Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
№ 30
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Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Decreto Legislativo
10 febbraio 2005
22-10-2025
Codicedellaproprietindustriale
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DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005 , n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Diritti di proprietà industriale
1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende
marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di
origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei
prodotti a semiconduttori,
((segreti commerciali))
e nuove varietà vegetali.
ART. 2
ART. 2
Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione,
mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La
brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove
varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie
dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi
diversi dal marchio registrato,
((i segreti commerciali))
, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di
accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di
nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
ART. 3
ART. 3
Trattamento dello straniero
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per
la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424], ovvero della Organizzazione
mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette
Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è
accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento
accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il
trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno
Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle
novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge
23 marzo 1998, n. 110 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110]. In
materia di topografie dei prodotti a
((semiconduttori))
, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un
altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini
italiani è analoga a quella prevista dal presente codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Unione di
Parigi per la protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione
mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali,
della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è
accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai
cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai
cittadini italiani reciprocità di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate
dall'
((Italia))
riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al
presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la
registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al
quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del
marchio all'estero, o al suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente
nazionalità.
ART. 4
ART. 4
Priorità
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di
una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto
di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale
o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima
domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di
modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di
disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni
dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.
2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i
modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed
i marchi.
3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi
deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire
la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della
legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi
bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
ART. 5
ART. 5
Esaurimento
1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto
di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un
diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o
con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato
membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica
(( . . . ))
quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga
all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato
di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
((
3. Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà protetta,
sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non
sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, sulle varietà che non si
distinguono nettamente dalla varietà protetta e sulle varietà la cui produzione
necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono agli
atti riguardanti:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne
sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando
tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso
costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si
tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della
varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che
consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o
della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia
destinato al consumo finale.
))
ART. 6
ART. 6
Comunione
1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà
relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
relative alla comunione in quanto compatibili.
((
1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della
domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di
brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove
prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione
della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di
brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma
modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano
brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti
nell'interesse di tutti.
))
Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Sezione I
Marchi
ART. 7
ART. 7
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i
segni
((...))
, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere,
le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le
combinazioni o le tonalità cromatiche,
((purché siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre
imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità
competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto
della protezione conferita al titolare.))
ART. 8
ART. 8
Ritratti di persone, nomi e segni notori
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il
consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e
dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri
ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti
fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono
essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la
fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la
registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione
non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui
prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1.
3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente
diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi
di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico
o sportivo,
((le immagini che riproducono trofei,))
le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non
aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.
ART. 9
ART. 9
Marchi di forma
((e altri segni non registrabili))
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni costituiti
((esclusivamente:))
a)
((dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del
prodotto;))
b)
((dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un
risultato tecnico;))
c)
((dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al
prodotto))
.
ART. 10
ART. 10
Stemmi
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni
stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un
interesse pubblico
((inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i
nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani))
non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno
che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
1-bis.
((Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni
lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia))
.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione
politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del
marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate,
o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma
4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini
del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3,
esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi respinge la domanda.
ART. 11
ART. 11
Marchio collettivo
((
1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di
fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le
società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262],
possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di
concedere in uso a produttori o commercianti.
))
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le
relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione
((in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis))
; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari
all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse
((nella raccolta di cui all'articolo 185))
.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi
stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in
segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la
provenienza geografica dei prodotti o servizi.
((Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica
in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della
associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i
requisiti di cui al regolamento.))
In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano
creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio
allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle
amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.
L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico
non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso,
purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente
codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
ART. 11-BIS
ART. 11-BIS
(( (Marchio di certificazione). ))
((
1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi
accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a
garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi,
possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di
certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la
fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e
le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in
conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni
regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano
brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di
certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può
consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per
designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso,
peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento
motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni
di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di
altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche,
categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del
marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il
titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso
sia conforme ai principi della correttezza professionale.
5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del
presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
))
ART. 11-TER
ART. 11-TER
(( (Marchio storico di interesse nazionale). ))
((
1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno
cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da
almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o
servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente
collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel
registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo
«Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di
cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e
promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i
criteri per l'utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».
))
ART. 12
ART. 12
(Novità)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni che alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo
di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra
i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai
sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge
28 aprile 1976, n. 424 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424], sia
notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della
notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà
puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di
continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti
della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è
di ostacolo alla registrazione;
b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro
segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra
i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata
ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi
notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è
di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o
con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o
avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una
valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini,
se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità
fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni;
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o
con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o
avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una
valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi
((identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione
europea))
o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto
motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi
dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale, per prodotti o servizi
((identici, affini o))
non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).
2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio
anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un
marchio collettivo
((o di certificazione))
o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento
della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono
assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente
registrazione.
ART. 13
ART. 13
Capacità distintiva
((
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o
servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni
che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità,
la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristiche del prodotto o servizio.
))
2. In deroga al comma 1
(( . . . ))
possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che
prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto,
abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della
proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma
oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere
distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo
titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o
((servizio o abbia comunque))
perduto la sua capacità distintiva.
ART. 14
ART. 14
Liceità e diritti di terzi
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza
geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla
tipologia di marchio
((, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche
e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o
dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o
l'Unione europea sono parte))
;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,
di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione
dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui
l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle
denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa
dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è
parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa
dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali
garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è
parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali
una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente
alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali
di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti
relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della
stessa specie o di specie apparentate.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione
di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle
denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva
della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione
europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i
diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa
posteriore.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare
circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e
del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i
prodotti o servizi per i quali è registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente
idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del
regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in
particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso
del marchio collettivo o del marchio di certificazione.
ART. 15
ART. 15
Effetti della registrazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la
registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della
domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono
((dal giorno successivo alla))
data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione
esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione
stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della
domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi
di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
ART. 16
ART. 16
Rinnovazione
1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con
riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza,
testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243].
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di
trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente
dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione
per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale di Ginevra.
ART. 17
ART. 17
Registrazione internazionale
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni
vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid,
concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del
14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424], ed al relativo Protocollo,
adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169], recanti la designazione
dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai
requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili
alle domande di marchi nazionali.
ART. 18
ART. 18
Protezione temporanea
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata,
mediante
((decreto del Ministero dello sviluppo economico))
, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali
inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o
internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio
dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a
favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del
prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per
l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia
depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre
sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un
termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro
questo termine.
4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini
presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio
per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e
menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
ART. 19
ART. 19
Diritto alla registrazione
1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si
proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella
prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il
controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la
domanda in mala fede.
((
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto
elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico,
architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i
proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso
quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di
merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività
istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.
))
ART. 20
ART. 20
Diritti conferiti dalla registrazione
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella
facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare
ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui
esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche
non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso
del segno
((, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi,))
senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare
vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni
((o sugli imballaggi))
; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,
oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o
esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno
nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità
((; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini,
dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri
mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in
commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il
marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in
attività costituenti violazione del diritto del titolare.))
.
((
2-bis. Il titolare del marchio può inoltre vietare ai terzi di introdurre in
Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera
pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da
Paesi terzi rispetto all'Unione europea e recano senza autorizzazione un segno
identico al marchio o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da
detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di
protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare
l'eventuale violazione del marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE)
608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0608], il
dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il
titolare del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei
prodotti nel Paese di destinazione finale.
))
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in
vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da
cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
((
3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o
in un'analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dà
l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi
per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio
d'impresa l'editore dell'opera provvede affinchè la riproduzione del marchio
sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in
formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio
registrato.
))
ART. 21
ART. 21
Limitazioni del diritto di marchio
1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di
vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai
principi della correttezza professionale:
a) del loro nome
((o))
indirizzo
((, qualora si tratti di una persona fisica))
;
b) di
((segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica,
l'epoca))
di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre
caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa
((per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale
marchio, in specie se l'uso del marchio))
è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in
particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in
specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri
segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da
indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità
o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui
viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la
relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità
comporta la illiceità dell'uso del marchio.
ART. 22
ART. 22
Unitarietà dei segni distintivi
1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e
nome a dominio
((di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo))
un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o
dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti
o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio
((di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo))
di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi
anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza
giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
ART. 23
ART. 23
Trasferimento del marchio
1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti
o servizi per i quali è stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità
o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la
totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di
licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il
marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti
messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio
dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo
del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del
contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del
marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa,
al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti
fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico.
ART. 24
ART. 24
Uso del marchio
1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte
del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato
registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere
sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non
sia giustificato da un motivo legittimo.
1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai
sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi,
testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424], o del relativo
protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169], il termine indicato al comma
1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e
marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora
la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della
registrazione internazionale in modo definitivo.
((
1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al
comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo è effettuato da un soggetto
legittimato all'uso.
))
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso
dello stesso in forma modificata
((ancorché non registrata,))
che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del
marchio sui prodotti o sulle loro confezioni
((o imballaggi))
ai fini dell'esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o
con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del
quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di
decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il
titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del
marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione
di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non
effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di
decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente
alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del
marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi
simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione
per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
ART. 25
ART. 25
Nullità
1. Il marchio è nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno
degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10,
((11, 11-bis,))
13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).
((
1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi
di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui
all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora
il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il
regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.
))
ART. 26
ART. 26
Decadenza
1. Il marchio decade:
a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.
ART. 27
ART. 27
Decadenza e nullità parziale
1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono
soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è
registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o
servizi.
ART. 28
ART. 28
Convalidazione
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il
titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i
quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a
conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non
possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi
all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto
marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio
preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala
fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello
anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in
violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).
Sezione II
Indicazioni geografiche
ART. 29
ART. 29
Oggetto della tutela
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che
identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per
designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o
caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente
geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
ART. 30
ART. 30
Tutela
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni
internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti
in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico
((o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della
denominazione protetta))
, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso
di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che
indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa
dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono
proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione
geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso
nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa
nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il
pubblico.
Sezione III
Disegni e modelli
ART. 31
ART. 31
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto
dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della
struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo
ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi
tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto
complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri
tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che
possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del
prodotto.
ART. 32
ART. 32
((Novità))
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato
divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di
registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla
data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
ART. 33
ART. 33
Carattere individuale
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che
suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato
divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o,
qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in
considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel
realizzare il disegno o modello.
ART. 33-BIS
ART. 33-BIS
(( (Liceità) ))
((
1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario
all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere
considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.
2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che
costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo
6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale,
testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424], ovvero di segni, emblemi
e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un
particolare interesse pubblico nello Stato.
))
ART. 34
ART. 34
Divulgazione
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si
considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di
registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o
altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente
essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti
nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data
di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la
priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il
solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o
implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso
accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo
avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti
compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data
di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la
priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli
articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile
al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o
la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso
commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131]))
.
ART. 34-BIS
ART. 34-BIS
(( (Protezione temporanea dei disegni e modelli). ))
((
1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o
modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che
accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di
registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi
dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li
incorporano o ai quali sono applicati.
3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata
nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione
di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o
modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione))
ART. 35
ART. 35
Prodotto complesso
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto
complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale
soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane
visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da
parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza
e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i
requisiti di novità e di individualità.
ART. 36
ART. 36
Funzione tecnica
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle
caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla
funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le
caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente
riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al
prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di
essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun
prodotto possa svolgere la propria
((funzione))
. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che
possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo
scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti
intercambiabili in un sistema modulare.
ART. 37
ART. 37
Durata della protezione
1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla
data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della
durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque
anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
ART. 38
ART. 38
Diritto alla registrazione ed effetti
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la
registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai
suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano
opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta
al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere
riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome
nell'attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la
relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.
5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la
domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le
eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso
nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a
trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del
disegno o modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del
richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale
notifica.
ART. 39
ART. 39
Registrazione multipla
1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per
((più))
disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti
inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni
e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno
dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio
1974, n. 348 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348].
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda
concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e
modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi
invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte
ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli,
altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.
3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su
istanza del titolare ad uno o più di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non
presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta
in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in
tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può
risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione
sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità
della registrazione stessa.
ART. 40
ART. 40
Registrazione contemporanea
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo
stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere
chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione
per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate
in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno
gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca
l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39,
comma 2, apportando le necessarie modifiche.
ART. 41
ART. 41
Diritti conferiti dal disegno o modello
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto
esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo
consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione,
l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di
un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato,
ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si
estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore
informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di
libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.
ART. 42
ART. 42
((Limitazioni del diritto su disegno o modello))
1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si
estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici,
purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non
pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia
indicata la fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non
sono esercitabili riguardo:
a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea
immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello
Stato;
b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla
riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.
ART. 43
ART. 43
Nullità
1. La registrazione è nulla:
a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32,
33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il
disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al
buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o
amministrativa;
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore
non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118;
d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente
che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si
rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto
esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione
comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa
domanda;
e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un
segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli
elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per
la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424], ovvero di segni, emblemi e
stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un
particolare interesse pubblico nello Stato.
2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di
diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere
((promossa))
unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.
3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce
utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni,
emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato,
può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.
ART. 44
ART. 44
Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali
protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile
1941, n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art2-com1-num10],
durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare
dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131]))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131]))
.
Sezione IV
Invenzioni
ART. 45
ART. 45
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni
settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e
sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per
attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è
nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne
scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di
informazioni considerati in quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente
biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà
vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica
genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un
procedimento di ingegneria genetica;
((b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano
produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di
indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui
derivano i prodotti agroalimentari tradizionali))
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed
ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in
particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche
di cui all'articolo 81-quinquies.
ART. 46
ART. 46
Novità
1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della
tecnica.
2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile
al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del
deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale,
una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di
domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti
l'Italia
((o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia))
, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a
quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al
pubblico anche in questa data o più tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una
sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della
tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.
ART. 47
ART. 47
((Divulgazioni non opponibili e priorità interna))
1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è
presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di
deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un
abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni
ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le
esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive
modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle
convenzioni internazionali,
((lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48))
deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.
3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito
nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una
successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già
contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.
ART. 48
ART. 48
Attività inventiva
1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una
persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della
tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3,
dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per
l'apprezzamento dell'attività inventiva.
ART. 49
ART. 49
Industrialità
1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il
suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria,
compresa quella agricola.
ART. 50
ART. 50
Liceità
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è
contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine
pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una
disposizione di legge o amministrativa.
ART. 51
ART. 51
Sufficiente descrizione
1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono
unirsi
((la descrizione, le rivendicazioni e))
i disegni necessari alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo
perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere
contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto
ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un
microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo
tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione,
nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione,
((le norme previste dall'articolo 162))
.
ART. 52
ART. 52
Rivendicazioni
((
1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba
formare oggetto del brevetto.
))
2. I limiti della protezione sono determinati
((dalle))
rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le
rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel
contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica
ai terzi.
((
3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si
tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle
rivendicazioni.
))
ART. 53
ART. 53
Effetti della brevettazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la
concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la
descrizione
((, le rivendicazioni))
e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda
oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito
della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla
rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione
((, le rivendicazioni))
e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti
del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.
ART. 54
ART. 54
Effetti della domanda di brevetto europeo
1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi
dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5
ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260], decorre dalla data in cui il
titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero
l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.
((Salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3,))
Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli
dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero
quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.
ART. 55
ART. 55
Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti,
((ratificato ai sensi della legge))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260]
26 maggio 1978, n. 260 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260],
contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla
designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un
brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale
o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli
effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove
rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una
richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto
italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1.
1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla
data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico,
tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana
della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.
La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di
effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3,
quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la
designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il
termine stabilito dal comma 1.
1-ter. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'articolo 160-bis
sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
ART. 56
ART. 56
Diritti conferiti dal brevetto europeo
1.
((Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto
unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26
dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo
ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214], e impongono i limiti di cui
all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per
l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a
decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la
menzione della concessione del brevetto.))
Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di
limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la
decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione
è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della
decisione concernente l'opposizione o la limitazione.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-19;18]))
.
3. Il titolare
((di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia))
deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua
italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo
del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di
opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal
titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro
tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.
((
4-bis. Per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di
effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g),
del regolamento (UE) n. 1257/2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1257], il
termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione
dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data
di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo.
))
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi
((3, 4 e 4-bis))
, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.
ART. 57
ART. 57
Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto
nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per
quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'articolo
70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,
ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260].
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi
((alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso))
è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una
protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di
procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di
nullità.
4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal
titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che
sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia
((un'invenzione ovvero))
abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione
costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della
traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo
sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche
dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.
ART. 58
ART. 58
Trasformazione della domanda di brevetto europeo
1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può
essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26
maggio 1978, n. 260 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260];
b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2,
della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata
originariamente depositata in lingua italiana.
2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di
una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del
brevetto europeo
((anche con effetto unitario))
revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla
legislazione italiana per i modelli di utilità.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito
chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di
utilità ai sensi dell'articolo 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è
stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è
considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda
di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati
all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla
stessa data.
ART. 59
ART. 59
(( (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano). ))
((
1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano
stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto
italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con
effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto
italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di
successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo))
ART. 60
ART. 60
(( (Durata). ))
((
1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data
di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno
corrispondente a quello di deposito della domanda.
2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata))
ART. 61
ART. 61
(Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari)
1.
((I certificati))
complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti
fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base
dei regolamenti (CE) n. 469/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0469], (CE) n.
1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali
regolamenti.
ART. 62
ART. 62
Diritto morale
1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto
valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino
al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli
altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti
fino al quarto grado incluso.
ART. 63
ART. 63
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere
riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore
dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
ART. 64
ART. 64
Invenzioni dei dipendenti
1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di
un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva
è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita,
i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro,
salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
((
2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività
inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un
contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre
il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o
suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di
segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà
conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha
ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la
tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la
conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su
richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame
anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.
))
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di
invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro,
quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo
dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere
((od acquisire))
, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del
canone
((o))
del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che
l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire
all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro
tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito
della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si
risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il
corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della
sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si
raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un
dipendente di
((amministrazione))
statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori,
composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo
nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione
specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita
abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli
articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio
di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al
prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a
quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli
arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è
manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del
contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la
quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato
l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività
l'invenzione rientra.
ART. 65
ART. 65
(( (Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca
e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS). ))
((
1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o
d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale
legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i
medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di
appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne
riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è
conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a
tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.
2. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di
appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità
della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può
depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi
restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto
previsto dagli obblighi contrattuali.
3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica
all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui
al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione
all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le
valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo
la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di
appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di
brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome
della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al
deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del
predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia,
disciplinano:
a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai
soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli
studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito
delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività
inventiva;
c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni
brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di
quanto previsto al comma 5;
d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle
invenzioni.
5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di
ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte,
da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti
redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri
specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi
stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida))
ART. 65-BIS
ART. 65-BIS
(( (Uffici di trasferimento tecnologico). ))
((1. Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma
associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento
tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di
proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le
imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso
di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di
promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio))
ART. 66
ART. 66
Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà
esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello
Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti
esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi,
salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare,
mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente
ottenuto con il procedimento in questione.
((
2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare
ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti
diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i
mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per
la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta,
qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti
mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria
diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti
che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il
soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto
all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui
all'articolo 68, comma 1))
ART. 67
ART. 67
Brevetto di procedimento
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello
ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova
contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato
fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito
attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente
attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del
convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e
commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo
industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare
l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di
tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.
ART. 68
ART. 68
Limitazioni del diritto di brevetto
1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale
che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali;
a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto
dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a
fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali;
b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri,
di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti
adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie
prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su
ricetta medica, e ai medicinali così preparati
((...))
.
c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri
Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale
(Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio,
diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel
sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino
temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purché l'invenzione sia
utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione
dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di
aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi
dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione
di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi
dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri,
quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano,
ferme restando le disposizioni del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327] e quelle della
Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7
dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n.
616 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616], ratificato
con legge 17 aprile 1956, n. 561
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-04-17;561];
c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art64ter] e 64-quater della
legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art64quater], e alle
utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute.
1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27].
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di
invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in
vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di
questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della
domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria
azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale
facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene
utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.
ART. 69
ART. 69
Onere di attuazione
1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere
attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una
esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello
Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla
chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o,
in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.
3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in
Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico
europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non
costituisce attuazione dell'invenzione.
ART. 70
ART. 70
Licenza obbligatoria per mancata attuazione
1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla
data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al
precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente
o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata,
producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato
membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato
membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in
misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può
essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione
medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa,
qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o
ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del
Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente
attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto
o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi
finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di
richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il
procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del
brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto
decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di
concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
((
4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e
81-octies si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto
unitario relativamente al territorio nazionale.
))
ART. 70-BIS
ART. 70-BIS
(( (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria). ))
((
1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni
sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di
specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere
concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze
obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente
all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini
produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o
fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito
all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in
corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il
medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di
quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico
dell'autorizzazione.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi
rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di
proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata
remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore
economico dell'autorizzazione))
ART. 71
ART. 71
Brevetto dipendente
1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal
brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad
un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può
essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a
sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del
precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza
economica.
2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto
sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale
ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a
condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.
ART. 72
ART. 72
Disposizioni comuni
1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli
((articoli 70, 70-bis e 71))
, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di
non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.
2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione,
da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi
aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le
necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a
norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.
3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il
richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona
fede.
4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento
dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato
interno.
5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente
durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o
del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del
licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa
viene utilizzata.
6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche
da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del
brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.
7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito la
durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle
quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la
misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la
misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma
dell'articolo 80.
8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attività
produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate,
qualora sussistano validi motivi al riguardo.
((Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma è
adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo))
.
9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.
10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa
licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto
medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza
obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su
istanza del licenziatario.
ART. 73
ART. 73
Revoca della licenza obbligatoria
1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle attività
produttive, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per
l'attuazione dell'invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia
provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte.
2. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministero delle
attività produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la
concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi
oppure su istanza concorde delle parti.
3. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza
presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne dà pronta notizia
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della
licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza
presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza può attuare
l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che
risultano da preparativi seri ed effettivi.
ART. 74
ART. 74
Invenzioni militari
1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata
o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non
si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione
militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del
segreto.
ART. 75
ART. 75
Decadenza per mancato pagamento dei diritti
1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla
data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza
delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì
inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con
l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il
pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica
all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel
termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti
e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel
registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del
brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel
Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.
3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il
pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei
mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della
anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La
Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute
presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del
ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel
registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.
4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla
data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto
si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno
per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.
ART. 76
ART. 76
Nullità
1. Il brevetto è nullo:
a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e
50;
b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo
sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda
iniziale
((o la protezione del brevetto è stata estesa))
;
d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto
non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.
2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa
sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del
brevetto stesso
((, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove
rivendicazioni conseguenti alla limitazione))
.
3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale
contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente,
qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può
essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i
requisiti per la validità
((del diverso brevetto))
dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito,
entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione,
presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la
corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.
4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del
brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza
avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del
brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva
per il periodo di maggior durata.
5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del
presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è
stata estesa.
ART. 77
ART. 77
Effetti della nullità
1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non
pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già
compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al
passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura
in cui siano già stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può
accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo
premio, canone o prezzo.
ART. 78
ART. 78
Rinuncia
1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che
attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero
domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di
tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso
scritto dei terzi medesimi.
ART. 79
ART. 79
Limitazione
1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono
unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.
((
2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente
dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione
del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti.
3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre
al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle
rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di
brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal
brevetto concesso.
))
((
3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una
procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una
limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una
procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato
tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.
))
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della
limitazione del brevetto.
ART. 80
ART. 80
Licenza di diritto
1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche
del mandatario che per-venga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è
trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non
esclusivo dell'invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare
dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso.
3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di
pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre
membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due
o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il
collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la
determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti
rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal
giudice.
4. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella
determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti
che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza
sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui
((al comma 5 è concessa))
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene
annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di
essa perdurano finchè non è revocata.
ART. 81
ART. 81
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102]))
.
((Sezione IV-BIS
Invenzioni biotecnologiche))
ART. 81-BIS
ART. 81-BIS
(( (Rinvio) ))
((
1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali spiegano
effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non
siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.
))
ART. 81-TER
ART. 81-TER
(( (Definizioni) ))
((
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche,
autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un
materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico
o che produce un materiale microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente
biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o
la selezione.
3. La nozione di varietà vegetale è definita dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994R2100].
))
ART. 81-QUATER
ART. 81-QUATER
(( (Brevettabilità) ))
((
1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e
siano suscettibili di applicazione industriale:
a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite
un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o
impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento
tecnico relativo a materiale biologico;
d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente
prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica
a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e
applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per
procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere
in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;
e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale,
caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero
genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico,
all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano
impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente
biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 170-bis, comma 6.
))
ART. 81-QUINQUIES
ART. 81-QUINQUIES
(( (Esclusioni) ))
((
1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla
brevettabilità:
a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo
sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi
compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che
il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali
sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;
b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana,
all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e
della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e
della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità
ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale
esclusione riguarda, in particolare:
1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica
impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la
finalità della clonazione;
2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere
umano;
3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule
staminali embrionali umane;
4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a
provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per
l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;
5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il, cui
sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti
umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche,
ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;
c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata
per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita
l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del
requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia
specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini
brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non
essenziali all'invenzione.
2. È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che
utilizzi cellule embrionali umane.
))
ART. 81-SEXIES
ART. 81-SEXIES
(( (Estensione della tutela) ))
((
1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico
dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i
materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in
forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.
2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che
consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione,
di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto
da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal
materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o
moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse
proprietà.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a),
la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente
in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il
prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge
la sua funzione.
))
ART. 81-SEPTIES
ART. 81-SEPTIES
(( (Limiti all'estensione della tutela) ))
((
1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al materiale
biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale
biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto
o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi
necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato
commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato
successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
))
ART. 81-OCTIES
ART. 81-OCTIES
(( (Licenza obbligatoria) ))
((
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche
a favore:
a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta
dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una
varietà vegetale;
b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per
l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e
alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto compatibili.
3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed
il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto,
reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo
tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione,
da parte del richiedente:
a) che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui
ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;
b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico
significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata
nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.
))
Sezione V
I modelli di utilità
ART. 82
ART. 82
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli
atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a
macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere,
quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione
delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che
conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.
ART. 83
ART. 83
Il diritto alla brevettazione
1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità ed ai
suoi aventi causa.
ART. 84
ART. 84
Brevettazione alternativa
1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi
del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per
modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia
accolta solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un
termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data
di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'
((invenzione))
o viceversa, è applicabile l'articolo 161.
ART. 85
ART. 85
Durata ed effetti della brevettazione
((1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di
presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del
giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda))
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati
conformemente all'articolo 53.
ART. 86
ART. 86
Rinvio
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a
tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in
quanto applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni
in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.
Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori
ART. 87
ART. 87
Oggetto della tutela
1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale
semiconduttore;
b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o
semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una
funzione elettronica.
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni
correlati, comunque fissati o codificati:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un
prodotto a semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una
superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua
fabbricazione.
ART. 88
ART. 88
Requisiti della tutela
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti
dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o
familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie
risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché
nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.
ART. 89
ART. 89
Diritto alla tutela
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che
presentano i requisiti di proteggibilità spettano all'autore e ai suoi aventi
causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro
dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un
contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta,
salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la
topografia.
ART. 90
ART. 90
Contenuto dei diritti
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono
nella facoltà di:
a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la
topografia;
b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di
commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a
semiconduttori in cui è fissata la topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l'affitto, il leasing
o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali
scopi.
ART. 91
ART. 91
Limitazione dei diritti esclusivi
1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si
estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate,
incorporati nelle topografie stesse.
2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle riproduzioni
compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di
analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei
sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.
3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie
create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità
al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.
ART. 92
ART. 92
Registrazione
1. La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che:
a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia
stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia
richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo
sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta.
A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in
condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore
distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga
secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute
necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e
che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico;
b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di
registrazione, il proprietario della topografia sia cittadino o persona
giuridica italiana o, se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati
nell'articolo 3 del capo I.
2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di
quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della
topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in
una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per
sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in
condizione di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera
a).
ART. 93
ART. 93
Decorrenza e durata della tutela
1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di
tempo, delle date seguenti:
a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una
qualsiasi parte del mondo;
b) alla data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di
registrazione.
2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima,
in ordine di tempo, delle seguenti date:
a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta
sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la
domanda di registrazione.
3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale si intende
quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo
le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma 1, lettera a).
ART. 94
ART. 94
Menzione di riserva
1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno
possono recare una menzione costituita da:
a) il segno T racchiuso da un cerchio;
b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di
sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla
topografia.
2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la
rivendicazione della titolarità sulla topografia o l'intenzione di chiedere la
registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento
commerciale.
3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di
registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo
sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata
definitivamente.
ART. 95
ART. 95
Contraffazione
1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi
sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso
del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:
a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a
semiconduttori;
c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di
commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto
a semiconduttori in cui è fissata la topografia.
2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la
commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti,
effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza
dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell'attività
intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma
il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo
corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato
l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In
mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di
pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano
le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.
ART. 96
ART. 96
Risarcimento del danno ed equo compenso
1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui
che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli
atti di cui all'articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle
disposizioni del capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento
commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la
registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un
equo compenso al titolare della topografia registrata.
3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 95
avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a
semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia
registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha
diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la
topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata.
Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza
contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle
relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del
compenso in caso di opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una
ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da registrazione, ha
diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli
atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il
prodotto a semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso.
L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi
diritti ed obblighi.
5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende
quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo
le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1
((, lettera a) ))
.
ART. 97
ART. 97
Nullità della registrazione
1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della
registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da
chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente
incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilità di cui all'articolo 88;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati
all'articolo 92, comma 1, lettera b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto
all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora
((trattasi))
di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio
precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il
18 marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita
dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione
((e i relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e la
valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) ))
.
Sezione VII
((Segreti commerciali))
ART. 98
ART. 98
Oggetto della tutela
((
1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti
commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo
controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente
accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
))
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri
dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui
presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di
prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze
chimiche.
ART. 99
ART. 99
Tutela
((
1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei
segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo
abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo
indipendente dal terzo.
1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al
momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a
conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del
fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o
indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi
del comma 1.
1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti
violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime
merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui
all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza
o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i
segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1.
Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la
progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la
commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti
commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai
commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.
))
Sezione VIII
Nuove varietà vegetali
ART. 100
ART. 100
Oggetto del diritto
1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme
vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi
integralmente o meno alle condizioni previste per il
((conferimento))
del diritto di costitutore, può essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa
combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno
dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'
((entità))
rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.
ART. 101
ART. 101
Costitutore
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha
commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
ART. 102
ART. 102
Requisiti
1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta,
omogenea e stabile.
ART. 103
ART. 103
Novità
1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di
costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un
prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a
terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della
varietà:
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della
domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti,
da oltre sei anni.
ART. 104
ART. 104
Distinzione
1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni
altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è
notoriamente conosciuta.
2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:
a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il
conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale,
purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di
costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
b) è presente in collezioni pubbliche.
ART. 105
ART. 105
Omogeneità
1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi
caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della
variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua
riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.
ART. 106
ART. 106
Stabilità
1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai
fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive
riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di
riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
ART. 107
ART. 107
Contenuto del diritto del costitutore
1. È richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in
relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà
protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma
1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e
parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di
riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il
costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in
relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa
non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;
b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta
conformemente al requisito della distinzione;
c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà
protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è
essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:
a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua
volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le
espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla
combinazione dei genotipi della varietà iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne
le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale
nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla
combinazione dei genotipi della varietà iniziale.
5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro,
mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante
somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della
varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso
l'ingegneria genetica.
6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la
concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione
da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta
conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.
ART. 108
ART. 108
Limitazioni del diritto del costitutore
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato,
a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti
compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili
le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo
107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere
alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da
varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne
preventiva comunicazione al titolare del diritto.
ART. 109
ART. 109
Durata della protezione
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni
a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale
diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata
degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi
descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della
privativa decorrono dalla data di tale notifica.
ART. 110
ART. 110
Diritto morale
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può
essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai
discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai
genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di
questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
ART. 111
ART. 111
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il
diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di
lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
ART. 112
ART. 112
Nullità del diritto
1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:
a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano
effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di
costitutore;
b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono
state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di
costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente
sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;
c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto e
l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.
ART. 113
ART. 113
Decadenza del diritto
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni
relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente
soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte
dell'amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti
o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà
successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
ART. 114
ART. 114
Denominazione della varietà
1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la
sua designazione generica.
2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà.
Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una
prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile
di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al
valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In
particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi,
sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove
varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o
di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista più e la sua
denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.
4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli
Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV)
per designare la stessa varietà.
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è
registrata.
6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono
comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo
l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle
disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano
a tale utilizzazione.
8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un
nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale
risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.
ART. 115
ART. 115
(( (Licenze obbligatorie ed espropriazioni) ))
((
1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non
esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.
2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le
disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza
obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione
della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.
3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento,
mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore,
licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove
varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del
bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.
4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle
condizioni prescritte per la concessione delle licenze.
5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il
titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di
propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.
6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
))
ART. 116
ART. 116
Rinvio
1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione
IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Sezione I
Disposizioni processuali
ART. 117
ART. 117
Validità ed appartenenza
1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni
circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale.
ART. 118
ART. 118
Rivendica
1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una
domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla
registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia
depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è
stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione,
rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui
decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima
domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della
prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda
iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del
marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui
il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima
domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la
quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata
a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure
dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;
b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di
chi non ne aveva diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione
del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà
vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della
topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia
valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere
da chiunque ne abbia interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di
disegni e modelli.
6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio
aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può
essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da
parte dell'autorità di registrazione.
ART. 119
ART. 119
Paternità
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della
designazione dell'inventore o dell'autore, né la legittimazione del richiedente,
fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni
internazionali. Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il
richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia
legittimato ad esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata
((soltanto))
su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona
precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal
richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una
dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza
esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della
registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo
annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.
ART. 120
ART. 120
Giurisdizione e competenza
1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in
corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato,
qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se
l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo
non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che
l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione,
esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il
giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo,
per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il
processo deve proseguire.
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria
del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono
sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto
nel comma 3.
Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio
dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo
in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato
residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di
brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo,
ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di
procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il
domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai
tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno
2003, n. 168 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168].
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi
dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994R0040] e
dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0006] si
intendono quelli di cui al comma 4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore
possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata
((di))
sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
((
6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si
applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via
cautelare.
))
ART. 121
ART. 121
Ripartizione dell'onere della prova
1.
((Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere))
di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe
in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere
di provare la contraffazione incombe al titolare.
((In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il
titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24.))
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie
domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne
disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può
ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi
per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione
dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà
industriale.
2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di
pirateria di cui all'articolo 144, il giudice può anche disporre, su richiesta
di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale
che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la
controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di
rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può
ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora
prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare
più di un consulente.
ART. 121-BIS
ART. 121-BIS
(( (Diritto d'informazione) ))
((
1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare,
su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite
informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di
prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da
parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto,
su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di
violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in
attività di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona
implicata nella produzione, fabbri-cazione o distribuzione di tali prodotti o
nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e
indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e
degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei
grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte,
fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui
al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da
interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1
le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su
istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze
sulle quali si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art249],
250
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art250],
252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art252],
255 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art255]
e 257, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art257-com1].
))
ART. 121-TER
ART. 121-TER
(( (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti
giudiziari). ))
((
1. Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o
alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il
giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro
rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai
testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai
provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio,
l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che
ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è
pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla
conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:
a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali
oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all'articolo 98;
b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili
agli esperti e agli operatori del settore.
3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di
parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori
del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti
commerciali oggetto di causa, ed in particolare:
a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle udienze e agli
atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio;
b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1,
resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l'oscuramento o
l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento,
indica le parti dello stesso che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere
all'atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini
il giudice ordina che, all'atto del deposito del provvedimento, la cancelleria
vi apponga un'annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di
diffondere il provvedimento in versione integrale.
))
ART. 122
ART. 122
Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad
ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà
industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa
d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art70]
l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio. (8)
2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la
sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe
violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro
diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del
diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è
stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto
dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.
3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o
modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma
1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome
del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce
utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale -
testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n.
424 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424], o di disegni, emblemi e
stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere
rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo
avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse
all'utilizzazione.
4. L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è
esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel
registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso.
((4-bis. L'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è
improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti
costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater o sia
pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai
sensi dell'articolo 184-bis.
4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l'azione di nullità o
decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento
amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il
relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione
della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione
del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297, terzo
comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art297-com3].))
5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di
proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli
di proprietà industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e
marchi, a cura di chi promuove il giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità
giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito,
dispone che tale comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia
di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99] ha
disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge".
ART. 122-BIS
ART. 122-BIS
(( (Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario). ))
((
1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può
avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il
consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può
tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in
mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
2. Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal
titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati
all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11.
))
ART. 123
ART. 123
Efficacia erga omnes
1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà
industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con
sentenza passata in giudicato.
ART. 124
ART. 124
Misure correttive e sanzioni civili
1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà
industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del
commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine
di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne
sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine
di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni
intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per
violare un diritto di proprietà industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà
industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la
violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della
violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto
può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei
diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del
ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal
commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti
a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà
industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in
violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o
ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al
titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno.
5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti
o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata
del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso,
ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione
del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il
titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti
sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le
parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un
perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si
può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso
quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione
delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione
tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.
((
6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla
rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice,
nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la
proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti
commerciali;
c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o
rivelare i segreti commerciali;
d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti
commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto
delle misure potrebbe avere per le stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l'interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla
rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice
può disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente
articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non
conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i
segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o
rivelando illecitamente;
b) l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte
istante;
c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte
che ha chiesto l'applicazione delle misure.
6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può, in ogni caso,
superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto
l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per
il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.
))
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo
articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure
anzidette.
ART. 125
ART. 125
(( (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti
dell'autore della violazione) ))
.
((
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni
degli articoli 1223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1223], 1226
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1226] e 1227 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1227], tenuto conto
di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative,
compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi
diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del
diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione
in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni
che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un
importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe
dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli
utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento
del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.
ART. 126
ART. 126
Pubblicazione della sentenza
1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza
che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della
gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del
soccombente.
((In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della
riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.))
((
1-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla
rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice,
nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la
proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:
a) il valore dei segreti commerciali;
b) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o
rivelare i segreti commerciali;
c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti
commerciali;
d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti
commerciali da parte dell'autore della violazione.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresì se le
informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire
l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di
tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni
che la misura può provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo
autore.
))
ART. 127
ART. 127
Sanzioni penali e amministrative
1. Salva l'applicazione degli articoli 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art473], 474
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art474] e 517 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art517], chiunque
fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti
in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme
del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91
euro. (8)
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande
del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false
informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art372], ridotte
della metà.
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al
vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o
modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue
sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa
((da 150 euro a 1.500 euro))
.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia
uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata
dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del
marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui
abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99],
ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del
codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, il comma 1 è abrogato."
ART. 128
ART. 128
(( (Consulenza tecnica preventiva) ))
((
1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista
dall'art. 696-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art696bis],
si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente
per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in
quanto compatibili.
))
ART. 129
ART. 129
(Descrizione e sequestro)
1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la
descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla
descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale
diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi
di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le
misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza
l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di
speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare
un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della
controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione
o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102]))
.
4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal
presente codice.
Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale
concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla
descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della
descrizione allo scopo di valutarne il risultato.
ART. 130
ART. 130
((Esecuzione di descrizione e sequestro))
1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con
l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche
a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art675],
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a
soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti
prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui
confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non
siano adibiti ad uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed
il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti
sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni
dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
ART. 131
ART. 131
Inibitoria
1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia
disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del
proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare
può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio
e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne
abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
concernenti i procedimenti cautelari.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli
stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per
violare un diritto di proprietà industriale.
1-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131]))
.
1-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131]))
.
1-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131]))
.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
ART. 132
ART. 132
(Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il
giudizio di merito)
1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere
concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda
sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui
la domanda sia stata notificata.
2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il
termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo
deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno
giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il
termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o,
altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari
ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini
del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato
che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al
comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento
cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di
urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art700] ed
agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della
sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di
merito.
5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di
sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.
((
5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui
all'articolo 98, il giudice può, su istanza di parte, in alternativa
all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a
continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per
l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. È vietata la
rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione
a norma del primo periodo.
5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione,
utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo
98, il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis.
Delle medesime circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di
proporzionalità delle misure.
5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a
tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai
sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine
perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di
un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che
l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti
commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno
cagionato dalle misure adottate.
))
ART. 133
ART. 133
Tutela cautelare dei nomi a dominio
1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria
((dell'uso nell'attività economica del nome a dominio))
illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio,
subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da
parte del beneficiario del provvedimento.
ART. 134
ART. 134
(( (Norme in materia di competenza).
1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168]:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di
concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non
interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà
industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti
di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli
articoli 81 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art81] e 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art82] del Trattato che
istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in
generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con
quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del
presente codice;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di
proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio
dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario))
ART. 135
ART. 135
Commissione dei ricorsi
1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono
totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione
oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi
previsti dal presente codice, è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, è composta di un presidente, un presidente
aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a
quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli
istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal
presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
durano in carica
((quattro anni))
.
L'incarico è rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti
dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e
tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una
comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole
questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può
cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo,
ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere
effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti
sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con
decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i
funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è
quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o
contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero dello
sviluppo economico nella materia della proprietà industriale.
Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero dello sviluppo
economico. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non
sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della
Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
ART. 136
ART. 136
(( (Presentazione dei ricorsi). ))
((
1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio
italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto
direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da
quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto
conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la
comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la
pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento,
salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.
2. La notifica del ricorso è fatta secondo le norme degli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137].
3. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte è
indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le
comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio
eletto.
5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi e deve
contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato,
e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l'indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione
o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda;
e) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di
prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del
difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale.
6. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle
indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 5.
7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta parzialmente
soccombente, può proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4
e 5, ricorso incidentale avverso il provvedimento decisorio entro il termine di
decadenza di trenta giorni decorrente dal deposito del ricorso principale.
8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art334].
))
ART. 136-BIS
ART. 136-BIS
(( (Deposito del ricorso). ))
((
1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima
notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e
secondo le modalità ivi previste, o tramite invio alla segreteria della
Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso
con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in
possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.
2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo
unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art9].
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i
componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facoltà del
Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore
di copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto
del Presidente della Commissione è dato al ricorrente un termine perentorio, in
ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione
di cui intende avvalersi.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in
apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale
provvedimento impugnato, nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto
è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il
giudizio.
7. Se il ricorso non è stato notificato a una o più delle parti nei cui
confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in
giudizio, costituendosi in udienza.
))
ART. 136-TER
ART. 136-TER
(( (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti). ))
((
1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e
forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del
ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonché,
successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei
decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad
esse restituiti, su richiesta, al termine del processo.
3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del
processo appena formato.
4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica
certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82].
5. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata ovvero di mancata consegna della comunicazione per cause imputabili
al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito
presso la segreteria della Commissione.
))
ART. 136-QUATER
ART. 136-QUATER
(( (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali). ))
((
1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando
è manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.
2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la
sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti
a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed è
notificato alle altre parti nelle forme di cui all'articolo 136, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte
della segreteria.
4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima
notificazione, deposita il ricorso notificato presso la segreteria della
Commissione dei ricorsi.
5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti
possono presentare memorie.
6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in Camera
di consiglio.
7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o
l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile
nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d'ufficio o su istanza
di parte o su segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la
riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende
più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza, disporne la separazione.
10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai commi
1, 2 e 3, il Presidente fissa l'udienza per la trattazione della controversia e
nomina il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la trattazione di
questioni di natura tecnica, può nominare uno o più tecnici aggregati, ai sensi
dell'articolo 135, comma 4.
))
ART. 136-QUINQUIES
ART. 136-QUINQUIES
(Fase preliminare all'udienza di trattazione)
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza
di trattazione almeno
((trenta giorni))
liberi prima della stessa.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal
Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa
essere sostituito, o di alcuna delle parti.
3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi
prima della data dell'udienza di trattazione.
4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle
parti può depositare memorie di replica.
ART. 136-SEXIES
ART. 136-SEXIES
(( (Trattazione della controversia). ))
((
1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione è
presieduta dal componente più anziano.
2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.
3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione,
essi devono essere contestati alle parti.
4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di
consiglio.
5. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
6. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la Commissione può
chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio, chiarimenti.
7. La Commissione ha facoltà di disporre i mezzi istruttori che ritenga
opportuni ed ha altresì facoltà di ordinare rinvio della decisione, o anche
della discussione, ad altra seduta.
8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso
dell'istruttoria, può inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti.
))
ART. 136-SEPTIES
ART. 136-SEPTIES
(( (Deliberazioni del collegio giudicante). ))
((
1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio può
essere rinviata di non oltre trenta giorni.
2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art276] e
277 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art277].
Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune
domande.
3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, è incaricato di redigere la
sentenza esponendo i motivi della decisione.
4. La sentenza deve contenere:
a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro
difensori, se vi sono;
b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo;
c) le richieste delle parti;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento
della decisione;
e) il dispositivo.
5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è
sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.
6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o in parte e
dispone i provvedimenti conseguenti.
7. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito
presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della
deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla
sentenza la propria firma e la data.
8. La sentenza è notificata alle parti costituite, all'indirizzo di posta
certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i
termini per le impugnazioni di cui all'articolo 136-terdecies.
10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria
colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i
termini di impugnazione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art327-com1].
11. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della
sentenza, previa corresponsione delle spese.
))
ART. 136-OCTIES
ART. 136-OCTIES
(( (Sospensione e interruzione del processo). ))
((
1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere
decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle
persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui
essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui
definizione dipende la decisione della causa.
3. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare
in giudizio di una delle parti o del suo legale rappresentante o la cessazione
di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori
incaricati a sensi dell'articolo 201.
4. L'interruzione si ha al momento dell'evento nei casi di cui al comma 3,
lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è
dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del
difensore della parte a cui l'evento si riferisce.
5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso di cui
all'articolo 136, comma 1, si verifica uno degli eventi previsti al comma 3,
lettera a), il termine è prorogato di sei mesi dal giorno dell'evento.
6. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal Presidente della
Commissione con decreto o dalla Commissione con ordinanza.
7. Avverso il decreto del Presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo
136-quater.
8. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del
processo.
9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma 11.
10. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il
processo prosegue se entro novanta giorni da tale data viene presentata da una
delle parti istanza di trattazione al Presidente della Commissione, che provvede
a norma dell'articolo 136-quater.
11. Se entro novanta giorni da quando è stata dichiarata l'interruzione del
processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra
parte presentano istanza di trattazione al Presidente della Commissione,
quest'ultimo provvede a norma dell'articolo 136-quater.
))
ART. 136-NOVIES
ART. 136-NOVIES
(( (Estinzione del processo). ))
((1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo
diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dalla Commissione con
ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che
abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti
personalmente o da loro procuratori speciali, nonché dai rispettivi difensori e
si depositano nella segreteria della Commissione. La regolarità dei predetti
atti è accertata dalla Commissione.
5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di
proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro
il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi in cui
dalla legge sia autorizzata a fissarlo.
6. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche
d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti.
7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza
di interesse ad agire.
8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente
articolo, è dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della
Commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo
136-quater.))
ART. 136-DECIES
ART. 136-DECIES
(( (Procedimento di correzione). ))
((
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può
procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di
consiglio.
2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale,
con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.
))
ART. 136-UNDECIES
ART. 136-UNDECIES
(( (Provvedimenti cautelari). ))
((
1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed
irreparabile, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le
circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera
di consiglio.
2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera
di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con
separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della
Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente
provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza
cautelare è sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.
3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e, dove ne ricorrono i
presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel
merito.
4. L'ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo. La domanda di revoca o
modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda
cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti
sopravvenuti.
))
ART. 136-DUODECIES
ART. 136-DUODECIES
(( (Ottemperanza). ))
((
1. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte interessata
può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla
Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei
ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di
cui agli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art112].
2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le
modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
))
ART. 136-TER
ART. 136-TERDECIES
(( (Impugnazioni). ))
((
1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso
per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art325],
per i motivi di cui ai numeri da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-num1]
a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-com1-num5].
2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art373].
3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi
dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395].
4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della
notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num4]
e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num5],
e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui ai
numeri 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num1],
2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num2],
3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num3]
e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num6].
))
ART. 137
ART. 137
Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale
1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di
esecuzione forzata.
2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] per
l'esecuzione sui beni mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto
notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa
menzione degli elementi atti ad identificarlo;
b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del
sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto
riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della
notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprietà
industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva
attribuzione.
5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le
norme contenute nel codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] per la
notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve
essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, né abbia in
questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'Albo
dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.
6. L'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere
trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la
trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e
finchè il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente
trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano
notificati al creditore procedente.
7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale pignorati
sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] in quanto
applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice.
8. La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non siano
trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve
decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita
stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà
industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi,
provvedendo altresì per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga
alle norme del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]. All'uopo
il giudice può stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di
commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel
Bollettino dei diritti di proprietà industriale.
9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di
proprietà industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.
10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprietà
industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai
creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e
il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori
devono depositare, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, le
loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici
giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e
i documenti.
11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel
((comma 10))
, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella quale
proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla
vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza, accertata
l'osservanza delle disposizioni del comma 8, ove le parti non si siano accordate
sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i
creditori ed
((alla distribuzione di tale ricavato))
dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] per
l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano
esigibili secondo le norme del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
12. L'aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha diritto di ottenere
che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo
corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, copia
del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto
versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione
delle trascrizioni.
13. I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione o di
registrazione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di
esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresì quelle sul
sequestro, stabilite dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti
di proprietà industriale si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello
Stato competente a norma dell'articolo 120.
ART. 138
ART. 138
Trascrizione
1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono
((o estinguono))
in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano
o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o
diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli
anzidetti;
c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai
diritti enunciati nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà
industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443];
g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a),
b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le
sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la
rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in
margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre
essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza
risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le
sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le
relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale
nulli e le relative domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente
articolo.
articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono
alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
((n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di
proprietà industriale))
2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di
trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto
pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata
autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'articolo 196.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli
atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione
della domanda.
5. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle
domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto
che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si
riferisce non comportano l'invalidità della trascrizione.
ART. 139
ART. 139
Effetti della trascrizione
1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze
indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138, finchè non siano
trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno
acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.
2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale
dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di
acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finchè dura la sua efficacia,
sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze
anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione
del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della
aggiudicazione stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le
sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei
trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte,
ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a
condizione che siano stati iscritti
((nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti))
nel Registro italiano dei brevetti europei.
ART. 140
ART. 140
Diritti di garanzia
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere
costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine
delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in
seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione
autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in
giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia
a seguito di esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la
trascrizione.
ART. 141
ART. 141
Espropriazione
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale,
ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere
espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per
altre ragioni di pubblica utilità.
2. L'espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello
Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto
compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della
difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari
italiani, è trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di
chiedere titoli di proprietà industriale all'estero.
ART. 142
ART. 142
Decreto di espropriazione
1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività
produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri,
se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi,
la Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese,
quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di
registrazione, può contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto
sull'oggetto del titolo di proprietà industriale.
3. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 262 del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art262].
4. Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al titolare del
diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato
di esso, sentita la Commissione dei ricorsi.
((
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata
dal codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
))
ART. 143
ART. 143
Indennità di espropriazione
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennità fissata ai
sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e
l'amministrazione procedente, l'indennità è determinata da un collegio di
arbitratori.
2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di
priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in
merito all'espropriazione, è concesso un equo indennizzo, osservate le norme
relative all'indennità di espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di
proprietà industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Sezione II
Misure contro la pirateria
ART. 144
ART. 144
Atti di pirateria
((e pratiche di Italian Sounding))
1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di
pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e
le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente
in modo sistematico.
((
1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche
di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine
italiana di prodotti
))
ART. 144-BIS
ART. 144-BIS
(( (Sequestro conservativo) ))
((
1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a
pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità
giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art671], il
sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della
violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla
concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità
giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria,
finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti
informazioni.
))
ART. 145
ART. 145
((Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding))
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il
((Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding))
, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche
intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione
di contrasto della contraffazione a livello nazionale
((e della falsa evocazione dell'origine italiana))
.
2. Il
((Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding))
è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui
designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e
privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e
imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello
sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un
rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del
Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da
un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un
rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del
Dipartimento della funzione pubblica
((, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca,))
e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio può invitare a
partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di
altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e
consumatori.
3. Le modalità di funzionamento del
((Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding))
sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa,
delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia,
per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la
lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La partecipazione al
((Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding))
non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi
spese.
All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
ART. 146
ART. 146
Interventi contro la pirateria
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala alla
Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua
competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa
nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità
doganale, il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Prefetto
della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale,
possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce
contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del
contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare
a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione
specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di
pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto
il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è
proposta
((davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio))
nelle forme di cui agli articoli 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art22] e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art23],
e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di
notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RELATIVE
PROCEDURE
Sezione I
Domande in generale
ART. 147
ART. 147
Deposito delle domande e delle istanze
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati
menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni
ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli
uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni
contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], sono
determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante
ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto
del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito
((, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono
all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello
stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di
utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme
indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione
degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre
anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal
deposito))
.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le
misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.
((2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia
accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non
apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito))
3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti
per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano
cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in
uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per
ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente
codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si
applicano le disposizioni dell'articolo 201.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], e successive modificazioni,
nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di
indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari,
se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e
l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con
analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio
italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico
dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga
modalità di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi
3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le
comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per
eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo.
ART. 148
ART. 148
Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito
((
1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui
all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:
a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;
b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la
riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;
c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello
di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis.
))
((1-bis. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi))
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le
necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento
tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata
che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un
documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte
della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in
sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui
non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il
deposito ed i dati identificativi del richiedente;
b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della
descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o
fotografica;
d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta
l'identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti
prescritti
((...))
.
e-bis) non è indicato un domicilio ovvero un mandatario abilitato.
3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui
al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio
riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di
ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente.
Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui
al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa
rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2,
lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma
1.
4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei
diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del
mandatario e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al
comma 2, l'Ufficio
((, salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per
invenzione o modello di utilità,))
riconosce quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.
((4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il
pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese
dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del
riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione))
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli
atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana.
Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in
lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale
dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in
lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere
depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.
5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o
dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove
presentata successivamente, viene allegata su richiesta.
ART. 149
ART. 149
Deposito delle domande di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini
dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da
((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le
caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni))
, nonché degli eventuali disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo
dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.
ART. 150
ART. 150
Trasmissione della domanda di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio
militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile
di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a
cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti
nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del
loro deposito.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a
norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il
richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha
facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto
italiano per invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni
interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di
priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai
servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando
una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.
ART. 151
ART. 151
Deposito della domanda internazionale
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o
la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione
delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in
qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26
maggio 1978, n. 260 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260].
2. La domanda può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della
domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione
in materia di brevetti.
3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio
europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi
dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,
ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260], e presso l'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente,
osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.
ART. 152
ART. 152
Requisiti della domanda internazionale
1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato
di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge
26 maggio 1978, n. 260 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260], e del
suo regolamento di esecuzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, la domanda
deve essere corredata da
((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le
caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni))
, nonché degli eventuali disegni.
3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di
quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un
originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi a spese del richiedente.
ART. 153
ART. 153
Segretezza della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende
accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la
pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la
comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260], o la copia di cui
all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data
di priorità.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato
designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo
dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.
ART. 154
ART. 154
Trasmissione della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio internazionale e
all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale
entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la
trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato
dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del
vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, diffidandolo
ad osservare l'obbligo del segreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, può
essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda
nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la
trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.
ART. 155
ART. 155
(( (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). ))
((
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o
una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande
internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso
l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja
concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali,
fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo del 1999».
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere
inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2,
dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente
ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale
deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito
presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia
ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo
del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni
amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua
francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi
indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere
gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5))
ART. 156
ART. 156
Domanda di registrazione di marchio
1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono
gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di
precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del
protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169];
((
c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b);
))
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a
contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui
all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio
1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243].
((I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati
dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle
autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su
tale base, l'ambito della protezione richiesta.))
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai
sensi dell'articolo 201.
ART. 157
ART. 157
Domanda di registrazione di marchio collettivo
((o di certificazione))
1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo
((o di certificazione))
((è allegata))
oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei
regolamenti di cui all'articolo 11
((e all'articolo 11-bis))
.
((
1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11
contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata
costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la
persona giuridica di diritto pubblico;
d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei
membri;
e) la rappresentazione del marchio collettivo;
f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per
le infrazioni regolamentari;
h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se
del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della
normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche,
specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare
del marchio di cui all'articolo 11, comma 4.
1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo
11-bis contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 11-bis;
c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate
dal marchio di certificazione;
f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni
previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del
marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.
))
ART. 158
ART. 158
Divisione della domanda di registrazione di marchio
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un
solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante
domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può
essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono
ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di
registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso
((contro la decisione relativa alla registrazione del marchio))
.
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e,
se del caso, il beneficio del diritto di priorità.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato
dall'ufficio.
ART. 159
ART. 159
Domanda di rinnovazione di marchio
1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal
titolare o dal suo avente causa.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131].
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai
sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una
domanda di marchio
((dell'Unione europea))
o di un marchio
((dell'Unione europea))
, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20
dicembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994R0040], sul
marchio
((dell'Unione europea))
e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione
di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo
9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione
internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo
1996, n. 169 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169], gli effetti
della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente
dalla data di deposito della domanda di marchio
((dell'Unione europea))
o dalla data di registrazione internazionale.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131].
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad
una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato,
la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui
trattasi.
ART. 160
ART. 160
Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne
((esprima))
brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un
solo brevetto per più invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
((a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;))
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.
((
4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto
che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più
rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state
accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi
dalla data della domanda.
In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.
))
ART. 160-BIS
ART. 160-BIS
(( (Procedura nazionale della domanda internazionale). ))
((
1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1
dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la
concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di
utilità, deve essere accompagnata da:
a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come
pubblicata;
b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile
2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice,
dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in
particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla
data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e
traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del
mantenimento in vita dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su
una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di
anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente
ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme
sull'esame previste dal presente codice.
))
ART. 161
ART. 161
Unicità dell'invenzione e divisione della domanda
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una
sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni,
altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
((Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza
dell'invito dell' Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo
abbia provveduto alla concessione del brevetto.))
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato
dall'Ufficio.
ART. 162
ART. 162
(( (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico) ))
((
1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico
e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da
consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure
implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente, ai sensi
dell'articolo 51, comma 3, soltanto se:
a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito
riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono
riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito
tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28
aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610], sul riconoscimento
internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia
di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato di Budapest';
b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda
depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il
depositante;
c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il
numero di registrazione del deposito.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro
un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o
precedentemente nel caso di anticipata accessibilità al pubblico o notifica a
terzi ai sensi dell'articolo 53, commi 3 e 4.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4, l'accesso al
materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione.
Su richiesta del depositante, il campione è rilasciato solo ad un esperto
indipendente:
a) a partire dalla data di accessibilità al pubblico ai sensi dell'articolo 53,
comma 3, fino alla concessione del brevetto;
b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda
di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest'ultima.
4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la
durata degli effetti del brevetto:
a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato
o di materiali da esso derivati; e
b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da
esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il
titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.
5. L'esperto designato è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal
richiedente.
6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non è più
disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo
deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.
7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal
depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo
deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.
))
ART. 163
ART. 163
Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti
fitosanitari
1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio
del prodotto.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati
concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell'invenzione;
d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonché
indicazione del prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in
commercio nella comunità.
((
2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su
un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 3 novembre 2016, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214], i diritti conferiti da un
certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui
all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.
))
ART. 164
ART. 164
Domanda di privativa per varietà vegetale
1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la
varietà appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di
fantasia;
d) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;
e) l'eventuale rivendicazione della priorità;
f) l'elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta
del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono
messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue
((caratteristiche))
specifiche;
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della
domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già
intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera
è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal
richiedente o dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
g)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131]))
.
3. I documenti indicati
((al comma 2, lettere d), ed e),))
possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi
dal deposito della domanda. I documenti indicati al
((comma 2, lettera c),))
possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle
prove di coltivazione della varietà.
4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale
maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o
fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.
5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.
6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4
dell'articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà
geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica
genetica.
ART. 165
ART. 165
Dichiarazione del costitutore
1. Il costitutore dichiara che:
a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una
nuova, varietà vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della
suddetta norma;
b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali
eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei
termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione
vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della stessa;
d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati
e quale ne sia stato l'esito;
e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico
alla denominazione proposta per la varietà.
ART. 166
ART. 166
Domanda di denominazione varietale
1. La denominazione proposta per la nuova varietà:
a)
((deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63 del regolamento (CE) n.
2100/94 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994R2100],
del regolamento (CE) n. 637/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0637] e
occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio
comunitario delle varietà vegetali;))
b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon
costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
ART. 167
ART. 167
Domanda di registrazione di disegni e modelli
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente
l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei
prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto
esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti
industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;
b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del
disegno o modello medesimo;
c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.
ART. 168
ART. 168
Domanda di registrazione delle topografie
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a
semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale,
corrispondere alla topografia esistente in detta data.
2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:
a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in
conformità alle prescrizioni del regolamento;
b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento
commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della
domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha
effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il
rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;
c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia.
3. È consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso
corrente nel settore specifico.
ART. 169
ART. 169
Rivendicazione di priorità
1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell'articolo 4 si
deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del
richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la
data in cui il deposito è avvenuto
((, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della
stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta
all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso))
.
2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la
prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di
cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione
o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).
3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse,
per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare
il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto
unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano
rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno
stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1,
e 2.
4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie
parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato
con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola
domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva,
alle nuove domande separate è applicabile l'articolo 161.
5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea
dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione
del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti
di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla
domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o
della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo
regolamento.
5-bis. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento del
deposito della domanda di brevetto o modello di utilità può essere presentata
anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima
priorità rivendicata.
Entro lo stesso termine il richiedente può correggere i dati di una precedente
dichiarazione di priorità, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la
data della prima priorità rivendicata, e questa data sia anteriore a quella
originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale
priorità, anziché da quella originariamente indicata. La rivendicazione di
priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della
domanda di disegno e modello o di marchio, può essere presentata entro il
successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi
dalla data di presentazione di detta domanda.
5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente
dichiarazione di priorità deve essere comunque depositata nel termine di quattro
mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale
o per modello di utilità.
6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della
priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non
vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le
invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti è di
sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità,
se tale termine è più favorevole al richiedente.
7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni
internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà
industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.
8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà
vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data
di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora
priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.
ART. 170
ART. 170
Esame delle domande
1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità
formale, è rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di
marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di
certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come
marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b),
c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui
all'articolo 3;
((b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia
conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti
di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le
invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di
brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità.
In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti
assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del
richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio))
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle
prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;
((d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione
VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114.
L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al
fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste può chiedere al titolare o al suo
avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per
effettuare il controllo))
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda
sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità
fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto
ministeriale.
(( 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di
prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni
geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra
documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni
dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime
modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura
o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce
usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di
origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) ))
2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di
marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione
le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis.
Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere
dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.
2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di
marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta:
a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione
europea;
b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;
c) un'istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell'Unione
europea;
d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.
((3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione
VIII del capo II nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
114 è espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della
concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato
dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni
eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni
del richiedente))
3-ter.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102]))
.
3-quater.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102]))
.
3-quinquies.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102]))
.
3-sexies.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102]))
.
3-septies.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102]))
.
3-octies.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102]))
.
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le
disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di
nuove varietà vegetali
((...))
.
ART. 170-BIS
ART. 170-BIS
(( (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche) ))
((
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della
brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto
previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il
parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.
2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta
alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia
in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della
legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione
all'organismo biologico dal quale è stato isolato.
3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o
utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata
dell'espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo e utilizzazione,
della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa
vigente.
4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o
utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente
modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto
rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle
normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui
al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio
2003, n. 224
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224~com6].
5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da parte
dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua
azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio,
del 27 luglio 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994R2100].
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono
disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 1998
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0044],
riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di
allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte
del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto
prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di
un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle
stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e
ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per
soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.
7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilità dell'invenzione
biotecnologica o il mancato deposito delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e
4, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173,
comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilità
di cui agli articoli 81-quater, 81-quinquies ed all'articolo 162, respinge la
domanda.
))
ART. 170-TER
ART. 170-TER
(( (Sanzioni) ))
((
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una
invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza
del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il
consenso espresso di chi ne può disporre, è punito è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella dichiarazione di cui
all'articolo 170-bis, comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale
biologico di origine animale o vegetale, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.
3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale
biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati,
attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti
tali modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a 100.000 di euro.
4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo
conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre
1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art11], della
diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, delle specifiche qualità personali nonché del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o
all'ente nel cui interesse egli agisce.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16].
))
ART. 171
ART. 171
Esame dei marchi internazionali
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative ai marchi
nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa
essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione
da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:, provvede, ai sensi dell'articolo
5 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo
di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424] o del relativo protocollo del
27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169], all'emissione di un rifiuto
provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione
all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le
registrazioni internazionali basate sull'Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo
Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate
Convenzioni internazionali.
4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di
quella di una domanda di marchio depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato
comunicato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto
provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, può
presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di
opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale
ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia
nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui
all'articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di
opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione
internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia
dell'atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.
7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi
internazionali designanti l'Italia.
8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid
sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di
proprietà industriale d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di
registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con
l'eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione
territoriale concernente l'Italia.
9. La domanda è depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla
data di radiazione della registrazione internazionale e può riguardare solo i
prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.
10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.
ART. 172
ART. 172
Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e
nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che
l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del
titolo.
2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia
provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad
una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in
cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere,
negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni
altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per
invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare
la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel
caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi
originariamente elencati.
3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve
completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza
del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l'ambito della
tutela richiesta.
4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1,
lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il
richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della
varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la
consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti
designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro
consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o
qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito
processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e
gli organismi responsabili delle prove, può, anche su richiesta del titolare
della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi
per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi
responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare
della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato
trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al
Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui
risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la
descrizione ufficiale della varietà.
L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la
descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per
le osservazioni.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione
relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle
modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.
ART. 173
ART. 173
Rilievi
1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono
essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la
risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della
domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato
con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel
caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata
da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla
lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle
politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i
rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui
all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle
domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al
richiedente.
4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la
domanda o l'istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare
della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento.
Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la
mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del
Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove
varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata
consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1,
lettera d).
6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa
è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando
non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa
connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma
1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due
mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state
presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle
presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26
maggio 1978, n. 260 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260], invita
il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni
((...))
, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando
l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della
domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata
nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia
di brevetti.
9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede
alla concessione del titolo.
10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di
brevettazione o di registrazione
((, nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle
domande))
sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo
l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine
l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio
centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili
degli originali,
((degli atti e dei documenti in essi contenuti))
.
Sezione II
Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi
ART. 174
ART. 174
Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma
1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di
cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia,
possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme
di cui ai successivi articoli.
ART. 175
ART. 175
Deposito delle osservazioni dei terzi
((
1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella
procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi
osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere
escluso d'ufficio dalla registrazione.
))
2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le
proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della
comunicazione.
3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui
all'articolo 170, comma 1, lettera a).
ART. 176
ART. 176
Deposito dell'opposizione
1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare
all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle
lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta,
motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta
registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta
registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda
non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la
pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation
Mondiale de la Proprietè Intellectuelle des Marques Internationales.
2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di
marchio, è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena
di inammissibilità:
a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del
richiedente, il numero e la data della domanda
((o))
della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta
l'opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del
marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere
((c),))
d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure
del diritto di cui all'articolo 8;
c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
((
c-bis) se è stato nominato un mandatario, l'atto di nomina, ai sensi
dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa.
Se è formulata riserva, l'atto di nomina è depositato entro il termine
perentorio di due mesi dalla data del deposito dell'opposizione.
))
3. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei
diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto
di cui all'articolo 226.
4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due
mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di
conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:
a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio
((, della denominazione di origine o della indicazione geografica))
su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati
nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di
preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua
italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata
in relazione a domanda od a registrazione di marchio
((dell'Unione europea))
;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare
opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro
tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi
((, ovvero nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter))
);
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15]))
.
5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del
marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere
((c), d), e) ed f), e dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis))
, per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta
la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli
aventi diritto di cui all'articolo 8.
ART. 177
ART. 177
Legittimazione all'opposizione
1. Sono legittimati all'opposizione:
a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello
Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un
marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in
forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8;
((d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una
denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un
consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-21;526], o della legge 12 dicembre
2016, n. 238 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238], il Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità
nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le
indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini
aromatizzati e delle bevande spiritose))
d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una
denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora
concessa al momento della presentazione dell'opposizione.
ART. 178
ART. 178
Esame dell'opposizione e decisioni
((1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1,
verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli
articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi,
salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma
1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione
della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere
dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione
alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione
entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune
delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del
presente codice))
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto
la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può
presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato
dall'Ufficio e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4.
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso
fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori
documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed
osservazioni delle altre parti.
4. Su istanza del richiedente, l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio
anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità
del marchio oggetto dell'opposizione, fornisce i documenti idonei a provare che
tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo
consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si
fonda l'opposizione nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o
priorità del marchio opposto,, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata
utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla
data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una
parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato
registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera
registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.
4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa
anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del
marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 18 del
regolamento (UE) 2017/1001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;1001~art18]
del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione
europea.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15].
6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni
successive alla prima sono riunite a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in
tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la
totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda;
in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo
parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione
all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al
comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti
di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono
liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima
individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
ART. 179
ART. 179
Estensione della protezione
1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai
sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi,
testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424]
((oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio
italiano))
, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta
un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la
pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall'avviso che
tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento
dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.
ART. 180
ART. 180
Sospensione della procedura di opposizione
1. Il procedimento di opposizione è sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di
conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;
b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione
di tale marchio;
c) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non
siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione
avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi
procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l'opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame
in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si
sia concluso il relativo procedimento di riesame;
((
d-bis) se l'opposizione è basata su una domanda di protezione di una
denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla
protezione;
))
e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si
fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a
norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove
il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.
e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente
Codice.
((
e-ter) se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di
origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine
in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva;
))
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma
1, lettera e), può essere successivamente revocata.
3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b),c),d) ed
(( e-bis) ))
, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di
marchio o la registrazione del marchio internazionale.
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15]))
.
ART. 181
ART. 181
Estinzione della procedura di opposizione
1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o
decaduto con sentenza passata in giudicato;
((
a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della
indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o
rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta
sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;
))
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
c) l'opposizione è ritirata;
d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata
con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma
dell'articolo 177.
((
e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata
cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione;
e-ter) è venuto meno l'interesse ad agire.
))
ART. 182
ART. 182
(( (Ricorso) ))
((
1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara
irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero
accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti,
le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facoltà di
presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.
))
ART. 183
ART. 183
Nomina degli esaminatori
1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni
con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva
o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in
giurisprudenza.
((Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle
registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle
opposizioni suddette.))
2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1,
rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da
organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in
relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari
scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di
requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.
4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni
non può superare le trenta unità.
ART. 184
ART. 184
Entrata in vigore della procedura di opposizione
1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo
decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di
applicazione.
((Sezione II-Bis))
((Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati))
ART. 184-BIS
ART. 184-BIS
(Deposito dell'istanza di decadenza o nullità)
1. Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ai
sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter
possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e
marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un
marchio d'impresa registrato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi
di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.
3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i
seguenti motivi:
a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9,
((10, commi 1 e 1-bis))
, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater),
c-quinquies) e d);
b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa
dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettere c), d), e) ed f);
c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata
dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un
giustificato motivo.
4. L'istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola
registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene
a pena di inammissibilità:
a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di
nullità, l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione;
b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di
legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del
marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della
menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della
denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;
c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera
c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di
registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.
5. L'istanza di decadenza o di nullità contiene altresì, in relazione al marchio
di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'indicazione dei
prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'istanza di decadenza o la nullità;
in mancanza di tale indicazione l'istanza è considerata diretta contro tutti i
prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.
6. L'istanza di decadenza o di nullità si considera ritirata se non è comprovato
il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullità entro
i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.
7. All'istanza di decadenza o di nullità sono allegati:
a) i documenti a prova dei fatti addotti;
b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la
domanda di decadenza o di nullità, ove necessaria;
c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un
mandatario.
8. L'istanza di decadenza o di nullità può essere presentata sulla base di uno o
più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.
((8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente
domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di
inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro
dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda))
9. L'istanza di decadenza o di nullità è improcedibile qualora, su una domanda
con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia
stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi
all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorità giudiziaria adita ai sensi
dell'articolo 122.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di decadenza o di
nullità sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un
procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto, la
trattazione dell'istanza può essere sospesa fino a che il procedimento pendente
sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza
passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante può chiedere la prosecuzione
del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano
brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità
del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal
passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In
caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si
estingue.
11. L'istanza di decadenza o di nullità è altresì improcedibile qualora sia
stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i
medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorità
giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.
ART. 184-TER
ART. 184-TER
(( (Legittimazione all'istanza di decadenza o nullità). ))
((1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullità:
a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184-bis, qualunque
interessato;
b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 184-bis, il titolare di
un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare
i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica
protetta;
c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 184-bis, il titolare di
marchio d'impresa interessato))
ART. 184-QUATER
ART. 184-QUATER
(Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni)
((
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e
l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza
alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione
entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune
delle parti, fino al termine massimo di un anno.
2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di
decadenza o di nullità.
3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è
chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie
deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione))
4. In caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio,
le domande successive alla prima sono riunite a questa.
5. Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la
nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il
trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata
presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso
di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà
comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (OMPI).
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5,
pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza
professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della
registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio
sono annotati nel registro.
ART. 184-QUINQUIES
ART. 184-QUINQUIES
(( (Prova d'uso). ))
((
1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio
d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi
dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio
d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la
prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della
domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato
oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per
i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi
legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione
del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione
di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.
2. Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa
posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa
anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del
marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la
prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei
cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano
motivi legittimi per il suo mancato uso.
3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, la domanda di nullità sulla base di un marchio anteriore è
respinta.
4. Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 24
solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai
fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale
parte dei prodotti o servizi.
5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il
marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del
marchio UE è determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE)
2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1001].
6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova
dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere
presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai
sensi dell'articolo 184-quater, comma 1))
ART. 184-SEXIES
ART. 184-SEXIES
(( (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della
nullità). ))
((
1. La decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio ha
efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.
2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una
parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito
della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in
cui è maturata una delle cause di decadenza.
3. La nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una
parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della
registrazione))
ART. 184-SEPTIES
ART. 184-SEPTIES
(( (Sospensione della procedura di nullità o decadenza). ))
((
1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di
decadenza o di nullità è sospeso:
a) se l'istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di
marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine
ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando
su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;
b) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale, fino a quando
non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione
avverso la registrazione di tale marchio;
c) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale e si siano
conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un giudizio di
nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di
nullità o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al
passaggio in giudicato della decisione;
e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente, dinanzi
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullità o di
decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla
spettanza del diritto di registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia
inoppugnabile;
f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un procedimento
di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione
geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullità, fino al termine
in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile;
g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.
2. L'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza
da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio
di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nei casi di cui al
comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla
lettera b), del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo comma. In
caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si
estingue.
3. Se il procedimento è sospeso ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c),
l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di
marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza
di nullità))
ART. 184-OCTIES
ART. 184-OCTIES
(Estinzione della procedura di decadenza o nullità)
1. La procedura di decadenza o nullità si estingue:
a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o
decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;
b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve
o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla
prosecuzione;
c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o
nullità, è ritirata
((, rinunciata))
o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi
controversi;
d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo
184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2,
secondo periodo;
e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della
indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o
rigettata;
f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o
la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di
nullità, è cancellata;
g) se è venuto meno l'interesse ad agire.
ART. 184-NOVIES
ART. 184-NOVIES
(( (Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità). ))
((1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullità entrano in vigore trenta
giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo
economico che ne stabilisce le modalità di applicazione))
.
ART. 184-DECIES
ART. 184-DECIES
(( (Ricorso). ))
((
1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara
irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero
accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, è comunicato alle parti.
2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso il ricorso davanti alla
Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135))
Sezione III
Pubblicità
ART. 185
ART. 185
Raccolta dei titoli di proprietà industriale
1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal
dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.
((2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della
tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e
contengono:))
((dell'inventore o))
3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono
((riuniti in apposite raccolte))
.
((Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice
devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica,
dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.))
4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è
trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l'ufficio
informa il MIPAF della concessione.
ART. 185-BIS
ART. 185-BIS
(( (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). ))
((
1. È istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro
speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-ter.
2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza
del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio))
ART. 185-TER
ART. 185-TER
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34]))
ART. 186
ART. 186
Visioni e pubblicazioni
1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande
possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.
((
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per
l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del
pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un
brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal
regolamento di attuazione.
))
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia
delle domande, delle descrizioni
((, delle rivendicazioni))
e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al
pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano
ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a
disposizione del pubblico.
4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare
messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di
bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla
copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei
documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei
diritti di segreteria.
5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati
relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati
degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del
titolo del quale si chiede la copia o l'estratto.
6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all'imposta di bollo
e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano
brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.
7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe
per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali
provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi,
((le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6,))
sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per
ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione
conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e,
rispettivamente, nelle domande di trascrizione.
Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di
proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso
potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.
9. Il Bollettino
((è reso disponibile in forma telematica e))
può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti
indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività
produttive.
ART. 187
ART. 187
Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa
1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza
almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno
le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera
a), con l'indicazione dell'eventuale priorità;
b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario
con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni
avvenute.
f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di
opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5.
((
f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di
marchi di certificazione e le modifiche avvenute.
))
2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli
specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e
date, sono quelli di cui all'articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici
per titolari, numerici e per classi.
ART. 188
ART. 188
Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali
1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della Convenzione
internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) - testo di Ginevra
del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110], si effettua mediante
pubblicazione di un "Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali" edito a
cura dell'Ufficio.
2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:
a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il
numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del
richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la
denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della
quale è richiesta la protezione;
b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e
la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del
titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;
((
b-bis) sentenze di cuiall'articolo 197, comma 6;
))
c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli
altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions vegetales
(U.P.O.V.)
ART. 189
ART. 189
Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità,
registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.
1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità,
registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da
pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale
priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità al pubblico;
b) brevetti e registrazioni concessi;
c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste
per il mantenimento annuale;
d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza
obbligatoria;
f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e trascrizioni
avvenute.
((
g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6.
))
2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli
specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e
date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1
e 2, lettere b) e d).
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici
per titolari, numerici e per classi.
ART. 190
ART. 190
Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i
prodotti fitosanitari
1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i
medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno
mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
notizie previste dall'articolo 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio,
del 18 giugno 1992
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992R1768] e (CE) n.
1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.
Sezione IV
Termini
ART. 191
ART. 191
Scadenza dei termini
1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata
prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il
termine sia indicato come improrogabile.
((2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice,
su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei
mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la
proroga))
ART. 192
ART. 192
(( (Continuazione della procedura) ))
((
1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia
osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente
senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di
proprietà industriale o altra conseguenza.
2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro
due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga
previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve
essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto
omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere
comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della
procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6
aprile 2007
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2007-04-06&numeroGazzetta=81].
3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile al termine per
la rivendicazione del diritto di priorità, ai termini riguardanti la procedura
di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione
dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorità, al
periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai
sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento
dei titoli di proprietà industriale con mora, ai termini previsti per la
reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la
presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di
brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorità, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2008-07-02&numeroGazzetta=153].
))
ART. 193
ART. 193
Reintegrazione
1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur
avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare
un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della
Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l'inosservanza ha per
conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa,
ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di
qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.
2.
((Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma
1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo
termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione
dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea))
.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102]))
. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto
periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile
stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi
l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del
diritto di mora.
3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di
proprietà industriale può, entro il termine fissato dall'Ufficio, presentare
proprie argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al
comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e
di registrazione, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la
presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la
diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine di
priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due
mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica,
altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di
priorità.
6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia
iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprietà industriale
nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla
e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:
a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova
varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo
gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.
Capo V
PROCEDURE SPECIALI
ART. 194
ART. 194
Procedura di espropriazione
1. Il decreto di espropriazione è trasmesso in copia all'Ufficio italiano
brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli
atti processuali civili, agli interessati.
Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione
vengono acquisiti dall'amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facoltà
di avvalersene. All'amministrazione stessa è anche trasferito l'eventuale onere
del pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto
di proprietà industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare
pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che modificano o revocano
i precedenti decreti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà notizia nel
Bollettino ufficiale e fa annotazione nel titolo o nella domanda.
2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del diritto di
proprietà industriale deve essere indicata la durata dell'utilizzazione
espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la sola utilizzazione del
diritto di proprietà industriale, la brevettazione e la registrazione, nonché la
pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.
3. Ai soli fini della determinazione dell'indennità da corrispondersi per
l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo circa l'ammontare della stessa,
provvede un Collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di
disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma.
Gli arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito
professionalità ed esperienza nel settore della proprietà industriale. Si
applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 806 e seguenti del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art806].
4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento tenendo
conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto
espropriato.
5. Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli
onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in
quale misura debba gravare l'onere relativo.
Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennità venga
liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente
dall'amministrazione.
6. La determinazione degli arbitratari può essere impugnata davanti alla sezione
specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione
dell'indennità. Il termine dell'impugnazione è di sessanta giorni a decorrere
dal momento in cui la determinazione dell'indennità viene comunicata alle parti.
ART. 195
ART. 195
Domande di trascrizione
1. Le domande di trascrizione devono essere redatte
((...))
secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività
produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e
del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione
richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui
il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello
Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento
industriale o commerciale effettivo e serio.
ART. 196
ART. 196
Procedura di trascrizione
1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2
((dell'articolo 195))
, debbono essere uniti:
((a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che
costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di
garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell'articolo 138, ovvero
copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h)
dell'articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra,
oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una
certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità
competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una
dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di
licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti
oggetto della cessione o concessione.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o
dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o
da ogni altra autorità pubblica competente;))
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti
di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa
persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei
diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per
tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in
questione siano indicati nella richiesta medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede,
se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del
mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle
stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione.
Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario
convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà
fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata
concessa.
ART. 197
ART. 197
Annotazioni
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131]))
.
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà
industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza
dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere
redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di
attuazione.
4. È sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di
proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome
o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201.
((
6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprietà
industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullità o
la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenute all'Ufficio italiano
brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di
esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
))
ART. 198
ART. 198
Procedure di segretazione militare
1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza
autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare
esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o
l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di
brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, qualora dette
domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese,
né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi
((sessanta))
giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione
dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di
autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il
termine di
((sessanta))
giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione
deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente comma non si
applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali
ratificati con legge nazionale.
((1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:
a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di
imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;
b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al
deposito della domanda di brevetto))
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle
disposizioni del comma 1 è punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con
l'arresto. Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata,
si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione
del Servizio brevetti e proprietà intellettuale del Ministero della difesa le
domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per
topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.
4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni,
modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari
estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa
possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle
rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a
brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti
all'obbligo del segreto.
6. Entro
((sessanta))
giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della
difesa può chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della
concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione
relativa.
L'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad
osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero
competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia
indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere
all'espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione
del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il Ministero della
difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore
a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di
proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o
il suo avente causa ha diritto ad un'indennità per la determinazione della quale
si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilità l'ulteriore differimento previsto nel comma 7 può
essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della
domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il
Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni,
il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa
all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi
assoggettate a vincolo di segreto.
10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della
richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché
durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo
porti l'obbligo del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal
comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di
promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.
13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.
14. La violazione del segreto è punita ai termini dell'articolo 262 del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art262].
15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le
invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute
segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il
Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma
6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su
domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua
alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero
della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a
particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione
che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì
di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti
funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi
ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente
stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del
Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del
divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza
dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di
esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti
siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza,
peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli
oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare
del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'
invenzione, modello o topografia ai sensi delle norme relative
all'espropriazione contenute nel presente codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili
dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00
euro a 13.000,00 euro.
ART. 199
ART. 199
Procedura di licenza obbligatoria
1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71
del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di invenzione industriale o di
modello di utilità deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso
offerto. L'Ufficio dà pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano
acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il
titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti
trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento dell'istanza ovvero
dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso.
L'opposizione deve essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi convoca per un tentativo di conciliazione l'istante, il titolare del
brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati.
L'atto di convocazione è inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purché siffatte
modalità garantiscano una sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento della
comunicazione.
4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve
comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni presentate.
5. L'istante può presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio italiano
brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento
della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione per il
tentativo di conciliazione, il Ministero delle attività produttive concede la
licenza o respinge l'istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni,
decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
ART. 200
ART. 200
Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata
dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura
stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo
226, deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza
volontaria;
b) nome del principio attivo;
c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di
protezione;
d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal
Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio
attivo.
2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione,
all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione
in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal
((comma 1))
.
3. L'UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione,
dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul
brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti
trascritti o annotati.
4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda,
prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base
di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe
modalità, al Ministero delle attività produttive - UIBM. Se nei trenta giorni
successivi l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza
volontaria si intende perfezionato.
5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non è stato possibile
raggiungere un accordo, l'Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di
cui
((ai commi 6 e seguenti))
.
6. Il Ministero delle attività produttive, nomina, con proprio decreto, una
commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per
le quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra parti.
7. La commissione è composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di
cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
8. La commissione di cui
((ai commi 6 e 7))
, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato
accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di
individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle
parti medesime, garantendo, comunque, un'equa remunerazione del soggetto che
rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta,
stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione
internazionale dei produttori di principi attivi.
9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di licenza non
venga concluso, il Ministero delle attività produttive, ove ne ravvisi i
presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
ART. 201
ART. 201
Rappresentanza
1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle
procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e
giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato
o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell'articolo
205, comma 3.
2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure
con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera
d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o
in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale
caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare
riferimento alla procura o lettera d'incarico.
4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo
all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà
industriale.
((
4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206].
))
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206].
6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo
professionale.
ART. 202
ART. 202
Albo dei consulenti
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche
o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti
abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e
denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.
2. L'Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione
brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia
di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà
vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti
abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni
distintivi e indicazioni geografiche.
3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà
industriale.
4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero
delle attività produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
ART. 203
ART. 203
Requisiti per l'iscrizione
1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale
abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia
persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione
europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di
reciprocità;
c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta
di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio
professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati
extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a
corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia
superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà
industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;115~art6-com2].
2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una
istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui
al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare
l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si
considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà
industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della
dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art10].
L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di
carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla
qualifica professionale.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-06;97]))
.
ART. 204
ART. 204
Titolo professionale oggetto dell'attività
1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone
iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella
sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in
brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il
titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le
sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale
senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona
fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i
servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per
modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per
topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei
disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in
cui sono iscritte.
((Esse possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e
di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio
italiano brevetti e marchi.))
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono
svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto
previsto nel comma 2.
4. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa
disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più
consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si
considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta
associazione o società.
ART. 205
ART. 205
Incompatibilità
1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e
l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono
incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione
del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi
specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o
imprese, e dell'attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con
l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista
professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.
2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e
l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è
compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma
1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa
professione.
3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro
attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese,
ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare
esclusivamente in nome e per conto:
a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione
essi sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui
è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione,
ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.
ART. 206
ART. 206
Obbligo del segreto professionale
1. Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto professionale
e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art200].
ART. 207
ART. 207
Esame di abilitazione
((1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi
a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo
202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese
e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato
con funzione di presidente;
b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e
tecniche, e rispettivi supplenti, designati dal Ministero delle imprese e del
made in Italy;
c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi
supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno
scelto fra i dipendenti di enti o imprese))
2. È ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea
includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo
di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a
tempo parziale, in un'università o in un istituto d'istruzione superiore o in un
altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di
studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente
in proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in
materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà
industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in
modo idoneo.
3. È ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente
abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
4. Il periodo di tirocinio è limitato a
((dodici mesi))
se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con
profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia
di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.
5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e
rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove
((...))
tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo
specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della
cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione
interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con
decreto.
6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello
per l'iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del
Ministero delle attività produttive.
ART. 208
ART. 208
Esonero dall'esame di abilitazione
((
1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del
Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano
prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive
rispettivamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio
brevetti e proprietà intellettuale.
))
2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i
cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con
mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
ART. 209
ART. 209
Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati
1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun
iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di
studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale
((in Italia che può consistere anche nella sede))
dell'ente o impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione
sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima
iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
ART. 210
ART. 210
Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
1. Il consulente abilitato è cancellato dall'albo:
a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'articolo
203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 205;
c) quando ne è fatta richiesta dall'interessato.
2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono
cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.
3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio
professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o
interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato
pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data
dell'accertato adempimento.
ART. 211
ART. 211
Sanzioni disciplinari
1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di
lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi;
alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la
reputazione e la dignità professionale.
ART. 212
ART. 212
Assemblea degli iscritti all'Albo
1. L'assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio
dell'ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non
può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno
un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la
presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza
assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo può farsi rappresentare da un
altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo
partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate
con decreto del Ministro delle attività produttive.
ART. 213
ART. 213
Compiti dell'assemblea
1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per
l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la
determinazione dell'ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per
tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel
qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della
sua scadenza.
2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell'ordine lo reputi
necessario, nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione
degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'albo.
ART. 214
ART. 214
Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215 sono eletti a
maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da
eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero
di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione
e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma
autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società, uffici o servizi
autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi
specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'articolo 205, comma 3,
dall'altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con
più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non può essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di sette componenti, ad
essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. È ammessa la
votazione mediante lettera.
4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e
di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle
attività produttive.
ART. 215
ART. 215
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale
1. L'ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che
dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni
di anzianità eletti dall'assemblea. A sostituire i componenti cessati per
qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella
graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti,
ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.
2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine continua a
funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza della
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.
In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il
Consiglio dell'ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei
componenti.
ART. 216
ART. 216
Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale
ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva
ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti
attribuzioni a lui conferite dal presente codice.
2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di
segreteria o di tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il
quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega
dello stesso per singoli atti.
ART. 217
ART. 217
Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle
sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata
comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà
industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni
che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della
professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere
sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per
le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che
concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207;
h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il
perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo
funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo
207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che
operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi
attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività
produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli
previsti dal presente codice.
((
p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai relativi
aggiornamenti.
))
ART. 218
ART. 218
Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine, scioglimento e
mancata costituzione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte
consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono da questo dichiarati
decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se
non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di
quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi
irregolarità.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un
commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario
provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento
delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre
sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.
ART. 219
ART. 219
Sedute del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei
mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da
un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
ART. 220
ART. 220
Procedimento disciplinare
1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una
delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 211, il presidente nomina tra i
membri del Consiglio un relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni
l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti,
delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale
la decisione più favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva
si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo
impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e
l'enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati
dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art51-com1]
in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con
istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri
possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad
astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
ART. 221
ART. 221
Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
((
1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso
davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno
dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.
))
2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità
dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni
irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla
data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
ART. 222
ART. 222
Tariffa professionale
1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le
modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio
dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d).
2. Lo svolgimento delle attività relative all'ordinamento professionale non
comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
Capo VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI
ART. 223
ART. 223
Compiti
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in
materia di proprietà industriale e l'attività di coordinamento del Presidente
del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero
delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli
organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli
uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla
trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi
e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori
compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni
brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della
tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica
amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della
innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la
professione di consulente in proprietà industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprietà industriale presso i
potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in
ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla
materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per
l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con
amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi
internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a
richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il
ruolo istituzionale ad essa attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni,
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e
privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.
ART. 224
ART. 224
Risorse finanziarie
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri
compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di
bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle
attività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi
resi in materia di proprietà industriale.
2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente
il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio
europeo dei brevetti, così come previsto
((dall'articolo 39))
della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio
1978, n. 260 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-25;260].
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri
compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da
organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l'Italia partecipa e
con ogni altro provento derivante dalla sua attività.
ART. 225
ART. 225
Diritti di concessione e di mantenimento
1. Per le domande presentate al Ministero
((dello sviluppo economico))
al fine dell'ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni,
le opposizioni,
((le decadenze e nullità,))
le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonché
delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in
relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si
riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro
((dello sviluppo economico))
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di
registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o
nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono
la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo
di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169], è fissata nella misura del
novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un
marchio nazionale ovvero della rinnovazione.
ART. 226
ART. 226
Termini e modalità di pagamento
1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al
presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro
delle attività produttive, con proprio decreto.
ART. 227
ART. 227
(Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale)
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà
industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a
quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal
precedente pagamento.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15]))
.
((1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i
dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in
corso))
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di
utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è
rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo
mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto
rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono
dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a
partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati
anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.
4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è
ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui
ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza
del diritto di proprietà industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.
7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti
solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in
Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del
brevetto europeo è pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano
gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di
cui all'articolo 230 sulla regolarizzazione.
((8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si
riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il
marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di
cui trattasi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 230. Qualora le tasse
versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le
quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta
chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza
di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di
classificazione))
ART. 228
ART. 228
Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il
Ministro delle attività produttive può concedere l'esenzione dai diritti di
concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi
cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intende mantenere in
vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche
quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non è
tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
ART. 229
ART. 229
(( (Tasse e diritti rimborsabili). ))
((
1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima
che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di
concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo
deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il
diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di
estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si
riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro
caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza
diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di
decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o
dell'estinzione dell'opposizione.
4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi))
ART. 230
ART. 230
Pagamento incompleto od irregolare
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato
incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del
pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
provvede solo su istanza dell'interessato.
((La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto
dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare))
. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei
ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131].
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I
Marchi
ART. 231
ART. 231
Domande anteriori
1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione
depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;480], sono trattate
secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la
regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.
ART. 232
ART. 232
Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;480], e che goda di
rinomanza, non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio
di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a
quelli per cui esso è stato registrato.
ART. 233
ART. 233
Nullità
1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;480], sono soggetti,
in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.
2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla
proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a
seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia
scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa
considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda
principale o riconvenzionale di nullità.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942,
n. 929 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-06-29;929~art48], come
sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;480], il termine di
cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
ART. 234
ART. 234
Trasferimento e licenza del marchio
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;480], che
disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai
marchi già concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;480].
ART. 235
ART. 235
Decadenza per non uso
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;480], che
disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla
data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora
decaduti a tale data.
ART. 236
ART. 236
Decadenza per uso ingannevole
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;480], che
disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si
applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la
sua entrata in vigore.
Sezione II
Disegni e modelli
ART. 237
ART. 237
Domande anteriori
1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di
trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;95], sono trattate
secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle
norme precedenti relativamente alla regolarità formale.
ART. 238
ART. 238
Proroga della privativa
1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;95], purché non
scaduti, né decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni
dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in
vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi
per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa
facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le
prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e
quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo
corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo
IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641].
ART. 239
ART. 239
(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n.
10), della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art2-num10], comprende anche
le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile
2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che
avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile
2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale
allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore
compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai
prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001
((e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data))
e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del
preuso.
ART. 240
ART. 240
Nullità
1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;95], sono soggetti,
in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli
effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all'articolo 77 del
presente codice.
ART. 241
ART. 241
Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso
1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 1998
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0071], sulla
protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della
commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti
esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti
valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la
riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto
originario.
Sezione III
Nuove Varietà Vegetali
ART. 242
ART. 242
Durata della privativa
1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai
brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1975-08-12;974], non
scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3
novembre 1998, n. 455
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-03;455].
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-03;455], hanno compiuto
seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varietà vegetali
coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa
facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
((
2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in
vita delle domande e delle privative per novità vegetali già depositate o
concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei
corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in
conformità all'articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-03;455~art25].
))
Sezione IV
Invenzioni
ART. 243
ART. 243
(( (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti
pubblici di ricerca) ))
((
1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con
un'università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti
istituzionali finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata
rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-29;1127~art24bis], introdotto
dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383], dal testo originario
dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo,
in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorché in
dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
))
ART. 243-BIS
ART. 243-BIS
(( (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche) ))
((
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della
salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno
una relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione
IV-bis, del presente Codice.
))
Sezione V
Domande anteriori
ART. 244
ART. 244
Trattamento delle domande
1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e
annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore
del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le
domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti
relativamente alle condizioni di ricevibilità.
Sezione VI
Norme di Procedura
ART. 245
ART. 245
Disposizioni procedurali
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli
articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5], si applicano ai
procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato
oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.
((2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134,
iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute
alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168], anche se il
giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti
secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta
nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza))
((3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui
all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente
codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168], anche se
riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in
vigore))
4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione
giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno
dopo l'entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e
200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 112 (in G.U. 1a s.s.
30/04/2008, n. 19) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del
presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello
iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo
grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore".
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 123 (in G.U. 1a s.s.
6/5/2009, n. 18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del
presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo
l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse
secondo le norme precedentemente in vigore".
((Sezione VI-bis
Brevetto europeo))
ART. 245-BIS
ART. 245-BIS
(( (Regime transitorio). ))
((
1. Le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia, pendenti
fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei
brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n.
214 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214], e quelle promosse dopo
l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per
effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo
medesimo, sono decise in conformità alla legislazione italiana in materia.
))
Sezione VII
Abrogazioni
ART. 246
ART. 246
Disposizioni abrogative
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-29;1127];
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-05;244];
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-08-25;1411];
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-10-31;1354];
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-06-21;929];
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1948-05-08;795];
g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art34];
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;540];
i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22
febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
69 del 15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1975-08-12;974], fatto
salvo l'articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22
ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-08;32];
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-22;338];
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-03;194];
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620];
r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26
febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-14;60];
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;70];
u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
luglio 1989, n. 320
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.industria.commercio.artigianato:decreto:1989-07-19;320],
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20
settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11
gennaio 1991, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.industria.commercio.artigianato:decreto:1991-01-11;122],
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11
aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-19;349]; il decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;480]; la legge 26
luglio 1993, n. 302 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302];
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-12-01;595];
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;360];
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;391];
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-21;890];
ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30
maggio 1995, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.industria.commercio.artigianato:decreto:1995-05-30;342],
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18
agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;198]; il decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-03;455]; il decreto
legislativo 8 ottobre 1999, n. 447
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-08;447];
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;95];
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;164];
ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art7];
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-02-02;26];
mm) i commi 8 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-06-15;112~art3-com8],
8-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-06-15;112~art3-com8bis], 8-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-06-15;112~art3-com8ter] ed 8-quater
dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-06-15;112~art3-com8quater], di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-04-15;63];
nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2002-10-28&numeroGazzetta=253];
oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art17];
pp) i commi 72 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art4-com72], 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art4-com73], 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art4-com79], 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art4-com80] e 81 dell'articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art4-com81].
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 10 FEBBRAIO 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attività produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
Contattaci
[/staticPage/contatti]
NORMATTIVA
NORMATTIVA
* Archivio news [/showArchivioNews]
* Il progetto [/staticPage/progetto]
* Guida all'uso [/staticPage/guidaAllUso]
* Collegamenti veloci [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Ricerca avanzata [/ricerca/avanzata]
COLLEGAMENTI VELOCI
COLLEGAMENTI VELOCI
* Costituzione e Codici [/staticPage/codici]
* Elenco atti per data di emanazione [/ricerca/elencoPerData]
* Gazzetta Ufficiale [/staticPage/gazzetta]
* Motore federato regionale [/legislazioneRegionale]
* Leggi approvate in attesa di pubblicazione [/staticPage/leggi_approvate]
* Utilità [/staticPage/utilita]
CON IL CONTRIBUTO DI
CON IL CONTRIBUTO DI
* Presidenza del Consiglio dei Ministri [https://www.governo.it/]
* Camera dei Deputati [https://www.camera.it/]
* Senato della Repubblica [https://www.senato.it/home]
IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORAZIONE CON
* Corte Suprema di Cassazione [https://www.cortedicassazione.it]
* Agenzia per l’Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
[https://www.agid.gov.it/]
* Privacy e Cookie policy [/staticPage/privacy_policy]
* Note legali [/staticPage/legal]
* Mappa del sito [/mappa]
* FAQ [/staticPage/faq]
* Dichiarazione di accessibilità
[https://form.agid.gov.it/view/a2fb2081-2963-4daf-8044-03950a7e2fd0/]
Portale Normattiva, Versione 2.4.3
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