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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018 , n. 1 (Raccolta 2018) (1)
Codice della protezione civile. (18G00011)
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo
1-bis, comma 1, legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art1bis-com1])
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale,
definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di
protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività
volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli
animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla
normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia
di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa
concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di
autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
ART. 2
ART. 2
Attività di protezione civile (Articoli 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3], 3-bis, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com1] e 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com2], e 5, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5-com2] e 4-quinquies, legge
225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5-com4quinquies];
Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com4ter], conv. legge
401/2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;401])
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione
e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il
concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa,
dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di
rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove
possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e
non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre
la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche
sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle
concernenti:
a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio
in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze
disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e
della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli
operatori del Servizio nazionale;
d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche
con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la
resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di
autoprotezione da parte dei cittadini;
f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme
di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività
addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul
territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato
della funzione di protezione civile
((, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e
centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale
addetto ai servizi di protezione civile))
;
h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o
nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad
organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e
partecipato della funzione di protezione civile;
i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di
protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative
di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse
componenti.
5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle
concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e
regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei
rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla
mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla
relativa attuazione;
c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in
occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione
e pianificazione esistenti;
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità
di protezione civile di cui all'articolo 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato,
delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza
alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione
del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi
indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa
attività di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle
misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di
vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio
residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione
dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture
pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività
economiche e produttive, dai beni culturali e
((paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e))
dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime
misure per fronteggiarli.
ART. 3
ART. 3
Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art1bis-com2] e 3, legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art1bis-com3]; Articolo 5, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com1] e 2,
decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com2], conv. legge
401/2001; Articolo 14, commi 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;401~art14-com27] e ss., decreto-legge
78/2010 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;78], conv. legge
122/2010 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;122])
1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che,
secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai
rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di
protezione civile e che sono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di
protezione civile e titolare delle politiche in materia;
b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà
legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o
dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di
protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti
dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative
nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma
2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito
dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle
rispettive autorità di cui al comma 1:
a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del
Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza
nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di
protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture - Uffici
Territoriali di Governo;
b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di
protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della
potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione;
c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in
qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], secondo le modalità
organizzative ivi disciplinate.
3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a
livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui
all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e
organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri
generali fissati ai sensi dell'articolo 18,
((comma 4,))
e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art14-com27],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], e successive modificazioni.
ART. 4
ART. 4
Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma
3, e 6 legge 225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225])
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle
attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le
strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o
con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni
utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la
circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati
personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine
e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
ART. 5
ART. 5
Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2,
legge 225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art1bis-com2];
Articolo 5
Articolo 5, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com1] e 2,
decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com2], conv. legge
401/2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;401])
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità
del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione
civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento
della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la
promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato,
centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio
nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi
dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine
di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione
civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del
Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di
cui al Capo VI.
ART. 6
ART. 6
Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (Articolo 1-bis,
comma 2, legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art1bis-com2]; Articolo 5, comma 5,
decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com5], conv. legge
401/2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;401])
1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto
previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto
previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], i Sindaci
metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali
di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento
integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture
afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di
protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e
alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui
all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento
delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività
delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui
all'articolo 18;
d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle
funzioni di protezione civile
((di propria competenza))
e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di
specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio
delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento
delle attività dei presidi territoriali;
e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione
amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive
amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza
operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui
((all'articolo 7))
.
Capo II
Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
Sezione I
Eventi di protezione civile
ART. 7
ART. 7
Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge
225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art2])
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi
emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi
di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità
o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi
di tempo ai sensi dell'articolo 24.
Sezione II
Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
ART. 8
ART. 8
Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art1bis-com3]; Articolo 107 decreto
legislativo 112/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art107]; Articolo 5,
comma 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com4], 4-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com4ter], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com5] e 6,
decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com6], conv. legge
401/2001; Articolo 4, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;401~art4-com2], decreto-legge 90/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005;90], conv. legge 152/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;152])
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo
svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui
all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e
delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle
città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56],
secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica
o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile,
anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle
attività di protezione civile;
b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni
di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;
c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali
riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi
nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione
della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo
nazionale;
e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di
emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite
una sala operativa nazionale
((e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri))
, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite,
effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti
((. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni
interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e
delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle
Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione
vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione
dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle
risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri))
;
f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione
civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano;
g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;
h)
((la programmazione e lo svolgimento))
, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di
intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche
e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le
costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art93-com1-letg];
l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche
di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai
sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1313], ed il
coordinamento
((delle operazioni))
del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o
nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per
assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità
di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo;
m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione
europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio
nazionale;
n) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente
alla decisione n. 1313/2013/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1313].
2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle
linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione
strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la
loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione
civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque
denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo
e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a
cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e
proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni
preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.
ART. 9
ART. 9
Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile
(Articoli 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art6] e 14, legge
225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art14]; Articolo 1, comma
1, lettera d), punto 1), decreto-legge 59/2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;59], conv. legge 100/2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;100])
1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di
tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:
a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della
protezione civile, la Regione, i Comuni,
((le Province ove delegate,))
secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell'interno;
b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della
giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione
civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a
livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione
civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18,
coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla
base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire
l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare
l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a
livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a),
eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta
regionale;
e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art13-com4], e assicura il
loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri
operativi comunali.
2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il
coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i
provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a
livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel
quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di
cui all'articolo 18, comma 4.
3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della
Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
ART. 10
ART. 10
Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio
nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art11-com1])
1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio
nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli
interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e
salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli
eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre
componenti e strutture coinvolte.
2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle
attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati
ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di
messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della
salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle
strutture e degli impianti.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura
operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e
i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini
delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti
tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.
ART. 11
ART. 11
Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e
delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio
nazionale della protezione civile (Articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art6], 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art12] e 13 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art13]; Articolo 108 decreto
legislativo 112/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art108]; Articolo
1-bis decreto-legge 59/2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;59~art1bis], conv. legge
100/2012; Articolo 1, commi da 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;100~art1-com85] a 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;100~art1-com97], legge 56/2014
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;56])
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio
delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano
l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi
territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui
all'articolo 2 e, in particolare:
a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla
previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2,
commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo
articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del
piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di
intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei
criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti
territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;
b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con
quanto previsto dalla lettera o),
((di ambito))
e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica
dei medesimi piani;
c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di
protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti
a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;
d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il
costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento
della protezione civile, le Prefetture
((, le Province ove delegate))
e i Comuni;
e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura,
nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2
e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche,
operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere
all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle
relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta
in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art2-com2] e
successive modificazioni;
f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza
((per i casi))
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle
conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e
25, comma 11;
g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di
cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento
dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai
Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale,
composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34,
comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli
eventi di cui all'articolo 7;
i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi;
l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse
regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo
29;
m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in
materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353], e successive modificazioni e
dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177];
n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di
protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di
rappresentanza su base democratica;
o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56] e ove non diversamente
disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area
vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative
risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e
prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione
dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi
alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio
provinciale;
2) alla predisposizione dei piani provinciali
((e di ambito))
di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera
b), in raccordo con le Prefetture;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in
caso di emergenze,
p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione,
prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di
sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento
agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi
regionali di protezione civile.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per
l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del
comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio
regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e
dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le
prime fasi dell'emergenza.
3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo
18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione
di strutture di protezione civile a livello territoriale
((...))
al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile,
individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità
sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma
2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli
interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a)
((, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali))
.
4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone
l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi
dell'articolo 15 in materia.
ART. 12
ART. 12
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art6] e 15 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art15]; Articolo 108 decreto
legislativo 112/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art108]; Articolo 12
legge 265/1999 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;265~art12]; Articolo 24,
legge 42/2009 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;42~art24] e relativi
decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e),
decreto-legge 59/2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;59~art1-com1-lete], conv. legge
100/2012; Articolo19 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;100~art19]
decreto-legge 95/2012 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;95], conv.
legge 135/2012 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;135])
1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di
protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di
appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma
associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile
2014, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56~art1-com1],
assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi
territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18,
nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle
attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di
protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e successive
modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:
a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi
((, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale,
sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4,
come recepiti dai diversi ordinamenti regionali))
;
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla
pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso
di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità
di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per
provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per
l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza
operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo
7;
d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da
mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri
comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
e) alla predisposizione dei piani comunali
((...))
di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste
e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro
attuazione;
f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7,
all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze
((a livello comunale))
;
g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione
civile dei servizi urgenti;
h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale
((e di ambito))
, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.
3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è
articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di
cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le
modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del
comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e
c).
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile
comunale
((...))
, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi
dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la
revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad
atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa,
nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e
successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile,
altresì:
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art54], al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla
base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita
ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b);
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla
popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile
e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti
dall'attività dell'uomo;
c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel
proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari
e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile,
assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto
e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .
6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i
mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della
pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre
forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture
operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza,
coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il
Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il
Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di
emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.
7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui
all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art24], e successive
modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.
ART. 13
ART. 13
Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli
1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225])
1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente
fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture
operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di
protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco
nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce
rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello
nazionale.
((
g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione
delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in
caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
))
2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i
collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme
associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i
rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli
istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione
civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che
svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni
e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la
valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle
infrastrutture pubbliche e private
((, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province
autonome di Trento e Bolzano))
, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui
all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di
cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme
associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2,
che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi
professionali ad essi afferenti.
3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti
delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture
operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da
quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle
rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le
attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15,
si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e
collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione
civile.
5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle
attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto
previsto in materia dagli articoli 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art15], 89, comma
3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art89-com3], 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art89-com92] e
549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art89-com549bis],
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo
del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della
difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3].
((Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei
requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione
civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale
militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi
delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e
abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.))
Sezione III
Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della
protezione civile
ART. 14
ART. 14
Comitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art10]; Articolo 5, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com3] e 3-ter
decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com3ter], conv. legge
401/2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;401])
1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella
loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle
componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del
Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale
della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può
essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo
nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle
pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di
emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2020, N. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-02-06;4]))
.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della
protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
((4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal
Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre
rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle
componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali,
dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di
cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3.
Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato
operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4.
Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.))
5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative
nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega
di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno
nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti,
aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e
competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile,
rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di
appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere
invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a
specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma
2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della
protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per
ciascun componente individuato.
ART. 15
ART. 15
Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni
operative (Articolo 5, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com2] e 5 decreto-legge
343/2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com5], conv.
legge 401/2001; Articolo 8, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;401~art8-com1], decreto-legge 90/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005;90], conv. legge 152/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;152])
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo
unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della
funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su
proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da
sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n.
281 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-18;281], in sede di
Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle
competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie,
per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il
Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica
con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure
operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e
delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può
adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche
disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando
preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.
4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la
decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le
modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive
disposizioni tecniche.
5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente
decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le
direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa
in materia di protezione civile.
Capo III
Attività per la previsione e prevenzione dei rischi
ART. 16
ART. 16
Tipologia dei rischi di protezione civile
(Articolo 1-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art1bis], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art2] e 3-bis legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis])
1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle
seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico,
idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi
boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste
dalla legge 21 novembre 2000, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353]. Allo scopo di assicurare
maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante
da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale
di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla
base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle
analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di
competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in
atto possa evolvere in una condizione emergenziale.
2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi
della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del
Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti
tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale,
da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di
oggetti e detriti spaziali.
((17))
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per
eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare
criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali
delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare
il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di
assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile
competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in
termini di tutela dei cittadini.
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AGGIORNAMENTO (17)
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 10-8-2022 a seguito della
soppressione del comma 1 dell'art. 6 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63~art6-com1], che
disponeva la modifica del comma 2 del presente articolo, ad opera della L. 12
luglio 2024, n. 101 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-12;101], di
conversione del D.L. medesimo.
ART. 17
ART. 17
Sistemi di allertamento
(Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225])
1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un
sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle
modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e
le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in
termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli
eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di
attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli
territoriali.
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:
a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi,
la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2004-03-11&numeroGazzetta=59],
le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello
nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza,
nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri
funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti
strumentali di monitoraggio e sorveglianza,
((eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite
convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,))
nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
((2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile
avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259].))
3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento
((, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis,))
sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine
di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e
l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel
rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in
particolare:
a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici
convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della
risposta del Servizio nazionale;
b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche
in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo
18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la
necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.
4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità,
dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al
Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da
esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far
data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio
idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti
amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso
delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di
frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per
la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2002-10-11&numeroGazzetta=239].
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta
del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di
concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della
protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione
delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle
attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione
di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi
di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta,
decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di
assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto
previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art107-com3].
ART. 18
ART. 18
Pianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15,
commi 3-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18-com3bis] e 3-ter,
18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18-com3ter], comma 3, lettera
b) legge 225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~com3-letb];
Articolo 108
Articolo 108 decreto legislativo 112/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art108]; Articolo 4,
comma 9-bis, decreto-legge 39/2009
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;39~art4-com9bis], conv. legge
77/2009; Articolo 1-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;77~art1bis]
decreto-legge 59/2012 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;59], conv.
legge 100/2012 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;100])
1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è
l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione
e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma
2, finalizzata:
a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento
contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per
la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività
delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni
di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui
all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale
((...))
;
b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte
all'allertamento del Servizio nazionale;
c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture
operative del Servizio nazionale interessate;
d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e
l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e
per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di
evento;
2. È assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al
processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo
forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che
garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.
3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli
altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati
con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli
scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione
di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione,
sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine
di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e
l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel
rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
((4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo
delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di
emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi
livelli territoriali.))
ART. 19
ART. 19
Ruolo della comunità scientifica (Articoli 3-bis, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com2], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com9], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com11] e 17, legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com17]; Articolo 5, commi
3-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com3bis] e
3-quater, decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com3quater], conv.
legge 410/2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;410])
1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante
l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di
conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già
disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso
riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto
di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali
anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti
attività:
a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del
Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza
degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la
gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca
prodotti di immediato utilizzo;
b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera
a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche
esistenti utili a tal fine;
c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla
gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di
interesse.
ART. 20
ART. 20
Commissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com2], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com9], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com11] e 17, legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com17]; Articolo 5, commi
3-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com3bis] e
3-quater, decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com3quater], conv.
legge 410/2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;410])
1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è
organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione
civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la
corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La
composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
ART. 21
ART. 21
Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di
ricerca (Articoli 3-bis, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com2], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com9], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com11] e 17, legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis-com17]; Articolo 5, commi
3-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com3bis] e
3-quater, decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5-com3quater], conv.
legge 410/2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;410])
1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei
rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di
ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono
disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e
innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile,
possono essere individuati quali Centri di competenza.
2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori
Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da
quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e
forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono
essere integrati nelle attività di protezione civile.
3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni
con i Centri di competenza.
4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la
costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici
argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.
5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con
i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito
dei rischi di cui all'articolo 16, nonché con la Commissione dell'Unione europea
e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.
ART. 22
ART. 22
Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di
protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;39~art11], conv. legge 77/2009
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;77])
1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la
gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle
strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità
di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo
miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione
dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture
operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-09;8~art18bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;45].
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e
modalità da definire con
((direttive))
da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e
monitoraggio
((...))
delle azioni di previsione e prevenzione
((e dei loro effetti))
, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di
rischio.
3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono
provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare
il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione
strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione
alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.
Capo IV
Gestione delle emergenze di rilievo nazionale
ART. 23
ART. 23
Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della
protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5]; Articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art107] e 108 decreto
legislativo 112/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art108]; Articolo 3
decreto-legge 245/2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002;245~art3], conv. legge 286/2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;286])
1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per
l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da
compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il
Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del
Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che
((dichiara))
il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la
mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi
regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili
delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di
protezione civile di cui all'articolo 32,
((...))
delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1
((, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali
coinvolti))
. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con
ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad
esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio
nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il
coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità
regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare
l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità
dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e),
nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle
attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture
operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima,
secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai
sensi dell'articolo 15.
3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono
assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari
sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale
mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere
sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'articolo 44.
4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga
finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con
oneri a carico dei propri bilanci.
ART. 24
ART. 24
Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge
225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5]; Articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art107] e 108 decreto
legislativo 112/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art108];
Articolo 5-bis
Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art5bis-com5], conv. legge
401/2001; Articolo 14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;401~art14]
decreto-legge 90/2008 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;90], conv.
legge 123/2008 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;123];
Articolo 1
Articolo 1, comma 422, legge 147/2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;147~art1-com422])
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva
svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle
informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome
interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del
Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane
l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e
alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione
civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei
definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da
destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b),
nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la
spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso,
effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle
Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo
del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua,
con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il
completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e
c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del
medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di
apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla
lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il
Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento
della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le
risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12
mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. (3)
((8))
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è
deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono
soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3], e successive
modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti
ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26,
subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art110],
nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-07;343~art5bis-com5]
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-09;401], già facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente
comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai
sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e
degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le
procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato
di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei
Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della
protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene
effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31
dicembre 1982, n. 979 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art11],
e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di
idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito
il Dipartimento della protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono
provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
--------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che "In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art24-com3], lo
stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel
territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto
Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16
agosto 2018
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-16&numeroGazzetta=189],
e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-06&numeroGazzetta=183],
può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le
modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione
civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul
programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione
della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per
far fronte alle connesse attività".
--------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-11-27;159], ha disposto (con l'art. 1,
comma 4-duodevicies) che "In considerazione delle difficoltà gestionali
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui
all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1], lo stato di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre
2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già
assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei ministri".
ART. 25
ART. 25
Ordinanze di protezione civile (Articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5] e 20 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art20];
Articoli 107 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art107] e
108 decreto legislativo 112/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art108]; Articolo 14
decreto-legge 90/2008 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;90~art14],
conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;123~art40-com2-letp], legge 196/2009
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;196])
1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante
lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei
limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni
e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si
intende derogare e devono essere specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione
civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e
assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture
di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli
eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e
territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto
economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche
e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più
urgenti necessità;
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del
rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente
connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e
pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle
infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle
attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la
medesima o altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla
lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile
temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle
risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita
la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo
di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3], e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di
adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art42], e
successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del
Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli
interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle
componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori
degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici
ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione
delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i
medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano
in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale
((...))
.
Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e
le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne
motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione
civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si
tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art23ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], e il compenso è commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo
presidente della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le
ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali
nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del
presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario,
delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei
provvedimenti adottati in attuazione delle medesime
((...))
. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità
dell'azione di monitoraggio
((...))
, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non
emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio
della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle
disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità
indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.
ART. 26
ART. 26
Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di
rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5]; Articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art107] e 108 decreto
legislativo 112/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art108]; Articolo 1,
comma 422, legge 147/2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;147~art1-com422])
1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel
coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora
ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica,
con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei
mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni
derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e
di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini
analiticamente individuati
((Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali
rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della
contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile))
.
((2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla
scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è
autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può
revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati
aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le
somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere
utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al
superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità
per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino
all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.))
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura
della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo
27, comma 5.
ART. 27
ART. 27
Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e
altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge
225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5]; Articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art107] e 108 decreto
legislativo 112/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art108]; Articolo 6,
comma 1, decreto-legge 263/2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006;263~art6-com1], conv. legge
290/2006 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;290])
1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art44ter-com8], può essere
autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere
mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione
dei relativi stati di emergenza.
2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla
delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a
seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta
ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui
all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a
seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento
all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.
3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato
il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al
superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese
disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con
apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì,
confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da
altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art60] e 61 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art61], e
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art333], e successive
modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i
Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della
gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli
interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i
soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei
debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a
soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione
e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo
42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art42], e
successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si
applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art337]. Al fine di
garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.
((Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal
presente comma, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire
e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via
ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2))
.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività
previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o
conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata
della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo
determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori
interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di
spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità
speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero,
ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione
di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le
attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato,
le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al
presente codice sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei
piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 e sono
utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui
all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di
diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di
provenienza. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla
chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le
procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi
787 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com787], 788
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com788], 789
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com789] e 790 della legge
27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com790].
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-25;313~art1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-22;460], fino alla cessazione degli
effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione
esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art543] e
quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art91], e
sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le
contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse
sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura
delle pertinenti contabilità speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati
in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di
ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere
devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole
compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione
d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle
controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal
presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669~art14-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30], è fissato in centottanta
giorni.
ART. 28
ART. 28
Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa
delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
(Articoli 5 legge 225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5];
Articolo 23-sexies
Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998;6~art23sexies-com4], conv. legge
61/1998; Articoli 107 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;61~art107] e 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;61~art108] decreto-legislativo 112/1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112])
1.
((Con delibera del Consiglio dei ministri))
si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni,
contribuiti e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e
attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri
e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla
tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e
produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici,
previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la
((delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio
regionale))
, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo
solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso,
che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai
premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente
la data dell'evento;
d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione
delle misure volte a superare lo stato di emergenza.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55]))
.
ART. 29
ART. 29
Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito
internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge
225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5]; Articolo 4, comma 2,
decreto-legge 90/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005;90~art4-com2], conv. legge
152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;152~art40-com2-letp], legge 96/2009;
Articolo 10
Articolo 10 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;96~art10] legge 125/2014;
Articolo 27
Articolo 27 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;125~art27] legge 115/2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;115])
1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n.
125 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art10], la partecipazione
del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso
all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e
25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo
Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la
deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione
di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della
protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di
emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio
recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per
intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli
stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle
risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11
agosto 2014, n. 125 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art10].
D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali
esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88~art46], 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88~art47] e 48 della legge 7
luglio 2009, n. 88 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88~art48], un
gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti
di cui agli articoli 24 e 25.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del
Servizio nazionale al "Pool europeo di protezione civile",
((istituito))
, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11
della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1313], è
autorizzato, nel rispetto del comma 1
((del presente articolo))
e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al
medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti
qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di
comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di
interventi in Paesi terzi.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di
assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze
(ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di
mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato
di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, può attivare e coordinare le
risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa
informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento
della protezione civile può stabilire di non dispiegare le risorse del Pool
europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui
all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1313] e di
ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima
decisione.
4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile
alla partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile
e a rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni
e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla
decisione n. 1313/2013/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1313].
ART. 30
ART. 30
Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento
della protezione civile (Articolo 15, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;39~art15-com2] e 3,
decreto-legge 39/2009
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;39~art15-com3], conv. legge
77/2009; Articolo 10-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;77~art10bis]
decreto-legge 93/2013 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;93], conv.
legge 123/2013 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;123])
1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni
altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli
operatori ad esso appartenenti.
2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di
autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni,
degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in
deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed
editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite
al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la
multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento
delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la
disciplina delle uniformi e del loro uso.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche
della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le
relative modalità d'uso e custodia.
Capo V
Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile
Sezione I
Cittadinanza attiva e partecipazione
ART. 31
ART. 31
Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Articolo 18
legge 225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18]; Articolo 4,
comma 2, decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com2])
1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza
delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati,
anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di
protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della
conoscenza e della cultura di protezione civile.
2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e
sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio,
anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle
situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in
occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni
impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto
negli strumenti di pianificazione.
3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione
civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace,
integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel
settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del
presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di
situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per
l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio
ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con
l'attività delle citate organizzazioni.
4. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di
partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non
direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità.
ART. 32
ART. 32
Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della
protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18]; Articolo 8, comma 1,
decreto-legge 90/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005;90~art8-com1], conv. legge
152/2005; Articolo 4, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;152~art4-com2], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;152~art4-com5], comma 1, lettera y)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;152~art4-com1-lety], 17, 32, comma 4, e
41 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art41-com4], comma
6, decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~com6])
1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge
l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune,
nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno
delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al
presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla
promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità
beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà,
partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che
contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia
partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile
di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini
dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2,
secondo comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art2-com2] e, in quanto
espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne
riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante
enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività
di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art5-com1-lety],
nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente
costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di
protezione civile di cui all'articolo 1.
4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art3], 4, comma
2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art4-com2], 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art4-com32],
comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art4-com4], e
41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art41-com6], le
disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui
al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente
Capo.
5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di
protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II
del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in
materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio
nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione,
l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed
attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione,
prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese
sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento
economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della
lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa,
il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della
resilienza delle comunità.
6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del
Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel
rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione
delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.
Sezione II
Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di
protezione civile
ART. 33
ART. 33
Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative
operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art4-com2], 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art4-com32],
comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art4-com4], e
41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art41-com6]
(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge
106/2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1-letm]; Articolo
4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017;
Articolo 1
Articolo 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art1],
decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194])
1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la
specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri
enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art46], che
annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui
operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre
forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette
all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione
civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art53], sentito
il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento
della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del
citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui
all'articolo 34.
2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le
funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e
revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art41-com6]:
a) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti
nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del
Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti
in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco
nazionale di cui all'articolo 34;
b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41,
solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo,
anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel
settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o
operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che
risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del
Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle
loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della
disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono
esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art92], in
collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di
protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il
decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117], sulla base delle
proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione
civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 34
ART. 34
Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge
225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18]; Articolo 5, comma
1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1-letm], comma 1, legge
106/2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1]; Articolo 4,
comma 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com2], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com5], comma 1,
lettera y)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com1-lety], 32,
comma 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com4] e
41 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com41], comma
6, decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com6]; Articolo
1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art1])
1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo
strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del
volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone
l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a
specifiche modalità di registrazione.
2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle
attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché
svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono
essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito
dall'insieme:
a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti
presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso
il Dipartimento della protezione civile.
4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono
disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale
del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali,
con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e
di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e
nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo
Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i
requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi
territoriali.
5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti
iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-02-08;194~art1], e dal
paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione
civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-01&numeroGazzetta=27],
continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi
e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare
l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini
sull'intero territorio nazionale.
ART. 35
ART. 35
Gruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18];
Articolo 5
Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge
106/2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1-letm]; Articolo
4, comma 2 decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com2]; Articolo
1, decrto del Presidente della Repubblica 194/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica::2001;194])
1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio
ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto
esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente
del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art4-com2]. La
costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è
deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con
apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui
all'articolo 42 che prevede, in particolare:
a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del
Gruppo comunale e ne è responsabile;
b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di
democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività
di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca
del coordinatore.
2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si
iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province
autonome.
3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal
presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.
ART. 36
ART. 36
Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge
225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18]; Articolo 5, comma
1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1-letm]; Articolo 4, comma 2
decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com2]; Articolo
1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art1])
1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche
altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione
civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di
accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di
assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti
dall'attività dell'uomo.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a
quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], quali enti del
Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità
previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.
ART. 37
ART. 37
Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al
miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza
delle comunità (Articolo 18 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18];
Articolo 5
Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge
106/2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1-letm]; Articolo
4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art41-com4], comma 6,
decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~com6]; Articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art5], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art6] e 7, decreto
del Presidente della Repubblica 194/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art7])
1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione
civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento
della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui
all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi
finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità
operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo
della resilienza delle comunità, intendendosi:
a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle
attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di
un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di
cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia
mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche
di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione,
atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia
dell'attività espletata;
c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla
diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo
di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione
da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui
all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di
informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.
2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la
concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con
validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa
intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281], e
acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di
ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere
conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e
all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede
nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:
a) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei
progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti
idonei appartenenti al Servizio nazionale;
d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi
nei confronti dei soggetti beneficiari.
ART. 38
ART. 38
Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione
civile (Articolo 18 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18]; Articolo 5, comma 1, lettera
a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1-letm]; Articolo 4, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com2], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com5], comma 1,
lettera y)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com1-lety], 32,
comma 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com4] e
41 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com41], comma
6, decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com6]; Articolo
8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art8])
1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività
di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e
modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli
studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione
civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241] e dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33] e successive
modificazioni.
2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le
province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione,
iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di
cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
3. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di
protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono
avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei
quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano
i benefici di cui agli articoli 39 e 40.
ART. 39
ART. 39
Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività
di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18];
Articolo 5
Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge
106/2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1-letm]; Articolo
4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art41-com4], comma 6,
decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~com6]; Articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art9] e 15,
decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art15])
1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui
all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in
occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o
di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti,
mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione
del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco
centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i
soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo
di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un
periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni
nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore
di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art18], anche
mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento
della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in
occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di
rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.
2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la
durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile,
e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi
previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza
possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta
giorni nell'anno. (6)
3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui
all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e
formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza
della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita
comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per
i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi
territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un
periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un
massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle
suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi
preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.
4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e
3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse
finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate
nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere
alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art38], convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229].
5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco
nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente
articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato
guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito
presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di
volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al
presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con
apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
((15))
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si
applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché
preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art.
35-bis, comma 1) che "Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed
urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi
continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1], sono elevati
fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno
previsto nel medesimo comma 2".
--------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 22 settembre 2023 (in G.U. 17/02/2024, n. 40) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Con il presente decreto, ai sensi dell'art. 39, comma 5 del
decreto legislativo n. 1/2018
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;1~art39-com5], il limite
per il rimborso del mancato guadagno giornaliero ai volontari lavoratori
autonomi, di cui al medesimo comma 5, è aggiornato, sulla base dell'adeguamento
all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati, comunicato
dall'Istituto nazionale di statistica, in euro 120,55".
ART. 40
ART. 40
Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese
autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e
formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della
protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18]; Articolo 5, comma 1, lettera
a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1-letm]; Articolo 4, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com2], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com5], comma 1,
lettera y)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com1-lety], 32,
comma 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com4] e
41 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com41], comma
6, decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com6]; Articoli
10 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art10],13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art13] e 15
decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art15])
1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei
volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi
autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da
parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese
sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al
comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di
attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad
effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
((In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi
all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere
oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività
stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui
all'articolo 25.))
.
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea
documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in
occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva
di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei
datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione
dell'intervento o dell'attività
((e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo,
mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], che
attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione
dell'evento emergenziale))
.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere
estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo
settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze
di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia
ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile
in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.
5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del
Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la
presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la
conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della
direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal
Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-02-08;194~art9] e 10
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-02-08;194~art10]
((...))
.
ART. 41
ART. 41
Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni
di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza (Articolo 18 legge
225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18]; Articolo 5, comma
1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1-letm]; Articolo 4, comma
2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art41-com4], comma 6,
decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~com6]; Articolo 11,
decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art11])
1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera,
in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro
imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di
cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione
civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli
elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di
emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o
Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei
soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera
b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.
2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento
di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di
avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi,
fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento
alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione
degli interventi di soccorso.
ART. 42
ART. 42
Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge
225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art18]; Articolo 5, comma
1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106~art7-com1-letm]; Articolo 4, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com2], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com5], comma 1,
lettera y)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art4-com1-lety], 32,
comma 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com4] e
41 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com41], comma
6, decreto legislativo 117/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art32-com6]; Articolo
12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;194~art12])
1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al
Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione
nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa
intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281].
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo
gratuito, è composto da due commissioni:
a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per
ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34,
comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei
soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma
3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le
forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
((3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due
Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e
individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo
ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci,
il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola
Commissione.))
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la
Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2008-03-12&numeroGazzetta=61],
nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 21 ottobre 2014.
Capo VI
Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle
attività di protezione civile
ART. 43
ART. 43
Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione
(Articolo 19, legge 225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art19];
Articolo 6-bis
Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343~art6bis], conv. legge
401/2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;401])
1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei
rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo
nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».
2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre
amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e
progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati
di previsione.
ART. 44
ART. 44
Fondo per le emergenze nazionali
(Articolo 5, legge 225/1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5])
1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la
dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine
di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi
delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
ART. 45
ART. 45
Fondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;388~art138-com16] e 17, legge 388/2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;388~art138-com17]; Articolo 19-sexies,
comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;306])
1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del
sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli
interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con
la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità
di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le
relative attività di monitoraggio.
ART. 46
ART. 46
Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile
(Articolo 3-bis, legge 225/1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis])
1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la
crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del
Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di
presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.
ART. 46-BIS
ART. 46-BIS
(Procedure di protezione civile)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei contratti
pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art140bis], di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36], ai contratti
affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo
7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresì, le
disposizioni del presente articolo.
2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i
provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e
alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati
disponibili.
L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,
sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del
rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di
una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti,
fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite
((,))
fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall'articolo 32, comma 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159~art32-com10], del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114].
3. In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del
presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture
temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili,
commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei
strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei
provvedimenti di cui all'articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad
avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza,
per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa
progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;36], a operatori economici
in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76
del medesimo codice
((di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;36]))
.
Capo VII
Norme transitorie, di coordinamento e finali
ART. 47
ART. 47
Coordinamento dei riferimenti normativi
1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225] e ai relativi articoli,
contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai
corrispondenti articoli. In particolare:
a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art11], citato nell'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97~art4-com2], deve
intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
b) gli articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art2] e 5 della
legge n. 225 del 1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5], citati
nei commi 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art163-com6] e 8
dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art163-com8],
devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente
decreto;
c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3bis], citato nell'articolo 39,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art39-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229], deve intendersi riferito
all'articolo 17 del presente decreto;
d) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art15], citato nell'articolo 1,
comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56~art1-com112], deve intendersi
riferito all'articolo 12 del presente decreto;
e) gli articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art2] e 14 della
legge n. 225 del 1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art14], citati
nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-18;61~art10-com1],
devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente
decreto;
f) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art2], citato nell'articolo 47,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art47-com1], deve intendersi
riferito all'articolo 7 del presente decreto;
g) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5], citato negli articoli 11,
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123~art11-com1], e
nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123~art13-com2],
deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;
h) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art11], citato nell'articolo 92,
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art92-com1], e
nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art137-com1],
deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5], citato negli articoli 119,
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art119-com1],
133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art119-com133],
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art119-com1], e
nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art135-com1],
deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
l) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5], citato nell'articolo 8-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-11-30;245~art8bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-01-27;21], deve intendersi riferito
all'articolo 25 del presente decreto;
m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5], citato nell'articolo 67,
commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art67-com2] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art67-com3], e
nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art191-com1],
deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
n) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3-com6] citato nell'articolo
158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art158bis], deve
intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
o) gli articoli 10 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art10] e 11 della
legge n. 225 del 1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art11], citati
nell'articolo 1, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139~art1-com2],
nell'articolo 3, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139~art3-com1], e
nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139~art24-com2],
devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente
decreto;
p) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5], citato nell'articolo 15,
comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-10-31;306~art15-com1], deve intendersi
riferito all'articolo 25 del presente decreto;
q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5], citato nell'articolo 22,
comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139~art22-com2],
deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5], citato nell'articolo 1, comma
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-10-12;279~art1-com1], e
nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-10-12;279~art2-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-11;365], deve intendersi riferito
agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
s) gli articoli 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art6] e 17 della
legge n. 225 del 1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art17], citati
nell'articolo 2, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381~art2-com1] e 2,
del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381~art2-com2],
devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente
decreto;
t) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art2], citato nell'articolo 54,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art54-com2bis],
deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
u) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art11], citato nell'articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com6-leta-num2], deve
intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
v) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art10], citato nell'articolo 123,
comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230~art123-com2],
deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
z) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5], citato nell'articolo 12,
comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353~art12-com7], deve intendersi
riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.
((1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art10-com2], le parole "4 del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-05-31;90], convertito con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-26;152]." sono sostituite con le
seguenti: " 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1].))
ART. 48
ART. 48
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225];
b) l'articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-01-30;6~art23sexies-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-30;61];
c) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e
h) e comma 2 nonché l' articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art108-com2];
d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-02-08;194];
e) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-07;343~art5], convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-09;401];
f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-11-04;245~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;286];
g) gli articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-05-31;90~art4]
e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-05-31;90~art8], convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-26;152];
h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-09;263~art6-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-06;290];
i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;90~art14], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-07-14;123];
l) l'articolo 4, comma 9-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39~art4-com9bis], e
l'articolo 15, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39~art15-com2] e 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39~art15-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-24;77];
m) l'articolo 1, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-05-15;59~art1-com1] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-05-15;59~art1-com3] e l'articolo
1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-05-15;59~art1bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-12;100];
n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com422];
o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115~art27].
ART. 49
ART. 49
Clausola di invarianza finanziaria
(Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;30~art1-com2-letl])
1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
ART. 50
ART. 50
Norme transitorie e finali
(Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;30~art1-com3-letb])
1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto,
continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività,
deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente
alla data della sua entrata in vigore.
Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Pinotti, Ministro della difesa
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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