e
ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro
cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa
numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte
dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo
delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti
dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ART. 56
ART. 56
(Misure in tema di razionalizzazione delle
modalità di proposizione e notificazione
delle domande giudiziali)
1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art23-com2], è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del
decreto equivale alla notifica degli stessi".
4. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222~art11], si applica anche alle
domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e
indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in
materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
ART. 57
ART. 57
(Modifica all'articolo 9 della legge
21 luglio 2000, n. 205)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art9-com2], e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se, in assenza
dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di
fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora
almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio
difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti
dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034]".
ART. 58
ART. 58
(Disposizioni transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della
presente legge che modificano il codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e le
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] si
applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano gli articoli 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art132],
345 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art345]
e 616 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art616] e
l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443],
come modificati dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art155-com5]
e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art155-com6]
si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del
sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in
vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo
effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2668bis] e 2668-ter
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2668ter] entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle
quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato
pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 59
ART. 59
(Decisione delle questioni di giurisdizione)
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di
giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì,
se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La
pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione
è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della
pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato,
nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono
fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe
prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato
adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e
le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con
le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito
in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel
processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al
quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale
questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino
alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le
disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la
riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del
processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la
conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al
comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di
giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
ART. 60
ART. 60
(Delega al Governo in materia di mediazione
e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di
mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la
normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al
comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta
giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per
oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla
giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e
indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di
conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche
attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5], e in ogni caso
attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
conciliazione, di seguito denominato "Registro", vigilati dal medesimo
Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai
sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art2], ad ottenere
l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua
conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di
istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro
funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali
siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di
istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini
professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano
iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano
svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del
conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei
periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi
attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli
stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle
parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il
caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima
dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto
della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale,
assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti
derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente
l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo
unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-09-16;143~art2], convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-11-13;181];
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo
corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di
procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione
delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente
alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli
articoli 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art92] e 96
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96], e,
inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a
titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115];
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata
eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità
tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del
conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
ART. 61
ART. 61
(Disposizioni in materia di concordato)
1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art125-com2], e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso
di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima
che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori
sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del
curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una
o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si
applica l'articolo 41, quarto comma".
2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art128], e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai
sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si
considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di
consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta
presentata per prima".
ART. 62
ART. 62
(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)
1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2668], sono
inseriti i seguenti:
"Art. 2668-bis. - (Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda
giudiziale). - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto
per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è
rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio
originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara
che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo
risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di
colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere
fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le
indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri
medesimi.
Art. 2668-ter
Art. 2668-ter. - (Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). - Le disposizioni di
cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del
pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili".
ART. 63
ART. 63
(Disposizioni in materia di annotazione nei
pubblici registri immobiliari)
1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art19], è inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del codice
dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art61], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], le annotazioni
nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e
annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento
dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle
conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni,
con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero
del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna
formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna
di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle
annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non
presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari
sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti
derivantidall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica".
ART. 64
ART. 64
(Trasferimento presso gli uffici provinciali
delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità
immobiliare)
1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare,
istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-03-27;287], possono
essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da
cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore
dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di
attuazione e le date di trasferimento.
2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni
staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.
3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale
stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1972-10-14&numeroGazzetta=269].
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 65
ART. 65
(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di
ordinamento del notariato con riferimento alle procedure infounatiche e
telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura
privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti
notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni dì dati degli atti
notarili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa
comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma
5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre
disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente
trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed
integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.
5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando
in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della
funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale
contenute nel codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82];
b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria
certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di
dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.
ART. 66
ART. 66
(Semplificazione delle procedure
per l'accesso al notariato)
1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso
per il conferimento dei posti di notaio.
2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926,
n. 1365 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-08-06;1365~art1-com3-letb], è
inserita la seguente:
"b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi;
l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione
di inidoneità".
3. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto
delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;166~art5-com5], è
sostituito dal seguente:
"5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri,
presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei
magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente".
5. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;166~art10-com4], le
parole: "due sottocommissioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre
sottocommissioni".
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-07-26;328~art1-com6] e 7
dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-07-26;328~art1-com7];
b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953~art9-com4];
c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n.
1365 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-08-06;1365~art1-com3-letc];
d) gli articoli 5-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89~art5bis],
5-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89~art5ter] e 5-quater della
legge 16 febbraio 1913, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89~art5quater].
7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953~art9-com3], è
sostituito dal seguente:
"Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente".
ART. 67
ART. 67
(Misure urgenti per il recupero di somme af ferenti al bilancio della giustizia
e per il
contenimento e la razionalizzazione delle
spese di giustizia)
1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art36-com2], dopo le
parole: "in uno o più giornali designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti:
"e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della
pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta
giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni".
2. All'articolo 535 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art535]
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "relative ai reati cui la condanna si riferisce" sono
soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo
unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei
provvedimenti giudiziari";
b) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: "di un quarto" sono sostituite
dalle seguenti: "di un terzo";
c) all'articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della
registrazione. (L)";
d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:
"TITOLO XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE
Art. 73-bis
Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1.
La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto
da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal
passaggio in giudicato.
Art. 73-ter
Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1.
La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario
addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione";
e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Recupero intero, forfettizzato e per
quota";
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei
confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura
fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3] e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com4]. L'ammontare degli
importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale
recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento
al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della
complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna
al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano
aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal
comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per
la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione
di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art32-com12],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326]";
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza
tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di
condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in
pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun
condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in
base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito
per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun
condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del
debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui
all'articolo 316 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art316]
sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto
il sequestro conservativo";
f) all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che
seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle
attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello
presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è
passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto
definitivo;
b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)";
g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e
tributario";
h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione
della pena in istituto" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: "o dalla cessazione dell'espiazione della pena in
istituto" sono soppresse;
i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente
titolo:
"TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI
MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE
PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE,
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECU NIARIE E SANZIONI PECUNIARIE
PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE
E PENALE
CAPO I
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Art. 227-bis
Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La
quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto
dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di
stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com367], e successive
modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.
Art. 227-ter
Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data
del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto
definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di
mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere
dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com367], e successive
modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa
procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art32-com1-leta].
Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25-com2].
Art. 227-quater
Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1. Alle attività previste dal
presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220".
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~com1], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], come
sostituito dal presente articolo, il recupero dellespese avviene secondo le
norme anteriormente vigenti.
5. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], come
sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 227- ter, comma 2 (L), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], come
modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la
data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], e quella di entrata in
vigore della presente legge.
7. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com367], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "conseguenti ai provvedimenti passati in
giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008" sono inserite
le seguenti: "o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali
sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito,
nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], e
successive modificazioni";
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) iscrizione a ruolo del credito";
d) la lettera c) è abrogata.
ART. 68
ART. 68
(Abrogazioni e modificazione di norme)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], è
abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], le parole:
"e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25" sono soppresse;
c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com372], è abrogato.
ART. 69
ART. 69
(Rimedi giustiziali contro
la pubblica amministrazione)
1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-11-24;1199], dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: "Se ritiene che il ricorso non possa
essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di
legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende
l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione,
ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti
della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art23], nonché la notifica del
provvedimento ai soggetti ivi indicati".
2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-11-24;1199~art14],
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", conforme al
parere del Consiglio di Stato";
2) il secondo periodo è soppresso;
b) il secondo comma è abrogato.
CAPO V
PRIVATIZZAZIONI
ART. 70
ART. 70
(Patrimonio dello Stato Spa)
1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-04-15;63~art7-com10],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-06-15;112], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "iscrizione dei beni" sono inserite le
seguenti: "e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che
dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei
medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell'articolo 1264 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1264-com1]".
ART. 71
ART. 71
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175]))
CAPO VI
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
ART. 72
ART. 72
(Clausola di salvaguardia)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai principi contenuti 'nella presente legge
nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDI 18 GIUGNO 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATO 1
(vedi articolo 4, comma 2)
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luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296
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legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752
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