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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 , n. 82
Codice dell'amministrazione digitale.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art19], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134];
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per
l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità
anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico
per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente
contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento
analogico da cui è tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico
avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto
informatico con diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante
la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della
medesima sequenza di valori binari del documento originario;
i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o
indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica;
l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
((
l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato
esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la
fruizione dei dati stessi;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione
normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità
commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati
aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da
parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3)
sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private,
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art7];
))
m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art2-com1-lete];
((
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di
posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del
Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910] in materia
di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0093], di
seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale;
))
((
n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione
pubblica fruibile a distanza per via elettronica;
))
o) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un
sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare
((di firma elettronica))
tramite la chiave privata
((e a un soggetto terzo))
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
u) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi
di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica
certificata;
u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della
corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata
attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le
modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di
attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e
di fornire ricevute opponibili ai terzi;
z) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
aa) titolare
((di firma elettronica))
: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai
dispositivi per la
((sua))
creazione
((nonché alle applicazioni per la sua apposizione))
della firma elettronica;
bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha
originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il
documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;
dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui
interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con
altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di
servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività
finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti,
per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e
procedimenti amministrativi.))
((
ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il
procedimento di cui all'articolo 71.
))
1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3
del Regolamento eIDAS;
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è
ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato
((qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento
eIDAS))
.
ART. 2
ART. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la
gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al
soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], nel
rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117], ivi comprese le
autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti
di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione
ai servizi di pubblico interesse;
c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175], escluse le
società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto
che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235].
3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il
documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al
Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e
44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo
3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si
applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti
informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche agli
organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196] approvato con
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196];
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente
all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e
sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e
consultazioni elettorali , nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta
in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano
al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto
compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in
materia di processo telematico.
((52))
6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto
agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle
sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di
applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni
ispettive e di controllo fiscale.
------------
AGGIORNAMENTO (52)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2024
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 23 gennaio 2025, n. 3 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 29/1/2025, n. 5), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17
febbraio 1968, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art9-com3] (Norme per la
elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art2-com6]
(Codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82]), nella parte in
cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma
autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico
o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la
possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica
qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai
terzi".
Sezione II
((Carta della cittadinanza digitale))
ART. 3
ART. 3
Diritto all'uso delle tecnologie
1. Chiunque ha il diritto di usare
((, in modo accessibile ed efficace,))
le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini
((dell'esercizio dei diritti di accesso e))
della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti
delle minoranze linguistiche riconosciute.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235].
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è
disciplinata dal codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
1-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
1-quinquies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
1-sexies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
ART. 3-BIS
ART. 3-BIS
Identità digitale e Domicilio digitale
01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche
attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis. (29)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti
all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel
registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di
eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di
cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più
attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo
6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti
secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono
altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui
all'articolo 64-bis , di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi
presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso
diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o
variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le
stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono
definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui
all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio
digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217].
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e
il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della
Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le
comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non
hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis,
avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono
determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è attribuito un
domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il
divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a
coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla
normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in
via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici
servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale
dallo stesso dichiarato
((. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis))
. (28)
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti
che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non
attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da
conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o
raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui
è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art3]
ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti
documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di
legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla
legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga
una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è
tratta, è stato predisposto come documento nativo digitale ed è disponibile
presso l'amministrazione. (28)
4-quater. La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile
in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art3], soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il
documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata
dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per
determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità
ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha
eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della
spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi
indirizzate.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(21)
------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98], nel modificare l'art. 4 comma
1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art4-com1], convertito
con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], ha disposto (con l'art. 13,
comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal presente articolo,
qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69] suindicato, è adottato dal
Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto
dei Ministri interessati.
------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179] ha disposto
(con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra,
si intende come «persona fisica».
Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai
commi 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art3bis-com2] e
3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art3bis-com3bis], come
modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire
dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017".
------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217] ha disposto
(con l'art. 65, comma 1) che "Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, è
riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018".
ART. 4
ART. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 5
ART. 5
(Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare,
tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi
titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i
micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la
piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di
accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in
relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento
di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34)
e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0751] relativo
alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività,
una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al
fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64,
l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152].
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare
pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il
pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art2bis], convertito,
con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225].
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a
favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma
di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui
all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], Capo III
((...))
.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui
pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata
anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione
elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi
giornalieri di cui agli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art1] e 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art2].
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di
funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma
2-sexies.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee
guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali
il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5], convertito con
modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35], ha disposto (con l'art.
6-ter, comma 2) che " Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche
con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217] ha disposto
(con l'art. 65, comma 2) che "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento
abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art5-com2] per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019".
---------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135], convertito con
modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12], ha disposto (con l'art. 8,
comma 1) che "Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale
italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la
gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art5-com2],
nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia
digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal
fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo
63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179~art63-com1]".
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217], come
modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135], convertito con
modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12], ha disposto (con l'art. 65,
comma 2) che "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art5-com2] per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019".
--------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], ha disposto (con
l'art. 65, comma 2) che "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento
abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art5-com2] per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020".
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217], come
modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], ha disposto (con
l'art. 65, comma 2) che "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento
abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art5-com2] per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021".
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
(Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni
e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni
pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche
adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle
imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle
pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3.
((AgID))
, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica
dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto
di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza
unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità
di cui al comma 1.
ART. 6
ART. 6
((Utilizzo del domicilio digitale))
((
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi
inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello
eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse
ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al
momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle
comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla
notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le
suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio
gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del
destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non
imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione
del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
Linee guida.
))
1-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
((
1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è
l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti di cui all'articolo 6-bis.
L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei
gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili
digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da
quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo
6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente
presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i
verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di
accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art2], fatte salve le
specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia
informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile
del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.
))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235].
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235].
ART. 6-BIS
ART. 6-BIS
(Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti)
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché
lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il
pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC)
delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo
economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di
indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2].
((Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei
professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o
registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello
Stato.))
I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di
comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli
attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal
decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217].
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e
dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,
si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui
al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla
gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le
modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con
cui gli ordini e i collegi professionali
((nonché le pubbliche amministrazioni))
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle
proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e
aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 6-TER
ART. 6-TER
(Indice
((dei domicili digitali))
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).
1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il
pubblico elenco di fiducia denominato "Indice
((dei domicili digitali))
della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale
sono indicati
((i domicili digitali))
da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può
utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni
pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1
((e i gestori di pubblici servizi))
aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque
con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro
aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
ART. 6-QUATER
ART. 6-QUATER
(Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei
professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione
in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese)
1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche,
dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti
all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i
domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la
gestione del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi
delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla
gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. È fatta salva la facoltà del
professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui
all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale
professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è
l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il
diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai
fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il
Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi
informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti
nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili
digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo
nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e
al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti
((nell'ANPR))
nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e
trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
((finanza pubblica))
.
ART. 6-QUINQUIES
ART. 6-QUINQUIES
(Consultazione e accesso)
1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e
6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi
sono realizzati in formato aperto.
2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis,
6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee
guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è
vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo
((per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art2-com1-letf]))
.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le
informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio
digitale.
ART. 7
ART. 7
((Diritto a servizi on-line semplici e integrati))
((01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli
strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il
punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi
mobili.))
((29))
((degli utenti))
((on-line i propri servizi))
((e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con
proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono
agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in
termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso
all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le
statistiche di utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo,
((gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico
digitale di cui all'articolo 17,))
possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel
decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-20;198].
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217] ha disposto
(con l'art. 65, comma 6) che "Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, è
riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui
all'articolo 64-bis".
ART. 8
ART. 8
Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1.
((Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative
volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con
particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche
al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e
l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni
specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il
servizio radiotelevisivo.))
ART. 8-BIS
ART. 8-BIS
(Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli
obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla
rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare
nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che
la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione
degli utenti
((nel rispetto degli))
standard di sicurezza fissati dall'Agid.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli
utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti
della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID.
ART. 9
ART. 9
Partecipazione democratica elettronica
1.
((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,))
favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo
democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili
((e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove
previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di
forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da
adottare))
.
ART. 10
ART. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 11
ART. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e
autonomie locali
ART. 12
ART. 12
Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni nell'azione amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria
attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,
imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei
principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo
riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente
Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma
2, lettera b).
1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico
ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art14-com1], e
le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art10], dettano
disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni
di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art21] e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55], ferme
restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle
norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con
altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei
processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee
guida. (28)
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la
graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi
informatici , ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro
articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel
rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei
lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti
soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa,
nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo. In caso di uso di
dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali,
adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle
informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard
nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché
((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione))
sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite
linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni
((, previa informazione alle organizzazioni sindacali))
.
3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi
informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai
lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari
allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20
maggio 1970, n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300], del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81] e della legge 22
maggio 2017, n. 81 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81],
assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le
migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonché
((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione))
sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli
erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di
apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono
essere svolte
((, previa informazione alle organizzazioni sindacali))
.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179] ha disposto
(con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si
applicano con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni".
ART. 13
ART. 13
Formazione informatica dei dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni
((, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di
reclutamento e))
formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi
all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art8].
1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo
sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali
dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.
ART. 13-BIS
ART. 13-BIS
(Codice di condotta tecnologica ed esperti)
1. 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative
di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i
propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi
dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta
tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,
((sentiti l'AgID))
e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;65~art12-com6] e
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
((2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione,
sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle
amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione,
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in
materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica))
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti
di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta
tecnologica
((e possono avvalersi))
, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di
comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella
gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di
trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a
legislazione vigente per lo scopo.
Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi
compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione
con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica
interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di
esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da
riconoscere agli esperti.
4.Nella realizzazione
((e nello sviluppo))
dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme
abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di
accedere da remoto ad applicativi,
((dati e informazioni necessari))
allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un
adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e
gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti,
nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti
sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e
disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.
5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei
soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta
agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo
sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di
condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento,
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire
premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
ART. 14
ART. 14
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr], lo Stato
disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire
la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi
erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi
e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per
realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e realizzare
un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e
condiviso e per l'individuazione delle Linee guida.
((La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID,))
assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e
locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del
sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di
infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e
migliorino i servizi erogati
((assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le
migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso
sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di
apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono
essere svolte.))
.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo
di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le
autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa
e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese,
secondo le modalità di cui al comma 2.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
ART. 14-BIS
ART. 14-BIS
(Agenzia per l'Italia digitale)
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli
obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con
l'Agenda digitale europea.
AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo
delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e
nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di
legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza,
economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni
dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli
obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche,
nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle
norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della
pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione
applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione
e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi
informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato
dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli
investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com492-letabis], in
relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e
verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare
riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità
fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di
innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti
terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché
svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche
e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità
digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di
contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi
automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il
valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di
procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia,
economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e
favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi
sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati,
nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei
piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art16] e 17-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art17bis],
e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di
competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta
Autorità;
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi
essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512
della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com512], da Consip e dai
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art9], concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e
definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si
applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art17bis], e successive
modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si
intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del
contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di
aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che
caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei
periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei
contratti da parte dell'amministrazione interessata
((...))
;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE
910/2014 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910]
in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica
certificata, sui
(( soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b) ))
, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui
all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le
violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative
di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata
e all'entità del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo
Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione
prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione
((...))
.
ART. 15
ART. 15
Digitalizzazione e riorganizzazione
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni
volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene
anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia
che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in
particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le
attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di
presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando
che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga
in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle
((Linee guida))
.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di
investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi
risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e
delle economie che ne derivano.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi
dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art27], i
risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto
previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del
2009 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009;150] e in misura pari
ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.
((
2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalità di
attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione
dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione
sulla gestione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com6].
))
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche
amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia
alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e
servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
3-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
3-septies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
3-octies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
ART. 16
ART. 16
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e
tecnologie
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione
formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le
aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni
centrali, e ne verifica l'attuazione;
b)
((approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b),
e))
valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il
corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da
parte delle singole amministrazioni centrali;
c)
((promuove e))
sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di
carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove
tecnologie;
e)
((stabilisce i))
criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro
qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione del presente codice.
ART. 17
ART. 17
Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna
pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo
restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità
operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al
suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di
telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli
standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che
esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in
relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione
dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio
2004, n. 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4];
e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di
ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai
fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più
efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi
inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi
cooperativi;(28)
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno
dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta
elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e
fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi
e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis.
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi
informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,
nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza
incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti
organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate
competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale
direttamente all'organo di vertice politico.
1-quater. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il
digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di
terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico
per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale
dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica
amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione,
la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 18-bis. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77]. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77]. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77].
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti
di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche
amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio
per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove
ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie
posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio
per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo
dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di
cui al medesimo comma anche in forma associata.
((È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società
in house.))
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179] ha disposto
(con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l'espressione «cittadini e imprese»,
ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
ART. 18
ART. 18
(( (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale). ))
((
1. È realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il
confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi
all'attuazione dell'agenda digitale.
2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in
maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di
interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e
proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.
3. Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui
all'articolo 14-bis è pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno.
4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono
pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora
si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, già
adottati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'agenda digitale.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di
suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma.
))
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)
1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul
rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia
di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione,
ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su
segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative
violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio
dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e
acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e
ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla
richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi
del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.
2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o
più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione
nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare
scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.
3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al
trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e
alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti
dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti
organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e
comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art21] e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55]. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma
1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art33septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221].
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o
informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di
informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli
obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma
1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente
Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
217 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217~art65-com1]
e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art33septies-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], ove il soggetto di cui
all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel
termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto
non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689]. I
proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento
dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art239], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77].
6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle
norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di
cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida
ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli
obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio,
proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso
di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso
inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la
gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di
provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o
rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si
procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto
comma [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com5], e 120,
secondo comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art120-com2], ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8].
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione,
accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui
alla presente disposizione.
8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
((8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i
casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge))
ART. 19
ART. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
Capo II
((DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME
ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI))
Sezione I
Documento informatico
ART. 20
ART. 20
Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
((
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2702] quando vi è
apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione
informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati
dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza,
integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca,
la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo
valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle
caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle Linee guida.
))
((
1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si
presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia
prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei
documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in
materia di processo telematico.
))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235].
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione,
la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti
informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di
qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite
((con le Linee guida))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la
riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati
personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
((Linee guida))
.
ART. 21
ART. 21
((Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale))
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui
all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1350-com1-num1] a
12, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1350-com1-num12],
se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con
firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo
1350, numero 13), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1350-num13] redatti
su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono
sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale
((ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma
1-bis, primo periodo))
.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;110], ogni altro
atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico
ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i
fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in
presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale
ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
ART. 22
ART. 22
(Copie informatiche di documenti analogici).
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private
e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo
formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2714] e 2715 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2715], se sono
formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro
esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è
prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da
cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di
processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la
corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati
in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati
in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono
idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo
quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti
originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti
giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a
impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad
((assolvere agli obblighi))
di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma
digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo
informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il
processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione
degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro
della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e
l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di
documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di
natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità
all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale
a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata
al documento informatico.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
ART. 23
ART. 23
(Copie analogiche di documenti informatici).
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto
con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa
efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a
ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico,
conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta
fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a
stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le
((Linee guida))
, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno
apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la
sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la
produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo
documento informatico.
((I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili
gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la
verifica del contrassegno medesimo.))
.
ART. 23-BIS
ART. 23-BIS
(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto
di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in
conformità alle
((Linee guida))
.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in
conformità alle vigenti
((Linee guida))
, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione
dell'originale informatico.
ART. 23-TER
ART. 23-TER
(Documenti amministrativi informatici).
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici,
nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o
identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
((
1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche
amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a
quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.
))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica
amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno
il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui
sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a
ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma
elettronica qualificata e nel rispetto delle
((Linee guida))
; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è
soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
((
4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
))
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili
indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri
di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11].
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21,
22 , 23 e 23-bis.
ART. 23-QUATER
ART. 23-QUATER
(( (Riproduzioni informatiche). ))
((
1. All'articolo 2712 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2712] dopo le
parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la seguente: ", informatiche".
))
Sezione II
((Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari))
ART. 24
ART. 24
Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato
qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di
validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le
((Linee guida))
, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del
titolare
((di firma digitale))
e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
((Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di
apposizione della firma.))
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un
altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo
stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante,
o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di
tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma
elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea,
quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è
qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella
Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un
accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
ART. 25
ART. 25
(Firma autenticata)
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2703], la firma
elettronica o qualsiasi altro tipo di firma
((elettronica))
avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione
digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma
elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale
certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non
è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha
l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni
dell'articolo 23
((...))
.
ART. 26
ART. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 27
ART. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 28
ART. 28
Certificati di firma elettronica qualificata
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS
((...))
nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice
fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il
codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità
fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo
univoco
((...))
.
3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto
dal titolare
((di firma elettronica))
o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti
rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare
((di firma elettronica))
, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di
pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni
professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità
delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi
dell'articolo 30, comma 3.
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il
certificato può essere usato, ove applicabili.
((
c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.
))
3-bis.
((Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e
chiaramente evidenziati nel certificato.))
Le informazioni di cui al comma 3 possono
((anche))
essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese
disponibili anche in rete.
((Con le Linee guida))
sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento
alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.
4. Il titolare
((di firma elettronica))
, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze
oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
((4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai
commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di
firma.))
ART. 29
ART. 29
((Qualificazione dei fornitori di servizi))
1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere
l'attività di gestore di posta elettronica certificata
((...))
presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle
Linee guida.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76]))
.
2.
((Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i
requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n.
910/2014 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910],
disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi
compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate
rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono
definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i
soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.))
Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe
dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e
le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di
amministrazioni pubbliche.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]. (29)
4. La domanda di qualificazione
((...))
si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della
stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e
che non siano già nella disponibilità del AgID o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il AgID dispone l'iscrizione del
richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dal AgID stesso e
consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina
in questione.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle
risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(28)
--------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179] ha disposto
(con l'art. 62, comma 5) che "Il prestatore di servizi che ha presentato la
relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, è
considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto
regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art29], come modificato
dall'articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione
della relazione da parte dell'AgID".
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217] ha disposto
(con l'art. 65, comma 8) che "Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art29-com2], come
modificato dal presente decreto, è adottato entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto
decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello
stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179~art44bis-com2] e
3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179~art44bis-com3],
del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82] nella formulazione
previgente all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 30
ART. 30
Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di
posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei
conservatori
1.
((I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica
certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i
gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici))
, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono
tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee
a evitare il danno.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]. Il prestatore
di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è
responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che
ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28,
comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente
riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.
ART. 31
ART. 31
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 32
ART. 32
Obblighi del titolare
((di firma elettronica qualificata))
e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del
dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per
l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad
utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a
terzi.
3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia
((...))
certificati qualificati deve comunque:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta
della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi
stabiliti dalle
((Linee guida))
, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], e successive
modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il
consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della
documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli
stessi;
d) attenersi alle
((Linee guida))
;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle
caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235];
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del
certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare
((di firma elettronica qualificata))
o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare
((di firma elettronica qualificata))
medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di
firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del
dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della
conoscenza di cause limitative della capacità del titolare
((di firma elettronica qualificata))
, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle
((Linee guida))
;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici
sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e
sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di
revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al
certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni
anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti
giudiziari;
k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il
prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ha fornito il servizio di
certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai
soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare
gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e
le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni,
che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il
servizio ed il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati
con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano
effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia
verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del
pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti
di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono
essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e
comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che
determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.
4. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile
dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di
firma anche se tale attività è delegata a terzi.
5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati
personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito
consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al
mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13]. I dati
non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso
consenso della persona cui si riferiscono.
ART. 32-BIS
ART. 32-BIS
(Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di
posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i
conservatori)
1. L'AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai
gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai
soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b) , che abbiano violato
gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice relative alla
prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla
gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza,
per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00,
fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Le sanzioni per le
violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera
b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. Le
violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli
interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze
infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi.
AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la cancellazione
del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di
accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.
Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID
((...))
.
Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981,
n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689].
1-bis. L'AgID irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e diffida i
soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla
disciplina vigente.
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi
un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che
determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva
comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l'irrogazione
delle sanzioni amministrative, diffida altresì i soggetti di cui al comma 1 a
ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni
previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva
comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima
diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis; e 2 può essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di
cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
ART. 33
ART. 33
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
ART. 34
ART. 34
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di
rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati
qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo
29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri
organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179];
b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma
elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti
pubblici.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei
documenti informatici:
a) all'interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina
vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati
((che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione
individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui
all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di
conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo
all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali
nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217].
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
ART. 35
ART. 35
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme
devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave
privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da
contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di
terzi.
1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la
creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico
soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire
l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti
informatici devono essere presentati al titolare
((di firma elettronica))
, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve
richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto
dalle
((Linee guida))
.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con
procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta
previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di
sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di
una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti
dall'Allegato II del regolamento eIDAS è accertata, in Italia, dall'Organismo di
certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e
dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema
nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente
ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi
e prodotti afferenti al settore suddetto.
La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione
utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per
l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate,
acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della
sicurezza informatica.
6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un
organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di
cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli
strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è
effettuata dall'AgID in conformità alle linee guida di cui al comma 5.
ART. 36
ART. 36
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 37;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale
derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente
codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del
titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi
previsti dalle
((Linee guida))
((, per violazione delle regole tecniche ivi contenute))
.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la
causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene.
Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato
riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle
((Linee guida))
.
ART. 37
ART. 37
Cessazione dell'attività
1.
((Il prestatore di servizi fiduciari qualificato))
che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di
cessazione, darne avviso al
((AgID))
e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando
che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno
revocati.
2. Il
((prestatore))
di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione
da parte di altro
((prestatore))
o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un
((prestatore di servizi fiduciari qualificato))
sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della
cessazione.
3. Il
((prestatore))
di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della
relativa documentazione.
4. Il
((AgID))
rende nota la data di cessazione dell'attività del
((prestatore di cui al comma 1))
tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
4-bis. Qualora il
((prestatore di cui al comma 1))
cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2,
((un prestatore di servizi fiduciari qualificato))
sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità
della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e
delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso
((AgID))
che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.
((
4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli
obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di
ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata
ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono
aumentate fino al doppio.
))
Sezione III
((Trasferimenti di fondi, libri e scritture))
ART. 38
ART. 38
Trasferimenti di fondi
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e
tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le
((Linee guida))
((, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia
e dell'economia e delle finanze, nonché))
il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.
ART. 39
ART. 39
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria
la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in
conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le
((Linee guida))
.
Capo III
((GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITÀ DEI DOCUMENTI E FASCICOLI
INFORMATICI))
((Sezione I
Documenti della pubblica amministrazione))
ART. 40
ART. 40
Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti,
inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi
informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le
((Linee guida))
.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235].
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
ART. 40-BIS
ART. 40-BIS
(Protocollo informatico)
1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi
dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art53], le
comunicazioni che
((provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto
previsto all'articolo 3-bis,))
nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle
((Linee guida))
.
ART. 40-TER
ART. 40-TER
(( (Sistema pubblico di ricerca documentale).))
((
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la
sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti
soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di
protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art53], e di
cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41,
nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai
sensi della disciplina vigente.
))
((Sezione II
Gestione e conservazione dei documenti))
ART. 41
ART. 41
Procedimento e fascicolo informatico
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun
procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni
servizi di interoperabilità
((o integrazione))
, ai sensi di quanto previsto
((dagli articoli 12 e 64-bis))
.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un
fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo
da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai
sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8], comunica agli
interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241]. (28)
2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere
direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento
((e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina
vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis))
.
((Le Linee guida))
per la costituzione, l'identificazione
((, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi))
e l'utilizzo del fascicolo
((sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e))
sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del
documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo
informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i
criteri dell'interoperabilità e
((dell'integrazione))
.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la
gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma
2-quater.
e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo
((apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca
attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee
guida))
.
2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo
l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è
formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e
la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità,
((dei singoli documenti. Il fascicolo informatico))
è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei
diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241]
((e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art5-com2],
nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli
40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del
procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del
procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a
garantire l'interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei
procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis))
.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
--------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179] ha disposto
(con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l' espressione «chiunque», ovunque
ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
ART. 42
ART. 42
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e
benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei
dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con
archivi informatici, nel rispetto delle
((Linee guida))
.
ART. 43
ART. 43
((Conservazione ed esibizione dei documenti))
((
1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai
documenti originali e sono conformi alle Linee guida.
))
1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei
cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al
documento stesso
((ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni
rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso
servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale di
cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e
64-bis))
.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali
((ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti
nel sistema di conservazione))
.
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o
regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con
modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali,
nel rispetto delle
((Linee guida))
.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42].
ART. 44
ART. 44
Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art52], è
organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca
dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo
40-ter nel rispetto delle Linee guida.
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente
dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del
trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art29], ove
nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle
attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile
della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di
conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti
non conclusi.
1-ter.
((In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a
carico di soggetti privati, il sistema))
di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso
conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.
1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il
responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della
sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti
informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il
responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera
d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il
responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti
informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis.
ART. 44-BIS
ART. 44-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
((29))
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217] ha disposto
(con l'art. 65, comma 8) che "Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art29-com2], come
modificato dal presente decreto, è adottato entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto
decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello
stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179~art44bis-com2] e
3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179~art44bis-com3],
del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82] nella formulazione
previgente all'entrata in vigore del presente decreto".
Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
ART. 45
ART. 45
Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con
qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la
((...))
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale. (28)
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal
mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario
se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella
casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
--------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179] ha disposto
(con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l'espressione «chiunque», ovunque
ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
ART. 46
ART. 46
Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere d)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art4-com1-letd]
ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art4-com1-lete],
i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via
((digitale))
possono contenere soltanto
((i dati sensibili e giudiziari consentiti))
da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità
per le quali sono acquisite.
ART. 47
ART. 47
Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono
mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia
verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile
previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando
l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art55];
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
((Linee guida))
. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68].
3.
((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),))
provvedono ad istituire e pubblicare
((nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi))
almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di
protocollo.
((Le pubbliche amministrazioni))
utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la
posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa
agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
ART. 48
ART. 48
(Posta elettronica certificata)
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta
di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68],
o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai
sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico
trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68], ed
alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.
((31))
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217], come
modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135], convertito con
modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12], ha disposto (con l'art. 65,
comma 7) che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati
personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei
servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art29] e 48 del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art48], al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910], in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0093]. A far
data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48
del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art48] è abrogato".
ART. 49
ART. 49
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati
e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi
a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi
per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ((, IDENTITÀ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI
ON-LINE))
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni
ART. 50
ART. 50
Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati,
resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle
condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei
dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione
dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di
cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art24],
e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è
reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo
per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il
disposto degli articoli 43, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43-com4]
e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43-com71].
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni
istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con
quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando
i limiti di cui al comma 1.
La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le
Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al
comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad
accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su
richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art2],
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del
medesimo decreto.
((38))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217].
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non
modifica la titolarità del dato e del trattamento, ferme restando le
responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità
di titolari autonomi del trattamento.
((38))
3-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108]. L'inadempimento dell'obbligo
di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte
dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,
non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
((38))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108] ha disposto (con l'art. 39,
comma 3) che "Con esclusione della lettera c) del comma 1, l'efficacia delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste
per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea".
ART. 50-BIS
ART. 50-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 50-TER
ART. 50-TER
(Piattaforma Digitale Nazionale Dati)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo
sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)
finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo
detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi
ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli
adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla
disciplina vigente. (38)
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che
rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le
finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla
stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli
accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e
informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte
dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni
(API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della
Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in
materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile
dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le
interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma
assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie
delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], adotta
linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza,
di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della
piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API
con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (38)
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove
tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi
alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati. (38)
3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque
trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma
1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza
pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico,
indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da
segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], è
stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono
identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati
aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati,
separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei
sistemi informativi di cui al comma 2. Il decreto di cui al presente comma è
comunicato alle Commissioni parlamentari competenti. (38)
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie
basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte
dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,
non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non
modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando
le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679] in capo al
soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti
accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare
a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già
((attivi))
.
8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108] ha disposto (con l'art. 39,
comma 3) che "Con esclusione della lettera c) del comma 1, l'efficacia delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste
per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea".
ART. 50-QUATER
ART. 50-QUATER
(Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico,
per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali
delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le
pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è
previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione
concedente
((, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni
per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50,))
tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e
relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come
dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel
rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
ART. 51
ART. 51
Sicurezza
((e disponibilità))
dei dati,
dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
1. Con le
((Linee guida))
sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la
disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la
continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità
competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello
spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la
sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:
a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica
Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione
e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per
((la semplificazione e la pubblica amministrazione))
il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle
pubbliche amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere
custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
((
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai
programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le
procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto
delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare
la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e
il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto previsto, è possibile
il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art15], per l'erogazione di
servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di
funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante
rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante
riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito
capitolo di entrata del bilancio statale))
ART. 52
ART. 52
(Accesso telematico e riutilizzo dei dati
((...))
).
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
2. I dati e i documenti che
((i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,))
pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art2-com1-leth],
si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi
((all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter),))
del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati
personali del presente Codice.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto
relativi a prodotti e servizi che comportino
((la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione
in conformità a quanto previsto dall'articolo 50))
.
4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati
delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della
performance dirigenziale
((...))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse
umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.(19)
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], ha disposto (con l'art. 9,
comma 3) che "In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo
52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82], come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con
riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui
all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82], trova applicazione
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto."
ART. 53
ART. 53
Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti
telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata
usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi
facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art9], anche il
catalogo dei dati e dei metadati
((...))
, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che
disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di
tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le
((Linee guida))
sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle
amministrazioni.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
ART. 54
ART. 54
(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33], e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni
((, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente))
.
ART. 55
ART. 55
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 56
ART. 56
Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale
((...))
delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese
pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e sul sito istituzionale
((...))
, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre
decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51
del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art51] approvato
con decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196].
ART. 57
ART. 57
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33]))
.
ART. 57-BIS
ART. 57-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
Sezione II
Fruibilità dei dati
ART. 58
ART. 58
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 59
ART. 59
Dati territoriali
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili
presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale,
presso l'AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale
infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati
territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini
dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0002] (direttiva
INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
5.
((Ai))
sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni
competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del
contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3
nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati
territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di
finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui
all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2].
7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
ART. 60
ART. 60
Base di dati di interesse nazionale
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni
raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per
tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per
fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e
possiedono i requisiti di cui al comma 2.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di
interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e
territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle
medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi
informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e
interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo
le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322], e successive
modificazioni.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse
nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione
definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter.
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76].
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
3-bis. In sede di prima applicazione , sono individuate le seguenti basi di dati
di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2004, n. 242
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-07-27;242~art2-com2];
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999,
n. 503.
f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui agli articoli 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art225] e 226
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art226];
((38))
f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art5], convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214];
((38))
f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU),
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art3] convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221];
((38))
f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei
professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione
in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui
all'articolo 6-quater.
((38))
3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli
obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica
l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle
individuate in via prioritaria dal comma 3-bis.
((38))
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di
finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui
all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2].
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108] ha disposto (con l'art. 39,
comma 3) che "Con esclusione della lettera c) del comma 1, l'efficacia delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste
per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea".
ART. 61
ART. 61
Delocalizzazione dei registri informatici
1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su
supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice,
secondo le
((Linee guida))
, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. In tal caso i
predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio
territoriale competente.
ART. 62
ART. 62
(Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR).
1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di
interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art1-com5], recante
"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470],
recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base di dati è
sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle
regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti
nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], l'ANPR
subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini
italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma
6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi,
da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto
piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti
nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro.
L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la
univocità dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri
di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche
progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i
dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice
dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1931] di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66], secondo le
modalità definite con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. Le modalità e i
tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con
conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile,
sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. (38)
2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di
integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione
nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-03-20;223]. (38)
2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti
nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili
dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art3], convertito
((, con modificazioni,))
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221].
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli
strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e mette
a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio,
puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine
dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi
erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti
affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente
detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di
erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. I Comuni
accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di
sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità
automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo
svolgimento delle proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la certificazione
dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art33],
anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità
telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante
l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910], esenti da
imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022. I comuni inoltre possono
consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche
mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei
soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR
attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire
la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di
integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi
istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla
data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione
residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine
necessari, o garantiscono un costante allineamento dei propri archivi
informatizzati
((, integrati))
con il codice identificativo univoco di cui al
((comma 3,))
con le anagrafiche contenute nell'ANPR.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per
l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza
Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], per
gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le
modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con
riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati
personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai
dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità
istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo (50);
b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di
rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico
di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le
informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite
dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il
servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita
ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art30-com4],
e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso
decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento
di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-10;285],
compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della
salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
19 marzo 2010
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2010-03-19&numeroGazzetta=65].
6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con
il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche
amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati,
nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della
piattaforma di funzionamento dell'ANPR. (38)
(21)
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98], nel modificare l'art, 2 comma
1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art2-com1], convertito
con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], ha disposto (con l'art. 13,
comma 2-ter) che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti
dalle disposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora adottati e
decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il
concerto dei Ministri interessati.
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108], ha disposto (con l'art. 39,
comma 3) che "Con esclusione della lettera c) del comma 1, l'efficacia delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste
per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea".
ART. 62-BIS
ART. 62-BIS
(Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
1.Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi
informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo
reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in
lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del
corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di
corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP)
((gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art213]))
.
ART. 62-TER
ART. 62-TER
(Anagrafe nazionale degli assistiti).
1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore
sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i
servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito
del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze
in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art50],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326], l'Anagrafe nazionale degli
assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con
il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio
dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui
al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalità
previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti
tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 1982, n. 526
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art7], che mantengono la
titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei
dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e
garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche
amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di
cui
((all'articolo 60, comma 2-bis,))
del presente Codice.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai
cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge
23 dicembre 1978, n. 833
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art27]. È facoltà dei
cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le
modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di
richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli
stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata
comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate
dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la
nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché
all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra
comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino
alle aziende sanitarie locali interessate. (28)
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato
dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87
della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art87], con le modalità
definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire
l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino,
nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art15-com25bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135]. (28)
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi
((le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta))
, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli
assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il
30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per
l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e
regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già
istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], e delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente Codice.
------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179] ha disposto
(con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra,
si intende come «persona fisica».
ART. 62-QUATER
ART. 62-QUATER
(( (Anagrafe nazionale dell'istruzione). ))
((
1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il
processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e
per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito
sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero
dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le
finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati
degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite
a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che
mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano
l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la
disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di
propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a
disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di
studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata
con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei
docenti e del personale ATA.
L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico
degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui
all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art7-com31],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135]. L'ANIST, con riferimento
alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è
costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze
dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221].
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di
certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le
procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art7-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], acquisito
il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre
componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni
scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione
dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e
locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte
dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art7-com31],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema
pubblico di connettività.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale,
regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate
dall'AgID in materia di interoperabilità))
ART. 62-QUINQUIES
ART. 62-QUINQUIES
(( (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). ))
((
1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca,
accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per
i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero
dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore
(ANIS).
2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al
comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la
titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento,
nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore,
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-05-09;105~art1bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-11;170]. L'ANIS assicura alla singola
istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti
da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali.
L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di
iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura
l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono
di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative
finalità istituzionali.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è
costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e
dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di
certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis.
5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli
studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli
conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di
rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca
cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di
alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché
tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli
istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati
e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del
Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali
avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di
interoperabilità))
Sezione III
((Identità digitali, istanze e servizi on-line))
ART. 63
ART. 63
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
ART. 64
ART. 64
Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli
stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). (28)
2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e
privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite
con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire
loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni
che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite
la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui
al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì
riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione
dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della
carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo
della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri
servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente
esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle
attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art17].
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori
dell'identità digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da
adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei
riguardi di cittadini e imprese; (28)
d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di
utenti di servizi in rete; (28)
e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni
in qualità di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di
erogatori di servizi in rete.
2-septies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217].
2-octies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217].
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta
nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi,
usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di
identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un
apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno
significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910]
del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle
transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del
documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].
((La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di
identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici))
. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello
di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o
autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche,
((ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,))
secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235]. (11)
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità
digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione
dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la
Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei
professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano
esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la
carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri
servizi on-line.
((3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di
pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona
fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi
l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro
indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili
presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista
dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al
rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della
verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento
dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla
quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le
verifiche di cui ai precedenti periodi))
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che "È fissato al 31
marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati
nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera
d)) che l'espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorra, si intende come
«soggetti giuridici».
ART. 64-BIS
ART. 64-BIS
(Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi
in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico
attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i
prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano
e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e
l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai
commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative
e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di
qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i
propri servizi in rete
((, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica,))
tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso
telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica
attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135~art8-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12].
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono
fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare
il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale
entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di
cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire
premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
ART. 64-TER
ART. 64-TER
(Piattaforma di gestione deleghe)
1. Il cittadino iscritto
((nell'ANPR))
può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche
amministrazioni che richiedono
((l'identificazione informatica a))
non più di due soggetti iscritti
((nell'ANPR))
, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con
livello di sicurezza almeno significativo.
2.
((Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1))
tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste
dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di
residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene
puntualmente informato dalla piattaforma di cui
((al comma 5 dell'esercizio))
della delega da parte del delegato.
3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] nei casi di
incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero
della giustizia rende disponibile
((nella piattaforma))
di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter,
le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla
qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto
che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto
tutelato.
4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5,
verificano l'esistenza di eventuali deleghe
((conferite))
al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche
amministrazioni.
5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione
delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la
disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le
specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], in capo
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità
dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del
trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra
nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art1-com2-leta-num1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-01;101].
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità
politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono
definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di
sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5,
nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e
le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE)
2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art5].
7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a
disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per
l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle
risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per
l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1
((,))
di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
ART. 64-QUATER
ART. 64-QUATER
(Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet)
1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati
pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui
all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in
rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di
portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale
pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio
digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati
interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di
cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità
politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato
su proposta
((dell'AgID))
e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo,
adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione
((e))
periodicamente aggiornate, definiscono:
a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico
e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché
la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori
delle soluzioni IT- Wallet privato;
c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti
privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di
erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative,
((deleghe,))
caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il
tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;
d) gli standard tecnici adottati per
((garantire l'interoperabilità))
del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica
amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di
cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità
dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti
sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per
l'accesso in rete già predisposti;
e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare
livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema
IT-Wallet;
f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le
componenti dell'IT- Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai
sensi dell'articolo 69.
4. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135~art8-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12], e la società di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-21;116~art1]
provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3
((del presente articolo))
, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica
necessaria per l'attuazione del Sistema
((IT-Wallet))
, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei
servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili
soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-21;116~art1]
((, sono affidate))
la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione
dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi
((di rilascio nonché la certificazione))
e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle
relative a prerogative,
((deleghe,))
caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica
amministrazione
((e dei registri))
fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio,
certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione
del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per
rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di
verifica
((di cui al secondo periodo))
del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione
vigente.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità
politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:
a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma
4;
b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile,
nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono
tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative,
((deleghe,))
caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma
di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti
per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle
attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate
nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del
((testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], di cui
al))
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445];
c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono
rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a
regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per
cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di
remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati
accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni
di costo.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a
disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema
IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli
anni 2024, 2025 e 2026, si provvede
((,))
quanto a 69 milioni
((di euro,))
a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e
interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA"
((, del PNRR e))
, quanto a 33 milioni
((di euro,))
a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui
all'articolo 239 del
((decreto-legge))
19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art239]
((, convertito, con modificazioni,))
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77].
7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema
((IT-Wallet))
, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico
di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria -
Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida
mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali
versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità
rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della
TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE)
2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1724],
concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la
generazione delle
((versioni digitali della))
patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi
disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e
dall'Istituto nazionale
((della previdenza sociale))
(INPS) alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile
1999, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-21;116~art1], per il
tramite della piattaforma
((di cui all'articolo 50-ter del presente codice))
. Salvo gli utilizzi previsti
((della TS/TEAM))
in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha
lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del
documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto
plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art50],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
dell'articolo 11, comma 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326~art11-com15], del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122] . La patente di guida mobile
è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in
Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art118bis]
((codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art118bis], di
cui al))
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], è titolare.
Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del
citato
((codice di cui al decreto legislativo))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285]
n. 285 del 1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285],
dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è
equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione
sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera b), del
((codice di cui al decreto legislativo))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285]
n. 285 del 1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285].
ART. 65
ART. 65
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via
telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche
amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38,
commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com1]
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com3],
sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il
sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o
la carta nazionale dei servizi;;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi
mobili di cui all'articolo 64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento
d'identità;;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio
digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o
6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo
elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso,
((in assenza))
di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di
domicilio digitale
((speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le
comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione))
. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio
competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le
modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze
e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento ;
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235].
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2],
è sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65]".
((...))
ART. 66
ART. 66
Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità
elettronica sono definite
((dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-01-31;7~art7tervicies-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-31;43]))
.
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso
della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], nel
rispetto dei seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del
soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi
è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei
servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]; (28)
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne
l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente
dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti
informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge
per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge
per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono contenere, a
richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in
ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza; (28)
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono
essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per
l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
secondo le modalità stabilite con le Linee guida, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del
documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le
modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente
articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-07-28;851], possono
essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle Linee
guida, e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per
consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni.
8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179] ha disposto
(con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra,
si intende come «persona fisica».
Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
ART. 67
ART. 67
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 68
ART. 68
Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di
essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli
investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili
sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica
amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalità cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto,
secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50]
((n. 50 del 2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50]))
, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili
sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di
implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché
di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla
normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio
tenuto conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i
criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere
a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a
software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da
soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente
comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
(28)
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179] ha disposto
(con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l'espressione «chiunque» ovunque
ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
ART. 69
ART. 69
(Riuso delle soluzioni e standard aperti)
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi
informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno
l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della
documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso
gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che
intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle
specifiche di progetto è previsto,
((salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di
carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre
titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa))
.
((
2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione
e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche
di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate
dall'AgID con proprie Linee guida.
))
ART. 70
ART. 70
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217]))
Capo VII
REGOLE TECNICHE
ART. 71
ART. 71
Regole tecniche
((
1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta
giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei
dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della
Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di
indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono
efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet
istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la
procedura di cui al primo periodo.
))
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235].
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità
ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9
gennaio 2004, n. 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11], alle
discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello
internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179].
Capo VIII
((SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ))
ART. 72
ART. 72
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 73
ART. 73
Sistema pubblico di connettività (SPC)
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr], e nel
rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative
delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina
il Sistema pubblico di connettività
(( e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di
regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico
dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i
sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di
servizi pubblici e dei soggetti privati.))
((
2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché
la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto
aderente.
))
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
((a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità
dei sistemi;))
b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di
supporto alla cooperazione applicativa;
((b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche
internazionali;))
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. (1)
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
.
((
3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema
pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento
rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee
in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione
da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari
livelli di sicurezza.))
------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159] ha disposto
(con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione
"Capo VIII" è sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva
da 88 a 92.
ART. 74
ART. 74
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 75
ART. 75
Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
((
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le
esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 73, comma 3-quater.
3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce
tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra
informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni
soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre
amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73,
comma 3-quater.
))
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
.
------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159] ha disposto
(con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione
"Capo VIII" è sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva
da 88 a 92.
ART. 76
ART. 76
Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico diconnettività
1. Gli scambi di documenti informatici
((...))
nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel
rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono
invio documentale valido ad ogni effetto di legge. (1)
------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159] ha disposto
(con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione
"Capo VIII" è sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva
da 88 a 92.
ART. 76-BIS
ART. 76-BIS
(( (Costi del SPC).))
((
1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a
carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e
proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota
di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai
servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo
18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;177~art18-com3], che
eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per
eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione
alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di
centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art4-com3quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], è destinata a parziale
copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite
da AgID.
))
ART. 77
ART. 77
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 78
ART. 78
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 79
ART. 79
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 80
ART. 80
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 81
ART. 81
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 82
ART. 82
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 83
ART. 83
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 84
ART. 84
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 85
ART. 85
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 86
ART. 86
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 87
ART. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
((Capo IX))
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
ART. 88
ART. 88
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 89
ART. 89
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
ART. 90
ART. 90
Oneri finanziari
1. All'attuazione del
((presente Codice))
si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.(1)
------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159] ha disposto
(con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione
"Capo VIII" è sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva
da 88 a 92.
ART. 91
ART. 91
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10];
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee),
ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10;
11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis;
29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445] (Testo A);
c) l'articolo 26 comma 2, lettera a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art26-com2-leta], e)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art26-com2-lete], h), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art26-com2-leth];
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com8-letb];
;
e) gli articoli 16 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art16], 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art17], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art18] e 19 della legge 29
luglio 2003, n. 229 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art19].
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10;
36, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com1],
2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com2],
3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com3],
4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com4],
5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com5]
e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com6]
(Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000,
n. 443 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443] (Testo
B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11;
12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis;
29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445] (Testo A),
si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;444] (Testo C).
((
3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art15-com1], è abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42], è abrogato.))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159] ha disposto
(con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione
"Capo VIII" è sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva
da 88 a 92.
ART. 92
ART. 92
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179]))
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 7 MARZO 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attività produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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