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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005 , n. 209
Codice delle assicurazioni private.
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209] si intendono
per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma
3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate
all'articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da
un'impresa di assicurazione;
d) attività riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione,
anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione
istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorità
competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di
applicazione della direttiva (UE) 2016/2341
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2341];
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in
regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche ,
la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui
è ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di
stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello
Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle
imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle
seguenti parti:
1) "AEAP o EIOPA": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1094];
2) "ABE o EBA": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n.
1093/2010 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093];
3) "AESFEM o ESMA": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati,
istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1095];
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di
vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093], del
regolamento (UE) n. 1094/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1094], del
regolamento (UE) n. 1095/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1095];
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento
(UE) n. 1092/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1092];
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di
vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093], del
regolamento (UE) n. 1094/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1094] e del
regolamento (UE) n. 1095/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1095];
g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l'autorità di vigilanza di gruppo
determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio
nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della
Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285]: il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], e successive
modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]: il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196];
l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma
flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo
decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento,
inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o
incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad
attività di distribuzione assicurativa; (45)
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano
perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha
ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
648/2012 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0648] o
che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attività consistente nel fornire raccomandazioni
personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del
distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione; (45)
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione
ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad
agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto
di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito
di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva
per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni
elementi del debito non sono ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da
un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione
dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei
medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario
assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di
assicurazione; (45)
n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad
un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di
realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»:
un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del
regolamento (CE) n. 1060/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1060] del
Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating
creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato
sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di
un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non
autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa, in base
al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o
un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero
altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il
compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni
alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale
non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la
CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la
CONSAP e previsto dall'articolo 285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna
all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti;
un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio,
la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione
attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di
cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di
veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c.
aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente
un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi
questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed
elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti
soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c.
generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di
almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del
volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il
numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore
alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui
sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società
controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le
sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate
da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti
finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue
assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento
centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni
finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV
siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è
considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono
considerate le imprese controllate o partecipate;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto
nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di
assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede
secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui
all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata
da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione
a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138] oppure
controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura
assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di
assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e
amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente
sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione
europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui
unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di
controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le
imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa
di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera bb-bis): una società controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di
riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis), semprechè
almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art1-com1-letv];
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola
riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste
nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione
controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione
a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138] oppure
controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura
riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di
riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede
legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione
europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attività riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti
soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui
all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575];
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di
partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e
cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575];
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica,
diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente
della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che
avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa; (45)
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente
di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione
riassicurativa; (45)
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona
fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di
distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è
diversa dalla distribuzione assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti
assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la
responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il
servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività
professionale principale; (45)
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art13], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135];
ee) legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267]: il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267], e
successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno
del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74];
hh) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74];
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai
sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti,
organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti
autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo
monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce
monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale
distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima,
fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra
impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica
strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad
un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e
previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di
controllo, del 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di una
società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una
influenza notevole sulla gestione di tale società;
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di
almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262];
oo) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;21];
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da
imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi
secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati,
da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale
in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o
stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si
considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati,
nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro
Stato. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56].
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le
relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606];
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione
nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come
definiti all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1286]. Tale
definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva
2009/138/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138] (Rami
dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto
siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione,
malattia o disabilità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono
riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito
durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti
che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0041] o della
direttiva 2009/138/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138];
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il
datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
(45)
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di
rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al
rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o
riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende
una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato
membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da
personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma
incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso; (45)
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la
potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico
massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio
di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma
significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno
una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al
tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del
contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del
rischio previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole
della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di
inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l'impresa di assicurazione o di
riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per
regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole
della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da
oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle
attività, delle passività e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione
sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate
in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza
o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da
eventi esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o
all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle
imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi;
vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi
dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo
ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate,
fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione;
vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia
integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o
altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente
dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un
periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate; (45)
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente
all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra
l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati
appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2
maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-28;300];
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente
allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro
dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale
il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica,
lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il
contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb)
dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il
rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla
lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è
situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in
essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione
riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di
un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il
contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio,
ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della
stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente
previsti dai numeri da 1 a 3;
((4-bis) nel caso in cui un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a
seconda della scelta della persona responsabile della copertura della
responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere
dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di
destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato
formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;))
((70))
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro
qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più
allo stesso veicolo.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato
aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o
dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se
l'intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo
Stato di residenza dell'intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo
Stato membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale,
da intendersi come il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale;
(45)
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di
origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede
secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo
Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha
una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi;
(45)
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è
aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei
casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società
controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci
per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur
restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di
esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del
medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di
amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure
quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e
familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'
IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti
legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza
fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata
per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; (45)
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono
all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la
totalità dei rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], e successive
modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38], e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel
territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti
dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è
costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949
dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni
della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato
l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art1-com3],
recante il codice della nautica da diporto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171];
((rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che
circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto
massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14
km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al
numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.))
((70))
((1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a
rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità
fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 23 dicembre 2023".
ART. 2
ART. 2
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di
riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non
autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non
rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a
infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di
prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o
riduzione dell'attività lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma
1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione
di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via
complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro
professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di
infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via
complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e
di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme
pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da:
veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno
subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del
mezzo di trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni
compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del
terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi
altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante
dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di
veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni
responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi
(compresa la responsabilità del vettore);
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle
menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito
all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza
di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale;
perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite
pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è
così denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia";
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni
auto";
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12,
"Assicurazioni marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11,
"Assicurazioni aeronautiche";
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni";
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilità civile";
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione";
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio
principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i
rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione
quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I
rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere
considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17
possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio
principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà
durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando
riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a
tale utilizzazione.
6. L'
((IVASS))
adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei
rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza
dell'autorizzazione nel territorio comunitario.
Capo II
Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa
ART. 3
ART. 3
(( (Finalità della vigilanza).))
((
1. Scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e
degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue
la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la
loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo
della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei
mercati finanziari.
))
ART. 3-BIS
ART. 3-BIS
(( (Principi generali della vigilanza).))
((
1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include
la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di
riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione.
2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende
un'opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.
3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo
proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti
all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza
degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell'Unione europea.
5. Ai fini del comma 4 l'IVASS partecipa alle attività dell'AEAP e si conforma
ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove
ritenga di non conformarsi.
))
ART. 4
ART. 4
((Ministro dello sviluppo economico))
1. Il
((Ministro dello sviluppo economico))
adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di
politica assicurativa determinate dal Governo.
ART. 5
ART. 5
Autorità di vigilanza
1. L'
((IVASS))
svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio
dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e
repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'
((IVASS))
, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle
attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e
delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
((
1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS,
nell'espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale
impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione
europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle
informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di
vigilanza degli altri Stati membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui
mercati finanziari, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici
derivanti dai suoi interventi.
))
2. L'
((IVASS))
adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese
o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
3. L'
((IVASS))
effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di
protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato
assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di
elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-30;130].
((5. L'ordinamento dell'IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576], e successive modificazioni,
e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art13], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], nel rispetto dei principi di
autonomia organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini
dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore
assicurativo))
((
5-bis. L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il
rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122].
))
ART. 6
ART. 6
Destinatari della vigilanza
1. L'
((IVASS))
esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel
territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di
gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso
di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività
lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse
imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica
normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi
((,fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione per le attività esternalizzate;))
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione
((...))
e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
ART. 7
ART. 7
(( (Reclami) ))
((
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la
rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo
all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel
presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con
regolamento.
))
ART. 8
ART. 8
Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'
((IVASS))
esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione
europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e
provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate
dal presente codice.
ART. 9
ART. 9
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3].
2. I regolamenti adottati dall'
((IVASS))
ai sensi del presente codice sono emanati
((...))
nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L'
((IVASS))
stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l'adozione degli atti
e dei provvedimenti di competenza. L'
((IVASS))
disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle
violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della
facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni
istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241]. L'
((IVASS))
determina i casi di necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui è
consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione dell'
((IVASS))
possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le
autorizzazioni rilasciate dall'
((IVASS))
in via generale sono rese pubbliche secondo le modalità previste per i
regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere
generale adottati dall'
((IVASS))
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro
provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono
pubblicati dall'
((IVASS))
nel suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono
altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di
carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura
del
((Ministero dello sviluppo economico))
, in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell'anno
precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di
quelli già emanati.
ART. 9-BIS
ART. 9-BIS
(( (Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza) ))
((
1. L'IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel
perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza,
pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni:
a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,
delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e
riassicurativa, ed ogni altro provvedimento rilevante di carattere generale
relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;
b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati
nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo
47-quinquies;
c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi
all'applicazione della regolamentazione prudenziale;
d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n.
2009/138/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138];
e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attività svolte
dall'IVASS.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire
un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli
Stati membri, anche mediante l'utilizzo di un formato comune definito a livello
comunitario.
))
((Capo III
Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti))
ART. 10
ART. 10
((Segreto d'ufficio))
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'
((IVASS))
in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi
previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'
((IVASS))
, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'
((IVASS))
tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile
d'ufficio.
((
3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali
l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le
notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle
loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non
in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole
imprese di assicurazione o di riassicurazione.
))
((
4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche
mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di
agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente
opposto il segreto di ufficio.
))
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del
((Ministro dello sviluppo economico))
e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie
e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi
regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'
((IVASS))
, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'
((IVASS))
, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione
europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le
altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con
le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati
membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
L'
((IVASS))
adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti
dalle disposizioni dell'Unione europea.
((Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorità di vigilanza di
altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi
solo con il consenso dell'autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per
cui il consenso è stato accordato.))
7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'
((IVASS))
può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati
membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre,
ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di
equivalenti obblighi di riservatezza, l'
((IVASS))
può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto
all'Unione europea.
9. L'
((IVASS))
può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie
((o gli altri organi che intervengono))
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o
all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati
terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
ART. 10-BIS
ART. 10-BIS
(( (Utilizzo delle informazioni riservate) ))
((
1. L'IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai
sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza e per le seguenti finalità:
a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio
all'attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo
all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito
Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di
governo societario;
b) irrogazione delle sanzioni;
c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi
amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.
))
ART. 10-TER
ART. 10-TER
(( (Scambio di informazioni con altre Autorità dell'Unione europea) ))
((
1. L'IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni
dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con:
a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la
Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in
quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti
all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della
politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei
sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
stabilità del sistema finanziario;
b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza
sui sistemi di pagamento.
2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 18 del
regolamento (UE) n. 1094/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1094], l'IVASS
comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la
BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti
statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa
concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di
compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema
finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei
suoi compiti.
3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette
alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.
))
((Capo III-bis
Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione))
ART. 10-QUATER
ART. 10-QUATER
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione
((e le ultime società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2))
, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari
assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la
segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che
possano costituire violazioni delle norme disciplinanti
((l'attività assicurativa e distributiva svolta))
.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile
della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i
procedimenti avviati dall'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione ai
fatti oggetto della segnalazione;
b) la protezione adeguata
((del personale))
dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che
riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro
ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero
per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2043], la
presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1
non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art7-com2], non
trova applicazione avuto riguardo all'età del segnalante, che può essere
rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la
difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli
intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari
assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del
presente articolo emanate dall'IVASS.
(45)
-------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 10-QUINQUIES
ART. 10-QUINQUIES
(Procedura di segnalazione di violazioni)
1. L'IVASS:
a) riceve segnalazioni da parte
((del personale))
dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni
delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea
direttamente applicabili;
b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle
segnalazioni;
c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti,
esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti
all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art22], e successive
modificazioni.
(45)
-------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Titolo II
ART. 11
ART. 11
Attività assicurativa
1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come
classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli
rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei
soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è
tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le
disposizioni stabilite dall'
((IVASS))
con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o
strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono
inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle
forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle
condizioni stabilite dalla legge.
ART. 12
ART. 12
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni
che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni
amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di
sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e
si applica l'articolo 167, comma 2.
2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che
hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.
Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
ART. 13
ART. 13
Autorizzazione
1. L'
((IVASS))
alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da
pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami
vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami
infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e
copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che
l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello
degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle
condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi,
nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali
Stati.
ART. 14
ART. 14
Requisiti e procedura
1. L'
((IVASS))
rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di
società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano
rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli
2325 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2325], 2511
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2511] e 2546 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2546], nonché nella
forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R2157] relativo
allo statuto della società europea
((e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE)
n. 1435/2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R1435]))
;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita
nel territorio della Repubblica;
((
c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il
minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter,
comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:
1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di
assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte
dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3,
nel qual caso l'importo è elevato a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di
assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per
le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo
13, comma 1.
))
((
c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri
ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis;
c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base
ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale
Minimo di cui all'articolo 47-bis;
))
((
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un
programma di attività conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis,
commi 1 e 2;
))
e) i titolari di partecipazioni
((qualificate))
siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e
sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 68;
((
e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo
societario di cui al Titolo III, Capo I;
))
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
((nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa))
siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza
indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei
sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da
coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la
responsabilità del vettore.
((
1-bis. L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad
esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3, è tenuta a dimostrare, altresì, che:
a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo
assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita
e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di
assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del
presente articolo;
b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali
di cui all'articolo 348, comma 2-ter.
))
2. L'
((IVASS))
nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma
1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il
provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente
motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'
((IVASS))
, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita
sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà
pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e
nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'
((IVASS))
determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione
((, inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio
dell'autorizzazione))
e le forme di pubblicità dell'albo.
((
5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della
pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:
a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata;
b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in
stabilimento o in libera prestazione di servizi.
))
ART. 14-BIS
ART. 14-BIS
(Programma di attività)
1. Il programma di attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d),
contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti:
a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l'impresa si propone di
garantire;
b) se l'impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi
che intende concludere con le imprese cedenti;
c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;
d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto
del Requisito Patrimoniale Minimo;
e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e
dell'organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a
farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18
dell'articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per
fornire l'assistenza promessa.
2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre
esercizi sociali:
a) le previsioni di bilancio;
b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al
Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di
cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali
previsioni;
c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III,
Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di
cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali
previsioni;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle
riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo
III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di
cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;
e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta:
1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di
impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga
dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni
dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di
riassicurazione passiva.
((2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante
dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera
prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è
potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS,
con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza
dello Stato membro interessato in merito))
Titolo III
ART. 15
ART. 15
(( (Estensione ad altri rami) ))
((
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che
intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o
3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l'articolo 14,
comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di disporre
di fondi propri di base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto
dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per l'esercizio dei nuovi rami, di
possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di essere in regola con le
disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui
all'articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo
47-bis.
Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter più elevato di quello
posseduto, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale minimo
assoluto.
2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì
presentare un nuovo programma di attività conforme all'articolo 14-bis.
2-ter. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e che intende
estendere l'attività ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che esercita i rami danni 1
e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, e che intende estendere l'attività ai
rischi dell'assicurazione vita, per ottenere l'estensione dell'autorizzazione dà
prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi
propri di base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del minimo
assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall'articolo 47-ter, comma
1, lettera d), numero 3), e si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti
Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui
l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo
13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti
nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione
dell'autorizzazione ad altri rami.
5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento
che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.
6. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità
all'articolo 14, comma 5-bis.
))
ART. 16
ART. 16
Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato
membro, ne dà preventiva comunicazione all'
((IVASS))
.
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività
recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa
intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un
rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente
espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e
sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel
territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio
all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad
una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i
predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto
previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla
carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di
provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona
preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
ART. 17
ART. 17
Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
1. L'
((IVASS))
, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui
all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma
2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel
quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante
che l'impresa
((, per l'insieme delle sue attività, copre il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformità agli
articoli 45-bis e 47-ter))
.
2. L'
((IVASS))
respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza
((del sistema di governo societario))
o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto
del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale
non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità
((di cui all'articolo 76.))
3. L'
((IVASS))
informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1
ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività
prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza
dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima
che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto
dall'
((IVASS))
la comunicazione di cui all'articolo 16. L'
((IVASS))
trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta
dalla
((autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante))
e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di
interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione
effettuata ai sensi dell'articolo 16,
((...))
, deve informarne l'
((IVASS))
e l'autorità di vigilanza dello Stato membro
((ospitante))
almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'
((IVASS))
, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta
la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno
giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso,
provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato. L'
((IVASS))
trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga
dall'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il
medesimo termine.
ART. 18
ART. 18
Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime
di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva
comunicazione all'
((IVASS))
.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono
indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività,
gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle
obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'
((IVASS))
.
ART. 19
ART. 19
Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
1. L'
((IVASS))
, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui
all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel
quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di
servizi, le necessarie informazioni
((stabilite dall'IVASS con regolamento))
e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.
2. L'
((IVASS))
respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza
((del sistema di governo societario))
o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto
del programma di attività presentato. In tale caso l'
((IVASS))
adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il
termine indicato al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'
((IVASS))
l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione
effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.
ART. 20
ART. 20
Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri
Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o
integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza
sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella
dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'
((IVASS))
le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti
pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L'
((IVASS))
effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.
ART. 21
ART. 21
Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata
in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'
((IVASS))
.
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento in cui l'
((IVASS))
comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa
informa preventivamente l'
((IVASS))
di ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni
applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché
((agli articoli 23, comma 1-bis, e 26))
.
ART. 22
ART. 22
Attività in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo,
ne dà preventiva comunicazione all'
((IVASS))
.
2. L'
((IVASS))
vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora
rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero
ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la
struttura organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che
intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in
uno Stato terzo.
Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
ART. 23
ART. 23
Attività in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la
sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'
((IVASS))
, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se
l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta
membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
((
1-bis. È considerato esercizio dell'attività assicurativa in regime di
stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o
sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica,
inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente
dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo
permanente per conto dell'impresa stessa.
))
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un
mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in
giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di
concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività
esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve
avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza
sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel
territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita
di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'
((IVASS))
indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa,
giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare
nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa
((di cui al comma 1))
può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della
Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità di vigilanza dello Stato di
origine la comunicazione dell'
((IVASS))
ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. L'impresa
((di cui al comma 1))
, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'
((IVASS))
almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'
((IVASS))
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei
presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del
caso, informa l'autorità competente dello Stato membro interessato.
ART. 24
ART. 24
Attività in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una
impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla
comunicazione all'
((IVASS))
, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se
l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo
del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che
l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo
di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa
((di cui al comma 1))
può iniziare l'attività dal momento in cui l'
((IVASS))
attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato
di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa
((di cui al comma 1))
comunica all'
((IVASS))
, attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica
che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della
Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi.
4.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
ART. 25
ART. 25
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa
((di assicurazione comunitaria))
, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà
di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina
un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione
dei relativi risarcimenti.
Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da
parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità
competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di
attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in
regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere
esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di
assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
ART. 26
ART. 26
Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
1. L'
((IVASS))
pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione
((comunitarie))
, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei
rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in
libertà di prestazione di servizi.
ART. 27
ART. 27
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa
((di assicurazione comunitaria))
non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano
in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese
quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
ART. 28
ART. 28
Attività in regime di stabilimento
1. L'impresa
((di assicurazione di un Paese terzo))
, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i
rami danni, è preventivamente autorizzata dall'
((IVASS))
con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva
l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività
all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita
e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni
o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e
dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica
una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in
Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché
del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il
vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza
sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta
nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se
diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve
essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e
professionalità previsti dall'articolo 76.
5. L'
((IVASS))
determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma
di attività, nonché il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti
per un ammontare almeno uguale
((alla metà degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) ))
e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o
presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli,
((pari ad almeno un quarto))
dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il
((regolamento))
di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di
estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e
dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica
l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato
dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità
nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una
sede secondaria.
ART. 29
ART. 29
Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
1. È vietato all'impresa
((di un Paese terzo))
l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei
rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in
Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche,
la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con
imprese che svolgono l'attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.
È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali
contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica
l'articolo 167, comma 2.
Titolo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
((Sezione I
Responsabilità del consiglio di amministrazione))
ART. 29-BIS
ART. 29-BIS
(( (Responsabilità del consiglio di amministrazione) ))
((
1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa ha la responsabilità ultima
dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee
direttamente applicabili.
))
((Sezione II
Sistema di governo societario))
ART. 30
ART. 30
(Sistema di governo societario dell'impresa)
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario , ivi inclusi
i sistemi di remunerazione e di incentivazione, che consenta una gestione sana e
prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla
natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa.
2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno:
a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una
chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle
funzioni e degli organi dell'impresa;
b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei
requisiti di cui all'articolo 76;
d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle
disposizioni di cui al presente Capo;
e) l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica
della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione
attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate
funzioni essenziali o importanti.
3. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna
periodica almeno annuale.
4.
((L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la
regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di
emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza sistemi, risorse e procedure interne
adeguati e proporzionati e, in particolare, istituisce e gestisce sistemi
informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2554].))
5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di
gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e,
ove rilevante, all'esternalizzazione, nonché una politica per l'adeguatezza nel
continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo
47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e
sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e
47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione.
6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio
di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche
almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in
ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative
del sistema di governo societario.
7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema
di governo societario di cui alla presente Sezione.
ART. 30-BIS
ART. 30-BIS
(( (Sistema di gestione dei rischi) ))
((
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende
le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per
individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i
rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe
essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.
2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella
struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, tenendo in
adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni
fondamentali.
3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, comma 5,
nonché i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo.
Per le finalità di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree:
a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;
b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability
management);
c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;
d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
e) gestione dei rischi operativi;
f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.
4. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo
30, comma 5, comprende le politiche sulle aree di cui alle lettere da
a) ad f) del comma 3.
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo
36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies,
predispone un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in
entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali
aggiustamenti.
6. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività
l'impresa valuta regolarmente:
a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle
ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei
tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater;
b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo
36-quinquies:
1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle
ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il
calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1,
lettera b), e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei
fondi propri ammissibili;
2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle
modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato;
3) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruità;
c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui
all'articolo 36-septies:
1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle
ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità e i possibili
effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi;
2) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.
7. L'impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c),
ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni trasmesse a norma
dell'articolo 47-quater. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o
dell'aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato rispetto del
Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l'impresa presenta anche un elenco di
misure da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi
propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per
ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il
Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo
36-septies, la politica scritta sulla gestione dei rischi, comprende una
politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.
9. Con riferimento al rischio di investimento, l'impresa osserva le disposizioni
degli articoli 35-bis, 37-ter, 38 e 41.
10. L'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo
da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.
11. L'impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi
esclusivamente ad un'ECAI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter).
L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating del
credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento
finanziario.
12. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito,
l'impresa, quando utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle
riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, verifica
l'idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione del rischio,
utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni
dipendenza automatica dai rating esterni.
13. L'IVASS può fornire con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7,
indicazioni sulle procedure da seguire in sede di valutazione dei rating
creditizi esterni di cui al comma 12.
14. Nel caso in cui l'impresa utilizzi un modello interno completo o parziale,
approvato conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione
dei rischi assolve ai seguenti ulteriori compiti:
a) costruire e applicare il modello interno;
b) testare e validare il modello interno;
c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente
apportate;
d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni
sintetiche sull'analisi effettuata;
e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del
modello interno, formulando proposte in merito alle aree suscettibili di
miglioramento ed aggiornando tale organo sulle misure adottate al fine di porre
rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.
))
ART. 30-TER
ART. 30-TER
(( (Valutazione interna del rischio e della solvibilità) ))
((
1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis
l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità. La
valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della
strategia operativa dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in
modo sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche.
2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:
a) il fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa, tenuto conto del profilo
di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della
strategia operativa dell'impresa;
b) l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal
Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti
dal Titolo III, Capo II;
c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi
sottostanti al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter,
commi 3 e 4, calcolato con la formula standard conformemente al Titolo III, Capo
IV-bis, Sezione II, o con un modello interno completo o parziale conformemente
al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), l'impresa adotta processi proporzionati alla
natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alla propria
attività, idonei a consentire la corretta individuazione e la valutazione dei
rischi a cui è o potrebbe essere esposta nel breve e nel lungo termine.
L'impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.
4. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo
36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies,
o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, valuta la
conformità con i requisiti di capitale di cui al comma 2, lettera b), sia
tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di
cui sopra.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se è utilizzato un modello interno,
la valutazione è eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la
quantificazione interna del rischio nella misura del rischio e calibrazione del
Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
6. L'impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità
almeno una volta all'anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di
qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio.
7. L'impresa comunica all'IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del
rischio e della solvibilità nell'ambito dell'informativa da fornire ai sensi
dell'articolo 47-quater.
8. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è finalizzata al
calcolo del requisito patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è
soggetto ad adeguamento solo sulla base di quanto disposto dagli articoli
47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-septies, 217-quater.
))
ART. 30-QUATER
ART. 30-QUATER
(( (Sistema di controllo interno) ))
((
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee
procedure amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di
trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, nonché
l'istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività
dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
3. La funzione di verifica della conformità svolge l'attività di consulenza al
consiglio di amministrazione sull'osservanza delle norme legislative,
regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, effettua la
valutazione del possibile impatto sulle attività dell'impresa derivanti da
modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e
identifica e valuta il rischio di non conformità.
))
ART. 30-QUINQUIES
ART. 30-QUINQUIES
(( (Funzione di revisione interna) ))
((
1. L'impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne
garantisce l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni
operative.
2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell'adeguatezza e
l'efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del
sistema di governo societario dell'impresa di cui al presente Capo.
3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le
risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando gli
interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e
criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in
essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure
dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna,
garantendone l'attuazione.
))
ART. 30-SEXIES
ART. 30-SEXIES
(( (Funzione attuariale) ))
((
1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione
attuariale:
a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti
utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve
tecniche;
c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle
riserve tecniche;
d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;
e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza
del calcolo delle riserve tecniche;
f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo
36-duodecies;
g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi
di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione
dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III,
Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui
all'articolo 30-ter.
2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo
professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194], ovvero da soggetti che
dispongono di:
a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla
portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini
dell'espletamento dell'incarico.
))
ART. 30-SEPTIES
ART. 30-SEPTIES
(( (Esternalizzazione) ))
((
1. L'impresa che esternalizza funzioni o attività relative all'attività
assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità dell'osservanza
degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. L'impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti
garantisce che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo
dei seguenti effetti:
a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario
dell'impresa;
b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
c) compromettere la capacità dell'IVASS di verificare l'osservanza degli
obblighi gravanti sull'impresa;
d) compromettere la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e
soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una
prestazione assicurativa.
3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di
funzioni o attività essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi
successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per
l'esternalizzazione delle funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.
5. L'impresa che esternalizza una funzione o un'attività di assicurazione o di
riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o
all'attività esternalizzata;
b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi
alle funzioni o attività esternalizzate;
c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del
servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso.
))
ART. 30-OCTIES
ART. 30-OCTIES
(( (Requisiti organizzativi dell'impresa che esercita il ramo assistenza) ))
((
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i
requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche
tecniche delle attrezzature determinate dall'IVASS con regolamento.
))
ART. 30-NOVIES
ART. 30-NOVIES
(( (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe) ))
((
1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l'impresa, per
ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi
poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell'equilibrio
tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da
conservare presso l'impresa.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo
30-ter, comma 3.
3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla
società di revisione, all'organo di controllo e all'IVASS.
4. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può
disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1,
anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di
trasmissione del documento.
))
ART. 30-DECIES
ART. 30-DECIES
(( (Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di
assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da
vendere ai clienti). ))
((
1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis
e 185-ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano
prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un processo di
approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa
di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o
distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e
alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 è proporzionato e adeguato alla
natura dei prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione.
3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'IVASS, su richiesta, la
documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto.
4. Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto
un mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può
essere distribuito, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a
tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di
distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e
adotta ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia
distribuito al mercato di riferimento individuato.
5. I soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i
prodotti assicurativi che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di
qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per
il mercato di riferimento individuato. Il riesame è finalizzato a valutare se il
prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento
e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti
assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul
processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di
riferimento individuato.
7. L'IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente
articolo in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla
vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale
distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza
sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto
disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-25;163~art5-com1-letb-num1].))
((45))
-------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 31
ART. 31
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 32
ART. 32
Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo
2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate
ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed
ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei
confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli
contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in
considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non
possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non
derivano dai premi pagati
((e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la solvibilità sul lungo
termine.))
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto
((dei principi di cui))
all'articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali
riconosciute dall'
((IVASS))
con regolamento.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai
premi ed ai relativi proventi, l'
((IVASS))
può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno
provocato la situazione di squilibrio.
5. È consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione
che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto,
fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di
violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma
2.
6. L'impresa comunica all'
((IVASS))
gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi
e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.
ART. 33
ART. 33
Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
((
3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai
rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di
gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera
a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in
cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
((
5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui
al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche
di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti
relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti.
))
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
ART. 34
ART. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 35
ART. 35
Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe
((nei rami responsabilità civile veicoli e natanti))
l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le
proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque
esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare ricorso a
rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti
ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi, ai fini
della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del
premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti
tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono
tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che
presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di
particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del
premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati
tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
ART. 35-BIS
ART. 35-BIS
(( (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche) ))
((
1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa
annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura
dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei
procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo
30-ter, comma 3.
3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e
all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.
4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno
cinque anni dalla data di redazione.
5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può
disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1,
anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione
del documento.
))
ART. 35-TER
ART. 35-TER
(( (Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità
civile veicoli a motore e natanti) ))
((
1. L'impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione
fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a
motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di
riservazione.
2. L'IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione
dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano
le attività dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti nel
territorio della Repubblica.
))
((Capo I-bis
Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di
vigilanza sulla solvibilità))
ART. 35-QUATER
ART. 35-QUATER
(( (Valutazione degli attivi e delle passività) ))
((
1. L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento,
valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità:
a) gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti
consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di
mercato;
b) le passività, all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate,
tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali
condizioni di mercato.
2. Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b),
l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito
di credito.
))
Capo II
((Calcolo delle riserve tecniche))
ART. 36
ART. 36
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 36-BIS
ART. 36-BIS
(( (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche) ))
((
1. L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni
impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o
riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari
e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni
stabilite dall'IVASS con regolamento.
2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo
attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire
immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra
impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con
le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i
dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.
4. L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed
obiettivo.
5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a
36-undecies, dell'articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di
attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui
ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35-quater,
commi 1 e 2.
))
ART. 36-TER
ART. 36-TER
(( (Calcolo delle riserve tecniche) ))
((
1. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma
della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.
2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa
futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata
con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro, sulla base
della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
3. L'impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e
attendibili nonché su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e
statistici che siano adeguati, applicabili e pertinenti.
4. Nel calcolo della migliore stima l'impresa utilizza la proiezione dei flussi
di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari
per regolare gli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera
durata.
5. L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli
importi, da calcolare separatamente, recuperabili da contratti di
riassicurazione e società veicolo, ai sensi dell'articolo 36-undecies.
6. L'impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il
valore delle riserve tecniche equivalga all'importo di cui l'impresa medesima
dovrebbe disporre per assumere e onorare gli impegni assicurativi e
riassicurativi.
7. L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
8. Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o
riassicurativi possono essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a
strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato
attendibile, l'impresa determina il valore delle riserve tecniche associato a
tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti
finanziari. In tal caso l'impresa non è tenuta a calcolare separatamente la
migliore stima e il margine di rischio.
9. Nei casi di cui al comma 7, l'impresa calcola il margine di rischio
determinando il costo per la costituzione di fondi propri ammissibili per un
importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte
agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
10. Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri
ammissibili per l'importo di cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso
tasso del costo del capitale. Tale tasso è sottoposto a revisione periodica.
11. Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione
rispetto al pertinente tasso d'interesse privo di rischio in cui un'impresa
incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili, determinato ai
sensi del Capo II-bis, del presente Titolo e delle relative misure di attuazione
adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di
Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi
per la loro intera durata.
))
ART. 36-QUATER
ART. 36-QUATER
(( (Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse
privi di rischio) ))
((
1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio
di cui all'articolo 36-ter, comma 2, fa riferimento ed è coerente con le
informazioni derivanti da strumenti finanziari pertinenti.
2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1,
rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.
3. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di
titoli obbligazionari sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli
scambi, la struttura di cui al comma 1 è determinata tenendo conto degli
strumenti finanziari pertinenti stessi.
4. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di
titoli obbligazionari non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei
tassi di cui al comma 1 è determinata per estrapolazione.
5. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi
d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine (tassi forward),
convergenti gradualmente verso un tasso a termine finale atteso («tasso forward
finale» - Ultimate Forward Rate), definiti a partire da uno o un insieme di
tassi forward relativi alle scadenze più lunghe per le quali gli strumenti
finanziari pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in
mercati idonei ai sensi del comma 3.
))
ART. 36-QUINQUIES
ART. 36-QUINQUIES
(( (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi
di interesse privi di rischio) ))
((
1. L'impresa può applicare un aggiustamento di congruità («matching adjustment»)
alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di
assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da
contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
2. L'applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta
all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) l'impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli
obbligazionari e altri attivi con caratteristiche simili in termini di flusso di
cassa dedicato alla copertura della migliore stima del portafoglio degli impegni
di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli
impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di
cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in
entrata e in uscita;
b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si
applica l'aggiustamento di congruità e il relativo portafoglio di attivi
dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre
attività dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere usato a
copertura di perdite derivanti da altre attività dell'impresa;
c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i
singoli flussi di cassa attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o
di riassicurazione nella medesima valuta; gli eventuali disallineamenti non
comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività
assicurativa o riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità;
d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di
riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri;
e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di
assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di
revisione e di mortalità;
f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di
assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la
migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di
riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress del
rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo
45-ter, commi da 2 a 6;
g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di
riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono
solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a
quello degli attivi, valutati in conformità all'articolo 35-quater destinati
alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al
momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto;
h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono
essere modificati né dagli emittenti degli attivi stessi né da terzi;
i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione
derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono
suddivisi in diverse parti in sede di composizione del portafoglio degli impegni
di assicurazione o riassicurazione.
3. Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l'impresa può fare ricorso
ad attivi caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo
all'inflazione, a condizione che essi replichino flussi di cassa del portafoglio
degli impegni di assicurazione o di riassicurazione anch'essi dipendenti
dall'inflazione.
4. L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di
cassa di un attivo in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione
sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo
in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente o superiore non
inficia l'ammissibilità dell'attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di
quanto disposto al comma 2, lettera h).
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità a un portafoglio degli
impegni di assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non
applicazione dell'aggiustamento di congruità stesso.
6. Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruità non sia più in
grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa
immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la
conformità a dette condizioni.
7. Qualora l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al
comma 6, entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più
l'aggiustamento di congruità a tutti i suoi impegni di assicurazione o di
riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.
8. L'aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o
di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di
rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un
aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies oppure una
misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi
dell'articolo 344-novies.
))
ART. 36-SEXIES
ART. 36-SEXIES
(( (Calcolo dell'aggiustamento di congruità) ))
((
1. L'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies si calcola per
le singole valute in base ai seguenti principi:
a) l'aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:
1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che,
applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di
riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello del
portafoglio degli attivi dedicato, valutato ai sensi dell'articolo 35-quater;
2) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che,
applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di
riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello della migliore
stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione,
tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura
per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;
b) l'aggiustamento di congruità non deve includere lo spread "fondamentale" che
riflette i rischi mantenuti dall'impresa;
c) nonostante la lettera a), lo spread "fondamentale" deve essere incrementato,
laddove necessario, per evitare che l'aggiustamento di congruità per gli attivi
con merito di credito inferiore alla categoria "investimento" (investment grade)
superi gli aggiustamenti di congruità per gli attivi della stessa classe e della
medesima durata caratterizzati da un merito di credito di categoria
"investimento";
d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo
dell'aggiustamento di congruità deve essere conforme alle relative specifiche
misure di attuazione adottate dalla Commissione europea.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread "fondamentale" è:
a) pari alla somma di:
1) spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa
agli attivi;
2) spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di
declassamento degli attivi;
b) per le esposizioni verso gli Stati membri e verso le banche centrali, pari ad
almeno il 30 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di
interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration),
merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari;
c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui alla lettera b), pari ad
almeno il 35 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di
interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration),
merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari.
3. La probabilità di inadempimento di cui al comma 2, lettera a), numero 1), si
basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per il singolo
attivo in rapporto alla durata relativa (duration), al merito di credito e alla
classe di quest'ultimo.
4. Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di
inadempimento, di cui al comma 3, lo spread "fondamentale" è pari alla
percentuale della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse
privo di rischio di cui al comma 2, lettere b) e c).
))
ART. 36-SEPTIES
ART. 36-SEPTIES
(Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei
tassi di interesse privi di rischio)
1. L'impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility
adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi
di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter,
commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della
pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di
cui al comma 1, si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile dagli
attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i
tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di
rischio per la medesima valuta.
3. Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi
denominati nella valuta in questione che l'impresa pone a copertura della
migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati
nella medesima valuta.
4. L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è
pari al 65 per cento dello spread valutario (currency spread) corretto per il
rischio.
5. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, è calcolato
come differenza tra lo spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso
attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di
credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi.
6. L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse privi
di rischio o della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione,
di cui all'articolo 36-quater, comma 3.
7. L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di
interesse privi di rischio si basa sui tassi di interesse privi di rischio di
cui al comma 6.
8. Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di
interesse privi di rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta
del paese prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, è aumentato
della differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il
rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio.
((
9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando
la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale
corretto per il rischio superi gli 85 punti base.
))
10. L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità maggiorata al calcolo
della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati
a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione.
11. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello
valutario corretto per il rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla
base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo degli attivi in
cui ha investito l'impresa ai fini della copertura della migliore stima degli
impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti
commercializzati nel mercato nazionale in questione e denominati nella sua
valuta.
12. L'impresa non applica l'aggiustamento per la volatilità in relazione agli
impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse
privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi
comprende un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-quinquies.
13. In deroga all'articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilità non
comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche
dell'aggiustamento per la volatilità.
ART. 36-OCTIES
ART. 36-OCTIES
(( (Informazioni tecniche) ))
((
1. Le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformità alle disposizioni
comunitarie costituite da:
a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, comma 2, senza
aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità;
b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo
di uno spread "fondamentale" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di
cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b);
c) l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei
tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-septies, comma 1, per
ciascun mercato assicurativo nazionale interessato; laddove adottate dalla
Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono
utilizzate dall'impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi
dell'articolo 36-ter, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo
36-sexies e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo
36-septies.
2. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica
di cui al comma 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della
Commissione europea in conformità alle disposizioni dell'Unione europea,
l'impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica alcun
aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi
di interesse privi di rischio.
))
ART. 36-NOVIES
ART. 36-NOVIES
(( (Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve
tecniche) ))
((
1. Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto
dall'articolo 36-ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in
gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto:
a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e
riassicurativi;
b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;
c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli
aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli
utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla
sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano
ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies.
))
ART. 36-DECIES
ART. 36-DECIES
(( (Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse
nei contratti di assicurazione e di riassicurazione) ))
((
1. L'impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle
garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti
di assicurazione e riassicurazione.
2. Le ipotesi dell'impresa sulla probabilità dell'esercizio da parte dei
contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di
estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti di assicurazione e
riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed
attendibili.
3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente
dell'impatto delle future variazioni delle condizioni finanziarie e non
finanziarie sull'esercizio delle opzioni contrattuali di cui al medesimo comma
2.
))
ART. 36-UNDECIES
ART. 36-UNDECIES
(( (Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo) ))
((
1. L'impresa calcola l'ammontare degli importi recuperabili da contratti di
riassicurazione e società veicolo in conformità degli articoli da 36-bis a
36-decies.
2. Nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa tiene conto del periodo temporale
intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.
3. L'impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell'inadempimento
della controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla
base della valutazione della probabilità di inadempimento di controparte e della
perdita media per inadempimento (loss given default).
))
ART. 36-DUODECIES
ART. 36-DUODECIES
(( (Qualità dei dati) ))
((
1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire
l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo
delle riserve tecniche.
2. Nel caso in cui l'impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non
disponga di sufficienti dati di adeguata qualità per l'applicazione di un metodo
attuariale attendibile ad un gruppo o ad un sottogruppo dei propri impegni
assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti di
riassicurazione e dalle società veicolo, può utilizzare per il calcolo della
migliore stima adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso.
3. L'impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori
stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente
confrontate con i dati tratti dall'esperienza.
4. Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico
tra i dati tratti dall'esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l'impresa
effettua gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle
ipotesi elaborate o ad entrambi.
))
ART. 36-TER
ART. 36-TERDECIES
(( (Adeguatezza delle riserve tecniche) ))
((
1. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello
delle proprie riserve tecniche, l'applicabilità e la pertinenza dei metodi
utilizzati nonché l'adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.
2. L'IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell'impresa non
sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può
richiedere all'impresa di incrementare l'importo delle riserve tecniche fino
all'ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli.
))
ART. 37
ART. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 37-BIS
ART. 37-BIS
( Riserve tecniche del lavoro indiretto )
((
1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di
riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla
fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli
impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
((Capo II-bis
Principi generali in materia di investimenti))
ART. 37-TER
ART. 37-TER
(( (Principio della persona prudente) ))
((
1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito
Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al
principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonché
dal regolamento dell'IVASS adottato in conformità con le disposizioni
dell'Unione europea.
2. L'impresa investe tutti gli attivi:
a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare,
gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene
opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale ai
sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a);
b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la
redditività del portafoglio nel suo complesso;
c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro
disponibilità.
3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:
a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una
riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;
b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato
regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare
un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o
gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione
eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;
d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti
appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di
rischi.
4. L'impresa può localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della
Repubblica o degli Stati membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2,
lettera c).
5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i
retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non
sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, può
richiedere all'impresa cedente di localizzare all'interno del territorio della
Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.
6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, può
chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno
Stato terzo, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente
conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire nel territorio della
Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di
un'impresa italiana.
))
Capo III
((Attivi a copertura delle riserve tecniche))
ART. 38
ART. 38
Copertura delle riserve tecniche
1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa.
1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo
adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle
passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei
beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto
degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.
1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce
il portafoglio di attività dell'impresa garantisce che l'investimento sia
realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei
beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti
concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003H0361] europea.
In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], e
successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un
interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del
finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario
finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia
adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito,
connessi a tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione;
l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte
dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è
sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.
((2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo
114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione
emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.))
((45))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74].
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74].
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una
società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in
tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto
degli attivi detenuti dalla società controllata.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74].
-------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 39
ART. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 40
ART. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 41
ART. 41
Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate
al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio
oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa
di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono
rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote
dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del
fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti
nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate
ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di
cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate
con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di
riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata
sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si
basa il valore di riferimento particolare.
((
3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti
di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e
l'articolo 38.
))
((
4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti
di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato
dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli
articoli 37-ter e 38.
))
((
5. L'IVASS, con regolamento, può limitare i tipi di attivi o i valori di
riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il
rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona
fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente
collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono coerenti con quanto
previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;47].
))
ART. 42
ART. 42
((Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche))
((
1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle
riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve
essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare
delle riserve tecniche.
))
((
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve
tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti
per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati
in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.
1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche
relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed
organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza
possibilità di trasferimenti.
))
((
2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro
sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte
dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli
attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle
altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.
))
3. L'impresa comunica all'
((IVASS))
la situazione
((degli attivi))
risultante dal registro. L'
((IVASS))
determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del
registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate,
nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
ART. 42-BIS
ART. 42-BIS
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
((
2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami
vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona
prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti
dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei
pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.
))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
ART. 42-TER
ART. 42-TER
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 43
ART. 43
Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento
negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi,
l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati
((e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto
disposto dall'articolo 38.))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
Capo IV
((Fondi propri))
ART. 44
ART. 44
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 44-BIS
ART. 44-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
((Sezione I
Determinazione dei fondi propri))
ART. 44-TER
ART. 44-TER
(( (Fondi propri) ))
((
1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui
all'articolo 44-quater e dei fondi propri accessori di cui all'articolo
44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, che
disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all'articolo
44-quinquies.
2. Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle
partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonché gli adeguamenti
che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità
degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire
perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi
particolari (fondi separati, o ring fenced funds).
3. Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni
detenute in enti finanziari e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri
tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale
applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di
investimento.
))
ART. 44-QUATER
ART. 44-QUATER
(( (Fondi propri di base) ))
((
1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
a) l'eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei
Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione
adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie
detenute dall'impresa;
b) le passività subordinate.
))
ART. 44-QUINQUIES
ART. 44-QUINQUIES
(( (Fondi propri accessori) ))
((
1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai
fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater che possono essere richiamati
per assorbire le perdite.
2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono
elementi dei fondi propri di base:
a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;
b) le lettere di credito e le garanzie;
c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l'impresa.
3. Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2546], i fondi
propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può
vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi
supplementari entro i dodici mesi successivi.
4. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è
trattato come un'attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
5. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in
considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti
all'autorizzazione dell'IVASS.
6. L'importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la
capacità di assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla
base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri
accessori abbia un valore nominale fisso, l'importo di tale elemento è pari al
suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in modo adeguato la
sua capacità di assorbimento delle perdite.
7. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l'IVASS
autorizza:
a) l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure
b) l'adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo;
l'autorizzazione del metodo di calcolo è limitata ad un periodo di tempo
determinato.
8. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei
fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e
disponibilità a pagare;
b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica
dell'elemento considerato nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine
del pagamento o del richiamo;
c) di qualsiasi informazione sull'esito dei richiami dei fondi propri accessori
effettuati in passato dall'impresa, qualora tali informazioni possano essere
utilizzate in modo attendibile per valutare l'esito previsto di richiami futuri.
))
ART. 44-SEXIES
ART. 44-SEXIES
(( (Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili)
))
((
1. L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con
partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili
costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a
disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui
all'articolo 44-octies, comma 2.
))
((Sezione II
Classificazione ed ammissibilità dei fondi propri))
ART. 44-SEPTIES
ART. 44-SEPTIES
(( (Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in
livelli) ))
((
1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La
classificazione dipende dall'inclusione di tali elementi nei fondi propri di
base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano
le seguenti caratteristiche:
a) disponibilità permanente: l'elemento è disponibile, o può essere richiamato
su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di
continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione;
b) subordinazione: in caso di liquidazione dell'impresa, l'importo totale
dell'elemento è disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell'elemento
al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre
obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei
confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di
riassicurazione.
2. Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di
cui al comma 1, lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata
dell'elemento, in particolare se abbia una scadenza. Nel caso in cui l'elemento
abbia una scadenza, la durata è valutata prendendo in considerazione la durata
relativa (duration) dell'elemento rispetto alla durata relativa (duration) degli
impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli
elementi dei fondi propri, l'impresa valuta la presenza delle seguenti
caratteristiche:
a) l'assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l'importo nominale
dell'elemento;
b) l'assenza di costi fissi obbligatori di servizio;
c) l'assenza di gravami.
))
ART. 44-OCTIES
ART. 44-OCTIES
(( (Classificazione in livelli) ))
((
1. L'impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando
possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies,
comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo
44-septies, commi 2 e 3.
3. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando
possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies,
comma 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies,
commi 2 e 3.
4. Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2
quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo
44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui
all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
5. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le
caratteristiche di cui ai commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3.
6. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa fa riferimento, ove applicabile,
all'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea.
7. L'impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell'elenco di cui al
comma 6 conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall'impresa è
soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.
))
ART. 44-NOVIES
ART. 44-NOVIES
(( (Classificazione di specifici elementi dei fondi propri) ))
((
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-octies e dall'elenco degli
elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le
seguenti classificazioni:
a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies, comma 2, sono classificate
nel livello 1;
b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in
fiduciarie a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti
creditizi autorizzati conformemente alla normativa europea applicabile, sono
classificate nel livello 2;
c) qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai
sensi dell'articolo 2546 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2546], può vantare
nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari
dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello
2.
2. Nel rispetto dell'articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che
la società mutua assicuratrice di cui all'articolo 2546 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2546] può vantare
nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari,
entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel comma 1, lettera c), è
classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui
all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti
di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
))
ART. 44-DECIES
ART. 44-DECIES
(( (Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3) ))
((
1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di
Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel
rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le
seguenti condizioni:
a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è
superiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili;
b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo
dell'importo totale dei fondi propri ammissibili.
2. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli
elementi dei fondi propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei
limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente
applicabili e tali da assicurare, come minimo, che l'importo degli elementi di
livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà
dell'importo totale dei fondi propri di base ammissibili.
3. L'importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis è pari alla
somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli
elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.
4. L'importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della
copertura del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis è pari
alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile
degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.
5. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle
disposizioni della presente Sezione.
))
ART. 45
ART. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
((Capo IV-bis
Requisiti patrimoniali di solvibilità
Sezione I
Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità))
ART. 45-BIS
ART. 45-BIS
(( (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) ))
((
1. L'impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il
Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula
standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni
di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come
previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di
attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da
IVASS con regolamento.
))
ART. 45-TER
ART. 45-TER
(( (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità) ))
((
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai
commi da 2 a 6.
2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al
presupposto di continuità aziendale.
3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che
siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta
l'impresa. Tale Requisito copre l'attività esistente nonché le nuove attività
che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con
riguardo all'attività esistente, tale requisito copre esclusivamente le perdite
inattese.
4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei
fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del
novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno.
5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi:
a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;
b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
d) il rischio di mercato;
e) il rischio di credito;
f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi
derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.
6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l'impresa tiene conto
dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, purché il Requisito
Patrimoniale di Solvibilità rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli
altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.
))
ART. 45-QUATER
ART. 45-QUATER
(( (Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità) ))
((
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta
all'anno e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
2. L'impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il
Requisito Patrimoniale di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma
1.
3. L'impresa verifica nel continuo l'importo dei fondi propri ammissibili e il
Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
4. Se il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle
ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, da ultimo comunicato
ai sensi del comma 1, l'impresa ricalcola immediatamente il Requisito
Patrimoniale di Solvibilità e ne dà pronta comunicazione all'IVASS.
5. L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio
dell'impresa è cambiato in modo significativo dalla data in cui è stata
effettuata la comunicazione di cui al comma 1, può chiedere all'impresa il
ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
))
((Sezione II
Formula standard))
ART. 45-QUINQUIES
ART. 45-QUINQUIES
(( (Struttura della formula standard) ))
((
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula
standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo
45-sexies;
b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo
45-decies;
c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve
tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.
2. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla
formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.
))
ART. 45-SEXIES
ART. 45-SEXIES
(( (Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base) ))
((
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio
individuali, aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento
dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2. Tale requisito è composto
almeno dai seguenti moduli di rischio:
a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;
b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
d) il rischio di mercato;
e) il rischio di inadempimento della controparte.
2. Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di
riassicurazione sono imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio
riflette la natura tecnica dei rischi sottostanti.
3. I coefficienti di correlazione per l'aggregazione dei moduli di rischio di
cui al comma 1 e la calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo
di rischio determinano un Requisito Patrimoniale di Solvibilità complessivo
conforme ai principi di cui all'articolo 45-ter.
4. Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 è calibrato utilizzando una misura
di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del
novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno. Gli
effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ogni
modulo di rischio, qualora appropriato.
5. L'impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di
rischio, sia per il requisito patrimoniale di solvibilità di base che per
qualsiasi calcolo semplificato di cui all'articolo 45-duodecies.
6. Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato,
specifiche geografiche per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione
per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione
malattia.
7. Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione
vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, l'impresa può
sostituire, previa autorizzazione dell'IVASS, nell'ambito della formula
standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa.
Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell'impresa o di dati
che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l'uso
di metodi standardizzati. Ai fini dell'autorizzazione, l'IVASS verifica la
completezza, l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati utilizzati.
))
ART. 45-SEPTIES
ART. 45-SEPTIES
(( (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base) ))
((
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
conformemente ai commi da 2 a 11.
2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni riflette il
rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti
i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività. Tale
modulo tiene conto altresì dell'incertezza dei risultati dell'impresa in
rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché
delle attività future che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici
mesi successivi.
3. L'impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula
definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2,
come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione danni: il
rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività
assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento,
la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché il momento di
accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri;
b) rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o di
variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da
un'incertezza significativa delle ipotesi in materia di tariffazione e di
calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.
4. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'attività di assicurazione vita
riflette il rischio derivante dalle obbligazioni dell'assicurazione vita, tenuto
conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio
dell'attività.
5. L'impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla
formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies,
come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di mortalità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del
valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della
tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un incremento del
tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività
assicurative;
b) rischio di longevità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del
valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della
tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un calo del tasso di
mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative;
c) rischio di invalidità - morbilità: il rischio di perdita o di variazione
sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del
livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di invalidità, malattia e
morbilità;
d) rischio di spesa per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di
variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da
variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese sostenute
in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del
valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni del livello,
della tendenza o della volatilità dei tassi di revisione delle rendite, dovute a
variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona
assicurata;
f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione
sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del
livello o della volatilità dei tassi di riduzione, estinzione anticipata,
incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonché di rinnovo delle polizze;
g) rischio catastrofale per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di
variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante
dall'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi
e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari.
6. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia riflette
il rischio derivante dalla sottoscrizione di impegni dell'assicurazione
malattia, sia quando gli impegni sono definiti sulla base di costruzioni
tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono
definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto
conto sia dei rischi coperti che dei processi utilizzati nell'esercizio
dell'attività.
7. Il modulo di cui al comma 6 è calcolato in modo tale da coprire almeno i
seguenti rischi:
a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della
volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di
riassicurazione;
b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività
assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento,
la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di
accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri al momento della
costituzione delle riserve;
c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi relative
alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al
verificarsi di importanti epidemie nonché all'insolita accumulazione di rischi
che si verifica in tali circostanze estreme.
8. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o
dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari tali da avere
un impatto sul valore delle attività e delle passività dell'impresa. Tale modulo
riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attività e passività,
in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration).
9. Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita
nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione
dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di tasso di interesse: la sensitività del valore delle attività,
delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per
scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse;
b) rischio azionario: la sensitività del valore delle attività, delle passività
e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei
prezzi di mercato degli strumenti di capitale;
c) rischio immobiliare: la sensitività del valore delle attività, delle
passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della
volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili;
d) rischio di spread: la sensitività del valore delle attività, delle passività
e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli
spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse
privi di rischio;
e) rischio valutario: la sensitività del valore delle attività, delle passività
e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei
tassi di cambio delle valute;
f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa
derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o
da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente
di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.
10. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le
possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del
merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi
dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del rischio, quali gli
accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti
nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel
sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle
garanzie collaterali o di altro genere detenute dall'impresa o da terzi per suo
conto e dei rischi ivi associati.
11. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10
tiene conto, per ciascuna controparte, dell'esposizione globale al rischio di
controparte dell'impresa nei confronti di tale controparte, indipendentemente
dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti.
))
ART. 45-OCTIES
ART. 45-OCTIES
(( (Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento
simmetrico) ))
((
1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato
dall'impresa secondo la formula standard comprende:
a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi
derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 45-sexies, comma 4;
b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di
un indice azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La
media ponderata è calcolata su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte
le imprese, definito dalla Commissione Europea.
2. L'aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b), determina un
sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la
formula standard, che non è inferiore o superiore di più di dieci (10) punti
percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a).
))
ART. 45-NOVIES
ART. 45-NOVIES
(( (Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata) ))
((
1. L'IVASS può autorizzare l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte
dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività nei rami vita, che
fornisca:
a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del
raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni
abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla
legislazione italiana.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall'IVASS quando
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano
individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività
dell'impresa e non siano trasferibili;
2) le attività dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si
applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio
della Repubblica;
3) la durata relativa (duration) media delle passività corrispondenti alle
attività detenute dall'impresa superi i dodici anni.
3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di
Solvibilità di cui al comma 1 è calibrato, utilizzando la misura del valore a
rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico
di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di
confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela
equivalente a quello previsto all'articolo 45-ter, se il metodo di cui al
presente articolo è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di
cui al comma 2, numero 1).
4. L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene
pienamente conto delle attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al
fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di
tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e
la liquidità nonché le strategie, i processi e le procedure di segnalazione
dell'impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali
da assicurare, nel continuo, che l'impresa è in grado di detenere investimenti
azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli
investimenti azionari per tale impresa.
6. L'impresa, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì
all'IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il
livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un
livello di tutela equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter.
7. L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del
comma 1 non può tornare ad applicare il metodo di cui all'articolo 45-septies,
salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell'IVASS.
))
ART. 45-DECIES
ART. 45-DECIES
(( (Requisito patrimoniale per il rischio operativo) ))
((
1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi
operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui
all'articolo 45-sexies. Tale requisito è calibrato conformemente all'articolo
45-ter, commi 3 e 4.
2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è
sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il
rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in
relazione a tali obbligazioni di assicurazione.
3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al
comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene
conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve
tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di
riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio
operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di
Solvibilità di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.
))
ART. 45-UNDECIES
ART. 45-UNDECIES
(( (Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve
tecniche e delle imposte differite) ))
((
1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve
tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1,
lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una
riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una
combinazione delle due.
2. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio
esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei
contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa può dimostrare che la
riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite
inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato
dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la
somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali
partecipazioni.
3. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a
carattere discrezionale in circostanze avverse è raffrontato al valore di tali
partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima
delle riserve tecniche.
))
ART. 45-DUODECIES
ART. 45-DUODECIES
(( (Semplificazioni della formula standard) ))
((1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico
sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla
portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del
calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono
calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4))
ART. 45-TER
ART. 45-TERDECIES
(( (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula
standard) ))
((
1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio
dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo
della formula standard, l'IVASS può richiedere, con decisione motivata,
all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo
della formula standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di
calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per
l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, ai sensi dell'articolo
45-sexies, comma 7.
Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da assicurare che l'impresa
ottemperi all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
))
ART. 46
ART. 46
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
((Sezione III
Modelli interni completi o parziali))
ART. 46-BIS
ART. 46-BIS
(Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali:
disposizioni generali)
1. L'impresa può essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il Requisito
Patrimoniale di Solvibilità utilizzando un modello interno completo o uno o più
modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea
direttamente applicabili.
2. L'impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o
più dei seguenti elementi:
a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di
Solvibilità di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;
b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo
45-decies;
c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve
tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa può applicare modelli
parziali a tutta l'attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.
4. L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari
a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli
46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.
5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno
parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies,
46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati all'applicazione
limitata del modello.
((5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione
all'utilizzo o alla modifica di un modello interno.
L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla
domanda))
6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal
ricevimento della richiesta completa della documentazione previo accertamento
della adeguatezza dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio,
gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in particolare della
conformità del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.
7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno,
l'IVASS provvede con decisione motivata.
8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello
interno, di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere all'impresa, con decisione
motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del
presente Capo.
ART. 46-TER
ART. 46-TER
(( (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni
specifiche) ))
((
1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 46-bis il modello interno
parziale può essere autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui
al medesimo articolo e le seguenti condizioni aggiuntive:
a) l'ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall'impresa;
b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello
parziale riflette in maniera più appropriata il profilo di rischio dell'impresa
ed in particolare è conforme ai principi di cui alla Sezione I del presente
Capo;
c) la struttura è coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente
Capo, in modo tale che sia possibile la piena integrazione del modello interno
parziale nella formula standard.
2. Nell'ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione
all'utilizzo di un modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un
modulo di rischio specifico, soltanto a taluni sottomoduli o a taluni settori di
attività dell'impresa o a parti di entrambi, l'IVASS può richiedere all'impresa
di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di
applicazione del modello.
3. Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalità con cui
l'impresa intende estendere l'ambito di applicazione del modello parziale di cui
al comma 1 ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il
modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione con
riguardo a tale modulo di rischio specifico.
))
ART. 46-QUATER
ART. 46-QUATER
(( (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali) ))
((
1. L'impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica
approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello
interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis.
2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche
minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.
3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di
cui al comma 1, sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS, come previsto
dall'articolo 46-bis.
4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all'autorizzazione
dell'IVASS nella misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1.
))
ART. 46-QUINQUIES
ART. 46-QUINQUIES
(( (Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni)
))
((
1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa approva la richiesta di
autorizzazione all'utilizzo del modello interno da inviare all'IVASS ai sensi
dell'articolo 46-bis, nonché la richiesta di autorizzazione di eventuali
modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello.
2. Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che
il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa.
))
ART. 46-SEXIES
ART. 46-SEXIES
(( (Ritorno alla formula standard) ))
((
1. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno
completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis non ritorna a calcolare il
Requisito Patrimoniale di Solvibilità o una parte di esso in base alla formula
standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che
sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione dell'IVASS.
))
ART. 46-SEPTIES
ART. 46-SEPTIES
(( (Non conformità del modello interno) ))
((
1. L'impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi
dell'articolo 46-bis, che cessa di rispettare i requisiti di cui agli articoli
46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies,
presenta tempestivamente all'IVASS un piano che preveda il ripristino entro un
periodo di tempo ragionevole della conformità o dimostra che l'effetto della non
conformità è irrilevante.
2. Qualora l'impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma 1, l'IVASS
può imporre all'impresa di ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità conformemente alla formula standard di cui alla Sezione II del
presente Capo.
))
ART. 46-OCTIES
ART. 46-OCTIES
(( (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard) ))
((
1. L'IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio
dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo
della formula standard, può chiedere all'impresa, con decisione motivata, di
utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo.
))
ART. 46-NOVIES
ART. 46-NOVIES
(( (Prova dell'utilizzo) ))
((
1. L'impresa dimostra che il modello interno completo o parziale è ampiamente
utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui
al Titolo III, Capo I, Sezione II, in particolare:
a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis e nei processi
decisionali;
b) nei processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di
solvibilità, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di
cui all'articolo 30-ter.
2. L'impresa dimostra che la frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di
Solvibilità tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale
utilizza tale modello interno per le altre finalità di cui al comma 1.
3. Il consiglio di amministrazione garantisce la costante adeguatezza della
struttura e del funzionamento del modello interno ed assicura che il modello
interno continui a riflettere in maniera appropriata il profilo di rischio
dell'impresa.
))
ART. 46-DECIES
ART. 46-DECIES
(( (Standard di qualità statistica) ))
((
1. L'impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della
distribuzione di probabilità prevista (probability distribution forecast) ad
esso sottostante, sia conforme ai criteri di cui al presente articolo.
2. L'impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilità
prevista, metodi basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate,
applicabili e pertinenti, nonché coerenti con i metodi utilizzati per calcolare
le riserve tecniche. I metodi per il calcolo della distribuzione di probabilità
prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi
realistiche.
L'impresa giustifica all'IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese al modello
interno.
3. L'impresa utilizza per il modello interno dati accurati, completi e adeguati
ed aggiorna almeno annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della
distribuzione di probabilità prevista.
4. Indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo della distribuzione di
probabilità prevista, l'impresa assicura che la capacità del modello interno di
classificare i rischi è sufficiente a garantire che tale modello sia ampiamente
utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governo societario, in
particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonché
nell'allocazione del capitale conformemente all'articolo 46-novies.
5. Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali l'impresa è
esposta ed almeno i rischi di cui all'articolo 45-ter, comma 5.
6. Ai fini degli effetti di diversificazione, l'impresa può tenere conto nel
proprio modello interno delle interdipendenze all'interno e tra le categorie di
rischio, purché l'IVASS giudichi adeguato il sistema utilizzato per misurare
tali effetti di diversificazione.
7. L'impresa può tenere pienamente conto dell'effetto delle tecniche di
mitigazione del rischio nel proprio modello interno, nella misura in cui il
rischio di credito e altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche di
mitigazione del rischio siano adeguatamente riflessi nel proprio modello
interno.
8. L'impresa valuta accuratamente nel proprio modello interno i rischi
particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali,
laddove siano significativi. L'impresa valuta altresì i rischi connessi alle
opzioni esistenti per i contraenti per le imprese di assicurazione e
riassicurazione. A tal fine l'impresa tiene conto dell'impatto che le future
variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere
sull'esercizio di tali opzioni.
9. L'impresa può tenere conto, nel proprio modello interno, delle future azioni
gestionali che prevede ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche,
prendendo in considerazione anche i tempi necessari per l'attuazione di tali
azioni.
10. L'impresa tiene conto nel proprio modello interno di tutti i pagamenti che
prevede di effettuare a favore di contraenti, beneficiari, assicurati e altri
aventi diritto a prestazioni assicurative, indipendentemente dal fatto che
questi pagamenti siano o meno contrattualmente garantiti.
))
ART. 46-UNDECIES
ART. 46-UNDECIES
(( (Standard di calibrazione) ))
((
1. L'impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una
misura di rischio diversi da quelli di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4,
nella misura in cui le risultanze di tale modello interno possano essere
utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e
agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative un livello di tutela
equivalente a quello derivante dall'utilizzo dei parametri di cui all'articolo
45-ter.
2. L'impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta
dal proprio modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui
all'articolo 45-ter, comma 4.
3. Nel caso in cui l'impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta
dal proprio modello interno, l'IVASS può autorizzare l'uso di approssimazioni
nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nella misura
in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli assicurati
beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all'articolo
45-ter.
4. L'IVASS può imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli
di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché
interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare
che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato
generalmente accettata.
))
ART. 46-DUODECIES
ART. 46-DUODECIES
(( (Attribuzione di utili e di perdite) ))
((
1. L'impresa esamina, almeno una volta all'anno, le cause e le fonti degli utili
e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attività.
2. L'impresa dimostra le modalità con cui la categorizzazione dei rischi
adottata nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle
perdite. La categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle
perdite riflettono il profilo di rischio dell'impresa.
))
ART. 46-TER
ART. 46-TERDECIES
(( (Standard di convalida) ))
((
1. L'impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno
che include, con riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto
funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle specifiche e il
raffronto delle risultanze con i dati tratti dall'esperienza.
2. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un
processo statistico efficace che consenta all'impresa medesima di dimostrare
all'IVASS che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono
appropriati.
3. L'impresa utilizza metodi statistici che consentano di verificare
l'appropriatezza della distribuzione di probabilità prevista sia rispetto
all'esperienza passata sia rispetto a tutti i nuovi dati rilevanti e alle nuove
informazioni relativi a tale distribuzione di probabilità.
4. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un'analisi
della stabilità di tale modello ed in particolare la verifica della sensibilità
delle risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Tale
procedura di convalida include altresì la valutazione dell'accuratezza, della
completezza e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.
))
ART. 46-QUATER
ART. 46-QUATERDECIES
(( (Standard di documentazione) ))
((
1. L'impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno
utilizzato.
2. La documentazione di cui al comma 1:
a) dimostra l'osservanza degli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies,
46-duodecies, 46-terdecies;
b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi
matematica ed empirica che sottendono il modello interno;
c) indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo
efficace.
3. L'impresa documenta ogni modifica rilevante apportata al proprio modello
interno conformemente all'articolo 46-quater.
))
ART. 46-QUINDECIES
ART. 46-QUINDECIES
(( (Modelli e dati esterni) ))
((1. L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in
ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente
agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies,
46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di attuazione.))
ART. 47
ART. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
((Sezione IV
Requisito patrimoniale minimo))
ART. 47-BIS
ART. 47-BIS
(( (Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali) ))
((
1. L'impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire
il Requisito Patrimoniale Minimo.
))
ART. 47-TER
ART. 47-TER
(( (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) ))
((
1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei
seguenti principi:
a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di
una revisione;
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del
quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio
inaccettabile qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria
attività;
c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito
Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base
dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85 %) su
un periodo di un anno;
d) il livello minimo assoluto è pari a:
1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di
assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei
rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel
qual caso non può essere inferiore a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di
assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ossia la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2) per le
imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni.
2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come
funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve
tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi
amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto
della riassicurazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale
Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare
il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
dell'impresa, calcolato conformemente alle Sezioni II e III del presente Capo,
ivi incluse le eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai sensi
dell'articolo 47-sexies.
4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facoltà di esigere che l'impresa
applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di
Solvibilità calcolato conformemente alla Sezione II del presente Capo.
5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e
comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 l'impresa non è tenuta a
calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità su base trimestrale.
7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma 5 coincide con uno dei
limiti di cui al comma 3, l'impresa fornisce all'IVASS le informazioni
necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale
coincidenza.
))
((Capo IV-ter
Informativa e processo di controllo prudenziale))
ART. 47-QUATER
ART. 47-QUATER
(( (Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni
di esercizio) ))
((
1. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli
obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire
all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all'articolo
47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito
dall'IVASS con regolamento, includono almeno elementi per:
a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attività
che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità,
i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro
struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del
capitale;
b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni
e dei poteri di vigilanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter,
l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle
informazioni di cui al comma 1 che l'impresa è tenuta a presentare in periodi
predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla
situazione dell'impresa.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, comma 5, quando le
informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all'anno,
l'IVASS può limitare le informazioni se:
a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto
alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività
dell'impresa;
b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.
4. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza
riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un
gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che l'impresa non riesca a
dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la
natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.
5. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle
imprese che non rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale
rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi
contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
6. L'IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5,
tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di
dimensioni minori.
7. L'IVASS può limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo di presentazione
periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando:
a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto
alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività
dell'impresa;
b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace
dell'impresa;
c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati
nell'Unione; e
d) l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.
8. L'IVASS non esonera dall'obbligo di fornire informazioni analitiche le
imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 210 a meno che
l'impresa non dimostri all'IVASS che un'informativa di questo tipo è inopportuna
data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del
gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.
9. Esoneri all'obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo
alle imprese che non rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale
rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi
lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
10. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9,
tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di
dimensioni minori.
11. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o di esonero delle
informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'IVASS
valuta nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo
47-quinquies se l'informativa è eccessivamente onerosa in rapporto alla natura,
alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell'attività dell'impresa,
tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;
b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;
c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;
d) il livello delle concentrazioni di rischi;
e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l'autorizzazione
è concessa;
f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità
finanziaria;
g) i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza
e la politica scritta sull'informativa di cui all'articolo 30, comma 5;
h) l'idoneità dei sistemi di governo societario dell'impresa;
i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di
Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
l) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa captive.
))
ART. 47-QUINQUIES
ART. 47-QUINQUIES
(( (Processo di controllo prudenziale) ))
((
1. L'IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di
reportistica adottati dall'impresa per rispettare le norme del presente codice e
delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea direttamente
applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei
requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione
dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione
della capacità dell' impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto
in cui la stessa svolge l'attività.
2. L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le
disposizioni relative:
a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio
e della solvibilità di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II;
b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II;
c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis;
d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41;
e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV;
f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo
III, Capo IV-bis, Sezione III.
3. L'IVASS monitora con adeguati strumenti l'impresa al fine di rilevare
qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e di verificare come
l'impresa vi abbia posto rimedio.
4. L'IVASS valuta:
a) l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall'impresa per
identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche
che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale
dell'impresa.
b) la capacità dell'impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri
delle condizioni economiche.
5. Nell'ambito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in aggiunta al
calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ove appropriato può
utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a consentire la valutazione
della capacità delle imprese di far fronte a possibili eventi o cambiamenti
futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla
loro situazione finanziaria globale. L'IVASS può imporre all'impresa di attuare
verifiche o analisi corrispondenti.
6. L'IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo
di controllo prudenziale, adotta le misure che ritiene più appropriate tra
quelle previste nei Titoli XIV, XVI e XVIII.
7. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente.
L'IVASS stabilisce con regolamento la frequenza minima e l'ambito del processo
di controllo prudenziale in funzione della natura, della portata e della
complessità delle attività dell'impresa.
))
ART. 47-SEXIES
ART. 47-SEXIES
(( (Maggiorazione del capitale) ))
((
1. All'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo
47-quinquies l'IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento
motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell'impresa qualora ricorrano
le seguenti condizioni:
a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta
significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di
Solvibilità calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo
II, Capo IV-bis, Sezione II e:
1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-octies è inadeguato o
è risultato inefficace; oppure
2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-octies è in via
di predisposizione;
b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta
significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di
Solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale
secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il
modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e
l'impresa non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio
entro il termine stabilito dall'IVASS;
c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo
significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e
tali difformità impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare,
gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, ed
altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo
periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.
d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo
36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies o
le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e l'IVASS
conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo
significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure
transitorie.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è
calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 45-ter,
commi 3 e 4.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è
commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto
l'IVASS ad imporre tale maggiorazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è
commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'IVASS verifica che l'impresa
adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato
l'imposizione della maggiorazione del capitale.
6. L'IVASS riesamina, almeno annualmente, l'imposizione della maggiorazione del
capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l'impresa abbia sanato le
carenze riscontrate.
7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità comprendente la maggiorazione del
capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
inadeguato.
8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio
di cui all'articolo 36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al
comma 1, lettera c).
9. L'IVASS con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle
maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo.
))
ART. 47-SEPTIES
ART. 47-SEPTIES
(( (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria:
contenuto) ))
((
1. L'impresa, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 190, commi 1-bis e
1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione
finanziaria e la trasmette all'IVASS congiuntamente alle informazioni di cui
all'articolo 47-quater, comma 1.
2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate
integralmente o mediante il riferimento ad altre informazioni, equivalenti per
natura e portata, pubblicate in attuazione di altre prescrizioni legislative o
regolamentari, concernenti:
a) la descrizione dell'attività e i risultati di gestione dell'impresa;
b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della
adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo di rischio dell'impresa;
c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione
dell'esposizione, della concentrazione, della mitigazione e della sensitività;
d) separatamente per attività, riserve tecniche e altre passività, la
descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione,
congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle
basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno:
1) la struttura e l'importo dei fondi propri, nonché la loro qualità;
2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito
Patrimoniale Minimo;
3) l'esercizio della opzione di cui all'articolo 45-novies utilizzata ai fini
del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
4) le informazioni che consentono un'adeguata comprensione delle principali
differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun
modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del proprio Requisito
Patrimoniale di Solvibilità;
5) l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o
ogni grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità rilevata
durante il periodo oggetto della relazione, anche se in seguito rimosso,
congiuntamente all'illustrazione delle relative cause, conseguenze e delle
eventuali misure correttive adottate.
3. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo
36-quinquies, la descrizione di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre
all'aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui
l'aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell'impatto
dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria
dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se
l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo
36-sexies e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la
volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa.
4. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1), comprende un'analisi
relativa ad ogni cambiamento significativo rispetto al precedente periodo
oggetto della relazione e l'illustrazione di ogni variazione significativa
rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione
della trasferibilità del capitale.
5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma
2, lettera e), numero 2), sono indicati separatamente l'importo calcolato
secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e
l'eventuale importo maggiorato del capitale richiesto dall'IVASS ai sensi
dell'articolo 47-sexies o l'impatto dei parametri specifici richiesti dall'IVASS
all'impresa ai sensi dell'articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve
indicazione delle motivazioni fornite dall'IVASS.
6. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e) numero 2), è accompagnata, ove
applicabile, dall'indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è in
corso di valutazione da parte dell'IVASS.
7. L'IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione di cui al
comma 1 che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società
di revisione legale.
))
ART. 47-OCTIES
ART. 47-OCTIES
(( (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi
applicabili) ))
((
1. L'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica
un'informazione se la pubblicazione:
a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori
concorrenti del mercato;
b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi
dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla
solvibilità e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di
pubblicazione e le relative motivazioni.
3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle
informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o
regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a
quelle richieste dall'articolo 47-septies.
4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo
47-septies, comma 2, lettera e).
5. L'IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della
relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.
))
ART. 47-NOVIES
ART. 47-NOVIES
(( (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e
informazioni facoltative aggiuntive) ))
((
1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto
significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e
47-octies, l'impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli
effetti di tali circostanze.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le
seguenti:
a) l'IVASS, constatata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene
che l'impresa non sia in grado di presentare un piano di finanziamento
realistico a breve termine o, comunque, l'impresa non trasmette tale piano entro
un mese dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza;
b) l'IVASS rileva che l'impresa non ha trasmesso un piano di risanamento
realistico entro due mesi dalla data in cui è stata riscontrata una grave
inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'IVASS richiede all'impresa di
pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza del
Requisito Patrimoniale Minimo, congiuntamente ad una illustrazione delle
relative cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure
adottate per porvi rimedio.
Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato
inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito
Patrimoniale Minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento,
l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una
spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre
misure adottate per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive
previste.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'IVASS richiede all'impresa di
pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza,
congiuntamente ad una illustrazione delle cause e dei relativi effetti per
l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando,
nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il
problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è stato
risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione
alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle
sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonché le
eventuali altre misure correttive.
5. L'impresa può pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa
relativa alla propria solvibilità e condizione finanziaria che non sia già
soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 47-septies e
47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
))
ART. 47-DECIES
ART. 47-DECIES
(( (Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria) ))
((
1. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è
soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo
dopo tale approvazione.
))
ART. 47-UNDECIES
ART. 47-UNDECIES
(( (Informativa all'AEAP) ))
((
1. L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti:
a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle
maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente,
calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per
ciascuna delle seguenti categorie:
1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami vita;
3) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami danni;
4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività nei
rami vita e danni;
5) per le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione;
b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle
maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo
47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c);
c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di
informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate
dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo
47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro
requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi
rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali,
dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di
assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica;
d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di
informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati
dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo
216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi,
delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale
del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli
attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210.
))
((Capo IV-quater
Imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali))
ART. 47-DUODECIES
ART. 47-DUODECIES
(( (Trasparenza degli investitori istituzionali). ))
((
1. L'impresa di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art124quater-com1-letb-num1],
osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del
predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori
istituzionali.
2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art124novies-com3].
))
Capo V
Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
ART. 48
ART. 48
(Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di
assicurazione
((di uno Stato terzo))
, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.
2. L'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma
1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio
della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo.
3. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi
secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e
alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie
autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e
malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e
35-ter.
ART. 48-BIS
ART. 48-BIS
(( (Bilancio, registri e scritture contabili) ))
((
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di
assicurazione di un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di
registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.
))
ART. 49
ART. 49
(( (Riserve tecniche) ))
((
1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di
assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede
secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche
delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente
Titolo.
1-bis. L'impresa di cui al comma 1 valuta le attività e le passività della sede
secondaria conformemente all'articolo 35-quater, determina i fondi propri della
sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo
IV, del presente Titolo e investe in attività conformemente alle disposizioni di
cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42.
2. L'IVASS può richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche
siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto
necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
))
ART. 50
ART. 50
(( (Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito
Patrimoniale Minimo) ))
((
1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria,
di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui
all'articolo 44-decies, comma 3.
1-bis. L'impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni
di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle operazioni realizzate dalla sede
secondaria.
2. L'importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del
Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito
Patrimoniale minimo sono costituiti in conformità all'articolo 44-decies, comma
4. L'importo ammissibile dei fondi propri di base non può essere inferiore alla
metà del minimo assoluto previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d).
2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale
Minimo includono la cauzione depositata in conformità dell'articolo 28, comma 5.
3. Le attività a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità sono
localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare del Requisito Patrimoniale
Minimo, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere
localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all'impresa autorizzata
ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di
solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi
dell'articolo 51.
))
ART. 51
ART. 51
(( (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri) ))
((
1. L'impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di
autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata
all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha
presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma
1-bis, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in funzione dell'attività
globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli
Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto
in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha
insediato una sede secondaria, le attività a copertura del Requisito
Patrimoniale Minimo.
1-bis. L'istanza di cui al comma 1 è presentata all'IVASS ed alle autorità di
vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver
ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia
una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga
demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate
dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere
motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista
dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il
controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel
territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con
l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati.
Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo
della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri
interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la
vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati
nel caso in cui siano soppresse ad iniziativa di uno o più Stati membri
interessati.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito
Patrimoniale di Solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta
dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
6. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al
fine di scambiare le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità
globale.
))
Titolo IV
((IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI))
((Capo I
Disposizioni generali))
Titolo IV
ART. 51-BIS
ART. 51-BIS
(( (Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici)
))
((
1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo:
a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 51-ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi
dell'articolo 2546 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2546], che superano
gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 52 e che non superano gli
importi di cui all'articolo 51-ter;
b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell'articolo 52.
2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte nella sezione
dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Imprese locali di cui al
Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209].
3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), sono iscritte nella sezione
dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Particolari mutue
assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni
private [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209]».
4. L'IVASS dà pronta comunicazione all'impresa interessata dell'iscrizione
nell'albo, ai sensi dei commi 2 e 3. Le imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
))
((Capo II
Imprese di assicurazione locali))
ART. 51-TER
ART. 51-TER
(( (Nozione di impresa di assicurazione locale) ))
((
1. L'impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione
locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro
5.000.000;
b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi
recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera
euro 25.000.000;
c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del
gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e
dalle società veicolo, non supera euro 25.000.000;
d) nelle attività dell'impresa non rientrano attività assicurative o
riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e
cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori;
e) nelle attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori
ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro
2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai
contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 per
cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve
tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e
dalle società veicolo.
2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non è qualificata
impresa di assicurazione locale quando:
a) esercita l'attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera
prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o
b) in esito alla sua richiesta è autorizzata all'esercizio dell'attività di
assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attività
ai sensi dell'articolo 13; o
c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve
tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e
dalle società veicolo, è prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi,
uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1.
))
ART. 51-QUATER
ART. 51-QUATER
(( (Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali) ))
((
1. L'IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le
altre disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di
cui all'articolo 51-ter. In ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma
3.
2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai
sensi dell'articolo 13 che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi
precedenti e verosimilmente non supereranno per ulteriori cinque esercizi
consecutivi successivi gli importi di cui all'articolo 51-ter. L'IVASS determina
con regolamento la procedura per l'accertamento dei presupposti per
l'applicazione del regime di cui al comma 1.
3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal quarto
esercizio, qualora l'impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli
importi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'articolo 51-ter. L'IVASS
determina con regolamento la procedura di accertamento del mancato rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 51-ter e di conseguente presentazione
dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13, da inviare entro
trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
))
((Capo III
Particolari mutue assicuratrici))
ART. 52
ART. 52
((Particolari mutue assicuratrici))
((
1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2546], è
qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando
ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa
può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e
limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la
disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote
di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
))
2.
((La mutua assicuratrice))
, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la
possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e
riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3.
((La mutua assicuratrice))
, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la
possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui
non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.
((
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi
consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio l'impresa cessa di essere
qualificata particolare mutua assicuratrice, non è più soggetta alle
disposizioni del presente Capo ed è tenuta a richiedere l'autorizzazione ai
sensi dell'articolo 51-quater o ai sensi dell'articolo 13, in caso di
superamento degli importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi
sono stati superati.
))
ART. 53
ART. 53
Attività esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i
rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3.
((Le particolari mutue assicuratrici))
limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami
danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.
ART. 54
ART. 54
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 55
ART. 55
Autorizzazione
1. L'
((IVASS))
o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò preposto,
fermo quanto disposto
((all'articolo 347, commi 3 e 4,))
autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
3. L'
((IVASS))
, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.
ART. 56
ART. 56
((Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici))
((
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento,
la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui
all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività
assicurativa, e specificamente:
a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa
dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di
comunicazione all'autorità di vigilanza;
b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti
aziendali;
c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto
compatibili.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
3.
((Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo))
non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519,
secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo
comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
Titolo V
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Titolo V
ART. 57
ART. 57
Attività di riassicurazione
((
1. L'esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di
riassicurazione.
))
2.
((L'impresa di riassicurazione limita))
l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni
connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di
partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art1-com1-letm].
3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che
hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di
riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II. PERIODO
SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56].
ART. 57-BIS
ART. 57-BIS
(Società veicolo)
1. L'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società
veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla
preventiva autorizzazione dell'
((IVASS))
.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e
per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo. In particolare, il
regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell'autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società
veicolo;
d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari
di una partecipazione
((qualificata))
nella società veicolo;
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e
di gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni
statistiche e prudenziali;
((
g) i requisiti di solvibilità.
))
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
ART. 58
ART. 58
Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende
esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall'
((IVASS))
, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste
dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei
rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
((
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello
degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle
condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di
cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui
all'articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.
))
ART. 59
ART. 59
Requisiti e procedura
1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo
2325 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2325] o di società
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R2157] relativo
allo statuto della Società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita
nel territorio della Repubblica;
c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il
minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies,
comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione
che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non
può essere inferiore ad euro 1.200.000;
c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri
ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità previsto all'articolo 45-bis;
c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base
ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale
Minimo di cui all'articolo 47-bis;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un
programma di attività conforme all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b),
c), d) ed e); il programma descrive, altresì, il tipo di accordi di
riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei
requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo
societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis,
30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nonché i responsabili delle funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano
in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza
indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate
nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si
possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il
provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda
di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
((2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante
dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera
prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è
potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS,
con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza
dello Stato membro interessato in merito))
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in
apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e
ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. L'impresa indica negli atti
e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme
di pubblicità dell'albo.
5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della
pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:
1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata;
2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in
stabilimento o in libera prestazione di servizi.
ART. 59-BIS
ART. 59-BIS
(Estensione ad altri rami)
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o
più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati
nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'
((IVASS))
. Si applica l'articolo 59, comma 2.
((
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di essere in
regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito
Patrimoniale di Solvibilità ed al Requisito Patrimoniale Minimo.
))
((
2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì
presentare un programma di attività conforme all'articolo 59, comma 1, lettera
d).
))
3. L'
((IVASS))
determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad
altri rami e il contenuto del programma di attività.
4. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento
che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.
((
4-bis. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità
all'articolo 59, comma 5-bis.
))
ART. 59-TER
ART. 59-TER
(Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria
in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'
((IVASS))
. Nella comunicazione è indicato:
a) l'indirizzo della sede secondaria;
b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
c) gli Stati membri in cui intende operare;
d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.
2. L'
((IVASS))
, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al
comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica
all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione
dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le
informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. L'
((IVASS))
informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma
2.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui
al comma 1, ne informa preventivamente l'
((IVASS))
. L'
((IVASS))
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei
presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa
l'autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni
previste dall'ordinamento comunitario.
ART. 59-QUATER
ART. 59-QUATER
(Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta
attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato
membro, ne dà comunicazione all'
((IVASS))
. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono
indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività,
gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende
esercitare.
ART. 59-QUINQUIES
ART. 59-QUINQUIES
(Attività in uno Stato terzo)
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria
in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all'
((IVASS))
.
2. L'
((IVASS))
vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora
rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero
ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la
struttura organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di
prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.
Capo III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in
uno stato terzo
ART. 60
ART. 60
(Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro
Stato membro)
1. L'accesso all'attività riassicurativa in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un
altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'
((IVASS))
, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un
mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in
giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di
concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività
esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve
avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza
sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel
territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita
di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel
territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorità di
vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'
((IVASS))
della comunicazione di cui al comma 1.
4. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa l'
((IVASS))
, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni
modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.
ART. 60-BIS
ART. 60-BIS
(Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno
Stato terzo)
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare
nel territorio della Repubblica l'attività riassicurativa in regime di
stabilimento, è preventivamente autorizzata dall'
((IVASS))
con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva
l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività
all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica
una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in
Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonché
del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il
vincolo del deposito cauzionale
((previsto dall'articolo 28, comma 5))
. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti
dall'articolo 76.
4. L'
((IVASS))
determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di
cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio
dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
5. L'
((IVASS))
, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in
apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese
indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le
condizioni di estensione dell'attività ad altri rami e di diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.
ART. 61
ART. 61
Attività in regime di prestazione di servizi
1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio
dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo.
1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica
((l'articolo 23, comma 1-bis))
.
Titolo VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Titolo VI
ART. 62
ART. 62
Esercizio dell'attività di riassicurazione
((
1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni
di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali
previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater,
66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e
prudente gestione dell'impresa.
))
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di
riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. PERIODO
SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56].
ART. 63
ART. 63
(( (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo
societario) ))
((
1. L'impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel
rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nonché funzioni fondamentali all'interno dell'impresa possiedono i requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall'IVASS ai sensi
dell'articolo 76.
))
ART. 63-BIS
ART. 63-BIS
(( (Valutazione delle attività e passività) ))
((
1. L'impresa di riassicurazione valuta le proprie attività e passività nel
rispetto dell'articolo 35-quater.
))
ART. 64
ART. 64
(( (Riserve tecniche) ))
((
1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di
ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli
impegni assunti per l'insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni
del Capo II, Titolo III.
2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III,
Capo II.
))
ART. 64-BIS
ART. 64-BIS
(( (Principi in materia di investimenti) ))
((
1. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 37-ter.
))
ART. 65
ART. 65
(( (Attivi a copertura delle riserve tecniche) ))
((
1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di
proprietà dell'impresa in conformità dell'articolo 38 e dell'articolo 41.
1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve
tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle
passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.
))
ART. 65-BIS
ART. 65-BIS
(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)
1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le
attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In
qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto
delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve
tecniche.
((
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche
sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro
acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità
alle disposizioni dell'articolo 35-quater.
))
((
1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche
relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati
separatamente dalle attività di riassicurazione senza possibilità di
trasferimenti.
))
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro
sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte
dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si
riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio
separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e
non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all'
((IVASS))
la situazione delle attività risultante dal registro. L'
((IVASS))
determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del
registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate,
nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
ART. 66
ART. 66
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 66-BIS
ART. 66-BIS
(( (Fondi propri) ))
((
1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies,
nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per
la classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri.
))
ART. 66-TER
ART. 66-TER
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 66-QUATER
ART. 66-QUATER
((( Requisiti Patrimoniali di Solvibilità ))
((1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al
Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all'articolo
47-bis.))
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il Provvedimento 14 settembre 2010, (in G.U. 24/09/2010, n. 224), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo minimo della quota di garanzia
dell'impresa di riassicurazione fissato dall'art. 66 sexies, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art66sexies-com2],
in euro 3.000.000 è aumentato a euro 3.200.000, al fine di tener conto delle
variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 3 del presente Provvedimento entrano in vigore a decorrere dal
bilancio dell'esercizio 2010".
Titolo III
ART. 66-QUINQUIES
ART. 66-QUINQUIES
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 66-SEXIES
ART. 66-SEXIES
((( Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo ))
((
1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei
seguenti principi:
a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una
revisione;
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del
quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a
prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio
inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di
continuare la propria attività;
c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito
Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base
dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su
un periodo di un anno;
d) il livello minimo assoluto è pari a 3.600.000 euro per le imprese di
riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le
quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore a 1.200.000
euro.
2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come
funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve
tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi
amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto
della riassicurazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale
Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare
il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e
Sezione III.
4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facoltà di esigere che l'impresa
applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di
Solvibilità calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.
5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e
comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a
calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale.
7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti
di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a
comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.
))
ART. 66-SEXIES
ART. 66-SEXIES.1
(( (Informativa e processo di controllo prudenziale) ))
((1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo
all'impresa di riassicurazione))
ART. 66-SEPTIES
ART. 66-SEPTIES
( Riassicurazione finite )
((01. L'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita
attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di
reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire,
controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e
attività.))
((1. L'IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per
l'esercizio dell'attività di riassicurazione finite nel rispetto delle
disposizioni dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e
disposizioni di cui al presente articolo.))
Capo II
((Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo))
ART. 67
ART. 67
( Attività in regime di stabilimento )
1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi
secondarie di imprese di riassicurazione
((di uno Stato terzo))
, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonché
le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e
scritture contabili di cui al Titolo VIII.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la
sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all'esercizio congiunto
dell'assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel
territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
Titolo VII
((ASSETTI PROPRIETARI))
Capo I
Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Titolo VII
ART. 68
ART. 68
Autorizzazioni
1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che
comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata,
tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
2. L'IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi
in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per
cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni
comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si
considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che
intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi
in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente
considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione
del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo
comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche
all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un
contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola
del suo statuto.
4. L'IVASS individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nei
commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a
garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità
finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili
effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa
interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale
acquirente
((da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche
tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni,))
, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il
possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro
che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale
acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione
le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del
gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della
vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti,
nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di
investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2009/65/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065]
autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1,
lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni
di cui all'articolo 204, commi 1-bis e 1-ter.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a
Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'IVASS comunica la
richiesta di autorizzazione al Ministro dello sviluppo economico, su proposta
del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese
dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'IVASS può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle
partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo
70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono
l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al
richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base
delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare
disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini
dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in
cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi
commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.
ART. 69
ART. 69
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare
((di partecipazioni indicate))
dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà
comunicazione all'
((IVASS))
. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il
titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con
regolamento adottato dall'
((IVASS))
.
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni
che appartengono a terzi, comunicano all'
((IVASS))
le generalità dei fiducianti.
3. L'
((IVASS))
, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente
articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il
compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L'
((IVASS))
, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle
comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle
quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal
titolare
((delle partecipazioni))
.
ART. 70
ART. 70
Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto
l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'
((IVASS))
dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si
riferisce. L'
((IVASS))
stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la
sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'
((IVASS))
può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e
stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo
devono essere alienate.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4
dell'articolo 69.
ART. 71
ART. 71
Richiesta di informazioni
1. L'
((IVASS))
può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e
agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese
medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo
quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati
a loro disposizione.
2. L'
((IVASS))
può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari
di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione
dei soggetti controllanti.
3. L'
((IVASS))
, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società
controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti
ed il compimento di accertamenti alle medesime società.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'
((IVASS))
può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari
((di partecipazioni))
in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5. L'
((IVASS))
può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione
mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di
assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
6. L'
((IVASS))
, in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un
mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per
le indagini che interessano le medesime società.
ART. 72
ART. 72
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a
soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1] e
secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com2] ed in
presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per
effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364] e 2364-bis
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364bis];
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo,
riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti
effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai
fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla
titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o
dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente,
legami importanti e durevoli di riassicurazione.
ART. 73
ART. 73
Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si
considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il
depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare
discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali
si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei
confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova
dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la
gestione dell'impresa.
ART. 74
ART. 74
Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le
autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano
state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono
di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le
partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli
articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni
previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. L'impugnazione può
essere proposta anche dall'
((IVASS))
entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se
questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68
non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i
termini stabiliti dall'
((IVASS))
.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle
clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non
siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
ART. 75
ART. 75
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'
((IVASS))
può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate
dall'articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
((...))
, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti
dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e
l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni
che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare
l'autonomia dell'impresa.
2. L'
((IVASS))
può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno
rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli
impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Capo II
Requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza
ART. 76
ART. 76
Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti
aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
((1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di
controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di
assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento
dell'incarico.))
((65))
1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione
((dimostra))
all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione,
di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in
possesso dei
((requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.))
.
((65))
((1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza
e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento
dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.))
((65))
((1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato
sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche
tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di
proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo
ricoperto;
c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le
caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di
adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari
dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e
alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti
restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di
proporzionalità;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua
durata.))
((65))
((1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresì
determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneità si applicano a
coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di
riassicurazione.))
((65))
((1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneità dei propri esponenti e
l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e
motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e
limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater,
lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La
valutazione riguarda altresì i titolari delle funzioni fondamentali.))
((65))
((2. Il difetto di idoneità, iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo
degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa è deliberata
dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza
del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la
valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha
nominati. La sostituzione è comunicata all'IVASS.))
((65))
((2-bis. L'IVASS, secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di
ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneità
degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità
dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi
compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma
1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.))
((65))
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] o dallo statuto
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
((si applicano i commi 2 e 2-bis.))
.
((65))
4. Il regolamento di cui
((ai commi 1-quater e 1-quinquies.))
stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la
sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
((65))
---------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;84] ha disposto (con
l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle nomine
successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo
76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art76], come
modificato dal presente decreto".
ART. 77
ART. 77
Requisiti dei partecipanti
((1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere
requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in
modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.))
((65))
((1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito
l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto
conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilità;
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della
partecipazione può esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari
del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a
ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la
reputazione, del titolare della partecipazione.))
((65))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;21].
3.
((Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri))
non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di
inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il
contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. L'impugnazione può
essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione
o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio
del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le
partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
((65))
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti
((che non soddisfano i requisiti e i criteri))
((sono))
alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS.
((65))
---------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;84] ha disposto (con
l'art. 4, comma 3) che le presenti modifiche "si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 77 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art77], come
modificato dal presente decreto".
ART. 78
ART. 78
Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo
sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno
riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano
anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno
riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al
comitato per il controllo sulla gestione.
Capo III
Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
ART. 79
ART. 79
Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione
((...))
può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché
esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
((
2. Quando le partecipazioni in una società controllata, assunte ai sensi del
comma 1, hanno carattere di strumentalità o di connessione con l'attività
assicurativa o riassicurativa, l'IVASS può chiedere che ciò risulti da un
programma di attività.
))
((
3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed i criteri per individuare
le operazioni di assunzione di partecipazioni soggette a comunicazione
preventiva ovvero sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonché i presupposti
per l'esercizio dei poteri di cui al comma 3-bis e all'articolo 81.
))
((
3-bis. L'IVASS può condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione di
partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione sia in
contrasto con la sana e prudente gestione dell'impresa o derivi un pericolo per
la stabilità della stessa.
))
((
3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni altra
assunzione di partecipazioni, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra
già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli
investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto
all'entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che
consentono di influire sulla società partecipata.
))
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra
assunzione
((...))
che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni
indicate dall'articolo 68 in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione
italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
ART. 80
ART. 80
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 81
ART. 81
Vigilanza prudenziale
1. L'
((IVASS))
, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi
((indicati nell'articolo 79))
, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa,
avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società
partecipata, alla dimensione dell'investimento
((...))
dell'impresa, l'
((IVASS))
ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di
sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza
che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'
((IVASS))
nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i
presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria
col compito di provvedervi ovvero propone al
((Ministro dello sviluppo economico))
l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
((
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso,
la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
))
Capo IV
Gruppo assicurativo ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))
ART. 82
ART. 82
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 83
ART. 83
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 84
ART. 84
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 85
ART. 85
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 86
ART. 86
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 87
ART. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 87-BIS
ART. 87-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
Titolo VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I
Disposizioni generali sul bilancio
Titolo VIII
ART. 88
ART. 88
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista
nei capi I, II e III del presente titolo.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di
assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o
principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
ART. 89
ART. 89
Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di
attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e quelle di cui al
decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127], al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173], ed al decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38].
2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], l'
((IVASS))
, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia
redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi
maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.
ART. 90
ART. 90
Schemi
((1. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], al decreto
legislativo 9 aprile 1991 n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127], al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173], ed al decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38], con regolamento
determina:
a) gli schemi di bilancio;
b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione;
c) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi
II e III, delle riserve tecniche;
d) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi
II e III, delle altre voci di bilancio.))
2. L'
((IVASS))
, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative,
prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di
operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter),
del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art38-com1-letoquinquies]
e o-sexies)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art38-com1-letosexies],
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127]. L'
((IVASS))
può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle
funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato. (11)
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con
i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'
((IVASS))
con regolamento.
4. I poteri dell'
((IVASS))
sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti
dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in
conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare
l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'
((IVASS))
può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti
controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire
ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente
sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'
((IVASS))
ne richiede la collaborazione.
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-03;173] ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data
successiva a quella della sua entrata in vigore".
Capo II
Bilancio di esercizio
ART. 91
ART. 91
Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono
il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai
principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1,
((...))
che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in
conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173]. Per ciascun
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma,
lettera a), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447bis-com1-leta],
va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le
disposizioni previste dall'articolo 89.
ART. 92
ART. 92
Esercizio sociale e termine per l'approvazione
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364-com2] può
essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando
particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche
all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di
imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di
esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il
bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato
dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze
lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della
facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne
fanno oggetto di preventiva comunicazione all'
((IVASS))
, specificando le ragioni della proroga.
ART. 93
ART. 93
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1,
((...))
sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo
2435 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2435].
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di
revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione
((...))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in
allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le
attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
.
ART. 94
ART. 94
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione
dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso,
nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è
esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali
rami esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la
politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e
l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di
variazione dei flussi;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o
quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e
di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale
sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti,
controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo
sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle
eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità
degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione
della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua
gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non
finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove
opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e
chiarimenti aggiuntivi su di essi. Per le imprese di grandi dimensioni e per le
piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari
sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al
comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali
essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende
fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di
creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in
una sezione apposita della relazione sulla gestione. (74)
((79))
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o
quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per
interposta persona. (5)
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;32] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella
della sua entrata in vigore."
-------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125], ha disposto
(con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai
commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse
pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di
500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39~art16-com1], che
sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base
consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero
medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1,
lettera a), numero 1);
2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero
2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto
145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575], purché si
tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e
che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2),
della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138], e alle
imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della
citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole
e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
-------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125], come
modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;95], convertito con
modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-08-08;118], ha disposto (con l'art. 17,
comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le
disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1,
lettera a), numero 1);
2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero
2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1)
alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto
145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575], purché si
tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e
che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2),
della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138], e alle
imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della
citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole
e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
Capo III
Bilancio consolidato
ART. 95
ART. 95
Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica
((...))
che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato
conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa
con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di
assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione
finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o
più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il
settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia
quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142].
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono
considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127~art26].
ART. 96
ART. 96
Direzione unitaria
((
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in
cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o
imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o
2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3,
operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una
clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione
siano composti in maggioranza dalle medesime persone.
La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami
importanti e durevoli di riassicurazione.
))
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte
alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
((a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione
assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui
all'articolo 95, commi 2 o 2-bis;))
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le
condizioni di esonero previste all'articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio
approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che
operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta
alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3,
quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima
della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per
cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai
sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa
al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e
la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente
articolo.
articolo.
Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di
controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo
ove è la sede dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli
quotati in mercati regolamentati.
ART. 97
ART. 97
Esonero dall'obbligo di redazione
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti
delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate
direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati
regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle
azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione,
che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi
prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque
per cento del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel
consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio
consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e
sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni
dell'ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di
esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede
dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo.
Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di
quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa
controllata.
ART. 98
ART. 98
Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L'
((IVASS))
individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione
del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad
esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
ART. 99
ART. 99
Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di
chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla
redazione.
((Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o
un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o
2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio
delle imprese assicurative controllate.))
ART. 100
ART. 100
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari
settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti,
nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse
nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante
possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale
corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo
sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle
eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio
consolidato;
d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la
politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e
l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di
credito, di liquidità e di variazione dei flussi.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità
degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene,
nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle
imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro
gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non
finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel
bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
L'analisi di cui al comma 1, è, altresì, corredata delle informazioni sulle
risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale
dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse
costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime
informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla
gestione. (74)
((79))
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94
possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove
opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società
incluse nel consolidamento. (5)
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;32] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella
della sua entrata in vigore".
-------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125], ha disposto
(con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai
commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse
pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di
500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39~art16-com1], che
sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base
consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero
medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1,
lettera a), numero 1);
2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero
2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto
145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575], purché si
tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e
che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2),
della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138], e alle
imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della
citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole
e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
-------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125], come
modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;95], convertito con
modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-08-08;118], ha disposto (con l'art. 17,
comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le
disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1,
lettera a), numero 1);
2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero
2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1)
alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto
145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575], purché si
tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e
che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2),
della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138], e alle
imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della
citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole
e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
Capo IV
Libri e registri obbligatori
ART. 101
ART. 101
Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica
((...))
, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i
libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle
attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei
registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1924-com2], ovvero
per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di
recesso di cui all'articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui
all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1924-com2];
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle
attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei
registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata
riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L'
((IVASS))
adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi
previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità
per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni
dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
5. L'
((IVASS))
individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle imprese di
riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la
loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo
2421, ultimo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
Capo V
((Revisione legale dei conti))
ART. 102
ART. 102
Revisione legale del bilancio
((
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di un
revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito
registro.
))
2.
((La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime
anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto
riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette
tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS individua con regolamento i criteri per
la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette
tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del
revisore o della società di revisione legale, nonché le modalità e i termini di
espressione del giudizio medesimo.))
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione
legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo
unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma
2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'
((IVASS))
nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel
registro delle imprese.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39].
ART. 103
ART. 103
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
ART. 104
ART. 104
(Accertamenti sulla gestione contabile)
1. L'
((IVASS))
può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una
verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili
dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle
situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico
dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società
di revisione legale
((utilizzano corrette tecniche attuariali))
. Le spese sono a carico dell'impresa.
ART. 105
ART. 105
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74]))
Titolo IX
((ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA))
Capo I
Disposizioni generali
Titolo IX
ART. 106
ART. 106
(( (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa).))
((
1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di
assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti
preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero
collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione,
inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di
assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet
o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi,
compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un
contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o
indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri
mezzi.
2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da
un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario
riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre
contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla
loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in
caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.
))
ART. 107
ART. 107
(( (Ambito di applicazione).))
((
1. Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per le imprese di
assicurazione e V e VI per le imprese di riassicurazione, le disposizioni del
presente Titolo disciplinano le condizioni di accesso ed esercizio dell'attività
di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica,
ivi inclusa l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo
oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione
di servizi nel territorio di altri Stati membri, nonché l'attività di
distribuzione assicurativa e riassicurativa connessa con rischi e impegni
situati al di fuori dell'Unione europea, quando è svolta da intermediari
registrati in Italia.
2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano altresì l'attività di
distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio, e riassicurativa da parte
di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio di
altri Stati membri dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica.
3. Non configurano attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, ai
fini di cui al comma 1, le seguenti attività:
a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto
di un'altra attività professionale, sempre che il fornitore non intraprenda
ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un
contratto di assicurazione o riassicurazione e l'obiettivo di tale attività non
sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un
contratto di assicurazione o riassicurazione;
b) la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione o riassicurazione su
base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in
materia di sinistri;
c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a
intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di
riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di
assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;
d) la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti
assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo o
riassicurativo, su un'impresa di assicurazione o riassicurazione, se il
fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione
del contratto.
4. È esclusa dalla disciplina del presente Titolo l'attività di distribuzione
assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio,
laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:
1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il
mancato uso del servizio prestato dal fornitore; o
2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un
viaggio prenotato presso tale fornitore;
b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato
proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro;
c) in deroga alla lettera b) , qualora l'assicurazione sia complementare
rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia
pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è
superiore a 200 euro.
5. Nell'esercizio dell'attività di distribuzione attraverso un intermediario
assicurativo a titolo accessorio esentato, di cui al comma 4, l'impresa di
assicurazione o l'intermediario assicurativo che se ne avvale garantisce che:
a) prima della conclusione del contratto, il contraente riceva informazioni
riguardanti rispettivamente gli elementi di cui all'articolo 120, comma 2,
lettere a) e c), se agisce su incarico dell'impresa, o di cui all'articolo 120,
comma 1, lettere a) e c), se agisce su incarico di altro intermediario;
b) siano predisposti rapporti contrattuali adeguati e proporzionati al fine di
assicurare la conformità con quanto previsto dagli articoli 119-bis e
120-quinquies e tenere conto delle richieste ed esigenze del contraente prima di
proporre il contratto;
c) prima della conclusione del contratto, sia fornita al contraente la
documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo di cui all'articolo
185.
6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria,
le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono
sottoposte, limitatamente all'attività di distribuzione assicurativa, alla
vigilanza dell'IVASS, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo
5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle
regole di comportamento di cui al Capo III, informando e collaborando con le
altre autorità interessate.
7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti assicurativi
commercializzati, distribuiti o venduti, a titolo accessorio, nel o dal
territorio della Repubblica.))
((45))
-------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 107-BIS
ART. 107-BIS
(( (Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o
riassicurativa).))
((1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere
esercitata dai seguenti soggetti:
a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere t) e cc
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1-com1-lett]), e
relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività;
b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma
2 dell'articolo 109;
c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'articolo 1, comma
1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2
dell'articolo 109;
d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con
residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio
dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o
di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli
116-quater e 116-quinquies.))
((45))
-------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
Capo II
((Disposizioni generali in materia di distribuzione))
ART. 108
ART. 108
((Attività di distribuzione))
((45))
((1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa è riservata alle
imprese di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi
dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi, iscritti nel registro di cui all'articolo 109. Il registro
indica gli Sati membri in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo
accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera
prestazione dei servizi.))
((45))
((2. Fatta salva l'ipotesi in cui l'attività di distribuzione assicurativa e
riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e
relativi dipendenti, tale attività non può essere esercitata da chi non è
iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305,
comma 2, e 308, comma 2.))
((45))
3. È inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi
((, anche a titolo accessorio,))
e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro
Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116
((...))
.
((45))
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione
((, anche a titolo accessorio,))
e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi
controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno
ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo
pieno.
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 108-BIS
ART. 108-BIS
(( (Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi).))
((
1. - È istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui
all'articolo 109, comma 2, e per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli
elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle sezioni I e II del Titolo
IX, Capo II. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l'organizzazione
dell'Organismo. L'Organismo promuove altresì la diffusione dei principi di
correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di cui
all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento disciplina, nel
rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità:
a) l'istituzione dell'Organismo avente personalità giuridica di diritto privato,
dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma
di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta
del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo nel rispetto dei
principi di imparzialità e terzietà;
c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite in via
transitoria all'IVASS;
d) le modalità attraverso le quali l'Organismo riscuote e gestisce i contributi
dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del
Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art109] di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], ai sensi
dell'articolo 336 del medesimo Codice;
e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera a).
2. L'Organismo è sottoposto al controllo dell'IVASS che, con regolamento,
disciplina le modalità di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi
e i poteri ispettivi,1 secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità
ed economicità dell'azione di controllo, con la finalità di verificare
l'adeguatezza delle procedure interne adottate e l'efficacia dell'attività
svolta in relazione alle funzioni affidate.
3. L'Organismo è finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli
intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 336 del
Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art336] di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209] versato
all'IVASS e successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura
e le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 1.
4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità con cui l'Organismo esercita
la propria attività e le forme di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei
confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente
l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti
in altri albi o registri.))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art108bis],
restano attribuite all'IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari di
cui all'art. 109, assegnate all'Organismo ai sensi degli articoli 109, 112, 113,
116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto
legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1°
ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del
Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411], che
modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 109
ART. 109
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi
1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del
registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o
sede legale nel territorio della Repubblica.(45)
1-bis. L'impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona
fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione
assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale
soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità
individuati dall'IVASS con regolamento.(45)
1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione
integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui
al comma 1. (45)
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome
o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker,
in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri
di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività
svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami
vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità
di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di
risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli
intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e
114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare
autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta,
autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144~art2];(45)
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori,
i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni ((
di cui alle lettere a), b), d), e) e
f) )) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove
l'intermediario opera.
f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti
dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies). (45)
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più
sezioni del registro.
2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio
dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è
necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio. (45)
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui
al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i
quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo
110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di
tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.(45)
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di
dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti
all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella
sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario
di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori,
produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare
all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei
soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto
di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti,
provvede ad effettuare la comunicazione all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c). (45)
4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di
soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per
l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di
avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal
presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della
registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies,
e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle
relative disposizioni di attuazione.(45)
4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di
soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio
della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di
avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal
presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della
registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies,
e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle
relative disposizioni di attuazione.(45)
4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da
questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del
registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della
direttiva 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L2016] e può
richiedere la modifica dei dati in esso riportati.(45)
4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui
al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al
comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate
dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.(45)
4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2,
sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità
individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che
detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e
l'importo di tale partecipazione;
b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non
impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. (45)
4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è
tempestivamente comunicata.(45)
4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può
essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con
le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti
l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,
siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. (45)
5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o
dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel
registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e
di revisione delle iscrizioni effettuate.(45)
6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico
delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad
assicurare l'accesso pubblico al registro.
(45)
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli intermediari che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono iscritti nel
registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art109],
assicurano entro il 23 febbraio 2019 l'adeguamento dei requisiti professionali
di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del medesimo decreto
legislativo, n. 209 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;209], conformemente a
quanto previsto dal presente decreto legislativo".
ART. 109-BIS
ART. 109-BIS
(Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio)
1. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del
registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera f), agisce su incarico di
una o più imprese di assicurazione. Laddove sia una persona fisica è tenuto ad
osservare i requisiti di cui all'articolo 110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi in cui
sia una persona giuridica rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1,
2 e 3.
((
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve
inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate
cognizioni e capacità professionali individuate e accertate secondo le modalità
definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresì
disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità
di registrazione.
))
((
3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di
presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento
delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a
titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si
applica altresì la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.
))
4. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 109, commi 3, 4,
4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5 e 6, nonché degli articoli 111,
comma 5 e 113, comma 2, agli addetti all'attività di intermediazione nei locali
dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali
intermediari sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di
libera prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 116 e seguenti.».
5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di
altro intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) o d), sono soggetti alle norme applicabili agli addetti
all'attività di intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al
comma 2, lettera e) del citato articolo 109.
6. L'IVASS con regolamento disciplina le modalità applicative del presente
articolo.
articolo.
(45)
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 110
ART. 110
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444-com2],
per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna
irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione
da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione
((e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art166]))
;
c) non essere stata dichiarata fallita, né essere stato presidente,
amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od
enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi
precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che
l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei
provvedimenti stessi;(45)
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art10], e successive
modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate
cognizioni e capacità professionali sulle materie individuate dall'IVASS con
regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneità, consistente in
un esame su tali aree tematiche.L'IVASS, con regolamento, detta anche
disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro,
determinando altresì le modalità di svolgimento della
((prova di idoneità))
. (45)
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma
3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza
di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza
dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione
duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e
ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in
tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed
errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed
infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve
rispondere a norma di legge. (45)
3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni
nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. (45)
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 111
ART. 111
((Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei
collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese))
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è
richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti
nell'attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato
dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano. (45)
2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali
agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una
((formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al
comma 1))
in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente
svolta.(45)
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è
richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall'intermediario per
conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma
2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate
all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con
esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione
((e aggiornamento))
professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto
dei quali tali soggetti operano.(45)
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti
direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei
locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme
di vendita a distanza. (45)
5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente
articolo.
articolo. (45)
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 112
ART. 112
Requisiti per l'iscrizione delle società
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma
4, della legge 31 maggio 1965, n. 575
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art10-com4], e successive
modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la
responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica
iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione.
Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma
2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore
delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione
del registro. (45)
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza
di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo
110, comma 3, per l'attività di distribuzione svolta dalla società, dalle
persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze,
errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. (45)
4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la società deve inoltre
disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con
regolamento adottato dall'IVASS. È fatto obbligo alla società che esercita
contemporaneamente la distribuzione assicurativa e riassicurativa di preporre
alle due attività persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di
dotarsi di una organizzazione adeguata. (45)
5. È altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi
3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attività di intermediazione
della società di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma
2. È in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o
indirettamente, attraverso altra società. (45)
((5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati
identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza,
della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati
requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con
regolamento.))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 113
ART. 113
Cancellazione
1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione
dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di: (45)
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre
anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111,
commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336,
nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle
garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3; (45)
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al
Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
((g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1,
mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da
esso))
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c),
relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata
dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di
interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e),
l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione
all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa
preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi
dell'articolo 109, comma 2, lettera e). (45)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-12-30;187].
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 114
ART. 114
Reiscrizione
((
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del
provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente,
purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di
cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone
fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro:
a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta
ottenuta la riabilitazione;
b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le
incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.
))
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del
contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto
al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver
provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi
nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla
data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una
nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone
fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della
formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.
ART. 114-BIS
ART. 114-BIS
(( (Requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione o riassicurazione,
finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli
articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112). ))
((
1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi
di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti
identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure
interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno annuale,
individuando altresì una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione.
2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l'adeguata
conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli articoli
109-bis, 110, 111, 112 e rendono disponibili all'IVASS, su richiesta, il
nominativo del responsabile della funzione di cui al comma 1.
3. L'IVASS con regolamento può individuare disposizioni di dettaglio in merito
ai presidi interni all'impresa richiesti per l'osservanza dei commi 1 e 2.))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 115
ART. 115
Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la
CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio
dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato
risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza
di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del
((Ministro dello sviluppo economico))
, che è composto da un dirigente del
((Ministero dello sviluppo economico))
, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e
delle finanze, da un funzionario dell'
((IVASS))
, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari
iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di
intervento sono stabilite con regolamento del
((Ministro dello sviluppo economico))
, sentito l'
((IVASS))
. Il contributo è determinato annualmente con decreto del
((Ministro dello sviluppo economico))
, sentito l'
((IVASS))
ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta
per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire
comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma
2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il
quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse
azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né
dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi
dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle
procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli
intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti
effettuati a loro favore.
((Sezione I
Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica))
ART. 116
ART. 116
(( (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi). ))
((
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede
legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in
regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento
delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio dell'attività di
intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in
altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito
delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi
relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti
l'estensione dell'operatività nello Stato membro nel quale intende operare
l'intermediario che di tale collaborazione si avvale.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa
dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali
gli intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione
di servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 116-BIS
ART. 116-BIS
(( (Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato
membro). ))
((
1. L'intermediario di cui all'articolo 116, comma 1, che intende effettuare per
la prima volta attività in regime di libera prestazione di servizi in altro
Stato membro, trasmette all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le seguenti
informazioni:
a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e
i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109;
b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, eventualmente, il nome
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i
dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui
collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di
intermediazione in altro Stato membro;
d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1,
l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi ne fornisce comunicazione all'autorità competente
dello Stato membro ospitante.
L'intermediario può iniziare ad esercitare l'attività nello Stato membro
ospitante dal momento in cui l'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi lo informa
dell'avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro
ospitante delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. L'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi dà notizia di tale operatività nel registro.
3. L'intermediario è tenuto a rispettare le disposizioni di interesse generale
applicabili nello Stato membro ospitante, accessibili attraverso il sito
internet dell'Autorità competente e tramite il sito internet dell'AEAP, mediante
appositi collegamenti ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma
2.
4. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le
modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1,
almeno trenta giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi, nel termine di trenta giorni successivi alla data di ricezione
delle variazioni delle informazioni di cui al comma 1, informa altresì
l'autorità competente dello Stato membro ospitante))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 116-TER
ART. 116-TER
(( (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro). ))
((
1. L'intermediario di cui all'articolo 116 che intende effettuare per la prima
volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso
una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione
all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni:
a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e
i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109
dell'intermediario;
b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i
dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui
collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di
intermediazione in altro Stato membro;
d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare;
e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso
la quale è possibile ottenere documenti;
f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o
presenza permanente.
2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza
della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario
in relazione all'attività di distribuzione prospettata, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'autorità
competente dello Stato membro ospitante.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'intermediario l'avvenuta
ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente dello Stato
membro ospitante, nonché l'accessibilità alle disposizioni di interesse generale
applicabili nello Stato membro ospitante, che l'intermediario è tenuto a
rispettare per l'esercizio dell'attività in tale Stato membro attraverso il sito
internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti
ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.
4. L'intermediario può altresì iniziare ad esercitare l'attività nello Stato
ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di
trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.
5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle
informazioni di cui al comma 1, comunica all'intermediario con provvedimento
motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all'autorità competente
dello Stato membro ospitante.
6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le
modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1,
almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle
variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità
competente dello Stato membro ospitante))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
((Sezione II
Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro))
ART. 116-QUATER
ART. 116-QUATER
(( (Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della
Repubblica). ))
((
1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale
nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione
all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle
informazioni di cui all'articolo 116-bis.
2. L'intermediario di cui al comma 1 può iniziare ad esercitare l'attività sul
territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità
dello Stato di origine la comunicazione dell'avvenuta notifica all'Organismo per
la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 116-QUINQUIES
ART. 116-QUINQUIES
(( (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). ))
((
1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un
altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui
all'articolo 116-ter.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1,
l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi comunica all'autorità competente dello Stato membro
d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario è tenuto a
rispettare per l'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica,
applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente
e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet
dell'AEAP.
3. L'intermediario può iniziare a svolgere l'attività di intermediazione in
regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve
da parte dell'Autorità dello Stato membro d'origine la comunicazione
dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del
termine di cui al comma 2.
4. L'IVASS verifica che l'attività di intermediazione esercitata in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di
cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed
agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonché alle relative misure di attuazione.
A tal fine, l'IVASS può esaminare le modalità di insediamento e richiedere le
modifiche necessarie per consentire all'autorità dello Stato membro d'origine di
far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni.
5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni
ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative
all'attività svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento
dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante
annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
((Sezione III
Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini dell'esercizio della
vigilanza))
ART. 116-SEXIES
ART. 116-SEXIES
(( (Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d'origine e Stato
membro ospitante). ))
((
1. Nell'ipotesi in cui l'attività principale di un intermediario assicurativo,
anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro
diverso da quello di origine, le autorità competenti dello Stato membro
d'origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza
del quale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all'autorità dello
stato membro ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7,
30-decies, 185, 185-bis, 185-ter, 187-ter e 205-ter, al Titolo IX, con
esclusione delle disposizioni relative agli obblighi di registrazione, e al
Titolo XVIII.
2. Laddove ricorra l'ipotesi di accordo di cui al comma 1, l'IVASS, se agisce in
qualità di autorità dello stato membro d'origine, informa tempestivamente
l'intermediario interessato e l'AEAP))
((45))
---------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
((Sezione IV
Violazioni in caso di esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di
servizi o di stabilimento))
Titolo XVIII.
ART. 116-SEPTIES
ART. 116-SEPTIES
(( (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei
servizi). ))
((
1. L'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro
ospitante, abbia motivo di ritenere che l'intermediario assicurativo, anche a
titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in
regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l'esercizio
di tale attività, ne informa l'Autorità dello Stato membro d'origine.
2. Nell'ipotesi in cui, nonostante le misure adottate dall'autorità dello Stato
membro di origine o in caso di inadeguatezza o assenza di tali misure,
l'intermediario continui ad operare nel territorio della Repubblica in modo
dannoso rispetto agli interessi generali degli assicurati e altri aventi diritto
a prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del mercato
assicurativo e riassicurativo italiano, l'IVASS può, dopo aver informato
l'Autorità dello stato membro di origine, adottare misure idonee a prevenire il
compimento di ulteriori irregolarità, ivi inclusa la possibilità di vietare
all'intermediario interessato la prosecuzione dell'esercizio dell'attività sul
territorio della Repubblica.
3. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza
conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1094].
4. Nel caso in cui si renda necessaria un'azione immediata finalizzata a
tutelare i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative l'IVASS può adottare ogni misura non discriminatoria idonea a
prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio della
Repubblica, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento che vieti l'esercizio
dell'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di
libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.
5. Le misure adottate dall'IVASS in conformità alle disposizioni del presente
articolo, sono assunte con provvedimento motivato e oggetto di comunicazione
all'intermediario interessato, nonché senza indugio all'autorità competente
dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 116-OCTIES
ART. 116-OCTIES
(( (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento). ))
((
1. L'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro
ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio,
o riassicurativo, che eserciti l'attività in regime di stabilimento sul
territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli
30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185,
185-bis e 185-ter e relative disposizioni di attuazione, può adottare misure
idonee.
2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario assicurativo,
anche a titolo accessorio, o riassicurativo di altro Stato membro, operante nel
territorio della Repubblica, attraverso una stabile organizzazione, violi le
disposizioni in materia di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al
presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma 1 l'IVASS, in qualità di
Autorità dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa
l'autorità competente dello Stato membro d'origine, ai fini dell'adozione di
eventuali misure che pongano rimedio alle irregolarità commesse.
3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in ipotesi di
mancata adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse,
l'intermediario continui ad agire nel territorio della Repubblica in modo
contrario all'interesse generale degli assicurati e altri aventi diritto a
prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo o
riassicurativo italiano, l'IVASS può, dopo averne informato l'autorità
competente dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di
nuove irregolarità, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento motivato che
vieti la continuazione dell'esercizio dell'attività sul territorio della
Repubblica, in regime di stabilimento da parte di intermediario di altro Stato
membro.
4. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza
conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1094].
5. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata
finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri aventi diritto a
prestazioni assicurative e se i provvedimenti equivalenti adottati dallo Stato
membro d'origine risultano inadeguati o in caso di mancata adozione di tali
provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'IVASS può adottare
misure idonee non discriminatorie volte a prevenire o porre fine alle
irregolarità commesse sul territorio italiano, ivi inclusa l'adozione nei
confronti dell'intermediario, anche a titolo accessorio, di un provvedimento di
divieto dell'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica.
6. Le misure adottate dall'IVASS in conformità al presente articolo, sono
assunte con provvedimento motivato e comunicate all'intermediario interessato,
nonché senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine,
all'AEAP e alla Commissione europea))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 116-NOVIES
ART. 116-NOVIES
(( (Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o
stabilimento da parte di intermediari italiani). ))
((1. L'IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede
legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorità competente dello stato
membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse
nell'esercizio dell'attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento
in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorità
competente dello Stato membro ospitante.))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 116-DECIES
ART. 116-DECIES
(( (Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale). ))
((
1. L'IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può
adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarità commesse
nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni di interesse generale di cui all'articolo 116-undecies, ivi inclusa
l'adozione di misure che vietino all'intermediario assicurativo, anche a titolo
accessorio, o riassicurativo di esercitare l'attività, in regime di stabilimento
o libera prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica.
2. L'IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può
adottare misure dirette a vietare l'esercizio da parte di un distributore di
prodotti assicurativi con sede in altro Stato membro dell'attività sul
territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi o di
stabilimento, qualora l'attività sia svolta completamente o prevalentemente nel
territorio della Repubblica, al fine di sottrarsi all'applicazione delle
disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani e, laddove al contempo,
tale attività pregiudichi l'efficace funzionamento dei mercati assicurativi o
riassicurativi italiani con riguardo alla tutela degli assicurati e altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'IVASS, dopo aver informato l'autorità
competente dello Stato membro d'origine, può adottare nei confronti del
distributore di prodotti assicurativi misure idonee dirette alla tutela dei
diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza
conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1094].))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 116-UNDECIES
ART. 116-UNDECIES
(( (Pubblicazione delle norme di interesse generale). ))
((1. L'IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle
attività di distribuzione che, nell'interesse generale, devono essere osservate
sul territorio italiano, ivi inclusa l'eventuale informativa riguardante
l'imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori
nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul
territorio della Repubblica.))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
Capo III
Regole di comportamento
ART. 117
ART. 117
Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai
pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere
titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che
costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte
di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma
rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di
assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può
essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
((3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per
cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo è
aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili
per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo
pubblicato da Eurostat.))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 118
ART. 118
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi
collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.
Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme
dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative
si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di
quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario
iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera
b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo
sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne
specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale
di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b),
anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti
di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse
nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68]))
.
ART. 119
ART. 119
Doveri e responsabilità verso gli assicurati
1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori
diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche
se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido
dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico,
compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilità accertata in sede penale.
Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro,
esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole
predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non
siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione
assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e).
ART. 119-BIS
ART. 119-BIS
(Regole di comportamento e conflitti di interesse)
1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà,
professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.
2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le
comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai
distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono
corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni
pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali.
((Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182))
.
3. L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale
pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori.
((
4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non
offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari
al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma
1.
))
((
5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia
di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se
stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare
prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto
assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.
))
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti
assicurativi:
a) mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi efficaci al
fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di
interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei
contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai
prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;
b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che
potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi
persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due
clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione
assicurativa.
7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono
sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio
di nuocere agli interessi del contraente,
((il distributore))
informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un
contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di
interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.
8. I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di
pagamento che assicurano la tracciabilità dell'operazione secondo soglie e per
tipologie di contratti individuati dall'IVASS con regolamento.
9. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente
articolo.
articolo.
(45)
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 119-TER
ART. 119-TER
(( (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza).))
((
1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di
prodotti assicurativi:
a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste
ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del
contratto offerto; e
b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una
forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.
2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le
esigenze assicurative del contraente.
3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il
distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione
personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto
più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su
un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze
sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili
sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata,
secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a
soddisfare le esigenze del contraente.
5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente
articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie
degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e
complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità
professionale degli addetti all'attività di distribuzione. L'IVASS disciplina
altresì con regolamento le modalità di tenuta della documentazione concernente
l'attività svolta.))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 120
ART. 120
(( (Informazione precontrattuale).))
((
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109,
comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche
di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e
lo status di intermediario assicurativo;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui
all'articolo 119-ter, comma 3;
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che
consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei
confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione
stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative
disposizioni di attuazione;
d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare
che sia effettivamente registrato;
e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per
conto di una o più imprese di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso
di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le
seguenti informazioni:
a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di
assicurazione;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui
all'articolo 119-ter, comma 2;
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che
consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei
confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione
stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative
disposizioni di attuazione.
3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto
e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di
cui all'articolo 185.
4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al
comma 1, lettere a), c) e d).
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli
articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che
operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente
articolo.
articolo.))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 120-BIS
ART. 120-BIS
(( (Trasparenza sulle remunerazioni).))
((
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 131 in materia di trasparenza sui
compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto,
l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio
comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del
compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il
compenso percepito consiste in:
a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo
offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l'intermediario
assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al
contraente anche l'importo del compenso.
Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al
metodo per calcolare il compenso stesso.
3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai
pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo
stipulato, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo
accessorio comunicano al contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per
ciascuno di tali pagamenti.
4. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'impresa di
assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito
dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto
di assicurazione.
5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai
pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo
stipulato, l'impresa di assicurazione comunica al contraente anche le
informazioni di cui al comma 4 per ciascuno di tali pagamenti.
6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità di comunicazione delle
suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 120-quater.))
((45))
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 120-TER
ART. 120-TER
(( (Trasparenza sui conflitti di interesse).))
((1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l'intermediario
assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni:
a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per
cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di
assicurazione;
b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una
determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o
indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di
voto dell'intermediario assicurativo;
c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi
dell'articolo 119-ter, comma 4;
d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-01-31;7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-04-02;40], se distribuisce determinati
prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo
con una o più imprese di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al
contraente la denominazione di tali imprese;
e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con
imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza
basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere
rapporti d'affari;
f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di
trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis.))
((45))
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 120-QUATER
ART. 120-QUATER
(( (Modalità dell'informazione).))
((
1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter,
121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti:
a) su supporto cartaceo;
b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
d) a titolo gratuito.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui
al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi:
a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di
cui al comma 4;
b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.
3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto
durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente
fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto
durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di
distribuzione del prodotto assicurativo; e
b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su
supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito
Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i
seguenti requisiti:
a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di
distribuzione del prodotto assicurativo;
b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito
Internet;
c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica
dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono
essere reperite le informazioni;
d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per
tutta la durata del contratto.
6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto
durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata
rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il
contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca
un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.
7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da
consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale
da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.))
((45))
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 120-QUINQUIES
ART. 120-QUINQUIES
(Vendita abbinata)
((
1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o
servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o
dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di
acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata
delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi
separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.
))
2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura
assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente
sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di
prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti
dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i
rischi o la copertura assicurativa.
3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio
diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo,
il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di
acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se
un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di
investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito
all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a
un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico
bancario.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi
specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte
del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto
((...))
indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
((
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione
degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione
assicurativa, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal
presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un
pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o
prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che
l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso
dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con
riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono
esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.
))
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla
distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di
rischio.».
7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206] di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], ove
applicabili.
(45)
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 121
ART. 121
(( (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza).))
((
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di
vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti
informazioni preliminari:
a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;
b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con
il distributore assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto
offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto
distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;
f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67quater].
2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione
del contratto di assicurazione. La stessa può essere fornita verbalmente solo a
su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura
immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza
mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli
obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la
conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni
successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione
della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di
assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le
informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto
previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione è fornita al
contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo
120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di
assicurazione.
3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di
contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le
informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono
comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto
previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni dell'unione europea
direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206] di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206].))
((45))
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
(( Capo III-bis
(Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di
prodotti assicurativi non realizzati in proprio) ))
ART. 121-BIS
ART. 121-BIS
(Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti
assicurativi)
1.
((Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo))
e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi
non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai
soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui
all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il
mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.
2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito
dall'IVASS con regolamento.
(45)
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 121-TER
ART. 121-TER
(( (Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto).))
((
1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli
articoli 30-decies e 121-bis non si applicano ai prodotti assicurativi che
consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.
2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari
che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di
cui all'articolo 30-decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di
distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo
107, comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:
a) stabilisce le modalità di accertamento dell'appartenenza dell'assicurato al
mercato di riferimento individuato;
b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni
relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli
obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché alle altre
circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il
cliente.))
((45))
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
(( Capo III-ter
(Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento
assicurativi) ))
ART. 121-QUATER
ART. 121-QUATER
(Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)
1.
((Fatte salve le competenze previste dall'articolo 25-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art25ter]))
, l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del
prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di
assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del
Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi
collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del
medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.
2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita
la CONSOB, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla
vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale
distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza
sui prodotti di investimento assicurativi.
3. L'IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di
vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a
carico dei soggetti vigilati.
(45)
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 121-QUINQUIES
ART. 121-QUINQUIES
(( (Conflitti di interesse).))
((
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che
distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni
di cui all'articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e conflitti di
interesse.
2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui
all'articolo 119-bis, comma 7, sono:
a) fornite su un supporto durevole;
b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei
contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata
sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto
di interesse.))
((45))
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 121-SEXIES
ART. 121-SEXIES
(( (Informativa al contraente e incentivi).))
((
1. Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-bis, commi 1 e 2, gli
intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono ai
contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in
relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in
relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Tali informazioni comprendono
almeno i seguenti elementi:
a) in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se l'intermediario
assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al contraente una valutazione
periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati
al contraente medesimo, come indicato all'articolo 121-septies;
b) per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi
e sulle strategie di investimento proposte, opportune indicazioni e avvertenze
sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate
strategie di investimento proposte;
c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri da
comunicare al contraente, le informazioni relative alla distribuzione dei
prodotti di investimento assicurativi, ove effettuata, il costo del prodotto di
investimento assicurativo consigliato o offerto al contraente e le modalità di
pagamento da parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti a favore di o
tramite soggetti terzi.
2. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla
distribuzione del prodotto di investimento assicurativo non causati dal
verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono comunicate in forma
aggregata per permettere al contraente di conoscere il costo totale e il suo
effetto complessivo sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del
contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica. Se
necessario, tali informazioni sono fornite al contraente con periodicità
regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite in una forma comprensibile
in modo che i contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura del
prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad
esso connessi e, di conseguenza, possano assumere decisioni consapevoli in
materia di investimenti. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con
modalità uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il regolamento
di cui all'articolo 121-quater, in modo che le medesime informazioni risultino
chiare e comprensibili.
4. Fatto salvo l'articolo 120-bis, commi 1 e 3, gli intermediari assicurativi o
le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di cui agli articoli
119-bis, comma 1, e 121-quinquies, quando pagano o percepiscono un onorario o
una commissione o forniscono o ricevono benefici non monetari in relazione alla
distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio
accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che
agisce per conto del contraente medesimo, solo se operano in conformità alle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle disposizioni
stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui all'articolo 121-quater.
5. I regolamenti IVASS di cui all'articolo 121-quater, in materia di incentivi
tra intermediari assicurativi ed intermediari finanziari sono adottati
conformemente alla disciplina prevista in materia alla direttiva 2014/65/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0065] ed in
conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.))
((45))
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 121-SEPTIES
ART. 121-SEPTIES
(Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e
comunicazione ai clienti)
1. L'IVASS stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 121-quater i casi
in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo sono obbligati
a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento
assicurativo.
2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e 2, l'intermediario assicurativo o
l'impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto di
investimento assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie in
merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di
investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di
sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua
tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o
all'impresa di assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di
investimento assicurativi che siano a lui adeguati, con particolare riferimento
alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite. La
consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di
investimento assicurativo, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa
del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti.
3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce
consulenza in materia di investimenti e raccomanda un pacchetto di servizi o
prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, l'intero pacchetto
raccomandato deve rispondere ai requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2
del presente articolo.
4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3, l'intermediario assicurativo
o l'impresa di assicurazione che svolge attività di distribuzione in relazione a
vendite che non prevedono una consulenza, chiede al contraente di fornire
informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di
investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o
richiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di
assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in
questione sia appropriato al contraente stesso.
5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione distribuisce un
pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies,
accerta che l'intero pacchetto sia appropriato nel suo insieme ai sensi del
comma 4.
6. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il
contraente se ritiene, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma
4, che il prodotto non sia appropriato al contraente stesso. L'intermediario
assicurativo o l'impresa di assicurazione informano altresì il cliente, ai sensi
dalla valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di clientela alla
quale il prodotto non può essere distribuito.
7. Se il contraente non fornisce
((le informazioni di cui al comma 4))
o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze,
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione lo informa che tale
circostanza pregiudica la capacità dell'intermediario assicurativo o
dell'impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia appropriato alle
esigenze del contraente stesso.
8. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione mantiene evidenza
dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché
delle altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di
assicurazione fornirà servizi al contraente. I diritti e gli obblighi delle
parti del contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad altri
documenti o testi normativi.
9. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce ai
contraenti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati,
che includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della tipologia e della
complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del
servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei
servizi prestati per conto dei contraenti.
10. Quando fornisce consulenza in merito al prodotto di investimento
assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce
al contraente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto,
una dichiarazione di adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della
consulenza e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad
altre caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4.
11. Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza
che impedisce la consegna preventiva della dichiarazione di adeguatezza,
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può fornire la
dichiarazione di adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la
sottoscrizione del contratto, a condizione che:
a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza
subito dopo la conclusione del contratto;
b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al
contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di
ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.
12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha informato il
contraente che effettuerà periodicamente la valutazione di adeguatezza, la
relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che
modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli
obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alle
disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea. L'IVASS disciplina
con il regolamento di cui all'articolo 121-quater le modalità applicative del
presente articolo, inclusa la possibilità di fornire le relative informazioni in
formato standardizzato.
(45)
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 121-OCTIES
ART. 121-OCTIES
(( (Protocollo d'intesa).))
((1. l'IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo d'intesa forme di
coordinamento operativo, anche al fine di assicurare l'applicazione di una
disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore))
.
((45))
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
Titolo X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I
Obbligo di assicurazione
Titolo X
ART. 122
ART. 122
Veicoli a motore
((1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile
verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2054] i veicoli di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla
funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente))
((70))
((1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle
caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia
fermo o in movimento.))
((70))
((1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati
esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai
fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di
soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità
di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le
attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente
individuati nelle polizze.))
((70))
((1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le
sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art193]. La
violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285]. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle
sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n.
285 del 1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art193],
aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2
del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285].))
((70))
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati
ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il
trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la
volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto
disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo
alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] l'assicurato ha
diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di
assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto
dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel
territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti
stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente
previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano
abitualmente.
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 23 dicembre 2023".
ART. 122-BIS
ART. 122-BIS
(( (Deroghe). ))
((
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e
dall'articolo 193 del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art193] di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], i veicoli
formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in
via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità
competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo
di assicurazione.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo
all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato
volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma
3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47]. Il
termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può
essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di
assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo
di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi,
rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art60], il
termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può
essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di
assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del
periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici
mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass,
possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione
dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei
veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione
nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;110],
secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento.
L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.
4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un
altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare
una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato
membro in cui il veicolo staziona abitualmente.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 23 dicembre 2023".
ART. 123
ART. 123
Natanti
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non
possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile
verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2054], compresa
quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in
caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato
dal
((Ministro dello sviluppo economico))
su proposta dell'
((IVASS))
, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le
acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non
superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di
potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal
diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal
caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in
quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
ART. 124
ART. 124
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e
le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi,
se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la
responsabilità civile
((dei veicoli a motore.))
.
((70))
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri
obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i
danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 23 dicembre 2023".
ART. 125
ART. 125
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed
immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui
all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro
documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel
territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per
la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con
regolamento adottato dal
((Ministro dello sviluppo economico))
, su proposta dell'
((IVASS))
, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di
assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato
dall'Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno
Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato
dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la
responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di
somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante
per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei
medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso
l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità
civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato
terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde
emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio
centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno
Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si
considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli,
sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano
provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi
diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli
eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la
carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al
comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni
cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti
dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti
dalla polizza di assicurazione.
5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della
richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di
risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore
di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o
di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano
per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla
circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno
Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'
((IVASS))
, dal
((Ministro dello sviluppo economico))
.
ART. 126
ART. 126
Ufficio centrale italiano
1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di
Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti
stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di
riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge
le seguenti attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti,
l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta
dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico e provvede alla liquidazione e
al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e
c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni
cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la
qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro
impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera
b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle
imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla
circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati
all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto
previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti
dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta
contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto
previsto dall'articolo 144.
((3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei
confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui
all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art163bis-com1]
è aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo
281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] è
aumentato a cento giorni.))
((75))
4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste
per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia,
garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le
obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che
in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire
danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in
Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di
rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme
pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla
circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati
all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di
polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente,
alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o
altro analogo segno distintivo.
---------------
AGGIORNAMENTO (75)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
ART. 127
ART. 127
Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato
da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla
delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di
assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati
per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto
dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1901-com2] e
dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di
assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di
riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza
del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è
esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni
dal pagamento del premio o della rata di premio. (30)
4. L'
((IVASS))
, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le
caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di
eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione
di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
-------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Decreto 9 agosto 2013, n. 110 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il
processo di dematerializzazione si conclude entro due anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data
dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art127], nonché
all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art181]."
ART. 128
ART. 128
(( (Massimali di garanzia). ))
((
1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile
dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non
inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente
dal numero delle vittime;
b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle
categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art47] di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], un importo
minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per sinistro per i danni alle
persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 2.000.000 per
sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
2. Ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi di cui al comma
1, lettere a) e b), sono indicizzati automaticamente in linea con l'indice dei
prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE)
2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0792], relativo
agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle
abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31995R2494], per
effetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea entro sei mesi
dalla fine di ciascun periodo di cinque anni.))
((70))
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il Decreto 9 giugno 2017 (in G.U. 27/07/2017, n. 174) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "A decorrere dall'11 giugno 2017, gli importi indicati al comma 1
dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art128-com1],
sono aggiornati ai seguenti valori;
euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per
quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di
cui alla lettera a);
euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per
quanto riguarda l'importo minima di copertura nel caso di danni alle cose, di
cui alla lettera b)".
------------
AGGIORNAMENTO (43)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124]
ha disposto (con l'art. 1, comma 29) che "I massimali di cui all'articolo 128,
comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209],
introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente articolo, si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono
raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge".
---------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il Decreto 31 maggio 2022 (in G.U. 27/06/2022, n. 148) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dall'11 giugno 2022, gli importi indicati al comma
1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art128-com1],
sono aggiornati ai seguenti valori:
euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per
quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di
cui alla lettera a);
euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per
quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di
cui alla lettera b)".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 23 dicembre 2023".
ART. 129
ART. 129
Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto
di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del
sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di
cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non
hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria,
limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2054-com3] ed
all'articolo 91, comma 2, del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art91-com2];
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti
e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e
di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e
affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con
questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al
loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le
persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Capo II
Esercizio dell'assicurazione
ART. 130
ART. 130
Imprese autorizzate
1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di
libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato
terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro
un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei
casi di cui all'articolo 151.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di
prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei
sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne
assume la funzione.
ART. 131
ART. 131
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei
servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono
adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese
mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti
internet,
((il documento informativo))
e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati
rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché
mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i
veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.
2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto,
l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle
provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per
conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario
opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di
tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto.
3. L'IVASS determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e
degli intermediari.
ART. 132
ART. 132
Obbligo a contrarre
((
1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di
polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di
ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono
loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta
salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti
dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e
dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle
banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso
l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art21], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], e successive modificazioni,
risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o
veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte
loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione
della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al
potenziale contraente))
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia
limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai
rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo
a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di
accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio
nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285] secondo
condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio
erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito
delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione
obbligatoria. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni
di attuazione.
((3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a
contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami
da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS
provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314))
ART. 132.1
ART. 132.1
(( (Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli).
))
((
1. I consumatori confrontano gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni
contrattuali delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente
denominato "Preventivass", consultabile nei siti internet dell'IVASS e del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Il preventivatore è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati
di ricerca;
b) indica chiaramente l'identità dei proprietari e degli operatori dello
strumento di confronto;
c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;
d) utilizza un linguaggio chiaro;
e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo
aggiornamento;
f) è aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria di cui al
comma 1, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma
di offerte che copre un segmento significativo del mercato dell'assicurazione
autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo
del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di
mostrare i risultati;
g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;
h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle
informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di
sottoscrizione del contratto.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 23 dicembre 2023".
ART. 132-BIS
ART. 132-BIS
(Obblighi informativi degli intermediari)
1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in
modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di
assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto
dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art22], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], e successive modificazioni.
((2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei
premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al
preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet
dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di
rilascio di supporti cartacei.))
((70))
3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la
risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari,
esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il
contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni
sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base
delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136,
comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non
peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso
un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso
un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto,
ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità
rilevabile solo a favore del cliente.
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 23 dicembre 2023".
ART. 132-TER
ART. 132-TER
(Sconti obbligatori)
1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in
precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi,
le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei
limiti stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che
presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il
veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di
assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che
registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti,
ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali
minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai
fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei
sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di
assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono
l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico
superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito
dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la
determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al
comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti
dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a
fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle
condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel
contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato
per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in
percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini
statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con
premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più
elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli
praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le
medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito,
definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da
parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo
rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti
residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri
con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni
sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o
installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al
comma 1, lettera b).
5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il
relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano
sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche
evidenze sui differenziali di rischio.
6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni
previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello
praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel
contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato,
in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti
applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in
occasione del rinnovo di quelli in essere.
8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i
parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento
della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito
internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e
chiara l'applicazione.
9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva
ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che
le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione
della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di
cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla
determinazione dello sconto di cui al comma 4.
10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4
garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul
territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche
soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68]))
.
12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione,
disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico
dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c)
spetta all'assicurato.
La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1
si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in
caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di
assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i
parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
ART. 133
ART. 133
Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di
veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS, con regolamento, i
contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di
polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in
diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di
tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due
tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo
conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in
aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale
rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di
preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte
salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in
rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente
indicata nel contratto.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68]))
.
1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la
progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della
durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero
in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di
assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al
soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le
condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche
di rischio.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe
nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285] presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e
aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo
condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio
erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.
ART. 134
ART. 134
Attestazione sullo stato del rischio
((1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in
caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento,
entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio
relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione
obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le
imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria,
né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base
del loro precedente Stato membro di residenza.
Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati
membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel
territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali
sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per
via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al
comma 2 o di cui all'articolo 135.))
((70))
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184].
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184].
2.
((L'impresa di assicurazione inserisce le))
informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica
detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al
fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di
assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso
gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
((70))
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al
proprietario del veicolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184]. In caso di
cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo
del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un
contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita
direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo
contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in
assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli
ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio,
relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla
persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente
stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto
una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può
discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della
classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le
stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
(57) (59)
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di
assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima
di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata
nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in
relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via
provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la
responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti
coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più
sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di
merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno
esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono
essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato
accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le
variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti
incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via
esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più
favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del
comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo
complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima
scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di
diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a
cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente
articolo.
articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti
beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo
veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel
testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art55bis-com1-leta],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157].
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe
di merito.
((4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche
relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i
premi e pubblica una panoramica generale delle stesse.))
((70))
((4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di
esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0103], il quale
specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni
di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con
proprio regolamento.))
((70))
--------------
AGGIORNAMENTO (57)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], ha disposto (con l'art.
55-bis, comma 2) che "Per i contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei
medesimi contratti".
--------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], nel modificare
l'art. 55-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art55bis], convertito
con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 12, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art55bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], si applicano dal 16 febbraio
2020".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 23 dicembre 2023".
ART. 135
ART. 135
Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una
banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate 'anagrafe
testimonì e 'anagrafe danneggiatì.
((2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i
sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai
sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale
italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le
modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS.
Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato
membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera
prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica))
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le
condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle
pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia,
delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di
consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase
di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento,
sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e,
per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei
dati personali.
((
3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali
testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia
di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti
dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa
di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze
processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di
assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla
denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la
comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa
di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla
comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta
giorni.
Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia
intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta
in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale
addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione
prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le
modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni
che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in
cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva
identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della
responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su
documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati
all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di
competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni
presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca
dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli
ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a
testimoniare))
ART. 136
ART. 136
Funzioni del
((Ministero dello sviluppo economico))
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del
((Ministero dello sviluppo economico))
, l'
((IVASS))
è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle
tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il
((Ministero dello sviluppo economico))
un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari
praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della
Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul
territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto
del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano
denunciato incidenti. Con decreto del
((Ministro dello sviluppo economico))
, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti,
fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna
indennità o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della
realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti
con decreto del
((Ministro dello sviluppo economico))
, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi
assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a
valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge
istitutiva.
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario
completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'
((IVASS))
, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un
servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al
consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di
assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.
Capo III
Risarcimento del danno
ART. 137
ART. 137
Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba
considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente
su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per
il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi
esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più
elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base
del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal
danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi
tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione
rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti
che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante
dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del
risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della
pensione sociale.
ART. 138
ART. 138
(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)
1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno
risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di
razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori,
((con due distinti decreti))
del Presidente della Repubblica, da adottare
((entro il 1° maggio 2022))
, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
((il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui
alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS))
, si provvede alla predisposizione di
((specifiche tabelle uniche per))
tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento
punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità
comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto
leso.
2.
((Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte))
, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti
congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti
principi e criteri:
a) agli effetti
((delle tabelle))
, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento
medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e
sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in
funzione dell'età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di
invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto
all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto,
sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di
rivalutazione pari all'interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione
all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in
applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via
percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di
tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in
misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun
giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici
aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto
(( dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b) ))
, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente
articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni
fisiche.
5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale
((di cui al comma 1, lettera b),))
sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
(43)
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124]
ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che "La tabella unica nazionale predisposta
con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1,
del codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art138-com1], di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], come
sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli
eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica".
ART. 139
ART. 139
(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni
pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che
proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo
è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità
del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6.
L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in
ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno
di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;(44) (50) (55) (65) (69)
(73a)
((78))
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro
per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore
al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.(44) (50) (55) (65)
(69) (73a)
((78))
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile
di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle
lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di
strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico
permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici
aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati
ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare
intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino
al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi
del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità
psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto
percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità
pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità
pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità
pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 31 maggio 2006, (in G.U. 6/6/2006, n. 129), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2006, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 10 giugno 2005, sono
aggiornati nelle misure seguenti: seicentottantotto euro e ventotto centesimi
per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità,
di cui alla lettera a);
quaranta euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni
giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 12 giugno 2007, (in G.U. 20/06/2007, n. 141), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2007, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 2006, sono
aggiornati nelle seguenti misure: seicentonovantasette euro e novantadue
centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di
invalidità, di cui alla lettera a);
quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad
ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 19 giugno 2009, (in G.U. 9/7/2009, n. 157), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2009, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 24 giugno 2008, sono
aggiornati nelle seguenti misure: settecentoventotto euro e sedici centesimi per
quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di
cui alla lettera a);
quarantadue euro e quarantotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo
ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 27 maggio 2010, (in G.U. 15/06/2010, n. 137), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009, sono
aggiornati nelle seguenti misure: settecentotrentanove euro e ottantuno
centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di
invalidità, di cui alla lettera a);
quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad
ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
--------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il Decreto 17 giugno 2011, (in G.U. 27/06/2011, n. 147), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2011, gli importi indicati nel
comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 27 maggio 2010, sono
aggiornati nelle seguenti misure:
settecentocinquantanove euro e quattro centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantaquattro euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo
ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)."
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1], convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27] ha disposto (con l'art. 32,
comma 3-quater) che "Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui
all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139], è
risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione."
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AGGIORNAMENTO (25)
Il Decreto 15 giugno 2012, (in G.U. 28/06/2012, n. 149), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2012, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 giugno 2011, sono
aggiornati nelle seguenti misure:
- settecentottantatre euro e trentatre centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo al valore del primo punto di invalidità di cui alla lettera a);
- quarantacinque euro e settanta centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il Decreto 6 giugno 2013, (in G.U. 14/06/2013, n. 138), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15 giugno 2012, sono
aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovantuno euro e novantacinque
centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di
invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad
ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
-------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il Decreto 20 giugno 2014, (G.U. 4/7/2014, n. 153), ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono
aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l'importo relativo
ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il Decreto 25 giugno 2015, (in G.U. 15/07/2015, n. 162), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono
aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovantatre euro e cinquantadue
centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di
invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad
ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
---------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il Decreto 19 luglio 2016 (in G.U. 13/08/2016, n. 189) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2016, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015, sono
aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovanta euro e trentacinque
centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di
invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad
ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)."
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il Decreto 17 luglio 2017 (in G.U. 23/08/2017, n. 196) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, sono
aggiornati nelle seguenti misure: ottocentotre euro e settantanove centesimi,
per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità,
di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo
ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
---------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il Decreto 9 gennaio 2019 (in G.U. 04/02/2019, n. 29) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono
aggiornati nelle seguenti misure: ottocentosette euro e zerouno centesimi, per
quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di
cui alla lettera a);
quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo
ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il Decreto 22 luglio 2019 (in G.U. 13/08/2019, n. 189) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2019, gli importi indicati nel
comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, sono
aggiornati nelle seguenti misure: ottocentoquattordici euro e ventisette
centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di
invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
---------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il Decreto 8 giugno 2022 (in G.U. 22/06/2022, n. 144) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2022, gli importi indicati nel
comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2019, sono
aggiornati nelle seguenti misure: ottocentosettanta euro e novantasette
centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di
invalidità, di cui alla lettera a);
cinquanta euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo
ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
---------------
AGGIORNAMENTO (69)
Il Decreto 16 ottobre 2023 (in G.U. 21/10/2023, n. 247) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno
2022, sono aggiornati nelle seguenti misure:
novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo
relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
---------------
AGGIORNAMENTO (73a)
Il Decreto 16 luglio 2024 (in G.U. 25/07/2024, n. 173) ha disposto (con l'art.
1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal mese di aprile 2024, gli
importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni
private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy del 16 ottobre 2023, sono aggiornati nelle seguenti misure:
a) novecentoquarantasette euro e trenta centesimi, per quanto riguarda l'importo
relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
b) cinquantacinque euro e ventiquattro centesimi, per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
---------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il Decreto 18 luglio 2025 (in G.U. 31/07/2025, n. 176) ha disposto (con l'art.
1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal mese di aprile 2025, gli
importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni
private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139-com1] e
rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy del 16 luglio 2024, sono aggiornati nelle seguenti misure:
a) novecentosessantatrè euro e quaranta centesimi, per quanto riguarda l'importo
relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
b) cinquantasei euro e diciotto centesimi, per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
ART. 140
ART. 140
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle
persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e
ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una
somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone
danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma
versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito
rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il
risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in
applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate
sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art102].
L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti
del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi
diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di
tutti i danneggiati.
ART. 141
ART. 141
Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal
terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul
quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge,
fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento
della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il
diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa
di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del
sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo
al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di
assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può
estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la
responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di
rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei
limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.
ART. 142
ART. 142
Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore
dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di
assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al
danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta
assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al
danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è
tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso
non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di
assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione
sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento
di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o
da erogare.
((52))
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza
che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei
diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la
liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione
sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli
oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione
di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare
l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento
dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], nel modificare l'art. 1,
comma 1126, lettera f) della L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1126-letf], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3-sexies, comma 1) che "All'articolo 1,
comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~leta], b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~letb], c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~letc], d)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~letd], e)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~lete] e f)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~letf] sono abrogate; le disposizioni
ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145]".
ART. 142-BIS
ART. 142-BIS
(((Informazioni sulla copertura assicurativa))
((
1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui
all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei
veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza
della stessa.
))
ART. 142-TER
ART. 142-TER
(((Utenti della strada non motorizzati))
).
((
1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni
alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non
motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia
stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti
in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.
Capo IV
Procedure liquidative
ART. 143
ART. 143
Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo
di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i
rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa
di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello
è approvato dall'
((IVASS))
. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica
l'articolo 1915 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1915] per l'omesso
avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti
coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa
di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le
modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
ART. 144
ART. 144
Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un
natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il
risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre
al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano
l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di
assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in
cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria
prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il
responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di
assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta
l'azione verso il responsabile.
ART. 144-BIS
ART. 144-BIS
(( (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato
da un veicolo). ))
((
1. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un
veicolo trainante e in un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di
un'assicurazione della responsabilità civile separata, il danneggiato può
presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di
assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove:
a) possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il
veicolo trainante e
b) la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l'assicuratore del
rimorchio provveda all'indennizzo.
2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato il danneggiato
esercita l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il
veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o
dell'equivalente organismo dello Stato membro la cui legge nazionale si applica
nel caso di sinistro.
3. Nel caso di sinistro di cui al comma 1, l'assicuratore del rimorchio, laddove
la legge nazionale applicabile al sinistro lo obblighi a fornire un indennizzo
completo, informa il danneggiato, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito
ritardo:
a) dell'identità dell'assicuratore del veicolo trainante o
b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare
l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada o dall'equivalente organismo di
altro Stato membro.))
((70))
---------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 23 dicembre 2023".
ART. 145
ART. 145
Proponibilità dell'azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per
i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed
i contenuti previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che
siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro
veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli
articoli 149 e 150.
ART. 145-BIS
ART. 145-BIS
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi
elettronici)
1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un
dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali
stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti
salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di
entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo
formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si
riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il
mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime
risultanze sono rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano
l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche
nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di
assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a
installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito
denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono
comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i
servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli
operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato
nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art32-com1ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27], e successive modificazioni, e
sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici
nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi
sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato
di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha
provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider
di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto
dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art32-com1bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27], e successive modificazioni.
Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68]))
.
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi
dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196]. Salvo consenso
espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi
connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di
assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi
di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a
quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in
occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le
condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata
rispetto alla medesima finalità.
6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque
rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del
divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del
premio di cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del
contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla
restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve
le eventuali sanzioni penali.
ART. 146
ART. 146
Diritto di accesso agli atti
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal
codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], le imprese di
assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a
consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a
conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei
danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto
atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti
fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra
l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge
all'autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il
danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti
ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'
((IVASS))
anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il
((Ministro dello sviluppo economico))
, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su
proposta dell'
((IVASS))
, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e
determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché
i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.
ART. 147
ART. 147
Stato di bisogno del danneggiato
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento
che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono
chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione
definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario
accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente,
con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai
sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del
risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai
sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art75-com3],
l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la
causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.
ART. 148
ART. 148
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve
recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei
giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di
cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del
danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di
assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il
risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene
di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono
essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte
dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel
caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione
nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima
dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà
le proprie valutazioni sull'entita` del danno solo previa presentazione di
fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo
il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non
procedere alla riparazione.
((62))
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di
fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni
personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal
danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La
richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto
al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato
il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età,
all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite,
da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o,
in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di
assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro
novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
((62))
2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di
assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di
cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art21], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], e successive modificazioni,
e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale
dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di
anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri
indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui
all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di
perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal
richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione
con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.
La relativa comunicazione e` trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS,
al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul
sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione,
l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in
merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti
ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento,
qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle
ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta
di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui
ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di
cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art124-com1], decorre
dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al
danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile
solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua
mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della
procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli
atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di
querela o denuncia.
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo
quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente
necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o
del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per
l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla
residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro
analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai
commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che
lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente
dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che
abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto
pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta
con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale
inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di
cui all'articolo 1913 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1913].
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai
sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al
deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti
relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale
assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione.
L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo
corrisposto.
11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale
risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato
avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;122]. A tal fine, l'impresa di
autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle
riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria.
--------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
làrt. 125, comma 3) che "Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148,
commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art148-com1] e 2
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art148-com2],
per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione
del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni".
ART. 149
ART. 149
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per
la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli
coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di
risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo
al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i
danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa
si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se
risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si
applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al
risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato
dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento
diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto
dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva
regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di
assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria
valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di
assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non
abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è
imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto
ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta
entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato
può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli
confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del
veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può
estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti
tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di
risarcimento diretto.
ART. 149-BIS
ART. 149-BIS
(( (Trasparenza delle procedure di risarcimento).))
((1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da
corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli
danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di
autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;122], che ha eseguito le
riparazioni))
ART. 150
ART. 150
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per
la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli
adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione
per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi
i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
((2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si
applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati
membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e
24))
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati
dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento
delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
ART. 150-BIS
ART. 150-BIS
(( (Certificato di chiusa inchiesta) ))
((
1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno
derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta
del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto
dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui
all'articolo 642 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art642],
limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il
risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è
effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta))
Capo V
Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero
ART. 151
ART. 151
Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi
diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri
avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi,
provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in
uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità
civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del
presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto
al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in
Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema
della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di
veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di
incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno
stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della
persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato
membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al
risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai
veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed
assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento
possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la
responsabilità civile del responsabile.
ART. 152
ART. 152
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione
di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la
liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il
quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle
lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di
assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della
liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la
liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di
rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro
ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo
il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario,
entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli
aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i
quali non ritiene di fare offerta.
ART. 153
ART. 153
Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da
sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti
abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati
aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il
risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa
di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro
ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di
assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e
nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il
danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto
previsto all'articolo 298.
ART. 154
ART. 154
Centro di informazione italiano
1. È istituito presso l'
((CONSAP))
il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di
chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l'
((CONSAP))
può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati
che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per
l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui
risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel
territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la
responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi
di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità
del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante
dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui
all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari
per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione
conformemente all'articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento
nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della
Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai
numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di
cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la
liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta,
tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese
di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione
del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e
degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle
informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione
dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall'
((CONSAP))
, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso
regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui
all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di
informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.
((
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la
CONSAP è autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati
personali [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], ad
avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalità della banca dati
sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di
coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione
italiano.
))
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con
esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], nei limiti
stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate
per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del
veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti
dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste
dall'ordinamento comunitario.
ART. 155
ART. 155
Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno
diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla
data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri
dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi
diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio
della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di
informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il
sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse
giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in
particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché
gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art12] e le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno
accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano
possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno
interesse motivato.
4.
((L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuit))
ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei
pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225, comma 1, lettera b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art225-com1-letb],
e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art226-com5].
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione
istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste
dall'ordinamento comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di
informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.
Capo VI
Disciplina dell'attività peritale
ART. 156
ART. 156
Attività peritale
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima
dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non
può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e
la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza.
ART. 157
ART. 157
Ruolo dei periti assicurativi
1. L'
((CONSAP))
cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento,
((da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet,))
gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e
le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in
proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.
ART. 158
ART. 158
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444-com2],
per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini
la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre
anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o
per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore
a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni
successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art10], e successive
modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea
triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di
perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i
pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e
capacità professionali, che sono accertate dall'
((CONSAP))
tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche,
giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'
((CONSAP))
determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento
della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
ART. 159
ART. 159
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'
((CONSAP))
, con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a),
b),
c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo
((di gestione))
di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'
((CONSAP))
.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito,
fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso
accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
ART. 160
ART. 160
Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di
radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi
almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui
all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento,
il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta
la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del
contributo
((di gestione))
, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto
non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova
iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti
di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già
conseguita.
Titolo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I
Coassicurazione comunitaria
Titolo XI
ART. 161
ART. 161
Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati
nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione
comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in
altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a
condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro
diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano
quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
r).
ART. 162
ART. 162
Determinazione dell'oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i
coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinchè curi la gestione
del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la
delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il
tasso del premio da applicare al contratto.
ART. 162-BIS
ART. 162-BIS
(( (Riserve tecniche) ))
((
1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un
contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in
conformità alle disposizioni del Titolo III.
2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno
uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo
le norme del suo Stato membro di origine.
3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa
deve tener conto dei rischi per l'intero contratto.
))
ART. 162-TER
ART. 162-TER
(( (Dati statistici) ))
((
1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che opera in
coassicurazione comunitaria mantiene dati statistici che mettano in evidenza
l'entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipa e
gli Stati membri interessati.
))
Capo II
Assicurazione di tutela legale
ART. 163
ART. 163
Requisiti particolari
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti
con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i
requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di
tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi
marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata
dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere
all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1917].
ART. 164
ART. 164
Modalità per la gestione dei sinistri
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta,
per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle
modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'
((IVASS))
, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di
consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei
suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere
l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro
professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a),
devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere,
per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un
altro ramo esercitato dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il
personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami
finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di
consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i
predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di
cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla
quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra
impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato
della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la
stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa.
L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza
dell'
((IVASS))
.
5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione
all'
((IVASS))
e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione
medesima.
Titolo XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Titolo XII
ART. 165
ART. 165
Raccordo con le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti
di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle
norme del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
ART. 166
ART. 166
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va
redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie
ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante
caratteri di particolare evidenza.
ART. 167
ART. 167
Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non
autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi
affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La
pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso
non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute
dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
ART. 168
ART. 168
Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1902-com1], il
trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto
previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma
i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel
territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento
avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero
oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede
legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad
un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le
quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana
cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato
dall'
((IVASS))
.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1902-com1], il
trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri,
che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell'
((IVASS))
, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma
6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1902-com1], le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di
portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.
ART. 169
ART. 169
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1902-com2], i
contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire
i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del
provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della
comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui
è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del
contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
Capo II
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
ART. 170
ART. 170
Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore,
le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di
ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia
eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire
idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il
premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in
assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a
condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e
siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo
unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi
disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e
finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso
previsto dall'articolo 172.
ART. 170-BIS
ART. 170-BIS
(Durata del contratto).
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve
automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente
rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1899-com1] e
secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1899-com2].
L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del
contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non
oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia
prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova
polizza.
((62))
1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei
rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro
contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio
principale sia i rischi accessori.
--------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 125,
comma 2) che "Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti
che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il
termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], entro cui
l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata
con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato
di ulteriori quindici giorni".
ART. 171
ART. 171
Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta
irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento
di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo
periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo
obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o,
rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale
conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente
l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto
il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio
del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo
o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta
dell'
((IVASS))
, dal
((Ministro dello sviluppo economico))
.
ART. 172
ART. 172
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di
regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato
di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante
comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o
all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno
di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il
termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1901-com2].
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata
a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di
scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso
più favorevole al contraente.
Capo III
Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
ART. 173
ART. 173
Assicurazione di tutela legale
1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di
assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le
spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti
all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo
di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire
il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di
risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che
presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con
altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni
contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati
in un'apposita distinta sezione del contratto.
ART. 174
ART. 174
Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere
in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti
dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei
propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso
di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del
professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa
applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del
sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione
sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale
seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui
al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano
espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti
dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da
prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di
assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela
legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e
rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione
vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa
di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri,
l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità
di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di
avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.
ART. 175
ART. 175
Assicurazione di assistenza
1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di
assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire
all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel
contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di
difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono
essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.
Capo IV
Assicurazione sulla vita
ART. 176
ART. 176
Revocabilità della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita
di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite
dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata
pari od inferiore a sei mesi.
ART. 177
ART. 177
Diritto di recesso
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla
vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il
contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di
recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso
devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di
assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio
eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale
il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione
che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di
durata pari od inferiore a sei mesi.
ART. 178
ART. 178
Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto
di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1,
spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza
richiesta.
Capo V
Capitalizzazione
ART. 179
ART. 179
Nozione
1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di
assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita
umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in
corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o
mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato
pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto
un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque
per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad
intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque
anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere
stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima
modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui
all'articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a
condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera
annualità.
Capo VI
Legge applicabile
ART. 180
ART. 180
Contratti di assicurazione contro i danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge
italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato
membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di
un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria,
previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge
applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad
operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato
interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un
altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre
1984, n. 975 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975].
ART. 181
ART. 181
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana,
ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro
dell'obbligazione è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla
legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di
norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro
dell'obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla
legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre
1984, n. 975 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975].
Titolo XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
Capo I
Disposizioni generali
Titolo XIII
ART. 182
ART. 182
Pubblicità dei prodotti assicurativi
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è
effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità
rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di
contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.(45)
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia
autonomamente effettuata dagli intermediari.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-12-30;187]))
.
4. L' IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta
giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione
delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L' IVASS vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione
delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L' IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata
ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto
all'articolo 184, comma 2.
7. L' IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della
pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 183
ART. 183
Regole di comportamento
1.
((Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono))
:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei
contraenti e degli assicurati;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68];
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse
ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in
modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili
effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da
escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare
misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla
determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i
contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza
rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione
dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle
obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non
necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non
qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle
medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di
assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari
caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
ART. 184
ART. 184
Misure cautelari ed interdittive
((1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS
sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la
commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle
disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonché
delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del prodotto
di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter.))
((45))
2. L'IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle
disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o
((del distributore))
interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla
generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.
((45))
---------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
Capo II
Obblighi di informazione
ART. 185
ART. 185
(( (Documentazione informativa). ))
((
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti
assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti:
a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di
cui all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP);
b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di
cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP -
Vita);
c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità
a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1286] e relative
norme di attuazione (KID).
2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti
assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale
aggiuntivo.
3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria
e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa
precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al
comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o
promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei
documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle
caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche
dell'impresa di assicurazione, sono necessarie affinchè il cliente possa
pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove
opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo
precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla
solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo
47-septies.
Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da
seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e
la legge applicabile.
4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni
di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere
comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di
durata del contratto))
((45))
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
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riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
ART. 185-BIS
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