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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 , n. 285
Nuovo codice della strada.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
(Principi generali).
((1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela
dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie
di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato))
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è
regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della
sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di
ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico
veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità
della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per
la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il
messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
ART. 2
ART. 2
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei
veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis - Strade urbane ciclabili;
F - Strade locali.
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di
marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a
motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle
proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio
e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una
corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi,
con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
((E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con
limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica
verticale, con priorità per i velocipedi))
.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini
di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,
destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata
da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada.
4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada
principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di
scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa,
nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle
tipologie dei collegamenti svolti, , le strade, come classificate ai sensi del
comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali",
"comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette
strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66].
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono
in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia
situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione
tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di
provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei
singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro
ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune,
se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o
le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione
ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo,
lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le
località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività
comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle
strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali
quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti
interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360]. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360].
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato
dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai
sensi del comma 5 , seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione
dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate,
nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e
con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle
classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate
sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all' uso e alle tipologie di
collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i
pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione
sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1988-08-10;377], emanato in
attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349], in ordine all'individuazione
delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina
specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66].
ART. 3
ART. 3
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i
seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si
intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai
velocipedi.
In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita
segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata
ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della
strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il
più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti
di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa
è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e
delimitata da strisce di margine.
7-bis)
((NUMERO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177]))
;
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e
degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti
di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza,
il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta,
ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal
ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni
(corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia
su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il
transito di una sola fila di veicoli.
((12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a
destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in
modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di
marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista
ciclabile))
;
((12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in
direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli))
;
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei
veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non
interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle
soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al
movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente
delimitata da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di
una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad
effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso,
decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocità o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di
drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi
assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il
confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo
per la realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla
quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno,
di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata,
separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la
fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata
alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad
altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra
rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in
modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non
transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli
itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o
altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata
alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o
fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalità.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e
segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria
o tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata
dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita
protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la
funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di
uno o più veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente
esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate
del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e
protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per
effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata
alla separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri
abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non
si intersecano tra loro.
53-bis) Utente vulnerabile della strada: pedoni, persone con disabilità,
ciclisti
((, conducenti di ciclomotori e di motocicli))
e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti
dalla circolazione sulle strade.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare
sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di
veicoli.
((54-bis) Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e fine))
;
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della
linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce
longitudinali continue.
((55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due
linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa
di via libera))
:
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è
consentito il cambio di corsia affinchè i veicoli possano incanalarsi nelle
corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza,
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano
edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione
dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di
specifico rilievo tecnico.
ART. 4
ART. 4
Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il
comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro
abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art.
3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene
allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade
di accesso.
ART. 5
ART. 5
Regolamentazione della circolazione in generale
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e
agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art.
2 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360]. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360].
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine
indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso
di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con
diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli
enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7,
con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
.
ART. 6
ART. 6
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare
può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei
giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da
emenarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può
vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel
regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal
traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per
territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e
gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre
riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere
permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e
B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che
sono ubicati in prossimità degli stessi.
1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a
rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in
conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui
al comma 5.
1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma
1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i
provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo
142.
((1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di
particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica
tutelati dall'UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti proprietari
e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza,
possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Le disposizioni di cui
al primo periodo non si applicano alle strade di tipo A e B di cui all'articolo
2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, né alle
strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più
restrittiva ai sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a
traffico limitato territoriali, verificando che l'istituzione della zona a
traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e di sicurezza
stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di
istituzione della zona a traffico limitato è adottata sentiti il prefetto o i
prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti riguardanti la
sicurezza della circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade
interessate provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo
del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica
non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato
territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a
condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di
informazione disponibili, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data
di entrata in vigore, e che i siti internet istituzionali degli enti interessati
diano informazioni sulla durata del divieto per l'intero periodo. Il controllo
della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di
controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis,
lettera g) ))
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il
transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli
itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66].
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5,
comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano
siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche
con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la
sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di
carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
appropriati.
f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di
manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo
di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni
di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone
mediante il ricorso a soluzioni alternative.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66].
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario
della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati
anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli
stessi.
7. Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree
portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne
aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aereoportuale competente per territorio e al comandante di porto
capo di circondario
((o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita))
, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del
presente codice. Nell'ambito degli aereoporti ove le aerostazioni siano affidate
in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal
direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti
gli enti e le società interessati.
((8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della
circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b), possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe
o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L'accesso alle zone a
traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a
titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle
limitazioni possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui
veicoli, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8]))
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente
disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica
di cui all' art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza
è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'
art. 2
art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa
nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente
proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai
conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo
stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a
precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto,
decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 173 a € 694.
Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di
cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 430 a €
1.731. In questa ultima ipotesi dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della
carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (133) (145) (163)
((12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai
sensi del comma 1-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 87 a euro 344))
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a €
102. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 87 a € 344. Nei casi
di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 41
a € 167 qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. (19) (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio finchè non spiri il termine del divieto
di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata
la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il
veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto
sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le
disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
--------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
--------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
--------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
--------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 7
ART. 7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
((b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi
in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di
proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico
veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché
tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di
mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui
alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette
limitazioni, i parametri di qualità dell'aria ai quali è subordinata
l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i
livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto
delle citate limitazioni))
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in
una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art.
2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere
ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo,
ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei
vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con
un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale,
denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici
((o alla ricarica di tali veicoli))
;
5)
((dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo
scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti,
capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione
di flussi rilevanti))
;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
((f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e
parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma
di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuati le modalità di riscossione del pagamento e, in particolare, le
caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie
dei veicoli esentati nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], i limiti
massimi delle tariffe))
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo
scarico di
((merci))
;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade
((o singole corsie))
alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine
di favorire la mobilità urbana.
((i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite
massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei
velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per
doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di
piste ciclabili))
i-ter)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177]))
.
((i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate
intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con
velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una
pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile))
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che
sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto
e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza
dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma
4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta
sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o
di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere
temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento
delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale.
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177]))
.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata
e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
((Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso sia
indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da
barriere o altri dispositivi mobili))
.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro
miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico
locale e per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo
di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta.
((Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al
parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto
dell'esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al
pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio))
. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area
pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite " A"
dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1968-04-16&numeroGazzetta=97],
e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate
e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al
secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la
circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato,
anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le
categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], i
massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti
dei veicoli e delle tipologie dei permessi.
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni
caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida
9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a
traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e
l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
((10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda
necessario disporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di
urgenza, anche in riferimento alla facoltà di cui al comma 1, lettera b), in
determinati ambiti stradali coincidenti con zone già istituite o con l'intero
centro abitato, comunicano l'entrata in vigore del divieto o della limitazione
con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione
disponibili))
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze
analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli
privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la
circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli,
in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di
circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli
autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici,
nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-16;495].
Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente
comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis.
((11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui può essere
limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono
realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il
limite di velocità di 30 km/h))
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste
dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana
e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 87 a € 344. (19) (29) (43) (52) (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della
lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle
emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 678 e, nel caso
di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (114) (124) (133) (145) (163)
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel
presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 42 a € 173. La
violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici
di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332.
((Nei casi di sosta vietata,
in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di
violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi
dell'articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto periodo si
protragga nel tempo, la sanzione è calcolata moltiplicando gli importi stabiliti
dal quarto periodo per il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito
compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione fino al momento
dell'accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli
importi stabiliti dal quarto periodo))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)
((
14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in
caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di
cui al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell'intera somma prevista. Al
fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la
sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, è maggiorata di una somma
corrispondente alla tariffa dell'intero periodo tariffato per il giorno di
calendario in cui avviene l'accertamento. La sanzione e la relativa
maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per ogni periodo di
ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.
14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona
tariffata di cui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista,
alla sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente
disciplina:
a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento
del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna
sanzione;
b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento
ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si
applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta nella misura
del 50 per cento;
c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento
del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui
al comma 14, secondo periodo.
14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta,
nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono
maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le
sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di
ventiquattro ore in cui si protrae la violazione))
((15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso
di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi,
al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la
violazione consiste nel mancato pagamento dell'intera somma prevista, la
sanzione di cui al comma 14, primo periodo, è maggiorata di un importo pari alla
tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in
cui avviene l'accertamento. Fuori dei casi di cui al primo e al secondo periodo,
quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente,
si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento
del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna
sanzione;
b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento
ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si
applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del
50 per cento;
c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento
del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui
al comma 14, primo periodo))
((15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei
casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono
maggiorate di un importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno
di calendario in cui avviene l'accertamento. Quando la sosta senza pagamento o
con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno
dell'accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni
periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la
sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le
sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni e nei modi
indicati nel quinto periodo del medesimo comma))
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza
autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad
esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 769
ad € 3.095. Se
nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per
la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È
sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate
al titolo VI, capo I, sezione II. (163)
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 8
ART. 8
Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di
cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le
difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente
intensi,
((il presidente della regione territorialmente competente, sentita la
prefettura-ufficio territoriale del Governo))
e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più
intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell' isola. Con
medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente
articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
430 a € 1.731. (19) (29) (43) (52) (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
--------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
--------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
--------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
--------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
--------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
--------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 9
ART. 9
Competizioni sportive su strada
1.
((Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti
dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento
del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le
competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere
autorizzate.
L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare
atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale.
Essa è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di
Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con
veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche o
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che
interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla
regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre
regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di
venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con
veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali
sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica
sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per
le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le
strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade
provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i
diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni
di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241]))
.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del
sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre
((...))
. (49)
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori
devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per
consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel
corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e
non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il
trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è
richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui
all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore
a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico
sportive della federazione di competenza. (49)
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima
della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme
tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del
percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti
degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere
omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per
le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi
sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le
tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti. (49)
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che
partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo
possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della
competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione
non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di
cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della
competizione.
L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di
effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo
richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. (49)
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 124 del codice
delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art124] di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209].
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazionee
degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (49)
(187)
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può
essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica
effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la
scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura
di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative
prescrizioni. (49)
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle
persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta
nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal
Ministero dell'interno. (49)
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli
non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale,
o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può
essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (49)
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione
del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando
le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi
di inconvenienti o incidenti. (49)
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia
necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è
subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti
((...))
.
((La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono
interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi,
dal prefetto))
. (49)
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
173 a € 694, se si
tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di
una somma da € 866 a € 3.464, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. (49) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)
(145) (163)
8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-27;151], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-08-01;214].
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente
articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €
87 a € 344, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 173 a € 694, se si
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
((In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 6, comma 12))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-06-20;121], convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;168], nel modificare l'art. 2,
comma 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-15;9~art2-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche
hanno effetto a decorrere dal 07/08/2002.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
---------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
--------------
AGGIORNAMENTO (187)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-22;184] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 23 dicembre 2023".
ART. 9-BIS
ART. 9-BIS
(( (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a
motore e partecipazione alle gare). ))
((
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove,
dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a
motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La
stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non
autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o
più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne
deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le
manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di
consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori
di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di
una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei
veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
))
titolo VI.
ART. 9-TER
ART. 9-TER
(( (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). ))
((
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità
con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o
più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne
deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di
una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei
veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
))
ART. 10
ART. 10
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi,
per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli
articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma
sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le
cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per
dimensioni i limiti dell'art. 61, semprechè non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e
62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici
coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere
effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati,
e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della
massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa
natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico
del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e
della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi
prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi
i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se
si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di
autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di
veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto
assi. Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere
effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero
di assi superiore a quello indicato. Nel caso di trasporto eccezionale per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a
otto o più assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le
specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di
massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico
pezzo indivisibile;
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle
attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre
simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario
previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1, 5, 2 e 3 volte gli
importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro
assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla
tassa di possesso e per la stessa durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata
al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei
citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari
delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì
applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due
volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello
effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo
di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10,
hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza
propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico non
sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione,
destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti
dall'art. 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi
d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o
casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in
operazioni di trasporto intermodale, per cui vengono superate le dimensioni o le
masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'art. 62;
f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i
limiti di massa stabiliti dall'art. 62.
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali
vivi.
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine
operatrici e di macchine agricole;
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per
le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli
articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose
ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che
esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso
proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli
stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette
aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete
viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad
autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico non
eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 %, con i
limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e
posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti
autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,
comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter, quando non
eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite
dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,
comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico,
non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per
cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli
altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera
e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti
ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui
all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto
stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non
esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai
prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) i
suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti
gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse
più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per
determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente
ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi
stabiliti dal regolamento.
Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di
eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di
itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli
organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo
consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a
coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso,
le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], e successive
modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-16;495], prevedendo
che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la
trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione,
corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per
la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla
loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento
siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la
circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un
numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un
unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della
tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla
invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi
trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano
soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato
ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità
semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili
su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre
volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati,
riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti
invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo,
possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque
veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia
per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano
ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o
semirimorchi anche incrociate.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e
con la sicurezza della circolazione.
All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge
7 agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art20].
In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se
il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al
tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo
o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì
essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario
della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque
subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti
tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria
per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali
eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 30 aprile
2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della
classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della
compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione
delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza
della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo
definiscono:
a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di
eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con
quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art14], convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130];
b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di
eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto o più assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per
i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile
eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle
sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal
trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni di cui al
comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della
frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio
dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in
condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e
con la stabilità dei manufatti;
3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture
stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di
eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei
trasporti in condizioni di eccezionalità;
4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.
b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione
delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure,
anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio
applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023. (177) (181)(185)
((191))
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti
stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della
iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla
relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti
dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia
effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali
indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a
raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui
semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni
stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate
esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli
61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli,
qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono
esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza
rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di
riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno
avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare
il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque
vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella
carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei
mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le
eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto
eccezionale per massa, e i criteri per l'imposizione della scorta tecnica. Nelle
autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri
ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una
sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi
prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla
consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali,
all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche
uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione
medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero
circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 794 a € 3.206. (52)
(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità,
ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 159 a €
641. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in
condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza
rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18,
ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse
e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato. (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
173. Il viaggio potrà proseguire
solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (145)
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle
previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente
consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive
licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731 e alla sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di
circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa,
senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata
in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione,
della qualifica di mezzo d'opera. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (133) (145) (163)
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 430 a € 1.731. (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si
applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta
di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative
a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo
conducente del veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la
sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo
le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma
18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti
dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai
limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la
violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo
61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non
si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non
risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il
superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele
stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello
stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la
responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se
le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi;
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire
il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il
veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente
accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo
con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e
del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti
all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati,
ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta
le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Ove
in un periodo di due
anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle
violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi,
ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI. (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (133) (145) (163)
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà
di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti
di cui al comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine
agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
(13) (14) (18) (22) (168) (172) (177)
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 marzo 1993, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-03-29;82],convertito dalla L. 27
maggio 1993, n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-05-27;162] ha
disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni contenute nell'articolo
10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art10], come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di
veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono comunque
fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo articolo 10 nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-04-21;117], convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 giugno 1995, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-06-08;234], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che le disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art7], si
applicano a decorrere dal 1 luglio 1995. È comunque consentita l'approvazione e
l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8
del presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-04-21;117] convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 giugno 1995, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-06-08;234], come modificato dal D.L. 28
giugno 1995, n. 251 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-28;251],
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1995, n. 351
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-03;351], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art10], come
modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art7], si
applicano a partire dal 31 gennaio 1996. È comunque consentita l'approvazione e
l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8
dello stesso articolo 10."
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-04-21;117] convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 giugno 1995, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-06-08;234], come modificato dal D.L. 4
ottobre 1996, n. 517 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-04;517],
convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-04;611], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art10], come
modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art7], si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997. È comunque consentita l'approvazione e
l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8
dello stesso articolo 10".
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 7 marzo 1997, n. 48 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-07;48] ha
disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni relative al servizio di
scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dal presente
articolo, si applicano a partire dal 1 gennaio 1998.
-----------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
-----------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
-----------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
-----------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
-----------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
-----------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
-----------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
-----------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
-----------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
-----------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
--------------
AGGIORNAMENTO (168)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], convertito con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], ha disposto (con l'art.
7-bis, commi 2 e 3) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile
2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per
massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli
a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre
2021. Conservano altresì efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni
alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in
condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo
10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come modificata dal comma 1 del
presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa
complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre
assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi
e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi".
---------------
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146] convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], come modificato dal D.L. 17
maggio 2022, n. 50 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50],
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], ha disposto (con l'art.
7-bis, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 31 luglio
2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per
massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli
a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre
2021. Conservano altresì efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni
alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 31 luglio
2022".
---------------
AGGIORNAMENTO (177)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], come modificato dal D.L. 9
agosto 2022, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115],
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-09-21;142], ha disposto (con l'art.
7-bis, comma 2) che "Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del
codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art10-com10bis],
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], al fine di
semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con
il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle
verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla
medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di
eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante
complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], vigente al 9
novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le
autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in
vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis".
---------------
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], come modificato dal D.L. 29
dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], ha disposto (con
l'art. 7-bis, comma 2) che "Fino al 31 dicembre 2023, resta sospesa l'efficacia
delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis,
del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art10-com10bis],
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], al fine di
semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con
il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle
verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla
medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di
eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante
complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], vigente al 9
novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le
autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in
vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis".
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AGGIORNAMENTO (185)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], come modificato dal D.L. 29
settembre 2023, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-27;170], ha disposto (con l'art.
7-bis, comma 2) che "Fino al 30 marzo 2025, resta sospesa l'efficacia delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del
codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art10-com10bis],
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], al fine di
semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con
il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle
verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla
medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di
eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante
complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], vigente al 9
novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le
autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in
vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis".
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AGGIORNAMENTO (191)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], come modificato dal D.L. 27
dicembre 2024, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202], convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-21;15], ha disposto (con l'art.
7-bis, comma 2) che "Fino al 30 marzo 2026, resta sospesa l'efficacia delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del
codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art10-com10bis],
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285]. Fino alla
medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di
eccezionalità, la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], nonché, ai
trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86
tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la
disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o
gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma
10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice. Conservano altresì efficacia, fino
alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima
della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma
10-bis."
ART. 11
ART. 11
Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di
soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare
all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le
attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero
dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale
da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla
residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e
ai dati di individuazione di questi ultimi.
ART. 12
ART. 12
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice
spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio
di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di
competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia
stradale.
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b),
spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'art. 57, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art57-com1]
e 2, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art57-com2].
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre,
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.
((, nonché dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle
infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali))
;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni,
delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade
di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o
le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o
sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in
concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio
delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei
passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero
della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i
conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in
condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il
rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di
polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle
colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato
rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma
3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia
stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello
stabilito nel regolamento.
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
(( (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)
))
((
1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di
prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta
nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a
pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e
pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei
parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a
dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese
addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di
prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di
fermata connesse all'espletamento delle predette attività.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale
funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento
dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il
superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento
delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale
ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e
sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di
linea.
4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di
contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione
delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la
rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti
oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è
conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di
cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il
potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata
in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività
di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli
spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle
strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di
gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di
accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree
immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste
costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie
a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del
parcheggio oggetto dell'affidamento.
5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva
all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del
relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso
gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività
autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle
società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni
necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi
compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità
operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione
tra il soggetto concedente ed il concessionario.
6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in
ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso
della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica))
TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
TITOLO II
ART. 13
ART. 13
Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana
entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la
costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e
servizi
((...))
. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti
gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade
ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o
storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto
di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche
situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto,
sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati
inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla
entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui
al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma
2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D,
E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una
pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un
anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4.
Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di
loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere
aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo
le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il
Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche
gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione
stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del
traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita
all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede
internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui
all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio
nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli
organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti
ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei
relativi decreti.
ART. 14
ART. 14
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente
titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni
di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
((2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di
manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili
adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti
locali, salvo comprovati problemi di sicurezza))
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario
della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario,
salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
ART. 15
ART. 15
Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad
esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni
altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative
opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza
delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f)
((fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le
sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai
rifiuti;))
f-bis)
((fuori dai casi di cui agli articoli 255
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art255], 255-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art255bis] e 256
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art256],
depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art232bis] e
232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art232ter], dai
veicoli in sosta o in movimento;))
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli
provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o
cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (145)
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e
h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a
€ 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (145)
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866. (114) (124) (145)
(163)
3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 16
ART. 16
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori
dei centri abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali
alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di
qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero
recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali,
determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di
cui sopra, prevedendo , altresì una particolare disciplina per le aree fuori dai
centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli
strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli
articoli 892 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art892] e
893 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art893].
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi
stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di
particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con
riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti))
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le
fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione
degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel
regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di
ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle
rampe esterne devono essere quelle rela- tive alla categoria di strada di minore
importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a €
694. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (133) (145) (163)
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 17
ART. 17
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori
della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di
costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme
determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le
strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 430 a € 1.731))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (133) (145)
((163))
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 18
ART. 18
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti,
le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non
possono avere dimensioni inferiori a quel le indicate nel regolamento in
relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto,
la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del
tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di
intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la
funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle
rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore
importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai
piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a
giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a
salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 173 a € 694))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (133) (145)
((163))
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 19
ART. 19
Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di
opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave
coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino
comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione
stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di
esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 866 a
€ 3.464))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)
(145)
((163))
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 20
ART. 20
Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della
sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e
simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere
autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il
traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che
essa non determini intralcio alla circolazione
((o pregiudizio della sicurezza stradale))
.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto
previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli
articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di
chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un
massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno
di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di
visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di
rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei
marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione
dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la
concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €
173 a € 694. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124)
(133) (145) (163)
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le
opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
titolo VI.
ART. 21
ART. 21
Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di
cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri
stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle
relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla
circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in
perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere
visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al
traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la
delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della
visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché
agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità
di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento,
ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 866 a € 3.464))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (133) (145)
((163))
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico
dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 22
ART. 22
Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non
possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi
o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o
privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione,
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente
titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa
autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e
variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente
proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove
occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né
le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli
accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di
qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle
normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di
costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità
di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte
densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche
plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni
non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la
diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali
innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se
le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi
obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio
decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione
del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni,
nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente
proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È
comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso
che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne
varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in
esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 173 a € 694))
. La violazione importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a
carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se
le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (133) (145)
((163))
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
173. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (145)
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
-------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
-------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 23
ART. 23
Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione
con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o
ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti
della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza
della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo
o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono,
altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché
le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle
isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque
installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui
veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei
limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni
rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i
conducenti degli altri veicoli.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42].
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o
in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei
centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta
tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
((
4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui
contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi
o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e
politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori
con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità
fisiche e psichiche.
4-ter. Con decreto dell'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con
il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.
4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il
rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione,
l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata))
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono
visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri
mezzi publicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla
strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei
centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la
facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle
esigenze di sicurezza della circolazione stradale
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e
relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che
non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o
indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e
delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate
dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono
inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei
limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente,
cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico
interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i
servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo
precedente. (99) (107)
((7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle
rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a
titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione
di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di
manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm
per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano
in ogni caso le disposizioni del comma 4))
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma,
che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice.
La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle
forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico
interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari periodi
dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate
all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di
esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti
proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 430 a € 1.731. (19) (29) (43) (52) (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste
dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 1.417 a €
14.168 in via solidale con il soggetto pubblicizzato. (124) (133) (145) (150)
(163)
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il
rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale
fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il
verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette
copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi
pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
((dai commi 1, 4-bis e 7-bis))
, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il
proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere
il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di
comunicazione dell'atto
((; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni
e, nei casi più gravi, l'ente proprietario può disporre l'immediata rimozione
del mezzo pubblicitario))
. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la
rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a
carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del
proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato
ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate
al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €
4.833 a € 19.332; nel caso in cui non sia possibile individuare
l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (80) (89) (101) (114)
(124) (133) (145) (163)
13-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]. In caso di
inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis.
Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale
nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari
provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di
individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni
provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui
la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo
per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel
regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo
pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la
nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei
mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia
decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il
proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione.
Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della
rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.
13-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296].
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
-------------
AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120]
ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Nelle more di una revisione e di un
aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui
al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art23-com7], come da
ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade
inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel
caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel
tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano
soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per
la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti".
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
-------------
AGGIORNAMENTO (107)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-02-24;14], ha disposto (con l'art. 11,
comma 6-bis) che "Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo,
del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], e successive
modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del
territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il
31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport".
-------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (150)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 aprile - 10 maggio 2019, n. 113 (in G.U.
1ª s.s. 15/05/2019, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art23-com12]
(Nuovo codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285]), nel testo
sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art36-com10bis]
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111], nella parte relativa alla
determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista".
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 24
ART. 24
Pertinenze delle strade
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di
servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della
strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per
il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque
destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al
servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono
determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario
della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la
visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio , da aree per la ricarica dei
veicoli
((...))
, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere
anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente
proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento.
5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla
congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle
strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di
regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art36], convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111] dai progetti dell'ente
proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal
concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei
servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e
ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter
dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art11-com5ter], e successive
modificazioni,
((e delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di
ricarica elettrica))
e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto
il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia
l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. (19) (29) (43) (52) (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a €
1.731. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (133) (145) (163)
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino
all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma
indicata nel comma 7.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
-------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 25
ART. 25
Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze
con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione,
sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri
impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le
opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli
sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti
a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al
comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o
sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di
titolarità, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria,
dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello
della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade
di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di
titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali
enti rilasciano la concessione all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le
strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi,
la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere
di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti
diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui
appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi,
la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere
di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui
appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione
agli enti titolari delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti
proprietari e i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello
sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le
modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli
enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono,
ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte
da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a
dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti
proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli
elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in
attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
((1-sexies. Nel caso in cui l'attraversamento comporti un'altezza libera
inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il
segnalamento, realizzato secondo le modalità previste dal regolamento, deve
essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari delle
infrastrutture interessate dall'attraversamento stesso))
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo
accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e
natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio
alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede
stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne
varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. (19) (29) (43)
(52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (133) (145) (163)
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 430 a € 1.731. (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 26
ART. 26
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente
concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale
delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al
prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di
competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si
provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti,
il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune,
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
((3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di
comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 è
rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da
parte del comune))
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie,
tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio
pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con
uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dei
trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada.
ART. 27
ART. 27
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al
presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al
competente ufficio dell'A.N.A.S e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente
ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al
concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1
interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della
strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e
dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di
istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo
sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con
l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle
occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo,
che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le
prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono
assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la
durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità
competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere
tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici
servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per
l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro
pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità
ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che
derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto
principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di
autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al
presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano
prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori,
dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia
conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali
o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (145)
((163))
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata
mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva
e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 28
ART. 28
Obblighi dei concessionari di determinati servizi
((
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di
teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotteranee, quelli
di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di
gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano
comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni
imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la
sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di
trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o
alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio
delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di
deroga.
))
((
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall'ente
proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti
indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico
del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei
lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi
interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del
pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali
penali fissate nelle specifiche convenzioni.
))
ART. 29
ART. 29
Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a
cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di
qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel
più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 173 a
€ 694))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)
(145)
((163))
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 30
ART. 30
Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono
essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non
arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere
adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito
l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il
consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia
provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi
del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando
le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed
autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi
adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la
stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o
riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo
promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con
decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio
tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a
sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade,
è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei
proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale
riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si
adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 430 a € 1.731))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124)
(133) (145)
((163))
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 31
ART. 31
Manutenzione delle ripe
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a
valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o
cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art.
30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede
stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla
strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed
evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 159 a
€ 641))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (124) (133) (145)
((163))
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la
sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato
dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
-------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 32
ART. 32
Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti
a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere
all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del
fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di
attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire
e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta
delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche
a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per
l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono
derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le
prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di
concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la
sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque
non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue
pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per
la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui
terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e
2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle
opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti
commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti
obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1,
quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 173 a €
694))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (133) (145)
((163))
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 33
ART. 33
Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico
idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente
danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra
canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a
meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in
contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali
che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti
con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le
indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in
relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in
questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari
per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le
prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti
delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali
artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni
di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente
proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o
utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 173 a
€ 694))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)
(145)
((163))
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 34
ART. 34
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle
infrastrutture stradali
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere
muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante
l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa
di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa
durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale
applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve
essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme
di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle
spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle
infrastrutture. (37)(128)
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
. Se non è stato
corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-01-24;27~art1-com3], e successive
modificazioni, a carico del proprietario. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (145)
((163))
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;56], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che a decorrere dall'anno 2001 cessano i
trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dal
comma 4 del presente articolo concernenti gli indennizzi di usura derivanti
dall'uso dei mezzi d'opera.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (128)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 1,
comma 596) che "A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in
favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art34-com4], e
dall'articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-16;495],
concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera".
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 34-BIS
ART. 34-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120]))
Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE
ART. 35
ART. 35
Competenze
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire
direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per
gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade
((...))
. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono
attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi
e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare
con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice
alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.
Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri
decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le
attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le
quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
ART. 36
ART. 36
Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto
obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico .
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con
popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche
in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati
da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre
particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da
congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene
predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del
((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilità
extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate .
La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno
1990, n. 142 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art19], che alla
redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art.
17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle
condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli
inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con
gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei
valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli
interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico,
nonché di verifica del rallentamento della velocita ' e di dissuasione della
sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione
stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il
sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono
tenuti a darne comunicazione al
((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
per l' inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo
stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data
attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle
direttive emanate dal
((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti))
, di concerto con il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio))
e il
((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti))
, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene
adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
territoriale , fissati dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
8 giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art3-com4].
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la
integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate
dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art27-com3], convocano una
conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali,
interessate.
8. È istituito, presso il
((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante
concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del
((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti))
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8
è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico,
oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del
traffico , agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del
prefetto, dal
((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero
provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
ART. 37
ART. 37
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi
previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro
abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade
locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri
abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari
delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche
strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza
del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che
indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di
pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi
locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella
lingua italiana.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120]))
.
ART. 38
ART. 38
Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo
della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di
circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella
lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a
mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.
In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre
prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività
di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della
piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli
utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle
strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a
70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i
dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato,
i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali,
rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed
applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di
obbligatorietà.
Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive
didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del
comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in
modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone
invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità
sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale
vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza
da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o
non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello
stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei
complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle
intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende
le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso
pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in
opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli
prescritti dal regolamento.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66].
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono
tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto
dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui
ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
((da € 421 a € 1.691))
.
(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) (133) (145)
((163))
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli
obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso
improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel
termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della
strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del
presente articolo sono regolate dall'art. 146.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 39
ART. 39
Segnali verticali
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la
natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli
utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di
località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le
disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13
dell'art. 38.
ART. 40
ART. 40
Segnali orizzontali
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la
circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili
indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
- iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.
Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza,
indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le
discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in
tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella
discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni
semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza"
((...))
ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale
((nonché in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi
o del segnale "fermarsi e dare precedenza"))
.
((5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia trasversale
continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei
veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la seconda
striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle
prescrizioni semaforiche))
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare
il segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i
simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro
modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le
discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le
altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali
continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una
discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli
in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono
effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia
continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di
corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli
devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada o
che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i
conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli
attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre
accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei
non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di
pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.
ART. 41
ART. 41
Segnali luminosi
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli
in transito;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare
e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata
su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a
quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a
forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto,
verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera,
rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo
nero, con significato di preavviso di arresto.
5.
((Al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli
attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni
acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci nonché di guide
tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle
lanterne semaforiche))
. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su
fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente
ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più
rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di
impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è
identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi
provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma
di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a
percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e
da specifiche normative.
8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di
sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico,
ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da
utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco
normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve
essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già
esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le
lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo
componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità
del segnale luminoso durante il loro funzionamento.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono
procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed
orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione
se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione
della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai
ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta
devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai
veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono
oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a
meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce
gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con
opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non
devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né
oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i
veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti
luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che
devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di
conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse
disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha
l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che
verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli
che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma di
bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel
caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi
9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle
intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il
varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o
impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il
basso.
È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X
rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i),
i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare
prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di
qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha
l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche
in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che
consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono
ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e
simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento
che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni
segnalate.
((
19-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a
messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in
grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il regolare
funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento
o modifica del contenuto del messaggio deve essere conservata idonea
registrazione in grado di certificare l'orario e il corretto svolgimento delle
operazioni stesse. L'orario di effettivo funzionamento registrato deve essere
certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di
cui all'articolo 5, comma 3, che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi
noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio
variabile, devono essere indicati le modalità e i tempi di funzionamento dei
segnali e di accensione e spegnimento degli stessi.
19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente
per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione nonché informazioni utili
alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti
a essa correlati. Tali indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni,
colori e forme uguali a quelle dei corrispondenti segnali verticali. Nei comuni
classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali
a messaggio variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue
straniere.
19-quater. Dall'attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis e 19-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti
interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))
ART. 42
ART. 42
Segnali complementari
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
((2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi
sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di
segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a
rallentare la velocità dei veicoli))
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di
apposizione.
ART. 43
ART. 43
Segnalazioni degli agenti del traffico
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle
segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano
ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle
norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per tutti gli
utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in
sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione,
esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione
stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gli
utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni
intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro "via
libera" per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle
braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o
le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto" per tutti gli
utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e "via libera" per
coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della
circolazione
((o con la protezione degli operatori stradali))
, possono altresi far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o
dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini
necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
((
5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone
sulla carreggiata, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri,
da incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della
marcia dei veicoli e l'eventuale regolazione del flusso veicolare può avvenire
anche mediante l'impiego di veicoli degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonché dei soggetti in possesso
dell'abilitazione prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 12.
5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelle attività di cui al
medesimo comma, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce
lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: "auto di
sicurezza - safety car".
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare,
d'intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di
esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e
di eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis
nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei
dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi))
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie
per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente
riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti
preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di
apposito segnale distintivo.
ART. 44
ART. 44
Passaggi a livello
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a
destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e
spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura
delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I
dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere
manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono
considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura
equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere
collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia,
un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra
in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere,
integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono
essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di
marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a
livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera
carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con
semibarriere.
((2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o
semibarriere può essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del
gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente, che entra in funzione, integrato da un dispositivo di
segnalazione acustica, per avvertire in tempo utile del passaggio del treno.
L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria in caso di visibilità
insufficiente))
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori
di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche
dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima
rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in
caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per
assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica
utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle
leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
ART. 45
ART. 45
Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed
omologazioni
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non
prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento
o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e
dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province,
alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della
segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro
un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per
caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione,
alle disposizionI delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e
direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con
altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica
mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i
provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la
sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto
altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2,
sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita
il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o
gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce
titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in op- era dai
soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove
occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente
e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme
di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più
corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la
visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato
nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese
del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il
pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e
gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di
circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono
soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di
approvazione
((, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di
taratura per i dispositivi con funzione metrologica))
. (126)
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a €
1.731. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (133) (145) (163)
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui
all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare
i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che
saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i
casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o
apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai
prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. A
tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della
violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi
che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la
localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo
142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle
violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma
9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 825 a €
3.305. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I,
Sezione II, del Titolo VI. (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
(163)
(153)
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
---------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 18 giugno 2015, n. 113 (in
G.U. 1ª s.s. 24/6/2015, n. 25), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art45-com6]
(Nuovo codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285]), nella parte
in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento
delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche
di funzionalità e di taratura".
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (153)
Il Decreto 4 dicembre 2019 (in G.U. 24/01/2020, n. 19) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Alle disposizioni, relative all'omologazione dei
pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste
dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il
regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento
(UE) n. 305/2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0305]";
- (con l'art. 2, comma 1) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1,
comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice
e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e già in uso, conservano la loro
validità";
- (con l'art. 2, comma 2) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1,
comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice
e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino
al 31 dicembre 2020";
- (con l'art. 2, comma 3) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1,
comma 1, già provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento
(UE) n. 305/2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0305],
conservano la loro validità";
- (con l'art. 2, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi
segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione,
devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di
prodotto".
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo I
DEI VEICOLI IN GENERALE
TITOLO III
ART. 46
ART. 46
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le
macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
((Non rientrano nella definizione di veicolo))
:
((a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i
limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le
vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore))
.
(4)
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 47
ART. 47
Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g),
h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a)
- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i
50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza
del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione
non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i
50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i
500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui
potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia
non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45
km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come
appartenenti alla categoria
((L1e))
;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar,
con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un
numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a
350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità
massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del
motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la
cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a
combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o
uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria
L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la
cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al
trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e
la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto
da specifiche disposizioni comunitarie;
b)
- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi
almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5
t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
(35)
c)
- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno
quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t;
d)
- categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O 1 : rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;
- categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore
a 3,5 t;
- categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a
10 t;
- categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
(4) (102)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (35)
La L. 16 dicembre 1999, n. 494
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-16;494] ha disposto (con l'art. 11,
comma 1) che:
- "Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato deì comune di Roma, le sanzioni
amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art146-com3], e
successive modificazioni, nonché, per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e
all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti
degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera
b), categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285], sono elevate del 500
per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e
la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione
irrogata."
- "Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159 comma
1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285], e successive
modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione,
ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre
limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici
e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3,
del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285], si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e
218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste,
per un periodo da quindici giorni a due mesi."
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AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59] ha disposto (con
l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si
applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell'allegato III, con
riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
ART. 48
ART. 48
Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 49
ART. 49
Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e
si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende
agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
((4))
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 50
ART. 50
Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì
considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore
ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di
0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente
ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il
ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere
dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi,
purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. (163)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e
2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un
piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso,
corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza
del piano di carico ? 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del
veicolo.
2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle
caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.
2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a
pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.084 a euro 4.339.
Alla sanzione
((amministrativa del pagamento di una somma))
da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata
assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del
motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.
(4) (153)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (153)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], come modificata dal D.L. 30
dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 1,
comma 75) che "Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma
102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com102], e fino alla data
di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione,
sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art50], di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], anche al di
fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi
motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW,
rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-12&numeroGazzetta=162],
e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto".
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AGGIORNAMENTO (163)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 699) che "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 è subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT]".
ART. 51
ART. 51
Slitte
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a
trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio
o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 26 a € 102))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124)
((145))
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
-------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
-------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
ART. 52
ART. 52
Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico
((, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica))
;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360].
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al
trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle
direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in
alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo
per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime,
nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli
organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.
(4)
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 53
ART. 53
Motoveicoli
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si
distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero
non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,
capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti
compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi
((. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la
definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono
essere abbinati a ciascun mototrattore;))
;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da
particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali
veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il
ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose
con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai
trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55
t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di
sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli,
qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati
autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di
veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al
trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come
motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e
2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può
eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati
con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a
due, compreso quello del conducente.
(4)
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 54
ART. 54
Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di
nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette
all'uso o al trasporto delle cose stesse;
((167))
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o
semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose
connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate,
delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e
2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente
da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel
regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui
all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un
semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da
una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori
situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata
permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto
in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente.
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali
assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di
specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di
veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi
d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o
utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui
sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per
trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
(4)
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
--------------
AGGIORNAMENTO (167)
Il D.L. 10 settembre 2021, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-10;121], convertito con
modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-09;156], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-quinquies) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 1,
lettera d), del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-letd],
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], sugli
autocarri è possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette
all'uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neo-assunto,
in possesso dei titoli professionali previsti per l'esercizio della professione,
per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi".
ART. 55
ART. 55
Filoveicoli
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e
collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione;
sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione,
non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente
ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro
caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 56
ART. 56
Rimorchi
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2
dell'articolo 53, I rimorchi sono veicoli destinati ad
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e
dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due
assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f)
dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h)
dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad
un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad
alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un
asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive,
quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si
sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo
carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di
bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da
((motoveicoli di cui all'articolo 53 e da))
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere
h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei
limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
(4)
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 57
ART. 57
Macchine agricole
1.
((Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere
impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135] e nelle
attività di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su
strada))
:
((a) per il proprio trasferimento))
;
((b) per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di
prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle
attività di cui all'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135] e delle
attività di gestione forestale))
;
((c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle
attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135,
terzo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135-com3], per il
trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a
conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività
dell'impresa agricola))
. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e
tutela del territorio.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) SEMOVENTI:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di
almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare
determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte
per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a
terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può
superare 0,7 t compreso il conducente;
b) TRAINATE:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le
lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad
eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni
agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t,
sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche,
semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le
macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla
lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli
addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti
di idonea attrezzatura non permanente.
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 58
ART. 58
Macchine operatrici
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a
cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate,
eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su
strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il
ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le
modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono
in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o
delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e
simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore
a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 59
ART. 59
Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche
non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con
proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli
atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più
delle categorie succitate.
((2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state
ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a
euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si
procede in ogni caso alla sua distruzione))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 60
ART. 60
((Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di
interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri))
((1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le
macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine
agricole di interesse storico e collezionistico))
2.
((Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori,
gli autoveicoli e le macchine agricole))
cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali
pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in
apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i
veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della
manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da
parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i
percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia
di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla
Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui
al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico
e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle
strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli,
determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal
comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti
per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €
87 a € 344 se si tratta di autoveicoli, o da € 42 a € 173 se si
tratta di motoveicoli. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124)
(145) (163)
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 61
ART. 61
Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m ; nel computo di tale larghezza non
sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a
servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari
prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con
l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta
lunghezza non sono considerati i retrovisori purché mobili. Gli autobus da
noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture
portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o,
per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri.
((I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o
con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti
dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal
presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali
dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente,
ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o,
su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50
km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei
dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di
trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i
dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o
del complesso di veicoli privo di tali dispositivi))
.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata
dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale
strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti
stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di
linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti
possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non
devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni
tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di
massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia
riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan
sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime
di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le
sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli,
il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di
controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso
il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere
ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti
alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il
carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che
lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Per la
prosecuzione del viaggio si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9. (19) (29) (43)
(52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 62
ART. 62
Massa limite
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto
disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
costituita dalla massa del veiocolo stesso in ordine di marcia e da quella del
suo carico, non può eccedere 5 t per i veiocli ad un asse, 8 t per quelli a due
assi e 10 t. per quelli a 3 o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rmorchi muniti di pneumatici tali che
il carico unitario medio trasmesso all'aerea di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 da N/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t
se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a
due assi e 26 t se tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso
all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia
inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non
può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di
veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente, se si tratta di veicoli a
tre o quattro assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di
sospensione penumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei
trasporti.
((Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi, la massa complessiva a
pieno carico non deve eccedere 19,5 t))
.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 30 t, quella di un
autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a
quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravente sull'asse può caricato
non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare
12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza
assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può
superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed
inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto
disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal
regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27].
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 63
ART. 63
Traino veicoli
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che
ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui
all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è
più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei
casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino,
la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza
della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può
autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non
considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa
limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a €
344))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
((163))
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
-------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
Capo II
DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
ART. 64
ART. 64
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un
dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in
qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto
stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 42 a € 173))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124)
((145))
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
ART. 65
ART. 65
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione
animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in
avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce
rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due
catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un
catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di
pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non
provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei
medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni
stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 42 a € 173))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124)
((145))
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
-------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
-------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
ART. 66
ART. 66
Cerchioni alle ruote
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t,
possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi
0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In
ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i
bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio
non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della
larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza
spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa
complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale
destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai
requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 42 a €
173))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124)
((145))
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
ART. 67
ART. 67
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa
contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della
categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al
trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della
larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle
indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente
leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli
interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle
targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al
comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito
registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non
munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
173. (19) (29) (43) (52) (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (145)
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale
o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
. (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
((163))
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o
abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
-------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
-------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 68
ART. 68
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei
velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca
in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono
essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere
applicati sui lati.
((2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere
presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1))
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano
ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite
le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione
dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre
persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con
idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei
dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a €
102. (19) (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un a somma da € 42 a €
173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (145)
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di
equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta
l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. (19) (29) (43)
(52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (133) (145) (163)
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
---------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 69
ART. 69
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a
trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e
51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei
dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di
applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei
velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei
dispositivi di segnalazione acustica.
((4))
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 70
ART. 70
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con
veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i
comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono
consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale
destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono
essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni
possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il
servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza
con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque
anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte
possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto
compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di
piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono
osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da € 42 a €
173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della licenza. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (145)
((163))
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
---------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la
circolazione
ART. 71
ART. 71
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della
circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento,
compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate
nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e
con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i
veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché
i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche
relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il
loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti,
se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni
unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei
trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie
di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle
prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
((da € 87 a €
344))
. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la
sanzione amministrativa è
((da € 173 a € 694))
. (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
(4)
------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 72
ART. 72
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati
con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono
essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì
essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le
caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del
Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
c) contachilometri aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per
trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere
equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le
caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a
quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova
immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma
dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di
cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati
con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua
in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche
tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il
pagamento automatico di pedagi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali
ed informazioni sulle condizioni di viabilità.
Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di
soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel
regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi
1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1,
lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di
rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi
di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri
decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere
equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro
particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di
comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche
sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti
dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da
parte del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri,
secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto
previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi
indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del
contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente
articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in
alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute
nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei
trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui
sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e
fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il
rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed
attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei
dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui
alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle
disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (145)
((163))
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-27;151], convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-08-01;214] ha disposto (con l'art. 7,
comma 5-bis) che le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
---------------
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-27;151], convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-08-01;214], come modificato dal D.L. 24
dicembre 2003, n. 355
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-27;47], ha disposto (con l'art. 7,
comma 5-bis) che le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo, hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
---------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 73
ART. 73
Veicoli su rotaia in sede promiscua
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a
quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da
consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il
campo di visibilità del conducente, In avanti e lateralmente, deve essere tale
da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le
modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le
caratteristiche del campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di
alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei
dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per
caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito
ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma
((da € 87 a € 344))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (145)
((163))
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 74
ART. 74
Dati di identificazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi
devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una
struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere
cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti
visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di
sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura
portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illegibbile, deve essere
riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone
dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di
applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al
comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere,
per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo
per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro
dei trasporti.
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende
illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione
del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 2.728 a € 10.913))
. (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)
(145)
((163))
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
-----------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
-----------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 75
ART. 75
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente
codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario
di cilindrata fino a 50 cmfB0123, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di
esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da
parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto
dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti
in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto
è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri
decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed
entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali
elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità
tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme
specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo
di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-16;495], salvo che
sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi,
componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di
regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione
nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette
direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma
3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali
territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio
decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di
piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di
cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2))
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale,
rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione
di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il
successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
(4)
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 76
ART. 76
Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di
conformità
1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha
proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2,
rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine
del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di
tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine
dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all' accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di
conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari
accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o
parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del
certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l'esito favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al
costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la
descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore
rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione,
redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo
omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è
conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una
registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate. (65)
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello
che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per al parte di
propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata
dalla dichiarazione di conformità, o da certificato di origine relativi
all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni
sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità
opertaive per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei
trasporti, con proprio decreto. (65)
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per
veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 866 a € 3.464))
. (19) (29) (43) (52)
(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
(4)
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
--------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
--------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
--------------
AGGIORNAMENTO (65)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311] ha disposto (con l'art. 1,
comma 280) che "A decorrere dal 1 gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di
cui all'articolo 76, commi 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art76-com6] e 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art76-com7],
sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642], e
successive modificazioni".
--------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
--------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 77
ART. 77
Controlli di conformità al tipo omologato
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento,
all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei
rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa
dichiarazione di conformità.
Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e
dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti
accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo
omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono
stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi
di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo
omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 866 a €
3.464))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la
prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 168 a € 678))
. È
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 845 a € 3.382))
chiunque commetta le violazioni di cui al periodo
precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero
cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma,
ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI. (114) (124) (133) (145)
((163))
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
--------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
--------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
--------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
--------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
--------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 78
ART. 78
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e
prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o
funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con
riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le
quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il
medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli
accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A.
Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali,
nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono esserè modificati solo
previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo.
Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento
della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle
caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e
nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti
abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero
circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in
parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
((da € 430 a € 1.731))
. (19) (29) (43) (52)
(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
(4)
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
--------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
--------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
--------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
--------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
--------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
--------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
--------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
titolo VI.
ART. 79
ART. 79
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere
tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la
sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al
comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui
devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici
e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i
dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,
ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente
codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
. La misura della
sanzione è
((da € 1.208 a € 12.084))
se il veicolo è utilizzato
nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (19) (29) (43) (52)
(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
(4)
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
--------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
--------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
--------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
--------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
--------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 80
ART. 80
Revisioni
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi
e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che
sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8
e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per
i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve
essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza
stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1
sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità
europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli
autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro
quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive
comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore
a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti
di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i
taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e
per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che
siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di
singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano
subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne
notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la
adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone
compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t,
ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e
semirimorchi, può per singole province individuate con proprio decreto affidare
in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione
che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in
prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere
strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono
essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;122~art2-com1]. Le suddette
revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle
società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra
imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in
modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (83)
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio
delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel
regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico
devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità
tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al
comma 8.
((10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al
comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso
le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo
Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli
ai sensi dell'articolo 81 del presente codice e remunerato ai sensi
dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art19-com1quinquies]. A tal
fine, con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo sono altresì
determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito
capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La
mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 15))
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia
più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni
relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di
revisione svolte dalla Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di
cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed
ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno
stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio
provinciale competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di
circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle
operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati,
nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine
della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere
entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato
tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte
delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha
effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di
circolazione.
14. Ad esclusionedei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola
con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Tale
sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul
documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al
solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali
ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in
attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 1.998 a €
7.993. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue
la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (133) (145) (163)
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato
da parte dei competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal
Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Se nell'arco di
due anni
decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. (19) (29) (43)
(52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a €
1.731. Da tale violazione
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di
riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e
sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di
semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.
(4)
(83)
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (83)
Il Decreto 2 agosto 2007, n. 161, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La tariffa relativa alle operazioni di revisione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici
della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art80], è
fissata in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente mediante
versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento
trasporti terrestri - Roma."
- (con l'art. 2, comma 1) che "La tariffa relativa alle operazioni di revisione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui
all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art80-com8] è fissata
in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa interessata.
A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata
alla legge 1° dicembre 1986, n. 870
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870], che l'utente corrisponde
anticipatamente con le modalità previste dall'articolo 1, per l'annotazione
dell'esito della revisione sulla carta di circolazione".
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
--------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
--------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
--------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 80-BIS
ART. 80-BIS
(( (Campagne di richiamo di sicurezza) ))
((
1. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla
normativa nazionale e dell'Unione europea, garantiscono l'immediata adozione di
adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei
veicoli di categoria M, N e O che hanno immesso sul mercato o hanno
immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o
dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio
grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono
garantire che il veicolo non presenti più tale rischio; i costruttori devono
altresì svolgere una puntuale e diligente attività di informazione dei
proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti
dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5 e seguenti.
2. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1,
dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di
misure correttive, riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati
i necessari adeguamenti ha l'obbligo di inserire i relativi dati nell'elenco
telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che omette di adottare
le misure correttive, di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati
nell'elenco telematico prescritte ai sensi dei commi 1 e 2 è soggetto, per
ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 60.000.
4. Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le modalità di accesso all'elenco telematico di cui al comma 2 da
parte degli operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di
polizia e degli utenti.
5. Chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al
comma 2 è soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma
14))
ART. 81
ART. 81
Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti
((Dipartimento per i trasporti terrestri))
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a
motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti
ai ruoli
((del Dipartimento per i trasporti terrestri))
della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di
laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o
maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati
all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di
qualificazione con esame finale, secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità
di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
(4)
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli
ART. 82
ART. 82
Destinazione ed uso dei veicoli
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle
caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta
di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto
di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale
e temporanea, per il trasporto di persone.
L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto.
Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con
conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo
direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in
servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in
relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un
veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
((da € 87 a € 344))
. (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
((163))
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto
di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 430 a € 1.731))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (133) (145)
((163))
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la
sospensione è da sei a dodici mesi.
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
-------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
-------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 30/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 83
ART. 83
Uso proprio
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto
specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione
può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per
il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a
seguito di accertamento effettuato dalla Dipartimento per i trasporti terrestri
sulla sussitenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei
trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto
di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio
del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati
gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio
così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298], e successive modificazioni.
Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al
trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle
norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il
titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 173 a €
694))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il
titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è
punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art46-com1] e secondo comma,
della legge 6 giugno 1974, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art46-com2].
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 84
ART. 84
Locazione senza conducente
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione
senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere
a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi,
l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e
autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa
stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti
veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla
legislazione di qualsiasi Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per
conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298], e, se del caso, al Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di
trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1071], può
utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di
proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea ,
incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione
senza conducente regolarmente abilitate.
((3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto di
persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di
un contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno
Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di
qualsiasi Stato membro))
4. Possono essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 6 t;
b) i veicoli destinati al trasporto di cose.
b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente,
destinati al trasporto di persone,
((...))
i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
((b-ter) i veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente,
destinati al trasporto di persone))
4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di
cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2
e 3 è consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del
veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso
con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo
utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo
utilizza.
4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è
necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione,
della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del
conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono
eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le
disposizioni vigenti.
5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la
carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in
conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-19;481].
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di
concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri
limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per
l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.
7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione
senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta
di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri
veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a
locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai
commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.
8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-19;481] ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art84-com5], si
intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento
anziché alla licenza."
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
---------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 85
ART. 85
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
licenza comunale d'esercizio.
((4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio
1992, n. 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11bis], chiunque
adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in
assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;21~art8], è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si
tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro
7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca
del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse
sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata
l'autorizzazione))
((190))
((4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con
conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art3] e 11 della legge 15
gennaio 1992, n. 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11], è
soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I,
sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al
medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I,
sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo
veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione
II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni
relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo
VI, capo I, sezione II.))
((190))
((4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un
veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione
delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338))
((190))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
--------------
AGGIORNAMENTO (190)
La L. 16 dicembre 2024, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193], ha disposto (con l'art. 25,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei
mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11-com4]".
ART. 86
ART. 86
Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi
1. Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente
o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art8], adibisce un veicolo a
servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. Dalla
violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del
veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso
soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due
volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della
patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o
revocata la licenza. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
((3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio
1992, n. 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11bis],
chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto
disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art2], 12, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art12-com1] e 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art12-com2], e 13, comma 1,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art13-com1], è soggetto alle
seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione
per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al
titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al
titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi,
secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni, si
applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 884 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto
mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.))
((190))
((3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo
munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla
licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 86 a euro 338))
((190))
------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422], ha disposto
(con l'art. 14, comma 6) che "Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art86], ai
veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui
all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, è consentito l'uso
proprio fuori servizio."
------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
--------------
AGGIORNAMENTO (190)
La L. 16 dicembre 2024, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193], ha disposto (con l'art. 25,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei
mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11-com4]".
ART. 87
ART. 87
Servizio di linea per trasporto di persone
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio
di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una
destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare
categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli
autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i
filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla
osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per
le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo
legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la
linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per
quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del
servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un
documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i
bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere
utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per
trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale,
secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei trasporti, ad altri
esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli,
con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le
concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso,
ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo
legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 430 a € 1.731))
. (19) (29) (43) (52)
(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 88
ART. 88
Servizio di trasporto di cose per conto terzi
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio
di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro
corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento
previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce
parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6
giugno 1974, n. 298 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298], non si
applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a
tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella
carta di circolazione è punito
((con le sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art46-com1] e secondo comma,
della legge 6 giugno 1974, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art46-com2]))
.
(4)
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 89
ART. 89
Servizio di linea per trasporto di cose
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano la materia.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 90
ART. 90
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato
dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla
base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di
piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
((da € 430 a €
1.731))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
---------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 91
ART. 91
Locazione senza conducente con facoltà di acquistoleasing e vendita di veicoli
con patto di riservato dominio
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto
sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta
di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del
relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in
relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che
lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti
dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario
della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla
circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il
conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2054-com3].
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo
è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella
carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento
dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al
P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art.
196, comma 1.
((4))
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 92
ART. 92
Estratto dei documenti di circolazione o di guida
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida
e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti
previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il
rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi
provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un
estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la
durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264~art7-com1], e successive
modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di
cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio,
che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle
predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i
predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo
ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta.
Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione
nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 430 a €
1.731))
. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la
revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n.
264 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264~art3]. Ogni altra
irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
. (19) (29) (43) (52) (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a €
344))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
((163))
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360], come
modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 03/03/1994, n. 51, ha disposto (con
l'art. 40, comma 1, lettera a)) che al comma 2 del presente articolo le parole
"quindici giorni" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "trenta giorni".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione
ART. 93
ART. 93
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere
muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i
trasporti terrestri.
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238].
((182))
1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238].
((182))
1-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238].
((182))
1-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238].
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità
dell'usufruttario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il
titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle
disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di
circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni
eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà
immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;187]. L'immatricolazione dei
veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di
un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche
tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle
associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova
immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al
Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un
precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai
sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla
rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di
circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero
di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del
veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla
alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del
Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro
veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di
formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard
europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono
stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento
degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della
prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una
targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono
soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e
modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui
al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione
sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
(138a) (148)
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata
una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale
documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le
condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 430 a € 1.731. Alla
medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o
l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto
di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124)
(133) (145) (163)
7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238].
((182))
7-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238].
((182))
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui
caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €
344. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (145) (163)
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98]. (138a) (148)
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui
all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi
dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia
stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto
corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta
di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia
stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-09-19;358], istitutivo
dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti
in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso
il sistema informativo del Dipartimento stesso. (138a) (148)
(4)
----------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
----------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
----------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
----------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
----------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
----------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
----------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
----------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
----------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
----------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
----------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
---------------
AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 5 e
12 e dell'abrogazione di cui al comma 9 del presente articolo dal 1° luglio 2018
al 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 5 e
12 e dell'abrogazione di cui al comma 9 del presente articolo dal 1° gennaio
2019 al 1° gennaio 2020.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
--------------
AGGIORNAMENTO (182)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 6 giugno 2023 n. 113 (in G.U.
1ª s.s. 07/06/2023 n. 23), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei
commi 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art93-com1bis] e
7-bis dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art93-com7bis]
(Nuovo codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285]), introdotti
dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art29bis-com1-leta-num1]
e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art29bis-com1-leta-num2]
(Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno
e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre
2018, n. 132 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132], e, in via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale dei commi 1-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art93-com1ter],
1-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art93-com1quater]
e 7-ter dell'art. 93 cod. strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art93-com7ter],
introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;113~art29bis-com1-leta-num1] e
2), del d.l. n. 113 del 2018
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;113~art29bis-com1-leta-num2],
come convertito.
ART. 93-BIS
ART. 93-BIS
(( (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia).
))
((
1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi
immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito
residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale
a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano
immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
))
((2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in
uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza
anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve
essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario,
dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica
residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non
continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono
essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema
informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva
variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro
tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso
di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica,
all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di
idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui
all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo
al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente
dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le
medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati
in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli
di cui all'articolo 94, comma 4-ter.))
((171))
((
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori
subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio
di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro
proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro
sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli
registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari
conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente
leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre
arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel
regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle
sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in
servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art1-com9-leta] e b), della
legge 27 ottobre 1988, n. 470
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art1-com9-letb];
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso
organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e
c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a
bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in
Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli
immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese
aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto
di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira
il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il
veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui
al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina
altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto
e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il
documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione
civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto
dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa
all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del
documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere
autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a
condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia
immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia
condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della
confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro
amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione
rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle
sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del
documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è
sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le
disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al
conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata
dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2
o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso
di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede
all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza
dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti.
9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con
un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista
ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di
disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il
documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e
restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate.
Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di
circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione
è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 216, comma 6))
--------------
AGGIORNAMENTO (171)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238], ha disposto (con l'art. 2,
comma 2) che le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, si
applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della suindicata
legge nella Gazzetta Ufficiale.
ART. 94
ART. 94
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario).
1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e
dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di
locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono
annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del
veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione
ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della
formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle
documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale. (138a) (148)
2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di
circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226. (138a) (148)
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 727 a € 3.629. (52)
(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
(163)
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel
termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio
nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 363 a € 1.813. (52) (64)
(80) (89) (101)
(114) (124) (133) (138a) (148) (145) (163)
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché
diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una
variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino
la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in
favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal
regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della
registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
((4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei
veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai
sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista
per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;187]. Tale elenco costituisce una
base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma
2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art51-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157]. L'elenco è pubblico))
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le
violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione
di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e
relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili
iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta
cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici
idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per
l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del
conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono
all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse,
soprattasse e accessori.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1, 2
e 4 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1, 2
e 4 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 94-BIS
ART. 94-BIS
(Divieto di intestazione fittizia dei veicoli).
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93 e il certificato di
circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora
risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o
pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un
veicolo. (138a) (148)
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il
rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal
medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
((da € 543 a € 2.170))
. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale
disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto
proprietario dissimulato. (114) (124) (133) (145)
((163))
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma
1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla
cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma
1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si
applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La
cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno
accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto
definitivo.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le
disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con
particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in
relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero
dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano
le circostanze di cui al predetto comma 1.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 del
presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 del
presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 95
ART. 95
Duplicato della carta di circolazione
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98]. (138a)(148)
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio
sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo
della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264]. (99)
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-03-09;105].
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-03-09;105].
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-03-09;105].
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-03-09;105].
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98]. (138a)(148)
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 26 a € 102))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124)
((145))
(4)
-----------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
-----------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
-----------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
-----------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
-----------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
-----------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
-----------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
-----------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
-----------
AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120]
ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che all'articolo 95, comma 1-bis dopo le
parole: "carta di circolazione," sono inserite le seguenti: "anche con
riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'
originale,".
-----------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
-----------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
-----------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica della rubrica e della
soppressione di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al
1° gennaio 2019.
---------------
AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica della rubrica e della
soppressione di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al
1° gennaio 2020.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
ART. 96
ART. 96
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
((1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse
automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è
affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per
almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del
procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato
l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio
nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle
targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.))
((138a))
((148))
2.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98]))
.
((138a))
((148))
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 e
della soppressione di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al
1° gennaio 2019.
---------------
AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 e
della soppressione di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° gennaio 2019
al 1° gennaio 2020.
ART. 97
ART. 97
Circolazione dei ciclomotori
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e
costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264], con le modalità stabilite
con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene
in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate
allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264].
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di
targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel
sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola
notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie
di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la
mobilità sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei
veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno
notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite
((dell'anagrafe))
nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la
registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede
delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione,
l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime
persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità
sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264], abilitati al collegamento
telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta
giorni dal trasferimento.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato
di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri
di economicità e di massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che
sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.084 a € 4.339. Alla
sanzione da € 845 a € 3.382
é soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la
velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (114) (124) (133) (145) (163)
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle
caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di
circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo
stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 421 a €
1.691. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) (133) (145) (163)
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il
certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €
158 a € 635. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
79 a € 316. (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.871 a € 7.488.
(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano
chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 85 a € 337. (19) (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) (145) (163)
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle
indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 1.871 a € 7.488. (80) (89) (101)
(114) (124) (133) (145) (163)
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della
proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 396 a € 1.584. Alla medesima
sanzione è sottoposto
chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di
circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede
agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (80)
(89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a
farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 79 a € 316. Alla medesima sanzione è soggetto
chi non
provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre
giorni dalla suddetta denuncia. (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il
personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino
delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della
violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è
disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un
mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
(4) (56)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-27;151], convertito, con
modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-08-01;214], nel modificare l'art. 3,
comma 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-15;9~art3-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga al 1 luglio 2004
dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. al presente
articolo.
articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
---------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 98
ART. 98
Circolazione di prova
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-11-24;474].
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-11-24;474].
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
. La stessa sanzione si applica se il
veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. (19) (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
((163))
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma
((da € 173 a €
694))
; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-10-23;162], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-22;201].
(4)
------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno a decorrere dal 1 gennaio 2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 99
ART. 99
Foglio di via
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni
di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti
di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte
dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed
usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere
muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è
consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il
tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della
targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il
trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima
finalità.
1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di
foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte
dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed
usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle
medesime finalità.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali
prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta.
Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non
ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via,
senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria
di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 26 a € 102. (19) (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del
foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (145)
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte,
alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
e ne consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (145)
((163))
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 100
ART. 100
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una
targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i
dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di
immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere
abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare
in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione
di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o
sospensione dalla circolazione. (99)
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere
muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione
della motrice stessa. (99)
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-11-24;474].
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai
commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e
con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una
specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non
sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di
circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di
circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi
dell'articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
- i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
- la collocazione e le modalità di installazione;
- le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni,
distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del
veicolo.
((I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuori strada che
prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai
percorsi di gara, in luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva
costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di
immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e
lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che
sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione
richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati
all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di
regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana,
esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato
nel regolamento della manifestazione stessa))
.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €
344. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (145) (163)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a €
8.186. (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (133) (145) (163)
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a €
102. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398].
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti
indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La
durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale
sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120]
ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le disposizioni degli articoli 94,
100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285], come da ultimo
modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 8) che "Le disposizioni del comma 4
dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art100-com4], come da
ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui
al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta
salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in
circolazione prima della data di cui al periodo precedente".
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 101
ART. 101
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi
rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio
decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe
comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare
esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei
trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna annualmente i proventi
derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nella misura del venti per cento e alla Dipartimento per i trasporti
terrestri nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni
di bilancio. (48)
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall' ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto dell'immatricolazione dei
veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere
restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in
caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro tre giorni dal
rilascio del documento stesso. (138a) (148)
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvede, tramite gli
organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. (138a)
(148)
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 430 a € 1.731))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (133) (145)
((163))
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
(4)
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 102
ART. 102
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto
ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e
ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o
sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state
rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti
terrestri. Una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate
dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo
previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a
fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la
posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre
leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili,
l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1,
l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al
comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o
della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti
di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver
provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
. (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
((163))
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (145)
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 103
ART. 103
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi
1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi,
l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la
cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le
relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal
Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La
cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli
obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo
della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento
di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7. Per raggiungere i
transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su
strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista
dall'articolo 99. (138a) (148)
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, ritirati d'ufficio tramite
gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo
dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua
sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario
dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai
sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione
dall'archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del
P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico. (138a) (148)
3. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152] HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
4. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152] HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 173 a
€ 694))
. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152] HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE PERIODO. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)
(145)
((163))
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120]
ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le disposizioni degli articoli 94,
100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285], come da ultimo
modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5".
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98], come modificato
dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
Capo IV
CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI
ART. 104
ART. 104
Sagome e masse limite delle macchine agricole
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada
si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61
rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno
carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t
se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di
pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a
tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le
masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14
t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due
assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a
distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la
massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve
essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia.
Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità
inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo
portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del
passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della
trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale
longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve
superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal
regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve
impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto
alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote
liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di
appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse
eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con
attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti
stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono
essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni
e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade
statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale. (99)
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di
segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole
indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le
cautele da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o
le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
((da € 430 a € 1.731))
. (19) (29) (43)
(52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in
violazione delle norme di bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi
di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma
((da € 173 a € 694))
. (19) (29) (43) (52) 64) (80) (89) (101) (114)
(124) (133) (145)
((163))
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere
con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 42 a € 173.
Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa
non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione
pecuniaria. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa
accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
(4)
------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
------------
AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120]
ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi
dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto
legislativo n. 285 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art104-com8], e, ove
previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento".
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 105
ART. 105
Traino di macchine agricole
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole
trainate non possono superare la lunghezza di
((18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli
o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere
ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si
applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8))
.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo
rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di
dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di
traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di frenatura,
anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a €
694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)(145) (163)
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 106
ART. 106
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite
in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente
stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se
previsto, sia, in- fine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o
semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le
macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da
consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con
cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con
attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente
accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei
dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere
munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di
massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b),
devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h)
ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b),
punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile
riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate
prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b)
del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è
consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle
macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando
non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il
((Ministro delle politiche agricole e forestali))
, fatte salve le competenze del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio))
in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono
essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei
dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre
rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti
dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione
dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per
l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere
l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni
unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente
per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di
unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 107
ART. 107
Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando
ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le
categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri
((o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali))
, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del del lavoro e
delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotte in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo
mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine
agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale
rilasciata da uno stato estero può essere riconosciute valida in Italia a
condizione di reciprocità. (6)
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1, lettera a)) che nel comma 3 del presente articolo la
parola: "prodotto" è sostituita dalla seguente: "prodotti".
ART. 108
ART. 108
Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di
circolazione delle macchine agricole
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni
previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di
idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione , la carta di
circolazione ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito
dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base
di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel
regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di
idoneità tecnica e della carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la
documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare
rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione
del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole
costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o
il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione,
redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la
macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale
dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti
di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha
anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base
della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non
conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
((da € 430 a € 1.731))
.
(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione
è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della
sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
-------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 109
ART. 109
Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono
identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in
qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo
omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi
destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto
del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri delle politiche
agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia
di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per
gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del
titolare dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla
sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione
stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato
rispetto della conformità della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non
conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
((da € 430 a € 1.731))
.
(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
((163))
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata,
rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di
identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 42 a €
173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
l Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 110
ART. 110
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla
circolazione delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e
punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al
rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma
2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste
all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore
a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare
su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla
circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione sono rilasciati dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla
immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera
a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere
titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua
lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di
enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente
alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1)
e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore
a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b),
numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si
dichiara proprietario.
2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-10;5~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-04-09;33~art6bis-com2], del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116], alle reti costituite da
imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135],
finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita
l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete
di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese
partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato
articolo 3
articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;5~art3], da cui risultino la
sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di
un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative
attribuite dalla legge al proprietario del veicolo.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed
abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente
alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo
titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota
le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa.
Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà
consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la
dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al
nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto
applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da
parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di
circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità
((di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti
ai commi 2, 2-bis e 3))
.
((5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio
della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264],
attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del
Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili))
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata
rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 173 a € 694.
(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le
prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di
idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 87 a € 344.
(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di
residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
173. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
(4)
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
--------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
--------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
--------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
--------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
--------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
--------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
--------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 111
ART. 111
Revisione delle macchine agricole in circolazione
1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e
nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con
decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione
obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma
dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza
dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il
medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione
obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad
immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per
quelle immatricolate antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i
contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione
all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo
73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art73].
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle
revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per
l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le
macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, può modificare la normativa prevista dal
presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni
della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata
presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
((da € 87 a € 344))
. Da
tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (145)
((163))
(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 112
ART. 112
Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e
aggiornamento del documento di circolazione
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi
dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche
indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica
alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, su
richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento
prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state
modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel
documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i
predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della
carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93,
94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle
caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a
norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
, salvo che il fatto costituisca reato.
Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
((163))
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1997.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio
2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021.
ART. 113
ART. 113
Targhe delle macchine agricole
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti
1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una
targa contenente i dati di immatricolazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10
SETTEMBRE 1993, N.
360.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato
con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata
la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5
t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di
immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102,
in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle
targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
((è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,))
stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per
l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
(4)
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
ART. 114
ART. 114
Circolazione su strada delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le
sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme
costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di
essere il proprietario del veicolo.
2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui
all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e
saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni
tecniche per l'immissione in circolazione.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine
operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle
previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici
eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8,
salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e
rinnovabile.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite
di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici
trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli
riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti.
6. Le modalità per l' immatricolazione
((, gestite esclusivamente in via telematica,))
e la targatura sono stabilite dal regolamento.
((6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della
motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264],
attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del
Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili))
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime
sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe
violazioni commesse con macchine agricole. (4)
-----------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs.
si applicano dal 1° ottobre 1993.
TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
TITOLO IV
ART. 115
ART. 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione
del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella,
ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;
c) anni diciotto per guidare:
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115];
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che
il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno
due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale
di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui
all'articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. (102)
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di
patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la
guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t,
con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel
rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo
117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di
guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di
un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza
presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del
minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida
accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver
effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno
quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione
notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può
prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia
l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un
apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le
disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo.
L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o
con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma
1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato
commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente
codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli
218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida
accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni
dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma
il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a
fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si
applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato,
anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità
stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato,
anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità
stabilite nel regolamento. (122)
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35]. (109)
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida
veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente
articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344))
. Qualora trattasi di
veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui
guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 158 a € 638))
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (102) (114) (124) (133) (145)
((163))
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115].
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne
affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni
richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una s...
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