Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
№ 171
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171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Decreto Legislativo
18 luglio 2005
22-10-2025
Codicedellanauticadadiporto
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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005 , n. 171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Finalità e ambito di applicazione
((
1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto
esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le
unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art3].
))
((
1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui
all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art3], e dal decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457], convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30].
))
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella
effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza
fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le
navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art3], ferma restando la
disciplina ivi prevista.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327] da diporto si
applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza,
le disposizioni del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327], approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327], e le relative norme
attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327], le imbarcazioni da
diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque
tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza,
fino al limite di ventiquattro metri.
ART. 2
ART. 2
Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità
di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo
3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui
all'articolo 3.
((
c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e
regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di
somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.
))
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è
annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con
l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità,
imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e
degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi
dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo
le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con
unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o
((di un Paese terzo))
, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una
dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che
attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza
assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso
terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.
Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle
unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista
(STED), deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate
esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
ART. 2-BIS
ART. 2-BIS
(( (Nautica sociale). ))
((
1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini
esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da
diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la
pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure,
anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di
cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com1], o con disturbi
psicologici, dell'apprendimento o della personalità.
2. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la
disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio
delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina.
))
ART. 3
ART. 3
Definizioni
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità
di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art3];
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT,
ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di
cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero
((fino a))
100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza
superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di
lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata
di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo
inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a
getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al
suo interno.
((
h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto
priva a bordo di personale adibito al comando.
))
Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
ART. 4
ART. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 5
ART. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 6
ART. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 7
ART. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 8
ART. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 9
ART. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 10
ART. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 11
ART. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 12
ART. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 13
ART. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 14
ART. 14
Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le
disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327] e del libro II,
titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327], parte navigazione
marittima.
((
1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da
diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art3], si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5].
))
Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO
Capo I
Iscrizione delle unità da diporto
Titolo II
ART. 15
ART. 15
((Iscrizione))
((
1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN).
))
2. Il proprietario
((o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o))
di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità,
presentando apposita domanda.
3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso
personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore
professionale, possono essere iscritte
((nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN))
), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo
notificato ai sensi
((del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5], o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104]))
.
((
4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione
finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED)
l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato
contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], presentando
l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se
in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere
presentata in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica
amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di
sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per
l'intestatario dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti
del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o
l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel
possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del
diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di
navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite
le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in
possesso dell'unità da diporto.
))
ART. 15-BIS
ART. 15-BIS
((Iscrizione di navi da diporto))
((
1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con
sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria,
nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando
allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il
certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al
comma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di
provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In
luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con
validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal
registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con
validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio
delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti
di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel
certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al
comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi
dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando
l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione
provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da
diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione
finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre
quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di
iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale
risultano gli estremi dell'impresa individuale o della società esercente le
attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un
documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività
di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini
commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella
licenza di navigazione.
6. È fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in
locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in
nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a
fini commerciali in nave da diporto.
))
ART. 15-TER
ART. 15-TER
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche
1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art3], possono essere iscritte
nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457~art1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30].
2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione
del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
((a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;))
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
c) il libro unico di bordo.
((
4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono
disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
))
5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la
((licenza di cui al comma 3, lettera a))
) con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art150], e il ruolino
di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo
codice.
ART. 16
ART. 16
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà
di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione
(( nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ))
e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di
scadenza del relativo contratto.
((
1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il
proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria
chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello
telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione
dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in
locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza
di navigazione.
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il
proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la
cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione
della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del
diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al
proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria,
richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.
))
ART. 17
ART. 17
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
1. Per gli effetti previsti dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], gli atti
costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su
unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto
legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro
sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi
giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di
navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità,
rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la
licenza di navigazione per la durata massima di
((sessanta giorni))
.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è
data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da
diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del
diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli
altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data
dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda
nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto
(UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri
diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta
dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la
revoca di armatore.
ART. 18
ART. 18
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti
all'estero
1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere
l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà
(( nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ))
, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare
dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia
domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna
possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce
stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di
agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art2].
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere
regolarmente soggiornante in Italia.
((
4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti
all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da
diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da
diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio
rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o
della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere
regolarmente domiciliato in Italia.
))
ART. 19
ART. 19
Iscrizione di imbarcazioni da diporto
1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da
diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in
locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura
con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del
diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE,
rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5], da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la
dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le
unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è
sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5], ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104].
((
1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità
da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, ferma restando
l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha
costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di
proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47],
nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di
sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche
del modello e il codice identificativo dello scafo.
))
2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di
marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di
cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati
tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la
legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale
rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di
marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una
attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi
del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5], o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104].
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria
((in nome e per conto))
del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una
imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato
membro dell'Unione europea
((, o di Stati terzi individuati))
con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in
luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di
cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato
dell'autorità
((straniera))
competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la
procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato
provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli
elementi di individuazione dell'unità.
4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite,
immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area
economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è
sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5], o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104].
4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta
all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente
articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o
dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese
individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2 o, se si
tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di
appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta
dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da
diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a
fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche
nella licenza di navigazione. È fatta salva la facoltà per il proprietario o
dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la
destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata
a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in
imbarcazione da diporto.
ART. 20
ART. 20
Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto
1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore
del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima
immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione,
presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla
domanda è allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei
pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e
contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato,
nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a
bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario
della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti
dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione
del titolo di proprietà di cui al comma 2.
1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il
proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per
conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata,
allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza,
anche provvisorio.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione
dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà,
da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi
dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono
rilasciati la licenza provvisoria di navigazione
((, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio))
.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che
sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non
avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a
uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unità deve
presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
ART. 21
ART. 21
((Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
))
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229]))
.
2. La cancellazione delle unità da diporto
((dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ))
può avvenire
((, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente
codice:))
:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
((
2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o
che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese
estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del
diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta
alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di
bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta
giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione
di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica
l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art15].
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art15], decorso
il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla
dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.
))
Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
ART. 22
ART. 22
Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello
telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
a)
((fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a),
per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche,))
la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle
acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo
Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di
navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate
nella dichiarazione di conformità, UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV
del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5], da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da
un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5], ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104];
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di
navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite
nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato
II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro
metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri,
mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza
significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D
di cui all'allegato II.
ART. 23
ART. 23
Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le
((navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini
commerciali,))
è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di
iscrizione
((ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione
dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217
e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com217],))
, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore,
((il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario))
, il nome dell'unità se richiesto,
((...))
il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto.
Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti
costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali
di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale
dell'unità stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a
bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti
dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti
prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura
assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti
nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di
sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo
possono essere inviati
((allo Sportello telematico del diportista (STED) ))
su supporto informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora
concluso possono essere abilitate alla navigazione
((dallo Sportello telematico del diportista (STED) ))
con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.
ART. 24
ART. 24
Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle
caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5~art3-com1-leth] e
dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del
medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il
rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce
la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di
equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo per la
durata massima di
((sessanta giorni))
. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di
navigazione entro
((sessanta giorni))
dalla presentazione dei documenti.
ART. 24-BIS
ART. 24-BIS
((Dichiarazione di armatore))
((
1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di
armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)
tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non è
assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può
essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari
mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli
279 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art279], 282,
secondo comma, del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art282-com2], tengono
luogo della dichiarazione di armatore.
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con
sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art7-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248], ovvero verbalmente. In
quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello
telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel
regolamento di attuazione del presente codice.
3. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della
dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce
l'uso dell'unità.
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione dell'unità.
5. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la
dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di
navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle
unità da diporto (ATCN).
8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il
proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in
locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in
locazione finanziaria, fino a prova contraria.
9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda
sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. Per le obbligazioni
contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni
sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle
derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di
stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a
una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro
provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore
concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle
rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.
10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le
disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327] e le relative norme
attuative.
))
ART. 25
ART. 25
Bandiera nazionale e
((numeri))
di individuazione
((dell'unità))
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte
(( nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ))
espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte
((da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato
automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in
sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici))
. Dopo il numero di
((individuazione))
è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND
nel caso di navi da diporto.
((
1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento
di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24
dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com217], possono
conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente
periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.
))
2. Le caratteristiche
((dei numeri))
di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da
diporto
((...))
con un
((numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica
combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata
utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti
contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229]))
.
ART. 26
ART. 26
Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto
attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo.
Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono
disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità
dell'unità al noleggio ed è rilasciato
((dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
2018, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2018-12-14;152]))
. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.
ART. 26-BIS
ART. 26-BIS
((Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare))
((
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive
emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento
dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini
commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle
unità da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle
predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1,
è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un
accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle
dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da
diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di
tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle
attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in
materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva
del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso
all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del
presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º
aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti
dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;92~art8bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-07-24;125].
))
ART. 27
ART. 27
(Natanti da diporto e moto d'acqua)
1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo
dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN),
della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di
sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti
nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso
assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.
((A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui
all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando
l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello
telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-09-19;358], nella
quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando
la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore))
.
((2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in
acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i
dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o
importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2018-12-14;152], corredata
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello
telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del
natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro
23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di
cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com217], operante presso
il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi
ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di
cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere
tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere))
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia di distanza dalla costa;
b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione
senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5] o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104]; in tale caso
durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione
con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità
rilasciata dai predetti organismi;
c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini,
sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a
vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti
dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5] e, comunque, non
oltre dodici miglia di distanza dalla costa.
5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.
6. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3,
lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate
dall'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.
7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua utilizzati ai
fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l'unità da diporto
è abilitata a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
d) dotare l'unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di
sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.
8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione,
l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del
presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il
locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il
locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali
per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito
dal regolamento di attuazione del presente codice.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da
ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua
ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici
di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo
sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di
carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo,
si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna
territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le
acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche
nazionali maggiormente rappresentative.
ART. 27-BIS
ART. 27-BIS
(( (Unità da diporto a controllo remoto). ))
((
1. I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono
dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di
avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di
sistemi di condotta di bordo.
2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana
in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unità da
diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che
intervengono in caso di pericolo o di necessità.
3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente articolo
ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, è in
possesso di patente nautica.
))
ART. 28
ART. 28
Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come
definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore
((il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5~art3-com1-letv]))
, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.
ART. 29
ART. 29
Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro
metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in
radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a
ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla
costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente
ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite
dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi
alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie,
salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle
quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un
suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità
dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da
uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione
europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al
collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione
di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che
provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il
rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della
licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo
ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di
conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello
sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la
propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo
di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui
l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la
licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di
esercizio non è subordinato ad alcun esame.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che
non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo
di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione
del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le
società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini
stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di
responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha
validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della
navigazione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su
richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i
costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici
miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato
elettronico per la rilevazione satellitare
((, o con apparato equivalente,))
della posizione.
11-bis. Il
((comandante))
dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e
di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al
corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per
le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art3], che
navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle
certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché
le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi
gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.
ART. 30
ART. 30
Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle
autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da
diporto, anche se non iscritte
((nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ))
, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di
distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al
comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3,
lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione
rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che
partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla
Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del
circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata
dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del
circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si
trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere
osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle
federazioni di cui al comma 1.
ART. 30-BIS
ART. 30-BIS
(( (Navigazione di prototipi a uso sportivo). ))
1.
((In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e
attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o
patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da
organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di
dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi
possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non
iscritti nell'ATCN.))
2.
((Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in
contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei
prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree
di svolgimento delle gare.))
3.
((A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una dichiarazione
del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o
internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risultino
l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio e il
personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nella cui
circoscrizione territoriale si trova la sede del circolo.))
4.
((Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i
regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o
internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o
dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli
articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al
comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008,
n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:decreto:2008-07-29;146],
relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le
disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari,
fermo restando lo svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui
al comma 7.))
5.
((I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con
destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o
l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario,
munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello
telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante
l'esclusiva destinazione del prototipo all'attività agonistica ai fini del
presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in
conformità al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi
del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5], o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104]. L'esclusiva
destinazione all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e
riportata nell'ATCN.))
6.
((Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai
documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del
registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal
medesimo registro.))
7.
((I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un
equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualità di ospiti
durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto
dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza))
.
ART. 31
ART. 31
Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare
((unità))
da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire
((unità))
da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a
((fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.))
.
2.
((Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia))
ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini
((, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di
unità da diporto))
e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le
unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero
abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita
o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare
dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla
navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione
dell'unità da diporto.
((L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali
straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni
e altri eventi espositivi.))
((
4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con
annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di
cui al comma 1.
))
5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata
dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto
intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di
quella unità.
6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle
dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per
garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità
del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
((In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica
di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti
l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.))
((
6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di
scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a
ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a
proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del
certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unità
sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro
tre ore di navigazione.
))
ART. 32
ART. 32
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata
((, anche in lingua inglese se richiesto,))
previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei
confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del soggetto richiedente
((o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica
attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229]))
.
ART. 33
ART. 33
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229]))
Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio
ART. 34
ART. 34
Numero massimo delle persone trasportabili
sulle unità da diporto
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza
di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili
sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il
numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per
la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione
effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è
documentato come segue:
a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal
manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
b) per le unità non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione
di conformità del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.
ART. 35
ART. 35
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
delle unità da diporto
1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto
verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e
sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione
che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine
previste e alla distanza da porti sicuri.
ART. 36
ART. 36
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle
imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in
qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i
servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi
di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto
nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti
dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione
interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto
avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta
solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327] e dai relativi
regolamenti di esecuzione.
ART. 36-BIS
ART. 36-BIS
((Titoli professionali del diporto))
((
1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento
dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina
prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio
2003, n. 172 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art2-com3], al
fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della
nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali
del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.
))
ART. 37
ART. 37
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi
da diporto adibite a noleggio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi
di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.
ART. 38
ART. 38
Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto
((, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalità turistiche))
, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente
di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal
proprietario o dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto
in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo
imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni
((e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi
destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche,))
appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità
senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo
all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta
rotazione, all'autorità marittima
((o della navigazione interna))
competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità.
Capo IV
((Patenti nautiche))
ART. 39
ART. 39
Patente nautica
1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a
ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla
navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto
d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque
marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato
un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero
a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a
iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a
iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non
sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con
potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV. (10) (13) (14)
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai
ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o
inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a
bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a
quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie
velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che
navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione
all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici
gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi
allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si
svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti
dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone
imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n.
813 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1932-05-09;813], convertito
dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1884], sono equiparati, ai fini
dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e
moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da
diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da
diporto
((e moto d'acqua))
.
((
6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate
anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di
rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono
essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto,
alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti
di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni
meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate
anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative
all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o
mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse
nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di
idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le
limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando
i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento
di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro
della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il
rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono
stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti
nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.
))
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo
delle capitanerie di porto in servizio permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di
specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della
Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di
porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di
unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della
Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati
dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici
mesi.
6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di
truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta
dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere
conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in
servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al
comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.
6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un
anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici,
psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91], convertito con
modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108], ha disposto (con l'art. 4,
comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art39-com1-letb],
relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità
aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019".
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 24 luglio 2019, n. 73 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-24;73] ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da
diporto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art39-com1-letb],
di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171], relative
all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di
cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio
2019 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91~art4-com3], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108], è differito al 1° gennaio
2020".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 13,
comma 5-quater) che "Il termine per l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art39-com1-letb],
di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171], relative
all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di
cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio
2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-24;73~art1-com1], è differito al 1°
gennaio 2021".
ART. 39-BIS
ART. 39-BIS
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
((
1. Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita
umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di
unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di
dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre
Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82] e delle regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.
))
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni
intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per
ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come
quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
((
b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis;
))
((
c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal
relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in
materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie,
anche per effetto di recidive;
))
((
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto
con addebito di responsabilità, che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni
amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata
in giudicato, parimenti annotate in anagrafe.
))
3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e
aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli
Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli
organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di
assicurazione
((con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati))
, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della
Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
((3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della
patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende
disponibili, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art62-com6], i
dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita
presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62))
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è
consentito:
a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-09-28;634~art1] e 3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 634
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-09-28;634~art3-com1-leta],
secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art16], nonché agli ufficiali
di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della medesima legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle
Capitanerie di porto.
((
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni
eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per
gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le
libertà degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche
e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso
e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di
cui al comma 3.
))
Capo V
Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto
ART. 40
ART. 40
Responsabilità civile
1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle
unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2054] e si applica
la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2054-com3] il
locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e,
in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è
responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
ART. 41
ART. 41
Assicurazione obbligatoria
1. Le disposizioni
((del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209]))
, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite
dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore
ausiliario.
2. Le disposizioni
((del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209]))
, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi
potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.
3.
((L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art125]))
, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro
documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque
territoriali nazionali.
((
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da
diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice,
con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal
conduttore e dalle persone trasportate.
))
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
((...))
Capo I
Locazione di unità da diporto
Titolo III
ART. 42
ART. 42
Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti
si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per
un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne
assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è
redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia
conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal
comma 3.
ART. 43
ART. 43
Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato
ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione
dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per
fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata
del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al
locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un
corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
ART. 44
ART. 44
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di
un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al
comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.
ART. 45
ART. 45
Obblighi del locatore
1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative
pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza,
munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione
di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990], e successive modificazioni.
ART. 46
ART. 46
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche
tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità
di diporto.
Capo II
Noleggio
ART. 47
ART. 47
(( (Noleggio di unità da diporto). ))
((
1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra
parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità
da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo
ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in
navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane
nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento
di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da
diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in
originale o copia conforme.
4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono
stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni
cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei
contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.
))
ART. 48
ART. 48
Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in
perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte
le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta
dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990], e successive modificazioni,
estesa in favore del noleggiatore
((o dei noleggiatori a cabina))
e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza
del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali
previsti per la responsabilità civile.
ART. 49
ART. 49
Obblighi del noleggiatore
1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito,
il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari
per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo,
per la durata del contratto.
((
1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito,
i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote
stabilite nel contratto.
))
ART. 49-BIS
ART. 49-BIS
(Noleggio occasionale).
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il
proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il
noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1,
iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività
di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso
commerciale dell'unità.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti
dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il
solo requisito del possesso
((da almeno tre anni))
della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del
diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il
conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia
utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono
comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo
70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art70-com1], e
ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;276].
((16))
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del
noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare
mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli
adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto
territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego
di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2.
L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla
Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo
55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o
all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-02-22;12~art3-com3], convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-04-23;73].
3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia
conforme.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1 , di durata
complessiva non superiore a quarantadue giorni sono assoggettati, a richiesta
del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della
detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative
all'attività di noleggio.
L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato
senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti
l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di
documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di
versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai
fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia
delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di
fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero
comporta la decadenza dal medesimo regime.
--------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 12 novembre 2020, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160] ha disposto
(con l'art. 33, comma 7) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal
1° gennaio 2022.
((Capo II-bis))
((Figure professionali per le unità da diporto))
ART. 49-TER
ART. 49-TER
Mediatore del diporto
1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso
attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di
costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.
3. Il mediatore del diporto può svolgere
((, anche su base temporanea e occasionale,))
esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135], e alla legge 8 agosto 1991,
n. 264 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264], le attività connesse
o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad
alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza
((o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa))
compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio
della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto
((per il quale))
ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal
cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti
relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo
49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina
di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1754]
((nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206],
per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394], per i
cittadini di Paesi terzi))
.
((6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è l'autorità nazionale competente per le attività amministrative
connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art4-com1-letd]))
ART. 49-QUATER
ART. 49-QUATER
Attività del mediatore del diporto
1. L'attività di cui all'articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata
di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune
competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], corredata delle
autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti
prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il
possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se
l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle
imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art8], e dall'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-12-07;581~art9],
assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso
dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
((a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se
cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi
eventuali accordi internazionali in materia))
;
b) età minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge
12 marzo 1968, n. 478 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478];
((d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane))
;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo
esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n.
478 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478];
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i
danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di
terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
((g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato
sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a
misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], e non essere
stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni))
.
((4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da
enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri,
riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al
corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono
iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione
per la gestione del corso))
((5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione
di cui al comma 4))
6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende colpevole
di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di
comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
((competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione))
:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non
è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi
dal compiere altre infrazioni.
((L'ammonimento è disposto))
quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato
non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità
dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il
suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà
in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste
((nell'interdizione temporanea))
dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni
consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono
le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo
svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per
violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività
professionale da parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non
superiore a 12 mesi.
8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui
al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art384]
e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art285];
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal
comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art219];
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste
dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art215-com3-num1], 2)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art215-com3-num2], 3)
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art215-com3-num3].
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare
la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività
fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9
non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del
mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la
propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti
casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni,
o interdizione dalla professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati
dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art222-com2];
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni,
((salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia
estinto))
.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel
REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese
nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], gli altri
soggetti interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3],
((il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle
infrastrutture e dei trasporti e della giustizia))
, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove
di esame di cui al comma 3, lettera e),
((limitatamente agli enti di formazione di diritto interno,))
nonché nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali
dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
((competente per il luogo in cui))
è stata commessa la violazione.
((22))
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 30 dicembre 2023, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;214] ha disposto (con l'art. 8,
comma 1, lettera b)) che le parole: «con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28» sono sostituite dalle
seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8]».
ART. 49-QUINQUIES
ART. 49-QUINQUIES
(Istruttore professionale di vela)
1. È istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o
una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e
istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche
per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche. L'attività dell'istruttore professionale di vela può essere esercitata
anche in modo non esclusivo e non continuativo
((anche su base temporanea o occasionale))
.
((
1-bis. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si
applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206],
per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o
svizzeri, nonché l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394~art49], per
i cittadini di Paesi terzi.
))
2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori
professionali di vela di cui all'articolo 49-sexies è condizione per l'esercizio
della professione e per l'uso del titolo.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la professione di
istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.
3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza
amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'esercizio della professione di istruttore professionale di vela in
violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al
comma 10, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150 a euro 1.500.
5. In caso di esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela in
violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 10 o di mancanza
dei requisiti di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, è adottato un
provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di
sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di
radiazione, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma
10.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività di
istruttore professionale di vela è irrogata, oltre che nei casi previsti dal
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], nei
seguenti casi:
a) carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 49-sexies, comma 2,
lettera e);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art384]
e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art285];
c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal
comma 8, lettera b);
d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art219];
e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste
dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art215-com3-num1], 2)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art215-com3-num2] e
3) del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art215-com3-num3];
f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla
professione.
7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir meno delle
circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La
sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di aver effetto
a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.
8. La sanzione disciplinare della radiazione dall'elenco di cui all'articolo
49-sexies dell'istruttore professionale di vela è disposta nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera
c);
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati
dall'articolo 222, comma 2, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art222-com2];
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi
dell'articolo 216 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art216].
9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della
professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per
territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per
le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689], e sono annotate
nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa,
dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], e previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art36-par4], sono disciplinate le
seguenti materie in conformità alle disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 49-sexies nonché i tipi di dati trattati, le operazioni
eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela
degli interessati:
a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel
rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del
Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche -
European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina
militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi
per l'accesso alla professione di istruttore di vela;
b) disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi
compresi la struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e
la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalità di diffusione
dell'elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di
interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, nel
rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82] e, in
particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice,
nonché nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di
protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di
necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del
principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art5-par1-letc];
c) modalità di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli
istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell'elenco
nazionale;
d) modalità di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in
data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione
nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;
e) condizioni e modalità per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei
brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera a), del
certificato di idoneità psichica e fisica da parte dei medici della Federazione
medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private
convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-30;663~art5], convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-29;33], e delle relative disposizioni
di attuazione;
f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via
amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del
principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività
amministrativa;
g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei
dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali
di vela.
ART. 49-SEXIES
ART. 49-SEXIES
(Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela)
1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco
nazionale degli istruttori professionali di vela.
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno un'età minima di diciotto anni;
b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di
titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorità italiane;
c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], non hanno
riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], o per
esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralità pubblica e
il buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio
della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato
condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive,
che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a
sei anni;
d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita
all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi
dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);
e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità
civile derivante dall'esercizio della professione;
f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza
della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore)
del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero
è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come
lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). La verifica del
requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo
successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale
di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui
al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206]. Si prescinde
dal requisito
((della conoscenza))
della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri
nella loro lingua madre.
g) certificato di idoneità psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies,
comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorità competente di un altro
Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale
sono stati conseguiti.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti nei
confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206], del brevetto o
della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione
europea, ovvero conformemente all'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394~art49], se
il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi.
4. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è
subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a
un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura
delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della
vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela.
5. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha
efficacia per cinque anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione è
rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e
previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione può
essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal
rinnovo precedente.
6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è pubblicato sui
siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei
comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare,
della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed è aggiornato
semestralmente.
((Capo II-ter))
((Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica))
ART. 49-SEPTIES
ART. 49-SEPTIES
(( (Scuole nautiche ). ))
((
1. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate
scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma
dell'impresa o del consorzio di imprese.
2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica
delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori
sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art105-com3-leta].
Le province, le città metropolitane e le province autonome dispongono
l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole
nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno
triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa
l'irregolare esercizio dell'attività.
3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una
scuola nautica è presentata, per il tramite dello sportello unico per le
attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160], alla
provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per
territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche,
anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio
dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve
essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale
quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art508-com10].
4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica può essere presentata da
soggetti che:
a) hanno compiuto gli anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di
titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorità italiane;
c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella
conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende
soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla
lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore
(CLIQ);
d) dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.
5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti
al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o della
polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.
6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non può essere
presentata dai soggetti che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159];
c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a
più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo
non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata,
per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309];
d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in
corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.
7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al
legale rappresentante.
8. A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in
possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacità
patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere
con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le
ulteriori sedi il responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica o
collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali,
rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile
didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate
nel territorio di una stessa provincia o città metropolitana o provincia
autonoma.
9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e
logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo
navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite
dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160], alla
provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per
territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici
che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza
amministrativa del Ministero dell'istruzione.
10. Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di preparazione dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più
delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice,
possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli
insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e
hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto
al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature
e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere
adeguatamente ridotte.
11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno
o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche,
di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe
le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare,
ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA
per l'esercizio dell'attività di scuola nautica o di variazione del personale
docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed
è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
12. Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole
nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non
inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli
ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto
della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque
anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno
svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque
anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che
hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con
abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero
da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento
teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore
professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le
attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime
delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art508].
13. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da
diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno
cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il
candidato aspira a conseguire.
L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela
è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies
del presente codice.
14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:
a) hanno un'età non inferiore ad anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di
titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorità italiane;
c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di
quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per
delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;
d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneità psichica e
fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-30;663~art5], convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-29;33], e delle relative disposizioni
di attuazione;
e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella
conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende
soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla
lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore
(CLIQ).
15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti
presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle
commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di
inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art123-com11],
come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.
17. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche
ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità
giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e
14, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art123-com12],
come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
18. In caso di esercizio dell'attività di scuola nautica in violazione delle
disposizioni del regolamento di cui al comma 21, è adottato provvedimento
disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio
dell'attività, o di interdizione dall'esercizio dell'attività nei casi e con le
modalità previsti dal regolamento di cui al comma 21.
19. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di
scuola nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti
morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della
scuola nautica.
20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di scuola
nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana o dalla
provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689].
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3],
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], e previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art36-par4], sono disciplinate le
seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il
motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività per l'esercizio di una scuola nautica;
c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;
d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti
tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella
disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;
e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore
pratico;
f) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa
la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole
nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal
comma 15;
h) disciplina dell'attività pubblicitaria;
i) tariffario minimo;
l) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio
dell'attività di scuola nautica.
))
ART. 49-OCTIES
ART. 49-OCTIES
(( (Centri di istruzione per la nautica). ))
((
1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la
nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche.
2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza
amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al
luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque
marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio
dell'attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e
delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza
almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie
circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività. Qualora, all'esito
delle attività di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla
prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorità interessano la
Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36-com4].
Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è
presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale
rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il
legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento
del centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e
affiliazioni locali che svolgono tale attività.
5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può
essere presentata da soggetti che:
a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le
disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
b) hanno compiuto gli anni ventuno;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di
titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorità italiane;
d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella
conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende
soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla
lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore
(CLIQ).
e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del
presente codice.
6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua
articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un
responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue
articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di
istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici,
nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa,
alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate
le articolazioni o affiliazioni locali.
8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali
obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura
tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al
comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto
adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.
9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone
di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni
pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano
entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per
la nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale
attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle
Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale
insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso
dei requisiti prescritti.
10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è
soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art123-com11],
come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione
dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica.
11. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione
per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella
disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti
di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è
soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art123-com12],
come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
12. In caso di esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica in
violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 è adottato
provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione
dall'esercizio dell'attività o di interdizione dall'esercizio dell'attività di
centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalità previsti dal
regolamento di cui al comma 15.
13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di
centro di istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta in caso di
perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del
presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o
dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.
14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di centri
di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al
luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque
interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689].
15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3],
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], e previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art36-par4], sono disciplinate le
seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il
motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza
amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;
b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;
c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di
istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di
livello nazionale;
d) requisiti di idoneità;
e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici,
nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del
centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;
f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore
pratico;
g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa
la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio
dell'attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.
))
((Capo II-quater))
((Strutture dedicate alla nautica da diporto))
ART. 49-NOVIES
ART. 49-NOVIES
Disciplina del transito delle unità da diporto
1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-12-02;509~art2-com1-leta]
e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-12-02;509~art2-com1-letb],
devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore,
tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio,
commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni,
pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con
prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina
sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore
periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza
oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della
navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per
rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato
dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non
più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi
all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi
pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli
accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca
disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito
come segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli
accosti riservato al transito destinato
((a natanti e a imbarcazioni))
da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone
con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca
disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito
come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta
di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di
erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere
riconoscibile mediante la sua delimitazione
((a terra))
con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della
destinazione dell'area e deve prevedere
((sistemi idonei allo specifico attracco))
che consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che
conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal
diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al
concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e
l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del
demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta
all'autorità marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non
impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita
avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o
con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo
secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito,
qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un
giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono
di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il
prolungamento dello stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono
annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità
marittima territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio
riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle
gare o presentate per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione
destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del
circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle
unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima
ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono
altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da
parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto
passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle
strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-12-02;509~art2-com1],
con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il
parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali
attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti
dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente
competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli
accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano
per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda
fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative
all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche
dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si
applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327] in materia di uso del
demanio marittimo.
ART. 49-DECIES
ART. 49-DECIES
(( Campi di ormeggio attrezzati ))
((
1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti
in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio
attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle
zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da
diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di
organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati
campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio
circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e
dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è
riservata alle unità a vela.
2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio
di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di
ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:
a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti
dall'ancoraggio delle unità da diporto;
b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di
stazionamento nell'area marina;
c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio,
attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non
onerosa, anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al
comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi,
anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi
esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione
acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al
recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio,
a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina
protetta.
5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti
all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a
basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale,
opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle
unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il
monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di
verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di
ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente
Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere
comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per
il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.
))
ART. 49-UNDECIES
ART. 49-UNDECIES
(( Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti ))
((
1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui
all'articolo 28 del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art28] che presentano
caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con
provvedimento dell'autorità competente, è regolamentata la disciplina del
ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da
diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i
pertinenti strumenti di pianificazione.
))
ART. 49-DUODECIES
ART. 49-DUODECIES
(( Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare ))
((
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di
prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino
per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o
associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art14], previa sottoscrizione
di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attività e
comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui
all'articolo 68 del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art68]. La citata
comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle
imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumità
delle persone a bordo, o vi è la presenza o la possibilità di un inquinamento, è
fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare
immediatamente l'autorità marittima.
4. Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:
a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché all'attrezzatura
velica;
b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle
eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;
d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di
varia natura che impediscono la normale navigazione.
5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più
idonea tecnicamente ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di risolvere
il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la
sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di
comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da
diporto individuata, le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del
presente comma all'autorità marittima territorialmente competente.
6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a
carico dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri
e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali
degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione
utilizzata per il servizio.
))
Capo III
Mediatore per le unità da diporto ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N.
59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
ART. 50
ART. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59], COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147]))
ART. 51
ART. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59], COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147]))
Titolo IV
((EDUCAZIONE MARINARESCA))
Titolo IV
ART. 52
ART. 52
Giornata del mare e cultura marina
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del
mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di
sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale,
scientifico, ricreativo ed economico.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di
cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-05-27;260].
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e
competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative
volte a diffondere la conoscenza del mare
((, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei
rifiuti in mare))
.
4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri degli
esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle
infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle
attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale
italiano, impartisce le opportune direttive.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e
artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del
mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale
nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana,
anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche,
cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione
nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza
del mare.
6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative
costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare
e dell'educazione marinara.
L'insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in
possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non
è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite
specifici progetti formativi con il Ministero della difesa, la Marina militare,
il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega
navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli
istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Titolo V
NORME SANZIONATORIE Illeciti amministrativi
Titolo V
ART. 53
ART. 53
((Violazioni commesse con unità da diporto))
((
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non
conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero
sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o
condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di
validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
276 euro a 1377 euro.
L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.
3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito
all'articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine
protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una
disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato
dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare
territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero
non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza
della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un
natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta
ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per
i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è
richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui
all'articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
6. Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di velocità
previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi
boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio
nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate
apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal
regolamento di attuazione del presente codice.
7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non
osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione
dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al
presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 65 euro a 665 euro.
8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono
sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto in
locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è
avvenuta contro la sua volontà.
9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:
a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
b) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto si mantiene a una distanza
inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
c) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto come unità appoggio per
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti
mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo
soccorso subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni
dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata.
))
ART. 53-BIS
ART. 53-BIS
((Conduzione di unità da diporto
sotto l'influenza dell'alcool))
((
1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcoliche.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a
11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei
mesi;
b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente nautica da sei mesi a un anno;
c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da
uno a due anni.
La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è
disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea
all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza provoca
un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o
condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la
patente nautica è sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora
non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare
fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina struttura
dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il
recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo
alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le
direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal
Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità
da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito
positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti
motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in stato di
alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi
accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno
la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art154-com4], e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il
conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti
salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore
presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di
accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta
degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di
unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche,
nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in
caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha
rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli
organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un
periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata
anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è
immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto è punito con la
sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.
12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in
ogni caso il sequestro dell'unità, salvo che la stessa appartenga a persona
estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha
disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore
dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del
comma 13.
13. Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente
nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici,
l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il
conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici
delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta
giorni.
))
ART. 53-TER
ART. 53-TER
((Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di
età inferiore a ventuno anni e per coloro che
conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali))
((
1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto
l'influenza di queste per:
a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno;
b) coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali di cui
all'articolo 2, comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la
condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0
(zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti
di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un
sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è
disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea
all'illecito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui
all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono
aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-bis,
comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo
alla metà.
4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per
i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione
nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10
e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unità da
diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo
articolo, aumentate da un terzo alla metà. All'accertamento della violazione
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata,
in caso di reiterazione nel biennio))
ART. 53-QUATER
ART. 53-QUATER
((Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope))
((
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non
costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due
anni.
Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le
sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate
da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o
condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la
violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato
comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica
provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed
è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona
estranea all'illecito.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo
alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le
direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal
Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art154-com4],
nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità
fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito
positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere
sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici
su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario
ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le
modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le
caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove
necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo,
il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma
siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di
fluido del cavo orale.
6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il
prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero
qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti
accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a
tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di
soccorso.
7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi
accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da
diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini
indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso
alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente
codice.
8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori
la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti,
all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato
esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si
trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro
della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un
periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base
dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della
certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da
diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie
locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la
sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita
medica.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alla
sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento
con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di
verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che
ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto
si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
))
ART. 53-QUINQUIES
ART. 53-QUINQUIES
((Sospensione della licenza di navigazione
e ritiro della dichiarazione di potenza))
((
1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da
quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o
l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si
applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate
nei due anni dal compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di
navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un
natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del
documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo
da quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la
dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto
il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art13].
))
ART. 54
ART. 54
((Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea))
((
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare
fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.
))
ART. 55
ART. 55
((Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto))
((
1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente
codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui
sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone
a titolo oneroso di cui agli articoli da 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art396] a 418 del
codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art418], è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017
euro.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui
all'articolo 2, comma 4.
3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di
persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno
a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è
revocata.
))
ART. 55-BIS
ART. 55-BIS
((Sanzioni per danno ambientale))
((
1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono
aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è
derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca
reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca
della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro
dell'unità da diporto.
))
ART. 56
ART. 56
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
ART. 57
ART. 57
Rapporto delle violazioni
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di
navigazione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327]
marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo
17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art17-com1], sono le
Capitanerie di porto.
((
2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di
unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art17-com1], sono le
Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art18], sentito il parere
delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di
Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di
pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette
Direzioni generali.
))
ART. 57-BIS
ART. 57-BIS
((Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio.
Inquinamento acustico))
((
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0852]
sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione
itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio
operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a
tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande
alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più
restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e
commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.
))
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di
diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo
scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.
2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle
proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai
commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
ART. 57-TER
ART. 57-TER
((Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta))
((
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata
violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le
disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689], salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel
verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento
con il richiamo delle norme sui versamenti.
4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente
codice per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente
nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente
nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa
vigente, deve avere a bordo.
))
Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
Titolo VI
ART. 58
ART. 58
Durata dei procedimenti
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere
portati a termine entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione prescritta.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di
richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.
((1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione
provvisoria di cui all'articolo 20))
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del
certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta
tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre
1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23
febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto
certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.
ART. 59
ART. 59
((Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art3]))
((
1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività
commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di
informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle
spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad
attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art3], si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione
europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di
arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con
rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a
espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con
rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate
per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale
inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista
dei passeggeri sottoscritta dal comandante.
))
ART. 60
ART. 60
Denuncia di evento straordinario
1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati
eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il
comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o
consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38].
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o
l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro
ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni
sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
((
3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel
rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82] e delle regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio
nazionale dei prodotti delle unità da diporto.
3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765], gli
infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5~art2-com1].
3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e
aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3.
L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai
danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati
personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.
3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita
l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis,
l'accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da
parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari.
3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
))
ART. 61
ART. 61
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non
adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un
procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice
della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art579] è disposta
soltanto ad istanza degli interessati.
ART. 62
ART. 62
Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente
alla navigazione nelle acque interne
1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai
registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione
nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine,
qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può
essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con
sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato
esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la
documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità
rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-03;314], qualora
l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati
membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai
registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte
presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica
agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese
dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo
notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-03;314].
ART. 63
ART. 63
Tariffe per prestazioni e servizi
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto
e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi
abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art47].
((
1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1,
erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto
(SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
))
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1
((e 1-bis))
, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento
dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI,
nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1954-07-31;533], convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-09-26;869], come sostituita
dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-06;255]. Conseguentemente le tariffe
di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986,
n. 870 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870], e successive
modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da
quelli riguardanti la nautica da diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti
e dei compensi di cui
((ai commi 1-bis e 2))
sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
((
3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a
un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico
centrale della nautica da diporto (SISTE).
))
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A
contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino
al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
ART. 64
ART. 64
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è
subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto
dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito
((...))
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
((, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità))
.
ART. 65
ART. 65
Regolamento di attuazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le
amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un
decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione
dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalità di iscrizione
(( nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ))
delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite,
ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle
imbarcazioni e delle navi da diporto;
(( b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ))
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
((
d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da
diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto
(SISTE);
))
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di
bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la
direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi
criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente
nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di
dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre
alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e
l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle
impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229]))
;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di
petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla
((...))
navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la
predetta navigazione;
((
m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo
Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di
attuazione.
))
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni regolamentari vigenti.
((9))
----------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229], ha disposto
(con l'art. 59, comma 5) che "A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di
cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art65]".
ART. 66
ART. 66
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art213], 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art214], 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art215], 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art216], 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art218], 1212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1212] e 1291 del
codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1291];
b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1949-06-28;631];
c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327] (navigazione
marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-02-15;328];
d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art52], e successive
modificazioni;
e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50], e successive modificazioni,
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art28];
g) gli articoli 5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art5] e 10
della legge 5 maggio 1989, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art10];
h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-06-16;378], convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-08-08;498], e successive modificazioni;
i) gli articoli dall'1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art1] al 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art18], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art20] e 21 del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art21], e
successive modificazioni;
l) i commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-21;535~art10-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-21;535~art10-com9], 10
dell'articolo 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-21;535~art10-com10] ed il
comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-21;535~art15-com3bis],
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;647].
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art2-com3], sono abrogati i
commi dall'1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-21;535~art10-com1] al 7
dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-21;535~art10-com7],
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;647].
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4
dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50].
ART. 67
ART. 67
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 18 LUGLIO 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
La Malfa, Ministro delle politiche comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scajola, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
((Allegato II
REQUISITI ESSENZIALI
A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di
cui all'articolo 2, comma 1
1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ.
Categoria di progettazione Forza del vento (Scala Beaufort) Altezza d'onda
significativa (H1/3, metri) A superiore a 8 superiore a 4 B fino a 8 compreso
fino a 4 compreso C fino a 6 compreso fino a 2 compreso D fino a 4 compreso fino
a 0,3 compreso
Note esplicative:
A. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di
progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8
(scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad
esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani,
tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.
B. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di
progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8,
compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.
C. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è
considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza
d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.
D. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è
considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza
d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza
massima pari a 0,5 metri.
Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere
progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e
altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per
essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.
2. REQUISITI GENERALI
2.1. Identificazione dell'unità da diporto
Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione,
comprendente le seguenti informazioni:
1) codice del paese del fabbricante;
2) codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti o da altra Autorità da esso delegata;
3) numero di serie unico;
4) mese e anno di produzione;
5) anno del modello.
I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo
comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.
2.2. Targhetta del costruttore dell'unità da diporto
Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata
dal numero d'identificazione dell'unità da diporto, contenente almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato
nonché il recapito del fabbricante;
b) la marcatura CE di cui all'articolo 17;
c) la categoria di progettazione dell'unità da diporto conformemente alla
sezione 1;
d) la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso
il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
e) il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l'unità da diporto
è stata progettata.
Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla
lettera a) comprendono quelli dell'organismo notificato che ha effettuato la
valutazione della conformità.
2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo Le unità da
diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in
mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono
accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre
persone.
2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio In condizioni
normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di governo delle
unità da diporto consente al timoniere una buona visibilità a 360°.
2.5. Manuale del proprietario
Ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo
6, comma 7, e all'articolo 8, comma 4.
Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del
prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione,
funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.
3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI
3.1. Struttura
La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unità da diporto
assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione
è prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla
portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.
3.2. Stabilità e bordo libero
L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla propria
categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonché alla portata
massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.
3.3. Galleggiabilità
L'unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di
galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente
alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente
al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili suscettibili di
rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in
posizione rovesciata.
Le unità da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilità per
consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro
categoria di progettazione.
3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura
Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non
pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza
agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.
Finestre, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione
dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali
punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.
Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio
di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento
corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto
3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.
3.5. Allagamento
Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il
rischio di affondamento.
Se del caso, particolare attenzione è riservata:
a) ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri
mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da
diporto;
b) agli impianti di ventilazione;
c) all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.
3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante
La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste,
attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è
stata progettata è determinata conformemente alla categoria di progettazione
(sezione 1), alla stabilità e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilità
(punto 3.3).
3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle categorie di progettazione A
e B, nonché quelli appartenenti alle categorie di progettazione C e D di
lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o più alloggiamenti per una o
più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di
persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione
o natante da diporto è progettato. L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le
zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.
3.8. Evacuazione
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto multiscafo abitabili suscettibili
di rovesciamento sono muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di
rovesciamento. Se è previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione
rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilità (punto
3.2) o la galleggiabilità (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che
l'imbarcazione e il natante da diporto si trovi in posizione dritta o
rovesciata.
Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile è munito di mezzi di
evacuazione efficaci in caso di incendio.
3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le
unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di
altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di
ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.
4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA
Il fabbricante provvede affinchè le caratteristiche di manovra dell'unità da
diporto, anche se munita del motore di propulsione più potente per il quale
l'unità da diporto è progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i
motori di propulsione la potenza massima nominale del motore è specificata nel
manuale del proprietario.
5. REQUISITI DI INSTALLAZIONE
5.1. Motori e compartimenti motore
5.1.1. Motore entrobordo
Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali
alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o
di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore,
rumore o vibrazioni nei locali alloggio.
Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o
manutenzione sono facilmente accessibili.
I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore non alimentano
la combustione.
5.1.2. Ventilazione
II compartimento motore è ventilato. Si deve ridurre al minimo l'ingresso di
acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.
5.1.3. Parti esposte
Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni
alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto
da una copertura o isolato nel proprio vano.
5.1.4. Avviamento del motore di propulsione fuoribordo
Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unità da diporto è
dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia
inserita, tranne il caso in cui:
a) il motore fornisca meno di 500 Newton (N) di spinta statica;
b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a
500 N al momento dell'avviamento.
5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente
Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del
motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a
descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il
conducente scende deliberatamente dalla stessa o cade in acqua.
5.1.6. I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo
di arresto d'emergenza che può essere collegato al timoniere.
5.2. Sistema di alimentazione del carburante
5.2.1. In generale
I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e
alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al
minimo il rischio d'incendio e di esplosione.
5.2.2. Serbatoi di carburante
I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una
posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di
calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti
alla loro capacità e al tipo di carburante.
Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati.
I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono:
a) protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di
ignizione;
b) isolati dai locali di alloggio.
I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.
5.3. Sistema elettrico
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un
funzionamento corretto dell'unità da diporto in condizioni di uso normale e
ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione.
Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore
alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico.
I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo
tale da renderli inidonei al funzionamento previsto.
È garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas esplosivi,
eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e
protette da infiltrazioni d'acqua.
5.4. Sistema di governo
5.4.1. In generale
I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e
installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in
condizioni di funzionamento prevedibili.
5.4.2. Dispositivi di emergenza
Ogni imbarcazione o natante da diporto a vela e ogni imbarcazione o natante da
diporto non a vela con un solo motore di propulsione, dotato di sistemi di
governo con comando a distanza, è munito di dispositivi di emergenza per il
governo a velocità ridotta.
5.5. Impianto del gas
Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono
progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e
in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al
tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni e agli agenti
incontrati in ambiente marino.
Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all'impiego per il quale è
utilizzato è installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio
che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di
distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di
chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire
i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.
Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un
compartimento isolato per contenere le bombole del gas.
Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno
e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata
fuoribordo.
In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.
5.6. Protezione antincendio
5.6.1. In generale
Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto
tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. Particolare
attenzione è riservata all'ambiente circostante degli apparecchi a fiamma
libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti
di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte
nonché a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e
parti calde.
5.6.2. Attrezzatura antincendio
Le unità da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di
rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacità dell'attrezzatura
antincendio adeguata al tipo di rischio.
Le unità da diporto non sono messe in servizio fino all'installazione di
un'adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono
protetti con un sistema estintore che consente di evitare l'apertura del
compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti
facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato
facilmente dalla posizione principale di governo delle imbarcazioni ed i natanti
da diporto.
5.7. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici
Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi
sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le
collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione
interna), a seconda del caso.
5.8. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i
rifiuti a terra
Le unità da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di
prodotti inquinanti (olio, carburante ecc.) in mare.
I servizi igienici installati in un'imbarcazione o natante da diporto sono
unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento
dell'acqua.
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con serbatoi installati sono muniti di un
collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli
impianti di raccolta alle tubazioni di scarico.
Inoltre, le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani che
attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentono la chiusura.
B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di
propulsione
I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni
allo scarico stabiliti alla presente parte.
1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE
1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il
recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito
della persona che adatta il motore;
b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;
c) il numero di serie unico del motore;
d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17.
1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla
normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se
si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale
che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le
etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o
cancellate.
1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per
il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima,
essere sostituita per tutta la vita del motore.
1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo
che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo
funzionamento.
2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO
I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se
correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non
superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2,
tabelle 2 e 3:
2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 45, comma 2, e della tabella 2,
punto 2.2:
Tabella I
===================================================================
| |Ossido di carbonio| Idrocarburi |Ossidi di|Parti-|
| Tipo | CO=A+B/B/PNn | HC=A+B/PNn | Azoto |colato|
| | | | NOx | PT |
+----------+------------------+------------------+---------+------+
| | A | B | n | A | B | n | | |
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+
|Accensione| | | | | | | | Non |
|comandata | | | | | | | |appli-|
|a 2 tempi |150,0 |600,0| 1,0 |30,0 |100,0 |0,75 | 10,0 |cabile|
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+
|Accensione| | | | | | | | Non |
|comandata | | | | | | | |appli-|
|a 4 tempi |150,0 |600,0| 1,0 |6,0 |50,0 |0,75 | 15,0 |cabile|
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+
|Accensione| | | | | | | | |
|spontanea | 5,0 | 0 | 0 |1,5 | 2,0 |0,5 | 9,8 | 1,0 |
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+
Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN è la potenza
nominale del motore in kW.
2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:
Tabella 2
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS)
(++)
=====================================================================
| | | | Idrocarburi + |
| Cilindrata |Potenza nominale| Particolato | Ossidi di azoto |
| SV (l/cil) | del motore | PT (g/kWh) |HC + NOx (g/kWh) |
| | PN (kW) | | |
| SV < 0,9 | PN < 37 | I valori di cui alla tabella 1 |
| | | | |
| |37 ≤ PN < 75 (+)| 0,30 | 4,7 |
+===============+================+================+=================+
| |75 ≤ PN < 3 700 | 0,15 | 5,8 |
| 0,9 ≤ SV < 1,2| PN < 3 700 | 0,14 | 5,8 |
| 1,2 ≤ SV < 2,5| | 0,12 | 5,8 |
+---------------+----------------+----------------+-----------------+
| 2,5 ≤ SV < 3,5| | 0,12 | 5,8 |
+---------------+----------------+----------------+-----------------+
| 3,5 ≤ SV < 7,0| | 0,11 | 5,8 |
+---------------+----------------+----------------+-----------------+
(+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o
superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil
non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione
combinata HC + NOx di 5,8
g/kWh.
(++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di
monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.
Tabella 3
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC)
Tipo di motore Potenza nominale del motore PN Ossido di carbonio CO (g/kWh)
Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx Entrobordo ed entrobordo con comando a
poppa Motori fuoribordo e PWC PN ≤ 373 373 < PN ≤ 485 PN > 485 PN ≤ 4,3 4,3 < PN
≤ 40 75 350 350 500 - (5,0 x PN ) 500 - (5,0 x PN ) 5 16 22 30 15,7 + (50/ PN
0,9) PN < 40 300 15,7 + (50/PN0,9)
2.3. Cicli di prova:
Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:
Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei
valori di cui alla tabella in appresso.
Per motori AS a velocità variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in
alternativa, al di sopra di 130 kW, può essere applicato il ciclo di prove E3.
Per motori ad AC a velocità variabile si applica il ciclo di prova E4.
=====================================================================
| Ciclo E1, | | | | | |
| numero di | | | | | |
| modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+==============+====================+=====================+=========+
| | | |Velocità|
|Velocità | Velocità nominale |Velocità intermedia | minima |
+--------------+--------------------+---------------------+---------+
|Coppia, % | 100 | 75 | 75 | 50 | 0 |
+--------------+----------+---------+---------+-----------+---------+
|Fattore di | | | | | |
|ponderazione | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,32 | 0,3 |
+--------------+--------------------+---------------------+---------+
| | | |Velocità|
|Velocità |Velocità nominale |Velocità intermedia | minima |
+--------------+--------------------+---------------------+---------+
|Ciclo E3, | | | | | |
|numero di | | | | | |
|modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Velocità, % | 100 | 91 | 80 | 63 | |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Fattore di | | | | | |
|ponderazione | 0,2 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Ciclo E4, | | | | | |
|numero di | | | | | |
|modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Velocità, % | 100 | 80 | 60 | 40 |Inattivo |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Coppia, % | 100 | 71,6 | 46,5 | 25,3 | 0 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Fattore di | | | | | |
|ponderazione | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Ciclo E5, | | | | | |
|numero di | | | | | |
|modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Velocità, % | 100 | 91 | 80 | 63 |Inattivo |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Fattore di | | | | | |
|ponderazione | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,32 | 0,3 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri
cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di
funzionamento del motore.
2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di
propulsione capostipite
Il fabbricante del motore è responsabile di stabilire quali motori della sua
gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori.
Il motore capostipite è scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue
caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella
famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite
della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero
risultare nel più alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh),
misurate nel ciclo di prova applicabile.
2.5. Carburanti di prova
Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde
alle seguenti caratteristiche:
| Benzina |
|-------------------------------------------------------|
| Proprietà | RF-02-99 | RF-02-03 |
| | Senza piombo | Senza piombo |
| | min | max | min | max |
| | | | | |
| Numero di ottano | | | | |
| ricerca | 95 | - | 95 | - |
| | | | | |
|Numero di ottano motore| 85 | - | 85 | - |
| | | | | |
| Densità a 15 °C | | | | |
| (kg/m3) | 748 | 762 | 740 | 754 |
| | | | | |
| Punto di ebollizione | | | | |
| iniziale (°C) | 24 | 40 | 24 | 40 |
| | | | | |
| Frazione di massa di | | | | |
| zolfo (mg/kg) | - | 100 | - | 10 |
| | | | | |
| Contenuto di piombo | | | | |
| (mg/l) | - | 5 | - | 5 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+
|Tensione di vapore Reid| | | | |
| (kPa) | 56 | 60 | - | - |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+
| Tensione di vapore | | | | |
| (DVPE) (kPa) | - | - | 56 | 60 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+
| Diesel |
| Proprietà | RF-06-99 | RF-06-03 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | min | max | min | max |
+-----------------------------+-------+---------+-------+---------+
|Numero di cetano | 52 | 54 | 52 | 54 |
+-----------------------------+-------+---------+-------+---------+
|Densità a 15 °C (kg/m3) | 833 | 837 | 833 | 837 |
| | | | | |
|Punto di ebollizione finale | | | | |
|(°C) | - | 370 | - 3 | 70 |
| | | | | |
|Punto di infiammabilità (°C)| 55 | - | 55 | - |
| | | | | |
|Frazione di massa di zolfo | | | | |
|(mg/kg) | Da |300 (50) | - | 10 |
+-----------------------------+-------+---------+-------+---------+
|Frazione di massa delle | | | | |
|ceneri (%) | Da | 0,01 | - | 0,01 |
+-----------------------------+-------+---------+-------+---------+
Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri
carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.
3. DURATA
Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la
manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in
condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1
e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di
utilizzo.
Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando
preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento
normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa
preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i
nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato.
La durata normale del motore è la seguente:
a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso
che si verifica per primo;
b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:
1) per la categoria di motori PN ≤ 373 kW: 480 ore di
funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
2) per i motori nella categoria 373 < PN ≤ 485 kW: 150 ore di
funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
3) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore di
funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;
c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del
caso che si verifica per primo,
d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso
che si verifica per primo.
4. MANUALE DEL PROPRIETARIO
Ogni motore è dotato di un manuale del proprietario redatto in una o più lingue
che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri
utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il
motore deve essere commercializzato.
Il manuale del proprietario:
a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie
per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di
cui alla sezione 3 (durata);
b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma
armonizzata.
C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con
comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e
i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai
requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.
1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA
1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo
con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori
fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono
progettati, costruiti e assemblati così che le emissioni acustiche non superino
i valori limite illustrati nella seguente tabella:
Potenza nominale del motore (un solo motore) in kW Livello massimo di pressione
sonora = LpASmax in dB PN ≤ 10 67 10 < PN ≤ 40 72 PN > 40 75
in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla
velocità nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in
dB.
Per le unità con due o più motori di tutti i tipi, si può applicare una
tolleranza di 3 dB.
1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i
natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza
scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto
1.1 se il numero di Froude è ≤ 1,1 e se il
rapporto potenza/dislocamento è ≤ 40 e se il motore e il sistema di
scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del
motore.
1.3. Il «numero di Froude» Fn è calcolato dividendo la velocità
massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata
della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di
accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.
V
Fn= -
√(g.lwl)
Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza nominale del
motore PN (in kW) per il dislocamento dell'imbarcazione
o natante da diporto D (in tonnellate).
PN
Rapporto potenza / dislocamento = ---
D
2. MANUALE DEL PROPRIETARIO
Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il
manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le
informazioni necessarie per mantenere l'unità e il sistema di scarico in
condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformità ai valori
limite di rumore specificati per l'uso normale.
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato,
il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le
informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto
possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati per
l'uso normale.
3. DURATA
Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano,
mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di
cui alla presente parte, sezione 1.))
Allegato III
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato IV
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato V
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato VI
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato VII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato VIII
Dichiarazione di conformità UE N. xxxxx(1)
1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il
rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo
del fabbricante] o dell'importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva
responsabilità del fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque immette
sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto
dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di
chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata
nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0053] in modo da
farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste
prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque
immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della
scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio
dell'unità da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la
rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente
normativa di armonizzazione dell'Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle
altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ...
(descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo
rappresentante autorizzato
9. Indicazioni complementari:
La dichiarazione di conformità UE include una dichiarazione del fabbricante del
motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente
((all'articolo 5, comma 4, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5~art5-com4-letb] e
c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5~art5-com4-letc]))
, secondo cui:
a) se installato in un'unità da diporto secondo le istruzioni di installazione
che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisferà:
1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto;
2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0068] per quanto
riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0068] che sono
conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase
IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla
propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici
ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o
3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0595] per quanto
riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento.
Il motore non deve essere messo in servizio finchè l'unità da diporto in cui
deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la
pertinente disposizione del presente decreto.
Se il motore è stato immesso sul mercato durante l'ulteriore periodo transitorio
di cui all'articolo 46, comma 2, la dichiarazione di conformità UE ne fa
menzione.
Firmato a nome e per conto di:
(Luogo e data di rilascio)
(nome, funzione) (firma)
(1) L'attribuzione di un numero alla dichiarazione di
conformità è facoltativa.
Allegato IX
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato X
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato XI
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato XII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato XIII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato XIV
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato XV
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5]))
Allegato XVI
Tabella A
DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI
E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO
((
Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e
rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza 354,81 euro Visite periodiche
ed occasionali navi da diporto 88,71 euro Stazzatura o ristazzatura di navi da
diporto e rilascio certificazioni 29,57 euro Rilascio licenze di navigazione
29,57 euro Aggiornamento licenze di navigazione 17,76 euro Rilascio certificato
d'uso motore 23,65 euro Aggiornamento certificato d'uso motore 11,82 euro Esame
per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C 44,57 euro Esame
per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto 133,27 euro
Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) 35,48
euro Rinnovo licenze 29,57 euro Trascrizione nei registri di atti relativi alla
proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione;
iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri 23,65
euro Copia di un documento 11,82 euro Rilascio di un duplicato 29,57 euro
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione
23,65 euro
))
--------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 10 luglio 2017 (in G.U. 16/08/2017, n. 190), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I diritti e i compensi per le prestazioni e i
servizi in materia di nautica da diporto, di cui all'allegato XVI del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171], sono aumentati
del 2% e del 1,7% per il biennio 2006 - 2007, del 3,2% e dello 0,7% per il
biennio 2008 - 2009, del 1,6% e del 2,7% per il biennio 2010 - 2011, del 3,0% e
del 1,1% per il biennio 2012 - 2013, dello 0,2% e del -0,1% per il biennio 2014
- 2015, secondo la nuova tabella A allegata al presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 29 maggio 2018 (in G.U. 01/08/5018, n. 177) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I diritti e i compensi per le prestazioni ed i
servizi in materia di nautica da diporto, di cui all'allegato XVI del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171], sono aumentati
dello -0,1% e del'1,1% per il biennio 2016-2017, secondo la nuova tabella A
allegata al presente decreto".
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