Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
№ 198
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198
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Decreto Legislativo
11 aprile 2006
22-10-2025
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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006 , n. 198
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246.
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
(( (Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di
opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità
tra donne e uomini in tutte le politiche e attività). ))
((
1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad
eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o
come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere
assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e
della retribuzione.
3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure
che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini
deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e
ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi,
politiche e attività.
))
Titolo II
ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Capo I
Politiche di pari opportunità
Titolo II
ART. 2
ART. 2
Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità
(decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art5])
1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le
azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere
le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il
monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.
((
1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre
disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello
appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei
corrispondenti.
))
Capo II
Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna
ART. 3
ART. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;115]))
ART. 4
ART. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;115]))
ART. 5
ART. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;115]))
ART. 6
ART. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;115]))
ART. 7
ART. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;115]))
Capo III
Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed
uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
ART. 8
ART. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art8]
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art8] e
componenti
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art5-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art5-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art5-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art5-com4], e 7)
1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento
ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della
competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo
che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella
promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa
la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252].
2. Il Comitato è composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un
Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro
dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più
rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari
opportunità nel lavoro
((che ne abbiano fatto richiesta))
;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all'articolo 12,
comma 2, del presente decreto.
2-bis. Le designazioni di cui al comma
((2))
sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato
tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle
designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano le
designazioni mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:
a)
((tre esperti))
in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di
lavoro e politiche di genere;
((
b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo
economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le
pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
))
((
c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro
e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro
e la formazione, per l'inclusione e le politiche sociali;
))
c-bis)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151]))
;
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è
nominato un supplente. In caso di sostituzione di un componente, il nuovo
componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.
((13))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151] ha disposto
(con l'art. 28, comma 2) che "Il Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e
lavoratrici già costituito alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo continua ad operare nell'attuale composizione fino alla naturale
scadenza".
ART. 9
ART. 9
Convocazione e funzionamento
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art5-com5] e 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art5-com6])
1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi
componenti.
((
2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento
dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro.
))
ART. 10
ART. 10
(( (Compiti del Comitato). ))
((
1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze
statali, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, comma 1, e
in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli
obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle
condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le
pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi in materia di
promozione delle pari opportunità per le iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da programmare nell'anno finanziario successivo,
indicando obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive che intende
promuovere. Sulla base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di
azione positiva;
d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di valutazione
dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti la composizione della commissione, i
criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonché le
modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei progetti
approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento diretti a
specificare le regole di condotta conformi alla parità e a individuare le
manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di
parità;
g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di
promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi
effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla
formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui
codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;
h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli
interessati all'adozione di azioni positive per la rimozione delle
discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di
uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e
della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive;
i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non
governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le
discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;
l) può richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di
acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale
maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione
e della promozione professionale;
m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici
nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;
n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei
corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell'occupazione e
nell'impiego;
o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che
limitano l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di
carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice
dopo la maternità, la più ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli
altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore
conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;
p) svolge le attività di monitoraggio e controllo dei progetti già approvati,
verificandone la corretta attuazione e l'esito finale.
))
ART. 11
ART. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151]))
Capo IV
Consigliere e consiglieri di parità
ART. 12
ART. 12
Nomina
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196~art1-com1];
articolo 2
articolo 2, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196~art2-com1], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196~art2-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196~art2-com4])
1. A livello nazionale, regionale e
((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56]))
sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o
consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su
mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della
medesima o del medesimo.
2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente,
sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per le pari opportunità.
((
3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane
e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], effettivi e supplenti, sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su
designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area
vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo
espletamento di una procedura di valutazione comparativa.
))
((
4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità
regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56]
entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di
designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13,
comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni
successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata non superiore,
complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature.
))
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum
professionale della persona nominata, sono pubblicati
((sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
www.lavoro.gov.it.))
.
ART. 13
ART. 13
Requisiti e attribuzioni
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196~art1-com2], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196~art1-com2],
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196~art1-com2])
1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di
specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile,
di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro,
comprovati da idonea documentazione.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono
funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di
uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel
lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i
consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione
all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del
loro ufficio.
ART. 14
ART. 14
(( (Mandato). ))
((
1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12,
effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una
sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del
mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e
consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di
durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le
modalità previste dall'articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità
continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di
cui all'articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-15;145~art6-com1].
))
ART. 15
ART. 15
(( (Compiti e funzioni). ))
((
1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile
iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del
principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per
lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione
con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere
le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la
progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252];
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione
delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo
territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e
regionali in materia di pari opportunità;
d) promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche
attive del lavoro, comprese quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al
fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di
parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la
progettazione di appositi pacchetti formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di
informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle
varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli
organismi di parità degli enti locali.
2. La consigliera nazionale di parità, nell'ambito delle proprie competenze,
determina le priorità d'intervento e i programmi di azione, nel rispetto della
programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge
i compiti di cui al comma 1 e può svolgere, avvalendosi delle strutture del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali,
inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e può pubblicare
relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul
lavoro.
3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di
partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303]. Le
consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di
area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parità del
corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati
che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in
sua sostituzione la supplente o il supplente, è componente del Comitato
nazionale di cui all'articolo 8.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il
supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di
genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del
personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani
di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di
azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni
interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti,
acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale
maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione
e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro,
della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in
base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità
regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56],
presentano un rapporto sull'attività svolta, redatto sulla base di indicazioni
fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che
hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il
consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o
vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con
provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla
designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di
parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari
opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla Conferenza nazionale
di cui all'articolo 19. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma
6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.
))
ART. 16
ART. 16
(( (Sede e attrezzature). ))
((
1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle
città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56] è ubicato
rispettivamente presso le regioni, le città metropolitane e gli enti di area
vasta.
L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature
e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il
personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere
prontamente assegnati dagli enti presso cui l'ufficio è ubicato, nell'ambito
delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può predisporre con gli enti
territoriali, nel cui ambito operano le consigliere e i consiglieri di parità,
convenzioni quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di
funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché
gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15,
comma 1, lettere b), c), d), e g).
))
ART. 17
ART. 17
(( (Permessi). ))
((
1. Le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno
diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori
dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore
lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri
di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56] hanno diritto ad assentarsi
dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie.
L'eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità
finanziaria dell'ente di pertinenza che, su richiesta, è tenuto a rimborsare al
datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza.
Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al
presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell'inizio
dell'assenza. Le consigliere e i consiglieri di parità supplenti hanno diritto
ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i
consiglieri di parità effettivi.
2. L'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a
proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle
città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], che siano lavoratori
dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile,
differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di
criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8]. Il
riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di
parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della
supplenza.
3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parità è attribuita
un'indennità annua. La consigliera e il consigliere nazionale di parità, ove
lavoratore dipendente, usufruiscono, inoltre, di un numero massimo di permessi
non retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo
periodo, la consigliera e il consigliere nazionale di parità possono richiedere
il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato,
percependo in tal caso un'indennità complessiva annua. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui
all'articolo 18, i criteri e le modalità per determinare la misura
dell'indennità di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo
e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al
secondo periodo, i criteri e le modalità per determinare la misura
dell'indennità complessiva di cui al terzo periodo, le risorse destinate alle
missioni legate all'espletamento delle funzioni e le spese per le attività della
consigliera o del consigliere nazionale di parità.
))
ART. 18
ART. 18
(( (Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità). ))
((
1. Il Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità
nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all'articolo
47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art47-com1-letd] e successive
modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività
della consigliera o del consigliere nazionale di parità, le spese per missioni,
le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra
effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai
sensi dell'articolo 17, comma 1.
))
ART. 19
ART. 19
(( (Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità). ))
((
1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che
comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle
città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], è coordinata dalla
consigliera o dal consigliere nazionale di parità, in collaborazione con due
consigliere o consiglieri di parità in rappresentanza rispettivamente delle o
dei consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.
2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei
consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di
consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il
coordinamento e l'integrazione degli interventi necessari ad assicurare
l'effettività delle politiche di promozione delle pari opportunità per i
lavoratori e le lavoratrici.
3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
))
ART. 19-BIS
ART. 19-BIS
(( (Disposizione transitoria). ))
((
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 7
aprile 2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro degli
affari regionali, sono individuate le città metropolitane e gli enti di area
vasta presso cui collocare le consigliere e i consiglieri di parità per lo
svolgimento dell'attività di supporto già espletata dalle province.
2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in applicazione
dell'articolo 1, comma 85, lettera f), della legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56~art1-com85-letf], le
consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, continuano a
svolgere le funzioni che non possono essere in alcun modo interrotte. Le
disposizioni del presente capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri di
parità in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai
fini della determinazione della durata dell'incarico o del rinnovo dello stesso,
si computano anche i periodi già espletati in qualità di consigliera e
consigliere di parità, sia effettivo che supplente, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
))
ART. 20
ART. 20
(Relazione al Parlamento)
((1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del
rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal
Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una
relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della
legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla
valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto))
((15))
----------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 5 novembre 2021, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-05;162], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "In sede di prima applicazione dell'articolo 20, comma 1, del
codice delle pari opportunità tra uomo e donna
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art20-com1], di
cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198], come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere
nazionale di parità presenta la relazione di cui al medesimo comma entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge".
Capo V
Comitato per l'imprenditoria femminile
ART. 21
ART. 21
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;101] ))
ART. 22
ART. 22
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;101] ))
Libro II
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Titolo I
RAPPORTI TRA CONIUGI
Titolo I
ART. 23
ART. 23
Pari opportunità nei rapporti fra coniugi
1. La materia delle pari opportunità nei rapporti familiari è disciplinata dal
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
Titolo II
CONTRASTO ALLA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI
Titolo II
ART. 24
ART. 24
Violenza nelle relazioni familiari
1. Per il contrasto alla violenza nelle relazioni familiari si applicano le
disposizioni di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-04-04;154].
Libro III
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ECONOMICI
Titolo I
PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO
Capo I
Nozioni di discriminazione
Titolo I
ART. 25
ART. 25
Discriminazione diretta e indiretta
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com1] e 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com2])
1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di
porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto
pregiudizievole discriminando
((le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale,))
le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il
trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un
altro lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
((, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro,))
apparentemente neutri mettono o possono mettere
((i candidati in fase di selezione e))
i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio
rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti
essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia
legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e
necessari.
((2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni
trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di
lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura
personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o
paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio
dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle
seguenti condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte
aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella
carriera))
ART. 26
ART. 26
Molestie e molestie sessuali
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com2bis], 2-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com2ter] e 2-quater)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com2quater]
1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso,
aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero
quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma
fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità
di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno
favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver
rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.
3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei
lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai
((commi 1, 2 e 2-bis))
sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai
comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei
trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una
reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del
principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
((
3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la
dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in
essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere
sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di
lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o
discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il
mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2103], nonché
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del
denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in
cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale
del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza
della denuncia.
3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2087], ad
assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e
la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al
fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le
imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si
impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di
lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni
interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza))
Capo II
Divieti di discriminazione
ART. 27
ART. 27
Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e nelle condizioni di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.
903, articolo 1, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art1-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art1-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art1-com3] e 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art1-com4]; legge 10 aprile
1991, n. 125, articolo 4, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com3])
1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente
dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a
tutti i livelli della gerarchia professionale
((, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o
l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di
attività autonoma))
.
2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata:
a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive;
b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo
stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito
professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia
di orientamento, formazione, perfezionamento ,aggiornamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto
concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione e all'attività
in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque
organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle
prestazioni erogate da tali organizzazioni.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto
per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la
contrattazione collettiva.
5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di
terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione
richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso",
fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito
essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
6. Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un
determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello
spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della
prestazione.
ART. 28
ART. 28
Divieto di discriminazione retributiva
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art2])
((
1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un
qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno
stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
))
2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle
retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne
((ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni))
.
ART. 29
ART. 29
Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella
((progressione di carriera))
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art3])
1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda
l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella
carriera.
ART. 30
ART. 30
Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni
previdenziali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art4], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art9], 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art10], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art11] e 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art12])
((
1. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di
vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi
limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari
e contrattuali.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;5]))
.
3. Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle
pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla
donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i
genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle
pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il
quale il figlio convive.
4. Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale
obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo
pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni
previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito
dell'assicurata o della pensionata.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai dipendenti dello Stato
e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici
sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi,
gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi
od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e
per liberi professionisti.
6. Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-30;1124], e della
legge 5 maggio 1976, n. 248 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-05;248],
sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al
marito della lavoratrice. (6)
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con sentenza 19 - 29 ottobre 2009, n. 275 (in G.U. 1a
s.s. 04/11/2009, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art30] (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198]), nella parte
in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto
di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva
comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi
almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione
di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento
l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui
licenziamenti individuali".
ART. 30-BIS
ART. 30-BIS
(( (Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche
complementari collettive. Differenze di trattamento consentite). ))
((
1. Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252], è vietata
qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto
riguarda:
a) il campo d'applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni
d'accesso;
b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per
il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata
e al mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto
se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i
due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di
forme pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante
capitalizzazione, alcuni elementi possono variare semprechè l'ineguaglianza
degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori
attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del
finanziamento del regime.
3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del
comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati.
4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita i suoi poteri
ed effettua le attività necessarie, al fine di garantire l'affidabilità, la
pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti
diversificati ai sensi del comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni.
Essa inoltre raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del
sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al
Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Tali attività sono
svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
))
ART. 31
ART. 31
Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici
(legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-09;66~art1-com1]; legge 13 dicembre
1986, n. 874, articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-13;874~art1]
e 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-13;874~art2])
1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici,
nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di
svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
2. L'altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione
nell'accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in
cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario
definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le
organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione per la parità tra
uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
ART. 32
ART. 32
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
ART. 33
ART. 33
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
ART. 34
ART. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
ART. 35
ART. 35
Divieto di licenziamento per causa di matrimonio
(legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-09;7~art1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-09;7~art2] e 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-09;7~art6])
1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e
collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto
di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno
per non apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della
dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la
celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al
comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione
((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56]))
del lavoro.
5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della
lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a
causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o
di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice
allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della
riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal
contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta
causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del
recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento dell'invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da
imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari
e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di
miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed
individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.
Capo III
Tutela giudiziaria
ART. 36
ART. 36
Legittimazione processuale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com4] e 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com5])
1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni
poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo,
o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella
formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252], e non ritiene
di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi,
può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art410] o,
rispettivamente, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art66], anche
tramite la consigliera o il consigliere di parità
((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56]))
o regionale territorialmente competente.
2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, le
consigliere o i consiglieri di parità
((delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56]))
e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al
tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla
sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire
nei giudizi promossi dalla medesima.
ART. 37
ART. 37
Legittimazione processuale a tutela di più soggetti
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com9], 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com10] e 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com11])
1. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di
rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di
carattere collettivo in violazione dei divieti di cui al capo II del presente
titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di
carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252], anche quando
non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio
ai sensi dei commi 2 e 4, possono chiedere all'autore della discriminazione di
predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un
termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione
posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è
considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il
consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo
verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1,
le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi
della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito
negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione
di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti.
3. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del
ricorso presentato ai sensi del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all'autore della
discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente
per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il
giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della
definizione ed attuazione del piano.
4. Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la consigliera o il consigliere
regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza
davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale
amministrativo regionale territorialmente competenti.
((Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito))
, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni,
ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e
immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del
danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore
della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta
ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni
accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del
responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
le disposizioni del comma 3.
Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle
parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente
competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
((La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119
del codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art119].))
5. L'inottemperanza alla
((sentenza di cui al comma 3 e al comma 4))
, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio
di opposizione è punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei
mesi e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di
ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui
all'articolo 18 e la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.
ART. 38
ART. 38
Provvedimento avverso le discriminazioni
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art15]; legge 10 aprile 1991,
n.
125, articolo 4, comma 13)
1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di
cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art11], o
comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella
formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252], su ricorso del
lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni
e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o
della consigliera o del consigliere di parità
((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56]))
o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del
lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga
sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto,
al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova
fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza
con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle
parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art413].
4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o
l'arresto fino a sei mesi.
5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119
del codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art119].
6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5
si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla
persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale,
dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o
dell'interesse leso, o dalla consigliera o dal consigliere
((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56]))
o regionale di parità.
ART. 39
ART. 39
Ricorso in via d'urgenza
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com14])
1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo
410 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art410]
((o da altre disposizioni di legge))
non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4,
e 38.
ART. 40
ART. 40
Onere della prova
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com6])
1. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di
carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi,
all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e
concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova
sull'insussistenza della discriminazione.
ART. 41
ART. 41
Adempimenti amministrativi e sanzioni
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art4-com12]; legge 9 dicembre
1977, n. 903, articolo 16, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art16-com1])
1. Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo
II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252], poste in
essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle
vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene
comunicato immediatamente dalla direzione
((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56]))
del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia
stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le
opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio
e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del
responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie
o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione
((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56]))
del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione
delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel
caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37,
comma 1.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 27, commi 1, 2 e
3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4, è punita con l'ammenda da 250 euro a 1500
euro.
ART. 41-BIS
ART. 41-BIS
(( (Vittimizzazione) ))
.
((
1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì,
avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della
persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione
ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di
parità di trattamento tra uomini e donne.
Capo IV
Promozione delle pari opportunità
ART. 42
ART. 42
Adozione e finalità delle azioni positive
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art1-com1] e 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art1-com2])
1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli
che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della
competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate
l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale,
nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e
nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in
particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti
della formazione;
c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la
qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano
effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con
pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera
ovvero nel trattamento economico e retributivo;
e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori
professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in
particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di
responsabilità;
f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle
condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e
professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due
sessi.
((
f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte
presenza femminile.
))
ART. 43
ART. 43
Promozione delle azioni positive
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art1-com3])
1. Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono essere promosse dal
Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità
di cui all'articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello
nazionale, locale e aziendale, comunque denominati,
((dai centri per l'impiego,))
dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale,
delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle
rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del
personale di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art42].
ART. 44
ART. 44
(( (Finanziamento). ))
((
1. Entro il termine indicato nel bando di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni
sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in
base al medesimo bando.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i progetti di azioni positive
al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le
relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere
inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale hanno
precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L'accesso ai fondi dell'Unione europea destinati alla realizzazione di
programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8.
))
ART. 45
ART. 45
Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione
professionale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art3])
1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure
previste dagli articoli 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art25], 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art26] e 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art27],
ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di
rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente
con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo
di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in
cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.
Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui
all'articolo 8.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni
in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti
approvati.
ART. 46
ART. 46
Rapporto sulla situazione del personale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art9-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art9-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art9-com3] e 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art9-com4])
1. Le aziende pubbliche e private che occupano
((oltre cinquanta dipendenti))
sono tenute a redigere un rapporto
((...))
ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione,
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,
della retribuzione effettivamente corrisposta.
((1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti
possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le
modalità previste dal presente articolo))
((2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente
telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il
consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo
univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede
legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati
trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è
consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], con riferimento alle aziende
aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio
sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il
rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso))
((3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità,
definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:
a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare
il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il
numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza,
il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel
corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di
ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun
lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori
dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della
retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario,
delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro
beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati
eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente
lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere
specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei
lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;
b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di
selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure
utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione
manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche
aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui
criteri adottati per le progressioni di carriera;
c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle
rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei
dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del
presente decreto))
((3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di
trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31
dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende
tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle
consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e
degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], degli elenchi riferiti ai
rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno))
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano
il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti
di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.
In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-03-19;520~art11].
((Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta))
la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti
dall'azienda.
((4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività,
verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1.
Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro))
ART. 46-BIS
ART. 46-BIS
(( (Certificazione della parità di genere). ))
((
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di
genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai
datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità
di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle
politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico,
sono stabiliti:
a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di
genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con
particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di
progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di
gravidanza;
b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori
di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e
delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], nel controllo e nella
verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.
3. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza
del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione
di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento
per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di
parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai
suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati))
ART. 47
ART. 47
Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti
di azioni positive
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196~art10-com1])
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle pari opportunità e su indicazione del
Comitato di cui all'articolo 8, determina, con apposito decreto, eventuali
modifiche nelle modalità di presentazione delle richieste di cui all'articolo
45, comma 1, nelle procedure di valutazione di verifica e di erogazione, nonché
nei requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere.
2. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la
restituzione delle somme eventualmente già riscosse.
In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non
attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal
decreto di cui al comma 1.
ART. 48
ART. 48
Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196~art7-com5])
1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art57-com1],
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~com1], le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i
comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di
rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art42]
ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto
e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa
della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera
o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità
eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il
consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli
ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di
promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei
quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera
d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle
posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due
terzi.
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di
analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso
diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da
un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno
durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com6].
((16))
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art57].
--------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2022-06-24;81], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "Ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art6-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113], per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], con
più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite
sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti
inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
[...]
f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art48-com1]
(Piani di azioni positive)".
ART. 49
ART. 49
Azioni positive nel settore radiotelevisivo
(legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art11])
1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale, promuovono azioni positive volte ad
eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni,
organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di
responsabilità.
2. I concessionari di cui al comma 1 redigono, ogni due anni, un rapporto sulla
situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e
della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione per le pari
opportunità fra uomo e donna di cui al libro I, titolo II, capo II.
ART. 50
ART. 50
Misure a sostegno della flessibilità di orario
1. Le misure a sostegno della flessibilità di orario, finalizzate a promuovere e
incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, sono disciplinate dall'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53~art9].
ART. 50-BIS
ART. 50-BIS
(( (Prevenzione delle discriminazioni). ))
((
1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi
codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di
discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali
nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e
crescita professionale.
))
Capo V
Tutela e sostegno della maternità e paternità
ART. 51
ART. 51
Tutela e sostegno della maternità e paternità
1. La tutela ed il sostegno della maternità e paternità è disciplinata dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151].
Titolo II
PARI OPPORTUNITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA
Capo I
Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Titolo II
ART. 52
ART. 52
Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art1-com1] e 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art1-com2])
1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza
sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e
imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in
forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità
delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese
familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori
produttivi.
ART. 53
ART. 53
Principi in materia di beneficiari delle azioni positive
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art2-com1])
1. I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si
rivolgono ai seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non
inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui
organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne,
nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e
dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di
promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri
di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale
riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne.
ART. 54
ART. 54
Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art3-com1])
1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l'articolo 3, comma 1,
della legge 25 febbraio 1992, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art3-com1], con apposito
capitolo nello stato di previsione della spesa del
((Ministero dello sviluppo economico))
, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera
a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario,
le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di
attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria,
dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali
connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto,
tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività,
all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca
di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove
tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo
sviluppo di sistemi di qualità.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere
concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.
ART. 55
ART. 55
Relazione al Parlamento
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art11])
1. Il
((Ministro dello sviluppo economico))
verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo,
presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.
((Titolo II-bis
PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO A BENI E SERVIZI E LORO
FORNITURA
Capo I
Nozioni di discriminazione e divieto di discriminazione))
ART. 55-BIS
ART. 55-BIS
Nozioni di discriminazione
1. Sussiste discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, quando, a
causa del suo sesso, una persona
((è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
un'altra persona))
in una situazione analoga.
2. Sussiste discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una
disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere le
persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio
rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o
prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi
impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
3. Ogni trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e
della maternità costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente
titolo.
4. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le
molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, fondati sul sesso, aventi come
oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di
un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
5. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le
molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati con connotazioni
sessuali, espressi a livello fisico, verbale o non verbale, aventi come oggetto
o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la
creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
6. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del
sesso è considerato una discriminazione, ai sensi del presente titolo.
7. Non costituiscono discriminazione, ai sensi del presente titolo, le
differenze di trattamento nella fornitura di beni e servizi destinati
esclusivamente o principalmente a persone di un solo sesso, qualora siano
giustificate da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari.
ART. 55-TER
ART. 55-TER
((Divieto di discriminazione))
((
1. È vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso
nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e
privati, fornitori di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e che
sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle
transazioni ivi effettuate.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma 1 le seguenti aree:
a) impiego e occupazione, anche nell'ambito del lavoro autonomo nella misura in
cui sia applicabile una diversa disciplina;
b) contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità;
c) istruzione pubblica e privata.
4. Resta impregiudicata la libertà contrattuale delle parti, nella misura in cui
la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona.
5. Sono impregiudicate le disposizioni più favorevoli sulla protezione della
donna in relazione alla gravidanza e alla maternità.
6. Il rifiuto delle molestie e delle molestie sessuali da parte della persona
interessata o la sua sottomissione non possono costituire fondamento per una
decisione che interessi la medesima persona.
7. È altresì vietato ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei
confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di
qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad
ottenere la parità di trattamento.
))
ART. 55-QUATER
ART. 55-QUATER
Parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri
servizi finanziari
1. Nei contratti
((conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012,))
il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle
prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può
determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.
2.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161]))
. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono
determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.
((3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli
assicurati nonché alla competitività e al buon funzionamento del sistema
assicurativo. L'IVASS esercita altresì i suoi poteri ed effettua le attività
necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni,
consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a
condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e
che le basi tecniche non siano mutate))
4. La violazione delle disposizioni di cui ai
((commi 1, 2 e 3, secondo periodo,))
costituisce inosservanza al divieto di cui all'articolo 55-ter.
5.
((L'IVASS))
provvede allo svolgimento delle attività previste al comma 3 con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
((Capo II
Tutela giudiziaria dei diritti in materia di accesso a beni e servizi e loro
fornitura))
ART. 55-QUINQUIES
ART. 55-QUINQUIES
Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso
nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
((1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, è possibile
ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della
discriminazione.))
((9))
((2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art28].))
((9))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((9))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((9))
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((9))
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((9))
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((9))
8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, da
parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai
sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di
servizi o di forniture, il giudice dà immediata comunicazione alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi più gravi,
dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto.
((9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla
condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste
dal presente articolo è punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino
a tre anni.))
((9))
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
ART. 55-SEXIES
ART. 55-SEXIES
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
((9))
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
ART. 55-SEPTIES
ART. 55-SEPTIES
(( Legittimazione ad agire di associazioni ed enti))
((
1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 55-quinquies in forza di
delega rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in apposito elenco
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua
delega del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il
Ministro per lo sviluppo economico, ed individuati sulla base delle finalità
programmatiche e della continuità dell'azione.
2. Qualora il soggetto pubblico o privato ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo e non siano individuabili
in modo immediato e diretto i soggetti lesi dalle discriminazioni, il ricorso
può essere presentato dalle associazioni o gli enti rappresentativi
dell'interesse leso di cui al comma 1.
))
((Capo III
Promozione della parità di trattamento))
ART. 55-OCTIES
ART. 55-OCTIES
(( Promozione del principio di parità di trattamento nell'accesso
a beni e servizi e loro fornitura))
((
1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell'accesso a
beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunità
favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un
legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni
periodiche.
))
ART. 55-NOVIES
ART. 55-NOVIES
(( Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e
servizi e loro fornitura))
((
1. I compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di
trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza
discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall'Ufficio di livello
dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per i diritti e le pari opportunità, individuato ai sensi del comma 4. Tale
ufficio svolge, in modo autonomo e imparziale, nel predetto ambito, attività di
promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione
fondata sul sesso.
2. In particolare, i compiti attribuiti all'Ufficio di cui al comma 1 sono i
seguenti:
a) fornire un'assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del
divieto di cui all'articolo 55-ter;
b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità
giudiziaria, inchieste indipendenti in materia al fine di verificare l'esistenza
di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in
particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo
55-septies, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive,
dirette a evitare il prodursi di discriminazioni per ragioni di sesso
nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;
d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti
anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio
della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e la
realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni
per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonché
proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento
sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso
a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività
svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in
collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo
55-septies, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e
con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di
elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.
3. L'Ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano
in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini
dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del
Ministro per i diritti e le pari opportunità, da adottarsi entro un mese dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è individuato,
nell'ambito di quelli esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, l'Ufficio di cui al comma 1.
5. L'Ufficio può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
avvocati dello Stato, in servizio presso il Dipartimento, nonché di esperti e
consulenti esterni, nominati ai sensi della vigente normativa.
6. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, dotati di elevata
professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle
discriminazioni di genere, della comunicazione sociale e dell'analisi delle
politiche pubbliche.
))
ART. 55-DECIES
ART. 55-DECIES
(( Relazione alla Commissione europea))
((
1. Entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e pari opportunità,
trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni
relative all'applicazione del presente titolo.
))
Libro IV
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI CIVILI E POLITICI
Titolo I
PARI OPPORTUNITÀ NELL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE
Capo I
Elezione dei membri del Parlamento europeo
Titolo I
ART. 56
ART. 56
Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo
(legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-04-08;90~art3])
1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno,
nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-04-08;90], nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del
computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si
procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano
rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese
elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-06-03;157], è ridotto, fino ad un
massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati
in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le
liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la
presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata
ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai
sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art22], e successive
modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi.
Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun
partito o gruppo politico organizzato.
ART. 57
ART. 57
Disposizioni abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 9 gennaio 1963, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-09;7];
b) l'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-09;66~art1];
c) gli articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art4], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art9], 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art10], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art11], 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art12], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art15] e 16, comma 1, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art16-com1];
d) gli articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-13;874~art1] e 2
della legge 13 dicembre 1986, n. 874
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-13;874~art2];
e) l'articolo 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art11];
f) la legge 10 aprile 1991, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125], ad eccezione dell'articolo
11;
g) la legge 25 febbraio 1992, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215], ad eccezione degli articoli
10, comma 6, 12 e 13;
h) l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art5];
i) il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-01-31;24];
l) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196], ad eccezione
dell'articolo 10, comma 4;
m) il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-31;226], ad eccezione
degli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1;
n) l'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-04-08;90~art3].
ART. 58
ART. 58
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 11 APRILE 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Scajola, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
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NORMATTIVA
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