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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 , n. 152
Norme in materia ambientale.
Vigente al: 22-10-2025
PARTE PRIMA
((DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI))
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76], 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87] e 117 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117];
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-15;308], recante delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14], recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112], recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59];
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0042],
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata
dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0011], e
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0035],
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la
valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale
strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
(IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31996L0061], sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060], che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0156], che
modifica la direttiva 75/442/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0442] relativa
ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0689], relativa
ai rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0062], sugli
imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0360],
concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0063], sul
controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal
deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di
servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0013],
concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute
all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0032], relativa
alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante
modifica della direttiva 93/12/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0012];
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0080],
concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0035], sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la
responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8];
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica,
per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
(ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15
dicembre 2004, n. 308 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-15;308], le
materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica
(VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la
tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
ART. 2
ART. 2
(finalità)
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei
livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed
il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino,
al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie
di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai
commi 8 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-15;308~art1-com8] e 9
dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-15;308~art1-com9], e nel rispetto
((degli obblighi internazionali,))
dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti
locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 3
ART. 3
(criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)
1.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128]))
.
2.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128]))
.
((3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed
esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle
rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel
Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
((40))
4.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128]))
.
5.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128]))
.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], ovunque
ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio",
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" è
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
ART. 3-BIS
ART. 3-BIS
Principi sulla produzione del diritto ambientale
1. I principi posti
((dalla presente Parte prima))
e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela
dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art3], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art9], 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art32], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art41], 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art42] e 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art44], 117 commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com1] e 3 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com3] e
nel rispetto
((degli obblighi internazionali e del diritto comunitario))
.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali
della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di
coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed
urgente.
((
3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o
abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica,
purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli
obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.
))
ART. 3-TER
ART. 3-TER
((Principio dell'azione ambientale))
((
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle
persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione
che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2,
del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in
materia ambientale.
))
ART. 3-QUATER
ART. 3-QUATER
((Principio dello sviluppo sostenibile))
((
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice
deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire
che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a
consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo
sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici
e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e
del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e
attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di
individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra
quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinchè nell'ambito delle
dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di
solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche
futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere
cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in
modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi
naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività
umane.
))
ART. 3-QUINQUIES
ART. 3-QUINQUIES
Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
1. I principi
((contenuti nel presente))
decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per
assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare
forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano
situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti
un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi
procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli
obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e
dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati
dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque
effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra
regioni ed enti locali minori.
((Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del
Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la
Regione può esercitare il suo potere sostitutivo))
.
ART. 3-SEXIES
ART. 3-SEXIES
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo
collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], e successive modificazioni,
e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la
legge 16 marzo 2001, n. 108 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-16;108],
e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195], chiunque,
senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente
rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e
del paesaggio nel territorio nazionale.
((
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di
cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0035], qualora
agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto,
l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o
programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di
elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o
programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità
procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La
pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma,
dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o
programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il
piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione
nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o
programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare
all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del
pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del
piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel
sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi
nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla
base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla
partecipazione del pubblico))
ART. 3-SEPTIES
ART. 3-SEPTIES
(Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città
metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione
ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o
province autonome di Trento e Bolzano, possono
((inviare))
al Ministero della transizione ecologica
((...))
istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia
ambientale.
((La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data
della loro presentazione))
. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma
costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di
competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale,
((salva rettifica))
della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con
((efficacia))
limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere
gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.
Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa
questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione
ecologica può fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies
del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195], pubblica senza
indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito
della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito
((internet))
istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art40], previo
oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle
scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di
decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
((PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE
D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).))
TITOLO I
ART. 4
ART. 4
Finalità
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0042],
concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
((b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0052], che
modifica la direttiva 2011/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0092]
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati))
((112))
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
gennaio 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0001],
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104]))
.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di
assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della
stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
((b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la
salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione
degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa
individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un
progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).))
((112))
c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui
all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre
le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai
rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
--------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ART. 5
ART. 5
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione
ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le
disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del
programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un
parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende,
secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente
decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da
parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello
studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite
dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento
di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del
provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del
progetto; (112)
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto
dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro
della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di
stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e
l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione; (112)
b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso; (112)
c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano,
di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in
virtù della direttiva 92/43/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043] e della
direttiva 2009/147/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147];
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del
progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto
medesimo. (112)
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art2-com1];
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità
europea, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale
o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in
conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od
opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
((Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il
progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art23-com5] e 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art23-com6], o,
ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7,
del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art23-com7], ed in ogni
caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0092];))
(112)
((134))
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni
sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi
sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato
IV-bis alla parte seconda del presente decreto; (112)
h) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116];
i) studio di impatto ambientale: documento che integra
((i progetti))
ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte
seconda del presente decreto; (112)
((134))
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze
radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230], e gli
organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3 marzo
1993, n. 91 e n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;92];
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività
umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla
salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad
altri suoi legittimi usi;
i-quater) 'installazioné: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più
attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra
attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel
luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È
considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore;
i-quinquies) 'installazione esistentè: ai fini dell'applicazione del Titolo
III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto
tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento
positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state
presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio
2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIÀ se
in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], come
introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128];
i-sexies) 'nuova installazioné: una installazione che non ricade nella
definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o
diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura , di sostanze, vibrazioni, calore
o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel
suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di
un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi,
famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla
legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro
determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di
depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori
limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli
obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato
ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa
vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto
approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle
loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che
possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la
variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento
dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo
l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente
o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale
l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più
efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di
esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre
condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente
nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre
tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende
per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito
del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in
ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell'ambiente nel suo complesso;
l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della
direttiva 2010/75/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075] ;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto
specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075], e
pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente
le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità,
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le
pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibilì o
'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di
esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni
sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di
condizioni di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergentè: una tecnica innovativa per un'attività industriale
che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di
protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori
tecniche disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo
scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti
ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al
procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda del presente decreto; (112)
m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica
attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le
loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere
sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto
considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni
e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento
motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA; (112)
o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante,
che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti
ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base
dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle
eventuali consultazioni transfrontaliere; (112)
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza
l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono
garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis
ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).
Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o
parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da
gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono
opportunamente coordinate a livello istruttorio;
o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle
caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire
impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al
provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA; (112)
o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione
vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce
((le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale
delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere
e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le
prestazioni ambientali del progetto, nonché))
i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative
attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se
possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché,
ove opportuno, le misure di monitoraggio; (112)
((134))
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a
realizzare il progetto; (112)
p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato
che autorizza l'esercizio; (112)
q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano,
programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in
cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva
il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o
progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce,
nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone
di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti
all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche
diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella
raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della
legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali
persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle
procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali
procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative
che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti
dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) 'relazione di riferimentò: informazioni sullo stato di qualità del suolo
e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini
quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.
Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e
sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione
della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul
suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze
pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le
informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di
cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle
linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075];
v-ter) 'acque sotterraneè: acque sotterranee quali definite all'articolo 74,
comma 1, lettera l);
v-quater) 'suolò: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra
il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti
minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini
dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al
suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli
abitati e le opere infrastrutturali;
v-quinquies) 'ispezione ambientalè: tutte le azioni, ivi compresi visite in
loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei
documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche
utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione,
intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e
promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste
ultime;
v-sexies) 'pollamè: il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-03-03;587~art2-com2-leta];
v-septies) 'combustibilè: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o
gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia
liberata dal processo;
v-octies) 'sostanze pericolosé: le sostanze o miscele, come definite
all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1272],
pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento.
Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74,
comma 2, lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano inoltre le
definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiutì e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiutì di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell'articolo 237-ter.
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto con
l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76] ha disposto (con
l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze
presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
ART. 6
ART. 6
Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per
tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del
presente decreto; (112)
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-08;357~art5], e
successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole
aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui
al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente
valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano
regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali
è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti
tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano
regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale.
Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero
le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale
valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla
Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale
strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude
con un unico provvedimento. (134)
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale
caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art17], e
successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un
ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi
dalle stesse individuati.
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati
dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure
fitosanitarie di emergenza.
5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere
impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma
1, lettera c). (112)
6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto,
che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis,
III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la
cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi
e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi
agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente
decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2015-04-11&numeroGazzetta=84];
d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto,
in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2015-04-11&numeroGazzetta=84].
(112)
6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano compatibilmente con le
disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n.
118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118~art26-com4], nonché con
quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate.
6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità
competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di
impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del
procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il
progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.
7. La VIA è effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente
decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono,
anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394], ovvero all'interno di siti
della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto,
che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora,
all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità
competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che
comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III
e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello
svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente
valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente
decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità
a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2015-04-11&numeroGazzetta=84],
l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi. (112)
8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104]. (112)
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a
migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli
allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta
eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il
proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente,
trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo,
una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da
avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle
proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA,
ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono
tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet
istituzionale. (112) (134)
9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali
legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non
comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura
di cui al comma 9.
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa
nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle
emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può
disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione
delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto,
qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
((Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa
nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai
sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art233], di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art4] del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012,
n. 236 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2012-11-15;236],
anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto))
. (112)
10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché
all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art10bis].
11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in
tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III
della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che
siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia
di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le
altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei
motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni
acquisite. (112)
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione
territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti
all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai
suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in
materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la
localizzazione delle singole opere. (134)
13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte
Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente
comma;
14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle
installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo
una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11,
costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come
disciplinato dall'articolo 208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro
modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui
all'articolo 29-quater, comma 10.
16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione
integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità
ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del
presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine
di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed
economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto
sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e
limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro
delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e
convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di
ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
in mare, di cui agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art4], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art6] e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art9]. Il divieto è
altresì stabilito nelle zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di
costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle
suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati
sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento
tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela
dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il
comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com81]. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle
concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente
l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625~art19-com1],
elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti
al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad
appositi capitoli istituiti nello stato di previsione,rispettivamente, del
Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di
vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca
e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di
monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali
in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per
l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla
vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. (176)
---------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91], convertito, con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116] ha disposto (con l'art. 15,
comma 3) che " Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], e successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo
decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto
dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152], come
modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.".
--------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto con
l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76] ha disposto (con
l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze
presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
--------------
AGGIORNAMENTO (176)
Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17], convertito con
modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-27;34], come modificato dal D.L. 18
novembre 2022, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-18;176], ha disposto (con
l'art. 16, comma 2-bis) che "Al fine di incrementare la produzione nazionale di
gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art6-com17],
è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in
zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro
esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un
potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità
delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure
di cui al comma 1".
ART. 7
ART. 7
Competenze in materia di VAS e di AIA
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo
6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani
e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete
alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104].
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104].
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività
di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e
provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi
anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
5. In sede statale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere
motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il
provvedimento di AIA è rilasciato dal
((competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica))
. (112)
6. In sede regionale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è la
pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle
Province autonome. (112)
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti
locali in materia di VAS e di AIA.
Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia
ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità,
rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili,
per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da
sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al
processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri
motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei
limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art29], e
successive modificazioni. (112)
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni
dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata
dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente
Titolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto con
l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ART. 7-BIS
ART. 7-BIS
(Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA)
1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi
livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i
procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla
parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di
assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis
alla parte seconda del presente decreto.
2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione
dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli
obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;1999], come individuati nell'Allegato
I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti.
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108].
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre
privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
comprese le piattaforme petrolifere in disuso. (134)
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede
regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente
decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale
i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto. (134)
4. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in
collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA
è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e
all'articolo 27, comma 8.
4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali
corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di
assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte
in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli
allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in
formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o
Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
d)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108]))
.
4-ter. Entro
((...))
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia
autonoma
((trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito
all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di
VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA,))
dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro
((...))
i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis,
III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del
Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la
determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente
stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale
termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione
formulata dalla Regione o Provincia autonoma
((...))
.
5. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA
l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le
autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito
della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni
confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente
decreto. Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano
origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di
conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità. (134)
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a
VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da
19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di
competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle
funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale
conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti
territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è
esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto
previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole
particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le
modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici
potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle
finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non
sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e
27-bis.
8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia
regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA
ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo
41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art41]. (134)
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo:
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una
valutazione dell'impatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le
categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di
assoggettabilità a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto
ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo
stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0052], che
modifica la direttiva 2011/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0092]
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati.
(112)
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto con
l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
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AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 50,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.
ART. 8
ART. 8
(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)
1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione
delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani,
programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano
allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di settanta commissari,
inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita
convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i
proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità
la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri
enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla
legge 28 giugno 2016, n. 132 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132],
e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse
regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni
e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di
adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione
dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei
procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno
precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di
preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104~art13], convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-10-09;136], a quelli aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art30], convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in
termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale,
nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi,
fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai
progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro
dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato
I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del
periodo precedente, deve essere data precedenza, sono considerate prioritarie le
tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto
alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti
dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.
La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e al quinto
periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio
dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1]; in tal caso, la
Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis
del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative
allo stato di emergenza.
1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo,
sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio
puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale
esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua
immagazzinabili;
0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2
, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali
oggetto di conversione in bioraffinerie;
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui
al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da
fonti rinnovabili;
a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso
idroelettrico di potenza fino a 10MW;
a-ter)
((gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti
ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II
dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190];))
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale
pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno
a 70 MW.
1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto
periodo, o del comma 1-bis è riservata una quota non superiore ai tre quinti
delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine
cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione
della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo
periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna
tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di
effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma
4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine
di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di
valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
comunica l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o
del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma . La disciplina
di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti
di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti
compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori
universitari, tra il personale di cui agli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art2] e 3 del
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art3], ivi
compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per
la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132], all'Istituto superiore di
sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica
o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni,
all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con
determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza
nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica,
garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai commissari,
qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2],
nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art53],
e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le
modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, ivi
comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,
di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché
dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima,
individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, e di quelli comunque
connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla
parte seconda del presente decreto è istituita la Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione
ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea
magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze
adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti
progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e
regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132], dell'Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2,
secondo periodo, ad esclusione del personale docente, fatta eccezione per quanto
previsto dal quinto periodo, nonché di quello, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione
di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione,
secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di
cui al ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della
Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art9-com5bis] ,
anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti nominati nella
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione
dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che il tempo pieno
non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con
decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente
della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione,
fino a un massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti della
Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il personale dipendente di
società in house dello Stato. Nelle more del perfezionamento del decreto di
nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con
diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella
nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del
Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato
per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma
1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente
comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica
cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Con le medesime modalità
previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati
componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero
massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento
giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le
unità di cui al primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa, con
diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132], e degli altri enti pubblici
di ricerca; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle
riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma
del nominativo dell'interessato. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto
da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale,
all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti
in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione
opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del
presente decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non
possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono
soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. La
Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La
composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è
definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore,
tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale
dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni. Quanto
previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art73-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], si applica anche ai compiti
istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi
istruttori, sino al 31 dicembre 2026. (145) (165) (177)
2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della
Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al
comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna
Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono
all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione
coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente
decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente
di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza
dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia
attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è
collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra
analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta
fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari
competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei
progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto
possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere
comunque adottato.
2-octies. I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo si avvale
altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale
dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice
dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art174bis], di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66], o comunque con
comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di
unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di
supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui
all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;66], e posti in posizione
di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5
del presente articolo. Con le stesse modalità individuate nei periodi
precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia
ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonché
il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177], e al decreto
del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente
articolo possono avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia
di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma
5.
2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale
ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS e il Presidente della commissione tecnica
PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai sensi
della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando
l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di
impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77].
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza
l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina
delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione tecnica PNIEC. (134)
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti. Alla
copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle
tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a
concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del
presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-16;68~art12-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;108], e ai sensi dell'articolo 2,
comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com617bis], fermo
restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui
all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;244], senza che ne derivino nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei
proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente
decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano
definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti
proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica
PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente
svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli
oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al
comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere
dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei
compiti attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare disciplina
prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro
competenza, a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021 sono in ogni
caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al
trattamento in godimento. (134)
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'articolo
6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art6bis], e dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39]. In caso di
accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;39], fermo restando ogni
altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico
con effetto dalla data dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorità competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province
Autonome, queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di
adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.
(112)
--------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 50,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.
-----------
AGGIORNAMENTO (145)
Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80], convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113], ha disposto (con l'art.
17-undecies, comma 1) che "L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art8-com2bis],
come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~com2] del presente
articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021".
-----------
AGGIORNAMENTO (165)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo,
le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto
di voto»".
-----------
AGGIORNAMENTO (177)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;14] ha disposto (con l'art. 11,
comma 8-ter) che "All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], le parole: "31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"".
ARTICOLO 8-BIS
ARTICOLO 8-BIS
((Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC ))
((
1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art28-com7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art28-com8] e 9, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art28-com9],
convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], svolge l'attività di
supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis
del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;90~art10-com2].
2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28,
commi 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art28-com7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art28-com8] e 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art28-com9],
convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133].
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.
))
ART. 9
ART. 9
Norme procedurali generali
1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto
si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], e successive modificazioni,
concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi
2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato
dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi
dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art14] al fine di acquisire elementi
informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico,
nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può
concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni
pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di
interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei
procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente
presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica
parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare
ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente,
verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la
richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico
all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della
documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in
materia.L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di
informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti
nello Stato membro in cui il progetto è proposto. (134)
4-bis. L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico,
mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art3-com4], in ogni atto
notificato al destinatario
((sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine))
.
((134))
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 50,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.
ART. 10
ART. 10
(( (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a
VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) ))
((112))
1.
((Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere
rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica,
l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.))
((112))
1-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104]))
.
1-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104]))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104]))
.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui
all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale,
lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono
gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la
valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della
valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità di cui all'
((articolo 19))
può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente
decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del
pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
((112))
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22,
relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione
ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel
rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della
loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.
--------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
((TITOLO II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA))
ART. 11
ART. 11
Modalità di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende,
secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità
((limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis))
;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi
di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli
obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di
programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i
soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del
Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;.
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti
competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di
piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano
di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
((
3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano
o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e
comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a
garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione
di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.
))
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto
dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle
valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni
del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la
previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge.
ART. 12
ART. 12
Verifica di assoggettabilita
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis,
l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto
informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o
programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua
i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il
parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità
procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità
procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato
I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se
il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
((3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o
programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale
decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla
presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti
competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica
le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e
negativi sull'ambiente))
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei
contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1,
emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il
programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è
pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a
piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già
sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o
alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi
sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.
ART. 13
ART. 13
Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali
significativi
((anche transfrontalieri,))
dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente
entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di
elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i
soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati
all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni
dall'avvio della consultazione.
((150))
2. La consultazione, salvo quanto diversamente
((comunicato dall'autorità competente))
, si conclude entro
((quarantacinque giorni))
dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità
procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne
accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli
impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al
presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a
tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto
conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto
ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono
stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni
della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già
effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o
altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato
elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma
ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
f)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152]))
.
5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa
accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La
proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
interessato affinchè questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e
presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche
solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua
attuazione.
-------------
AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152], ha disposto (con
l'art. 18, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 13 [...] al secondo periodo,
dopo le parole «l'autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e
seleziona»".
ART. 14
ART. 14
(Consultazione)
1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene
almeno:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente,
l'autorità procedente;
b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e
degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro
interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo
10, comma 3.
2. Entro il termine di
((quarantacinque giorni))
dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione
della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure
di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti
disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con
quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed
assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1
dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di
cui all'articolo 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7] e
all'articolo 8 commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8-com3] e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8-com4].
ART. 15
ART. 15
((Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione))
1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le
attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione
presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi
dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni
transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere
motivato entro il termine di
((quarantacinque giorni))
a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo)).
2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede,
prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo
conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati
delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o
programma.
ART. 16
ART. 16
Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere
motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione,
((sono trasmessi))
all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.
ART. 17
ART. 17
Informazione sulla decisione
1.
((La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con
indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria))
. Sono inoltre rese pubbliche
((...))
attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto
del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per
le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle
alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
ART. 18
ART. 18
Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le
opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità
procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del
sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le
risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
((
2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del
monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le
indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.
2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del
monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte
dell'autorità procedente.
))
3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle
eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata
informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità
procedente
((...))
.
((
3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o
programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo
sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.
))
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel
caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel
quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
TITOLO III
((LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE))
TITOLO III
ART. 19
ART. 19
(Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)
1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare
ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto
nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia
dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale,
l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e, qualora
necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al
proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le
integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni.
Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine
stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità
competente di procedere all'archiviazione. (134)
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa,
ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2,
l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio
sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120].
Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet. (134)
4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e
dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione,
chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità
competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione
allegata. (134)
5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla
parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e,
se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti
sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee,
nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti
ambientali significativi. (134)
6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero
integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di
VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il
proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il
termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità
competente di procedere all'archiviazione.
6-bis. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi
eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle
dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta
e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica
tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la
proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.
((La comunicazione di cui al periodo precedente))
è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.
7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al
procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata
richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati
nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di
presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali
osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per
evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti
ambientali significativi e negativi. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2024,
N. 153 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-17;153].
8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere
assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base
della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato
V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata
applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2015-04-11&numeroGazzetta=84].
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le
motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale
dell'autorità competente. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel
provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del
progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale
proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo
dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia
temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il
progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva
la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa
aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale
di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di
specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di
mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche
progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo
periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già
previste nel provvedimento di verifica di
((assoggettabilità a VIA originario))
. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima
della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace
sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni
relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente
verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore
a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la
documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da
effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora
incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede
all'archiviazione.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità
a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241]. In caso di inerzia nella
conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2], acquisito, qualora la
competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del
provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle
consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e,
comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da
parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità
competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a
chiunque.
--------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 50,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.
ART. 20
ART. 20
(Consultazione preventiva)
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità
competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle
informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto
ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una
proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal
proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere
((entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis.))
.
(134)
---------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
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AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76] ha disposto (con
l'art. 50, comma 3) che la presente modifica si applica alle istanze presentate
a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.
ART. 21
ART. 21
(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con
l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di
definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le
metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto
ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato
elettronico,
(( il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) ))
, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli
impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello
studio di impatto ambientale.
((134))
2.
((Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al
comma 1))
, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela
della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente
che comunica
((contestualmente))
per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel
proprio sito web.
((134))
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della
consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro
((quarantacinque giorni))
dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorità
competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle
informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è
pubblicato sul sito web dell'autorità competente.
((134))
4. L'avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere
richiesto dall'autorità competente sulla base delle valutazioni di cui
all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all'articolo 20.
(112)
---------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76] ha disposto (con
l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze
presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
ART. 22
ART. 22
(( (Studio di impatto ambientale). ))
((
1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le
indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del
presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorità competente a
seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui
all'articolo 21, qualora attivata.
2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto
ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua
ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche
pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto
sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di
dismissione;
c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e,
possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e
negativi;
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente,
adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa
l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base
dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e
negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che
include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la
gestione del monitoraggio;
f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle
caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di
progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non
tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne
un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.
5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale
e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione,
il proponente:
a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili
derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della
legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare
duplicazioni di valutazioni;
b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili
presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative
vigenti in materia;
c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e
professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale,
e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti
iscritti agli albi professionali.))
((112))
----------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ART. 23
ART. 23
(Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli
atti)
1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente
in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); (134)
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai
sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo
33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art22].
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
25 del 31 gennaio 2006
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2006-01-31&numeroGazzetta=25],
o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-02-13;31];
g-ter) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13].
((g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], relativa
agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società
controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente))
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per
i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II,
il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui al comma 1, la
valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida
adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto
superiore di sanità.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità
competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a
quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della
fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore
a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi
la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da
effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la
documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è
fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini
di cui al presente comma sono perentori.
4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa
accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito
delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica
contestualmente per via telematica al proponente nonché a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della
documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis, avvia la propria attività istruttoria. La medesima comunicazione è
effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma
1. (134) (138)
(112)
---------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76] ha disposto (con
l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze
presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
--------------
AGGIORNAMENTO (138)
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 21/07/2017 a seguito della
modifica della lettera i) dell'art. 50, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art50-com1-leti], che
disponeva l'introduzione di un periodo dopo il primo al comma 4 del presente
articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], di conversione del D.L.
medesimo.
ART. 24
ART. 24
(Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni
transfrontaliere)
1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione,
nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato
contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità
competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7] e 8, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8-com3] e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8-com4]. Dalla data di
pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la
consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura
dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è
data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni
comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare
almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura
autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili
principali impatti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e
degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo
10, comma 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di
cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di
cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del
progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni
all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri
delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'articolo 23, comma 4.
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le
proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle
controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o
l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i
dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può,
per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti
giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali
o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del
proponente la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione
di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa
per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei
casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata
richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del
progetto o delle indagini richieste.
((Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione
di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine
proposto.))
Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine
perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo alla
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, di procedere all'archiviazione.
((
4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla
presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma
3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione
paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i
successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la
facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta
giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione
integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare
complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola
volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine
assegnato per le integrazioni.
Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette
tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il
proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una
nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel
termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il
Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità
competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di
nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto
periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente
la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.
))
5. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica
immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia
una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o
integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si
applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la
trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno
ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni
successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le
proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. (134)
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i
termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente
articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con
quelli previsti dal medesimo articolo 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle
consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i
pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono
tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione,
a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale. (134)
(112)
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 50,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.
ART. 24-BIS
ART. 24-BIS
(( (Inchiesta pubblica). ))
((
1. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui
all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta
pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di
novanta giorni.
L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui
risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.
2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata
svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art22],
l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente,
qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal
consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un
numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti
nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai
sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art18], rappresentativo di
almeno cinquantamila iscritti.
3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai
potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo
giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma
1.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ART. 25
ART. 25
(Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA)
1. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente
conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni
svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a
norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi
previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul
progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del
presente articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui
all'articolo 8, comma 2- bis, il competente direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il termine di sessanta giorni
dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il
provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi
di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e
indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato,
dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di
ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica
al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui
sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere
l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di
cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui
al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla
conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro
il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della
documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento
di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della
transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del
concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il
termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199~art22-com1-leta].
Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato
entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al
comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al
proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo
33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal
fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro
1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima
applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini
dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di
istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle
Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2], acquisito, qualora la
competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto
omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione
del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione
ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del
direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del
1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art2], provvede al rilascio
degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della
cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146], ove la
relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di
compatibilità paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura motiva
adeguatamente l'eventuale diniego del concerto.
In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole
della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art5-com2-letcbis]. Nei casi
in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge n. 400 del 1988
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;400~art5-com2-letcbis], venga superato
il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni
effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di
cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole
((ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente
articolo))
.
2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è
subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva
dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art25] o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42].
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si
fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al
processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle
consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e
24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di
come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni
ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del
progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo
progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti
a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o
incrementare le prestazioni ambientali del progetto; (134)
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile,
compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e
negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio
ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del
monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del
progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a
meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti
normative europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web
dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a
cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti
per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari,
nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella
documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale
indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il
procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su
istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che
contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento
e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga
da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto
ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il
provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non
contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel
provvedimento di VIA originario.
Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni
prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA,
il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte
dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della
proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità
competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa,
assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la
documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da
effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni
dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede
all'archiviazione.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa
l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito
web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241].
7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza
statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge n. 400 del 1988
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;400~art5-com2-letcbis], sostituiscono a
ogni effetto il provvedimento di VIA.
(112)
---------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76] ha disposto (con
l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze
presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
ART. 26
ART. 26
(( (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori). ))
((
1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni
altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA,
nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.
2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:
a) il provvedimento di VIA;
b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione
delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per
evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali
negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di
monitoraggio.
3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione,
è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli
enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma
4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto,
consentendo altresì l'accesso almeno alle seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente
l'accompagnano;
b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le
informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel
procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove
applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali
risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.))
((112))
ART. 26-BIS
ART. 26-BIS
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza
di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla
definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale,
del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la
predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per
ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e
all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in
formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli
impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello
studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di
fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art23].
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è
pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via
telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e
comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del
progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice
una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], con le medesime
amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14-com3], si svolge con le
modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono
essere ridotti fino alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi
del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione
prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da
inserire nello
((studio di impatto ambientale))
, del relativo livello di dettaglio
((...))
e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla
definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare,
l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti
potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della
conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, fornendo congrua
motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle
risultanze emerse)). ((Le determinazioni espresse in sede di conferenza
preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le
amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi
preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare
motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di
cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi,
emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli
interessati.
ART. 27
ART. 27
(Provvedimento unico in materia ambientale)
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può
richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato
nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per
la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta
un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di
cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione delle
autorizzazioni di cui al comma 2, nonché la documentazione e gli elaborati
progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli
ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica
l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art93].
2. È facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento
dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative
normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria
tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo. Il provvedimento
unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove
necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte
II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale
derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di
cui all'articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146] di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42];
e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali
e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art21] di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42];
f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:regio.decreto:1923-12-30;3267], e
al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616];
g) nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105~art17-com2];
h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art94].
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli
elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e
3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le
misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente
verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33,
nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1,
e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio
delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto
previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai
sensi dell'articolo 32, comma 1. (134)
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web
dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di
cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza
e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
6. Entro dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in
caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse
l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art7] e 8, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art8-com3] e 4, della legge n. 241
del 1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art8-com4]. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120]. Dalla data della
pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni,
il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione
di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e
l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi
inclusi nel provvedimento unico ambientale. (134)
7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente indice la conferenza
di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente può chiedere al proponente,
anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del
Ministero della cultura, eventuali integrazioni assegnando allo stesso un
termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa
per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si
intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere
all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla
pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone,
entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il
proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al
pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente
decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio
sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio
informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120]. In relazione alle modifiche
o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al
comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà. (134)
(144)
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per
il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento
di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente,
l'autorità competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6,
una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo
quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter].
Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti
o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il
direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza,
nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e
le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e
conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione
motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il
provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del
provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel
provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma
2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal
((competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura))
, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2,
quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per
il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del
procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241]. (134)
9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata
ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico,
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui
agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le
misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia
ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e
sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da
parte delle amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle
disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio
dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.
(112)
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
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AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 50,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77] ha disposto (con
l'art. 22, comma 1, lettera e)) che "al comma 7, dopo le parole "l'autorità
competente" sono inserite le seguenti: "indice la conferenza di servizi
decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], che opera secondo
quanto disposto dal comma 8. Contestualmente"".
ART. 27-BIS
ART. 27-BIS
(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente
presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative
di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa
finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente
in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica
indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti
di assenso richiesti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente
verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33,
nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1,
e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente
interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel
proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al
medesimo con le modalità di cui all'articolo 32. (134)
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web
dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di
cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la
completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia
richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art8], nel
termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la
verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso
di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui
è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7] e 8, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8-com3] e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8-com4]. Dalla data della
pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico
interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione
dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano
anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale
strategica.(134)
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al
proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi
compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e
amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore
a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può
concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta
giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo
all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente,
ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e,
tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la
cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.
6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si
svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità
disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo
7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di
consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine
per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento
delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una
conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le
Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio
del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter]. Il termine di
conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti
((dalla data della prima riunione))
. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende,
recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso
in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di
un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di
assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più
titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure
laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di
verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa,
la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare,
secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del
titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi
emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo
definitivo.
7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di
conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli
((strumenti urbanistici))
e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne dà atto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241].
9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata
ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli
articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure
supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia.
(112)
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 50,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.
ART. 27-TER
ART. 27-TER
(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza
strategica)
1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione
di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o
privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro
400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica,
caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie
soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a
VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza
regionale, l'autorità ambientale competente è la regione e tutte le
autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di
cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un
provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come
disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14.
((1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato
regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento
delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque
connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla
parte seconda del presente decreto))
2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il
procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è
preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12,
secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione
dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui
all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità
procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di
assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di
verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione del predetto parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati
assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la
valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio
unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui
all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del
presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata
nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo
si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei
programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai
commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorità
competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati
progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i
concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in
apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate
le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma
1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio
unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui
all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente
verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e,
qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni e gli enti
potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul
proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui
è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni
comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere
impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata
al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità
competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di
cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva
competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì
l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente
indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla
realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico
interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata
la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico,
l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia
richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160], nel
termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la
verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.
Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente
procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito
della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni
entro un termine non superiore a dieci giorni.
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di
consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine
per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento
delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una
conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le
Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio
del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter]. Il termine di
conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla
data della prima riunione.
10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la
realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è
stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art135] e 143 del
codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art143], di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42],
l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza
di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di
approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta
giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione è rimessa alla
decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti
giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione
procedente.
In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art5-com2-letcbis]. In
presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti
varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui
al comma 11.
11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e
comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto,
nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti
di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in
cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di
un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di
assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel
provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o
intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal
presente articolo partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione
dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso
l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies]. All'esperto
di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese,
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere
rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi
7-bis e 9.
14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241].
ART. 28
ART. 28
(Monitoraggio)
1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.
2. L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica
l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di
identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi
imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
((Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite
di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle
tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8,
comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le
attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità
competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132], dell'Istituto superiore di
sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti
pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli
esiti della verifica))
. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza
statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e
dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire,
sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori
ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle
informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza , che operano secondo le
modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle
Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto
Ambientale;
b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione
ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di
significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di
interessi;
d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e
non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite
massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio.
All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta
ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro
quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. (134)
3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente,
nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA,
trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto
eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli
elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.
L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del
comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di
verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente, che deve esprimersi
entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità
competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2].
5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità
competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine,
trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29.
6. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da
1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione
dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la
sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi,
ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del
procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle
condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite
ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia
ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate
e disporre l'adozione di opportune misure correttive.
7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga
l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni
ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità
competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone
l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione
dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta
giorni.
7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente
la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di
regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la
conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni
ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito
internet dell'autorità competente. (134)
8. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati
delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate
dall'autorità competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei
monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione
attraverso il sito web dell'autorità competente.
(112)
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128] ha disposto
(con l'art. 2, comma 23, lettera a)) che "al comma 1, primo periodo, le parole
"Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali" sono sostituite dalle parole "Il monitoraggio assicura, anche
avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e
del sistema delle Agenzie ambientali,"".
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 50,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.
ART. 29
ART. 29
(( (Sistema sanzionatorio). ))
((
1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica
di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per
violazione di legge.
2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni
ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che
rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di
cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede
secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo
determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e
negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del
provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di
pericolo o di danno per l'ambiente.
3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto
realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di
cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle
disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in
sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già
realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine
all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la
prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione
avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,
ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine
assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA,
adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo,
l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il
ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese
del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di
inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese
dell'inadempiente.
Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti
dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639].
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte
di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove
prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000
euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo
in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione
di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.
6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16].
8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente
articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono
successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al
miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio
ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la
verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA,
nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della
popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.))
((112))
----------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
((TITOLO III-BIS
L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE))
ARTICOLO 29-BIS
ARTICOLO 29-BIS
Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
((
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto
indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono
definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto
all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della
emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale
riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati
dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 96/61/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31996L0061] o
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0001].
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle
installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per
talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti
requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un
approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo
complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili,
senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine
di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies. Per le categorie
interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies, l'autorità
competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di
conformità dell'istanza con i requisiti generali.
))
((
2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi
dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della
Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori
tecniche disponibili e garantire la conformità con l'articolo 29-octies, ed
inoltre contengono un esplicito riferimento alla direttiva 2010/75/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075] all'atto
della pubblicazione ufficiale.
Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti già
emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali
conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova
più applicazione l'ultimo periodo del comma 2.
))
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si
considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono
soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-13;36]
((fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT))
.
ARTICOLO 29-TER
ARTICOLO 29-TER
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della
modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle
installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies.
Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni
richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda
deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e
portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia
usate o prodotte dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni
dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli
effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso
per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse
possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo,
di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente
nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono
l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e
alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui
all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze
pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle
acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento
elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima
del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza
costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione
disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto
necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.
2. e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale,
di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni
contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art39], di pubblica sicurezza
o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità
competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilità al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di
sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente
rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN
ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento
(CE) n. 761/2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R0761] e
successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra
normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente
articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della
domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente
verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora
queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti
di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potrà chiedere
apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la
presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del
procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non
depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si
intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una
proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in
ragione della complessità della documentazione da presentare.
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128], ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole
"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono sostituite dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le
parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale", e la parola "APAT" è sostituita dalla seguente:
"ISPRA".
ARTICOLO 29-QUATER
ARTICOLO 29-QUATER
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Per le installazioni di competenza statale la domanda è presentata
all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le
modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i
documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del
pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito
internet dell'autorità competente
((, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione,
compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5,
del contenuto della decisione))
, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi
aggiornamenti, e
((con particolare riferimento agli elementi))
di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13
((, nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in
materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco
ai sensi del comma 7, del presente articolo))
.
3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4,
contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data
di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7], e la sede degli uffici
di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del
procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione
della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli
uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli
atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7-com3] e 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7-com4] dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8]. Le informazioni
pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate
dall'autorità competente nel proprio sito web.
È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui
al titolo III della parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma
3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità
competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi,
alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e
comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno,
del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di
competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei
titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai
sensi degli articoli 14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14]
e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], e successive
modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;334], ferme restando
le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai
sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le
condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un
rappresentante della rispettiva autorità competente.
6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite
le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art216] e 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art217], nonché la
proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per
le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per
quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle
emissioni nell'ambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga
necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato
provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali
proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di
riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può
richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la
applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della
documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta
sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46].
10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di
autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente
decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco
dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le
eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui
necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono
la comunicazione di cui all'articolo 216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste
dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché, la data entro la
quale le prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo
aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese
disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui è basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte
((, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,))
prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se
ne è tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per
l'installazione o l'attività interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui
all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione
alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi
specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le
condizioni imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione
dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle
attività;
h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di
autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.
14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in
particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di
cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per
l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a),
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art24-com6-leta], e relative
norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità
competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le
emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà
intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della
complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra
lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i
gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli
interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del
sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie
aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto
previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione
dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono
raddoppiati.
ARTICOLO 29-QUINQUIES
ARTICOLO 29-QUINQUIES
(( (Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale). ))
((
1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni
regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI).
Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonché, su indicazione
della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera
attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di
referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di
lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione
del presente Titolo, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e
omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le
relative conseguenze.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al
comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
))
ARTICOLO 29-SEXIES
ARTICOLO 29-SEXIES
Autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente
decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di
cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma
16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di
attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;216], contiene
valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del
medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un
rilevante inquinamento locale.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46]. (76)
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di
emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle
dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione
interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e
delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento
ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della
vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in
cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono
essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni
che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la
riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la
manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative
al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle
sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della
possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito
dell'installazione.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri
e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione
geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le
condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo
l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4-bis. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono
che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni
seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che
non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL
e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a)
in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
4-ter. L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi
di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui
è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi
all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano
nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione
di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga
prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale
presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per
quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua,
l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione
interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente.
5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza
delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque
l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter,
tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.
((209))
5-bis. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla
base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle
pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata
prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte
Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il
rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica
che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a
quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni
sulle BAT.
5-ter. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di
un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né
dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti
pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo
2, della direttiva 96/61/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31996L0061] o
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0001] o, se
queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali
dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il
gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri
di cui all'Allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di
controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto
dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni
sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le
condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione,
nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno
una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle
condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il
comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato
che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del
controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di
riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare
all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile
degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale.
Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel
rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la
frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per
gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma
sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento
dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni,
su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione
trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi
ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di
cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili,
l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una
volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci
anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del
rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie
frequenze per tali controlli.
6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista
un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del
gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e che
preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle
installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle
attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle
previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di
incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle
condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di
avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i
malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione.
L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in
materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli,
disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti
dell'installazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il
funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli
spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati
disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti
tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla
bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli 237-sexies, comma 1,
lettera e), e 237-octiedecies per gli impianti di incenerimento o
coincenerimento, è facoltà dell'autorità competente, considerata la stabilità
d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilità dei controlli e la mancata
contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente
autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare
preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la
massima intensità (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa,
che possono essere considerati, nel corso di validità dell'autorizzazione
stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare
tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo
29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999,
n. 334 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;334],
l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti
valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini
della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate
nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale.
8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto legislativo del 31 luglio 2020,
n. 101 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101], il
Prefetto trasmette i provvedimenti adottati all'autorità competente per il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni sono
espressamente riportate nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le
condizioni ivi previste.
9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni
specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorità
competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei
precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione può disporre
la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo
articolo 29-nonies
articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori
prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le
tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando
l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui
all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie
ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di
emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a
condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione
corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibilì comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai
benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni
ambientali locali dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche
dell'istallazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in
uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelta,
illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni
imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i
valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove
applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento
alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato è
aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea,
di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con
tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque
l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare
che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel
complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente
comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.
9-ter. L'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni
del comma 4-bis e 5-bis e dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di
sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo
non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale
tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII
alla Parte Seconda, il presente articolo si applica fatta salva la normativa in
materia di benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della
Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni
di autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze
pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per
validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della
nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata
per l'installazione esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze
pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione
ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee
con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella
relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per
rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo
conto della fattibilità tecnica di dette misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato
nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio
significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività
autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi
necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose
pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro
approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera
a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi
necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose
pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro
approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana
o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque
sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato
del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
9-sexies. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della
relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con
particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da
ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte
Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma
9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie
finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o
della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti
criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare
l'importo di tali garanzie finanziarie.
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AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46], ha disposto
(con l'art. 34, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 2 del presente
articolo.
articolo.
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AGGIORNAMENTO (209)
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 18-01-2023 a seguito della
soppressione della lettera g) del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 17 ottobre 2024,
n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-17;153~art1-com1-letg], che
disponeva la modifica del comma 5 del presente articolo, ad opera della L. 13
dicembre 2024, n. 191 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-13;191], di
conversione del D.L. medesimo.
ARTICOLO 29-SEPTIES
ARTICOLO 29-SEPTIES
(( (Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale). ))
((
1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione
ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione
in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive
coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una
determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori
tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme
di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per
installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le
altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle
autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte
le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve
le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità
ambientale.
))
ARTICOLO 29-OCTIES
ARTICOLO 29-OCTIES
(( (Rinnovo e riesame). ))
((
1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata
ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate,
applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata
concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano
condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni
complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va
fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT
pertinenti al relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo
dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'attività principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa,
dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in
materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di
competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di
qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato
dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite
di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di
nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi
di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e
programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che
consentono una notevole riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza
del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede
l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative
comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato
esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative,
indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per
garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai
"livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.".
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità
competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità
competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso
tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame
interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di
autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle
emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT
applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione,
l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.
Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque
presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto
termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi
indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della
tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con
l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere
dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa.
In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le
informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività
principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano
riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente
decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e
4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso
disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in
conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1221], il
termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la
registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione
di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato
almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO
14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la
certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di
cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato
almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.
10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli
29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalità di cui all'articolo
29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere
assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il
gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.
))
ART. 29-NOVIES
ART. 29-NOVIES
Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate
dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata
ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche
progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis),
ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito
della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia
all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una
relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo
29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e
29-quater in quanto compatibile.
((3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità
competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in
merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della
normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi
della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della
normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di
realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore
ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né
contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione
integrata ambientale.))
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione
dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione
entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione
((ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.))
.
ARTICOLO 29-DECIES
ARTICOLO 29-DECIES
Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione
integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli
impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli
uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore
trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente
responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli
delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo
modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente
provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici
individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo
29-quater, comma 2.
Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in
caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo
le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti
di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi
delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente,
accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento
alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento
nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in
particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente,
tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio
impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità
competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio
destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti
autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve
fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica
tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine,
almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti
redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla
conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni
riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al
gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in
loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro
mesi dalla visita in loco.
Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinchè il gestore,
entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene
necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella
relazione.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità
competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e
monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII,
e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini
dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese
le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente,
devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato
all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195].
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in
assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle
misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente
procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del
gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere
applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità
competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la
conformità;
((b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo
immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni
siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo
determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente
prorogata, finchè il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il
problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre
automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3,
alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i
controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la
conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo
immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la
precedente sospensione))
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso
di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di
reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per
l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia
determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità
competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute,
ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai
sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art217].
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i
controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-04;496~art03-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;61].
11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma
6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a
livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della
Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle
autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai
seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali
ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più
breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o
dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di
incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie
autorità d'ispezione.
11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le
installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni
che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la
precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di
autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui
al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica
effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle
installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute
umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della
sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit
(EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1221]).
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;61], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;89], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1-ter) che "Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art29decies-com10],
costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto,
qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente
articolo".
ARTICOLO 29-UNDECIES
ARTICOLO 29-UNDECIES
(( (Incidenti o imprevisti). ))
((
1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi
imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa
immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di
cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per
limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o
eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.
2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può
diffidare il gestore affinchè adotti ogni misura complementare appropriata che
l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o
delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente
competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e
prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di
tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità
competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.
3. L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle
informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di
cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di
garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.
))
ARTICOLO 29-DUODECIES
ARTICOLO 29-DUODECIES
Comunicazioni
((
1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi
concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni
rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni
di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata
ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni
siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l'autorità
competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare le modalità per acquisire in remoto tali informazioni.
))
((
1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 9-bis, le autorità competenti comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni
dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i
motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.
))
2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'articolo
29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di
cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 29-decies, sono trasmessi al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il
formato e le modalità di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.
ARTICOLO 29-TER
ARTICOLO 29-TERDECIES
Scambio di informazioni
((
1. Le autorità competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale , una comunicazione relativa
all'applicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi
circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di
emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonché
sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando
eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche
emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle
informazioni che devono essere messe a disposizione, nonché l'eventuale
individuazione di attività e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni
stesse, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate
dalla Commissione europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le
informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30
giugno 2014, con riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017, con
riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente con frequenza triennale,
facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
15 marzo 2012.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
predispone e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettronico
sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075] e sulla
sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione
dell'ambiente, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dell'articolo
29-duodecies e del comma 1, rispettando periodicità, contenuti e formati
stabiliti nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria.
2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di cui all'articolo 75
della direttiva 2010/75/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075] e al Forum
di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle
intese di cui al comma 3.
))
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], provvede
ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni
organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche
disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di
controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni.
Le modalità di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il
coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello
scambio di informazioni.
Le attività di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attività di
cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede
a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento
dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8] modalità
di scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine di promuovere una
più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.
ART. 29-QUATER
ART. 29-QUATERDECIES
(( (Sanzioni). ))
((1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte
Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o
dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il
trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel
caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura
dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e
dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato
riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se
di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi
di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in
possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni
o quelle imposte dall' autorità competente.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena
dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo
in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui
l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante
i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui
all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia
contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati
nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse
idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi
idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave
reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena
dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato
5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche
il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente
normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza
l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio
dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento
autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non
sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso
il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro..
7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000
euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la
comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che
omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1,
nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.
8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000
euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente
responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai
comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui
all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi
informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione
amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria
è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo
minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma,
comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati
di esercizio dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art483] a chi
nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o
alterati.
10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000
euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di
presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione
integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad
altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del
gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non
si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16].
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza
statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente
decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi
derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo
29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui
all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui
all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai
pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali
straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo
29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto
degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della
prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le
sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie
oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più
grave reato.))
TITOLO IV
((VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE))
TITOLO IV
ART. 30
ART. 30
Impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di
opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino
localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di
valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità
competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di
opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di
essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di
autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti
dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero
effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità
competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità
competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati
dagli impatti.
((2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi
pareri, l'autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la
documentazione pervenuta affinchè i soggetti di cui al comma 2 rendano le
proprie determinazioni.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ART. 31
ART. 31
((Attribuzione competenze))
((
1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è
rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si
manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli
impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio
di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le
procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di
competenza statale.
))
ART. 32
ART. 32
Consultazioni transfrontaliere
1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così
richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero
degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a
Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n.
640 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640], nell'ambito delle fasi
previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede quanto
prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato
alla notifica dei progetti e di tutta la documentazione concernente il piano,
programma, progetto o impianto e delle informazioni sulla natura della decisione
che può essere adottata. Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non
superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla
partecipazione alla procedura.
Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità
competente. (134)
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati
consultati trasmettono all'autorità competente i pareri e le osservazioni delle
autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della
dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le
modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da
consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati
consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere
entro termini ragionevoli. L'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere
agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già
stabilite dagli articoli 17, 25, 27 27-bis, e 29-quater del presente decreto.
(112)
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le
province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le
modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di
quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri
informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di
applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a
cura del proponente o del gestore o dell'autorità procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su
richiesta dell'autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II,
III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorità competente e
gli Stati consultati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero degli affari esteri,
d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla
Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e
rendere più efficace l'attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per
l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 25, comma 2, è prorogato di
90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. (112)
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi
del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.
5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere
effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro
Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità
italiane e al pubblico interessato italiano che entro
((sessanta))
giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere
e lo trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all'autorità competente
nell'altro Stato membro.
((134))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
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AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 50,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.
ARTICOLO 32-BIS
ARTICOLO 32-BIS
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi
e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli
articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a
disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato
dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire
effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso
in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità
competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione
europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che
provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra
Stati, affinchè, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche
ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo
adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità
competente.
((2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere
disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri
Stati dell'Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26,
paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075], circa le
decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l'esercizio di
attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del presente decreto))
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], ovunque
ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio",
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" è
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
((TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI))
ART. 33
ART. 33
Oneri istruttori
((1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo
effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità
competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di
monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA,
di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.))
((112))
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e
corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad
applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione
integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o
del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti
dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le
modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda,
nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui
all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a
garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e
gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità
delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli
accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie
di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle
emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale
presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle
spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti
derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore,
sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi
delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato
XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di
emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto
stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
settembre 2008.
4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'articolo
8-bis, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino
all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al
comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il
pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è
posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di
autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme
di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo
restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione
all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo
effettivo del servizio reso.
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], ovunque
ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio",
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" è
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ART. 34
ART. 34
Norme tecniche, organizzative e integrative
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104].
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104].
3. Il Governo, con apposita delibera del
((Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del
Ministro della transizione ecologica))
, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite
di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art13],
provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale
di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi
informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci
regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente
e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia
nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione
agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si
intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà
all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle
amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si
dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per
le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.
Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali,
attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in
rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la
crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni
di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento
dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali
quali presupposti necessari per la crescita della competitività e
dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi,
anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per
la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento
di funzioni finalizzate a:
a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti
per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e
valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo
nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti
tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità
dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai
processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di
valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica
e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico
pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e
progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore.
Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani,
programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il
sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie
ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali
comunitari o altri appositamente scelti dall'autorità competente.
9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter le modifiche agli allegati alla
parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove necessario, è modificato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281]. Con le stesse
modalità, possono essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per
assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro
e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e
forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli
allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea.
ART. 35
ART. 35
Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni
del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di
norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente
decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le
disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in
quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in
vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al
momento dell'avvio del procedimento.
((
2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo
29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale
rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata
presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la
propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni
stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio
e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali
autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo
29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale,
ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale.
))
((2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di
cui di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 1))
((76))
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti
pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le società per
azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorità competenti
un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio
e dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il
rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e
rendono disponibili tali dati alle stesse autorità competenti in forma
riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le
procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12
ottobre 2000, n. 279
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-10-12;279~art6quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-11;365].
I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il
tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-septies. L'autorità competente rende accessibili ai gestori i dati storici e
conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai
fini dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in
particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli
standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-10-12;279~art6quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-11;365].
A tale fine l'autorità competente può avvalersi dell'Istituto superiore per la
Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo
stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o
parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore,
e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una
autorità competente.
2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non esime i
gestori dalla responsabilità in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto
legislativo 4 luglio 2006, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-07-04;216] e successive
modifiche ed integrazioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128] ha disposto
(con l'art. 2, comma 31) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], le parole,
"del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-18;59]", ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nel decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], ovunque
ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio",
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" è
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
------------
AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46], ha disposto
(con l'art. 34, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2-quinquies del
presente articolo.
ART. 36
ART. 36
(Abrogazioni e modifiche)
1. Gli articoli da 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art4] a 52 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art52], sono
abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], sono
sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre
abrogati:
a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art6];
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67~art18-com5];
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1988-08-10;377];
d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-02;102~art7];
e) il comma 2, dell'articolo 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art4-com2], ed il comma 2,
dell'articolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art5-com2];
f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-29;366~art1-com2];
g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-29;380~art3];
h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art2];
i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991-10-05;460];
l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art3];
m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;100~art6];
n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-28;220~art1];
o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art17-com6];
q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;526];
r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;206~art2bis-com1] (decreto-legge
29 marzo 1995, n. 96 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-03-29;96]);
s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1996-09-07&numeroGazzetta=210];
t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-02;348];
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2000-10-11&numeroGazzetta=238];
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art6
cc) l'articolo 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art6]
della legge 23 marzo 2001, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-23;93];
dd) l'articolo 77, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art77-com1] e 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art77-com2];
ee) gli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-11-14;315~art1] e 2 del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-11-14;315~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-16;5];
ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-18;59~art5-com9]; (40)
gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-18;62~art30].
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46]))
.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo, nel caso in
cui dalla loro abrogazione o modifica derivino effetti diretti o indiretti a
carico della finanza pubblica.
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128] ha disposto
(con l'art. 2, comma 31) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], le parole,
"del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-18;59]", ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto"".
ART. 37
ART. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 38
ART. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 39
ART. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 40
ART. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 41
ART. 41
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 42
ART. 42
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 43
ART. 43
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 44
ART. 44
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 45
ART. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 46
ART. 46
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 47
ART. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 48
ART. 48
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 49
ART. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4~art49]
((IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4~art49] HA
CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
ART. 50
ART. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 51
ART. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
ART. 52
ART. 52
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]))
PARTE TERZA
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA
DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
SEZIONE I
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
TITOLO I
ART. 53
ART. 53
(finalita)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la
tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento
idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la
messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica
amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di
programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro
esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le
rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità
montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.
ART. 54
ART. 54
(definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46];
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di
seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto
riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del
suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il
sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le
acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma
che può essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di
un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente
fino al limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o
canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o
un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività
umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è
sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute
da una o più falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di
acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema
drenante alveato del bacino idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la
confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla
tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli
specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee,
nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il
rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare
l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche
ambientali e paesaggistiche collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi
naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei
versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema
drenante alveato del bacino idrografico;
((
z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità
competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060], e
dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49~art3];
z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto))
ART. 55
ART. 55
(attività conoscitiva)
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all'articolo 53 e
riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per
il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle
deliberazioni di cui all'articolo 57, comma 1, secondo criteri, metodi e
standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel
settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e
la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))
) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art38], di un
unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali
e quelli delle province autonome.
3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che
comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli
alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))
), secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento
dell'attività conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini
dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonché ai fini
della diffusione dell'informazione ambientale di cui agli articoli 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195~art8] e 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195~art9], di
recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0004], e in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art1], e altresì con riguardo
a:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attività di cui al comma 4 attraverso la
raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa
ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
. Con decreto del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
sono definiti i criteri e le modalità di esercizio delle suddette attività. Per
lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di
spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e
cinquanta per cento dell'ammontare della massa spendibile annualmente delle
spese d'investimento previste per il
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
.
Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere
sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.
ART. 56
ART. 56
(attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli
interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53 riguardano,
ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio
nazionale di protezione civile, in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini
idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali,
idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche
attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami
terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di
laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro,
per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle
lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi
erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la
difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le
valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle
acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di
ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde
sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione
delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di
ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con
una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che
l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli
alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione
interna, nonché della gestione dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel
settore e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle
lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la
determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree
demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard,
nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi
gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi
connessi.
CAPO II
COMPETENZE
ART. 57
ART. 57
(Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi
nel settore della difesa del suolo)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare:
1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo
svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56, nonché per la verifica
ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni che si pronuncia entro
trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in
mancanza del parere;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di
persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste
dalla presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla
presente sezione;
b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8]:
1) il programma nazionale di intervento;
2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni
dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in
attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art10-com11],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116];
3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in
assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le
somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori
nei termini previsti.
(24)
1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse
sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente
competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la
medesima destinazione.
((All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede
il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i
medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il
contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91], senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
.
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del
suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto da
quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività
produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per
i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di
indirizzo e di coordinamento delle attività.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma
nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri
enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse
amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi
delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli
obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la
coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei
Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.
6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente
articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232 (in G.U. 1a
s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma
1, lettera b), del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il
programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della
Conferenza unificata".
ART. 57-BIS
ART. 57-BIS
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di
assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione
ecologica e la relativa programmazione e con compiti volti a rafforzare
l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le
competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile.
2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può
delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora
si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle
imprese e del made in Italy.
Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica,
delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Alle riunioni del
Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri, o loro delegati, aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste
all'ordine del giorno.
2-bis. Il CITE
((, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
interessate,))
approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha
il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla
Commissione europea ai sensi del
((regolamento (UE) 2024/1252))
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1252]
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1252], dello
status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo
delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.
3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza
energetica, al fine di coordinare le politiche e le misure di incentivazione
nazionali ed europee in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilità sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualità dell'aria;
f) economia circolare.
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi
ambientali e la finanza climatica e sostenibile.
f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, il relativo cronoprogramma, nonché
le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure e indica
altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli
atti vigenti.
Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], che è
reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di
Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione.
Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni
dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al
secondo e al terzo periodo.
4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere,
entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione
del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento
adottate.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di
cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art68].
5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la
transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di
cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com98], è soppressa e i
relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma
7 del presente articolo.
5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art68-com2], il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro della transizione ecologica
invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica,
entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti
dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione
dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi
ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del
Piano per la transizione ecologica".
6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli
obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le
iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato
tecnico di supporto del CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di
cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le
questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di
supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese
e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne
disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e
organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(175)
---------------
AGGIORNAMENTO (175)
Il D.L. 11 novembre 2022, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173], convertito con
modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-16;204], ha disposto (con l'art. 11,
comma 2) che "Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 57-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art57bis-com8],
come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento
interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 58
ART. 58
(competenze del
((Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare))
)
1. Il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate
dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio
nazionale di protezione civile.
2. In particolare, il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
:
a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione,
ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del
servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione,
gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei
beni;
b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art1-com6], nonché la
relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la
difesa del suolo, di cui all'articolo 69, da allegare alla relazione
previsionale e programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte
avvalendosi del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))
);
c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art2-com5] e 6, della legge 8
luglio 1986, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art2-com6], per assicurare il
coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del
suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la
tutela dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ))
svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di
difesa del suolo;(24)
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri
fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di
garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le
competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di
somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in
seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63;
d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del
suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e
delle trasformazioni territoriali;(24)
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da
parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))
), e di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione
degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi
e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232 (in G.U. 1a
s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, comma 3, lettera a), "nella parte in cui non prevede che le
funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa
del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata"; comma 3,
lettera d), "nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate
siano esercitate previo parere della Conferenza unificata"
ART. 59
ART. 59
(competenze della Conferenza Stato-regioni)
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni, anche
ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 57, in ordine alle attività ed alle finalità di cui alla presente
sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di
cui al predetto articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo del
Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))
) e per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti
pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in
materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del
suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli
indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun
programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli
interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.
ART. 60
ART. 60
(competenze dell'
((Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale))
-
((ISPRA))
)
1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio
nazionale di protezione civile, l'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPAR))
) esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesa del
suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo
un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono
stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni
da parte di chi ne usufruisca.
ART. 61
ART. 61
(competenze delle regioni)
1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle
competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra
loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle
competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni
statali, ed in particolare:
a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei
distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti
di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di
studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani
di tutela di cui all'articolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono
all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere
da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni
comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al
funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la
manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna,
ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di
attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di
conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed
uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra
funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone
sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di
sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza
o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.
Restano di competenza del Ministero delle attività produttive tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o
decantazione o lavaggio di residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1959, n. 1363
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-11-01;1363], per gli
sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso
non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al
servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le
attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Registro
italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione
e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di
invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge
30 dicembre 1923, n. 3267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-12-30;3267], sono
interamente esercitate dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o
delegate alle regioni.
ART. 62
ART. 62
(competenze degli enti locali e di altri soggetti)
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i
consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e
gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico
partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del
suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa
tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(
((ISPRA))
) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
ART. 63
ART. 63
(Autorità di bacino distrettuale)
1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita
l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino",
ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della
presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza,
efficacia, economicità e pubblicità.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui
territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare
il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità
di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel
presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì
attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi
dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale
e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.
3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente,
il segretario generale, la conferenza operativa
((, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici))
, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti,
quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri
connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con
le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei
principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per
l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al
comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi
comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183],
salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo
determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], e successive modificazioni.
Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità
di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo
precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale,
utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e
interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato
dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite
alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime
Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di
provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente
alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel
caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per
il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì,
individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di
bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale
permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza
istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province
autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli
assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o
i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui
siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati.
Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un
rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela
del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e
alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono
esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque
denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con
la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza
dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono
approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli
atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità
agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può
articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse
esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più
regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del
Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni
regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in
caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale
rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente,
fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente
tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei
lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata
che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di
adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di
sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche
condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i
bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il
regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del
fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale
permanente, cui formula proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e
locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato
di attuazione del Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati
nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello
Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare
nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano
medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet
dell'Autorità.
9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni
presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario
generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due
rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi
di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla
difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla
conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre
quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da
esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla
conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di
invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui
al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti,
per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).
10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il
piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060], e
successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni,
previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0060], nonché i
programmi di intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei
piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi
alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque
e alla gestione delle risorse idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62
del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le
attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui
al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215] - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago
Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo
all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica,
alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle
acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione
dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.
ART. 63-BIS
ART. 63-BIS
(Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici)
1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio
distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio
permanente", che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli
indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio
permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse
idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi
alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di
riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e
i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari
settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo
scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi
consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei
piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino
di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e
degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati
dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145,
nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici (SNACC).
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di
governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio
idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a
ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato
aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino
distrettuale territorialmente competente.
3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato
flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità
idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la
definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica
definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora
scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni
all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al
secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare,
con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.
4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni
presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal
segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione
all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o
rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato,
per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto,
appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa
istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di
bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie
utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli
esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di
utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con
diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di
funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento,
approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le
modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa
istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità
di bacino distrettuale.
((5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto
previsto dall'articolo 176))
TITOLO II
I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI
CAPO I
I DISTRETTI IDROGRAFICI
TITOLO II
ART. 64
ART. 64
(( (Distretti idrografici).))
((1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito
nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini
idrografici:
1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini
idrografici:
1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti
bacini idrografici:
1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini
idrografici:
1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle
Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori,
già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti
bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna,
già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183];
g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già
bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183]))
CAPO II
GLI STRUMENTI
ART. 65
ART. 65
(valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale)
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di
piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione
del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi,
metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti
con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai
corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri
stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63,
comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare,
contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle
utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed
intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42];
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e
potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei
suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccità;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di
riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia
degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali
ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche,
idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica,
di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma
d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela
dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f),
qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali,
da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di
programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che
sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive
che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo
e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto
ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali
litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di
rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e
della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei
litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in
rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione
del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili
effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione,
anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità
della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli
scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per
altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in
relazione alla gravità del dissesto;
t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente
vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso
Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico
e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in
contrasto, con il Piano di bacino approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di
bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani
territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle
attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle
acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla
bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali,
emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso
nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente
interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano
ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici
entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di
bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino
adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani,
ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di
cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia
sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del
Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di
mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e
dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un
grave danno al territorio, il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida
medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività
antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se
la m ancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un
ufficio periferico dello Stato, il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale
assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la
necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio,
il Ministro competente, di concerto con il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o
per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire
fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve
comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono
essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e
cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 66
ART. 66
(adozione ed approvazione dei piani di bacino)
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti
((alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
(VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per
la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte
seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica))
a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura
prevista dalla parte seconda del presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui
al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente
di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente
stabilisce:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti
conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole
regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui al
comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente
almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed
analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso
della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine
e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa
la nomina di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento
delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano.
5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità
previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base
del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, i
piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero
2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali
delle regioni territorialmente competenti.
7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti
interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di
bacino, provvedendo affinchè, per ciascun distretto idrografico, siano
pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi
gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di
osservazioni scritte, i seguenti documenti:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano,
inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno
tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle
acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del
periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del
periodo cui il piano si riferisce.
ART. 67
ART. 67
(i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di
prevenzione per le aree a rischio)
1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino
adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per
l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione
delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 66,
approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più
elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle
regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere
prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato
lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art5]. I piani
straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone
e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65,
comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del
medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di
cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla
perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di
salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1,
esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani
straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse
modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli
interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.
((119))
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, tenendo conto dei
programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani
straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso
azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è
connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio
ambientale, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di
emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art5]. Per la realizzazione
degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art5-com2].
((119))
4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e
3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della
collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di
bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del
Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio
geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva
competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio
idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità
del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il
patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la
salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il
preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i
manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali
individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i
soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di
rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni
private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali
interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di
rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì
un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la
rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate
in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi
sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo
86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art86-com2], e
riguardano anche gli oneri per la demo lizione dei manufatti; il terreno di
risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento
dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove
i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle
predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni
derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di
calamità naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere
l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura
finanziaria.
---------------
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1] ha disposto (con
l'art. 47, comma 1, lettera m)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio
1992, n. 225 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225] e ai relativi
articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente
decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art5], citato nell'articolo 67,
commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art67-com2] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art67-com3], e
nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art191-com1],
deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto".
ART. 68
ART. 68
(procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio)
1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui
al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale
strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire,
sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla
data di adozione del relativo progetto di piano.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria
coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le
regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni
provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse,
alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla
regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con
particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei
contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed
urbanistiche.
4-bis.
((Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli
articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti))
, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico
emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183], derivanti dalla
realizzazione di interventi
((collaudati))
per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto
idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate
((con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino
distrettuale))
, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della
Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte
integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel
rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque,
garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento,
((il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare))
, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che
sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione
dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.
ART. 68-BIS
ART. 68-BIS
(( (Contratti di fiume).))
((1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli
strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino
idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata
che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio
idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree))
CAPO III
GLI INTERVENTI
ART. 69
ART. 69
(programmi di intervento)
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento
che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani
medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa
copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici
per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni,
compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini
idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di
piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi,
rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei
progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli
studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono provvedere con propri
stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di
bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa
autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63,
comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere
e interventi previsti dai piani di bacino.
ART. 70
ART. 70
(adozione dei programmi)
1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai
componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata
per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione
deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre
dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del
programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data
sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per
l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla
sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i
nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo
le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, affinchè, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute
nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro
dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il
successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge
finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in
forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art34].
ART. 71
ART. 71
(attuazione degli interventi)
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite
alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di
incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni
tecnico-professionali specializzate, in conformità ad apposite direttive
impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63,
comma 4.
2. L'esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo
quando l'urgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della
presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
ART. 72
ART. 72
(finanziamento)
1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio
delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi
previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano
mediante i programmi triennali di cui all'articolo 69.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11-com3-letd]. I predetti
stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai
commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell'economia e
delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, sentita la Conferenza
Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il
triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato
e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed
assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo
stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone
l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi
per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))
).
4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti,
ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA))
), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 57.
5. Il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su
proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere
di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la
modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui
progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
ART. 72-BIS
ART. 72-BIS
(( (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di
demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).))
((
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di
interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e
immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto
elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a
rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di
costruire.
2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com432]. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime
ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art31-com3],
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], i comuni
beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono
tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di
rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la
ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il
comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle
somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinchè le stesse siano
integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art6], 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art13], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art29] e 30 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art30],
e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza
delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo,
gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti
definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con
priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla
base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici
mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita
domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle
attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi,
l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali
sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non
eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da
parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla
procedura per la presentazione della domanda di concessione.
6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono
aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo
32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art32-com12],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326]. Resta ferma la disciplina
delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di
demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre
disposizioni.
7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di
demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione
dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con
le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta
alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono
indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati))
SEZIONE II
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
TITOLO I
ART. 73
ART. 73
(finalita)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina
generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee
perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di
quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per
quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di
buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi
degliaccordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed
eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o
eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze
pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni,
nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze
presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli
ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente
dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso
i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di
ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la
definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo
recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al
riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle
emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze
pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti
sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino
concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in
natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni
nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti di cui ai commi
1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione
vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a
realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.
ART. 74
ART. 74
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta
biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti
ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le
anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente
fino al limite esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti
a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla
foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; in via
transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di
sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al
fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di
beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3,
punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 maggio 2020
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0741], le acque
reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte
terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto
di affinamento, compatibilmente con la normativa
((dell'Unione europea))
;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie
del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il
sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art2-com1-leta], utilizzate
per le finalità consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive,
sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che
economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di
trattamento o verso un punto di recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante
spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione,
interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di
vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino
all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo,
finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi
contenute;
q) ente di governo dell'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province
per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio
idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente
del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico
integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo
stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera
e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi
compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo
di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione
di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione
dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque
interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984,
n. 748 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-19;748], le sostanze
contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i
residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività
umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono
nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli
ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici,
perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi
dell'ambiente;
dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento
delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la
prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque
meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la
separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed
al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di
prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema
stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di
produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci
di acque previsti all'articolo 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13
giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e
gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla
stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di
appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue
domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al
previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che
alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la
conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero
sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la
sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici
e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in
trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali
almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un
processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione
secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i
requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo
di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali
che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle
sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero
qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze
nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa
per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di
tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati
gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una
stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di
garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già
inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le
acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le
acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma
che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di
un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività
umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è
sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane
dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale,
parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque
costiere;
i) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di
acque sotterranee; (22)
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute
da una o più falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un
punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un
fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di un
corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato
ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico
superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto
quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato di un
corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato
quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico
sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto
sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali,
classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato
in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per
conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla
presente sezione secondo le modalità previste all'articolo 78, comma 2, lettere
a) e b), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali
fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alle tabelle 1/A e 2/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico di un corpo
idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella B.3.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22)
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico
sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocità annua
media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno
la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere
gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui
all'articolo 76, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato
ecologico di tali acque, nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri
connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2 dell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto; (22)
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti
e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a
preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze
individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della
direttiva 2000/60/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060];
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle
elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle
acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza
del presente decreto;
ll) standard di qualità ambientale, denominati anche "SQA": la concentrazione di
un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e
nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e
l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare,
salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22
dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche
disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di
impatti diffusi, e quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi
ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-18;59], sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane,
nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi
significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico,
inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di
scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD,
cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e
percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;31];
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti
pubblici o a qualsiasi attività economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque
superficiali o sotterranee,
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che
successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti
dall'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 che incidono in modo
significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini
dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto;
qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4];
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione
specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure
che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla
natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che
influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle
risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano
l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri
utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del
loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività
di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte seconda del presente
decreto, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse
con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e
sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione
del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, l'impianto si
identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del
predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla
disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di
concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia
dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene
l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di
rivelabilità a una concentrazione dell'analita che può ragionevolmente essere
determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di
quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o
di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso
sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la
dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle
informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e
stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per
un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprietà nominali.
uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a dire acqua,
sedimenti, biota;
uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico all'interno del
rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro equivalente.
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-03-16;30] ha disposto (con
l'art. 9, comma 1, lettera a)) che "le lettere i), aa) e dd) del comma 2
dell'articolo 74 sono rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d)
dell'articolo 2 del presente decreto".
ART. 75
ART. 75
(competenze)
1 Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema attraverso il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro
della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi
spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel
rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio
alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere,
decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto
inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri
economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente
inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in
caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del
presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], su
proposta del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti
possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente
decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica
degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle
direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste
modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle
direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto,
secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-02-04;11~art13].
5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque
interne e marine dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))
) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza
del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria,
secondo le modalità indicate con decreto del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))
) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale
dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri
interessati e al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono
individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in
ragione degli obblighi internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate
all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di
elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo
121.
7. Le regioni provvedono affinchè gli obiettivi di qualità di cui agli articoli
76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici
ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli
stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti
risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo
Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare
un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli
obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto
idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di
programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di
salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della
filodepurazione.
TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITÀ
CAPO I
OBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITÀ PER SPECIFICA
DESTINAZIONE
TITOLO II
ART. 76
ART. 76
(disposizioni generali)
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e
sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi
di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di
qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da
garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei
corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei
corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla
vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante
il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire
gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015;
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di
"buono";
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato"
come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica
destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica
destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e
per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite
diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si
riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di
rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità
ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati,
nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi
di qualità.
ART. 77
ART. 77
(individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo
rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi
abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte
di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate
nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono
e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli
obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere a) e
b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle
indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i
corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento
dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro
il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso
deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui
all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi
e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione
della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state
istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la
relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono
riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico
artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie
al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative
rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua
potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio
agricolo;
5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate
del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei
costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino
un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015
per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si
verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano
tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità
ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno
dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per
motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei
tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate
nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori
aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in
cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro
detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento
progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale
significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo
calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui
alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire
obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora,
a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi
dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia
esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere
le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre
opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e
chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente
essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di
qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere
evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano
espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela
di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni
nell'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi
meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento
dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del
medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi
nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le
misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti
integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle
acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno
ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento
del piano.
10.
((Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le
disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento
temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza
maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e
siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:))
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore
deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in
altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti
eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali,
anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il
ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in
questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a
un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4,
lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico,
non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da
adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni
((e le province autonome di Trento e di Bolzano))
non violano
((le disposizioni della presente parte terza))
nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono
stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale
ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento
((, anche temporaneo,))
del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle
caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacità di impedire il deterioramento
((, anche temporaneo,))
da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia
dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano
((...))
:
1)
((NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-17;153]))
;
2)
((NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-17;153]))
;
3)
((NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-17;153]))
;
4)
((NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-17;153]))
.
((
10-ter. Il comma 10-bis si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti
condizioni:
a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo
stato del corpo idrico;
b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e
121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela
siano rivisti ogni sei anni;
c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del
comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente
e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle
alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per
lo sviluppo sostenibile;
d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono
essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali
migliori.
10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano
tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorità
di bacino competenti.
))
ART. 78
ART. 78
(( (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali). ))
((
1. Ai fini della determinazione del buono stato chimico delle acque superficiali
si applicano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, gli SQA
elencati alla tabella 1/A per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA
elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza.
2. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per
l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al biota con le modalità di
cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 alla parte terza e nel rispetto dei
seguenti criteri e condizioni:
a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di
cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si
applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il
22 dicembre 2021, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei
bacini idrografici elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117;
b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di
cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si
applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimico entro il
22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente
a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province
autonome, in collaborazione con le Autorità di bacino, elaborano un programma di
monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a
dette sostanze, che trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle
acque italiane, di seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione
europea. I piani di gestione di cui all'articolo 117, elaborati entro il 22
dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi
dell'articolo 116, per il raggiungimento del buono stato chimico delle sostanze
di cui alla presente lettera, che è attuato e reso pienamente operativo, entro e
non oltre il 22 dicembre 2024;
c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37,
43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza, si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima tabella
1/A, salvo quanto previsto al comma 3, lettera a). A tal fine, è resa
disponibile, entro il 22 marzo 2016, la linea guida italiana, di cui
all'allegato 1 alla parte terza, paragrafo A.2.6, elaborata sulla base delle
linee guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 -
Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring, contenente
le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota alternativi
ai fini della classificazione;
d) per le sostanze diverse da quelle di cui al punto c) si applicano gli SQA per
l'acqua fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza, salvo quanto previsto al comma 3, lettera b).
3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e le province
autonome:
a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e 44 possono
applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1
alla parte terza per la colonna d'acqua;
b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.
4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o per il taxon
del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza specificati
all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui all'articolo 78-sexies non sono
rispettati per alcuna matrice, le regioni e le province autonome garantiscono
che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili
che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati
almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2,
lettera c), per la sostanza pertinente.
5. Per le acque marino costiere e di transizione le regioni e le province
autonome possono applicare gli SQA di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se sono rispettate le condizioni
di cui al comma 4.
6. Quando viene individuato un rischio potenziale per l'ambiente acquatico o
proveniente dall'ambiente acquatico causato da un'esposizione acuta, quale
risultato di concentrazioni od emissioni ambientali misurate o stimate ed è
stato applicato uno SQA per il biota o i sedimenti, le regioni e le province
autonome effettuano il monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli
SQA-CMA di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza.
7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o per il biota,
le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio della sostanza
nella corrispondente matrice con cadenza almeno annuale, salvo che le conoscenze
tecniche e la valutazione di esperti non giustifichino un diverso intervallo
temporale. In tale ultimo caso, la motivazione tecnico-scientifica della
frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici,
in conformità all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c).
8. Le regioni e le province autonome effettuano l'analisi della tendenza a lungo
termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorità di cui alla
tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che tendono ad
accumularsi nei sedimenti e nel biota ovvero in una sola delle due matrici, con
particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri
2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44,
conformemente al paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza ed ai commi
9 e 10.
9. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio delle sostanze
di cui al comma 8 nei sedimenti o nel biota, con cadenza triennale, al fine di
disporre di un numero di dati sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo
termine affidabile.
Ai medesimi fini effettuano, in via prioritaria, eventualmente intensificando la
frequenza, il monitoraggio nei corpi idrici che presentano criticità ambientali,
quali i corpi idrici in cui sono ubicati scarichi contenenti sostanze
dell'elenco di priorità o soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti da
attività agricola intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e
depositi di rifiuti. All'esito dell'analisi di tendenza sono adottate le
necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione.
10. Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione delle variazioni
a lungo termine ai sensi del paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza
nei siti interessati da una diffusa attività antropica. Per l'individuazione di
detti siti si tiene conto degli esiti dell'analisi delle pressioni e degli
impatti, effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parte
terza, dando priorità ai corpi idrici ed ai siti soggetti a pressioni da fonti
puntuali e diffuse derivanti dalle sostanze elencate alla tabella 1/A del
paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. In ogni caso, l'elenco
comprende i siti rappresentativi dei corpi idrici marino-costieri e di
transizione che, sulla base dei dati disponibili, superano gli SQA di cui alla
tabella 3/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. Le regioni e
le province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono disponibili l'elenco
dei siti così selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed i risultati
dell'analisi di tendenza secondo le modalità previste al punto 1.4.2 del
paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza.
I risultati dell'analisi di tendenza sono inseriti nei piani di gestione di cui
all'articolo 117.
11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti
e nel biota concorrono all'aggiornamento ed all'integrazione degli standard di
qualità ambientali per i corpi idrici lacustri e fluviali.
12. Le regioni e le province autonome adottano misure atte a garantire che le
concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8 non aumentino in maniera
significativamente rilevante nei sedimenti o nel biota.
13. Le disposizioni del presente articolo concorrono a conseguire l'obiettivo
dell'eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla
tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, negli
scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché alla graduale
riduzione negli stessi delle sostanze prioritarie individuate come P alla
medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni
dall'inserimento della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie da parte
del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E
l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi,
rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.
))
ART. 78-BIS
ART. 78-BIS
((Zone di mescolamento ))
((
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare
zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti
sostanze dell'elenco di priorità nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0105]. Le
concentrazioni di una o più sostanze di detto elenco possono superare,
nell'ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che
il superamento non abbia conseguenze sulla conformità agli SQA del resto del
corpo idrico superficiale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di
mescolamento assicurando che l'estensione di ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di
scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli
scarichi di cui alla normativa vigente e dell'adozione delle migliori tecniche
disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi
ambientali.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di
distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di
gestione le zone di mescolamento designate indicando:
a) l'ubicazione e l'estensione;
b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone;
c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l'estensione delle zone
di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed all'eliminazione
dell'inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze dell'elenco di
priorità o le misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-18;59], e successive
modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree
protette elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v).
))
ART. 78-TER
ART. 78-TER
Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la
parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico,
mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla
lettera A.2.8.-ter, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2
"Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali riportate nel
medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla base dell'attività di
monitoraggio e dell'attività conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui
rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza.
2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito:
ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati standard,
aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello comunitario,
nonché i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
((3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti
da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato
"inventario", con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze
pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di
specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare))
4. L'inventario è redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di
cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0166], nonché
sulla base di altri dati ufficiali. Nell'inventario sono altresì riportate, ove
disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali
sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
5. L'inventario è finalizzato a verificare il raggiungimento dell'obiettivo di
cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 78, ed è sottoposto a riesami sulla base degli
aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2.
6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di ciascuna
autorità di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari aggiornati su
scala distrettuale ai fini dell'inserimento della sezione A dell'inventario nei
piani di gestione riesaminati da pubblicare.
ART. 78-QUATER
ART. 78-QUATER
Inquinamento transfrontaliero
1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici
transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:
a) il superamento dell'SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori
della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata l'impossibilità
di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento
transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8
dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di
cui ai commi 6, 7, 10, 10-bis
((e 10-ter))
dell'articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto competenti
forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e
predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo
all'inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di
tutela e nel piano di gestione.
ART. 78-QUINQUIES
ART. 78-QUINQUIES
((Metodi di analisi per le acque
superficiali e sotterranee ))
((
1. L'ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio,
sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie provinciali per la
protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai fini del programma di
monitoraggio chimico svolto ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, siano
convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di
altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi 1 e
2, e 78-bis, il monitoraggio è effettuato applicando le metodiche di
campionamento e di analisi riportati alle lettere A.2.8, punti 16, 17 e 18, e
A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli 78-sexies,
78-septies e 78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della sezione A "Stato delle
acque superficiali" della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato
di qualità dei corpi idrici"dell'allegato 1 alla parte terza si applicano per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.
))
ART. 78-SEXIES
ART. 78-SEXIES
Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di
analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai
criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque
superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità
dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.
2. In mancanza di standard di qualità ambientali per un dato parametro o di un
metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma
1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le
migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.
((Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le
province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di
garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del
monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle
sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B
dell'allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione
dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali
promuovono altresì intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente
finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze
ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque
sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione
nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema
delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili,
conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1 alla parte
terza. Le autorità di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito
internet istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195~art8], i dati
dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali
laboratori))
.
ART. 78-SEPTIES
ART. 78-SEPTIES
Calcolo dei valori medi
1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati
alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2
"Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza.
((
1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio
calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore
tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come "inferiore
al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica è
superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si
considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.
))
ART. 78-OCTIES
ART. 78-OCTIES
((Garanzia e controllo di qualità ))
((
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i
laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), e delle agenzie
provinciali per l'ambiente (APPA), o degli enti appaltati da queste ultime
applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla
norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme
equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. L'ISPRA assicura la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori
ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base:
a) della promozione di programmi di prove valutative delle competenze che
comprendono i metodi di analisi di cui all'articolo 78-quinquies per i misurandi
a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle
sostanze chimiche svolti ai sensi del presente decreto;
b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni
prelevati nelle attività di monitoraggio e che contengono livelli di
concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualità ambientali di cui
all'articolo 78-sexies, comma 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono
organizzati dall'ISPRA o da altri organismi accreditati a livello nazionale o
internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI
17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale.
L'esito della partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei
sistemi di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma
ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
))
ART. 78-NOVIES
ART. 78-NOVIES
(( (Aggiornamento dei piani di gestione). ))
((1. Gli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici
predisposti ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, riportano le seguenti
informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, avvalendosi delle
agenzie regionali per l'ambiente:
a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi
applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai
criteri minimi di efficienza di cui all'articolo 78-sexies;
b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui all'articolo 78,
comma 3:
1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e province autonome, per
la scelta di tale opzione;
2) i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate
alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza,
comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai
requisiti minimi di prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di
permettere il confronto con le informazioni di cui alla lettera a);
c) la motivazione tecnica della frequenza applicata per i monitoraggi in
conformità all'articolo 78, comma 7, se gli intervalli tra un monitoraggio e
l'altro sono superiori ad un anno.
2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA alternativi stabiliti
per la colonna d'acqua relativi all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per
il biota relativo al DDT e per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che dimostri che
tali SQA garantiscano almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati
per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza.
3. Le Autorità di bacino mettono a disposizione su un sito accessibile
elettronicamente al pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195~art8], i piani
di gestione dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo 117, comma
2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire
l'inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui
progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure di cui all'articolo
116. Tali informazioni sono pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.))
ART. 78-DECIES
ART. 78-DECIES
(( (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). ))
((
1. Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato 1 alla
parte terza, concernenti la presentazione dello stato chimico nonché degli
obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani
di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente,
rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni sullo
stato chimico per una o più delle seguenti sostanze:
a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e tossiche)
ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44;
b) sostanze recanti il numero da 34 a 45;
c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e più restrittivi,
recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28.
2. I piani di gestione dei bacini idrografici possono riportare l'entità di ogni
deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere a), b) e c),
cercando di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico.
))
ART. 78-UNDECIES
ART. 78-UNDECIES
(( (Elenco di controllo). ))
((
1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per
l'ambiente, effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di
controllo di cui alla decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D0495], che
istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a
livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della
direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0105].
2. Il monitoraggio è effettuato per un periodo di almeno dodici mesi, a partire
dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi il
monitoraggio è avviato entro sei mesi dalla inclusione di dette sostanze
nell'elenco di cui al comma 1.
3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, l'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, seleziona venti
stazioni di monitoraggio rappresentative e definisce la frequenza e la
tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e
dell'eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una
relazione che descrive la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e la
strategia di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5,
tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 8-ter, paragrafo 3, della
direttiva 2008/105/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0105], come
modificata dalla direttiva 2013/39/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0039]. ISPRA
identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base delle informazioni fornite
dalle regioni.
4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo viene effettuato
almeno una volta l'anno.
5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui esistono dati di monitoraggio
sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di
monitoraggio o da studi esistenti possono essere escluse dal monitoraggio
supplementare, purché tali sostanze siano monitorate utilizzando metodiche
conformi ai requisiti delle linee guida elaborate dalla Commissione per
facilitare il monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo.
6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, trasmette alla Commissione europea, per conto dello stesso Ministero, i
dati di monitoraggio e la relazione di cui al comma 3, entro quindici mesi dal
24 settembre 2015, per il primo elenco di controllo, o entro ventuno mesi
dall'inserimento della sostanza nell'elenco di controllo di cui al comma 1 e,
successivamente, ogni dodici mesi finchè la sostanza è presente in detto elenco.
A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a disposizione, attraverso
il sistema SINTAI, i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e
2, trenta giorni prima delle suddette scadenze.
))
ART. 79
ART. 79
(obiettivo di qualità per specifica destinazione)
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee
alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5, per le acque
indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per
specifica destinazione stabilito nell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico,
stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere
o adeguare la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per
specifica destinazione. Le regioni predispongono apposito elenco aggiornato
periodicamente delle acque di cui al comma 1.
CAPO II
ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
ART. 80
ART. 80
(acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)
1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla
produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie
Al, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di
cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui
al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:
a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e
disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione
delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al
successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche
e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della
categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia
possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le
acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le
norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.
ART. 81
ART. 81
(deroghe)
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le
regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella 1/A
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza
del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora ricorrano circostanze
meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze
con superamento dei valori fissati per le categorie Al, A2 e A3;
d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20 metri, che
per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non
defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti
nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A da un
asterisco (*).
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo
per la salute pubblica.
ART. 82
ART. 82
(acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)
1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico
di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre
10 m3 al giorno o servono più di 50 persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorità competente provvede al monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre
100 m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l'obiettivo
ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
ART. 83
ART. 83
(acque di balneazione)
1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-06-08;470].
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del
decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con
periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le
informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che
intendono adottare, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo
75, comma 6.
ART. 84
ART. 84
(acque dolci idonee alla vita dei pesci)
1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale
designazione sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve
naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati
nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di
importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-03-13;448], sulla
protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle "oasi di protezione
della fauna", istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge
11 febbraio 1992, n. 157 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157];
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti
categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico,
ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o
vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi
ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e
tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di
sostenibilità ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque
dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con
quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza
del presente decreto come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere
gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la
possibilità di designare e classificare, nell'ambito del medesimo, alcuni tratti
come "acqua salmonicola" e alcuni tratti come "acqua ciprinicola". La
designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad
elementi imprevisti o sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive
competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 85 e 86
le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per
l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti
a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per
l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
ART. 85
ART. 85
(accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci)
1. Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si considerano
idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella Tabella
1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei
parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto, le autorità competenti al controllo accertano se
l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti
inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all'autorità competente le
misure appropriate.
3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni
promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque
designate e classificate.
ART. 86
ART. 86
(deroghe)
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee
alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri
indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto
con il simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali
condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella
medesima Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze
provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
ART. 87
ART. 87
(acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole e forestali,
designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di
banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle
richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo
degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della
molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla
revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di
elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi, il Presidente della
Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e il Sindaco,
nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e
motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
ART. 88
ART. 88
(accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei
molluschi)
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai requisiti
di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne
l'inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla
Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono
rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia
dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento
e le regioni adottano misure appropriate.
ART. 89
ART. 89
(deroghe)
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare
ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche
eccezionali.
ART. 90
ART. 90
(norme sanitarie)
1. Le attività di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano impregiudicata
l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificzione delle zone di
produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;530].
TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I
AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO E DI
RISANAMENTO
TITOLO III
ART. 91
ART. 91
(aree sensibili)
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'Allegato 6 alla
parte terza del presente decreto. Sono comunque aree sensibili:
a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonché i
corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di
costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di
Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-03-13;448];
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al
confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per
un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
e) il lago di Garda e il lago d'Idro;
f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;
g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
2. Il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto individua con proprio
decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui
all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla
tutela di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di
bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, e successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori
aree sensibili ovvero individuare all'interno delle aree indicate nel comma 2 i
corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di
bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono
all'inquinamento di tali aree.
6. Il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi
bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6 devono
soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni dall'identificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di
cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 106.
ART. 92
ART. 92
(zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato
7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree
elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio
decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al
comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle
indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto,
le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone
vulnerabili oppure, all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla
parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone
vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della
precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le
Autorità di bacino,
((devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare))
le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e
attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le
concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo
le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto,
nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci
superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i
programmi di azione di cui al comma 7, nonché le prescrizioni contenute nel
codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche
agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla
data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla
base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte
terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se già posti in essere, i
programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro
attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e
nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona
pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli
agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o
revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e
verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti;
ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le
ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi
di attuazione delle misure stesse.
((8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione
obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata
ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni))
9.
((Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di
azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al
comma 8-bis))
, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni
effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, secondo le modalità indicate nel decreto di cui
all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali è
data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica
agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché degli interventi di formazione e
informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è
raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di
fuori delle zone vulnerabili.
ART. 93
ART. 93
(zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
e zone vulnerabili alla desertificazione)
1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle indicazioni
contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni
identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di
cui all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194~art5-com21],
allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali
dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di
competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del
suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla
desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di distretto
e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i
criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22
dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1999-02-17&numeroGazzetta=39].
ART. 94
ART. 94
(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano)
1. Su proposta
((degli enti di governo dell'ambito))
, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi
mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di
salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché,
all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone
di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità
competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la
conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante
le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove
possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci
metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e
dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad
infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la
zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da
tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può
essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di
rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle
colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità
delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di
azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove
possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le
misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro
messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome
disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o
attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla
lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province
autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha
un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di
derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle
regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio
idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del
territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili,
produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti
urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora
utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e
disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
CAPO II
TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
ART. 95
ART. 95
(pianificazione del bilancio idrico)
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli
obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle
acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire
un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle
priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle
disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della
falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida
adottate dal
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di
installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei
dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica
derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di
restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati
delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla
regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono
a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))
) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in
atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono
regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i
criteri adottati dal
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che
ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di
concessione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il
censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla
base dei criteri adottati dal
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le
medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di
tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative,
senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale
di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi
dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art4], sono contenute
le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale
nei corpi idrici nonché le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico.
ART. 96
ART. 96
Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775]
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1]. Il secondo comma
dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti
elettrici [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art7-com2],
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775], è sostituito dal
seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente
competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di
ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il
proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla
compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa
di approvazione del Piano anzidetto.
Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la
comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di
ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia, il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti
dalla data della nomina.".
2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art9], sono
sostituiti dai seguenti: "1. Tra più domande concorrenti, completata
l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in
connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei
concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e
la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione
all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di
prelievo;
d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la
maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi
idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì
preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al
sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R0761],
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).
1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i
minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività
di recupero e di riciclo.".
3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art12bis], è
sostituito dal seguente:
"Articolo 12-bis.
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità
definiti per il corso d'acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali
possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di
risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione
deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche
qualitative dell'acqua restituita.
Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio
tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di
evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia
utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al
consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni
singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali
possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata
carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello
potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui
impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.".
4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art17], è sostituito
dal seguente:
"Articolo 17.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
dell'autorità competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi
agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di
derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle
leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e
sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione
competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti
salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è
tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a
30.000 euro.
Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16].
È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.
L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le
necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria
del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale,
purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e
con il buon regime delle acque.".
5. Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art54-com2], già
abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;152~art23], resta
abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni
di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la
presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006
previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art17], aumentata di
un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di
acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo
17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art17-com3]. La
concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e
delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio
della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando
l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere
dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione
qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento deg li obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli
articoli 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art3] e 4
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art4], il diritto al
riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a
norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art1-com1], nonché per la
presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275~art10], sono
prorogati al 31 dicembre 2007 . In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10
agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le
prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei
corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del
bilancio idrico.
8. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art21-com1], è
sostituito dal seguente: "Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee.
La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non
può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la
piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le
quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12-com6], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12-com7] e 8
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12-com8].".
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art21-com3] è
inserito il seguente: "Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono
tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della
risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo
se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o
rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua
attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.".
10. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio
nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art94].
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di
derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del
demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo
di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà
privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di
regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come
definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art93], laddove sia
necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
ART. 97
ART. 97
(acque minerali naturali e di sorgenti)
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque
di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e
distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui
all'articolo 121.
ART. 98
ART. 98
(risparmio idrico)
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure
necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad
incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili.
2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul
risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla
corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli
effettivi emungimenti.
ART. 99
ART. 99
(riutilizzo dell'acqua)
((1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], su proposta del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità
e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue))
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita
l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e
misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue
depurate.
CAPO III
TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
ART. 100
ART. 100
(reti fognarie)
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000
devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si
effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi
economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque
reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la
fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni
originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue
domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici
o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale,
indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.
ART. 101
ART. 101
(criteri generali della disciplina degli scarichi)
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi
di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite
previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione
può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee
prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di
guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle
condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui
all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione
massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni
sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non
possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato
5 alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del
medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi
assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per
il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto
assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto
dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della
immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e
sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno
luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali
contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,
16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello
scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del
trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal
presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che
lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la
produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le
sostanze di cui al comma 4.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione
((o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione))
, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e
agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque
devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle
prelevate
((o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti
dagli impianti di desalinizzazione))
e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state
prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le
acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno
e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che
esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione
agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel
ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura
prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque
titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a
scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore
a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una
portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate
dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di
settore.
7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello
scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi
oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto
della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque
di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo
dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di
depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree
scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e
irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che
garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e
dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base
alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di
depurazione.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Servizio geologico
d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell' Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e all'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalità dei
depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di
cui all'articolo 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini
Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di
smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le
modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di
programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio
idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima
dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti
economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e
di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle
misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.
ART. 102
ART. 102
(scarichi di acque termali)
1. Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori
superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a
condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non
superiori rispetto a quelle prelevate
((o, in alternativa))
che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri
batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle
3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
((134))
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle
autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell'articolo 124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore
non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed
all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle
situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore
del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dagli enti di governo
dell'ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
--------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 50,
comma 3) che la presente modifica si applica alle istanze presentate a partire
dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo D.L.
ART. 103
ART. 103
(scarichi sul suolo)
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo,
fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia
accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici
ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli
stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal
fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di
nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali
nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non
comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di
manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di
acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo
esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti
fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate
con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza
agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli
effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai
limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al
punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
ART. 104
ART. 104
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine
preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave
o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi
comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando
le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo
scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità
geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in
unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto,
idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere
altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e
quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative
autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche
necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri
sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine
preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee,
può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il
lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano
costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non
comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del
soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi
con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al
fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei
nonché nei casi di crisi idrica, può autorizzare il ravvenamento o
l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri
stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, ivi
incluse, compatibilmente con la normativa
((dell'Unione europea))
, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis), a
condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli
obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo
oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del
Piano di gestione.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi
o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le
modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia
inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito
dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena
disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e
deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini
di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive
di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono
definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia
effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2009/31/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0031]
in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede
di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3,
autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai
commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o
reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua
risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e
straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del
sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato
previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di
pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati,
devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove
possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di
mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è
revocata.
8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale,
nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono
istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità
competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di
valutazione di impatto ambientale.
ART. 105
ART. 105
(scarichi in acque superficiali)
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono
rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101,
commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie,
provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti
in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da
agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque
marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità
con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le
indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite
di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie
provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti,
tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento
degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna,
ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse
temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono
essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3,
purché appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.
ART. 106
ART. 106
(scarichi di acque reflue urbane
in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2, le acque
reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti,
che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono
essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo
105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in
cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico
complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure
per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti
afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali
aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del
raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.
ART. 107
ART. 107
Scarichi in reti fognarie
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla
tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e,
limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo
Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che
recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle
prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati
((dall'ente di governo dell'ambito))
competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia
assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della
disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono
sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del
servizio idrico integrato ed approvati
((dall'ente di governo dell'ambito))
competente.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura,
ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione
trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la
massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di
depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che
assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria
delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è
comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne
controlla la diffusione sul territorio.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il
controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle
pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per
il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4] ha disposto (con
l'art. 2, comma 19) che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 182, commi 6 e
8, l'art. 107, comma 3, è così sostituito "3. Non è ammesso lo smaltimento dei
rifiuti, anche se triturati, in fognatura.".
ART. 108
ART. 108
(scarichi di sostanze pericolose)
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano
agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione,
la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia
accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai
limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o,
successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli
aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato
5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione
della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico,
l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in
cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101,
commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di
qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la
compre senza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di
emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1
e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere
attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle
disposizioni
((del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto))
. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure
tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione
geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima
tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della
sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico
dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in
conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le
sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui
al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione
dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata
ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-18;59], e, nel caso di
attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito
dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo
stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi
parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano
tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora,
come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di
cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque
reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane,
contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle
sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà
opportunamente i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del
medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in
Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle
diverse acque reflue.
6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui
alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli
effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
CAPO IV
ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI
ART. 109
ART. 109
(Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di
posa in mare di cavi e condotte)
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni
delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione
deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque
del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri
e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei
emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo,
ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto
durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1,
lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi
ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979
e 6 dicembre 1991, n. 394 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394],
per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e
forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto.
((2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti
all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali
trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente
decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di
Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art95], convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126]))
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta
ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla
valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non
comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola
comunicazione all'autorità competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è
soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare
di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in
conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N.
221.
5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale,
nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono
istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che
conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel
caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non
soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le
regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle
stesse reti.
ART. 110
ART. 110
(trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue
urbane)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di
trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con
((l'ente di governo dell'ambito))
, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di
trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire
nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi,
limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità
competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in
impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i
valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e
materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da
altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti
per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di
sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi
dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché
quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei
quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente
e/o economicamente.
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia
compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico
integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e
quantità dei rifiuti che intende trattare.
L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di
specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì
all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che
hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita
tariffa determinata
((dall'ente di governo dell'ambito))
.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della
normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti
di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi
previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il
gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta
rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
ART. 111
ART. 111
(impianti di acquacoltura e piscicoltura)
1. Con decreto del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle
infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, e previa intesa con
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al
contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura
e di piscicoltura.
ART. 112
ART. 112
(utilizzazione agronomica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-18;59], per gli
impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al
predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,
delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto
dalla legge 11 novembre 1996, n. 574
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-11-11;574], nonché dalle acque reflue
provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c),
e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta
a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente
decreto.
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al
comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive,
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi
idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente
decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in
particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-11-11;574~art3], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-11-11;574~art5], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-11-11;574~art6] e 9 della legge 11
novembre 1996, n. 574 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-11-11;574~art9];
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo
procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di
comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti
l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di
esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al
comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme
tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto
dall'articolo 137, comma 15.
ART. 113
ART. 113
(acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni,
previo parere del
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche
di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a
particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a
vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e
opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni
nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento
da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che
creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi
idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche
nelle acque sotterranee.
ART. 114
ART. 114
(dighe)
1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione
delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in
impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o
perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di
idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la
salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le
operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate
sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione
è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse
con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di
prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle
attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle
dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli
organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore.
Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-11-01;1363], volte a
garantire la sicurezza di persone e cose.
4.
((Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-08-08;507~art1-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-10-21;584], il progetto))
di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela
del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con
quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto.
((Per gli invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art89],
le regioni, in conformità ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina
regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle
specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.))
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali
prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere
dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art89] e 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art91], e
sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente
interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art91], il
progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per
l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio
condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-11-01;1363~art6], e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende
approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente,
fermo restando il pote re di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche
trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le
operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati
nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni
determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e
sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli
obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269
del 16 novembre 2004
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2004-11-16&numeroGazzetta=269],
sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi
dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di
manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-11-01;1363~art17],
volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in
conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono
pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi
di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.
ART. 115
ART. 115
(tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione
spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di
filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di
stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da
contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni
disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del
soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi,
laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non
sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di
impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione
prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523], salvo quanto
previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo
scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a
interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano
già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco
ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5
gennaio 1994, n. 37 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;37], non
possono essere oggetto di sdemanializzazione.
ART. 116
ART. 116
(programmi di misure)
1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure
di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove
necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali
programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino.
Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli
obiettivi previsti, l'Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle
regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le
necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse
disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da
evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle
superficiali.
I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012;
il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni
sei anni .
((1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un
programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione))
TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELA
CAPO I
PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
TITOLO IV
ART. 117
ART. 117
(piani di gestione e registro delle aree protette)
1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che
rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui
all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del
Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per
quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della
predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di
tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;208~art1-com3bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-02-27;13], sono riesaminati e aggiornati
entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.
2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati
dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino
impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti
individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i
piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti
nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo
sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.
((2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la
tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità
di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma
di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento
conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto
morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono
redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060], e
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0060], e
concorrono all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art7-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164], che individua come
prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto
idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla
riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di
migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il
rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle
modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti
nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche
morfologiche del reticolo idrografico.
Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti
seguenti:
a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata,
in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria
evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto,
all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni
elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di
obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un
loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico;
in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione
dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure
inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli
obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel
tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le
diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla
base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in
relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e
spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere
data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità
idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al
ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a
monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili
e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di
rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di
materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso
d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla
traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che
negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento;
all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia
possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in
tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo,
in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale))
3. L'Autorità di bacino, sentite gli enti di governo dell'ambito del servizio
idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un
registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente
decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
ART. 118
ART. 118
(rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi
dell'impatto esercitato dall'attività antropica)
((1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano
di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di
rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino
idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché
alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle
acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le
risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità
di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di
cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle
disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e
successivamente ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni
sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite.
ART. 119
ART. 119
(principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del
titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono
conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli
ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi
economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".
2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei
prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le
risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva
2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060] del
presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi
dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi
almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque
essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del
recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche
della regione o delle regioni in questione.
In particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono
conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo
dell'acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego
dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono
adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata
secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste
per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente
decreto.
((3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni,
mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], possono
determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni
derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate
derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1
del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di
quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle
funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di
studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di
bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto))
titolo II
ART. 120
ART. 120
(rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici)
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica
dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee
all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di
cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono
essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica
destinazione stabiliti in conformità all'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto, nonché con quelli delle acque inserite nel registro delle aree
protette. Le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al
Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle
informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo
nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio
delle rispettive competenze, accordi di programma con l' Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-04;496], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;61], le province,
((gli enti di governo dell'ambito))
, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati.
Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione
dei dati e di interscambio delle informazioni.
ART. 121
ART. 121
Piani di tutela delle acque
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed
è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo
le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività
di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite
le province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli obiettivi su
scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le
priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le
province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il
Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per
le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del
presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e
coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al
monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili
dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di
monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i
cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di
bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli
atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere
vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei
mesi e comunque non oltre il
((31 dicembre 2016))
. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei
anni.
ART. 122
ART. 122
(informazione e consultazione pubblica)
1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate
all'attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare
all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su
richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento
e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del Piano di
tutela. Le regioni provvedono affinchè, per il territorio di competenza
ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi
disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano,
inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno
tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione
delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni
prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del
periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni
concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni
scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.
ART. 123
ART. 123
(trasmissione delle informazioni e delle relazioni)
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono
copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla
Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di
modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi
idrici e sulla classificazione delle acque, dal
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti:
a) l'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi
aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 120 entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto e successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o
dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o
supplementari di cui all'articolo 116.
CAPO II
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
ART. 124
ART. 124
(criteri generali)
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo
scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo
soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro
attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle
attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare
dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità
dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto
di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del
presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti
fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è
definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101,
commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti
fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore
del servizio idrico integrato ed approvati
((dall'ente di governo dell'ambito))
.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito
dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei
regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità
all'autorizzazione rilasciata
((dall'ente di governo dell'ambito))
.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi
degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro
avvio
((oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o
sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al
potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione))
.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata
alla provincia ovvero
((all'ente di governo dell'ambito))
se lo scarico è in pubblica fognatura.
L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-18;59],
l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno
prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere
provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se
la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi
contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere
concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza;
trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La
disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di
scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata
naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non
significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della
capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce
prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo
ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato,
l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire
che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e
senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute
pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli
e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo
scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del
richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e
in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di
deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.
La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione
definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa
approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in
altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad
ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente
caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello
scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo
scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico
non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data
comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità
dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano
eventualmente necessari.
ART. 125
ART. 125
(domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve
essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e
qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla
tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare
i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico
ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale
sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla
indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei
sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire
il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella
medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta
la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla
medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità
di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria
moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero
massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
ART. 126
ART. 126
(approvazione dei progetti degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento
dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della
gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le
regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria
necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti
funzionali.
ART. 127
ART. 127
(fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 99 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99], i fanghi
derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei
rifiuti, ove applicabile e
((comunque solo))
alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di
depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro
reimpiego risulti appropriato.
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e
salmastre.
CAPO III
CONTROLLO DEGLI SCARICHI
ART. 128
ART. 128
(soggetti tenuti al controllo)
1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di
controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica
fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato
servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di
gestione.
ART. 129
ART. 129
(accessi ed ispezioni)
1. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i
controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite
di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a
consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
ART. 130
ART. 130
(inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V
della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede,
secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
ART. 131
ART. 131
(controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto, l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico,
l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di
gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono
rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non
inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
ART. 132
ART. 132
(interventi sostitutivi)
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza
del presente decreto, il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni
ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In
caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell'Ente
inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine
dell'organizzazione del sistema dei controlli.
TITOLO V
SANZIONI
CAPO I
SANZIONI AMMINISTRATIVE
TITOLO V
ART. 133
ART. 133
(sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato
((e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2
e 3,))
, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati
nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo
101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo
107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori
limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse
idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi
idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la
sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di
reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata,
è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la
sanzione è da seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di
cui al comma 1
((e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2,))
, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel
provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare
dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga
l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza
autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina
regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni
di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di
smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento
delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello
specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di
gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione
dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo
di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un
quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
ART. 134
ART. 134
(sanzioni in materia di aree di salvaguardia)
1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni
vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
ART. 135
ART. 135
(competenza e giurisdizione)
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai
sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art18], la regione o la
provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad
eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è
competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre
pubbliche autorità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112], ai fini della
sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in
materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri
tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello
Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo
delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e
all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto
quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per
l'ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve
pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del
presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16].
ART. 136
ART. 136
(proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla
parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale
per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di
risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni
provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di
prevenzione e di risanamento.
CAPO II
SANZIONI PENALI
ART. 137
ART. 137
(sanzioni penali)
1.
((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,))
Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali,
senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi
dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila
euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e
nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni
((e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro))
.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5
((o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3,))
, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni
dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è
punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei
controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi
di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5.
((Salvo che il fatto costituisca più grave reato))
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di
acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel
caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle
province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1,
è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a
trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei
mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di
trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico
supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o
i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si
tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da
parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101,
commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la
pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi
dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della
legge n. 689 del 1981 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;689~art13] e degli
articoli 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art55]
e 354 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art354].
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137,
comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai
sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con
l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104
è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo
88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli
obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non
ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico
nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o
materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi
delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia
e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano
naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte
dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di
acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di
fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o
all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è
punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto
fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione
agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
ART. 138
ART. 138
(ulteriori provvedimenti sanzionatori
per l'attività di molluschicoltura)
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro della salute,
il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia
delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e
indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in via
cautelare dell'attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o
di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444]
divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la
chiusura degli impianti.
ART. 139
ART. 139
(obblighi del condannato)
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del
presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al
risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino.
ART. 140
ART. 140
(circostanza attenuante)
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione,
ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste
nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.
SEZIONE III
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
TITOLO I
ART. 141
ART. 141
(ambito di applicazione)
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina
della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i
profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico
integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città
metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e
di depurazione
((nonché di))
riuso delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza,
efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le
presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque
gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
ART. 142
ART. 142
(competenze)
1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte
salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate
dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro
delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle
attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a
disciplinare il governo del rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso
((l'ente di governo dell'ambito))
di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del
servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione
e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo
controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.
ART. 143
ART. 143
(proprietà delle infrastrutture)
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre
infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o
misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art822]
e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche
((all'ente di governo dell'ambito))
la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma,
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art823-com2].
ART. 144
ART. 144
(tutela e uso delle risorse idriche)
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal
sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo
criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le
aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro
patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo
delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità
dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i
processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le
risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la
qualità.
((4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per
promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche
conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla
prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di
idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di
shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine
è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi
liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o
favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo
shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di
coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi
all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche
in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la
composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal
presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo
concessorio o dal permesso))
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme
specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente
determinato.
ART. 145
ART. 145
(equilibrio del bilancio idrico)
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il
bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di
risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i
diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino
competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione
dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da
trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono
regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli
alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi
interessati.
ART. 146
ART. 146
(risparmio idrico)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e
misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in
particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di
acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e
distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di
sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e
produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro
corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a
pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità
abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del
settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente
conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collegamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e
gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e
qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e
territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti
duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non
potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione,
nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa,
nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il
Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell' Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), adotta un regolamento per la
definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli
acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i
soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti ed
((all'ente di governo dell'ambito))
competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.
TITOLO II
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO II
ART. 147
ART. 147
(organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali
ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36]. Le regioni che non hanno
individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si
applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8].
Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano
obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente
regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito
l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di
cui all'articolo 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito
individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle
province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di
individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente
locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo
le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto
dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. (89)
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali
ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone
comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità,
nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici
contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle
risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in
favore dei centri abitati interessati;
b) unicità della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici.
2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio
regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza
gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito
l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non
inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città
metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5
dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che
presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento
idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali
o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]; utilizzo
efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia
delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo
d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza
dei predetti requisiti.
((2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso
sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis,
lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente.
Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare
al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma
2-bis))
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il
controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle
pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per
il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni.
----------------
AGGIORNAMENTO (89)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 10 marzo
2016, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 16/03/2016, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b) del D.L. 12 settembre 2014, n.
133 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art7-com1-letb],
convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164], (che ha introdotto il comma
1-bis al presente articolo), limitatamente alle parole «e dalle province
autonome».
ART. 148
ART. 148
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191],
COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216]))
ART. 149
ART. 149
(piano d'ambito)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto,
((l'ente di governo dell'ambito))
provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito.
Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti
locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di
consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico
integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3.
((Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria
e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di
infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli
minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda
dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore
densità di popolazione))
. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli
obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i
tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel
conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale,
l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali
finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione
annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il
piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti
programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa
mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione
del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di
approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può
notificare
((all'ente di governo dell'ambito))
, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od
osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma
degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti
programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali
obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla
capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico
finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
ART. 149-BIS
ART. 149-BIS
(Affidamento del servizio)
1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui
all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito
territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del
servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
((L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche,
in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in
house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale))
.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare
l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente
di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i
sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il
soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il
territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare
contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento
del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle
opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del
servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;141~art4-com1], come
sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448~art25-com4], è soppresso.
ART. 150
ART. 150
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164]))
ART. 151
ART. 151
(rapporti tra
((ente di governo dell'ambito))
e soggetti gestori del servizio idrico integrato)
((
1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del
servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di
governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14,
lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70~art10-com14-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
dall'articolo 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106~art21] del
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201], convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214].
2.
((A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere
in particolare:))
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
((b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come
individuate dal bando di gara))
c) l'obbligo del raggiungimento
((e gli strumenti per assicurare il mantenimento))
dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare
all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate
((dall'ente di governo dell'ambito))
e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie
di utenze;
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo
vigenti;
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di
predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo
165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e
l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che
((l'ente di governo dell'ambito))
ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione
((all'ente di governo dell'ambito))
del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità
nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per
l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni
dell'Autorità medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli
impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di
efficienza ed in buono stato di conservazione
((, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione
anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli
articoli 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art143] e 158
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art158], ed i
criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti
realizzati dal gestore uscente))
;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262];
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
((3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di
questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito
predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai
capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere
integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità
stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico))
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche
definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni
straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del
gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli
interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere
annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel
successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini
stabiliti dalla convenzione.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164] ))
.
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società
miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara
europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti
obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di
conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale
sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione
agli utenti del servizio.
ART. 152
ART. 152
(poteri di controllo e sostitutivi)
1.
((l'ente di governo dell'ambito))
ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase
di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla
legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero
che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio,
((l'ente di governo dell'ambito))
interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore,
esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla
convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le
conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca,
((l'ente di governo dell'ambito))
, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le
opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora
((l'ente di governo dell'ambito))
non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa
diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti,
esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad
acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti
poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di
venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, mediante nomina di un commissario "ad acta".
4.
((l'ente di governo dell'ambito))
con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti i risultati dei controlli della gestione.
ART. 153
ART. 153
(dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi
dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la
durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne
assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo
disciplinare.
((Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad
interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli
enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio
idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini
prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La
violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.))
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico
integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i
mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto
capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che
subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella
determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per
la finanza pubblica.
((Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative
ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al
gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti
dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.))
ART. 154
ART. 154
(tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è
determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio
fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di
gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché
di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio
"chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato
hanno natura di corrispettivo. (51)
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto
conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il
principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per
la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di
impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica
((e con il Ministro delle politiche agricole alimentari))
e forestali, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte
delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo
conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento,
conformemente al
((principio "chi inquina paga",))
e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario
attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di
scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
3-bis.
((Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica,))
sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in
agricoltura, e per sostenere l'uso del
(( Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in
Agricoltura (SIGRIAN) ))
per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento
((, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano))
.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano
economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone
la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo
10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70~art10-com14-letd],
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106], e la trasmette per
l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e
del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni
per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché
per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito.
Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse
maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi
stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli
investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
-------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2011-07-18;116] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "In esito al referendum di cui in premessa, il comma
1 dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], recante «Norme
in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza
della remunerazione del capitale investito», è abrogato".
ART. 155
ART. 155
(tariffa del servizio di fognatura e depurazione)
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di
depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a
versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita
ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato
((all'ente di governo dell'ambito))
, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi
relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal
piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di
collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto
specifica approvazione da parte
((dell'ente di governo dell'ambito))
. (15)
2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al
gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di
depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano
i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla
manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di
pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di
qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti
pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente
articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento
per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è
determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue
scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". È fatta salva la
possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che
provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura,
sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica
approvazione da parte
((dell'ente di governo dell'ambito))
.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo
produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione
dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione
si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della
quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335 (in G.U. 1a s.s.
15/10/2008, n. 43) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155,
comma 1, primo periodo, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa
riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui
manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
ART. 156
ART. 156
(riscossione della tariffa)
1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il
servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari
convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del
servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi
gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione
((, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico.))
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo
((dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico))
, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di
riscossione.
3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità
di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241], previa
convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia
coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti
all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53], a
seguito di procedimento ad evidenza pubblica.
ART. 157
ART. 157
(opere di adeguamento del servizio idrico)
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per
provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici
ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di
compatibilità con il piano d'ambito reso
((dall'ente di governo dell'ambito))
e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al
quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.
ART. 158
ART. 158
(opere e interventi per il trasferimento di acqua)
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il
fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni
diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici,
le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di
programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art34],
salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente
decreto. A tal fine il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di
propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su
richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in
presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati
interessati, fissando un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse
idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via
sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
.
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo
sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di
iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato
mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza. Il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti
utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle
modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento
per la realizzazione e la gestione degli impianti.
ART. 158-BIS
ART. 158-BIS
(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità
espropriante)
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di
investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente
decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del
decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art3bis], convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], che provvedono alla
convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14]. La medesima procedura
si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed
impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e
costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di
protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge
24 febbraio 1992, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art3-com6].
((119))
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di
cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto
o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico
integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui
estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
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AGGIORNAMENTO (119)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1] ha disposto (con
l'art. 47, comma 1, lettera n)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio
1992, n. 225 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225] e ai relativi
articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente
decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
n) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;225~art3-com6] citato nell'articolo
158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art158bis], deve
intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto".
TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
TITOLO III
ART. 159
ART. 159
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-11-08;284]))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-11-08;284] ha disposto
(con l'art. 1, comma 5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni."
ART. 160
ART. 160
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-11-08;284]))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-11-08;284] ha disposto
(con l'art. 1, comma 5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni".
ART. 161
ART. 161
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto
legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-11-07;284~art1-com5], è
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141,
comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla
regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla
tutela dell'interesse degli utenti.
2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre
anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato
con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato,
nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto
nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da
adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti,
lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-24;77]. I componenti non possono
essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né
possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano
dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attività previste all'articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;90~art6-com2],
in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della
tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo
trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni,
rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di
modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra
((gli enti di governo dell'ambito))
e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze
degli utenti;
c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e
la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del
mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta
i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le
regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e
documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di
individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi
idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino
le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti,
garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare
periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei
servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei
servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali,
((degli enti di governo dell'ambito))
, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico
integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il
Comitato promuove studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi
idrici e sull'attività svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni
ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera
o)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-06-17;261~art3-com1-leto].
Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica
dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-24;77]. La Commissione svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e
conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi
idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualità dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei
servizi.
6-bis. Le attività della Segreteria tecnica sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di
ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì,
facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini
della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del
Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del
presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti
dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica,
ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi
degli utenti.
(30) (46)
----------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-08-03;140], ha
disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Gli organismi di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;90~art7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 uglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art28-num123],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo
161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133~art161] del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], come
modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39~art9bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-24;77], durano in carica tre anni
decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti
adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo."
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70], convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106], ha disposto (con l'art. 10,
comma 26) che "A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art161],
e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le
disposizioni di cui al presente articolo".
ART. 162
ART. 162
(partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)
1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti,
promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce
l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti
nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie
impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque
fornite e trattate.
2. Il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze,
assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che
comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o
di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le
amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione,
contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste
dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775], su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le
grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e
progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente
articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità degli
atti delle amministrazioni pubbliche.
ART. 163
ART. 163
(gestione delle aree di salvaguardia)
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche
destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può
stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni
e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta
dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree,
nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso
civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di
salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale
ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti
locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono
utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.
ART. 164
ART. 164
(disciplina delle acque nelle aree protette)
1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente
gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque
sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi,
che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o
sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art1], nonché le concessioni in
sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale
protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le
derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono
all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora
riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di
captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da
parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
ART. 165
ART. 165
(controlli)
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo
degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota
di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi
per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di
distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita
convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.
Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla
qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa
vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse
dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore
del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità
previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;31~art19], si
applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in
cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia
tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a
prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
TITOLO IV
USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO IV
ART. 166
ART. 166
(usi delle acque irrigue e di bonifica)
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze,
hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli
impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti
rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e,
previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da
realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi
consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano
compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di
energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità
di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso
tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono
obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua
corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al
secondo comma dell'articolo 36 del te sto unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775].
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che
praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al
capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368].
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli
scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non
associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o
acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con
l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire
alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua
scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e
comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.
4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
((e con il Ministro della salute))
, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti
istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle
acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di
verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e
dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di
qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-03-16;30], nonché gli
esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto
legislativo.
Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica
ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle
acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.tutela.territorio:decreto:2003-06-12;185].
ART. 166-BIS
ART. 166-BIS
(( (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) ))
((
1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni
per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per
uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare
richiesta all'autorità competente per la produzione di energia idroelettrica
all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime la
propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si
intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei
relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in
tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775].
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma
1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture
idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di
portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui
ha luogo il prelievo))
ART. 167
ART. 167
(usi agricoli delle acque)
1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche,
durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve
essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi
compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;102].
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla
regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti
titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi
agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di
derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle
leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e
sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti
dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775], resta
disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio
del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.
ART. 168
ART. 168
(utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del
piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle
risorse idriche, il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di
bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò
possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di
concessione:
a)la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli
di produzione delle centrali elettriche costiere;
b)l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare
situazioni di emergenza idrica;
c)la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità
delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
ART. 169
ART. 169
(piani, studi e ricerche)
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato
e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte
terza del presente decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti
per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 170
ART. 170
Norme transitorie
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di
adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in
vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge
18 maggio 1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183].
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000,
n. 279 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-10-12;279~art1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-11;365], i riferimenti in esso
contenuti all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-06-11;180~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-08-03;267], devono intendersi riferiti
all'articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989,
n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183], devono intendersi
riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove
compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo
II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della
relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183], sono
prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino
alla data di entrata in vigore del
((decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
cui al comma 3))
dell'articolo 63 del presente decreto. (2) (20)
((88))
3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi 4 e 5, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:2003-06-12;185];
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma 4, si applica
il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si applica
il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma 2, continuano
ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto
ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma 2, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma 3, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1997-01-08;99];
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2,
all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato
nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 6 dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 2, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle
seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0440] relativa
alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
b) direttiva 76/464/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31976L0464]
concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate
nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31978L0659] relativa
alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31979L0869] relativa
ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31979L0923] relativa
ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31980L0068] relativa
alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31982L0176] relativa
ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del
settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983L0513] relativa
ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/ 156/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0156] relativa
ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio
provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0491] relativa
ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31988L0347] relativa
alla modifica dell'Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31986L0280]
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di
talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della
direttiva 76/464/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31976L0464];
n) direttiva 90/415/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0415] relativa
alla modifica della direttiva 86/280/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31986L0280]
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di
talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31976L0464];
o) direttiva 91/271/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0271]
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0676] relativa
alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0015] recante
modifica della direttiva 91/271/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0271] per quanto
riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060], che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di
adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi
dell'articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa
della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo
121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n.
128 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art36], e dai decreti
legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31996L0092].
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, le
attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per
cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è
riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della
parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della
parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e
gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate
dall'articolo 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art22-com6].
13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4]
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui
all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-11-08;284] ha disposto che
"fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui
al comma 2-bis del presente articolo, sono fatti salvi gli atti posti in essere
dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n.208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;208], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-02-27;13], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art170-com2bis],
come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle
Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;208], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-02-27;13], come modificato dalla L. 28
dicembre 2015, n. 221 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221] ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art170-com2bis],
come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle
Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006".
ART. 171
ART. 171
(canoni per le utenze di acqua pubblica)
1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le
grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all'articolo 96, comma 6,
ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a
decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni annui:
a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte
alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non
suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro,
minimo 300,00 euro;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo
1.750,00 euro. Il canone è ridotto del cinquanta per cento se il concessionario
attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di
scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art12-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;1651], non si applicano per l'uso
industriale;
e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di
attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo
100,00 euro;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di
derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;
g) per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente
l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso
quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la
concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio
strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f),
900,00 euro.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a
250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per
derivazioni per uso industriale.
ART. 172
ART. 172
(gestioni esistenti)
((
1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla
redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto
la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro
il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti
provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore
vigente.
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