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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003 , n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Vigente al: 22-10-2025
((PARTE I))
((NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE))
((TITOLO I))
((AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI))
((Capo I))
((OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI))
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166], ed, in particolare,
l'articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0019], relativa
all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0020], relativa
alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0021], che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0022], relativa
al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi
di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0077], relativa
alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica;
Visto il codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327];
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616];
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50];
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156];
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n.
313 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313], e i successivi
emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317], come modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427];
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991-11-08;435];
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-09;55];
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;289];
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;103];
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-09-04;420];
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61];
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-11;55];
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-01;189];
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249];
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-19;318];
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;191];
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-15;373];
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427];
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-01-11;77];
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-20;66], ed, in particolare,
l'articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269];
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-08-03;317];
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-10-05;447];
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della
costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre
1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-01-31;313];
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-03-04;21];
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
marzo 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0676], relativa
ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella
Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto
ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198];
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289];
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3], ed in particolare l'articolo
41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172];
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle
riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16
luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], espresso
nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31
luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della
salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del
territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;
Emana
IL
seguente decreto legislativo: CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
ART. 1
ART. 1
(Ambito di applicazione)
(art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003)
1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le
reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e
le reti della televisione via cavo;
b) gruppi chiusi di utenti;
c) reti
((...))
di comunicazione elettronica ad uso privato;
d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
e) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali
contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128] che attua la
direttiva 2014/53/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053]
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la
direttiva 1999/5/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0005]
((...))
;
c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge
21 giugno 1986, n. 317 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317],
disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70].
3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei
consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a
corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di
comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del
consumo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206].
4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali
in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e
televisivi.
5. Le
((amministrazioni))
competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del
trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni
derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della
protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della
riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni
di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto
1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art5-com3-letbbis], nonché le
competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-01;22~art8]
((, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-04-22;55]))
.
ART. 2
ART. 2
(Definizioni)
(ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259]" per quanto
concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa
a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire
servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la
prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di
diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro,
l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare
la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in
particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi
necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici torri,, condotti e piloni; l'accesso
ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di
ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste
di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero
o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili,
in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per
i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;
b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero
variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione
elettronica;
c) Agenzia: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli
interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela
della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-14;82]
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-04;109]., recante disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia;
d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica.
In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;
e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di
decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi
digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale
interattiva;
f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra
applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse
delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i
servizi radiofonici digitali;
g) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
h)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138]))
;
i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di
spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di
servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;
l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce
obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici
di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente
decreto;
m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;
m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei
contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di
addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto
contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di
comunicazioni elettroniche;
n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public safety
answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità
pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene
inizialmente una comunicazione di emergenza;
o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di
emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza
sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale
secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed
il Ministero dell'interno;
p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione
interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale
bidirezionale;
p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa
autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne
l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point;
q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione
interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e
ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;
r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale
svolta;
s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la
gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;
t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralità di soggetti
legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale
da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo
di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso
privato;
t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca
dell'utente effettuata acquisendo l'identità tecnica precedentemente validata e
anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica
utilità;
t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che
comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione,
la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici;
u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la
sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;
v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete
mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili,
che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di
un utente finale e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete e in
una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di
rete;
z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra
operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle
reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o
da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con
gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti
da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o
da altre parti che hanno accesso alla rete;
aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un
servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora
gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di
radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali,
dell'Unione Europea o nazionali applicabili;
bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti,
servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad
elevati livelli di interattività;
cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature
terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione
generale;
cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri
in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che
identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;
dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 65
del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l'Unione o una
parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;
ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi
imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;
ff) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi
e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi
imminenti o in corso;
hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei
servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un
indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del
punto terminale di rete;
ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale
dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad
esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri
relativi ai servizi a sovrapprezzo;
ll) operatore: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete
pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;
mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le
comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza
di un certo tipo;
nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili
di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata
limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente
da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte
di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più
antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili
alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete
sottostante, che può essere mobile o fissa;
oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale
ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di
reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante
un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un
nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il
punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi
via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
oo-bis) radio digitale: l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale
diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+;
pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita
interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione
nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di
fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini
di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di
errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere
considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per
l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo
attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;
qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio local area network): un
sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso
rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in
prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva , apparati a
corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze; una porzione di spettro radio armonizzato;
rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione
elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un
impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;
ss) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione
elettronica con la quale sono realizzati attività di comunicazione elettronica
ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata
può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o
più punti terminali di rete, purché i attività di comunicazione elettronica
realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico.
tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione
elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento
di informazioni tra i punti terminali di rete;
uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata
installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali
radiofonici o televisivi al pubblico;
vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno
su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i
sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione
radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse
o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi
attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo,
compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le
antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i
piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;
aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio";
bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente la
comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili
presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle
reti mobili pubbliche;
ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di
comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura
o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è
potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero
o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e
le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG), nonché
altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla
presenza;
ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione
non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo
prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o
marginale interazione umana.
Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un
servizio interpersonale;
eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di
installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi
di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per
il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del
beneficiario dell'attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a
pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con
l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e
servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su
tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:
1) servizio di accesso a internet quale definito all'articolo 2, secondo comma,
punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015;2120];
2) servizio di comunicazione interpersonale;
3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da
macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;
ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di
comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate
pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione
nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri
che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;
hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un
servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di
numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un
piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la
comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione
nazionale o internazionale;
iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento
che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni
tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone,
mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano
ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che
consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come
elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro
servizio;
iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della
numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come
identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto
autorizzato;
lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o
indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o
più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;
mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione
multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale
simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni
testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;
nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce
assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un
rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza
individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente;
ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello
standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications
(EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast
Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;
ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile
al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che
figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica
nazionale o internazionale;
qqq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-24;48];
rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità
determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione
geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un
prezzo accessibile;
sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di
riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità,
l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati
conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o
accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;
ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di
autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un
servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o
a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli
utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;
uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in
maniera univoca una rete Local area network (LAN);
vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state
definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso
efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'articolo 4
della decisione n. 676/2002/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0676];
zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le
apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o
portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia
ovvero per svolgere un'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in
gruppo chiuso di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla
base del servizio o dell'attività alle quali partecipa in maniera permanente o
temporanea;
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico
accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono
includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese
le schede con codice di accesso;
bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o più utenti
per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di
condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di
diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che
include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a
facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo
vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di
condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da
garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e
fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;
cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione
elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a
gruppi chiusi di utenti;
dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, e che non
fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche
accessibili al pubblico.
ART. 3
ART. 3
(Principi generali)
(art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003)
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al
presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della
libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente
garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento
dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e
l'adozione di misure preventive delle interferenze;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza,
garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione
elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica
((ad uso pubblico nonché l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato
o in gruppo chiuso di utenti))
, che è di preminente interesse generale,
((sono libere e ad esse))
si applicano le disposizioni del decreto.
3. Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono
nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche
volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità
culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.
4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della
sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della
tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste
da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di
attuazione.
ART. 4
ART. 4
(( (Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di
comunicazione elettronica) ))
1. L'Autorità e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e
fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi
generali, che non sono elencati in ordine di priorità:
a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità,
comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di
tutti i cittadini e le imprese;
b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione
elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata
sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica
e dei servizi correlati;
c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui
e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti
di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse
correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e
favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio,
l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la
fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la
connettività da punto a punto (end-to-end);
d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l'ampia
disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità , comprese le reti
fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica,
garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base
di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi,
garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme
tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze , ad
esempio in termini di prezzi accessibili , di gruppi sociali specifici, in
particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali
con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli
utenti finali con disabilità.
2. La disciplina delle reti e servizi
((, nonché delle attività,))
di comunicazione elettronica è volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la
partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di
procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la
concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di
comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione
generale, sia essa per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione
elettronica
((o per regolare le attività di comunicazione elettronica))
;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti
distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di
comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro
diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed
economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di
comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie
di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e
vantaggi per i consumatori;
g) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di
comunicazione elettronica poste a presidio dell'ordine pubblico, nonché a
salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR - Public
Protection and Disaster Relief);
h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di
comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come
non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare
provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata;
l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e
catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;
m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme
tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad
esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in
particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali
con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l'accesso equivalente
degli utenti finali con disabilità.
3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per il perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e
servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono
imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non
distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica
tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché
dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia
aderisce in virtù di convenzioni e trattati.
5. Nel perseguire le finalità programmatiche specificate nel presente articolo,
l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti tra
l'altro:
a) promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore
coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la
cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea;
b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel
trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;
c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo il principio della
neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;
d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e
migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto
del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di
cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde
diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la
salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non
discriminazione;
e) tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti
all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e,
in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del
territorio dello Stato, ivi compresa l'infrastruttura locale gestita da persone
fisiche senza scopo di lucro;
f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a
garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse dell'utente
finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.
6. Il Ministero e l'Autorità, anche in collaborazione con la Commissione
europea, l'RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di
regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure
necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente
articolo.
articolo.
ART. 5
ART. 5
(( (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di
spettro radio)
(art. 4 eecc; art. 13-bis Codice 2003) ))
((1. Il Ministero, sentite l'Autorità e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli
altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica,
nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione
europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle
comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione,
tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute,
all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali,
scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i
vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di
ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.
2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e
con la Commissione europea, d'intesa con l'Autorità nell'ambito delle competenze
di quest'ultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro
radio nell'Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto
concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono
necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle
comunicazioni elettroniche.
3. Il Ministero, nell'ambito del RSPG, d'intesa con l'Autorità nell'ambito delle
competenze di quest'ultima, coopera con i competenti organi degli altri Stati
membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su
loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la
pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di
spettro radio nell'Unione:
a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al
fine di attuare il presente decreto;
b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il
presente decreto e altra legislazione dell'Unione e di contribuire allo sviluppo
del mercato interno;
c) coordinando i propri approcci all'assegnazione e all'autorizzazione all'uso
dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse
allo spettro radio.))
((CAPO I-BIS
ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE))
ART. 6
ART. 6
(Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
delle altre Amministrazioni competenti)
(artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003)
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300], dalla legge 16
gennaio 2003, n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3], nonché dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-16;85], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-07-14;121]. Fermo restando il puntuale
riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il
Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze;
b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze
pianificabili e assegnabili in Italia;
c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e
vigila sulla loro utilizzazione;
d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad
eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila
sulla loro utilizzazione;
e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo
di compensazione degli oneri;
f) congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e
disponibilità del servizio universale;
g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle
installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;
h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle
autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti
richiesti il divieto di prosecuzione dell'attività, acquisisce al bilancio i
diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC
e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi
specifici per particolari categorie di reti o servizi;
i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione
generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione
elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;
l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al
presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto
dell'Unione europea.
2. L'Autorità esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n.
481 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-14;481] nonché dalla legge 31
luglio 1997, n. 249 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249].
Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di
cui al presente decreto, l'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in
materia di accesso e interconnessione;
b) risoluzione delle controversie tra le imprese
((e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l'operatore di
rete))
relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15
febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33];
c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di
spettro radio, ai sensi del presente decreto;
d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione
elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la
risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;
e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo
(UE) 2120/2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2120], mediante
l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;
f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del
servizio universale;
g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;
h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di
roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2120];
i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al
fine di contribuire ai compiti del BEREC;
l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del
territorio, ai sensi del presente decreto;
m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni
nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonché relativo a
qualsiasi ruolo conferito al BEREC.
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti
dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-14;82]
((convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-04;109]))
. L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti
e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla
protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche,
((assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l'integrità e la
resilienza))
.
4. Il Ministero e l'Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le
misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza,
efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del
Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione
europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.
5. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle
materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie
all'applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto
dell'Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione
elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo
stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
6. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle
procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune.
Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet
istituzionali.
7. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e
trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di
garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente
decreto.
8. Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del
presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e
tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e
funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca
reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di
proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono
caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni
e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.
ART. 7
ART. 7
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
(ex art. 7 eecc)
1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1].
((2.))
L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e
tempestivo.
((3.))
L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun
altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con
riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione
del personale.
((4.))
L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti
ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di
autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorità è
esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.
((5.))
L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinchè possa
partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli
obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una
coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella
massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le
posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.
((6.))
L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui
programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della
legge n. 249 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997;249~art1-com6-letc-num12]. La relazione
è resa pubblica.
ART. 8
ART. 8
(Regioni ed Enti locali)
(art. 5 Codice 2003)
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze
legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in
base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], le linee
generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie
risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza
Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il
grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati
ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le
proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.
2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della
concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al
presente decreto e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione
stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dal diritto
dell'Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione
dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli
operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117
della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com1], dettano
disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito
degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare
fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la
fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate
sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli
insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive,
turistiche e alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane,
persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto
o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o
geograficamente isolate.
((
2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla
legge 22 febbraio 2001, n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36],
e nel perseguimento dell'obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli
stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di
installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di
particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione
dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal
caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da
individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il
medesimo effetto.
))
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa
comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2,
lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non
distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del
Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.
Titolo V
ART. 9
ART. 9
(Misure di garanzia)
(art. 6 Codice 2003)
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono
fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se
non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a
soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi
primo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1] e
secondo del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com2]. Il
controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo
prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'
((articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208~art51-com10]))
.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni
alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri
Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare
aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non
nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
ART. 10
ART. 10
(( (Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi) ))
((
1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con
amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Restano ferme le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in
materia di stipula di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di
cybersicurezza.
))
Capo II
AUTORIZZAZIONE GENERALE ((...))
SEZIONE I
Parte generale
ART. 11
ART. 11
(( (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica)
(ex art. 12 eecc - ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;259~art25]) ))
((
1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è
libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali
limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e
amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese
di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o
che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e
della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela
dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi
comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di
Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di
appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto,
condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati
internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli
obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli
articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che
consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Il Ministero,
sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i
regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici
per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui
l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.
3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano
tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano
dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto
delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma del presente decreto,
salva motivata opposizione da parte del Ministero.
4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla dichiarazione, resa dalla
persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona
giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla
presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la
tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione
elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio
attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 14.
5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:
a) il nome del fornitore;
b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del
fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle
imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione;
c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore
nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;
d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;
e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;
g) gli Stati membri interessati;
h) la data presunta di inizio dell'attività;
i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per
l'autorizzazione generale;
l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al
MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.
6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle
notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per
via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse al Ministero
prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.
7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], il Ministero, entro e
non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli
interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul
sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione
nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1].
8. La cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un
servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore
informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98-septies decies,
comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione
contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese
nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella
notifica e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il
31 dicembre dell'ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un
diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali,
nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia previsto
tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale può essere
rinnovata mediante nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto
previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63.
10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale può
essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze
radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente può
comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa
cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una
sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e
decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti
chiarimenti o documenti.
ART. 11
ART. 11
(Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)
(ex art. 12 eecc - ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;259~art25])
1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è
libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali
limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e
amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese
di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o
che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e
della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela
dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi
comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di
Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di
appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto,
condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati
internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli
obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli
articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che
consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero,
sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i
regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici
per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui
l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.
3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano
tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano
dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto
delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma del presente decreto,
salva motivata opposizione da parte del Ministero.
4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla segnalazione, resa dalla
persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona
giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla
presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la
tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione
elettronica. Tale segnalazione costituisce segnalazione certificata di inizio
attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis.
5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:
a) il nome del fornitore;
b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del
fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle
imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione;
c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore
nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;
d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;
e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;
g) gli Stati membri interessati;
h) la data presunta di inizio dell'attività;
i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per
l'autorizzazione generale;
l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di
accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier
(SSID) e la frequenza utilizzata.
6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle
notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per
via elettronica per il tramite dell'Autorità, ciascuna notifica ricevuta.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-24;48].
7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], il Ministero, entro e
non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma
3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e
dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul
sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione
nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1].
8. La cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un
servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore
informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98-septies decies,
comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione
contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese
nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella
segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide
con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata
di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni
orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale
sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione
generale può essere rinnovata mediante nuova segnalazione, alle condizioni
vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai
sensi dell'articolo 63.
10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale può
essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze
radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce
segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19] e deve essere conforme
al
((modello di cui all'allegato n. 14.))
Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa
segnalazione da parte dell'impresa cedente può comunicare il proprio diniego
fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti
oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il
Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o
documenti.
ART. 12
ART. 12
(( (Sperimentazione)
(art. 39 Codice 2003) ))
((
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e
di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e
televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi
di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa
interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica
titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da
loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti
o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato
nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a
decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], il Ministero, entro e
non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se
del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione
generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di
comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o
servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio
disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento
della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle
frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore
a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;
c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la
consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila
unità, e il carattere sperimentale del servizio;
d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla
sperimentazione;
e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e
l'eventuale sua qualità ridotta;
f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e
servizi pubblici, all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine
della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso
delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane
dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi
specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro
settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici
nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la
dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo
periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi
fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro
e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini
delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma
1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni
antecedenti la data di scadenza.
ART. 12
ART. 12
(Sperimentazione)
(art. 39 Codice 2003)
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e
di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e
televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi
di comunicazione elettronica è subordinata a
((segnalazione))
preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una
((segnalazione))
della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona
giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare
una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica,
conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad
iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della
((segnalazione))
. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], il Ministero, entro e
non oltre trenta giorni dalla presentazione della
((segnalazione))
, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e
dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. La
((segnalazione))
di cui al comma 1:
a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione
generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di
comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o
servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio
disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento
della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La
((segnalazione))
di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali
((d'uso))
delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore
a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;
c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la
consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila
unità, e il carattere sperimentale del servizio;
d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla
sperimentazione;
e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e
l'eventuale sua qualità ridotta;
f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e
servizi pubblici, all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine
della stessa.
4. Se la sperimentazione
((comprende l'attribuzione di diritti individuali d'uso, con l'assegnazione
delle frequenze radio o di risorse di numerazione,))
il Ministero li concede, entro
((quattro settimane))
dal ricevimento della
((segnalazione))
nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale
di numerazione, ed entro
((otto settimane))
nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la
((segnalazione))
risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo,
invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al
recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non
oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma
1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni
antecedenti la data di scadenza.
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 13
ART. 13
(( (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello
spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici)
(art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003) ))
((
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica
attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di
numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate
nell'allegato 1.
Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso
dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso
effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso
dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo
98-septies.
L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A
dell'allegato 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi
di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli
articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio
universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo
giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale.
Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei
criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono
prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore
e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le
condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.
4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di
numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione
generale.
5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla
sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica, che non
riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero
acquisisce il parere dell'Agenzia.
ART. 13
ART. 13
(Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro
radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici)
(art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003)
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica
attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di
numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate
nell'allegato 1.
Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso
dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso
effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso
dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo
98-septies.
L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A
dell'allegato 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi
di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli
articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio
universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo
giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale.
Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei
criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono
prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore
e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le
condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.
4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di
numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione
generale.
5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla
sicurezza delle reti e dei servizi di
((comunicazione))
elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra
normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia
((e dell'Autorità))
.
ART. 13-BIS
ART. 13-BIS
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 14
ART. 14
(Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare
infrastrutture e dei diritti di interconnessione)
(ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003)
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare
l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare
l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di
altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento
della richiesta
((una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una
segnalazione))
ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una
impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di
autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.
ART. 14-BIS
ART. 14-BIS
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 14-TER
ART. 14-TER
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
((SEZIONE II))
Diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione generale
ART. 15
ART. 15
(Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale)
(ex art. 15
((eecc))
, art. 26 Codice 2003)
1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11
hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di
installare strutture in conformità dell'articolo 43;
c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in
relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;
d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso
delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies;
e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso
le RLAN
((di cui all'articolo 68))
.
2. Allorchè tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di
comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto
di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione
generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in
qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni
((del presente capo))
;
b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio
universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli
articoli 96 e 97.
ART. 16
ART. 16
(( (Diritti amministrativi)
(ex art. 16 eecc, art. 34 Codice 2003) ))
((
1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42, sono imposti alle imprese che
forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali
sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano
complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il
controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di
uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi compresi i
costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione,
di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di
altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto
derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in
materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti
alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che
minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di
competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1
è individuata nell'allegato 12. Il Ministero nel determinare l'entità della
contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.
3. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per
l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle
controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie
di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma
1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com65] e 66, della legge
23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com66], in proporzione ai
ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese
titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorità nel
determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di
esenzione.
4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet
i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo
complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In
base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi
amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi
dal Ministero le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
ART. 16-BIS
ART. 16-BIS
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 16-TER
ART. 16-TER
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 17
ART. 17
(Separazione contabile e rendiconti finanziari)
(ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003)
1. Il Ministero o l'Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza
prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e
godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri
settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:
a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura
di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe
richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica
distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente
alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati,
relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle
immobilizzazioni e dei costi strutturali;
b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attività
attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.
2. Le prescrizioni di cui al
((comma 1))
non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni
di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica nell'Unione.
3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette
ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle
piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e
comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una
revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è
effettuata in conformità delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali.
Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1,
lettera a).
((SEZIONE III))
Modifica e revoca
ART. 18
ART. 18
(( (Modifica dei diritti e degli obblighi)
(art. 18 eecc, art. 36 Codice 2003) ))
((
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni
generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o
ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in
casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se
del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili
dello spettro radio o delle risorse di numerazione.
2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute
con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero,
sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica
l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli
utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per
esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi
eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono
pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.
ART. 19
ART. 19
(( (Limitazione o revoca dei diritti)
(art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003) ))
((
1. Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i
diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle
risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati
concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e,
ove applicabile, in conformità all'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21quinquies].
2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
consentire la limitazione o la revoca dei diritti d'uso dello spettro radio,
compresi i diritti di cui all'articolo 62 del presente decreto, sulla base di
procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi
di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell'Unione
europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.
3. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione
dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per
giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio.
4. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione
generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di
numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a
consultazione delle parti interessate in conformità dell'articolo 23.
((TITOLO II))
((COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI, INDAGINI, MECCANISMI DI CONSULTAZIONE))
ART. 20
ART. 20
(( (Richiesta di informazioni alle imprese)
(ex art. 20 eecc e art. 10 codice del 2003) ))
((
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica,
risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche
di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all'Autorità, al BEREC, per
le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le
decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento
(UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1971] o con le
disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l'Autorità
hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli
sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere
ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti,
nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse
correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate
da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi
dell'articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma
non siano sufficienti a consentire al Ministero, all'Autorità e al BEREC di
svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione,
tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive
nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente
collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati
all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui
mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire
tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado
di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le
richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate
rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si
riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le
informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l'Autorità possono
chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva
2014/61/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0061].
2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta
motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i
compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento
di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e
all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità
indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione
europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle
responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni
trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano
informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero
ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le
informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano
considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra
autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale
sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l'Autorità ne garantiscono la
riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di
informazioni tra l'Autorità, il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e
qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini
dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del presente
decreto.
4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente
articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e
concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241] e nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e
protezione dei dati personali.
5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all'accesso del
pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e
procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego
dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e
tempestivamente comunicata alle parti interessate.
ART. 21
ART. 21
(( (Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di
uso e degli obblighi specifici)
(art. 21 eecc e art. 33 codice del 2003) ))
((
1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo 20 e fatti
salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla
normativa nazionale diversa dall'autorizzazione generale, il Ministero e
l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione
all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici di cui
all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente
giustificate, in particolare:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza della
condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle
condizioni 2 e 7 della parte E dell'allegato 1 e l'osservanza degli obblighi
specificati all'articolo 13 comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate
nell'allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria
iniziativa dal Ministero e dall'Autorità nell'ambito delle rispettive
competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque motivo di
ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti
d'uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a
vantaggio dei consumatori;
e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;
f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i
dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono
oggetto dell'analisi di mercato;
g) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace dello
spettro radio e delle risorse di numerazione;
h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere
ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla
copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o
sulla designazione di aree ai sensi dell'articolo 22;
i) per realizzare mappature geografiche;
l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del
comma 1 è richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria
per l'accesso al mercato.
3. Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, le informazioni di
cui al comma 1 si riferiscono in particolare all'uso effettivo ed efficiente
dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e
di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.
4. Quando il Ministero e l'Autorità richiedono informazioni alle imprese ai
sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso
che intendono farne.
5. Il Ministero, l'Autorità non ripetono le richieste di informazioni già
presentate dal BEREC a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;1971~art40] nei casi in cui il BEREC ha
reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.
ART. 22
ART. 22
(Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di
connettività)
(art. 22 eecc)
1. Entro il
((21 dicembre 2024))
, il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di
competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura
delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e
successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno
ogni
((anno))
. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di
dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità
del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo
20 comma 3.
2. La mappatura dell'Autorità riporta la copertura geografica corrente
((e il relativo grado di utilizzo))
delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario
per lo svolgimento dei propri compiti,
((ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della
concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica,))
ai sensi del presente decreto.
3.
((All'esito dell'attività di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica di cui al comma 2,))
l'Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti,
((in conformità))
con i criteri e le finalità definite dall'articolo
((98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e
interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati
(PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a))
consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di
servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare
valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori.
L'Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente
comma.
4.
((Il Ministero, anche tenendo conto dell'attività svolta dall'Autorità ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 e))
delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le
informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le
reti ad altissima capacità, all'interno del territorio nazionale, relative a un
arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento
degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi
di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per
l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di
previsione contiene tutte le informazioni pertinenti,
((comprese quelle))
sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di
reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti
a una velocità di download di almeno
((300 Mbps))
. L'Autorità decide, in relazione ai compiti
((ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del
perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,))
, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle
informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.
((
4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate
dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di
dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al
Ministero e all'Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in
merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti
oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal
Ministero, l'Autorità, in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il
rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa
contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione
di cui all'articolo 30, comma 2.
))
((
5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni
acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, può designare aree con confini
territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorità
pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o
realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano
prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero
pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e
interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati
(PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali.
))
((
6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitare le imprese e le
autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima
capacità sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di
tale invito, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di
dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare
sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni
pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il
Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di
garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di
cui ai commi 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità
pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà coperta
da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore
a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali
misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e
non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente.
))
7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero
e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè i dati
scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza
commerciale siano direttamente accessibili conformemente
((al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;200] per consentirne
il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il
tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali.))
Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e
l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche
strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la
disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio
utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.
8. Il Ministero e l'Autorità, definiscono, mediante protocollo d'intesa, le
modalità di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con
specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le
tempistiche e le metodologie di mappatura
((, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilità di base
dati))
. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorità concordano un
approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei
dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese
((, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate))
.
ART. 23
ART. 23
(( (Meccanismo di consultazione e di trasparenza)
(art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003) ))
((
1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli
26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare
misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre
limitazioni conformemente all'articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto
significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità
di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine
ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze
eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorità informano il RSPG al
momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell'ambito
della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67
comma 2, e che riguarda l'uso dello spettro radio per cui sono state fissate le
condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in
conformità della decisione n. 676/2002/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0676] al fine di
consentirne l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda
larga senza fili.
3. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della legge 7 agosto
1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], rendono
pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i
documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale,
commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il
diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il
contraddittorio. Il Ministero e l'Autorità garantiscono la creazione di un punto
informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni
in corso.
4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di
provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle
informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente,
sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e
dell'Autorità.
ART. 24
ART. 24
(( (Consultazione dei soggetti interessati)
(ex art. 24 eecc e art. 83 codice del 2003) ))
((
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di
consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti
con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti
o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti
degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto
significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di
consultazione pubblica che garantisce che nell'ambito delle proprie decisioni
sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei
consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle
comunicazioni elettroniche.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e
dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto
meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi
per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro,
codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone
l'applicazione.
3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei
media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei
media, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di
comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti
legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il
coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma
dell'articolo 98-quindecies comma 5.
ART. 25
ART. 25
(Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori)
(ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003)
1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com11], 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com12] e 13, della legge
31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com13], prevede con
propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non
discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra
utenti finali e operatori, inerenti alle
((disposizioni di cui alla parte III, titolo III))
e relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali
procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie
prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma
restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.
2. L'Autorità, anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni,
svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è
inserita nell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie
nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e
postali, di cui all'articolo 141-decies del Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art141decies],
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206] (di seguito
"Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206]").
3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorità le parti hanno la facoltà
di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo
elenco di cui al comma 2.
4. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi
dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com13], promuove la
creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali
acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza
di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al
fine di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle
strutture di composizione delle controversie.
5. L'Autorità stabilisce le modalità con le quali gli utenti possono segnalare
le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di competenza
dell'Autorità e richiederne l'intervento al di fuori delle forme di tutela e
delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], se in tali
controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l'Autorità
collabora con le Autorità competenti degli altri Stati membri al fine di
pervenire a una risoluzione della controversia.
ART. 26
ART. 26
(( (Risoluzione delle controversie tra imprese)
(ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003) ))
((
1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal
presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione
di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente
decreto, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le
disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di
quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che
risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena
cooperazione all'Autorità.
2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con
decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente
derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia,
conformemente a quanto disposto dall'articolo
3. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la
controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione,
e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale,
l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta
di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità adotta decisioni al fine di
perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4.
Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorità nel quadro
della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni.
4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito
internet istituzionale dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di
riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è
ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità
di adire un organo giurisdizionale.
))
ART. 27
ART. 27
(( (Risoluzione delle controversie transnazionali)
(ex art. 27 eecc e art. 24 Codice 2003) ))
((
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una
stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del presente
decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione
di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento
dello spettro radio di cui all'articolo 29.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità
nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali
tra Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro
sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla
risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati
dall'articolo 4.
Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di
risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni.
3. L'Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione
da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di
concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere
richiesto.
L'Autorità può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta
delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessità di agire per
salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali.
L'Autorità adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere
del BEREC.
4. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorità nella risoluzione di una
controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso
dal BEREC.
5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di
adire un organo giurisdizionale.
ART. 28
ART. 28
(Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità)
(art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003)
1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e del Ministero è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del
processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]
((di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]))
.
2. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza,
raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di
richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di
decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni
previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta
motivata di uno di essi.
ART. 29
ART. 29
(( (Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri)
(ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003) ))
((1. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, assicura che
l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a
nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio
l'uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell'Unione,
soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri.
Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano
tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti
a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali
pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi
regionali in materia di radiocomunicazioni dell'UIT.
2. Il Ministero e l'Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri
e, se del caso, nell'ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero
dell'uso dello spettro radio per:
a) garantire l'osservanza del comma 1;
b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento
transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e
con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio
armonizzato sul proprio territorio.
3. Al fine di garantire la conformità con il comma 1, il Ministero, sentita
l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare
attività di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in
relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose
transfrontaliere.
4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le
controversie, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può
chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri
interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose
transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui
all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972].))
((Titolo III))
((Attuazione))
ART. 30
ART. 30
(Sanzioni)
(art. 29 eecc e art. 98 Codice 2003)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di
comunicazione elettronica a uso pubblico.
2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, commi
4-bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni
errate o incomplete, il Ministero o l'Autorità, in base alle rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a
euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle
conseguenze che ne sono derivate.
3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od
offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce
reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro
2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di
impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva,
si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo
ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con
la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è
tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti
amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo
non inferiore all'anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo
restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare,
rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla
forza pubblica.
8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di
due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi.
9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od
offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a
quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.
10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono
violazioni gravi o reiterate piu di due volte nel quinquennio delle condizioni
poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che
non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei
documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli
stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.
11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti
concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si
applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2621].
12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti
di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il
Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando
all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate
agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese
aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento
e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della
contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche.
12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione
elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo
98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non
ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo
dal Ministero o dall'Autorità, quest'ultimi, secondo le rispettive competenze,
irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di
comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature
terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in
caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente
articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.
14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di
mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli
articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione è
di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il
Ministero su segnalazione dell'Autorità, e previa contestazione, puo disporre la
sospensione dell'attività autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, o
la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso
di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui
all'articolo 16. l'Autorità commina, previa contestazione, una sanzione
amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di
ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un
quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per
cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti
casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra
responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei
confronti dell'impresa.
15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della
Parte III, nonché dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorità,
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.
16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui
all'articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli
anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in
un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un
periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In
caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A
dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5
dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo
l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con
la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 94 comma 6,
il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro
5.000,00.
19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98,
98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies
il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei
casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l'immediata
cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso
delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine
entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di
violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli
articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e
98-undetricies per più di due volte in un quinquennio, l'Autorità irroga la
sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non
superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della
contestazione.
19-bis.
((Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate
alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in
caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1,
terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetricies, si applica
la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni))
.
20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo
4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo
6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies,
commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi l, 2 e 3, dell'articolo 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2012-06-13;531~art9], dell'articolo 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2012-06-13;531~art11], dell'articolo 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2012-06-13;531~art12], dell'articolo 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2012-06-13;531~art14], dell'articolo 15, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2012-06-13;531~art15-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2012-06-13;531~art15-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2012-06-13;531~art15-com3], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2012-06-13;531~art15-com5] e 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2012-06-13;531~art15-com6], o dell'articolo 16, comma
4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0531], relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione
europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015;2120] e dal regolamento (UE) 2017/920
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;920], l'Autorità irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso
delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine
entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora
l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione
dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3,
dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1,
dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies, commi 1 e 3,
dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 4, dell'articolo 11,
dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5
e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0531] e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità
per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare,
sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento
definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto
immediato.
21. In caso di violazione dell'articolo 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015-11-25;2120~art3], dell'articolo 4,
commi 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015-11-25;2120~art4-com1] e 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015-11-25;2120~art4-com2], o dell'articolo
5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2120], che
stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la
direttiva 2002/22/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0022] relativa
al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi
di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0531] relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione,
l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro
2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorita
riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo
3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015;2120] e ritenga sussistere motivi di
urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento
del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori
interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo,
provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
22. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi
dei commi 14, 19, 20 e 21, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione
ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale.
23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di
cui all'articolo 1, commi 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com29], 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com30], 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com31] e 32 della legge
31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com32].
24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16].
25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli
Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in
materia.
26. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138].
27. Le sanzioni di competenza dell'Autorità di cui al presente articolo possono
essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della
violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche
dell'operatore.
27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al
presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689], possono essere
assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al
minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o
dalla notificazione degli estremi della violazione.
27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di
competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208~art68].
27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore
che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed
apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di
cui all'articolo 98-vicies sexies, è assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una
somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura.
27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul
mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non
conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies sexies, comma 3, è
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per
ciascun veicolo. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta
modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di
consumo che comportano mancata conformità all'articolo 98-vicies sexies.
ART. 31
ART. 31
(( (Danneggiamenti e turbative)
(art. 97 Codice 2003) ))
((
1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di
comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito,
salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o
causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi
inerenti. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad
applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.
ART. 32
ART. 32
(( (Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e
i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità
a obblighi specifici)
(art. 30 eecc, e art. 32 Codice 2003) ))
((1. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e
controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei
diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi
specifici di cui all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare lo spettro
in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli
4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di
comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono
titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare,
secondo quanto disposto dall'articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le
informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni
dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all'Autorità le
informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di
cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 60, nonché le informazioni
necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte
all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n.
3, dell'Allegato 1 al presente decreto.
2. L'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui
all'articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all'autorizzazione generale
di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente
decreto e il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa delle
restanti condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di
uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui
all'articolo 13, comma 2. La contestazione dell'infrazione accertata è
notificata all'impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni
entro trenta giorni dalla notifica.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio
all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e
l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2,
adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle
condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.
4. A tal fine, il Ministero e l'Autorità possono imporre:
a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30;
b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un
pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio
concorrenziale, finchè non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso
imposti in seguito a un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 78.
5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente
notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il
quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.
6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza
l'Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non
forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a)
o b), e dell'articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall'autorità
competente.
7. In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio
delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro
radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui
all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad
assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano
rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive
competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a
fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i
diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di
qualsiasi violazione di cui all'articolo 30 o revocando i diritti d'uso.
8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e
l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano
prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei
diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, tale
da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica,
l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la
ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi
economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di
comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono
adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di
adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità
di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario,
il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano
le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma
che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state
completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.
9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del
presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 28.))
((TITOLO IV))
((PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO))
((CAPO I))
ART. 33
ART. 33
(( (Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche)
(art. 32 eecc e art. 12 Codice 2003) ))
((
1. Il Ministero e l'Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al
funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella
massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 4.
2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le
Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione
europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena
applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE)
2018/1972 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972].
A tale scopo l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per
individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare
nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida
adottate a norma dell'articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972], al
termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell'articolo 23,
l'Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell'ambito di
applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati
membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di
misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e
alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto
dell'articolo 20, comma 3. L'Autorità non può adottare la misura prima che sia
decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.
4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori
due mesi:
a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli
previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all'art. 64,
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972] oppure a
designare un'impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre,
di un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 78 comma 3 o 4;
b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea
ha indicato all'Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al
mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto
dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 4.
5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all'articolo 32,
paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972],
l'Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta
decisione. Se il progetto di misura è modificato, l'Autorità avvia una
consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 23 e notifica il
progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3
del presente articolo.
6. L'Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità
di regolamentazione degli altri Stati membri, della Commissione europea e del
BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo
6, lettera a), dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972], può
adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione
europea.
7. L'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure
definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.
8. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di
urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti,
in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati
provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le
disposizioni del decreto. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti,
esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorità
di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di
renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.
9. L'Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.
ART. 34
ART. 34
(( (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive) (art. 33
eecc e art. 12-bis Codice 2003) ))
((1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad imporre,
modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione
dell'articolo 72 o 78 , in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e
l'articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui
all'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972], notifica
all'Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo
al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il
diritto dell'Unione, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente
sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione
medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorità può adottare il
progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni
formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un'altra autorità nazionale
di regolamentazione.
2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità coopera strettamente
con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura
più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall'articolo 4,
comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al
mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.
3. L'Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la
misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all'articolo
33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972], condivide
i seri dubbi della Commissione europea.
4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità può,
alternativamente:
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima
considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonché
il parere del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.
5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della
direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972], o di
ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo,
l'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale
adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all'Autorità di
avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23.
6. L'Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di
misura sulla base della raccomandazione di cui all'articolo 33, paragrafo 5,
lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972].
7. L'Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della
procedura.))
((CAPO II))
((Assegnazione coerente dello spettro radio))
ART. 35
ART. 35
(( (Richiesta di procedura di valutazione tra pari)
(art. 35 eecc) ))
((
1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente
all'articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui
sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di
attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0676] al fine di
consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'Autorità e
il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo
quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano
nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi
dell'articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di
convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite
dall'articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972], al fine
di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di
agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali
progetti di misura.
2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorità fornisce una
spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:
a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di
servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il
conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60
del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;
b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;
c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli
utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate
reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo
spettro radio.
ART. 36
ART. 36
(( (Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)
(art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003) ))
((
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le
procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo
spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e
delle disposizioni dell'Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello
spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A
condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati
soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro
radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o
procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta
applicazione dell'assegnazione comune di tale spettro radio.))
---------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], come modificato
dall'avviso di rettifica in G.U. 23/07/2020, n. 184, non prevede più (con l'art.
38, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente articolo.
ART. 37
ART. 37
(( (Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d'uso individuali
dello spettro radio)
(ex art. 37 eecc) ))
((
1. Il Ministero e l'Autorità per le attività di competenza possono cooperare con
le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG,
tenendo conto dell'eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato,
stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e,
se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la
concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio.
Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti
criteri:
a) il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un
calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati
membri interessati;
b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la
selezione e la concessione dei diritti individuali d'uso dello spettro radio tra
gli Stati membri interessati;
c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da
associare ai diritti d'uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri
interessati, tra l'altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in
assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;
d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla
sua conclusione.
2. Qualora il Ministero e l'Autorità, per le rispettive competenze, nonostante
l'interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente
con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti
partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.
((CAPO III))
((Procedure di armonizzazione))
ART. 38
ART. 38
(( (Procedure di armonizzazione)
(ex art. 38 eecc e art. 22 Codice 2003) ))
((
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in
massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui
all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972],
concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni ed il
conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il
Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne
informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.
ART. 39
ART. 39
(Normalizzazione)
(ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003)
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano
sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura
armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella
misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la
connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro
fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per
migliorare la libertà di scelta degli utenti.
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il
Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle
organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove
l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT),
dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International
Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica
internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora già
esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di
normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento
delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o
parti pertinenti siano inefficaci.
3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso
eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile.
((
3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle
specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva
2014/53/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053], recepita
con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128].
))
((TITOLO V))
((SICUREZZA))
ART. 40
ART. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138]))
((51))
------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138], ha disposto
(con l'art. 41, comma 4) che "I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41
del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;259] continuano a trovare
applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del
presente decreto, fino all'adozione delle determinazioni di cui all'articolo 40,
comma 5, lettera l)".
ART. 41
ART. 41
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138]))
((51))
------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138], ha disposto
(con l'art. 41, comma 4) che "I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41
del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;259] continuano a trovare
applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del
presente decreto, fino all'adozione delle determinazioni di cui all'articolo 40,
comma 5, lettera l)".
((PARTE II))
((RETI))
((TITOLO I))
((INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE ))
((CAPO I))
((Contributi))
ART. 42
ART. 42
(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di
diritti di installare strutture)
(art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003)
1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle
bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto
previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri
stabiliti dall'Autorità
((fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-24;48]))
.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di
strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse,
usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture
collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le
disposizioni di cui
((all'articolo 54, comma 2))
.
4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente
giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli
obiettivi generali di cui al presente decreto.
5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e
l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i
contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e
un uso dello spettro radio efficienti, anche:
a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello
spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi
alternativi;
b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;
c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all'effettiva
disponibilità per l'uso dello spettro radio.
6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le
imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete
televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla
base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com172] a 176, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com176].
((Capo II))
(( Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti) ))
ART. 43
ART. 43
(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio) (ex art. 43
eecc e art. 86 Codice 2003)
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza
indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi
di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici,
efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli
44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di
installare infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o
regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di
sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti
pubbliche di comunicazione elettronica;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un
operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da
quelle fornite al pubblico.
2. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi
di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di
tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e
b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di
comunicazione elettronica o meno.
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e
gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e
condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44
e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire
servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli
edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art16-com7],
pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la
normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49
con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di
comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si
attua il regime di semplificazione ivi previsto.
((L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione
elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere
infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo
unico per la loro installazione.))
Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49,
nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire
servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici,
da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-01-02;28~art2], e non
rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.
5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], nonché le
disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II,
del codice dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66], nel rispetto
del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.
6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e
dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n.
77 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-04;77], convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-05;160], ed al regio decreto 30 marzo
1942, n. 327 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327], recante
il codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327].
7. L'Autorità vigila affinchè, laddove le amministrazioni dello Stato, le
Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo
9, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione
strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al
comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.
8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art4-com2-leta].
9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso
pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
((e al Ministero))
la descrizione di ciascun impianto installato
((, sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207~art5-com4]))
.
10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e
di tutte le comunicazioni trasmettesse.
ART. 44
ART. 44
(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)
(ex art. 87 Codice 2003)
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica
delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche,
l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente
apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica,
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque
tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga
banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in
coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte
dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14], della compatibilità del
progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36], e relativi provvedimenti di
attuazione, ove previsto
((.))
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei
casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo
risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad
accordi di natura privatistica.
((
1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento
dell'impianto, nei luoghi ove è previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi
dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-31;214~art10], il limite emissivo
assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di
equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio
elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo
periodo, nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento
dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è
calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e
commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla
base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa
quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati.
Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti
emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare
il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei
mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro
quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile
per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finchè gli altri
operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del
presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione.
1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di
nuove bande, laddove necessario per il rispetto del limite massimo di cui al
comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter è ricalcolato sulla base
dei criteri di cui al comma 1-ter, e le autorizzazioni già rilasciate sono
rimodulate in conformità.
1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle
autorizzazioni già assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma
1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli
impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione
e all'organismo competente a effettuare i controlli.
1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, anche
avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio
periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature
e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i dati
di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art14-com8-letd],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221]. Ove all'esito delle
rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella
effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, il Ministero
segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato
l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di
effettività.
1-septies. Ai sensi del presente articolo, per operatori infrastrutturati si
intendono gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture
fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite assentibile si intende
la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e
obiettivi di qualità di cui alla legge n. 36 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;36].
))
((2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al
comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207~art5-com4], è
presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai
sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve
essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al
richiedente il nome del responsabile del procedimento))
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici,
deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001,
n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36], e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per
l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad
ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di
domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più
operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna
uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra
indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività
((, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207~art5-com4]))
.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere
i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime
ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36], e relativi provvedimenti di
attuazione.
5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente
all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza
ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli
interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel
procedimento.
Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro
quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui
al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
((
6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione
di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al
comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente
ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14].
))
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di
uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi
comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], da adottare
a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni
o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed
interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14].
8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti
i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri
atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari
per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di
tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati,
e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14], 14-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis], 14-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], 14-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quater] e 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies], con il
dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al
suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il
termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al
comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda,
((non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della
conferenza o di))
un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli,
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14], ove ne sia previsto
l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da
parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di
dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione
decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com9ter]. Gli Enti locali
possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti
ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette
giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è
sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio
espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
((Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano
l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.
36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14], entro quindici
giorni dalla attivazione stessa.))
ART. 45
ART. 45
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)
(ex art. 87-bis Codice 2003)
((1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o
altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di
modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente
locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio
attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il
rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché
di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt
di potenza impregiudicata l'operatività del regime di cui ai commi 4-bis e
4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale
telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207~art5-com4] deve
essere inviata mediante posta elettronica certificata.))
((2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale
telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14], per il rilascio
del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata
mediante posta elettronica certificata.))
3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo
competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina
e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art19],adotta motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi.
4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di
inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la
segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura
e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni,
redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile
competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di
diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei
lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine
lavori e
((, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art94bis-com1-letb],))
collaudo statico a firma del professionista incaricato.
((4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi
competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14], le
installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle
caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli
impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli
impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico
con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con
dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una
potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una
potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W,
e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate
senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad
effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.
36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14].))
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41].
ART. 46
ART. 46
(Variazioni non sostanziali degli impianti)
(ex art. 87-ter Codice 2003)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche
delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi
incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti
delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non
superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette in formato digitale e
mediante posta elettronica certificata all'Ente locale una comunicazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori
e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno
rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto
a quanto dichiarato.
((1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica,
relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell'ipotesi di
richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura già
assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM.))
ART. 47
ART. 47
(Impianti temporanei di telefonia mobile)
(ex art. 87-quater Codice 2003)
1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di
telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in
situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni,
spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle
anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro
collocazione, presenta all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14],
una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione.
L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione,
l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente.
((Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano
tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2017, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-02-13;31]))
.
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in
esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare
contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli
organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14],
nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti
limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera
in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
ART. 48
ART. 48
(( (Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di
comunicazione elettronica)
(ex novo) ))
((
1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle
medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o
ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere
esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione
civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali
accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare
conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di
stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e
pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte
dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato
dagli articoli 44 e 45.
ART. 49
ART. 49
(Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)
(ex art. 88 Codice 2003)
((
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di
scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a
presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207~art5-com4],
all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i
profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà
notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti
coinvolti nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro
dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica
((o l'integrazione))
della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a
decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è
subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], da adottare a
conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente
che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte
tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o
servizi pubblici interessati dall'installazione.
((I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente
all'amministrazione procedente.))
4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti
i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri
atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari
per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le
amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori.
5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14],
14-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis], 14-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], 14-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quater] e 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies], con il
dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui
all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e
l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del
procedimento indicato dal comma 9.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione
degli scavi e delle eventuali opere civili
((indicate))
nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione,
direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
((
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda,
senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si
intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque
di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a
dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di
autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti,
interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti
pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o
tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti,
allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni.
Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il
termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione,
scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
))
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di
autorizzazione
((, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207~art5-com4], è
presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale
telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta
elettronica certificata. L'istanza è sempre valutata in una conferenza di
servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.))
.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve
concludersi entro il termine perentorio massimo di
((sessanta))
giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria
della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento
dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente
motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di
dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione
decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com9ter]. L'accoglimento
dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque
denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere
civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e
dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche
ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art12].
Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente
comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di
avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del
richiedente.
10. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in
presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza
per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano
necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle
infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica,
l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha
ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti,
con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione
cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il
lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i
soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.
Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei
relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennità è
dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero
concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di
comunicazione elettronica.
12. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi
pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai
titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive
attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di
manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero,
ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui
all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio
telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.
13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche
funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e
non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili
disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive
attività istituzionali.
ART. 49-BIS
ART. 49-BIS
(( (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore
rilevanza). ))
((
1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi
agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli
articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], e gli
interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono
soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380].
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle,
impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da
pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a
6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono
l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi
dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], sono
soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale
presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del
progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la
coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello
architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche
contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito
abilita all'inizio dei relativi lavori))
ART. 49-TER
ART. 49-TER
(( (Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego). ))
((
1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente
decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com8bis].
))
ART. 50
ART. 50
(( (Coubicazione e condivisione di infrastrutture)
(ex art. 44 eecc e art. 89 Codice 2003) ))
((
1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di
installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di
sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l'espropriazione o per
l'uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la
coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse
correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute
pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della
pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi
della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono
essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la
quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti
di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata
necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le
autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o
proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli
edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine,
pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il
coordinamento dei lavori pubblici. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante
regolamenti o linee guida;
b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle
strutture o delle proprietà.
2. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
comporti l'effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere
alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di
quanto stabilito dagli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art4] e 6 del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art6].
3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di
presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori
interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di
comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già
presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle
opere, in accordo con quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legislativo
n. 33 del 2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;33~art5].
In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i
provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle
domande.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure
stabilite dall'articolo 49.
5. I provvedimenti adottati dall'Autorità o dal Ministero conformemente al
presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
ART. 50-BIS
ART. 50-BIS
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 50-TER
ART. 50-TER
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 51
ART. 51
(Pubblica utilità - Espropriazione e diritto di prelazione legale) (ex art. 90
Codice 2003)
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli
esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di
detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art12].
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di
uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con
decreto del
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli
stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi
1 e 2, l'operatore
((, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte
dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327] di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], può
esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal
precitato decreto.))
Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia
stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli
uffici tecnici erariali competenti.
4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei
beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed
all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art38] e 39 della legge 27
luglio 1978, n. 392 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art39].
ART. 52
ART. 52
(Limitazioni legali della proprietà)
(ex art. 91 Codice 2003)
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51,
commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il
consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private
sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture
praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di
sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza
degli inquilini o dei condomini.
3. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di
comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di
effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso,
volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale
adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non
costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché
consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente
equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in
essere.
4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non
impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua
proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta
da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e
sviluppo della rete in fibra ottica
((e della rete mobile, nonché per le opere accessorie di cui all'articolo 51,
comma 1,))
può,
((...))
, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare,
collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili
apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova
costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con
le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli
immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli
oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e
sviluppo della rete in fibra ottica
((e della rete mobile))
, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee
o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni
sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito
che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né
provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso,
l'ultimo periodo del comma 6.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non è
dovuta alcuna indennità.
9. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per
far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.
ART. 53
ART. 53
(( (Servitù)
(ex art. 92 Codice 2003) ))
((
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio
con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate
dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono
imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su
beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], e della
legge 1° agosto 2002, n. 166 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166].
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito
dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle
condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. L'occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano
descrittivo dei luoghi, è promossa dall'Autorità espropriante che, ove ne
ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità
dovuta ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art44].
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge
1° agosto 2002, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166~art3-com3].
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai
sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327~art53].
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327],
la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo
scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle
condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque
innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli
impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che
sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento
amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel
momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso
della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
ART. 54
ART. 54
(Divieto di imporre altri oneri)
(ex art. 93 Codice 2003)
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i
consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di
aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni
altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica ,
nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per
ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri
((di qualsiasi natura))
o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva
l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27
dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com816], come modificato
dalla legge 30 dicembre 2020 n.178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178]
((, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia))
. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo,
comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo
richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art12], come
integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre
2018, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135~art8bis-com1-letc],
coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12. (45)
2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di
nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 è
tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere
ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14], purché questo sia reso
nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.
3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di
cui all'articolo 45, comma 1, è tenuto, all'atto del rilascio del motivato
parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14], purché questo sia reso
nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le
spese.
((
4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima
del fondo ambientale, e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base
al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-04&numeroGazzetta=258].
))
5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art14-com3].
6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero
l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime
nei tempi stabiliti dall'ente locale.
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33], come modificato
dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], ha disposto (con
l'art. 12, comma 3) che "L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art54-com1], e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che
forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto
alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della
medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere
finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per
qualsivoglia ragione o titolo richiesto".
ART. 54-BIS
ART. 54-BIS
(Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità)
1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta
velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di
cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1766~art12-com2], e,
((nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45,
46, 47 e 49))
del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le
infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e
continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo
paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni
culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art142-com1-leth],
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42].
ART. 55
ART. 55
(Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei
concessionari)
(ex art. 94 Codice 2003)
1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica
ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle
autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario,
all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero
trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un
piano di massima dei lavori da eseguire.
L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il
suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in
base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si
impone ed al contenuto della servitù.
4. Il
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
emana il decreto d'imposizione della servitù entro quindici giorni dalla
richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di
comunicazione elettronica, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi
accertato del pagamento o del deposito dell'indennità.
Il decreto viene notificato alle parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere
preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada,
previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del
territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la
servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere
all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per
esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare le
infrastrutture di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al
proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la
descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e
spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre
cause di forza maggiore.
7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a
propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento
sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dell'autostrada è
tenuto a mettere a disposizione.
8. Qualora l'esecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le
infrastrutture di comunicazione elettronica già realizzate al di fuori del
sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del
concessionario proprietario dell'autostrada. In tali casi, se lo spostamento
delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del
sedime autostradale, il concessionario proprietario dell'autostrada riconosce
all'Operatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio.
ART. 56
ART. 56
(( (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate
- interferenze). ))
((
1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia
elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso
destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel
decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1988-04-05&numeroGazzetta=79],
i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un
professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze
con le reti di comunicazione elettronica.
2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche
sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una
dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza
o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
3. Le società interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti
Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da
una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati
progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di
sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni
sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai
sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di
servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241].
4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei
progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a
segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al
fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché
comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie
richiesti.
5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di
energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per
gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo
elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed
internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto
applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di
comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle
autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle
reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette
autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad
eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775]. Le relative spese
sono a carico di chi le rende necessarie.
7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono
dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con
decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
))
ART. 57
ART. 57
(Prestazioni obbligatorie)
(ex art. 96 Codice 2003)
1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di
reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché per gli
operatori che erogano i servizi individuati dall'articolo 3 del Decreto
Legislativo 30 maggio 2008, n.109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;109~art3], per gli
operatori di transito internazionale di traffico, le prestazioni effettuate a
fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità
giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale. I tempi ed i modi
sono concordati con le predette Autorità. Fatto salvo quanto disposto dal
decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autorità
giudiziarie.
2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di
reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le prestazioni a
fini di giustizia e di prevenzione di gravi reati effettuate a fronte di
richieste di intercettazione da parte delle competenti autorità giudiziarie. I
tempi ed i modi sono stabiliti dal decreto di cui al comma 6.
3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti autorizzati
per comunicazioni da macchina a macchina - IoT (Internet-of-Things) e per
servizi di Edge Computing, limitatamente alla fornitura di tali servizi e con
esclusione dei casi in cui l'uso di tali servizi possa contribuire a fornire
servizi di comunicazione interpersonale.
4. È obbligatorio per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi compresi gli operatori
di transito internazionale di traffico, predisporre strumenti per il
monitoraggio e il contrasto, anche in tempo reale, delle minacce cibernetiche e
la pronta collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento a
tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti autorità dello Stato.
I tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità.
5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei sistemi di
informazione, gli operatori delle comunicazioni elettroniche informano
immediatamente l'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale. L'Agenzia, quando sia
a conoscenza di una minaccia che potrebbe incidere sulla sicurezza dei sistemi
di informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori di
comunicazioni elettroniche che hanno predisposto gli strumenti previsti dal
comma 4, l'attivazione degli strumenti di contrasto utilizzando, se del caso,
marcatori tecnici indicati dalla stessa.
6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui ai commi
da 1 a 4 è individuato con decreto del Ministro della giustizia e del
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto:
a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le
tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da
conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe
praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi
contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;
b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione,
anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso
alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro
che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o
applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non
proprie;
c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le
modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure
informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di
natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento
delle medesime prestazioni.
7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma
6, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l'articolo 30, comma 16.
8. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 6 gli operatori
hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione, allo
scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse.
Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in
mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6 continuano a trovare
applicazione le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare.
CAPO III
Accesso allo spettro radio
((SEZIONE I))
Autorizzazioni
ART. 58
ART. 58
(Gestione dello spettro radio)
(ex art. 45 eecc, art. 14 Codice 2003)
1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato
di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e
l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua
gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel
territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani
di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro
radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell'Autorità, è fondata
su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e
proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro
radio o di diritti d'uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato
su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e
proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità
rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT
applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente
normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.
2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi
di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione europea in modo coerente
con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire
benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e
interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi
dell'articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0676], tra
l'altro:
ù
a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio
nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la
copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui
la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1315];
b) agevolando il rapido sviluppo nell'Unione di nuove tecnologie e applicazioni
delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio
intersettoriale;
c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo,
modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, al fine di
promuovere gli investimenti a lungo termine;
d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o
nazionali in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando
opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;
e) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi
dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;
f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile
in conformità all'articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilità, la
condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;
g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e
revoca dei diritti d'uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro
e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della
regolamentazione;
h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l'Unione europea, delle
modalità con cui l'uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla
tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999H0519];
i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2018;1972~art45-com2-par2] e 3 della direttiva (UE)
2018/1972 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972],
anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di
promuovere un approccio coerente nell'Unione relativamente ai regimi di
autorizzazione per l'uso della banda.
3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale
per l'uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo
integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai
commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che:
a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso di tale
banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23, ivi
compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;
b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l'uso di
tale banda in altri Stati membri;
c) siano tenuti in debito conto la disponibilità o l'uso a lungo termine di tale
banda nell'Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti
dall'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione.
4. L'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale è
soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su
richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per
l'uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero
comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese,
insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di
tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica
possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i
servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. È fatta
salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non
discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o
rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò
sia necessario al fine di:
a) evitare interferenze dannose;
b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella
massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999H0519];
c) assicurare la qualità tecnica del servizio;
d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;
e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro;
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale
conformemente al comma 6.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi
di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato
disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto
dell'Unione. È fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate
e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è
possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei
regolamenti delle radiocomunicazioni dell'UIT.
7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione
elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione
elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di
interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, incluso, ma a titolo
non esaustivo:
a) garantire la sicurezza della vita;
b) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e
catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;
c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio;
e) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad
esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.
8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di
comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista
esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di
sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di
conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e
dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto
dell'Unione europea.
9. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6,
((...))
e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.
10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di
comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso
individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui
all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-03-31;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-05-26;75].
ART. 59
ART. 59
(( (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003)
(Autorizzazione all'uso dello spettro) ))
((
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle
autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali
dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per
massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei
criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita
l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni
associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. A tal fine,
il Ministero e l'Autorità scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso
dello spettro radio, tenendo conto:
a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;
b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;
c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio,
ove appropriato;
d) della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del
servizio;
e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente
al diritto dell'Unione;
f) della necessità di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio.
2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso
individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure
tecniche di attuazione adottate in conformità dell'articolo 4 della decisione n.
676/2002/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0676], il
Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano
per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei
casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di
autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Se del caso, il Ministero e
l'Autorità valutano la possibilità di autorizzare l'uso dello spettro radio
sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso
individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza,
sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di
autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali
da una categoria all'altra. Il Ministero e l'Autorità si adoperano per
minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio, tenendo in debita
considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose
allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.
3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare
l'uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità assicurano che le
condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite.
Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro
radio, la concorrenza e l'innovazione.
ART. 60
ART. 60
(( (Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio)
(ex art. 47 eecc, art. 28 Codice 2003) ))
((
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
stabiliscono condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro
radio in conformità dell'articolo 13, comma 1, in modo da garantire l'uso
ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima
dell'assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali
condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di
soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di
garantire l'attuazione di dette condizioni in conformità dell'articolo 32. Le
condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non devono
offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali
condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per
l'esercizio dei diritti d'uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero,
sentita l'Autorità, a revocare i diritti d'uso o a imporre altre misure. Il
Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano e
informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le
condizioni associate ai diritti d'uso individuali prima della loro imposizione.
Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali
condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.
2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello
spettro radio, l'Autorità, in particolare al fine di garantire un uso effettivo
ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono
prevedere le possibilità seguenti:
a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo
spettro radio o lo spettro radio stesso;
b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche;
c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o
servizi che si basano sull'uso dello spettro radio.
3. Il Ministero e l'Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio
nelle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio. L'attuazione,
da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma
resta soggetta al diritto della concorrenza.
ART. 61
ART. 61
(Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio)
(ex art. 48 eecc - art. 27 Codice 2003)
1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro
radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di
reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione
generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo
21, comma 1, lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione che
garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.
2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso
individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di
contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse
generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello
spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti,
non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58.
3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando
la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di
servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per
conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita
l'Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell'Unione
europea.
4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso individuali dello spettro
radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di
ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori,
previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il
Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la
facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne,
sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il
Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie,
emana una decisione debitamente motivata in tal senso.
5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per lo spettro
radio, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, specifica
se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e
a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.
6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di
concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena
possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel
caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione
elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove
applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse.
Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e l'eventuale applicabilità
di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle
posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il
Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad
integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni,
che
((devono))
pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il
mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce
rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.
ART. 62
ART. 62
(Durata dei diritti)
(ex art. 49 eecc, art. 27, comma 4, cod. 2003)
1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti d'uso
individuali per un periodo limitato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito
delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d'uso sia concesso per
una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità
dell'articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza
nonché in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di
promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo
adeguato di ammortamento degli investimenti.
2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello
spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante
misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n.
676/2002/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0676] al fine di
permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza
fili, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare
per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in
infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti
di cui al comma 1. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi
modifica delle condizioni associate a tali diritti d'uso in conformità
dell'articolo 18. A tal fine, il Ministero e l'Autorità garantiscono che detti
diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario
per conformarsi al comma 1, un'adeguata proroga di tale durata, alle condizioni
stabilite al presente comma. Il Ministero e l'Autorità mettono a disposizione di
tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei
diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere diritti d'uso, nell'ambito
delle condizioni stabilite all'articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si
riferiscono:
a) all'esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio
in questione, agli obiettivi perseguiti all'articolo 58 comma 2, lettere a) e
b), o all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla
tutela della sicurezza della vita, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica
o alla difesa;
b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.
3. Con decreto del
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni
((possono essere))
prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti
anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte
degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle
vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei
regimi autorizzatori.
4. Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un
diritto d'uso individuale, l'Autorità, d'intesa col Ministero, effettua una
valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la
proroga della durata di detto diritto d'uso alla luce dell'articolo 58 comma 2
lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per
inadempimento delle condizioni associate ai diritti d'uso a norma dell'articolo
32, il Ministero, sentita l'Autorità, concede la proroga della durata del
diritto d'uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai
criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b).
Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto
d'uso la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso
in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l'articolo 61 per la
concessione di diritti d'uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte
le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non
discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all'articolo 23, le parti
interessate hanno l'opportunità di presentare osservazioni in merito a qualsiasi
progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e
b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua
adozione. Il presente comma non pregiudica l'applicazione degli articoli 19 e
30. Nello stabilire i contributi per i diritti d'uso, il Ministero e l'Autorità
tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.
5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l'Autorità possono derogare ai
commi 2 e 4 nei seguenti casi:
a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso alle reti ad alta velocità sia
gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 58, comma 2;
b) per specifici progetti a breve termine;
c) per uso sperimentale;
d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità
all'articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili;
e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità all'articolo 58,
comma 3 e 4.
6. Il Ministero, sentita l'Autorità, può adeguare la durata dei diritti d'uso
stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della
scadenza della durata dei diritti in una o più bande.
ART. 63
ART. 63
(( (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato)
(art. 50 eecc) ))
((
1. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d'uso
individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza
della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, è
stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero
valuta la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del
titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di cinque anni prima della
scadenza della durata dei diritti di cui trattasi.
Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.
2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorità prende in
considerazione, tra l'altro:
a) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma
2, e all'articolo 61 comma 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica
previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;
b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma
dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0676];
c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al
diritto di cui trattasi;
d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi
distorsione, in linea con l'articolo 65;
e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio,
alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;
f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.
3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso
individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti
d'uso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorità applica
una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro:
a) offre a tutte le parti interessate l'opportunità di esprimere le loro
opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;
b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.
4. L'Autorità prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla
consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte
di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per
la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso o di
organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d'uso
ai sensi dell'articolo 67.
5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio
armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri
termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi
relativi ai diritti d'uso in conformità dell'articolo 42.
ART. 64
ART. 64
(Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio)
(art. 51 EEC e art .14-ter Codice 2003)
1. Le imprese titolari di diritti individuali
((d'uso))
delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri
diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del
Ministero e dell'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di stabilire
che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d'uso in questione
sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per
l'uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.
2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è
efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni
dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa subentrante.
3. All'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorità che, sentita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino
distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell'articolo 65,
concede l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d'uso dello
spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono
mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva
la predetta verifica:
a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa
possibile;
b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio quando il locatore
si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie
associate ai diritti d'uso;
c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se
vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le
condizioni originarie associate ai diritti d'uso.
4. Il Ministero
((...))
può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte
dall'Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano
tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione
al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso
dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16. Le lettere a), b) e
c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire
l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio in
qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.
5. L'Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti
d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le
eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando
che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o
disaggregati nel miglior grado possibile.
6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d'uso dello spettro radio, il
Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli
pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della
creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantochè i diritti
esistono.
7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel
regolamento di gara che ha condotto all'assegnazione dei diritti d'uso delle
relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una
regione italiana, il Ministero, d'intesa con l'Autorità, può stabilire una
procedura semplificata.
8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite una disciplina di gara,
può disporre che il trasferimento o l'affitto di rami d'azienda o il
trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato
ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva
(UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1808], salvi i
casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano
considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d'uso. In tali
casi, il legale rappresentante della società che acquisisce il ramo d'azienda o
il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al
Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso
dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo
della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o
indirettamente, altri diritti d'uso di frequenze per servizi di comunicazioni
elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell'Autorità di cui al comma
3.
9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita nei regolamenti di gara che
hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti
d'uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli
accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell'accordo
può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d'uso per
servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta
commerciale.
ART. 65
ART. 65
(( (Concorrenza)
(ex art. 52 eecc) ))
((
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza
sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo
dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, conformemente al presente Codice.
2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, allorché
modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, possono adottare
misure appropriate quali:
a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti
d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti
d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale
o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche
simili;
b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione
specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro
radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti;
c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di
autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate
condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o
all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni
della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti
d'uso;
d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di
diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle
operazioni di concentrazione dell'Unione o nazionali, quando tali trasferimenti
possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;
e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò
si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della
concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro
radio.
3. L'Autorità, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di
riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva
e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di
tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili
effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei
partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far
ciò, l'Autorità tiene conto dell'approccio all'analisi di mercato di cui
all'articolo 78 comma 2.
4. Nell'applicare il comma 2 del presente articolo, l'Autorità agisce in
conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.
((SEZIONE III))
Procedure
ART. 66
ART. 66
(( (Tempistica coordinata delle assegnazioni)
(ex art. 53 eecc) ))
((
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano
con le competenti autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l'uso
dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica nell'Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del
mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l'individuazione di una o, se
del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l'uso di uno specifico
spettro radio armonizzato.
2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di
attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002D0676] al fine di
consentire l'uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza
fili, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, consente
l'uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo
l'adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell'eventuale
decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale a norma
dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto.
Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0899] e il
diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.
3. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare
la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti
circostanze:
a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all'uso di detta
banda sulla base dell'obiettivo di interesse generale di cui all'articolo 58,
comma 5 lettera a) oppure d);
b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che
comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato
membro colpito abbia richiesto, se del caso, l'assistenza dell'Unione a norma
dell'articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972];
c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa;
d) forza maggiore.
4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.
5. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare
la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò
sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di:
a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino
interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro
colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell'articolo
29, commi 3 e 4;
b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli
utenti esistenti di tale banda.
6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa
tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.
ART. 67
ART. 67
(( (ex art. 55 eecc- art. 29 Codice 2003)
(Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro
radio) ))
((
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, per le bande di frequenza per
le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d'uso non possono
essere soggetti ad autorizzazione generale, l'Autorità, nel valutare se limitare
il numero dei diritti d'uso da concedere, tra l'altro:
a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso,
in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici
per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso,
riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese
interessate;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori,
l'opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni,
mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 23.
2. Quando l'Autorità determina che il numero di diritti d'uso debba essere
limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una
procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo
e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di
raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.
3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l'Autorità può
fissare, in aggiunta all'obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei
seguenti obiettivi:
a) promuovere la copertura;
b) assicurare la necessaria qualità del servizio;
c) promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle
condizioni associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi;
d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività delle imprese.
4. L'Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di
selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura
stessa. L'Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa
valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e
motiva l'eventuale uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35.
5. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle rispettive competenze,
pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e
alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì,
pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso.
6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione,
invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo la decisione sulla
procedura di selezione da seguire.
7. Qualora l'Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d'uso
dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti
d'uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al
procedimento di concessione di tali diritti.
8. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione di diritti d'uso dello spettro
radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure
stabilite dall'Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata
considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e
58.
9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o
comparative, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, può prorogare il periodo
massimo di sei settimane di cui all'articolo 61, comma 6, nella misura
necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e
trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di
otto mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma
dell'articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità
di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di
coordinamento dei satelliti.
10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello
spettro radio in conformità dell'articolo 64.
((CAPO IV))
((Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili))
ART. 68
ART. 68
(ex art. 56 eecc)
(Accesso alle reti locali in radiofrequenza)
1.
(( La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a
una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali
punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN) ))
nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad
un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla
presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'
((allegato n.13-bis))
al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione
generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59 comma 1.
Qualora tale fornitura non sia parte di un'attività economica o sia accessoria a
un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione
di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorità pubblica o un utente finale che
forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per
la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma
dell'articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a
norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, né
agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72
comma 1.
2. Alle misure del presente articolo si applica l'
((articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 ottobre 2022
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065].))
3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione
elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di
autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che
possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al
rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo
consenso informato dell'utente finale.
4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2120], il
Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che
i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera
unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:
a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;
b) di consentire reciprocamente l'accesso o, più in generale, di accedere alle
reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base
di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN
di diversi utenti finali.
5. Il Ministero e l'Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la
facoltà di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN
da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che
aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
6. Il Ministero e l'Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso
pubblico alle RLAN:
a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali
da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti
in tali locali;
b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano
e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi
utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico è
fornito a norma della lettera a).
((
6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore
nonché ad operatori distinti è ammesso a condizione che, in caso di
interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente
decreto.
))
7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di
comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si
applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per
l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.
ART. 69
ART. 69
(ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2020;1070] small cells)
(Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata
limitata)
1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti
di accesso senza fili di portata limitata.
Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano
l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano
coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro
applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano
l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che
soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici
individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo
periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per
l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o
siti di valore architettonico,
((storico, ambientale e paesaggistico))
protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica
sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art7].
2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e,
se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata
limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1070] europea,
del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso
senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del
presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated
Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno
in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o
isotropico);
b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza
fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire
connettività senza fili agli utenti finali;
c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di
antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe,
sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che
varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Ciò esclude
il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso.
Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS,
quest'ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata
limitata;
d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un
soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado
di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i
passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera
permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per
il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della
struttura;
e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.
3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'allegato,
lettera B,
((...))
del regolamento 2020/1070 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2020;1070]/EU e
((...))
:
a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno
e sono quindi invisibili al pubblico;
b) soddisfano le condizioni di cui all'allegato, lettera A, all'articolo 3 del
regolamento 2020/1070/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1070].
4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità
competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici
derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti
di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai
limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili
conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi
individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata
limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di
portata limitata di classe
((E0,))
E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano
((alle autorità competenti,))
, entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e
l'ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano
conformemente a tale paragrafo.
5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza
regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione
europea,
((...))
anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza
fili di portata limitata installati.
((A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno,
che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione
(UE)2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020.))
6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal
decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128], e il regime di
autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio
((...))
.
7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art8] e 9 del
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art9]
((decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art9]))
, provvedono affinchè gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi
infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o
locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di
portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una
dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste
di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non
discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.
8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di
accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri
((con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16))
.
((TITOLO II))
((ACCESSO))
((CAPO I))
((Disposizioni generali, principi di accesso))
ART. 70
ART. 70
(( (ex art. 59 eecc - art. 40 Codice 2003)
(Quadro di riferimento generale
per l'accesso e l'interconnessione) ))
((
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche
e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore
costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione
nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in
Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità
anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano
restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di
accesso. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza,
provvedono affinchè non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un
medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel
rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e
commerciali relative all'accesso o all'interconnessione.
2. Fatto salvo l'articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti
giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi
servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in
funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che
impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di
interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate
all'allegato I.
ART. 71
ART. 71
(( (ex art. 60 eecc - art. 41 Codice 2003)
(Diritti ed obblighi degli operatori) ))
((
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto
e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 15, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta
l'Unione. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese
nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai
sensi degli articoli 72, 73 e 79.
2. Fatto salvo l'articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un'altra
impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o
di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i
quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di
riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non
comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri
servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero
rappresentare un vantaggio concorrenziale.
3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le
condizioni di concorrenza lo richiedano.
((CAPO II))
((Accesso e interconnessione))
ART. 72
ART. 72
(( (ex art. 61 eecc - art. 42 Codice 2003)
(( (Poteri e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in
materia di accesso e di interconnessione) ))
((
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in
conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un'adeguata
interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie
competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile,
lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e
l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L'Autorità
fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere
l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e
operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli
obblighi imposti.
2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei
confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di
mercato ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre:
a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto,
obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano
l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di
interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto;
b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese
soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti
finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;
c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti
finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di
comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la
connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che
abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti,
onde rendere interoperabili i propri servizi;
d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai
servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari
correlati specificati dall'Autorità, l'obbligo agli operatori di garantire
l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte 2, a condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie.
3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:
a) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di
comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i
fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la
ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri
fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 39
comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;
b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso
nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una
notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta
l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che
specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere
imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972].
4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorità può imporre, in base a
una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e
alle risorse correlate all'interno degli edifici o fino al primo punto di
concentrazione o di distribuzione determinato dall'Autorità qualora tale punto
sia situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che la
duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o
fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di
reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse
correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le
condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso
a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e
non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso
adattate per tener conto dei fattori di rischio.
Qualora l'Autorità concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi
risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l'obbligo imposto in
conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o
economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del
mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati
concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e
ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto
di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più
vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli
utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi
richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell'estensione oltre il
primo punto di concentrazione o di distribuzione, l'Autorità tiene nella massima
considerazione le pertinenti linee guida del BEREC.
L'Autorità può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da
motivazioni tecniche o economiche. L'Autorità non impone a fornitori di reti di
comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:
a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall'articolo 91 comma 1, e
mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non
discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente
sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad
altissima capacità; l'Autorità può estendere tale esenzione ad altri fornitori
che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l'accesso a
una rete ad altissima capacità;
b) l'imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o
finanziaria dell'installazione di una nuova rete, in particolare nell'ambito di
progetti locali di dimensioni ridotte.
5. In deroga al comma 4, lettera a), l'Autorità può imporre obblighi ai
fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a
tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.
6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorità ha la facoltà di imporre, alle imprese
che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica,
obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l'obbligo
di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se
direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso
dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione e purché non sia
messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti
finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli.
L'Autorità può imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata
chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro
radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali
obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle
infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l'uso dello
spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto
l'accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente
carente o assente.
Nei casi in cui l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli
non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l'Autorità può imporre
obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L'Autorità tiene conto
dei seguenti fattori:
a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione, lungo le
principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la
possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per
gli utenti finali;
b) l'uso efficiente dello spettro radio;
c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;
d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;
e) l'innovazione tecnologica;
f) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a
dispiegare prima di tutto l'infrastruttura.
7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l'Autorità può tra l'altro
imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso l'obbligo di
condividere lo spettro radio con l'operatore ospitante dell'infrastruttura
nell'ambito territoriale interessato.
8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono
essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati
secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L'Autorità che ha imposto
detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni
dall'adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese
e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere
della situazione. L'Autorità comunica l'esito della loro valutazione secondo le
procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
9. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorità è autorizzata a intervenire di propria
iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi
politici previsti dall'articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in
particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.
10. L'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla
definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete di cui all'articolo 73.
ART. 73
ART. 73
(ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003)
(Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse)
1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali
trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai
mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n.2, parte 1.
2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformità
dell'articolo 78, comma 1, l'Autorità appuri che una o più imprese non
dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può
modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle
procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se:
a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e
a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98-vicies
sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano
pregiudicate da tale modifica o revoca:
i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio;
ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.
3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono
informate
((con un adeguato preavviso))
.
4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano
impregiudicata la facoltà all'Autorità di imporre obblighi relativi alla
presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.
5. In deroga al comma 1, l'Autorità, con cadenza periodica, riesamina le
condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di
mercato conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere,
modificare o revocare le condizioni applicate.
ART. 73-BIS
ART. 73-BIS
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
((CAPO III))
((Analisi di mercato e significativo potere di mercato))
ART. 74
ART. 74
(( (ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003)
(Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato) ))
((
1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 78, quali
imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le
disposizioni di cui al comma 2.
2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se,
individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a
una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da
consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai
concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.
3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una
posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell'Unione
europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione
europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di
mercato, pubblicate ai sensi dell'articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972], di
seguito denominate "linee guida SPM".
4. Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si
presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e
strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di
far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato
specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo
dell'impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere
applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato
strettamente connesso.
ART. 75
ART. 75
(( (ex art. 64 eecc - art. 18 Codice 2003)
(Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati) ))
((
1. L'Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa
ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti
alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel
territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a
livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto
della concorrenza. L'Autorità, se del caso, tiene altresì conto dei risultati
della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, comma 1. Prima
di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione,
applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.
ART. 75-BIS
ART. 75-BIS
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 76
ART. 76
(( (ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003)
(Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali) ))
((
1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale
di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata
e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi sulla possibile esistenza di un
mercato transnazionale.
2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla
individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell'analisi svolta dal
BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma
dell'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972],
l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima
considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in
merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi
di regolamentazione di cui all'articolo 78 comma 4. L'Autorità e le altre
autorità nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione
europea i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni
obbligo regolamentare in conformità degli articoli 33 e 34.
3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorità può comunicare,
congiuntamente a una o più autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati
membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli
obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere
di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.
ART. 77
ART. 77
(ex art. 66 eecc)
(Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale)
1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale
di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e
circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi della domanda transnazionale, da
parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione
in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l'esistenza di
un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui
all'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972].
2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di una significativa domanda
avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta
dall'offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni
per le autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità, nell'espletamento dei
propri compiti di regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza,
tiene in massima considerazione dette linee guida.
3. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilità dei prodotti
di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per
l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso
in grado di soddisfare
((la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.))
ART. 77-BIS
ART. 77-BIS
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 78
ART. 78
(Procedura per l'analisi del mercato)
(ex art. 67 eecc - art. 19 Codice 2003)
1. L'Autorità, determina se un mercato rilevante definito in conformità
((dell'articolo 75))
, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di
cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorità tiene nella
massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli
articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato.
2. Un mercato può essere considerato tale da giustificare l'imposizione di
obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti
tutti i criteri seguenti:
a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere
strutturale, giuridico o normativo;
b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della
concorrenza effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione
della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo,
al di là degli ostacoli all'accesso;
c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente
ai fallimenti del mercato individuati.
3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'Autorità
considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e
c), salvo se l'Autorità stessa constata che una o più di esse non è soddisfatta
nelle specifiche circostanze nazionali.
4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da1 a 3, l'Autorità esamina gli
sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a
norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue:
a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al
raggiungimento di una concorrenza effettiva;
b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita
all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali
vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi
di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni
paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto
che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;
c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato
rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra
cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli
50, 71 e 72;
d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente
articolo.
articolo.
5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi
di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai commi da 1 a 4,
oppure allorché le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte,
l'Autorità non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico
in conformità dell'articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali
siano già stati imposti in conformità dell'articolo 79, li revoca per le imprese
operanti in tale mercato rilevante. L'Autorità provvede che le parti interessate
dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in
modo da assicurare l'equilibrio tra la necessità di garantire una transizione
sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta
dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il
necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l'Autorità può stabilire
condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di
accesso esistenti.
6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l'imposizione di
obblighi di regolamentazione in conformità dei commi 1 a 4, l'Autorità individua
le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo
potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all'articolo 74.
L'Autorità impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di
regolamentazione in conformità dell'articolo 79 ovvero mantiene in vigore o
modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione
risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in
loro assenza.
7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui
agli articoli 23 e 33. L'Autorità effettua un'analisi del mercato rilevante e
notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 33:
a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'Autorità ha
definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un
significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni
può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l'Autorità ha notificato
alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro
mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non
ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;
b) entro tre anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati
rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea;
c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri
di nuova adesione.
8. Qualora l'Autorità ritenga di non poter completare l'analisi di un mercato
rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7,
può chiedere al BEREC assistenza per completare l'analisi del mercato specifico
e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorità notifica,
entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla
Commissione europea a norma dell'articolo 33.
((CAPO IV))
((Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un
significativo potere di mercato))
ART. 79
ART. 79
(( (ex art. 68 eecc - art. 45 Codice 2003) ))
(( (Imposizione, modifica o revoca degli obblighi) ))
((
1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo
78, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di
mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, ove ritenuto opportuno,
qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91.
Conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità sceglie il modo meno
intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato.
2. L'Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli
87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un
significativo potere di mercato in conformità del comma 1 del presente articolo,
fatti salvi:
a) gli articoli 72 e 73;
b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell'allegato I
quale applicata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e
98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0058] che
contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate
come detentrici di un significativo potere di mercato;
c) l'esigenza di ottemperare a impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre alle imprese
designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in
materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e
gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta,
secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 118, paragrafo 3, della
direttiva (UE) 2018/1972 una decisione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972] che
autorizza o vieta l'adozione di tali misure.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:
a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi
del mercato, ove appropriato tenendo conto dell'individuazione della domanda
transnazionale in conformità dell'articolo 77;
b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei
benefici;
c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4;
d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.
5. In relazione all'esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al
comma 4, l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di
imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese,
conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 33.
6. L'Autorità prende in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato,
ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di
coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi
non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato
ai sensi dell'articolo 78, l'Autorità valuta senza indugio se sia necessario
riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un
significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche
revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti
obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali
modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e
33.
ART. 80
ART. 80
(Ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003)
(Obbligo di trasparenza)
1. L'Autorità può imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in
relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di
rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere
contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi
sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l'uso,
comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino
l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto
concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.
2. Quando un'impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione,
l'Autorità può esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento
sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare
per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di
riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in
funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e
prezzi. L'Autorità, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle
offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio
richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. .
ART. 81
ART. 81
(( (ex art. 70 eecc - art. 47 Codice 2003) ))
(( (Obblighi di non discriminazione) ))
((
1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di non
discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che
l'impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei
confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca
a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità
identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle
proprie società consociate o dei propri partner commerciali.
L'Autorità può imporle l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a
tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni,
incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi
sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.
ART. 82
ART. 82
(ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003)
(Obbligo di separazione contabile)
1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di separazione
contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione
o dell'accesso
((...))
, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere
trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi di trasferimento interno,
segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai
sensi dell'articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi.
L'Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, per agevolare la verifica
dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione,
l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i
dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare
informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in
conformità del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.
ART. 83
ART. 83
(( (ex art. 72 eecc) ))
(( (Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile) ))
((
1. L'Autorità può imporre alle imprese, conformemente all'articolo 79, l'obbligo
di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di
ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a
edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture
di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e
armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l'analisi di mercato,
l'Autorità concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di
termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto
equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato
e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.
2. L'Autorità può imporre a un'impresa l'obbligo di fornire l'accesso
conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività
interessate dall'obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente
all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e
proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.
ART. 84
ART. 84
(( (ex art. 73 eecc - art. 49 Codice 2003) ))
(( (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e
risorse correlate) ))
((
1. In conformità dell'articolo 79, l'Autorità può imporre alle imprese l'obbligo
di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi
di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di
concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto
equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul
mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale.
L'Autorità può imporre alle imprese:
a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse
correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso
disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi
o virtuali;
c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad
altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità
dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli
impianti;
h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
l'interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti
mobili;
i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software
analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura
dei servizi;
l) di interconnettere reti o risorse di rete;
m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità,
alla posizione e alla presenza.
2. L'Autorità può assoggettare tali obblighi a condizioni di equità,
ragionevolezza e tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre qualsiasi
fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative
idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di
proporzionalità, l'Autorità valuta se altre forme di accesso a input
all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso
connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato
nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di
accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 o
l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma
del presente articolo.
L'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse
concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della
natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la
fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;
b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla
gestione della rete;
c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di
progettare e gestire le proprie reti;
d) fattibilità della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacità
disponibile;
e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di
qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali
investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima
capacità e ai livelli di rischio connessi;
f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare
attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a
modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come
quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
h) fornitura di servizi paneuropei.
3. Qualora l'Autorità prenda in considerazione, conformemente all'articolo 79,
di imporre obblighi sulla base dell'articolo 83 o del presente articolo, valuta
se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento
proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti
finali.
4. L'Autorità, nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai
sensi del presente articolo, può stabilire condizioni tecniche o operative che
devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale
accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.
L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle
norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39.
ART. 85
ART. 85
(( (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi) ))
(( (ex art. 74 eecc - art. 50 Codice 2003 ))
((
1. Ai sensi dell'articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di
accesso, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e
controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi,
nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta
che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente
elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Nel determinare
l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità prende in
considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo
termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle
reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità.
In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche
nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti
effettuati dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei
prezzi, l'Autorità consente all'impresa un ragionevole margine di profitto sul
capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi
specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.
L'Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma
del presente articolo se accerta l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui
prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli
articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica
imposti a norma dell'articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non
discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi
per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorità tiene anche conto dei
vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso
per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per
tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.
2. L'Autorità provvede affinchè tutti i meccanismi di recupero dei costi o
metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la
realizzazione di reti nuove e migliorate, l'efficienza e la concorrenza
sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo
l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali
comparabili.
3. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha
l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un
ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di
un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una contabilità
dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere
che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li
adegui.
4. L'Autorità provvede affinchè, qualora sia obbligatorio istituire un sistema
di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia
pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le
categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un
organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di
contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al
sistema.
ART. 86
ART. 86
(( (Tariffe di terminazione) ))
(( (ex art. 75 eecc) ))
((
1. L'Autorità monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe
di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte
dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con
atto delegato della Commissione europea a norma dell'articolo 75, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972].
2. L'Autorità può richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di
terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre
imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1.
3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione
dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di
terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna
di queste, l'Autorità può condurre l'analisi dei mercati della terminazione di
chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario
imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato,
imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante,
l'Autorità rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il
relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23,
33 e 34.
4. L' Autorità riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in
merito all'applicazione del presente articolo.))
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33] ha disposto (con
l'art. 15, comma 1) che la presente modifica si applicherà a decorrere dal 1°
luglio 2016.
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108] ha disposto (con l'art. 40,
comma 1, lettera a-bis)) che ""al comma 1, lettera a), dopo le parole:
"proprietà pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi
e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi,"".
ART. 87
ART. 87
(Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità)
(ex art. 76 eecc)
1. Le imprese che sono state
((designate))
come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati
rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformità della
procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per
aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima
capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti
finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la
condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di
acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di
altri fornitori di reti o servizi
((di comunicazione))
elettronica.
2. Quando valuta tali impegni, l'Autorità determina, acquisendo ove opportuno,
il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di
coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a
qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;
b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di
comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul
lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrice di
un significativo potere di mercato è attiva, secondo modalità che comprendono:
1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso
all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al
coinvestimento;
2) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di
ciascun coinvestitore;
3) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro;
4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione
dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;
c) è resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede
le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima
dell'avvio della realizzazione della nuova rete.
d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono
beneficiare fin dall'inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime
condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima
della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del
tempo, confermato dall'Autorità, alla luce degli sviluppi sui mercati al
dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento;
tale meccanismo fa si che i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi
ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni
trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi
di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della
realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al
dettaglio;
e) è conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed è presentata secondo i
canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicità delle informazioni
fornite.
3. L'Autorità, se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del
mercato condotto conformemente all'articolo 91, che l'impegno di coinvestimento
offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende
l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformità con il
principio di proporzionalità non impone obblighi supplementari a norma
dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima
capacità oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha
stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrice
di un significativo potere di mercato.
4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze
che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti
conformemente all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al
comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in
considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l'Autorità
può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure
correttive in conformità degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove
reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza
in mercati specifici
((qualora stabilisca))
che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di
concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.
5. L'Autorità monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al
comma 1 e può imporre all'impresa designata come detentrice di un significativo
potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformità. Il
presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'Autorità di adottare
decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia
tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti
le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.
6. L'Autorità tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all'articolo 76,
paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972].
ART. 87-BIS
ART. 87-BIS
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 87-TER
ART. 87-TER
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 87-QUATER
ART. 87-QUATER
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
ART. 88
ART. 88
(Separazione funzionale)
(ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003)
1. L'Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi
degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire
un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di
concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura
all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e
conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese
verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla
fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale
operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e
servizi di accesso a tutte le imprese,
((incluse le))
altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi,
agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e
servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorità presenta
una richiesta alla Commissione europea fornendo:
a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorità descritti al
comma 1;
b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una
concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o
assenti;
c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorità, sull'impresa, in particolare
sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni
elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per
quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale,
nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto
previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;
d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento
più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di
concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.
3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti
elementi:
a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare,
lo status giuridico dell'entità commerciale separata;
b) l'individuazione dei beni dell'entità commerciale separata e i prodotti o
servizi che tale entità deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale
dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in
particolare nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa
la pubblicazione di una relazione annuale.
4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura
adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorità effettua un'analisi
coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la
procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorità
impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure
indicate gli articoli 23 e 33.
5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere
soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni
mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un
significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi
altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo
79 comma 2.
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33] ha disposto (con
l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicheranno a decorrere dal
1° luglio 2016.
ART. 89
ART. 89
(( (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata) ))
(( (ex art. 78 eecc - art. 50-ter Codice 2003) ))
((1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di
mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 informano
l'Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi
trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte
significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di
terzi, o istituzione di un'entità commerciale separata per fornire a tutti i
fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di
accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l'Autorità in
merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale
del processo di separazione.
Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di
accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione
dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare
un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di
impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i
tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all'Autorità di svolgere
i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di
mercato fissato all'articolo 78, comma 7.
2. L'Autorità valuta l'effetto della transazione prevista, se del caso insieme
agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente
decreto. A tal fine, l'Autorità conduce un'analisi dei vari mercati collegati
alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. L'Autorità
tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli
obiettivi indicati all'articolo 4. A tal fine l'Autorità consulta soggetti terzi
conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono
direttamente interessati dalla transazione prevista.
Sulla base della propria analisi, l'Autorità, acquisendo ove opportuno il parere
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene,
modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23
e 33, applicando, se del caso, l'articolo 91. Nella sua decisione l'Autorità può
rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga
all'articolo 78, comma 5, l'Autorità può rendere vincolanti gli impegni,
totalmente o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono offerti.
3. Fatto salvo l'articolo 91, l'entità commerciale separata dal punto di vista
giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo
potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 78 può essere
soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80
a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea
conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano
insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 4.
4. L'Autorità controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha
reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli
quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.))
ART. 90
ART. 90
(( (Procedura relativa agli impegni) ))
(( (ex art. 79 eecc) ))
((
1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato
possono offrire all'Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di
accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto
concerne, tra l'altro:
a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi
appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79;
b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell'articolo 87;
c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma
dell'articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione
volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione
della forma di separazione proposta.
2. L'offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto
riguarda i tempi e l'ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per
consentire all'Autorità di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2
del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di
svolgimento delle analisi di mercato di cui all'articolo 78, comma 7.
3. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del comma 1 del
presente articolo, l'Autorità, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente
una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in
particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione
pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente
interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire
pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui
agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.
4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel
valutare gli obblighi di cui all'articolo 79, comma 6, l'Autorità tiene conto,
in particolare:
a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;
b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;
c) della tempestiva disponibilità dell'accesso a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei
relativi servizi al dettaglio;
d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza
sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l'introduzione e la diffusione
cooperative di reti ad altissima capacità, nell'interesse degli utenti finali.
5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonché
della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti
interessate, l'Autorità comunica all'impresa designata come detentrice di un
significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a
determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e
alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79,
87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di
rendere detti impegni vincolanti.
L'impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle
conclusioni preliminari dell'autorità nazionale e di soddisfare i criteri di cui
al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89.
6. Fatto salvo l'articolo 87 comma 3, l'Autorità può decidere di rendere gli
impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78 comma
7, l'Autorità può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno
specifico periodo, che può corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti
e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi
dell'articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo
l'articolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione della
procedura per l'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 78 e l'imposizione di
obblighi ai sensi dell'articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma
del presente articolo, l'Autorità valuta, ai sensi dell'articolo 79, le
conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di
qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe
considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al
momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell'articolo
79 in conformità dell'articolo 33, l'Autorità accompagna il progetto di misura
notificato con la decisione sugli impegni.
7. L'Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa
ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso
modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti
ai sensi dell'articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale
sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se
conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi
vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l'Autorità può
comminare sanzioni in conformità dell'articolo 30.
Fatta salva la procedura tesa a garantire l'osservanza di obblighi specifici ai
sensi dell'articolo 32 l'Autorità può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi
dell'articolo 79 comma 6.
ART. 91
ART. 91
(Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso)
(ex art. 80 eecc)
1. Quando l'Autorità designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei
servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di
mercato in uno o più mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78,
acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:
a) tutte le società e le unità commerciali all'interno dell'impresa, tutte le
società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo
stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare
un controllo sull'impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro,
solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e
pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di
comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;
b) l'impresa non è tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a
valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione
elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un
accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.
2. L'Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente
articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può
imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli
articoli
((81 e 84))
o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di
mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento
dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
3. L'Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a
norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non
siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le
imprese informano senza indebito ritardo l'Autorità di qualsiasi modifica delle
circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. L'Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del
presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti
dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere
problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono
l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82,
((83 o 85))
, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente
articolo.
articolo.
5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo
sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
ART. 92
ART. 92
(( (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti) ))
(( (ex art. 81 eecc) ))
((
1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di
mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano
anticipatamente e tempestivamente all'Autorità l'intenzione di disattivare o
sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture
preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette
agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.
2. L'Autorità provvede affinchè il processo di disattivazione o sostituzione
comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di
preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi
per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno
comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la
concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività
proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorità può revocare gli
obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:
a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a
disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile
al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che
consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;
b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorità
conformemente al presente articolo.
3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti
regolamentati imposta dall'Autorità sull'infrastruttura di rete aggiornata, a
norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.
((CAPO V))
((Controllo normativo sui servizi al dettaglio))
ART. 93
ART. 93
(( (Controllo normativo sui servizi al dettaglio) ))
(( (ex art. 83 eecc) ))
((
1. L'Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate
come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al
dettaglio ai sensi dell'articolo 74, quando:
a) a seguito di un'analisi di mercato realizzata conformemente all'articolo 78,
l'Autorità stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformità
dell'articolo 75, non è effettivamente competitivo;
b) l'Autorità conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da
80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
4.
2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di
problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli
obiettivi di cui all'articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese
identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul
mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino
ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i
servizi offerti. L'Autorità può prescrivere a tali imprese di rispettare
determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare
le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su
mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e
promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.
3. L'Autorità provvede affinchè ogni impresa soggetta a regolamentazione delle
tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i
necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L'Autorità può
specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al
sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente
qualificato. L'Autorità provvede affinchè ogni anno sia pubblicata una
dichiarazione di conformità.
4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l'Autorità non applica i meccanismi di
controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati
geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l'esistenza di una
concorrenza effettiva.))
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33] ha disposto (con
l'art. 12, comma 3) che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art93-com2], e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che
forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto
alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della
medesima disposizione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica si
applicherà a decorrere dal 1° luglio 2016.
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33], come modificato
dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135], convertito con
modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12], ha disposto (con l'art. 12,
comma 3) che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art93-com2],
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che
forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto
alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della
medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere
finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per
qualsivoglia ragione o titolo richiesto".
((PARTE III))
((SERVIZI))
((TITOLO I))
((OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE))
ART. 94
ART. 94
(( (Servizio universale a prezzi accessibili) ))
(( (ex art. 84 eecc - art. 6 cod. 2003) ))
((
1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un
prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un
adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di
comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato,
ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno
un operatore. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive
competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorità può assicurare l'accessibilità economica dei servizi di cui al
comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per
garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla
società.
3. L'Autorità definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza
minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio
italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il
servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al
fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale
ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda
larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare
almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5.
4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del
caso, al comma 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.
5. Il Ministero, sentita l'Autorità, può estendere l'ambito di applicazione del
presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie
imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che
l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate
dall'Autorità. L'operatore è tenuto a consentire l'accesso, presso i propri
siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo
ispettivo.
ART. 95
ART. 95
(( (Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili) ))
(( (ex art. 85 eecc - artt. 57 e 58 Codice 2003) ))
((
1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei
servizi di cui all'articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in
relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.
2. Se l'Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi
al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, non sono accessibili in
quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non
possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori
l'accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a
servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo,
l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i
fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule
tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o
entrambi. A tal fine l'Autorità può esigere che i fornitori interessati
applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su
tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui
l'imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un
eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori,
l'Autorità può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese
designate l'obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche.
L'articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l'Autorità
designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con
esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono
opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale
scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o
finanziario. L'Autorità provvede affinchè i consumatori aventi diritto a tali
opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con
un fornitore dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, oppure con un'impresa
designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile
per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.
3. L'Autorità provvede affinchè le imprese che forniscono opzioni o formule
tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai
sensi del comma 2 tengano informate quest'ultima sui dettagli di tali offerte.
L'Autorità provvede affinchè le condizioni alle quali le imprese forniscono le
opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e
siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione.
L'Autorità può esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule
tariffarie.
4. In funzione delle circostanze nazionali l'Autorità e il Ministero,
nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinchè sia fornito un
sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure
specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature
terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso
equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi
di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.
5. Nell'applicare il presente articolo l'Autorità si adopera per ridurre al
minimo le distorsioni di mercato.
6. Il Ministero, sentita l'Autorità, può estendere l'ambito di applicazione del
presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie
imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
ART. 96
ART. 96
(( (Disponibilità del servizio universale) ))
(( (ex art. 86 eecc; artt. 53 - 54, 58 e 65 cod. 2003) ))
((
1. Se l'Autorità ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili,
della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del
caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di
un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi
dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere
garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti
potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue
parti, essa può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare
tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti
finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore
designato.
2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la
disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet
a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi
di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza,
non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità si adopera per limitare al
minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a
prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali,
tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
3. In particolare, se l'Autorità decide di imporre obblighi per garantire agli
utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso
adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94,
comma 2 di servizi di comunicazione vocale, può designare una o più imprese
perché garantiscano tale disponibilità di accesso internet in tutto il
territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese
per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e
di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti
parti del territorio nazionale.
4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di
esso, garantiscano la disponibilità di servizi di accesso a internet in
conformità al comma 3 del presente articolo, l'Autorità applica un meccanismo di
designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui
nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce
che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione
vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e
consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale
conformemente all'articolo 98-bis.
5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o
una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a
una proprietà diversa, l'impresa designata ai sensi del comma 3 del presente
articolo informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di
valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione
fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale
definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione
vocale. L'Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici
conformemente all'articolo 13, comma 2.))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], ha disposto (con l'art. 1,
comma 23) che "L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], ha effetto a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del
presente articolo."
ART. 97
ART. 97
(( (Situazione dei servizi universali esistenti) ))
(( (ex art. 87 eecc) ))
((
1. L'Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a
garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal
servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi
dell'articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione
fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi
sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l'Autorità
designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del
territorio nazionale, si applica l'articolo 96. Il finanziamento di tali
obblighi è conforme a quanto disposto dall'articolo 98-ter. Il Ministero
sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il
21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.
ART. 98
ART. 98
(Controllo delle spese)
(ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003)
1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui
all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a
banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da
94 a 97 definiscono le condizioni e modalità in modo tale che l'utente finale
non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che
non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di
servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a
norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui
all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori
possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un
sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione
vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i
consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per
verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma
si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza
scopo di lucro di cui al
((decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]))
.
3. L'Autorità, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può
disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in
parte di esso.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ha disposto (con l'art. 1,
comma 930) che "Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora,
nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art98], di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], e successive
modificazioni, sono ridotte a un decimo".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33] ha disposto:
- (con l'art. 10, comma 2) che "Per le violazioni degli obblighi di cui al comma
1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non
ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art98-com11],
recante Codice delle comunicazioni elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], in misura da
15.000 euro a 150.000 euro";
- (con l'art. 10, comma 3) che "Per le violazioni degli obblighi di cui
all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo
economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione
ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98,
comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], recante Codice
delle comunicazioni elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], in misura da
5.000 euro a 50.000 euro";
- (con l'art. 10, comma 4) che "Per le violazioni degli obblighi di cui
all'articolo 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai
soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle
informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], recante Codice
delle comunicazioni elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], in misura da
5.000 euro a 50.000 euro";
- (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicheranno a
decorrere dal 1° luglio 2016.
ART. 98-BIS
ART. 98-BIS
(( (Costo degli obblighi di servizio universale) ))
(( (ex art. 89 eecc; art. 62 cod. 2003) ))
((
1. Allorchè l'Autorità ritenga che la fornitura di un servizio di accesso
adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94,
comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o
il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97 possano
comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da
richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale
fornitura. A tal fine, l'Autorità può alternativamente:
a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale,
tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o più
fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a internet a banda
larga, quali definiti ai sensi dell'articolo 94c, comma 2 nonché servizi di
comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei
servizi universali esistenti di cui all'articolo 97, in base alle modalità
stabilite nell'allegato 7;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati
in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 96 comma 4.
2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto
degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono
sottoposti alla verifica dell'Autorità o di un organismo indipendente dalle
parti interessate e approvato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le
conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.
ART. 98-TER
ART. 98-TER
(( (Finanziamento degli obblighi di servizio universale) ))
(( (ex art. 90 eecc; art. 63 cod. 2003) ))
((
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 98-bis,
l'Autorità riscontri che uno o più fornitori siano soggetti a un onere
eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere
ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori
di reti e di servizi di comunicazione elettronica.
2. L'Autorità istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal
Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del
mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità ai principi
enunciati all'allegato 7 articolo 2 parte B.
Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli
articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dell'articolo 98-bis.
3. L'Autorità può decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui
fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali
contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio
universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali
contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono
servizi nel territorio italiano.
ART. 98-QUATER
ART. 98-QUATER
(( (Trasparenza) ))
(( (ex art. 91 eecc; art. 64 cod. 2003) ))
((
1. L'Autorità, qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di
servizio universale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 98-bis, pubblica i
principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto.
2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli
obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i principi e il metodo di
ripartizione dei costi di cui all'articolo 98-ter e il sistema di compensazione
del costo netto.
3. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali sulla
riservatezza commerciale, l'Autorità pubblica una relazione annuale che presenta
i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli
effettuati. In particolare, l'Autorità indica nella relazione i contributi di
tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui
abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio
universale di cui agli articoli da 94 a 97.
ART. 98-QUINQUIES
ART. 98-QUINQUIES
((Art. 98-quinquies))
((TITOLO II))
Risorse di numerazione
ART. 98-SEXIES
ART. 98-SEXIES
(Risorse di numerazione)
(ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003)
1. Il Ministero e l'Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a
((dominio))
e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri
soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le
risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani
nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione
dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica
utilità ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies,
assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica dall'Autorità, richiesti dai Ministeri competenti.
((L'Autorità regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori
di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi
alfanumerici per l'invio di SMS/MMS.))
Il Ministero e l'Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione
adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o
dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non
discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di
numerazione.
2. L'Autorità può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di
comunicazione elettronica la possibilità di concedere a imprese diverse dai
fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle
risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di
determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano
messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in
futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacità di gestione
efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali
risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di
numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità al
presente decreto.
L'Autorità ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono
sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione
a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali
risorse.
3. L'Autorità definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di
comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento
dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione
della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettività,
trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a
tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorità vigila sul
rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni
elettronica e provvede affinchè l'impresa cui sia stato concesso il diritto
d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di
comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate
per dare accesso ai loro servizi.
((
4. L'Autorità rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli
identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte dell'utente
finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla
stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che
possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il
territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 612/2022 e
l'articolo 98-decies, comma 2
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0612], del
presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati
concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione
elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui
fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorità provvede affinchè le
condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto, che
possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione
utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice
paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e
l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese,
in conformità del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre affinchè i
fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri
Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme
nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati
membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia
impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorità. L'Autorità
provvede inoltre a definire norme affinchè le condizioni elencate nella parte E
dell'allegato 1 al presente decreto siano applicate anche a numerazioni
assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi
nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra
numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche
numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti,
anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per
dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorità, con l'eventuale
supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse
di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno
dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati
istituita dal BEREC.
))
5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale.
L'Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative
all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra
località contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorità
e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano
di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse.
L'Autorità assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o
accordi siano adeguatamente informati.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 98-octies decies, l'Autorità
promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente
fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di
comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e
utenti finali di servizi da macchina a macchina.
7. L'Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive
modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di
sicurezza nazionale.
8. L'Autorità promuove l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici
all'interno dell'Unione europea ove ciò promuova, al tempo stesso, il
funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.
9. Il Ministero vigila affinchè non vi siano utilizzi della numerazione non
coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono
disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica.
((Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e
indirizzamento.))
Il Ministero e l'Autorità nell'ambito della propria competenza, vigilano
affinchè le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e
contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo della
numerazione.
10. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare l'interoperabilità completa
e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le
organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione,
l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica.
ART. 98-SEPTIES
ART. 98-SEPTIES
(( (Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione) ))
(( (ex art. 94 eecc - art. 27 Codice 2003) ))
((
1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di
numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per
la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le
condizioni necessarie per conseguire un'autorizzazione generale di cui
all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21 comma 1 lettera
c) e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse
di numerazione in conformità del presente decreto e dei Piani di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica.
2. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero
mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e
proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d'uso delle risorse di
numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti
dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia già definito nei piani di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d'uso delle
risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la
cui la durata è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto
dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di
ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine
della validità dell'autorizzazione generale, ove presente.
3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso
delle risorse di numerazione assegnate per scopi specifici previsti nell'ambito
dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica
entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda
risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita
l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al
recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non
oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei
diritti d'uso dei numeri.
Tali decisioni sono rese pubbliche.
4. Qualora l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze,
abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente
all'articolo 23, che i diritti d'uso delle risorse di numerazione ai quali
potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi
mediante procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero può
prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3
del presente articolo.
5. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
limitare il numero dei diritti individuali d'uso da concedere, solo quando ciò
sia necessario per garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione.
6. Se i diritti d'uso delle risorse di numerazione includono l'uso
extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 98-sexies,
comma 4, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
associano a tali diritti d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il
rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le
normative nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili
negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate.
Su richiesta dell'Autorità o di un'altra autorità competente di uno Stato membro
in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle
norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto
Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di
numerazione, l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze,
applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo
in conformità dell'articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d'uso
extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all'impresa in
questione.
7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti
d'uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di
servizi di comunicazione elettronica in conformità dell'articolo 98-sexies comma
2.
8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero
applica le sole condizioni elencate nell'allegato I parte E del presente
decreto, il quale riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono
corredare i diritti d'uso delle risorse di numerazione.
ART. 98-OCTIES
ART. 98-OCTIES
(( (Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione) ))
(( (ex art. 95 eecc; art. 35 cod. 2003) ))
((
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di
numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti
dall'Autorità, al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. I
contributi sono dovuti nella misura prevista dall'allegato 11. L'Autorità e il
Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi
siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo
perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati
all'articolo 4.
ART. 98-NOVIES
ART. 98-NOVIES
(Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi
i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi)
(ex art. 96 eecc; art. 77-bis cod. 2003)
1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di
numerazione che inizia con il codice '116' identificati nella decisione
2007/116/CE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0116] europea,
del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con
il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e
resi disponibili dall'Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per
cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per
materia
((,))
provvedono affinchè gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un
servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per
denunciare casi di minori scomparsi.
2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinchè gli utenti finali con
disabilità possano avere un accesso ai servizi forniti nell'arco della
numerazione che inizia con il codice '116'.
Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilità a
tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto
delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell'articolo 39.
3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice '116' adottano misure
adeguate a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il
funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinchè gli utenti
finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi
attivi forniti con tali numerazioni.
4. L'Autorità provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di
comunicazione elettronica e modalità di assegnazione dei numeri armonizzati
destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116' e provvede
altresì alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.
ART. 98-DECIES
ART. 98-DECIES
(Accesso a numeri e servizi)
(ex art. 97 eecc; art. 78 Codice 2003)
1. Ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale
chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte
di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l'Autorità adotta tutte le
misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:
a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici
appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno
dell'Unione; e
b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia
e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali
di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali
(Universal International Freephone Numbers - UIFN).
2. L'Autorità può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione
elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di
bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato
da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di
servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da
interconnessione o da altri servizi. L'Autorità può stabilire norme di
applicazione generalizzata per bloccare l'accesso da numeri o da servizi al fine
di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive.
((In particolare, l'Autorità può imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti
o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni
provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per
identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche raccomandazioni
dell'ITU-T. L'Autorità può ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio
accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche
commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria
regolamentazione.))
3. L'Autorità definisce l'ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto
dei principi di accessibilità alle numerazioni e considerando che il punto
terminale di rete è il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un
indirizzo di rete specifico.
((TITOLO III))
((DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI))
ART. 98-UNDECIES
ART. 98-UNDECIES
(( (Deroga per alcune microimprese) ))
(( (ex art. 98 eecc) ))
((
1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo
non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri
servizi di comunicazione elettronica.
2. L'Autorità provvede affinchè gli utenti finali siano informati dell'esistenza
di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto
con una microimpresa che benefici di tale deroga.
ART. 98-DUODECIES
ART. 98-DUODECIES
(Non discriminazione)
(ex art. 99 eecc)
1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli
utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o
servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al
luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che
tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.
1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono
utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la
portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di
carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali
aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o
servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in
ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di
provenienza.
((Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme
riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della
medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2012-01-07&numeroGazzetta=5],
prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del
database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma.
L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività
di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del
presente comma))
.
ART. 98-TER
ART. 98-TERDECIES
(Tutela dei diritti fondamentali)
(ex art. 100 eecc)
1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso
delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti
finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(«Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione.
2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o
l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli
utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle libertà
fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla
legge e rispetta detti diritti e libertà, è proporzionato e necessario e
risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal
diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui
in conformità dell'articolo 65,
((comma 1))
, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il
diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali
provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della
presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali,
secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679], dal decreto legislativo 30
giugno2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196] nonché, ove
applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51]. È garantita una
procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o
delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di
presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente
accertata conformemente alla Carta.
ART. 98-QUATER
ART. 98-QUATERDECIES
(Obblighi di informazione applicabili ai contratti)
(ex art. 102 eecc; art. 70 cod. 2003)
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta
corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli
articoli 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art48] e 49 del
Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art49], nonché,
in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali
informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono
fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito
all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art45-com1-letl]
o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma
di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche
tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del
consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di
scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica.
Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con
disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di
accessibilità dei prodotti e dei servizi.
2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti
finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di
lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la
totalità o parti di tali disposizioni.
3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da
macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e
facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli
obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali
comprendono almeno:
a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per
eventuali reclami;
b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;
c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e
per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a
fronte di un pagamento diretto in denaro;
d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;
e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali
con disabilità;
f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni
richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015;2120~art4-par1-letd] ed e), del
regolamento (UE) 2015/2120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015;2120~art4-par1-lete].
4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il
modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai
consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a
distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche
oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza
indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha
confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi
contrattuale.
5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del
contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui
all'articolo 98-septies decies comma 1, se non con l'accordo esplicito delle
parti contrattuali.
5-bis.
((I contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione
offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le
disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2048] in materia di
responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in
conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.))
6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale
accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di
tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e
controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a
informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano
tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica
prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio
provvedimento dall'Autorità, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia
stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.
7. L'Autorità può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in
merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del
servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume
determinato dall'Autorità.
ART. 98-QUINDECIES
ART. 98-QUINDECIES
(( (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni) ))
(( (ex art. 103 eecc - art. 71 Codice 2003) ))
((
1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione
interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi
a termini e condizioni, l'Autorità provvede affinchè le informazioni di cui
all'allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa
Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un
formato accessibile per i consumatori con disabilità, conformemente al diritto
dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei
servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L'Autorità può
precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni
devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche
all'Autorità prima della pubblicazione.
2. L'Autorità provvede affinchè gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad
almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e
valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione
interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al
pubblico, per quanto riguarda:
a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro
ricorrenti o basati sul consumo; e
b) la qualità del servizio, laddove sia offerta una qualità minima del servizio
o all'impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi
dell'articolo 98-sedecies.
3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:
a) è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura
pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati
di ricerca;
b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di
confronto;
c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;
d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;
e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell'ultimo
aggiornamento;
f) è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di
comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le
informazioni pertinenti e comprende un'ampia gamma di offerte che copra una
parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono
un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di
mostrare i risultati;
g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;
h) comprende la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in
termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e,
qualora l'Autorità lo ritengo opportuno, le offerte standard accessibili
pubblicamente agli utenti finali.
4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da
a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento,
dall'Autorità. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati
di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di
confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a
internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.
5. L'Autorità può esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di
servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al
pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di
pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che
utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso,
dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità
pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:
a) gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di
comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per
attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare
quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà,
comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore
e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e
b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita
privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art13]
nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione
interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.
ART. 98
ART. 98-SEX-DECIES
Art. 98-sedecies
Art. 98-sedecies
(( (Qualità dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di
comunicazione interpersonale accessibili al pubblico) ))
(( (ex art. 104 eecc - art. 72 Codice 2003) ))
((1. L'Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e
di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di
pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili,
attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi
offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete
direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e
sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per i consumatori
con disabilità. L'Autorità può altresì richiedere che i fornitori di servizi di
comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori
qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il
controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete. Tali
informazioni sono comunicate, a richiesta, all'Autorità prima della
pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono
essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015;2120].
2. L'Autorità precisa, tenendo nella massima considerazione le linee guida del
BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura
applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi
meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono utilizzati i
parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato 10.))
ART. 98-SEPTIES
ART. 98-SEPTIES-DECIES
Art. 98-septies
Art. 98-septies decies
(Durata dei contratti e diritto di recesso)
(ex art. 105 eecc; art. 70 cod. 2003)
1. L'Autorità provvede affinchè le condizioni e le procedure di recesso dei
contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e
affinchè i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico
((,))
diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e
dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a
macchina
((,))
non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di
prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima
iniziale di 12 mesi.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a
rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i
pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in
particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per
l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura
terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di
esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che
sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno
che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.
4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata
determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di
trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo
la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi
momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale
né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del
servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo
rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente
finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine
dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e
migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti
finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta
all'anno.
5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di
cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione,
al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni
contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale
indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano
esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente
amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano
imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I fornitori informano
gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi
modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di
recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di
disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal
contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta
comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorità provvede
affinchè la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un
supporto durevole.
6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente
ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione
elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di
comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata
nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza
incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal
contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.
7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la
prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero,
prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo,
a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature
terminali abbinate al contratto al momento della
((stipula))
e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli
importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al
tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota
rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a
seconda di quale sia inferiore.
8. L'Autorità può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi
eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello
calcolato in conformità al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le
eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su
altre reti in un momento specificato dall'Autorità al più tardi al momento del
pagamento di tali importi.
9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da
macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano
solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o
organizzazioni senza scopo di lucro.
10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 31 gennaio
2007 n. 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-01-31;7~art1],
convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-04-02;40].
ART. 98-DUODEVICIES
ART. 98-DUODEVICIES
Art. 98-octies
Art. 98-octies decies
(Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero)
(ex art. 106 eecc; art. 80 cod. 2003)
1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un
altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate
prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del
servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il
fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a internet
abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e
nei termini espressamente concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente
continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni
finchè il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet.
L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare
un giorno lavorativo. L'Autorità garantisce l'efficienza e la semplicità della
procedura di passaggio per l'utente finale.
2. L'Autorità e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono
affinchè tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione
nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta,
indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6,
parte C.
3. Qualora un utente finale risolva un contratto
((,))
l'Autorità e il Ministero
((,))
nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinchè possa mantenere il
diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un
altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non
rinunci a tale diritto.
4. L'Autorità provvede affinchè la tariffazione tra fornitori in relazione alla
portabilità del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano
applicati oneri diretti agli utenti finali.
5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati
nel più breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati
con l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un
accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono
l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data
concordata con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di
trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati
dell'utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente
continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino
all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso,
l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e
trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le
cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal
fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinchè non vi siano
interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di
fornitore e di portabilità del numero.
6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di
portabilità del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente
e cedente, cooperano in buona fede.
Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di
portabilità del numero né effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio
di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli
utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine
delle operazioni di trasferimento. L'Autorità può stabilire i dettagli delle
operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilità del numero, tenendo
conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità
tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del
servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda
che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente
finale. L'Autorità adotta inoltre misure tali da assicurare l'adeguata
informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di
trasferimento e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro
operatore contro la loro volontà. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta
l'eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il
rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto.
L'eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi
sostenuti dal fornitore cedente nell'erogazione del rimborso.
7. L'Autorità stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli
utenti finali e alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi
previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi o
abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori e nel trasferimento
del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di
installazione.
8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'allegato 8, l'Autorità
provvede affinchè gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito
all'esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.
9. L'Autorità definisce con proprio regolamento le norme per l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge.
ART. 98-UNDEVICIES
ART. 98-UNDEVICIES
Art.98-novies
Art.98-novies decies
(Offerte di pacchetti)
(ex art. 107 eecc)
1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature
terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a
internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero
accessibile al pubblico, si applicano
((gli articoli))
98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies
decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non
altrimenti contemplati da tali disposizioni.
2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto
di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di
mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di
risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.
3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari
forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o
di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al
pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o
apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga
diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a
servizi o apparecchiature terminali supplementari.
4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese,
piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano
espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali
disposizioni.
5. L'Autorità può altresì applicare gli
((articoli))
98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies
decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al
presente titolo.
ART. 98-VICIES
ART. 98-VICIES
(Disponibilità di servizi)
(ex art. 108 eecc; art. 73 cod. 2003)
((1.))
Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia
disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di
accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione
elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.
((2.))
Il Ministero provvede affinchè i fornitori di servizi di comunicazione vocale
adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai
servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.
ART. 98-VICIES
ART. 98-VICIES-SEMEL
Art. 98-vicies
Art. 98-vicies semel
(Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo)
(ex art. 75-bis Codice 2003)
1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti
poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle
iniziative volte all'istituzione su tutto il territorio nazionale del numero
unico di emergenza europeo «112» attraverso l'istituzione di PSAP di primo
livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di
Risposta-CUR, secondo le modalità definite con appositi protocolli d'intesa tra
il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge
7 agosto 2015, n.124 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124] e dal
decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177].
2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell'interno si
avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e
composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della
difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni.
Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.
3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente
articolo
((,))
il Ministero d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale
della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative
attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche.
4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma1 si completa sull'intero
territorio nazionale entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
ART. 98-VICIES
ART. 98-VICIES-BIS
Art. 98-vicies
Art. 98-vicies bis
(Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo)
(ex art. 109)
1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si
avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies
semel, provvede affinchè tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2,
compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso,
gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di
soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di
emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero
promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza
europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al
pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare
quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e
agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono
richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l'Autorità, che
provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione
dei servizi di comunicazione elettronica.
2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si
avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies
semel, previa consultazione dell'Autorità, delle Amministrazioni esercenti
servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
provvede affinchè sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei
fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero
accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti
finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di
numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo
PSAP più idoneo.
3. Il Ministero dell'interno provvede affinchè tutte le comunicazioni di
emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta
e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di
soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con
la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza
dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad
essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti
degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3
dell'articolo 98-vicies semel.
4. Il Ministero dell'interno provvede affinchè l'accesso per gli utenti finali
con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni
di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al
diritto dell'Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilità dei
prodotti e dei servizi.
Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di
comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo
98-vicies semel. L'Autorità e il Ministero, d'intesa con il Ministero
dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al
comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e
le altre autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti
al fine dell'adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in
un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai
servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali senza alcuna
preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l'interoperabilità tra gli
Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee
stabilite conformemente all'articolo 39 del presente decreto. Tali misure non
impediscono al Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno, che a tale
fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo
98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli
obiettivi di cui al presente articolo.
5. Il Ministero dell'interno provvede affinchè le informazioni sulla
localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio
dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse
comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove
disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai
dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente
necessario
((.))
Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di
comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero
dell'interno provvede affinchè sia realizzata la generazione e la trasmissione
delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite
per l'utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di
emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell'interno,
sentiti il Ministero e l'Autorità, può estendere tale obbligo alle comunicazioni
di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento
del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1
dell'articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e
l'Autorità, anche ai fini dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i
criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla
localizzazione del chiamante.
6. Il Ministero dell'interno provvede affinchè gli utenti finali siano
adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di
emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche
attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno
Stato membro all'altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni
sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di
disabilità. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli
operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3
dell'articolo 98-vicies semel.
7. L'Autorità collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento
della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri
per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro
all'altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un'altra
organizzazione.
ART. 98-VICIES
ART. 98-VICIES-TER
Art. 98-vicies
Art. 98-vicies ter
(Sistema di allarme pubblico)
(ex art. 110 eecc)
1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di
carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione
interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali
interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma
avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati "Messaggi IT-Alert".
2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast
Service di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb).
3. Le modalità operative ed organizzative relative all'utilizzo ed alle finalità
del sistema IT-Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al
precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite
un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione
che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di
copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti
solo temporaneamente nella zona interessata.
5. L'Autorità, tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalità per
valutare se l'efficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente
comma, sia equivalente all'efficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1,
supporta il Ministero nella valutazione dell'efficacia degli eventuali sistemi
di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di
cui al comma 2.
ART. 98-VICIES
ART. 98-VICIES-QUATER
Art. 98-vicies
Art. 98-vicies quater
(( (Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità) (ex art. 111
eecc)
1. L'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinchè i
consumatori con disabilità:
a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le
relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98-quarter
decies, equivalente a quello di tutti i consumatori;
b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior
parte dei consumatori.
2. Nell'adottare le misure di cui al comma 1, l'Autorità favorisce la conformità
con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell'articolo 39.))
ART. 98-VICIES
ART. 98-VICIES-QUINQUIES
Art. 98-vicies
Art. 98-vicies quinquies
(Servizi di consultazione degli elenchi)
(ex art. 112 eecc; art. 75 cod. 2003)
1. L'Autorità provvede affinchè tutti i fornitori di servizi di comunicazione
interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione
soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le
informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di
consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni
eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorità provvede
affinchè sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici
accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli
2. L'Autorità può imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano
l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi
in conformità dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi,
trasparenti, non discriminatori e
((favoriscono))
modalità digitali di erogazione e fruizione del servizio.
3. L'Autorità non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca
agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di
consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e
((adotta))
le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-decies.
4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto
dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e,
in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art129].
ART. 98-VICIES
ART. 98-VICIES-SEXIES
Art. 98-vicies
Art. 98-vicies sexies
(( (Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo
e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo) ))
(( (ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice 2003) ))
((1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale
di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.
2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi
3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i
servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di
valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione
puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le
apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.
3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato
singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a
disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in
grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso
radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme
armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato
contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.
4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con
diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono
di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di
normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero
conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di
periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un
segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso
condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate
alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione
terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a
disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali
di televisione digitale, consentono:
• di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di
scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo
riconosciuto (attualmente l'ETSI);
• di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che,
in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle
disposizioni del contratto di locazione.
5.Le apparecchiature di ricezione televisiva , vendute nel territorio nazionale,
integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia
DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In caso di
evoluzioni delle codifiche, l'Autorità sentiti gli operatori di mercato
interessati indica le nuove codifiche approvate dall'ITU successivamente alla
codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da
integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione
tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.
6. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione
digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero,
definisce le misure necessarie per garantirla.
7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che
le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali
siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano
riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto
salvo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49~art12], al
termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire
le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno
che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di
televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato
l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi
alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle
prescrizioni di interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti
di esse. Con regolamento dell'Autorità sono indicate le codifiche che devono
considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli
obblighi previsti dal presente comma.))
ART. 98-VICIES
ART. 98-VICIES-SEPTIES
Art. 98-vicies
Art. 98-vicies septies
(( (Obblighi di trasmissione) ))
(( (ex art. 114 eecc; art. 81 cod 2003) ))
((1. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le proprie competenze possono
imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e
televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità
destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità,
alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di
comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione
televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti
finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali
servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a
soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal
Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni
tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro
anni precedenti.))
ART. 98-DUODETRICIES
ART. 98-DUODETRICIES
Art. 98
Art. 98- duodetricies
(( (Fornitura di prestazioni supplementari) ))
(( (ex art. 115 eecc; art. 79 cod. 2003) ))
((1. Fatto salvo l'articolo 98 l'Autorità può imporre a tutti i fornitori di
servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale
basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione
gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate
nell'allegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o
parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte A.
2. Nell'applicare il comma 1, l'Autorità può andare oltre l'elenco delle
prestazioni supplementari di cui all'allegato 6 parti A e B, al fine di
assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.
3. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte
del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti
interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.))
ART. 98-UNDETRICIES
ART. 98-UNDETRICIES
(Identificazione degli utenti)
1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al
centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri
clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati
(abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorità, ognuno per le
parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima
dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della
consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della
fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette
imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio
della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinchè sia garantita
l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un
documento di identità, nonché del tipo, del numero, acquisendone copia ed
assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in
cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identità
digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità.
L'identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche da
remoto o in via indiretta, purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei
dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela
della riservatezza dei dati personali.
((Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, è
acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del
passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di
riconoscimento che siano in corso di validità))
.
L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.
1-bis.
((Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché
oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa
denuncia.))
1-ter.
((La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art494], quando il
fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1
del presente articolo, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori
per un periodo da sei mesi a due anni))
.
2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede
elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet
delle cosé, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli
oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate
per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione
a internet.
((TITOLO IV))
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 98-TRICIES
ART. 98-TRICIES
(( (Notifica e monitoraggio) ))
(( (ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003) ))
((
1. L'Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in
vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi
delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui
all'articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.
2. L'Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come
detentrici di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti nei
loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle
imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio
alla Commissione europea.
Parte IV
((Reti e attività di comunicazione elettronica ad uso privato))
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 99
ART. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato
1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di
comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'articolo 3,
fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali
limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative
che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della
protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in
vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese
di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di
appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo,
condizioni di piena reciprocità.
Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o
da specifiche convenzioni.
3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è
assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla
persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona
giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare
o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La
dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. Il
soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere
dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], e
successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la
installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica
per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario,
possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio
per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non
connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o
detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere
permanenti di uso esclusivo del proprietario
((possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico))
.
ART. 100
ART. 100
Impianti di amministrazioni dello Stato
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo
dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di
comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario
il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche
dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine
militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con
altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di
cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi,
nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di
eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione
elettronica.
ART. 101
ART. 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti
di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di
pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a
seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero
può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione
generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero
stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni
sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono
emanate con decreto del
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
ART. 102
ART. 102
Violazione degli obblighi.
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso
privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso
privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai
contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo
accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
((Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore è
tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo
accertato.))
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in
difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso
di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a
5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in
difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e
5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a
corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non
può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
((Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a
corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di
validità dell'autorizzazione.))
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e
fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il
trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può
procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o
sequestrare l'impianto stesso.
8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al
presente articolo, spetta al Ministero.
ART. 103
ART. 103
Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso
quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale
può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1,
si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno
dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II
CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
ART. 104
ART. 104
Attività soggette ad autorizzazione generale
1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio
di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di
quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo
collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione
da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli
statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze
e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale
categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In
particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad
eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed
al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo
delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza
notturna;
2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese
industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o
di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra
piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche
nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività
sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività
professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve
distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie
LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte
salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato.
((A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il
Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024.))
3) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70].
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
ART. 105
ART. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo
collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con
apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi
dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate , sempre
che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e
l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le
notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni
internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla
generalità degli ascoltatori.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76]))
.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici
realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali
non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli
apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di
radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
ART. 106
ART. 106
Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti
devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio
non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99,
comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.
ART. 107
ART. 107
Autorizzazione generale
1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di
cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a
presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'
((allegato n. 13-bis))
, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di
impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di
cui all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di
protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'
((allegato n. 13-bis))
deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza,
corredata dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità
alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro
radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla
potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di
ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo
i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una
descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In
particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni
radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si
intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20
per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-08-08;490], e del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-03;252].
3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di
ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle
frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo
all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta
comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta
impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali
applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale
delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio,
dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale
di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma
1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al
modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le
indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche
da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali
quello del pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché quello
dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute
della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la
documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio
di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate
e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20
per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-08-08;490], e del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-03;252];
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso
delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo
anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili,
l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se
prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo
dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione
generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al
rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto
è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al
modello riportato nell'allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il
soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di
cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della
dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione
per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni
nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a
richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla
frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di
sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al
comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare
essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il
Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle
dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato è tenuto a
fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma
12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca
l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per
una sola volta, a richiesta dell'interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa
documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione
della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della
dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e
b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma,
previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla
presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e
cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza
dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il
rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è
interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al
Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Capo III
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE
ART. 108
ART. 108
Reciprocità
1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti
e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da
accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche
straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si
trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei
successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in
virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale
agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle
rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano
intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e
dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle
sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni,
salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non
disciplinato.
ART. 109
ART. 109
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo restando il
disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla
stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della
rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le
seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico
ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di
appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi
collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella
necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente
idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i
servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la
eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio
della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione
generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal
Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche
italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per
legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a
controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e
di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza
diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per
l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede
diplomatica.
ART. 110
ART. 110
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le
rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari
esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e
l'impiego delle apparecchiature.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del
Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato
l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità
per l'eventuale rinnovo.
ART. 111
ART. 111
Revoca
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal
Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica
straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì,
essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in
caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del
Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO
PRIVATO
ART. 112
ART. 112
Validità
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono
rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di
validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto
a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta
giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le
dichiarazioni dall'articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità
inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui
all'allegato n. 25.
ART. 113
ART. 113
Dichiarazioni
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della
licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più
soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere
i rapporti con il Ministero.
ART. 114
ART. 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non può conseguire
l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a
pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre
che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
ART. 115
ART. 115
Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del
titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per
l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla
sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle
frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di
protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai
regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti
negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù,
l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di
sicurezza aeronautici.
ART. 116
ART. 116
Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107,
sono riportati nell'allegato n. 25.
ART. 117
ART. 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed
i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della
relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli
e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i
funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo
è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici
periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni
amministrative.
ART. 118
ART. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30
novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del
titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative
comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio
competente del Ministero.
ART. 119
ART. 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105,
se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269], devono essere
rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità
elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché
alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
ART. 120
ART. 120
Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
ART. 121
ART. 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269];
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle
apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269];
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui
agli articoli 104 e 105.
ART. 122
ART. 122
Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione
1. È consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti
di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste
dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione. È
comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti
autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.
2. È consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso
privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla
salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio,
quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro
collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del
territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le
condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è
presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo
progetto tecnico.
ART. 123
ART. 123
Sperimentazione
1. È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di
radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla
presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validità
massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore
dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza,
il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei
risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.
ART. 124
ART. 124
Reti e servizi via satellite
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di
comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato dalle
disposizioni di cui all'articolo 107.
ART. 125
ART. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia
di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad
essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le
disposizioni del presente Titolo.
Capo V
IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DI
DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO
ART. 126
ART. 126
Concessione dei diritti individuali di uso
1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente
assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto
individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad
esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via
prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per
l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel
settore del terziario.
ART. 127
ART. 127
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76]))
ART. 128
ART. 128
Risorsa di spettro radio
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva
rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in
tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o
diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto
individuale di uso e, se necessario, a revocarli.
ART. 129
ART. 129
Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti
temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-04-30;122~art1-com8], le emittenti
utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo
dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Capo VI
SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO
ART. 130
ART. 130
Oggetto
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta
l'autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso
professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste
ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi
precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di
chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che
consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune
di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico
autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima
applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così come
definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie
frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
.
ART. 131
ART. 131
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in
tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e le coppie
di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono essere utilizzate
per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica
multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili
professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati
utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al
servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema
radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito,
comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del
sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all'allegato n. 23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate
prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza,
non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 133.
ART. 132
ART. 132
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento
ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze
previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.
ART. 133
ART. 133
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio
alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in
esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.
Capo VII
RADIOAMATORI
ART. 134
ART. 134
Attività di radioamatore
1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto
in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi,
esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione
individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone
che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano
della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza
alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere
svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo
e dell'allegato n. 26.
4. È libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al
servizio di radioamatore.
ART. 135
ART. 135
(( (Tipi di autorizzazione). ))
((
1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di
radioamatore è di due tipi:
a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del
Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 24 agosto 2005
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2005-08-24&numeroGazzetta=196];
b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla
raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Il titolare di autorizzazione generale è abilitato all'impiego di tutte le
bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via
satellite, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui
all'allegato n. 26.
3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale di classe A
è rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01.
4. L'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all'articolo 123,
rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il
perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 134, comma 1, non è soggetta
al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25.
5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai
radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi
procedimenti amministrativi.
))
ART. 136
ART. 136
(( (Patente) ))
((
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di
stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della
relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe
N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalità per il
conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT
ECC/REC (05)06.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate
le relative prove di esame.
3. Il Ministero può affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui
al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne
fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai
criteri stabiliti con decreto del Ministro.
))
ART. 137
ART. 137
Requisiti
1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a
chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art2-com2],
ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a
((quattordici anni))
;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di
prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia
intervenuta sentenza di riabilitazione.
ART. 138
ART. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
((
b) indicazione delle sedi degli impianti;
))
c) gli estremi della patente di operatore;
((
d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli
apparati da utilizzare;
))
((
e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139;
))
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n.
25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione
delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.
ART. 139
ART. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo,
che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
((
2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al
soggetto autorizzato.
))
((
2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di
stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura
informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un
nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati
utilizzando non più di cinque caratteri complessivi.
2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e
gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed è fissata la maggiorazione al
contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25.
))
ART. 140
ART. 140
Attività di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della
licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi , in
occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la
propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo,
senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano
soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo
competente del Ministero l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione
generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di
soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all'osservanza delle
disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni
della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
ART. 141
ART. 141
Calamità - contingenze particolari
1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze
particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad
effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.
ART. 142
ART. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza
in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli
organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti,
della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.
ART. 143
ART. 143
(( (Stazioni ripetitrici). ))
((
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire,
nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e
140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di
tempo;
b) di impianti destinati ad accesso multiplo.
2. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e
l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il
conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1,
dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate.
3. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la
residenza o il domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per
l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a
comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore è tenuto al controllo
delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il
corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute
nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti.
4. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono
soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di
cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera
B preceduta da una sbarra.
))
ART. 144
ART. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per
l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente
riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione
deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene
presentata dal Ministero della difesa;
((
d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se
statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani;
))
e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55].
((
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori
in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e
internazionale e l'uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non
muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita
la responsabilità genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalità di
promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilità e vigilanza del
titolare dell'autorizzazione generale.
))
ART. 145
ART. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2,
lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei
Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con
i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art2-com2],
nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna
per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato
sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finchè durano gli effetti dei
provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76]))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76]))
.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina"
possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità
competenti.
((Parte V))
TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I
IMPIANTI SOTTOMARINI
ART. 146
ART. 146
Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo
sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione
elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati
contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in
tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento
di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e
temporaneamente non utilizzato.
ART. 147
ART. 147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio
marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti
sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore
dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla
autorità marittima più vicina.
2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
ART. 148
ART. 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini
di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere
attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta
volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'articolo 147, ma le pene
sono aumentate.
ART. 149
ART. 149
Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a
euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di
comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od
impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo
sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire
gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o
danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto
e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se
l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del
primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di
ventiquattro ore dal suo arrivo.
ART. 150
ART. 150
Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo
aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti
per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o
del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale
sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
ART. 151
ART. 151
Inosservanza della disciplina sui segnali
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro
1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto
sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali
stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in
condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano
almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto
sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore,
nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini,
non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.
ART. 152
ART. 152
Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi
sottomarini
1. È punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a euro
1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un
quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la
posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale
destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di
almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino.
Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di
scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i
prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine
necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere
le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza
di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad
indicare la posizione di un cavo sottomarino.
ART. 153
ART. 153
Competenza territoriale.
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero,
la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del
codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1240].
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave
straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza
territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
ART. 154
ART. 154
Reati commessi in alto mare.
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno
degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla
medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate
sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati
previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di
tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di
essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per
accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e
nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli
imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le
spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede
soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o
di essere avvenuto in sua presenza.
ART. 155
ART. 155
Rifiuto di esibire i documenti
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti
richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito con la multa
da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali
della marina militare.
ART. 156
ART. 156
Pubblico ufficiale.
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà di chiedere
l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per
l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati,
nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali
comandanti navi italiane.
ART. 157
ART. 157
Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le
norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art185].
2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione
internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel
capoverso dello stesso articolo.
((Parte VI))
IMPIANTI RADIOELETTRICI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 158
ART. 158
Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle
Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3,
è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per
l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.
ART. 159
ART. 159
Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della
navigazione marittima
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione
aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri
inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-09-28;662], al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di
tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione
generale per l'istallazione e l'esercizio di una rete di stazioni costiere allo
scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo
di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto
provvedimento, all'uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno
specifico accordo tra le parti.
2. All'impianto ed all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso
militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L'impianto e
l'esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che
operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o
mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni
dell'UIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso di
cui all'articolo 100, che è rilasciato previa verifica della compatibilità con
la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.
ART. 160
ART. 160
Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita
l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita
licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di
abbonamento tiene luogo della licenza.
((18))
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-01-28;4], convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-28;50] ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641], le
disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art160] di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], richiamate dal
predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche
si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
terrestre di comunicazione".
ART. 161
ART. 161
Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle
Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in
materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle
vigenti norme.
Capo II
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI OPERATORE
ART. 162
ART. 162
Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni
1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel
servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è
necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di
abilitazione rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di
stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno, del
Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d'istituto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle Capitanerie di
porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della
meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a
servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
3. Il
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2
ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le
quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia
ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando
la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello
Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.
ART. 163
ART. 163
Titoli di abilitazione
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], dal
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l'ammissione agli esami;
e) le prove d'esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle
commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei
contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25.
Capo III
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO
Sezione I
Disposizioni generali
ART. 164
ART. 164
Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra
stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra
stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni
radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la
localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio
effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene
radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al
quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e
le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
ART. 165
ART. 165
Definizione di nave - Altre definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice
della navigazione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327],
escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile
marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT.
Sezione II
Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a
bordo delle navi
ART. 166
ART. 166
Norme tecniche radionavali
1. Il
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle
navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per
effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana
in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane,
devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.
ART. 167
ART. 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi -
Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese
obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del
tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la
salvaguardia della vita umana in mare.
ART. 168
ART. 168
Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5
giugno 1962, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art13-com1], si riferiscano ad
apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del
secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se
l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di
corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.
ART. 169
ART. 169
Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può
imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica,
di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
ART. 170
ART. 170
Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere
previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione
ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la
salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento
del servizio.
ART. 171
ART. 171
Installazioni d'ufficio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero,
può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle
stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di
quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli
articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio
pubblico o di interesse nazionale.
ART. 172
ART. 172
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche,
operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle
navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che
siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo,
ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le
comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura
sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella
banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere
italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le stazioni
operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite
gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato,
sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per
motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze
armate.
4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave
ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e
radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a
tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino della
funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo
l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in
ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e semprechè manchi la
possibilità di comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed
al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione
o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonché dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all'uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da euro 120,00
a euro 485,00.
ART. 173
ART. 173
Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo restando l'obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla
legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle
registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve
essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall'operatore unico alla
società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell'articolo
183.
Sezione III
Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
ART. 174
ART. 174
Autorità del comandante di bordo
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del
comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che
esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali
vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
ART. 175
ART. 175
Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati
radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione
del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico costiero di cui all'articolo 159, sull'efficienza tecnica delle
stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione
del personale addetto.
ART. 176
ART. 176
Collaudi e ispezioni
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli
apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è
necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in
caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia
per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità
marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma
dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li
rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.
5. Il
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo
e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo
della installazione radioelettrica da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati
tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito
all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte
del personale addetto.
7. Il
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente,
può affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che
ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-03;314], con eccezione
delle navi da carico.
ART. 177
ART. 177
Verbali di collaudo e di ispezione
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da
consegnarsi all'autorità marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo
rappresenta o alla società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2.
ART. 178
ART. 178
Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176 effettuati dai propri
funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che
gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del
personale, stabilite con decreto del
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni
rese ad Enti diversi e privati.
Sezione IV
Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
ART. 179
ART. 179
Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della
corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per
24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione
radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella licenza
di esercizio radioelettrico di cui all'articolo 183.
Sezione V
Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
ART. 180
ART. 180
Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve
essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento
delle radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle vigenti norme nazionali.
ART. 181
ART. 181
Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave
per il servizio della corrispondenza pubblica
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero e la
qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini
della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel
regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
ART. 182
ART. 182
Sanzioni disciplinari
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente
di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si
applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327], che sono comminate
dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni
contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di
bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di
quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni
previste dal presente Titolo.
Sezione VI
Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio
radiomarittimo
ART. 183
ART. 183
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
((
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero
l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui
all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle
radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati
alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di
esercizio di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai
servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere
elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al
pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una
rete pubblica è soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale per
servizi di comunicazione elettronica.
2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio, anche contabile,
dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la
salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e
nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari
di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i
requisiti per l'espletamento di tale servizio))
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni
radioelettriche è affidato all'armatore.
ART. 184
ART. 184
Rapporti con gli armatori
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all'articolo 183, comma 2,
sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle
normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in
mare.
ART. 185
ART. 185
Contributi
1. Le società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di
assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono tenute
al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della
presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto ed esercizio
delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica
di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla
vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con
decreto del
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
ART. 186
ART. 186
Autorizzazione all'esercizio radioelettrico
1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di
esercizio di cui all'articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di
autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo 183,
comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di
esercizio di cui all'articolo 160 è accordata all'armatore.
ART. 187
ART. 187
Sospensione, revoca, decadenza
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma 2,
nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata decaduta nel
caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano
venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
Capo IV
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA
ART. 188
ART. 188
Navi da pesca: norme tecniche radionavali
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e
degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di
navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa
internazionale e nazionale.
ART. 189
ART. 189
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l'autorizzazione
all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo
di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio
alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere
elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e
l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad
imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono
definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni
radioelettriche è affidato all'armatore.
ART. 190
ART. 190
Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di
cui all'articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel
rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della
vita umana in mare.
ART. 191
ART. 191
Contributi
1. I soggetti di cui all'articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati
nell'articolo 185.
ART. 192
ART. 192
Disposizioni applicabili
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano
le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di
cui al Capo III del presente Titolo.
Capo V
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
ART. 193
ART. 193
Navi da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico
corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base
alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172].
ART. 194
ART. 194
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l'autorizzazione
all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo
di cui all'articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti
gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano
essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di
esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare,
l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è
affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal
Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella
quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non
effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle
stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
ART. 195
ART. 195
Contributi
1. I soggetti di cui all'articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui
all'articolo 185.
ART. 196
ART. 196
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli
apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero,
sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all'autorità
marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall'armatore, dal
proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli
accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del
servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale
addetto.
5. Le spese sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui
ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali
attività.
ART. 197
ART. 197
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni
relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III
del presente Titolo.
Capo VI
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
ART. 198
ART. 198
Servizio radioelettrico mobile aeronautico
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra
stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile.
Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di
salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando
quest'ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all'uopo destinate.
ART. 199
ART. 199
Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti
dall'articolo 743 del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art743], esclusi
quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si
intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni
dell'UIT.
ART. 200
ART. 200
Norme tecniche
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e
gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma
delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facoltà
di installarli.
ART. 201
ART. 201
Licenza di esercizio
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita
licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo
degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente
rilascio del certificato di navigabilità.
ART. 202
ART. 202
Sospensione o revoca della licenza di esercizio
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione
dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi
momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti
dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non
risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
ART. 203
ART. 203
Installazione d'ufficio
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e
l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche
obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente
articolo 200.
articolo 200.
ART. 204
ART. 204
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall'autorità competente ai sensi
della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili
nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui
all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.
ART. 205
ART. 205
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo
territoriale
1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo
territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle
stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98.
ART. 206
ART. 206
Abilitazione al traffico.
1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni
radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e
la regolarità del volo.
ART. 207
ART. 207
Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo
degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio
di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto
del
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
.
Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 208
ART. 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e
riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi
assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla
costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche,
di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari
e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio
della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del
comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del
((Ministro delle imprese e del made in Italy))
, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
ART. 209
ART. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne
per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla
installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti
dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e
per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo
impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare
danno alla proprietà medesima od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo
comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal
Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta
un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata
dall'autorità giudiziaria.
ART. 210
ART. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;615] e dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269], è vietato
immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di
commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti
elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle
norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle
radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali
indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un
contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di
una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che
rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.
ART. 211
ART. 211
Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di
comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97.
ART. 212
ART. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 210 è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli
importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla
confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione
di rispondenza di cui all'articolo 210.
ART. 213
ART. 213
Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno
facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica,
stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza
sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.
ART. 214
ART. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di
autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
ART. 215
ART. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle
radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se
il fatto non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche
una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la
tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
ART. 216
ART. 216
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza
di norme - Sanzioni
1. Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i
fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a
rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
ART. 217
ART. 217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle
aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d'emergenza, è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo
che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO VI
ART. 218
ART. 218
Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: "i servizi di
telecomunicazioni" fino a: "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella
rubrica, sono soppresse le parole: "e delle comunicazioni",
b) all'articolo 2, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
c) all'articolo 7, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: "e di
telecomunicazioni"; il comma 2 è soppresso;
e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: "della convenzione
internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i commi secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo;
f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni";
g) all'articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni";
h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni"
i) all'articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: "telegrafici e
radioelettrici" fino a: "servizi telefonici"; nella rubrica sono soppresse le
parole: "e delle telecomunicazioni";
l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni";
m) all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni";
n) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni";
o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni";
p) all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni";
q) all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni";
r) all'articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici"; nella
rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 , 399, 400, 401, 402,
403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono
abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156], nonché il
decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-12-28;584], pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed
il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:2002-07-25;214], pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
1214 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1966-08-05;1214~art7];
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-09;55];
m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;289];
n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;103];
o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-09-04;420];
p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-11;55];
r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
s) la legge 1° luglio 1997, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-01;189];
t) gli articoli 1, comma 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com16], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com4] e 5 della legge 31
luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com5];
u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-19;318];
v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
ee) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art25];
ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;191];
gg) la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-01-11;77];
ii) la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-10-05;447];
mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-03-04;21];
nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
ART. 219
ART. 219
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
ART. 220
ART. 220
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b),
della legge 1° agosto 2002, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166~art41-com2-letb], sono
corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la
procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], nelle materie di
competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi criteri e
principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n.
166 del 2002 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;166].
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero
e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede
comunitaria e dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art36] ), sono modificate,
all'occorrenza, con decreto del
((Ministero delle imprese e del made in Italy))
.
ART. 221
ART. 221
Entrata in vigore
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 1° AGOSTO 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Frattini, Ministro per gli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Marzano, Ministro delle attività produttive
Sirchia, Ministro della salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato n. 1
(Articolo 11)
ALLEGATO 1 (ex Allegato I eecc, All. 1 Codice 2003)
ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I
DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D'USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE
Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono
corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai
numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di
comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale
indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d'uso dello spettro radio (parte D)
e i diritti d'uso delle risorse di numerazione (parte E).
A.
((Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale))
1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16.
2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al
settore delle comunicazioni elettroniche conformemente
((al codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196],))
.
3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai
sensi dell'articolo 11 e per altri scopi contemplati dall'articolo 21.
4. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente
intercettazioni delle comunicazioni in conformità del decreto legislativo 18
maggio 2016, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-18;80] e del Codice in
materia dei dati personali.
5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare
il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi
calamità.
6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire
le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.
7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 13, applicabili
alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.
8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui
all'articolo 39.
9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica
pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente
agli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 3 e 4, nonché, ove necessario
e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni
necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.
10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie operative, l'attivazione e
la continuità del servizio CBS come definito ai sensi dell'articolo 2 del
presente decreto.
11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 57 del
presente decreto, sin dall'inizio dell'attività.
((11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui
all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni
in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03.
11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza
e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria.
11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in
materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in
materia di tutela della effettiva concorrenza.
11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione,
come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.
11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici
di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e
verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.))
B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la
fornitura di reti di comunicazione elettronica
1. Interconnessione delle reti conformemente al presente Codice.
2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente Codice.
3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi
magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del
diritto dell'Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione
1999/519/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999H0519].
4. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica
conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire
interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica
ai sensi
((del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194]))
.
5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato conformemente
((al codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]))
.
6. Condizioni per l'uso dello spettro radio conformemente all'articolo 7,
paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053], qualora
l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in
conformità dell'articolo 59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto.
C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la
fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di
comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri
1. Interoperabilità dei servizi conformemente al presente decreto.
2. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di
numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei
piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui al
presente decreto.
3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni
elettroniche.
4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità
del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70], e restrizioni
relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo
15 marzo 2010, n.44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;44].
D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dello
spettro radio
1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i
limiti di cui all'articolo 58, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e
di qualità del servizio.
2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma del presente decreto.
3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e
per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo
nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999H0519], qualora
siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.
4. Durata massima in conformità dell'articolo 62, fatte salve eventuali
modifiche del Piano di ripartizione delle frequenze nazionali.
5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e
relative condizioni in conformità del presente decreto.
6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 42.
7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia
assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo
dell'autorizzazione prima della concessione dell'autorizzazione o, se del caso,
dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso o se del caso, nell'ambito
di una procedura di gara o di selezione comparativa;
8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire
l'accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello
nazionale.
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle bande
di spettro radio.
10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.
E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle
risorse di numerazione
1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa
qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare
dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie
di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente
all'articolo 4 comma 1 lettera d).
2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità del
presente codice.
3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità del presente
codice.
4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni relative agli utenti per la
fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili per gli scopi di
cui all'articolo 98-vicies quinquies.
5. Durata massima in conformità dell'articolo 98-septies, fatte salve eventuali
modifiche nei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica.
6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative
condizioni in conformità del presente codice, compresa l'eventuale condizione
che il diritto d'uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono
trasferiti i diritti.
7. Contributi per i diritti di uso in conformità dell'articolo 98-octies.
8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i diritti d'uso abbia
assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.
10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per
assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre
norme sui numeri degli Stati membri
((...))
.
Allegato n. 2
(( (Articolo 73)
ALLEGATO 2 (ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003)
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I
TELESPETTATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL'UNIONE
Parte I
Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma
dell'articolo 73
Per quanto riguarda l'accesso condizionato alla diffusione di servizi
radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell'Unione, a
prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente
all'articolo 73, che siano applicate le seguenti condizioni:
a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati
della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo
(transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete
di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che
impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
b) tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a
prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi
radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti
radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori
potenziali devono:
- proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli
e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione,
servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi
radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori
autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi,
conformandosi al diritto della concorrenza dell'Unione,
- tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro
attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i
titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti
di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori
tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a
condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo
prodotto:
- di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di
accesso diversi, oppure
- di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della
licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per
quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio
di accesso condizionato.
Parte II
Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 72 comma 2
lettera d)
a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);
b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).))
Allegato n. 3
(( (Articolo 86)
ALLEGATO 3 (ex allegato III eecc)
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL'INGROSSO DI TERMINAZIONE DELLE
CHIAMATE VOCALI
Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di
terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile,
di cui all'articolo 86 comma 1:
a) le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore
efficiente; la valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei
costi; la metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un
approccio di modellazione dal basso verso l'alto basato sui costi a lungo
termine incrementali di traffico della fornitura a terzi del servizio
all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
b) i pertinenti costi incrementali del servizio all'ingrosso di terminazione
delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a
lungo termine dell'operatore per la fornitura dell'intera gamma di servizi e i
costi totali a lungo termine dello stesso operatore senza la fornitura a terzi
del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
c) tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento
della terminazione delle chiamate vocali solo quelli che sarebbero evitati in
assenza della prestazione del servizio all'ingrosso di terminazione delle
chiamate vocali;
d) i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella
misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del
trasporto del traffico all'ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate
vocali;
e) i diritti d'uso per lo spettro radio sono esclusi dall'incremento della
terminazione delle chiamate vocali mobili;
f) sono inclusi solo i costi commerciali all'ingrosso direttamente connessi alla
fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate
vocali;
g) si considera che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di
terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore
efficiente, a prescindere dalle loro dimensioni;
h) per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata
a una quota di mercato non inferiore al 20 %;
i) il metodo pertinente per l'ammortamento delle attività è
l'ammortamento economico; e
l) la scelta della tecnologica per le reti modellate è orientata al futuro,
basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno
verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per
quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a
commutazione di
pacchetto.))
Allegato n. 4
(( (Articolo 87)
ALLEGATO 4 (ex allegato IV eecc)
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO
Nel valutare l'offerta di coinvestimento a norma dell'articolo 87 comma 1,
l'autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati
almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono
prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a
garantire l'accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla
luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato:
a) l'offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non
discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro
dell'offerta di coinvestimento. L'impresa designata come detentrice di un
significativo potere di mercato può includere nell'offerta condizioni
ragionevoli per quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per
cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità
di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata
l'installazione, l'accettazione di un piano strategico sulla base del quale
saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e così via;
b) l'offerta di coinvestimento è trasparente:
- l'offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell'impresa
designata come detentrice di un significativo potere di mercato;
- tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza
indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato
interesse, compresa la forma giuridica dell'accordo di coinvestimento e, se del
caso, gli accordi preliminari sulla
governance del veicolo di coinvestimento; e
- il processo, al pari della tabella di marcia, per l'elaborazione e lo sviluppo
del progetto di coinvestimento è fissato in anticipo e chiaramente spiegato per
iscritto a tutti i potenziali coinvestitori;
tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le
imprese senza discriminazioni;
c) l'offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori
che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:
- a tutte le imprese sono offerte condizioni di partecipazione all'accordo di
coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento
dell'adesione, tra l'altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per
l'acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti
assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase
operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d'uso
(indefeasible rights of use - IRU) per il periodo di vita atteso della rete
realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l'adesione
all'accordo di coinvestimento e per l'eventuale risoluzione. In questo contesto,
condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali
coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le
condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano
giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per
le quali è stato espresso un impegno;
- l'offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e
tempistica dell'impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in
forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle
linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i
coinvestitori hanno la possibilità di impegnarsi in modo graduale ed è fissata a
un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli dotati di risorse
limitate di prendere parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente
minima e di aumentare gradualmente la loro partecipazione rassicurando allo
stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario
che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da
rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e
impegnano i loro capitali prima degli altri;
- un premio crescente nel tempo è considerato giustificato per impegni assunti
in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all'accordo di
coinvestimento dopo l'avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione
dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle
prime fasi;
- l'accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti
ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all'accordo di
coinvestimento, subordinatamente all'obbligo a carico del cessionario di
adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi
dell'accordo di coinvestimento;
- i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e
ragionevoli, i diritti di accesso all'infrastruttura realizzata in
coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti
finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera
trasparente nell'offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in
particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente
dell'installazione di parti specifiche della rete. Se viene creato, il veicolo
di coinvestimento fornisce l'accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i
coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e
ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello
di rischio accettato dai singoli coinvestitori.
d) l'offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di
soddisfare esigenze future mediante l'installazione di nuovi elementi di rete
che contribuiscano in misura significativa alla
realizzazione di reti ad altissima capacità.))
Allegato n. 5
(( (Articolo 94)
ALLEGATO 5 (ex allegato V eecc)
INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA
LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 94 comma 3
1) e-mail;
2) motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di
informazioni;
3) strumenti basilari online di istruzione e formazione;
4) stampa o notizie online;
5) ordini o acquisti online di beni o servizi;
6) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;
7) reti professionali;
8) servizi bancari online;
9) utilizzo dei servizi dell'amministrazione digitale;
10) media sociali e messaggeria istantanea;
11) chiamate e videochiamate (qualità standard).))
Allegato n. 6
(Articolo 98, 98- duodetricies e 98-octies decies)
ALLEGATO 6 (ex allegato VI eecc - All. 4 Codice 2003)
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 98 ALL'ARTICOLO
98- DUODETRICIES E ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES
Parte A
Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies
Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e
ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l'Autorità,
abbia aumentato i beneficiari dell'articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base
dell'articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti
finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorità, a eccezione delle lettere c),
d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.
a)Fatturazione dettagliata
Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati
personali e della vita privata, l'Autorità può fissare il livello minimo di
dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti
finali per consentire a questi:
1) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso
a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione
interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies;
2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le
spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo
sulle proprie fatture.
Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o
gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.
Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all'identità del
fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che
l'utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate. Non
è necessario che le chiamate gratuite per l'utente finale, comprese le chiamate
ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell'utente
finale. L'Autorità può imporre agli operatori di fornire gratuitamente
l'identificazione della linea chiamante.
b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove
ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio
gratuito)
Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale, previa richiesta ai
fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione
interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, può
impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso
determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di
applicazioni analoghe verso queste destinazioni.
c)Sistemi di pagamento anticipato
L'Autorità può imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di
pagamento anticipato per l'accesso alla rete pubblica di comunicazione
elettronica e per l'uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di
accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul
numero ai fini all'articolo 98-duodetricies.
d)Pagamento rateale del contributo di allacciamento
L'Autorità può imporre ai fornitori l'obbligo di autorizzare i consumatori a
scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete
pubblica di comunicazione elettronica.
e)Mancato pagamento delle fatture
Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l'Autorità
autorizza l'applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e
ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure
garantiscono che l'utente finale sia informato con debito preavviso
dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente
al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o
di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure
garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del
collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne
debitamente avvertito l'utente finale. Prima della totale cessazione del
collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante
il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito
per l'utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di
servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce
delle condizioni nazionali.
f)Consigli tariffari
La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore
di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.
g)Controllo dei costi
La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se
ritenute idonee dall'Autorità per tenere sotto controllo i costi dei servizi di
comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione
interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, tra cui
sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.
h)Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi
La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di
fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di
servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale
accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.
Parte B
Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies
a)Identificazione della linea chiamante
Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il
numero della parte chiamante.
Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei
dati personali e della vita privata e in particolare della
((al codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196],))
.
Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e
segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della
linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli
Stati membri.
b)Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo
la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet
Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che
risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di
accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all'indirizzo o agli
indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell'ex
fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato
dall'Autorità, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o
tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta
elettronica specificato dagli utenti finali.
Parte C
Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui
all'articolo 98-octies decies
La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici
appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono
poter conservare i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del
servizio si applica:
a)nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e
b)nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che
forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
Allegato n. 7
(( (Articolo 98-bis e 98-ter)
ALLEGATO 7 (ex Allegato VII eecc - All. 11 Codice 2003)
CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E
ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO
QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 98-bis e 98-ter
Art. 1
Art. 1
Definizioni
1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del Codice, ai fini di cui al
presente allegato, si applicano anche le seguenti:
a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area, se del caso corrispondente a
uno o più indirizzi civici, servita da un apparato di concentrazione che non
sarebbe servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di servizio
universale;
b) «area non remunerativa», l'area di cui sopra effettivamente in perdita tra
quelle risultate potenzialmente non remunerative;
c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata non sosterrebbe in assenza
di obblighi di servizio universale;
d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in
assenza di obblighi di servizio universale;
e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in
cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale
rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi;
f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o
più servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio
universale e altri servizi;
g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per
fornire il servizio universale;
h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del
capitale proprio e di terzi;
i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di
rendimento del capitale applicabile alle attività di servizio universale.))
Art. 2
Art. 2
Parte A
Calcolo del costo netto
Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti
dall'Autorità nei confronti di un'impresa perché questa fornisca un servizio
universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97. L'Autorità considera tutti
i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli
obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini
del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella
differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando è soggetta a
obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di
tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei
costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a
tali obblighi.
Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:
.
i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi
diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano
elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, , la
fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità
ecc.;
.
ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che,
considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato,
il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte
dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle
normali condizioni commerciali.
In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non
fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi
di servizio universale.
Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di
servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare
una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo
netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale
alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio
universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto
è di competenza dell'Autorità.
Parte B
Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale
L'indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio
universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio
universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non
commerciali. Poichè l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità
provvede affinchè tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo,
trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i
trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda
degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di
condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo
dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e
le uscite delle imprese. Il
((Ministero delle imprese e del made in Italy))
che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle
imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio
universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle
somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere
pagamenti provenienti dal fondo.
Art. 3
Art. 3
Finanziamento
1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi
del servizio universale, istituito presso il
((Ministero delle imprese e del made in Italy))
, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente
allegato.
2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di
non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che
gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici
accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali
soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di
comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.
3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base
dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi
ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o
in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti
disposizioni.
4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai
commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui
al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare
la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di
altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo
((98-ter, comma 2,))
del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:
a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando:
a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo
netto;
b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non
rappresenti un onere iniquo;
c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo
amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere
di fornitura degli obblighi di servizio universale.
Art. 4
Art. 4
((Costi da ripartire
1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del
servizio universale calcolato secondo i fattori di cui alla parte alla Parte III
del Titolo II del presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente
Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul
calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di
specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva
implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di
fornitura del servizio universale.))
Art. 5
Art. 5
((Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale
1. Il costo netto del servizio universale è calcolato come la differenza fra il
costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di
assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia
tenuto ad assolvere a tali obblighi.
2. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati
relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica e alle categorie di
consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.
3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili.
4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in
adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro
titolo.
5. Sono computati nel costo netto delle aree potenzialmente non remunerative,
della telefonia pubblica e delle categorie agevolate i costi operativi e di
capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica e alla rete di accesso.
Ad eccezione della telefonia pubblica sono computati nel costo netto anche i
costi operativi e di capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati di
concentrazione e/o centrali locali e nodi di instradamento di livello 1, a cui
gli stessi sono attestati.
6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia
pubblica e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi
effettivi e potenziali, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio e
all'ingrosso.
7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i
seguenti fattori:
a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari
allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese
autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;
b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio
universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di
particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto
ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi
amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a
vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati
rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della
modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del
normale adeguamento delle reti;
c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici
nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso
pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i
relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni
previste dalla legge.
8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici.
9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti secondo
le disposizioni regolamentari vigenti.
10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti è utilizzato il
cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance.
11. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale,
necessari ad una efficiente fornitura dei servizi che l'operatore designato
avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.
12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio
civilistico.
13. Il capitale impiegato è dato dal valore residuo contabile di ciascun
cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento
cumulato.
14. È escluso dal capitale impiegato il saldo tra attività e passività correnti.
15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attività di servizio
universale è pari a quello regolamentato nel periodo di riferimento.
16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 15 è aggiornato a
seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale
applicabile alle attività regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati.
17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attività ricorrenti.
Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le
sopravvenienze.))
Art. 6
Art. 6
((Modalità di finanziamento
1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a
presentare all'Autorità, entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio
civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio
universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Parte III
del Titolo II del presente decreto e dall'articolo 5 del presente allegato.
2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249], e dal presente Allegato:
a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;
b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un organismo
indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la
verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta
verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai
criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di
cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed alle disposizioni del
presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di
mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura
del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il
predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:
1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;
2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti
nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato
livello di copertura del territorio già raggiunto;
3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di
determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;
4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;
5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della
fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa
dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza
dell'esistenza di nuove imprese;
c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte III del Titolo II del presente
decreto, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della
relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b),
indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;
d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del
controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato;
e) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli
obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui
all'articolo 4 del presente allegato;
f) individua le imprese debitrici sulla base della Parte III del Titolo II del
presente decreto e dell'articolo 3 del presente allegato;
g) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al
successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da
ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di
ciascuno di essi;
h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese
incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto
previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al
successivo comma 4;
i) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della
fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le
quote di contribuzione di cui alla lettera i);
l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai sensi dell'articolo 23 in
relazione alla verifica del Costo Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto
salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da
esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;
m) adotta il provvedimento finale di verifica e accertamento del Costo Netto
tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al punto precedente;
n) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito
dell'Autorità del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del
servizio universale di ogni anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle
sole imprese che risultano debitrici.
3. Il Ministero provvede a:
a) comunicare alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare
all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione dell'Autorità, di cui al precedente comma 2, lettera l). Le
imprese debitrici versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalità:
1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato
alla tesoreria dello Stato;
3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il
successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
b) segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese
debitrici;
c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le
somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla
lettera a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato;
d) inviare all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del
servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera
c).
4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui
all'articolo 3 del presente allegato è determinata con la seguente formula:
quota percentuale per l'operatore i-esimo.
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=003G028000700060110001&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
LEGENDA:
RL = Ricavi lordi di competenza economica dell'esercizio, relativi alla
fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso
della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del
vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa e mobile, 4)
servizi di linee affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacità
trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti
all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale;
RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle
imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a
clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;
SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di
altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per
servizi di interconnessione;
AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di
altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per
servizi di affitto circuiti;
CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di
altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per
acquisto di capacità trasmissiva;
RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di
altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per
servizi di roaming nazionale;
TV = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di
altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per
servizi di telefonia vocale;
CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di
altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per
servizi di collegamento a Internet.))
Allegato n. 8
(Articolo 98-quater decies)
ALLEGATO 8 (ex allegato VIII eecc - parte dell'All. 5 Codice 2003) OBBLIGHI DI
INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-quaterdecies
A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione
utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina
I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da
macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni:
1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i
livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i
servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di
qualità garantiti.
Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve
essere comunicato;
2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile,
gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di
comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo;
3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le
condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione,
nella misura in cui si applicano tali condizioni:
a) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni
promozionali;
b) costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di
ritardi o abusi nel passaggio, nonché informazioni circa le rispettive
procedure;
c) informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano
servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di
passaggio, come stabilito all'articolo 98-octies decies comma 6;
d) oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni
sullo sblocco dell'apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in
relazione alla stessa;
4) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del
caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora
non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto o
qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o
vulnerabilità non sia adeguata;
5) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di
sicurezza, o minacce e vulnerabilità.
B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e
di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico
I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a
internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico
forniscono le seguenti informazioni:
1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito:
a) i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e
tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma
dell'articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto concerne:
- per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di
pacchetti;
- per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove
esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o hanno a tal fine
un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla
rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento
della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell'allegato
10;
b) fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature
terminali di loro scelta, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2015/2120 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015;2120~art3-par1], le
condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all'utilizzo delle
apparecchiature terminali fornite;
2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile,
gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di
comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo:
a) i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto
e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del
caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in
ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di
comunicazione;
b) in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni
prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non
utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove
il contratto preveda tale opzione;
c) strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il
livello dei consumi;
d) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a
particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità
competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di
regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite
immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al
fornitore del servizio;
e) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e
apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella
misura in cui sono commercializzati anche separatamente;
f) dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita,
manutenzione e assistenza ai clienti; e
g) mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui
costi di manutenzione;
3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i
pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto,
ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;
4) fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art13], le informazioni relative ai
dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti
contestualmente alla fornitura del servizio;
5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con
disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali
informazioni;
6) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle
controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in
conformità dell'articolo 25.
II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi
di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico
forniscono anche le seguenti informazioni:
1) restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla
localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il
servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero
nell'ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale;
2) il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire i propri dati
personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità
((dell'articolo 129 del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art129], di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]))
.
III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di
servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma
dell'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2015/2120 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015;2120].
Allegato n. 9
(( (Articolo 98-quindecies)
ALLEGATO 9 (ex art. IX eecc - all. 5 Codice 2003)
INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 98-QUINDECIES
L'Autorità deve garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel
presente allegato, conformemente all'articolo 98-quindecies. L'Autorità decide
quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori
di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale
accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dall'Autorità,
al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte
informate. Qualora lo giudichi opportuno, l'Autorità può, prima di imporre un
obbligo, promuovere misure di autoregolamentazione e coregolamentazione.
1. Recapiti dell'impresa
2. Descrizione dei servizi offerti
2.1. Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio
fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni
imposte dal fornitore all'uso delle apparecchiature terminali messe a
disposizione.
2.2. Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle
comunicazioni (quali le restrizioni all'uso dei dati, il numero dei minuti di
chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe
applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi
soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell'accesso e della
manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a
categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui
costi relativi alle apparecchiature terminali.
2.3. Servizi offerti di assistenza postvendita, di manutenzione e di assistenza
ai clienti e relativi recapiti.
2.4. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del
contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a
diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi
elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e
di altri identificatori, se pertinenti.
2.5. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul
numero, informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione
del chiamante o limitazioni di quest'ultima.
Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal
numero, informazioni circa la misura in cui può essere garantito l'accesso ai
servizi di emergenza.
2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni,
prassi, strategie e procedure nonché le modifiche nel funzionamento del
servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità in
conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità
dei prodotti e dei servizi.
3. Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle
imprese medesime.))
Allegato n. 10
(( (Articolo 98-sedecies)
ALLEGATO 10 (ex allegato X eecc - All. 6 Codice 2003)
PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica
PARAMETRO (Nota 1) DEFINIZIONE METODO DI MISURA Tempo di fornitura del
collegamento iniziale ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Tasso di guasti per linea
d'accesso ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Tempo di riparazione dei guasti ETSI
EG 202 057 ETSI EG 202 057
Per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che esercitano un
controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine un accordo
sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete
PARAMETRO (Nota 2) DEFINIZIONE METODO DI MISURA Tempo di stabilimento di una
connessione ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Reclami relativi all'esattezza delle
fatture ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Qualità della connessione vocale ETSI EG
202 057 ETSI EG 202 057 Percentuale di chiamate interrotte ETSI EG 202 057 ETSI
EG 202 057 Percentuale di chiamate non riuscite (Nota 2) ETSI EG 202 057 ETSI EG
202 057 Probabilità di guasto Ritardi del segnale di chiamata
La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.3.1 (luglio
2008)
Per i fornitori di servizi di accesso a internet
PARAMETRO DEFINIZIONE METODO DI MISURA Latenza (ritardo) ITU-T Y.2617 ITU-T
Y.2617 Jitter ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 Perdita di pacchetti ITU-T Y.2617 ITU-T
Y.2617
Nota 1
I parametri permettono di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a
dire a un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura delle unità
territoriali statistiche (Nomenclature of Territorial Units for Statistics -
NUTS) istituita da Eurostat].
Nota 2
Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle
informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è
dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.))
Art. 1-bis
Art. 1-bis
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Art. 2
Art. 2
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Art. 2-bis
Art. 2-bis
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Art. 3
Art. 3
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Art. 4
Art. 4
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Art. 5
Art. 5
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Allegato n. 11
(( (Articolo 98-vicies sexies)
ALLEGATO 11 (ex allegato XI eecc - All. 7 Codice 2003)
INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORILLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI TELEVISIONE
DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL'ARTICOLO 98-vicies sexies
1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro
Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di
televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via
satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo
nell'Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale,
consentono:
a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune
europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto
(attualmente l'ETSI);
b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di
locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del
contratto di locazione.
2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali
Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile
superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione nell'Unione devono disporre di
almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di
normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero
conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di
periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un
segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso
condizionato e interattivo.
3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio
I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N messi
a disposizione sul mercato dell'Unione in vendita o in locazione a decorrere dal
21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre
almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si
presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di
esse.))
Art. 2
Art. 2
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Art. 3
Art. 3
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Art. 4
Art. 4
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Art. 5
Art. 5
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Art. 6
Art. 6
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207]))
Allegato n. 12
(Articolo 16 e 42)
ALLEGATO 12 (ex allegato 10 Codice 2003)
Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui,
rispettivamente, agli articoli 16 e 42
Art. 1
Art. 1
Diritti amministrativi
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1
dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per
l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di
autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al
pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante
apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono
tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre
l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello
del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di
ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al
31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni
(( anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN) ))
:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti:
64.000 euro;
3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000
euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a
utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni
mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul
quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio
prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attività di offerta
di linee all'utente finale (retail)
deve essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita
all'ingrosso (wholesale) di connettività,
instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati
((anche per le reti IP))
.
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti:
32.000 euro;
3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500
euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a
utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni
mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul
quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun
utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato
dell'attività fornita all'utente finale (retail)
attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere
superiore al fatturato derivante da eventuale
attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a
disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti
autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile
alle imprese che erogano servizi a sovraprezzo.
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e
personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una
procedura di selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti
finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro
ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato
dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di
numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato
derivante da eventuale
attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a
disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati.
2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a
50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente
((, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei))
, di servizi di rete
o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.
e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica
via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero
di terminali, 3.330,00 euro;
f)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-24;48]))
;
g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG
temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per
evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00
euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari,
assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento
di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si
rimanda ai contributi di cui alla lett. d).
h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite,
diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro,
indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. per tutti gli altri
servizi di rete e/o comunicazione elettronica via
satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo
riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i
contributi di cui al comma 2.
((h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via
satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non
impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro
per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie
di ciascun servizio offerto.))
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico
di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al
comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione
generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono
installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.
Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo
16 del Codice l'importo per una sede è dovuto anche nel caso in cui non sia
impiegata alcuna apparecchiatura propria.
3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete
VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le
stazioni fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le
verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla
base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato
di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.
5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica
si applica il contributo di cui al comma 2.
Art. 1-bis
Art. 1-bis
(Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre).
Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1,
le imprese titolari di autorizzazione generale
((o alle quali sono stati concessi diritti di uso))
per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre
sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre
l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della
popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per
gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora
inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato
nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali
terrestri: a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un
territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000
euro; c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di
abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15
milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente più di 1 milione e
fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente più di
500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente
fino a 500.000 abitanti: 300 euro.
Art. 2
Art. 2
Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio
1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese
che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi
di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche
sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo
la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente non
disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il
contributo è dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata,
e per le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti
autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti
ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa
utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per
l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione
elettronica l'ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente alla durata
della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.
2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con
tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente
allegato è dimezzato.
((3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento
dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate,
sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla
larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel
caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni
di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.
per larghezze di banda
fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo
MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro
Tipologia di servizio:
erogato attraverso terminali di tipo HEST
diffusivo televisivo o radiofonico;
contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o
punto-multipunto;
operazioni spaziali (quali telemetrie);
S-PCS riferito al gateway;
S-PCS riferito ai terminali d'utente;
Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o
punto-multipunto;
Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati
3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le
bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.))
4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento
di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti
contributi:
a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni
rinnovabili:
750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata; 300,00 euro per
ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima
stazione.
b) per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell'arco temporale di
un anno:
5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.
Art. 2-bis
Art. 2-bis
(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).
1. Le imprese titolari di autorizzazione generale
((o alle quali sono stati concessi diritti di uso))
per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre
per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio
sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni
collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza
superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a
14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz
e un valore pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.
Art. 3
Art. 3
Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri
((1.))
Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato,
l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie,
da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione
elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, è soggetta al
pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, compreso l'anno di
attribuzione.
((2))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri in decade
0 per servizi geografici è pari a 111,00 euro
((3))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici
fittizi 0843 e 0844 per chiamate telefoniche rispettivamente finalizzate ad
attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e
ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale è pari a 1,11
euro
((4))
Il contributo per l'attribuzione di un codice di carrier selection a 4 o 5 cifre
è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro
((5))
Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti
customer care a 3, 4, o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro,
27.750,00 euro e 11.100,00 euro.
((6))
Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale
a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e
27.750,00 euro.
((7))
Il contributo per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 12 per il
servizio di informazione abbonati è pari a 55.500,00 euro.
((8))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice
178 per servizi di numero unico o personale è pari ad 50,00 euro.
((9))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice
199 per servizi di numero unico o personale è pari a 50,00 euro.
((10))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul
codice 3XY per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata
alla segreteria telefonia o per l'instradamento delle chiamate (Routing Number)
il contributo annuo è pari a 111.000,00 euro.
((11))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul
codice 3XYZ per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 11.100,00
euro.
((12))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul
codice 31X per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 1.110,00
euro.
((13))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul
codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a
55.500,00 euro
((14))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul
codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a
2.775,00 euro.
((15))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul
codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi
svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a
1.110,00 euro.
((16))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul
codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi
svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10
euro.
((17))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice
43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti
attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.
((18))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice
55 per il servizio di comunicazione vocale nomadico è pari a 11,10 euro.
((19))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul
codice 7XY per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo
annuo è pari a 66.600,00 euro.
((20))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice
70X per servizi Internet è pari a 10,00 euro.
((21))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice
800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro.
((22))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul
codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.
((23))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice
840 o 848 per servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro:
((24))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul
codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.
((25))
Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sul codice 89111 per
servizi a sovraprezzo per collegamenti relativi ai POS è pari a 11,10 euro.
((26))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sui
codici 892, 894 e 895 per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.
((27))
Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sui codici 893YUUU e
895YUUU per servizi a sovraprezzo è pari a 27.750,00 euro.
((28))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici
893YUUUU, 894YUUUU e 895YUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 500,00 euro.
((29))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici
893YUUUUUU e 895YUUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 25,00 euro.
((30))
Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice
899UUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 50,00 euro.
((31))
Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di
segnalazione nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro.
((32))
Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore del tipo OP ID o MNC è
pari a 500,00 euro.
((33))
Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di
numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento
degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere corrisposto anche in
caso di rinnovo.
((34))
Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di
numerazione, eserciti la facoltà di attribuire diritti d'uso per blocchi di
grandezza inferiore è corrisposto un contributo proporzionale.
Art. 4
Art. 4
Modalità di pagamento
((1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del
presente allegato è effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento
della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito
istituzionale del Ministero))
.
2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, si
applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una
maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o
frazione di ritardo.
Art. 5
Art. 5
((Contributo annuo per l'uso di risorse scarse))
(( (Valori in euro) ))
((Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=003G028001200050110001&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]))
((Allegato n. 12-bis
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800120006011000102&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Modello A
Istanza di autorizzazione per l'installazione o la modifica delle
caratteristiche di impianti radioelettrici (art. 44, co. 1 e 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800120006011000202&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Modello B
Richiesta di autorizzazione temporanea all' incremento pro-quota del limite
emissivo (art. 44, co. 1 ter, ultima parte)
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800120006011000302&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Modello C
Comunicazione avente ad oggetto la richiesta di incremento dei limiti emissivi
ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2023 n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;214~art10], senza necessità di
nuove installazioni e/o modifiche degli impianti preesistenti, e secondo il
principio di equa ripartizione (art. 44, co. 1- quinquies)
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800120006011000402&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Modello D
Segnalazione certificata di inizio attività (artt. 44, co. 3 e 45, co.1)
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800120006011000502&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Modello E
Autocertificazione di attivazione o di modifica (art. 45, co. 4-bis)
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800120006011000602&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Modello F
Comunicazione di installazione di impianti temporanei per telefonia mobile e
variazione non sostanziale di impianti in essere (artt. 46, co.1 e 47, co.1 )
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800120006011000702&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Modello G
Richiesta di attivazione di impianto temporaneo di telefonia mobile con
permanenza in esercizio superiore ai 7 giorni (art. 47, co. 1 e 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800120006011000802&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Modello H
Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo
pubblico in aree urbane (Art. 49, co.1)
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800120006011000902&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Modello I
Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo
pubblico in aree extraurbane (art. 49, co. 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800120006011001002&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il Decreto 14 febbraio 2025 (in G.U. 11/03/2025, n. 58) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il presente decreto produce efficacia nelle more della
pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui
all'art. 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art24], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114], a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione".
Allegato n. 13
(Articolo 12)
Allegato n. 13
((...))
Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione
elettronica ai sensi dell'articolo 12
La dichiarazione deve precisare:
1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:
a) denominazione, identità giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato.
2. L'oggetto:
a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno
ai servizi di emergenza, nonché degli obiettivi della sperimentazione;
b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che,
in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;
c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione
per regolare le reciproche obbligazioni;
d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a
partire da una determinata data di inizio;
e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della
sperimentazione.
3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 13, pertinenti al
servizio oggetto della sperimentazione.
(( ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1° agosto Codice 2003))
))
((DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11))
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800140001011000103&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
((49))
--------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-24;48], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che:
"ii. le parole «La presente dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente
attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di
consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche
trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica
ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «La presente dichiarazione deve
essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul
sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11.»;
iii. dopo le parole: «Data presunta di inizio attività» sono inserite le
seguenti: «Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68)
devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:
1. ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al
Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;
Data presunta di inizio attività.»;
iv. nella parte della Dichiarazione relativa ai documenti da allegare al n. 1 e
n. 2, dopo le parole: «accordi di piena reciprocità» sono inserite le seguenti:
«, con allegata copia in formato digitale del documento di identità personale
del/i dichiarante/i»"
((ALLEGATO 14))
SEGNALAZIONE PER LA CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
GENERALE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11,
COMMA 10 DEL D.LGS. 259/2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;259]
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800140002011000102&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Allegato n. 15 (art. 107)
Al Ministero delle comunicazioni
Direzione generale per le concessioni
e le autorizzazioni
Viale America, 201
00144 Roma
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=003G028001500010110001&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Allegato n. 16 (art. 107)
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=003G028001600010110001&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280]
Allegato n. 17 (art. 107)
Al Ministero delle
comunicazioni
Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di
comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici
Il sottoscritto ...
luogo e data di nascita ......................................
residenza e domicilio .......................................
cittadinanza ....
societa/ditta ....
sede .............
codice fiscale e partita IVA ..............................
nazionalità ......
dati del rappresentante legale
cognome e nome ...........................................
luogo e data di nascita .....................................
residenza e domicilio .......................................
codice fiscale ...
ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle
comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni
elettroniche
( su supporto fisico
( ad onde convogliate
( con sistemi ottici
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino
al 31 dicembre ..................... (massimo 10 anni) - di possedere i
prescritti requisiti
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa) e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente
dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di
salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte
del Ministero delle comunicazioni;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla
normativa in vigore
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;
b) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
c) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo
al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
(data) ...........................
(firma)
Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112)
Al Ministero delle
comunicazioni
Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi
che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo
Il sottoscritto ...
luogo e data di nascita ......................................
residenza e domicilio .......................................
cittadinanza ....
dati del rappresentante legale
cognome e nome ...........................................
luogo e data di nascita .....................................
residenza e domicilio .......................................
codice fiscale ...
ai sensi degli articoli 107, comma 9, e 112 del Codice delle
comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler installare ed esercire:
( una stazione di radioamatore
( una stazione ripetitrice analogica o numerica
( un impianto automatico di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o
( instradamento di messaggi
- ( un impianto destinato ad uso collettivo
( una stazione radioelettrica
.................................... (specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino
al 31 dicembre ........................... (massimo 10 anni)
- di possedere i prescritti requisiti
- che la stazione radioelettrica è ubicata ..............
e presenta le seguenti caratteristiche ...............
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità
elettromagnetica, ecc.)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente
dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di
salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte
del Ministero delle comunicazioni;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
..............
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo
al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale;
b) la copia della patente di operatore;
c) il nominativo acquisito;
d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni. (data)
...........................
(firma)
Allegato n. 19 (art. 107)
Al Ministero delle
comunicazioni
Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di apparecchiature
terminali di comunicazioni elettroniche di cui
all'articolo 107, comma 10
Il sottoscritto ...
luogo e data di nascita ......................................
residenza e domicilio .......................................
cittadinanza ....
societa/ditta ....
sede .............
codice fiscale e partita IVA ..............................
nazionalità ......
dati del rappresentante legale
cognome e nome ...........................................
luogo e data di nascita .....................................
residenza e domicilio .......................................
codice fiscale ...
Ai sensi dell'articolo 107, comma 10, del Codice delle
comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico .
(specificare la tipologia)
- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino
al 31 dicembre ....................... (massimo 10 anni)
- di possedere i prescritti requisiti;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa);
- che il sistema radioelettrico è ubicato .................
e presenta le seguenti caratteristiche ..................
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità
elettromagnetica, ecc.)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente
dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di
salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte
del Ministero delle comunicazioni;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
...............
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
b) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo
al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale
(data) ...........................
(firma)
Allegato n. 20 (art. 107)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
il sottoscritto ......
nato a ..............
residente in ................................... via ..n.
.........
nella qualità di ...
dichiara:
- in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-03;252~art5-com1],
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art10]
- ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-08-08;490] che i propri
familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:
cognome e nome grado di parentela (*) nato a il
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
- ovvero che non ha familiari anche di fatto conviventi nel
territorio dello Stato.
(data) ...........................
(firma)
(*) coniuge, figlio/a, fratello/a, genitore, familiare di fatto convivente.
Allegato n. 21 (art. 131)
Frequenze previste per il servizio
radiomobile professionale analogico in
tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito
157,9125 - 162,5125 MHz
157,9250 - 162,5250 MHz
157,9375 - 162,5375 MHz
157,9500 - 162,5500 MHz
158,0000 - 162,6000 MHz
158,0125 - 162,6125 MHz
158,0250 - 162,6250 MHz
158,0375 - 162,6375 MHz
158,0500 - 162,6500 MHz
158,0875 - 162,6750 MHz
158,0875 - 162,6875 MHz
158,1000 - 162,7000 MHz
158,1250 - 162,7250 MHz
158,1500 - 162,7500 MHz
158,1625 - 162,7625 MHz
158,1750 - 162,7750 MHz
158,2000 - 162,8000 MHz
158,2125 - 162,8125 MHz
158,2250 - 162,8125 MHz
158,2500 - 162,8500 MHz
158,2750 - 162,8750 MHz
158,2875 - 162,8875 MHz
158,3000 - 162,9000 MHz
158,3125 - 162,9125 MHz
158,3250 - 162,9250 MHz
158,3500 - 162,9500 MHz
158,3750 - 162,9500 MHz
158,4000 - 163,0000 MHz
158,4250 - 163,0250 MHz
158,4500 - 163,0500 MHz
158,4625 - 163,0625 MHz
158,4750 - 163,0750 MHz
158,4875 - 163,0875 MHz
158,5000 - 163,1000 MHz
158,5125 - 163,1125 MHz
158,5250 - 163,1250 MHz
158,5375 - 163,1375 MHz
158,5500 - 163,1500 MHz
158,5625 - 163,1625 MHz
158,5750 - 163,1750 MHz
158,5875 - 163,1875 MHz
158,6000 - 163,2000 MHz
158,6125 - 163,2125 MHz
158,6250 - 163,2250 MHz
158,6375 - 163,2375 MHz
Allegato n. 22 (art. 131)
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico in
tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito
450,7625 - 460,7625 MHz
450,7750 - 460,7750 MHz
450,7875 - 460,7875 MHz
450,8000 - 460,8000 MHz
450,8125 - 460,8125 MHz
450,8250 - 460,8250 MHz
450,8375 - 460,8375 MHz
450,8500 - 460,8500 MHz
450,8625 - 460,8625 MHz
Allegato n. 23 (art. 131)
1.
Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
-
fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi
nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
-
fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi
nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
-
fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi
nell'area fino ad un massimo di 12 coppie;
-
fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi
nell'area fino ad un massimo di 16 coppie;
-
fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi
nell'area fino ad un massimo di 20 coppie;
-
oltre 4.619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a
giudizio dell'organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie
di frequenze nell'area di servizio.
2.
L'assegnazione delle coppie di frequenza è effettuata per sistemi con almeno
trecento terminali.
3.
Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti
petrolchimici è consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di
frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al punto
comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza
della vita umana.
Allegato n. 24 (art. 132)
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
TETRA autogestito
(29 canali)
452,0250 - 462,0250
452,0500 - 462,0500
452,0750 - 462,0750
452,1000 - 462,1000
452,1250 - 462,1250
452,1500 - 462,1500
452,1750 - 462,1750
452,2000 - 462,2000
452,2250 - 462,2250
452,2500 - 462,2500
452,2750 - 462,2750
452,3000 - 462,3000
452,3250 - 462,3250
452,3500 - 462,3500
452,3750 - 462,3750
452,4000 - 462,4000
452,4250 - 462,4250
452,4500 - 462,4500
452,4750 - 462,4750
452,5000 - 462,5000
452,5250 - 462,5250
452,5500 - 462,5500
452,5750 - 462,5750
452,6000 - 462,6000
452,6250 - 462,6250
452,6500 - 462,6500
452,6750 - 462,6750
452,7000 - 462,7000
452,7250 - 462,7250
ALLEGATO N. 25
CONTRIBUTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Allegato n. 25 (art. 116)
CONTRIBUTI
TITOLO I
Art. 1
Art. 1
Tipologia dei contributi
1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione,
è dovuto il pagamento di contributi:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento
del servizio e sulle relative condizioni.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi
diritti d'uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al
pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni
temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma
1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono
frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente
alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della
concessione dei diritti d'uso.
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione
generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio
dello Stato.
5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di
alcun contributo.
Art. 2
Art. 2
Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere
effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla
tesoreria dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il
successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
((c-bis) versamento mediante il sistema di pagamenti elettronici pagoPA.))
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve
essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25
articolo 69.
articolo 69.
Art. 3
Art. 3
Termini per il pagamento e attestazione
1. Il pagamento dei contributi è comprovato:
a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle
frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo
competente del Ministero:
1) per istruttoria, a corredo della domanda;
2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta
giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze,
con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono
la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni
di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo
di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione
negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi
corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle
fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.
2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata,
entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Art. 4
Art. 4
Ritardato o mancato pagamento
1. È consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di
ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento
della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione
oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102
del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero,
dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento
di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a
norma delle vigenti disposizioni.
Art. 5
Art. 5
Contributo per esami
1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione
all'espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00.
TITOLO II
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON CONCESSIONE DEL
DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE
Capo I
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI
TITOLO II
Art. 6
Art. 6
Contributo per istruttoria
1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento
dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle
frequenze l'interessato è tenuto a versare una somma pari a:
a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze
(o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro
l'ambito provinciale, nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VI;
b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze
(o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o
nell'ambito interprovinciale, nonché nelle fattispecie di cui all'articolo 10,
comma 1, ed alla sezione VII;
c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze
(o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o
nell'ambito regionale nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla
sezione V, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la
sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);
d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16
frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240
km o nell'ambito interregionale;
e) 3.000,00 euro nei residui casi.
2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza
di collegamento di cui al comma 1.
3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, è
compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.
Art. 7
Art. 7
Contributo per vigilanza e mantenimento
1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto
interessato è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a
partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo è pari a:
a) euro 150,00 nel caso di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a);
b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);
c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);
d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);
e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e).
2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 2.
Capo II
CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI
Sezione I
Definizioni e parametri
Art. 8
Art. 8
Definizioni
1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere
utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte
dell'Autorità competente;
b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio
mobile il collegamento con le stazioni mobili;
c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare
collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare
il servizio. È di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli
elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;
e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla
somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da
impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;
f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un
determinato collegamento in un servizio prefissato;
g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme
di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un
servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni
stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in
maniera permanente o temporanea;
h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica.
In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;
i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su
frequenze collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e conforme allo standard
ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre
disposizioni vigenti, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione
tecnica da parte dell'utilizzatore;
l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante
su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard
ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna
qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.
Art. 9
Art. 9
Parametri
1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa
sono presi in considerazione i seguenti parametri:
a) numero di frequenze in uso;
b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;
c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e
il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di
servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato;
d) larghezza di banda assegnata;
e) posizionamento della banda nello spettro;
f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.
Sezione II
Servizio fisso
Art. 10
Art. 10
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle
frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il
servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari
di norma a 3 kHz e che
utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500,00 euro.
2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle
frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e
l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un
canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del
collegamento e per
ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
lunghezza di tratta canale simplex ad una frequenza euro canale simplex a due
frequenze o duplex euro fino a 15 km 500,00 1.000,00 fino a 30 km 1.250,00
2.500,00 fino a 60 km 3.000,00 6.000,00
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi
la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta
inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
3. Il contributo annuo per reti che impegnano
canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz , fatto salvo quanto previsto
dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:1998-06-12;349], si
ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di
cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:
con larghezza di banda
(in kHz) fino a coefficiente
25 37,5
2 3
50 5
Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli
scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della
tabella soprariportata. 4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle
tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con
l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
numero di tratte coefficiente
fino a 10 1,0
fino a 30 0,8
fino a 60 0,6
oltre 60 0,4
5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e
ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una
riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi
2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
Art. 11
Art. 11
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz
fino a 10 GHz 1.
1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da
oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti
radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di
banda fino a 125 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per
ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
lunghezza di tratta collegamenti simplex a due frequenze o duplex
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi
la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta
inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano
canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz è pari a quanto indicato nella
tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:
larghezza di banda(kHz) coefficiente
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto
indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti
coefficienti di correzione :
numero di tratte coefficiente
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e
ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una
riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi
1, 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione
dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000
kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con
l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e
fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750
kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla
normativa internazionale, è compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei
contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con
l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz.
Art. 12
Art. 12
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz
fino a 19,7 GHz.
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle
frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per
l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso
punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a
1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e
per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
lunghezza di tratta collegamenti simplex a due frequenze o duplex
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i
due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato
alla metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda
sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1,
moltiplicato per i seguenti coefficienti:
larghezza di banda (MHz) coefficiente
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto
indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti
coefficienti di correzione:
numero di tratte coefficiente
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e
ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una
riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Art. 13
Art. 13
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz
fino a 29, 5 GHz.
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del
diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per
l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che
impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna
tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
lunghezza di tratta collegamenti simplex a due frequenze o duplex
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i
due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato
alla metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda
sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1,
moltiplicato per i seguenti coefficienti:
larghezza di banda (MHz) coefficiente
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto
indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti
coefficienti di correzione:
numero di tratte coefficiente
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e
ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una
riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Art. 14
Art. 14
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHZ
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle
frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e
l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che
impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è
fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun
canale assegnato, nelle seguenti misure:
lunghezza di tratta o distanza equivalente collegamenti simplex a due frequenze
o duplex euro fino a 2,5 km 150,00 fino a 7,5 km 300,00 fino a 15 km 600,00
Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere
accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali
con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di
cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
larghezza di banda (MHz) coefficiente
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto
indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti
coefficienti di correzione:
numero di tratte coefficiente
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e
ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una
riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi
1, 2 e 3.
5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz,
limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il
contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'80 per cento.
Art. 15
Art. 15
Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto
1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso
punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, nonché
all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.
2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz
, per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 16,
comma 4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10,
comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei
casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di
riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando
quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia
utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del
servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per
cento sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16,
riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi
diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati,
ai fini del calcolo del contributo, come un servizio
punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come
ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o
di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui
all'articolo 18, sono considerati come stazioni
terminali o periferiche.
Sezione III
Servizio mobile terrestre
Art. 16
Art. 16
Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e
da teleallarmi
1.Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle
frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il
servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di
norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in euro
500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli
apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18.
2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz
relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre,
che impegnano larghezze di banda radio fino a 12,5 kHz, è fissato,per
ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e
per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
raggio dell'area di servizio canale simplex ad una frequenza canale simplex a
due frequenze o duplex euro euro fino a 1 km, limitatamente ai casi di fondo
proprio o equivalenti 300,00 600,00 fino a 15 km 700,00 1.400,00 fino a 30 km
1.500,00 3.000,00 fino a 60 km 3.000,00 6.000,00 fino a 120 km 4.500,00 9.000,00
3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi
angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente
tabella, è dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo
quanto stabilito nella medesima tabella:
angolo di apertura quota proporzionale
4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di
cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del
Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:1998-06-12;349]. Nel caso
di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10,
fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresì il comma
3 del presente articolo nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 17.
5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi
di cui al comma 2 si considera un'area equivalente
complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella
risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i
limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di
servizio.
6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella
ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si
considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100
km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino
a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli
scaglioni predetti, comprese le frazioni.
Art. 17
Art. 17
Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili
1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini
dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio
equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di
seguito indicati è fissato come segue:
a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W; b) in
15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W; c) in 30 km
con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W; d) per l'uso di
potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente,
i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al
comma 2 dell'articolo 16 è ridotto della metà.
3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora
ne ricorra il caso.
Art. 18
Art. 18
Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale
supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la
prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo
riceventi, relativamente ai primi
cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto;
agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.
2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi
o per trasmissione dati bidirezionale il contributo è pari a 12,00
euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati
impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti
si applica una quota unitaria di 6,00 euro.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola
qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre
frequenze indicate nel progetto.
Sezione IV
Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre
Art. 19
Art. 19
Calcolo del contributo
1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia
impiegato più di un canale ad una o due frequenze il contributo
delle tratte o delle aree è moltiplicato per il numero dei canali.
2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo è dato dalla somma dei
contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.
3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di
cui all'articolo 18.
Art. 20
Art. 20
Collegamenti unidirezionali
1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo
di cui agli articoli da 10 a 19 ed all'articolo 21 è ridotto alla
metà.
Art. 21
Art. 21
Condivisione di risorse
1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di
autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle
frequenze ad uso privato è ammessa, su richiesta degli stessi e
previo assenso del Ministero.
2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita
l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con
concessione del diritto d'uso delle frequenze.
3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a
carico di ciascun titolare è effettuata in proporzione all'entità percentuale
dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo
restando l'obbligo di corrispondere l'intero
contributo per la risorsa.
Sezione V
Multiaccesso
Art. 22
Art. 22
Tecnica multiaccesso
1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono
applicati ai contributi di cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti
coefficienti di riduzione:
numero di canali assegnati in tecnica multiaccesso a) tecnica analogica
coefficiente numero di canali assegnati in tecnica multiaccesso coefficiente da
6 a 12 0,95 da 19 a 24 0,85 da 13 a 18 0,90 oltre 24 0,80 b) tecnica numerica da
6 a 12 0,90 da 19 a 24 0,80
2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le
quote di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo
23, comma 1, si applica l'articolo 18, comma 2.
Art. 23
Art. 23
Sistemi multiaccesso numerici
1. Le disposizioni di cui all'allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai
sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle
possibili comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle
frequenze assegnate è associato di norma un numero di terminali secondo i valori
riportati nello stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di
controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il
video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il
numero dei canali è determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in
funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi,
qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva
senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, è dovuto un
contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui
all'articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di
assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del
predetto allegato.
2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al
comma 1 dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato n. 23 al Codice, in
luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili
comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si
applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 22.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il
caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.
Sezione VI
Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico
Art. 24
Art. 24
Servizio mobile marittimo
1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi
marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c),
punto 2.4, del Codice, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00
per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si
applica il contributo di cui all'articolo 18.
2. L'uso della frequenza di soccorso non è soggetta a contributo.
3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente
autorità, sia costituito da più aree portuali fra
loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di
comunicazione elettronica è estesa al percorso minimo viario esistente fra gli
approdi.
Art. 25
Art. 25
Servizio mobile aeronautico
1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda
fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1.
2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei
radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili è dovuto un
contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e per frequenza nel
caso di uso di banda fino a 8,33 kHz.
3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di
canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, è dovuta la somma di euro 2.000,00,
per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro
1.600,00 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di
euro 800,00 fino a 5.000 piedi di altezza. Per larghezze di banda superiori ai
25 KHz, è dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della
banda richiesta.
4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di
riferimento di base combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento,
fermo restando quanto previsto dal comma 3.
Sezione VII
Altri servizi
Art. 26
Art. 26
Servizi di radiodeterminazione (radar - radiofari), di frequenze campioni e
segnali orari, di ausilio alla meteorologia
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di
una stazione di radar a terra avente finalità meteorologiche o di avvistamento o
di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi
terrestri, anche di introspezione, o spaziali è dovuto un contributo annuo
complessivo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i
sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili.
2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari
marittimi ed aeronautici, è dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per
stazione e per frequenza.
3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali
orari è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per
frequenza.
4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di
posizione si applicano contributi di entità pari a quelli di cui all'articolo
18.
Art. 27
Art. 27
Servizi di radioastronomia ed equiparati
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di
stazioni di radioastronomia, per le quali è richiesta la protezione, è dovuto un
contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle
bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la
protezione dalle interferenze.
3. I servizi di "remote sensing" sono equiparati ai servizi di radioastronomia
ai fini della determinazione del contributo e della protezione.
Sezione VIII
Servizi via satellite
Art. 28
Art. 28
Sistemi di ricerca spaziale
1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale
è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione,
relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5
MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in
euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in
caso di richiesta di protezione.
Art. 29
Art. 29
Sistemi di esplorazione della Terra via satellite.
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di
sistemi di esplorazione della Terra è dovuto un contributo annuo complessivo di
euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una
larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz
il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in
caso di richiesta di protezione.
Art. 30
Art. 30
Sistemi di operazioni spaziali
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di
sistemi di operazioni spaziali è dovuto un contributo complessivo annuo di euro
1.000,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una
larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz
il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in
caso di richiesta di protezione.
Art. 31
Art. 31
Servizi via satellite
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei
servizi via satellite è dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione,
relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125
kHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 kHz il contributo è fissato in
euro 1.200,00; fino a 1,75 MHz in euro 1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro
2.400,00; fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a 14 MHz in euro 4.800,00; fino 28
MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00; oltre 56 MHz in euro
8.400,00.
2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o
"band on demand", è dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocità di
trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2.400,00 per velocità di trasmissione fino a
8 Mb/s, di euro 4.800,00 per velocità di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli
stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o a
divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative
velocità.
3. Per l'uso di frequenze per applicazioni SNG (Satellite News Gathering) è
dovuto un contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un
collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di
larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo è fissato in euro 9.000,00; fino
a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00.
4. Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto
previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all'articolo 18.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla
osta tecnico, ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze
spaziali secondo quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
Sezione IX
Esenzioni e riduzioni
Art. 32
Art. 32
Esenzioni e riduzioni
1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente
Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di
emergenza sanitaria "118" (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate
dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche
alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal
Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono
esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente
all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di
attività antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre
2000, n. 342 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art96-com2].
3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al
presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di
soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art33-com6].
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e
le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei
contributi di cui al presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266], e le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460], sono esentate
dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi
socio-sanitari e di protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i
collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti
nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento
relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da
istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.
8. L'entità dei contributi di cui al presente Capo è stabilita nella misura del
cinquanta per cento relativamente :
a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità
di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del
patrimonio boschivo dagli incendi;
c) ai servizi di polizia degli enti locali;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti
riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i
seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti
sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e
idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti,
oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di
produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale
infiammabile, esplosivo o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie,
filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e
dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di città;
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
m) i servizi lacuali e fluviali;
n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali
temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o
alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione
generale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento
dell'attività da esercitare.
Capo III
AUTORIZZAZIONI GENERALI
Art. 33
Art. 33
Contributo per istruttoria
1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione
generale, di cui all'articolo 107 del Codice è tenuto al pagamento di un
contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:
a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b),
del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla
trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20
apparati;
2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50
apparati;
3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100
apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di
comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute,
oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni
100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1.) del
Codice:
1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo
fino a 5 tipologie di apparati;
2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di
utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di
utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati
superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente
e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a
2.8) del Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati
((...))
;
2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati
((...))
;
3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati
((...))
superiori a 15.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono
tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il
rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.
3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o
portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima
del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17.
Art. 34
Art. 34
Contributo per vigilanza e mantenimento
1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni
previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è
tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale
l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo è pari:
a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad
onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera
b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla
trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero
1);
2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero
2);
3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero
3);
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute,
oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per
ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del
Codice:
1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera b), numero 2);
3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero
3);
4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero
4);
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a
2.8) del Codice:
1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.
((c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero
2.8-bis), del Codice:
1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito
provinciale;
2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale;
3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale;
4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale;
5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso
ambito provinciale))
.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono
tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il
rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.
Art. 35
Art. 35
Radioamatori
((1. Per ciascuna stazione di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del
codice, indipendentemente dal numero degli apparati, il soggetto interessato
versa un contributo una tantum di euro 50,00, a titolo di rimborso dei costi
sostenuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1, all'atto della richiesta
di autorizzazione generale e dell'eventuale richiesta di rinnovo,
indipendentemente dalla durata di validità dell'autorizzazione. Il pagamento è
comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del
Ministero, competente per territorio, in allegato alla dichiarazione.
2. Per ciascuna stazione ripetitrice automatica non presidiata di cui all'art.
143, comma 1, del codice, il soggetto interessato versa un contributo annuo,
compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro
20,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'art.
1, comma 1. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da
inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per il primo
anno in allegato alla dichiarazione e, per gli anni successivi al primo, entro
il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Nei casi di rinuncia, di sospensione, di revoca e di decadenza
dell'autorizzazione generale, indipendentemente dalla durata di validità del
titolo, il contributo versato rimane acquisito all'entrata del bilancio dello
Stato.
4. L''installazione e l'esercizio della stazione ripetitrice automatica presso
la residenza o domicilio del titolare dell'autorizzazione generale di cui al
comma 1, sono soggetti a comunicazione senza oneri di contribuzione.))
((47))
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il Decreto 19 aprile 2023 (in G.U. 05/07/2023, n. 155) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 1, del presente
decreto si applicano alle richieste di autorizzazioni generali e di rinnovi
delle autorizzazioni generali presentate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
Art. 36
Art. 36
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], COME MODIFICATO
DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 23/07/2020, N. 184))
Art. 37
Art. 37
Attività assimilate a quella in banda cittadina
1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda
436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76]))
.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 38
Art. 38
Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle
frequenze
1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi
mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto è tenuto al
pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due
frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici
giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a:
a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;
d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;
e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.
2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la
determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4
dell'articolo 16.
3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso
o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1,
l'interessato è tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o
frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e
14 , comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.
4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti
di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un
contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo
fissato nei medesimi articoli.
5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale
temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato è
tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attività di vigilanza
e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.
Art. 39
Art. 39
Sperimentazione
1. Il richiedente la sperimentazione è tenuto a versare, per l'istruttoria della
domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purché a condizioni immutate, un
unico importo pari a:
a) euro 250,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;
b) euro 600,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con
concessione del diritto d'uso delle frequenze.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento
della domanda il Ministero dà notizia all'interessato dell'avvio
dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero
comunica all'interessato:
a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma
di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo
pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attività di
verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;
c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.
3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei
termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle
frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i
contributi per l'uso delle frequenze e per l'attività di vigilanza e di
mantenimento.
4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito
all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.
5. Se la pronuncia è positiva, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere
un contributo per l'attività di vigilanza e mantenimento pari:
a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);
b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).
6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per
ogni mese o frazione:
a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato
ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00
per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del
collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60
km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00
per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;
b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il
comma 4 dell'articolo 16;
c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile , anche a supporto delle
richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, è
dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli articoli 10,
11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.
7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli
articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo,
per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi
articoli.
8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche
ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse
del soggetto richiedente.
Art. 40
Art. 40
Modalità particolari di esercizio
1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni
ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi
e dei danni conseguenti, è ammesso il temporaneo esercizio del sistema
utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di
ulteriori contributi.
Tale modalità è anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza
della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.
2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), ed
all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice, sono soggette,
rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se
utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che,
comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e
dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di
ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne
esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che
non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso
delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel
rispetto degli articoli 10 e 11.
3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di
frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in
ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz,
possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio
multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131 del Codice, fatta salva
la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da
accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle
frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai
contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.
4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze
possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste
fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate
come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori.
Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.
((4-bis. Per il perseguime...
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