Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
№ 14
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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Decreto Legislativo
12 gennaio 2019
22-10-2025
Codicedellacrisidimpresaedellinsolvenza
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DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155. (19G00007)
Vigente al: 22-10-2025
Parte Prima
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del
debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che
eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o
agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente
collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e
degli enti pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o
l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano
applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di
impresa delle società pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta
amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3].
ART. 2
ART. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si
manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle
obbligazioni nei successivi dodici mesi;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od
altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del
professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di
apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare
di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti
valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della
giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta,
anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei
capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262],
((e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per
debiti contratti nella qualità di consumatore))
;
f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a
partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art2-letm], n)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art2-letn], o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art2-leto];
g) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83];
h) "gruppo di imprese": l'insieme delle società, delle imprese e degli enti,
esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497] e
2545-septies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2545septies],
esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di
un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria,
che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia
esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure
dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei
casi di controllo congiunto;
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da
un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0034];
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento
della Consob in materia di operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il
debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli
accordi e le procedure
((, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata))
volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione,
dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale,
oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta
del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;
n) «
((elenco dei gestori))
della crisi e insolvenza delle imprese»:
((l'elenco))
, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo
356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata
o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di
insolvenza previsti dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore
nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto
((all'elenco))
dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei
revisori legali;
2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2399]; 3)
non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di
regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale
((tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio))
; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in
associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni
attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere
stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver
posseduto partecipazioni in essa;
o-bis) « "esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di
cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del
medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione
negoziata;
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare
che determinate azioni
((o condotte))
dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon
esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza
, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a
tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente
((il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione
delle relative decisioni))
;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e
interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1-com1-letnter];
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati
dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202] e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da
sovraindebitamento previsti dal presente codice;
u) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83].
Capo II
Principi generali
Sezione I
Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o
dell'insolvenza
ART. 3
ART. 3
(Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa)
1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare
tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative
necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2086], ai
fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di
idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le
misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o
economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e
dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità
aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al
comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo
particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della
ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
4.
((Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o
dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3))
:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a
oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri
intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che
abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti
in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per
cento del totale delle esposizioni;
d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo
25-novies, comma 1.
ART. 4
ART. 4
(Doveri delle parti)
1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti
per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza,
((il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi
secondo buona fede e correttezza))
.
2. Il debitore ha il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente,
fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative
avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione
della crisi e dell'insolvenza prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle
soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non
pregiudicare i diritti dei creditori;
c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse
prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma
4, e 21.
3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25~art2-com1-letg],
diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che
occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione
scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti
sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art47-com1], delle rilevanti
determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata
e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione
della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una
pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del
lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali,
entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere
all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio
entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i
partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La
consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni
qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel
legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta
nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della
determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un
sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
4. I creditori
((e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e
dell'insolvenza))
hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella
composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e
amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del
debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.
ART. 5
ART. 5
(( (Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle
controversie). ))
((
1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'articolo
13, comma 6, dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse
nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed
efficienza.
2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario
generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle
autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti.
La comunicazione di cui al primo periodo è inviata entro il 15 gennaio di
ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il
presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila
sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione
mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
4. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o
amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui
confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con
priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte
d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti,
indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il
presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione
della giustizia.
))
Sezione II
((Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure))
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
((Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di
controllo))
1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello
sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli
strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione
previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione
coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in
apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente
accessibile e di agevole consultazione.
2.
((Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresì disponibili un test
pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una
lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro,
piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei
piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza.))
Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di
cui all'articolo 13.
ART. 6
ART. 6
(Prededucibilità dei crediti)
1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono
prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese
((nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di
composizione della crisi da sovraindebitamento))
;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli
accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto
a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75%
del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda
di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano
che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la
procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti
((, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure
successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della
crisi o dell'insolvenza,))
per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali
richieste dagli organi medesimi
((o dal debitore per il buon esito dello strumento))
.
((
2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando
si susseguono più procedure.
))
Sezione III
Principi di carattere processuale
ART. 7
ART. 7
(Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza)
1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico
procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il
procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.
2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via
prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti
diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a
condizione che:
a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi
prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o,
in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di
pregiudizio per i creditori.
3.
((Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83))
, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza
con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato
lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti
legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale.
Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è
inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.
ART. 8
ART. 8
(( (Durata massima delle misure protettive). ))
((1. 1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione
dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura
della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non
continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto
delle misure protettive di cui all'articolo 18))
ART. 9
ART. 9
Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7
ottobre 1969, n.742 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1] non
si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non
disponga diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti,
((nei procedimenti disciplinati))
dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.
ART. 10
ART. 10
Comunicazioni telematiche
((
1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o
assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con
modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale
risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei
domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici
servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).
))
((
2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza
all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui
al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali
variazioni.
))
((
2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori
della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale,
devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla
procedura e le eventuali variazioni.
))
((
3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio
elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai
soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel
fascicolo informatico.
))
4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa
chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi
elettronici inviati e ricevuti.
5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta
elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai
sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1-com1ter] di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82].
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
Sezione IV
Giurisdizione internazionale
ART. 11
ART. 11
(( (Attribuzione della giurisdizione). ))
((
1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea,
la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza
disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il
centro degli interessi principali o una dipendenza.
2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della
crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione
per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il
procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che
derivano direttamente dalla procedura.
))
(( Titolo II
(Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica
nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata
emersione della crisi)
Capo I
(Composizione negoziata della crisi) ))
ART. 12
ART. 12
(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)
1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa,
quando si trova
((nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure
quando si trova anche soltanto))
in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il
risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo
13, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali
altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il
superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa
((e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro))
.
3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 38
((, comma 2,))
nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.
ART. 13
ART. 13
(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)
1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli
imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito
istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per
il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e
del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata,
adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene
indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico
per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo
di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte
dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura
della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le
modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono
definiti
((con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia))
.
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è
formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale
possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che
documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della
ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno
cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere
concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione
dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere
concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi
professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione
concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei
debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti
delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso
della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di
appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3,
secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle
province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza.
La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante
l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta
oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], dal quale
risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di
facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di
preferenza
((; l'esperto cura l'aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica
indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito))
. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati
comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], anche ai
fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale,
valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata,
comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o
alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i
nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4,
unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla
individuazione del profilo dell'esperto,
((anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite,))
per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla
base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia di cui al comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai
dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai
soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della
formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco
unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE)
2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679] e del codice in materia
di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]. I responsabili
accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto
previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445]. La domanda è
respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può
essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali
disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento
dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di
commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. La comunicazione di
cui al quarto periodo avviene con cadenza annuale a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini professionali comunicano
tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri
iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai
singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli
albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le
camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini
professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico;
esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma
3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e
provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di
ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2382].
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in
carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo
svolgimento dei suoi compiti, ed è composta da:
a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di
regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si
trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17;
b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della
camera di commercio presso la quale è costituita la commissione;
c) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del
capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui
territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui
all'articolo 17.
7. Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale
si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 17,
nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai
sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del
volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa
istante. In caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione,
il predetto segretario generale invita l'imprenditore a integrare le
informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni,
decorso inutilmente il quale l'istanza non è esaminata e l'imprenditore può
riproporla. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento
dell'istanza la commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui
al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo
cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La
nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione
tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda
sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il
curriculum vitae, e dell'attività prestata come esperto nell'ambito di
precedenti composizioni negoziate
((e del loro esito))
. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima
della comunicazione all'esperto nominato, il parere non vincolante di
un'associazione di categoria sul territorio.
8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono
pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera
di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il
quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679] e del citato codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], omesso ogni
riferimento all'imprenditore richiedente. Sono del pari pubblicati sul sito
istituzionale di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i
nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi
di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma telematica
nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno
2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede
mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-10-21;147], come prevista dalle
disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2019
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1023].
ART. 14
ART. 14
(( (Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione
negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati). ))
((
1. La piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 è collegata alle
banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e dell'agente della riscossione e consente l'accesso alle informazioni
contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 7 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385].
2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, accede alle banche
dati e alle informazioni di cui al comma 1, previo consenso prestato
dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], e del
codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], ed estrae la
documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle
trattative con i creditori e con le parti interessate. Le modalità di accesso
alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalità di
accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite
dalla Banca d'Italia.
3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non
modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando
le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento
(UE) 2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679] spettanti al
soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che
trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.
))
ART. 15
ART. 15
(( (Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica
nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa
tra l'imprenditore e i creditori). ))
((
1. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui
all'articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria
posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto nominato ai
sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni
inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 17 o nel corso delle trattative. La
documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili
previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], e del
codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
))
ART. 16
ART. 16
(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)
1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2399] e non deve
essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di
risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista
ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale
non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato
o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di
amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in
essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti
professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni
dall'archiviazione della composizione negoziata.
((L'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata,
derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli
e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo
periodo.))
2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale,
riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista
indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto,
nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la
coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al
medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può
avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore
economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati
all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da
rapporti di natura personale o professionale.
((
2-bis. L'esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attività
che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra
l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.
))
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può
essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle
informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti
all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art200]
e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art103]
in quanto compatibili.
4. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione
all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e
trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare
ingiustamente gli interessi dei creditori.
((
5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro
crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La
notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento
nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca
delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa
classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la
classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto
dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza
prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto
accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle
linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza
prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo
dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La
prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e
dell'intermediario finanziario.
))
6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare
lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano
l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative
da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle
trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che
ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.
ART. 17
ART. 17
(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)
1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la
piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un
modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina
e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella
piattaforma telematica:
a) i bilanci
((approvati))
degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei
bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di
imposta, nonché una
((situazione economico-patrimoniale))
e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione
dell'istanza;
((
a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una
situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta
giorni prima della presentazione dell'istanza;
))
b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della
lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e
sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per
i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;
c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a
scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
((
d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445] sulla pendenza,
nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o
per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale
attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione
della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44,
comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54,
comma 3;
))
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle
entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui
all'articolo 363, comma 1;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita
dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione
dell'istanza.
((
3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3,
lettere e), f) e g), l'imprenditore può inserire nella piattaforma una
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000 con la quale attesta di avere
richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina
dell'esperto, le certificazioni medesime.
))
4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze
e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico,
entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica
all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la
dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445~art47], sul
possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1. In caso
contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché
provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di due incarichi
contemporaneamente.
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per
valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce
delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove
in carica.
((L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e
informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua
presenza))
. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra
le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili
strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica
ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della
convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia
all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone
l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque
giorni lavorativi.
Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare,
secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o
periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta
eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di
circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per
rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate
condizioni.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono
presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale
della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione
perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene
opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni
lavorativi.
(( Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o più parti
interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.))
((
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni
dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito
di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di
cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo,
l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono
l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto
vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai
sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è
necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La
prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il
quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e,
in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli
18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o
nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo
decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.
))
8.
((Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale, avente il
contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che
inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno
partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e
cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne
dichiara cessati gli effetti.))
Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione
al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata.
((L'archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una
istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel
medesimo registro.))
9. In caso di archiviazione dell'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore non
può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se
l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le
modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il
termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.
10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il
funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della
crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che
propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art18].
ART. 18
ART. 18
(Misure protettive)
((
1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con
successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1,
l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i
creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai
creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate
categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di
credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è
pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.
))
2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma
telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari
disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).
((
3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori
interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con
l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul
suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività
d'impresa.
Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si
verificano. Non sono inibiti i pagamenti.
))
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla
conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione
negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di
accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il
tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i
provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.
((
5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro
mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure
protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti
pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in
danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito
già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori
rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori
possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione
dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste.
Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito
disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza
prudenziale.
La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della
banca o dell'intermediario finanziario.
))
((
5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli
intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui
confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione
relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla
composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla
applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del
rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o
dell'intermediario finanziario.
))
ART. 19
ART. 19
(Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)
1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1,
con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro
il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione
dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove
occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine
le trattative. Entro
((venti))
giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1,
l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di
ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del
ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1,
e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione
dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.
2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:
a) i bilanci
((approvati))
degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci,
le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
((
a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una
situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta
giorni prima della presentazione della domanda;
))
b)
((una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata))
a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con
indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se
disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i
quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della
lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i
successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;
e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base
di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere
risanata;
f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e
8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
((
3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto
l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il
giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto è trasmesso per
estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini
della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto
contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data dell'udienza. Il
ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto.
Il tribunale può prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art151], le
forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento,
indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto
prevista dal secondo periodo, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute
utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non è
depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto
motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista
dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non
provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo
periodo la domanda può essere riproposta.
))
4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere
il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il
buon esito delle trattative
((e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12,
comma 2))
, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre,
un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art68] e
procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti
cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca
o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai
creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure
protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi,
devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale
stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi
giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari
disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi
dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le
misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri
diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
((
5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del
debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, può prorogare
la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon
esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. Nel parere l'esperto
indica altresì l'attività svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma
2. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali
dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti
alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata
complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.
))
6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione
dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4
((o 5))
può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a
seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 8,
revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse
non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o
appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma
prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669bis]
e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata
dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Non si
applicano l'articolo 669-octies, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669octies-com1],
secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669octies-com2]
e terzo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669octies-com3],
e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669novies-com1].
Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669terdecies].
8. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di
acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno
a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.
ART. 20
ART. 20
(( (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2446], 2447
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447], 2482-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2482bis], 2482-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2482ter], 2484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2484] e
2545-duodecies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2545duodecies]). ))
((
1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente
presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può
dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli
articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto
comma, e 2482-ter del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e non si verifica la
causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale
di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. A tal fine,
l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli
effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.
2. Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del
patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e
delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla
pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il
tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo
19, comma 3, o ne dispone la revoca.
))
ART. 21
ART. 21
(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)
1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e
straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa
((e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza))
in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria
dell'attività.
Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è
insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce
l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le
responsabilità dell'imprenditore.
2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del
compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di
pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di
risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori,
alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto
all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne
informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può
iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto
pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto
il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui
all'articolo 19, comma 6.
ART. 22
ART. 22
(Autorizzazioni del tribunale)
1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli
atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei
creditori, può:
((a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione,
a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione
di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario
finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese))
;
b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili
((...))
;
c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui
all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili
((...))
;
d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o
più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2560-com2],
dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti
interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo
2112 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112]. Il tribunale
verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione
dell'acquirente.
((
1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale
può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata
se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale
dell'esperto.
1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione
negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando
si susseguono più procedure.
))
2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente
ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le
informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art68],
decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art737]. Il
reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che
ha pronunciato il provvedimento.
((Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.))
ART. 23
ART. 23
(Conclusione delle trattative)
1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di
cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o più creditori
((oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento))
, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la
relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare
la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori
((aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi
hanno aderito nonché))
e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3,
lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il
piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o
dell'insolvenza.
2.
((Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche,
alternativamente))
:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
b)
((chiedere))
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli
articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera
c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla
relazione finale dell'esperto
((o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla
comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8))
;
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del
patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270] o dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-23;347], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-18;39]. L'imprenditore agricolo può
accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.
((
2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di
accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione
che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi
accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la
relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza
rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico
cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei
dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se
esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine
designato.
L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti
con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27.
Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto
dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione
regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal
Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti
impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle
medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della
documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o,
in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. L'accordo si risolve
di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della
liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se
l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze
previste, i pagamenti dovuti.
2-ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le
trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione
dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente.
))
ART. 24
ART. 24
(Conservazione degli effetti)
1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i
propri effetti
((anche))
se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione
proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione
giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione
straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di
cui all'articolo 25-sexies omologato.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2,
gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel
periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché
coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di
risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel
periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in
ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione
ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai
sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di
autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità
dell'imprenditore per gli atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai
pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione
dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative
e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi
dell'articolo 17, comma 5, purché non siano state effettuate le iscrizioni
previste dall'articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a
norma dell'articolo 22.
ART. 25
ART. 25
(( (Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese). ))
((
1. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma
1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro
degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al
segretario generale della camera di commercio la nomina dell'esperto
indipendente di cui all'articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità
di cui all'articolo 13.
2. L'istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o
l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello
Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497bis],
esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa
avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato
che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del
passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2424] in base
all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi
del comma 4.
3. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 13,
oltre alla documentazione indicata nell'articolo 17, comma 3, una relazione
contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli
partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei
registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi
dell'articolo 2497-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497bis] e il
bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
4. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate
dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 rispetto alla società o
all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497bis],
esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto
all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel
comma 2.
5. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in modo
unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo
svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal
caso può svolgere le trattative per singole imprese.
6. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni
indicate nell' articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto,
partecipare alle trattative.
7. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i
richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in
modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione
prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In
difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a
seguito della prima istanza presentata.
8. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a
comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza
di cui all'articolo 17, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli
2467 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2467] e
2497-quinquies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497quinquies],
sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che
l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il
proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
9. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via
unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'articolo 23,
comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui
all'articolo 23.
))
ART. 25-BIS
ART. 25-BIS
(Misure premiali)
1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione
delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2,
lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore
sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura
ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione
dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il
pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito
dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono
ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo
richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione
fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate
a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di
sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle
attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19]. La
sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea
situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai
sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione
giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di
insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua
scadenza.
((Il piano di rateazione di cui al primo periodo può essere concesso
dall'Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave
situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai
sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.))
(17)
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo
di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui
all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter,
e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
((Dalla stessa data si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art26-com3bis].))
6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o
di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di
insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai
commi 1 e 2.
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13] ha disposto (con
l'art. 38, comma 1) che, nell'ipotesi disciplinata dal comma 4 del presente
articolo, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a
centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà
dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo comma 4
del presente articolo, e sottoscritta dall'esperto.
ART. 25-TER
ART. 25-TER
(Compenso dell'esperto)
1. Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata,
della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della
sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale
sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;
b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento;
c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per
cento;
d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per
cento;
e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per
cento;
f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025
per cento;
g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008
per cento;
h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per
cento.
((
2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo
unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui
all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato è determinato tenendo conto
della percentuale sull'ammontare dell'attivo della singola impresa istante
partecipante al gruppo.
))
3. Il compenso complessivo
((determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2,))
non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro
400.000,00.
4. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma
3, come di seguito indicato:
a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle
trattative è compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso è aumentato del 25
per cento;
b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle
trattative è superiore a cinquanta, il compenso è aumentato del 35 per cento;
c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle
trattative non è superiore a cinque, il compenso è ridotto del 40 per cento;
d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un
acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10 per cento.
5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero
dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli
aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il
compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, quinto periodo.
6. Il compenso è aumentato del 100 per cento
((nei casi))
in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui
all'articolo 17, comma 8,
((grazie all'opera dell'esperto,))
si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23,
commi 1 e 2, lettera b).
7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato
ai sensi del comma 6.
((
8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando l'imprenditore non compare
davanti all'esperto oppure l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17,
comma 5, terzo periodo, il compenso è liquidato in misura compresa tra euro
500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della
complessità della documentazione esaminata
))
9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo
risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante
((dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata))
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attività è iniziata da meno
di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio.
10. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento
dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono
rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali
l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.
11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla
commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il
provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo
comma, numero 1), del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art633-com1-num1]
nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi
dell'articolo 642 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art642].
((L'accordo è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla
data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si
concludano prima.))
12. Il compenso dell'esperto è prededucibile
((...))
.
13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta
dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non
superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei
risultati ottenuti e dell'attività prestata.
(14)
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83], ha disposto
(con l'art. 50, comma 2) che "Le disposizioni previste dall'articolo 25-ter del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art25ter], si
applicano alle liquidazioni disposte successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, anche relative all'attività svolta dall'esperto nell'ambito
della composizione negoziata prevista dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-10-21;147]".
ART. 25-QUATER
ART. 25-QUATER
(Imprese sotto soglia)
1. L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in
condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto
indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento
dell'impresa.
2. L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel
cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai
documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h),
e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui
all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di
liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato
ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi
dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario
generale al quale è presentata l'istanza.
3. Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al
superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono,
alternativamente:
((a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti
interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità
aziendale;))
b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;
c)
((concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e
dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito
nonché dall'esperto))
, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. Con la
sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare
coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.
4.
((Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore può anche,
alternativamente))
:
a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;
b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del
patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
d) per la sola impresa agricola,
((chiedere))
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli
articoli 57, 60 e 61.
5. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del
presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17,
commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22,
((23, comma 2-bis,))
24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e
25-octies, in quanto compatibili.
6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i
propri effetti
((anche))
se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione
controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di
cui all'articolo 25-sexies omologato.
7. Il compenso dell'esperto è liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter,
((...))
dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.
ART. 25-QUINQUIES
ART. 25-QUINQUIES
(Limiti di accesso alla composizione negoziata)
1.
((L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere presentata dall'imprenditore
in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli
articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54,
comma 3))
.
L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei
quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande
indicate nel primo periodo.
(( Capo II
(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della
composizione negoziata) ))
ART. 25-SEXIES
ART. 25-SEXIES
(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)
((
1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono
svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi
dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili,
l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione
di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei
beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo
39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si
applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo
periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con
riserva di deposito della proposta e del piano.
))
2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi
principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura
del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data
del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si
producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.
((22))
((
3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere
dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della
liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta
anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un
ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art68],
assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4.
L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla
comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli
35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159]. Si osservano
altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159]. Il
Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.
))
4. Con il medesimo decreto
((ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo
decreto))
il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla
relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai
creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere
reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra
la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza
di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori
e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione
costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del
contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause
di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta
non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione
giudiziale
((o della liquidazione controllata))
e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il
decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle
parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 247.
7. Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per
cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale
con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui
al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.
------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "al comma 2, le parole: «del deposito in
cancelleria» sono inserite le seguenti: «del suo deposito»".
ART. 25-SEPTIES
ART. 25-SEPTIES
(Disciplina della liquidazione del patrimonio)
1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si
applicano, in quanto compatibili,
((le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115))
.
2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-sexies comprende
un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il
trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di
specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni
migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli
articoli da 2919
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2919] a 2929 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2929].
3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere
eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario,
verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui
al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.
(( Capo III
(Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di
verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di
rateizzazione) ))
ART. 25-OCTIES
ART. 25-OCTIES
(Segnalazione dell'organo di controllo
((e del soggetto incaricato della revisione legale))
).
1.
((L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione
legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto,
all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo
17.))
La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova
dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non
superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire
in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo
il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403].
((
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e
la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini
dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2407] o
dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39~art15]. La
segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di
sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.
))
ART. 25-NOVIES
ART. 25-NOVIES
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e
l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente,
all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in
caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in
mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
risultante dall'anagrafe tributaria:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre
novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare
superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento
di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di
euro 5.000;
b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni
e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
((c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato
relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art21bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], di importo superiore a euro
5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume
d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di
euro 20.000))
d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per
la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre
novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro
100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre
società, all'importo di euro 500.000.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
((a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di
irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art54bis],
e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle
comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;78~art21bis]))
;
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle
entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle
condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in
relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e
ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per
il secondo;
((b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti
risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n.
78 del 2010 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;78~art21bis] a
decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022))
c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai
carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.
ART. 25-DECIES
ART. 25-DECIES
(Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari)
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
testo unico bancario, nel momento in cui
((comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche
degli affidamenti))
, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
ART. 25-UNDECIES
ART. 25-UNDECIES
(( (Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del
debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici). ))
((
1. Sulla piattaforma di cui all'articolo 13 è disponibile un programma
informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità
del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico
di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole
perseguibilità del risanamento.
2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e,
all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale
debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione.
L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli
che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà
eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve
le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti
fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel
programma di dati o informazioni non veritieri.
3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche
tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di
interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto))
Titolo III
((Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza))
Capo I
Giurisdizione
Titolo III
ART. 26
ART. 26
Giurisdizione italiana
((
1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può
essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o
assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è
stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.
))
((
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude
la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente
il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi
e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
))
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione
europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai
sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 maggio 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0848], dichiara
se la procedura è principale, secondaria o territoriale.
Capo II
Competenza
ART. 27
ART. 27
Competenza per materia e per territorio
1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne
derivano relativi
((alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria))
e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede
delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168~art1]. Il
tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a
norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168~art4], avuto
riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al
comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui
circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale
risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva
dell'attività abituale;
b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il
domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in
mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è
del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa,
con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la
sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto
nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
ART. 28
ART. 28
(Trasferimento del centro degli interessi principali)
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini
della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della
domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
o di apertura della liquidazione giudiziale
((o controllata))
.
ART. 29
ART. 29
Incompetenza
1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza
è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti
del procedimento.
2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento
di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art45],
dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle
parti.
3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo
51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma
dell'articolo 50 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art50],
dinanzi alla corte di appello competente.
ART. 30
ART. 30
Conflitto positivo di competenza
1.
((Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi
e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto))
da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si
è pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio
il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art45],
dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo.
Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
ART. 31
ART. 31
Salvezza degli effetti
1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro
restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al
giudice incompetente.
ART. 32
ART. 32
Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di
liquidazione
1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a
conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione
promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna
alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa
davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art50] e
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Capo III
Cessazione dell'attività del debitore
ART. 33
ART. 33
Cessazione dell'attività
1. La liquidazione giudiziale
((o controllata))
può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno
successivo.
((
1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa
individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre
il termine di cui al comma 1.
))
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la
cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui
i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore
mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un
anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli
imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o
per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione
dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato
preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti
presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è
inammissibile.
ART. 34
ART. 34
Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del
debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 33.
2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità
non sia già confusa con il suo patrimonio.
3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non
è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo
39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.
4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti
della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
ART. 35
ART. 35
Morte del debitore
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione
((controllata o giudiziale))
, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con
beneficio d'inventario.
2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è
designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro
quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
ART. 36
ART. 36
Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva
1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art528], la procedura
prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto
dall'articolo 641 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art641] nei confronti
dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.
Capo IV
((Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
e alla liquidazione giudiziale))
Sezione I
((Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale))
ART. 37
ART. 37
Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.
((In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art31],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221], le start-up innovative
diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta
esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonché l'apertura della
liquidazione giudiziale.))
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso
del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di
controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico
ministero.
ART. 38
ART. 38
(( (Iniziativa del pubblico ministero). ))
((
1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione
giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di
insolvenza.
2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento
lo segnala al pubblico ministero.
3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti))
((per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a
una procedura di insolvenza.))
((
4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti
di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può
chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del
procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta
dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga
opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.
))
ART. 39
ART. 39
Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della
crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza
1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le
scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi
concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza
dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una
minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai
medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre
depositare, anche in formato digitale,
((una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria
aggiornata, con periodicità mensile,))
, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea
certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti
reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e
del titolo da cui sorge il diritto.
Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori
e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di
straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel
quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
3. Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a)
)) ((,il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi
agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione
del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i
tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del
loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista
dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai
sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).
Sezione II
((Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione
giudiziale))
ART. 40
ART. 40
(Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
e alla liquidazione giudiziale)
1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in
composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della
domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per
le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis
((e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da
coloro che ne hanno la rappresentanza))
.
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata
dal cancelliere al registro delle imprese.
L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la
richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne
fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa
al pubblico ministero.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di
ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel
registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.
Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un
commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo
44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in
presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale,
quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.
5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio
personalmente.
6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di
controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il
decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio,
all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di
posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese
ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di
posta elettronica certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al
comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al
destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura
della cancelleria, mediante il loro inserimento
((nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia,
all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario,
generata dal portale e accessibile al destinatario))
. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in
cui è compiuto l'inserimento
((o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata))
.
8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per
cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si
esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-12-15;1229~art107-com1],
presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non
iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la
notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il
deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel
registro delle imprese ovvero
((della))
residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si
perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate
a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante
affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o
dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della
liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento
((e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi
dell'articolo 37, comma 2))
, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di
apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la
riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.
10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione
giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso
a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con
ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui
all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima
udienza
((fissata ai sensi dell'articolo 41))
e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche
d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la
domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del
procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al
primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della
composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
all'articolo 17, comma 8.
ART. 41
ART. 41
Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal
deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del
tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se
ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del
tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto
di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo
idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli
stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la
presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo
del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare
((i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo
di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre
esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto
una minore durata))
.
5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del
pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al
collegio per la decisione.
6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal
caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre
la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.
ART. 42
ART. 42
Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per
l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura
della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria
acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati
dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del
Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati
all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.
2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria
provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante
richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.
ART. 43
ART. 43
Rinuncia alla domanda
((
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si
estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o
dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico
ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
))
((2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e,))
((...))
((nel dichiarare l'estinzione, può condannare))
((la parte))
((che vi ha dato causa alle spese.))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83]))
3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere
comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua
iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
ART. 44
ART. 44
(Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con
riserva di deposito di documentazione)
1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la
documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la
proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto
con il quale:
((a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma
2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore
in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un
progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta
giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo
con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la
documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione
degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui
all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di
cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e
2;))
b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca
immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato
nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da
pregiudicare una soluzione efficace della crisi
((e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all'articolo
49, comma 3, lettera f);))
((...))
c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione
finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione
della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità
almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla
scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima
periodicità, il debitore deposita una relazione
((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria))
che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su
richiesta del cancelliere;
d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a
dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria
fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).
((
1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine
previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo
46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e
terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], non opera la
causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale
di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. Resta ferma, per il
periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto
previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2486].
1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di
straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono
inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1.
1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il
debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione
della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla
domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di
regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle
disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.
))
2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o
del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore
e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione
giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il
provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera
a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando
vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1,
lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione
dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).
3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a
sospensione feriale dei termini.
ART. 45
ART. 45
Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
1. Entro il
((giorno successivo al suo deposito))
, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo
oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di
ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione
di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al
pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del
cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione,
da effettuarsi entro il giorno successivo.
L'estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il
dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio
del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa
differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove
la procedura è stata aperta.
ART. 46
ART. 46
Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
((...))
e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere
gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci
((...))
.
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del
piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e
acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza
di autorizzazione provvede il giudice delegato.
4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili.
5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia
rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista
dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che
precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda
di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
ART. 47
ART. 47
(Apertura del concordato preventivo)
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il
tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato,
verifica
((, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi))
:
a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la
fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a
raggiungere gli obiettivi prefissati;
b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta.
La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque
inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei
creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori
aziendali.
2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e
alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la
data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità
idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche
utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e
fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale
il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore
rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari
al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura
ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che
sia determinata dal tribunale
((;))
((
d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione
economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
))
3. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.
4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1,
sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della
liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara
inammissibile la proposta.
Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici
giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il
tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando
è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.
5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le
parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 737
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art737] e
738 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art738].
6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo,
quando si verifichino mutamenti delle circostanze.
ART. 48
ART. 48
(Procedimento di omologazione)
1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109
((oppure se il debitore richiede l'omologazione o presta il consenso secondo
quanto previsto dall'articolo 112, comma 2))
, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle
parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto
presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede
legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del
luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore,
al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro
dissenso.
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono
essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci
giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio
motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può
depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.
3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il
concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del
collegio, omologa con sentenza il concordato.
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di
ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre
opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della
domanda nel registro delle imprese. Il tribunale
((, con decreto,))
fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del
commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia
comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai
terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori
richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti
del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli
accordi.
5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto
a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel
registro delle imprese a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla
data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art133-com1].
Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel
registro delle imprese.
6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di
ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione,
provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti
legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto
dall'articolo 49, commi 1 e 2.
ART. 49
ART. 49
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione
della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei
soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con
sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale
provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è
decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma
1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47,
comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato
preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione
non sono stati omologati.
3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti
specifici in luogo del curatore;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la
documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2215bis], dei libri
sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi
precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro
domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà
all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre
centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in
caso di particolare complessità della procedura;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su
cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima
dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di
insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei
rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e
ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori
((contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127]))
;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli
altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai
rapporti con l'impresa debitrice.
4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza
produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo
133, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art133-com1].
Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a
171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle
imprese.
5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei
debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è
complessivamente inferiore a euro trentamila.
Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d).
ART. 50
ART. 50
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della
liquidazione giudiziale
1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione
giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è
comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda,
iscritto nel registro delle imprese.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico
ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che,
sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 737
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art737] e
738 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art738].
3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore
istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per
responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96].
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile
per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in
via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi
6, 7 e 8 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di
pubblicità della domanda.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la
liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che
adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la
sentenza può essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di
appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su
richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini
((di cui agli articoli 33 e 34))
si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.
ART. 51
ART. 51
Impugnazioni
1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del
concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o
degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione
giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la
liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il
reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di
appello nel termine di trenta giorni.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;
b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
c) l'esposizione
((dei motivi))
su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della
notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri
interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica
alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art327-com1].
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto
dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui
all'articolo 53.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa
il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni
dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato
((a cura del reclamante))
al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni
((dalla comunicazione del decreto))
.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di trenta giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci
giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la
corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito
((...))
di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto,
nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste
previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel
rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari,
eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro
il termine di trenta giorni.
((
12. La sentenza è notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonché
iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della
cancelleria della corte d'appello.
))
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla
notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la
sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.
((
15. In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide
l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito
la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al
pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza
dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art13-com1quater]
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], il legale
rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento
dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96] e
dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art136-com2].
))
ART. 52
ART. 52
Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi
1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del
curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o
in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello
stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può
provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo
((o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione))
o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto
o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.
2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la
continuità aziendale.
3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le
altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la
comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone
che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al
curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.
4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso
per cassazione.
ART. 53
ART. 53
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del
concordato e degli accordi di ristrutturazione
1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale,
((anche nell'ipotesi di omologazione del concordato))
restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal
presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca
passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art147], le
spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su
relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della
procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo
124.
2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa
passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa
spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se
occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può
autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori,
alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle
liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di
ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere
gli altri atti di straordinaria amministrazione.
3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci
rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente
compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello
dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica,
patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la
vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato.
Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore
deposita
((presso il tribunale))
una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a
reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel
registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio
evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito
della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del
tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal
curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della
cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato
dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi,
con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il
debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e
straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la
pubblicazione.
5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di
ristrutturazione dei debiti
((la corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti
legittimati proposta in primo grado e))
accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione
giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 49, comma 3.
((Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica
l'articolo 51, comma 12.))
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli
organi della procedura prima della revoca.
5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di
omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte
d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione
se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al
pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento
del danno.
6.
((Nei casi previsti dai commi 1 e 5))
, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati
motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello
stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza
che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.
Sezione III
Misure cautelari e protettive
ART. 54
ART. 54
(Misure cautelari e protettive)
1.
((In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e
per l'accesso alla liquidazione giudiziale))
, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari,
inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono,
secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione
delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari
possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui
all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle
misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si
applicano l'articolo 669-octies, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669octies-com1],
secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669octies-com2]
e terzo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669octies-com3],
e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669novies-com1].
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40,
((anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva
domanda,))
dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle
imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e
cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene
esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono
sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può
essere pronunciata.
((Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi,
unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può
richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle
di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o
più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon
esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o
dell'insolvenza.))
3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono
essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del
deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione,
allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di
accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta
che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano
almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea
ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso
trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La
disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa di cui all'articolo 61.
4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40,
((anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,))
le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere
richieste dall'imprenditore presentando
((la domanda di cui agli articoli 17 e 18.))
.
5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore,
prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1,
lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della
crisi e dell'insolvenza diverso da quello
((eventualmente))
indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.
6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice
competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0848] può
chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato
è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta
depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di
effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori
secondo la
((procedura aperta))
.
7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti
di credito dei lavoratori.
ART. 55
ART. 55
(Procedimento)
1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della
sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della
crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il
magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione
provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per
l'audizione delle parti.
((Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.))
2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3,
sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione
delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con
decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé,
ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un
termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del
decreto alle altre parti.
All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con
decreto. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669terdecies].
Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di
omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di
apertura delle procedure di insolvenza.
((In caso di misure richieste ai sensi dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo,
le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure
diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo
54.))
3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il
giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le
misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro
delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669terdecies].
La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è
trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto
non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi
ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può
essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della
pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.
4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere
del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la
durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se
sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di
ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e
agli interessi delle parti interessate.
5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di
frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite
le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o
modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non
soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.
6. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi
anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47,
comma 5, e 50.
7. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di
acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene
meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.
Titolo IV
((Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza))
Capo I
Accordi
Sezione I
Piano attestato di risanamento
Titolo IV
ART. 56
ART. 56
(Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento)
1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano,
rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio
((della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria))
.
((
2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività
e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della
situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di
insolvenza in cui si trova;
c) le strategie d'intervento;
d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la
rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei
creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale
soddisfacimento dei loro crediti;
e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono
necessari per l'attuazione del piano;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la
realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno
scostamento dagli obiettivi pianificati;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano
finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della
situazione economico finanziaria;
g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno
finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei
costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
))
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità economica del piano.
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con
((le parti interessate))
possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano
devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.
Sezione II
((Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti
tributari e contributivi))
ART. 57
ART. 57
Accordi di ristrutturazione dei debiti
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore,
anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di
insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei
crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano
economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere
redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 , commi 1 e
3.
((Si applica l'articolo 116.))
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei
creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a
quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti
alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità
dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
((
4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può
chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma,
compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli
articoli 99, 101 e 102.
))
ART. 58
ART. 58
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è
rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede
il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi.
L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali
degli accordi.
2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del
piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione
degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4,
il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione
sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso
ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro
trenta giorni dalla ricezione dell'avviso
((è ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge
nelle forme di cui all'articolo 48.))
.
ART. 59
ART. 59
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica
l'articolo 1239 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1239].
2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non
aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno
prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che
non sia diversamente previsto.
ART. 60
ART. 60
Accordi di ristrutturazione agevolati
1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà
quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere
((le misure protettive di cui all'articolo 54))
.
ART. 61
ART. 61
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli
articoli 1372 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1372]
e 1411 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1411], al caso in
cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che
appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità
di posizione giuridica ed interessi economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati
dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in
buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni
((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria))
del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione
dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il
settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo
restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una
categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli
effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in
misura non inferiore
((rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione
giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione))
;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i
documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli
effetti dell'accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede
di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi
dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre
((dalla data della notificazione))
.
((Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo
151 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art151], le
forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.))
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai
quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove
prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di
utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è
considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di
beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
5. Quando un'impresa ha debiti verso
((banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti))
in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di
ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali
tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi
economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo
40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2,
lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non
aderenti appartenenti alla medesima categoria.
((Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari
finanziari e cessionari dei loro crediti))
.
ART. 62
ART. 62
Convenzione di moratoria
1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non
commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli
effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti,
la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e
ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli
1372 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1372] e 1411
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1411], è efficace
anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima
categoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati
dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in
buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni
((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria))
del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il
settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo
restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una
categoria;
((
c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli
effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto
potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data
della convenzione;
))
d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati
aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli
effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima
categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni,
la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare
affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata
nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni
oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista
indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione
avanti al tribunale
((individuato ai sensi dell'articolo 27))
.
((Se sono proposte più opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.))
6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi
dell'articolo 51.
ART. 63
ART. 63
(( (Transazione su crediti tributari e contributivi).))
((
1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di
ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il
pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori
amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati
dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione
della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista
indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali,
previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento
proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere
liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla
liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa.
2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli
articoli 57, 60 e 61, è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88,
comma 5. Alla proposta di transazione è allegata la dichiarazione sostitutiva,
resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], che la
documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e
integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste
attive del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88,
comma 5, terzo e quarto periodo. L'adesione alla proposta è espressa con la
sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente
Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione
provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa
Direzione regionale. Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario,
comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo
definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il
parere conforme di cui al quarto periodo, è espresso dalla struttura centrale
individuata con il medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa
dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale
interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi
direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale l'adesione alla proposta è espressa con la
sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio
territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L'atto è
sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli
oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art17].
L'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione
dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 3, l'eventuale adesione dei
creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di
transazione. Se la proposta di transazione è modificata, il predetto termine è
aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della
proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Nei casi in cui
la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente
è aumentato di ulteriori novanta giorni.
3. La domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l'adesione o, in
difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo.
Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese
l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza,
assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo
posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti
sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione
finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48,
comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso.
4. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di
adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della
relazione del professionista indipendente, l'adesione è determinante ai fini del
raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma
1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica
valutazione da parte del tribunale:
a) l'accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di
ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei
crediti;
c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non
deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della
proposta;
d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50 per
cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed
interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso
legale vigente nel corso di tale periodo.
5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti
agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo
complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la
disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale
di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 60 per
cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed
interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci
anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso
legale vigente nel corso di tale periodo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si
verifica una delle seguenti ipotesi:
a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il
deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito
degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della
stessa natura, risolta di diritto;
b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori
di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al
giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è
pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti
maturati dall'impresa alla medesima data;
2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi
versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di
almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per
almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori
pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri,
condotte simulatorie o fraudolente.
7. L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si verifica anche quando il
proponente ha proseguito, ancorché solo parzialmente, a seguito di fusione o
scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di
azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi, l'attività
esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il deposito
della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto ai sensi del
comma 8, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi
del debitore originario.
8. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è
risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli
enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.
))
ART. 64
ART. 64
((Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui
contratti in caso di concessione di misure protettive))
((
1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di
ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della
richiesta di cui all'articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino
all'omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo
stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447,
2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e non opera la causa
di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di
cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
))
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della
richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1
((e salvo quanto previsto dall'articolo 20))
, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2486].
((
3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda
di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione
delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente,
rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la
risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno
dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della
concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti
contrari.
))
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure
protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti
essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono
anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo
fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti
necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i
contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione
dell'attività del debitore.
(( Capo I-bis
(Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) ))
ART. 64-BIS
ART. 64-BIS
(Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione)
1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore
commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di
insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione
degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici
omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli
articoli 2740 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2740]
e 2741 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2741] e alle
disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione,
purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i
crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751bis-num1], sono
soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.
((
1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il
debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei
relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la
relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che
attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un
trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della
liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati
dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88,
commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve
intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la
proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti
dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una
nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta
giorni.
))
2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai
sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita
la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e
2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46.
3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano.
4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con
il quale:
a) valutata la
((...))
ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione
delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure
conferma il commissario giudiziale;
b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d).
5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione,
l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa,
sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma
6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.
6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del
compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di
pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il
commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai
creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto
all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione,
l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il
tribunale ai fini di cui all'articolo 106.
7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4,
6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la
maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato
favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano
votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della
medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se
soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni
dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario
o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento,
dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di
crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751bis-num1], il
termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le
condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di
prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe
distinta.
8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di
approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore
dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale
omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta
((il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto
potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data
della domanda di omologazione.))
((
9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione
soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48,
commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e
102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo
IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui
al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di
cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della
domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista
dall'articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da
154 a 162.
))
((
9-bis. Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento
a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami su richiesta
dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto
alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può
autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più
suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2560-com2],
dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti
interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo
2112 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112]. Il tribunale
verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione
dell'acquirente.
))
ART. 64-TER
ART. 64-TER
(( (Mancata approvazione di tutte le classi). ))
((
1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo
quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il
debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione
medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può
chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di
ristrutturazione.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la
richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'articolo 64-quater,
si applica l'articolo 111.
))
ART. 64-QUATER
ART. 64-QUATER
(( (Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in
concordato preventivo). ))
((
1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo
quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il
debitore, in luogo della richiesta di cui all'articolo 64-ter comma 1, può
modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il
tribunale pronunci il decreto previsto dall'articolo 47. Il debitore può
procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di
convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.
2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la
proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.
3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà.
4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro
delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni
degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 2, lett. c), nonché il capo III
del titolo IV del presente codice.
5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può
modificarla chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che
non sono iniziate le operazioni di voto.
))
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
ART. 65
ART. 65
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre
soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o
del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni
((del presente capo))
, le disposizioni del titolo III,
((ad eccezione dell'articolo 44,))
in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle
procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è
sempre facoltativa.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 2020, N. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147].
((
4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC
possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione
prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art7-com6],
nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre
banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui
all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141~art30ter-com2],
nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione
dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], e del codice
di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti,
approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101~art20].
))
ART. 66
ART. 66
Procedure familiari
((
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso
ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o
quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è
un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente
capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della
liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi
sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.
))
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa
famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché
le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio
2016, n.76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76].
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da
sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i
necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza
appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi
è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità
((dell'attivo))
di ciascuno.
Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
ART. 67
ART. 67
Procedura di ristrutturazione dei debiti
1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai
creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico
tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha
contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e
differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di
prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti
((eccedenti l'ordinaria))
amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del
debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al
mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti
derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio,
del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito
su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca
possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione,
((dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato
dall'OCC))
.
((La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una
moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli
interessi legali.))
5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate
a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione
principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
ART. 68
ART. 68
Presentazione della domanda e attività dell'OCC
1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel
circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel
circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni
allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra
professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal
presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato
((e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della
crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202]))
. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal
debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore,
ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile,
dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine
si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno
sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il
nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159].
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte
del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,
anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito
tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso
degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a
meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo
quanto previsto dagli articoli 2749
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2749], 2788
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2788] e 2855, commi
secondo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855-com2]
e terzo, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855-com3].
ART. 69
ART. 69
Condizioni soggettive ostative
1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione
se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già
beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
((
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento
o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art124bis], non
può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la
convenienza della proposta.
))
ART. 70
ART. 70
((Apertura e omologazione del piano))
((
1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto
che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del
tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro
trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al
debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni
al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di
ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di
consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano
non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 737
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art737] e
738 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art738]. In
caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
))
((
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve
comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi
dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.
))
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare
osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata
dell'OCC, indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1,
((primo periodo,))
il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei
procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità
del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto
di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre
misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del
procedimento
((...))
.
((Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.))
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche
d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca
non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti,
anche mediante scambio di memorie scritte
((,))
e provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3,
l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano
che ritiene necessarie.
((
7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta
ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa
la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC.
Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di
cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il
piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto
dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso
di liquidazione controllata.
))
8. La sentenza
((che provvede sull'omologazione))
è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro
((i due giorni successivi))
a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice
((...))
dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
ART. 71
ART. 71
(Esecuzione del piano)
1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al
piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le
eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e
alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure
competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e
con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto
organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima
informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce
al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al
piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei
pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70,
comma 7.
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del
piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata
eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.
((
4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una
relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente
eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai
sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202], e tenuto
conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne
autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione
parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.
))
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il
giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per
il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche
prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 72.
((Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC è
liquidato dal giudice tenuto conto dell'attività svolta.))
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza
dell'OCC.
ART. 72
ART. 72
((Revoca della sentenza di omologazione))
1. Il giudice revoca l'omologazione
((...))
o su istanza di un creditore,
((dell'OCC,))
del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato,
((...))
quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo,
ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi
previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile
modificarlo.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
4. La domanda di revoca non può essere proposta
((...))
decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
((
5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile
ai sensi dell'articolo 51.
))
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in
buona fede.
ART. 73
ART. 73
((Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione))
((
1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di
un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli
268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.
))
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui
al comma 1 può essere proposta
((...))
dal pubblico ministero.
3.
((Nell'ipotesi di cui al comma 1))
, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione
e provvede ai sensi dell'articolo 270.
Sezione III
Concordato minore
ART. 74
ART. 74
Proposta di concordato minore
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di
sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una
proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività
imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto
esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che
((incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della
presentazione della domanda))
.
3. La proposta di concordato minore
((prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi
forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione
dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di
adempimento))
e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso
qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La
formazione delle classi è obbligatoria
((solo))
per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni
del capo III del presente titolo in quanto compatibili.
ART. 75
ART. 75
Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
1. Il debitore deve allegare alla domanda:
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le
dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA
concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività
ha avuto minor durata;
b) una relazione aggiornata
((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria))
;
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e
l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del
domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
d) gli atti
((eccedenti l'ordinaria))
amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque
anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate
proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento
della stessa.
2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca
possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo
al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la
causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
((
2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della
domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo
autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data,
è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere
del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale.
L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto
integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di
mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri
creditori.
))
3. Quando è prevista la
((continuazione dell'attività, è altresì possibile))
prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del
contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio
dell'impresa
((o all'attività professionale))
se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il
credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato
della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso
delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
ART. 76
ART. 76
Presentazione della domanda e attività dell'OCC
1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del
tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del
tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso
attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del
tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove
possibile, tra gli iscritti
((nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012,
n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art15]))
.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC,
che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal
debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
((in frode o di atti))
del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda,
((nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto
all'alternativa della liquidazione controllata))
;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura
((.))
f)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
g)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore,
ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte
del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,
anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito
tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso
degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a
meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo
quanto previsto dagli articoli 2749
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2749], 2788
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2788] e 2855, commi
secondo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855-com2]
e terzo, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855-com3].
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
ART. 77
ART. 77
Inammissibilità della domanda di concordato minore
1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui
agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che
eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e
3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già
beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori.
ART. 78
ART. 78
Procedimento
1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con
decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a
tutti i creditori della proposta e del decreto.
((Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici
giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non
ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto
motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi
al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel
giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 737
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art737] e
738 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art738]. In
caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.))
2. Con il decreto di cui al comma 1,
((primo periodo,))
il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area
del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle
imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni
immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici
competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale
devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro
servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo
1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1-com1ter] di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82], la dichiarazione di
adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali
contestazioni;
((
d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento
di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite
azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti
con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo,
non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore
da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni
rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura
della liquidazione controllata non può essere pronunciata.
))
2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario
giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:
a) è stata disposta la sospensione generale
((dalle azioni esecutive e cautelari))
e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da
pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;
c) la nomina è richiesta dal debitore.
3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
((
4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve
indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo
10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.
))
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza
l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al
momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
ART. 79
ART. 79
Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto.
((Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla
maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se,
oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza
per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste
diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza
dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.))
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede
l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della
maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non
rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti
parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari
per la parte residua del credito.
((
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento
delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di
fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76], i parenti e gli affini del
debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le
società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della
domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i
creditori in conflitto d'interessi.
))
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i
creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata
loro trasmessa.
((
4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi
effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
))
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei
coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che
sia diversamente previsto.
ART. 80
ART. 80
Omologazione del concordato minore
1. Il giudice, verificati la ammissibilità
((...))
e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui
all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con
sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua
trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la
convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il
concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere
soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa
liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza
di adesione da parte dell'amministrazione finanziariao degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante
ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e,
anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione
dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
((è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata))
.
4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la
situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare
opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato
l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli
268 e seguenti.
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un
creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.
ART. 81
ART. 81
(( (Esecuzione del concordato minore).))
((
1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al
piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore,
risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle
vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite
procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il
controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate,
salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti,
assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e
partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per
iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al
piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei
pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore,
effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del
piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata
eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).
4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una
relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente
eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto
eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il
pagamento.
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il
giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per
il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche
prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca
l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 82.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza
dell'OCC.
))
ART. 82
ART. 82
((Revoca della sentenza di omologazione))
1.
((Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del
pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato))
quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo,
ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo
ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando
risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale
del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano
sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non può essere proposta
((...))
decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
5.
((Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,))
provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in
buona fede.
ART. 83
ART. 83
((Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di
omologazione))
((
1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di
un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli
268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.
))
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui
al comma 1 può essere proposta
((...))
dal pubblico ministero.
3.
((Nell'ipotesi di cui al comma 1))
il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e
provvede ai sensi dell'articolo 270.
Capo III
Concordato preventivo
Sezione I
((Finalità e contenuti del concordato preventivo))
ART. 84
ART. 84
(Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano)
1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di
insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano
avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in
misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale
mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio,
((anche con cessione dei beni,))
l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma.
Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi
partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.
2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella
misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta,
con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha
presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano
la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di
soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento
dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza
di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della
presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.
3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in
misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale
diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore
un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può
consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con
il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto
di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile
al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei
creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in
misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse
esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2740] e 2741 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2741]
purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le
risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o
con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a
vantaggio dei creditori concorsuali.
5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti
anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in
caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti
al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da
professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come
credito chirografario.
((
6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della
graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5
del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini
del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe
ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello
stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui
al primo e secondo periodo del presente comma.
))
7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751bis-num1] sono
soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della
graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione
((di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),))
e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano
assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2116-com1].
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
ART. 85
ART. 85
(Suddivisione dei creditori in classi)
1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con
trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori
titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto
l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi,
per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal
denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi
correlate.
3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in
classi è in ogni caso obbligatoria.
((I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla
ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109,
comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese
titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e
servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti
requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e
delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari
a cinquanta.))
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento
stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle
cause legittime di prelazione.
ART. 86
ART. 86
(( (Moratoria nel concordato in continuità). ))
((
1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che
sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo
2751-bis, n. 1, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751bis-num1] può
essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi
dall'omologazione.
))
ART. 87
ART. 87
(Contenuto del piano di concordato)
1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla
documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività
e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della
((situazione economico-patrimoniale e finanziaria))
dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di
insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;
((
c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato,
corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla
liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore
economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in
esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni
esperibili, al netto delle spese;
))
d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre
operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a
società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
e)
((gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento
della proposta analiticamente descritti))
nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con
l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per
assicurare il
((riequilibrio della situazione economico-finanziaria))
;
f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta
((e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte,
realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al
cessionario dell'azienda))
, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno
finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei
costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono
necessari per l'attuazione del piano;
h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni
eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di
liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli
obiettivi pianificati;
l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per
categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con
indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto,
con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi
crediti e degli interessi di ciascuna classe;
n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o
descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i
quali non sono interessate;
o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro
organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato
((;))
((
p-bis) l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico
riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno
pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di
escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del
credito.
))
2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria
è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista
indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o
superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica
dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore
rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.
ART. 88
ART. 88
(( (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). ))
((
1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta
presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o
anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle
agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di
forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi
accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato
in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai
beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella
relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in
continuità aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito
tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno
vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo.
Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito
di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato
rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di
suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento
più favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti
tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la
convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e,
nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non
deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in
mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte
dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza,
assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini
del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche
sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la
proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori
di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente
rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
4. Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni
previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in
mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte
dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza,
assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza
e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa
della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale
omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della
maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure
se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei
creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista
dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori
pubblici deve essere espressa.
5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al
deposito presso il tribunale, è presentata agli uffici competenti sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo
periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è
pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni
integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di
trattamento dei crediti tributari e contributivi, è presentata, per l'Agenzia
delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla
competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione
centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti
previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente
della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve
trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito
iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti
periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi
risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una
certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento,
ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli
vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina
del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve
essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e
106.
6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta
è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere
conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione
provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti
Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale
ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente
emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è
espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su
decisione del Direttore regionale.
7. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di
riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art17].
))
ART. 89
ART. 89
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi
quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e
2545-duodecies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
2. Resta ferma, per il periodo anteriore
((al deposito della domanda))
di cui al comma 1
((e salvo quanto previsto dall'articolo 20))
, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2486].
ART. 90
ART. 90
Proposte concorrenti
1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di
concordato, rappresentano almeno il
((cinque))
per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal
debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e
il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita
per la votazione dei creditori.
2. Ai fini del computo della percentuale del
((cinque))
per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società
debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune
controllo.
3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore
((...))
((...))
per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone
((...))
o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto
grado e da parti correlate.
4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3, può essere limitata alla
fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da
parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione
di cui all'articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la
proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta
per cento dell'ammontare
((complessivo))
dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al 20 per cento nel caso in
cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi
dell'articolo 13.
6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma
di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della
società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere
sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di
formazione delle classi.
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
ART. 91
ART. 91
Offerte concorrenti
((
1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di
concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già
individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima
dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso,
dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che
dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte
concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.
))
2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura
di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la
finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di
specifici beni aziendali.
3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso
delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.
4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di
offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la
comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi
di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e
le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno
richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento
minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono
essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell'udienza
per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.
5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di
cui all'articolo 490 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art490],
nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.
6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non
conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a
condizione.
7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza
degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte
migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi
almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche
quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo
l'omologazione.
8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso
dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati
dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente
il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la
formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo
in essa indicato.
9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della
gara.
10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte,
l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata
al comma 1.
11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il
debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44,
comma 1, lettera a).
Sezione II
Organi e amministrazione
ART. 92
ART. 92
Commissario giudiziale
1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135,
136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agliarticoli 35,
comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159]; si osservano
altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai
creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa
assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la
presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e
fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in
suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai
sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se
richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo
54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano
formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.
((Nel concordato in continuità aziendale il commissario giudiziale può
affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali
modifiche del piano o della proposta.))
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da
parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di
offerte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i
fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale
e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.
ART. 93
ART. 93
Pubblicità del decreto
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica
registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura
del commissario giudiziale.
ART. 93-BIS
ART. 93-BIS
(( (Reclami). ))
((
1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi
dell'articolo 124.
2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono
reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o
il liquidatore giudiziale.
))
Sezione III
((Effetti del concordato preventivo))
ART. 94
ART. 94
((Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e
alienazioni))
1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo
e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e
l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le
transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni
societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni,
le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di
ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e
in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza
l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori
anteriori al concordato.
3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, sentito il
commissario giudiziale, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori.
4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del
quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni
autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive,
previa stima ed adeguata pubblicità.
6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può
autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle
procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse
dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento
dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai
creditori.
((
6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato,
avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di
uno o più rami d'azienda, si applica l'articolo 91.
))
ART. 94-BIS
ART. 94-BIS
(Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità
aziendale)
1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei
contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono
anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo
fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità
aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui
((all'articolo 47 oppure della richiesta o della concessione))
delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure
protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono,
unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di
esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o
modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento
di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al
concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti
necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i
contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione
dell'attività del debitore.
ART. 95
ART. 95
Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni
1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione,
stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del
deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce
la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il
professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove
predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o
conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti,
purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per
l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del
conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa
sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista
indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore
((liquidazione del patrimonio))
.
3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere
autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato,
acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.
4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una
relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano,
ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere
anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle
altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura
concorsuale. (20)
-----------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal
1° gennaio 2024.
ART. 96
ART. 96
Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato
preventivo
1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di
accesso al concordato preventivo
((unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista
dall'articolo 39, comma 3))
, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.
ART. 97
ART. 97
(Contratti pendenti)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora
ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe
le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato
preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali
patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione
alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione
non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il
debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta
notificazione alla controparte.
2.
((La richiesta))
di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano
e la proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una
quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene
conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una
memoria
((...))
entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di
apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato
e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice
delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della
notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a
cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o
di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la
controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la
risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni
con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato
preventivo.
7. La sospensione richiesta
((ai sensi dell'articolo 44, comma 1-quater,))
non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal
tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).
((Quando sono presentati))
proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata
((anche per una maggior durata))
, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto
di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in
esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il
contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno
conseguente al mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua
determinazione è rimessa al
((giudice competente secondo le regole ordinarie))
. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del
voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.
((
11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al
concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per
effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 3, e
prima della notificazione di cui al comma 6.
))
12. In caso di scioglimento del
((contratto))
di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed
è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra
collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari
all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento,
dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per
l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il
recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla
vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla
procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del
bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha
diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del
debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono
effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139,
della legge 4 agosto 2017, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124~art1-com139].
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185,
comma 1.
14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale
ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei
confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il
finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai
terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel
periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda
di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.
ART. 98
ART. 98
Prededuzione nel concordato preventivo
1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza
prevista dalla legge o dal contratto.
ART. 99
ART. 99
((Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato
preventivo))
1.
((Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera a), o successivamente, il debitore))
, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se
unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale
di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve
essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma,
compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali
all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo
o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo
svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior
soddisfazione dei creditori.
2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il
debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui
l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività
aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere
accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono
funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è
necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un
danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.
3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario
giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali
creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni
dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a
cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti
erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo
((...))
, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale
accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo
((...))
.
6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i
finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta
congiuntamente che:
a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero
omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri
atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla
data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).
ART. 100
ART. 100
Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi
1.
((Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera a), o successivamente, il debitore))
, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al
tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a
pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista
indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione
dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione
dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti
effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che
vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di
restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può
autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute
per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti
all'attività di cui è prevista la continuazione.
2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di
cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo
con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il
debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato,
((anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a),))
ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento
del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista
indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto
integralmente con il ricavato della liquidazione del bene
((...))
e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
ART. 101
ART. 101
((Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo))
1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti
derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa
l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo
((omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili))
.
2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione
giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando
il piano di concordato preventivo
((...))
risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito,
basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha
compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che
hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali
circostanze.
ART. 102
ART. 102
Finanziamenti prededucibili dei soci
1. In deroga agli articoli 2467
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2467] e
2497-quinquies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497quinquies], il
beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai
finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di
garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.
2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora
il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato
preventivo
((...))
.
Sezione IV
Provvedimenti immediati
ART. 103
ART. 103
Scritture contabili
1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del
concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri
presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del
giudice delegato e del commissario giudiziale.
ART. 104
ART. 104
Convocazione dei creditori
1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei
creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le
necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta
elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o
la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e
finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura,
il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un
indirizzo di posta elettronica certificata
((ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2))
.
((Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10,
comma 3.))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è
comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono
((ai sensi dell'articolo 10, comma 3))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il
rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il
tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista
dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere
raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso
comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.
ART. 105
ART. 105
Operazioni e relazione del commissario
1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e
una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se
l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del
debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e
la deposita
((...))
almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei
creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.
2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di
liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie,
recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di
terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale
riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare
((...))
e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2,
almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei
creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte
depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal
debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data
iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che
i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è
comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale
stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.
ART. 106
ART. 106
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o
dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più
crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve
riferirne immediatamente al tribunale, che
((provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2))
, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione
ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
(( anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito
previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d) ))
(( , o ))
il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni
dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni
prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento,
((il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47,))
su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la
procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
Sezione V
Voto nel concordato preventivo
ART. 107
ART. 107
Voto dei creditori
1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal
debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del
loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni
con proprio decreto.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il
commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del
debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con
((comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli
altri interessati))
. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei
creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono
ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il
debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono
formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata
indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni
per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e
sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di
rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al
giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni
per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte
concorrenti.
5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a
tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne
informa il giudice delegato.
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la
comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni
prima della data iniziale stabilita per il voto.
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai
creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni
prima della data iniziale stabilita per il voto.
8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al
commissario giudiziale
((.))
Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere
conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione
feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1].
ART. 108
ART. 108
Ammissione provvisoria dei crediti contestati
((
1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i
crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza
che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla
collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia
al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7. In
mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori
di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione
all'omologazione.
))
2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione
del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla
formazione delle maggioranze.
ART. 109
ART. 109
(Maggioranza per l'approvazione del concordato)
1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma
5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei
crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di
crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il
concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia
riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato
se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior
numero di classi.
2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata
la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al
voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra
proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle
proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui
al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto
da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2,
rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei
crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e
il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono
far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si
applicano le disposizioni del comma 1.
3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia
contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento,
non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di
prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai
soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato
prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la
parte residua del credito.
5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a
favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza
dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente
i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori
titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso
di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti
di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente,
entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che
assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione,
funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, n. 1, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751bis-num1], il
termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le
condizioni di cui al
((terzo e quarto))
periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte
incapiente, sono inseriti in una classe distinta.
((
5-bis. Quando sono approvate più proposte di concordato che si fondano su piani
differenti è sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuità
aziendale. Se sono approvate più proposte in continuità aziendale è sottoposta a
omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti
chirografari ammessi al voto.
))
6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il
convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il
debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che
controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle
sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto
d'interessi.
7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo
controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1] possono
votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.
ART. 110
ART. 110
Adesioni alla proposta di concordato
1. All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita
relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con
l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È
altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato
il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su
supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.
((
2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni
di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.
))
3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato,
che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai
creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino
all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.
ART. 111
ART. 111
Mancata approvazione del concordato
1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il
giudice delegato ne riferisce
((...))
al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1
((, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui
all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo
quanto previsto dall'articolo 112, comma 2))
.
Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo
ART. 112
ART. 112
(Giudizio di omologazione)
1. Il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano
votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di
impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano
necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli
interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta
inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
((
2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti
il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con
il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85,
comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera
c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di
prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i
crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un
trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più
favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando
quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia
formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza
dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno
una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine
delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di
liquidazione.
))
3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore
dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale
omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta
soddisfatto in misura non inferiore rispetto
((al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera
c))
).
4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del
complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con
l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il
mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al
comma 2.
5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure
l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un
creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero,
nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che
rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la
convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora
ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto
((a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione
giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
ART. 113
ART. 113
Chiusura della procedura
1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di
omologazione ai sensi dell'articolo 48.
((
2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla
presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.
))
ART. 114
ART. 114
((Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio))
1.
((Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni))
, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un
comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina
le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il
liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art490-com1]
e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
((
1-bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto
individuato il tribunale determina le modalità attraverso le quali il
liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte al fine di acquisire offerte
concorrenti.
))
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231
in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le
disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159] e si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto
compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il
tribunale.
4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere
dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si
applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto
compatibili.
((Le cancellazioni))
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni
dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo,
((sono effettuate))
su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di
omologazione per gli atti a questa successivi.
5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale
le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il
commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai
creditori e ne deposita copia
((nel fascicolo informatico))
.
6. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario
giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua
gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà
notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne
deposita copia
((nel fascicolo informatico))
.
ART. 114-BIS
ART. 114-BIS
(( (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità).))
((
1. Quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una
parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già
individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più
liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati,
compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità
nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
2. Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, il
tribunale dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicità al fine di
acquisire offerte ai sensi dell'articolo 91.
3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da
2919 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2919] a 2929
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2929] e la
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro
vincolo, è effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e
riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella
sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.
))
ART. 115
ART. 115
((Azioni del liquidatore giudiziale))
1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione
prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi
nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di
responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella
proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso
della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a
esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2394].
ART. 116
ART. 116
(((Trasformazione, fusione o scissione).))
((
1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la
scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove
hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al
progetto di cui agli articoli 2501-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2501ter] e 2506-bis
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2506bis] e agli
altri documenti previsti dalla legge.
2. L'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società
partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel
procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di
cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48
devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.
3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il
concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se
richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare
l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione
pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della società debitrice, a condizione
che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre società partecipanti o
che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il
consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.
4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato,
l'invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a
oggetto le operazioni di cui al comma 1, non può essere pronunciata e gli
effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al
risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidità della
deliberazione e il credito è soddisfatto come credito prededucibile.
5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca,
risoluzione o annullamento del concordato.
6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il
diritto di recesso dei soci è sospeso fino alla loro attuazione.
))
ART. 117
ART. 117
Effetti del concordato per i creditori
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla
pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi
conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del
debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti
dei soci illimitatamente responsabili.
ART. 118
ART. 118
Esecuzione del concordato
1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia
l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.
Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai
creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui
all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in
conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai
creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale
deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto
previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono
depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla
proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia
stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta
provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o
ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il
tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i
poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato
((approvata dai creditori e omologata))
può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante
ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può
chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per
provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si
tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso
fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il
commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce
la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti
necessari a dare esecuzione alla proposta omologata,
((ivi incluse le deliberazioni))
di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad
oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse
((...))
. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di
amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore
giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni,
all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che
provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione
delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di
trasferimento.
8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2560], l'acquirente
o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa
previsione del piano di concordato.
ART. 118-BIS
ART. 118-BIS
(( (Modificazioni del piano).))
((
1. Se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono
necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta,
l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo
dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica il piano
modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi
dell'articolo 118, comma 1.
2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto
all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione
siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del
commissario giudiziale.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con
ricorso avanti al tribunale.
3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3,
e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.
))
ART. 119
ART. 119
(( (Risoluzione del concordato).))
((
1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più
creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del
termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti
dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del
debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della
risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti
sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato
preventivo.
))
ART. 120
ART. 120
Annullamento del concordato
1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato
dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.
2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla
scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
((Capo III-bis
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società))
ART. 120-BIS
ART. 120-BIS
(Accesso)
((
1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche
con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in
via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche
il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da
verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle
imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la
rappresentanza della società.
))
2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano
(( , anche modificato prima dell'omologazione,))
può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi
inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del
diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti
di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.
3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di
accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a
riferire periodicamente del suo andamento.
4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla
omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una
giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di
accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza
delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente,
sentiti gli interessati.
5. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono
legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo
90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.
6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentati dagli
imprenditori collettivi diversi dalle società.
ART. 120-TER
ART. 120-TER
(( (Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari). ))
((
1. Lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza può prevedere la
formazione di una classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo
statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti
diversi.
2. La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano
prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione
dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio.
3. I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio voto nelle forme e
nei termini previsti per l'espressione del voto da parte dei creditori.
All'interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale
alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda.
Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si
ritiene consenziente.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai
titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il
diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto.
))
ART. 120-QUATER
ART. 120-QUATER
(Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore
risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla
presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più
classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna
delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a
quello proposto alle classi del medesimo
((grado))
e più favorevole di quello proposto alle classi di
((grado))
inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente
riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di
((grado))
pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo
quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla
classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.
2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente
all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che
attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente
apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di
versamenti a fondo perduto oppure, per le
((imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo
periodo))
, anche in altra forma.
((Il valore effettivo è determinato in conformità ai principi contabili
applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore
attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di
cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.))
3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere
il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili,
all'omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli
imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai
professionisti.
ART. 120-QUINQUIES
ART. 120-QUINQUIES
((Esecuzione delle operazioni societarie))
((
1. Con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina qualsiasi
modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni
di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre
modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci,
e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e
scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l'adozione degli atti
esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di
qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un
amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la
revoca per giusta causa degli amministratori inerti.
))
2. Se il notaio incaricato
((della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1,))
ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli
amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
3. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa
di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono
inefficaci eventuali patti contrari.
Titolo V
((Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata))
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Titolo V
ART. 121
ART. 121
Presupposti della liquidazione giudiziale
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori
commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
ART. 122
ART. 122
Poteri del tribunale concorsuale
1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale
è investito dell'intera procedura e:
a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi
degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice
delegato;
b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei
creditori e il debitore;
c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di
competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del
giudice delegato.
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo
che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.
ART. 123
ART. 123
Poteri del giudice delegato
1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla
regolarità della procedura e:
a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un
provvedimento del collegio;
b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la
conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di
terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla
legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito
svolgimento della procedura;
d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca
dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo
curatore nell'interesse della procedura;
e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori;
f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore
a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior
soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti
determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;
g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;
h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni
compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.
i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni
ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le
modalità.
2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far
parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
ART. 124
ART. 124
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e
del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro
interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte
di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e
per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli
altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità
pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal
tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal
deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.
3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice
delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio
digitale del difensore;
c) l'esposizione
((dei motivi))
su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di
comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al
domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni
dalla comunicazione del decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di quindici giorni.
8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza,
depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo
codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché
l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei
mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal
comma 8.
10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente,
con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.
11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio
i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.
12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul
reclamo con decreto motivato.
ART. 125
ART. 125
Nomina del curatore
1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3,
lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in
quanto compatibili.
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3,
lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159]; si osservano
altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei
liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale
((già))
istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì
annotati i provvedimenti di chiusura
((della liquidazione giudiziale))
e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo
delle procedure chiuse
((e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in
favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo))
.
Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.
ART. 126
ART. 126
Accettazione del curatore
1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della
nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione
((, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e
organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi
all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione))
. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di
consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
2. Intervenuta l'accettazione,
((il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle
imprese il domicilio digitale della procedura))
.
ART. 127
ART. 127
Qualità di pubblico ufficiale
1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico
ufficiale.
ART. 128
ART. 128
Gestione della procedura
1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione
giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del
giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad
esso attribuite.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato,
salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di
diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che
nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del
tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3.
((La nomina dei difensori spetta al curatore.))
Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la
liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di
difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al
giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.
ART. 129
ART. 129
Esercizio delle attribuzioni del curatore
1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può
delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203,
205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è
detratto dal compenso del curatore.
2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi
coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli
amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la
sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai
fini della liquidazione del compenso del curatore.
ART. 130
ART. 130
Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore
1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli
accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause
dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e
degli organi di controllo della società.
2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito
di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c),
((e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma
2,))
il curatore informa senza indugio il pubblico ministero.
In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano
inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore
nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai
sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di
essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui
all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.
3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche
amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività
dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione
particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e
del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal
debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di
altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in
sede penale.
((Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai
sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui
all'articolo 2487-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2487bis],
evidenziando le rettifiche apportate.))
5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i
fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli
amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di
estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore
deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e
allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto
riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese
del gruppo.
6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo
209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di
centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale.
7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro
cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.
8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla
responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore
intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti
cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che
investano la sfera personale del debitore.
9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di
esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al
giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle
informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della
sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura
relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è
trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato
dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle
eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della
posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti
sui beni.
ART. 131
ART. 131
Deposito delle somme riscosse
1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il
termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di
liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal
curatore.
2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini
dell'eventuale revoca del curatore.
3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento
del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del
conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-09-16;143~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-11-13;181].
((
4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato
telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni,
anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.
))
ART. 132
ART. 132
Integrazione dei poteri del curatore
1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle
liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la
restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e
donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal
curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.
2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore
formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni
caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato,
salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi
dell'articolo 213, comma 7.
4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro
della giustizia.
ART. 133
ART. 133
Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore
1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato
dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo,
per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla
conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine
indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti,
decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del
giudice delegato.
3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo
previsto dall'articolo 124.
ART. 134
ART. 134
Revoca del curatore
1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su
richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato
dei creditori.
3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore
è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il
reclamo non sospende l'efficacia del decreto.
ART. 135
ART. 135
Sostituzione del curatore
((
1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi
possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le
ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata
l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla
nomina del nuovo curatore.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83]))
.
ART. 136
ART. 136
Responsabilità del curatore
1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o
derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta
dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico,
consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei
componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno
le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma
digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle
regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.
2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle
operazioni di accertamento del passivo.
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il
curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa
autorizzazione del giudice delegato.
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione
giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni
((di cui all'articolo 234))
, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo
anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare
osservazioni e contestazioni.
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,
stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra
i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi
informativi del Ministero della giustizia.
ART. 137
ART. 137
Compenso del curatore
1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione
giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con
decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato,
secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se
del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche
un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e
delle altre operazioni
((di cui all'articolo 234))
. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo
che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere
preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.
3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito
secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine
della procedura, salvi eventuali acconti.
4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal
curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro
questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato
pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b),
alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.
ART. 138
ART. 138
Nomina del comitato dei creditori
1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni
dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle
risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità
ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai
creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo
quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere
modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo
o per altro giustificato motivo.
2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo
da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto
riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del
curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato
secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.
5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della
nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa
immediatamente il giudice delegato.
6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene
dalla votazione.
7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un
avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento
delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.
ART. 139
ART. 139
Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori
1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono
effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei
creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato
provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi
quelli che si trovino in conflitto di interessi.
3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il
parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori
sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività,
in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.
ART. 140
ART. 140
Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti
1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli
atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del
tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie
deliberazioni.
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando
sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel
termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è
pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o
mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova
della manifestazione di voto.
((Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si
intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici
giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel
diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.))
((
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di
inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o
indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento
del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
))
5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le
scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere
notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di
cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore,
previa l'autorizzazione del giudice delegato.
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre
all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo
139, comma 3.
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 2407, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2407-com1] e terzo
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2407-com3].
8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo
svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata
sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali
ha autorizzato l'azione.
ART. 141
ART. 141
Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori
1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il
curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per
violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza
dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni
formalità non indispensabile al contraddittorio.
2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo
previsto dall'articolo 124.
Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore
ART. 142
ART. 142
Beni del debitore
1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua
data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni
esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al
debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e
la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare
ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la
procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro
conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni
stessi.
ART. 143
ART. 143
Rapporti processuali
1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto
patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio
il curatore.
2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali
può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è
previsto dalla legge.
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del
processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da
quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.
ART. 144
ART. 144
Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo
l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla
liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso
della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.
ART. 145
ART. 145
Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute
dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto
rispetto ai creditori.
ART. 146
ART. 146
Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari
e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto
occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni
costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto
dall'articolo 170 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art170];
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato
del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto
conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.
ART. 147
ART. 147
Alimenti ed abitazione del debitore
1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato,
sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a
titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto
titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione
di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua
liquidazione.
ART. 148
ART. 148
Corrispondenza diretta al debitore
1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria
corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i
rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è
consegnata al curatore.
ART. 149
ART. 149
Obblighi del debitore
((
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona
fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei
cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al
curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro
cambiamento.
))
2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della
procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al
giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi
soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo
di un procuratore.
Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
ART. 150
ART. 150
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o
cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può
essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
ART. 151
ART. 151
Concorso dei creditori
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del
debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile,
nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere
accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo
diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal
divieto di cui all'articolo 150.
ART. 152
ART. 152
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli
2756 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2756] e 2761
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2761] possono
essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la
procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice
delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce
con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma
dell'articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne
ha fatto istanza.
Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del
provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.
3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di
assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al
passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.
4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato,
può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a
privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti
dal comma 2.
ART. 153
ART. 153
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo
1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro
diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli
interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per
quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del
resto dell'attivo.
2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono
prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal
caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la
totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo
ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata
per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha
luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi
hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai
creditori chirografari.
3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli
articoli 2749
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2749], 2788
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2788] e 2855, commi
secondo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855-com2]
e terzo, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855-com3],
intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio
generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto
di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle
spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.
5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma
degli articoli 2756
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2756] e 2761 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2761], la
prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso
previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita
del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di
individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.
ART. 154
ART. 154
Crediti pecuniari
1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso
degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla
chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi
dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,
da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.
2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla
data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204,
226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono
essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla
liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.
ART. 155
ART. 155
Compensazione
1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il
debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri
crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della
procedura concorsuale.
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per
atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della
liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.
ART. 156
ART. 156
Crediti infruttiferi
1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della
liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad
ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione
del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1284], per il tempo
che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della
scadenza del credito.
ART. 157
ART. 157
Obbligazioni ed altri titoli di debito
1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi
al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è
previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene
distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
ART. 158
ART. 158
Crediti non pecuniari
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro
determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione
diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura
della liquidazione giudiziale.
((
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di
lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza.
La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle
procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204,
comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel
termine di cui all'articolo 201, comma 1.
))
ART. 159
ART. 159
Rendita perpetua e rendita vitalizia
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per
rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1866].
2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma
equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura
della liquidazione giudiziale.
ART. 160
ART. 160
Creditore di più coobbligati solidali
1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione
giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per
l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il
creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
ART. 161
ART. 161
Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha
ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è
sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del
proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la
parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di
concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto
spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta
impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane
parzialmente insoddisfatto.
ART. 162
ART. 162
Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione
giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia
della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma
per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno
spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
ART. 163
ART. 163
Atti a titolo gratuito
1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il
deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o
nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli
atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità,
in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio
della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha
dichiarato l'apertura della procedura concorsuale.
Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo
avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.
ART. 164
ART. 164
Pagamenti di crediti non scaduti e postergati
1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che
scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della
domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni
anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei
soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito
della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno
anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2467-com2].
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei
finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione
giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi
confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
ART. 165
ART. 165
Azione revocatoria ordinaria
1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti
dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27
sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi
causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
ART. 166
ART. 166
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni
assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o
promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura
della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati
con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito
della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito
della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo
il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale
o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il
deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o
nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in
maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo
2645-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2645bis], i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione,
conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo,
destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a
costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché
alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia
effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi
inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore
posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di
cui all'articolo 284 e in esso indicati.
L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo
o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento
del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.
L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo,
((del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,))
del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato e
dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il
deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di
ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria
ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di
lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non
subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla
scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso agli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di
insolvenza previsti dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.
ART. 167
ART. 167
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare
previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447bis-com1-leta]
sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto
soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza
della società.
ART. 168
ART. 168
Pagamento di cambiale scaduta
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere
revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva
accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo
obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che
conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o
girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
ART. 169
ART. 169
Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso
sesso o conviventi di fatto
1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione
civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il
debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse
persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore
esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione
civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che
ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.
ART. 170
ART. 170
(Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia)
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione
non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della
liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal
compimento dell'atto.
2. Quando alla domanda di accesso
((a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con
riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,))
segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli
163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della
predetta domanda di accesso.
ART. 171
ART. 171
Effetti della revocazione
1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati,
procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1966~art1], si esercita e produce
effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti,
ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione
giudiziale per il suo eventuale credito.
3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive
derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla
differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per
il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo
delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto
del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a
quanto restituito.
Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
ART. 172
ART. 172
Rapporti pendenti
1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle
prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la
procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le
diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il
curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla
data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo
salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del
diritto.
2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal
giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il
contratto si intende sciolto.
3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti
maturati nel corso della procedura.
4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere
nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato
adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della
liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi
effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia
della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il
risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui
al capo III del presente titolo.
6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del
contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale.
7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.
ART. 173
ART. 173
Contratti preliminari
1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare
anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima
dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma
specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2932], ma lo
scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene
successivamente accolta.
2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare
trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2645bis], il
promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo,
senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui
all'articolo 2775-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2775bis], a
condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non
siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione
giudiziale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di
vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2645bis]
((non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto))
un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del
promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero
un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale
dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti
della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della
liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione
((nei termini))
e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di
accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.
((Con l'accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto.))
((
3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario può contestare,
con l'impugnazione di cui all'articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo
pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di
mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non
congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla
liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del
contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda
sull'impugnazione ai sensi dell'articolo 207, comma 13.
))
((
4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di
vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello
stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della
liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all'importo
che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il
giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il
prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo nonché delle ipoteche iscritte
sull'immobile.
))
ART. 174
ART. 174
Contratti relativi a immobili da costruire
1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122~art5], si
sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o
scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della
restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al
curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il
curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.
ART. 175
ART. 175
Contratti di carattere personale
1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura
della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti,
salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il
consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo,
a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la
considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta
la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.
ART. 176
ART. 176
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo
scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo
comma, lettera b), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447bis-com1-letb]
quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori,
può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a
decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al
giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a
realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in
tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può
insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale
credito residuo.
3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina
prevista dall'articolo 2447-decies, terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447decies-com3],
quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447decies-com4] e
quinto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447decies-com5].
4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi
previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l'articolo 2447-decies,
sesto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447decies-com6].
ART. 177
ART. 177
Locazione finanziaria
1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio
dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di
locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla
restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza
fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a
valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai
sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si
applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza
fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e
quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal
giudice delegato.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società
autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione
finanziaria, il contratto prosegue.
L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto,
la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
ART. 178
ART. 178
Vendita con riserva di proprietà
1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della
liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere
pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con
l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione
a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto
dell'interesse legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le
rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso
della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la
restituzione delle rate pagate.
2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è
causa di scioglimento del contratto.
ART. 179
ART. 179
Contratti ad esecuzione continuata o periodica
1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica
deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi
erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne
avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione
giudiziale.
ART. 180
ART. 180
Restituzione di cose non pagate
1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore
prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a
sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla
medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le
spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar
corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il
curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
ART. 181
ART. 181
Contratto di borsa a termine
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della
liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla
data dell'apertura della procedura.
2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli
alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente
il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è
ammessa al passivo nel caso contrario.
ART. 182
ART. 182
Associazione in partecipazione
1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della
liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.
2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione
giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita
dalle perdite a suo carico.
3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle
perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura
prevista dall'articolo 260.
ART. 183
ART. 183
Conto corrente, mandato, commissione
1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono
per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una
delle parti.
2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della
liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.
3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante
subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo
l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.
ART. 184
ART. 184
Contratto di affitto di azienda
1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non
scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni,
corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le
parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo
è insinuato al passivo come credito concorsuale.
2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti
dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del
comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un
equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è
insinuato al passivo come credito concorsuale.
ART. 185
ART. 185
Contratto di locazione di immobili
1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non
scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel
contratto.
2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua
durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno
dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo
indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è
insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi
quattro anni dall'apertura della procedura.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del
conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del
comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un
equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è
insinuato al passivo come credito concorsuale.
ART. 186
ART. 186
Contratto di appalto
1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della
liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel
rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni
dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.
2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti
dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione
della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante
del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione
del rapporto.
ART. 187
ART. 187
Contratto di assicurazione
1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo
il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1898] se la
prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.
2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito
dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo
l'apertura della liquidazione giudiziale.
ART. 188
ART. 188
Contratto di edizione
1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti
dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.
ART. 189
ART. 189
(( (Rapporti di lavoro subordinato) ))
((
1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza
dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del
giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di
subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi
del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il
subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla
comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
3. Quando non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa e non è possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo,
il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro
subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine
di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che
il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in
essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione
giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non è dovuta dal lavoratore la
restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o
previdenziale, nel periodo di sospensione.
4. Il curatore può chiedere al giudice delegato la proroga del termine di cui al
comma 3, se sussistono elementi concreti per l'autorizzazione all'esercizio
dell'impresa o per il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo. Analoga
istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore
munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori;
l'istanza del lavoratore deve contenere l'elezione di domicilio o l'indicazione
di un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni.
Il giudice delegato può assegnare al curatore un termine non superiore a otto
mesi per assumere le proprie determinazioni. Il termine così concesso decorre
dalla data di deposito del provvedimento del giudice delegato, che è
immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti.
Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al
recesso, si applica il comma 3, secondo e terzo periodo.
5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148], ovvero di
accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o
ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del
lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa
fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate
per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2119] con effetto
dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo
secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4-com1], e 24, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24-com1], trovano
applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della
stessa legge, le seguenti disposizioni:
a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è
tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze
sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19], ovvero
alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve
essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle
associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione
dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La
comunicazione è trasmessa altresì all'Ispettorato territoriale del lavoro del
luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e,
comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta
la liquidazione giudiziale;
b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione:
dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici,
organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure
idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte,
il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei
profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale;
delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte
le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione
vigente e dalla contrattazione collettiva;
c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla
lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze
sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al
curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato
anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio
della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla
cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto
termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo
stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato
territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita;
d) l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato
territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di
esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale
e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte,
nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la
possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori
licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere,
ove lo ritengano opportuno, da esperti;
e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le
condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24-com1], anche quando si
intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso
svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;
f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo
inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice
delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza,
per un termine non superiore a dieci giorni;
g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle
lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4-com9].
7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, commi da 224
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com224] a 238, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com238], i licenziamenti
intimati ai sensi del comma 6.
8. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6, non si applicano nelle
procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
9. In ogni caso di cessazione del rapporto ai sensi del presente articolo,
spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato
preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al
trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della
liquidazione giudiziale.
Nei casi di cessazione dei rapporti ai sensi del presente articolo, il
contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art2-com31], è ammesso al
passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.
10. Quando è disposta o autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa
i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono e resta salva la facoltà
del curatore di procedere al licenziamento o di sospendere i rapporti, In caso
di sospensione si applicano le disposizioni del presente articolo.
))
ART. 190
ART. 190
Trattamento NASpI
1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce
perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art3] e al
lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i
requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 22 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;22].
((
1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 22 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;22~art6] decorrono dalla
comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del
lavoratore.
))
ART. 191
ART. 191
Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro
1.
((Al trasferimento di azienda disposto nell'ambito degli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza o della liquidazione giudiziale o
controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti,))
l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art47], l'articolo 11 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;145~art11], convertito
nella legge 21 febbraio 2014, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;9] e le altre disposizioni vigenti
in materia.
ART. 192
ART. 192
Clausola arbitrale
1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a
norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale
pendente non può essere proseguito.
Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
ART. 193
ART. 193
Sigilli
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede
all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei
sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri
beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], quando
non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.
2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato
completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore
ad avvalersi di uno o più coadiutori.
4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si
procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art758].
ART. 194
ART. 194
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
1. Devono essere consegnati al curatore:
a) il denaro contante;
b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se
non ancora depositate in cancelleria.
2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I
titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con
autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.
3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le
scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed
estrarne copia.
ART. 195
ART. 195
Inventario
1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige
l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], presenti
o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando
processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione
fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta
di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da
comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327
in caso di falsa o omessa dichiarazione.
4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli
intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del
tribunale.
ART. 196
ART. 196
Inventario di altri beni
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice
delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il
comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi
nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali
terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente
riconoscibili.
2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo
detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile
al curatore.
ART. 197
ART. 197
Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti
del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni
di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri,
il curatore notifica un estratto della
((sentenza di apertura della liquidazione giudiziale))
ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.
ART. 198
ART. 198
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e
bilancio
1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre
notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione
dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che
appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni
in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli
relativi. Gli elenchi
((sono depositati nel fascicolo informatico))
.
2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta
giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale
((...))
. Il curatore
((può apportare))
le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli
elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della
liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2490].
ART. 199
ART. 199
Fascicolo della procedura
1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale
((...))
viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere
contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento,
opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di
riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato. (17)
2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere
visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti
inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha
ordinato la secretazione.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di
estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico
ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il
curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese,
degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento
del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione
giudiziale.
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13] ha disposto (con
l'art. 38, comma 4) che "L'assegnazione del domicilio digitale da parte della
cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art199-com1], è
rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto".
Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella
liquidazione giudiziale
ART. 200
ART. 200
Avviso ai creditori e agli altri interessati
1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della
documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano
creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di
proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale
((con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi
indicati,))
e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla
residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità
indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il
termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con
l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della
sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi
diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale
((della procedura))
.
2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere
effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
((Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui
all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0848]))
.
ART. 201
ART. 201
Domanda di ammissione al passivo
1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o
rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le
domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di
beni compresi nella procedura ipotecati
((o dati in pegno))
a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma
del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello
stato passivo.
2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è
formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art20-com1bis],
ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art22-com3], e
successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso
di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del
titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del
tribunale.
3. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del
creditore ed il suo numero di codice fiscale
((...))
;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la
descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione,
ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se
il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore
d'ipoteca
((o di pegno))
;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del
bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è
onere comunicare al curatore
((;
((e-bis). l'indicazione delle coordinate bancarie.))
4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei
requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se è omesso o
assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è
considerato chirografario.
((
5. Si applica l'articolo 10, comma 3.
))
6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.
7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la
sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.
8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli
obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2418-com2], anche
per singoli gruppi di creditori.
9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda
copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con
l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla
sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1].
ART. 202
ART. 202
Effetti della domanda
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda
giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino
all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di
chiusura a norma dell'articolo 235.
ART. 203
ART. 203
Progetto di stato passivo e udienza di discussione
1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi
separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di
proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate
conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o
impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono
fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.
2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative
domande
((...))
almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato
passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di
diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo.
I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il
progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201,
comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima
dell'udienza.
3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato,
anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle
conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle
rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice
delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti,
compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al
numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può
stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori,
anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura
da soggetti terzi.
4. Il debitore può chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.
ART. 204
ART. 204
Formazione ed esecutività dello stato passivo
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o
in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi
dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne
preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con
riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non
riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine
assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata
in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di
impugnazione.
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne
rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli
intervenuti e per gli assenti.
4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato
passivo e lo rende esecutivo con decreto
((...))
.
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal
tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai
crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha
concesso ipoteca
((o pegno))
a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
((Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di
rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi
dell'articolo 206.))
ART. 205
ART. 205
(( (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo).))
((
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato
passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,
informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento
della domanda.
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete
prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.
))
ART. 206
ART. 206
Impugnazioni
1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta
opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o
immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia
stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore.
3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni
mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro
concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del
creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa
anche il curatore.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è
proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di
accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per
essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.
5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni
mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o
della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di
rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità,
dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile
all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente,
la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la
domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto
del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni
o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.
ART. 207
ART. 207
Procedimento
1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205
ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo,
dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di
liquidazione giudiziale;
b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha
sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;
c) l'esposizione dei
((motivi))
su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa
il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento
((...))
.
((Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.))
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato
entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di trenta giorni.
6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva
contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei
documenti contestualmente prodotti.
L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella
memoria di cui al presente comma.
8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i
provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.
9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste
previste.
10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art181] e
309 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art309]. Il
curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata
ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo
stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei
creditori concorsuali.
11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.
((
11-bis Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale
svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per
il deposito di note difensive.
))
12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del
collegio.
13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o
revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla
scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
((In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio
provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità.))
14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi
trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal
tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti
concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti,
il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso,
fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice
designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve
essere annotato sull'originale del provvedimento.
16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione
feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1].
((
16-bis. All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente
modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può
costituire motivo di revoca dell'incarico.
))
ART. 208
ART. 208
Domande tardive
1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine
di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non
oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato
passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della
procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione
giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.
2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse
forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il
giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi
quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della
data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già
ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a
207.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano
esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la
domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da
causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre
sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il
deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile
perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non
ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui
intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato
dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a
norma dell'articolo 124.
ART. 209
ART. 209
Previsione di insufficiente realizzo
1.
((Il giudice delegato))
, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato
passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima
dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della
liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore,
dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo
relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito
attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione
al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di
procedura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche
quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla
verifica dello stato passivo.
3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai
creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli
articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare
reclamo, a norma dell'articolo 124,
((al tribunale))
, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e
il debitore.
ART. 210
ART. 210
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di
rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art621]. Se
il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del
diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare
l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del
bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della
cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il
controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1706].
3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui
trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso
opponibile ai terzi con le medesime forme.
Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo
Sezione I
Disposizioni generali
ART. 211
ART. 211
Esercizio dell'impresa del debitore
1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione
dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale
autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente
a specifici rami dell'azienda,
((...))
purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.
3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere
favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato,
l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda,
fissandone la durata.
4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal
curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della
gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.
5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare
l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il
curatore deve depositare un rendiconto dell'attività.
In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato
dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla
prosecuzione dell'esercizio.
7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento
laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non
soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore
non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto
dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art110-com3]. I
crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi
dell'articolo 221, comma 1, lettera a).
9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di
cui alla sezione V del capo I del titolo V.
10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a
procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi
ovvero essere affidatario di subappalto.
ART. 212
ART. 212
Affitto dell'azienda o di suoi rami
1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui
all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere
favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del
debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al
fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo
216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la
massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta
dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto,
delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle
attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli
occupazionali.
3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste
dall'articolo 2556 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2556] deve
prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la
prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario
derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal
contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la
corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in
prededuzione.
4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della
liquidazione dei beni.
5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso
convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere
favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il
curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può
esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione.
6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende,
non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla
retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112] e 2560 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2560]. Ai rapporti
pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla
sezione V del capo I del titolo V.
ART. 213
ART. 213
Programma di liquidazione.
1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non
oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della
liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione
((e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7))
.
((Il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato.))
Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo
senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
2.
((Il curatore, fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, e previa
autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare a liquidare uno o più
beni, se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente.))
In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai
competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione
ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono
iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del
debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione
dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto
seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il
curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati
motivi.
3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente
criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione
degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e
dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le
azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i
costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle
liquidazioni già compiute.
4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore
dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di
azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di
cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici
individuabili in blocco.
5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di
liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro
otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di
vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo
che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento.
((Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza
giustificato motivo è causa di revoca del curatore.))
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del
piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può
procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato
e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può
derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.
7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la
sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato
autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.
((
8. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere i cinque
anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di
particolare complessità o difficoltà delle vendite, questo termine può essere
differito dal giudice delegato.
))
((
9. Quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al
comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo
2001, n. 89 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89], non si tiene
conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.
))
Sezione II
Vendita dei beni
ART. 214
ART. 214
Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco
1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente
capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso
aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco
non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le
modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo
2556 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2556].
3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i
debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del
trasferimento.
4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle
passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici
individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante
prevista dall'articolo 2560 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2560].
5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di
notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi,
dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a
favore del cessionario.
7.Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in
una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami
della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in
corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2560]
e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le
azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere
attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi
consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da
parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
ART. 215
ART. 215
Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere
crediti
1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri,
anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere
((le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie))
, se i relativi giudizi sono già pendenti.
2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si
applica l'articolo 2471 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2471].
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare
contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
ART. 216
ART. 216
Modalità della liquidazione
1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati
dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve
essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul
portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile,
deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo
di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto
valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo
comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del
programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle
vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1,
assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e
partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato
dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui
all'articolo 130, comma 9.
((Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di
vendita per il primo anno e due per gli anni successivi.))
Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al
limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione
dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non
opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le
disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da
quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto
di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per
l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della
forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art68].
Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati
ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o
professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio
ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il
relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza.
Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è
presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito
entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e
il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo
smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei
pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data
notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori
ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.
3. Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei
beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice
delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] in quanto
compatibili.
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche
tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano
pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento
della procedura.
5. Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche,
dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della
ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può
ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima
informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta
giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione
del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.
6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il
portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.
Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla
richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non
può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita.
L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza
dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra
loro.
7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'avviso
di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta
cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se
inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di cui al comma
5 o nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite
pubbliche.
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del
prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo
comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori
dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro
cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico
della documentazione relativa alla vendita.
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure
esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443];
altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara
l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi
sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed
elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di
rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite
pubbliche.
12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali
il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2.
ART. 217
ART. 217
Poteri del giudice delegato
1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di
altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può
sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano
gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti
entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il
perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto
a quello indicato
((nell'avviso di cui al comma 5 o))
nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice
delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti
elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire,
con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a
quello stabilito.
2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta
eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato
ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo.
ART. 218
ART. 218
Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui
marchi
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere
dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni
industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono
fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
ART. 219
ART. 219
Procedimento di distribuzione della somma ricavata
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla
vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al
curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137.
Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di
amministrazione.
Capo V
Ripartizione dell'attivo
ART. 220
ART. 220
Procedimento di ripartizione
1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto
dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice
delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso
uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili,
nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in
misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate
quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti
per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui
all'articolo 150.
2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 206, il curatore,
nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore,
le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previa
consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,
rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo
574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], idonea a
garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in
eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi
nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso
applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di
rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva
restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai
creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso
in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto
all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.
3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice
delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.
4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore,
corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta
trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo
con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di
contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in
favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2,
idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che
decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella
misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che
decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.
6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto
dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.
ART. 221
ART. 221
Ordine di distribuzione delle somme
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente
ordine:
a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute
secondo l'ordine assegnato dalla legge;
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare
del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori
indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia,
ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo
realizzo;
d) per il pagamento dei crediti postergati.
ART. 222
ART. 222
Disciplina dei crediti prededucibili
1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al
capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per
collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del
debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di
compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo
caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui
all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le
spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare,
tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto
ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte
destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso
degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione
giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per
ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se
l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali
crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero
dal giudice delegato.
4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri
della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato
dalla legge.
ART. 223
ART. 223
Conti speciali
1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla
liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art812], e dei
loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi
liquidati sui depositi delle relative somme.
2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni
immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o
gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica
indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di
quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo
un criterio proporzionale.
ART. 224
ART. 224
Crediti assistiti da prelazione
1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il
capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154,
sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale
concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio
speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio
speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi,
nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dai beni
vincolati alla loro garanzia.
ART. 225
ART. 225
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle
ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo
credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate
nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il
ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
ART. 226
ART. 226
Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle
somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il
titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella
presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che
siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del
diritto.
Si applica l'articolo 208, comma 3.
ART. 227
ART. 227
Ripartizioni parziali
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento
delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi
stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
a) ai creditori ammessi con riserva;
b)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
;
c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non
è passata in giudicato;
d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione
e di revocazione.
2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al
curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo
caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere
ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice
delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
ART. 228
ART. 228
Scioglimento delle ammissioni con riserva
1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda
con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice
delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve
intendersi accolta definitivamente.
ART. 229
ART. 229
Restituzione di somme riscosse
1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere
ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le
somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato
a loro favore.
ART. 230
ART. 230
Pagamento ai creditori
1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel
piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad
assicurare la prova del pagamento stesso.
2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore
attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata
tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto
recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta
cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello
stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del
creditore.
ART. 231
ART. 231
Rendiconto del curatore
1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in
ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato
l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione
della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione
e il relativo esito.
2. Il giudice ordina il deposito del conto
((...))
e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici
giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà
immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro
che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti,
inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare
eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza
con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene
raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa
l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di
consiglio.
ART. 232
ART. 232
Ripartizione finale
1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato,
sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme
precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti
precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata
ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è
depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli
eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di
riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non
impediscono la chiusura della procedura.
3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che
a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli
stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.
4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute
sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai
sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse
dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri
creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
della giustizia.
5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti
insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la
distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base
all'articolo 221.
Capo VI
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
ART. 233
ART. 233
Casi di chiusura
1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione
giudiziale si chiude:
a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la
procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le
ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o
questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da
soddisfare in prededuzione;
c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non
consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti
prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con
la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.
2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di
capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca
l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della
ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di
argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che
rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui
al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione
giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6,
secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle
imprese.
3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi
di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa
ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia
stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore
individuale.
ART. 234
ART. 234
Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
((
1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1,
lettere c) e d), non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre
procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o
procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione
processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi
dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i
procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire
l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo
la chiusura della liquidazione giudiziale.
))
2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono
autorizzate dal giudice delegato.
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi
pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute
dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.
4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto
di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono
fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità
disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.
5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi
pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.
6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie
per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di
un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto
riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non
comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla
conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari,
anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese
necessarie.
7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e
procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la
procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore
chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando
le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi,
o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da
soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo
periodo.
ART. 235
ART. 235
Decreto di chiusura
1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con
decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di
ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45. Unitamente
all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto
riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130,
comma 9
((, anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1))
.
2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 233,
comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è
ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di
appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il
curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto
il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di
cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.
4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il
reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è
definitivamente rigettato.
5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni
esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si
provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della
procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di
omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.
ART. 236
ART. 236
Effetti della chiusura
1.
((Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano))
gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del
debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti
alla procedura medesima.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla
procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 234.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore
per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo
quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.
4. Il decreto
((, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo))
o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce
prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art634].
5.
((Nelle ipotesi previste dall'articolo 234))
, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi
previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei
giudizi medesimi.
ART. 237
ART. 237
Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi preveduti
dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal
decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può
ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta
che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere
utile il provvedimento.
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:
a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;
b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma
3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al
passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di
ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 51.
4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 45.
5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella
scelta anche dei nuovi creditori.
6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
ART. 238
ART. 238
Concorso dei vecchi e nuovi creditori
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al
momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti
ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente
titolo.
ART. 239
ART. 239
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le
azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura
della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono
computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito
e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla
riapertura della procedura.
Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale
ART. 240
ART. 240
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono
proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato
passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti
da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un
elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice
delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui
egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso
di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che
rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di società cui egli
partecipi o di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se
prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il
dieci per cento.
2. La proposta inoltre può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed
interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse,
indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da
questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti
finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono
costituiti in classe.
4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente,
((purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione
giudiziale dei beni o dei diritti))
sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare
delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle
spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista
indipendente,
((...))
e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può
avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
((
4-bis. Quando il tribunale dispone l'apertura di una procedura di liquidazione
giudiziale unitaria ai sensi dell'articolo 287 la proposta di cui al comma 1 può
essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con
domanda autonoma. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e
passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere
l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore
soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di
presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 286, commi 5, 6 e 8.
))
5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la
cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale,
anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice
delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa.
Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli
creditori ammessi al passivo
((...))
e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di
ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri
creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli
articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.
ART. 241
ART. 241
Esame della proposta e comunicazione ai creditori
1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il
quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili
risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è
proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica
l'articolo 10, comma 3.
2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato,
acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità
della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei
creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a
mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i
dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà
considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato
fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il
quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali
dichiarazioni di dissenso.
In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova
prima che il giudice delegato ordini la comunicazione,
((tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il
curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più
maggiormente convenienti))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-03;136]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-03;136]))
.
3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di
creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta,
con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il
corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b),
tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.
ART. 242
ART. 242
Concordato nel caso di numerosi creditori
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il
giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di
concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante
pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale o locale
((o mediante altre forme ritenute opportune))
.
ART. 243
ART. 243
Voto nel concordato
1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo
ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi
((...))
e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso
esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco
provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia
contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento,
non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo
quanto previsto dal comma 3. La rinuncia può essere anche parziale, purché non
inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto
o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia
sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini
del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato
prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale,
sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di
un'unione civile
((...))
, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto
grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa
controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o
aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di
concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i
creditori in conflitto d'interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo
controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi
del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1] possono
votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto
di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari
finanziari.
ART. 244
ART. 244
Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei
crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior
numero di classi.
2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal
giudice delegato si ritengono consenzienti.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli
crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla
scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non
influisce sul calcolo della maggioranza.
((
4. Quando sono sottoposte al voto più proposte di concordato, si considera
approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza più elevata dei
crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la
proposta presentata per prima.
))
ART. 245
ART. 245
Giudizio di omologazione
1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al
giudice delegato una relazione sul loro esito.
2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore
ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al
proponente, affinchè richieda l'omologazione del concordato
((nel termine di dieci giorni dalla comunicazione))
e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla
comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da
pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici
giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali
opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da
parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere
definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione
è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
((
3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo
124, comma 3. L'opposizione è proposta con memoria depositata nel termine di cui
al comma 2, terzo periodo.
))
((
4. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della
votazione, nonché, se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle
stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio,
anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il
concordato.
))
((
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un
creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della
proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa
risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla
prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in
caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è
determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo
244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del
professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di
soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente
rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.
))
6.
((Il decreto che provvede sulla omologazione è))
pubblicato a norma dell'articolo 45.
ART. 246
ART. 246
Efficacia del decreto
((
1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data
della pubblicazione.
))
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto
della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la
procedura di liquidazione giudiziale.
((
2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di
impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono.
Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e
prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che
provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione.
))
ART. 247
ART. 247
Reclamo
1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che
pronuncia in camera di consiglio.
2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della
corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2.
4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa
il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni
dal deposito del ricorso.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del
decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono
reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti.
6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di trenta giorni.
((
7. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci
giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la
corte di appello.
))
8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una
memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste
previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi
di prova, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte provvede con decreto motivato.
((
12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a
cura della cancelleria. Il decreto produce i propri effetti dalla data della
pubblicazione ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni
dalla notificazione.
))
((
12-bis. Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte di appello, su
richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi,
sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo,
oppure inibire, in tutto o in parte o temporaneamente, l'attuazione del piano o
dei pagamenti.
))
ART. 248
ART. 248
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla
sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale,
compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A
questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
ART. 249
ART. 249
Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il
comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità
stabilite nel decreto di omologazione.
((
1-bis. In caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono
fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i
provvedimenti ad essi collegati.
))
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono
depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina
lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia
e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.
((Nel caso di cessione di uno o più beni compresi nella liquidazione giudiziale,
eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato
ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di
ogni altro vincolo.))
4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese
sono a carico del debitore.
ART. 250
ART. 250
Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie
regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può
chiederne la risoluzione.
2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla
scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare
anche l'eventuale garante.
4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione
giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai
sensi dell'articolo 51.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi
derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più
creditori con liberazione immediata del debitore.
6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo,
ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per
effetto del concordato.
ART. 251
ART. 251
Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del
curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si
scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla
scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna
altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione
giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai
sensi dell'articolo 51.
ART. 252
ART. 252
Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della
riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per
effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi
dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire
quanto hanno già riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte
riscossa in parziale esecuzione del concordato.
ART. 253
ART. 253
Nuova proposta di concordato
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare
una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se
prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal
giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non
sono prestate garanzie equivalenti.
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
ART. 254
ART. 254
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
ART. 255
ART. 255
Azioni di responsabilità
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere
o proseguire:
a) l'azione sociale di responsabilità;
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2394] e
dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2476-com6];
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2476-com8];
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497-com4];
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole
disposizioni di legge.
((
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende
anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.
))
ART. 256
ART. 256
Società con soci a responsabilità illimitata
1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati
nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] produce l'apertura
della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se
non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può
essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla
cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione,
fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai
terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società
attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione
della responsabilità illimitata.
3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma
dell'articolo 41.
4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su
istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la
procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della
procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può
essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una
società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore
o la società è socio illimitatamente responsabile.
6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51.
Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il
pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonché il creditore
che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale.
7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante
può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.
ART. 257
ART. 257
Liquidazione giudiziale della società e dei soci
1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la
liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un
solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse
procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha
diritto ad un solo compenso.
2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale
della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale
privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei
singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le
ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di
liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota
rispettiva.
4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei
confronti dei soci loro debitori.
5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova
in concorso.
6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare
l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche
se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione
giudiziale.
ART. 258
ART. 258
Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti
dei soci
1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci
illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione
giudiziale nei confronti della società.
ART. 259
ART. 259
Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non
societari
1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano,
in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e
ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le
obbligazioni dell'ente.
ART. 260
ART. 260
Versamenti dei soci a responsabilità limitata
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a
responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore,
ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle
azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il
termine stabilito per il pagamento.
2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione
ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art645].
ART. 261
ART. 261
Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza
assicurativa e fideiussione bancaria
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità
limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il
curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria
rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2464-com4] e sesto
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2464-com6].
ART. 262
ART. 262
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società,
l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447bis-com1-leta]
è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del
patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva.
Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del
patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto
compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il
residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della
liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano
effettuato apporti, ai sensi dell'
((articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447ter-com1-letd]))
.
ART. 263
ART. 263
Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio
destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato,
alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in
quanto compatibili.
2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda
di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei
confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata
previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447quinquies-com3]
e quarto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447quinquies-com4].
3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni
destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il
curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei
creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2394] nei confronti
degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.
ART. 264
ART. 264
Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea
1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti
l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma
di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai
creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono
proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.
2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per
determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le
((decisioni))
che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono
essere impugnate con reclamo al
((giudice delegato))
ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da
2377 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2377] a
2379-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2379ter] e
l'articolo 2479-ter del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2479ter].
ART. 265
ART. 265
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale
è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione
dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la
maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli
amministratori.
3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b),
deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel
registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2436].
ART. 266
ART. 266
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con
riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di
liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei
confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.
ART. 267
ART. 267
Concordato del socio
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a
responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai
creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione
giudiziale aperta nei suoi confronti.
Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato
ART. 268
ART. 268
(Liquidazione controllata)
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al
tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una
procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata
da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi
di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione
controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente
aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore
persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se
l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo
da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
((Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima
udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.
Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo
periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un
termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione.
Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal
debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata
se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori,
anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.))
4. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art545];
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le
pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei
limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua
famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni
costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto
dall'articolo 170 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art170];
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso
degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a
meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo
quanto previsto dagli articoli 2749
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2749], 2788
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2788] e 2855,
secondo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855-com2]
e terzo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855-com3].
ART. 269
ART. 269
Domanda del debitore
1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza
dell'OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga
una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda e che illustri
((la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione
indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268,
comma 3, quarto periodo.))
3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del
debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,
anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante.
ART. 270
ART. 270
Apertura della liquidazione controllata
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al
titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara
con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i
suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.
2. Con la sentenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato;
((b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal
debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli
organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo
caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel
distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e
l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente
del tribunale))
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori
risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a
((novanta))
giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione,
di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201; si applica l'articolo 10, comma 3;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di
liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni,
di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il
provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore
((secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2))
;
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle
imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la
trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b),
seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159].
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del
liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di
diritti sui beni oggetto di liquidazione.
((
5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150
e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.
))
6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle
prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la
procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa
fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel
contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del
subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo
che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del
diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare
dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il
quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto,
sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In
caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel
passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato
adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
titolo IV
ART. 271
ART. 271
(( (Concorso di procedure). ))
((
1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il
debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una
procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli
articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In
caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a
sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di
giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata
aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, può
concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78,
comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il
debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o
cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede
ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.
))
ART. 272
ART. 272
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza
aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi
dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera
d), può essere prorogato di trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il
liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in
ordine a tempi e modalità della liquidazione
((e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto
compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.))
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
((La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di
liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La
procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta
che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.))
((
3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono
al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per
l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
))
ART. 273
ART. 273
(( (Formazione del passivo). ))
((
1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270,
comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo,
comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di
proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati
all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In
mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante
deposito nel fascicolo informatico.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità
di cui all'articolo 201, comma 2.
3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo
deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il
deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo
ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla
cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre
ricorso per cassazione.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano
esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda
tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a
lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta
giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito
tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge
nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4))
ART. 274
ART. 274
Azioni del liquidatore
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente,
prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione
diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o,
se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le
azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei
creditori
((e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale
revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal
medesimo liquidatore))
.
ART. 275
ART. 275
Esecuzione del programma di liquidazione
1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne
riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali
costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della
liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di
liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione
giudiziale, in quanto compatibili.
Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro
vincolo.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il
giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di
liquidazione e, se approva il rendiconto,
((procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale
liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con
il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC))
.
((Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia
del 24 settembre 2014, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202].))
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al
completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni
del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non
sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla
sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della
diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso
stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla
liquidazione secondo
((l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo))
, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai
creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In
assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza
indugio ne autorizza l'esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la
possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune.
Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto
motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.
((
6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224,
225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.
))
ART. 275-BIS
ART. 275-BIS
(( (Disciplina dei crediti prededucibili). ))
((
1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo
273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche
se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel
corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere
accertati con le modalità di cui all'articolo 273.
2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri,
con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo
223, comma 3.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi,
esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere
soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il
pagamento è autorizzato dal giudice delegato.
4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri
della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato
dalla legge.
))
ART. 276
ART. 276
Chiusura della procedura
1. La procedura si chiude con decreto
((motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero
d'ufficio))
.
((Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una
relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per
il diniego del beneficio dell'esdebitazione.))
Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il
pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo
svincolo delle somme eventualmente accantonate.
ART. 277
ART. 277
Creditori posteriori
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della
pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
Capo X
Esdebitazione
Sezione I
((Disposizioni generali in materia di esdebitazione))
ART. 278
ART. 278
Oggetto e ambito di applicazione
1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la
inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una
procedura
((di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata))
.
((Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza
collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.))
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno
partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la
percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti
i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.
((
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite
nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili e dei legali rappresentanti.
))
5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e
dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.
7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale,
nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano
accessorie a debiti estinti.
ART. 279
ART. 279
Condizioni temporali di accesso
1. Salvo il disposto
((degli articoli 280 e 282, comma 2))
, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni
dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della
procedura, se antecedente.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83].
((Sezione I-bis
Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale))
ART. 280
ART. 280
Condizioni per l'esdebitazione
1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione
che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta
fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività
d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso
il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159],
((il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del
relativo procedimento;))
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o
aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia
fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti
necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la
scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
ART. 281
ART. 281
Procedimento
((
1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del
decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280,
comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e
verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280,
dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non
soddisfatti.
L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al
passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.
))
2. Allo stesso modo il tribunale provvede
((...))
quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la
procedura di liquidazione giudiziale.
((
3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di
cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il
diniego del beneficio.
))
4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al
pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non
integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma
dell'articolo 124
((nel termine di trenta giorni))
.
Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni
liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale
disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto
a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte
definitivamente non soddisfatta.
Sezione II
((Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata))
ART. 282
ART. 282
((Condizioni e procedimento di esdebitazione))
((
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito
del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua
apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del
liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle
imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente
alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la
concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione
del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web
del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è
comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali
possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.
))
2. L'esdebitazione
((opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è
stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dall'articolo 344 e se non))
ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o
frode.
((
2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni
liquidatorie.
))
3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale
dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato
((...))
ai creditori
((ammessi al passivo))
e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124
((nel termine di trenta giorni))
((...))
.
ART. 283
ART. 283
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
((
1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai
creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura,
può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del
debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal
decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato
nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori.
Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in
qualsiasi forma erogati.
))
((
2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il
debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di
produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua
famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo
familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159].
))
3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente,
unitamente alla seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute
((e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili,
oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia
verificata o verificabile la titolarità della singola casella))
;
b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi
cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre
entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC,
che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal
debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori;
d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda.
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai
fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile,
dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine
si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma
2.
6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza
del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza
di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto
l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore
deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione
annuale relativa alle
((utilità ulteriori di cui ai))
commi 1 e 2.
8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre
((reclamo a norma dell'articolo 124))
nel termine di trenta giorni.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
.
((
9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede
l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di
cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di
utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica
l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del
giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e
cautelari sulle predette utilità.
))
Titolo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE
Capo I
Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo
Titolo VI
ART. 284
ART. 284
(Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo)
1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo
e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano
possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato
preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani
reciprocamente
((collegati o coordinati))
.
2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese
appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi
principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di
omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli
57, 60 e 61.
3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
4. La domanda proposta
((ai sensi del comma 1 o del comma 2))
deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in
funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della
scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente
((collegati o coordinati))
invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al
comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa
del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi,
conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o
dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni
analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli
partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro
delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità
ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497bis]. Il
bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso
unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al
concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo
289.
5.
((Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati))
, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo
56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione
debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della
situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta:
a) la veridicità dei dati aziendali;
b) la fattibilità del piano o dei piani;
c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento
dei creditori delle singole imprese,
((della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente
collegati o coordinati))
invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa
del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche
informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui
vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.
6. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel
registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la
pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497bis]. Si
applica l'articolo 289.
ART. 284-BIS
ART. 284-BIS
(( (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). ))
((
1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare
unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.
2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli
uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza,
assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui
al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati,
sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata
agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza,
assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio
fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità
prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497bis], esercita
l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che,
alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore
esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie
fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni
obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di
legge.
3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai
documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati
dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le
informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.
4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti
tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284.
))
ART. 285
ART. 285
Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei
soci
1. Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione
di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo.
Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando,
confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività
con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori
delle imprese del gruppo
((sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla
continuità aziendale))
.
2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni
contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo,
purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono
necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è
prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei
creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi
derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112.
3. Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti
pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati
dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di
mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano
almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una
singola impresa, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di
gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione
degli accordi di ristrutturazione.
4. In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale omologa il
concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una
valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei
vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori
possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla
liquidazione giudiziale della singola impresa.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il
concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al
valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2,
esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di
gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del
predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle
singole imprese dal piano di gruppo.
ART. 286
ART. 286
(Procedimento di concordato di gruppo)
1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi
principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale
individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi
principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità
prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497bis], esercita
l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che
presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio
approvato.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un
unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il
deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in
proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere
alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB o a qualsiasi
altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di
collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi
titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le
informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di
accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione
sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata
sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è
approvato quando
((ciascuna proposta è approvata))
dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti
dell'impresa ammessa alla procedura.
((
6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per
ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112.
))
7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei
creditori per ciascuna impresa del gruppo e,
((ove occorre))
, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.
8. Il concordato di gruppo omologato non può essere
((revocato, risolto o annullato))
quando i presupposti per la
((revoca, risoluzione o l'annullamento))
si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che
ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte
delle altre imprese.
Capo II
Procedura unitaria di liquidazione giudiziale
ART. 287
ART. 287
Liquidazione giudiziale di gruppo
1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi
ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono
essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico
tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino
opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione
dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese
del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di
natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse
imprese e della presenza dei medesimi amministratori.
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un
unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per
ciascuna impresa del gruppo.
((Il tribunale può in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura
quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure
conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre
la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei
creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, secondo periodo.))
3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del
coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese
generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione
delle rispettive masse attive.
4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi
principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è
quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione
giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata
contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale
individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi
principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità
prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497bis], esercita
l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che
presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio
approvato.
5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata
alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del
comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo
ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta
impresa.
ART. 288
ART. 288
Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo
1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano
assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate
procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi,
gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la
gestione efficace di tali procedure.
Capo III
((Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di
insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo))
ART. 289
ART. 289
Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione
1.
((La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza))
presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni
analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali
esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i
registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi
dell'articolo 2497-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497bis]. L'impresa
deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In
ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario
giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo,
richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società
fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o
sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici
giorni dalla richiesta.
Capo IV
Norme comuni
ART. 290
ART. 290
Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere
promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia
nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire
la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque
anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che
abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del
gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo
2497, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497-com1].
2. Spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del
carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti
di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle
altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli
atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione
giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei
due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di
cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).
ART. 291
ART. 291
Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei
confronti di imprese del gruppo
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso
di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni
di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497].
((Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di
responsabilità ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497] il curatore
provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle
procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2.))
2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori
e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di
liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2409].
ART. 292
ART. 292
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo
1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di
direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie,
nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento,
((...))
sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda
che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se
tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato
luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.
2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai
finanziamenti previsti dall'articolo 102.
Titolo VII
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Capo I
Natura e norme applicabili
Titolo VII
ART. 293
ART. 293
Disciplina applicabile e presupposti
1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale
amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa,
i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e
l'autorità competente a disporla.
ART. 294
ART. 294
Rinvio alle norme speciali
1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del
presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267] contenuti in leggi
speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti
alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le
norme di coordinamento.
3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.
Capo II
Procedimento
ART. 295
ART. 295
Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a
liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e
quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il
provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude
l'apertura della liquidazione giudiziale.
ART. 296
ART. 296
Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa
1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione
coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato
preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione
giudiziale, l'articolo 297, comma 8.
ART. 297
ART. 297
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione
coatta amministrativa
1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa soggetta a
liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale
si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro
degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità
che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con
sentenza.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno
antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di
insolvenza non rileva ai fini della competenza.
3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i
provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori
fino all'inizio della procedura di liquidazione.
4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di
cui
((all'articolo 41))
e l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa.
5. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art136],
all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene
sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di
recepimento della direttiva 2014/59/UE o del regolamento
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0059] (UE)
2021/23 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L0023] e
delle relative norme attuative. Essa è inoltre notificata, e resa pubblica a
norma dell'articolo 45.
6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a
norma dell'articolo 51.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza
provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma
dell'articolo 50.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla
dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della
procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la
cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in
ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.
9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
ART. 298
ART. 298
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione
coatta amministrativa
1. Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in
stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma
dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli
interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico
ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la
liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative
all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della
liquidazione coatta amministrativa.
ART. 299
ART. 299
Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 297 e
298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato
lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche
nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della
domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per
l'accertamento dello stato di insolvenza.
2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori
compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo
170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore,
se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.
3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione
prevista dall'articolo 130.
ART. 300
ART. 300
Provvedimento di liquidazione
1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua
data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità
disposte nel provvedimento.
ART. 301
ART. 301
Organi della liquidazione coatta amministrativa
1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene
nominato un commissario liquidatore.
((Si applicano gli articoli 356 e 358.))
È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri,
scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato
dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre
commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la
rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione
delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.
ART. 302
ART. 302
Responsabilità del commissario liquidatore
1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, pubblico ufficiale.
2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario
liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione
dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli
((articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1,))
intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli
dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
ART. 303
ART. 303
Effetti del provvedimento di liquidazione
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli
articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica,
cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di
controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto
patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
ART. 304
ART. 304
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le
disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni
dell'articolo 165.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato
l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore
il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato
di sorveglianza.
ART. 305
ART. 305
Commissario liquidatore
1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione
secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il
controllo del comitato di sorveglianza.
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le
scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo,
ove occorra, l'assistenza di un notaio.
3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più
stimatori per la valutazione dei beni.
ART. 306
ART. 306
Relazione del commissario
1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli
amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione
relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve
presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione
una relazione sulla
((situazione economico-patrimoniale e finanziaria))
dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di
eventuali segnali di cui all'articolo 3, accompagnata da un rapporto del
comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è
trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei
depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o
ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia
della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via
telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
ART. 307
ART. 307
Poteri del commissario
1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli
organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli
articoli 2393, 2394, 2476,
((primo, sesto, e ottavo))
comma, 2497 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], è esercitata dal
commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla
liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore
indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la
quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
ART. 308
ART. 308
Comunicazione ai creditori e ai terzi
((
1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con
le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in
ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla
residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica
certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture
contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i
creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di
posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al
commissario, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui all'articolo 10, comma
3. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
))
2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di
rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti
dall'impresa.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le
altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante
posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.
4.
((Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi
dell'articolo 10.))
In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o
di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per
cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in
cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.
ART. 309
ART. 309
Domande dei creditori e dei terzi
1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno
ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere
mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei
propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta
elettronica certificata.
Si applica l'articolo 308, comma 4.
ART. 310
ART. 310
Formazione dello stato passivo
1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta
giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma
l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo
308, comma 2, accolte o respinte, e
((lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato
d'insolvenza))
. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la
cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica
certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria
l'elenco diventa esecutivo.
((
1-bis Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal
deposito dell'elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine
di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma
1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni
dell'attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo
periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo è ammissibile se l'istante
prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la
domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la
causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.
))
((
2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al
curatore il commissario liquidatore.
))
3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento
dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il
credito.
ART. 311
ART. 311
Liquidazione dell'attivo
1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo,
salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in
blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e
il parere del comitato di sorveglianza.
3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del
tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto
ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle
azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il
termine stabilito per il pagamento.
ART. 312
ART. 312
Ripartizione dell'attivo
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo
l'ordine stabilito nell'articolo 221.
2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione
dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire
acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima
che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei
diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere
fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni
dell'articolo 225.
4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.
ART. 313
ART. 313
Chiusura della liquidazione
1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della
liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori,
accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere
sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il
deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo
27 e liquida il compenso al commissario.
2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data
comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con
le modalità di cui all'articolo 308, comma 4 ed è data notizia mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che
vigila sulla liquidazione.
3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione
fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall'inserzione
nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono
comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione,
al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di
venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro
osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 124.
4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il
conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario
provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme
dell'articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2495] e 2496 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2496].
ART. 314
ART. 314
Concordato della liquidazione
1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario
liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in
liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un
concordato, a norma dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo
265, se si tratta di società.
2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale
competente ai sensi dell'articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e
del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori
ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4, pubblicata
mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese.
3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le
loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla
comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle
formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.
4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione,
decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera
di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 245, 246 e 247.
5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248.
6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza
sorveglia l'esecuzione del concordato.
ART. 315
ART. 315
Risoluzione e annullamento del concordato
1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario
liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza
in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2,
3, 4, 5 e 6.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere
annullato a norma dell'articolo 251.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta
amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti
che ritiene necessari.
Capo III
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza
ART. 316
ART. 316
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative
di vigilanza sono altresì competenti a:
((a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai
soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei
segnali di cui all'articolo 3;))
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83]))
.
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della
liquidazione coatta amministrativa.
Titolo VIII
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI
Titolo VIII
ART. 317
ART. 317
Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi
1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale
delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate
dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159],
salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.
2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle
cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma
2, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art321-com2],
la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
ART. 318
ART. 318
Sequestro preventivo
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere
disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art321-com1]
sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso,
porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1,
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art321-com1],
è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il
giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la
restituzione delle cose in suo favore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorità giudiziaria che
aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di
insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il
provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché
l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore
provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte
a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non
suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli
organi della procedura.
ART. 319
ART. 319
Sequestro conservativo
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere
disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art316]
sulle cose di cui all'articolo 142.
2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice
di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art316],
è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si
applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il
sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.
ART. 320
ART. 320
Legittimazione del curatore
1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il
curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con
le modalità previsti dal codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per
cassazione.
ART. 321
ART. 321
Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione
1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla
liquidazione coatta amministrativa.
Titolo IX
DISPOSIZIONI PENALI
Capo I
Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Titolo IX
ART. 322
ART. 322
Bancarotta fraudolenta
1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in
liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:
a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in
parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha
esposto o riconosciuto passività inesistenti;
b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai
creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non
rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione
giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla
lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre
scritture contabili.
3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in
liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire,
a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di
prelazione.
4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], la
condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa
l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.
ART. 323
ART. 323
Bancarotta semplice
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in
liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti
nell'articolo precedente:
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua
condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura
sorte o manifestamente imprudenti;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della
liquidazione giudiziale;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione
di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato
preventivo o liquidatorio giudiziale.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che,
durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale
ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha
tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha
tenuti in maniera irregolare o incompleta.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], la
condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due
anni.
ART. 324
ART. 324
Esenzioni dai reati di bancarotta
1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai
pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o
di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in
esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi
dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento
autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.
ART. 325
ART. 325
Ricorso abusivo al credito
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori
esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al
credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando
il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al
capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], e successive
modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], la
condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre
anni.
ART. 326
ART. 326
Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno
cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite
sono aumentate fino alla metà.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli
articoli indicati;
b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa
commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno
patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
ART. 327
ART. 327
Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte
dell'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in
liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322,
nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od
omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario,
ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e
149.
2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
ART. 328
ART. 328
Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita
semplice
1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti
commessi dai soci illimitatamente responsabili.
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
ART. 329
ART. 329
Fatti di bancarotta fraudolenta
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai
direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione
giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto
articolo.
articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1,
se:
a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società,
commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2621], 2622
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2622], 2626
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2626], 2627
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2627], 2628
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2628], 2629
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2629], 2632
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2632], 2633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2633] e 2634 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2634].
b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della
società.
3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.
ART. 330
ART. 330
Fatti di bancarotta semplice
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai
direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in
liquidazione giudiziale, i quali:
a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con
inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
ART. 331
ART. 331
Ricorso abusivo al credito
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai
direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali
hanno commesso il fatto in esso previsto.
ART. 332
ART. 332
Denuncia di crediti inesistenti
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai
direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione
giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
ART. 333
ART. 333
Reati dell'institore
1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il
quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli
articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.
ART. 334
ART. 334
Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.
1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art315], 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art317], 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art318], 319
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art319], 321
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art321], 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art322] e 323 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art323], il curatore
che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale
direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.
2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
ART. 335
ART. 335
Accettazione di retribuzione non dovuta
1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una
retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo
favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea
all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
ART. 336
ART. 336
Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o
depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a
causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a euro 1.032.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la
multa fino a euro 309.
ART. 337
ART. 337
Coadiutori del curatore
1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle
persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione
giudiziale.
ART. 338
ART. 338
Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con
l'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a
euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per
interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione
giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.
2. Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la
pena è ridotta alla metà.
3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
a) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di
concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in
pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a
liquidazione giudiziale;
b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o
ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente
inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si
verifica.
4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, è aumentata se
l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.
ART. 339
ART. 339
Mercato di voto
1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con
altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto
nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi
ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione
giudiziale.
ART. 340
ART. 340
Esercizio abusivo di attività commerciale
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di
inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Capo III
Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di
ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta
amministrativa
ART. 341
ART. 341
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari
e convenzione di moratoria
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo
scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di
ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla
sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività
inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia
simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori
generali, sindaci e liquidatori di società;
b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato
preventivo;
d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.
3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione
di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi
((dell'articolo 63, commi 4 e 5))
, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).
ART. 342
ART. 342
Falso in attestazioni e relazioni
1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56
comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d),
((87, comma 3))
, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false
ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei
dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o
per altri, la pena è aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla
metà.
ART. 343
ART. 343
(Liquidazione coatta amministrativa)
1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli
297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario
liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
((
3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si
applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art37], agli
amministratori straordinari di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;23~art50], agli amministratori
temporanei di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;23~art19], nonché alle persone che li
coadiuvano nell'amministrazione della procedura.
))
Capo IV
((Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento))
ART. 344
ART. 344
Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della
crisi
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV
aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del
capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce
documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria
ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua
pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del
concordato minore omologati;
d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di
concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua
posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei
debiti o del concordato minore.
2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la
domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione
contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la
documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria
documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la
dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in
essa attesta falsamente fatti rilevanti.
((
3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false
attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine
alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75,
nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della
liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo
283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a
50.000 euro.
))
4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di
composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando
senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
ART. 345
ART. 345
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83]))
Capo V
Disposizioni di procedura
ART. 346
ART. 346
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è
esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale di cui all'articolo 49.
2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in
cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata
domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
ART. 347
ART. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art347]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art347
(( (Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art347] di
parte civile). ))
((
1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il
commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art37],
l'amministratore straordinario di cui all'articolo 50 del regolamento (UE)
2021/23 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;23~art50] e l'amministratore
temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2021;23] possono costituirsi parte civile
nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro
l'imprenditore in liquidazione giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per
bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del
commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato
nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di
azione propria personale.
))
Titolo X
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI
COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA
Capo I
((Disposizioni generali))
Titolo X
ART. 348
ART. 348
Adeguamento delle soglie dell'impresa minore
1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei
valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla
base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
ART. 349
ART. 349
Sostituzione dei termini fallimento e fallito
1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura
fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate
devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione
giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a
liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle
fattispecie.
ART. 350
ART. 350
Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art3-com1], le
parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle
seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi
e dell'insolvenza»;
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-23;347~art2-com1],
convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-18;39], le parole «del luogo in cui
ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».
ART. 351
ART. 351
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83]))
.
ART. 352
ART. 352
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83]))
.
ART. 353
ART. 353
Istituzione di un osservatorio permanente
1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche
ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza
delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di
regolazione della crisi d'impresa
((e dell'insolvenza))
.
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di
presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
ART. 354
ART. 354
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83]))
.
ART. 355
ART. 355
Relazione al Parlamento
1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre
anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione
dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati
elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.
Capo II
Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
ART. 356
ART. 356
((Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di
gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti
indipendenti))
((
1. È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti,
costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su
incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o
liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal
codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati
dall'impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può
essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere.
Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti
all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali
di appartenenza dei professionisti richiedenti.
))
((
2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di
formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202~art4-com5-letb],
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202~art4-com5-letc]
e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202~art4-com5-letd]
e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini
professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d)
dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014 e la durata dei
corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto è di quaranta ore. Per
l'iscrizione è altresì necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art46],
attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo
quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore,
commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione
con professionisti iscritti all'elenco. Costituisce condizione per il
mantenimento dell'iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante
partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da
un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i
professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata
dell'aggiornamento biennale è di diciotto ore. Gli ordini professionali possono
stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di
formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura
elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di
formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lett.
b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura,
nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i
componenti dello studio professionale associato.
))
3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'
((elenco))
il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste
dall'articolo 2382 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2382];
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159];
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] o nel
presente codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più
grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
ART. 357
ART. 357
((Funzionamento dell'elenco))
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], entro il 30
giugno 2020, sono stabilite, in particolare:
a) le modalità di iscrizione all'
((elenco))
di cui all'articolo 356;
b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal
Ministero della giustizia, dal medesimo
((elenco))
anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della
giustizia.
2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere
versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per
la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'
((elenco))
. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della giustizia.
ART. 358
ART. 358
Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure
1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario
giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e
dell'insolvenza
((ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356))
:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i
soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla
lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve
essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo
in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità
imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di
apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore,
il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone
((...))
, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del
debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa,
nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati
dall'autorità giudiziaria
((, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio
giudiziario,))
tenuto conto:
((a) dell'attività pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei
rapporti riepilogativi;))
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare
l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli
incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno
precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello
specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro,
dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento
dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di
ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.
e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate
esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di
rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2015;848], di comunicare e cooperare con i
professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità
giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse
umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente
complessi.
Capo III
Disciplina dei procedimenti
ART. 359
ART. 359
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
ART. 360
ART. 360
Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche
degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza
1. Dopo l'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis-com4],
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221] è inserito il seguente comma:
«4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure
concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari
del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si
applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la
disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da
adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa
e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 19
ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di
comunicazione.».
ART. 361
ART. 361
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136]))
ART. 362
ART. 362
Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione
1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione
delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel
numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti
pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.
2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1
ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.
ART. 363
ART. 363
Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi
1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli
infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i
crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e
premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.
2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio
del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il
Dipartimento della funzione pubblica.
ART. 364
ART. 364
Certificazione dei debiti tributari
1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del
debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti
risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già
definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la
certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le
istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio
e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte
dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.
ART. 365
ART. 365
Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del
concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli
articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea
certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
ART. 366
ART. 366
Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art147]
1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art147],
è sostituito dal seguente:
«Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale). - 1. In caso di revoca della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della
procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando
ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato
causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di
appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della
procedura è imputabile al creditore o al debitore.».
2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art147], come
sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti
adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art18].
ART. 367
ART. 367
Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati
pubbliche
1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche
amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese,
dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale
trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema
di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], Codice
dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], i dati e i
documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le
operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale,
fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori
informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente
natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico.
3. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei
redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti
sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per
questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con
decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore
generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori
documenti e informazioni.
4. L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le
informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale
della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono
essere individuati ulteriori documenti e informazioni.
5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli
standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art71], e, in
ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero
della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione
applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], i dati, i
documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa
stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una
convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla
cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la
sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal
Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.
7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico,
anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.
Capo IV
Disposizioni in materia di diritto del lavoro
ART. 368
ART. 368
Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro
1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5-com3], dopo le parole
«comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di
cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art10], dopo le
parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle
procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e
dell'insolvenza».
3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24] sono introdotte le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi i requisiti
numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di
liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189,
comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;
b) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai datori di
lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e
dell'insolvenza.»;
c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «procedure richiamate dall'articolo 4,
comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di
cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.».
4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art47], sono apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di
aziende nell'ambito
((degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure
di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14]))
, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi
intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato
preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia
degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva
attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.».
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle
consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia
dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112], fermo il
trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per
quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni
previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art51], qualora
il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di
concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo
84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di
azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione
dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270], in caso di
continuazione o di mancata cessazione dell'attività»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia
stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo
liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata
disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario.
Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti
commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia
dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art51], in deroga
all'articolo 2112, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112-com1], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112-com3] e 4, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112-com4]; resta
altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo
incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui
all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112,
comma 2, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112-com2] e il
trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del
cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni
previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-29;297~art2], interviene anche a
favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze
dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di
quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini
dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine
rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;80~art2-com1]. I
predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;80~art2-com1] sono
corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la
percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'
((articolo 84, comma 5))
, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.
5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi
sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la
continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso
della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo
2112 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112], salvo che
dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può
altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e
che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze
dell'alienante.»;
e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» è aggiunta la seguente :
«comunque»;
f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;145~art11-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;9], le parole «dell'articolo 2,
comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art2-com19]» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art8]».
Capo V
Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in
altre materie
ART. 369
ART. 369
(( (Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] e del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180]).))
((
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39, comma 4, le parole: «a revocatoria fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice
della crisi e dell'insolvenza» e le parole: «L'art. 67 della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art67]» sono
sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole: «agli articoli 64, 65, 66 e 67,
216, primo comma, n.1), e terzo comma, e 217 della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267]» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1,
lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
c) all'articolo 70, comma 7, le parole: «il titolo IV della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267] e» sono soppresse;
d) all'articolo 80, comma 6, le parole: «della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267]» sono sostituite
dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;
e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle
seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole
«dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e
ottavo della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267]» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono
sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli
interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art195-com3], quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art195-com4], quinto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art195-com5] e sesto
comma della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art195-com6]» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 298 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art203]» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle
disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge
fallimentare [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267]» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle
disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono
sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli
interessi principali»;
3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge
fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art56-com1]» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono
sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli
interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma,
della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art31bis-com3],
intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite
dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla
chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i
messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;
2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono
sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli
interessi principali»;
h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro
degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti,
della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art99-com2]» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della
crisi e dell'insolvenza»;
i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge
fallimentare [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art111]»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e
dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma
primo, numero 1) della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art111-com1-num1]»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del
codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art111]» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge
fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art111-com1-num3]»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del
codice della crisi e dell'insolvenza»;
l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono
sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli
interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge
fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art152-com2]» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge
fallimentare [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art135]»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art131]» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art215]» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 315 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
n) all'articolo 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5.
Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai
commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del
codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre società del gruppo.
L'azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e
c), dell'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati
posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione
coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello
stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.»;
o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono
sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi
principali».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni
giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque
esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi
previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni
di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m),
n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per
effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36:
1) al comma 2, le parole: «Le disposizioni del Titolo VI della legge
fallimentare [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267]» sono
sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza»;
2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I
termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio
della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166,
comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»;
b) al comma 8 dell'articolo 37, le parole: «prededucibili ai sensi dell'articolo
111 della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art111]» sono
sostituite dalle seguenti: «prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»;
c) al comma 3 dell'articolo 38, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se
è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164,
166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono
dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma
2.».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione
avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art32],
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
))
ART. 370
ART. 370
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209]
l. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge
fallimentare [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267]» sono
sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III
del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza»;
b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge
fallimentare [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267]» sono
sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;
c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite
dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le
parole «dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~com3], quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~com4], quinto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~com5] e sesto comma,
della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~com6]» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale» sono sostituite
dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le
parole «dell'articolo 195, terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art195-com3], quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art195-com4], quinto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art195-com5] e sesto
comma, della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art195-com6]» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo comma, della legge
fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art5-com2]» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice
della crisi e dell'insolvenza»;
4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art203]» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono
sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi
principali»;
2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e
dall'articolo 66 della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art66]» sono
sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del codice della
crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice»;
e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale l'impresa» sono
sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi
principali»;
2) al comma 8, le parole «del luogo ove l'impresa ha sede legale» sono
sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi
principali»;
f) all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art98] e 99 della
legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art99]» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
g) all'articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267]» sono sostituite
dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell'insolvenza»;
h) all'articolo 256, le parole «dagli articoli 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art98] e 99 della
legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art99]» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
i) all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo 35 della legge
fallimentare [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art35]»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 132 del codice della crisi e
dell'insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall'articolo 206, secondo
comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto
dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice»;
l) all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111, primo comma, numero
1, della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art111-com1-num1]»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera a), del
codice della crisi e dell'insolvenza»;
m) all'articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall'articolo 111
della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art111]» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e
dell'insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell'articolo 111,
comma primo, numero 1) della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art111-com1-num1]»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del
codice della crisi e dell'insolvenza»;
n) all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art. 152, secondo comma, della
legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art152-com2]» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e
dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono
sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi
principali»;
o) all'articolo 263, comma 3, le parole «Si applica l'articolo 215 della legge
fallimentare [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art215]»
sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice
della crisi e dell'insolvenza»;
p) all'articolo 265, comma 3, le parole «all'articolo 213, secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art213-com2] e terzo
comma, della legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art213-com3]» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 313 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
q) all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo 56 della legge
fallimenta... [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art56]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art56
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art56
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